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ART. 7

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 13

Sospensione o divieto della circolazione

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 87,00 a € 344,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 172,00

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 87,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 60,90 (*)

SANZIONI ACCESSORIE

Contestazione

Circolava alla guida del veicolo in violazione del provvedimento di sospensione (o divieto) della circolazione stradale adottato con provvedimento del Sindaco. Al conducente viene intimato di non riprendere la marcia prima del termine del divieto di circolazione.

Riferimenti operativi

(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse per motivi di sicurezza pubblica, o inerenti la sicurezza della circolazione.

2. Possono rientrare in questa ipotesi i provvedimenti di limitazione o divieto di circolazione adottati per ragioni di inquinamento, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione temporanea per l’effettuazione di competizioni sportive all’interno di centri abitati (art. 9, comma 7-bis “Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano/altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1”).

3. Per quanto riguarda l’autorità competente ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione vedi la circolare del Ministero dell’Interno n. M-2413/64 del 30 settembre 2009.

4. L’inottemperanza all’intimazione comporterà la violazione riconducibile all’art. 650 C.P..

Nessuna

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 14

Transito di armenti e greggi

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 42,00 a € 173,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 86,50

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 42,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 29,40 (*)

Nessuna

Contestazione

Transitava con armenti e greggi in violazione del provvedimento del Sindaco che ne determinava il calendario e le relative prescrizioni.

Riferimenti operativi

(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. Le prescrizioni per il transito nei centri abitati sono adottate dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, CdS sono di competenza del Prefetto. Quelli di cui al comma 4, lett. a) dello stesso articolo sono di competenza dell’ente proprietario.

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 13

Sospensione temporanea della circolazione

stradale per motivi di incolumità pubblica o esigenze tecniche

Contestazione

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 87,00 a € 344,00

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI ACCESSORIE

Pagamento oltre 60 gg. € 172,00 € 87,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 60,90 (*)

Nessuna

Circolava alla guida del veicolo in violazione del provvedimento di sospensione della circolazione stradale adottato con ordinanza del Sindaco e reso noto con la relativa segnaletica.

ART. 82

Destinazione ed uso dei veicoli

Regolamento: art. 243

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 82 - Commi 8 e 10

Veicolo adibito a uso o destinazione diversi

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 87,00 a € 344,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 172,00

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 87,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 60,90 (*)

SANZIONI ACCESSORIE

Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi)

Contestazione

Utilizzava il predetto veicolo per destinazione (o uso) diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

All'atto del controllo il veicolo era adibito a ________ mentre nel documento di circolazione risulta destinato a ________. La carta di circolazione viene ritirata e sarà inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri di ________. Il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione ed è affidato a________.

Riferimenti operativi

(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica (i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi).

2. Si ha uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione (negli altri casi si intende adibito ad uso proprio). L’uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente (art.84 CdS); b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (artt. 85 e 86 CdS); c) servizio di linea per trasporto di persone (art. 87 CdS); d) servizio di trasporto di cose per conto terzi (art. 88 CdS); e) servizio di linea per il trasporto di cose (art. 89 CdS); f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90 CdS)

3. Nelle ipotesi di interventi strutturali che modificano le caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo, riportate sulla carta di circolazione, va contestata anche la violazione di cui all’art. 78 CdS.

4. Con la sospensione della carta di circolazione, si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sanzione accessoria.

5. La violazione è applicabile ad una serie di ipotesi tra cui:

- autocarro che trasporta persone per fini privati in cabina (gli autocarri sono classificati come veicoli destinati al trasporto di cose o di persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse - art. 54, comma 1, let. d), CdS). Ai sensi dell’art. 1, comma 5-quinquies, D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modif. dalla L. 09/11/2021, n. 156: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarriè possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi».

