il Centauro n. 259

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Organo Ufficiale ASAPS

Organo Ufficiale ASAPS

Incidenti stradali anno 2022: i dati definitivi di ISTAT

Dossier Ferragosto del Viminale sulla sicurezza in Italia

La sicurezza stradale non contemplata

Il taxi per gli ubriachi in discoteca Una scelta inappropriata

Osservatorio ASAPS sulle “Morti verdi” 2022 e primo semestre 2023

Anno 29 Settembre 2023 Spedizione in abbonamento postale (Tassa riscossa) - Aut. n. 1475 del 23/12/2015 Direzione Generale Poste San Marino. Rep. San Marino Visita il sito ufficiale: www.asaps.it numero 259

il Centauro

Organo Ufficiale A.S.A.P.S.

Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale

Anno 29 - Settembre 2023 N° 259 Iscrizione Tribunale Forlì/Cesena n. 1/95 del 26.01.95

Direttore Responsabile Giordano Biserni

Redazione

c/o ASAPS - Via Consolare, 1 - 47121 Forlì Tel. 0543.704015 - Fax 0543.701411 www.asaps.it - sede@asaps.it

Editrice

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Comitato di Redazione Giordano Biserni, Francesco Corvino, Lorenzo Borselli, Roberto Rocchi, Franco Medri, Maurizio Marchi, Giovanni Fontana, Luigi Altamura, Antonio Vernia, Giuseppe Moriconi, Gianluca Fazzolari

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Articoli, fotografie, disegni e manoscritti anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione. Asaps © 1991 2023

Settembre 2023

Editoriale

3 Incidenti stradali anno 2022:

i dati definitivi di ISTAT

Situazione grave, con una grande amarezza:

i 39 bambini morti (e sono già 35 anche nel 2023) di Giordano Biserni

Statistiche

4 ACI-ISTAT

Report incidenti stradali 2022 post-pandemia:

in netta ripresa mobilità e incidentalità stradale

Incidenti: 165.889 (+9,2%), morti: 3.159 (+9,9%), feriti: 223.475 (+9,2%)

COSTI SOCIALI: 18mld di euro (0,9% PIL)

+9,8% rispetto ai 16,4mld del 2021

10 Incidenti in monopattino, in bici e a piedi a Verona: utenti positivi ad alcol e droghe nel 30% dei casi. Presentati i dati in comune di Luigi Altamura

Comuicati stampa

7 Dossier Ferragosto 2023 del Viminale sulla sicurezza in Italia

In 43 pagine neppure una riga sulla sicurezza stradale, nonostante l’incremento delle vittime sulle strade. Veramente sconcertante!

45 Sanzioni al codice della strada: nuovo aumento delle spese di notifica da lunedì 24 luglio È il terzo in 13 mesi: +16,3%

Osservatorio il Centauro/ASAPS

22 Osservatorio ASAPS Morti Verdi 2022 e primi sei mesi 2023

Attualità

8 Il taxi per gli ubriachi in discoteca?

Ma ci faccia il piacere… di Lorenzo Borselli

24 Utilizzo investigativo di dati scambiati con criptofonini encrochat e sky ecc: la cassazione fornisce la “chiave” di accesso di Lorenzo Savastano

28 Taci, l’amico ti ascolta di Paolo Carretta

46 Dalla penuria di risorse idriche all’alluvione in Romagna due facce della stessa medaglia dei drammatici effetti del cambiamento climatico che sta gravemente colpendo il nostro bel paese di Fabrizio Fratoni

Redazionale

14 Incidentalità stradale e attività di prevenzione: il controllo della velocità da remoto solo nei “ punti neri”?

Dottrina

16 Il proprietario responsabile nel sistema patente a punti di Fabio Piccioni

Al vostro servizio 34 Benvenuto al tachigrafo intelligente di 2° generazione (GEN2v2) di Giuseppe Barbera

Autotrasporto

50 LINEA GUIDA relative al tipo di tachigrafo da installare e utilizzare nei veicoli immatricolati in uno Stato membro utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci su strada e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 di Alessandro Zampedri

Fisco

42 Crediti di imposta per bonus locazioni, sismabonus e bonus facciate: si puo contestare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di Roberto Russo

Motori

54 La Torre di Babele Quando tutti parlano, nessuno parla A proposito di moto di Riccardo Matesic

I vostri quesiti 32 a cura di Franco Medri Scrivono di noi 38

Psicologia 56 La vacanza “agile” di Davide Stroscio

lampo

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Notizie
58 Posta 63 Amarcord 64

Il periodico ufficiale ASAPS, il Centauro tratta in maniera approfondita temi di attualità di forte rilevanza sociale legati alla sicurezza stradale:

• Informazioni, articoli, inchieste e osservatori sulla sicurezza stradale e sul codice della strada

• Tutte le novità sul codice della strada

• News e Giurisprudenza

• Le novità sul trasporto di mezzi pesanti

• Risposte ai quesiti e rubriche dei lettori

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il Centauro, la rivista ufficiale dell’ASAPS, anche On line

La rivista è disponibile anche On line gratuitamente per i soci ASAPS 2023 Resta ovviamente anche la versione cartacea!

(ASAPS) Ce lo chiedevano in tanti, perché non mettete On line la vostra/ nostra rivista il Centauro? Ora abbiamo realizzato il progetto. Il nostro organ house è partito sperimentalmente anche On line con il numero di dicembre 2013, aperto gratuitamente a tutti. Potrete leggerlo anche stamparlo.

Da gennaio la rivista può essere letta On line dai soci che abbiano versato la relativa quota annuale.

Già dal gennaio 2014, inoltre, è possibile abbonarsi alla rivista direttamente online con le modalità di cui alla pagina: http://www.asaps.it/nuovo/ilcentauro/isc_cent_2014.php

La rivista potrà essere letta e scaricata anche dai non soci col pagamento dell’abbonamento per un anno al costo di soli euro 9 (nove) da versare all’editore Sapidata.

Attenzione amici abbonati, ovviamente rimarrà anche la versione in cartaceo della rivista come sempre!

ono stati presentati il 25 luglio scorso all’ISTAT i dati dell’incidentalità stradale in Italia nell’anno 2022. Dati molto negativi, anche per quanto riguarda le cause che hanno provocato i sinistri. ASAPS, attraverso i propri osservatori che settimanalmente vengono aggiornati, aveva già il polso della situazione, con una recrudescenza dei morti e dei feriti sia sulle autostrade, che sulle strade extraurbane ed urbane. Ma dati che più ci allarmano sono quelli relativi agli utenti più vulnerabili che sono i pedoni. Nel 2022 ne sono morti 485, ma riflettiamo sul fatto che nel 2023 siamo già a quota 260 (Osservatorio ASAPS) , dato per difetto, ed il rischio è che proprio quest’anno si trasformi in un “ritorno al passato”, di cui il nostro Paese dovrebbe fare a meno, visti i costi sociali che sono saliti a ben 18 miliardi di euro. Ma il dato di cui tutti dovrebbero allarmarsi ma anche “colpevolizzarsi”, è quello delle 39 “piccole croci”, quei bambini che non diventeranno mai adulti, perché morti sulla strada, sulle strisce pedonali, sulla bicicletta, ma anche perché un familiare non lo aveva correttamente legato al seggiolino. E vogliamo qui ricordare che al 20 agosto sono già 35 i bambini morti sulla strada nel 2023. Una tendenza drammatica che ASAPS considera una vera sconfitta!

Non dobbiamo mai dimenticare che il Piano Nazionale Sicurezza Stradale ha tra i principali obiettivi specifici quello della riduzione del 100% dei morti per i bambini/adolescenti di età fino ai 14 anni entro il 2030. Ci si riuscirà visti i dati 2022 e quelli preliminari ASAPS 2023? Per questo ASAPS rilancerà campagne di sensibilizzazione, chiedendo a gran voce quei provvedimenti di legge, ora solo presenti in un disegno di legge, peraltro non ancora calendarizzato che vedrà la luce forse a fine anno, quando molti “buoi saranno scappati dai recinti”.

Nel 2022 sono 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti in crescita rispetto al 2021 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7% e -7,4%). Il numero di vittime è invece pressoché stabile, di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,4%). I morti entro le 24 ore dagli incidenti sono 2.651, mentre si contano 508 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall’evento. Le vittime aumentano per tutti gli utenti della strada rispetto al 2021, fatta eccezione per i ciclisti, e per gli occupanti di autocarri. Si contano 1.375 vittime tra gli occupanti di autovetture (+15,4%), 781 tra i motociclisti (+12,4%), 70 tra i ciclomotoristi (+4,5%), 485 tra i pedoni (+3,2%). Tra gli occupanti di autocarri si registrano 166 deceduti (-1,8%), mentre per le biciclette e le biciclette elettriche le vittime sono 205, in diminuzione rispetto al 2021 quando furono 220 (-6,8%). Aumentano, invece gli infortunati tra gli utenti

di monopattini elettrici. Con riferimento ai soli monopattini elettrici (conteggiati dal 2020), gli incidenti stradali che li vedono coinvolti passano da 2.101 del 2021 a 2.929 nel 2022, i feriti da 1.980 a 2.787, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 16 (nel 2021 erano 9 più un pedone). Questi dati sulla micromobilità elettrica devono certamente far riflettere, anche per un aumentato utilizzo dei nuovi veicoli, con la necessità di introdurre l’obbligo assicurativo, il targhino e ogni altro strumento utile a ridurre i rischi (non solo per loro, ma anche per i pedoni).

Gli incidenti stradali, le vittime e i feriti aumentano in tutti gli ambiti stradali rispetto al 2021, ma rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, ad esclusione delle vittime su strade urbane. In pratica nelle città l’effetto “Covid” è svanito del tutto. Ed è quello che si rischia per tutti gli ambiti nel 2023. Nel confronto con il 2021 sulle autostrade si registra, per gli incidenti, un aumento del 9,7% e del 19,9% per le vittime; sulle strade urbane +9,8% per gli incidenti e +5,5% per le vittime, sulle strade extraurbane +7,2% per i sinistri e +12,2% per i decessi. In Europa si scende dal 13° al 19° posto nella graduatoria della mortalità stradale e anche questo dovrebbe far scattare un campanello d’allarme.

Ora però che si è certificato tutto ciò con i dati ufficiali Istat, ribadiamo il nostro semplice assunto: servono “arbitri” (divise) in strada, lo chiediamo ogni anno, servono norme severe che non permettano di “giocare” con le vite altrui. Si è certificato ancora una volta come la distrazione sia la prima causa di incidente. Cosa ci vuole ad approvare un decreto-legge con 10 regole decisive per migliorare la sicurezza stradale, introducendo da subito la “minisospensione della patente”? Cosa si aspetta a modificare l’art. 187 per dimostrare la guida alterata sotto effetto di sostanze stupefacenti, visto che ISTAT certifica solo 4.608 conducenti segnalati all’autorità giudiziaria? Ed ancora l’alta velocità, cosa si attende ad introdurre il decreto ministeriale con le nuove regole sull’utilizzo delle apparecchiature di misurazione, sempre più messe in discussione nelle aule di giustizia, semplicemente per terminologie amministrative non coperte da norme primarie?

I dati anno 2022 sono un vero e proprio campanello d’allarme. I costi sociali ammontano a 18 miliardi di euro. Una enormità. Signori, il tempo è scaduto ed un futuro migliore sulle strade sarà solo un miraggio con un lento peggiorare e l’obiettivo della riduzione di morti a livello europeo, non verrà raggiunto. Serve e subito un PNRR della sicurezza stradale per migliorare le strade, per riportare a livelli adeguati i controlli e per invertire questo ritorno ad una insicurezza sulle strade che ci sta riportando alle cifre e ai lutti del passato.

www.asaps.it
*Presidente ASAPS
3
Le modalità per abbonarsi
di Giordano Biserni*
Incidenti stradali anno 2022: i dati definitivi di ISTAT Situazione grave, con una grande amarezza: i 39 bambini morti (e sono già 35 anche nel 2023)

ACI-ISTAT Report incidenti stradali 2022 post-pandemia: In netta ripresa mobilità e incidentalità stradale

Incidenti: 165.889 (+9,2%),

morti: 3.159 (+9,9%), feriti: 223.475 (+9,2%)

COSTI SOCIALI: 18mld di euro (0,9% PIL)

+9,8% rispetto ai 16,4mld del 2021

CAUSE PRINCIPALI INCIDENTI

Distrazione: 32.701 (15,0%)

Precedenza/semaforo: 29.840 (13,7%)

Velocità: 20.316 (9,3%)

VITTIME PER MEZZO DI TRASPORTO

aumentano:

occupanti auto (+15,4%), motociclisti (+12,4%), ciclomotoristi (+4,5%), pedoni (+3,2%)

diminuiscono: ciclisti (- 6,8%), occupanti di autocarri (-1,8%)

Monopattini elettrici

Aumentano incidenti (2.929, +39,4%), morti (16, +77,8%: erano 9 nel 2021) e feriti (2.787, +40,8%)

VITTIME PER FASCIA D’ETÀ

aumento maggiore: 60-64 anni (+35,5%) in forte aumento:

giovanissimi (15-19 anni) +21,2% e giovani (25-29 anni) +10,4% bambini (0-14): 39 vittime (+39,3 %, erano 28 nel 2021): il valore più elevato degli ultimi 5 anni

VITTIME PER CATEGORIA

1 vittima della strada su 2 (49,3%) è “utente vulnerabile” (pedoni, utenti di biciclette, monopattini elettrici, ciclomotori e motocicli)

pedoni = indice mortalità 4,4 volte superiore a occupanti di auto (0,7)

motociclisti = 2,5 volte, bici e monopattini = 1,9 volte

TASSO DI MORTALITÀ

(morti per 100mila abitanti)

5,4 (era 4,9 nel 2021)

INDICE DI MORTALITÀ PER AMBITO STRADALE

(rapporto morti/100 incidenti con lesioni a persone)

4,3 extraurbane - 3,5 autostrade - 1,1 urbane

Esaurita la fase acuta della pandemia, il 2022 si caratterizza per una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale: 3.159 morti (+9,9% rispetto al 2021), 223.475 feriti (+9,2%), in 165.889 incidenti stradali (+9,2%). Tutti valori in crescita rispetto all’anno precedente, anche se ancora in diminuzione, nel confronto con il 2019 (benchmark per il decennio 20212030) per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7%, -7,4%) e pressoché stabili per le vittime (-0,4%). In media, ogni giorno si sono verificati 454 incidenti (18,9 ogni ora) con 8,7 morti (1 ogni 3 ore) e 612 feriti (25,5 ogni ora). Il costo sociale degli incidenti stradali 2022 ammonta a quasi 18 miliardi di euro (0,9 % del Pil nazionale): + 9,8% rispetto ai 16,4mld. del 2021.

Sono questi alcuni tra i dati essenziali del Rapporto ACIISTAT sull’incidentalità stradale 2022, online da oggi su https://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/ incidentalita.html e su https://www.istat.it/

Tasso di mortalità: 5,4. Ben 14 Regioni sopra la media

Nel 2022, il tasso di mortalità - numero di morti per 100mila abitanti - risulta più elevato della media nazionale (5,4) in ben 14 regioni, tra le quali Basilicata (8,5), Valle d’Aosta (8,1), Emilia Romagna (7,0), Umbria e Piemonte, entrambi a 5,7. In 7 Regioni, invece, si sono registrati tassi di mortalità inferiori alla media nazionale: Liguria (3,8), Lombardia, Calabria (4,0 entrambe), Campania (4,1), Abruzzo (4,6), Sicilia (4,7) e Molise (4,8).

Indice di mortalità: 4,3 extraurbane, 3,5 autostrade, 1,1 urbane

L’indice di mortalità aumenta per tutti gli ambiti stradali. Resta più elevato sulle strade extraurbane (4,3 decessi ogni 100 incidenti), si attesta a 3,5 sulle autostrade mentre è pari a 1,1 sulle strade urbane (rispettivamente 4,1, 3,2 e 1,1 nel 2021). La media nazionale, praticamente invariata dal 2010, è pari a 1,9.

Vittime: in aumento per tutti gli utenti, tranne ciclisti e occupanti di autocarri

Vittime in aumento tra occupanti di autovetture (1.375; +15,4%), motociclisti (781, +12,4%), ciclomotoristi (70, +4,5%) e pedoni (485, +3,2%); in diminuzione, invece, tra ciclisti (205, erano 220 del 2022: - 6,8%) e occupanti di autocarri (166 deceduti: -1,8%).

Monopattini elettrici: in aumento incidenti (+39,4%), morti (+77,8%) e feriti (+47,4%)

In aumento, infine, e gli infortunati tra gli utenti di monopattini elettrici. Gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, passano da 2.101 del 2021 a 2.929 nel 2022 (+39,4%), i feriti da 1.980 a 2.787 (+40,8%), mentre i morti (entro 30 giorni) sono 16, nel 2021 erano 9, più un pedone (+77,8%, pedone escluso).

Utenti vulnerabili: 49,3% dei morti sulle strade. Pedoni rischiano 4,4 volte di più degli occupanti di auto

Nel complesso, gli utenti più vulnerabili (pedoni, utenti di biciclette anche elettriche, monopattini elettrici, ciclomotori e motocicli) rappresentano il 49,3% dei morti sulle strade. Percentuale in lieve diminuzione, sia rispetto al 2021 (50,9%) che al 2020 (51,4%). Gli indici di mortalità e lesività evidenziano rischi più elevati per gli utenti vulnerabili: l’indice di mortalità per i pedoni (2,7 ogni 100 incidenti) è 4,4 volte superiore a quello degli occupanti di autovetture (0,6). Il valore dell’indice di mortalità riferito ai motociclisti è di 2,5 volte (1,5 morti ogni 100 incidenti); è invece 1,9 volte più alto per i conducenti e passeggeri di biciclette, elettriche e no, e di monopattini (1,1 morti ogni 100 incidenti).

Vittime: aumento max tra 60-64 anni (+35,5%); in aumento anche 15-19 (+21,2%) e 25-29 (10,4%)

Guardando la distribuzione per età, le vittime risultano concentrate soprattutto nelle classi 45-59 anni e 20-29 anni per gli uomini, tra 75 e gli 84 anni e 20-24 anni per le donne. L’aumento più consistente si registra, però, nella

fascia 60-64 anni (+35,5%). In forte aumento anche le vittime tra giovanissimi (15-19 anni: +21,2%) e giovani (25-29enni: +10,4%).

Nota particolarmente negativa la quota di bambini (0-14 anni) deceduti in incidente stradale: 39 nel 2022, dei quali 27 tra 5 e 14 anni, in aumento (+17,4%) rispetto ai 23 del 2021. Il valore, che non accenna a diminuire, risulta più alto persino di quello registrato nel 2019; i bambini 0-14 deceduti erano infatti: 28 nel 2021, 37 nel 2020 e 35 nel 2019.

Cause principali: distrazione (15% tot.), precedenza/ semaforo (13,7%), velocità (9,3%)

“Guida distratta o andamento indeciso” (32.701 incidenti: il 15,0% del totale), mancato rispetto di precedenza o semaforo (29.840 incidenti: 13,7%) e velocità troppo elevata (20.316: 9,3%%) si confermano le principali cause di incidenti. Seguono: manovre irregolari (es. retromarcia, inversione, manovra irregolare per sostare o attraversare la carreggiata: 16.788 casi: 7,7%) e mancato rispetto della distanza di sicurezza (15.233 casi: 7,0%).

Mancata precedenza al pedone (7.185) e comportamento scorretto del pedone (5.899) rappresentano, infine, rispettivamente, il 3,3% e il 2,7% delle cause di incidente.

Multe: quasi 7,9mln +12,3% rispetto al 2021. Eccesso di velocità e divieto di sosta i comportamenti più sanzionati

Le sanzioni per violazioni alle Norme di comportamento elevate da Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Polizie Locali dei Comuni capoluogo di provincia sono state quasi 7,9 milioni (in media 21.564 al giorno, 898 l’ora, 15 al minuto): il 12,3% in più del 2021. La guida troppo veloce (3.042.682) è sempre il comportamento più sanzionato (38,7% del totale), seguito a ruota dalle contravvenzioni comminate per disciplina della sosta: 2.926.821 (37,2%).

Al terzo posto l’inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica (657.764 sanzioni, 8,4%).

www.asaps.it 5
(a) Sono incluse nella categoria “Strade urbane” anche le Provinciali, Statali e Regionali entro l’abitato. Sono incluse nella categoria “Strade extraurbane”, le strade Statali, Regionali e Provinciali fuori dall’abitato e Comunali extraurbane.
www.asaps.it 4
Statistiche
INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE SECONDO LA CATEGORIA DELLA STRADA Anni 2022, 2021 e 2019, valori assoluti e variazioni percentuali 2022/2021 e 2022/2019

Comuicati stampa

Dossier

oi si dice che la storia non si ripete. Si ripete si ripete... Infatti anche nel 2023 come nel 2022 sul Dossier del Ministero dell’Interno, una ben fatta “bibbia” sulla sicurezza e ordine pubblico in Italia, un ricco documento nutrito di ben 43 pagine, ancora una volta non è stata riservata neppure una riga, una sola, al tema (problema) della sicurezza stradale.

Sconcertante, addirittura imbarazzante. Ma veramente al Ministero dell’Interno considerano la sicurezza stradale un fenomeno irrilevante dal valore zero?

Possibile che in un dossier che parla di migrazione, femminicidi, ma anche di spiagge sicure, di scuole sicure e tanto altro non si trovi uno spazio per il tema (problema) della sicurezza stradale che decapita la vita anche e proprio di parecchie centinaia di giovani e giovanissimi che a scuola non ci torneranno mai più?

Allora cosa si fanno a fare tutte quelle campagne per la sicurezza sulle strade rivolte in particolare ai giovani?

Neppure l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno ha fatto comprendere che la sicurezza stradale riguarda ognuno di noi, soprattutto i giovani che devono sentirne parlare (e vedere i fatti) più spesso?

Forse il Ministero non ci ha voluto dire quante pattuglie ha impiegato sulle strade in questa prima fetta del 2023, rispetto al esempio quelle schierate solo 10 anni fa, prima della chiusura di alcune decine di Distaccamenti della Polizia Stradale? Oppure al Ministero dell’Interno non

in Italia

avevano a disposizione i dati globali della mortalità per violenza stradale nei primi 7 mesi del 2023?

Bastava che li avessero chiesti ad ASAPS e li avremmo forniti noi, informando il Viminale che da inizio anno al 6 agosto scorso, secondo lo storico Osservatorio della piccola ma motivatissima associazione forlivese, sono già morti 255 pedoni sulle strade, e ne sono stati uccisi 26 solo nei primi 13 giorni di agosto. https://www.asaps. it/p/76834

Poi anche 113 ciclisti: https://www.asaps.it/p/76862

Inoltre avremmo potuto disciplinatamente riferire che nei soli fine settimana nei primi 7 mesi del 2023 sono già morte 759 persone in incidenti stradali e fra loro un numero impressionante di motociclisti, esattamente 254 di cui ben 81 nei soli fine settimana di un tragico mese di luglio. Non dimentichiamo poi 32 bambini già strappati alla vita nel 2023 a metà agosto.

E l’Osservatorio registra solo i decessi che avvengono praticamente nell’immediatezza del sinistro o poco dopo ai quali si dovranno poi aggiungere i decessi successivi durante le ospedalizzazioni. Possibile che tutte queste vittime della strada per il Dossier del Viminale non esistano e non rilevino?

