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il geometra ligure

anno 51º - n. 6 • novembre-dicembre 2002 Spedizione in abbonamento postale 70% - sede di Genova Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54

Direttore responsabile

Arnoldo Juvara

Segretari di redazione

Maura Mignone Marco Russello

Redattori

Servizio fotografico Direzione Amministrazione Redazione e Distribuzione

Roberta Arena Pier Emilio Copello Alessio Danovaro Paolo De Lorenzi Ettore Fieramosca Filippo Finocchiaro Mario Gramigni Mauro Mattei Andrea Merello Adolfo Morasso Liliana Olcese Alessandro Ombrina Roberto Ombrina Carlo Papi Adriano Rodari Lorenzo Traverso

Foto di copertina del geom. Adolfo Morasso

Adolfo Morasso 16129 Genova Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 Tel. 010.5700735 geometra_ligure@libero.it www.collegio.geometri.ge.it

Tra il giorno e la notte.

sommario 230 Editoriale: Dopo due anni 232 “Innovazione e tradizione nel nuovo percorso formativo professionale del geometra” 236 42° Congresso Nazionale Geometri - Catasto 238 Il costo dell’acqua calda negli impianti centralizzati 241 La nuova sede del Collegio 244 L’abbattimento delle barriere architettoniche 248 A proposito di… – Competenze professionali: una storia infinita. La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi dei Geometri d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo. Stampato nel mese di novembre 2002 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

249 A proposito di… – Gestione di immobili 251 Legislazione dello Stato 261 Legislazione Regionale 269 Giurisprudenza 274 L’agenda informatica 276 Informativa – Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio provincia di La Spezia 279 Informativa – I Geometri: primo appuntamento internazionale 280 Recensioni 284 Atti del Collegio


Editoriale Dopo due anni geom. Luciano Piccinelli

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ono già trascorsi due anni da quando mi è stato affidato l’incarico di Presidente del Collegio e, mentre sotto un certo aspetto mi sembra che la circostanza si sia verificata ieri, se penso a quante cose sono cambiate per me e per quanti mi stanno attorno, posso considerare questo biennio come uno dei periodi più densi della mia vita.

Quando consegnai per la prima volta a queste pagine le mie emozioni ed i miei propositi, espressi anche la speranza di poter presto ritornare a “farmi sentire”, invece, il “presto” è diventato quasi due anni. Ma penso di essermi fatto sentire in altra forma ovvero con l’attività svolta spesso in maniera frenetica, con decisioni non sempre facili o popola-

ri, con una presenza diuturna e talvolta anche faticosa; e tutto ciò con grande entusiasmo e senso del dovere ma, soprattutto, con il supporto del Consiglio Direttivo e di tanti altri Colleghi che conoscono il valore umano e sociale dello spirito di servizio. È stato possibile, in tal modo, riuscire ad avere un rapporto diretto con i Colleghi che operano sparsi nel-


Editoriale

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l’ampio territorio della provincia e con i Rappresentanti di Categoria presso il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza ed Assistenza, a fornire in maniera tempestiva le informazioni più importanti inerenti la nostra attività, a tenere i dovuti contatti con gli Enti Pubblici e con gli organismi professionali affini al nostro, a garantire la doverosa assistenza per le pratiche degli anziani, ad organizzare la formazione soprattutto a favore dei piu’ giovani, ad ottenere qualche corsia preferenziale presso alcuni Uffici, a tutelare

laddove necessario le nostre competenze professionali, a sensibilizzare la stampa perché mantenga sempre viva presso l’opinione pubblica la figura del geometra. Oggi provo un po’ meno tensione davanti ad un microfono, di fronte ad un pubblico numeroso, a colloquio con il Rappresentante di un’Autorità, ma ho sempre la preoccupazione di fare bene l’interesse degli Iscritti che rappresento; mi auguro di esserci riuscito discretamente seppur con i limiti di cui sono pienamente conscio.

Il testimone che mi è stato affidato due anni fa, dalla mano destra l’ho già passato nella mano sinistra (chi mastica qualche nozione di atletica leggera capisce ciò che intendo dire). Non sta a me decidere quando dovrò affidarlo alla mano destra di un altro frazionista; io so solamente che, fino a quel momento, il mio dovere è di correre. Per il momento non mi resta altro che porgere a Voi ed alle Vostre famiglie un sincero augurio di Buon Natale e Buone Feste.

Auguri! La redazione vuol formulare gli auguri più sentiti a tutti i lettori per un sereno e Santo Natale. Sereno perché il Natale sia

un momento di raccoglimento e di conciliazione, Santo perché ricordi la nascita del Salvatore del mondo.

Fotografia scattata dal collega geom. Gianni Marletta in Siberia il 29 marzo 1997. Interpretazione del geom. Adolfo Morasso.


“Innovazione e tradizione nel nuovo percorso formativo professionale del geometra” geom. Filippo Finocchiaro

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el contesto del “42° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI”, tenutosi in Venezia – Isola di S. Giorgio – presso la prestigiosa “Fondazione CINI”, anche con finalità di doveroso aggiornamento della Categoria, mi ritengo autorizzato a riportare e commentare i passi più salienti della relazione della Commissione Istruzione del Consiglio Nazionale dei Geome-

Bacino di San Marco a Venezia. (Antonio Canal detto il Canaletto).

tri, nel cui contesto spero di aver dato un modesto contributo quale Rappresentante del Comitato Regionale dei Collegi Liguri. La cornice del Congresso è stata senz’altro all’altezza della situazione; tutto traspirava di storia ultra secolare, con una garbata miscela di modernità e tecnologia nel rispetto della tradizione; quale miglior auspicio per il futuro della nostra professione

così capillarmente radicata nella storia del Paese. In questa ambientazione i lavori si sono svolti con puntualità ed i numerosi interventi di relatori nazionali e stranieri sono stati molto pertinenti. Le attività ricreative e culturali, a mio parere, hanno trovato il loro momento più alto nel concerto per archi e fiati de “I SOLISTI VENETI”, diretti dal Maestro Clau-


“Innovazione e tradizione nel nuovo percorso formativo professionale del geometra”

dio SCIMONE, tenutosi nella Basilica di S. Marco la sera del 26 settembre 2002; in tale occasione il Consiglio Nazionale dei Geometri ha predisposto un libretto con cenni storico-artistici dal quale si è appreso della donazione fatta dallo stesso Consiglio Nazionale alla Procuratoria di San Marco con il restauro della teca della Madonna Nicopeia, importante riferimento di culto religioso dei veneziani. Dopo questi cenni di carattere generale, entrando nel merito, si è avuta forte la sensazione di ottimismo per la continuità della professione polivalente del geometra, con la difesa della polidisciplinarietà della relativa formazione; sono stati ribaditi concetti quali il “sapere” dato dall’istruzione, in oggi ancora di tipo tradizionale, e il “saper fare” prodotto dalla formazione che si rivolge all’approfondimento scientifico e pratico dell’attività del geometra. L’accesso al nostro Albo Professionale è regolato dalla normativa della legge 07 marzo 1985, n°75; l’albo è unico e le competenze sono multidisciplinari per tutti gli iscritti. Nuove vie d’accesso sono state introdotte dal D.P.R. 05 giugno 2001, n°328, che istituisce la “laurea di primo livello” e ammette la frequentazione di corsi “IFTS”, quali modi alternativi di tirocinio, con iscrizione obbligatoria al praticantato, ai fini dell’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di geometra. La relazione si spinge ol-

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Grazie Venezia per averci accolti! Anche nella costruzione delle tue case, nei tuoi ponti, nelle tue strade è passato il Geometra con il suo antico sapere.

tre, guarda al futuro sposando obiettivi tanto cari al concetto europeistico del lavoro, quali: - la “formazione permanente” che rappresenta un impegno crescente del Consiglio Nazionale e dei Collegi Provinciali per offrire opportunità di aggiornamento e approfondimento di specifiche discipline professionali; - la “certificazione di qualità” per la corretta organizzazione del lavoro autonomo e associato. Al titolo di “geometra laureato” s’intende coralmente opporre quello di “geometra”, che rappresenta il raggiungimento delle aspettative della Categoria; la laurea di primo livello, alternativamente nelle classi IV (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), VII (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e VIII (ingegneria civile ed ambientale), è finalizzata allo scopo. Si dovrà incentivare la concertazione con l’Università, insistendo per l’applicazione dell’esercizio del tirocinio,

a partire dal secondo anno del corso triennale, secondo le direttive recentemente emanate dal Consiglio Nazionale. L’auspicio della formazione di una quarta classe di laurea, ancor più puntuale e pluridisciplinare in assolvimento alle aspettative future della Categoria, potrebbe trovare il suo soddisfacimento con l’introduzione di un “manifesto universitario tipo di laurea di primo livello” che rappresenti la guida del progetto corsuale riducendo, così, la forte variabilità delle casistiche e il non indifferente confronto con l’ambiente universitario. La Categoria deve sostenere la polivalenza del proprio “sapere” e “saper fare”, proponendo nuovi sistemi professionalizzanti e nuove qualità. Il Consiglio Nazionale ha posto quale obiettivo fondamentale l’impegno di volgere la conquista rappresentata dal D.P.R. 328/2001 in favore delle nostre esigenze professionali. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, Geom. Piero PANUNZI, nel


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suo discorso inaugurale, rilevata la forte tendenza internazionale all’associazionismo professionale per aderire ad un sistema di reti prestazionali intellettuali, ha indicato la necessità di fare uso creativo delle varie conoscenze applicate ai campi del sapere e dei servizi. Ne consegue la necessità di plasmare la nostra figura professionale alle nuove esigenze senza disconoscere la tradizione da cui la stessa proviene. La salvaguardia del “tecnico intermedio” è richiesta per il fondamentale ruolo sociale che egli svolge sia nei settori tradizionali sia nelle nuove discipline (sicurezza nei cantieri, analisi dei rischi, analisi dei valori, prevenzione incendi, management edilizia, ecc.). È chiaro che questo quadro non puo’ essere disgiunto

Nel IV secolo a. C. Platone pose di fronte all’ingresso dell’Accademia la scritta: Non entri nessuno che non sa di geometria.

Il geometra ligure

dalla revisione del regolamento professionale e che la riforma degli Ordini e Collegi delle professioni tecniche condiziona le diverse competenze; il riscatto e la garanzia per il futuro professionale possono essere rappresentati dalla “formazione continua”, quale prerogativa del geometra qualificato e certificato; in questa azione il ruolo propositivo del Consiglio Nazionale, di concerto con i Collegi Provinciali, e della Cassa Geometri è fondamentale. In questo senso una corposa relazione del Presidente della Cassa Italiana Geometri, Geom. Fausto SAVOLDI, ha portato un contributo suffragato da grafici e statistiche che hanno materializzato una realtà in evoluzione con tutte le difficoltà a comprenderne le logiche. Dopo i presupposti che condividono, all’unisono con

i precedenti interventi, la necessità di migliorare il livello formativo e di contenere la concorrenza di organizzazioni professionali interdisciplinari nazionali ed estere, la relazione si è addentrata nel “cosa fare”. La Cassa, che istituzionalmente deve controllare il flusso di iscrizioni agli albi, rilevato che il numero d’iscritti provenienti dagli istituti tecnici per geometri è percentualmente esiguo, teme l’ulteriore riduzione numerica con l’elevazione all’istruzione universitaria. La speranza è rappresentata dalla preparazione delle nuove generazioni, utilizzatrici di informatica, e dalla sensibilità con la quale sarà gestita la formazione con cambiamenti, anche repentini, che consentano il continuo adattamento alle esigenze della società e del mercato europeo. Il forte auspicio è che il geometra italiano sia portato emblematicamente quale modello formativo in campo europeo, evitando che altri ci impongano canoni formativi riduttivi e/o Oltre a tutte le già dette aspettative in futuro il geometra dovrà attendere a nuove incombenze per offrire le necessarie garanzie, sottoponendo il suo sapere a verifiche periodiche; in questa azione gli Organi istituzionali possono fare molto per individuare sicure linee guida evidenziando gli aspetti che ci differenziano dalle altre professioni tecniche. Bisogna agire sui giovani per la comprensione dei mo-


“Innovazione e tradizione nel nuovo percorso formativo professionale del geometra”

tivi culturali, economici, sociali e previdenziali che giustifichino la professione del geometra quale scelta di vita. Le prime iniziative regionali nel campo dell’istruzione sono una prova della vivacità di alcuni Collegi che hanno avuto la sensibilità e l’arditezza di inoltrarsi in percorsi difficili e quasi ostili per tutta una serie di motivazioni comprensibilmente relative ad ogni nuova esperienza in settori fin’ora inesplorati. Lo sforzo, anche economico, che tali iniziative comportano dovrà trovare un ritorno nell’incremento di adesione di iscritti agli albi. La Cassa, apprezzando questa azione che si integra con quelle già istituzionalmente a carico di Consiglio Nazionale e Collegi Provinciali, indica la necessità di proporre alla società ed al Governo un Regolamento professionale adeguato alle nuove esigenze. Tale regolamento dovrà richiamare le nuove vie d’accesso all’Albo, le caratteristiche concettuali del tirocinio riformato e la normativa transitoria per colmare il divario formativo con i precedenti iscritti; conseguentemente, dovrà essere rivisto anche il codice deontologico estendendo i noti concetti di tutela del cliente e di rapporti tra gli iscritti, alla promozione ed alla tutela della professione. Occorrerà, inoltre, confortare l’attività dei Collegi con l’incentivazione di strutture regionali direttamente operan-

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Mentre sull’isola di San Marco si svolgeva il 42° Congresso Nazionale Geometri ragazze del Nord vivevano la magia di Venezia.

ti sul territorio di competenza giuridica, quali nostre “fondazioni” o “società d’ingegneria” per arginare l’azione delle società di capitale. Occorrerà rafforzare l’azione promozionale e la partecipazione ai bandi pubblici per le attività professionali a noi congeniali, cogliendo tutte le occasioni che possano dare visibilità alla Categoria in campo tecnico. Per concludere, dopo tanto giusto dissertare sul futuro della Categoria, mi corre l’obbligo di aggiornarVi sullo stato dell’arte dei percorsi formativi progettati negli ultimi anni dai Collegi liguri: - corso di laurea triennale di primo livello per ingegneria edilizia – classe IV – multidisciplinare, rispondente al D.P.R. 328/2001 in quanto comprensiva del tirocinio di mesi sei con iscrizione al Registro dei Praticanti, per l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione professionale, è stato approvato dall’Uni-

versità e inserito nel regolamento della Facoltà d’Ingegneria; - corso IFTS per la figura di “Tecnico della gestione edilizia del territorio” – partecipazione al bando regionale con un progetto corsuale (in corso d’esame da parte della Regione) multidisciplinare di 2400 ore, con tirocinio di sei mesi e preliminare iscrizione al Registro dei Praticanti per l’Esame di Stato all’abilitazione professionale; sarà gestito dall’ITG. “Cardarelli” di La Spezia e delocalizzato nelle altre tre provincie per stages presso studi professionali, imprese edili e corsi specifici sul territorio. Il lavoro che attende la Categoria è molto impegnativo e riguarda tutti gli iscritti; queste problematiche non vanno viste con distacco perché ciascuno di noi è chiamato a partecipare alla loro soluzione per il futuro della Categoria che è il proprio futuro.


