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INTERNAZIONALE DI MERCI L’ATTESTATO DI CONDUCENTE -

er effettuare i trasporti internazionali - oltre al possesso della licenza comunitaria - è necessario anche un attestato di conducente, qualora il veicolo appartenente ad un’impresa comunitaria sia condotto da un cittadino di un paese extracomunitario (art. 3 del Regolamento (CE) n. 1072/2009) - Ai sensi dell’art. 2, punto 5, del Reg. CE n. 1072/2009 per «conducente» deve intendersi «chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida».

Tale documento - di colore rosa e rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporti - ha la finalità di attestare che il conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria di cui ne costituisce parte integrante Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1072/2009: «L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che: a) siano titolari di una licenza comunitaria; b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro: i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro».

L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore.

L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al sopra citato paragrafo 1 dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1072/2009.

In caso di mancanza - anche solo momentanea - a bordo del veicolo dell’attestato di conducente si applicano le sanzioni di cui all’art. 46 della Legge n. 298/74.

Con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 - prot. n. 744 del 15 gennaio 2015, infatti, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che durante l’esecuzione di un trasporto combinato fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (disciplinato dalla Direttiva n. 92/106/ CEE del 7 dicembre 1992 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.M. 15 febbraio 2001, n. 28T) «dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74», considerato che tale tipologia di trasporto, «pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un trasporto internazionale (comunitario)» per cui «trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento n. 1072/2009» [cfr. il paragrafo 2 intitolato: «Differenze tra cabotaggio stradale e trasporto combinato (Direttiva 92/106/CEE)»].

L’attestato di conducente è di proprietà dell’impresa di trasporto che lo mette a disposizione del conducente quando questi è alla guida di un veicolo che svolge attività di trasporto nell’ambito del territorio dell’Unione Europea: una copia conforme dell’attestato deve essere conservata presso la sede dell’impresa.

Il documento, nel quale l’autista è indicato nominativamente, deve essere richiesto per ogni conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE che lavora per l’impresa di trasporto e l’originale deve essere sempre tenuto a bordo dei veicoli per essere esibito in sede di controllo (art. 5, paragrafo 6, terzo ed ultimo periodo, del Regolamento (CE) n. 1072/2009).

L’attestato di conducente, rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia, ha validità massima di 5 anni e comunque soltanto fino a quando sussistono le condizioni per le quali è stato rilasciato (contratto di lavoro); al venir meno di queste, deve essere immediatamente restituito a cura dell’impresa di autotrasporto.

Alla sua scadenza - a differenza di quanto previsto per la licenza comunitaria che è rinnovabile - non può essere rinnovato, dovendo l’impresa di autotrasporto presentare necessariamente una nuova istanza di rilascio al competente organismo dello Stato membro di stabilimento, previa restituzione del documento scaduto di validità.

Modello di attestato del conducente (allegato III al Regolamento CE n. 1072/2009/CE)

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.

“Patenti facili”, sgominata organizzazione nigeriana: un arresto a Piacenza e sequestri in diverse province italiane L’operazione è stata condotta dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Savona con la collaborazione delle squadre di Genova, La Spezia, Brescia, Trapani e Parma

Un arresto a Piacenza per reati di rapina ed estorsione aggravata e continuata e sequestrati computer portatili, router wi-fi, auricolari, cellulari, microcamere, documentazione per l’iscrizione agli esami per il conseguimento del titolo di guida ed ingenti somme di denaro contante a un’organizzazione di matrice nigeriana in diverse province italiane, da Trapani a Brescia, in quattro regioni diverse. È quanto effettuato nel continuo contrasto al fenomeno delle cosiddette “Patenti facili”, perpetrato mediante il suggerimento esterno e l’utilizzo di dispositivi elettronici indossati, nella prima mattinata del 14 giugno scorso, nell’ambito dell’operazione condotta dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Savona.

In tale contesto, nella città di Piacenza, uno degli indagati, è stato immediatamente arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Rimini, per una condanna a tre anni e mezzo di reclusione per i reati di rapina ed estorsione aggravata e continuata. L’attività ha origine l’autunno scorso, grazie a quattro interventi effettuati dalla Polizia Stradale presso la Motorizzazione Civile di Savona e che hanno portato alla denuncia a piede libero di numerosi cittadini nigeriani. La successiva meticolosa attività investigativa, che comprende l’analisi dei tabulati telefonici e dei cellulari sequestrati, ha consentito di individuare un’articolata e complessa organizzazione criminale composta da sette soggetti nigeriani, operativa su tutto il territorio nazionale, che si adoperava a fornire ed installare dei dispositivi elettronici sulla persona al fine di fornire suggerimenti da remoto con modalità fraudolente nel corso degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. “Si tiene a evidenziare il grave impatto che ha certamente sulla circolazione con significativi danni provocati con la condotta criminale della concessione dell’abilitazione alla guida senza i necessari requisiti di legge – fanno sapere dalla Polizia -. Infatti, la scarsa o totale non conoscenza delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, necessarie per una condotta di guida sicura, sono palesemente in contrasto con l’ambizioso progetto europeo di abbattere/azzerare il numero di sinistri stradali”. Alle operazioni, condotte dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Savona, hanno partecipato le squadre di Genova, La Spezia, Brescia, Trapani e Parma. da savonanews.it

Polizia Stradale Torino

Le supercar rubate finivano in Africa e nei Balcani: sgominati i "predoni del leasing"

La banda trafficava anche macchine da cantiere: arresti in contemporanea in sei Paesi

Porsche e betoniere, Mercedes e Caterpillar: 12 auto di lusso prese a noleggio da nomadi sinti di Torino e 10 macchine da cantiere rubate in Italia e poi rivendute sul mercato in Gambia, in Egitto, ma anche in Slovenia e Albania. È un giro d’affari da oltre un milione di euro quello scoperto dalla polizia stradale di Torino e che ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari, 13 in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Altre otto persone sono ancora indagate, anche per favoreggiamento.

L’indagine portata a termine dal polizia stradale di Torino coordinata da Paolo Di Quattro é partita nel dicembre del 2020 grazie alla segnalazione di un commerciante di Torino che aveva notato il carico delle auto in via Pinchia, a poca distanza dal comando della polizia locale. Un trasportatore era arrivato per caricare due bolidi custoditi nei garage sulla strada, non trovando nessun intermediario ad aspettarlo ha chiesto al ragazzo di fare una telefonata. Il commerciante gli ha prestato il telefono, poi intuendo di aver corso in pericolo, è andato dalla stradale e ha raccontato tutto, fornendo anche il numero di telefono composto dall’autista del carro attrezzi.

Gli investigatori della squadra giudiziaria della stradale del Piemonte, coordinati da Pasqualino Zampaglione hanno eseguito un primo sopralluogo, hanno acquisito le testimonianze dei residenti, poi hanno avviato le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Gli arresti sono stati portati a termine in collaborazione con la polizia slovena, albanese, belga, francese, svizzera. Uno dei capofila della banda è un albanese residente a Torino, che era già detenuto per ricettazione di macchine agricole e da lavoro rubate a Torino. Le auto di lusso, intercettate al porto di Capodistria e dirette in Egitto, erano state prese in leasing e poi fatte sparire o rubate da un sinti torinese: venivano acquistate a un prezzo tra i sette e i diecimila euro e poi rivendute al doppio del prezzo all’estero.

