Cassa integrazione – anticipo da parte della banca Il 30 marzo l’Associazione bancaria italiana (ABI) insieme alle Parti sociali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto una nuova Convenzione per l’anticipazione sociale della cassa integrazione, in base alla quale, le banche aderenti alla Convenzione hanno facoltà di anticipare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori destinatari di tali misure di sostegno al reddito per le quali opera il pagamento diretto da parte dell’INPS. Questa opzione vale per i lavoratori di aziende che chiedono la cassa integrazione ordinaria, il FIS o la cassa integrazione in deroga, e scelgono il pagamento diretto INPS. Le aziende artigiane che chiedono la cassa integrazione al FSBA sono escluse, perché in questo caso esiste soltanto l’anticipo dal datore di lavoro in busta paga. Anticipazione tramite apertura di credito in conto corrente L’anticipazione avverrà tramite apertura di credito in contro corrente e corrisponderà ad un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro (in caso di tempo pieno e 9 settimane di cassa integrazione). L’INPS accrediterà entro sette mesi i soldi della cassa integrazione su questo conto corrente e il credito sarà estinto. Secondo le attuali disposizioni questa anticipazione può essere richiesto soltanto in caso di cassa integrazione a zero ore, cioè se l’azienda o un reparto è chiuso del tutto. Mancato pagamento da parte dell’INPS – ruolo del datore di lavoro Allo spirare dei sette mesi o in caso di rigetto della domanda di cassa integrazione, il lavoratore è tenuto a comunicare l’esito negativo dell’istanza e avrà tempo 30 giorni per la restituzione di quanto percepito dall’Istituto di credito. Se il lavoratore non ottempera alla restituzione, la banca comunicherà il saldo debitorio al datore di lavoro: il datore verserà su tale conto corrente gli importi relativi alla retribuzione spettante al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Se il mancato accoglimento della domanda dipende da false o omesse informazioni da parte del datore di lavoro in concorso con il lavoratore, oppure, se il mancato accoglimento della domanda di integrazione salariale, totale o parziale, dipenda da un comportamento colposo del datore di lavoro, allora, alla restituzione entro 30 giorni di quanto percepito parteciperà in solido anche il datore di lavoro. Procedura I lavoratori che sono interessati all’anticipazione da parte della banca devono rivolgersi alla propria banca e chiedere i relativi moduli. Questi dovranno essere compilati insieme al datore di lavoro. Se Lei come datore di lavoro ha bisogno di aiuto, può contattarci. Avviso importante Le banche possono richiedere ai lavoratori l’apertura di un nuovo conto corrente dedicato per la concessione dell’anticipazione. Sul medesimo conto corrente dovrà poi essere accreditata sia la prestazione erogata dall’INPS, sia lo stipendio mensile del lavoratore. Per questo motivo è importante che il lavoratore comunica l’IBAN di questo conto corrente al datore di lavoro. La preghiamo di inoltrarci questa informazione, perché noi mandiamo all’INPS una lista con