42° Congresso Nazionale Geometri -

Catasto

geom. Daniele Torri

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n occasione del “42° CON GRESSO NAZIONALE GEOMETRI”, svoltosi a Venezia dal 23 al 28 settembre u.s., nella giornata dedicata al Catasto sono stati toccati al-

Il termine per la riforma dell’Agenzia del territorio per il trasferimento ai comuni delle funzioni catastali lentamente si avvicina.

cuni temi importanti per la nostra Categoria. Innanzi tutto è stata ravvisata la necessità di un’ottimizzazione della produttività ed efficienza dell’Agenzia del

Territorio (ex Catasto – ex Ufficio del Territorio), e della semplificazione delle procedure tecnico-amministrative. Per la riforma dell’Agenzia del Territorio è stata, ormai da tempo, fissata la data del 26/02/2004, quale termine ultimo per il trasferimento ai Comuni, che ne abbiano fatto richiesta, di tutte le funzioni catastali. Attualmente però, a meno di 18 mesi dal termine predetto per il completamento del decentramento, non siamo ancora in una fase avanzata, facendoci intravvedere il rischio di possibili disfunzioni per le attività professionali e per quelle istituzionali (vedere quanto è successo per l’entrata in vigore del Docfa 3 alla data improcrastinabile del 01/01/2002 e con un programma non totalmente funzionante). Altro argomento importante è la prevista e soprattutto richiesta revisione degli estimi, ritenuti ormai obsoleti e non corrispondenti a valori equi. Sicuramente per le abitazioni ad esempio sarebbero più esatte rendite catastali aventi tariffe rapportate ai


42° CongressoNazionale Geometri - Catasto

metri quadrati di superficie, anziché al numero di vani come calcolato attualmente. Viene auspicata una revisione totale degli estimi, con tavoli di lavoro simili a quanto è avvenuto per le Microzone, dove la nostra Categoria avrà una delle posizioni preponderanti al fine di definire detti valori. È stata poi esaminata, con i dirigenti dell’Agenzia del Territorio, l’evoluzione nell’ottica del miglioramento dei dati e dei servizi. Attualmente sono in corso i seguenti progetti: costituzione dell’anagrafe tributaria, la definizione di una banca dati integrata, il supporto al decentramento delle funzioni catastali ai comuni e la definizione del modello e le regole per la revisione degli estimi; Tutto ciò dovrebbe portare ad una maggiore qualità, completezza e coerenza del dato, a servizi più efficaci ed efficienti per gli utenti, ad una perequazione ed equità fiscale. Inoltre per quanto riguarda l’anagrafe dei beni immobiliari l’attività dell’Agenzia si compone di due fasi: la prima in corso e definita di “sistemazione” (recupero arretrato, informatizzazione documenti ed allineamento informazioni) della durata di 3.700.000 ore; la seconda di “completamento” (completa-

mento appalti per digitalizzazione planimetrie, attività di allineamento della banca dati planimetrie post appalti, completamento appalti per acquisizione note antecedenti la meccanizzazione della Pubblicità Immobiliare e dati amministrativi corrispondenti, vettorizzazione mappe, acquisizione dei soggetti, dei repertori, delle tavole alfabetiche, della Pubblicità Immobiliare) per un totale previsto di 11.600.000 ore. L’evoluzione degli aspetti gestionali dei flussi avviene attraverso l’introduzione di nuovi software destinati ai professionisti, in parte già esistenti (Voltura 1.0, Docte 1.0, Docfa 3.0) ed altri in via di ultimazione (Pregeo 8.0), i quali permettono l’aggiornamento automatico dei dati ed, in un prossimo futuro, potranno essere presentati anche attraverso la rete telematica. Riguardo al nuovo programma Pregeo 8.0, le sostanziali innovazioni dall’attuale Pregeo 7.5 sono la “proposta di aggiornamento” cartografico (fatta direttamente dal tecnico sulla mappa fornita su supporto informatico), l’altimetria e la possibilità di rilievo con strumentazione GPS, il tutto in modo da permettere l’allineamento tra base-dati amministrativo-censuaria e cartografica, l’integrazione della cartografia con dati

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altimetrici, il passaggio ad un unico sistema di riferimento, l’adeguamento alle nuove metodologie di rilievo nell’ottica della semplificazione operativa. L’iter del nuovo programma attualmente è fermo alla sperimentazione di una versione beta in corso di test presso le Commissioni Catasto dei Collegi. Oggi siamo in attesa di una versione corretta e, comunque, è già previsto, che partirà da gennaio 2003 (?!) un periodo di doppia presentazione, da parte di noi tecnici, sia con l’attuale versione, sia con la nuova. In sede di conferenza, il Presidente Nazionale, Geom. P. Panunzi, ha imposto ai Dirigenti dell’Agenzia, che, detto programma, non diventerà comunque obbligatorio fintanto che non saranno realizzati corsi presso tutti i Collegi, per l’apprendimento del nuovo software, (perché non accada quanto è già successo con l’introduzione del Docfa 3.0). La conferenza è terminata con la speranza (istanza prioritaria) di una concertazione maggiore da parte dell’Agenzia del Territorio, su qualsiasi attività prevista e sul miglioramento di quelle esistenti, principalmente con la Nostra Categoria, la primaria utilizzatrice e la più esperta delle attività catastali.

“Sono prigioniero con la porta aperta”.

Pablo Neruda


Il costo dell’acqua calda negli impianti centralizzati geom. Ettore Fieramosca

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e si parte dalla norma tecnica secondo la quale occorre 1 kcal per elevare di 1°C la temperatura di 1 kg (= 1 litro), d’acqua potrebbe sembrare semplice determinare quanto costa scaldare l’acqua per uso sanitario. Supponendo che la temperatura dell’acqua in arrivo dall’acquedotto sia di 10°C, che l’acqua fuoriuscente dallo scambiatore di calore abbia una temperatura di 50°C, che il combustibile usato da noi sia gasolio e che un kg di gasolio sviluppi 10.200 kcal, se non ci fossero altri fattori di cui tenere conto, il calcolo riferito ad un metro cubo (=1.000 litri) d’acqua sarebbe il seguente: 1.000 litri x (50°C - 10°C) -------------------------- = 3,92 kg di gasolio 10.200 kcal/kg Purtroppo, come tutti sappiamo, gli altri fattori ci sono e hanno un’incidenza enorme; vediamoli e determiniamone, per quanto possibile, il peso. Continuiamo a utilizzare i dati sopra esposti aggiungendo la supposizione di avere un impianto moderno e razionale costituito da una caldaia, uno scambiatore istantaneo, un circuito primario caldaia-scambiatore, un circuito secondario di distribuzione e circolazione, una pompa sul circuito primario e una sul circuito secondario, un sistema di termoregolazione, tubazione coibentata. Il rendimento effettivo della caldaia, cioè il rapporto tra la quantità di calore ceduto all’acqua e la quantità di calore prodotto dalla combustione, nonché quello del circuito primario nel suo complesso, in pratica, non

superano - globalmente - il valore di 0,80. Un kg di gasolio ci fornirà dunque: kcal 10.200 x 0,80 = kcal 8.160 Per il circuito secondario, ossia quello di distribuzione dell’acqua calda di consumo, si devono fare ulteriori considerazioni. Infatti, per far sì che gli utenti, quando aprono il rubinetto, ricevano l’acqua calda subito è necessario che nella tubazione principale dalla quale si dipartono le derivazioni alle singole utenze l’acqua circoli sempre calda, e ciò indipendentemente dal prelievo. Sulla base di dati sperimentali, rilevati in un impianto moderno, possiamo affermare che - in caso di presenza totale degli utenti - la quantità di acqua ricircolata in un giorno è circa tre volte la quantità d’acqua calda consumata, logicamente nella stessa unità di tempo. Sempre in forza della stessa esperienza è stato constatato che, mediamente, la differenza di temperatura dell’acqua in uscita dallo scambiatore di calore (50°C) e quella di ricircolo in entrata (36°C) è di circa 14°C; la temperatura dell’acqua in arrivo dall’acquedotto è di 10°C. Ne consegue che, mentre per scaldare 1000 litri d’acqua da 10°C a 50°C occorrono 40.000 kcal, (1000 litri x 40°C), contemporaneamente si riscaldano da 36°C a 50°C altri 3000 litri d’acqua da mantenere in circolo, con ulteriore assorbimento di 42.000 kcal, (3000 litri x 14°C). La quantità di calore occorrente per utilizzare 1000 litri d’acqua calda è dunque pari a 82.000 kcal (40.000+42.000). Ricollegandoci a quanto detto in precedenza circa la quantità di calore utilizzabile con


Il costo dell’acqua calda negli impianti centralizzati

la combustione di 1 kg di gasolio, avremo che per produrre 82.000 kcal occorreranno: 82.000 ---------- = 10,05 kg ( 12,03 litri ) di gasolio. 8.160 Ma attenzione! Non si possono basare i calcoli su questo dato. È stato infatti detto che i dati sperimentali iniziali che ci hanno portato a questo risultato si riferivano ad un periodo in cui erano presenti tutti gli utenti. Quando non tutti gli abitanti di un caseggiato sono in sede (ad esempio nel periodo delle ferie) o quando si fa un uso più contenuto dell’acqua calda (ad esempio nel periodo estivo) l’incidenza delle calorie assorbite dal ricircolo cresce vertiginosamente. Vediamo perché. Supponiamo che, indipendentemente dalla causa che determina il minor consumo, nella stessa unità di tempo (un giorno) - in cui si consumava un metro cubo d’acqua - se ne consumi solo mezzo metro cubo. Poiché la quantità di acqua ricircolata rimane invariata avremo: calore necessario per elevare la temperatura di 500 litri d’acqua da 10°C a 50°C 500 x (50 - 10) = 20.000 kcal calore necessario per mantenere a 50°C l’acqua di ricircolo = 42.000 Kcal Per utilizzare, quindi, 500 litri d’acqua calda sono necessarie 62.000 Kcal (20.000 + 42.000); per utilizzarne un metro cubo, in queste condizioni, il fabbisogno è pari a 124.000 kcal e il consumo del gasolio sarà dato da :

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consumi mediamente 1000 litri d’acqua calda al giorno; è verosimile che il consumo avvenga prevalentemente nelle ore diurne dalle 6 alle 22. Utilizzando i soliti dati sopra indicati avremo: 1.000 ---------- = 62,5 lt / h (acqua di consumo) 16 3.000 ---------- = 125 lt / h (acqua di ricircolo) 24 Il dispendio energetico del circuito secondario, nell’arco della giornata, sarà: dalle 6 alle 22 (16 ore) 62,5 x 16 x (50 - 10) = 40.000 kcal 125 x 16 x (50 - 36) = 28.000 kcal dalle 22 alle 6 (8 ore) 125 x 8 x (50 - 36) = 14.000 kcal Totale 82.000 Kcal Se eliminiamo le dispersioni del circuito secondario nelle ore notturne, avremo che il consumo di gasolio sarà : 68.000 / 8.160 = 8,33 kg

124.000 ---------- = 15,19 kg ( 18,19 litri ). 8.160 È facile immaginare, a questo punto, a quanto salga il costo unitario dell’acqua calda nei mesi di luglio ed agosto in certi caseggiati che rimangono pressoché disabitati! Ma senza aspettare i mesi estivi per fare mente locale a questo problema, è sufficiente pensare che lo stesso fenomeno avviene nelle ore notturne. Supponiamo sempre che un caseggiato

Produttore istantaneo di acqua calda


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Acqua calda: dolcissimo conforto

con un risparmio che, anche se la caldaia rimarrà in temperatura, risulterà sempre superiore al 15%. Per ottenere questo risultato è sufficiente installare un orologio che faccia funzionare la pompa di ricircolo solo nelle ore diurne. L’unico inconveniente sarà che se qualche utente vorrà usare l’acqua calda dopo l’orario di… “coprifuoco” dovrà far scorrere, prima di riceverla calda, una quantità maggiore d’acqua fredda che il contatore contabilizzerà come calda; ma è anche giusto che sia così in quanto la comodità di pochi non deve gravare economicamente su tutti ed in misura eccessiva. Per quanto concerne la determinazione del costo complessivo del servizio di acqua calda non bisogna, ad avviso dello scrivente, prescindere da quanto è stato detto sopra in tutti i casi in cui l’impianto di produzione acqua calda è in qualche modo collegato con l’impianto di riscaldamento, con conseguenti difficoltà di estrapolare esattamente il costo d’esercizio specifico. Infatti, tra i tanti criteri per fissare il costo unitario dell’acqua calda, c’è anche quello di fare la lettura dei contatori dell’acqua rispettivamente all’inizio ed al termine del periodo senza riscaldamento contestualmente alla lettura del livello del combustibile, dividendo i litri di gasolio consumato per i metri cubi d’acqua utilizzata, moltiplicando il risultato per il prezzo medio del gasolio nel periodo

Il geometra ligure

considerato ed aggiungendo una quota delle altre spese accessorie. Poiché nel periodo preso in esame il consumo dell’acqua, come è stato detto, è normalmente inferiore - a volte anche di molto a quello medio annuo, ne consegue che il prezzo unitario risulta maggiore e quindi non attendibile. Per quanto concerne le altre voci che contribuiscono alla formazione del costo dell’acqua calda qui di seguito viene sommariamente fornito qualche elemento per un’approssimativa quantificazione. Le spese per energia elettrica, manutenzione e conduzione della centrale termica, diritti degli enti preposti ai controlli, ecc. possono essere facilmente determinate nella loro entità complessiva annuale trattandosi di importi ben definiti e rilevabili. Per la loro imputazione ai servizi di riscaldamento e di produzione acqua calda non ci si dovrebbe avventurare in sofisticati ed azzardati conteggi. A parere dello scrivente, dopo aver fissato un consumo medio unitario di combustibile che, in forza di quanto è emerso dalle precedenti considerazioni in merito, potrebbe essere ragionevolmente valutato in 12,5 kg/mc pari a circa 15 lt/mc, si può tranquillamente calcolare la proporzione tra il consumo di gasolio per uso riscaldamento ed il consumo per la produzione di acqua calda e, con lo stesso rapporto, ripartire le altre spese accessorie. Logicamente dovranno essere tenute separate e opportunamente addebitate ai rispettivi servizi quelle spese di manutenzione che risultano ben definite nella loro destinazione. Tutti i conteggi fin qui riportati si riferivano al gasolio per il quale si è assunto il p.c.i. di 10.200 kcal/kg (pari a 8.517 kcal/lt); assumendo il p.c.i. di 8.340 kcal/mc per il gas metano si può valutare un consumo di 15,3 mc per ogni metro cubo di acqua calda utilizzata. Per avere i valori riferiti ad altri combustibili è sufficiente rapportare il rispettivo p.c.i.; non è stato, volutamente, preso in considerazione il costo in Euro per ovvi motivi.