“E la prima volta - osserva il procuratore aggiunto Paolo Scafi - che assisto all’esecuzione di 14 misure cautelari eseguite contemporaneamente in diversi Paesi”, tra Italia e Albania. da repubblica.it

Civitanova

Fermato al casello A14 con carico illegale di materiale radioattivo: scatta la denuncia

Per non farsi beccare, aveva anche alterato alcune lettere della targa della sua auto, ma gli investigatori non si sono fatti scoraggiare da picchionews.it

La polizia blocca un trasporto illegale di materiale radioattivo. Nel corso di specifici controlli, coordinati dal compartimento di Ancona, la sezione stradale di Macerata ha fermato nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche - nel corso della mattinata di mercoledì - un trasporto illegale di materiale radioattivo nascosto all'interno di un autocarro di nazionalità austriaca condotto da un cittadino dell’Est Europa. Il mezzo, proveniente da una struttura sanitaria fuori regione, era diretto in Austria dove il materiale avrebbe subito un processo di smaltimento e rigenerazione. Il carico è risultato del tutto privo dei titoli autorizzativi per il materiale radioattivo e in violazione sia delle norme internazionali sul trasporto merci sia delle prescrizioni previste per le merci pericolose. Il conducente dell’autocarro, a seguito delle domande specifiche poste dagli agenti, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni sulla natura del carico. L’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria e sanzionato per varie violazioni amministrative per un importo di circa 6000 euro. Il materiale radioattivo è stato affidato ad un vettore regolarmente autorizzato al trasporto di tale tipo di sostanza per poi essere recapitato al legittimo destinatario.

Alessandria

Fermati su un autocarro a fari spenti: viaggiavano con cocaina purissima e armi

ALESSANDRIA – Sono stati ancora una volta produttivi controlli compiuti dalla Polizia

Stradale di Alessandria, Sottosezione di Alessandria Ovest lungo le strade del territorio. Il 25 maggio infatti i poliziotti hanno intercettato un autocarro a fari spenti lungo la A21, nei pressi del casello di San Michele, in direzione Torino, con a bordo un cittadino italiano e un cittadino albanese, entrambi particolarmente nervosi. Immediata la perquisizione del mezzo e delle due persone che ha portato al ritrovamento di un panetto da 99 grammi di cocaina pura nello zaino del cittadino albanese, quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, così come confermato dai successivi accertamenti tecnici effettuati presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Alessandria. L’arresto del cittadino albanese è stato poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria. Denunciato per detenzioni di armi, invece, il conducente e proprietario del mezzo, sorpreso con un tirapugni, un machete e una lama tascabile. da radiogold.it

AUTOTRASPORTO “POCO PROFESSIONALE” DI MERCI

La Polizia Stradale di Bagno di Romagna controlla un mezzo pesante in attività totalmente irregolare di merci lungo la E45 Contestate varie sanzioni pecuniarie per un importo superiore ai 7.000 euro, ritiro immediatamente della patente di guida all’interessato, decurtati 10 punti, sequestrata la carta tachigrafica

Nella serata di martedì 6 giugno, nei consueti controlli predisposti lungo la strada di grande comunicazione E45, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna procedeva al fermo di un autoarticolato proveniente dalla provincia di Salerno. Al controllo emergeva che l’autista, un 60enne campano, guidava il mezzo pesante, diretto a Cesena, avendo la patente professionale CQC, titolo di guida riservato a coloro che effettuano trasporto professionale di merci, scaduta di validità da circa un anno. L’infrazione, già grave di per sé perché non permetterebbe al titolare di svolgere attività di autotrasporto, non sorprendeva più di tanto gli agenti che proseguivano nel controllo. Alla verifica, quantomeno, del rispetto della normativa relativa ai tempi di guida e di riposo degli autisti, gli agenti di Polizia Stradale accertavano che all’interno del dispositivo cronotachigrafo necessario alle registrazioni del caso, il conducente aveva inserito una carta tachigrafica intestata ad altra persona al fine di compromettere il controllo da parte degli organi di Polizia. A questo punto la sorpresa degli agenti aumentava e, terminato il controllo sulla persona, procedevano alla verifica del mezzo e delle merci trasportate. Ebbene, anche in questo caso emergevano gravi violazioni, poiché gli operatori di polizia accertavano che parte dei beni caricati sul semirimorchio erano trasportati abusivamente senza rispettare le prescrizioni che l’Autorità aveva imposto all’atto del rilascio della licenza per effettuare l’attività di trasporto merci.

Ultimato il controllo, gli agenti, ora sì abbastanza sorpresi, contestavano all’autista varie sanzioni pecuniarie per un importo superiore ai 7.000 euro, ritiravano immediatamente la patente di guida all’interessato, decurtavano 10 punti dalla stessa, sequestravano la carta tachigrafica utilizzata indebitamente per procedere ad ulteriori accertamenti e sottoponevano il mezzo pesante ad un fermo amministrativo di 3 mesi. In sintesi, come non svolgere l’attività di autotrasporto professionale di merci.

Asaps

raggiungere l’uomo, portandolo poi via insieme al cane. Arrivati sulla sponda, l’animale dalla paura è di nuovo saltato in collo al proprietario, che nella disavventura ha riportato solo qualche escoriazione. A questo punto però entrambi erano in salvo da corrierefiorentino.corriere.it

Prato

Agenti della municipale salvano una bimba di due anni rimasta chiusa in auto sotto il sole La piccola era rimasta accidentalmente chiusa nel veicolo e i genitori non riuscivano a liberarla

Poggibonsi

Uomo travolto dalla piena insieme al suo cane: salvati da un carabiniere Stava per finire in tragedia la piena del fiume Staggia nel Senese: sabato sera il salvataggio di un 60enne e del cane spinone che era con lui

La provvidenza per uomo di 60 anni, residente a Poggibonsi (Siena), ha il volto di due carabinieri. Intenti a monitorare la situazione dei torrenti Staggia e Carfini, divenuti minacciosi per le continue piogge che negli ultimi giorni hanno colpito la Toscana e in particolar modo il Senese.

La richiesta di aiuto

Sabato sera mentre gli ufficiali passavano dal Bernino, un’area caratterizzata da orti e animali da cortile, ma anche da cani, posti a guardia delle proprietà, hanno sentito gridare aiuto. Una persona era rimasta intrappolata nello Staggia, in balia della piena. In braccio aveva il proprio cane, uno spinone, nel tentativo di non lasciarlo trascinare via dalla corrente. L’uomo, che si era recato in zona proprio per portare via l’animale, era aggrappato alla vegetazione.

Il salvataggio

Senza esitare, militari hanno recuperato una corda per tendere i panni e, mentre un carabiniere la assicurava a un albero, l’altro, dopo essersela legata in vita, si immergeva nel fiume. Nonostante il livello delle acque si fosse alzato ulteriormente, l’ufficiale è riuscito a

I vigili urbani hanno liberato e salvato una bimba di meno di 2 anni rimasta accidentalmente chiusa nell’auto dei genitori. Intorno a mezzogiorno una pattuglia lungo via dei Ciliani ha notato alcune persone intorno a un Suv nero in sosta, mentre tentavano di aprire il veicolo. Un uomo ha chiesto disperatamente aiuto poiché dentro l’auto c’era la bimba. Era scattato il blocco automatico delle portiere e il padre ha spiegato che aveva dimenticato accidentalmente le chiavi sul sedile. Sul posto anche la madre e il fratello 15enne della bimba i quali, disperati, riferivano che la bambina era chiusa in auto da almeno 15 minuti. La bambina, spaventata, piangeva a squarciagola ed era molto sudata per il caldo. Gli agenti hanno infranto il deflettore posteriore dell’auto per poi aprire lo sportello e tirare fuori la piccola. Portata in ospedale per controlli, adesso la bambina sta bene. da tvprato.it

Cassino

Sventarono truffa ad un'anziana: riconoscimento ai centauri della polizia stradale

Era lo scorso 25 ottobre quando la signora Giovannina rimaneva vittima del solito raggiro della telefonata. Dall’altro capo del telefono un uomo, che fingendosi suo nipote, la supplicava di avere bisogno di denaro contante per risolvere problemi legali, a distanza di poco tempo poi la signora veniva contattata da un individuo che si presentava come impiegato delle poste e le diceva di esser venuto a ritirare i soldi e i monili destinati a risolvere la delicata vicenda.

I due malfattori venivano intercettati lungo l’autostrada A1 ed arrestati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino.

