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Il geometra ligure anno 56o - n. 3 settembre2007

Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.a.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54

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sommario ARTICOLI Mostra sulla cartografia Ancora sui millesimi Incontro con i candidati sindaci PARLIAMO UN PO’ DI... Perché è necessario isolare gli edifici LETTERE ALLA REDAZIONE GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE DELLO STATO LEGISLAZIONE REGIONALE CULTURA LIGURE due esposizioni a Genova INFORMATIVA L’applicazione in sede regionale del D. Lgs. 255/2006 ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI Assemblea degli iscritti 6 marzo 2007 Assemblea degli iscritti 27 aprile 2007 RECENSIONI “Certificazione energetica degli edifici” NECROLOGIO La nuvola del Geom. Giorgio Ballerini

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MOSTRA SULLA CARTOGRAFIA Una scommessa vinta geom. Paolo De Lorenzi fig. 1 Teodolite universale Salmoiraghi, fine XIX secolo, ottone, vetro ed acciaio (Firenze, Istituto Geografico Militare, Museo Strumenti)

desso si può dire: è finita ed è andato tutto bene. Inizio a scrivere il presente articolo, con un misto di sollievo per avere terminato la “fatica” organizzativa dell’ evento ed al tempo stesso di rimpianto perché, come tutte le cose belle è durata troppo poco. L’ evento che è stato voluto ed organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri, dal Comitato Regionale Ligure, ed ovviamente, dal nostro Collegio, ha avuto un successo che è andato oltre le più rosee aspettative, sia in termini di persone che hanno visitato la mostra, sia di partecipanti alla due giorni di convegno. Molti sono stati i colleghi e non solo, che hanno potuto apprezzare la qualità del materiale esposto nella mostra, basti pensare al fatto che alcune delle strumentazioni presenti era la prima volta che venivano esposte al pubblico. Quando è nata l’ idea era il 2004 e si era pensato ad un evento collaterale da proporre nell’ ambito delle manifestazioni per Genova città europea della cultura, ma poi, come spesso accade, per svariati motivi siamo arrivati al 2007, con la proposizione di una mostra e di un convegno di alto spessore culturale. I primi contatti iniziarono nel dicembre del 2006 quanto ci recammo per la prima volta al Consiglio Nazionale a Roma per gettare le basi per la futura organizzazione dell’ evento: la prima cosa che il Presidente Panunzi ci disse fu: bisogna correre perché il tempo non è molto. Una frase ormai ricorrente per noi professionisti che ci viene rivolta nove volte su dieci dai nostri clienti, e pertanto non ci preoccupammo più di tanto. Iniziarono quindi i primi contatti per scegliere una struttura che potesse ospitare la mostra ed il conve-

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gno che fosse adeguata all’ importanza dell’ evento. La scelta ricadde sul Palazzo Ducale con il quale prendemmo accordi per l’ affitto delle sale. Poi, una volta definito il titolo della mostra ed il periodo da prendere in considerazione, si passò alla fase più delicata, demandata al curatore, di scegliere le opere da esporre oltre che a curare la disposizione di tutto il materiale da esporre all’ interno delle sale del Munizioniere. A febbraio incontrammo a Genova per la prima volta Andrea Cantile, con il quale iniziammo a programmare la scansione delle cose da fare. Andrea Cantile, professore all’ Università di Bologna, direttore della rivista “l’ Universo”, e, fatto non secondario geometra, è stato il vero e proprio motore dell’ evento. Al di là delle indubbie capacità, quello che mi ha colpito in lui è stata la sua smisurata passione per il lavoro che si apprestava a svolgere, messa in evidenza durante il giorno dell’ inaugurazione quando ha illustrato alle Autorità presenti le opere esposte, con un linguaggio semplice ed immediato, da vero “geometra”, quindi persona estremamente concreta. Naturalmente non vi erano solo aspetti prettamente scientifici da organizzare ma anche tutta una serie di problemi legati, per esempio all’ accoglienza


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fig. 2 Scandaglio a filo Magnaghi, XIX secolo. Strumento per misurazioni di profondità non superiori a 100 metri, composto da una ruota di bronzo con filo di acciaio zincato, munito di zavorre di ferro di 4 o 13 kg, strumento montato su sostegno in ghisa, inchiavardato a poppa della nave (Genova, Istituto Idrografico della Marina) fig. 4 il tavolo dei relatori del convegno fig. 3 Livello Zeiss grande, 1914, acciaio, ottone e vetro (Firenze, Istituto Geografico Militare, Museo strumenti)

fig. 5 convegno nel Salone del Maggior Consiglio

degli ospiti, al coordinamento del convegno e molti altri ancora, che sono stati affidati, con ottimi risultati, alla BC Congressi di Genova. Un’ ulteriore difficoltà era quella di fare colloquiare Enti quali l’ I.G.M., l’ Istituto Idrografico della Marina, l’ Agenzia del Territorio, la Regione Liguria e tanti altri: anche in questo caso, non senza fatica, ci siamo alla fine riusciti. Ovviamente l’ organizzazione di un evento di tale portata non poteva essere demandata a poche persone, ed allora è stata creata una squadra, che ha lavorato in maniera egregia, capeggiata dal nostro Presidente Nazionale, che ha trascorso un’ intera

settimana a Genova e che per diverso tempo ha presidiato in prima persona la mostra. Come citato nel titolo, è stata proprio una scommessa che il Consiglio Nazionale ha voluto fare coinvolgendo Genova e la Liguria per realizzare un evento a livello nazionale che, posso dire ora senza falsa modestia, verrà ricordato sicuramente in positivo visto gli ottimi riscontri che tutti ci hanno tributato. Si potrebbe scrivere ancora molto su quanto accaduto non solo durante la settimana della mostra ma soprattutto nei mesi che la hanno preceduta, ma diventerebbe un articolo troppo lungo e forse per certi aspetti anche noioso, e magari troppo autocelebrativo, e quindi termino qui, ringraziando, senza fare nomi per evitare di dimenticare qualcuno, tutti quelli che a vario titolo ci hanno dato una mano. Grazie a tutti.


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ANCORA SUI MILLESIMI avv. Pier Paolo Capponi fig. 1 Garage condominiale

ui millesimi di proprietà, e su quelli dei servizi comuni, si è già detto molto. E molto vi sarà ancora da dire, visto che, da un lato, la materia è di primario interesse (si pensi solo che in base al loro valore, tra l’altro, vengono ripartire le spese da sostenere per l’esercizio, la manutenzione e la ricostruzione dei servizi e dei beni comuni) e che, dall’altro, essa continua ad essere, per alcune sue questioni, tutt’altro che pacifica. Se ne vogliono qui di seguito evidenziare solo tre di esse, piuttosto singolari, ma di sicuro interesse pratico.

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MILLESIMI E POSTI AUTO La Cassazione (sentenza n. 26226/06) ha sostenuto il seguente, importante, principio. “Trattandosi, invero, di garage in comunione pro indiviso fra tutti i condomini, in cui il diritto di ciascuno investe l’immobile nella sua totalità, la quota di proprietà di cui all’art. 1118 c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi e ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l’art. 1102 c.c. con il porre il limite del “pari uso”. Sentenza, nel suo complesso, di non facilissima lettura, tanto che è stata oggetto di numerosi commenti da parte della dottrina. Al di là delle dotte elucubrazioni azzarderei qui di seguito quattro importanti conseguenze pratiche che potrebbero derivare dal contenuto della precitata sentenza: 1) l’uso del garage condominiale, approvato a maggioranza, non deve necessariamente essere proporzionato, per quanto riguarda i singoli condomini, ai loro millesimi di proprietà: per cui potrebbe legittimamente esistere l’ipotesi di un

condomino con il doppio dei millesimi degli altri che gode (rectius: è obbligato a godere), al pari degli altri condomini, di un solo posto auto. Così come potrebbe esistere l’ipotesi di un condomino che ha pochi millesimi di proprietà e che, di nuovo, gode legittimamente, al pari degli altri, di un posto auto. A questo proposito si vuole però ricordare l’esistenza della singolare sentenza n. 2240/1996 del tribunale di Genova che ha ritenuto legittima una delibera condominiale con la quale era stato integrato il regolamento di condominio contrattuale, statuendo che gli spazi destinati a posteggio dovevano essere riservati ai soli residenti nell’edificio (condomini o inquilini che fossero). Si era lamentata, impugnando la delibera, la proprietaria di un box, non residente nel condominio. Il tribunale le ha dato torto sancendo, tra l’altro, per quanto qui rileva, che “In secondo luogo, essendo l’attrice titolare di soli 3,83 millesimi di proprietà delle parti comuni (come risulta dalle tabelle millesimali delle parti comuni e dal prospetto di ripartizione delle spese, dall’attrice stessa prodotti in causa), ne consegue che costei, per poter usufruire di uno dei 14 posti macchina a suo dire ricavabili negli spazi condominiali in discorso, dovrebbe essere portatrice di circa 70 millesimi (invero 1.000:14=71,42), o