La nuova sede del Collegio geom. Luigi Lanero

Sala riunioni

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apete tutti le motivazioni che ci hanno portato ad acquistare tramite la “Cassa Italiana dei Geometri” una nuova sede più consona per le attività che un Collegio moderno deve affrontare per riportare nella posizione che le compete la nostra Categoria nell’ambito cittadino. La ristrutturazione è stata impostata di conseguenza per creare una sala conferenze sufficiente alle nostre esigenze ma di non troppo costo anche di gestione, una sala informatica per gli iscritti e per i corsi di specializzazione, uno spazio adeguato


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Il geometra ligure

per la Segreteria che deve operare in maniera agile e veloce senza troppi impedimenti, un capace archivio per l’enorme quantità di dati che il Collegio si trova nella necessità di archiviare soprattutto dopo l’avvento del praticantato, una Presidenza ed adiacente sala riunioni di ottima rappresentanza, una sala adibita a biblioteca e redazione del Geometra Ligure, una stanza per il Segretario e i Consiglieri che devono ricevere i Colleghi per problematiche collegate con la professione, oltre alle riunioni per le Commissioni di taratura parcelle, ed infine servizi adeguati per il personale, i Consiglieri e per la sala conferenze. La scelta dei materiali è stata improntata sulla praticità ed economia dei costi con un buon risultato di finitura, oltre a soddisfare in alcuni casi la ricercatezza del senso estetico per i locali presidenza e sala consiglio che dovevano essere trattati in maniera particolare per la rappresentanza che rivestono nei contatti con l’esterno. Le imprese che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori, a condizioni particolarmente convenienti per il Collegio sono: · La ditta BORNIA COSTRUZIONI s.r.l., del Collega geom. Stefano, ha provveduto alla realizzazione dei lavori di muratura; · La ditta CRC s.r.l., del Collega geom. Ettore Fieramosca, ha provveduto al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato e alla realizzazione di nuovo impianto di condizionamento autonomo, caldo e freddo, separato tra la sala conferenze e l’ufficio;

Presidenza Segreteria Corridoio

· L’artigiano SEGATORI Mauro Giulio, che ha realizzato tutti gli impianti idrici e di scarico; · L’ENEL.si, negozio di Genova, ha realizzato l’impianto elettrico, videoconfe-


La nuova sede del Collegio

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renza, telefonico compresa la fornitura degli elementi illuminanti; · La ditta L. EMME s.r.l. ha fornito e montato porte e finestre oltre ai portoncini blindati ed alla nuova bussola; · La ditta CARLO MASSA SERVIZI di Carlo Massa & C. s.a.s. ha montato i controsoffitti in tutti i locali del Collegio; · L’IDRAULICA FONTANABUONA s.r.l. ha fornito sanitari, rubinetterie e piastrelle che sono state posate dall’artigiano Flavio SCARSO; · Il coloritore Antonio ALLARCHI ha provveduto alla preparazione dei muri ed alle coloriture con materiale gentilmente fornito dalla BOERO s.p.a. tramite il rappresentante sig. Massimo TRINCA; · La ditta API s.p.a. ha fornito la pavimentazione autolivellante in resina colorata per quasi tutta l’estensione dell’ufficio, posata dalla PROGEMI del sig. Rossi; · La ditta A.S.P. PARQUET di Angelo Arzu e Alberto Sannino ha effettuato la fornitura e posa del parquet della presidenza e sala consiglio con le cornici realizzate e disegnate in opera. · La Ditta Bordo di Fabrizio Bordo ha realizzato la pulizia dei marmi a davanzale e le pilastrate interne. L’importo totale dei lavori ammonta a circa £ 360.000.000 per una superficie di intervento di mq. 520 circa con un’incidenza a metro quadro di £ 692.000 circa. Le fotografie a corredo dell’articolo mostrano in generale i lavori con le finiture realizzate. Inoltre, per l’esecuzione dei lavori veniva predisposta idonea procedura edilizia per i lavori interni e la trasformazione di una finestra sul terrazzo in una portafinestra.

Archivio Sala conferenze Bagni


L’abbattimento delle barriere architettoniche Mario Federici

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a Legge 13 del 9 gennaio 1989, con i decreti successivamente emanati D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96 recanti le prescrizioni tecniche da adottare, ha introdotto nel nostro ordinamento in maniera sufficientemente chiara ed organica i criteri ai quali uniformarsi sia nella progettazione di nuove costruzioni che nell’adattamento di edifici esistenti al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti gli spazi pubblici o privati; tale legge non solo ha imposto regole ma ha, contemporaneamente, stimolato la coscienza dei Tecnici, degli Amministratori Pubblici e di tutti i Cittadini che oggi hanno una sensibilità ed un’attenzione più “civile” nei confronti di questo argomento. Chi ha avuto, negli anni ’60 e ’70, l’opportunità di visitare paesi dell’Europa settentrionale come l’Inghilterra o la Svezia o l’Olanda ha potuto notare, quasi con stupore, quanti disabili su sedie a rotelle si potessero incontrare per le strade, nei locali pubblici, nei negozi…; la prima considerazione che veniva alla mente era: “ma quanti

handicappati ci sono in questi paesi…!!!”; purtroppo una stessa percentuale di persone disabili esisteva anche in Italia ma da noi gli handicappati non si vedevano in giro; queste persone restavano relegate nelle case sia per una sorta di pudore sia perché le nostre case, le nostre città, i nostri paesi erano costellati di barriere architettoniche che rendevano difficili gli spostamenti. Oggi le cose sono cambiate: c’è una mentalità diversa, ci sono regole, ci sono contributi ed agevolazioni fiscali, molti interventi sono stati fatti sull’esistente, i nuovi progetti sono licenziati solo se non si prevedono barriere architettoniche o se ne è previsto il superamento; ci siamo incamminati su una buona strada ma il cammino è ancora lungo. Gli strumenti che oggi consentono il superamento delle barriere architettoniche sono sostanzialmente: - di tipo tradizionale: rampe ed ascensori - di tipo innovativo: servoscale, piattaforme elevatrici e montascale mobili le rampe presentano il van-

taggio di necessitare di manutenzione ridottissima, di essere utilizzabili quasi da chiunque; peraltro presentano alcuni svantaggi: ingombro elevatissimo, possibilità di superare solo piccoli dislivelli ed elevati oneri di costruzione; gli ascensori offrono un’elevata sicurezza, la comodità e la facilità d’uso da parte di chiunque; per contro hanno necessità di notevoli opere murarie, hanno grande ingombro (fossa e testata), costi rilevanti e tempi di realizzazione abbastanza lunghi; i servoscale comportano limitate o assenza di opere murarie, sono utilizzabili da chiunque, hanno elevata sicurezza ed hanno tempi minimi di installazione; comportano invece un ingombro delle guide sulle scale lungo tutto il percorso, hanno un’estetica a volte non compatibile con l’ambiente in cui devono essere installati, un impatto psicologico per cui sono utilizzati solo da chi non ne può fare a meno, hanno una limitata capacità di carico; le piattaforme elevatrici garantiscono un’elevata sicurezza, hanno un’estetica compatibile con il luogo di instal-


L’abbattimento delle barriere architettoniche

lazione, comodità d’uso, sono utilizzabili da chiunque e comportano limitate opere murarie con ingombri contenuti, potenza impegnata limitata (1,5 kw. circa); gli svantaggi di tali impianti sono: i limiti imposti dalla legge relativamente alla velocità ed ai comandi di tipo “uomo presente” i montascale mobili sono ottenibili in prestito d’uso gratuito da parte delle ASL, non prevedono nessun ingombro fisso sulle scale, sono facilmente smontabili e trasportabili ed hanno tempi ridottissimi di consegna; per contro non possono superare pendenze superiori a 35°, per l’utilizzo hanno sempre necessità di un accompagnatore e quindi non consentono l’autonomia del disabile, non sono usabili e/o adattabili a tutti i tipi di carrozzina (per esempio di tipo elettrico) Come abbiamo visto, esistono in Italia sia le leggi che prescrivono l’abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici privati quanto in quelli pubblici, sia le norme che dettano i canoni su come deve essere perseguito lo scopo dell’abbattimento delle barriere. Gli strumenti impiantistici per perseguire tale scopo, sono quelli che abbiamo sopra elencato e brevemente descritto, anche se ora occorre fare una disamina più approfondita di come deve essere un impianto per l’abbattimento delle barriere e soprattutto sulle caratteristiche che deve avere con particolare riferimento a quelli che abbiamo definito di tipo in-

novativo (servoscale e piattaforme elevatrici) che sono forse meno conosciuti. Ci soffermeremo in particolare su alcune delle più significative contraddizioni che sia i costruttori di tali tipi di impianti che i progettisti si trovano ad affrontare, spesso senza possibilità di poterle sanare. Le prescrizioni tecniche cui ci vogliamo riferire sono quelle previste dal DM 236 e dalla norma tecnica UNI 9801, che, pensate molti anni fa, sono ora in qualche parte superate per le mutate esigenze delle persone portatrici di handicap, perché sono mutati gli altri ausili a loro disposizione ed anche perché sono cambiate le norme. Vediamo alcuni dei principali punti dove le norme sopra citate sono carenti:

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Portata: il D.M. 236 prescrive (8.1.13) portate non inferiori a 100 Kg e non superiori a 200 Kg per servoscale per persone in piedi o sedute e portate non inferiori a 150 Kg per servoscale con pedana per il trasporto di persona su sedia a ruote in luoghi aperti al pubblico e 130 Kg negli altri casi; la norma UNI 9801 ammette una portata minima di 130 Kg.; è evidente che le portate minime ammesse sono assolutamente insufficienti, essendo ormai da anni di uso comune le carrozzine elettriche, il cui peso,sommato a quello della persona trasportata prevarica largamente i 150 Kg.(il peso di una carrozzina elettrica va mediamente dai 60 ai 100 Kg). Autonomia: non si fa cenno alcuno alle difficoltà che

Servoscale


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Il geometra ligure

Piattaforma elevatrice

può oggettivamente avere un disabile nel manovrare autonomamente la pedana ribaltabile del servoscale, o la manovra a mano obbligatoria, prescrivendo di conseguenza la motorizzazione delle pedane e dispositivi di emergenza automatici in caso di blackout elettrico; non si prescrivono nemmeno gli automatismi sulle porte delle Piattaforme Elevatrici, non pensando alle evidenti difficoltà che può avere il disabile,anche solo per avere accesso all’impianto. Vano corsa: per le Piattaforme Elevatrici si prescrive un “vano corsa” di dimensioni minime pari a mt 0,80 x 1,20 e una portata minima di 130 Kg; né la portata, per i motivi sopra citati, né le dimensioni minime del vano corsa, sono adeguati all’uso del mezzo da parte di un disabile su carrozzina; pensiamo infatti a come possa

l’utilizzatore ruotare la carrozzina, in caso di accessi adiacenti, su spazi così limitati. Fruibilità del mezzo: non si fa cenno alcuno a norme o prescrizioni che garantiscano l’uso del mezzo nel tempo, mediante idonei servizi di manutenzione; vediamo spesso in televisione servizi scandalistici sui servoscale installati nei luoghi pubblici che non funzionano, quasi esistessero macchine che possono funzionare illimitatamente nel tempo senza un minimo di manutenzione programmata. Il D.M. 236 (4.1.13), precisa anche: Fino all’emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13 (sopra citate); questa “normativa specifica” è stata nel frattempo emanata per i Servoscale (UNI 9801), ma non è sta mai recepita ufficial-

mente con una Legge o Decreto specifico; al momento non vi è una “Norma Europea Armonizzata”per i Servoscale e le Piattaforme Elevatrici che possa essere utilizzata per avere la “presunzione di conformità” alla attuale Legge di riferimento, che è la “Direttiva Macchine”. La “Direttiva Macchine” è una direttiva europea recepita in Italia col D.P.R. 459 del 24/07/1996, Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/ 392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/ 68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, aggiornata con la successiva Direttiva 98/37/ CE, in vigore dal 22 Giugno 1998. Lo scopo della “Direttiva Macchine” è quello di far sì che siano presi,da parte dei costruttori di “macchine” o da chi le immette sul mercato, accorgimenti e misure tali da non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, degli animali, dei beni. Prima di immettere un prodotto sul mercato è necessario verificare che esso ottemperi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza come descritto nella Direttiva. La marcatura CE, che il costruttore o il responsabile dell’immissione della “macchina” sul mercato devono obbligatoriamente apporre sulla macchina stessa, ha lo scopo di assicurare il fruitore del bene, sul rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute e può “coprire” anche altre direttive quali: - 73/23/CEE bassa tensione