Una risposta sarebbe veramente auspicabile.

Il dossier al link https://www.asaps.it/p/78018

Ferragosto 2023 del Viminale sulla sicurezza
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In 43 pagine neppure una riga sulla sicurezza stradale, nonostante l’incremento delle vittime sulle strade Veramente sconcertante!

(ASAPS) – Il taxi per riportare a casa gli ubriachi dalla discoteca? Se la cosa fosse venuta fuori ai tempi di Totò, la celebre battuta all’onorevole Trombetta (“Totò a colori”, regia di Steno, 1952) non avrebbe potuto essere più azzeccata e se qualcuno se la fosse persa, suggeriamo di aspettare qualche riga, perché già sappiamo come chiudere questo pezzo. Gli onorevoli non ce ne vogliano: rispettiamo tutte le idee, anche le più strampalate, soprattutto quando si tratta di salvare vite, ma questa no, è troppo bislacca, anche solo da sentire: del resto, l’Eureka in questione non è il frutto di uno studio o di un progetto approntato da esperti del settore.

La cosa è venuta fuori all’esito di un incontro voluto da Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture tra politici, tecnici (?), influencer e content creators, dopo i fatti della periferia romana di Casal Palocco. Ricordate? Uno youtuber e alcuni suoi compari, su una Lamborghini presa a noleggio (per una “sfida social”), centrarono la Smart con a bordo una madre e i suoi due figli, ammazzandone uno, Manuel, di cinque anni.

La memoria, anche grazie a Google, corre indietro alle dichiarazioni subitanee dei tanti onorevoli, dell’una e dell’altra parte, il cui senso può essere così riassunto: “mai più!”, “leggi più dure!”, “tolleranza zero!”.

Noi una soluzione efficace ce l’avremmo: le pattuglie.

Il controllo del territorio e la vigilanza stradale, in un paese come il nostro, sono davvero l’unica soluzione, perché abbiamo un’infinità di leggi stradali tutte dedicate e finalizzate a una cosa soltanto: evitare incidenti. Pensateci: a cosa serve uno stop se nessuno ci si ferma? Ma come facciamo ad evitare che il trasgressore di una norma del genere la faccia sempre franca? Pensate davvero che una telecamera di sorveglianza, una che scatti foto al veicolo di un conducente che passa col rosso o un autovelox possano bastare?

La rappresentazione icastica di ciò che diciamo, che cioè la tecnologia da sola non sia sufficiente, è l’etilometro: se una persona beve alcolici e guida, ammesso che riesca ad arrivare a casa, non corre alcun rischio “legale”, a meno che non incroci l’itinerario di una delle sempre più rare pattuglie (razza in via d’estinzione), perché non c’è nessuno strumento che possa determinare la sua ebbrezza da remoto.

Sulla strada serve qualcuno che gli metta la paletta davanti, che gli si avvicini, lo guardi negli occhi e poi gli infili l’etilometro in bocca e lo faccia soffiare.

Per questo consideriamo l’idea di un taxi che riporti a casa l’ubriaco dalla disco non solo strampalata, ma anche sbagliata, offensiva e sperequativa.

Sbagliata perché: il fatto che si tratti di sostanze legali non significa che lo Stato abbia il diritto di incentivarne il consumo, anche se responsabile. L’età del primo bicchiere è ormai attestata a 11 anni ed è da questo momento in poi che comincia

il rischio della dipendenza, quando cioè l’individuo perde la sua capacità di restare sobrio. E quando si perde questa capacità si cade, ci si ammala, si va a sbattere, si diventa aggressivi e ci fermiamo qui, perché non è nostro compito illustrare che razza di cancro sia l’alcolismo per l’individuo e la collettività. O spiegare che tutte quelle donne ammazzate hanno avuto molte volte come carnefice un uomo alcolizzato o drogato.

Il 25% di tutti gli Osservatori ASAPS hanno come fattore comune l’uso di sostanze psicoattive e l’alcol, signori, lo è: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l’alcol fra le droghe. È giuridicamente legale ma estremamente tossica per la cellula epatica, più di molte droghe illegali, ed è causa di una dipendenza il cui grado è superiore rispetto alle sostanze più conosciute. Ha un potere psicoattivo, in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello e la sua assunzione protratta nel tempo induce assuefazione e quindi, per ottenere lo stesso effetto, bisogna sempre aumentare la dose. L’Europa ha il più elevato consumo alcolico al mondo, il doppio rispetto alla media mondiale, ed è il terzo fattore di rischio per i decessi e per le invalidità nel Vecchio Continente ma soprattutto è il principale fattore di rischio per la salute dei giovani, insieme proprio agli incidenti stradali.

Offensiva perché: esiste una grandissima parte di persone che sanno perfettamente quanto bere e guidare siano due attività che non vanno d’accordo tra loro. E che non bevono, nemmeno un goccio, se devono riportare a casa amici o famiglia. Il loro atteggiamento non è “virtuoso”: è “corretto”. Lo Stato non può avere liste d’attesa di mesi per un esame diagnostico salvavita e spendere soldi per chi si fa del male. È offensivo soprattutto per chi è malato e lo psichiatra Paolo Crepet non poteva essere più efficace nella sua sintesi: “l’idea di per sé è quasi offensiva per la signora che deve fare la chemio e deve pagarsi il taxi. Tutto il resto è roba da osteria. Il messaggio è chiaro: ubriaconi di tutto il mondo unitevi, per fare la parodia di Marx. Vorrei capire la ratio, siamo noi a dover pagare questi taxi”. Ma lo è [offensiva] anche per chi ha perso qualcuno sulla strada e non vede mai una pattuglia a garantire la sicurezza come lo Stato ha il preciso dovere di fare. Quindi, fateci capire: non assumiamo poliziotti, non compriamo etilometri, non paghiamo straordinari, chiudiamo caserme e poi affittiamo taxi per riportare a casa coloro che altrimenti potrebbero uccidere sulla strada?

Sperequativa perché: se guidare ubriachi è trasgressione, allora paghiamo anche il carroattrezzi per chi vuole portare la moto o l’auto in pista, perché andare forte sulla strada è pericoloso. Oppure riportiamo a casa gli ubriachi dai matrimoni, dalle cene di laurea, dagli addio al celibato o dalle feste paesane. Ma che state a dì?

A proposito di slang, in quello italiano di ultima generazione c’è un nuovo verbo che ben si adatta alla situazione e che la Treccani definisce alla perfezione partendo da un articolo di linkiesta.it del 2016: “il lemma per ora sta facendo il suo sviluppo negli ambienti underground, ancora non ha accesso all’uso ufficiale. Ma il verbo <perculare> c’è ed è sempre più usato, vive e lotta insieme a noi. <Perculare>, nel gergo che un linguista definirebbe giovanile, vuole dire

prendere in giro, prendere per il culo. I sinonimi quindi sono sbeffeggiare, coglionare, eccetera”.

E quindi, la Treccani dice: “dalla locuzione (prendere) per (il) cul(o) con l’aggiunta della desinenza -are dei verbi della prima coniugazione. Voce che ha origine nei linguaggi giovanili”.

Perché, vedete, la sicurezza stradale è una cosa di tutti, che appartiene alla legittima aspettativa di ogni singolo cittadino, anche quello che noleggia una Lamborghini per una sfida social e sfreccia a 125 all’ora in città, per quello che in un viale cittadino passa i 200, per i motociclisti che provano a superare i 300 in autostrada, per i ciclisti contromano, per i pedoni che attraversano dove gli pare, per i monopattinisti che duellano con la gravità a 50 orari su ruote da 100 millimetri.

Perché anche loro, a un certo momento, smettono di essere potenziali carnefici (magari solo di loro stessi) e si espongono alla violenza altrui, diventando soggetti passivi della più classica delle leggi, detta “del contrappasso”, che è un modo un po’ dantesco per definire in modo diverso quella “del taglione”.

E quindi, per avere qualche like sui social e vincere la quotidiana sfida tra politici-influencer-content creators, ecco che la via più semplice è quella che alla fine sarà spacciata per quella giusta. Perché, tanto, tra un mese nessuno si ricorderà più chi era Manuel, 5 anni, e di chi avrebbe potuto essere.

Quindi, chissenefrega?

Nel computo costi/benefici di un politico, purtroppo, non ci sembra ci sia l’idea di fare del bene al futuro. Quello che conta è l’hic et nunc, ma non per spinte filosofiche esistenzialiste. Macché, il qui e ora è solo per lui. Spingere troppo sull’acceleratore delle regole giuste –perdonateci la similitudine – è controproducente per lui, perché siccome a nessuno fregherà più niente del piccolo Manuel, o degli altri 39 infra-tredicenni morti nel 2022 (35 nei primi otto mesi del 2023, secondo l’Osservatorio ASAPS), ritirare patenti agli ebbri, o ai velocisti, o più generalmente ripristinare la legalità stradale (oltre che la legalità tutta), porterà il messaggio che il governante pro tempore è una carogna, alla testa di uno stato di polizia, di regole assurde e di multe fatte passare come gabelle, balzelli o pizzi di Stato.

Dimentichi che il balzello è una tassa odiosa e che la multa è la sanzione per un comportamento illecito, nel segreto dell’urna, i cittadini toglieranno il voto al politico autore del bene collettivo, che così, agendo correttamente, avrà decretato la sua fine e allora, chissenefrega un’altra volta. Ma noi, dai nostri politici, di qualsiasi schieramento essi siano, pretendiamo serietà, perché i 3.159 morti ed 223.475 feriti sulla strada del 2022 hanno tutti un nome e un cognome e il loro sangue, le loro ferite, ricadono su tutti noi, in termini di lutto, dolore, perdita di forza lavoro e soldi, con un costo sociale che secondo le stime più ottimistiche raggiunge i 18 miliardi di euro, quasi l’1% del PIL. Altrimenti aveva ragione Totò a “perculare” l’onorevole Trombetta e liquidarlo allegramente con la sua esortazione più celebre, “ma mi faccia il piacere!”. (ASAPS)

* Ispettore della Polizia di Stato, Responsabile Comunicazione di ASAPS

www.asaps.it 9 Attualità di Lorenzo Borselli*
Il taxi per gli ubriachi in discoteca?
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Ma ci faccia il piacere…

tabili i numeri di chi si muove in bici o a piedi, mentre c’è un incremento dei casi riguardanti gli utenti di monopattini, con un’età media di 30 anni tra cui molti ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Lo studio effettuato dall’Istituto di Medicina Legale dal 2019 a oggi, dove emerge che su 7904 incidenti il 12% è risultato positivo all’alcol, il 14% alle sostanze stupefacenti e il 3,6% ad entrambe.

Al via una massiccia campagna di sensibilizzazione di Amministrazione e Polizia locale che coinvolgerà cittadini ed esercenti. Un tema già molto attenzionato attraverso la campagna di prevenzione #nessunofuoridalleregole, per tutelare gli utenti vulnerabili.

Più di un quarto degli incidenti stradali che vedono coinvolti gli utilizzatori di biciclette, monopattini o che si spostano a piedi, a Verona e Vicenza, è collegato all’uso di alcol o sostanze stupefacenti. È questo il risultato emerso dal primo studio in Italia e all’estero svolto dall’Istituto di Medicina Legale di Verona, sulle analisi dei dati tossicologici relativi ai casi di incidenti stradali processati dal 2019 al primo quadrimestre del 2023 con specifico focus sulla mobilità sostenibile. Un dato che fa riflettere, e che deve richiamare ad una maggiore attenzione di chi si mette alla guida di una bicicletta, un monopattino o va semplicemente a piedi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

“Il Comune di Verona è orgoglioso per gli esiti e l’innovazione di questo tipo di approfondimento – ha detto l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – ma anche perché rientra in quelle attività di sensibilizzazione a cui l’Amministrazione tiene moltissimo e sulle quali si sta impegnando. Purtroppo il numero di incidenti è in crescita ed è rilevante, quindi l’attenzione deve restare massima a tutto tondo, e continueremo in questa campagna di sensibilizzazione attorno a cui cercheremo di coinvolgere esercenti e cittadini”.

Nel mese di luglio in Comune sono stati presentati i risultati preliminari del progetto PISAD Prevenzione dell’Incidentalità Stradale Alcol-Droga correlata su pedoni, ciclisti e utilizzatori di mobilità elettrica su due ruote, proposto al Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che andrà

avanti fino a fine anno e di cui l’Istituto di Medicina Legale di Verona è stato parte attiva dal punto di vista tecnologico.

L’Istituto di Medicina Legale dal 2009 sta svolgendo questa tipologia di attività, che si è maggiormente strutturata dopo il 2016, a seguito dell’introduzione della legge sull’omicidio stradale, identificando l’istituto come uno dei tre centri operativi regionali assieme a Padova e Venezia.

L’attività ha subito un’ulteriore spinta dall’anno scorso quando nel 2022, in partenariato con la Polizia locale di Verona, ha ricevuto un finanziamento dal Dipartimento per le Politiche Antidroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del progetto PISAD.

Nel mondo sono 1,35 milioni i decessi per incidente stradale ogni anno, la prima causa di morte tra i 5 e 29 anni. Nel 2021, in Italia, gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 2.101, con 9 vittime e 1.980 feriti di cui 1.903 conducenti e 77 passeggeri. Si sono inoltre contati 1 morto e 127 feriti tra i pedoni investiti. Invece le biciclette elettriche o e-bike, sempre nel 2021 e sempre in Italia, sono state coinvolte in 691 sinistri, con 13 vittime e 641 feriti.

#nessunofuoridalleregole. È la campagna di prevenzione diretta agli utenti vulnerabili organizzata dalla Polizia locale e finanziata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenuta dal Comune di Verona per sensibilizzare a rispettare le regole del codice della strada, per diminuire il rischio di rimanere coinvolti in un incidente stradale ed aumentare la sicurezza di tutti.

I dati del progetto dal 2019 fino al primo quadrimestre 2023. Se il numero di casi rimane stabile per biciclette e pedoni, si segnala un incremento riguardo ai monopattini, una tipologia di mobilità che richiede performances psico-fisiche molto elevate e che vede conducenti di fasce d’età molto giovani. Il 12% è risultato positivo all’alcol, il 14% alle sostanze stupefacenti e il 3,6% ad entrambe, per un totale di quasi un 30%.

Determinazioni alcolemiche. Sono stati processati 7904 casi di soggetti coinvolti in incidenti stradali, in maggioranza maschi (5980) con un’età media di 43 anni. Di questi il 17,7% è avvenuto in condizioni di stato di ebbrezza, cioè superiore a 0,5 g/L, e il 54,5

% di questi con una concentrazione di alcol nel sangue superiore all’1,50 g/L.

Determinazioni sostanze stupefacenti o psicotrope. Su un totale di 1381 soggetti, il 17,6% è stato trovato positivo soprattutto per cannabinoidi, cocaina e metaboliti e benzodiazepine.

Incidenti su mobilità sostenibile. Sono 830 sui 7904 casi complessivi. In particolare 629 in bicicletta (età media di 48 anni), 142 pedoni (età media 50 anni) e 59 monopattini (età media 30 anni), con prevalenza generale di genere maschile.

I controlli sulle biciclette hanno rilevato una positività all’alcol pari al 10,7%, mentre pari al 12,9 alle sostanze stupefacenti.

Riguardo ai pedoni, il 14,1% è risultato positivo all’alcol mentre il 14,8% alle sostanze stupefacenti. Il dato si alza in maniera rilevante invece per i monopattini, con il 27,1% positivo all’alcol e il 23,7% alle sostanze stupefacenti.

In generale i risultati totali sulla mobilità sostenibile hanno rilevato un 47% di tassi alcolemici superiori all’1,50 g/L, e l’identificazione soprattutto di cannabinoidi per quanto riguarda il tasso di stupefacenti.

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Incidenti in monopattino, in bici e a piedi a Verona: utenti positivi ad alcol e droghe nel 30% dei casi. Presentati i dati in comune

La Polizia locale di Verona. Nell’ambito di questo progetto sono stati fatti 1034 controlli sui conducenti di monopattini non coinvolti in incidenti, 96 di questi risultati positivi all’alcol. A breve partirà una massiccia campagna di comunicazione che sarà affiancata da continui controlli grazie all’acquisto di due etilometri di ultima generazione, cinque etilometri precursori istantanei a cui si aggiungeranno 4000 etilometri monouso che verranno messi a disposizione dei cittadini. A supporto di un migliore servizio sul territorio sarà anche il nuovo DDL sul codice della strada che, una volta entrato in vigore, permetterà agli agenti di fare un prelievo della mucosa dal cavo orale senza dover ricorrere al prelievo di sangue eseguito da medici. A presentare i dati sono intervenuti in Sala Arazzi l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, il comandante Polizia locale Luigi Altamura e per la facoltà di Medicina Legale Franco Tagliaro e Federica Bortolotti.

“Questo studio – spiega Franco Tagliaro - rappresenta il primo lavoro mirato su questo tipo di mobilità, per quanto riguarda l’idoneità degli utenti di mezzi di mobilità sostenibile, in relazione al loro stato psico-fisico riguardante l’assunzione di sostanze stupefacenti. Essere i primi ha attirato l’interesse del Dipartimento delle Politiche Antidroga che ha chiesto al nostro istituto di fornire i risultati parziali per inserirli alla relazione annuale al Parlamento. Unica nota positiva, il dato relativo all’alcol che è rilevante, ma in controtendenza ai dati europei e italiani che sono dal 25 al 30%, ma non ci dobbiamo fermare”.

“Siamo particolarmente contenti di presentare i risultati di questo studio – ha detto Federica Bortolotti – frutto di lunghi anni di lavoro in questo campo sempre in collaborazione con la Polizia locale di Verona”.

“Siamo orgogliosi per questa iniziativa, molto meno per i risultati rilevati – ha sottolineato il comandante Luigi Altamura -. Noi non facciamo la guerra ai monopattini, ma ai conducenti post incidenti stradali, così come proseguono i controlli sul territorio. È fondamentale spiegare agli utenti che guidare un monopattino non è un gioco, ma un veicolo come la bicicletta e non va fatto sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I dati di questo studio sono certificati, e a questi affiancheremo una forte campagna di comunicazione. A noi preoccupano anche i casi riguardanti i minorenni, tra 14 e 18enni, un problema serio”.

Lo studio completo è consultabile al link https://www.asaps.it/p/77746

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*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

Incidentalità

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana - uno dei più grandi progetti integrati di Smart City d’Europa per la riduzione dell’incidentalità per la tutela degli utenti della strada e per la salvaguardia del territorio - sviluppato da Safety21 per la Città Metropolitana di Milano punta con decisione al conseguimento dell’obiettivo strategico europeo di ridurre del 50% vittime e feriti gravi sulle strade dei Paesi membri entro il 2030 e di portare a zero la mortalità entro il 2050 (“Vision Zero”).

L’impiego di tecnologia IoT innovativa, con monitoraggi costanti e analisi dei dati, unita a un programma costante di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, sta positivamente incidendo sulla sicurezza lungo le strade di pertinenza dell’ente, centrando gli obiettivi del progetto: prevenire il verificarsi di incidenti e creare una diffusa cultura del rispetto delle regole e del rischio, soprattutto tra i giovani.

Contrastare e prevenire l’incidentalità significa cercare di individuare situazioni che rappresentano un possibile pericolo e che potrebbero potenzialmente causare incidenti, prima che questi si verifichino.

L’obiettivo del Project è anche quello di una sensibilizzazione rispetto a un approccio di tipo preventivo: favorendo una programmazione di interventi sui punti stradali, ritenuti sensibili, prima che gli incidenti avvengano, passando da una logica di contenimento degli incidenti stradali ad una di autentica prevenzione.

Infatti dal 2020 ad oggi, per prevenire l’incidentalità nel territorio di Città Metropolitana di Milano sono stati installati oltre 160 apparati IoT (saranno 310 al termine del programma pluriennale) tra telecamere di sorveglianza delle piazzole di sosta integrate con sistemi di monitoraggio di fenomeni atmosferici, apparati di rilevazione del traffico veicolare e per il controllo dei passaggi pedonali non semaforizzati, dispositivi per contrastare i passaggi con il semaforo rosso e sistemi di rilevazione delle velocità media e istantanea. Una rete capillare di dispositivi gestiti dalla Polizia Locale attraverso la piattaforma Cloud TITAN di Safety21, per contrastare le violazioni del Codice della Strada e il reiterarsi di comportamenti rischiosi alla base delle cause più diffuse di incidentalità. E i risultati sono già evidenti!

Dal 2019 al 2021, secondo dati ACI/Eupolis, gli incidenti stradali nell’area della Città Metropolitana di Milano sono scesi da 13.607 a 11.385, il 16% in meno con un calo delle vittime del 18%, e del 20% dei feriti. Città Metropolitana di Milano nel periodo in analisi si è per questo attestata, tra territori in cui sono state risparmiate più vite umane rispetto ai 12 mesi precedenti.

Rispetto all’efficacia degli strumenti di controllo della velocità , quale causa primaria di incidente sul territorio, i dati fin qui acquisiti e analizzati nell’ambito del progetto hanno dimostrato l’azione positiva dei sistemi di controllo attivi.

Dal primo anno di entrata in vigore del programma, inoltre, dati forniti dagli apparati IoT hanno evidenziato un cambiamento nella condotta degli utenti: l’80% dei cittadini che commette un’infrazione nei tratti stradali oggetto degli interventi, tende a rispettare i limiti. Un risultato che va nella direzione di portare progressivamente, anche grazie alla tecnologia in campo, a un comportamento “virtuoso” gli utenti della strada riducendo così l’incidentalità e dunque la mortalità.

Inoltre, all’interno del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, l’infrastruttura tecnologica di monitoraggio e controllo è unita a un programma di informazione geolocalizzata sui posizionamenti attivi e una più estesa campagna di comunicazione sui rischi alla guida e sulle finalità introdotte dal sistema di controllo.

Il programma elaborato da Safety21 per la Città Metropolitana di Milano prevede anche una serie di iniziative di educazione stradale rivolte ai giovani organizzate con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio e di partner formativi qualificati, affinché, sempre più, i regolamenti vengano percepiti anche come tutela della salute di ogni individuo e la sicurezza stradale come un bene di tutti, a partire dalle nuove generazioni.

Tutte le iniziative di Progetto Sicurezza Città Metropolitana sono documentate sul sito: https://progettosicurezzamilanometropolitana.it/

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stradale e attività di prevenzione: il controllo della velocità da remoto solo nei “ punti neri”?
MILANO | ROMA | TORINO | FIRENZE | ORVIETO | PADOVA | BENEVENTO | BOLOGNA | LA SPEZIA www.safety21.it
A questa domanda Città Metropolitana di Milano con Progetto Sicurezza Milano Metropolitana risponde: prevenire gli incidenti attivando dispositivi smart nei punti stradali sensibili e non solo nei punti neri

a lettura della recente sentenza della Corte Costituzionale del 5/6/2023 n. 11, riaccende la questione dell’obbligo di fornire all’organo di polizia i dati del conducente nel caso di sua mancata identificazione al momento della violazione delle norme del codice della strada per le quali sia prevista la decurtazione dei punti.

- La prima formulazione della norma

Il contesto storico della patente a punti

La versione dell’art. 126-bis C.d.S. proposta dal D.Lgs. 15/1/2002 n. 9 poneva a carico dell’organo accertatore la “inequivocabile identificazione” del trasgressore quale condizione essenziale per procedere alla comunicazione della decurtazione punti, con conseguente impossibilità in caso di contestazione differita (notifica) della violazione.