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quanto meno di una cinquantina, o quarantina, di millesimi, tali appunto essendo quelli di spettanza di ognuno dei 18 appartamenti dello stabile.Nessun sostanziale pregiudizio dei diritti condominiali dell’attrice si rinviene pertanto nella delibera impugnata”. 2) I maggiori millesimi possono invece essere legittimamente considerati nell’attribuire una priorità nella scelta del posto auto, purchè tutti i posti auto siano equivalenti per comodità di utilizzo. Il titolare di maggiori millesimi, se l’assemblea deciderà di adottare tale criterio, potrà scegliere per primo il posto auto (che ovviamente sarà il più grande e comodo) purchè anche gli altri posti auto siano di facile accesso e sufficientemente comodi per tutti (principio del “pari uso”). 3) I millesimi di proprietà devono essere considerati ai fini del riparto delle spese riguardanti il garage ed ai fini del valore del voto espresso in assemblea. Con la grave conseguenza, per esempio, che a parità di dimensioni del posto auto, chi ha maggiori millesimi dovrà pagare di più per la manutenzione del garage comune. 4) I millesimi di proprietà devono essere altresì considerati nel caso in cui si voglia addivenire ad una divisione del garage stesso. Qui il discorso si fa un po’ più complesso. Sinora si è data per scontata l’equiparazione “quota di comproprietà” a quella di “millesimi di proprietà” La cosa non è però così ovvia. È vero che l’art. 1118 c.c. dice che “Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene” e che l’art. 68 disp.att. c.c. dice che “I valori di piano o delle porzioni di piano ragguagliati a quelli dell’intero edificio, devono essere

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espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”. Ma è anche vero che la Cassazione ha più volte precisato, “L’approvazione delle tabelle millesimali, allegate al regolamento di condominio, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali, nonchè della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto” (ex plurimis, Cass. n∞ 6501/1994). Anche secondo il Trib Milano (sentenza n∞ 5515/1986) le tabelle millesimali non costituiscono “atto idoneo a modificare gli effetti traslativi derivanti dal contratto di acquisto e non possono incidere sulla consistenza dei diritti reali spettanti ai singoli condomini”. Le sentenze sopracitate fanno implicito ma del tutto chiaro richiamo all’art. 68 disp. Att. c.c. che dice che il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini si deve precisare (e cioè: si devono redigere le tabelle millesimali): “Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124 e 1136 c.c. (vale a dire, per la ripartizione delle spese e per il voto in assemblea). È però d’altra parte anche vero che nella quasi totalità degli atti di acquisto è scritto che insieme alla proprietà singola viene anche venduta la “proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso e consuetudine è comune tra i condomini di uno stesso edificio”. E tale proporzionale quota di comproprietà, salva migliore diversa indicazione (che nella prassi non si rinviene quasi mai), non può che essere quella indicata, in millesimi, nelle tabelle millesi-


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mali allegate al regolamento di condominio, cui l’atto di compravendita, di solito, fa espresso riferimento. Salvo il fatto che proprio il richiamo contenuto negli atti di acquisto alla “proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni”, esclude ab origine la possibile parità delle stesse, che potrebbe invece essere presunta, ai sensi dell’art. 1101 c.c., in assenza di apposita previsione convenzionale. In conclusione, mentre le tabelle millesimali non incidono, se non relativamente, riguardo il godimento della cosa comune (che trova un limite nel “pari uso” di cui all’art. 1102 c.c.), esse incidono, quando l’atto di acquisto contempli la vendita della quota proporzionale delle cose comuni e preveda il richiamo alle tabelle, sulla misura della proprietà delle stesse. Con la conseguenza che se si volesse dividere la cosa comune (ad esempio il garage comune) le porzioni dovrebbero essere proporzionali ai millesimi. INCARICO AL PROFESSIONISTA DI REDIGERE LA TABELLA MILLESIMALE Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2089 del 7/6/2000 ha stabilto che: “È nulla la deliberazione presa dall’assemblea del condominio convenuto in data 19/6/1998, con la quale è stato affidato al geometra XY l’incarico di formare le nuove tabelle millesimali: trattandosi di atto prodromico alla modifica dei criteri di ripartizione delle spese del riscaldamento e potendo comportare comunque un danno ai condomini assenti e dissenzienti doveva essere approvata con lo stesso quorum richiesto per la modifica delle tabelle millesimali e, quindi, con il consenso unanime dei condomini.” Lo stesso principio era stato già espresso dal Tribunale di Verona con la sentenza datata 29/6/1995: “Le clausole del regolamento condomi-

niale che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei condomini.È pertanto nulla, in quanto adottata in assenza di un condomino, la delibera assembleare con la quale venga affidato ad un tecnico specializzato l’incarico di formare le tabelle millesimali. Detta delibera, pur costituendo un atto prodromico alla modifica del criterio di ripartizione delle spese reca comunque un danno al condomino assente, il quale è pertanto legittimato ad impugnarla”. Orbene, visto che la Cassazione (sentenza n∞ 11960 del 28/6/2004) ha stabilito che le tabelle possono essere approvate anche con la maggioranza di cui all’art. 1138,2 comma c.c. (nel caso in cui non si discostino dai criteri di legge) la maggioranza necessaria per conferire ad un tecnico l’incarico di redigere le tabelle millesimali varierà a seconda che si tratti di redigerne di nuove, secundum legem, o di modificare quelle approvate a maggioranza, piuttosto che di redigerne o modificarne altre di natura contrattuale (per le quali ultime occorre l’unanimità dei consensi). MILLESIMI E GIARDINI Altra questione assai dibattuta è quella se i giardini debbano o no computarsi nel calcolo dei millesimi delle unità immobiliari. La risposta è, a mio parere, senz’altro positiva. Nella redazione delle tabelle millesimali si fa per lo più riferimento alla circolare del Ministero dei lavori Pubblici 12480 del 26/3/1966 la quale indica, per i giardini, il coefficiente da 0,10 a 0,15. Anche in questa materia, tuttavia, la certezza è lungi dall’essere raggiunta, visto che, seppure quasi sessant’anni fa, la Suprema Corte aveva invece avuto cura di precisare che “Nella deter-


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fig. 2 Questione assai dibattuta è quella se i giardini debbono o no essere considerati nel calcolo dei valori millesimali

minazione del valore della proprietà di ciascun condomino di un edificio, ai fini della ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di questo, non va tenuto conto del giardino, che ad uno dei condomini esclusivamente appartenga, in quanto costituente un’entità ben diversa e distinta dal fabbricato a cui è adiacente”(Cass. n. 1615/1948).

INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACI l nostro Collegio, nell’ imminenza delle elezioni che hanno portato al rinnovo delle cariche di Sindaco del Comune di Genova e di Presidente della Provincia, ha promosso due incontri, rispettivamente con i candidati del centro destra, prof. Enrico Musso e dott.sa Renata Oliveri, e con quelli del centro sinistra, onorevole Marta Vincenzi e dott. Alessandro Repetto. E’ stata data la possibilità agli iscritti che hanno partecipato ai sopra citati incontri di interloquire con i candidati e porre loro alcune domande sui temi legati alla nostra categoria e più in generale al futuro della nostra città. Entrambi gli incontri, sono stati vivacizzati dal giornalista Vittorio Sirianni.

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PERCHÉ È NECESSARIO ISOLARE GLI EDIFICI geom. Adriano Rodari

li studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato che l’energia impiegata negli edifici rappresenta oltre il 40 % del consumo totale di energia della Comunità Europea. L’individuazione delle soluzioni per il risparmio energetico in edilizia è diventata una necessità, sia per ridurre i danni prodotti nell’ecosistema, sia per i crescenti costi energetici, derivanti dall’utilizzo di risorse fossili che sono in via di esaurimento e che ricadono sul consumatore finale. Un recentissimo studio di una multinazionale inglese del petrolio ha confermato che le attuali riserve di petrolio sono sovrastimate, le previsioni sono per una durata di circa 20 anni e con costi sempre più alti di estrazione in quanto i nuovi giacimenti petroliferi si trovano a profondità sempre maggiori. Il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva sul Rendimento Energetico in Edilizia che in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19/8/2005 e successivamente integrata con il D. Lgs. n. 311 del 02/02/2007. Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale per gli edifici esistenti prevede, per i lavori di ristrutturazione, un coefficiente minimo U = 0,30 W/m2K solamente per le coperture (tetti e/o terrazzi) senza tenere assolutamente conto delle pareti perimetrali, dei serramenti ed altri componenti a contatto con il terreno e/o locali non riscaldati e/o con l’esterno, come se, questi ultimi non disperdessero energia. Occorre considerare che è obbligatorio, in carenza di regolamenti locali, attenersi alla Normativa Nazionale che prevede per gli edifici esistenti nel caso di manutenzione, il rispetto dei parametri di trasmittanza previsti dal D. Lgs. 192/2005 ed il D. Lgs. 311/2007.

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Ovvero se dal calcolo i parametri di trasmittanza dei componenti edilizi sono inferiori a quelli dei D. Lgs. sopra citati, è obbligatorio apportare dei correttivi: per le coperture, le pareti perimetrali od altra struttura disperdente si tratta di porre in opera degli appositi isolanti in maniera da far rientrare i valori di trasmittanza degli elementi considerati nei parametri di Legge. La nuova Legge finanziaria permette la detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti del 55 % nell’arco di tre anni, a condizione che vengano rispettati e/o ridotti i parametri di trasmittanza indicati nei Decreti. I requisiti richiesti devono essere asseverati da un tecnico abilitato ed il contribuente deve essere in possesso della certificazione energetica dell’edificio oppure in alternativa di un attestato di qualificazione energetica, sempre e comunque firmato da un tecnico abilitato e le spese per la certificazione rientrano negli importi detraibili al 55 %. Qui sotto vengono elencate le percentuali di risparmio energetico se si isola: lo studio è stato effettuato con l’applicazione pratica del Decreto Legislativo 192 nella periferia di Milano da un produttore di isolanti su costruzioni nate nel dopoguerra.

