








ART. 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 13
Sospensione o divieto della circolazione
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va
da € 87,00 a € 344,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 172,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
€ 87,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 60,90 (*)
SANZIONI ACCESSORIE
Contestazione
Circolava alla guida del veicolo in violazione del provvedimento di sospensione (o divieto) della circolazione stradale adottato con provvedimento del Sindaco. Al conducente viene intimato di non riprendere la marcia prima del termine del divieto di circolazione.
Riferimenti operativi
(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse per motivi di sicurezza pubblica, o inerenti la sicurezza della circolazione.
2. Possono rientrare in questa ipotesi i provvedimenti di limitazione o divieto di circolazione adottati per ragioni di inquinamento, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione temporanea per l’effettuazione di competizioni sportive all’interno di centri abitati (art. 9, comma 7-bis “Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano/altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1”).
3. Per quanto riguarda l’autorità competente ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione vedi la circolare del Ministero dell’Interno n. M-2413/64 del 30 settembre 2009.
4. L’inottemperanza all’intimazione comporterà la violazione riconducibile all’art. 650 C.P..
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 14
Transito di armenti e greggi
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va
da € 42,00 a € 173,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 86,50
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
€ 42,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 29,40 (*)
Nessuna
Contestazione
Transitava con armenti e greggi in violazione del provvedimento del Sindaco che ne determinava il calendario e le relative prescrizioni.
Riferimenti operativi
(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Le prescrizioni per il transito nei centri abitati sono adottate dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, CdS sono di competenza del Prefetto. Quelli di cui al comma 4, lett. a) dello stesso articolo sono di competenza dell’ente proprietario.
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 7 - Commi 1, lett. a) e 13
Sospensione temporanea della circolazione
stradale per motivi di incolumità pubblica o esigenze tecniche
Contestazione
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va
da € 87,00 a € 344,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI ACCESSORIE
Pagamento oltre 60 gg. € 172,00 € 87,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 60,90 (*)
Nessuna
Circolava alla guida del veicolo in violazione del provvedimento di sospensione della circolazione stradale adottato con ordinanza del Sindaco e reso noto con la relativa segnaletica.
ART. 82
Destinazione ed uso dei veicoli
Regolamento: art. 243
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 82 - Commi 8 e 10
Veicolo adibito a uso o destinazione diversi
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va
da € 87,00 a € 344,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 172,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
€ 87,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 60,90 (*)
SANZIONI ACCESSORIE
Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi)
Contestazione
Utilizzava il predetto veicolo per destinazione (o uso) diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
All'atto del controllo il veicolo era adibito a ________ mentre nel documento di circolazione risulta destinato a ________. La carta di circolazione viene ritirata e sarà inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri di ________. Il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione ed è affidato a________.
Riferimenti operativi
(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica (i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi).
2. Si ha uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione (negli altri casi si intende adibito ad uso proprio). L’uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente (art.84 CdS); b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (artt. 85 e 86 CdS); c) servizio di linea per trasporto di persone (art. 87 CdS); d) servizio di trasporto di cose per conto terzi (art. 88 CdS); e) servizio di linea per il trasporto di cose (art. 89 CdS); f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90 CdS)
3. Nelle ipotesi di interventi strutturali che modificano le caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo, riportate sulla carta di circolazione, va contestata anche la violazione di cui all’art. 78 CdS.
4. Con la sospensione della carta di circolazione, si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sanzione accessoria.
5. La violazione è applicabile ad una serie di ipotesi tra cui:
- autocarro che trasporta persone per fini privati in cabina (gli autocarri sono classificati come veicoli destinati al trasporto di cose o di persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse - art. 54, comma 1, let. d), CdS). Ai sensi dell’art. 1, comma 5-quinquies, D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modif. dalla L. 09/11/2021, n. 156: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarriè possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi».