L’abbattimento delle barriere architettoniche

- 89/336/CEE compatibilità elettromagnetica. Uno dei punti principali della Direttiva è l’analisi dei rischi, se esistono, e la loro eliminazione o riduzione. Il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato, devono ottemperare a: - verifica di rispondenza dei requisiti di base. - sviluppo dell’analisi dei rischi. - preparazione dei documenti/libretti d’uso e manutenzione. - costituzione di un fascicolo tecnico. - definizione delle modalità di marcatura CE. - redazione di una dichiarazione di conformità. La Dichiarazione di Conformità è il documento che comprova la conformità della macchina ai Requisiti Essenziali della Direttiva ed è firmato dal costruttore o dal responsabile dell’immissione sul mercato. Per quanto attiene ai Servoscale, la Dichiarazione di Conformità è un’autocertificazione del costruttore stesso, che ovviamente si assume le responsabilità di quanto dichiarato. Per quanto riguarda invece le Piattaforme Elevatrici,

con corsa superiore ai 3 metri, è obbligatorio sottoporre la macchina ad un “Esame CE di Tipo”, eseguito da un Ente di Certificazione Notificato, che comprovi la rispondenza della macchina ai Requisiti Essenziali della Direttiva Macchine. In ultima analisi, in relazione alla tipologia di impianti che si andrà ad installare, sarà fondamentale verificare che siano ottemperati almeno alcuni requisiti minimi, e precisamente: Piattaforme Elevatrici - Verifica del possesso da parte del costruttore del certificato attestante che la macchina è stata sottoposta all’obbligatorio “Esame CE di Tipo”, eseguito da Ente Notificato (obbligatorio per le piattaforme con corsa superiore ai 3 mt). - Verifica del rispetto dei più elementari requisiti di sicurezza (spesso disattesi), quali: a) velocità massima b) comandi uomo presente c) corsa in vano chiuso. - Verifica che siano state fatte, da parte del cliente le Domande per il rilascio da parte del Comune delle obbligatorie “Licenza di Impianto” e “Licenza di

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Esercizio”. (Obbligatorio per tutte le piattaforme con corsa superiore ai 2 mt). - Verifica che siano stati effettivamente stipulati gli obbligatori contratti per la Manutenzione Programmata (almeno una visita di manutenzione l’anno) con Azienda Abilitata e per la Verifica biennale (una visita ogni due anni) con Ente di Certificazione Notificato. (Obbligatorio per tutte le piattaforme con corsa superiore ai 2 mt).

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Servoscale Richiedere portate minime di almeno 190 Kg (carrozzine elettriche). Richiedere impianti con dispositivi di emergenza automatici per eventuali blackout elettrici. Richiedere pedane a ribaltamento automatico per la maggiore autonomia degli utilizzatori. Preferire impianti le cui autocertificazioni siano state verificate da Enti Certificanti Notificati. Far seguire l’acquisto dell’impianto da Contratti di Manutenzione Programmata per avere la certezza dell’efficienza della macchina nel tempo.

“Ho già avuto troppe parole, ho creduto troppo, fino a morire senza neppure sapere che la mia vita è servita solo a combattere battaglie che non erano le mie”. Don Juan Stregone Yaqui (Sonora Messico)


A proposito di… Competenze professionali: una storia infinita. geom. Pier Emilio Copello

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a storia sulle nostre competenze professionali pare davvero infinita: ecco qui di seguito un nuovo capitolo, datato 2002, che si propone (meglio si ripropone) a 73 anni dalla data in cui venne promulgato, con R.D. n° 274, il nostro regolamento professionale. Il Direttivo del nostro Collegio, nella persona del Presidente Geom. Luciano Piccinelli, ha deciso di ricorrere al T.A.R. Liguria, avverso un provvedimento del Comune di Genova, neppure motivato, che inviava al Professionista Geom. Luciano Piccinelli una “comunicazione di non conformità della relazione tecnica presentata in tema di isolamento termico, all’art. 6

della Legge 05.03.90 n. 46 e dell’art, 4 del DPR 06.12.91 n. 447. Il diniego, manifestatosi subito illegittimo e lesivo della sfera giuridica relativamente alle nostre competenze professionali, purtroppo era la riproposizione di simili casi rilevati presso altre Amministrazioni Comunali, risolti in maniera “bonaria” grazie all’intervento del Collegio. Chi scrive ritiene però l’occasione utile per rinnovare un invito a Tutti gli Iscritti: ogni Collega iscritto all’Albo Professionale ha il diritto – dovere di segnalare al Collegio se si verificano abusi, prese di posizioni contrarie alla Categoria, motivate e non e quanto altro possa costitui-

re violazione alle Leggi dello Stato da parte di chicchessia. Tra i compiti istituzionali del Collegio e del Consiglio Nazionale vi sono infatti anche la difesa, nelle opportune Sedi, del nostro diritto al lavoro, previsto quindi in primis dalla Costituzione, entro gli ambiti riconosciuti alle nostre competenze professionali. Il testo del ricorso sopra citato è consultabile presso la segreteria del Collegio: il contenuto giuridico possa essere di aiuto e conforto per tutti Noi affinché meglio possiamo comprendere, come in questo caso, che è nostro dovere difendere gli ambiti di applicazione delle nostre competenze professionali, così come disposto per Legge dello Stato.

“L’amore infantile segue il principio: amo perché sono amato. L’amore maturo segue il principio: sono amato perché amo L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo”. Erich Fromm


A proposito di…

Gestione di immobili

Anche se tutti i Colleghi dovrebbero conoscere la Soc. GROMA S.r.l. in quanto, essendo il socio unico la nostra Cassa di Previdenza, sulla rivista “Geometri” (organo di stampa della Cassa Geometri) si è spesso parlato di questa società e ne vengono pubblicati – integralmente – i relativi bilanci, val la spesa ricordarne le caratteristiche e finalità per meglio comprendere la portata dell’articolo di seguito pubblicato, ricordando che, quanto prima, è nostro intendimento realizzare un articolo interamente dedicato a questa nostra società. La Groma S.r.l. è una società che gestisce patrimoni immobiliari, in particolare quello della nostra Cassa di Presidenza, da oltre due anni, prima gestiva il proprio patrimonio che è stato però interamente trasferito alla Cassa, giusto due anni or sono. Sempre dallo stesso periodo la Società si è affacciata sul mercato ottenendo ottimi risultati con interessanti prospettive per il futuro, come l’articolo che segue mette in luce. Ricordiamoci che si tratta di una nostra Società, e pertanto costituisce anche un’immagine che noi portiamo all’esterno, che ha raggiunto veramente livelli di eccellenza; chi scrive queste poche righe introduttive ha l’onore di far parte del Consiglio di Amministrazione (composto da quattro persone) da circa sei anni, per cui ben conosce le caratteristiche e potenzialità della Società. Arnoldo Juvara

II Salone Professionale del Facility Management e del Global Service Torino - Lingotto Fiere - 18 / 20 settembre 2002

dott. Vincenzo Acunto - Direttore Amministrativo della GROMA Srl

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rande successo per la seconda edizione del PROSEG Italia, il Salone Professionale del Facility Management e del Global Service, tenutosi al complesso del Lingotto Fiere di Torino dal 18 al 20 settembre 2002. Un appuntamento per professionisti e aziende del settore che hanno affollato i numerosi stand del bellissimo centro del Lingotto Fiere. Presenti insieme a

GROMA, tra gli altri gruppi: il gruppo Fiat, il gruppo Pirelli, il gruppo Johnson Controls, il gruppo Olivetti; e società come: Manutencoop, Impregilo, Manital, Elyo Italia, tanto per fare qualche nome. Un anno intenso e proficuo per GROMA, che dal 2000, con fatica e determinazione si è impegnata ad essere presente a tutti gli appuntamenti col “Facility”.

Gli sforzi sono stati ripagati da visitatori attenti ed interessati e da aziende qualificate che hanno riconosciuto a GROMA un’efficienza gestionale ed un’organizzazione all’avanguardia con numerosi vantaggi competitivi, che solo pochi colossi del settore possono vantare. In particolare GROMA – presente per il secondo anno consecutivo con un suo stand


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– ha presentato la sua innovativa soluzione informatica basata su tecnologia Web che sfrutta le sconfinate potenzialità della rete internet. Tale tecnologia, oltre a seguire un work-flow secondo i criteri UNI EN ISO 9000 della qualità, offre una serie di servizi in rete, ai singoli inquilini, ai Building Manager ed agli studi legali del proprio network sparsi su tutto il territorio nazionale. Il grosso vantaggio competitivo, rispetto ad altre realtà aziendali, deriva dal fatto che la soluzione informatica non è stata acquistata, ma è stata creata in casa (formando ed utilizzando risorse interne) dopo aver attuato un’approfondita analisi del work-flow aziendale, e, soprattutto puntando l’attenzione alle richieste rinvenienti dal mercato, sempre più esigenti e sofisticate. Seguitissimi, inoltre, sono stati i numerosi convegni ed i “case study”, nonché le testimonianze delle aziende all’avanguardia che, insieme a tutti gli espositori, con grande professionalità sia nella preparazione dei seminari sia nell’allestimento degli stand hanno reso l’evento un successo ed un importante punto di riferimento per tutto il settore. Molto qualificati anche i relatori, tra i quali il Presidente della Groma Francesco Mazzoccoli, preparati ad affrontare il mondo dei servizi sotto molteplici punti di vista. Vari i temi discussi: dalla finanza immobiliare alle strategie urbanistiche, dal

Il geometra ligure

project financing all’economia digitale. Il PROSEG è divenuto un punto di riferimento per il “Facility Management” in Italia. Infatti, negli ultimi anni anche in Italia il “Facilities Management”, inteso nella duplice accezione di pratica gestionale e di disciplina aziendale, ha suscitato un crescente interesse da parte del mondo imprenditoriale e di analisti e studiosi di fenomeni economici. Il Facilities Management rappresenta attualmente nel nostro paese un settore fortemente dinamico sia sotto il profilo dell’offerta (con l’ingresso nel mercato dei principali operatori stranieri e l’emergere di nuovi attori Italiani), sia sotto quello della domanda da parte del settore privato e pubblico. Processi quali l’integrazione europea e, a una scala più ampia, la globalizzazione dei mercati mettono di fronte le imprese a concorrenti sempre più numerosi ed agguerriti, provenienti da realtà economiche diverse. L’inasprimento della competizione esalta in modo significativo l’importanza di coniugare in modo efficace la soddisfazione del cliente e il contenimento dei costi. La pratica del Facilities Management non è nuova. Negli Stati Uniti è presente da oltre 30 anni. Per dare l’idea dell’attuale mercato, basti pensare alla stima che è stata fatta per l’anno 2000 per il mercato dell’outsourcing Statunitense. Circa 340 miliardi di dollari. - In Europa,

il mercato leader è quello Britannico, dove esistono numerose aziende specializzate, in grado di offrire una vasta gamma di servizi integrati. L’Italia rappresenta uno dei mercati più promettenti per il ritardo con cui la pratica del Facility Management si è diffusa nel nostro paese. Paradossalmente, tale ritardo ha creato nel corso degli anni una situazione caratterizzata da una domanda potenziale estremamente vasta e ancora tutta da conquistare. Una stima del mercato europeo, effettuata dall’European FM Fund, ha indicato per il 2000 una spesa per servizi di F.M. gestiti in outsourcing pari a circa 600.000 miliardi di lire con un’incidenza particolarmente elevata delle spese per la gestione immobiliare, per le telecomunicazioni e per i servizi legati all’office automation. In realtà, l’affidamento dei servizi in outsourcing è già un fatto consolidato in alcune tipologie di enti (soprattutto Comuni e Aziende Sanitarie) e in alcune amministrazioni che hanno saputo intravedere possibilità di ottenere e allo stesso tempo fornire ai cittadini servizi di qualità. Anche altri tipi di strutture come complessi museali, teatri ed infrastrutture di trasporto, si avviano verso modelli gestionali di tipo privatistico. Il ricorso all’outsourcing comunque tenderà ad aumentare rapidamente nei prossimi anni. Non resta che cogliere l’occasione. GROMA è pronta a coglierla!


Legislazione dello Stato

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 maggio 2002, n.153 Regolamento recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41; Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente la detrazione fiscale di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell’anno 2002; Visto l’articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale l’incentivo fiscale di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5

agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003; Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 35062/UCL, del 19 marzo 2002; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 1: 1) nell’alinea, dopo le parole: “41 per cento delle spese sostenute” sono inserite le seguenti: “negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002”; 2) nella lettera a) le parole: “al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”; le parole “medesimo decreto dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “medesimo provvedimento”; le parole: “copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997, se dovuta” sono sostituite dalle seguenti: “copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa


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agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta”; 3) nella lettera c), le parole: “1998 e 1999” sono sostituite dalle seguenti: “1998, 1999, 2000, 2001 e 2002” e le parole: “ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600"; 4) nella lettera d), dopo le parole “il cui importo complessivo supera la somma di” sono inserite le seguenti: “euro 51.645,69 pari a”; b) dopo l’articolo 1, e’ aggiunto il seguente: “Art. 1bis. - 1. Ai fini della detrazione dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento.”; c) all’articolo 2, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione spettante a partire dall’anno 2002 e’ da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.”; d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: “Art. 3. - 1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’ Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita’ ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.”. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2002 Il Ministro dell’economia e delle finanze TREMONTI Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti LUNARDI Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169

Pubblicato su G. U. n. 174 del 26.07.2002

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spet-

tanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si è proceduto all’adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all’adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere all’adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l’ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l’adeguamento, per il quale, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale; DECRETA: Art. 1. 1. Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità “Affari di giustizia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Legislazione dello Stato

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Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente. Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro della giustizia CASTELLI Il Ministro dell’economia e delle finanze TREMONTI ALLEGATO TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319. Art. 1. Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Art. 2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all’1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di

bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: A. Sul totale delle attività: fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%. B. Sul totale dei ricavi lordi: fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%. I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda societa’, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 5. Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42. Art. 6. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa: fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall’1,8790% al 3,7580%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,4053% al 2,8106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all’1,4085%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.


