Manuale della previdenza

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MANUALE DELLA PREVIDENZA

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Prima dell’adesione ad una forma pensionistica complementare leggere la nota informativa, lo statuto/il regolamento ed il Progetto esemplificativo standardizzato. Si ricorda che, ove riportati, i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Per maggiori informazioni e per ottenere ovvero consultare la nota informativa e gli statuti o i regolamenti delle forme pensionistiche complementari eventualmente richiamate, rivolgersi alla medesima forma pensionistica complementare, ovvero al suo soggetto istitutore o collocatore, ovvero visitare il relativo sito internet. Giugno 2012


Prefazione Previdenza anziché assistenza: il risparmio previdenziale conviene

Il sistema pensionistico contributivo e l’evoluzione demografica rendono necessario un cambio di paradigma nel nostro modo di pensare. L’attuale andamento della popolazione ha determinato infatti un aumento esponenziale del numero dei pensionati rispetto a quello delle persone occupate. Per ovviare a questo squilibrio, il sistema pensionistico obbligatorio ha introdotto il sistema contributivo, in base al quale i contributi versati nel corso di una vita lavorativa inserita in un tessuto di previdenza sociale verranno accumulati e, adeguatamente rivalutati, trasformati in rendita pensionistica. Il futuro non lascia adito a dubbi: le pensioni erogate dallo Stato saranno nei prossimi anni inferiori a quelle attuali; a ciò si aggiungeranno anche le lacune previdenziali dovute a maternità, ritiro dalla vita lavorativa, lavoro a tempo parziale e disoccupazione. Se fino a oggi abbiamo potuto contare sulla sicurezza di una pensione pubblica adeguata, ora dobbiamo assumerci la responsabilità di provvedere in prima persona alla nostra vecchiaia e cercare di integrare la prevista riduzione dell’introito finora percepito. Una soluzione possibile da prendere in considerazione è la previdenza complementare. La politica ha il compito di incentivare e sostenere questa accresciuta responsabilità individuale. Per questo la Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol ha dato vita all’Istituto per la previdenza complementare Pensplan, tra le cui mansioni si contano l’attività di informazione e il sostegno anche economico a chi voglia dotarsi di una pensione complementare. In quest’opuscolo abbiamo cercato di fornire un quadro generale sul sistema previdenziale. Informarsi per tempo e provvedere al proprio futuro previdenziale è infatti oggi più importante che mai.

Dott.ssa Martha Stocker

Assessora regionale per la previdenza sociale, il pacchetto famiglia e la previdenza complementare


Sommario 1. Il sistema previdenziale ieri e oggi . ...........................................6 a) Perché è importante assumersi la responsabilità della propria pensione ..6 b) Come costruire il proprio futuro previdenziale........................................... 7

2. La pensione pubblica................................................................. 8 a) La pensione di vecchiaia ........................................................................... 8 b) La pensione anticipata............................................................................. 10 c) Età pensionabile e speranza di vita ......................................................... 14 d) Il calcolo della pensione .......................................................................... 15

3. La previdenza complementare................................................. 18 a) Previdenza complementare. Di che si tratta? .......................................... 18 b) Qual è l’obiettivo della previdenza complementare? ....................................... 19 c) Quali sono i vantaggi delle forme di previdenza complementare? ..........20 d) La previdenza complementare in dettaglio..............................................23 I) Chi può aderire.....................................................................................23 II) Fondi pensione chiusi e aperti.............................................................23 III) Quali sono i fondi pensione complementare a cui posso aderire? . ...27 IV) La contribuzione. Quanto versare...................................................... 31 V) Le linee d’investimento. Quale profilo scegliere..................................34 VI) Ho aderito a un fondo pensione complementare. E ora? . .................37 VII) Finalmente in pensione! ................................................................... 41


4. Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol . ...............44 5. Dietro a tutto c’è Pensplan, l’Istituto regionale per la previdenza complementare................................................... 50 a) La Pensplan Centrum S.p.A .....................................................................50 b) I Pensplan Infopoint................................................................................. 51 Dove posso trovare il mio Pensplan Infopoint di riferimento?.................. 52 Panoramica dei servizi offerti dai Pensplan Infopoint .............................54


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Sistema previdenziale

1. Il sistema previdenziale ieri e oggi a) Perché è importante assumersi la responsabilità della propria pensione Sono sempre meno i lavoratori e le lavoratrici chiamati a dover finanziare con i propri contributi un numero sempre maggiore di pensionati. Non è dunque esclusivamente la durata della vita lavorativa a dover aumentare, ma anche la responsabilità individuale ai fini di una corretta pianificazione della propria vecchiaia. Il sistema pensionistico pubblico funziona sulla base di un sistema “a ripartizione”: i contributi versati ogni anno dai lavoratori e dalle lavoratrici in attività sono utilizzati per pagare le pensioni di quelli a riposo. Le trasformazioni demografiche e i cambiamenti del mercato del lavoro hanno tuttavia creato un progressivo squilibrio in questo sistema. Se da un lato la diminuzione del tasso di natalità implica una riduzione della popolazione attiva, dall’altro l’aumento dell’aspettativa di vita comporta una crescita del numero dei pensionati. Il moltiplicarsi di rapporti di lavoro precari e scarsamente tutelati determina, inoltre, un’ulteriore riduzione dei contributi previdenziali. La conseguenza? Una spesa pensionistica sempre più alta che lo Stato ha cercato di colmare con una serie di riforme e di interventi, i cui effetti più immediati sono stati non solo l’innalzamento dell’età lavorativa, ma anche l’assunzione di una maggiore responsabilità da parte della popolazione riguardo alla propria pensione. In futuro, sarà infatti la somma dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa a determinare l’ammontare della pensione, e non più la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. A fronte di una maggiore incertezza occupazionale, di un contestuale aumento del precariato e di una conseguente diminuzione della copertura previdenziale, sarà sempre più difficile mantenere un adeguato tenore di vita una volta raggiunta l’età della pensione.

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Sistema previdenziale

b) Come costruire il proprio futuro previdenziale Chi sceglie di integrare la pensione pubblica con la previdenza complementare o un’altra forma di risparmio privata, potrà guardare al proprio futuro con serenità. Il modo migliore per avere un futuro economico sereno è quello di iniziare a costruirlo fin da subito procedendo su più binari. Un’adeguata pianificazione previdenziale si fonda, infatti, su tre elementi portanti: il sistema previdenziale pubblico, le forme di previdenza complementare e il risparmio individuale. La previdenza complementare consente di integrare, al termine dell’attività lavorativa, una riduzione rispetto all’ultimo reddito da lavoro che può arrivare fino al 30%. È dunque fondamentale tenere presente che quanto prima si intraprende la strada del risparmio previdenziale, tanto maggiore sarà la riserva cui si potrà fare ricorso a integrazione della pensione erogata dallo Stato. Chi potrà poi contare anche su risparmio e patrimonio privati, si troverà nelle condizioni migliori per affrontare una vecchiaia serena.

La previdenza per la vecchiaia Previdenza pubblica

+

Minimo di sussistenza

Previdenza complementare

+

Risparmio aggiuntivo individuale a scopi pensionistici

Tenore di vita abituale

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Pensione pubblica

2. La pensione pubblica All’inizio del 2012, con l’entrata in vigore della legge n. 214/2011, in Italia è stata avviata un’ampia riforma pensionistica, le cui principali novità consistono in un progressivo innalzamento dell’età pensionabile, nel passaggio a un sistema unicamente contributivo e nella trasformazione della pensione di anzianità in pensione anticipata.

a) La pensione di vecchiaia Per accedere alla pensione di vecchiaia sono necessari determinati requisiti contributivi e anagrafici: almeno 20 anni di contributi versati e un’età pensionabile che nel prossimo decennio salirà a 67 anni per tutti i lavoratori. La pensione di vecchiaia è legata al raggiungimento di un’età anagrafica definita per legge che verrà ulteriormente innalzata nel corso della riforma in base ai requisiti di seguito illustrati: • per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi ovvero per tutte le lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012 l’età pensionabile è fissata a 66 anni; • per le lavoratrici autonome e del settore privato, l’età pensionabile verrà progressivamente innalzata fino al raggiungimento dei 66 anni entro il 2018; • a partire dal 2018, per tutti i lavoratori e le lavoratrici sarà in vigore un’unica età pensionabile fissata a 66 anni; • dal 2021 l’età pensionabile sarà portata per tutti a 67 anni. Si tratta, tuttavia, solamente di requisiti anagrafici minimi. I lavoratori e le lavoratrici possono, infatti, scegliere liberamente di proseguire l’attività lavorativa fino all’età di 70 anni mantenendo il proprio posto di lavoro, opzione che procurerà loro un vantaggio economico, ovvero una pensione più elevata grazie alla prosecuzione dei versamenti contributivi.