PERCENTUALE DI ECONOMIA Componenti edificio Villetta Condominio 9 piani Copertura tetto 28 5 Pareti perimetrali 15 15 Finestre 8 11 Primo solaio 5 1 Pareti vano scale = 10 Totale economie 56 42


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fig. 1 Edificio esistente, immagine termografica delle strutture opache verticali (tessitura muraria) e finestre con infissi. (Stralcio da foto Leica Geosystems)

Da tenere presente che se si effettua l’isolamento a cappotto di un edificio si ottengono tre benefici: 1 - Una notevole riduzione dei consumi energetici sia per il riscaldamento invernale sia per il raffrescamento estivo (dal 15 al 20 %); 2 - Il risparmio del 55 % delle spese per il rifacimento dei prospetti; 3 - La certificazione energetica dell’intero edificio, che sarà obbligatoria a partire dal 01/07/2008 e per le singole unità immobiliari dal 01/07/2009, con la spesa professionale che sarà anch’essa detratta al 55 %. Perché isolare con il cappotto? 1 - Perché è il sistema che permette di isolare la maggiore superficie disperdente di un edificio e quindi di risparmiare maggiormente; 2 - Perché è il sistema che elimina tutti i ponti termici (pilastri, travi, solai, ecc.) che difficilmente possono essere isolati in altra maniera;

3 - Perché è il sistema che permette ti risanare la superficie esterna di un edificio ad un costo pari ad un semplice intonaco ma con un risparmio sul costo del 55 % per le detrazioni fiscali; 4 - Perché è il sistema che permette di dimezzare i tempi di esecuzione di rifacimento dei prospetti di un edificio. L’isolamento a cappotto oltre a ridurre notevolmente i consumi energetici dovuti alla dispersione tramite le pareti perimetrali, evita anche tutti i fenomeni condensativi all’interno delle unità abitative, causa di muffe e malattie da allergie, oltre a favorire un ambiente sano di maggiore vivibilità. L’ EURIMA – European Insulation Manifacturers Association, associazione che raggruppa tutti i produttori europei di isolanti, nella sua relazione del 2001 sullo sviluppo degli isolamenti degli edifici, effettuato negli ultimi due decenni precedenti, metteva l’Italia al primo posto in Europa per: le emissioni di CO2 imputabili alle case; le perdite di energia totale imputabili alle case; le perdite di energia tramite i tetti; il minor spessore degli isolanti per tetti. Nella stessa relazione si evidenziava che potevano essere realizzati notevoli progressi nel risparmio energetico aumentando lo standard dello spessore degli isolanti usati nelle costruzioni in edilizia. L’Italia, purtroppo, è l’unica in Europa ad usare isolanti sotto i 5 cm di spessore: per il resto dell’Europa questo è lo spessore minimo ad essere utilizzato. Ad esempio, se in Italia venissero adottati gli standards degli spessori degli isolanti utilizzati dalla Svezia, si otterrebbero risparmi energetici


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fig. 2 Il geometra, quale tecnico abilitato per il risparmio energetico, contribuisce con il proprio lavoro al rispetto delle misteriose forze che regolano i fenomeni naturali

sino al 90 % avendo come valori di trasmittanza: U = 0,15 W/m2K per le pareti perimetrali invece di 0,40 U = 0,10 W/m2K per i tetti e/o terrazzi invece di 0,32 Un’ultima cosa, non per importanza, da tenere in debita considerazione è la differenza di costo del maggiore spessore di un pannello isolante che risulta essere di poco più di 1 euro a mq mentre rimane invariato il costo della posa in opera, quindi sarebbe utile porre in opera l’isolamento termico con uno spessore maggiore che si tradurrà in un maggiore risparmio nel combustibile sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.


LETTERE ALLA REDAZIONE

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PUBBLICITÀ DI CATEGORIA, PERCHÉ NO? Geom. Mauro Mattei - Geom. Piero Mattei

a pubblicità è l’anima del commercio, certamente il commercio è ormai indissolubilmente legato alla pubblicità. Sulle televisioni vediamo continui ed interminabili spot di autovetture di importantissime, conosciutissime, famose, marche automobilistiche che certamente, di per sé, non avrebbero necessità di spendere fior di Euro per ricordare il loro nome. Gli spot però sono indispensabili per vendere il prodotto. Alcune categorie professionali godono di pubblicità indiretta fornita da fiction nelle quali figurano più o meno veritieri professionisti, altre appaiono sui media per l’attività eclatante di loro iscritti (medici, avvocati, architetti, ecc.). Ed i geometri? Quella dei geometri non è un’attività che consente spazio alla fantasia, non può essere romanzata al fine di creare storie accattivanti per il pubblico, non costituisce motivo di essere pubblicizzata, è però un’attività di notevole rilevanza sociale che negli anni ’60 ha raggiunto il suo apice ed ancor oggi gode di ampi spazi ma non è pienamente conosciuta. Proprio con riferimento a tale periodo, unico caso televisivo, è stato recentemente quello della fiction “Raccontami”, ambientato negli anni ’60, nel quale il bravo attore Massimo Ghini ha impersonato un geometra raccontandone le vicissitudini private, pubbliche e professionali di uno come noi, un geometra imprenditore. Vi sono moltissimi geometri che hanno raggiunto il successo in altri campi, basti pensare a Flavio Briatore, il ras della formula 1 e della mondanità o a Fabio Testi, attore con centinaia di film all’attivo. Di rilevanza locale sono state le cariche pubbliche e private ricoperte da geometri ed elencate nel corso della premiazione dei Geometri Anziani voluta dal nostro Collegio. Crediamo che tutti costoro non possano dimenticare o disconoscere che un pizzico dei risultati conseguiti nella vita sia anche frutto di una formazione tecnica quinquennale (il diploma di geometra) conseguito in un periodo fondamentale dell’esistenza allorquando si passa dalla adolescenza alla maturità, ricevendo una base formativa di conoscenze tecniche concrete non disgiunte dalla praticità che ci contraddistingue. Non crediamo che simili personaggi, se sollecitati nella dovuta maniera, si rifiuterebbero di ricordare pubblica-

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mente un periodo certamente felice della loro vita al fine di meglio far conoscere al grande pubblico il Geometra mettendo da parte quella riservatezza della Categoria che più non paga in un mondo in cui l’immagine è l’aspetto più importante per operare. A livello genovese i geometri hanno già capito l’importanza della comunicazione mediante la pagina mensile su il Giornale e con le trasmissioni su Primo Canale ma ben altra rilevanza sarebbe uscire sui media a livello nazionale e questo compete ai nostri massimi rappresentati così come hanno fatto e fanno i Notai sulle televisioni. Il pubblicizzare una categoria e le sue attività non vuol certo essere un motivo di scadimento, anzi può essere un servizio reso ai cittadini in modo che essi possano apprezzare cosa più si confà alle loro esigenze, rendergli noto a chi rivolgersi per risolvere problemi. E’ fornire un servizio. Anni or sono il Collegio di Torino stampò un manifesto raffigurante un albero di cui ogni ramo rappresentava un settore di attività facente capo alla professione di geometra. Quest’ottima iniziativa è rimasta a livello locale e forse è quasi dimenticata. Ancor oggi ci fa male parlare con un cliente e sentirci dire: “non sapevo, voi geometri vi occupate anche di questo?” proprio perché esiste scarsa informazione in ordine alla quale la responsabilità è solo nostra. Pensiamo che i tempi siano maturi perché la nostra categoria “esca allo scoperto” per evidenziare al grande pubblico le sue potenzialità, capacità e competenze così come le case automobilistiche ed altre aziende ci insegnano da anni e così come altre categorie professionali hanno iniziato a fare da tempo. Anche il nostro Codice Deontologico prevede che i geometri possano ricorrere alla pubblicità e ne detta i limiti e le modalità. A tutti gli effetti riportiamo uno stralcio del punto 12 che tratta, appunto, l’argomento:“Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. (omissis) E’ ammesso che il geometra utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli”.