254 È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata: fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall’1,4053% al 2,8106%; da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all’1,4085%; da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 7. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05. Art. 8. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione: fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all’1,3106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

Il geometra ligure da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%. Qualora l’analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo e’ costituito dalla somma dell’onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 9. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95. Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi. Art. 10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05. Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all’1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collau-


Legislazione dello Stato do di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall’1,0264% al 2,0685%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all’1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all’1,6895%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all’1,1211%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall’1,4053% al 2,8106%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all’1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di

255 valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58. Art. 16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all’11,2741%; da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall’1,4053% al 2,8106%; da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all’1,8790%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato in base all’entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario e’ commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed e’ determinato in base alle vacazioni. Art. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto. Quando l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e’ ridotto da un terzo a due terzi. Art. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al con-


256 sulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11. Art. 20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86. Art. 21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro290,77. Art. 22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l’esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione. Art. 23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione. Art. 24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86. Art. 25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e’ ridotto alla metà. Art. 26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica euro 19,11; esame necroscopico euro 67,66. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta

Il geometra ligure al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati. Art. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l’analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l’analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e’ ridotto alla metà. Art. 28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimicatossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95. Art. 29. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. Pubblicato su G.U. n. 182 del 05.08.2002

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto 6 giugno 2002, n. 159 Regolamento recante determinazione delle tariffe d’estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Pubblicato su S. O. alla G. U. n. 153/2


Legislazione dello Stato Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, (in Gazzetta Ufficale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002), coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) recante: “Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione”. Avvertenze: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003. 2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione procede con le modalità di cui all’articolo 11, commi quinto e sesto, del decretolegge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell’esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. Riferimenti normativi: - Il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante: “Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, è il seguente: “Art. 1 (Proroga della sospensione delle procedure

257 esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo). - 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002.”. - Il testo dell’art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: “Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, è il seguente: “Il pretore, acquisita la prova dell’avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e produzioni del locatore e dell’eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull’istanza. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all’eventuale beneficiario.”. - Il testo dell’art. 618 del codice di procedura civile è il seguente: “Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione). - Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all’istituzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente, primo comma.”. Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. Art. 3. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario.


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Il geometra ligure

Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Pubblicato su G.U. n. 193 del 19.08.2002

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DELIBERAZIONE 25 giugno 2002. Polizza assicurativa del progettista esecutivo. (Deliberazione n. 118). Riferimenti normativi: art. 30, comma 5, legge n. 109/ 1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni. (GDL 23/02/Q). IL CONSIGLIO Vista la relazione dell’Ufficio affari giuridici; Considerato in fatto. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità ha rilevato delle difficoltà interpretative, da parte delle stazioni appaltanti, in relazione al combinato disposto dell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/ 1994 e successive modificazioni e degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/ 1999, in materia di polizza assicurativa del progettista. In particolare, oggetto di valutazione è l’ampiezza della copertura della suddetta polizza, che appare diversificata a seconda che si faccia riferimento al tenore letterale del citato art. 30, comma 5, primo periodo, ed al combinato disposto dei commi 3 e 5 dello stesso, ovvero al tenore letterale degli articoli 105 e 106 del regolamento. Secondo una prima interpretazione, la polizza dovrebbe coprire i rischi base (ad es.: lesioni personali e morte di persone, danni materiali a terzi compresi i danni all’opera ed alle eventuali opere preesistenti), garantendo così l’Amministrazione appaltante dai rischi di esecuzione che possono derivare dal difetto della progettazione esecutiva, nonché da taluni rischi speciali (ossia, per i progettisti esterni: le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi come definiti dall’art. 105, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/ 1999; e, per i progettisti interni, solo il maggior costo per eventuali di cui all’art. 25, comma 1, lettera d) legge n. 109/1994). Sulla base della seconda interpretazione, invece, la polizza operebbe esclusivamente per i c.d. rischi speciali, espressamente elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, agli articoli 105 e 106. Stante il carattere generale della problematica in questione, si è ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni. L’ANCE ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del regolamento e l’art. 30, comma 5 della

legge n. 109/1994 è solo apparente, in quanto tali norme si integrano vicendevolmente. Ciò in considerazione del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, pur avendo funzione delegificante, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 109/1994, non potrebbe legittimamente restringere la portata di quest’ultima, e se ciò facesse, dovrebbe essere disapplicato non soltanto dal giudice ma dalla stessa amministrazione operante. Gli articoli 105 e 106 del regolamento, pertanto, costituiscono una più dettagliata specificazione della copertura assicurativa relativa ai c.d. rischi speciali, già prevista dalla fonte primaria. L’ALA Assoarchitetti, invece, ha evidenziato come la copertura della polizza dovrebbe essere modellata sulle effettive competenze del professionista e sulle mansioni da questi assunte, debitamente distinte quando egli operi in qualità di progettista e/o di direttore dei lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono collegate le diverse responsabilità. In ogni caso, la polizza professionale per i progettisti deve obbligatoriamente coprire sia i rischi base sia i rischi speciali elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Ciò in relazione alla “valutazione e gestione del rischio” collegato alla prestazione di servizi di ingegneria ed architettura che, secondo la stessa Associazione comporta la necessità di coperture assicurative proporzionate e congruenti con la probabilità dei rischi professionali derivanti. Ritenuto in diritto. L’art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti (....) di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (....). È previsto, inoltre, che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. Il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all’art. 105 ha completato la disciplina in materia di “polizze del progettista” prevedendo le relative modalità di esecuzione. L’art. 105 dello stesso regolamento, infatti, specifica, al comma 1, che la polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, mentre i due commi seguenti forniscono una definizione di queste ultime due nozioni. All’art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il progettista sia un dipendente, la stazione appaltante rimborsa a quest’ultimo il premio corrisposto da questi per la garanzia assicurativa relativa ai rischi professionali per il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), legge n. 109/1994 e successive modificazioni.


Legislazione dello Stato Al fine di esaminare le suddette disposizioni, occorre preliminarmente richiamare l’art. 3, comma 6, lettera t), della legge n. 109/1994, in base al quale il regolamento definisce in particolare, tra le altre materie, “le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;”. Si rileva, dunque, come il suddetto art. 3, comma 6, della legge quadro, demandi alla potestà regolamentare le sole modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 5, in materia di polizze assicurative dei progettisti. Pertanto, deve ritenersi che gli articoli 105 e 106 del regolamento non abbiano una funzione “sostitutiva o restrittiva” dell’art. 30, comma 5, legge n. 109/1994, bensì integrativa e di completamento di quest’ultimo. Conseguentemente non può sussistere tra le suddette disposizioni alcun contrasto. A ben vedere, infatti, l’art. 30, comma 5, non dispone che la polizza del progettista incaricato debba coprire i rischi base: l’inciso, in esso contenuto, per cui “gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti .... di una polizza ... per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza” non implica l’obbligo di sottoscrizione di una polizza per i rischi base. Ciò può evincersi in maniera chiara ed esplicita dal secondo periodo del comma 5, il quale stabilisce che “tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d)...”. Quest’ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione. Si ritiene, pertanto, che, ex art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, la polizza del progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali: per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/ o le nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione; per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, così come precisato dall’art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Gli articoli 105 e 106 del regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle garanzie disposte dall’art. 30, precisano il contenuto di quest’ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi c.d. speciali coperti dall’apposita polizza: l’art. 105 puntualizza il significato, nei commi 2 e 3, di “maggior costo” e “nuove spese di progettazione”, egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l’art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della polizza del dipendente incaricato. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si

259 ritiene che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza del progettista incaricato debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell’art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 con gli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In base a quanto sopra considerato, il Consiglio: accerta che la polizza di responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all’art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 e successive modificazioni e di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/ 1999, derivanti dall’attività di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione; per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modifiche, così come precisato dall’art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica; manda all’Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati. Roma, 25 giugno 2002 Il presidente: Garri Pubblicato su G.U. n. 171 del 23.07.2002

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2002 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Pubblicato su G.U. n. 145 del 22.06.2002


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Il geometra ligure

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2002 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Pubblicato su G.U. n. 204 del 31.08.2002

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto 2002 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Pubblicato su G.U. n. 170 del 22.07.2002

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Pubblicato su G.U. n. 221 del 20.09.2002

È in vigore dal 18 agosto u.s., la legge 166/2002 (Collegato Infrastrutture), pubblicata sulla G.U. del 38-2002 n. 181, che, all’ articolo 7, apporta alcune modifiche alla legge Merloni sui Lavori Pubblici. Oltre alla disciplina degli appalti pubblici tale legge introduce alcune novità relative allo sblocco delle risorse per la Legge Obbiettivo, il ripristino delle concessioni per l’alta velocità ecc. Il testo completo della legge è disponibile per gli iscritti presso la sede del Collegio.


Legislazione Regionale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2002 n. 29 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/07/ 2002 n. 11 LEGGE N.29 del 2002 - Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi. Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi. Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: TITOLO I TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI CENTRI STORICI URBANI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di: a) eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico; b) contribuire alla migliore conservazione e alla tutela dei valori storico-culturali dei centri storici; c) coordinare la programmazione e l’attuazione degli interventi sotto i profili urbanistico-edilizio, ambientale, economico produttivo e di sostegno pubblico, tenendo altresì conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all’igiene, alla mobilità ed al risparmio energetico; d) promuovere e favorire gli interventi e gli investi-

menti dei residenti e degli operatori al fine di addivenire ad una effettiva rivitalizzazione dei centri storici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d’uso in atto mediante la previsione di: 1) modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie; 2) modelli ottimali di intervento; e) promuovere interventi che adottino soluzioni progettuali ed impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e delle risorse idriche, nonchè all’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili. 2. La presente legge definisce, altresì, idonei incentivi economici anche in relazione alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. Articolo 2 (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici) 1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, all’interno delle zone classificate come A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri: a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni; d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;


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e) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell’organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale. 2. La perimetrazione di cui al comma 1 può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d’uso, il cui reperimento non sia possibile all’interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicità. 3. Il Comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall’articolo 3, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata. CAPO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO Articolo 3 (Progetti di intervento) 1. Al fine di conseguire l’attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici. 2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono: a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio; b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della Giunta regionale. 3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all’iniziativa entro un termine all’uopo

prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al Comune per la sua approvazione. 5. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono più essere richieste integrazioni. 6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune, previo avviso da affiggere all’albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse. 7. Trascorso il periodo di deposito il Comune si pronuncia sul progetto di intervento: a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo; b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico. Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell’ipotesi in cui l’intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad Amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante Conferenza di servizi. 8. Con l’approvazione comunale dei progetti di intervento il Comune dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con riferimento ad immobili: a) destinati a pubblici servizi; b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero; c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro. A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all’iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell’avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifica-


Legislazione Regionale zioni ed integrazioni, nonché tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari. 10. Dell’avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso: a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà. 11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l’espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell’approvazione del progetto, attraverso: a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprietà o permuta; b) stipula di una convenzione con il Comune nell’ipotesi di proprietari residenti nell’unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione: 1. la civica amministrazione assume l’onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali; 2. il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1 anche attraverso iscrizione d’ipoteca sull’immobile, ovvero acconsente alla cessione al Comune in compravendita od in nuda proprietà dell’immobile stesso. 12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a Conferenza di servizi. Articolo 4 (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività) 1. Sono subordinati a denuncia di inizio di attività purchè conformi alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente od operante in salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui all’articolo 2: a) gli interventi che attuino i progetti di cui all’articolo 3, ovvero che attuino Strumenti Urbanistici Attuativi o Progetti Urbanistici Operativi; b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle

263 caratteristiche architettonico - compositive delle facciate e delle coperture dell’edificio esistente, salvo che tali modifiche: 1. siano puntualmente consentite e disciplinate dallo strumento urbanistico comunale; 2. siano volte alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari; 3. siano finalizzate a realizzare incrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali; c) gli interventi e le opere assoggettate dalla legislazione statale al regime della autorizzazione edilizia e al regime delle opere interne, ferma restando la facoltà di deroga per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della Circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni; d) le opere di sistemazione di aree non comportanti creazione di volumetria; e) le varianti a titoli edilizi non incidenti sui parametri urbanistici e che non comportino modifiche delle caratteristiche indicate alla lettera b) e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli originali titoli. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazioni d’uso comportanti aggravi del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari deve essere reperita la corrispondente quantità di parcheggi pertinenziali. Tali parcheggi possono essere reperiti anche al di fuori dell’area di intervento, preferibilmente nelle aree immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il Comune, ove non sia oggettivamente possibile il reperimento della quantità di parcheggi pertinenziali ovvero in attuazione di atti programmatori sulla mobilità ed il traffico, ammette la corresponsione di una somma equivalente al costo di costruzione relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta. 3. Nel caso in cui l’intervento soggetto a denuncia di inizio di attività comporti la corresponsione del contributo concessorio, in quanto assimilabile a intervento soggetto a concessione edilizia a norma della vigente legislazione in materia, il computo del contributo dovuto deve essere allegato alla denuncia e il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio dei lavori. 4. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dell’autorizzazione o della concessione a edificare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.


264 Articolo 5 (Disciplina della denuncia di inizio di attività) 1. Venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri: a) la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie indicate all’articolo 4; b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l’esecuzione delle opere. 2. La denuncia di inizio di attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori e del Direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento. Qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente al fine dell’asseverazione della conformità di cui al comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione ne viene data motivata comunicazione all’interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 3. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria ed al competente ordine professionale. 4. La denuncia di inizio di attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni. L’interessato è tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. La realizzazione delle opere non ultimate è subordinata a presentazione di nuova denuncia.

Il geometra ligure consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti. 7. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove l’assenso del soggetto preposto alla tutela non sia già allegato alla denuncia d’inizio attività, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni per acquisire il prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1 è fissato in novanta giorni. Ove la conferenza non abbia esito favorevole la denuncia presentata è priva di effetti. 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del citato articolo 151 del d.lgs. 490/1999 deve darne immediata comunicazione alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d’inizio attività. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercitabile entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 9. L’esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività o in sua difformità comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite con riferimento agli interventi assoggettati ad autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del Capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive). 10. Il Comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai commi 1, 6 e 7 riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite nel comma 1, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare le opere oggetto della denuncia di inizio di attività. Articolo 6 (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici)

5. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 che riguardino immobili sottoposti a tutela storicoartistica o paesistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti. L’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999 non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) ed e), purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

1. La tabella di cui all’allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è integrata con l’inserimento, sotto la rubrica “C - eventuali riduzioni”, di una voce “C5-recupero centri storici degradati” cui corrisponde una possibilità di riduzione a cura del Comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.

