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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO
a cura di
Tullio Pandolfi
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue n. L 297 del 20 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1378 della Commissione recante norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di Paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione, e l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del Reg. (Ue) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Reg. (Ue) 2018/848, un prodotto può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel Paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 di detto Regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il Reg. (Ue) 2018/848.
Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei Paesi terzi
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del Reg. (Ue) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei Paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i) di detto Regolamento, un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il Reg. (Ue) 2018/848 (“il certificato”).


Il certificato è rilasciato in formato elettronico secondo il modello di cui all’allegato I del Regolamento, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all’articolo 2, punto 36, del Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1715 della Commissione. Esso consente l’identificazione dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore coperti dal certificato, compreso l’elenco dei membri di un gruppo di operatori; della categoria di prodotti coperti dal certificato classificati secondo le stesse modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del Reg. (Ue) 2018/848; del periodo di validità. Attesta altresì che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al Reg. (Ue) 2018/848 ed è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.
Elenco delle autorità e degli organismi di controllo
L’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del Reg. (Ue) 2018/848 figura nell’allegato II del Regolamento. L’elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità od organismo di controllo riconosciuto: a) il nome e il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo;



b) le categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del
Reg. (Ue) 2018/848 per ciascun Paese terzo; c) i Paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali Paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell’articolo 47 del
Reg. (Ue) 2018/848 o da un riconoscimento dell’equivalenza a norma dell’articolo 48 di detto Regolamento; d) la durata del riconoscimento; e) le eccezioni al riconoscimento, se del caso.
Informazioni dettagliate concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede l’accreditamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (Ue) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.
Entrata in vigore e applicazione
Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi a partire dal 9 settembre 2021. Esso si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Regolamentazione in materia di contaminanti in alcuni prodotti alimentari: tenori massimi di alcaloidi tropanici
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue n. L 304 del 30 agosto 2021 è stato pubblicato il Reg. (Ue) 2021/1408 della Commissione del 27 agosto 2021 recante modifica del Reg. (Ce) 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni prodotti alimentari. Nel 2013 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha adottato un parere sugli alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi. L’Autorità ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo («DAdR») di 0,016 μg/kg di peso corporeo (p.c.) espressa come somma di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina, considerando che abbiano potenza equivalente.
Sulla base delle limitate informazioni disponibili, l’Autorità ha concluso che l’esposizione alimentare dei bambini potrebbe superare in modo significativo la dose acuta di riferimento di gruppo. Essa ha pertanto sottolineato la necessità di una migliore caratterizzazione degli alcaloidi tropanici presenti negli alimenti e nei mangimi, sia naturalmente che come contaminanti, e ha raccomandato la compilazione di dati analitici sull’occorrenza di alcaloidi tropanici nei cereali e nei semi oleosi. Si è pertanto ritenuto opportuno fissare i tenori massimi di tali alcaloidi tropanici per i prodotti alimentari che ne contengono una concentrazione elevata e che contribuiscono quindi in misura significativa all’esposizione della popolazione, ossia alcuni cereali, prodotti da essi derivati e infusioni a base di erbe. Per quanto riguarda in particolare i cereali e i prodotti a base di cereali, le buone pratiche agricole e di raccolta riducono al minimo la contaminazione delle colture a opera di semi di specie contenenti alcaloidi tropanici, come la Datura stramonium. In caso di contaminazione,

Datura stramonium

tali semi possono essere rimossi da taluni cereali mediante cernita e pulizia. Essi non possono tuttavia essere facilmente rimossi dal sorgo, dal miglio, dal granturco e dal grano saraceno.
Dato che i tenori massimi per tali prodotti alimentari sono superiori a quelli fissati per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini, è possibile fissare un tenore massimo relativo alla somma di atropina e scopolamina per ciascuno di questi alimenti. Recenti dati di monitoraggio indicano che anche gli alimenti trasformati a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti granturco o prodotti derivati dal granturco possono essere contaminati con alcaloidi tropanici. È pertanto opportuno estendere a tali alimenti i tenori massimi in vigore per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Il Regolamento prevede un lasso di tempo definito “ragionevole” prima che inizino ad applicarsi i tenori massimi di alcaloidi tropanici. La decorrenza è fissata a partire dal 1° settembre 2022. Gli alimenti trasformati a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti granturco o prodotti derivati dal granturco e commercializzati legalmente prima dell’entrata in vigore del Rego-
Formula alcaloidi tropanici lamento (il 19 settembre 2021) potranno rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza. In definitiva i tenori massimi di alcaloidi tropanici si applicano esclusivamente ai prodotti alimentari elencati ai punti da 8.2.2 a 8.2.9 dell’Allegato. Tali prodotti, commercializzati legalmente prima dell’1 settembre 2022, possono rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza.


Tullio Pandolfi
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