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GIURISPRUDENZA

Tecnica legale febbraio 2007 DELIBERAZIONE CONDOMINIALE APPELLO FIRENZE, 15 ottobre 2005 – MASSETANI Presidente – DE SIMONE Relatore. – Cond. Via Lulli 3, Firenze (avv. Barghigiani) Dami (avv. Mariani). Comunione e condominio – Antenna radio per telefonia cellulare – Locazione di parte del tetto comune – Assemblea – Maggioranza – Nullità (C. c. art. 1108,3°comma). La deliberazione dell’assemblea di un edificio condominiale che approvi la locazione di una porzione del tetto comune per la installazione di un’antenna radio base per telefonia cellulare deve essere qualificata come autorizzativa di una costruzione e quindi costitutiva di un diritto reale di superficie in favore dell’apparente conduttore, ed è pertanto nulla in difetto della volontà unanime di tutti i condomini. Tecnica legale febbraio 2007 DIVISIONE EREDITARIA CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 2 marzo 2006, n. 4594 – VELLA Presidente – MAZZACANE Relatore – FRAZZINI P. M. (conf.). – Raffaelli (avv.ti Carloni, Canestrini) - Raffaelli (avv.ti Piccarozzi, Pezcoller). Divisione – Comoda divisibilità – Criteri (C. c. art. 720). Il concetto di comoda divisibilità postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene

sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso. Urbanistica - aprile 2007 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 24 febbraio 2006, n. 4264 – PONTORIERI Presidente – TRIOLA Estensore – SCHIAVON P.M. (conf.) – Soc. uffici 2001 di Cavagna Elda e C. (avv.ti Vitucci e Gregori) - Edildue di Engl Riccardo e Santoni Ermanno (avv. Fronza) ed altri. Proprietà e confini – Spazi per parcheggi – Vincolo pertinenziale – Autonoma trasferibilità ex art. 12, 9° comma, legge n. 246/2005 – Natura interpretativa ed efficacia retroattiva della norma – Esclusione – Ambito di operatività – Limitazione alle costruzioni non ancora realizzate ovvero a quelle già realizzate ma per le quali non sia iniziata la vendita – Sussistenza (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12). In tema di parcheggi, la nuova disciplina introdotta dall’art. 12, 9° comma, L. 28 novembre 2005, n. 246 (il quale all’art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma: «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprieta-


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Urbanistica - marzo 2007

tività, ai sensi dell’art. 1, 6° comma, della L. 21 dicembre 2001, n. 443. Non può essere considerato come pertinenza di un immobile, ossia come «cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa» ai sensi dell’art. 817 c. c., un manufatto ubicato nel cortile di un fabbricato, del quale rimangono soltanto pochi residui e tracce, tali da costituire soltanto un rudere.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Urbanistica - marzo 2007

CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 15 settembre 2006, n. 5375 – VENTURINI Presidente – LODI Estensore. – Comune di Vibo Valentia (avv. Accorinti) - Barbieri e Cerreale (avv. Spinelli) - Schepis (n. c.).

CONCESSIONE EDILIZIA

ri di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse») non ha né natura interpretativa né efficacia retroattiva, essendo destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate o per quelle realizzate, ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.

CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 16 ottobre 2006, n. 6134 – IANNOTTA Presidente – Russo Estensore, – Comune di Catanzaro (avv. Mirigliani) - Suriani (n.c.).

Conf. T.A.R Calabria, 12 novembre 2004, n. 2381. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Nozione – Individuazione – Rudere – Richiesta di permesso di costruire – Necessità – Edilizia e urbanistica – Pertinenza edilizia – Nozione. Non può farsi rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia un intervento su un immobile preesistente, del quale tuttavia rimangono soltanto pochi residui e tracce e la cui opera muraria ancora esistente non consente, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario, e, quindi, la sua fedele ricostruzione; in tal caso infatti l’immobile deve essere considerato un rudere e la relativa ricostruzione va considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, non equiparabile alla ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, per simile attività, deve essere richiesto apposito permesso di costruzione, non essendo possibile far ricorso alla denuncia di inizio at-

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Efficacia – Sospensione – Inammissibilità. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Ammissibilità – Presupposti. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Varianti – Motivazione specifica – Necessità – Presupposti. È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune dispone la sospensione dell’efficacia di una concessione edilizia precedentemente rilasciata. Tale misura risulta infatti atipica nel quadro di quelle previste dal vigente sistema urbanistico-edilizio, il quale prevede soltanto il potere di annullamento del titolo ad edificandum, in presenza di determinati presupposti. L’esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie postula l’esistenza di uno strumento urbanistico approvato e pubblicato nelle forme di


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legge. È pertanto illegittimo l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata prima dell’adozione di una variante urbanistica, disposto nelle more della definitiva approvazione della variante stessa. La variante di un piano regolatore generale, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione allorché le classificazioni stesse siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari; fondate su atti di contenuto concreto, come quelle derivanti dall’approvazione di un piano di lottizzazione, da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto. È pertanto illegittima la delibera di adozione di una variante al P.R.G. che non contenga alcuna specifica motivazione in ordine al sacrificio imposto con la mutata destinazione urbanistica di un’area, in precedenza suscettibile di vocazione edificatoria ed in base alla quale è stata rilasciata una concessione edilizia. Urbanistica NUOVA COSTRUZIONE CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 26 ottobre 2006, n. 6399 – IANNOTTA Presidente – ALLEGRETTA Estensore – Madonnetta s.r.l. (avv.ti Lorigiola, Manzi) - Bigolaro e altri (avv.ti Domenichelli, Lorenzoni) - Comune di Selvazzano Dentro (avv.ti Dal Prà, Sanino) - Regione Veneto (n. c.). Comune e Provincia – Sindaco e Presidente della Provincia – Rappresentanza legale – Procura ad litem – Validità – Delibera autorizzativa della Giunta – Efficacia – Requisiti (L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 36, 1 comma, co-

me riprodotto nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, 2 comma). Edilizia e urbanistica – Nuova costruzione – Nozione. Edilizia e urbanistica – Distanze minime – Applicazione – Piano Regolatore Generale – Violazione – Illegittimità (D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9). Il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, è l’organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuno specifico mandato da parte della Giunta. La deliberazione di autorizzazione alla lite è, in ogni caso, condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell’ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo – purché prima che la causa passi in decisione – con effetto sanante delle eventuali irregolarità verificatesi. La nozione di «nuova costruzione», alla quale fanno riferimento le norme urbanistiche, comprende non solo la costruzione che già non esista ma anche l’edificio realizzato sull’area lasciata libera dalla demolizione di una preesistente costruzione. Essa riguarda inoltre anche il risultato di opere che modifichino un manufatto esistente in modo tale da realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente per volumetria, sagoma e dislocazione del lotto. Infine tale nozione ricomprende anche la costruzione di nuovo e diverso fabbricato eseguita previa demolizione del preesistente manufatto. L’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (che prevede la distanza minima assoluta di 10 metri tra costruzioni, in applicazione dell’art. 41 quinquies della legge urbanistica n. 1150 del 1942 trae dal menzionato art. 41 quinquies della legge urbanistica (come modificato dall’art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765, c.d. legge ponte) la forza di integrare con efficacia precettiva il re-


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gime delle distanze nelle costruzioni. Sicché la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, predeterminata con carattere cogente in via generale ed astratta in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima, essendo consentita alla P.A. solo la fissazione di distanze superiori. È pertanto illegittima una norma tecnica di attuazione di un piano regolatore generale che prevede una distanza tra le costruzioni inferiore a quella stabilita dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Urbanistica - aprile 2007 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 31 ottobre 2006, n. 6464 – RICCIO Presidente – SALTELLI Estensore. – Meneghetti A. (avv.ti Szemere, Danni Lago) - Comune di Fontaniva (avv.ti Domenichelli, Manzi) - Meneghetti R. ed altro (avv.ti Lorigiola, Costa). Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Nozione [D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. c)]. Atti amministrativi – Motivazione – Necessità – Fattispecie. Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende, per un verso, la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente, sempreché detti interven-

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ti riguardino solo alcuni elementi dell’edificio (come il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituitivi dell’edificio; l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi o nuovi impianti) e, per altro verso, anche la demolizione e ricostruzione, sempreché ciò avvenga con la stessa volumetria e sagoma. La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella concreta individuazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali l’autorità amministrativa si è determinata, così da rendere palese l’iter logico-giuridico seguito ai fini dell’emanazione di un determinato provvedimento amministrativo, assicurando, per un verso, le esigenze di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa e, per altro verso, consentendo la più efficace tutela a chi dal predetto provvedimento amministrativo sia stato inciso attraverso la predisposizione delle più adeguate difese. Un particolare e approfondito onere di motivazione non occorre nel caso di adozione di un provvedimento di accoglimento delle istanze dei privati; l’obbligo di una puntuale e circostanziata motivazione è invece da predicarsi solo nel caso di diniego. G.U.

del

contenuto

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20/3

Decr. Min. Infr. 5/3/07 (5 decreti)

Tutto/inter o Titoli

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21/3

Idem come sopra (4 decreti)

Titoli

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23/4

Istat Marzo 2007

Intero

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27/4

Decr. Min. int. 3/4/07

Titolo

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17/5

Decr. Pres. Cons. Min. 7/3/07

Titolo

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18/5

Istat Aprile 2007

Intero

Richiesta in data 26/6/2007

L e n o t e g i u r i s p r u d e n z i a l i s o p r a r i p o r t at e sono stat e tr at te dalla r iv sta “Giurispr udenza Italiana” edita dalla UTET.


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LEGISLAZIONE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni». (GU n. 66 del 20-3 -2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia». (GU n. 66 del 20-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio». (GU n. 66 del 20-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presi-

dente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore». (GU n. 66 del 20-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio». (GU n. 66 del 20-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio -Sistemi a polvere». (GU n. 67 del 21-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio Componenti per sistemi a CO2». (GU n. 67 del 21-3-2007)


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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Componenti di impianti di estinzione gas». (GU n. 67 del 21-3-2007) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti». (GU n. 67 del 21-3-2007) ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2007, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI

INDICI (Base 1995=100)

Variazioni percent. dell’anno precedente

rispetto al corrisp. periodo di due anni precedenti

2006 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media 2007 Gennaio Febbraio Marzo

127,1 127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4 127,8 128,5 128,8 129,0

2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7

3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6

1,5 1,5 1,5

3,7 3,6 3,6

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 3 aprile 2007 Modifiche ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (GU n. 97 del 27-4-2007) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale». (GU n. 113 del 17-5-2007)


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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ANNI e MESI

INDICI (Base 1995=100)

Variazioni percent. dell’anno precedente

rispetto al corrisp. periodo di due anni precedenti

127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4 127,8 128,5 128,8 129,0 129,2

2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7

3,7 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6

1,5 1,5 1,5 1,4

3,6 3,6 3,6 3,4

COMUNICATO Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2007, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

2006 Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media 2007 Gennaio Febbraio Marzo Aprile

I l t e s t o c o m p l e t o d e i p r ovv ed im en ti l eg is la tiv i q ui r ich i am a ti è di sp on i bi le , pe r g l i isc ri tti, p r e s s o l a s e d e d e l C o l l e g i o .