La signora riusciva quindi a riavere i suoi averi ed emozionata ed incredula ringraziava i suoi “angeli della strada”. Proprio per questo motivo, il comune di Marta ha voluto conferire un encomio ai centauri di Cassino per la professionalità e la capacità di infondere nella comunità sicurezza e fiducia nelle Forze dell’Ordine. La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri ed ha visto la partecipazione anche del Dirigente della Polizia Stradale di Frosinone che ha ricevuto stima e plauso per l’operato dei suoi uomini. da ilmessaggero.it

...ed ancora

Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna

Il camionista trucca la scatola nera del tir per guidare senza sosta, la Polizia scopre il trucco: pesante multa Anche nella fase post-emergenza meteo proseguono i controlli della Polizia di Stato di Forlì sui corretti comportamenti alla guida per prevenire incidenti e situazioni di pericolo

Villesse

Furgone fermato al casello autostradale: a bordo erano nascoste tre betoniere rubate

Alla barriera di Villesse gli uomini della polizia stradale hanno notato il veicolo palesemente sovraccarico e hanno proceduto al controllo: denunciato l’autista

Napoli

Lasciato dalla fidanzata tenta il suicidio: 27enne salvato dalla Polizia Stradale

Aveva già scavalcato la rete di recinzione di un cavalcavia, afferrato dagli agenti

Foggia

Trasporta 789 colli di carne alimentare provenienti da furto, beccato al casello autostradale di Foggia intercettazione e i controlli preventivi sulle comunicazioni1 possono essere richiesti2 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo, ovvero, ove non determinabile, di quello in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.

L’autorizzazione consente l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica3, nonché l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono4 nell’abitazione, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi. Può essere concessa quando sia necessaria per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale (art. 407, c. 2, lett. a), n. 4) o concernenti delitti associativi nelle materie: immigrazione, riduzione in schiavitù, tratta di persone, contraffazione, stupefacenti, riciclaggio nelle sue varie forme, contrabbando, criminalità organizzata e comunque nei casi di competenza della Procura distrettuale e di cui all’51, c. 3-bis, c.p.p.5 . Analoghe risultano le modalità di gestione delle intercettazioni preventive del Codice antimafia e delle misure di prevenzione6 .

Prescindendo dalla motivazione e dalla durata del provvedimento dell’A.G.7, oltre che dai contenuti intercettati e obbligatoriamente registrati, è prevista la redazione di un “verbale sintetico”. Tale verbale e i re- lativi supporti utilizzati, devono essere depositati, entro 5 gg dal termine, presso l’A.G. che le ha autorizzate, per consentire alla stessa di verificarne la conformità con quanto autorizzato, prima di disporne (supporti e verbali) l’immediata distruzione (c. 3). Fatte salve le ovvie finalità investigative che ne hanno giustificato l’effettuazione, il fatto che le informazioni acquisite con le attività preventive, non possano essere utilizzate nel procedimento e neppure menzionate negli atti d’indagine, nè costituire oggetto di deposizione, tutte attività che sarebbero rivolte ad un novero limitato di soggetti ben individuati, rende evidente come non possano essere altrimenti divulgate (c. 58) e tantomeno diffuse9 , comunicate cioè ad un numero indeterminato di soggetti, per i quali mancherebbe la stessa necessità di conoscere, che, prima ancora di essere un prerequisito per l’accesso ad informazioni riservate di qualsiasi genere, rappresenta, per certi versi, una categoria logica, che deve accomunare i soggetti potenziali destinatari di qualsiasi informazione “latu sensu” riservata, pur in presenza di diversificate fattispecie normative; in difetto, quantomeno ed in assenza di altri elementi, deve ritenersi sussistere una fattispecie di compromissione del segreto. Sebbene le procedure per la tutela delle informazioni cambino, a seconda dell’ambito cui si riferiscono (penale, indagini difensive, amministrativo, di Stato, civile), i termini segreto e riservatezza hanno sempre riguardo, concettualmente, al fatto che non siano disponibili per chiunque, per cui non risulta vietata soltanto la loro diffusione (ovviamente), verso una pluralità indistinta di persone, ma anche la sempli- ce comunicazione a soggetti diversi da quelli per cui si ravvisi una necessità di conoscere10, per chiare ragioni d’ufficio, investigative, lavorative, professionali o altro, o non dispongano dei necessari requisiti soggettivi/ abilitazioni.

Un’esclusione dal diritto di accesso (ex art. 24, c. 1, lett. a, l. n. 241/1990), che potrebbe risultare talvolta scriminante, è prevista, oltre che per le informazioni “segreto di Stato”, per cui è pacifica ed incontrastata, quando si ravvisi un divieto di divulgazione previsto da Legge o regolamento.

Sotto altro profilo, segreto, in senso letterale e con riferimento alla materialità delle cose e dei luoghi, è ciò che deve essere tenuto nascosto; in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, sia destinato a rimanere celato a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario. In ogni caso non può essere ritenuta segreta, e neppure tutelata sotto il profilo amministrativo (classificata), un’informazione di pubblico dominio, potendo addirittura ravvisarsi, in una tale eventualità, un vulnus per la stessa legalità e la libera manifestazione del pensiero. In ogni caso la Sez. V del Codice penale (Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti - artt. da 616 a 623 cp) contiene solo alcune fattispecie, non esaustive11; mentre l’art. 621 cp (Rivelazione del contenuto di documenti segreti) agisce come una norma di chiusura, per il fatto di sanzionare anche il comportamento di colui che, pur estraneo alla violazione presupposta, in materia di documenti anche informatici, pubblici e privati, diversi da quelli qualificabili corrispondenza, ponga in essere una rivelazione senza giusta causa ovvero lo impieghi a proprio o altrui profitto. Regole particolari si rendono applicabili per la comunicazione delle informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza, che rappresentano tuttavia casi di specie rispetto al genere del segreto d’ufficio.

Il segreto d’ufficio è tutelato attraverso la previsione di un reato di pericolo concreto (art. 326, c. 1, cp), posto a tutela del buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (P.A.), ma l’obbligo di tenere riservata una notizia deve oggi essere interpretato alla luce dell’esigenza di trasparenza della P.A., da farsi valere anche attraverso l’esercizio del diritto d’accesso (L. n. 241/90) da parte degli interessati in relazione ad un’attività che li riguardi. L’accesso civico è un ulteriore istituto (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) che risponde a tale esigenza, ma utilizzabile solo quando sussista l’obbligo per la P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati, comportando il diritto da parte di chiunque a richiederli nei casi di un’omessa loro pubblicazione. Sintetizzando: a differenza di quanto accade per l’accesso (ex l. n. 241/90), viene prevista una legittimazione generalizzata, gratuita e senza motivazione, ma limitata ai documenti, informazioni o dati, per i quali sussista obbligo di pubblicazione da parte della P.A. Chiunque ritenesse omesso tale adempimento, potrebbe avvalersene facendo direttamente richiesta al responsabile per la trasparenza dell’Amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia, al titolare del potere sostitutivo.

L’accesso civico generalizzato (Freedom of Information Act, FOIA - D.lgs. n. 97/2016 di mod. del d.lgs. n. 33/2013) differisce dalle altre due tipologie di accesso sopra illustrate, risultando di più ampia portata e certo molto impegnativo per la P.A. Risponde tuttavia alla necessità di adeguare il diritto interno a quanto previsto dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attribuendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico), nel rispetto dei limiti conseguenti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (indicati all’art. 5-bis, c. 2, FOIA). È quindi attualmente possibile visionare liberamente molti atti e informazioni detenute dalla PA, con l’effetto di circoscrivere ulteriormente la portata del citato reato di rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 cp).

La rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio punisce quindi il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio, che, violi i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o abusi della sua qualità, per rivelare notizie che debbano rimanere riservate, o ne agevoli la conoscenza; può applicarsi tuttavia solo a quelle che, per loro natura, abbiano il requisito della segretezza. La S.C. lo ha chiaramente individuato in una previsione normativa, o alternativamente nella natura stessa della notizia, la cui comunicazione risulti, almeno astrattamente, idonea ad arrecare danno alla P.A. La necessità di un’interpretazione attenta deriva dal fatto che risulta sancito il principio che tutto ciò che non è segreto sia accessibile, mentre non è stato ridefinito il corrispettivo obbligo di riservatezza12. Configurare la violazione dell’obbligo del segreto, per il dipendente civile dello Stato, presuppone la ricorrenza, almeno in via alternativa, di due elementi: un fondamento normativo, quantomeno regolamentare, che si rinviene, ad esempio, nell’obbligo rafforzato di mantenere il segreto, previsto per i funzionari dei tribunali dalla L. n. 1196 del 1960 (S.C. Sez. VI penale, sent. n. 11358 del 13/03/2018). Tali pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare il più scrupoloso segreto di ufficio, anche per la semplice comunicazione di notizie accessibili nei confronti però di chi non abbia il diritto di riceverle. In difetto, perché sussista il reato, è necessario quantomeno un danno per la P.A. (S. C. sent. n. 2409 del 3/03/71). L’extraneus può concorrere nel reato solo laddove abbia istigato o indotto il pubblico dipendente a compiere l’atto infedele. La notizia di reato (ex art. 331 cpp per il PU, ex art. 347 cpp per la p.g.) rileva, inoltre e comunque, come causa di esclusione del segreto d’ufficio, salvo configurarsi nell’informazione correlata un segreto di Stato.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

1 - Art. 226 disp. coord. c.p.p.

2 - Da parte del Ministro dell’interno o, su sua delega, dai responsabili dei Servizi centrali della Polizia di Stato, dell’Arma dei CC e del Corpo della G.d.F., oltre che dal Questore o dai Comandanti provinciali dei CC e della G.d.F. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della DIA limitatamente ai delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p. (c.1).

3 - Con le modalità e nei casi di cui ai cc 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni (c. 4).

4 - Sono i luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio). … 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270 bis 2], e 306, secondo comma, del codice penale; … omissis … 5 - … 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall’articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. … omissis … 6 - Le intercettazioni preventive previste dal Codice antimafia e delle misure di prevenzione (art. 78, d.lgs n. 159/2011), prevedono che il Procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, autorizzi gli UPG ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’art. 623-bis c.p., quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione (libro I, titolo I, capo II) non pongano tuttora in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che determinarono l’applicazione della misura di prevenzione (c. 1). Gli elementi acquisiti attraverso tali intercettazioni … “possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini”… risultando … “privi di ogni valore ai fini processuali” … (c. 3). Le registrazioni debbono essere trasmesse alla stessa A.G. che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale (c. 4).

7 - L’autorizzazione è concessa dal Procuratore della Repubblica competente, qualora lo ritenga necessario, sulla base di “elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione”, per la durata massima di gg 40, prorogabile per periodi successivi di gg 20 permanendo presupposti. Tale autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal P.M. con decreto motivato, che dia chiaramente atto dei motivi che la rendono necessaria (c. 2).

8 - … 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate

9 - Diffusione è intesa la conoscenza resa dell’informazione verso soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la sua messa a disposizione o consultazione, anche attraverso la pubblicazione sui social network. Riferendosi ad un’informazione riservata, o di vietata divulgazione, tale attività deve ritenersi comunque illecita.

10 - Un’esclusione dal diritto di accesso (ex art. 24, c. 1, lett. a, l. n. 241/1990) è prevista, oltre che per i documenti contenenti informazioni coperte dal segreto di Stato, per cui è pacifica ed incontrastata, quando si ravvisi un divieto di divulgazione previsto dalla L. o da un regolamento. Ricade in tale previsione anche un documento classificato Riservato / Restricted / Restreint (R), per la cui conoscenza non necessiti di una particolare classe di visibilità, ma sia sufficiente la necessità di conoscere, da ravvisarsi comunque in un interesse pubblico.

11 - Riferibili principalmente alla violazioni circa la riservatezza delle comunicazioni: epistolari, telegrafiche, telefoniche, informatiche e tra presenti, sotto diversi profili della loro soppressione, captazione abusiva e falsificazione, oltre che della loro rivelazione e diffusione.

12 - Regolamentando il diritto d’accesso, unicamente in base all’interesse del richiedente, la Legge intende solo porre un freno al proliferare di richieste indebite, potenzialmente idonee a paralizzare la P.A. La completa accessibilità degli atti risulta, fuori da tali ipotesi, comprimibile solo attraverso lo schermo di clausole di riservatezza, mentre il correlato reato da parte del pubblico dipendente può astrattamente consumarsi anche nell’ipotesi in cui alla P.A. non derivi danno.

Osservatorio il Centauro/ASAPS

Osservatorio ASAPS Sbirri Pikkiati 2022

Forze Di Polizia

(ASAPS) L’aggressività nei confronti delle forze di polizia resta elevata anche nel 2022. L’Osservatorio ASAPS registra i soli attacchi fisici che hanno provocato lesioni refertate presso il pronto soccorso agli operatori di polizia durante i controlli su strada (escluse quindi le aggressioni avvenute nella gestione dell’Ordine pubblico e le altre non conseguenti al controllo del territorio).

Sono stati 2.678 gli episodi registrati dall’Osservatorio “Sbirri Pikkiati”, pochi di più dell’anno precedente. Infatti l’incremento è di 23 aggressioni fisiche in più rispetto al 2021 quando furono 2.655 (+0,9%). Nel 2022 il maggior numero di aggressioni ha riguardato la Polizia di Stato con 1.289 attacchi pari al 47,2%, percentuale in diminuzione rispetto allo scorso anno quando toccò il 49,5%, viene poi l’Arma dei Carabinieri con 1.054 pari al 38,6%.

Seguono gli attacchi alla Polizia Locale con 241 aggressioni pari all’8,8% in leggerissimo calo rispetto al 9% dell’anno prima. Il 5,4% ha riguardato altri corpi.*

Il 42,6% delle aggressioni è avvenuto nelle regioni del nord, il 30,4% al sud e il 26,9% al centro. 981 gli episodi che hanno visto come protagonisti gli stranieri 36,6%, in leggerissimo decremento rispetto al 2021 quando la percentuale fu del 37%. In 737 attacchi (27,5%), l’aggressore è poi risultato ubriaco o drogato. Qui si segnala un decremento rispetto al 29,1% del 2021 e al 30% del 2020.

In 470 aggressioni 17,5% è stata utilizzata un’arma propria o impropria (bastoni, oggetti o la stessa vettura utilizzata per travolgere l’agente). Percentuale in aumento rispetto al 16% del 2021.

Concludiamo questo report ancora con la nostra opinione. Ripetiamo che di tutto questo l’opinione pubblica non sia sufficientemente informata e la stessa politica sembra non averne esatta percezione. L’applicazione delle leggi è spesso interpretata in modo sfavorevole per il complesso lavoro di contrasto delle forze dell’ordine. Posizione preoccupante che rischia di innescare una latente demotivazione degli operatori di polizia. Del dilagare della violenza contro le divise sulla strada dovrebbero invece preoccuparsi per primi i cittadini ancor più degli agenti e carabinieri perché dopo l’argine delle divise ci siamo noi come destinatari e vittime di una violenza sempre più tracotante e ormai di fatto quasi impunita.

Ancora una volta solidarietà totale dell’ASAPS alle nostre forze di polizia quando svolgono con correttezza la loro difficile funzione.

*Il totale dei corpi NON corrisponde al totale degli episodi perché in alcuni episodi sono presenti più corpi contemporaneamente.

Asaps

on quest’articolo cercherò di analizzare la situazione di un sinistro stradale, rientrante nelle due norme 590 bis e 589 bis C.P., commesso con colpa e provocato da soggetto minorenne. Ovviamente, quanto sopra, senza pretesa di esaurire il complesso e delicato argomento di minorenne coinvolto in sinistro con lesioni che potrà essere valutato nella sua trasversalità operativa in ulteriori riflessioni.