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Pensione pubblica

Un ulteriore presupposto previsto dalla legge per accedere alla pensione di vecchiaia è la maturazione di un requisito minimo pari a 20 anni contributivi. Per chi ha iniziato a versare contributi previdenziali dopo il 1995 è previsto, inoltre, un importo minimo della pensione pari ad almeno 1,5 volte il corrispettivo dell’assegno sociale. In assenza di tali requisiti, sarà necessario proseguire l’attività lavorativa.

Età pensionabile tutti i settori

settore pubblico

settore privato

settore autonomo

62 anni

63 anni e 6 mesi

63 anni e 6 mesi

64 anni e 6 mesi

2016

65 anni

65 anni e 6 mesi

2018

66 anni

66 anni

67 anni

67 anni

2012 2014 66 anni

2021

67 anni

66 anni

67 anni

=

=

Assegno sociale: l’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. L’ammontare dell’assegno è fissato, per il 2012, in 429 euro erogati per 13 mensilità (5.577 euro annui).

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Pensione pubblica

b) La pensione anticipata La pensione anticipata consente di andare in pensione prima di quanto previsto dalla pensione di vecchiaia. I requisiti necessari sono la maturazione di un determinato numero di anni di contribuzione e/o la titolarità di un trattamento pensionistico minimo. Chi può vantare un determinato numero di anni di contribuzione prima del raggiungimento dell’età anagrafica minima prevista dalla pensione di vecchiaia, può accedere al pensionamento anticipato. I presupposti da soddisfare sono diversi, a seconda del momento di ingresso nella vita lavorativa. Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 e la cui pensione verrà calcolata almeno per una quota in base al sistema retributivo, l’anzianità contributiva richiesta, nel 2012 pari rispettivamente a 41 anni e un mese per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini, rimarrà il requisito di riferimento per poter accedere alla pensione anticipata. Rispetto alla pensione di anzianità finora in vigore, il numero degli anni contributivi necessari continuerà, tuttavia, ad aumentare per effetto dell’aggancio all’aspettativa di vita. I requisiti minimi di contribuzione richiesti per i prossimi anni sono fissati come segue. Anno

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

2014

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

2016

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

2019

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

2021

43 anni e 5 mesi

42 anni e 5 mesi

Sistema retributivo: in base a questo sistema la pensione viene calcolata a partire dalla retribuzione percepita negli ultimi 5-10 anni lavorativi. 10 |

= =


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Pensione pubblica

I lavoratori e le lavoratrici che possono vantare tale anzianità contributiva prima dei 62 anni e scelgono dunque di accedere alla pensione anticipata, dovranno tuttavia considerare che la pensione subirà dei tagli. Per chi decide di uscire dal mondo del lavoro prima dei 62 anni di età, la riforma prevede infatti una decurtazione della quota retributiva pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due (fino a 60 anni), e pari al 2% per ogni anno ulteriore (anni inferiori a 60). Coloro che decideranno di andare in pensione anticipata a 58 anni, dovranno dunque mettere in conto una riduzione pari al 6%, ovvero di un 2% per ogni anno sino ai 60 e dell’1% per ogni anno che manca al raggiungimento dei 62 anni d’età.

Anzianità contributiva 42 anni

1974 Inizio attività lavorativa 16 anni

2016 2017 2018 2019

La penalizzazione –2% –2% –1% –1%

2016 Pensione anticipata nel 2016

2020 Età pensionabile 62 anni

= –6%

N.B.: La legge 14/2012 ha previsto che tale penalizzazione non venga applicata prima del 31 dicembre 2017.

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Pensione pubblica

Coloro che hanno iniziato la propria attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1996, e rientrano quindi esclusivamente nel sistema contributivo, hanno un’ulteriore possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei seguenti requisiti: • età anagrafica pari a 63 anni (incrementata dagli aumenti legati all’aspettativa di vita); • almeno 20 di contribuzione effettiva; • trattamento pensionistico non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale.

Anno

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

Età anagrafica minima se in possesso di un’anzianità contributiva di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale

2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

63 anni

2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

63 anni e 3 mesi

2014

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

63 anni e 3 mesi

2016

42 anni e 10 mesi

41 anni 1 10 mesi

63 anni e 7 mesi

2019

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

63 anni e 11 mesi

2021

43 anni e 5 mesi

42 anni e 5 mesi

64 anni e 2 mesi

=

=

Sistema contributivo: in base a questo sistema la pensione viene calcolata a partire dai contributi versati durante l’intero arco della vita lavorativa.

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Pensione pubblica

Lavoratori e lavoratrici nati/e tra il 1951 e il 1952: la riforma prevede, inoltre, delle clausole di “salvaguardia” per alcune categorie di lavoratori. I lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, e che alla stessa data avrebbero raggiunto i requisiti del previgente sistema (quota 96), possono conseguire il trattamento pensionistico al compimento dei 64 anni di età. Lo stesso limite è fissato per le lavoratrici dipendenti che al 31 dicembre 2012 possono vantare un’anzianità contributiva minima di 20 anni e un’età anagrafica di 60 anni.

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Pensione pubblica

c) Età pensionabile e speranza di vita L’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita, previsto a partire dal 2013, è uno degli elementi centrali della riforma del sistema pensionistico. L’innalzamento della speranza di vita è uno dei fattori demografici che incidono in maniera determinante su tutti i trattamenti pensionistici e sul loro finanziamento. Per farvi fronte, l’attuale riforma del sistema pensionistico ha stabilito di alzare, progressivamente, l’età pensionabile. Ne consegue che tutti i requisiti necessari per l’accesso al pensionamento saranno d’ora in poi legati a un indice demografico (fornito dall’ISTAT) che definisce l’aspettativa di vita media a partire da una determinata età. Dal 2013 verranno quindi innalzate gradualmente sia l’età di accesso alla pensione di vecchiaia sia quella prevista per la pensione anticipata. Si tratta di adeguamenti che dal 2013 al 2019 saranno applicati ogni tre anni e successivamente ogni due.

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Pensione pubblica

d) Il calcolo della pensione Dal 2012, per tutti i lavoratori e le lavoratrici la pensione verrà calcolata in base ai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. A seguito della recente riforma del sistema pensionistico, tutti i lavoratori sono assoggettati al cosiddetto sistema contributivo. Ciò significa che a partire dal 2012 e per tutti gli anni successivi non troverà più applicazione il sistema retributivo, ma il calcolo avverrà esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa. Il trattamento pensionistico sarà calcolato in tre fasi.

1) Calcolo del montante contributivo Per ottenere la somma di tutti i contributi versati, è necessario moltiplicare la retribuzione annua per un’aliquota fissata al 33% per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e al 20% per i lavoratori e le lavoratrici autonomi, percentuale quest’ultima che verrà progressivamente innalzata di anno in anno fino ad arrivare al 24% nel 2018.

2) Rivalutazione del montante contributivo La somma dei contributi versati così calcolata viene rivalutata al termine di ogni anno in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale (un indice che misura l’aumento del prodotto interno lordo italiano nel periodo considerato).

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Pensione pubblica

3) Calcolo della pensione L’ammontare finale della pensione si ricava moltiplicando i contributi rivalutati per un coefficiente di trasformazione. Si tratta di un parametro variabile in funzione dell’età e dell’aspettativa di vita del/la lavoratore/lavoratrice al momento del pensionamento che, a partire dal 01.01.2013, oscillerà tra il 4,30% (pensionando/a di 57 anni) e il 6,54% (pensionando/a di 70 anni). • • •

contributi versati di un anno = retribuzione annua x aliquota montante contributivo = somma dei contributi versati rivalutati pensione = montante contributivo x coefficiente di trasformazione

Per tutti coloro che hanno iniziato la propria attività lavorativa prima del 1996, la pensione verrà calcolata sia in base al sistema retributivo, sia in base a quello contributivo.

