Malattia infortuni

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MALATTIA

art. 23 ccnl 01.09.1995 IL TRATTAMENTO ECONOMICO : a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. nella tabella 1 allegata al presente contratto. b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.


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art. 71 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/08 IL TRATTAMENTO ECONOMICO : Ai dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta salvo il trattamento più favorevole eventualmente disposto per le assenze per malattie dovute ad infortuni, causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital e patologie gravi che richiedano terapie salvavita.


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art. 23 ccnl 01.09.1995 1.

2.

OBBLIGHI A CARICO DEL DIPENDENTE Comunicare l’assenza per malattia alla struttura appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza salvo comprovato impedimento Trasmissione del certificato di malattia telematico di giustificazione dell’assenza entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.


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art. 23 ccnl 01.09.1995 OBBLIGHI A CARICO DEL DIPENDENTE 3.

4.

Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 .


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art. 23 ccnl 01.09.1995

OBBLIGHI A CARICO DEL DIPENDENTE 4.

in caso di allontanamento, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente

5.

In caso di rientro in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi contenuta nel certificato, necessità di certificato medico di avvenuta guarigione.


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art. 23 ccnl 01.09.1995 VISITE FISCALI L’azienda o l’ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente. E’ obbligatorio richiedere il controllo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.


MALATTIA VISITE FISCALI ESENZIONE DALLE FASCE DI REPERIBILITA’ DM 206/2009 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita - Infortuni - Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio - Stati patologici connessi o sottesi a situazione di invalidità riconosciuta


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art. 11 ccnl 20.09.2001 In caso di PATOLOGIE GRAVI che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero o day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla struttura. In tali giornate spetta l’intera retribuzione. Le Aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati


INFORTUNIO art. 24 ccnl 01.09.1995 

EVENTO FORTUITO AVVENUTO PER CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO DA CUI POSSA DERIVARE UNA INABILITÀ TEMPORANEA, UNA INABILITÀ PERMANENTE O LA MORTE. E’ facoltà dell’INAIL riconoscere anche l’infortunio in “ITINERE” ovvero quello avvenuto nel percorso più breve per raggiungere il luogo di lavoro o per il rientro al proprio domicilio al termine dell’orario di servizio.


INFORTUNIO

art. 24 ccnl 01.09.1995 In caso di assenza dovuta ad infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo massimo di conservazione previsto dal CCNL ( 36 mesi complessivamente decorso i quali l’Azienda può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro) Spetta l’intera retribuzione per il periodo complessivo di conservazione posto.


INFORTUNIO art. 24 ccnl 01.09.1995 

L’INAIL, attraverso i propri ambulatori, può sottoporre ad accertamento medico il dipendente, invitando l’interessato a presentarsi presso le proprie strutture nel giorno e ora prefissati. Pertanto, è esclusivamente all’INAIL che va inoltrata la eventuale richiesta di variazione del domicilio.


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