Due gli aspetti da evidenziare lato sensu prima di entrare nel vivo dell’argomento: i minori di anni quattordici, per i reati da loro commessi, sono sempre non imputabili in virtù del Codice Rocco. Se è vero che, coloro che non hanno compiuto ancora l’età per guidare il ciclomotore non possono essere oggetto di atti di polizia giudiziaria tranne quelli necessari per accertarne l’età e l’identità in assenza di documenti, è pur vero che la nostra attività ricostruttiva e d’indagine collegata all’incidente e alla dinamica dello stesso deve comunque essere compiuta in maniera precisa e attenta anche per gli aspetti e per le esigenze civilistiche collegate al risarcimento dei danni occorsi. Comunque, questa particolare attenzione nei rilievi anche per l’esistenza nel nostro ordinamento dell’art. 40 co 2 C.P. che recita: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Non può esservi dubbio alcuno che tra gli obblighi richiamati da tale norma debba essere ricompreso anche quello derivante dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori che compiono una fattispecie di reato non essendo imputabili. Ricordiamoci, come secondo aspetto, che per il Decreto Legislativo 285/1992, legge speciale, il minore a quattordici anni può già conseguire il titolo abilitativo, patente AM, per guidare ciclomotori e di conseguenza dover rispettare tutte le norme collegate alla guida.

Non bisogna scordare anche che, invece, per la norma generale, legge 689/1981, il minorenne non è mai assoggettabile a sanzione amministrativa; nonostante la commissione materiale fatta da quest’ultimo, la violazione deve sempre essere contestata in via diretta come trasgressore (e non quale obbligato solidale) all’esercente la potestà genitoriale. Quindi, dopo questa necessaria panoramica introduttiva ed entrando nel vivo dell’argomento, dal combinato disposto di queste due prime leggi enunciate e dal codice di rito penale, se ne ricava che senza dubbio gli organi di Polizia Stradale possano eseguire prove preliminari alcol nei confronti di minorenni conducenti di veicoli, le quali attività propedeutiche, non avendo valore probatorio e non essendo in alcun modo invasive, non richiedono nessuna particolare garanzia e possono essere, quindi, svolte direttamente e nell’immediato con il solo minore presente. Nel momento in cui il precursore dovesse dare risposta qualitativa positiva (stessa identica situazione nel caso di risposta positiva a prove comportamentali o di deambulazione), e si dovesse procedere oltre con la prova etilometrica, le modalità operative in un certo qual modo cambiano rispetto alla regola generale. Infatti, se è vero che gli accertamenti urgenti devono essere eseguiti sul momento e il più celermente possibile, per non rischiare di inquinare il risultato, risulta sempre importante e fortemente raccomandato provare a rintracciare uno dei genitori per notiziarlo degli accertamenti ex art. 354 C.P.P. che andremo ad eseguire nei confronti del figlio. Se possibile, è sempre consigliato attendere l’arrivo e la sua presenza sul posto per due importanti motivi: 1) perché nell’eventualità l’accertamento dovesse risultare positivo nella prima fascia amministrativa, si potrebbe subito contestare all’adulto il verbale per il 186 co 2 lett. a) CdS e 2) perché il maggiorenne è a garanzia di un soggetto considerato dall’ordinamento non completamente responsabile.

Invece, anche al minore, che sia presente o meno l’esercente la potestà genitoriale, al momento della prima prova con lo strumento ufficiale omologato, deve essere dato l’avviso che ha la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia (non una persona di fiducia!) che sia prontamente reperibile ma senza obbligo di avvertirlo né tanto meno di attenderlo.

Se, a seguito di incidente, il minore fosse stato trasportato al nosocomio, anche in questo caso le conclusioni risultano essere le stesse sia che l’accertamento venisse fatto con etilometro da parte di operatori di Polizia sia da personale sanitario con il prelievo ematico.

Tengo a sottolineare che nel caso di rifiuto prestato dal minore, verrà redatta normale CNR per art. 186 bis co 6 CdS (o 187 co 8 CdS per accertamenti sulla droga) con Tribunale competente a giudicare quello dei Minorenni.

E come ci si muove nel caso di presenza del genitore durante gli accertamenti, per cui quest’ultimo oppone un rifiuto e il minore decide di effettuare la prova o viceversa il minore si rifiuta e l’adulto acconsente allo svolgimento?

La risposta è che si deve sempre dare seguito al volere del soggetto sottoposto ad accertamento ovvero al minore. Se il ragazzo si rifiuta, nonostante il parere diverso espresso dall’esercente la potestà genitoriale, si denuncerà per questo reato con possibile parallela trasmissione di notizia di reato redatta su indici sintomatici in caso di eclatanti manifestazioni.

Come ovvio, il minore non potrà essere denunciato con le sanzioni più gravi previste per il rifiuto nel caso in cui il suo non soffiare all’interno degli strumenti (preliminari o definitivi) non sia voluto e precisa scelta discrezionale ma dovuto ad incapacità conseguente alla situazione di ebrezza/ubriachezza. In questo caso la denuncia sarà per sintomatologia da descrivere in maniera analitica e precisa.

Attenzione però all’esistenza oggi nel nostro ordinamento dell’art. 359 bis comma 3 bis CPP, per la cui norma, in caso di acclarato 590 bis o 589 bis CP e di rifiuto agli accertamenti alcol/droga su decreto anche orale dato dal Pubblico Ministero, si può agire con l’accompagnamento coatto per il prelievo ematico coattivo (ricordiamo come ad oggi il sangue sia l’unico campione biologico in grado di dare risposte ufficiali).

Infatti, in queste casistiche il rifiuto prestato dal minore relativamente all’accertamento obbligatorio ma non coattivo del 186 CdS, cede il passo all’obbligatorietà (sempre decisa dal PM) dell’accompagnamento coatto. Sarà poi, a questo punto, sempre l’Autorità Giudiziaria della Procura dei minori, quale dominus delle indagini, a decidere come gestire anche le comunicazioni nei confronti dei genitori.

Quindi se devono essere compiuti accertamenti urgenti sul minorenne, che comportano l’attuazione di atti medici o comunque il necessario consenso relativamente alla disposizione del proprio corpo, l’attività invasiva può essere posta in essere solamente anche con l’avallo ed il consenso espresso dell’esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

Se questi ultimi adulti non sono reperibili è, a maggior ragione, fondamentale il confronto da parte della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero reperibile. Ugualmente, in caso di sinistro mortale o con lesioni gravi o gravissime, nel caso in cui il genitore non dia il consenso e quindi opponga un diniego al prelievo coattivo, sarà cura della P.G. operante confrontarsi con il Procuratore dei minori di turno secondo le disposizioni ed il precetto dell’art. 359 bis C.P.P. Quindi, negli incidenti con feriti, e a maggior ragione sempre nei casi di lesioni gravi o gravissime o con esito mortale, i soggetti rimasti coinvolti devono venir sottoposti a prove etilometriche per valutare l’eventuale assunzione di alcol nel sangue al momento dell’evento. Come previsto dall’art. 186 CdS, in ogni caso di sinistro (con fuoriuscita autonoma del veicolo senza danno alcuno, nei soli danni ai mezzi e a maggior ragione nei casi di feriti) è possibile procedere direttamente ad accertamenti sulla persona senza dover prima effettuare il pretest come invece è obbligatorio durante i posti di controllo di sicurezza stradale. l convegno de Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana rappresenta per tutti gli addetti ai lavori un’occasione imperdibile di aggiornamento e crescita professionale. L’obiettivo dell’evento, che vedrà tra i protagonisti di questa 42^ edizione l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale, è quello di aiutare i partecipati ad affrontare la propria attività professionale grazie al coinvolgimento di coloro che affrontano concretamente le tematiche presentate durante il Convegno, con il preciso intento di contribuire ad un’analisi adeguata della complessità dei problemi, fornendo contestualmente anche le necessarie indicazioni per una efficace applicazione delle norme in vigore.

Comunque, anche nel caso di incidente è spesso prassi operativa quella di effettuare prima un accertamento qualitativo preliminare o un’equiparata prova comportamentale. Nel caso di minore, in questa situazione, nulla cambia rispetto a un precursore che viene effettuato a un maggiorenne.

Infatti il pretest a un minorenne alla guida di bicicletta, monopattino, ciclomotore, motociclo o di auto nel caso di guida accompagnata a 17 anni può essere effettuato direttamente alla sola presenza del ragazzo.

Ricordiamoci che ove non ricorrano le aggravanti dei commi successivi al primo, e quindi si resti nell’alveo del 590 bis co 1 C.P. il delitto colposo resterà sempre di competenza del Tribunale monocratico ma il procedimento penale inizierà solo esclusivamente dietro presentazione di querela.