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Pensione pubblica

Di seguito vengono illustrate le tre differenti situazioni e relative modalità di calcolo in base al momento d’inizio dell’attività lavorativa. Lavoratori/lavoratrici che al 31.12.1995 avevano maturato più di 18 anni di contributi. La pensione deriverà dalla somma di due quote calcolate rispettivamente secondo: • il sistema retributivo fino al 31.12.2011 • il sistema contributivo a partire dal 01.01.2012 Lavoratori/lavoratrici che al 31.12.1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi. La pensione deriverà dalla somma di due quote calcolate rispettivamente secondo: • il sistema retributivo fino al 31.12.1995 • il sistema contributivo a partire dal 01.01.1996 Lavoratori/lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995. La pensione verrà calcolata soltanto secondo il sistema contributivo. contributi fino al 31.12.1995

contributi a partire dal 01.01.1996

contributi a partire dal 01.01.2012

al 31.12.1995 più di 18 anni di contributi al 31.12.1995 meno di 18 anni di contributi inizio attività dal 01.01.1996

Sistema retributivo: Il sistema retributivo si basa sulla retribuzione media degli ultimi 5-10 anni di attività. Il calcolo viene fatto accantonando il 2% per ogni singolo anno di contribuzione. Si cerca in tal modo di garantire al/la lavoratore/lavoratrice il reddito che ha ottenuto nell’ultima parte della sua vita lavorativa.

Sistema contributivo: Il sistema contributivo, in vigore dal 01.01.1996, si basa sui contributi versati durante l’intera vita lavorativa. Il montante individuale si ottiene sommando i contributi di ciascun anno lavorativo. Per informazioni più approfondite vai alle pp. 15-16.

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Previdenza complementare

3. La previdenza complementare L’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 nel gennaio 2007 ha comportato una sostanziale rivisitazione della normativa relativa alle forme pensionistiche complementari. La riforma riguarda tuttavia unicamente i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, mentre per i/le dipendenti del settore pubblico trova ancora applicazione la previgente normativa stabilita dal decreto legislativo 124/1993. Le disposizioni riferite ai/alle dipendenti del settore pubblico che differiscono dalla normativa generale sono segnalate all’interno del capitolo mediante riquadri di colore grigio.

a) Previdenza complementare. Di che si tratta? La previdenza complementare è uno strumento previdenziale che viene costituito attraverso l’investimento continuativo dei contributi versati dal/la lavoratore/lavoratrice. La previdenza complementare è una pensione aggiuntiva, a integrazione della pensione pubblica, che si accumula nel corso della vita lavorativa mediante contribuzione volontaria. Il capitale costituito dal versamento dei contributi viene investito sui mercati finanziari e dopo il pensionamento la somma accantonata dall’aderente, aumentata dei relativi rendimenti, viene erogata in forma di rendita vitalizia o in parte anche in forma di capitale.

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Previdenza complementare

b) Qual è l’obiettivo della previdenza complementare? La previdenza complementare permette di integrare i livelli pensionistici pubblici e consente alla popolazione di mantenere un adeguato tenore di vita anche in vecchiaia. Tutte le forme di previdenza complementare hanno come obiettivo quello di integrare la pensione pubblica attraverso una pensione complementare, in modo da garantire alla popolazione un tenore di vita adeguato a conclusione della vita lavorativa. La riforma del sistema pensionistico obbligatorio, prolungando la vita lavorativa, ha contrastato almeno in parte la riduzione della pensione pubblica. Nessuno può tuttavia sapere in anticipo quanto tempo sarà ancora in grado di lavorare e a quanto ammonterà, al momento del pensionamento, il totale dei contributi versati. Risulta quindi opportuno iniziare quanto prima a costruire un secondo pilastro pensionistico dato che, nel corso della vita, anche il versamento di piccoli importi può portare a grandi rendite. In quest’ottica, anche la riforma del Governo Monti prevede periodiche campagne d’informazione per aiutare i cittadini a fare chiarezza sulla propria posizione pensionistica e a individuare soluzioni adeguate, come ad esempio l’adesione a un fondo pensione complementare.

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Previdenza complementare

c) Quali sono i vantaggi delle forme di previdenza complementare? Oltre ad assicurare una copertura finanziaria per la vecchiaia, la previdenza complementare comporta una serie di vantaggi fiscali ed economici. La copertura previdenziale della popolazione dopo il pensionamento è un importante obiettivo perseguito dalla politica sociale. È per questo, dunque, che lo Stato promuove la previdenza complementare attraverso una serie di vantaggi fiscali. In Trentino-Alto Adige/ Südtirol, a integrazione di quanto previsto a livello nazionale, sono state inoltre istituite apposite misure di sostegno da parte della Regione. La previdenza complementare, oltre a consentire a quanti la scelgono di costruirsi un futuro economico sereno, offre anche i vantaggi di seguito elencati.

- Vantaggi fiscali I contributi versati a un fondo pensione complementare (sia la quota a carico del/la lavoratore/lavoratrice sia quella a carico del/la datore/datrice di lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite massimo di 5.164,57 euro. Dalla deducibilità rimane escluso il trattamento di fine rapporto (TFR).

Trattamento di fine rapporto: somma corrisposta dal/la datore/datrice di lavoro al/la lavoratore/lavoratrice dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata accantonando per ciascun anno di attività una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (vedi art. 2120 codice civile).

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Previdenza complementare

I/Le dipendenti del settore pubblico possono dedurre i contributi destinati al fondo pensione complementare fino a un importo pari al doppio delle quote di TFR versate, fino al 12% del proprio reddito complessivo. Il limite massimo per la deduzione è fissato in 5.164,57 euro.

Deducibilità fiscale: meccanismo in base al quale determinate spese sostenute nel corso dell’anno dal/la contribuente possono essere sottratte dalla base imponibile al fine di ottenere uno sgravio nel versamento delle tasse.

- Tassazione più bassa La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione è pari all’11%, quindi inferiore a quella della maggior parte degli altri investimenti finanziari, per i quali dal 2012 vige un’aliquota del 20%.

- Nessuna imposta di bollo I fondi pensione e i fondi sanitari sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie, che si applica invece ad altri strumenti finanziari, quali le polizze assicurative o le gestioni patrimoniali.

- Contributi obbligatori destinati ai fondi pensione L’attuale riforma del sistema pensionistico (art. 24, comma 28) riconosce la possibilità di destinare parte dei contributi previdenziali obbligatori alla previdenza complementare, con il vantaggio di poter godere del rendimento generato dalla caratteristica gestione finanziaria.

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Previdenza complementare

- Rendimenti Grazie alle severe prescrizioni legislative in materia di fondi pensione e al controllo esercitato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), il capitale da essi gestito risulta particolarmente protetto. A differenza di altre forme di investimento quindi, le forme di previdenza complementare generano rendimenti più stabili che nel lungo periodo risultano superiori alla rivalutazione del TFR. - Sostegno da parte della Regione La Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol si impegna a sostenere i versamenti contributivi per soggetti in situazioni di difficoltà economica residenti nelle due Province. Offre, inoltre, un servizio di assistenza legale gratuita qualora le aziende omettano il versamento delle contribuzioni previdenziali a loro carico. Servizi erogati in forma gratuita e un’ampia offerta di consulenza e informazione riguardo alla previdenza complementare sono ulteriori vantaggi garantiti ai residenti. >> Per informazioni più approfondite vai a pagina 44 “Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol”.

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Previdenza complementare

d) La previdenza complementare in dettaglio I) Chi può aderire La previdenza complementare è destinata a tutta la popolazione. I lavoratori e le lavoratrici, così come coloro che recepiscono un reddito non da lavoro, hanno la possibilità di scegliere tra soluzioni differenziate in grado di soddisfare le loro specifiche necessità. La previdenza complementare è aperta anche ai soggetti che risultano fiscalmente a carico. In tal modo è possibile non solo garantire una copertura previdenziale alle persone che svolgono un lavoro casalingo, ma anche provvedere fin da subito al futuro dei propri figli. Familiari fiscalmente a carico: sono considerati tali i membri del nucleo familiare coloro che nel corso dell’anno percepiscono un reddito com­ plessivo non superiore a 2.840,51 euro.

