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RISULTA IRRISOLTO UN CONFLITTO D’INTERESSI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

dell’accertamento della conformità. L’attività preprocessuale regolata dal D. Lgs. 27/2021, come innovata dalla circolare, appare non ancorata alla realtà amministrativa e meno ancora a quella di diritto penale. Ma l’ablazione dei diritti di difesa (e di un giusto processo) sembra ingrandirsi ancora anche a seguito della circolare in esame che rafforza il potere decisorio dell’autorità sanitaria e richiama il potere di autotutela quindi di correzione degli errori della pubblica amministrazione, senza peraltro rafforzare il diritto di controllo

Note

1 Richiamo il mio Controperizia e controversia, in “Molini d’Italia”, aprile 2022.

dell’operatore alimentare controllato sugli atti dell’amministrazione stessa. Appare irrisolto un più che evidente conflitto d’interessi dell’organo amministrativo che assume le funzioni di accertatore, di valutatore, di auto valutatore, di sanzionatore, il tutto senza neppure l’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio.

Conclusioni

Il forte rallentamento dei controlli ufficiali tramite analisi che si è osservato da quando è entrato in vigore il D. Lgs. 27/2021 forse testimonia, anche al non giurista, la inadeguatezza della procedura innovata soltanto due anni orsono. Le peculiarità della procedura di cui si discute mi induce a pensare che una riforma dell’istituto prima o poi si renderà necessaria non solo per ragioni di giustizia, ma anche per semplificare i carichi di lavoro dell’amministrazione sanitaria proprio in uno dei settori di competenza esclusiva, oltre che più sensibili per gli operatori alimentari. Anche se con aspetti forse paradossali, la procedura legale ora applicata in particolar modo per i controlli effettuati dal Masaf mi sembra a oggi più equilibrata, maggiormente garante di un equo accertamento dei fatti e quindi di maggior tutela, non solo per lo stato di diritto, ma per l’azienda alimentare e mangimistica sottoposta a controllo. Nell’attuale contesto forse sarebbe auspicabile rafforzare le competenze del Ministero della Salute in tema di linee guida di sanità pubblica alimentare e veterinaria, unificando l’interezza dei controlli sul territorio in capo al Masaf.

Giuseppe Maria Durazzo

2 L’attività del Masaf è principalmente in adempimento agli obblighi unionali previsti originariamente dal Reg. Ce 882/2004 e oggi dal Reg Ue 2017/625 e segue quanto previsto dalla Legge 689/81 e dall’ art. 4 R.D.L. 2033/1925. Tra le competenze del Masaf, in materia di alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti; in materia di mangimi relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l’etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; relativamente alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; e ancora la produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; l’uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (art. 2. D. Lgs. 27/2021).

3 D. Lgs. 374/1990, Reg. Ue 952/2013.

4 Ad esempio in tema di pesi e misure, si veda la L. 25 ottobre 1978, n. 690.

5 “2. Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, l’Autorità competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova”.

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