LEGISLAZIONE REGIONALE LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 N. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche alla legge regionale 15/1989). L’uomo si trova in pericolo e la questione è di sapere se non sia stato già raggiunto il punto di non ritorno... Konrad Lorenz

REGOLAMENTO REGIONALE 21 Marzo 2007 N. 1 Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003 n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).


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DUE ESPOSIZIONI A GENOVA “Le via della porcellana” e “L’anima delle piccole cose” Dott.ssa Chiara Finocchiaro (Materiale documentale e fotografico fornito dal Settore Musei del Comune di Genova)

i segnalano, durante il periodo estivo, due mostre appena inaugurate e che si protrarranno fino alla fine di settembre; due esposizioni di “arti minori” quali la ceramica e l’arte etnica, nelle cui pieghe si possono ritrovare elementi di particolare bellezza e significato.

S

La prima è un’esposizione di porcellane di Manifattura Herend, uno dei maggiori centri di produzione di porcellana in Europa, presso due diverse sedi museali; al Museo di Arte Orientale “Edoardo Chiossone” è esposto il filone dal tema: “Herend e la Via della Porcellana: Cineserie e Giapponismo”, una collezione di circa 150 opere che accosta, in linea con la tradizione dei musei cittadini, pezzi cinesi e giapponesi di importazione, lungo un arco di tempo che va dal XVII al XX secolo, provenienti dalle collezioni civiche di Palazzo Bianco, del Museo Luxoro, del Castello d’Albertis e del Museo Chiossone stesso, allo scopo di presentare unitamente un filone internazionale dell’arte della porcellana, proveniente dall’Asia Orientale, che iniziò ad essere conosciuta in Europa dai primi anni del 1700.

Presso la seconda sede espositiva, a Palazzo Rosso, sono state invece allestite in tre sale, tavole imbandite con raffinate porcellane di Manifattura Herend di uso domestico di livello elevato. Le ceramiche da tavola Herend trovano la propria cornice ideale nelle sale di Palazzo Rosso, un’ambientazione perfetta per il tema espositivo. Il tema degli oggetti di uso quotidiano, di tono del tutto differente, è oggetto di un’altra esposizione, presso il Castello D’Albertis - Museo delle culture del mondo - dal titolo: “L’anima

delle piccole cose: arte del quotidiano in Costa d’Avorio”, che permette al pubblico di poter ammirare e conoscere circa 200 oggetti di uso comune di manifattura originale proveniente dalla Costa d’Avorio. La Costa d’Avorio è stata, fin da epoche antiche, una terra caratterizzata da un’apertura verso l’esterno che ne ha fatto un crocevia di popolazioni del tutto caratteristico nel panorama dell’Africa occidentale. La sua posizione di collegamento fra le grandi foreste e il litorale marittimo ha reso possibile l’incontro di molteplici correnti e influenze culturali. Movimenti di popoli e di persone provenienti da ambienti differenti l’hanno attraversata nel corso dei secoli. Il panorama umano e politico della Costa d’Avorio è stato modificato radicalmente anche in seguito ai primi contatti con gli europei del XV secolo e soprattutto successivamente alla colonizzazione, iniziata alla fine del XIX secolo, e che protrae la sua influenza anche dopo l’indipendenza politica raggiunta nel 1960. Oggi la Costa d’Avorio appare come un vero e proprio mosaico umano e, nonostante ciò, presenta una propria unità culturale. I sessanta gruppi etnici presenti sul territorio ivoriano, caratterizzati da culti e lingue diverse, risultano comunque elementi non totalmente distinti, ma identità culturali, che nel corso dei secoli, non hanno mai smesso di mescolarsi, frammentarsi e soprattutto di scambiare tradizioni e stili artistici. Quella che noi chiamiamo “arte” per gli Africani è fonte non soltanto di piacere estetico, ma allo stesso tempo possiede valori morali. In termini africani, un capolavoro offre una equilibrata fusione di bellezza formale ed un contenuto morale. Un oggetto non ha solo una dimensione fisica, ma è veicolo anche della dimensione etica della persona che lo porta con sé.


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il geometra ligure C U LT U R A L I G U R E

Gli Africani scelgono i materiali con cui confezionare gli oggetti non solo per motivi religiosi, ma anche per la loro matericità, durezza, brillantezza, forma e colore, in una commistione di qualità in cui l’una rinforza l’altra verso l’unico scopo di produrre un oggetto bello da vedere. La produzione artistica della Costa d’Avorio testimonia la più sorprendente varietà, unita ad una stupefacente ricchezza formale, con una estrema molteplicità di stili, dinamici e transcomunitari che hanno ovviamente contribuito a

forgiare le diverse identità culturali stesse, ciascuna con una propria tradizione visiva veicolata nelle varie cerimonie dalle diverse maschere, figure, strumenti ed accessori. E’ sorprendente constatare che sono anche gli oggetti ordinari e più umili della vita quotidiana a rispondere a dei criteri di bellezza ed il senso estetico occupa un ruolo essenziale nella vita di tutti i giorni. Sebbene in Costa d’Avorio lo scultore resti frequentemente un agricoltore e la fabbricazione delle maschere o di oggetti diversi non rappresenti che una parte della sua attività, la sua creazione emerge con un dignità sua propria, riconosciuta dall’intero villaggio e dai villaggi circostanti e le tecniche della sua arte sono generalmente trasmesse di padre in figlio. Nella mostra di Castello D’Albertis si potrà ammirare come, nei molti oggetti esposti, per quanto di uso quotidiano, comune e di piccole dimensioni, l’artista trasmetta la forza della sua cultura, rispecchiando i rituali ed i miti che animano la vita sociale e spirituale della sua comunità. Si tratta di pettini e fionde come sculture, grandi cucchiai con le gambe, bobine per telai dal seno conico, piccole maschere, martelli musicali a forma di corpo umano, insomma un mondo fantastico abitato da abbracci e occhi socchiusi, acconciature esuberanti e becchi aguzzi, corpi di antenati e di esseri scolpiti magistralmente nel legno scuro della terra africana. Per noi, che ne cogliamo le forme sinuose e decise, rappresentano un chiaro richiamo all’abilità tecnica degli scultori, ma soprattutto alle presenze e sapienze che permeano ogni sfera della vita africana, di cui gli oggetti di ogni giorno sono il segno e il riflesso.


I N F O R M AT I VA

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L’APPLICAZIONE IN SEDE REGIONALE del D.Lgs. 255/2006 Alberto Verardo

l Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2006 numero 211 ed entrato in vigore lo scorso 26 settembre, è stato oggetto, in sede regionale, di approfondimenti da parte dell’organo centrale in stretta relazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL; tale coordinamento ha portato alla predisposizione di due note indirizzate alle Imprese che operano nella bonifica dell’amianto: una inviata nello scorso ottobre ed una ad inizio luglio. La norma cui ci si riferisce, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994 numero 626 inserendo il nuovo Titolo VI bis relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, introduce modifiche riguardanti la protezione dei medesimi contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro ed abrogando, nel contempo, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 277/1991. I suoi contenuti, oltre che a porre attenzione alla tutela della salute dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, coinvolgono anche i loro comportamenti finalizzandoli alla salvaguardia dell’ambiente. Per questi motivi la Regione ha ritenuto opportuno coordinare una azione finalizzata a far assumere, sulla materia, un orientamento uniforme da parte degli Organi preposti alla vigilanza. Premesso che il D. Lgs. 257/06 richiama l’esigenza di non derogare da quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992 numero 257 e conseguentemente dalle norme da essa derivate o ad essa riconducibili, la sua applicabilità riguarda le attività lavorative residuali che possono comportare rischio di esposizione all’amianto per i lavoratori; nello specifico la manutenzione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti

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amianto, lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti, la bonifica delle aree. Scorrendo l’articolato del decreto si rileva che al Datore di Lavoro viene chiesto in modo esplicito, prima di intraprendere le attività lavorative, di individuare la presenza di materiali contenenti fibre di amianto (senza intraprendere azioni invasive) e che, in caso di tale presenza o anche nel solo dubbio (il sopralluogo e la valutazione conseguente deve essere documentata), debbono essere applicate le disposizioni previste nel decreto; di fatto, in concreto, deve essere preventivamente condotta una valutazione del rischio che ponga in relazione le lavorazioni di bonifica con la possibile esposizione del lavoratore. La norma introduce a pieno titolo il nuovo concetto delle esposizioni sporadiche e di debole intensità per la cui determinazione dovrà esprimersi la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del DPR 27 aprile 1955 numero 547 che fornirà gli orientamenti pratici. Di rilievo, in questi casi, il fatto che non si applicheranno gli articoli relativi alla notifica, alla sorveglianza sanitaria ed alla registrazione dell’esposizione nelle cartelle sanitarie e di rischio personali. In ambito regionale sono oggi convenzionalmente considerate esposizioni sporadiche e di debole intensità, gli interventi senza disturbo del materiale contenente amianto, la sorveglianza e controllo dell’aria, il prelievo di campioni, svolte sempre e comunque in modo occasionale; tali azioni devono peraltro essere previste e puntualmente indicate nel documento di valutazione dei rischi, redatto nel rispetto e nell’applicazione dei contenuti dell’articolo 4 del D. Lgs. 626/1994. L’approfondimento regionale ha anche riguarda-