II) Fondi pensione chiusi e aperti La previdenza complementare distingue tra forme pensionistiche chiuse e aperte. Le prime sono riservate esclusivamente a determinati gruppi di lavoratori, mentre le seconde sono aperte a tutti. Al momento della scelta del fondo pensione complementare più adatto alle proprie esigenze, la domanda che più frequentemente ci si pone è la seguente: chiuso o aperto? La risposta è strettamente legata alla propria situazione lavorativa: a seconda del settore di riferimento (lavoro dipendente, autonomo o libera professione), sarà infatti possibile prendere in considerazione entrambe le forme di previdenza complementare, oppure far riferimento solo a una di esse.

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Previdenza complementare

I fondi pensione chiusi si rivolgono unicamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e vengono istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi, anche aziendali. L’adesione ai fondi pensione chiusi è, dunque, riservata a un gruppo ben definito di lavoratori/lavoratrici. Accordo aziendale: accordo che vede coinvolti da un lato le parti datoriali, dall’altro i sindacati o le associazioni rappresentative di categoria; integra il contratto collettivo nazionale o ne migliora le condizioni.

I fondi pensione aperti sono istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio. L’adesione a questi fondi non è vincolata ad alcuna particolare condizione e può avvenire sia in forma individuale, quindi con il versamento di propri contributi, sia in forma collettiva, attraverso il versamento di quote di TFR a opera del/la datore/datrice di lavoro sulla base di un accordo aziendale.

L’adesione collettiva è una forma di adesione basata su un accordo collettivo, esclusivamente aziendale, tra i/le datori/datrici di lavoro e i/le lavoratori/lavoratrici.

Adesione L’adesione individuale di un soggetto a una forma pensionistica complementare avviene esclusivamente su base individuale.

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Previdenza complementare

Fondi pensione chiusi

Fondi pensione aperti

Fonti istitutive

Istituiti da contratti e accordi collettivi, o regolamenti aziendali.

Istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio.

Contribuzione

• TFR • Contributo dell’aderente • Contributo del/la datore/ datrice di lavoro in base ai contratti collettivi

Individuale: • Contributo nella misura determinata dall’aderente

Modalità di adesione

Volontaria su base collettiva

Volontaria su base individuale o collettiva

Gestione del patrimonio

Le risorse sono custodite presso una banca depositaria e affidate a gestori finanziari esterni.

Le risorse sono custodite presso una banca depositaria e gestite direttamente, o affidate a gestori finanziari esterni.

Prestazione pensionistica

Erogata direttamente dai fondi pensione, o da compagnie di assicurazione convenzionate.

Erogata direttamente dai fondi pensione, o da compagnie di assicurazione convenzionate.

Collettiva: • TFR • Contributo dell’aderente • Eventuale quota del/la datore/ datrice di lavoro

I fondi pensione complementare raccolgono le quote contributive degli/ delle aderenti e le investono sui mercati finanziari. I fondi pensione raccolgono le quote contributive degli/delle aderenti, le affidano a una banca depositaria e definiscono le modalità di gestione delle stesse. Nel caso di fondi pensione chiusi che rappresentano soggetti di diritto privato, l’amministrazione delle risorse viene affidata a gestori finanziari esterni abilitati. Le condizioni che essi devono soddisfare e i criteri in base ai quali vengono selezionati sono stabiliti nel dettaglio dalla COVIP. COVIP: Commissione di vigilanza sui fondi pensione. È un’autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul trasparente funzionamento dei fondi di previdenza complementare. | 25


Manuale della previdenza

Previdenza complementare

Per i fondi pensione aperti, la gestione finanziaria può essere svolta direttamente dalla stessa società istitutrice o demandata a soggetti esterni. Sia i fondi pensione chiusi sia quelli aperti sono dotati di organi autonomi ri­spetto alla società che li ha istituiti e operano nell’esclusivo interesse dei propri iscritti.

Verso quale forma di previdenza complementare mi posso orientare?

Fondi pensione chiusi

Fondi pensione aperti

Adesione su base collettiva attraverso versamento di: • TFR (obbligatorio) • contributo a proprio carico • contributo a carico del/la datore/datrice di lavoro (secondo quando disposto dai rispettivi contratti collettivi).

1. Adesione su base individuale tramite versamento di contributi a proprio carico

Lavoratore/lavoratrice autonomo/libero professionista

Adesione normalmente preclusa (salvo casi particolari).

Adesione su base individuale con versamento di propri contributi.

Familiari fiscalmente a carico

Adesione possibile solo se il soggetto che effettua i versamenti contributivi per i propri familiari fiscalmente a carico risulta a sua volta iscritto allo stesso fondo.

Adesione di norma possibile anche se il soggetto che effe­t­­tua i versamenti contributivi per i propri familiari fiscalmente a carico non risulta a sua volta iscritto allo stesso fondo.

Altri percettori di reddito non riconducibili alle precedenti categorie

Adesione di norma preclusa per tutti i soggetti che non maturano alcun TFR.

Adesione su base individuale tramite versamento di propri contributi.

Lavoratore/lavoratrice dipendente

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OPPURE 2. Adesione su base collettiva con versamento di: • TFR • contributo a proprio carico • eventuale contributo a carico del/la datore/datrice di lavoro.


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Previdenza complementare

III) Quali sono i fondi pensione complementare a cui posso aderire? Nella Regione Trentino-Alto Adige/ S端dtirol sono stati istituiti un fondo pensione complementare di tipo chiuso e tre fondi pensione complementare di tipo aperto convenzionati con Pensplan. In Regione ci sono quattro fondi pensione convenzionati: il fondo pensione complementare chiuso Laborfonds, il fondo pensione complementare aperto PensPlan Plurifonds (di seguito: PensPlan Plurifonds), il fondo pensione complementare aperto PensPlan Profi (di seguito: PensPlan Profi) e il Fondo Pensione Aperto Raiffeisen (di seguito: Raiffeisen). Mentre Laborfonds si rivolge soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, i fondi pensione aperti si rivolgono a tutti.

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Previdenza complementare

Fondi pensione complementare regionali

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Laborfonds

Laborfonds è l’unico fondo pensione complementare chiuso istituito in Regione. Fondato dalle parti sociali nel 1998, con i suoi oltre 113.000 aderenti è oggi il quarto fondo pensione negoziale sul territoria­ le nazionale.

PensPlan Plurifonds

PensPlan Plurifonds è un fondo pensione complementare aperto nato dalla collaborazione tra Pensplan Centrum S.p.A. e la compagnia assicurativa Itas Vita S.p.A. Con quasi 38.000 aderenti risulta essere tra i più grandi fondi pensione aperti istituiti da compagnie assicurative.

PensPlan Profi

PensPlan Profi è un fondo pensione complementare aperto istituito dalla PensPlan Invest SGR S.p.A su istanza di sei associazioni di categoria altoatesine che compongono il Südtiroler Wirtschaftsring (SWR).

Raiffeisen

Raiffeisen è un fondo pensione complementare aperto nato dalla collaborazione tra l’organizzazione Raiffeisen e PensPlan Invest SGR S.p.A.


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Previdenza complementare

Chi può aderire Laborfonds

• Lavoratori e lavoratrici dipendenti che svolgano la propria attività nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, le cui tipologie di rapporto di lavoro siano definite da singoli contratti di settore nazionali, locali o aziendali. • Soggetti fiscalmente a carico del/la lavoratore/ lavoratrice dipendente per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il fondo. • Dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche se operanti fuori dal territorio regionale.

PensPlan Plurifonds

Tutti i/le lavoratori/lavoratrici, i percettori di altro reddito e i familiari fiscalmente a carico che desiderino costituirsi una forma di previdenza complementare.

PensPlan Profi

Tutti i/le lavoratori/lavoratrici, i percettori di altro reddito e i familiari fiscalmente a carico che desiderino costituirsi una forma di previdenza complementare.

Raiffeisen

Tutti i/le lavoratori/lavoratrici, i percettori di altro reddito e i familiari fiscalmente a carico che desiderino costruirsi una pensione complementare.

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Previdenza complementare

Come iscriversi

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Laborfonds

Informazioni riguardo all’iscrizione a Laborfonds sono disponibili sul sito www.laborfonds.it e presso: • i Pensplan Infopoint nelle sedi delle Acli Trentine, KVW, CAAF Servizi CGIL/AGB, ASGB, SGBCISL, 50&Più Enasco, Coldiretti, ITAL-UIL, UIL-SGK, INCA CGIL, INAS CISL, ENAPA-SBB, APA-LVH e Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige-HDS; • i patronati; • i/le datori/datrici di lavoro; • le sedi del fondo; • le sedi Pensplan.