Il IV periodo del comma 2, sostituito dalla L. 1/8/2003 n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 27/6/2003 n. 151, invertì l’assetto precedente. La novella stabiliva, infatti, che in caso di mancata identificazione dell’effettivo contravventore (stante i casi di esenzione dalla contestazione immediata previsti dall’art. 201), al proprietario del veicolo era data “facoltà” di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, all’organo di polizia procedente le generalità e i dati della patente del conducente, altrimenti avrebbe scontato personalmente la decurtazione del punteggio.

La disciplina, però, cambiava a seconda che il proprietario fosse una persona fisica o una persona giuridica. Nel secondo caso, infatti, l’individuazione diventava uno specifico obbligo - cui il legale rappresentante o un suo delegato “è tenuto” - sotto l’esplicita comminatoria della sanzione prevista dall’art. 180 c. 8 C.d.S. La costruzione normativa (eresia tutta italiana), di sapore altamente inquisitorio ed estorsivo era meritevole di critica per molti aspetti.

Come noto, tale sistema è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

- La decisione d’incostituzionalità 24/1/2005

n. 27 …

Promosso il giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, la Consulta, nel raffronto tra la norma di legge ordinaria (art. 126-bis c. 2) e le norme costituzionali (artt. 3, 24 e 27 Cost.) assunte a parametro, ha ristabilito la coerenza dell’ordinamento attraverso l’eliminazione del termine debole del raffronto: id est il comma 2 dell’art. 126-bis.

La Corte, infatti, nel pronunciare sentenza di accoglimento parziale della questione, ha dichiarato l’incostituzionalità sostanziale della norma per irrazionalità rispetto al valore costituzionale sancito dall’art. 3 Cost., sotto il profilo della “irragionevolezza” (agganciato al principio di eguaglianza), per arbitraria trasgressione dei criteri e delle regole cui si informa il sistema.

Divisa la portata normativa del testo, illegittimo “nella parte in cui dispone che”, la Consulta ha anche adottato la clausola sostitutiva dell’“anziché”. La decurtazione dei punti al proprietario reticente cessa, così, di essere quella impenetrabile manifestazione di voluntas della sovranità, traducendosi in un imperativo generale al legislatore di non usare mezzi sproporzionati all’oggetto disciplinato e all’intento perseguito e di rispettare la “natura delle cose”, a vantaggio della “razionalità del diritto” e dei suoi interpreti.

- … e i problemi lasciati aperti

Al punto 10 della sentenza, tuttavia, la Corte ha ritenuto di liquidare il maggiore dubbio interpretativo, precisando che “nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8”, sanzione supplementare che deve essere contestata tanto al proprietario persona-giuridica quanto a quello persona-fisica.

Con l’ultima alinea della parte motiva della sentenza, la Corte esercita anche una funzione monitoria, dando implicita indicazione al legislatore in ordine all’opportunità di procedere a una nuova elaborazione della materia.

In tal modo, seguendo un percorso di demolizione senza iniziative, il giudice delle leggi ha lasciato in piedi una serie di gravi ostacoli all’applicabilità della normativa, perché intollerabile.

Numerose sono state, quindi, le successive censure di costituzionalità proposte in relazione all’ammissibilità della richiesta di fornire i dati del conducente, sul presupposto che la Consulta, pronta a sviluppare una riflessione più ampia e organica, potesse cambiare opinione.

Come noto, tuttavia, tutte le questioni sono state dichiarate infondate o inammissibili1

- Il D.L. 21/9/2005 n. 184, non convertito.

Con il D.L. 184/2005, l’esecutivo aveva proposto Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

Come noto, il citato decreto non è stato convertito in legge, la qual cosa ha comportato l’automatica reviviscenza della normativa previgente con conseguente ristabilimento della situazione giuridica quo ante. All’indomani della decadenza del D.L. 184/2005, numerose erano le proposte di legge pendenti in Parlamento, al fine di tentare di riempire quel vuoto normativo creatosi a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale del sistema patente a punti.

- Il D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006, n. 286.

Tuttavia, solo il D.L. 262/2006, convertito con modifiche nella L. 286/2006, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (sic!), è riuscito all’art. 2 c. 164, a intervenire concretamente sulla materia. E lo ha fatto nel modo più semplice possibile: ricalcando testualmente - con un’operazione di tipo farmaceutico e in assenza di qualunque dialettica - la formulazione della proposta recata dal D.L. 184/20052 Il legislatore d’urgenza, con il successivo avvallo di quello ordinario, ha creato un nuovo impianto tentando, nel contempo, di supplire anche agli errori giuridico-semantici commessi in sede di redazione della prima versione della c.d. “norma antifurbi”. Nel modificare il IV periodo del comma 2 dell’art. 126bis, si stabilisce che al proprietario “ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196”, è fatto obbligo di procedere alla delazione entro 60 giorni “dalla data di notifica del verbale”.

La nuova disposizione sanzionatoria, poi, che sostituisce il VI periodo del comma 2 dell’art. 126-bis, in caso di violazione della citata norma, prevedesganciandosi da quella tautologica, quanto ricercata, complicazione normativa dovuta all’utilizzo di un criterio di rinvio materiale all’art. 180 c. 8 - che l’omessa o reticente comunicazione, “senza giustificato e documentato motivo”, comporta l’applicazione di un’autonoma sanzione pecuniaria supplementare. A chiarire le idee, seppure sotto il previgente assetto normativo, è intervenuta nuovamente, sul punto, la Consulta.

Il Giudice delle leggi, con ordinanza n. 244 del 7 giugno 2006 ha addebitato al giudice a quo di non aver proceduto a verificare la possibilità di pervenire a un’interpretazione secundum constitutionem delle norme impugnate. Il rimettente avrebbe dovuto, in altre parole, procedere a verificare se nel comportamento di chi “presentandosi o scrivendo” fosse ravvisabile quel “giustificato motivo”. Allo stesso modo, avrebbe potuto (rectius dovuto) attribuire rilievo alla

www.asaps.it www.asaps.it 17 16 Dottrina
di Fabio Piccioni*
Il proprietario responsabile nel sistema patente a punti

circostanza che, in materia di illeciti amministrativi, l’art. 3 L. 689/81 subordina la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia “cosciente e volontaria”, intendendo prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da responsabilità.

In conclusione, la Corte Costituzionale ritiene non applicabile la sanzione a chi dichiari di non essere in grado di fornire i dati richiesti.

Il proprietario “dichiarante” e la “chiamata del conducente”

Non è facile individuare cosa ci sia di giuridico su un tema così tormentato; tuttavia, non ci si può liberare da una tentazione così forte.

Il nodo è rappresentato dalla disciplina e la definizione da imprimere alla delicata materia del sapere (eventuale) dell’obbligato in solido, costretto a fornire informazioni all’organo di polizia.

Per una corretta analisi del problema non ci si può esimere dalla corretta similitudine con il diritto penale.

D’altronde, l’art. 126-bis c. 2, VI periodo, ha creato una fattispecie di “illecito amministrativo proprio” (che può essere commesso solo dall’obbligato in solido), che risulta norma speciale rispetto al “reato comune” previsto dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), con conseguente applicazione del principio di cui all’art. 9 L. 689/1981, che mutua, a sua volta, la disciplina dall’art. 15 c.p.3

A seguito della notifica del verbale di contestazione, il proprietario ha a sua disposizione tre ipotesi comportamentali:

1) non ottemperare all’ordine4 e non effettuare alcuna comunicazione, con conseguente e automatica applicazione della sanzione pecuniaria supplementare;

2) effettuare una comunicazione con cui “giustifica e documenta” l’impossibilità di identificare il conducente, a seguito della quale rischia l’applicazione della sanzione;

3) rendere dichiarazioni giuridicamente rilevanti contra se o erga alios

E’ in relazione a quest’ultima ipotesi, che si aprono i maggiori problemi.

Si tratta, infatti, di bilanciare due diversi principi di rilevanza costituzionale:

- il diritto di difesa, con l’indefettibile corollario del principio del nemo tenetur se detegere o, se si preferisce, del più attuale privilege against self-incrimination5;

- il principio del contraddittorio, in quella sua peculiare esplicitazione definita come controesaminabilità:

audiatur et altera pars

La logica sottesa dal legislatore a una disposizione di tal fatta, consiste forse nell’interesse dell’ordinamento ad avvalersi del contributo dell’obbligato in solido, in quanto questi può essere il solo ad avere cognizione della verità della ricostruzione fattuale.

La figura della “chiamata obbligatoria del conducente”, quale prova storica o rappresentativa, pretende di spingersi fin nei più reconditi recessi della mente del proprietario, mediante un rigido “controllo della sua coscienza”, degno della dottrina di Hans Frank e di Franz Gürtner, industriosi “giuristi” al servizio del Fuhrer

Le rivelazioni del “centonovantaseista” (sia consentita l’assimilazione linguistico-numerica con quello che, in procedura penale, si chiama il “duecentodiecista”) sono lo strumento meno gradevole da assumere, utilizzare e valutare; tuttavia, il compito del legislatore non è quello di stimare se una prova appaghi il senso estetico, bensì quello di stabilire se sia affidabile per la ricerca della verità.

Non si può fare a meno, infatti, di porre l’accento sull’interesse del proprietario - co-obbligato per la sanzione principale, connessa al procedimento per il quale gli si richiedono dichiarazioni - ai fatti amministrativi, sullo stimolo a fornire una versione tendenziosa degli accadimenti reali, sulla sua scarsa credibilità, sulla presunzione assoluta di non attendibilità, che caratterizzerebbe una sua eventuale testimonianza6 .

D’altronde, non si tratta soltanto di una fonte di prova particolarmente sospetta, ma di un atto che, provenendo dall’interessato, non si può fingere proveniente da un testimone in senso tecnico (clean man, free of infamity).

Si tratta di “una situazione … particolarmente significativa ai fini della garanzia di veridicità … ispirat(a) dal timore che l’interesse a una determinata soluzione del (procedimento), che può dipendere dai più vari motivi, possa indurre il dichiarante a non dire la verità”.

Il rischio notevole che si annida dietro i meandri della norma, è quello della delazione calunniosa; pretendere l’atteggiarsi del proprietario “acciocché sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso, quasi che l’uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione … ch’egli è un voler confondere tutti i rapporti, l’esiger che un uomo sia nello stesso tempo accusatore e accusato”7 Lo “scuoprimento della verità” a mezzo della coatta ricerca della prova ex ore rei, riconduce al filone reminiscente del passato inquisitorio, perversione dalla quale l’inquisitore non esce meno storpiato dell’inquisito.

Il blitz legislativo appare, allora, motivato dalla configurazione in capo al proprietario di una praesumptio juris di responsabilità traente fondamento dalla constatazione secondo la quale, lo stesso ha la concreta disponibilità del veicolo. Egli deve se detegere, confessandosi colpevole quando lo sia: la confessione, probatio probatissima, è il fulcro del sistema della P.a.P. - nemo damnetur nisi confessus. E quando non lo sia, deve provare la sincerità della propria riconversione offrendo, sull’altare del codice della strada, il nome degli altri eretici.

Come insegna Moro, nella sua Pratica Criminale, «qualora un reo confessa … diventa infame … perchè tradisce sé stesso. E l’infame non può essere testimonio; e perciò quando … nella sua deposizione nomina come compagno … qualche altra persona, … a purgarsi l’infamia del reo si è trovato il rimedio; … che il reo confesso debba nella tortura confermare quella testimonianza … contro de’ complici. Questo confermare si chiama nel Foro convalida … (di) quella testimonianza che prima era di niun vigore; perché colla tortura si purga l’infamia contratta con la propria confessione».

La norma, fa tornare alla memoria la scena comica descritta dal Galanti, nel suo Descrizione delle Sicilie Si fingeva di torturare il chiamante per mano del carnefice; e così se ne leggeva la deposizione ai correi, in presenza dei giudici, gli si faceva giurare la deposizione, baciandola, e gli si facevano toccare col piede i piedi dei compici, per dirsi che li avesse raggiunti. Questo perché si fingeva che le mani dell’accusato, rivelatore dell’altrui reità, fossero sospese alle corde: così si purgava l’infamia e la deposizione diventava degna di fede.

In conclusione, la facultas tacendi è volta a garantire l’immunità da ogni forma di costringimento diretta a forzare il secretum della coscienza.

La sentenza della Corte Costituzionale del 5/6/2023 n. 11

Il Tribunale di Firenze ha investito il Giudice delle leggi della questione relativa all’estensione del diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata nel corso del procedimento penale.

La Consulta, con un’ampia e analitica sentenza fondata anche sulle fonti di diritto internazionale vincolanti per l’ordinamento interno, ha ritenuto che l’assetto del diritto vigente non assicura sufficiente tutela al diritto al silenzio.

Conseguentemente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 495 c. 1 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64 c. 3 c.p.p., anch’esso dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p. Interessanti risultano gli obiter dicta pronunciati. Se il diritto al silenzio è diritto dell’individuo «a non essere costretto» non solo a «confessarsi colpevole», ma anche «a deporre contro sé stesso» - come recita l’art. 14 par. 3 lett. g) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), quale corollario implicito del diritto inviolabile di difesa, sancito dall’art. 24

Cost. - tale diritto è necessariamente in gioco allorché l’autorità che procede … ponga alla persona … domande su circostanze che … possano essere successivamente utilizzate contro di lei nell’ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere «un impatto sulla condanna o sulla sanzione» che le potrebbe essere inflitta. Potendosi trattare, infatti, di circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la persona … l’onere di dimostrare la sussistenza di tali circostanze - così come di tutte le altre dalle quali dipende la responsabilità penale … - non può che gravare sul pubblico ministero, risultando frontalmente incompatibile con l’art. 24 Cost. ogni assetto normativo che miri a imporre alla persona sospettata o accusata … un dovere di fornire informazioni idonee non solo a contribuire alla propria condanna, ma anche ad aggravare la pena applicabile, ovvero a determinare l’adozione di misure limitative dei suoi diritti nell’ambito del procedimento e poi del processo penale.

Ne deriva che la dimensione costituzionale del diritto al silenzio osta a che possa ravvisarsi un dovere della persona … di fornire le relative informazioni all’autorità procedente, e in tal modo di collaborare nelle indagini e nel processo a proprio carico.

***

Resta, allora, da verificare se tali principi si estendano anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura punitiva secondo i criteri Engel.

In merito, la stessa sentenza in esame, osserva che la grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro Consob, ha parimenti riconosciuto che il diritto al silenzio è implicitamente garantito nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in armonia con la costante giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU, precisando che tale diritto «risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre», e che esso «comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell’accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona».

In tal senso, con la sentenza n. 84 del 2021, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 187-quinquiesdecies D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nella parte in cui si applicava anche a chi si fosse rifiutato di rispondere a domande della CONSOB dalle quali potesse emergere una sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, o addirittura per un reato.

Orbene, la Corte di Strasburgo ha ripetutamente

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qualificato come di natura penale - agli effetti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4/8/1955 n. 848 - la misura della decurtazione dei punti della patente, in quanto idonea a determinare, alla fine, la perdita del titolo abilitativo alla guida.

Al riguardo, i giudici europei hanno posto in evidenza come sia «incontestabile che il diritto di condurre un veicolo a motore si rivela di grande utilità per la vita corrente e l’esercizio di una attività professionale»: di modo che, «anche se la misura è considerata dal diritto interno comune come una misura amministrativa preventiva non appartenente alla materia penale, è giocoforza constatare il suo carattere punitivo e dissuasivo» (Corte EDU, 5/10/2017, Varadinov / Bulgaria; 23/9/1998, Malige / Francia; 6/10/2011, Wagner / Lussemburgo).

La persistente incostituzionalità dell’art. 126-bis

Il sospetto di incostituzionalità della costruzione normativa che esige un comportamento incoercibile e incoartabile, persiste ancora.

Non esiste, peraltro, alcuna norma di precetto che preveda un obbligo a carico del proprietario di sapere in ogni momento chi guida il suo veicolo. E non si capisce come possa esistere una norma in tal senso: quegli, infatti, potrà tutt’al più comunicare l’identità del soggetto a cui ha affidato il veicolo, ma non se lo stesso sia stato effettivamente alla guida al momento della violazione.

Il dubbio, allora.

L’obbligato in solido che - per evitare di pagare la sanzione supplementare e, al contempo, eludere la decurtazione dei punti a suo carico - decida fraudolentemente di fornire all’organo procedente i dati personali e della patente della nonna, risponde del delitto di cui all’art. 495 c.p.8?

In altre parole, la veste di “conducente al momento della commessa violazione” costituisce un’ipotesi idonea a integrare l’identità, lo stato o altra qualità personale?

Conseguentemente, laddove l’organo di polizia dovesse poi venire a conoscenza della circostanza che quel giorno, a quell’ora, la povera nonna si trovava ricoverata in ospedale, dovrà procedere a redigere la relativa comunicazione della notizia di reato?

Cosa ci sia di ragionevole in una previsione che impone all’obbligato in solido - vero e proprio perseguitato giuridico - di scegliere se farsi decurtare i punti, o comprarli dalla polizia (a prezzo fisso) - scelta del tutto arbitraria e incontrollata - qualcuno, prima o poi, dovrà spiegare. Forse, per raggiungere l’auspicato obiettivo di “fare chiarezza nel settore … e ricondurre ad omogeneità le procedure”, infelicemente preconizzato nella relazione al D.L. 184/2005, e, al contempo, deprecare tutti gli aporetici problemi giuridico-sociali nonché economico-normativi, basterebbe tornare - onde evitare ulteriori quanto pericolose manovre di ortopedia giuridica - all’originaria formulazione della norma (prevista dal D.Lgs. 9/2002, mai entrata in vigore) che richiedeva la “inequivocabile identificazione” del trasgressore quale condizione essenziale per procedere alla decurtazione dei punti. La ricerca di un riferimento inquisitorio teso alla “privatizzazione” del servizio di polizia stradale - per quanto attiene alla ricerca del trasgressore - (che denota la fisica dello strapotere della P.A.) sembra, invece, destinata all’insuccesso.

1 - Cfr. Corte Cost., 428/2004; 247/2005; 244/2006; 434/2007; 165/2008; 204/2008; 282/2008; 424/2008; 306/2009.

2 - In merito non si può sottacere che la prassi con cui si procede a reiterare decreti legge decaduti per l’inutile decorso del termine, “suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali”; cfr. Corte Cost. 544/1989 e 302/1988.

3 - La disposizione in esame, infatti, presenta tutti gli elementi della norma generale (ordine legalmente dato dall’Autorità), con l’aggiunta di un quid pluris che costituisce il suo coefficiente specializzante (fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione) e che ne restringe il campo d’applicazione. In altre parole, si determina quel rapporto tra genus e species che identifica la c.d. “specialità unilaterale”; «le due disposizioni vengono a presentarsi come cerchi concentrici di raggio diverso, per cui quello più ampio comprende interamente in sé quello minore, presentando inoltre un settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità».

4 - L’ipotesi evoca la figura, di matrice anglosassone, del contempt of court.

5 - No person shall be compelled … to be a witness against himself.

6 - Per una disamina critica delle opportunità del chiamato a mentire, vedi Framarino dei Malatesta, La logica delle prove in criminale. “Timore che gli altri con tanta facilità non incolpi, con quanta prontezza ha sé stesso accusato; che incolpi falsamente un potente nella speranza di salvarsi con lui; che la dichiarazione sia dettata dall’inimicizia per il chiamato; che calunni per servire l’interesse altrui …”.

7 - Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene.

8 - In tal senso, cfr. Cass. Pen., sez. V, 11/5/2016 n. 19527.

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*Avv. del Foro di Firenze

Osservatorio ASAPS sulle Morti Verdi 2022

342 gli incidenti registrati -4,2% rispetto ai 357 del 2021

159 i morti, in calo del 4,2% rispetto al 2021 quando furono 166 e 234 feriti -4,9% Dal 2013 al 2022 l’Osservatorio ASAPS ha registrato 3.814 incidenti gravi che hanno causato 1.682 morti e 2.585 feriti

nche per il 2022 la mortalità nei campi per incidenti con trattori agricoli ha fatto segnare dati preoccupanti. Ormai, e lo ripetiamo, si deve parlare di dramma dei campi agricoli! Termine duro, ma corrisponde alla portata dei dati dell’Osservatorio ASAPS sulle Morti Verdi, gli incidenti che avvengono nei campi o nelle strade adiacenti col coinvolgimento dei trattori agricoli. Nel 2022 l’agenzia forlivese della sicurezza ha contato 342 incidenti, in calo del 4,2% rispetto al 2021 quando furono esattamente 357 (422 nel 2020), con 159 morti in calo del 4,2% rispetto alle 166 vittime dell’anno prima (162 del 2020, 146 nel 2019, 159 i morti del 2018, 178 nel 2017,) e 234 feriti 12 in meno (-4,9%) rispetto ai 246 del 2021.

C’è da dire che l’Osservatorio conteggia anche gli incidenti con trattori agricoli che avvengono sulle strade (Interpoderali, comunali e provinciali in particolare) che nel 2022 sono stati 108 (31,6%), mentre quelli avvenuti nei territori di elezione dei mezzi agricoli, cioè i campi, i boschi frutteti sono stati 234 (68,4%). Nel complesso nel 2022, abbiamo visto, sono state contate 159 vittime e 234 feriti. In 119 incidenti il conducente del mezzo agricolo era un anziano sopra i 65 anni (34,8%, erano il 30,2% nel 2021).

Fra i 159 morti si contano 144 vittime fra i conducenti dei trattori (90,6%). Sono stati invece 15 i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli (9,4%) e nessuna vittime trasportata sul trattore. Fra i 234 feriti, i conducenti di trattori sono 139 (59,4%), 9 i trasportati (3,8%) e 86 i terzi coinvolti (36,7%).

Sono state 15 (4,4%) le donne coinvolte, mentre nel 2021 furono 19, nel 2020 furono 21, 20 nel 2019, 18 nel 2018, 19 nel 2017, 16 del 2016.

Quattro gli stranieri coinvolti negli incidenti dei campi, nel 2021 furono 12, 12 nel 2020, 5 nel 2019, 14 nel 2018, mentre erano 19 nel 2017, 18 nel 2016.

Purtroppo nei 342 incidenti del 2022 si contano anche 2 bambini morti e 6 rimasti feriti. In aumento rispetto al 2021 quando si registrò una sola piccola vittima e 4 feriti. Nel 2020 le piccole vittime furono 4 e i feriti 9 Nel 2019 i bambini deceduti furono 3 e i feriti 6, nel 2018 i bambini deceduti furono 3 e quelli feriti 4 Al primo posto come numero di eventi balzano l’Emilia-Romagna e il Veneto con 34 incidenti, seguono la Lombardia e il Piemonte con 32, la Puglia con 26, la Campania con 25, il Trentino Alto Adige con 23, le Marche e la Toscana con 20 e tutte le altre regioni. L’Osservatorio ASAPS registra solo gli incidenti gravi con vittime mortali o feriti.