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to gli interventi su materiali contenenti amianto che presentano piccoli danneggiamenti in aree circoscritte del manufatto, le azioni di restauro con piccola riparazione o semplice pulizia, l’eliminazione delle possibili cause di danneggiamento senza disturbo del materiale; questi interventi si è convenuto debbano configurarsi come azioni di manutenzione che possono essere attuate da Impresa anche non iscritta alla Categoria 10 dell’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 ma, sempre, con personale almeno formato all’interno dell’Impresa medesima (da dimostrare documentalmente se chiesto) dotato dei necessari DPI e della idonea opportuna attrezzatura. Qualsiasi altra attività su materiali danneggiati contenenti amianto che richiedono interventi di bonifica con i metodi definiti dal DM 6 settembre 1994, articolo 3, paragrafo 2, nonché ogni azione di demolizione, deve essere svolta da Impresa in possesso dell’iscrizione alla Categoria 10 dell’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D. Lgs. 152/2006, dotata di personale abilitato come previsto dall’articolo 59quaterdecies comma 3 del D. Lgs. 257/2006. Rientrano in questa casistica anche la bonifica di siti ed aree con presenza di amianto, lo smaltimento dei manufatti e, comunque, di tutti i rifiuti contenenti fibre di amianto. Le Imprese che intendono svolgere azioni di bonifica di siti ed aree, oltre a disporre dell’iscrizione alla Categoria 10 dell’Albo dei Gestori Ambientali debbono avere anche l’iscrizione alla Categoria 9 “Bonifica di siti”; le Imprese che effettuano il trasporto del rifiuto contenente amianto devono possedere l’iscrizione alla Categoria 5 “Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi”.

Nei cantieri di bonifica da amianto, in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 “Norme in materia ambientale” ed in relazione al fatto che l’Impresa esecutrice l’intervento diventa produttrice del rifiuto, ne deve essere giornalmente effettuata l’annotazione su apposito Registro di Cantiere, distinguendone la tipologia e la quantità; il documento ha validità per il solo cantiere per il quale è stato attivato e deve essere reso disponibile presso lo stesso come previsto per tutti gli altri documenti; a cantiere chiuso i Registri debbono essere conservati presso la sede dell’Impresa. Per le attività di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto e di bonifica (incapsulamento e confinamento) che prevedono trattamenti preliminari delle superfici, all’Organo di vigilanza deve essere prodotto un piano di lavoro. In quanto sostitutivo della notifica, il Piano deve contenere le informazioni previste dalla stessa oltre ai contenuti, da non considerare esaustivi, indicati nell’articolo 59-duodecies del decreto legislativo 257/06 e deve essere a disposizione dell’Organo di vigilanza competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale data dovrà pertanto comparire nel Piano in modo chiaro ed inequivoco, come pure dovrà essere indicata la presunta durata dei lavori; almeno tre giorni prima dell’effettivo avvio dei lavori dovrà inoltre esserne data conferma. Eventuali possibili ritardi nell’avvio delle azioni di bonifica, dovuti a motivi tecnico organizzativi dell’Impresa o del Committente, dovranno anch’essi essere comunicati con la necessaria tempestività. Le attività di rimozione dell’amianto, di smaltimento e trattamento del rifiuto, di bonifica delle


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fig. 1 Controllo e comportamento in presenza di manufatti contenenti amianto

aree interessate, debbono essere compiute da Imprese iscritte all’Albo dei Gestori ambientali alla Categoria 10A (solo compatto) o 10B (compatto e friabile) “Imprese che attuano la bonifica dell’amianto” che dispongono di personale abilitato sulla base dei contenuti di cui all’articolo 59-quaterdecies comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006 numero 257. Interventi diversi dalla rimozione, demolizione, trasporto e smaltimento del materiale contenente amianto, che non prevedano rilascio di fibre, possono essere effettuati anche da imprese non iscritte all’Albo, sulla base della valutazione del rischio di cui al Decreto Legislativo 626/94 e

successive modifiche ed integrazioni (di cui come detto il D. Lgs. 257/06 è parte integrante e sostanziale essendone diventato il Titolo VI bis) ed a condizione che sia inviata, con congruo anticipo, all’Organo di vigilanza la prevista notifica; i contenuti di detta notifica sono indicati all’articolo 59-sexies del già citato decreto legislativo. Nel caso azioni analoghe venissero compiute direttamente da privati che effettuano l’intervento nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle norme e certificano con le modalità in uso un intervento autonomo di piccola e limitata manutenzione, i medesimi debbono predi-


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sporre una nota relativa all’intervento che costituirà la documentazione utile ai fini della successiva dismissione che dovrà avvenire solo attraverso un trasportatore autorizzato. L’Organo di vigilanza competente dovrà comunque essere informato degli avvenuti interventi attraverso la ricezione delle schede del censimento nominate “Rapporto di aggiornamento presenza di amianto in edifici ed impianti” (schede a.4 ed a.5). Qualora, per ragioni di urgenza dovute a situazioni di pericolo o necessità, si debba avviare il cantiere prima dei trenta giorni previsti dalla norma, l’impresa, nel totale rispetto di quanto previsto all’articolo 59-quater, potrà farne richiesta all’Organo di vigilanza; la prestazione dell’Organo di vigilanza, in questo caso, sarà onerosa con applicazione dell’importo di tariffa prevista dal tariffario vigente. Essendo venuto meno, per effetto di legge, l’atto formale dell’ASL di avvallo al Piano sempre utilizzato in precedenza per legittimare il conferimento in discarica il rifiuto contenente amianto a livello regionale, in sede regionale si è convenuto di ritenere il riscontro di avvenuto invio all’ASL del Piano, elemento sufficiente ai fini dell’accettazione del rifiuto da parte della discarica.

Per il principio di maggior cautela e tutela della persona, la Regione ha anche disposto che i contenuti dell’articolo 59-octies riguardanti le misure igieniche da adottare, siano da applicarsi a tutti gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto indipendentemente dalla matrice e dalle condizioni di conservazione. Dovuta è anche una precisazione circa il possibile verificarsi di comportamenti scorretti che sfociano nell’abbandono di manufatti in zone e luoghi pubblici o comunque come tali da considerare. Il recupero di materiali, già rimossi ed allocati in siti non definibili contaminati (all’interno di cassonetti o in prossimità, su terreno pubblico o privato) non rientra tra le azioni assoggettabili alla preventiva presentazione di un piano di lavoro bensì all’inoltro di notifica, così come gli interventi di incapsulamento e confinamento attuati senza provocare disturbo al materiale contenente amianto; detti interventi debbono comunque essere attuati da ditte iscritte al già citato Albo. La notifica sopra richiamata, deve sempre e comunque pervenire all’Organo di Vigilanza, anche nei casi non riconducibili alla fattispecie esposta, precedentemente all’inizio dei lavori.

Né nell’immensità degli spazi atmosferici, né negli abissi dei mari, né se ti rintani nei crepacci delle montagne, in nessuna parte della terra troverai un luogo dove tu possa sfuggire al frutto delle tue azioni. Budda


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ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI Geom. Luigi Lanero e Geom. Filippo Finocchiaro

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l 06 marzo 2007 presso la sala conferenze del Collegio si è svolta l’Assemblea straordinaria degli Iscritti, tenutasi in seconda convocazione alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno: - Relazione del Presidente; - Elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2007/2011; - Varie eventuali.

Erano presenti, oltre ad un centinaio di Iscritti, tutti i Consiglieri, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente, Geom. Luciano Piccinelli, effettuato un minuto di raccoglimento per tre Colleghi deceduti nell’ultimo periodo (Boero Giovanni, Negro Giacomo Angelo, Robotti Nicola, Villa Luciano) invita a parlare il Geom. Maurizio Savoncelli, Consigliere Nazionale. Il Geom. Savoncelli, dopo aver preannunciato una riunione del CNG per il giorno successivo, esprime un plauso per l’attività svolta dal Collegio Geometri di Genova. Ritiene che la Mostra – Convegno sulla cartografia organizzata dal Consiglio Nazionale Geometri con il Collegio Geometri di Genova presso il Palazzo Ducale nel giugno prossimo, rappresenti uno dei momenti più alti della nostra professionalità che premia il locale Collegio. Conferma l’importanza della riforma delle libere professioni e l’obiettivo di formare un Albo Unico dei Tecnici Laureati a cui possano aderire le professionalità dei tecnici intermedi quali: geometri, periti industriali e periti agrari. Ritiene che la Categoria abbia fatto un grosso passo in avanti con il varo della formazione – continua obbligatoria per gli iscritti geometri, che, indubbiamente agevolerà la certificazione di qualità; in proposito ne ricorda l’iter di studio, perfezionamento e appro-