6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all’amministrazione comunale, anche in via di delega, il termine di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni per

2. Il Comune stabilisce, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione relativa alla voce “C5”, da applicarsi per gli interventi previsti negli ambiti di degrado.


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Legislazione Regionale Articolo 7 (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici) 1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d’inizio attività, nel rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi in edifici volti all’eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, previa semplice comunicazione al Comune; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. Articolo 8 (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici) 1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all’utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto. 2. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attività o di attività diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attività già insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attività, non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie. Articolo 9 (Delega) 1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 3. CAPO III GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO Articolo 10 (Priorità nell’assegnazione degli alloggi oggetto di recupero) 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto

di recupero ai sensi dell’articolo 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell’assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione. 2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati: a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle Forze dell’Ordine; b) per la restante quota sulla base di priorità stabilite dai Comuni. Articolo 11 (Rialloggiamento dei residenti) 1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i Comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. Il Comune, nell’esaminare i progetti di cui all’articolo 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1. CAPO IV MISURE CHE CONCORRONO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI Articolo 12 (Interventi per il miglioramento del servizio idrico) 1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici. 2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all’articolo 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l’eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorità nell’utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l’emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Articolo 13 (Interventi per la raccolta dei rifiuti) 1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mi-


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Il geometra ligure

rate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di raccolta differenziata anche con l’adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti. Articolo 14 (Sicurezza nei centri storici) 1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalità. 2. La Regione promuove l’adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge. 3. La Regione promuove nei centri storici l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge. Articolo 15 (Attività artigianali e commerciali) 1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l’insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale. 2. A tal fine la Regione concede ai Comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all’articolo 3. 3. La Regione concede altresì, a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l’abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell’acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse, in misura non superiore al 50 cento. 4. La Regione, sentita la Commissione competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001. 5. Sono esclusi dai benefici le attività di commercio all’ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

CAPO V ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI URBANI Articolo 16 (Botteghe Storiche) 1. I Comuni possono predisporre l’elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L’iscrizione e la cancellazione dall’elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. 2. L’elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all’Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato. 3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell’elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l’attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. 5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell’elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione. 6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001. TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO CAPO I AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Articolo 17 (Interventi ammissibili a finanziamento) 1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 11, lettera b), nonché l’entità di risorse o le eventuali priorità di attribuzione per le disponibilità di cui all’articolo 20 relative


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Legislazione Regionale al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all’articolo 3. Articolo 18 (Fondo di garanzia) 1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la costituzione di un fondo che, attraverso la prestazione di una garanzia fidejussoria, favorisca l’accesso al credito bancario da parte di soggetti privati che intendano aderire ad iniziative di recupero a scopi abitativi. 2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 è concesso a FILSE con deliberazione della Giunta regionale che tra l’altro stabilisce: a) le modalità per l’accesso ai benefici del fondo; b) la percentuale massima della garanzia da prestarsi; c) le modalità di gestione del fondo; d) le modalità di rendicontazione annuale del medesimo. CAPO II NORME FINANZIARIE Articolo 19 (Destinazione delle economie dell’edilizia agevolata) 1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell’edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l’edilizia residenziale), 15 febbraio 1980 n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, concernente dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia), 25 marzo 1982 n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 gennaio 1982 n. 9 concernente norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985 n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall’allegato 2 dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge. Articolo 20 (Norma Finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 “Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione

della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001; b) prelevamento di quota pari a euro 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002; c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002: - istituzione nell’Area 7 - Edilizia - dell’Unità Previsionale di Base - U.P.B. 7.209 “Recupero e riqualificazione centri storici” con lo stanziamento di euro 930.000,00 in termini di competenza; - aumento di euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”; - aumento di euro 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”; - istituzione nell’Area 14 - Industria e piccola e media impresa - dell’Unità Previsionale di Base - U.P.B. 14.205 “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata” con lo stanziamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa; - aumento di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 15.202 “Interventi per lo sviluppo del commercio”; d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE Articolo 21 (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 5, valgono anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre parti del territorio comunale. 2. Le recinzioni funzionali all’esercizio dell’attività agricola e silvopastorale e che non comportino l’esecuzione di opere edilizie, possono essere eseguite senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d’inizio di attività nel rispetto delle eventuali norme del regolamento edilizio.


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Il geometra ligure CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi) 1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell’applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all’amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi. 2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente legge si procede mediante nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’articolo 136, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Articolo 23 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all’articolo 2. 2. La Giunta regionale definisce gli elaborati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica è costituito dagli elaborati indicati dall’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).

l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 4. Fino all’assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell’articolo 6, comma 1. Articolo 24 (Sostituzione di disposizioni statali) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e nell’articolo 4, commi da 7 a 15 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche. Articolo 25 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 10 luglio 2002 IL PRESIDENTE Sandro Biasotti Pubblicato su B.U.R.L. n. 11/2002

3. I Comuni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 13 della

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Giurisprudenza

CONDOMINIO

Luglio 2002

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 15 maggio 2002, n. 7063 - SPADONE Presidente - SCHERILLO Relatore - MACCARONE P.M. (conf.). – Comune di Venezia – Grossi e altri. 1. Il caso: l’amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio per l’azione di reintegrazione anche in assenza di autorizzazione dell’assemblea? Il Condominio Primavera della caratteristica via della Giudecca a Venezia cita in giudizio davanti al Pretore del capoluogo il Comune, lamentando a suo carico atti di spoglio e di turbativa del possesso delle cose comuni, avendo il Comune, proprietario esclusivo di due fabbricati e di un’area a verde facenti parte dello stesso complesso immobiliare (costituito da più edifici), a loro insaputa, aperto all’esterno del complesso un varco nel muro di cinta, vi aveva apposto un cancello e, all’interno del complesso immobiliare, aveva realizzato una cancellata con base in cemento, al confine tra l’area verde ed il vialetto condominiale. Il Pretore ordina al Comune di togliere sia il cancello, ripristinando la continuità del muro di cinta, sia la cancellata al confine con il vialetto condominiale, con sentenza confermata dal tribunale di Venezia. Tale la questione giuridica proposta in Cassazione: l’amministratore di condominio ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea anche qualora si tratti di agire per la reintegrazione di parti comuni del’edificio posto in condominio? 2. La soluzione: sussiste la legittimazione dell’amministrazione che agisca in reintegra delle parti comuni dell’edificio condominiale. Per la Cassazione, l’azione di reintegrazione rientra tra gli atti conservativi che, ai sensi dell’art. 1131, n. 4 c.c. l’amministratore può compiere anche senza l’autorizzazione dell’assemblea (cfr, in tal senso, Cass. 8 agosto 1990, n. 8053, in Rep. Foro It., 1990, voce “Comunione e condominio”, n. 137; Id., 14 maggio 1990, n. 4117, in Arch. loc., 1990, 464). L’amministratore del condominio ha, infatti, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche le azioni possessorie – dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Nell’ambito di tale attribuzione, egli ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio, sia contro i condomini che contro i terzi, con la conseguenza che, allorché si verta in tema di conservazione dei diritti condominiali attinenti alle parti comuni dell’edificio – ed anche se la controversia riguardi l’uso o il godimento della cosa comune – l’amministratore può agire in giudizio anche in difetto di una deliberazione assembleare in tal senso, poiché tale potere inerisce alla sua qualità, restando irrilevante accertare se l’assemblea con la quale egli sia stato eventualmente autorizzato a promuovere l’azione sia stata o meno validamente costituita.


270 TECNICA LEGALE

Il geometra ligure maggio 2002

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 4 giugno 2001, n. 7518 – REALE Presidente – BENINI Relatore – PIVETTI P.M. (diff.) – Cascone Veli ed altri (avv.ti Bartoli Schininà) – Comune di Ragusa (avv. D’Avola). Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione temporanea e d’urgenza – Non seguita da espropriazione – Indennità – Riduzione del 40% – Inapplicabilità. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione temporanea e d’urgenza – Indennità – Riduzione del 40% – Applicabilità – Limiti. Pur nella necessità di assumere, quale base di calcolo dell’indennità di occupazione, quella dell’indennità di espropriazione, nel caso di occupazione definitivamente non seguita dall’utilizzazione del bene non può trovare applicazione la riduzione del quaranta per cento dell’indennità dovuta al proprietario secondo la previsione dell’art. 5 bis della L. 8 agosto 1992, n. 359. L’indennità di occupazione, dovendo essere calcolata sulla stessa base dell’indennità di espropriazione, è soggetta, in difetto di cessione volontaria, alla decurtazione del quaranta per cento secondo la previsione dell’art. 5 bis della L. 8 agosto 1992, n. 359, salvo i casi limite di mancanza dell’offerta amministrativa o di offerte la cui irrisorietà o mera simbolicità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. maggio 2002 Cassazione Civile, II SEZIONE, 10 ottobre 2001, n. 12406 – CORONA Presidente – SCHERILLO Relatore – Ianelli (avv. Ciciani) – Del Francia.

corrispettive – Inadempimento reciproco – Valutazione comparativa degli inadempimenti – Accertamento del giudice di merito (C. c. artt. 1453, 1460). Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora ciascuna parte richieda la risoluzione per inadempimento dell’altra, il giudice di merito dovrà valutare comparativamente il comportamento delle parti al fine di accertare chi ha causato il comportamento dell’altro contraente rendendosi responsabile della trasgressione maggiormente rilevante. maggio 2002 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 3 gennaio 2002, n. 29 – P ONTORIERI Presidente – S CHERILLO Relatore – MARINELLI P.M. (diff.) – Battista (avv. Ricci) – La Rocca (avv.ti Aleandri, Quadrini). Obbligazioni e contratti – Contratto preliminare – Vendita - Risoluzione – Eliminazione vizi – Esecuzione specifica - Fattispecie (C. c. artt. 1460, 2932). Nel contratto preliminare di vendita, nel caso in cui la cosa sia affetta da vizi, il promissario acquirente, il quale non voglia domandare la risoluzione del contratto, può agire contro il promittente per l’adempimento chiedendo, anche disgiuntamente dall’azione prevista dall’art. 2932 c. c., l’eliminazione dei vizi oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo. (Nella specie, la Cassazione ha affermato che sulle parti del contratto preliminare non grava soltanto l’obbligo di dare il consenso necessario alla conclusione del contratto definitivo, ma grava un più generale obbligo di fare tutto quanto è necessario perché il contratto sia eseguito secondo l’originaria previsione, in conformità dei principi di correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi l’esecuzione dei contratti sinallagmatici).

Cassa App. Roma, 31 marzo 1998. Appalto privato – Responsabilità civile – Rovina e gravi difetti dell’immobile – Gestione propria – Opera di un terzo (C.c. art. 1669). La responsabilità del venditore costruttore, nei confronti dell’acquirente, per rovina o gravi difetti degli immobili di lunga durata, sussiste non solo nel caso in cui il venditore ha realizzato la costruzione con propria gestione diretta ma anche nel caso in cui questi ha fatto ricorso all’opera di un terzo mantenendo comunque il potere di direzione e controllo sull’esecuzione dei lavori. maggio 2002 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 3 gennaio 2002, n. 27 – SPADONE Presidente – FIORE Relatore – FINOCCHI GHERSI P.M. (conf.) – Migliarotti (avv. Majello) – Russo (avv. Gualtieri). Rigetta App. Napoli, 1° aprile 1999. Obbligazioni e contratti – Contratti in genere – Risoluzione del contratto – Contratto a prestazioni

giugno 2002 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 25 giugno 2001, n. 8671 – CALFAPIETRA Presidente – SETTIMI Relatore – ABRITTI P.M. (diff.) – Candurro Salvatore e Mancini Rosa (avv. Antinucci) – Angeletti Anna Maria, Cozzi Ilaria e Cozzi Daniela (avv. Zazza). Distanze legali – Muro di cinta – Qualificazione – Esenzione rispetto distanze legali –Requisiti (C. c. artt. 878, 873). Luci e vedute – Muro di cinta – Costruzione in aderenza– Chiusura luci (C. c. art. 904). Ai fini dell’esonero dalle norme sulle distanze è sufficiente che il manufatto, anche in assenza di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 878 c. c., sia idoneo a demarcare la linea di confine ed a recingere il fondo. Il confinante ha il diritto potestativo di chiudere le luci presenti sul muro di cinta altrui, laddove realizzi in aderenza un manufatto che, pur non costituendo un vero e proprio edificio, abbia i caratteri della stabilità, della permanenza ed una propria autonomia funzionale dalla quale derivi una apprezzabile utilità.