- caravan che durante la marcia del veicolo trasporta persone (i caravan sono classificati come rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo - art. 56, comma 2, let. e), CdS);
- veicolo immatricolato per trasporto specifico che trasporta cose o persone diverse da quella autorizzate (sono autoveicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni - art. 54, comma 1, lett. f), CdS);
- veicoli immatricolati ad uso speciale utilizzati per il trasporto di cose non riconducibile all’attrezzatura di cui è dotato (es. carro attrezzi che trasporta un’autovettura per altri motivi);
- autoambulanza che trasporta passeggeri o cose non pertinenti al servizio che svolge;
- carro funebre che trasporta merci varie;
- trattori stradali che trasportano merci (sono veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi - art.54, comma 1, let. e), CdS);
- macchine agricole non impiegate nelle attività agricole o forestali o di manutenzione e tutela del territorio, oppure che trasportano merci diverse dai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario (art. 57, comma 1, CdS);
- trattrice agricola che traina un rimorchio stradale di cui all’art. 56 CdS;
6. Ai sensi dell’art. 82, c. 6, CdS, previa autorizzazione del competente UMC, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dal competente UMC agli autobus destinati a servizio di NCC, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa (la mancanza di tale autorizzazione comporta le sanzioni di cui all’art. 85, c. 4, CdS, in caso di veicolo destinato al servizio di linea adibito a servizio di NCC, e di cui all’art. 87, cc. 6 e 7, CdS, nell’ipotesi di veicolo destinato a servizio di NCC impiegato in servizio di linea).
7. Con circolare n. 300/A/3660/21/105/27 del 21/04/2021 in materia di sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e di modalità di esecutive per la corretta applicazione in caso di impossibilità del contestuale ritiro del documento, si dispone che in caso di mancato ritiro del documento perché non recato al seguito del trasgressore, di prassi l’UMC non provvede all’emissione del provvedimento di sospensione fino all’effettivo ritiro della carta di circolazione. Il provvedimento di fermo amministrativo che consegue alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, di cui all’art. 214 c.7, non potrà trovare applicazione atteso che mancherebbe il presupposto della sospensione del
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 142 - Commi 2 e 7
Inosservanza dei limiti minimi
ART. 142
Limiti di velocità
Regolamento: artt. 343 ÷ 345
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va da € 42,00 a € 173,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 86,50
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
€ 42,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 29,40 (*)
SANZIONI ACCESSORIE
Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione € 56,00 (pagamento oltre 60 giorni € 115,33)
Pagamento ridotto del 30% € 39,20 (*)
Contestazione
Circolava alla guida del predetto veicolo percorrendo un tratto di strada sottoposto al limite minimo di velocità di _____ km/h alla velocità di _____ km/h senza osservare tale prescrizione.
Riferimenti operativi
(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, dell’art. 142 CdS, lettere b), e), f), g), h), i) e l) - (vedi tabella categorie veicoli) - Sanzione amministrativa da € 84,00 a € 346,00 (p.m.r. € 84,00 - pagamento ridotto del 30% € 58,80 - pagamento oltre 60 giorni € 173,00) - Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 (Sanzione € 112,00 - pagamento ridotto del 30% € 78,40 - pagamento oltre 60 giorni € 230,67).
2. I limiti minimi devono essere segnalati da apposito cartello.
3. La violazione può concorrere con quella di cui all’art. 141,commi 6 e 11, CdS.
4. Se il veicolo ha delle caratteristiche che limitano la velocità in maniera molto ridotta (es. il carico, la categoria del veicolo, ecc.) deve portarsi periodicamente fuori dalla carreggiata e fare defluire il traffico che si è accodato, in quanto l’inosservanza a tale obbligo comporta la sanzione di cui all’art. 148, commi 5 e 15, CdS.
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 142 - Comma 7
Superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va
da € 42,00 a € 173,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 86,50
€ 42,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 29,40 (*)
Nessuna
Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione € 56,00 (pagamento oltre 60 giorni € 115,33)
Pagamento ridotto del 30% € 39,20 (*)
Contestazione
Alla guida del predetto veicolo percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità di km/h _______ alla velocità di km/h _______, superando così il limite consentito di km/h______.
Infrazione accertata a mezzo di ____________ e, ai fini del calcolo del superamento dei limiti di velocità, è stata concessa la tolleranza del 5% con il limite minimo di 5 km/h; oppure alla guida del veicolo indicato per il quale è previsto il limite massimo di velocità per categoria di km/h _______, procedeva alla velocità di km/h ________, superando così i limiti consentiti di km/h _______.
Riferimenti operativi
(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, dell’art. 142 CdS, lettere b), e), f), g), h), i) e l) - (vedi tabella categorie veicoli) - Sanzione amministrativa da € 84,00 a € 346,00 (p.m.r. € 84,00 - pagamento ridotto del 30% € 58,80 - pagamento oltre 60 giorni € 173,00) - Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 (Sanzione € 112,00 - pagamento ridotto del 30% € 78,40 - pagamento oltre 60 giorni € 230,67).
2. Per i conducenti neopatentati, oltre alla violazione di cui all'art. 142 CdS, concorre anche quella prevista dall'art. 117 CdS.
3. Se il superamento di velocità è determinato dal conducente di un ciclomotore, concorre anche la violazione di cui all'art. 97 CdS.
