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LA RICERCA COSTRUISCE RISULTATI STRAORDINARI

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ganismi previsti dallo Stato di diritto. Il rapporto tra attività dell’organo tecnico e giudice in qualche maniera ricalca difficoltà e dinamiche di quello tra le autorità scientifiche e quelle statuali visto sopra.

La situazione italiana

Con uno sguardo all’Italia, l’attribuzione a un organo scientifico o per lo meno tecnico sia dei poteri specifici propri sia di gestione attuativa e giuridica in un percorso che è il contrario rispetto a quello francese, è stata la scelta dalla recente “riforma Cartabia”9 la quale attribuisce (art.70) all’organo sanitario sia i poteri di verifica e contestazioni, sia quelli di determinazione delle misure correttive, financo la valutazione del corretto adempimento10 da parte dell’operatore alimentare delle prescrizioni a lui impartite. Se in un procedimento di natura penale è il giudice che deve decidere e prima ancora governare il processo, controllarne la presenza delle parti, la formazione delle prove, l’assenza di costrizioni nell’azione dei diversi soggetti che vi collaborano ecc., l’attribuzione all’autorità sanitaria di una somma di poteri che richiedono competenze scientifiche e gestionali complesse, oltre che terzietà, appare il frutto di una semplificazione sufficiente, almeno potenzialmente, a minare la credibilità tecnica scientifica dell’autorità sanitaria stessa e a spingere la giurisdizione e le regole che la disciplinano verso un ruolo quasi ancillare rispetto all’ufficio tecnico. Il rapporto tra scienza privata del giudice e la sua utilizzabilità ai fini della decisione processuale rispetto al- la conclusione peritale11, il contrasto tra perizie scientifiche12, la necessità stessa del supporto scientifico, il libero convincimento dell’autorità giudiziaria, sono temi esplorati in dottrina e giurisprudenza, ma anche in quello specifico contesto il tema di fondo mi pare sia quello della credibilità del parere scientifico rispetto a un suo uso pubblico.

La necessità di una integrazione

L’attività di studio e di emissione di pareri dell’agenzia francese e la sua interazione con le scelte del decisore politico e con gli altri enti scientifici, la propria capacità di rispondere alle molte istanze provenienti da diversi interlocutori, così come l’attitudine a compiere studi senza che su quel- la materia si debba rispondere a una sollecitazione proveniente dall’esterno sono, a mio modo di vedere, illuminanti indicazioni utili sul modus operandi anche in ambiti scientifici e tecnici diversi da quello dell’Anses.

Anche l’Efsa, oltre alle norme che ne impongono le competenze, si è data regole sul proprio funzionamento13, sulla trasparenza delle valutazioni14, le prassi di lavoro secondo dei valori pubblicati sul sito dell’agenzia, mantenendo ferma la distinzione tra la propria attività scientifica e quella del Legislatore, mentre poco spazio sembra attualmente offrire a un approccio multidisciplinare che esca dalle singole materie scientifiche. Ad avviso di chi scrive la credibilità del parere scientifico, così come intesa nello studio francese, va letta anche come capacità di contrastare la sfiducia rispetto all’espressione ufficiale della scienza15 e della conseguente regolamentazione della vita personale e delle imprese che la pubblica autorità disciplina. I pareri scientifici integrati con gli aspetti giuridici e umanistici ipotizzo pos-

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