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LA PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


PERIODO DI PROVA art. 15 ccnl 01.09.1995 Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, calcolato con riferimento al solo servizio effettivamente prestato: - DUE MESI PER LE CATEGORIE A E B - SEI MESI PER LE CATEGORIE C E D E PER I DIRIGENTI. Non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza ed in caso di mancato superamento si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.


PERIODO DI PROVA art. 15 ccnl 01.09.1995 IL PERIODO DI PROVA È SOSPESO • In caso di malattia (conservazione posto per un periodo massimo di 6 mesi) • Negli altri casi espressamente previsti (es. maternità, infortunio) DECORSA LA METÀ DEL PERIODO DI PROVA CIASCUNA DELLE PARTI PUÒ RECEDERE DAL RAPPORTO DI LAVORO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO


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