- caravan che durante la marcia del veicolo trasporta persone (i caravan sono classificati come rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo - art. 56, comma 2, let. e), CdS);

- veicolo immatricolato per trasporto specifico che trasporta cose o persone diverse da quella autorizzate (sono autoveicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni - art. 54, comma 1, lett. f), CdS);

- veicoli immatricolati ad uso speciale utilizzati per il trasporto di cose non riconducibile all’attrezzatura di cui è dotato (es. carro attrezzi che trasporta un’autovettura per altri motivi);

- autoambulanza che trasporta passeggeri o cose non pertinenti al servizio che svolge;

- carro funebre che trasporta merci varie;

- trattori stradali che trasportano merci (sono veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi - art.54, comma 1, let. e), CdS);

- macchine agricole non impiegate nelle attività agricole o forestali o di manutenzione e tutela del territorio, oppure che trasportano merci diverse dai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario (art. 57, comma 1, CdS);

- trattrice agricola che traina un rimorchio stradale di cui all’art. 56 CdS;

6. Ai sensi dell’art. 82, c. 6, CdS, previa autorizzazione del competente UMC, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dal competente UMC agli autobus destinati a servizio di NCC, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa (la mancanza di tale autorizzazione comporta le sanzioni di cui all’art. 85, c. 4, CdS, in caso di veicolo destinato al servizio di linea adibito a servizio di NCC, e di cui all’art. 87, cc. 6 e 7, CdS, nell’ipotesi di veicolo destinato a servizio di NCC impiegato in servizio di linea).

7. Con circolare n. 300/A/3660/21/105/27 del 21/04/2021 in materia di sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e di modalità di esecutive per la corretta applicazione in caso di impossibilità del contestuale ritiro del documento, si dispone che in caso di mancato ritiro del documento perché non recato al seguito del trasgressore, di prassi l’UMC non provvede all’emissione del provvedimento di sospensione fino all’effettivo ritiro della carta di circolazione. Il provvedimento di fermo amministrativo che consegue alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, di cui all’art. 214 c.7, non potrà trovare applicazione atteso che mancherebbe il presupposto della sospensione del

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 142 - Commi 2 e 7

Inosservanza dei limiti minimi

ART. 142

Limiti di velocità

Regolamento: artt. 343 ÷ 345

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va da € 42,00 a € 173,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 86,50

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 42,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 29,40 (*)

SANZIONI ACCESSORIE

Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione € 56,00 (pagamento oltre 60 giorni € 115,33)

Pagamento ridotto del 30% € 39,20 (*)

Contestazione

Circolava alla guida del predetto veicolo percorrendo un tratto di strada sottoposto al limite minimo di velocità di _____ km/h alla velocità di _____ km/h senza osservare tale prescrizione.

Riferimenti operativi

(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, dell’art. 142 CdS, lettere b), e), f), g), h), i) e l) - (vedi tabella categorie veicoli) - Sanzione amministrativa da € 84,00 a € 346,00 (p.m.r. € 84,00 - pagamento ridotto del 30% € 58,80 - pagamento oltre 60 giorni € 173,00) - Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 (Sanzione € 112,00 - pagamento ridotto del 30% € 78,40 - pagamento oltre 60 giorni € 230,67).

2. I limiti minimi devono essere segnalati da apposito cartello.

3. La violazione può concorrere con quella di cui all’art. 141,commi 6 e 11, CdS.

4. Se il veicolo ha delle caratteristiche che limitano la velocità in maniera molto ridotta (es. il carico, la categoria del veicolo, ecc.) deve portarsi periodicamente fuori dalla carreggiata e fare defluire il traffico che si è accodato, in quanto l’inosservanza a tale obbligo comporta la sanzione di cui all’art. 148, commi 5 e 15, CdS.

Nessuna

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 142 - Comma 7

Superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 42,00 a € 173,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 86,50

€ 42,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 29,40 (*)

Nessuna

Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione € 56,00 (pagamento oltre 60 giorni € 115,33)

Pagamento ridotto del 30% € 39,20 (*)

Contestazione

Alla guida del predetto veicolo percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità di km/h _______ alla velocità di km/h _______, superando così il limite consentito di km/h______.

Infrazione accertata a mezzo di ____________ e, ai fini del calcolo del superamento dei limiti di velocità, è stata concessa la tolleranza del 5% con il limite minimo di 5 km/h; oppure alla guida del veicolo indicato per il quale è previsto il limite massimo di velocità per categoria di km/h _______, procedeva alla velocità di km/h ________, superando così i limiti consentiti di km/h _______.

Riferimenti operativi

(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, dell’art. 142 CdS, lettere b), e), f), g), h), i) e l) - (vedi tabella categorie veicoli) - Sanzione amministrativa da € 84,00 a € 346,00 (p.m.r. € 84,00 - pagamento ridotto del 30% € 58,80 - pagamento oltre 60 giorni € 173,00) - Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 (Sanzione € 112,00 - pagamento ridotto del 30% € 78,40 - pagamento oltre 60 giorni € 230,67).