PensPlan Plurifonds

Informazioni riguardo all’iscrizione a PensPlan Plurifonds sono disponibili sul sito www.plurifonds.it, presso il soggetto istitutore Itas Vita S.p.A. e tutte le agenzie ITAS, delle quali è possibile reperire gli indirizzi consultando la nota informativa del fondo.

PensPlan Profi

Informazioni riguardo all’iscrizione a PensPlan Profi sono disponibili sul sito www.pensplan-invest.it e presso il soggetto istitutore.

Raiffeisen

Informazioni riguardo all’iscrizione a Raiffeisen sono disponibili sul sito www.raiffeisenpensionsfonds.it, presso la Cassa Centrale Raiffeisen e tutte le filiali Raiffeisen dell’Alto Adige.


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Previdenza complementare

IV) La contribuzione. Quanto versare Per costituire una pensione complementare è necessario versare i contributi con continuità. A seconda del fondo pensione complementare e della forma di adesione scelti, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti possono essere predefinite o stabilite individualmente. Qual è la misura della contribuzione da destinarsi a un fondo pensione complementare? La risposta varia in base alla tipologia del fondo scelto e alla situazio­ ne occupazionale. In linea di massima vale quanto segue: in caso di adesione a un fondo pensione complementare su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti verranno definite dai contratti, o accordi collettivi, o regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo. Questi non riguardano solamente i fondi pensione chiusi, ma possono essere stipulati anche per fondi pensione aperti, ad esempio da parte di un’azienda o di una categoria professionale. Se l’adesione avviene su base individuale, l’aderente sceglie liberamente la misura della contribuzione e la periodicità del versamento (cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale), che comunque possono essere successivamente modificate. La libera scelta della misura della contribuzione non riguarda solamente l’adesione su base individuale ai fondi pensione aperti, ma anche l’adesione di familiari fiscalmente a carico a un fondo pensione complementare chiuso. Qualora la misura della contribuzione sia predefinita, gli/le aderenti hanno comunque la facoltà di fissare il versamento a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista. Nel caso dei contratti collettivi o di altri accordi aziendali, di norma viene definita anche la facoltà, da parte del/ la lavoratore/lavoratrice, di far confluire una parte o la totalità del TFR maturando. Viene inoltre stabilito se sia prevista una contribuzione da parte del/ la datore/datrice di lavoro e quale debba essere la misura della contribuzione minima a carico dell’aderente. | 31


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Previdenza complementare

Per i lavoratori/ le lavoratrici dipendenti il TFR rappresenta una componente fondamentale nella costituzione della pensione complementare. Dal 2007 il conferimento del TFR a un fondo pensione complementare è divenuto un’importante fonte di contribuzione. La riforma che lo ha interessato ha stabilito, infatti, che i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato debbano optare entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se destinare il proprio TFR maturando a un fondo pensione complementare oppure mantenerlo presso il/la datore/datrice di lavoro. In assenza di un conferimento esplicito, il/la datore/datrice di lavoro è tenuto/a a versare automaticamente il TFR a un fondo pensione complementare (conferimento tacito).

CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) Dal 01.01.2007 un lavoratore/una lavoratrice dipendente del settore privato deve decidere (entro sei mesi dall’assunzione), dove far confluire il proprio TFR maturando. Esistono due modalità per far confluire il TFR a forme di previdenza complementare.

Conferimento esplicito: il TFR viene fatto confluire in una forma di previdenza complementare attraverso la scelta esplicita del/la lavoratore/ lavoratrice.

Conferimento tacito: nel caso in cui nel periodo di tempo stabilito non venga effettuata alcuna scelta da parte del/la lavoratore/lavoratrice, il TFR viene fatto confluire in una forma di previdenza complementare in base alle disposizioni vigenti.

I lavoratori/ Le lavoratrici dipendenti del settore privato possono decidere se versare al fondo pensione complementare le sole quote private di TFR o anche versamenti contributivi aggiuntivi a loro carico. In tal caso i contratti e gli accordi collettivi prevedono anche una contribuzione aggiuntiva a carico del datore/ della datrice di lavoro. 32 |


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Previdenza complementare

I/Le dipendenti del settore pubblico insieme alle quote di TFR devono versare anche un contributo contrattualmente definito, integrato da una quota contributiva a carico del datore/della datrice di lavoro, fissata a sua volta dai contratti collettivi di riferimento. Quando il datore/la datrice di lavoro è tenuto/a a contribuire alla previdenza complementare e quando non lo è? Per i fondi pensione chiusi, in base a quanto disposto dal contratto collettivo, il datore/ la datrice di lavoro è tenuto/a a versare una quota contributiva qualora il/la dipendente versi a sua volta un contributo in aggiunta al TFR. Qualora l’aderente decida per il versamento del solo TFR, il datore/ la datrice di lavoro non è tenuto/a ad alcuna contribuzione. Per i fondi pensione aperti il contributo a carico del datore/della datrice di lavoro non è obbligatorio, ma può venire concordato nell’ambito di un accordo aziendale. Operaio 5° livello industria metalmeccanica paga lorda (orientativa) Quota mensile a carico del lavoratore (1,2% retribuzione)

1.300,00 Euro

15,60 Euro

Quota mensile a carico del datore di lavoro (1,2% retribuzione)

15,60 Euro

Totale versamento fondo (escluso TFR)

31,20 Euro

Deduzione Irpef (compresa Add. Regionale e Comunale) Riduzione effettiva sulla retribuzione mensile netta

4,48 Euro 11,12 Euro

Questo esempio (calcolato sulla base delle aliquote fiscali IRPEF previste per l’anno 2007) mostra come, a causa della deducibilità fiscale, la riduzione della retribuzione netta risulti inferiore al contributo versato al fondo pensione complementare. Rinunciando, diversamente, all’importo di 11,12 euro relativo alla retribuzione mensile netta, si avrà un versamento al fondo pari a 31,20 euro (tenendo conto del contributo del datore/della datrice di lavoro).

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Previdenza complementare

V) Le linee d’investimento. Quale profilo scegliere Ogni fondo pensione complementare offre più linee d’investimento con diversi profili. La scelta più adeguata dovrebbe tener conto dell’età del contribuente e della sua propensione al rischio. Le forme di previdenza complementare, e in special modo i fondi pensione, offrono diverse linee d’investimento che si distinguono per la tipologia di gestione, ovvero presentano profili di rischio e aspettative di rendita diversificati. Ogni aderente ha quindi la possibilità di optare per la forma di previdenza più consona alle proprie aspettative e alle proprie necessità. La previdenza complementare rispetta le regole della gestione finanziaria secondo le quali i rendimenti sono tanto più elevati, quanto maggiore è il profilo di rischio. La valutazione del grado di sicurezza e del possibile rendimento non dovrebbe, però, tener conto unicamente della propensione al rischio. Un fattore determinante è, infatti, anche l’età: quanto più giovane è l’aderente, tanto più lungo sarà il suo periodo di permanenza nel fondo e di conseguenza l’investimento, in ragione della maggiore entità delle riserve depositate, potrà prevedere anche la scelta di una linea con un profilo di rischio più elevato. La decisone finale riguardo a una determinata linea d’investimento dovrebbe, tuttavia, essere subordinata a una consulenza approfondita che consenta all’aderente – grazie al ricorso ad appositi strumenti di simulazione e tenendo conto della sua situazione personale – di scegliere tra le diverse opzioni. È possibile avere una consulenza previdenziale gratuita presso i Pensplan Infopoint. >> Per informazioni più approfondite vai a pagina 51. in f o p o int

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Previdenza complementare

Esempio di calcolo della pensione complementare nel caso di adesione a un fondo pensione complementare chiuso Dati • Maschio, lavoratore dipendente del settore privato • Età al momento dell’adesione al fondo: 30 anni e, a confronto, un’età di adesione “tardiva”: 40 anni • Contratto collettivo del commercio (settore terziario e distribuzione servizi) • Ipotesi di rendimento del 2,7% • Versamenti contributivi annui pari a 2.500 euro • Scelta dell’erogazione di una pensione complementare a conclusione dell’attività lavorativa. Reddito annuo lordo*

27.750 Euro

Contributo annuo a carico del lavoratore (0,55%)

153 Euro

Contributo annuo a carico del/la datore/datrice di lavoro (1,55%)