Dal 2013 al 2022 l’Osservatorio ASAPS sulle “Morti verdi” ha registrato 3.814 incidenti gravi che hanno causato 1.682 morti e 2.585 feriti. Cifre che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni per quanto sono drammatiche. Emerge un dato che ci sembra significativo. Abbiamo visto che in 119 incidenti il conducente del mezzo agricolo era un anziano sopra i 65 anni (34,8%, erano il 30,2% nel 2021). Si nota una crescita di quasi il 5% dei conducenti anziani coinvolti nel 2022 rispetto al 2021. Potrebbe essere un indicatore dell’invecchiamento delle persone dedite al lavoro agricolo.

L’andamento degli incidenti registrati dall’Osservatorio il Centauro – ASAPS ci induce a ripeterci. Vanno ricercati i motivi di questo assurdo tragico risultato che pesa enormemente sulla nostra agricoltura e vanno accelerate le previste misure di protezione per abbassare ancora questo trend, con strumenti di sicurezza attivabili e utilizzati sui mezzi stessi, oltre ad una sempre più necessaria formazione dei conducenti. ASAPS

Osservatorio ASAPS sulle Morti Verdi primi sei mesi 2023

182 gli incidenti registrati -4,2% rispetto ai 190 del primo semestre 2022

82 i morti, in calo del 4,6% rispetto al 2022 quando furono 86 e 133 feriti +9,9%

er i primi sei mesi del 2023 la mortalità nei campi per incidenti con trattori agricoli ha fatto segnare dati preoccupanti.

Nei primi sei mesi del 2023 l’agenzia forlivese della sicurezza ha contato 182 incidenti, in calo rispetto allo stesso periodo del 2022 quando furono 190 (-4,2%), con 82 morti, in calo del 4,6% rispetto alle 86 vittime dell’anno prima e 133 feriti, 12 in più rispetto ai 121 del primo semestre 2022 (+9,9%).

C’è da dire che l’Osservatorio conteggia anche gli incidenti con trattori agricoli che avvengono sulle strade (Interpoderali, comunali e provinciali in particolare) che nel primo semestre 2023 sono stati 58 (31,9%), mentre quelli avvenuti nei territori di elezione dei mezzi agricoli, cioè i campi, i boschi frutteti sono stati 124 (68,1%). Nei primi sei mesi di quest’anno, abbiamo visto, sono state contate 82 vittime e 133 feriti. In 64 incidenti il conducente del mezzo agricolo era un anziano sopra i 65 anni (35,2%).

Fra gli 82 morti si contano 74 vittime fra i conducenti dei trattori (90,2%). Sono stati invece 7 i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli (8,5%) e 1 la vittima trasportata sul trattore (1,2%). Fra i 133 feriti, i conducenti di trattori sono 75 (56,4%), 11 i trasportati (8,3%) e 47 i terzi coinvolti (35,3%). Sono state 6 le donne coinvolte, mentre nello stesso periodo del 2022 furono 4

Tre gli stranieri coinvolti negli incidenti dei campi, l’anno scorso non ce ne furono.

Purtroppo nei 182 incidenti si contano anche 3 bambini morti e 4 rimasti feriti. In aumento rispetto al primo semestre 2022 quando le piccole vittime furono 2 e i feriti 3

Al primo posto come numero di eventi balza la Toscana con 18 eventi, segue la Lombardia con 17, la Campania con 16, il Piemonte con 15, la Sicilia, la Calabria e il Veneto 11, l’Emilia-Romagna e il Lazio 10, l’Abruzzo e la Puglia 9, Trentino Alto Adige 8, la Sardegna e le Marche 7 e tutte le altre regioni.

ASAPS

www.asaps.it 23 Osservatorio il Centauro/ASAPS
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UTILIZZO INVESTIGATIVO DI DATI SCAMBIATI CON

CRIPTOFONINI ENCROCHAT E SKY ECC: LA CASSAZIONE FORNISCE LA “CHIAVE” DI ACCESSO

È una delle tendenze più interessanti osservate negli ultimi anni nel comportamento delle più perverse e ramificate organizzazioni criminali del mondo (Italia compresa): l’impiego di criptofonini , soprattutto di fabbricazione Encrochat e SKY ECC , ovvero device in grado di criptare le comunicazioni tra affiliati, rendendole di fatto “ invisibili ” ai tradizionali strumenti investigativi in uso alle forze di polizia. Quando sono state “ bucate ”, le piattaforme di criptazione si sono rivelate una miniera di informazioni incredibile non solo per le indagini, ma anche per una comprensione più lucida e profonda del mondo della criminalità. Ed è proprio sul tema strategico della corretta interpretazione processuale e piena valorizzazione operativa delle informazioni decriptate che si è incentrata la recente Sentenza n. 6364/2023, dello scorso 15 febbraio, della Corte di Cassazione: una vera e propria “chiave” di accesso all’oscuro mondo dei sistemi di criptazione delle comunicazioni.

1. Criptofonini: un nuovo trend criminale

Lo scorso 8 giugno 2021 è stata, a suo modo, una data epocale nella storia delle moderne investigazioni di polizia giudiziaria. Quel giorno, il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Politie olandese, la Polizei svedese, in cooperazione la US Drug Enforcement Administration (DEA), la Federal Police australiana e con il supporto di Europol, hanno infatti concluso l’operazione TROJAN SHIELD/GREENLIGHT, con l’arresto di 800 criminali ed il sequestro, tra l’latro, di oltre 8 tonnellate di cocaina, 22 tonnellate di cannabis, 250 armi da fuoco ed oltre 48 milioni di dollari in varie valute mondiali e criptovalute1. L’equivalente di anni di indagine.

Nello specifico, l’operazione nasce nel 2019, quando il FBI segretamente sviluppa un potente ed avanguardistico servizio di criptazione delle telecomunicazioni, denominato ANOM, che rapidamente viene acquistato ed utilizzato dalle principali organizzazioni criminali operative su scala mondiale2. L’intera operazione si è quindi basata su un espediente semplice, benché ardito ed innovativo, che ha fatto leva su una delle

tendenze più peculiari osservate negli ultimi anni nel comportamento delle organizzazioni criminali: l’impiego dei cc.dd. criptofonini, ovvero della tecnologia crittografica applicata alle comunicazioni telefoniche. Attesa la vastità e la portata del fenomeno, testimoniata da numerose altre OTF (Operational Task Force) coordinate da Europol3, nel presente contributo si vogliono esplorare, da un lato, le caratteristiche tecniche che rendono tali device così desiderabili da parte di OCG (Organized Crime Groups) sparsi in tutto il mondo e, dall’altro, i limiti all’utilizzo in sede procedimentale dei dati e delle informazioni scambiate mediante il ricorso a tali strumentazioni, analizzando l’interessante contenuto della recente Sentenza n. 6364/2023 del 15 febbraio 2023 della Suprema Corte di Cassazione.

2. Cosa sono i criptofonini

I criptofonini sono device prodotti da società – tra cui, le più note, sono SKY Ecc ed Encrochat – specializzate nell’erogazione di servizi di telecomunicazione capaci di consentire la criptazione del contenuto delle comunicazioni. Si tratta, in particolare, di smartphone opportunamente modificati nel software (prevalentemente il sistema Android o Blackberry), con l’unico scopo di garantirne l’inviolabilità da parte di “terzi”. Nello specifico, il sistema operativo di tali dispositivi è dotato di peculiari requisiti di sicurezza che si possono riassumere nella:

- cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati;

- possibilità per l’utilizzatore di cancellare, quasi in tempo reale e anche da remoto, l’intera memoria del telefono inserendo un cd. panic code;

- possibilità di segnalare la presenza di sistemi di individuazione (c.d. Imsi Catcher) o di tentativi di aggressione informatica da parte di agenti esterni;

In dettaglio, tali sistemi di comunicazione non sono basati sulla tecnologia c.d. pin to pin (tipo Blackberry, cioè su un sistema crittografico dove le chiavi di cifratura sono collocate in un server), bensì sul sistema c.d. end to end, che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l’utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi che colloquiano fra loro. La principale conseguenza di tale configurazione è che neanche il gestore del servizio è in grado di conoscere le chiavi utilizzate e, di conseguenza, il contenuto delle comunicazioni.

3. I principi espressi dalla Cassazione Chiamata ad esprimersi sull’utilizzo in sede giudiziaria di dati scambiati su piattaforma Encrochat, acquisiti da una Squadra Investigativa Comune (S.I.C.)4 franco-belga-olandese coordinata da Europol, ed “introdotti” in un procedimento penale italiano mediante un Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.)5, nella predetta sentenza, la Suprema Corte ha sancito – tra l’altro – due importanti principi riguardanti, rispettivamente, la natura giuridica delle chat captate e la valutazione circa la loro legittima modalità di acquisizione.

3.a. La natura delle chat

Con riguardo al primo punto, inerente alla natura giuridica delle chat, occorre in limine distinguere due diversi tipi di operazione che gli organi investigativi possono effettuare nello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria:

- operazioni di captazione e di registrazione del messaggio cifrato, nel momento in cui lo stesso è in transito dall’apparecchio del mittente a quello del destinatario, con la possibilità che i dati peraltro possano transitare anche attraverso server ubicati in Stati diversi da quelli nei quali si trovano fisicamente i soggetti che stanno comunicando tra loro;

- operazioni di decriptazione del contenuto del messaggio, necessarie per trasformare mere stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili, solitamente resa possibile dalla “chiave” di decriptazione fornita dal service provider, che la sfrutta a fini commerciali.

Ebbene, pare pacifico come solo alla prima delle due operazioni faccia riferimento all’art. 266-bis c.p.p., che – come noto – estende l’applicabilità delle norme del codice di rito relative alle ordinarie intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra soggetti a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a “sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici”, ossia flussi che non avvengono “in via diretta” tra apparecchi informatici, ma che sfruttano la trasmissione dei dati “in via telematica” (i.e. via cavo, ponti radio o per mezzo di altra analoga strumentazione tecnica)6 .

Difatti, qualora il messaggio telematico sia “in chiaro”, cioè non criptato, la sua captazione e la sua registrazione ne rendono immediatamente intellegibile il contenuto e, di conseguenza, direttamente utilizzabile a fini di prova il relativo risultato conoscitivo. Nel caso di specie, al contrario, la Suprema Corte ha precisato che deve escludersi che l’attività di acquisizione e di decifrazione di tali dati comunicativi rientri nel novero delle attività di intercettazione, dal momento che queste ultime postulano la captazione di un “flusso di comunicazioni in atto”. Nel caso in esame, trova infatti applicazione il diverso art. 234bis c.p.p.7, che prevede che «È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare (ovvero – nel caso dei dati custoditi nei criptofonini – il service provider detentore della chiave di decriptazione, n.d.r.)».

Come evidenziato dal giudice di nomofilachia, tale ultima disposizione trova difatti pacifica applicazione nel caso in esame dal momento che l’acquisizione dei dati ha riguardato non un documento cartaceo o analogico, bensì un documento inteso come «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale», ovverosia dati in-

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di Lorenzo Savastano*

formatici che hanno consentito di rendere intellegibile il contenuto di stringhe redatte secondo il linguaggio informatico.

3.b. L’acquisizione delle chat

Con riguardo al secondo aspetto di interesse operativo, ovvero l’impiego nel corso delle indagini preliminari di dati decriptati rinvenienti dai canali della cooperazione europea giudiziaria e di polizia, rifacendosi ad un consolidato orientamento in materia di rogatoria attiva, il giudice di legittimità ha sostenuto che – in tali casi – l’utilizzazione degli atti non è condizionata ad un preliminare (rectius: pregiudiziale) accertamento da parte del giudice italiano volto alla verifica di regolarità delle modalità di acquisizione utilizzate dall’autorità straniera.

Alla radice di tale orientamento, in particolare, vige una “presunzione di legittimità dell’attività svolta (aliunde, n.d.r.)”, ovvero – secondo il disposto della Cassazione – il “principio della reciproca fiducia in ordine alla regolarità dell’attività investigativa svolta e dell’assenza di specifiche deduzioni in punto di violazione dei principi generali dell’ordinamento interno”. Il corollario operativo e procedurale che se ne trae è, dunque, che spetta unicamente al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura seguita per l’acquisizione del dato, nonché l’eventuale risoluzione di ogni altra questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari.

Tale assunto appare, inoltre, ancora più solido nel caso in esame, che peraltro ha ad oggetto non una richiesta di procedere a intercettazioni da parte dell’Autorità giudiziaria italiana, ma di una richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività d’indagine che l’autorità straniera ha già svolto, nella sua piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati.

4. Il “guscio” tecnologico delle organizzazioni criminali

Lo studio e l’osservazione dell’impiego delle nuove tecnologie da parte delle organizzazioni criminali costituisce una sfida professionale decisiva per la polizia giudiziaria, da sempre chiamata ad uno sforzo di aggiornamento tempestivo dei propri sistemi di prevenzione e repressione dei reati, specie se commessi in forma associativa e su scala transnazionale.

In questa prospettiva, la penetrazione del “guscio” tecnologico dentro il quale agiscono le organizzazioni malavitose, può rivelarsi un vero e proprio catalizzatore investigativo grazie ai dati ed alle informazioni che ne possono derivare, come ha plasticamente dimostrato l’operazione TROJAN SHIELD/GREENLIGHT, coordinata da Europol. Una miniera di dati grezzi che, tuttavia, necessitano di essere manipolati con i sofisticati strumenti del diritto, per potersi tramutare in elementi di prova.

*Capitano Guardia di Finanza

1 - I risultati dell’indagine sono consuntivati nel press release dell’agenzia EUROPOL, dell’8 giugno 2021, reperibile sul sito europol. europa.eu (sezione media-press).

2 - Al momento delle operazioni, la piattaforma era cresciuta fino a servire più di 12 mila dispositivi criptati di oltre 300 organizzazioni criminali, operanti in oltre 100 paesi. Tra gli user comparivano esponenti della criminalità organizzata italiana, bande di motociclisti fuorilegge e organizzazioni internazionali di traffico di droga.

3 - Tra le indagini più rappresentative: operazione 26SASSENHEIM, che ha consentito alle Autorità olandesi l’acquisizione e la decodifica di circa 3 milioni di comunicazioni effettuate dal 2015 al 2018, con i apparati Black Berry PGP, contenuti in alcuni server ubicati in Costa Rica e Canada; operazione EMMA 95/LEMONT 26: relativa all’attività di una Squadra Investigativa Comune, costituita nel 2020 tra Francia e Olanda, contro la piattaforma Encrochat; operazione LIMIT relativa all’attività di una OTF, costituita nel 2021, dalle Autorità di Belgio, Francia e Olanda, con il sostegno di Europol ed Eurojust, contro la piattaforma Sky Ecc.

4 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, ha recepito la Decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002.

5 - Di cui alla Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, concernente l’Ordine Europeo di Indagine Penale (O.E.I.), recepita in Italia con il D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108.

6 - Nel senso della qualificazione come intercettazione ai sensi dell’art. 266-bis cod. proc. pen. dell’acquisizione dei contenuti di messaggistica in atto effettuata con sistema Blackberry, cfr. Cassazioni n. 49896 del 15 ottobre 2019; n. 47557 del 26 settembre 2019 e n. 50452 del 10 novembre 2015.

7 - Introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

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Taci, l’amico ti ascolta

Le attività di captazione dei Servizi d’informazione per la sicurezza nel novellato art. 4, d.l. n. 144/2005 (ex art. 1, c. 684, della L. 29/12/2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e … .

o scambio informativo tra i Servizi d’informazione per la sicurezza e le FFPP (art. 4, L. n. 124/2007) può rappresentare un valore aggiunto per lo Stato, soprattutto nella lotta al crimine transnazionale e, in particolare, al riciclaggio (d.lgs. n. 231/07), che può ben giustificare il superamento del segreto d’ufficio, quando opportuno e consentito, nelle forme previste, ma, trova comunque un limite, almeno temporaneo, nella conoscibilità degli atti di un’indagine penale (art. 329 cpp) da parte dei citati Servizi che fanno riferimento allo stesso Esecutivo. Questa impermeabilità allo scambio informativo rileva peraltro anche in senso opposto, perché talune attività svolte dai Servizi, ma anche da altri soggetti, non sono conoscibili da parte della stessa Autorità Giudiziaria 1, per ragioni di sicurezza nazionale, NATO, UE o perché riferibili a qualunque altro accordo o organizzazione internazionale di cui il nostro paese sia parte.

L’eventuale eccezione alla collaborazione si rende applicabile anche alle distinte attività di captazione, che rispondono a regole e presupposti diversi2, che ne influenzano in ogni caso l’utilizzabilità, potendo riguardare:

- l’esercizio attuale della funzione di polizia giudiziaria3 , da parte delle FFPP (che svolgono anche compiti diversi); questa deve considerarsi come una generale ed ovvia preclusione alla trasmissione di informazioni a soggetti estranei alla procedura, che discende ed è effetto dell’autonomia dei poteri, giudiziario ed esecutivo4, cui è necessario prestare grande attenzione, in particolare nello svolgimento di indagini sui crimini dei c.d. colletti bianchi; le correlate intercettazioni processuali vengono svolte per consentire la prosecuzione di indagini (artt. 266-271, cpp) o per agevolare le ricerche del latitante (art. 295, cc. 3, 3-bis e 3-ter, cpp);

- la funzione di Pubblica Sicurezza viene in considerazione nelle intercettazioni preventive, che hanno riguardo alla prevenzione dei reati, di terrorismo e mafia, genericamente intesi: artt. 226 disp. coord. cpp, art. 4 d.l. 27/07/2005, n. 1445 e 78 del d.lgs. 6/9/2011, n. 1596;

- le intercettazioni operate dai Servizi che sono fondamentalmente correlabili all’espletamento di attività loro demandate dall’Esecutivo7, e che possono evidentemente prescindere dall’investigazione su reati e dalla loro stessa esistenza, risultando persino (talvolta), nei fatti, confliggenti con le enunciate finalità di prevenzione di condotte costituenti reato, che possono essere addirittura integrate dagli stessi appartenenti ai Servizi e per cui può operare una speciale causa di giustificazione8; tali captazioni in ogni caso postulano procedure incompatibili col contraddittorio e il diritto di difesa propri del processo, che ne precludono una qualsivoglia utilizzabilità nel rito penale,

mentre le violazioni al segreto vengono sanzionate anche a titolo di colpa9

Le citate attività di captazione operate dai Servizi10 (art. 4, d.l. n. 144/2005) si distinguono pure da quelle operate con finalità di prevenzione dalla P.G. (sin dalla motivazione), per cui non possono neppure essere menzionate in atti d’indagine, né costituire oggetto di deposizione, né essere altrimenti divulgate (c 5). Resta da vedere il valore da attribuirgli, qualora i dati o le informazioni fossero utili a scagionare un soggetto imputato, ma innocente, in un processo penale, pure se non si rinvengono regole che disciplinino una tale comunicazione, mentre è tassativamente prevista la distruzione dei supporti e dei relativi verbali, che renderebbe fattualmente irrealizzabile una tale eventualità.

L’Esecutivo ha manifestato la volontà di ridurre le citate intercettazioni processuali, pure se, da ultimo, tale orientamento pare mutato, mentre potenzia quelle svolte dai Servizi, per dichiarate ma poco verificabili finalità di prevenzione, delegate quindi a tali organismi dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, pur sotto il controllo giurisdizionale (?) del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma11 (che non è però un giudice), che le autorizza e, nel caso, le proroga12 (art. 4, d.l. n. 144/2005), come pure il tracciamento13, purchè: indispensabili per l’espletamento delle attività demandate14 (ai Servizi, ndr.). Entro 30 gg dalla conclusione delle operazioni il Capo del Governo deve informare (art. 33, c. 4, L. 3/8/2007, n. 124), il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le operazioni di intercettazione svolte. La norma non parla del contenuto delle captazioni, e il controllo parlamentare su tali operazioni può ipotizzarsi limitato ai seguenti dati: la motivazione, le utenze e la loro riconducibilità a vari soggetti, persone fisiche o organizzazioni, la loro durata.

Sotto il profilo della documentazione, viene previsto un “verbale sintetico” delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati; la registrazione delle conversazioni o comunicazioni non viene indicata come necessaria, ma, gli eventuali supporti mobili utilizzati o, comunque, relativi ai contenuti intercettati, devono essere depositati, presso il citato Procuratore generale, entro gg 30 dal termine delle operazioni, anche con modalità informatiche, per essere quindi distrutti. I direttori dei Servizi possono però richiedere, per comprovate esigenze di natura tecnica e operativa, il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo sino a 6 mesi.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

“Taci il nemico ti ascolta” in un beffardo graffito napoletano, che reca i profili di Hiroito, di Hitler e Mussolini, frutto di una successiva addizione all’avviso “ufficiale”, esposto a Napoli, ne “Il museo del sottosuolo” (per gentile concessione). Aderendo ad una richiesta dello stesso Duce, il giornalista romagnolo Leo (Leopoldo) Longanesi (Bagnacavallo, 1905 – Milano, 1957), aveva ideato alcuni slogan bellici di successo, riprodotti nei luoghi d’aggregazione, es. rifugi antiaerei, tra cui appunto: «Taci! Il nemico ti ascolta».

www.asaps.it 29 Attualità
>Seguono le note di Paolo Carretta* www.asaps.it 28

1 - Le informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, NATO, UE o riferibili a qualunque altro accordo o organizzazione internazionale di cui l’Italia sia parte, o a diffusione esclusiva, che soggetti pubblici e privati abbiano necessità di trattare per motivi istituzionali, d’impresa o contrattuali, sono disciplinate dal D.P.C.M. 6/11/2015, n. 5 – recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”. Non è detto peraltro che un’informazione coperta dal Segreto di Stato sia necessariamente classificata, come pure che ad una classifica, pure elevata, corrisponda un Segreto di Stato

2 - Ma che prevedono comunque un controllo da parte dell’A.G., sia pure non di un Giudice, ma del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, nel caso di quelle effettuate dai Servizi.

3 - La Legge n. 124 (del 3/08/2007) concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina amministrativa del segreto, prevede, in via generale, anche per chi eserciti comunque la funzione di P.G., ogni possibile cooperazione (come per le Forze Armate e di Polizia in genere) con i Servizi di informazione per la sicurezza: AISE e l’AISI (art. 2).

4 - Un’analoga preclusione non è coerentemente prevista, per la trasmissione di notizie e documenti del procedimento tributario amministrativo. La cooperazione tecnico-operativa dei servizi risulta peraltro prevista anche con la Polizia economica e finanziaria (già tributaria, ovvero la GdF) e può quindi ritenersi attuabile, superando la specifica clausola di segreto (d.PR n. 600/73, art. 68); in ogni caso la potenziale delicatezza degli interessi in gioco, prima che i regolamenti, impone che tale evenienza non venga rimessa alla discrezionalità degli organi periferici, ancor meno di un singolo operatore, ma che debba essere sempre valutata e transitare attraverso livelli centrali.

5 - Conv. in L. 31/7/2005, n. 155 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

6 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

7 - Il Capo dell’Esecutivo (responsabile politico) può delegare, i direttori dei servizi (responsabili operativi) ad effettuare intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nell’abitazione, in luogo di privata dimora o nelle loro pertinenze, intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, ma anche tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché gli operatori che erogano i servizi di cui all’art. 3 d.lgs. 30/05/2008, n. 109 - cioè le categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica - e gli operatori di transito internazionale di traffico e i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale, dell’art. 57 del Cod. delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1/8/2003, n. 259). I presupposti requisiti risultano evidentemente meno rigorosi che nelle intercettazioni previste dal cpp.