4. La violazione di cui all'art. 142 CdS applicata ad autoveicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, determina l'accertamento della responsabilità concorsuale previsto dal D. Lgs. n. 286/05.
5. Nei sistemi di rilevazione della velocità media (vedi TUTOR) l'accertamento della velocità è compiuto nel luogo in cui è situata la sezione di rilevamento del tempo impiegato a percorrere il tratto; tale luogo è da considerarsi a tutti gli effetti di legge (soprattutto per la determinazione della competenza territoriale per i ricorsi al Prefetto di cui all'art. 203 CdS e al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis CdS), come luogo della commessa violazione.
Codice della Strada
ART. 172
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE
ART. 172 - Commi 1 e 10
Mancato uso delle cinture di sicurezza o di sistema di ritenuta
Contestazione
Sanzione amm.va
da € 83,00 a € 332,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 166,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
€ 83,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 58,10 (*)
DECURTAZIONE PUNTI SANZIONI ACCESSORIE
5 Sospen. breve <20 pt (218-ter)
Quale conducente (o passeggero maggiorenne del sedile anteriore/posteriore) del predetto veicolo non faceva uso delle cinture di sicurezza sebbene il veicolo ne fosse dotato; oppure quale conducente trasportava sul predetto veicolo un bambino di statura inferiore a m. 1,50 non assicurato al sedile da idoneo sistema di ritenuta (con sistema di ritenuta non omologato o con sistema di ritenuta non adeguato al suo peso).
Riferimenti operativi
(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1 (autovetture), N1 (autocarri di massa massima fino a 3,5 t), N2 (autocarri di massa massima superiore a 3,5 t e fino a 12 t) e N3 (autocarri di massa massima superiore a 12 t), di cui all'art. 47, comma 2, CdS, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. Il riferimento all'art. 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 [in luogo di quello all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio, del 18 marzo 2002] è stato così sostituito a seguito delle modifiche apportate all'art. 172 CdS dall'art. 1, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117, con cui è stato introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (vedi il comma 1-bis dell'art. 172 CdS).
2. Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi era tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
3. Se il trasportato è un maggiorenne, la violazione viene contestata direttamente allo stesso.
4. Quando il conducente sia incorso in un periodo di 2 anni nella violazione di cui al comma 10, dell’art. 172 CdS per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
5. La decurtazione dei punti sulla patente di guida si applica solo per le violazioni per le quali è responsabile il conducente.
6. Sono esentati dall’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta:
a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza (vedi circolare Ministero Interno n. 559/A/2/756 - M3/23833 del 22 dicembre 2010);
b)i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’art. 122, comma 2, CdS;
e)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affetto da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g)i passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h)gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
7. I conducenti di taxi non sono più esentati dall’utilizzo della cintura di sicurezza.
8. Durante lo svolgimento delle prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, i funzionari esaminatori non sono esonerati dall'obbligo di indossare correttamente la cintura di sicurezza (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1884/8.7.1 del 1° settembre 2016).
9. Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg devono essere sempre assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative vigenti.
10. Per quanto riguarda gli autocarri, l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza sussiste solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, se il veicolo ne è effettivamente dotato (la stessa previsione è estesa agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1).
11. La previsione di trasportare bambini con un autocarro deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d) e con l’art. 82 CdS che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all’uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.
ART. 186 - Comma 2, lett. a)
Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l
Contestazione
ART. 186
Guida sotto l’influenza dell’alcool
Regolamento: art. 379
Sanzione amm.va da € 543,00 a € 2.170,00 Pagamento oltre 60 gg.
€ 1.085,00
€ 543,00
Pagamento ridotto del 30% NON CONSENTITO
10
Sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi
Circolava alla guida del predetto veicolo in stato di ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura omologata ___(indicare il tipo, modello e numero)___ che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a_____ (g/l) nella prima prova effettuata alle ore______ e pari a______ (g/l) nella seconda prova effettuata alle ore______ del_______. La patente di guida viene ritirata e sarà inviata alla Prefettura di_______ per l’emissione del provvedimento di sospensione ed il veicolo viene affidato a_______.
Riferimenti operativi
1. Lo stato di ebbrezza è determinato da una concentrazione alcolica superiore a 0,5 (g/l).
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da € 543,00 a € 2.170,00 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
3. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2, dell’articolo 186, CdS e al comma 3, dell'articolo 186-bis, CdS sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all'illecito (si applica la procedura di cui all’art. 214 CdS).
4. La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea alla violazione non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, 04.06.2012, n. 21476).
5. Il veicolo, salvo che non sia disposto il sequestro, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al