Giurisprudenza

271 giugno 2002

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 29 novembre 2001, n. 15159 – CORONA Presidente – RIGGIO Relatore – RUSSO P.M. (conf.) – Obbialero (avv.ti Pietrolucci, Girotto Munno) – Nigra. Comunione e condominio – Singolo condominio – Richiesta di documenti – Ammissibilità – Correttezza – Fattispecie (C.c. artt. 1130, 1723). Il potere di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione di documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza ed ai relativi costi siano assunti dai condomini istanti. (Nella specie, la Cassazione ha affermato che, poiché il rapporto tra l’amministratore ed i condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza, sebbene con caratteristiche del tutto peculiari, i condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal contratto di mandato). Luglio 2002 CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 4 dicembre 2001, n. 15277 – VELA Presidente – CRISTARELLA ORESTANO Relatore – IANNELLI P.M. (conf.) – Chillino (avv.ti Mancini, Marcuccio) – Società Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv.ti Pallesi, Ventura). Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione sine titulo – Costituzione di servitù – Insussistenza. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione sine titulo – Costituzione di servitù – Risarcimento dei danni – Spettanza – Esclusione. Non ricorre l’ipotesi di cosiddetta occupazione acquisitiva della proprietà - caratterizzata dalla radicale e irreversibile trasformazione fisica del suolo occupato per effetto della sua stabile ed inscindibile incorporazione nell’opera pubblica – allorquando la realizzazione di tale opera determini soltanto un asservimento di fatto del fondo, con una limitazione delle facoltà di godimento da parte del proprietario. Il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima in tanto si giustifica, in aggiunta all’indennità di occupazione legittima e dell’indennità di asservimento (oppure al risarcimento per l’indebita costruzione dell’opera), in quanto, ad un primo segmento temporale di totale indisponibilità del bene da parte del proprietario, regolarmente coperto dal decreto di urgenza, ne sia seguito un altro, anch’esso di totale indisponibilità, non giustificato da tale provvedimento, per essere scaduto il relativo termine senza che si sia perfezionata la procedura lato sensu ablatoria o

che sia stata realizzata l’opera prevista e senza, quindi, che il fondo sia stato restituito al proprietario, sicché si renda necessario, ai fini della completa reintegrazione patrimoniale del medesimo, non solo indennizzarlo per i periodo di autorizzata privazione delle utilità derivanti dal fondo occupato, ma anche ristorarlo per le perdite subite nel periodo di occupazione abusiva e fino al momento della definitiva diminuzione patrimoniale causatagli dall’asservimento de jure di detto fondo o, comunque, dalla costruzione dell’opera. giugno 2002 CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 4 gennaio 2002, n. 59 – GIULIANO Presidente – SEGRETO Relatore – CESQUI P.M. (conf.) – Masullo e altri (avv. Cocchi) – Eredità giacente Troisi (avv. Bifulco). Cassa App. Napoli, 18 maggio 1998. Obbligazioni e contratti – Vendita – Contratto preliminare – Immobile privo di concessione edilizia – Nullità del contratto – Esclusione (L. 28 febbraio 1985, n. 47, norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 40). Obbligazioni e contratti – Contratto preliminare – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto – Pagamento del prezzo – Accollo del mutuo – Condizione sospensiva (C. c. art. 2932). La nullità, sancita dall’art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, della vendita di immobili privi della necessaria concessione edilizia trova applicazione ai soli atti di trasferimento immobiliare, con la conseguenza che non può essere estesa ai contratti con efficacia obbligatoria, come il preliminare di vendita. Dalla natura costitutiva della sentenza prevista dall’art. 2932 c. c., non può sorgere questione in merito all’impossibilità di esecuzione specifica di un facere infungibile ovvero di un obbligo che comporti la determinazione della volontà di un terzo, in quanto elementi estranei alla struttura e alla funzione della sentenza, che deve solo sostituirsi al mancato consenso del promittente inadempiente (nella specie, il pagamento del prezzo e l’accollo del mutuo, che per accordo delle parti dovevano essere effettuati al momento della stipulazione del definitivo, vengono qualificati come condizione dell’efficacia della sentenza ex art. 2932, ma non ostativi all’emissione della stessa. URBANISTICA

giugno 2002

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 9 aprile 2001, n. 7909 -IANNOTTA Presidente - MAZZIOTTI DI CELSO Estensore - RUSSO P. M. (Concl. conf.). - Ranzato + uno (avv.ti Smiroldo, De Maio) - Cisorio + uno (avv.ti Cevolotto, Dal Dosso). Conf. App. Venezia, 24 dicembre 1998. Edilizia e urbanistica - Ristrutturazione edilizia Nozione - Demolizione e successiva ricostruzione -


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Il geometra ligure

Ammissibilità - Limiti (C. c. art. 873; L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, 1° comma, lett. d). Edilizia e urbanistica - Ristrutturazione edilizia Demolizione e successiva ricostruzione - Violazione norme sulle distanze - Risarcimento - Prova Inammissibilità (C. c art. 872, 873, 2043; L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, 1° comma, lett. d). Finalità dell’intervento di ristrutturazione edilizia è il recupero anche di un intero edificio purché si rispetti il tessuto urbanistico preesistente: l’edificio ricostruito non deve modificare l’uso del territorio. Pertanto dalla ristrutturazione edilizia non devono risultare modificati tipo, caratteristiche, struttura, dimensioni e localizzazioni per cui l’edificio oggetto di intervento di ristrutturazione deve essere ricostruito con salvezza e conservazione dei fondamentali e sostanziali caratteri identificativi del preesistente (è escluso ad esempio un aumento della volumetria). Nel caso di demolizione e successiva ricostruzione è da escludersi il risarcimento dei danni in favore del vicino che assuma di essere stato leso sia perché non sussiste violazione delle norme dello strumento urbanistico locale relativo alle distanze delle costruzioni dal confine sia perché la realizzazione di opere in violazione di norme recepite negli strumenti urbanistici locali diverse da quella in materia di distanze non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini il cui diritto al risarcimento del danno presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito. giugno 2002 Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 ottobre 2001, n. 5224 – Trotta Presidente – Salvatore Estensore. – Comune di Busto Arsizio (avv.ti Introini, Pototschnig e Lorenzoni) – Giovanni Dilani e Nipoti s.p.a., Eligio, Vittorio, Laura, Paola, Carla, Franco ed Este Dilani (avv.ti Scrosati, Corselli e Ambrosi). Riforma T.A.R. Lombardia, II Sezione, 23 febbraio 1991, n. 491. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Scelta delle aree – Motivazione – Non occorre – Limiti – Aspettative qualificate. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Variante di reiterazione di vincoli urbanistici – Motivazione – Limiti. Edilizia e urbanistica – Piani di zona – Scelta delle aree – Insindacabilità – Limiti. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che

particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. La polverizzazione della motivazione è in contrasto con la natura della variante generale, che non richiede altra motivazione che quella dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano. Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da grave illogicità o contradditorietà. giugno 2002 CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 30 gennaio 2002, n. 501 – VARRONE Presidente – DEODATO Estensore. – Azzolini Ilarione & C. s.a.s. (avv. Guarino) – Comune di Molfetta (avv.ti Morgese, Lentini). Conferma T.A.R. Puglia, Bari, Sez I, 21 ottobre 1998, n. 820. Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Rilascio – Motivazione – Necessità – Insussistenza (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13). Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Contributo di concessione – Parziale determinazione – Condizioni. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, comma 4). Il rilascio della concessione in sanatoria, ove conforme a specifica istanza, non esige alcuna motivazione in ordine ai suoi presupposti ed alla misura della difformità riscontrata. La parziale determinazione del contributo di concessione, prevista dall’art. 13, 4° comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, trova applicazione solo quando una parte dell’opera è stata realizzata in difformità del progetto assentito. Luglio 2002 CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 4 settembre 2001, n. 4639 – D E R OBERTO Presidente – D E N ICTOLIS Estensore. – Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) – Pollini ed altri (avv.ti Bonomi, Romanelli) e Comune di Gardone Riviera (n.c.) – (rimette all’Ad. plenara del Consiglio di Stato la decisione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 18 ottobre 2000, n. 811). Decisione parziale e di rimessione all’Adunanza plenaria. Bellezze naturali (Tutela delle) – Autorizzazione paesaggistica – Ministero per i beni culturali e ambientali – Potere di annullamento – Obbligo di comunicazione nel termine perentorio – Esclusione (L. 29 giugno 1939, n. 312, art. 7; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; D.L. 27 giugno 1985, n. 312; L. 8 agosto 1985, n. 431).


Giurisprudenza Bellezze naturali (Tutela delle) – Autorizzazione paesaggistica –– Provvedimento di annullamento – Natura recettizia – Sussistenza. Bellezze naturali (Tutela delle) – Autorizzazione paesaggistica – Ministero per i beni culturali e ambientali – Potere di annullamento – Controllo in merito – Sussistenza (Cost. art, 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; D.L. 27 giugno 1985, n. 312; L. 8 agosto 1985, n. 431; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Il decreto di annullamento del nulla osta paesistico, delegato alle locali Soprintendenze dal decreto direttoriale 18 dicembre 1996, non è atto recettizio, sicché il termine di sessanta giorni va riferito esclusivamente all’adozione del provvedimento e non anche alla fase successiva di comunicazione e notificazione agli interessati. La natura recettizia o meno di un provvedimento è stabilita dalla legge, pertanto, il decreto direttoriale del 18 dicembre 1996, che delega il potere di annullamento alle Soprintendenze periferiche, nella parte in cui detta le regole dell’esercizio del potere, si pone come circolare esplicativa, non idonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del provvedimento di annullamento del nulla osta paesistico. Costituisce massima di particolare importanza, da rimettere all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quella se, in sede di controllo dei nulla osta paesistici rilasciati dalle Regioni, lo Stato debba esercitare un sindacato di sola legittimità ovvero possa estendere il sindacato sulle scelte paesistico-ambientali anche al merito. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 14 dicembre 2001, n. 9 – DE ROBERTO Presidente – MAUROTTI Relatore. – Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) – Pollini ed altri (avv.ti Bonomi, Romanelli).

273 Bellezze naturali (Tutela delle) – Autorizzazione paesaggistica – Ministero per i beni culturali e ambientali – Potere di annullamento – Controllo in merito – Insussistenza (Cost. art, 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; D.L. 27 giugno 1985, n. 312; L. 8 agosto 1985, n. 431; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). In sede di esame dell’autorizzazione paesistica il Ministero può procedere all’annullamento previsto ai sensi dell’art. 82 legge n. 431 del 1985 solo qualora constati l’illegittimità sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere del provvedimento concessorio, il quale, qualora non presenti vizi non può essere soggetto ad una valutazione difforme per ragioni di merito effettuata dell’autorità statale.

DIRITTO COSTITUZIONALE Maggio 2002 CORTE COSTITUZIONALE 18 dicembre 2001, n. 411 RUPERTO Presidente - CHIEPPA Redattore. - Agricola Cammarata s.r.l. (avv. De Santis). Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità - Reiterazione senza previsione di indennizzo - Illegittimità costituzionale (Cost. art. 42, 3° comma; D. P. R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 52, 1° comma). E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 52, 1° comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista “Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET.

“Capita di fare il male senza saperlo, senza intenzione. Ed è proprio questo il male: la sporca natura umana”. Blaise Cendrars


Pagina dell’informatica L’agenda informatica geom. Carlo Papi

Si ritiene utile riportare alcuni utili indirizzi web, di Istituzioni, Enti ed Associazioni ove poter reperire tempestivamente informazioni ed aggiornamenti, su materie e problematiche di interesse specifico per la Nostra Categoria. Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it Associazione Bancaria Italiana – Abi www.abi.it Ass. Italiana difesa Consumatori e Ambiente - Adiconsum www.adiconsum.it Ass. Italiana Progettisti in Architettura d’interni – Aipi www.aipi.it Ass. Italiana di Architettura del paesaggio www.aiapp.net Ass. Nazionale Consulenti Tributari – Ancot www.ancot.it Ass. Nazionale Comuni Italiani – Anci www.anci.it Ass. Nazionale Costruttori Edili – Ance www.ance.it Ass. Naz. Amministratori Cond.li e Imm.ri – Anaci www.anaci.com Associazione Nazionale degli Urbanisti www.urbanisti.it Ass. Nazional-europea Amministratori Immobili – Anammiwww.anammi.it Ass. Nazionale Agenti e Mediatori di Affari – Anama www.anama.it Ass. Nazionale Costruttori di Impianti – Assistl www.assistal.it Ass. Costruttori Edili della Provincia di Genova - Assedil www.genova.ance.it Ass. Proprietà Edilizia della Provincia di Genova – Ape www.apegeconfedilizia.org Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana – Amiu www.amiu.genova.it Azienda Mobilità e trasporti SpA - Amt www.amt.genova.it Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova - Aster www.aster.genova.it Camera di Commercio di Genova www.lig.camcom.it/cciaa-ge Camere di Commercio italiane www.camcom.it Collegio dei Geometri della Provincia di Genova www.collegio.geometri.ge.it Comitato Paritetico Territoriale di Genova e Prov. per la prevenzione infortuni edilizia www.cptagenova.it Comune di Genova www.comune.genova.it Comune e Provincia Ge/Amga/Aster/Spim e altri www.tu6genova.it Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr www.ge.cnr.it Confcommercio www.confcommercio.it Confesercenti www.confesercenti.it Confindustria www.confindustria.it Confedilizia www.confedilizia.it Confederazione piccola proprietà immobiliare – Confappi www.confappi.it Consiglio Nazionale Geometri www.cng.it


L’agenda informatica

Consiglio Nazionale Architetti Consiglio Nazionale Ingegneri Consiglio Nazionale dei Geologi Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale Forense Consiglio Nazionale dei Consumatori degli Utenti Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Commercialisti Consiglio Nazionale del Notariato Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Uni Federnotai Federazione Nazionale Commercianti materiali edili Federazione italiana Agenti Immobiliari professionali Federazione italiana mediatori agenti immobiliari Garante per la protezione dei dati personali Ist. Sup. per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro Ist. Vigilanza Assicurazioni private e di interesse collettivo Ist. Centrale per l’industrializzazione e la tecnologia edilizia Ist. Naz. per la certificazione dei costruttori ed installatori di impianti tecnici – Qualifit Istituto Nazionale di Urbanistica - Inu Il Secolo XIX Istituto Nazionale di Statistica - Istat Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari – Lapet Poste Italiane Provincia di Genova Regione Liguria Rete telematica dei Comuni Italiani – Ancitel Rete telematica delle Provincie Italiane – Upitel Sindacato Unitario Naz. Inquilini Assegnatari – Sunia Unione Nazionale Amministratori di Immobili – Unai Unione italiana delle Camere di Commercio–Unioncamere

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www.archiworld.it www.ingegneri.it www.geologi.it/cng www.cnpi.it www.consulentidellavoro.it www.cnf.it www.minindustria.it www.cndc.it www.consrag.it www.notariato.it www.cnel.it www.uni.com www.fita.it www.federcomated.it www.fiaip.it www.fimai.it/homepage.htm www.garanteprivacy.it www.ispesl.it www.isvap.it www.icite.mi.cnr.it www.qualifit.it www.inu.it www.ilsecoloxix.it www.istat.it www.iltributarista.it www.poste.it www.provincia.genova.it www.regione.liguria.it www.ancitel.it/ www.upitel.it/ www.sunia.it www.unai.it www.unioncamere.it

“Non vergognarti di voler bene, dimostralo, dimostralo sempre”. Anonimo


Informativa Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio provincia di La Spezia Il Presidente Rende noto i valori agricoli medi per l’anno 2002 – determinati dalla commissione provinciale nella seduta del 14/3/2002 ai sensi dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nelle misure di cui all’allegato prospetto che comprende altresì l’elenco delle colture più redditizie, con superficie superiore al cinque per cento (5%) di quella coltivata, delle regioni agrarie della Provincia della Spezia. Il Presidente FALCINELLI dott. Antonella

Quadro d’insieme dei valori agricoli medi/Ha per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia della Spezia ELENCO DELLE REGIONI AGRARIE E DEI COMUNI FACENTI PARTE DI ESSE Regione agraria n. 1 - Alto Vara Carro, Maissana, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago Regione agraria n. 2 – Medio Vara Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Pignone, Riccò del Golfo di La Spezia Regione agraria n. 3 – Colline litoranee di Levanto Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza Regione agraria n. 4 – Colline litoranee di La Spezia Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure


Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio provincia di La Spezia

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PROSPETTO DELLE COLTURE PIÙ REDDITIZIE, CON SUPERFICIE SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO (5%) DI QUELLA COLTIVATA, DELLE REGIONI AGRARIE

n.