2. Per i conducenti neopatentati, oltre alla violazione di cui all'art. 142 CdS, concorre anche quella prevista dall'art. 117 CdS.

3. Se il superamento di velocità è determinato dal conducente di un ciclomotore, concorre anche la violazione di cui all'art. 97 CdS.

4. La violazione di cui all'art. 142 CdS applicata ad autoveicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, determina l'accertamento della responsabilità concorsuale previsto dal D. Lgs. n. 286/05.

5. Nei sistemi di rilevazione della velocità media (vedi TUTOR) l'accertamento della velocità è compiuto nel luogo in cui è situata la sezione di rilevamento del tempo impiegato a percorrere il tratto; tale luogo è da considerarsi a tutti gli effetti di legge (soprattutto per la determinazione della competenza territoriale per i ricorsi al Prefetto di cui all'art. 203 CdS e al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis CdS), come luogo della commessa violazione.

Codice della Strada

ART. 172

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE

ART. 172 - Commi 1 e 10

Mancato uso delle cinture di sicurezza o di sistema di ritenuta

Contestazione

Sanzione amm.va

da € 83,00 a € 332,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 166,00

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 83,00

Pagamento ridotto del 30%

€ 58,10 (*)

DECURTAZIONE PUNTI SANZIONI ACCESSORIE

5 Sospen. breve <20 pt (218-ter)

Quale conducente (o passeggero maggiorenne del sedile anteriore/posteriore) del predetto veicolo non faceva uso delle cinture di sicurezza sebbene il veicolo ne fosse dotato; oppure quale conducente trasportava sul predetto veicolo un bambino di statura inferiore a m. 1,50 non assicurato al sedile da idoneo sistema di ritenuta (con sistema di ritenuta non omologato o con sistema di ritenuta non adeguato al suo peso).

Riferimenti operativi

(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1 (autovetture), N1 (autocarri di massa massima fino a 3,5 t), N2 (autocarri di massa massima superiore a 3,5 t e fino a 12 t) e N3 (autocarri di massa massima superiore a 12 t), di cui all'art. 47, comma 2, CdS, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. Il riferimento all'art. 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 [in luogo di quello all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio, del 18 marzo 2002] è stato così sostituito a seguito delle modifiche apportate all'art. 172 CdS dall'art. 1, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117, con cui è stato introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (vedi il comma 1-bis dell'art. 172 CdS).

2. Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi era tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

3. Se il trasportato è un maggiorenne, la violazione viene contestata direttamente allo stesso.

4. Quando il conducente sia incorso in un periodo di 2 anni nella violazione di cui al comma 10, dell’art. 172 CdS per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

5. La decurtazione dei punti sulla patente di guida si applica solo per le violazioni per le quali è responsabile il conducente.

6. Sono esentati dall’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta:

a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza (vedi circolare Ministero Interno n. 559/A/2/756 - M3/23833 del 22 dicembre 2010);

b)i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’art. 122, comma 2, CdS;

e)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affetto da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g)i passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h)gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

7. I conducenti di taxi non sono più esentati dall’utilizzo della cintura di sicurezza.

8. Durante lo svolgimento delle prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, i funzionari esaminatori non sono esonerati dall'obbligo di indossare correttamente la cintura di sicurezza (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1884/8.7.1 del 1° settembre 2016).

9. Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg devono essere sempre assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative vigenti.

10. Per quanto riguarda gli autocarri, l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza sussiste solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, se il veicolo ne è effettivamente dotato (la stessa previsione è estesa agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1).

11. La previsione di trasportare bambini con un autocarro deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d) e con l’art. 82 CdS che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all’uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.

ART. 186 - Comma 2, lett. a)

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l

Contestazione

ART. 186

Guida sotto l’influenza dell’alcool

Regolamento: art. 379

Sanzione amm.va da € 543,00 a € 2.170,00 Pagamento oltre 60 gg.