Se invece sono presenti aggravanti, per quello che ci interessa in questo articolo, quelle tassativamente previste nei commi 2,3 e 4, che fanno restare il reato procedibile d’ufficio, la competenza sarà sempre del Tribunale monocratico (la composizione è collegiale solo nelle casistiche di alcol e droga dei commi 2 e 3 per incidenti mortali).

La casistica del minorenne, previsto nella lettera a) del 186 bis CdS, sarà invece adesso procedibile a querela.

Infine, non dimentichiamoci che, per il DPR 448/1988 artt. 16 e seguenti, per i reati colposi non è mai possibile sottoporre alle misure precautelari personali il minorenne indiziato di delitto non doloso. In tutte le casistiche dei due articoli 589 bis C.P. e 590 bis C.P., essendo delitti colposi, gli organi di Polizia Giudiziaria non possono né applicare l’arresto né il fermo di indiziato di delitto e nemmeno procedere ad accompagnare l’infradiciottenne presso i propri uffici (art. 18 bis DPR 448/1988).

Sia per il caso di mortale, per le lesioni gravi o gravissime ma anche per le lesioni lievi o lievissime (le quali ultime per regola generale sono di competenza del Giudice di Pace) eccezionalmente la competenza esclusiva è da attribuire al Tribunale dei Minorenni.

Tutto quanto sopra ci fa riflettere che, quando in un incidente stradale viene indagato un minorenne, la polizia giudiziaria competente deve rispettare sempre attente indicazioni e precauzioni operative necessarie a tutelare la particolare e fragile condizione del ragazzo, soggetto vulnerabile, che per il nostro ordinamento deve essere rieducato e recuperato più che punito.

Basti pensare che, in caso di sinistri anche gravi e sotto effetto alcol/droghe, per l’art. 219 bis CdS al minore non si applicano mai le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca della patente, ma solamente proposta di revisione del titolo abilitativo.

Con questo spirito, che ci caratterizza ormai da oltre trent’anni, saremo lieti di incontrarvi a Riccione nelle sale del Palazzo dei Congressi alle ore 15.00 di giovedì 21 settembre p.v. nell’ambito della sessione speciale ASAPS in materia di:

CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRATICA aggiornamenti, approfondimenti, procedure in materia di circolazione stradale

“in ricordo di Raffaele Chianca”

Fano

Introduce e presiede:

Giordano Biserni – Presidente ASAPS

Art. 142 C.d.S. Lo smantellamento dei controlli velocità a 13 anni dalla mancata emissione del decreto previsto dalla Legge n. 120/2010

• Luigi Altamura - Comandante Polizia Locale Verona

Circolazione internazionale di veicoli registrati all’estero Conformità, validità e autenticità delle patenti di guida e delle carte di circolazione

• Gianluca Fazzolari - Sostituto Commissario della Polizia di Stato

La Videosorveglianza nell’infortunistica stradale

• Andrea Girella – Colonnello della Guardia di Finanza

Pubblicità stradale e distrazione alla guida Legislazione, sanzioni e responsabilità degli enti proprietari

• Gianfranco Martorano – Primo dirigente della Polizia di Stato

Ricordiamo che la sessione è ad accesso gratuito previa registrazione obbligatoria attraverso il portale www.legiornatedellapolizialocale.it n’esperienza interessante vissuta a scuola nel secondo quadrimestre è stata la partecipazione a un incontro presso il Cinema Politeama a Fano che ha coinvolto le classi prime e seconde superiori. La mattinata si è aperta con la visione del docufilm “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, ideato dalla Comunità di San Patrignano per diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione dalle dipendenze. I protagonisti del docufilm sono due ragazze e un ragazzo di tre diverse città che raccontano le loro storie, gli errori commessi, le scelte sbagliate che li hanno portati a perdere tutto ciò che di bello avevano, poi il difficile percorso per cercare di recuperare la propria vita fino a una sorta di rinascita. Li accompagna nel racconto l’attore Francesco Apolloni che introduce il film con queste parole: “Vi racconteremo delle storie vere in cui forse ritroverete una parte delle vostre vite e magari ci ritroveremo a pensare a come sarebbe andata se avessimo fatto scelte diverse. Perchè la nostra vita non è solo un susseguirsi di avvenimenti ma è frutto delle scelte che facciamo”. L’idea del docufilm è nata durante la pandemia quando non è stato più possibile raggiungere fisicamente gli studenti nelle scuole e si è pensato a una diversa modalità. Ne è nato un un reportage sulla dipendenza da sostanze stupefacenti e su altre forme di dipendenza. Attraverso le testimonianze dirette di loro pari, gli adolescenti possono confrontarsi su temi a loro vicini: la dipendenza dal giudizio degli altri, da internet, smartphone, social network, cibo, alcol. Un documentario per fare prevenzione, rivolto agli adolescenti ma anche agli adulti, genitori, insegnanti, educatori.

Al termine della proiezione si è svolto un dibattito con protagonisti la giornalista Angela Iantosca e un ragazzo che ha raccontato la dura esperienza personale con le droghe che lo ha portato più di una volta a rischiare la vita. Ha raccontato dell’opportunità avuta di uscire dalla dipendenza attraverso un percorso di recupero nella Comunità. Non è stato facile per lui rievocare certi episodi dolorosi,e ha chiesto l’aiuto dei presenti. Alcuni studenti e studentesse sono intervenuti facendo delle domande alle quali ha risposto. In classe abbiamo poi ripreso alcuni dei punti affrontati nell’incontro, un’occasione di condivisione e confronto. Gli studenti si sono soffermati sulle tante conseguenze negative che l’uso di sostanze ha portato nella vita del ragazzo e anche nella vita delle persone a lui più vicine e care: i genitori, i fratelli, la fidanzata. gli amici. Ha interrotto gli studi, la pratica dello sport, ha avuto problemi fisici e psicologici. Ha sottovalutato spesso il rischio a cui si esponeva e a cui esponeva gli altri. Ha avuto anche la sospensione della patente perchè si è messo più volte alla guida pur non essendo nelle condizioni psicofisiche di farlo. Abbiamo riflettuto con i ragazzi sul fatto che è stato fortunato ad incontrare in quelle occasioni degli agenti che forse hanno salvato la sua vita e probabilmente anche la vita di altri ignari utenti della strada che avrebbero potuto incrociarlo. Hanno concordato sul fatto che in quelle circostanze la sospensione della patente è stata il danno minore. Hanno compreso come le nostre scelte possano influire sulle nostre vite ma anche sulle vite degli altri, amici o sconosciuti. Un principio che vale in diversi contesti di vita e anche sulla strada.

Alcuni di loro hanno riportato episodi di violenza stradale, notizie lette o ascoltate in cui i conducenti hanno scelto di non rispettare regole importanti, ad esempio hanno guidato a velocità elevata, dopo aver assunto alcol o droghe, guardato un messaggio sul cellulare, magari una sola volta ma è stata sufficiente per causare danni gravi o irreparabili. Altri colleghi hanno approfondito il tema sul piano scientifico o in base alla disciplina di insegnamento. Una ragazza e un ragazzo hanno commentato che se i tre protagonisti ne sono usciti vuol dire che si può, altri compagni hanno ribattuto che loro preferiscono non sperimentarlo direttamente, che queste tre esperienze, nonostante i tanti ostacoli e le difficoltà, hanno avuto un finale lieto ma ci sono tante altre storie che hanno avuto un finale diverso. E i protagonisti non potranno più raccontarle.