Regione agraria

tipo di coltura più redditizia

Valore ad ettaro

1

Alto Vara

Seminativo Arborato

17044,00

2

Medio Vara

Seminativo Arborato

19884,00

3

Colline litoranee di Levanto

Vigneto

4

Colline litoranee di La Spezia

Seminativo Arborato Irriguo

102259,00 56811,00


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Il geometra ligure


Informativa

I Geometri: primo appuntamento internazionale geom. Pier Emilio Copello

S

i è svolto a Roma nei giorni 19 e 20 settembre 2002, organizzato da Tecnoborsa, il primo summit europeo sull’economia immobiliare sull’argomento “Terra per lo sviluppo”. Al fine di contribuire per una crescita economica e sociale nei paesi dell’est Europa in via di sviluppo, l’ONU ha patrocinato il Summit in questione. La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) si è impegnata nel promuovere un dialogo internazionale sui temi della proprietà (censimento, titolarità, tassazione, valutazione) ed attraverso il Real Estate Advisory Group (REAG) si è attivata al fine di creare e promuovere nuove opportunità nelle economie in transizione. Il Consiglio Nazionale Geometri e l’Associazione Geometri Esperti Valutatori (Geo.Val.), componenti del Comitato Scientifico di Tecnoborsa, hanno contribuito all’organizzazione dell’incontro. In sintesi, è previsto che il summit avrà una cadenza annuale e sarà focalizzato sul rimuovere le barriere che ostacolano la creazione di un’efficace e formale sistema di tutela del diritto di proprietà, stabilire degli standars di valutazione e specifiche metodologie per il mercato europeo e sviluppare il sistema finanziario relativo al mercato immobiliare. Al margine dell’assemblea plenaria, nella quale sono intervenuti relatori di livello internazionale ( Fernando De Soto) si sono svolti dei workshop di approfondimento sulle seguenti tematiche: a. Finanza, rischio e tassazione, b. Standards internazionali di valutazione,

c. Censimento e sistema legale della proprietà. Il Presidente Nazionale Geom. Piero Panunzi è intervenuto, quale relatore, nell’assemblea plenaria sull’importanza della valutazione immobiliare per sviluppare un mercato trasparente in grado di produrre soluzioni mutuamente vantaggiose per gli operatori e quindi essere efficiente. I Consiglieri Nazionali Geomm. Benito Virgilio e Antonio Benvenuti hanno partecipato, quali relatori, nel workshop sul tema relativo alla valutazione presentando una relazione confrontandosi con Inglesi e Americani. Il Consigliere Nazionale Geom. Bruno Curletto ha partecipato al workshop sul censimento e il sistema legale della proprietà. La Categoria dei Geometri è stata l’unica “professione” italiana a partecipare attivamente ai lavori confrontandosi con le altre realtà internazionali prevalentemente americane e inglesi assumendo un ruolo di primo piano sul palcoscenico italiano e per la prima volta anche internazionale.


Recensioni RIVISTA “PONTE” La rivista mensile di Marketing e management per Costruire e Recuperare “PONTE “ è edita a cura di DEI-Tipografia del Genio Civile Direttore Responsabile Giuseppe Rufo (abbonamento annuo a dieci numeri Euro 45,00 da richiedersi per fax 06 44.03.307 oppure scrivendo a DEI s.r.l. Tipografia del Genio Civile Servizio Abbonamenti Via Nomentana, 16 - 00161 Roma) Trattasi di una rivista tecnica utile ai professionisti del ramo dell’edilizia. Dalla scaletta di presentazione troviamo le seguenti notizie di sintesi sugli argomenti trattati dalla rivista: Novità Legislative (per i lavori pubblici e privati, la sicurezza, l’edilizia, la professione ecc.). Prezzi di mano d’opera e materiali di tutte le province italiane. Affidamento e gestione della gara d’appalto. Organizzazione e gestione dello studio, dell’impresa, dell’ufficio tecnico. Responsabile del procedimento e coordinatore per la sicurezza: Finanziamenti e agevolazioni. Una serie di articoli sono stati dedicati al “Project Management: organizzazione e tecnica” ove dopo aver introdotto l’argomento con un articolo sull’approccio al problema lo ha poi sviluppato con altri illustranti i principi organizzativi e tecnico scientifici e quali siano gli strumenti per valutare e gestire in modo integrato il processo progettuale e costruttivo. Troviamo servizi il cui tema richiama chiaramente nostre attività quotidiane quali: “Il Preventivista”; “Il Mercato degli edifici ad alta efficienza energetica”. Di viva attualità ancorchè i suoi benefici siano proiettati nel futuro sono i servizi che riguardano “La pensione integrativa” con il suggerimento a “pensarci ora” e ad illustrare quali ragioni potrebbero spingere il professionista nel pieno della carriera a occuparsi dei problemi connessi alla propria posizione pensionistica anche integrativa di quella professionale. Ampi servizi sono riservati alla tematica degli appalti pubblici iniziando col richiamare le norme elementari sulla sua definizione e sui suoi contenuti e poi man mano alle forme di appalto e di aggiudicazione. Apprezzabile una collaborazione con “EUROTEC” un’associazione che fornisce consulenza e servizi ai tecnici degli Enti Locali e ai liberi professionisti che nella rivista prende in esame: Testo unico e Legge obiettivo: chi può fare che cosa: Codice concordato per la Qualità Energetico Ambientale di Edifici e Spazi aperti. Carta di Aalborg del 1994: il testo del documento base del Codice concordato. Una serie di rubriche denominate “Osservatorio” forniscono una panoramica di informazioni, statistiche, tabelle con indici del costo di costruzione ecc. tutto su problematiche che interessano la nostra attività. Da quanto si è sinteticamente rilevato è evidente che trattasi di uno strumento utile a noi professionisti per gli argomenti sviluppati, ma soprattutto per il loro specifico contenuto che non è comune a tutte le riviste che trattano problemi edilizi ed immobiliari.


Recensioni

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Integriamo quanto descritto con altre due informazioni la prima riguarda una gamma di riviste che sono edite dalla DEI tipografia del Genio Civile e che sono: Prezzi informativi dell’edilizia (abbonamento dodici numeri annui Euro 360,00); Nuove costruzioni; Recupero Ristrutturazione Manutenzione; Impianti Tecnologici; Impianti Elettrici; Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente; Architettura e finitura di interni (abbonamento ad ognuna di queste riviste, due numeri annuali, costo Euro 69,00). La seconda informazione riguarda una serie di pubblicazioni edite sempre da DEI Tipografia del Genio Civile che vanno dall’Enciclopedia tecno-legislativa, 35.000 pagine di normativa tecno legislativa (Euro 201,40 +IVA) Project Management e progettazione architettonica (Euro 24,79) Il Manuale del Preventivista (Euro 35,64), la Dia dopo la legge obiettivo (Euro 10,00) e molti altri volumi tutti di interesse anche per la loro completezza informativa e legislativa. - di Andrea Merello Salvatore Lombardo – I POTERI DEL COMUNE IN EDILIZIA – Maggioli Editore collana Edilizia & Urbanistica ediz. 2000 – Pagine 274 – Prezzo Euro 25,82 L’opera, suddivisa in tre parti, fornisce un panorama aggiornato del diritto vigente in materia di edilizia. La prima parte, composta di quattro capitoli, si occupa della nascita ed esercizio del diritto di edificare, esaminando la natura del diritto e la sua tutela, i presupposti della concessione ed oggetto del provvedimento autorizzativo (opere di urbanizzazione, standard urbanistici, opere soggette e non), le procedure di rilascio (l’iter procedimentale, i pareri, la conferenza dei servizi) ed infine le caratteristiche e vicende del provvedimento autorizzativo (provvedimenti condizionanti come autorizzazione paesistica, antisismica e soprintendenza, annullamento della concessione edilizia, varianti e nuove concessioni, decadenza). La seconda parte, articolata in due capitoli, affronta il tema dei poteri di vigilanza e di repressione esercitati dall’Amministrazione nell’applicazione di sanzioni amministrative e nelle lottizzazioni e convenzioni urbanistiche; nella fattispecie si esaminano le problematiche concernenti la demolizione immediata, l’ordine di sospensione, il concetto di difformità, varianti essenziali, cambio d’uso, interventi del giudice penale, le ristrutturazioni e lottizzazioni abusive, sanatoria, e convenzioni urbanistiche. La terza ed ultima parte si concentra sulla tutela della salute ed incolumità in ordine al controllo sanitario propedeutico al rilascio del certificato di abitabilità ed alle ordinanze contingibili ed urgenti nel caso di tutela ambientale d’urgenza. L’opera, alla seconda edizione, è aggiornata alle disposizioni previste dal D.lgs. 31/3/1998 n° 80 riprodotto con lievi modifiche nella Legge 21/7/2000 n°205, esprimendo la sua valenza di natura processuale assunta con la sentenza n.500 del 22/7/1999 della Corte di Cassazione la quale, stabilendo la risarcibilità della lesione per fatto ingiusto di tutti gli interessi rilevanti, rappresenta una rivoluzione in campo urbanistico – edilizio, dove tradizionalmente veniva negata la stessa configurabilità di una azione di adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. Di sicuro interesse e di agevole lettura può rappresentare un ottimo riferimento, da conservare nella propria libreria, per tutti coloro che svolgono attività di progettazione e pratica legale. geom. Alessandro Ombrina


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Il geometra ligure

Aldo Areddu e Daniele Sterrantino – LE CONTROVERSIE NEI LAVORI PUBBLICI – Maggioli Editore – Pagine 286 (allegato CD-ROM) – Prezzo Euro 30,99. Nello sterminato mare di Leggi e normative che ci accompagnano nella nostra attività professionale, un notevole spazio occupano quelle inerenti le Opere Pubbliche, che proprio negli ultimi anni hanno avuto un notevole stravolgimento con l’ emanazione delle varie versioni della cosiddetta Merloni e relativi regolamenti attuativi, non ultimo il d.d.l. “collegato infrastrutture” pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 2000. Chi di noi si occupa di Lavori Pubblici, si trova spesso a dovere affrontare sia come progettista che, in alcuni casi, come funzionario di una Pubblica Amministrazione delle controversie che nascono, a volte ancora prima dell’inizio dei lavori stessi; non è infatti difficile che imprese escluse o non aggiudicatarie di un appalto, ricorrano alle vie legali, al fine di contestare il sistema di aggiudicazione oppure il criterio di esclusione da una gara. La pubblicazione LE CONTROVERSIE NEI LAVORI PUBBLICI, si rivolge quindi sia al professionista incaricato quale Direttore dei Lavori che ai Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, nella loro qualità di responsabili dei procedimenti. L’ opera oggetto di recensione si divide in due parti: la prima tratta la “nascita delle controversie e gli strumenti contrattuali”, mentre la seconda “la definizione amministrativa e giudiziale delle controversie insorte”. Interessante è la parte relativa al coinvolgimento del libero professionista incaricato quale direttore dei lavori, nelle contestazioni da effettuare all’Impresa esecutrice nei vari documenti che devono essere redatti prima, durante ed a fine lavori, come ad esempio, quelle avvenute durante il corso dei lavori che dovranno essere esaurientemente trattate e puntualmente appuntate sulla relazione finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, allo scopo di consentire poi al responsabile del procedimento di relazionare la Pubblica Amministrazione. Nella definizione delle controversie trattate nel capitolo secondo del libro, vengono illustrati l’ accordo bonario e l’ arbitrato, introdotto con Legge 415/1998, con la quale viene istituita la Camera Arbitrale presso l’ Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. (Questa parte rispetto a quanto recensito è parziale oggetto di modifiche apportate con la legge 166/2002 – “collegato infrastrutture” – di cui all’articolo 31 bis, commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater). In conclusione si può senz’altro affermare che il testo in questione, consultabile presso la sede del Collegio, può essere un utile strumento per tutti quei liberi professionisti che si occupano di Opere Pubbliche, grazie anche all’ allegato cd-rom, contenente fac simili di verbali richieste ed istanze. geom. Paolo De Lorenzi



Atti del Collegio

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 09.07.2002 NUOVE

ISCRIZIONI

Albo n.3125/2002 DE CILLIA Elena s) 16143 GENOVA: Via Donaver, 20/2 – Tel. 010.509268

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23.07.2002 NUOVE ISCRIZIONI Albo n.3126/2002 DAMONTE Celso s) 16016 COGOLETO GE: Strada Vicinale Chiappino 3

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30.07.2002 DIMISSIONI ARMANI Alberto - VINO Silvano

VARIAZIONI

DI INDIRIZZI

BEVILACQUA Cinzia COGORNO Milena MUSANTE Ugo OLIVARI Luca PATRONE Luca -

s) s) s) s) s)

16040 16030 16044 16038 16137

COGORNO GE: Corso Risorgimento, 212/4 - T.0185.363042 COGORNO GE: Via al Castello, 13 CICAGNA GE: Via Isolalunga, 8 S. MARGHERITA L. GE: Via Martiri del Turchino, 5/14 A GENOVA: Via G. Revello, 41/8

“Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti”. Ernest Heimingway


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