€ 1.085,00

€ 543,00

Pagamento ridotto del 30% NON CONSENTITO

10

Sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi

Circolava alla guida del predetto veicolo in stato di ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura omologata ___(indicare il tipo, modello e numero)___ che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a_____ (g/l) nella prima prova effettuata alle ore______ e pari a______ (g/l) nella seconda prova effettuata alle ore______ del_______. La patente di guida viene ritirata e sarà inviata alla Prefettura di_______ per l’emissione del provvedimento di sospensione ed il veicolo viene affidato a_______.

Riferimenti operativi

1. Lo stato di ebbrezza è determinato da una concentrazione alcolica superiore a 0,5 (g/l).

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da € 543,00 a € 2.170,00 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

3. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2, dell’articolo 186, CdS e al comma 3, dell'articolo 186-bis, CdS sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all'illecito (si applica la procedura di cui all’art. 214 CdS).

4. La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea alla violazione non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 04.06.2012, n. 21476).

5. Il veicolo, salvo che non sia disposto il sequestro, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al

Codice della Strada

gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono a carico del trasgressore.

6. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti. Se le determinazioni sono discordanti (es. prima prova: 1,54 g/l e seconda prova: 1,33 g/l) si dovrà contestare l’ipotesi di violazione più favorevole al conducente, ovvero l’art. 186, comma 2, lett. b), CdS (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 12.07.2012, n. 27954).

7. La soglia di tolleranza indicata nel 4% su un range di concentrazione tra 0,40 mg/L e 1 mg/L non deve essere applicato dall'operatore in sede di contestazione o dal Giudice in sede processuale in quanto, come si evince dall'attenta analisi dell'art. 4.1.1. del DM 196/90, quel valore concerne soltanto la taratura della strumentazione utilizzata, nel senso che quella soglia di tolleranza è intrinseca nell'apparecchiatura all'atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento: di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell'apparecchio, sicché non è consentito al Giudice applicarlo nuovamente per valutare se il limite dettato dall'art. 186 CDS sia stato o meno superato (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 08.11.2017, n. 50980).

8. Se non è stato possibile aggiornare l' orologio interno dell'etilometro, i referti stampati possono essere rettificati con correzioni materiali direttamente dagli operatori (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 25.03.2014, n. 13998).

9. Anche se l’orologio dell’etilometro è sfasato a causa del cambio dell’ora legale in ora solare, la prova alcoltest è valida poiché l’orario è correttamente riportato sul verbale redatto dalla polizia e gli scontrini dell’alcoltest sono stati firmati dall’imputato (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 27.10.2015, n. 43448).

10. La legittimazione ad effettuare l’accertamento etilometrico è data dalle seguenti ipotesi:

a) quando gli accertamenti qualitativi (pre-test) hanno dato esito positivo;

b) in ogni caso di incidente stradale;

c) quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool.

In tali casi, il conducente del veicolo può essere accompagnato dagli organi di Polizia Stradale presso il più vicino Ufficio o Comando ai fini dell’accertamento da effettuarsi con l’etilometro.

11. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al comma 3, dell’art. 186 CdS, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del C.P.P. che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 31.05.2012, n. 420).

12. E’ configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, , contenga la dicitura “volume insufficiente” e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 19.10.2017, n. 48304; vedi anche Cassazione Penale, Sez. IV, 22.07.2019, n. 32504).

ART. 187

Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

Regolamento: art. 380

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 187 - Comma 1

Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00

Comunicazione notizia di reato all’A.G.

Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e confisca del veicolo

Contestazione

Circolava alla guida del predetto veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Infrazione accertata dall’esame dei liquidi biologici effettuato presso la struttura sanitaria di________che hanno evidenziato la presenza di________ come da certificazione medica rilasciata. La patente di guida viene ritirata e sarà inviata alla Prefettura di______ per il relativo provvedimento di sospensione ed il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 CdS e affidato a_________.

Riferimenti operativi

1. La guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punita con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 07). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