PERIODO TRANSITORIO PER L’INTRODUZIONE NEI TACHIGRAFI SMART 2 DEL SERVIZIO APERTO

DI AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI DI NAVIGAZIONE DI GALILEO (OSNMA)

ome noto, i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro a partire dal 21 agosto 2023, dovranno essere equipaggiati con un tachigrafo intelligente di seconda generazione. Tra le maggiori novità tecniche introdotte con i nuovi dispositivi, troviamo la registrazione automatica degli attraversamenti delle frontiere da parte dei veicoli. Per fare ciò, i tachigrafi SMART2, dovranno essere pronti ad autenticare il segnale GNSS, attraverso l’uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo OSNMA (Galileo Open Service Navigation Message Authentication). Galileo OSNMA è un meccanismo di autenticazione che consente ai ricevitori GNSS di verificare l’autenticità delle informazioni GNSS, assicurandosi che i dati ricevuti provengano effettivamente da Galileo e non siano stati modificati in alcun modo, ciò per contrastare possibili manomissioni, in ordine alla simulazione dei segnali GNSS e attacchi avanzati di spoofing. Questo nuovo sistema e servizio però, come comunicato dalla Commissione Europea, non sarà disponibile prima del 31 dicembre 2023. Pertanto, risulta necessario stabilire misure transitorie per il funzionamento dei tachigrafi intelligenti prima e dopo l’entrata in funzione di Galileo OSNMA, tenuto conto che lo stesso, non sarà disponibile prima dell’arrivo sul mercato della nuova versione del tachigrafo intelligente. In questi primi giorni di marzo (giorno 08), la Commissione Europea, sta lavorando al progetto di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, per quanto riguarda il tachigrafo intelligente “transitorio” ed in particolare, mediante la modifica dell’Allegato 1C e l’introduzione dell’appendice 17, rubricata “disposizioni transitorie relative all’utilizzo di OSNMA nei tachigrafi.” Si riporta di seguito le disposizioni che verranno introdotte, salvo modifiche, dalla futura appendice 17, tradotte dalla lingua inglese:

1 DEFINIZIONI E ACRONIMI.

1.1. Definizioni

Dichiarazione di servizio di Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) indica la dichiarazione della Commissione europea che Galileo OSNMA entra nella sua fase operativa. Unità di bordo di transizione: veicolo conforme alle disposizioni della presente appendice.

Le unità di bordo di transizione sono costruite in conformità con il SIS ICD e le linee guida del ricevitore OSNMA applicabili alla fase di test pubblico OSNMA. Contengono un ricevitore GNSS in grado di utilizzare OSNMA disponibile durante la sua fase di test pubblico. Le unità di bordo transitorie non sono invece in grado di autenticare i messaggi di navigazione disponibili dopo la dichiarazione di Servizio dell’OSNMA, a causa di un necessario aggiornamento del materiale crittografico presente nell’unità di bordo. È necessario applicare un aggiornamento software appropriato, in modo che possano iniziare a utilizzare l’OSNMA e soddisfare tutti i requisiti dell’allegato IC e delle sue appendici da 1 a 16. Prima di essere aggiornate, le unità elettroniche di bordo di transizione implementano le funzionalità relative all’OSNMA come specificato nel presente Appendice. Le funzionalità non correlate a OSNMA rimangono invariate. Dopo essere state aggiornate, le unità di bordo transitorie implementano l’ICD SIS e il ricevitore OSNMA secondo linee guida applicabili alla fase operativa dell’OSNMA per soddisfare tutti i requisiti dell’allegato 1C e le sue Appendici da 1 a 16, utilizzando OSNMA disponibile durante la fase operativa.

Tachigrafo di transizione: tachigrafo comprendente un’unità di bordo di transizione.

1.2. Acronimi

ICD: Documento di controllo dell’interfaccia; OSNMA: Autenticazione del messaggio di navigazione del servizio aperto Galileo; SIS: Segnale nello spazio; VU: Unità di bordo.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’OSNMA

Al fine di consentire ai veicoli immatricolati per la prima volta di essere dotati della versione 2 dei tachigrafi di seconda generazione, a partire dalla data di introduzione richiesta come definita all’allegato IC, sezione 1, lettera ccc), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, è necessario omologare, produrre e commercializzare unità di bordo prima della dichiarazione di servizio dell’OSNMA. Per queste unità di bordo, denominate unità di bordo transitorie, i requisiti OSNMA dell’allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16 devono essere adattati, in modo che possano essere omologati e utilizzati sul campo. Le disposizioni di cui alla presente appendice definiscono i requisiti specifici applicabili al veicolo con unità di bordo di transizione. Si applicano solo alle unità di bordo con un ricevitore GNSS interno.

dere un ricevitore GNSS in grado di utilizzare l’OSNMA disponibile durante la fase di prova pubblica.

TRA_ 002 I requisiti dell’appendice 12 si applicano al ricevitore GNSS incluso nelle unità di bordo transitorie, con le seguenti interpretazioni:

- SIS, ICD e linea guida del ricevitore OSNMA a cui si fa riferimento sono documenti disponibili per la fase di test pubblico:

- ICD utente OSNMA (Autenticazione dei messaggi di navigazione del servizio aperto) di Galileo per la fase di test, edizione 1.0, novembre 2021;

- Linee guida per il ricevitore OSNMA (Autenticazione dei messaggi di navigazione del servizio aperto) di Galileo per la fase di test, edizione 1.0, novembre 2021;

- OSNMA è il servizio disponibile durante la fase di test pubblico.

- SIS è il segnale nello spazio disponibile durante la fase di test pubblico.

TRA_003 Il ricevitore GNSS incluso nelle unità di bordo transitorie deve essere progettato in modo tale che, dopo un aggiornamento del suo software, applicato tramite un aggiornamento del software dell’unità di bordo, sia pienamente conforme ai requisiti dell’allegato 12, utilizzando l’OSNMA disponibile durante la sua fase operativa.

4. REQUISITI APPLICABILI ALLE UNITÀ DI BORDO TRANSITORIE

Le unità di bordo transitorie possono elaborare il segnale OSNMA disponibile durante la sua fase di test pubblico, ma non sono in grado di segnalare lo stato di autenticazione dei messaggi di navigazione dal SIS disponibile durante la fase operativa OSNMA, fino a quando non viene applicato un appropriato aggiornamento del software. Si accetterà per presunto quindi che le posizioni standard fornite dal ricevitore GNSS siano sempre autenticate. Si applicano i requisiti dell’allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16, con le seguenti interpretazioni:

TRA_ 004 Allegato IC, 3.9.15 anomalia “conflitto di orari”, requisito 86) deve essere inteso come:

TRA_005 Allegato IC, 3.9.18 anomalia “anomalia GNSS”, requisito 88a, deve essere inteso come:

TRA_006 Allegato IC, 3.12.5 Luoghi e posizioni dove iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o dove il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore

TRA_001 Le unità di bordo transitorie devono inclu-

TRA_007 Allegato IC, 3.12.17

Registrazione e memorizzazione nella memoria dati. Attraversamenti di frontiera, requisito 133b, devono essere intesi come:

RA_008 Allegato IC, 3.12.17

Registrazione e memorizzazione nella memoria dati, Operazioni di carico/ scarico, requisito 133g, deve essere inteso come:

TRA 009 Allegato IC, 3.23 Regolazione dell’ora, requisito 211, deve essere inteso come:

TRA_010 Allegato IC, 3.23 Regolazione dell’ora, requisito 212, deve essere inteso come:

TRA_011 Appendice 4.2. Specifica dei blocchi di dati, primo paragrafo, settimo trattino, deve essere intesa come:

TRA_012 Appendice 8, 8.1 Servizio di routinecontrol (regolazione dell’orario), descrizione del messaggio, requisito CPR_065a, deve essere inteso come:

TRA_013 Nell’appendice 12,3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, requisito GNS_4a:

TRA_ 014 Nell’appendice 12,3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, requisito GNS_5:

TRA_015 Nell’appendice 12, 5.2 Veicolo senza impianto GNSS esterno, trasferimento di informazioni dal ricevitore GNSS alla VU, requisiti GNS 34 e 36:

TRA_016 Appendice 12,6 Elaborazione e registrazione dei dati di posizione da parte della VU, requisito GNS_39, deve essere inteso come:

TRA_017 Appendice 12,6 Elaborazione e registrazione dei dati di posizione da parte della VU, requisito GNS 40, deve essere intesa come:

TRA_018 Appendice 12,8 Conflitto di movimento del veicolo, requisito GNS 42, condizione di attivazione 2, primo e secondo trattino dopo la formula va intesa come:

TRA_019 Appendice 14, 5.4.5 Requisiti del protocollo DSRC per elementi RTM di RTM Data, azioni eseguite e definizioni, requisito DSC_41. La Tabella 14.3, seconda cella della riga RTM20, deve essere intesa come:

TRA_020 Il costruttore di un’unità elettronica di bordo di tipo transitorio omologato comunica alla Commissione le versioni del suo software. La Commissione pubblica tali versioni del software su un sito web accessibile al pubblico.