8 - Tale causa di giustificazione (art. 17, c. 1, L. n. 124/2007) è tuttavia sempre esclusa, per i delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, di una o più persone. Sotto il profilo soggettivo rileva inoltre l’inopponibilità del segreto alla Corte costituzionale (art. 39, c. 8).

9 - La rivelazione di notizie di carattere segreto (art. 261 cp), implica la perseguibilità, anche a titolo di colpa, pure nei confronti di chi le ottenga o cmq detenga.

10 - L’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) ricerca ed elabora le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero; controlla la diffusione dei materiali strategici e svolge attività di informazione per la sicurezza al di fuori del confine nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali del Paese, individuando e contrastando, al di fuori del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e comunque le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali (art. 6, L. 03/08/2007, n. 124).

L’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) ricerca ed elabora le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica; svolge le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno dei confini nazionali, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali del Paese, individuando e contrastando, all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali (art. 7, L. 03/08/2007, n. 124).

11 - Autorizza, con proprio decreto motivato, … “le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nel domicilio, nell’abitazione o nelle loro pertinenze”… “il “tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche”, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di “ogni altra informazione utile” in possesso dei soggetti di cui ai dell’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. 01/08/2003, n. 259, cc 1 e 3.

12 - L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato, che reca le ragioni della proroga ritenuta necessaria.

13 - Con le identiche formalità previste per l’intercettazione autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche e l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti, già citati, di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (cc 1 e 3 dell’art. 57, d.lgs. 01/08/2003, n. 259).

14 - L’ampio margine di discrezionalità, dal Procuratore della Repubblica (ex art. 226, disp. coord. cpp) si riscontra anche nel caso delle captazioni preventive operate dalla P.G., che vengono valutate, con sulla base di sussistenti elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione.

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E' obbligatoria la copertura RCA per veicolo parcheggiato in parcheggio condominio chiuso?

Buongiorno ho un dubbio se un veicolo è parcheggiato in parcheggio di un condominio chiuso comunque da cancello e con accesso riservato in via principale ai condomini è obbligatoria la copertura RCA?

dice che l'eccezione per ambulanze e invalidi è permanente ma non che il segnale di divieto di sosta sia permanente. Grazie e buon lavoro.

email-Mesola (Fe)

(ASAPS) Nell'ipotesi di area riservata alla sosta dei veicoli al servizio di soggetti diversamente abili, questa vale a carattere pernamente, quindi 0/24. (ASAPS)

Modifica da parte dell'Ente proprietario della strada del limite di velocità su strada dove è presente un "autovelox" fisso, comporta la necessità di avviare una nuova istruttoria per l'emissione di un nuovo decreto prefettizio?

Grazie

email-Ciro Marina (Kr)

(ASAPS) Nel caso prospettato nel quesito, area privata condominiale chiusa da cancello, non si applica il codice della strada e, di conseguenza, nemmeno l'articolo 193 cds che prescrive la copertura RCA. (ASAPS)

Quale assicurazione occorre avere per una roulotte /caravan, sia che si tratti di circolazione dinamica che statica?

Buongiorno, avrei un quesito da porre. Quale assicurazione occorre avere per una roulotte /caravan, sia che si tratti di circolazione dinamica che statica? Per quanto riguarda il carrello appendice invece? Grazie

email-Beinasco (To)

(ASAPS) Per la circolazione dinamica è necessario che la polizza della motrice abbia ricompresa la facoltà di traino. Per la circolazione statica, la copertura assicurativa per rischio statico. (ASAPS)

In quale orario ha validità il cartello divieto di sosta su posto disabili, in centro abitato, senza cartello integrativo?

Buongiorno volevo chiedere se il cartello divieto di sosta su posto disabili, in centro abitato, senza cartello integrativo integrante validità h24, se valga dalle 8 alle 20 o se sia invece permanente. L'art 120 reg cds

Quali articoli si possono applicare a conducente di motociclo che usa il cellulare alla guida?

Buongiorno se il conducente di un motociclo viene sanzionato per l'art 173 /2 e 3 C.d.S. in quanto fa uso del telefono cellulare impegnando la mano sinistra durante la marcia, si può contestare contestualmente l'art 170 C.d.S. in quanto non tiene il manubrio con entrambe le mani e non ha le mani libere?

email-Vaprio d'Adda (Mi)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene che le due sanzioni indicate possano concorrere (artt. 173 + 170 CdS). (ASAPS)

Quale articolo applicare per la rimozione del DB Killer da uno scarico di una moto?

Buongiorno. Gradirei sapere quale articolo risulta più appropriato per la rimozione del dispositivo DB Killer da uno scarico di una moto.

Cordiali saluti

email-Savona

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, anche se vi sono pareri discordanti, si ritiene corretto contestare al caso di specie la sanzione di cui all’art. 78 CdS. (ASAPS)

La modifica da parte dell'Ente proprietario della strada (extraurbana secondaria) del limite di velocità (da 90 a 70), in un tronco stradale dove è installato un dispositivo "autovelox" fisso, gestito dall' Ente locale territorialmente competente, comporta la necessità di avviare una nuova istruttoria per l'emissione di un nuovo decreto prefettizio che autorizza l'installazione sulla base del nuovo limite? Oppure l'efficacia del decreto prefettizio "sopravvive" al nuovo limite ed è pertanto sufficiente procedere "soltanto" alla taratura del dispositivo?

email-Alatri (Fr)

(ASAPS) Il decreto prefettizio individua il tratto di strada in cui, per le particolari caratteristiche, non è prevista la contestazione immediata a tutela sia degli operatori di polizia stradale che degli utenti della strada. Fermo restante l'opportunità di acquisire un parere dalla locale Prefettura (stante la disomogeneità delle interpretazioni), è evidente che portare il limite massimo di velocità consentita da 90 km/h a 70 km/h cambia anche la pericolosità, diminuendola, con la possibilità, pertanto, che la Prefettura non ritenga più pericoloso il tratto di strada. (ASAPS)

Come comportarsi in caso di auto in sosta davanti a una porta che impedisce il passaggio?

Salve, le pongo un quesito su una problematica molto frequente, in una strada a senso unico dove dal lato sinistro c'è il marciapiede e dall'altro ci sono le porte dei negozianti e dei palazzi ma è privo di marciapiede, preciso che nella suddetta strada non vi è alcun segnale di divieto di sosta con rimozione, l'utente ci chiama perché un'auto è in sosta davanti alla sua porta impedendo di aprire il negozio come possiamo rimuovere l'auto? Questa fattispecie può

essere punita con art. 610 cp per violenza privata se il titolare presenta la querela? Grazie

email-Sarno (Sa)

(ASAPS) Il caso descritto in quesito ricade nell'ipotesi prevista dall'articolo 157 comma 2 penultimo periodo CDS: "Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro." Con applicazione sanzione accessoria rimozione ai sensi articolo 159 CdS comma 1 lettera C. (ASAPS)

Ogni quanto l'ufficio metrico provinciale deve sottoporre a verifica periodica le pese private?

Le pese private che vengono utilizzate dalla polizia stradale per l'accertamento del sovraccarico previsto dall'art. 167 del codice della strada, ogni quanto vanno sottoposte alla verifica periodica da parte dell'ufficio metrico provinciale?

email-Ferrara (Fe)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che le operazioni relative alla verifica periodica delle pese private da parte dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, hanno validità triennale ai sensi del D.M. 28 marzo 2000, n. 182 (vedasi la circolare del Ministero Interno n. 300/A/2/55087/101/21/2 del 27 settembre 2002). (ASAPS)

L'ausiliario del traffico deve possedere almeno la patente cat. B?

L'ausiliario del traffico deve possedere almeno la patente cat. B? Se si, in forza di quale norma?

email-Foggia (ASAPS) Non c'è norma che ne preveda l'obbligo, ma l'ente può richiederla in ragione della necessità di organizzare il servizio con autonomia negli spostamenti a distanza. (ASAPS)

www.asaps.it I vostri quesiti
a cura di
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Franco Medri

BENVENUTO AL TACHIGRAFO INTELLIGENTE

DI 2° GENERAZIONE (GEN2v2)

Dal 21 agosto 2023, sui veicoli di nuova immatricolazione è previsto l’obbligo di installazione del Tachigrafo Intelligente di 2^ versione o comunemente detto GEN2v2 o 4.1 Questo nuovo Tachigrafo è stato migliorato contro il Jamming GNSS (codifica sicurezza potenziata) e gli attacchi Spoofing

Il “GEN2v2” dispone quindi di un sistema di informazioni geografiche e di una mappa digitale geografica pre-caricata che garantisce (in abbinamento al sistema GNSS -“Global Navigation Satellite System”) una maggiore precisione nella rilevazione della posizione del veicolo (posizione in coordinate geografiche LATITUDINE e LONGITUDINE), utile ad esempio, come già indicato, nella rilevazione automatica della posizione durante gli attraversamenti di frontiera.

In occasione di controlli presso i Centri Tecnici, se disponibile, la Mappa dovrà essere aggiornata altrimenti non sarà possibile proseguire con le loro consuete attività (taratura).

Inoltre durante la prima calibrazione/taratura, si dovrà impostare il tipo di carico se Merci o Passeggeri, in base ovviamente il tipo di Veicolo [req.120 Allegato IC (modificato dal Reg.1228/2021)], da aggiornare o confermare alle successive tarature.

Questo nuovo parametro legale, previsto da regolamento, deve essere sempre verificato ed impostato correttamente [Modificata nel Capitolo 1 “DEFINIZIONI” dell’Allegato IC LA LETTERA “f) taratura del tachigrafo intelligente”].

L’impostazione del parametro “Tipo di carico” sarà e dovrà essere sempre visibile sia sul rapporto tecnico sia sulla targhetta di montaggio applicata al veicolo [req.396 Allegato IC (modificato dal Reg.1228/2021) e in questa scheda ripreso dettaglio], sia in stampa [App. 4 Allegato IC (modificato dal Reg.1228/2021) indicazione parametro impostazione in Dati Tecnici e registrazione operazioni “carico/scarico” durante il trasporto con indicazione della posizione].

Alla data del 21/07/2023 [ultimo aggiornamento https://dtc.jrc.ec.eurpa.eu (immagine ripresa)] soltanto la Continental Automotive GmbH ha presentato richiesta rilascio della scheda di omologazione (req. 453 Allegato IC) e del certificato di interoperabilità (req. 449 Allegato IC) per il nuovo DTCO 1381 versione 4.1 [Transitional VU (e1-84-08)].

Implementate nuove funzioni e parametri, di seguito principali:

- Uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo (non disponibile prima del 31/12/2023);

- Rilevamento automatico attraversamenti di frontiera;

- Immissione manuale delle operazioni di carico/scarico “singole” o “simultanee” (con rilevazione della posizione);

- Immissione manuale attività conducente e consenso per interfaccia ITS (Intelligent Transportation Systems);

- Esigenza di aumentare la capacità della carta conducente a 56 giorni di attività (dal 31/12/2024 estensione giornate di controllo);

- Aggiornamento software (senza necessità di sostituzione VU);

- Ulteriore fonte di controllo per conferma informazioni dati movimento (sensore movimento/GNSS/altra fonte interna VU);

- Nuove codifiche errore e nuove indicazioni su stampe;

- Nuovi parametri DSRC (implementati a 25 RTM);

- Mappa Digitale pre-caricata (con possibilità di aggiornamenti quando disponibili - versione Mappa visibile in stampa Dati Tecnici).

- req.442) “Le richieste sono registrate ufficialmente solo quando il laboratorio dispone: — dell’intera serie di materiali e documenti necessari per le prove di interoperabilità, — del corrispondente certificato di sicurezza, — del corrispondente certificato funzionale.

La data di registrazione della richiesta viene notificata al fabbricante”.

-req.449) “Il certificato di interoperabilità ha una validità di sei mesi e viene revocato se, al termine di tale periodo, il fabbricante non ha ottenuto la corrispondente scheda di omologazione. Il certificato di interoperabilità viene trasmesso dal fabbricante all’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato il certificato funzionale.

- req.451) “L’autorità di omologazione di uno Stato membro può rilasciare la scheda di omologazione non appena è in possesso dei tre certificati richiesti”.

- req.452) “La scheda di omologazione dei componenti dell’apparecchio di controllo deve anche indicare i numeri di omologazione degli altri componenti interoperabili omologati dell’apparecchio di controllo”.

-req.453) “L’autorità di omologazione deve trasmettere una copia della scheda di omologazione al laboratorio incaricato delle prove di interoperabilità all’atto del rilascio della stessa al fabbricante”.

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Al vostro servizio di Giuseppe Barbera*

La sequenza delle informazioni nelle varie stampe sono previste ed indicate da Regolamento ad eccezione di alcune informazioni inserite facoltativamente dal costruttore del dispositivo. Alcune informazioni inserite nelle varie stampe, sopratutto in Dati Tecnici ed Eventi/Anomalie riporteranno codifiche non espressamente previste da Regolamento ma indicate come specifiche del costruttore Tachigrafo [esempio codifiche su stampa da “80”

(GEN2 della Continental Aut. indica su Dati Tecnici la modifica nr. sigillo sensore movimento).

Ricordiamo che l’interfaccia ITS è in grado di fornire oltre 70 diverse informazioni [Appendice 13 cap. 4 (Allegato IC)] dal Tachigrafo digitale tramite un’interfaccia standardizzata.

Molte delle informazioni sono classificate come “personali” quindi trasmesse dal Tachigrafo su autorizzazione, appunto, del Conducente all’inserimento della Carta Tachigrafica.

Tramite tablet o smartphone il Conducente si interfaccia al Tachigrafo (tramite bluetooth), avendo così in tempo reale tutti i dati relativi alle sue attività di guida, di riposo e di lavoro, facilitando e migliorando così la pianificazione dei suoi viaggi e gli eventuali inserimenti manuali, rendendo così il controllo del Tachigrafo più agevole e veloce.

[Le immagini usate in questa scheda vengono riprese dal manuale d’uso del dispositivo Continental 4.1 e da Info Tecniche Centri Tecnici, mentre i pittogrammi raffigurati nelle tabelle estrapolati dai vari Regolamenti di riferimento].

*Assistente della Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale Alessandria Sottosezione Polizia Stradale Alessandria Ovest

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Orvieto

A1, sequestrati dalla Polstrada oltre 60 chili di marijuana nascosti su un mezzo pesante

Nel pomeriggio di domenica 16 luglio è arrivata una segnalazione telefonica alla Polizia di Stato, in cui una persona rimasta anonima riferiva di aver notato un anomalo spostamento di bagagli da un furgone ad un mezzo pesante in sosta in un’area di servizio nei pressi di Orvieto. Prontamente una pattuglia della Polizia Stradale ha quindi raggiunto il luogo indicato. Effettuando un minuzioso controllo sul mezzo pesante segnalato, gli agenti hanno scoperto che, accuratamente nascoste in un vano d’acciaio del semirimorchio, c’erano tre borse di grandi dimensioni. All’interno erano conservati 32 sacchetti di cellophane, per un totale di 64 chili di marijuana, come confermato dalle specifiche analisi della Polizia Scientifica della Questura di Terni. Gli agenti hanno ultimato le procedure di perquisizione su tutto il mezzo, compreso il semirimorchio: un mezzo carico di frutta proveniente dalla Spagna. La droga, che avrebbe fruttato fino a 300.000 euro sul mercato al dettaglio, è stata sequestrata, in attesa di ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di Viterbo nei confronti del conducente. da orvietonews.it

Genova

Corrieri della droga scoperti in autostrada a Pra’, 5 chili di “erba” fiutati dai cani Nagut e Leone Lo stupefacente era trasportato sottovuoto da due uomini di 29 e 55 anni

Un carico di 5 chili di marijuana che viaggiava su un furgone è stato sequestrato, nel pomeriggio di martedì 8 agosto, da una pattuglia della Polizia Stradale di Genova, all’uscita del Casello di Genova Pra’.

La pattuglia, dipendente dalla sottosezione autostradale di Genova Sampierdarena, era impegnata, all’uscita dal casello, in alcuni controlli ordinari, intensificati durante il periodo estivo, finalizzati a verificare i trasporti merci su strada.

L’operazione è iniziata quando, all’atto del controllo sul

furgone, gli agenti hanno scoperto dello stupefacente e hanno chiesto l’ausilio dei cani antidroga Nagut e Leone per approfondire il controllo.

All’esito sono stati trovati e sequestrati 5 chili di marijuana conservati sottovuoto. I due corrieri di 29 e 55 anni sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi. da genova24.it

Modena

22enne bolognese arrestato a Modena: aveva in auto un chilo di cocaina Il ragazzo è stato fermato in auto dalla Polizia nel tratto dell’autostrada A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud

La Polizia ha arrestato un 22enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo, residente a Bologna, lo scorso giovedì 27 luglio viaggiava in auto sull’autostrada A1 quando, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud è stato fermato dagli ufficiali di polizia per un controllo. Sotto il sedile del guidatore, le forze dell’ordine hanno rinvenuto quattro panetti di cocaina, per un totale di un chilo di sostanza. D’intesa con la Squadra Mobile di Bologna, gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione del 22enne, nel bolognese, rinvenendo 40 grammi di hashish, 2.400€ in contanti e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. da bolognatoday.it

Gubbio

Truffa del falso incidente stradale: denunciata una gang che raggirava gli anziani

I tre, fermati a Valfabbrica dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di vari monili in oro e di 4.000 euro in banconote da 50 euro

Truffa e ricettazione: sono questi reati contestati a due uomini e una donna, tutti 40enni. Gli episodi di truffa si sarebbero verificati a danno di donne sole in casa, residenti nelle Marche e sempre con le stesse modalità.

Veniva individuata la vittima – generalmente persone

sole e anziane – e nel corso di un contatto telefonico veniva riferito di finti incidenti stradali occorsi a familiari di quest’ultima con richiesta di risarcimento immediato da parte di false autorità.

In una circostanza uno degli indagati – dopo aver contattato telefonicamente una donna di Cagli ed aver acquisito la sua fiducia – si sarebbe presentato a casa di quest’ultima e, qualificatosi come maresciallo dell’Arma nel corso del colloquio avrebbe riferito di un sinistro occorso ad un familiare; per la definizione dell’incidente l’uomo ha chiesto alla vittima di consegnare tutto l’oro che la donna custodiva in casa.

In quella circostanza la donna – aderendo alle richieste del sedicente Carabiniere – ha consegnato quasi 300 grammi in vari monili d’oro e preziosi. Resasi conto del raggiro l'anziana ha contattato il 112 per raccontare l’accaduto fornendo per altro dettagli molto precisi sia dell’uomo che dell’autovettura da questi utilizzata per allontanarsi.

Nei pressi di Valfabbrica una pattuglia di Gualdo Tadino ha intercettato il veicolo procedendo al successivo controllo. A bordo dell’autovettura - risultata noleggiata nel napoletano - sono stati identificati due uomini ed una donna tutti 40enni, che apparivano nel corso del controllo visibilmente nervosi; i militari, insospettiti dal loro comportamento approfondivano il controllo sottoponendoli a perquisizione, trovandoli in possesso di vari monili in oro e di 4.000 euro in banconote da 50 euro. da lanazione.it

Polizia Locale Trento

Controlli sui mezzi pesanti, già 65 patenti ritirate e multe per oltre 45mila euro. Preoccupano i dispositivi per “interferire” con i tachigrafi

Anche recentemente, grazie al controllo di un autoarticolato immatricolato in Polonia è stata accertata la presenza di un dispositivo usb jammer in grado di creare interferenza con il tachigrafo intelligente

La polizia locale di Trento è spesso impegnata nei controlli sui mezzi pesanti, basti pensare che nei primi mesi del 2023 (fino a giungo) sono già state ritirate 65 patenti mentre sono state erogate multe per oltre 45mila euro. Inoltre sono stati effettuati 12 sequestri e 3 fermi amministrativi dei veicoli.

“Questi controlli – spiegano dal Comune – sono fondamentali per interrompere comportamenti che mettono in serio

pericolo la sicurezza degli altri utenti che circolano sulle strade”. Per quanto riguarda invece la provenienza dei veicoli multati, i più sanzionati, 79, erano veicoli stranieri immatricolati in Stati della Comunità europea, 47 quelli italiani immatricolati fuori provincia e solo 3 i veicoli italiani immatricolati in Provincia di Trento.

A preoccupare però sono quei dispositivi per “interferire” con i tachigrafi. Anche recentemente, grazie al controllo di un autoarticolato immatricolato in Polonia è stata accertata la presenza di un dispositivo usb jammer simile a quello scoperto qualche settimana fa in grado di creare interferenza con il tachigrafo intelligente. L’individuazione di questi dispositivi, rilevata per la prima volta in Europa, ha suscitato notevole interesse sia in ambito nazionale che internazionale. I controlli proseguiranno anche nel corso del prossimo semestre e saranno effettuati in maniera congiunta in alcune giornate con il personale delle varie stazioni periferiche dei carabinieri affiancate dal vice-sovrintendente Alessandro Zampedri in forza alla squadra autotrasporto della polizia locale. da ildolomiti.it

Arezzo

In A/1 con i gioielli appena rubati: truffatori smascherati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Arezzo, in Autostrada del Sole, ha recuperato numerosi gioielli in oro, frutto di una truffa ad un’anziana vedova, avvenuta solo poche ore prima a Lucca, identificando e denunciando due dei responsabili.

Gli agenti della Stradale di Battifolle hanno ricevuto dal Centro Operativo di Firenze la segnalazione della truffa alla donna, raggirata da malfattori senza scrupoli con il solito stratagemma della minaccia che i figli sarebbero andati in galera se non avessero pagato una persona che di lì a poco si sarebbe recata presso la sua abitazione per ritirare i soldi e preziosi che aveva in casa. È stato il figlio, tornato a casa poco dopo, che ha capito che cosa fosse successo e ha dato l’allarme telefonando alla Polizia.

Immaginando che i malfattori fossero scappati utilizzando l’A1, poliziotti si sono messi sulle loro tracce e dopo circa 2 ore dal colpo una pattuglia ha intercettato una Fiat 500X con a bordo 2 persone; il conducente, anziché fermarsi all’alt, accelerava mentre il passeggero faceva furtivamente cadere dal finestrino un pacchetto.

I poliziotti, invece, prima fermavano l’auto stringendola al guardrail e successivamente recuperavano il pacchetto che all’interno conteneva ben 65 monili, in oro giallo e

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bianco, costituiti perlopiù da orecchini e spille di alto artigianato.

Gli occupanti, due ventenni italiani incensurati, sono stati denunciati per ricettazione, la loro auto sequestrata, e l’intera refurtiva restituita alla vittima, che non ha saputo trovare le parole per ringraziare la Polizia. Visto che anche l’auto è stata loro sequestrata due hanno dovuto chiamare il Taxi per tornarsene a casa in attesa del processo che sarà celebrato nei loro confronti.

da poliziadistato.it

Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ)

Maxi sequestro di tartufi da parte dei Carabinieri

Nella mattinata del 28 luglio 2023, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ) sono intervenuti su richiesta della Polizia Stradale sull’area di servizio “Montevelino Nord” dell’Autostrada A25, dove è stato bloccato un furgone- frigo che trasportava tartufi. Dal controllo è emerso che il mezzo di trasporto, con targa rumena e condotto da un cittadino della stessa nazionalità, trasportava un ingente quantitativo di tartufi freschi (tuber aestivum nero) di provenienza bulgara e rumena, accompagnato dai soli documenti di trasporto internazionali, insufficienti a dimostrarne la tracciabilità alimentare secondo la normativa vigente. I militari hanno accertato che il prodotto era destinato ad una azienda con sede in provincia di L’Aquila per la successiva lavorazione e commercializzazione. È stato inoltre rilevato che il carico dichiarato non corrispondeva a quanto riportato nella documentazione e, dopo aver condotto il mezzo ad una pesa pubblica, si è potuto accertare che le quantità trasportate eccedevano di oltre il 20 % quelle dichiarate, per un totale complessivo di circa 22 quintali di prodotto, ed un valore commerciale stimato sul mercato locale di circa 170.000 euro.