vazione definitiva che ha avuto il suo inizio con il Convegno di Riccione, è stato definito nel corso del Convengo di Palermo, varato al Convegno di Firenze e definitivamente ratificato dall’Assemblea dei Presidenti tenutasi il 13 febbraio 2007 a Roma. Ricorda che il CNG ha provveduto ad aggiornare conformemente il Codice Deontologico che, tra l’atro ammette per gli iscritti forme di pubblicità informativa preventivamente comunicate ai Collegi ed introduce il concetto di “evento formativo” per le attività di assunzione di crediti formativi professionali connesse con la formazione-continua. Ricorda che la riforma della scuola media secondaria con il nuovo Governo ha subito una battuta d’arresto, così confermandosi la funzione degli istituti tecnici per geometri. Per il praticantato dei neodiplomati geometri sostiene la validità, normativa e di fatto, di forme alternative al biennio presso studi tecnici quali corsi professionalizzanti e I.F.T.S. Ricorda l’attività che il Consiglio Nazionale Geometri, svolge per Suo tramite nell’ambito del Consiglio Superiore dei LL.PP. Indica nella sentenza recentemente emessa in Valle d’Aosta in favore dei geometri circa la progettazione della modesta costruzione di una casa unifamiliare in cemento armato. Considera un successo della Categoria la conferma della competenza del geometra prevista dalla L.192 in materia di certificazione e qualificazione nel risparmio energetico. Infine riconosce al Collegio genovese l’attività promozionale per la Categoria rappresentata dagli incontri televisi tematici, così come ritiene valido il lavoro svolto dal Comitato Regionale dei Collegi Liguri. Si complimenta con il Consiglio per l’ottima serata organizzata in occasione della premiazione dei geometri anziani.


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fig. 1 Le urne. Tutto è pronto per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Relazione del Presidente, Geom. Luciano Piccinelli: - rivolge un ringraziamento alla Segreteria, al Consiglio Direttivo, alla Redazione de “Il Geometra Ligure” e al gruppo di lavoro del sito internet; - ricorda la pubblicazione, ogni venerdì del mese, della pagina de “Il Giornale” interamente dedicata al Collegio; - caldeggia la validità degli incontri televisivi del venerdì su Primo Canale; - ricorda agli iscritti i principali aspetti del nuovo Codice Deontologico e dell’obbligatorietà della polizza RCT per i rischi professionali; - ritiene fondamentale la formazione – continua obbligatoria dal 01 gennaio 2010; - apprezza la ripetitività del corso per CTU organizzato da Genova il cui programma è divenuto corso guida tra quelli riconosciuti dal CNG; - informa che è in atto la verifica di un possibile accreditamento tramite la Regione Liguria per la formazione, con il probabile affiancamento di una organizzazione collaterale al Collegio; - riassume le convenzioni in favore degli iscritti all’Albo ed al Praticantato con la Provincia e con il Comune di Genova (Ufficio ICI e Archivio Progetti del Settore Edilizia Privata); - traccia un bilancio molto positivo della giornata offerta dal Collegio con gli iscritti all’Albo d’Onore; - preannuncia il prossimo collegamento on-line con l’Agenzia del Territorio per l’invio telematico dei Doc.fa ed il favore sempre crescente da parte degli iscritti ai servizi offerti da Geoweb; - per quanto riguarda lo studio del nuovo DDL della Regione Liguria in tema di normativa edilizia e regolamento edilizio tipo oltre alle osservazioni articolate dal Collegio e dal Comitato Regionale si insiste affinché sia riconosciuta la procedura già

utilizzata dal Comune di Genova ex-art.48 per le opere interne effettuate prima del 1985, nonché una sorta di sanatoria perenne che riguardi gli abusi edilizi effettuati anteriormente al 1967. Il Consigliere, Geom. Filippo Finocchiaro, anche in relazione alla mansione affidatagli quale rappresentante del Comitato Regionale presso la Commissione Istruzione del CNG, ritiene doveroso riassumere brevemente le principali attività svolte per la formazione e, al tempo stesso, per la promozione della figura professionale del geometra, quali ad esempio: - progettazione e gestione dei corsi I.F.T.S. (uno biennale con l’ITG di La Spezia per la figura di “Tecnico Superiore per la Gestione del Territorio”, due semestrali con la Scuola Edile di Savona e di Genova per la figura del “Tecnico Superiore del Cantiere”);


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fig. 2 Un momento nell’assegnazione degli attestati per il corso avanzato in materia di sicurezza in cantiere. Sullo sfondo il Geom. Paolo Ghigliotti, in primo piano il Geom. Marco Costa.

- promozione della figura del geometra con la partecipazione a momenti televisivi (Primo Canale) congiuntamente a rappresentanti delle scuole medie Superiori di primo e secondo grado (ITG) e dell’Università, nonché a mezzo sito internet e stampa; - incontri presso il Collegio con le quinte classi degli ITG; - partecipazione agli incontri con gli studenti delle quarte geometri per “alternanza scuola/lavoro”; - incontri delocalizzati con studenti genitori ed insegnanti delle scuole medie di primo grado; - partecipazione al progetto per la “formazione continua-obbligatoria” in sede di Commissione Istruzione del CNG (gestione dei “crediti formativi professionali” e proposizione di “eventi formativi”); - partecipazione al progetto di laurea di primo livello con le Facoltà di Ingegneria e Architettura; - attivazione di collaborazioni con le scuole per attività collaterali alla mostra convegno sulla cartografia. - A livello personale, dopo diversi anni di attività de-

dicata alla Categoria con sinceri sentimenti di volontariato, conferma la preannunciata volontà di non ricandidarsi per le prossime elezioni del Consiglio Direttivo per motivi propri familiari e perché crede nel positivo aspetto dell’alternanza nelle cariche istituzionali. Nel ringraziare gli Iscritti, il Collegio e il Consiglio Direttivo per l’opportunità di un’esperienza profonda e positiva, conferma comunque la propria disponibilità a restare vicino alle problematiche della Categoria anche al fine di non disperdere le competenze acquisite in tema di Istruzione e Formazione. Il Tesoriere, Geom. Pier Emilio Copello, rinviando il merito economico della materia da lui gestita alla prossima assemblea per l’approvazione del bilancio, effettua una panoramica delle attività svolte: - pareggiamento dei fondi destinati al TFR del personale dipendente, - sostituzione della figura dei Revisori dei Conti di


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provenienza elettorale con un professionista esterno all’uopo incaricato dal Collegio; - richiesta ed ottenimento di contributi da parte della CIG per le attività promozionali della Categoria; - informativa circa l’incarico a lui affidato quale Vice Presidente di Geoval; - gestione presso il Collegio del corso per il “coordinamento della sicurezza” ai sensi del D.Lgs.494/96. Il Geom. Enrico Alessio, quale Delegato alla CIG, saluta con affetto e plaude la figura del Geom. Arnoldo Juvara che lascia il Comitato dei Delegati per raggiunti limiti d’età dopo tanto aver dato alla Categoria; inoltre, procede ad informare gli iscritti come segue: - sostenibilità da parte della CIG ad intervenire sulle regole delle pensioni di anzianità (eliminando l’obbligo della cancellazione dall’Albo) e di vecchiaia (con aumento da trenta a trentacinque anni in modo scaglionato entro il 2015); - probabile aumento dei minimi contributivi; - investimenti immobiliari della CIG di circa 30 milioni di euro per le infrastrutture (leasing sociale); - raggiungimento della sostenibilità delle pensioni future a trent’anni. Il Consigliere, Geom. Marco Traverso, nel confermare la sua volontà di non ricandidarsi per le prossime elezioni del Consiglio Direttivo, ringrazia il Collegio ed il Consiglio Direttivo con il quale ha collaborato per un biennio. Il Geom. Arnoldo Juvara, nel salutare l’Assemblea non più come Delegato della CIG, con piacere sostituito da altri validi Delegati, ringrazia caldamente la Categoria per l’opportunità che gli è stata data per tanti anni di vivere un’esperienza così intensa ed interessante. L’Assemblea continua con le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Probiviri previste al punto 2) dell’o.d.g. che proseguiranno nei giorni 07, 08 e 09.

l 27 aprile 2007 presso la sala conferenze del Collegio si è svolta l’Assemblea degli Iscritti, tenutasi in seconda convocazione alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

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- Relazione del Presidente; - Esame bilancio consuntivo esercizio finanziario 2006; - Esame bilancio preventivo esercizio finanziario 2007 - Varie ed eventuali. Erano presenti, oltre ad una cinquantina di Iscritti, tutti i Consiglieri, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Relazione del Presidente, Geom. Luciano Piccinelli: - ha informato gli iscritti del prossimo incontro che si terrà presso la sede del Collegio con gli studenti delle classi quinte degli ITG ai quali, tra l’altro, sarà illustrata la procedura doc.fa per gli accatastamenti ai fabbricati; - ha annunciato un incontro/dibattito sul nuovo REC di Genova fissato presso la sede del Collegio per il 15 maggio 2007; - ha confermato le date della mostra/convegno sulla cartografia che si terrà in Genova “Palazzo Ducale” dal 18 al 24 giugno 2007; in tale contesto è stata organizzata dal CNG anche un’Assemblea dei Presidenti dei Collegi a livello nazionale; la preparazione dell’evento comporta e comporterà un sempre crescente impegno che vede il Collegio di Genova quale coordinatore anche di ogni iniziativa collaterale; - informa gli iscritti che, in forza della recente normativa le procedure edilizie inerenti immobili in zona ambientale / paesaggistica sono soggette alla redazione di una “relazione paesistica” che si spera venga semplificata per tutti gli interventi;


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fig. 3 Il tavolo della Presidenza.