…omissis... v. attuale versione consolidata allegato 1C con le modifiche apportate dal Reg. (UE) n. 2021/1228 per i TRA_ sopra riportati

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’OMOLOGAZIONE E L’UTILIZZO DEI TACHIGRAFI DI TRANSIZIONE

TRA_021 Le unità di bordo transitorie devono essere omologate conformemente ai requisiti dell’allegato IC e dei relativi allegati da 1 a 16, integrati dalle disposizioni della presente appendice.

TRA_022 I certificati di omologazione delle unità elettroniche di bordo e dei tachigrafi transitori possono essere richiesti solo fino al 31 dicembre 2023 o alla data della dichiarazione di servizio dell’OSNMA, se successiva.

TRA_023 Le unità di veicoli transitorie possono essere montate su veicoli immatricolati per la prima volta solo fino al 31 marzo 2024 o tre mesi dopo la data della dichiarazione di servizio dell’OSNMA, a seconda di quale sia la più recente.

TRA_024 A partire dal 01 aprile 2024 o tre mesi dopo la data della dichiarazione di servizio dell’OSNMA, a seconda di quale sia la data più recente, il software delle unità di bordo transitorie montate sui veicoli [impegnate in operazioni di trasporto internazionale] deve essere aggiornato al più tardi alla prima verifica periodica, in modo che il tachigrafo sia conforme a tutti i requisiti dell’allegato IC e dei relativi allegati da 1 a 16.

Motociclisti: perché sono tornati gli incidenti?

La lettura dei dati degli incidenti degli ultimi fine settimana stupisce con una triste novità: sono tornati a salire gli incidenti dei motociclisti. Un fenomeno ancora da interpretare.

Nel frattempo, ovviamente, l’auspicio è un aumento dei controlli sulle strade dove più frequenti sono i sinistri ualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato negli incidenti dei motociclisti. A dare la sveglia è il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni. Nell’ultimo fine settimana di maggio si sono contati 22 incidenti mortali che hanno visto coinvolti mezzi a due ruote, con 24 motociclisti o scooteristi morti.

Personalmente, da molto tempo, da anni, penso che il problema di chi si muove su due ruote sia l’incapacità di riconoscere le situazioni di pericolo. Un problema gravissimo, perché vedo ogni giorno persone che rischiano a cuor leggero, senza accorgersene. Un problema che secondo me viene dalla scarsa cultura motociclistica, dalla scarsa preparazione di molti guidatori. Discorso vecchio, ma il motociclista esperto sa che nella fila si nasconde un grave pericolo per noi, ha il terrore dei vialoni periferici delle città, ha il terrore di non essere visto dagli altri utilizzatori della strada; conosce bene il rischio nascosto nel differenziale di velocità. Chi non è esperto si fa invece facilmente prendere la mano, da un mezzo che ormai nella quasi totalità dei casi è ben dotato di cavalleria, e raggiunge in un attimo, senza dare preavviso a chi lo guida, velocità inutilmente eccessive.

Da anni mi batto per far capire che è inutile parlare ai motociclisti esperti. Perché quelli non rischiano, quelli di solito tornano a casa interi dopo ogni uscita. E ne sono stato più sicuro dopo aver letto i report dell’Asaps con le raccolte degli articoli di giornale che descrivevano gli incidenti. Fino a un anno fa circa, l’ultima volta che ci avevo messo il naso, in quei report gli incidenti raccontavano sempre la storia di quello che provava la moto dell’amico sulla strada sotto casa, provava a tirare una marcia, magari impennava, finiva per prendere un’automobile che passava di lì, o un palo, o un muro. Incidenti di persone che alla sera tornavano a casa in scooter dopo il lavoro o dopo lo svago. Incidenti di persone che con i motociclisti non c’azzeccavano nulla, che di moto sapevano pochissimo, che non si riconoscevano nella categoria dei motociclisti. E che mai avrebbero letto un messaggio d’allarme lanciato ai motociclisti. Perché per loro i motociclisti sono quei pazzi che vanno forte il sabato e la domenica in gruppo: “io vado in città al lavoro o a spasso con il motorino, mica rischio la vita”. Sapeste con quante persone ho parlato, che andavano in giro in maglietta, con un casco vecchio e fuori misura, con le gomme sgonfie, i freni che non funzionavano bene, le ciabattine invece delle scarpe chiuse. E poi andavo a leggere le statistiche annuali ACI-Istat sulla localizzazione e le dinamiche d’incidente e ci trovavo proprio loro a fare numero. Leggevo i rapporti dell’Asaps e ci trovavo, ancora, loro.

Qualcosa è cambiato, scrivevo in apertura. Perché il presidente Biserni mi ha mandato il report di un fine settimana di maggio, visto che ci stavamo confrontando su questo argomento. Ed erano più o meno tutti… motociclisti. Un caso? Ho atteso il fine settimana successivo, e ho trovato statistiche analoghe. Così ho telefonato all’amico Lorenzo Borselli, che oltre a essere un poliziotto è anche un motociclista. La conferma è stata dolorosa. “Si Riccà, io nei fine settimana sui passi di montagna vedo di nuovo persone che vanno troppo forte, senza essere preparate. Gente che si improvvisa alla guida”.

Cosa è successo?

Posso confessare che, nonostante io viva fra i motociclisti tutti i giorni, non l’ho capito? Leggo i dati di mercato, e le moto più vendute sono entry level paciose. Non ci sono più le sputafuoco di una volta. Ci sono, si, delle endurone stradali piene zeppe di cavalli e pensate per andare forte su strada. Sono un segmento ben preciso e ancora ben alimentato nel complesso del mercato motociclistico. Ma la maggior parte dei nuovi motociclisti sono poco interessati alle prestazioni. Eppure c’è un ritorno di fiamma dell’andare forte su strada. Con in più l’aggravante di non essere granché preparati a farlo.

Vedo un altro problema che potrebbe contribuire a tradire i neofiti: la diffusione capillare dei controlli elettronici. Si tratta di dotazioni che aumentano la nostra sicurezza, ma rendono anche più facile viaggiare forte. Perché a centro curva basta dare gas, anche tutto il gas: a tenere la moto in piedi ci pensa l’elettronica. E così, anche chi non ha sviluppato una specifica sensibilità, che poi va a braccetto con l’esperienza di guida, può sparare a terra 170 cavalli e uscire dalla curva velocissimo. L’elettronica aiuta anche nella frenata e nelle scalate di marcia. Se poi arrivi lungo in curva, l’ABS Cornering ti dà una grossa mano a frenare a moto piegata, rimanendo in piedi. Non c’è più selezione, e tutti riescono ad andare forte. Salvo poi accorgersi che le leggi della fisica non si possono sovvertire quando si ha un imprevisto. Solo allora dunque questi motociclisti scoprono (dolorosamente) di essere troppo veloci. Hai voglia a mettere controlli elettronici, sulla moto di chi dimentica che l’energia cinetica è funzione del quadrato della velocità!

Mi riprometto di studiare meglio il ritorno di questo disgraziato fenomeno degli incidenti dei motociclisti. Per ora il commento che mi viene è questo. E fa bene l’Asaps a sollevare il problema. Ora dobbiamo capire come e con chi parlare per fare sensibilizzazione. Anche repressione però, perché un po’ di sani controlli sulle strade statisticamente più segnate dagli incidenti sarebbero molto più che utili. E cultura. Perché noi motociclisti abbiamo un’enorme passione, con la quale fatichiamo magari a fare i conti razionalmente. Ma sappiamo capire e cogliere un messaggio corretto e ben veicolato. Conoscere i destinatari di un simile messaggio potrebbe aiutarci a confezionarlo nella maniera migliore e a recapitarlo loro.

Nel frattempo, state attenti là fuori.

*Fondatore del portale Motoskills.it

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