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL 1 di L’Aquila, prontamente attivato dai militari operanti, ha disposto il sequestro del prodotto che, unitamente al mezzo, è stato scortato presso una cella frigo di adeguate dimensioni e stoccato in attesa che il titolare dell’azienda destinataria fornisca, qualora esistente, l’intera documentazione relativa alla origine del prodotto. Le norme che dispongono la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti sono contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, il cui obiettivo è quello di ricostruire e seguire il percorso di un alimento destinato alla produzione alimentare, attraverso tutte

le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, con il principale fine di immettere in commercio alimenti conformi ai requisiti di sicurezza. In caso di violazione o inottemperanza alle disposizioni di legge, sono previste cospicue sanzioni di carattere amministrativo – salvo che il fatto con costituisca fattispecie di reato – oltre al sequestro finalizzato alla confisca del prodotto. Il controllo sul rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore è una delle funzioni attribuite ai Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, le cui attività di prevenzione e contrasto proseguono serrate su tutto il territorio aquilano, al fine di impedire gli illeciti legati la raccolta fuori stagione, alla provenienza del prodotto e alla sua corretta commercializzazione, con l’ottica di preservare un pregiato patrimonio, vanto della Regione Abruzzo a livello internazionale.

da reteabruzzo.com

Ragusa

Rubano un escavatore nel ragusano ma si imbattono nella Polizia Stradale

Avevano studiato, a modo loro, il colpo perfetto ma la loro impresa è finita sull’autostrada GelaSiracusa, nei pressi dello svincolo di Cassibile, dove si sono imbattuti in un posto di blocco della Polizia Stradale.

I fatti: alcuni malviventi avevano rubato un camion in un cantiere all’interno dell’autostrada A19 “PalermoMessina” e da lì si erano diretti in provincia di Ragusa, per rubare un escavatore nel parcheggio di una impresa di costruzioni , caricandolo sul mezzo pesante. Mai, però, fare i conti senza … l’oste, perché sulla via del ritorno, sono stati individuati dalla Polizia Stradale e a nulla è valso forzare il blocco, spingere sull’acceleratore e zig-zagare da una corsia all’altra. Vedendosi, ormai braccato, l’autista del camion, non avendo via di scampo, è saltato giù dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. Nella fretta, però, ha dimenticato i cellulari a bordo che sono stati recuperati dai poliziotti. A quel punto, è stato un gioco da ragazzi risalire al titolare delle utenze telefoniche e denunciarlo per furto, ricettazione, violenza/ minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il camion e l’escavatore sono stati, successivamente, riconsegnati ai legittimi proprietari. Adesso è caccia agli altri complici. da siracusa2000.com

...ed ancora

Torino

Operazione “LUXOR” della Polizia Stradale

Arrestate quattro persone

Genova

Dieci arresti a Genova per frode fiscale e doganale nell’import

Polizia Locale Trento Monte Bondone

Sequestrato a Trento e per la prima volta in Italia un nuovo dispositivo per manipolare il ricevitore satellitare del tachigrafo: "Ogni anno causa in Europa gravi incidenti

Un autoarticolato è stato fermato nella zona dell'Interporto. A bordo del veicolo un sofisticato congegno elettronico costruito da una chiavetta usb in grado di bloccare e alterare la ricezione del segnale satellitare. Multa da 2.400 euro, la sospensione della patente, 10 punti in meno sulla patente e il ripristino dell'impianto tachigrafo da dolomiti.it

Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud

Coinvolto in un incidente in A14, la Polstrada di Vasto sud arresta un vacanziere moldavo con un ordine di carcerazione pendente

L’uomo era diretto con la famiglia in Puglia

Arezzo

Due trafficanti di droga arrestati in A1 dalla Polizia nel weekend con 10 chili di hashish

La droga era nascosta sotto i sedili in una borsa in tela contenente 10 confezioni, ognuna composta da 10 panetti

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e frodi sui crediti di imposta ammontano a 7,2 miliardi di euro, di cui oltre 5,4 sono stati sequestrati negli ultimi 17 mesi. Questo è il bilancio stilato durante l’anniversario per i 249 anni della fondazione della Guardia di Finanza lo scorso 21 giugno. La cessione dei crediti relativi ai lavori edilizi, quindi bonus facciate e sismabonus, nonchè il bonus locazioni, è stata prevista dal D.L. 34/2020, che però non ha introdotto alcuna nuova fattispecie penale in caso di frodi, lasciando alla giurisprudenza il compito di valutare quale delitto configurare scegliendo tra quelli esistenti. Sembrava difficile poter configurare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché non era facile individuare la presenza di artifizi e raggiri previsti quali presupposti, ma alcuni investigatori hanno seguito questa linea, e una sentenza della Corte di Cassazione ha avvalorato l’ipotesi investigativa.

Immancabile il pensiero a “la banda degli onesti”, il film del 1956 in cui un portiere d’albergo, un pittore e un ragioniere si mettono a stampare banconote con un clichè originale sottratto da un ex dipendente per vendetta all’Istituto Poligrafico. E come diceva totò, essendo un cliché vero,”è come se fossimo una succursale”.

IL QUADRO NORMATIVO

Il “credito d’imposta” è un credito di natura tributaria, che un soggetto economico vanta nei confronti dello Stato: tecnicamente il termine credito d’imposta individua la fattispecie nella quale il contribuente è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva nei confronti dell’ente impositore; in altri termini il credito d’imposta rappresenta una somma che un contribuente vanta nei confronti dell’Erario e che “sconta” con la prima dichiarazione dei redditi disponibile. Normalmente i crediti di imposta vengono associati a settori in cui si vogliono spingere i consumi o rivolti a soggetti che si intendono agevolare. E’ il caso ad esempio dei crediti per l’adeguamento sismico, il cui fine era agevolare la ristrutturazione di immobili per prevenire o comunque mitigare il rischio in caso di terremoti. Lo schema classico prevede che a fronte di una spesa affrontata nell’anno x, il contribuente dichiara l’esistenza del credito a partire dalla prima dichiarazione dei redditi, quindi quella che prepara l’anno successivo, per tutti gli anni in cui si deve distribuire. Facendo un esempio pratico, viene previsto un credito per le spese effettuate nell’anno 2022 da compensare in 5 anni. Tizio sostiene una spesa di 100.000 € nel 2022; nel 2023 quando farà la dichiarazione dei redditi del 2022, indicherà di aver sostenuto la spesa e inserirà una detrazione di 20.000 euro, pari a un quinto. Vuol dire che

se dalla dichiarazione risultava che doveva pagare 25.000 € di imposte, ne pagherà 5.000, e così via per i successivi quattro anni. Se poi dai controlli dovesse emergere che la spesa non è stata effettivamente sostenuta, o il credito non era spettante per carenza di requisiti, si applica l’art. 10-quater del D.Lgs 74/2000 (indebita compensazione) che prevede:

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 7615/2022), un credito non può essere al contempo non spettante e inesistente, è l’uno o l’altro. A maggior chiarimento dell’assunto, la Corte fornisce la definizione di credito inesistente: deve considerarsi tale “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costituivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli” di rito esperiti dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

- mancare il presupposto costitutivo, il credito non risulta dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente;

- l’inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria. Ne consegue, al contrario, che se manca uno di tali requisiti il credito deve ritenersi non spettante. Diversa è invece la definizione di crediti fittizi. Il credito è considerato fittizio, allorquando l’attività (lavori di ristrutturazione o locazione) che giustifica la sua insorgenza non sia stata, nella realtà, materialmente posta in essere o sia stata sovrafatturata.

Diventava quindi pacifica la contestazione dell’art. 10-quater quando si scopriva che un soggetto aveva portato in compensazione un credito non spettante o inesistente, in quanto era lo stesso soggetto che aveva effettuato la spesa e l’aveva dichiarata, quindi il beneficiario del credito si identificava con colui che aveva dichiarato la spesa.

Il problema di qualificazione giuridica nasce però con la cedibilità dei crediti, ovvero con la possibilità, per chi ha sostenuto la spesa, di poter cedere quel credito. Il vantaggio è palesemente sensibile, anziché dover aspettare 5 o 10 anni per poter compensare un credito, semprechè annualmente si abbia la capienza (si pensi ad un contribuente che annualmente può compensare una quota di credito che è però superiore alle imposte che doveva pagare), si può vendere il credito ad altre società monetizzando immediatamente. Quello che per i crediti tra privati viene definito il factoring.

Con la normativa emergenziale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19, per agevolare la circolazione di liquidità, specie tra imprese, è stato previsto che determinati crediti di imposta fossero cedibili infinite volte. Questo ha creato un enorme problema di natura accertativa perché si allontanava la distanza tra chi dichiarava la spettanza del credito e chi, magari in buona fede, lo aveva acquistato e compensato. Tanto che gli articoli che hanno previsto tale cedibilità, 121 e 122 del D.L. 34/2020, hanno esentato da responsabilità penale il cessionario in buona fede. Ma non potendo quindi contestare il 10-quater a chi aveva portato in compensazione un credito falso, cosa contestare a chi lo aveva “generato” e venduto?

L’originaria disciplina del D.L. n. 34 del 2020 – il cui fine era favorire al massimo la circolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede - non prevedeva alcun controllo a monte relativo alla verifica della correttezza dei dati inseriti nell’apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazione alla cessione del credito di imposta, che era stata prevista, in origine, come illimitata dall’art. 121 del decreto citato. Tali controlli sono stati previsi con l’introduzione nel decreto dell’art. 122-bis, in vigore dal 12 novembre 2021 proprio nell’ambito, previsto espressamente dal legislatore, di adottare “misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti”.

Giusto per fare un esempio concreto, parliamo di Sismabonus. La società A, che non è operativa, non ha operai e non ha fatture passive (non ha comprato materiali) inserisce sulla piattaforma cessione crediti la dichiarazione di cedere un credito da 90.000 euro alla società B, connivente, che a sua volta la cede alla società C, estranea e in buona fede, che a sua volta la cede a D, estranea e in buona fede. D, l’anno successivo inserisce nella dichiarazione il credito di imposta, andando a detrarne un quinto, ovvero

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Crediti di imposta per bonus locazioni, sismabonus e bonus facciate: si puo contestare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
di Roberto Russo*

18.000 euro (il credito era detraibile in cinque annualità). Secondo l’impostazione del citato art. 10-quater solo in quel momento, all’atto della compensazione, si configura l’indebita compensazione, ma solo per quei 18.000 euro e sicuramente non a carico della società D, che è esente da responsabilità penale in virtù del citato comma 4 degli articoli 121 e 122 : “I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto”. Ma la società B, connivente con la società A, aveva già ottenuto il suo guadagno l’anno prima vendendo il suo falso credito alla società C. Sovente poi che le società A e B siano gestite da amministratori di mero diritto, altrimenti detti prestanomi. Quali reati configurare pertanto e a carico di chi?

Tra le varie ipotesi formulate una, l’applicazione dell’art. 640-bis, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è già arrivata, con esito positivo, al vaglio della Corte di Cassazione.

La Sentenza della Corte di Cassazione Sez. II, Sent. n. 19841, ud. 12/01/2023

La sentenza è stata pronunciata nell’ambito del processo relativo all’operazione FREE CREDIT, nell’ipotesi che un’associazione a delinquere formata da 56 soggetti e 22 prestanomi, mediante 118 società in 11 regioni, abbia perpetrato una truffa per l’ottenimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.p.) per oltre 440 milioni di euro mediante la commercializzazione di falsi crediti di imposta. 35 le misure cautelari eseguite, di cui 10 in carcere e, tra questi, due indagati sono stati rintracciati tra la Repubblica Dominicana e la Colombia e poi estradati, oltre 345 milioni di euro i beni sequestrati, in contanti, beni mobili e immobili, preziosi e beni di lusso, criptovalute.

Il citato articolo, la cui pena va da due a sette anni, prevede la necessaria presenza di artifizi e raggiri, altrimenti si applica la più blanda ipotesi dell’art. 316-ter, la cui pena va da sei mesi a tre anni. Differenza non da poco. Nel caso di specie, oltre a contestare l’associazione a delinquere, la P.G. aveva ipotizzato la configurabilità dell’art. 640-bis, e la Procura aveva concordato. Ma il G.I.P., nell’autorizzare le misure cautelari personali le aveva concesse per l’art. 316-ter. Di parere concorde il Tribunale del Riesame. Il motivo era l’assenza, secondo i giudici, proprio di artifizi e raggiri. La truffa si era perpetrata mediante la comunicazione nella piattaforma di cessione crediti della cessione dei vari crediti, pertanto veniva ritenuta una mera presentazione di “dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere”, come prevede appunto l’art. 316-ter. Ma la Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso promosso dalla Procura, ha ritenuto che non era stato invece correttamente valutato il caso concreto: “la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito nella valutazione concreta, consiste nel fatto di non aver preso in considerazione tutto l’insieme delle condotte commesse dagli indagati per raggiungere il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la quale presupponeva il possesso di una innumerevole serie di requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l’Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione, come dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere”. L’indagine aveva infatti portato alla luce un complesso meccanismo attraverso il quale l’associazione, ben ramificata in 11 regioni, aveva fatto acquisire da decine di prestanomi 118 società, che avevano agito da cedenti e primi (in alcuni casi anche secondi) cessionari, prima poi di cedere il credito a terzi ignari, rassicurati del fatto che ci fossero già state altre cessioni precedenti. Importante quindi il principio enunciato dalla Corte, richiamato dalla Sentenza CARCHIVI n. 16568 del 19/04/2007, che la distinzione tra i due citati reati debba avvenire caso per caso e che l’art. 316-ter abbia carattere residuale limitato a situazioni del tutto marginali.

Comunicati stampa

SANZIONI AL CODICE DELLA

STRADA: NUOVO AUMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DA LUNEDÌ 24 LUGLIO È IL TERZO IN 13 MESI: +16,3%

ASAPS - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale comunica che da lunedì 24 luglio sono aumentate le spese postali di notifica per le sanzioni al Codice della Strada. Si tratta del terzo aumento da giugno 2022, poi marzo 2023 ed ora a luglio. È Poste Italiane che nel “rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 160/23/CONS del 27 giugno 2023”, andrà a modificare le condizioni economiche dei “Servizi Universali” di corrispondenza e pacchi.

Le cause dell’aumento sono specificate nei preamboli della delibera, che autorizza e consente a Poste Italiane s.p.a. il recupero dell’inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023 al fine di perseguire la corrispondenza delle tariffe dei servizi universali con i sottostanti costi di produzione, anche considerato “che negli ultimi dodici mesi il tasso di inflazione è calcolato nella misura del 6,75%, corrispondente alla media tra il dato accertato dall’Istituto nazionale di statistica per l’anno 2022 (indice FOI quantificato dall’Istat in 8,1%) e la stima per l’anno 2023 utilizzata per la programmazione economica e finanziaria annuale dello Stato (indice TIP quantificato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 5,4%)”.

Le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,85 a € 11,45, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), utilizzati dagli organi di polizia stradale, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 10,45 a € 11,05. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online.

Si passa così dai 9.50 euro di giugno 2022 (quando l’aumento fu del 7%) a 11.05 euro in 13 mesi, con un aumento stratosferico del 16,3%, che supera la soglia dell’inflazione.

Un verbale da 42 euro per un divieto di sosta avrà così un aggravio di 11,05 euro solo di spese postali, oltre alle spese procedurali che variano a seconda dell’organo di polizia che la notifica, che variano dai 3

ai 20 euro per alcuni comandi Polizia Locale. Per cui anche oltre 70 euro. Un verbale per violazione alla zona a traffico limitato (83 euro sanzione da codice della strada) arriverà ad oltre 100 euro. Se invece si è sorpresi alla guida, utilizzando il cellulare (165 euro la sanzione prevista dal codice della strada) si pagheranno 190-195 euro, così come circolare contromano (167 euro la sanzione prevista dal codice).

Va ricordato che proprio il codice prevede il pagamento integrale sia della sanzione così come delle spese di notifica e procedurali. Nei primi cinque giorni dalla notifica è possibile pagare con lo sconto del 30%.

“Un anno fa, dopo uno dei tanti aumenti delle spese postali ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale - chiedeva un intervento al Governo per fermare gli aumenti, così come l’aumento biennale degli importi delle sanzioni. Mentre lo scorso gennaio quest’ultimo è stato bloccato con la legge di bilancio, assistiamo invece ad un incremento vertiginoso delle spese postali che ci preoccupa.

ASAPS sollecita l’attivazione della Piattaforma Notifiche Digitali, attraverso il SEND (Servizio Notifiche Digitali), la nuova piattaforma realizzata da PagoPA oggi a disposizione degli enti pubblici per digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri di notifica per i cittadini, che ha visto proprio in questi giorni le prime notifiche in quattro comuni (Verona, Gattinara, Misano Adriatica e Mortara), che andrebbe da subito a ridurre a soli 2 euro più le spese procedurali i costi. Ancora una volta aumentano i costi postali a discapito degli automobilisti, che vengono giustamente sanzionati quando non osservano le norme del Codice della Strada ma – lo ribadiamo – occorre che tra spese procedurali e postali non si assista ad aumenti indiscriminati a discapito dei cittadini - afferma Giordano Biserni Presidente ASAPS”.

Ufficio Studi ASAPS

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*Ten.Col. della Guardia di Finanza

alle misure contenute nel Decreto Legge

14 aprile 2023 n. 39 per rispondere alla grave crisi idrica che da tempo colpisce il nostro paese al Decreto-legge 61 del 1° giugno 2023, approvato dopo gli eventi alluvionali del maggio che hanno gravemente danneggiato la Romagna, il Governo ha inteso rispondere normativamente ai drammatici effetti del cambiamento climatico, che sta gravemente colpendo il nostro bel paese a cui lunghi periodi di siccità seguono catastrofiche precipitazioni. Appare evidente che ci troviamo in una situazione sempre più preoccupante, in cui il clima sembra impazzito, tanto da tagliare in due la penisola e con eventi estremi di forte ondate di calore da un lato, mentre dall’altro si verificano incontenibili perturbazioni in grado di scaricare in pochi minuti pioggia e grandine, in periodi ed in quantità mai visti prima, specie nell’Italia settentrionale. Innanzitutto, nel Decreto Legge del 1° giugno u.s. sono state previste una serie di misure su diversi ambiti che vanno dalla sospensione del pagamento di alcune tasse1 a provve-

dimenti indirizzati al mondo della scuola, dell’università, del lavoro (ammortizzatori sociali, cassa integrazione straordinaria), dello sport, della cultura, del turismo e della sanità2. Un capitolo riguarda la protezione civile e prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali pari a 200 milioni di euro, risorse completamente assorbite per coprire i fabbisogni del Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore degli sfollati e i primi risarcimenti, fino a 5mila euro, per i cittadini che hanno avuto danni alla casa. Per quel che concerne il lavoro: è riconosciuta una integrazione al reddito per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dovute all’emergenza alluvionale per i lavoratori subordinati del settore privato e per quelli agricoli. Per questa misura vengono messi a disposizione dall’Inps 620 milioni di euro per il 2023 e una volta raggiunto il tetto massimo di spesa non vengono accolte ulteriori domande.

Ai lavoratori autonomi o professionisti sono riconosciuti 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attività lavorativo non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3mila euro3

Per quando riguarda le imprese, invece, sono previsti interventi del fondo di garanzia per le Pmi nell’ambito dell’apposito fondo che non prevede integrazioni; per le imprese che fanno export sono a disposizione 300 milioni di euro dal conto di tesoreria di Simest (Cassa depositi e prestiti), per le imprese agricole invece si può attingere al fondo mutualistico di 100 milioni di euro4. Per la sanità sono stati concessi solo 8 milioni di euro per le strutture danneggiate, 10 milioni al turismo per il sostegno alla attività turistiche e ricettive e la ristorazione, 5 milioni dal Fondo “Sport e Periferie” per il risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate5

Ancora è prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 20236 .

Altro provvedimento riguarda gli interventi con detrazione del 110 per cento effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori colpiti per i quali la detrazione è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 è spostato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. La recente nomina del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo7 come commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e parte di Marche e Toscana, unitamente all’entrata in vigore del Decreto-Legge 5 luglio 2023, n. 88 recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, che istituisce oltre al Fondo per la ricostruzione del territorio8 e la Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

L’importante organo di coordinamento è composto dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle

regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Tale Cabina di coordinamento ha il compito di coadiuvare il Commissario straordinario alla ricostruzione nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti attuativi nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e nella definizione dei criteri da osservare per l’adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria. Commissario straordinario alla ricostruzione, secondo l’art 5 del citato decreto, entro due mesi dalla nomina, deve provvedere a individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo: gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi, dagli interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi ed infine dagli interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti. Inoltre, il Commissario straordinario provvede a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico (tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione). Tale organo procede anche individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri illustrati sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione, identificando le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri già indicati sono utilizzabili per

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di Fabrizio Fratoni*
Dalla penuria di risorse idriche all’alluvione in Romagna due facce della stessa medaglia dei drammatici effetti del cambiamento climatico che sta gravemente colpendo il nostro bel paese

gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definendo le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione. Il Commissario sarà inoltre tenuto a definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi, con carico di stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici. In questo ambito, senza dubbio con maggiore progettualità per l’avvenire, puntando sul piano non tanto dell’intervento ma della prevenzione, si colloca il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39 per rispondere alla grave crisi idrica nazionale in altre zone del nostro paese , che prevede finalmente l’istituzione di una Cabina di regia e di un Commissario nazionale sulla crisi idrica, oltre che un mirato rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e la realizzazione di un piano di comunicazione ad hoc, con l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica. Il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39, il quale si compone di 14 articoli, prevede, anche, misure per il superamento del dissenso e poteri sostitutivi, oltre che delle disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. Le preoccupanti condizioni di siccità nel nostro Paese, che sono aggravate dalle ingenti perdite del sistema di approvvigionamento idrico che ammontano a una media del 40,7%, con le maggiori criticità concentrate nel Mezzogiorno9, sarà così affrontata con una Cabina di regia10 e un Commissario nazionale sulla crisi idrica deputati, in chiave strategica, ad attendere a quelle fondamentali funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto dell’insufficienza crisi idrica11. Lo stesso provvedimento impone a tale organo un’immediata operatività, tanto che entro trenta giorni dal 15 aprile p.v., data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia, deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi, di urgente realizzazione, per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, indicando, per ciascun progetto, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario Nicola Dell’Acqua12, il quale avrà il decisivo ruolo di coordinare ed accelerare gli interventi decisi dalla Cabina di regia. Peraltro, le norme prevedono che, entro quindici giorni dalla ricognizione e dalle previste comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si proceda alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati

necessari, nonché all’approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili.