430 Euro

Quota annua di TFR (100%)

1.917 Euro

Contributo annuo complessivo

2.500 Euro

Ipotesi di rendimento

2,7%

Età al momento dell’adesione

30

40

Anni di contribuzione

35

25

Versamenti lordi cumulati

104.311 Euro

69.462 Euro

Posizione individuale (somma dei contributi versati e rendimenti)

171.767 Euro

100.573 Euro

7.565 Euro

4.429 Euro

Rendita annua**

* L’importo è stato determinato in base alle voci del contratto collettivo del commercio, III livello impiegatizio. ** Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

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Previdenza complementare

Esempio di calcolo della pensione complementare nel caso di adesione a un fondo pensione complementare aperto Dati • Donna, imprenditrice • Età al momento dell’adesione al fondo: 30 anni, e, a confronto, un’età di adesione “tardiva”: 50 anni • Ipotesi di rendimento del 2,8% • Versamenti contributivi annui pari a 2.500 euro • Scelta dell’erogazione di una pensione complementare a conclusione dell’attività lavorativa. Reddito annuo lordo

25.000 Euro

Contributo annuo complessivo

2.500 Euro

Ipotesi di rendimento

2,8%

Età al momento dell’adesione

30

50

Anni di contribuzione

35

15

83.333 Euro

34.314 Euro

104.942 Euro

37.649 Euro

3.836 Euro

1.477 Euro

Versamenti lordi cumulati Posizione maturata (somma dei contributi versati e rendimenti) Rendita annua**

Il rendimento riportato, espresso in termini reali, cioè al netto dell’inflazione, viene calcolato in base alla composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Conformemente alle ipotesi dettate dalla COVIP, alla componente azionaria è stato attribuito un rendimento annuo del 4% e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Per il calcolo della rendita si applicano le tabelle IPS55 indicate dalla COVIP per il calcolo della stima della pensione complementare (v. progetto esemplificativo). ** Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

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Previdenza complementare

VI) Ho aderito a un fondo pensione complementare. E ora? Versare i contributi a un fondo pensione complementare è garanzia di sicurezza non solo in vista della cessazione dell’attività lavorativa, ma anche prima, qualora si verifichino particolari situazioni. Il capitale maturato può, infatti, rappresentare un importante sostegno finanziario.

Anticipazioni In caso di spese sanitarie straordinarie, di acquisto/costruzione e ristrutturazione della prima casa o di qualsiasi altra esigenza, è possibile richiedere un’anticipazione sul capitale maturato nella propria posizione individuale presso il fondo pensione complementare. Spese sanitarie straordinarie: nel caso in cui queste siano riconosciute dalle competenti strutture pubbliche, gli/le aderenti possono beneficiare in qualsiasi momento di un’anticipazione fino al 75% della propria posizione. La somma anticipata è soggetta a tassazione con un’aliquota del 15% che, a partire dal quindicesimo anno di partecipazione a una forma di previdenza complementare, si riduce progressivamente dello 0,30% annuo con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. Acquisto/costruzione e ristrutturazione della prima casa: è possibile richiedere un’anticipazione dopo 8 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare. Anche in questo caso l’importo dell’anticipazione non può essere superiore al 75% della propria posizione. È prevista una tassazione con un’aliquota fissa del 23%. Ulteriori esigenze: dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare è possibile richiedere un’anticipazione anche per “ulteriori esigenze”, per un importo non superiore al 30% della propria posizione. Anche in questo caso la somma anticipata è soggetta a tassazione con un’aliquota fissa del 23%.

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Previdenza complementare

Le anticipazioni possono essere richieste più volte, per lo stesso motivo e successivamente reintegrate in qualsiasi momento. I/Le dipendenti del settore pubblico possono richiedere anticipazioni fino al 100% della posizione maturata per: • la prima casa, • spese sanitarie, • spese di formazione e formazione continua. In tutti i casi è necessaria una partecipazione a una forma di previdenza complementare di almeno 8 anni. Le anticipazioni sono soggette a tassazione separata.

Tassazione separata: riguarda redditi maturati in anni precedenti che vengono percepiti in un’unica soluzione; permette di calcolare con modalità diverse l’imposta dovuta.

Riscatti Gli/Le aderenti possono richiedere la possibilità di liquidazione della propria posizione maturata presso il fondo. Il riscatto della propria posizione individuale prima del raggiungimento dell’età pensionabile è possibile nei seguenti casi. • Periodi di inoccupazione: se di durata superiore ai 48 mesi, consentono di riscattare l’intera posizione individuale. Nei casi in cui il periodo sia compreso tra i 12 e i 48 mesi si verifichi una situazione di mobilità o di cassa integrazione è possibile richiedere un riscatto parziale fino a un massimo del 50%. Se nei cinque anni antecedenti il raggiungimento dell’età pensionabile, si verifica un periodo di inoccupazione lungo almeno 48 mesi, la possibilità di riscatto viene sostituita dall’accesso anticipato alla pensione complementare. 38 |


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Previdenza complementare

• Invalidità permanente: deve comportare una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. • Premorienza dell’aderente: in questo caso l’intera posizione viene riscattata dal/dai beneficiario/i. Qualora non fosse/ro stato/i designato/i, viene riscattata dagli eredi legittimi. • Perdita dei requisiti di partecipazione: rientrano nella casistica, ad esempio, l’interruzione del rapporto di lavoro o, per i fondi territoriali, la variazione dell’area geografica dove si svolge l’attività lavorativa. Nei primi tre casi la tassazione applicata prevede un’aliquota tra il 9% e il 15%; in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota viene elevata al 23%. I/Le dipendenti del settore pubblico hanno la facoltà di richiedere un riscatto del capitale maturato in caso di: • perdita dei requisiti di partecipazione • premorienza dell’aderente: il riscatto spetta al coniuge, ovvero ai figli, ovvero ai genitori a carico; in loro assenza possono venire nominati dei beneficiari. Indipendentemente dal motivo per il quale viene richiesto, il riscatto è assoggettato a tassazione separata, oppure progressiva.

Tassazione progressiva: detta anche ordinaria, prevede aliquote progressive per la quasi totalità dei redditi da lavoro subordinato.

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Previdenza complementare

Trasferimento Con trasferimento s’intende la possibilità di “spostare” l’intera posizione individuale maturata presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare. Trascorso un periodo minimo di adesione pari a due anni, ogni aderente può scegliere di spostare l’intera posizione maturata presso un’altra forma previdenziale di tipo complementare. Ci sono invece casi in cui il trasferimento è reso necessario dalla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo che può essere dovuta alla modifica del contratto di lavoro, all’interruzione del rapporto di lavoro o, per i fondi territoriali, alla variazione dell’area geografica in cui si svolge l’attività lavorativa.

Informazione Con le passate riforme pensionistiche i lavoratori/le lavoratrici hanno assunto una responsabilità sempre maggiore riguardo alla loro pensione. Gli/Le aderenti ai fondi pensione complementare regionali possono usu­ fruire di un’ampia offerta informativa e risultano, quindi, avvantaggiati. La Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol offre a tutta la popolazione ampia informazione in materia di pensione complementare e si avvale dell’Istituto per la previdenza complementare Pensplan per promuovere iniziative, pubblicazioni e consulenze. Gli/Le iscritti/e ai fondi pensione regionali vengono tenuti costantemente aggiornati sull’andamento della propria pensione complementare: ogni anno, tramite la cosiddetta comunicazione periodica, ricevono una panoramica aggiornata e completa di tutte le informazioni sui fondi pensione cui hanno aderito, unitamente a un estratto dei contributi versati e al calcolo previsionale individuale della pensione complementare.