2. La legge 25/11/2024 n. 177 ha visto una profonda revisione dell’art. 187 CdS, diversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida. Nulla è, invece, cambiato in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere assunta o rinvenuta nell’organismo ai fini della punibilità della condotta: come la precedente formulazione, anche la nuova norma non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo. Per rispondere del reato di cui all’art. 187 è

sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le modalità di accertamento del reato sono disciplinate dai nuovi commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5 e consistono, sostanzialmente, in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture indicate dalla norma. L’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello, che sono considerati accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’art. 354 cpp, presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti indicati dalla norma: • la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili; • il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza; • il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere. Pertanto, come avveniva anche sotto la vigenza della precedente norma, il conducente può essere sottoposto al prelievo di liquidi biologici solo laddove sussista uno o più dei predetti presupposti. Tra le modalità di accertamento è scomparsa quella prevista dal comma 2-bis della precedente formulazione dell’art. 187, cioè quella, mai applicata, che prevedeva l’uso di strumenti di analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale nella disponibilità degli organi di polizia stradale. L’accertamento di tipo analitico, per espressa previsione dei commi 2-bis e 3, può essere eseguito su: • campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, cds; • campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti organi di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, il comma 2-bis prevede l’adozione di una direttiva interministeriale per la definizione delle modalità di prelievo. Pertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate, ai sensi del comma 3. In caso di incidente stradale, rimane in ogni caso ferma la consueta procedura che consente agli organi di polizia stradale di richiedere, alle strutture sanitarie dove vengono trasportati i conducenti coinvolti che necessitano di cure mediche, l’effettuazione degli accertamenti analitici di secondo livello ed ottenere la relativa certificazione, ai sensi dei commi 4 e 5. Come già precisato in premessa, non è più necessario accertare l’effettivo stato di alterazione del conducente che potrà, quindi, essere denunciato per il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sulla base dell’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello. Il nuovo comma 5-bis disciplina l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui siano stati prelevati campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di ritirare cautelarmente la patente quando l’esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni prelevati non sia immediatamente disponibile. Il ritiro è disposto fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto La norma disciplina anche le sorti del veicolo condotto: lo stesso non è sottoposto ad alcuna misura, ma deve essere guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell’interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa. Il nuovo comma 5-ter disciplina, invece, l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di cam-

ART. 193

Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

IPOTESI DI INFRAZIONE

ART. 193 - Commi 1 e 2

Veicolo sprovvisto della copertura assicurativa

Contestazione

SANZIONI PREVISTE

Sanzione amm.va

da € 866,00 a € 3.464,00

Pagamento oltre 60 gg.

€ 1.732,00

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

€ 866,00

Pagamento ridotto del 30% € 606,20 (*)

DECURTAZIONE

PUNTI 5

SANZIONI ACCESSORIE

Sequestro amministrativo del veicolo

Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti dagli accertamenti esperiti risultava ___(descrivere il motivo della mancanza)___. Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _______ con l’obbligo di custodirlo in ______ via _______ n. _____ senza facoltà d’uso.

Riferimenti operativi

(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Nei casi di recidiva nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo (ossia quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 dell'art. 193 CdS per almeno due volte) la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (vedi la successiva ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 193, commi 1, 2 e 2-bis, CdS) e all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

3. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (vedi art. 170-bis D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

4. L'accertamento della mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi

o apparecchiature, che effettuano l'accertamento da remoto, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 201, comma 1-bis, CdS. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature o dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando su strada. L’art. 201, comma 1-bis, lettera g-bis, CdS prevede l’estensione anche all’art. 193 CdS la procedura di contestazione differita per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento di tipo omologato, ma con l’introduzione della lettera g-ter é stato previsto l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193 CdS. In caso di apparecchiature non omologate a tal fine (es. «targa system»), nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo delle stesse serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con l'assicurazione (o con la revisione) (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), e, quindi, costituisce un semplice supporto per l'operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare la violazione di cui all'art. 193 (o 80) CdS. L'organo di polizia stradale dovrà esperire un successivo riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici e quindi procedere alla contestazione dell'illecito previsto in caso sia confermata la mancanza della copertura assicurativa, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata [senza che sia necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, c. 8, CdS, trattandosi di una procedura espressamente prevista dall'art. 193, c. 4quater, CdS nei casi di utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell'art. 201, c. 1-bis CdS, tra i quali non ricade il targa system]. Nel caso di contestazione differita di violazioni che prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo queste devono essere comunque applicate con il conseguente iter burocratico che prevede il materiale affidamento del veicolo con la descrizione dello stato d'uso dello stesso, non potendosi realizzare con la mera notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile (vedi nota Ministero Interno prot. n. 300/A/1223/19/105/2 dell'8 febbraio 2019).

5. Nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, l'organo di polizia presente sul

€ 26,00 (i.i)

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