In particolare, la Cabina di regia dovrà ripartire le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l’amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell’intervento a valere sulle risorse determinate, ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente13. La Cabina di regia, pertanto, svolgerà non solo un’attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, ma soprattutto al generale potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche. Peraltro, proprio al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni e, ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, tale organo ha il ruolo di monitorare la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee14. La Cabina di regia promuove, inoltre, il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità. Tanto che, nell’ambito delle attività di monitoraggio, tale organo ha anche il compito di promuovere, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge15. Infatti, il Commissario straordinario nazionale e gli altri Commissari, eventualmente nominati per l’esecuzione di specifici progetti, sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l’indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate16 .

Il Commissario straordinario nazionale, invece, provvede in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia e collabora con le Regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia, tra le sue principali funzioni vi è l’acquisizione sia dei dati relativi allo stato di severità idrica, su scala nazionale, che quelli del censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e della verifica delle domande di concessione alle autorità concedenti, ma soprattutto ha il fondamentale compito di disciplinare la regolazione dei volumi e delle

portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene17 , oltre che, effettuare una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare, per favorirne il recupero, in alternativa alla dismissione. Tale autorità, che acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito, ha anche l’importante funzione di verificare e coordinare l’adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall’articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorsa idrica, proponendo l’esercizio dei poteri sostitutivi per l’urgente realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche18

Altro decisivo compito del Commissario straordinario è quello relativo alla verifica e al monitoraggio dello svolgimento dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l’adozione degli interventi correttivi ovvero l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo, provvedendo all’individuazione delle dighe, per le quali risulta, necessaria e urgente, l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi19 . In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure urgenti, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere, non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi. Un altro aspetto fondamentale del provvedimento legislativo è senza dubbio la previsione dell’approvazione di un piano di comunicazione20 volto ad assicurare un’adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica”. Mentre da un altro lato, allo scopo di rafforzare la tutela delle risorse idriche e di contenere gli sprechi vengono, invece, inasprite le sanzioni in denaro per l’estrazione illecita di acqua e gli inadempimenti nella manutenzione delle dighe. viene previsto che in caso di uso di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l’amministrazione competente potrà disporre la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro21. Mentre nei casi di particolare tenuità si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro22, tenuto conto che, proprio,

per monitorare l’azione di contrasto a tutela delle risorse idriche le nuove norme prevedono l’obbligo, entro il 30 giugno di ciascun anno, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate, nell’anno precedente. Il provvedimento normativo istituisce, infine, degli Osservatori distrettuali permanenti23 sugli utilizzi dell’acqua e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, con funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e per raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue24, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee. Tutto ciò, al fine di conseguire gli obiettivi dell’elaborazione e dell’aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali. A questo scopo, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche25 relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità, e in formato aperto, i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. In conclusione, il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39, si evidenzia come un provvedimento di prevenzione di fondamentale importanza che sarà decisivo per contenere e contrastare la grave crisi idrica solo se tutti gli interlocutori sapranno fornire la massima collaborazione e impegno nell’attuazione dei rispettivi compiti, consentendo alla Cabina di regia e al Commissario straordinario nazionale di esplicare appieno le loro funzioni, soprattutto in chiave strategica, oltre che operativa. Sarà parimenti decisivo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di volontariato e similari, nelle iniziative promosse dalle istituzioni, a iniziare da quelle locali, non solo rafforzando le attività di controllo sul territorio a tutela di corretto uso delle risorse idriche, ma soprattutto nell’orientarne costantemente i comportamenti al rispetto dei contenuti del piano di comunicazione per diffondere, anche con brevi audiovisivi, le misure e le cautele da adottare per assicurare il massimo risparmio dell’acqua, del prioritario bene pubblico per la vita dell’uomo e dell’ecosistema, considerato l’attuale contesto dei sempre più preoccupanti effetti dei cambiamenti climatici.

*Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Per le note si rimanda al link https://www.asaps.it/p/78092

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Autotrasporto

LINEA GUIDA

(CE) n. 561/2006

n data 16 marzo 2018, la Direzione C della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea (EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL FOR MOBILITY AND TRANSPORT - Directorate C), ha pubblicato sul proprio sito ufficiale nella sezione Transport Modes, sottosezione Road-Tachograph, una LINEA GUIDA relativa alla tipologia di tachigrafo che risulta necessario installare e utilizzare nei veicoli immatricolati in uno Stato membro, utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci su strada e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006.

L’obiettivo di questa linea guida è quello di fare chiarezza sui diversi tipi di tachigrafo che risulta obbligatorio installare e utilizzare su veicoli immatricolati in uno Stato membro.

Il «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», viene definito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del Regolamento (UE) n. 165/2014, come l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti.

L’obbligo a livello dell’U.E. per quanto riguarda la registrazione delle attività di guida e di riposo nel trasporto su strada risale al 1969. Da tale data, il tachigrafo è stato oggetto di un continuo progresso tecnico per quanto concerne i requisiti costruttivi, al fine di garantire l’efficacia ed efficienza degli apparecchi stessi, per raggiungere gli obiettivi generali della sicurezza stradale e della protezione dei conducenti. Nell’Unione Europea, la legislazione è stata nel corso degli anni conseguentemente adeguata.

Ad oggi, in conseguenza dell’evoluzione legislativa nell’Unione, esistono tre generazioni e versioni di tachigrafi:

• TACHIGRAFO ANALOGICO, i cui requisiti tecnici di costruzione, prova e montaggio sono indicati nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (ex. Allegato I del Regolamento CEE n. 3821/1985;

• TACHIGRAFO DIGITALE i cui requisiti tecnici di costruzione, prova e montaggio sono indicati nell’Alle-

gato 1B del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 (i cui riferimenti si intendono ora fatti al Regolamento UE n. 165/2014 in virtù del relativo art. 47).

Attualmente ci sono 3 diverse versioni del tachigrafo digitale:

- 1a versione: i tachigrafi digitali che soddisfano i requisiti costruttivi dell’allegato 1B del Regolamento (CEE) n. 3821/85 come modificati dal Regolamento (CE) n. 2135/98 e Regolamento (CE) n. 1360/2002;

- 2a versione: i tachigrafi digitali che soddisfano i requisiti costruttivi dell’allegato 1B Regolamento (CEE) n. 3821/85 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1266/2009 ad eccezione dei punti 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 e 13 del relativo allegato;

- 3a versione: i tachigrafi digitali che soddisfano i requisiti costruttivi dell’allegato 1B Regolamento (CEE) n. 3821/85 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1266/2009;

• TACHIGRAFO INTELLIGENTE i cui requisiti tecnici di costruzione, collaudo e montaggio sono indicati nell’Allegato 1C del Regolamento (UE) n. 2016/799 (modificato dal Regolamento UE 2018/502 e Regolamento UE n. 2021/1228).

IDENTIFICAZIONE DEL TACHIGRAFO DA INSTALLARE

1) Date a partire dalle quali i diversi requisiti per i tachigrafi sono diventati obbligatori. I requisiti tecnici che hanno portato alle diverse generazioni e versioni dei tachigrafi sono state introdotti progressivamente nella normativa dell’Unione. Tale normativa stabilisce le date entro le quali, i vari requisiti per i tachigrafi sono diventati obbligatori a seconda della data in cui i veicoli sono stati immessi in circolazione:

• I veicoli immessi in circolazione per la prima volta prima del 01 maggio 2006 devono essere dotati di un tachigrafo analogico;

• I veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 01 maggio 2006 al 30 settembre 2011 devono essere dotati della prima versione del tachigrafo digitale;

• I veicoli immessi in circolazione per la prima volta tra il 01 ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 devono essere dotati della seconda versione del tachigrafo digitale.

• I veicoli immessi in circolazione per la prima volta tra il 01 ottobre 2012 e il 14 giugno 2019 devono essere dotati della terza versione del tachigrafo digitale.

• I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 devono essere montati con un tachigrafo intelligente.

2) Data rilevante per determinare quale tachigrafo installare e utilizzare.

a) Principio

Un veicolo viene immesso in circolazione per la prima volta alla data della sua immatricolazione in uno Stato membro. Quindi, la data rilevante per determinare quale generazione del tachigrafo e quale versione del tachigrafo digitale deve essere installato e utilizzato è la data di registrazione di quel veicolo in uno Stato membro. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato fabbricato nell’Unione o importato da un paese terzo come veicolo nuovo o come veicolo usato.

Esempio concreto:

Trattore stradale immatricolato per la prima volta in Svizzera (stato non membro UE) nel dicembre 2006. Monta tachigrafo analogico in quanto, la Svizzera facente parte del solo Accordo A.E.T.R. non aveva l’obbligo di montare tachigrafo digitale (obbligo in A.E.T.R. entrato in vigore il 16.06.2010). Successivamente, nel luglio 2017 questo veicolo viene radiato e immatricolato per la prima volta in uno Stato membro ad esempio l’Italia. Allorché, tale veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta in uno Stato membro (Italia) nel luglio 2017, lo stesso, dovrà montare un tachigrafo digitale di terza versione ossia i tachigrafi digitali che soddisfano i requisiti costruttivi dell’allegato 1B del Regolamento (CEE) n. 3821/85 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1266/2009.

b) Situazione specifica dei tachigrafi digitali disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione.

Il Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione ha introdotto la seconda e la terza versione del tachigrafo digitale. I requisiti tecnici relativi a ciascuna di tali versioni hanno iniziato ad applicarsi in date distinte (per la seconda versione dal 01 ottobre 2011 e per la terza versione dal 01 ottobre 2012). I requisiti tecnici per i tachigrafi sono stati modificati nell’arco di un brevissimo periodo di tempo (un anno).

Secondo i requisiti dal 239 al 243 dell’allegato 1B, un tachigrafo viene prima installato e successivamente attivato; i costruttori o gli installatori del veicolo devono attivare l’apparecchio di controllo installato prima che il veicolo sia utilizzato nell’ambito del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il considerando 7 del Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione spiega al riguardo che il presente regolamento non richiede la sostituzione dei tachigrafi digitali in funzione montati prima della data di applicazione dello stesso.

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di
Zampedri *
Alessandro
relative al tipo di tachigrafo da installare e utilizzare nei veicoli immatricolati in uno Stato membro utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci su strada e a cui si applica il regolamento

Ciò significa che una prima o una seconda versione funzionante del tachigrafo digitale installato su un veicolo non deve essere sostituita con una seconda o terza versione, anche se i requisiti tecnici sono cambiati tra l’installazione e l’attivazione del tachigrafo da un lato e l’immatricolazione del veicolo dall’altro. Pertanto, se sul veicolo è stato installato e attivato un tachigrafo digitale, non è necessario sostituirlo con una versione più recente anche se la data di immatricolazione del veicolo (“immesso in circolazione”) richiederebbe l’installazione di una versione più recente.

Esempio 1 (modifica requisiti dalla prima versione alla seconda versione):

Un autobus viene prodotto nella primavera del 2011 e la prima versione del tachigrafo viene installata e attivata nell’agosto 2011. Il veicolo è immatricolato a novembre 2011.

Sebbene un veicolo immesso in circolazione a partire da ottobre 2011 dovrebbe essere dotato di una seconda versione del tachigrafo digitale, la prima versione del tachigrafo installata e attivata nell’agosto 2011 non ha bisogno di essere sostituita.

Esempio 2 (modifica requisiti dalla seconda versione alla terza versione):

Un autobus viene prodotto nella primavera del 2012 e la seconda versione del tachigrafo viene installata e attivata nell’agosto 2012. Il veicolo è immatricolato a novembre 2012.

Sebbene un veicolo immesso in circolazione a partire da ottobre 2012 dovrebbe essere dotato di un tachigrafo digitale di terza versione, non è necessario sostituire il tachigrafo di seconda versione installato e attivato nell’agosto 2012.

Il considerando 7 si riferisce solo alle situazioni in cui il tachigrafo è installato e funzionante; non consente l’installazione di una versione precedente del tachigrafo già attivata in un veicolo che alla data di immatricolazione richiede una versione più recente.

3) Sostituzione di un tachigrafo o dei suoi componenti.

a) Sostituzione del tachigrafo

La normativa dell’Unione non contiene alcuna disposizione generale sulla sostituzione del tachigrafo, sia a seguito di un guasto di un tachigrafo, in tutto o in parte, o di una sostituzione volontaria.

Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2135/98 prevede una norma specifica, ancora oggi in vigore, che recita quanto segue:

“A decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché´ i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso mas-

simo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 01 gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l’apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell’allegato 1B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché´ si procede alla sostituzione di tale apparecchio. Tale disposizione obbliga i proprietari dei veicoli che rientrano in tale disposizione a sostituire l’apparecchio di controllo, ovvero i tachigrafi o i loro componenti, con la versione più recente del tachigrafo digitale. I tachigrafi dei veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente disposizione possono essere sostituiti con un tachigrafo corrispondente alla data di immatricolazione del veicolo.

Il regolamento (UE) n. 165/2014 non contiene alcuna disposizione sulla sostituzione del tachigrafo o dei suoi componenti. Nel suo articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, è stabilito che i tachigrafi installati sui veicoli immatricolati dal 15 giugno 2019 in poi sono tachigrafi intelligenti.

Riassumendo:

• Per i veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2135/98, un tachigrafo analogico e un tachigrafo digitale devono essere sostituiti con un tachigrafo digitale corrispondente all’allegato 1B al momento della sostituzione (prima, seconda o terza versione del tachigrafo digitale a seconda della data di sostituzione). Come accennato sopra, l’attuale versione dell’allegato 1B che si applica dal 1 ottobre 2012 richiede l’uso della terza versione del tachigrafo digitale;

• Un tachigrafo intelligente in un veicolo immatricolato a partire dal 15 giugno 2019 dovrà essere sostituito con un tachigrafo intelligente poiché i veicoli immatricolati dopo tale data devono essere dotati di un tachigrafo intelligente.

Esempi relativi ai veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2135/1998:

Esempio 1: Un veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta nel dicembre 2005 ed è dotato di un tachigrafo analogico. Questo tachigrafo ha smesso di funzionare nel maggio 2012 e deve essere cambiato. Deve essere sostituito da un tachigrafo digitale di seconda versione.

Esempio 2: Un veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta nel gennaio 2012. La sua seconda versione del tachigrafo ha smesso di funzionare a maggio 2017 e deve essere cambiata. Deve essere sostituito da un tachigrafo digitale di terza versione.

Esempio 3:

Un veicolo è stato immatricolato per la prima volta nel 2016 ed era dotato di un tachigrafo digitale di terza versione. Se questo tachigrafo si guasta a dicembre 2019, deve essere sostituito da un tachigrafo digitale di terza versione.

b) Sostituzione delle componenti di un tachigrafo. I componenti principali di un tachigrafo sono un sensore di movimento e un’unità di bordo. Per la sostituzione di tali componenti di un tachigrafo si applicano le stesse modalità e linee guida di cui sopra.

Poiché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2135/98 fa riferimento esclusivamente all’allegato 1B, (tachigrafi digitali), e poiché il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede norme esplicite sull’equipaggiamento dei veicoli con tachigrafi intelligenti, i componenti di un tachigrafo digitale non devono essere sostituiti da componenti di un tachigrafo intelligente anche dopo il 15 giugno 2019. Esempi relativi ai veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2135/1998

Esempio 1:

Il sensore di movimento di un tachigrafo digitale di seconda versione di un veicolo immatricolato a gennaio 2012 si guasta a luglio 2017. Il sensore di movimento deve essere sostituito con un sensore di movimento di un tachigrafo digitale di terza versione.

Esempio 2: Nell’agosto 2017 il proprietario di un veicolo desidera sostituire volontariamente l’unità di bordo di un tachigrafo di prima versione di un veicolo immatricolato nel maggio 2011. Deve sostituirla con un’unità di bordo di un tachigrafo digitale di terza versione.

Esempio 3:

L’unità di bordo di un tachigrafo digitale di terza versione di un veicolo immatricolato a maggio 2014 si guasta a gennaio 2020. L’unità del veicolo deve essere sostituita con un’unità di bordo di un tachigrafo digitale di terza versione.

4) L’obbligo di installare un tachigrafo su un veicolo già in uso.

L’obbligo di installare un tachigrafo su un veicolo potrebbe sorgere anche dopo l’immatricolazione del veicolo, ad esempio, a causa di un cambiamento nel suo utilizzo o della rimozione di un’esenzione nazionale. La normativa dell’Unione non prevede alcuna disciplina per i casi in cui sorge l’obbligo di installare un tachigrafo quando un veicolo è già in uso. Tuttavia, dati gli obiettivi di tale normativa, che sono il miglioramento della sicurezza stradale e il rispetto delle condizioni di lavoro dei conducenti, la data in cui sorge tale obbligo determina la generazione o la versione del tachigrafo necessario. Ciò deriva dalla normativa che mira all’utilizzo del tachigrafo più moderno senza

obbligare alla sostituzione di un tachigrafo funzionante già installato. Ciò significa in particolare che i veicoli per i quali si pone la necessità di utilizzare un tachigrafo a partire dal 15 giugno 2019 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente.

Esempio:

Un veicolo per il soccorso stradale è stato immesso in circolazione per la prima volta nel maggio 2011. Lo stesso operava entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa e quindi non necessitava di un tachigrafo [cfr. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 in combinato disposto con l’articolo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 561/2006)]. Questo carro attrezzi si avvia ad operare in un raggio superiore a partire da gennaio 2017. Pertanto deve essere dotato di un tachigrafo. La data di cambio d’uso che comporta l’obbligo di avere un tachigrafo determina la versione del tachigrafo da installare. Poiché il cambio d’uso è avvenuto in Gennaio 2017, è necessaria una terza versione del tachigrafo digitale.

5) Possibilità di “fare di più”, ovvero installare tipologie più recenti dei modelli di tachigrafo. Poiché il progresso tecnico migliora l’affidabilità, la precisione, la facilità d’uso e la resistenza contro la manipolazione fraudolenta del tachigrafo e poiché viene migliorata l’attuazione della legislazione sociale in materia di trasporti, è sempre possibile installare una generazione o una versione più recente del tachigrafo rispetto a quella richiesta, purché soddisfi i requisiti tecnici e ne sia garantito il corretto funzionamento. In considerazione dello scopo dei tachigrafi e gli obiettivi della rispettiva legislazione, la Commissione incoraggia vivamente l’installazione della più recente generazione o versione di tachigrafo in qualsiasi veicolo.

6) Agevolazione per i veicoli più vecchi per quanto riguarda il tachigrafo digitale di terza versione La terza versione del tachigrafo digitale richiede, oltre al collegamento al sensore di movimento, il collegamento dell’unità di bordo ad una fonte di informazioni sul movimento del veicolo indipendente dal sensore di movimento. Il collegamento a tale fonte indipendente di informazioni sul movimento può essere difficile per quanto riguarda i veicoli più vecchi. Tali veicoli devono ancora essere dotati di un tipo di tachigrafo come indicato in questa linea guida. Tuttavia, considerate le difficoltà tecniche, il collegamento del tachigrafo a una fonte di informazioni indipendente non sarà obbligatorio per i veicoli immatricolati prima del 1° ottobre 2012 al momento dell’installazione di un tachigrafo digitale di terza versione.

*Vice Sovrintendente Polizia Locale Trento-Monte Bondone Specialità Controllo Autotrasporto

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Riflessioni sulla società dei social, sulle false convinzioni che fanno opinione e tendenza, su come contrastare questa deriva e ricreare una cultura dell’informazione e delle buone pratiche

on un amico collaudatore tempo fa si discuteva del fatto che nelle community di motociclisti spesso vengono diffuse convinzioni errate sulle tecniche di guida. E chi lo fa di solito si mostra estremamente sicuro di ciò che dice, rispondendo in maniera aggressiva a chi lo contraddice.

Non passano neanche 24 ore e lo stesso amico mi manda gli screenshot di una sua discussione su Facebook, con un motociclista che riteneva il freno posteriore della propria moto sottodimensionato. A giustificazione dell’affermazione il motociclista citava il fatto che scendendo da un passo di montagna molto impegnativo, a metà della discesa il freno aveva smesso di funzionare per surriscaldamento.

Al mio amico non è servito molto per capire che quel motociclista usava solo il freno dietro. Come fanno in tanti, troppi. Per chi non è motociclista chiariamo che il freno posteriore ha una potenza decelerante del tutto insufficiente: il suo compito è diverso.

Così il mio amico gli ha scritto, senza dichiarare la propria professione (ha vincoli di segretezza), chiedendogli se per caso potesse essere questa la spiegazione. I toni si sono irrigiditi subito, fino alla chiusa finale: “non mi servono insegnamenti, so per certo che anche nelle competizioni i piloti fanno così”. E chissà da dove arriva questa informazione, errata. Ultimamente passo parecchio tempo sui social, per capire cosa pensano i motociclisti, e come interagiscono fra loro. Mi colpisce tantissimo il livello di ignoranza. Di solito direttamente proporzionale a quello di saccenza.

Sono su una pagina dedicata a una marca di pneumatici da moto, dove da mesi c’è una discussione sulle pressioni migliori per far rendere bene le gomme. Continuano tutti a indicare valori mediobassi, con qualcuno che propone addirittura pressioni proprie delle gomme da competizione in pista. Ovviamente senza sapere che i pneumatici racing hanno carcasse diverse, e che sono fatte per lavorare a temperature molto superiori, che si ottengono anche grazie alla deformazione continua del battistrada, indotta dalle pressioni ridotte. Senza contare che il produttore del veicolo, e torniamo ai mezzi stradali, indica a libretto delle pressioni ben precise dei pneumatici, individuate dopo lunghi collaudi; pressioni alle quali quel costruttore si prende la responsabilità della sicurezza del mezzo.

E mi torna in mente l’amico ingegnere motorista, che in rete ha trovato chi gli ha spiegato come mettere a punto nella maniera migliore proprio il motore che lui stesso aveva sviluppato.

Poi ci sono gli istruttori di guida, che postano video nei quali fanno vedere come toccano terra con il ginocchio su strada. Come se toccare terra fosse un valore o una testimonianza dell’autorevolezza dell’istruttore! Senza contare l’effetto emulazione, con frotte di cretini che si pongono l’obiettivo (inutile tra l’altro) di usare tutto il battistrada del pneumatico o di toccare con il ginocchio.

Chiaro che il problema se pure non originato dai social network, da questi è comunque fortemente amplificato. E sapete che immagine mi fa tornare alla mente? La Torre di Babele. Tutti parlano, ed è come se nessuno parlasse. Qualunque concetto si perde nel rumore di fondo di concetti simili, differenti, opposti e contrari, espressi da una pletora di persone. Che magari conosciamo con un semplice nickname. Che possono essere scarsine come bravissime. Perché anche i miei amici superesperti, quando scrivono sui social non si presentano con la loro qualifica.

Trenta anni fa abbiamo salutato con gioia l’avvento della rete. Una grande conquista, che permetteva di veicolare informazioni più facilmente ed efficacemente; e allargava molto la platea dei fruitori di quelle informazioni.

Poi sono arrivati i social, che hanno dato a chiunque la possibilità di aprire una pagina e iniziare a scrivere, attribuendosi un titolo vero o inventato. E se gli va bene, se ci sa fare, si ritrova un gruppo di follower che lo segue. E i follower attirano altri follower, perché per i

meccanismi della rete, viene data visibilità a chi raccoglie molti consensi. L’algoritmo premia chi ha già successo, regalandogliene ancora.

