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Le funzionalità digitali consentono una gestione e documentazione dei dati semplice ed efficace, garantendo al contempo conformità alle procedure.

• sono riformulate e introdotte norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone salubrità e pulizia, passando anche per una revisione dei parametri di rilevanza sanitaria;
• vengono stabiliti i requisiti di igiene per quei materiali che entrano in contatto con le acque potabili, nonché, sono previsti requisiti minimi anche per i reagenti chimici e per i materiali filtranti da impiegare nel loro trattamento;

• è previsto che le disposizioni del decreto non si applicano, tra l’altro (art. 3, comma 1, lettera c, 1 e 2) alle acque provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare, fatto salvo il rispetto per le stesse acque dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A e B; la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territoriale competente;

• viene introdotto un approccio basato sul rischio, finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, implementando un controllo di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale;
• ottimizzazione e accesso per tutti all’acqua potabile, garantendo comunicazione e collaborazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, al fine di divulgare informazioni il più possibile adeguate e aggiornate al pubblico, sulle acque destinate al consumo umano;
• vengono definiti e specificati i requisiti dei controlli atti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali previsti dall’art. 4;
• sono istituiti, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque e Anagrafe Territoriale dinamica delle acque potabili, ai fini di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto e la gestione e la comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso del pubblico alle informazioni, e, lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
• viene istituita anche la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico come definito all’art.6;
• sono previsti controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano (artt. 12, 13 e 14).
Viene, infine, ridefinito il sistema sanzionatorio per le violazioni del decreto (art. 23).