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Manuale della previdenza

Previdenza complementare

VII) Finalmente in pensione! Raggiunta l’età della pensione, il montante maturato viene corrisposto sotto forma di capitale o rendita vitalizia. Una volta raggiunta l’età pensionabile, gli/le aderenti a un fondo pensione complementare possono scegliere tra due possibilità: farsi erogare l’intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia, oppure percepire subito fino al 50% in forma di capitale e il restante sotto forma di rendita vitalizia. Qualora la rendita risultasse molto esigua, l’aderente potrà farsi corrispondere l’intera posizione individuale sotto forma di capitale. L’erogazione di una rendita vitalizia ha, come vincolo, la partecipazione minima di cinque anni a un fondo pensione complementare, e viene corrisposta all’aderente dal momento del suo pensionamento fino al suo decesso. Gli/Le aderenti possono tuttavia continuare a versare i contributi anche dopo il pensionamento, stabilendo il momento a partire dal quale vorranno ricevere erogata la rendita vitalizia. L’importo della prestazione pensionistica è stabilito sulla base del capitale maturato nella posizione individuale, determinato a sua volta dai contributi­ versati e dal periodo di permanenza nel fondo. A incidere ulteriormente sul­l’importo sono anche i rendimenti della gestione finanziaria e i costi di amministrazione del fondo. Per ottenere la conversione del capitale in rendita si applicano dei coefficienti che tengono conto di diversi elementi, quali l’aspettativa media di vita, il sesso, l’età pensionabile o la tipologia della ­rendita pensionistica scelta.

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Manuale della previdenza

Previdenza complementare

L’aderente può scegliere tra diverse opzioni relative all’erogazione della prestazione pensionistica. Di seguito si illustrano alcune delle forme più frequenti: • rendita vitalizia annuale: viene erogata per la durata di tutta la vita dell’aderente e si estingue con il suo decesso; • rendita vitalizia annuale reversibile: viene erogata all’aderente per la durata di tutta la sua vita. Al suo decesso, l’intera pensione o la quota stabilita dallo/a stesso/a viene erogata per tutta la vita alla persona da lui/lei designata, qualora sopravvissuta all’aderente stesso; • rendita temporanea con successiva rendita vitalizia: con la rendita temporanea l’erogazione della prestazione prosegue anche dopo il decesso dell’aderente per un periodo preventivamente concordato, solitamente pari a cinque o dieci anni. Successivamente, il capitale viene erogato sotto forma di rendita vitalizia all’aderente, se in vita. Le prestazioni pensionistiche sotto forma di capitale o di rendita sono soggette a un’aliquota fiscale fissata al 15%. A partire dal 16° anno di adesione al fondo, tale aliquota si riduce ogni anno dello 0,30%, raggiungendo un minimo del 9% trascorsi 35 anni di permanenza nel fondo. Non sono soggette a tassazione le parti di capitale già tassate in fase di accumulo, vale a dire i rendimenti ed eventuali contributi non portati in deduzione. Per quanto riguarda i/le dipendenti del settore pubblico, il capitale erogato in un’unica soluzione viene assoggettato a tassazione separata, mentre le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica sono soggette a tassazione ordinaria.

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Manuale della previdenza

Previdenza complementare

Quadro generale Settore privato (d.lgs. 252/2005)

Settore pubblico (d.lgs. 124/1993)

Versamento del TFR

Possibilità di conferire l’intero TFR, anche in forma tacita.

Misura della contribuzione fissata esclusivamente dal contratto collettivo di riferimento.

Anticipazioni

• Per spese sanitarie: in qualsiasi momento fino al 75% della posizione individuale maturata. • Acquisto, costruzione, ristrutturazione prima casa: dopo 8 anni fino al 75% della posizione individuale maturata. • Ulteriori esigenze: dopo 8 anni fino al 30% della posizione individuale maturata.

• Per spese sanitarie: dopo 8 anni fino al 100% della posizione individuale maturata. • Acquisto, costruzione, ristrutturazione prima casa: dopo 8 anni fino al 100% della posizione individuale maturata.

Tassazione delle prestazioni

Anticipazioni • Spese sanitarie: 15% – 9% • Altre anticipazioni: 23%

Anticipazioni • Tutte le anticipazioni: tassazione separata

Prestazioni pensionistiche • Parte erogata in forma di rendita vitalizia o capitale: 15% – 9%

Prestazioni pensionistiche • Rendita vitalizia: tassazione ordinaria • Capitale: tassazione separata

Deducibilità fiscale dei contributi fino a 5.164,57 euro.

Deducibilità dei contributi per l’importo minore risultante tra: doppio del TFR, 12% del reddito complessivo, fino a un massimo di 5.164,57 euro.

Risparmio fiscale

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Ruolo della Regione

4. Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol La Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol promuove lo sviluppo della pensione complementare attraverso un proprio istituto di previdenza e fornisce servizi di supporto che assicurano una vecchiaia serena. A livello europeo la Regione è all’avanguardia in termini di promozione della cultura previdenziale. In base allo Statuto speciale di autonomia, la Legge regio­ nale n. 3 del 27 febbraio 1997 ha previsto l’introduzione di diversi interventi finalizzati a supportare la popolazione nella costituzione di una pensione complementare. Tra questi spicca la fondazione di un proprio Istituto previdenziale dotato di un capitale finanziario, il Pensplan Centrum S.p.A., attraverso il quale la Regione sostiene determinate categorie nella creazione di uno strumento previdenziale in grado di assicurare una vecchiaia serena.

I principali interventi adottati per la costituzione di una pensione complementare • Interventi a sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà Chi sono i destinatari? Coloro che risultino residenti in Regione e siano iscritti/e da oltre due anni a un fondo pensione aperto o chiuso, possono richiedere, in caso di difficoltà economica, l’intervento da parte della Regione a sostegno dei versamenti contributivi. Come avviene il sostegno? Il sostegno viene concesso per un periodo massimo di 36 mesi, anche non continuativo e consiste in un importo non superiore a 4.600 euro per l’intero arco della vita lavorativa. 44 |


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Ruolo della Regione

Quali sono i criteri per definire una situazione di difficoltà economica? Una situazione risulta economicamente difficoltosa quando si percepisce l’indennità di disoccupazione, quando si è inseriti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione, o in caso malattia per un lasso di tempo che si estende oltre il periodo indennizzato. Risulta, inoltre, tale a fronte di grave difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza dovuta a calamità naturali o a eventi di particolare ed eccezionale gravità, ma anche in caso di titolarità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma.

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Ruolo della Regione

• Supporto legale gratuito per omissione contributiva del datore/della datrice di lavoro Chi sono i destinatari? Tutti gli aderenti a fondi pensione complementare residenti in Regione, il cui datore/la cui datrice di lavoro risulti inadempiente da oltre 12 mesi con il versamento dei contributi, hanno il diritto di avvalersi gratuitamente di un legale in sede stragiudiziale o giudiziale, a condizione che i contributi mancanti ammontino ad almeno 500 euro.

• Servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti Chi sono i destinatari? Tutti i/le residenti in Regione iscritti/e a fondi pensione complementare convenzionati con l’Istituto per la previdenza complementare Pensplan si avvalgono direttamente dei servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti messi a disposizione dei fondi da parte dell’Istituto. Per tutti i/le residenti in Regione iscritti/e a fondi pensione complementare non convenzionati è previsto un accantonamento sostitutivo di 7,50 euro annui che viene accreditato nel rispettivo fondo pensione complementare e corrisposto in sede di pensionamento.

Dove si possono richiedere gli interventi della Regione? Le richieste di intervento possono essere inoltrate presso le sedi Pensplan di Bolzano, Via della Mostra, 11/13 oppure di Trento, Piazza Erbe, 2 e presso tutti i Pensplan Infopoint della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol.

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Manuale della previdenza

Ruolo della Regione

Oltre a questi interventi volti a promuovere la previdenza complementare, la Regione prevede una serie di ulteriori misure a favore dei soggetti che si occupano di assistenza e di educazione o che svolgono un’attività lavorativa non continuativa. • Copertura previdenziale per l’educazione dei figli Chi sono i destinatari? I genitori di bambini di età non superiore a tre anni hanno diritto a richiedere i contributi pensionistici per la loro educazione a condizione che risultino residenti in Provincia di Bolzano, non svolgano attività lavorativa per dedicarsi all’educazione dei figli e versino contributi previdenziali volontari o contributi a una pensione complementare. Altri aventi diritto sono i genitori di bambini di età non superiore a tre anni di tutto il territorio regionale che svolgano un lavoro a tempo parziale per occuparsi dell’educazione dei propri figli. Come avviene il sostegno? Il contributo per i genitori inoccupati viene erogato indipendentemente dal reddito in misura pari ai versamenti effettuati a un fondo pensione complementare, e può ammontare fino a un massimo di 6.000 euro per i contributi pensionistici volontari e fino a 3.500 euro in caso di costituzione di una pensio­ ne complementare. Il contributo spetta per un massimo di 12 mesi, elevabili a 15 nell’ipotesi in cui il padre si avvalga per almeno tre mesi del congedo parentale. In caso di lavoro a tempo parziale, l’integrazione dei contributi previdenziali pubblici può venire riconosciuta fino al 100% delle aliquote vigenti per l’occu­ pazione a tempo pieno. In tal caso l’importo spettante è fino a un massimo di 3.000 euro. Alla previdenza complementare sono invece destinati 1.750 euro. In entrambi i casi i contributi spettano per un periodo non superiore a 24 mesi, elevabile a 28 qualora il padre fruisca per almeno tre mesi del congedo parentale. | 47


Manuale della previdenza

Ruolo della Regione

I lavoratori/Le lavoratrici autonomi/e e i/le liberi/e professionisti/e che mantengano la propria iscrizione alla previdenza obbligatoria e assumano una risorsa a tempo parziale durante il periodo di interruzione dell’attività lavorativa, hanno diritto a un contributo massimo pari a 3.500 euro, ridotto della metà qualora non effettuino alcuna assunzione.