- informa, altresì, che dal 02 maggio 2007 riprendono i lavori per il DDL regionale sull’Edilizia, normativa a cui il Collegio guarda con attenzione per fare inserire le proprie proposte; - informa che il Comune di Genova denega le pratiche di condono edilizio anno 2004 (ai sensi dell’art.6 della L.R.L. 5/2004) per immobili ricadenti in zone interessate dal vincolo idrogeologico; - ricorda agli iscritti che il Collegio di Genova, a titolo sperimentale, ha anticipato i tempi dell’adozione della formazione-continua obbligatoria e che nel sito del CNG sono elencati e descritti gli eventi formativi valicati a questo fine ed è presente un registro / banca dati inerente l’attribuzione di crediti formativi professionali; - infine assicura l’interessamento del Collegio alle problematiche di traffico e posteggi cittadini e per la definizione di una convenzione con l’AMI per le zone ztl e blu. Precedono l’illustrazione dei bilanci gli interventi del Commercialista del Collegio, Dott. Bagnera e del Revisore dei Conti Dott. Tarmanini.

Il nuovo Tesoriere del Collegio, Geom. Elio Picasso, illustra brevemente gli aspetti contabili e di bilancio del Collegio, richiamando l’attenzione degli iscritti alla specifica relazione di cui legge i principali brani sottoposti a votazione i bilanci vengono così approvati: 2) bilancio consuntivo esercizio finanziario 2006 = si approva all’unanimità dei presenti; 3) bilancio preventivo esercizio finanziario 2007 = si approva all’unanimità dei presenti. 4) Varie ed eventuali: nulla. Null’altro essendo in discussione l’Assemblea si è chiusa alle ore 19,00.

Il Dio è giorno e notte, inverno ed estate, guerra e pace, sazietà e fame e muta come il fuoco quando si mischia ai profumi odorosi, prendendo di volta in volta il loro aroma. Eraclito


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il geometra ligure R E C E N S I O N I

“Certificazione Energetica degli edifici” Editore DEI - Roma 2007 - 343 pagine - € 24,00 Geom. Liliana Olcese

’entrata in vigore dell’obbligo della Certificazione Energetica degli Edifici rende indispensabile chiarire quali sono i provvedimenti in tema di efficienza energetica degli edifici che hanno approfondito alcuni concetti fondamentali sul fabbisogno di energia primaria. Il gran passo è stato quello della Direttiva Europea 2002/91/CE (attuata in Italia dai decreti di Legge 192/05 e 311/06) che è stata emanata con l’obiettivo di promuovere il miglioramento energetico degli edifici tenendo conto delle condizioni ambientali e climatiche, fissando i requisiti minimi di rendimento energetico e rendendo obbligatoria la certificazione energetica degli edifici ed i suoi criteri generali. Il certificato energetico è un documento, dal quale si può capire com’è stato realizzato l’edificio da punto di vista dell’isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. Con le modifiche al Dlgs 192/2005, dal 1° gennaio 2007 è operativa la certificazione energetica degli edifici, diventando inoltre requisito indispensabile per l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa per il risparmio energetico, con scadenze sia per accedere ai sopradetti che per la negoziazione di immobili (il decreto prevede l’obbligo di c.e. per la compravendita di un intero immobile superiore a 1000 metri quadrati, già a partire dal 1° luglio 2007; dal 1° luglio 2008 tale obbligo sarà esteso anche gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, mentre dal 1° luglio 2009 la certificazione di efficienza energetica sarà obbligatoria anche per la compravendita di singoli appartamenti). Il libro “Certificazione energetica degli edifici” contiene il quadro normativo completo in materia a partire dalla legge 10/91, DPR 26/08/1993 n° 412, Direttiva Europea 2002/91/CE, Dlgs 19

L

POLIZZA RC PROFESSIONALE E’ stata rinnovata la convenzione tra IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA e SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Agenzia Principale di Genova Marco Parodi e Guido Carosini S.n.c. Piazza Dante 8/4, 16121 Genova (GE) (Italia) tel. 010 5957567 per individuare con competenza specifica la migliore scelta Assicurativa legata alla Professione e suggerire soluzioni personalizzate. La copertura “Base” (RC Terzi + RC Dipendenti/Collaboratori) prevede anche le seguenti garanzie: A – Danni alle opere B – Danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici C – Mancata rispondenza delle opere A richiesta è possibile inserire la condizione facoltativa: D – Consulenza in materia di sicurezza D.L.G.S. n° 494/96 e succ. Reale Mutua Assicurazioni dà anche copertura per la“Legge Merloni” Per informazioni rivolgersi a: Geom. Favafabbri Mauro c/o Agenzia Principale di Genova – tel 010.5957567 e-mai: mauro.favafabbri.510@agenzie.realemutua.it Per i sottoscrittori della polizza professionale sono previste condizioni favorevoli nei seguenti rami assicurativi: AUTO, GLOBALE CASA, INFORTUNI, MALATTIA,VITA (Forme Pensionistiche*, Piani Individuali di Accumulo, Investimenti a Capitale Garantito e Temporanee Caso Morte). *Premio completamente deducibile dal modello UNICO


agosto 2005 n°192 così come modificato dal Dlgs 29/12/2006 n° 311, direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 5/04/2006 n° 32. Il contenuto comprende la normativa di riferimento sulle agevolazioni fiscale indicate nella Legge 296/2006 e nel Decreto Ministero economia e Finanze 19/02/2007. La seconda parte del volume riporta esempi operativi dell’ITACA (istituto per la trasparenza l’aggiornamento e la certificazione degli appalti), delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia e del Comune di Reggio Emilia. Il protocollo dell’ITACA è un documento sintetico per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio che permette di stimare la qualità ambientale di un edificio in fase di progetto formato da schede di cui si porta un esempio compilato per tutte le valutazioni del caso. Il documento della provincia di Trento riporta linee attrattive del piano energetico con le metodologie di classificazione delle prestazioni degli edifici ai fini della certificazione energetica con l’indicazione dei valori di fabbisogno di energia primaria, tabelle, figure e confronti con diverse tipologie di fabbricati. Il testo è una raccolta di normative in materia di certificazione energetica che riunite in un unico volume, assieme a qualche esempio e metodi adottati, alle importanti informazioni sugli incentivi statali e regionali e la procedura per accedervi, può considerarsi una guida per poter utilizzare diligentemente le attuali disposizioni.


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il geometra ligure

NECROLOGIO

LA NUVOLA DEL GEOM. GIORGIO BALLERINI Geom. Ettore Fieramosca

’ scomparso, qualche mese fa, il Geom. Giorgio Ballerini, già redattore di questa rivista per oltre dieci anni, insignito della medaglia d’argento nel 1981, ritiratosi negli ultimi anni nella sua casa di Bogliasco affacciata sul mare e abbellita dal giardino che con amore e capacità curava assieme alla moglie e che valse loro anche pubblici riconoscimenti. Da molto tempo su questa rivista non sono più comparsi articoli a sua firma; i giovani, forse, non ne hanno mai letti e hanno perso qualcosa. Chi giovane non è più ricorderà, invece, questo gentiluomo, la sua fervida intelligenza, l’immensa cultura, la delicatissima sensibilità, i suoi scritti sugli argomenti più diversi. Tra questi abbiamo voluto riportare uno stralcio dall’articolo “Per aspera ad astra” scritto in occasione di una cerimonia di premiazione dei Colleghi anziani. “Noi non sappiamo se in Paradiso c’è un posto riservato soltanto ai geometri benemeriti – magari una piccola nuvola nel più basso e modesto angolo del cielo – ma, giovedì sera, abbiamo osato sperarlo e abbiamo voluto credere che di lassù i nostri colleghi che hanno ricevuto “alla memoria” il segno della nostra riconoscenza, abbiano potuto percepire il velo di commozione che vibrava nella voce di Adriano Cravero mentre li chiamava all’appello …” Se quella piccola nuvola c’è, saranno stati in molti – purtroppo – i colleghi ad accogliere anche il benemerito geometra Ballerini e, primo fra tutti, il suo e nostro amico Adriano. A noi, per ora, resta lo struggente ricordo e le sue delicatissime poesie, raccolte in due volumetti: “Fiele e miele” e “Sprazzi di sole in trappole di sassi” che aveva timidamente regalato agli amici. Pensiamo di rendere a “Gibi” un affettuoso omaggio ed offrire ai lettori un suo piccolo ricordo, pubblicando una lirica tratta da ciascuna silloge.

E

da: Fiele e miele Il topografo Una precisa fatica di laborioso andare a lontane poste, di meditate soste e minuziose mire con fedeli strumenti per intrecciare invisibili reti d’archi e segmenti sopra i grandi telai della natura. Una fatica solenne e antica come la misura delle piramidi.

da: Sprazzi di sole in trappole di sassi La trota Sovrana senza pace l’insidiato regno tu risali, risali, in cerca d’acque più pure e di sicure culle di roccia. Ebbra di scrosci danzi dove il torrente afferra sprazzi di sole in trappole di sassi e ne fa gemme al tuo manto regale.

fig. 1 Giorgio Ballerini “geometra e poeta” mentre parla ai colleghi in un’Assemblea di tanti anni fa, al tavolo della Presidenza i due giovanotti che lo guardano erano il Presidente Adriano Cravero e il consigliere Cassissa.


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