Ho fatto una premessa lunghissima per descrivere la situazione di oggi, dove il vociare crea un frastuono che assorda. Le riviste non si leggono più, anche i siti Internet sono meno letti di una volta. Oggi si va su Youtube, dove il video dell’azienda editoriale si confronta con quello del signor Giacomo. O si va sulle pagine Facebook, dove ci sono pagine di enorme successo che raccolgono molte migliaia di follower. E fanno opinione.

Il nocciolo di questo discorso è una sola domanda. Come facciamo a far capire alle persone che per frenare forte si usa il freno davanti? No, non è uno scherzo. Cito il caso del freno anteriore perché è da lì che siamo partiti con questo ragionamento. Ma in realtà questo discorso si applica a tutto; compresi temi molto più seri di quelli che tratta uno come me. Come facciamo a far capire quali sono i veri concetti importanti della guida sicura? Come ricreiamo una cultura specifica della moto, se non riusciamo più ad avere un canale di comunicazione che emerga per autorevolezza? Qualcosa bisogna fare per contrastare la Babele. E c’è una sola strada possibile. L’autorevolezza la si conquista con la serietà. Preparandosi bene per quello che si vuole fare, dire o scrivere. Significa sforzarsi di fare discorsi chiari che possano essere ben compresi da chiunque. E che magari siano pensati per far vacillare qualche convinzione errata che ha preso un po’ troppo piede.

Se si persegue questa strada con tenacia, con costanza e con fiducia, senza scendere in polemica, piano piano si conquista autorevolezza. E seguito.

Non è facile, ma dobbiamo cercare di fare fronte unico in questo senso, e stimolarci uno con l’altro a fare sempre meglio il nostro lavoro. Aumentiamo dunque le occasioni di confronto fra noi, e quelle di studio. Perché dobbiamo essere sempre più preparati.

E usiamo il freno anteriore in moto! (perdonate la chiusa scherzosa).

*Fondatore del portale Motoskills.it

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La Torre di Babele
Quando tutti parlano, nessuno parla
A proposito di moto
54 di Riccardo Matesic*

La

“La vita delle persone che lavorano è noiosa. Interessanti sono le vicende e le sorti dei perdigiorno”

stanno parlando di lavoro, anzi si tratta proprio di una telefonata di lavoro. Può capitare, si dirà e anche qui sono d’accordo. Il problema riguarda la frequenza di tali avvistamenti. Mi guardo intorno e mi accorgo che intorno a me ce n’è molta di gente che vede il proprio rilassamento interrotto da chiamate provenienti da un ufficio lontano eppur a quanto pare fin troppo vicino. Ma non finisce qui, potremmo dire citando il presentatore di un programma tv di vari anni fa (rieccoci con la nostalgia).1 Infatti, al momento di andare al bar dello stabilimento mi trovo a incrociare un’altra specie di vacanziero a metà. Seduto ai tavolini che circondano il bancone c’è qualcuno che col suo bravo pc portatile sta proprio lavorando come se si trovasse in ufficio, eccezion fatta per lo scenario che lo circonda. Altri invece, tra cui qualcuno a me vicino, hanno il dovere di essere sempre reperibili e quindi vivono con preoccupazione il momento del bagno in mare, momento in cui potrebbero perdersi una telefonata. Qualcuno risolve il problema entrando in acqua con vistose custodie impermeabili in grado di proteggere il cellulare, altri optano per uno smartwatch che li avverta di una chiamata in arrivo o permetta loro di parlare direttamente da lì, con pose da novelli 007.

Come si vede, allora, il lato “b” delle grandi possibilità offerte dal poter fare tutto, dovunque e in ogni momento, la faccia oscura della nuova plasticità nello stile di vita lavorativa in questo mondo “liquido”, prende la forma di una fine della forma, dell’abbattimento dei confini e della fine degli spazi privati. Tutto questo era già in potenza pronto per verificarsi e ha avuto una spinta decisiva dal periodo pandemico nel quale il lavoro da casa e per estensione da dovunque è stato sdoganato, passando infine da soluzione emergenziale a normalissima possibilità, a volte auspicata, a volte temuta.

Questa nuova modalità nasconde varie insidie. Da una parte potrebbe apparire come una estensione della libertà perché permette, ad esempio, di trascorrere una giornata al mare cavandosela solo con un paio d’ore di lavoro anziché rinunciarvi per fare la stessa cosa dovendosi però recare in ufficio, con tutto il corollario di tempo perso in spostamenti, parcheggio e quant’altro. Dall’altra essa si basa sul presupposto fallace che l’uomo possa funzionare come una macchina e quindi sia in grado di passare da una mansione all’altra senza che la prima attività influisca sulla seconda. Purtroppo, o per fortuna, non è così e quindi questa realtà in sempre maggiore diffusione viene a minare uno dei fondamentali aspetti del concetto stesso di vacanza, quello di porre un limite alle esigenze della consueta vita produttiva per lasciare al corpo e alla mente un periodo in cui sguazzare in una realtà diversa, recidendo per un periodo seppur limitato i legami con obblighi, doveri e responsabilità. Non a caso, osservo, una delle espressioni metaforiche più utilizzate per descrivere questo momento di separazione che si spera verificarsi durante una vacanza è per l’appunto “staccare la spina”, espressione che in tempi non sospetti preannunciava il problema della continua connettività e del paragone uomomacchina.

Se le questioni appena illustrate hanno una rilevanza, sorprende allora la denominazione inglese di questa modalità lavorativa, ossia “smart working” che in italiano corrisponderebbe a lavoro accorto, furbo, scarto, astuto e ancor più quella italiana di “lavoro agile”. Sono espressioni che mettono in evidenza il lato positivo della faccenda e viene da chiedersi quanto vi sia di furbo nel lavorare mentre si è in vacanza nonché quanto vi sia di agile nell’essere sempre legati ai propri obblighi, quindi esattamente il contrario del senso di libertà cui la stessa parola “agile” allude.

onfesso di avere spesso un atteggiamento nostalgico e di tendere a guardare al presente con uno sguardo critico. Mi capita di pensare che anni fa tutto fosse migliore, in una visione che riconosco essere semplicistica nella sua affettuosa mancanza di lucidità. Sono ben consapevole che al giorno d’oggi siano possibili cose un tempo impensabili e che in passato la vita fosse resa difficoltosa da miriadi di problemi che ora si possono risolvere in un attimo. Eppure continuo a sentirmi attirato da aspetti della vita del passato che mi sembrano, per così dire, più umani rispetto a ciò che accade oggi. Tra queste posso citare con certezza il modo in cui veniva gestito il rapporto tra lavoro e tempo libero e ancor più tra periodi di lavoro e periodi di vacanza.

Nei giorni che sto trascorrendo al mare in questo agosto ho notato qualcosa di diverso tra le persone che, come me, passano la giornata sdraiati sui lettini di uno stabilimento balneare. Guardandomi intorno durante queste giornate felicemente oziose, spesso mi capita di vedere bagnanti aggirarsi sul bagnasciuga col telefono all’orecchio. Fin qui niente di strano, direte. Concordo con voi, se non che queste persone in molti casi hanno un atteggiamento ben diverso da quello di chi stia raccontando le proprie vacanze a parenti o amici. La loro camminata è rigida in un modo che mal si accorda col contesto che li circonda. L’espressione del volto è seria, la fronte corrucciata. Capita che nel loro incedere mi passino vicino e allora ogni dubbio si scioglie:

Viene quindi a complicarsi un rapporto, quello tra lavoro e vita privata di per sé già complesso e nel quale la seconda sarebbe già sufficientemente minacciata anche senza pc portatili e smartphone. Il lavoro e le preoccupazioni da esso derivanti hanno di per sé la capacità di esondare dai loro confini finendo per entrare non invitati nelle nostre ore libere. Scadenze e problemi irrisolti sul lavoro abitano la nostra mente anche quando non dovrebbero e non è compito facile respingere tali attacchi preservando da essi il nostro tempo libero e le nostre relazioni interpersonali. Ancor più, angosce e risultati da aggiungere, nonché nuovi compiti, spesso indicati eufemisticamente con espressioni come “nuove sfide”, possono avvelenare i nostri pensieri e incunearsi senza che possiamo difenderci nei nostri sogni in forma di incubi perseguitanti. Conviene fare attenzione e osservare meglio questa trasformazione in atto e ve lo scrive proprio qualcuno che, mentre ci riflette sopra, è in vacanza e in questo preciso momento sta lavorando. Ma ora basta, è l’ora di fare qualche scambio a tennis con i soliti amici. Uno di loro, però, ha appena scritto sulla nostra chat: voi cominciate, lavoro un po’ e poi arrivo!

*Psicologo-Psicoterapeuta

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di Davide Stroscio* 1- Corrado ne “La Corrida”
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vacanza “ agile ”

Crotone

A Crotone cartelli stradali choc per prevenire gli incidenti

Cartelli stradali con immagini di morti, di sangue, di auto disintegrate a causa dell’alta velocità, dell’uso del telefonino, del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco

Cartelli stradali con immagini di morti, di sangue, di auto disintegrate a causa dell’alta velocità, dell’uso del telefonino, del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco. Immagini accompagnate da messaggi altrettanto diretti. Sono i cartelli previsti dalla campagna di educazione stradale che la Provincia di Crotone, insieme a Regione Calabria e polizia di Stato, ha presentato oggi in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, la vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, ed il dirigente superiore del servizio di Polizia stradale, Filiberto Mastrapasqua. I cartelli, che riguardano le più diffuse cause di incidentalità, dalla guida sotto l’effetto di alcool o droga all’uso del telefono, dall’alta velocità all’uso del casco e uso delle cinture di sicurezza, sono complessivamente 110 e saranno ubicati lungo le strade provinciali, all’inizio ed alla fine di ogni comune e nelle zone della movida estiva.

da gazzettadelsud.it

Terracina Inaugurazione della “Panchina di Romeo”

5 agosto 2023

Sabato 5 agosto 2023

a Terracina, è stata inaugurata l’installazio ne in memoria del piccolo Romeo Golia, undicenne investito ed ucciso in un omicidio stradale esattamente un anno fa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sul Lungomare Matteotti, da un guidatore che procedeva ad alta velocità. Il passaggio pedonale dove hanno investito Romeo è stato messo in sicurezza attraverso il rifacimento e la

modifica della segnaletica orizzontale e verticale ed in prossimità dello stesso, sarà posta una panchina bianca con una targa in ricordo di Romeo con la scritta “La vita, come la strada, ha tante vie: percorrile, non correre.”

La “Panchina di Romeo” ha l’obiettivo di creare un piccolo spazio di riflessione dedicato al valore della vita e alla consapevolezza di dover tenere comportamenti corretti sulla strada per sé e per gli altri.

L’iniziativa, proposta dalla famiglia di Romeo, è stata condivisa dal Comune, e realizzata grazie alla generosità della famiglia stessa e alla collaborazione della Associazione Lorenzo Guarnieri, della Polizia Locale, della Polizia Stradale e di AVR S.p.A. La famiglia di Romeo e l’Associazione Lorenzo Guarnieri, che opera da anni nell’ambito della sicurezza stradale, ringraziano il Comune di Terracina e la Polizia Locale e si augurano che questo sia il primo passo di una serie di interventi (che sono già stati suggeriti al Comune attraverso un documento tecnico) volti a ridurre la velocità delle auto, in una zona ad alta concentrazione di pedoni e ciclisti. Gli utenti vulnerabili vanno protetti e va loro garantito il diritto di muoversi in sicurezza.

“Un bel gesto – commenta Titta Pagano, la madre di Romeo. – Sono contenta che alla fine si sia concretizzato un atto in ricordo di mio figlio e sia iniziato un percorso rivolto a stimolare l’amministrazione e i cittadini ad operare per migliorare la sicurezza di tutti noi e salvare vite. Romeo avrà undici anni per sempre e il mio desiderio è che quello che è stato fatto a lui, non venga fatto a nessun altro”.

La famiglia di Romeo e l’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus

AUGURI A MARIO

HA COMPIUTO 90 ANNI!

Il calendario parla chiaro, il nostro Mario Nocciolini, socio decano e consigliere nazionale ASAPS

è nato il 20 agosto 1933 e ha appena compiuto 90 anni!

Piccola festicciola per Mario presso la sede dell'ASAPS, accompagnato dalla figlia Sandra e ancora in gran forma per essere uno Stradalino del primo corso nel lontano 1957 al Caps di Cesena (allora) prestigiosa scuola della Polizia Stradale. Auguri Mario a te vecchio Centauro (in senso buono) che facevi le pattuglie nei quadranti notturni 19/01 e 01/07 in moto anche d'inverno, rifugiandoti con il collega nei forni

aperti che trovavate per strada per scaldarvi. Quanto tempo è passato, quante cose sono cambiate! Non tutte in meglio. Anzi. Ma a Mario non glielo abbiamo detto... soffrirebbe troppo!

Auguri amico nostro e grazie per quello che hai fatto per la Polizia Stradale e dopo anche per l'ASAPS di cui hai custodito e curato la sede come se fosse la tua casa. Ma lo era e lo è ancora! Un abbraccio.

Il Distaccamento di Polizia

Stradale di Siniscola sarà intitolato all'assistente capo Terrezza

Fu investito mortalmente sulla 131 Dcn nel 2021 mentre si trovava in servizio

Il 28 luglio ricorre il secondo anniversario dalla prematura scomparsa dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Marino Terrezza e, per la ricorrenza, il Distaccamento Polizia Stradale di Siniscola sarà intitolato alla sua memoria, in quanto riconosciuto Vittima del Dovere.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 11:00, si svolgerà alla presenza del Capo della Polizia, delle massime Autorità della Polizia di Stato e delle autorità civili, militari e religiose provinciali e regionali, nonché dei familiari e delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali, e ricorderà, come si legge in una nota della Questura di Nuoro, “il suo straordinario e chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio spinti sino all’estremo sacrificio”.

Durante la mattinata verrà scoperta la targa in marmo travertino lucido posta all’ingresso della Caserma, che verrà benedetta dal Vescovo di Nuoro mons. Antonio Mura. A seguire verrà consegnata ai familiari la pergamena di intitolazione del Distaccamento a Marino Terrezza, insignito della Medaglia d’Oro al valor civile. Nel pomeriggio, presso il cimitero di Orosei, ci sarà la deposizione di un omaggio floreale a nome del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e a seguire la messa in suffragio in ricordo dell’agente compianto nella chiesa di Sant’Antonio ad Orosei.

IL FATTO. Era il 28 luglio 2021 quando Marino Terrezza, impiegato in un servizio di vigilanza unitamente ad altro operatore, mentre era impegnato in un soccorso ad un automobilista con l’auto in panne lungo la Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, mentre si apprestava a raggiungere il capopattuglia, venne

investito dal conducente di un veicolo che avvedutosi tardivamente delle segnalazioni di pericolo, aveva perso il controllo del mezzo e centrando in pieno il poliziotto.

Nonostante i soccorsi prestati nell’immediatezza dal personale sanitario con ripetuti tentativi di rianimazione, a seguito delle gravi lesioni riportate, Terrezza aveva tragicamente perso la vita da sardegnalive.net.

Al Giro d’Italia con il cartello “W la Polizia”. La Stradale “apre le porte” al sogno del giovane Ludovico

ALESSANDRIA –

Ludovico ha solo 11 anni ma ha già ben chiaro cosa vorrà fare da grande. Il giovane tortonese ha una totale ammirazione per la Polizia di Stato e, più nello specifico, per la Polizia Stradale.

Quando il Giro d’Italia, a maggio, ha fatto tappa a Tortona Ludovico si è piazzato a bordo strada con un grade cartello, non per incitare qualche campione della carovana rosa ma per ringraziare la Polizia. Ludovico ha portato quel cartello anche negli uffici della Polizia Stradale di Alessandria che sabato l’ha accolto per una speciale visita, guidata dal Comandante della Stradale di Alessandria, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Franco Fabbri. da radiogold.it

Il berrettino dell'ASAPS arriva fino in Giordania grazie a Luigi Paolo Catturini referente dell'associazione presso la Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (BG)

E così questa volta il berrettino ufficiale dell’ASAPS si è fatto un bel viaggetto fino in Giordania, grazie a Luigi Paolo Catturini referente dell’associazione presso la Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (BG) che lo ha indossato durante la sua visita turistica nel lontano paese medio orientale.

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Speriamo che abbia protetto dal sole Luigi Paolo. Però sarà bene allora indossarlo anche al rientro in Italia vista la situazione con i vari Caronte e company.

San Marco dei Cavoti (BN)

Depositata la corona di fiori sulla tomba dell'Agente Gianfranco

Costantini caduto in servizio l’8 agosto 2000

Si è tenuta mercoledì 8 agosto nel cimitero di San Marco dei Cavoti (BN) la cerimonia per ricordare il 23esimo anniversario della morte dell’Agente della Polizia Stradale Gianfranco Costantini. Nella circostanza è stata deposta una corona di fiori, pervenuta dal Capo della Polizia, sulla tomba del caduto. Gianfranco in servizio alla Sottosezione Polizia Stradale di Firenze Nord morì l’8 Agosto 2000 in un incidente sull’autostrada A1, al km 289 tra i caselli di Certosa e Signa. Fu travolto da una vettura mentre di pattuglia stava effettuando un soccorso stradale a un veicolo in avaria.

ASAPS si associa nel ricordo del suo caro socio Gianfranco.

L'Ispettore Leonardo Scagliotti

Comandante del Distaccamento di Varallo appende la divisa (e un pezzo del suo cuore) al chiodo Il saluto dell'ASAPS a Leonardo Referente e Consigliere Nazionale dell'associazione

Sembra all’inizio che vadano piano, poi gli ultimi anni e mesi di servizio scivolano via velocissimi e arriva il momento in cui il calendario (questa volta lui) ti dà l’alt. E stavolta il calendario l’alt lo ha dato all’Ispettore Leonardo Scagliotti comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Varallo (Vercelli). Leonardo ha dovuto appendere la sua amata divisa della Specialità al chiodo e con l’uniforme è rimasto appeso anche una parte del suo cuore.

Aveva iniziato il suo percorso in Polizia nel 1983 al Caps di Cesena, poi via di corsa prima alla Sezione di Novara, dopo a Borgomanero. Dal 1990 ha preso servizio alla Sottosezione Polizia Stradale di Romagnano Sesia, che era stata appena aperta. Ci tiene a dire che fu sua la prima pattuglia.

Dopo 18 anni è poi arrivato a Varallo dove ha ricoperto l’incarico di comandante proprio fino al 1° agosto scorso. Scagliotti ha onorato la sua divisa e il suo ruolo guadagnandosi la stima del suo personale, dei superiori e della cittadinanza. Ha ricevuto fra gli altri riconoscimenti una croce d’oro per meriti di servizio. Ci sono buoni motivi per volergli bene. Ma noi ne abbiamo uno in più perché Leonardo è stato iscritto all’ASAPS praticamente fin dalla sua fondazione ed è stato referente dell’associazione nei reparti in cui è stato assegnato ed è ancora anche Consigliere Nazionale ASAPS.

Grazie di cuore Leonardo per tutto quello che hai fatto in servizio e anche per l’associazione. ASAPS, se ti fa piacere, non ti manda certo in pensione.

E' morto l'avvocato

Gianmarco Cesari

Malore improvviso per il referente dell'AIFVS

Associazione italiana dei familiari delle vittime della strada da sempre in prima linea per tutelare i diritti dei familiari e per la sicurezza sulle strade. La scomparsa di Gianmarco viene vissuta come un lutto collettivo, ogni familiare di vittime ha qualche ricordo legato a lui. Le condoglianze dell’ASAPS

E’ stato un malore improvviso a portarsi via l’avvocato Gianmarco Cesari,63anni, datempo referente dell’AIFVS Associazione italiana dei familiari vittime della strada. Era ricoverato all’ospedale di Perugia. I funerali si sono tenuti presso la chiesa di Marsciano. La scomparsa di Gianmarco Cesari, l’avvocato gentile e sempre disponbile, viene vissuta come un lutto collettivo, ogni familiare di vittime ha qualche ricordo legato a lui.

Cesari, era stato in prima linea nella lotta ai decessi causati da incidenti stradali, in stretto contatto con le istituzioni. Si era di recente fatto promotore anche di una proposta alla regione Umbria per istituire un registro aggiornato degli incidenti e dei feriti sulle strade per studiare strategie di contrasto.

Abbiamo avuto modo di conoscerlo e lo abbiamo incontrato più volte nei vari eventi e manifestazioni in giro per l’Italia per la sicurezza sulle strade. Come ASAPS abbiamo sempre apprezzato l’equilibrio, la professionalità, la gentilezza e la disponibilità totale verso gli altri, in particolare i familiari delle vittime della strada. Molto stimato e benvoluto dalla sua comunità lascia un vuoto difficilmente colmabile non solo come avvocato, ma come uomo.

L’ASAPS esprime condoglianze alla famiglia e all’AIFVS per questa prematura e improvvisa scomparsa. Addio Gianmarco, fatti promotore di giustizia per le tante vittime della strada anche da lassù.

...ed ancora

Cesena, vagava pericolosamente in E45: in salvo il lagotto Macchia

Polizia Stradale

60 Subaru XV vestono la divisa

Damiano Lanzalotti, poliziotto-tenore:

l’agente incanta le istituzioni

Nuovo successo per l'assistente di Polizia Stradale

MASSIMO SI E’ SPOSATO

Auguri per un carico eccezionale di felicità al Commissario Capo Massimo Cupellari che l’8 luglio scorso, presso la Reggia di Venaria Reale, Torino si è unito in matrimonio con la signora Laura

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Giordano Biserni Presidente ASAPS

A proposito del tragico incidente di Roma Casal Palocco del giugno scorso sarebbe opportuno per il conducente colpevole la condanna a dei lavori presso le RSA (Case di Riposo per anziani)

Gentile ASAPS

in riferimento all’incidente avvenuto a Roma Casal Palocco, oltre alla gravità del fatto stesso che sia morto un bambino per colpa degli occupanti del SUV, come pena al di là di tutti i processi che si svolgeranno, anche per sopperire la mancanza di personale, tutti quelli che, con torto, negli incidenti stradali subiscano delle condanne la loro pena dovrebbe essere ripagata con lavori utili.

Cordialmente

Inseverimento delle sanzioni

Buongiorno ASAPS

Prima di inseverire le sanzioni sarebbe sufficiente, in prima battuta, far rispettare le regole attuali: quanti utenti delle due ruote sorpassano, in città, a destra?

Praticamente tutti: quanti multati?

Altro esempio, in ambito cittadino, dove vige il limite di 50: una norma del Codice già prevede che, avvicinandosi ad un incrocio, si debba “adeguare la velocità alla condizione dei luoghi”. Rispetto della medesima di sera? Su alcuni viali, a Milano, minimo vanno a 70.

www.asaps.it 63 Posta
Claudio Sacchetto Saluti Mail firmata Milano

Polizia Stradale anni ‘60-‘70

Amarcord 64
Rientro dall’esodo 1963, Polizia Stradale, ambulanza e carroattrezzi pronti a intervenire 1964 - Mezzi di soccorso stradale e sanitario in Carnia durante l’esodo estivo 1975 - La Polizia Stradale al casello

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