• Contributi pensionistici per l’assistenza ai familiari Chi sono i destinatari? Hanno diritto al contributo i lavoratori/le lavoratrici residenti in Provincia di Bolzano che si dedichino in via esclusiva all’assistenza di familiari gravemente non autosufficienti e versino contributi previdenziali volontari o contributi a un fondo pensione complementare, così come le persone occupate su tutto il territorio regionale che lavorino a tempo parziale per assistere i propri familiari. Come avviene il sostegno? Il contributo viene riconosciuto indipendentemente dal reddito e nella misura dei versamenti effettuati. Può essere erogato fino a un massimo di 3.500 euro all’anno, ridotto del 50% in caso di occupazione a tempo parziale. I lavoratori e le lavoratrici autonomi/e e i/le liberi/e professionisti/e che mantengano la loro iscrizione alla previdenza obbligatoria hanno diritto a un importo massimo di 3.150 euro. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui si renda necessaria l’assistenza e viene erogato fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Dove si può inoltrare la richiesta? Le richieste di contributi pensionistici per l’educazione dei figli e per l’assistenza ai familiari non autosufficienti devono essere indirizzate all’Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali della Provincia di Bolzano (Via Canonico M. Gamper, 1 - 39100 Bolzano). 48 |


Manuale della previdenza

Ruolo della Regione

• Contributi pensionistici in caso di attività lavorativa non continuativa Chi sono i destinatari? Hanno diritto al contributo i lavoratori/le lavoratrici residenti in Provincia di Trento da almeno cinque anni - con un contratto di lavoro precario (rapporto di lavoro a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto, ecc.) che abbiano diritto a versare contributi pensionistici volontari durante i periodi di inoccupazione, OPPURE - che abbiano iniziato l’attività lavorativa successivamente al 1995 e siano inoccupati a seguito della risoluzione di un contratto di lavoro precario. Dove si può inoltrare la richiesta? Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (www.apapi.provincia.tn.it). La relativa richiesta deve essere indirizzata alla sede dell’Agenzia provinciale (piazza Silvio Pellico, 8-8/3, 38122 Trento).

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Pensplan

5. Dietro a tutto c’è Pensplan, l’Istituto regionale per la previdenza complementare a) La Pensplan Centrum S.p.A. Per supportare al meglio la popolazione nella costituzione di un secondo pila­ stro pensionistico, nel 1997 la Regione ha creato la società in-house Pensplan Centrum S.p.A., un punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione della previdenza complementare i cui compiti principali si possono rintracciare all’interno dei seguenti ambiti. • Costituzione e supporto dei fondi pensione regionali Pensplan ha contribuito in modo determinante alla costituzione dei fondi pensione complementare regionali, supportandone le attività attraverso servizi gratuiti a livello contabile, organizzativo e in termini di consulenza finanziaria. • Comunicazione e cura dei rapporti con tutti i partner coinvolti: lavoratori, aziende, banche, associazioni di categoria, sindacati, patronati e pubblica amministrazione. • Consulenza completa alla popolazione sul territorio regionale in materia previdenziale e implementazione di programmi sviluppati in base alle situa­ zioni individuali degli utenti. • Realizzazione di campagne di marketing e di sensibilizzazione per diffondere una cultura del risparmio e la promozione della previdenza complementare regionale. • Amministrazione delle provvidenze regionali a favore di soggetti in situazioni di difficoltà.

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Manuale della previdenza

Pensplan

b) I Pensplan Infopoint Gli oltre 100 Pensplan Infopoint diffusi in maniera capillare sul territorio regio­ nale offrono alla popolazione una consulenza completa e gratuita in materia previdenziale. I Pensplan Infopoint sono sportelli informativi dedicati alla previdenza complementare isitituiti con il sostegno di patronati, sindacati e associazioni di categoria. Grazie alla collaborazione nata a livello regionale tra Pensplan e i più importanti partner sociali della Regione, dal 2006 è attiva una rete capillare di consulenza in materia di previdenza complementare. Operatori qualificati e professionali sono a disposizione presso gli oltre 100 sportelli Pensplan Infopoint per offrire un servizio di consulenza a 360° e rispondere a tutti i quesiti relativi alla previdenza complementare. Oltre a ottenere informazioni di carattere generale, presso gli Infopoint è possibile usufruire di un servizio di pianificazione previdenziale per elaborare un piano previdenziale individuale completo con l’ausilio di uno speciale software di simulazione. Gli aderenti a un fondo pensione complementare regionale hanno la possibilità di monitorare l’evoluzione futura della propria posizione, ovvero verificare se la contribuzione o la strategia d’investimento scelta sia adeguata alla caratteristica situazione personale e familiare.

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Pensplan

Dove posso trovare il mio Pensplan Infopoint di riferimento?

Vipiteno

Brunico

Bressanone Merano Silandro Malles

Ortisei Bolzano

Laives

Cles Egna

Malè

Predazzo Cavalese

Mezzolombardo

Tesero Fiera di Primiero

Lavis Pergine Valsugana

Vezzano Trento Nord

Tione

Trento

Strigno Borgo Valsugana

Arco Riva del Garda Storo

Mori

Rovereto

Ala

in f o p o int

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Pensplan

52 Pensplan Infopoint in Alto Adige in collaborazione con: KVW (8 Pensplan Infopoint) ASGB (7 Pensplan Infopoint) CAAF Servizi CGIL/AGB (7 Pensplan Infopoint) SGBCISL (6 Pensplan Infopoint) UIL-SGK (5 Pensplan Infopoint) ENAPA-SBB (7 Pensplan Infopoint) APA- LVH (6 Pensplan Infopoint) Unione-HDS (6 Pensplan Infopoint)

56 Pensplan Infopoint nel Trentino in collaborazione con: ACLI Trentine (14 Pensplan Infopoint) Coldiretti (10 Pensplan Infopoint) 50&Pi첫 Enasco (3 Pensplan Infopoint) ITAL-UIL (8 Pensplan Infopoint) INCA CGIL (15 Pensplan Infopoint) INAS CISL (6 Pensplan Infopoint)

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Manuale della previdenza

Pensplan

Panoramica dei servizi offerti dai Pensplan Infopoint Consulenza: operatori qualificati forniscono informazioni in materia di previdenza complementare sui vantaggi, le procedure e le provvidenze della Regione. Analisi della situazione previdenziale individuale: calcolo della pensione pubblica e analisi dei vantaggi derivanti dall’adesione a una forma di previdenza complementare mediante l’ausilio di un software di simulazione. Assistenza per pratiche amministrative: supporto nella compilazione della modulistica per l’adesione e per le richieste di anticipazione, riscatto ed erogazione della pensione, consulenza fiscale e amministrativa. Informazioni precise relative alla posizione individuale: presso i Pensplan Infopoint tutti gli/le iscritti/e a un fondo pensione complementare regionale possono richiedere in qualunque momento la propria posizione individuale aggiornata e ricevere chiarimenti anche sugli aspetti più complessi.

Sul sito www.pensplan.com è disponibile una lista completa di tutti i partner Infopoint dove trovare lo sportello Pensplan Infopoint più vicino.

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Il tuo piano per la vita. Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra, 11/13 I-39100 Bolzano Tel. +39 0471 317 600 Fax +39 0471 317 666

info@pensplan.com

Piazza Erbe, 2 I-38122 Trento Tel. +39 0461 274 800 Fax +39 0461 984 147


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