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Carta internazionale di assicurazione e
from il Centauro n. 258
by asaps
Carta Rosa
Le novità in vigore dal 1° giugno 2023
Nel corso del 2016, con due distinti articoli pubblicati rispettivamente nei numeri 197 e 198 di questo prestigioso magazine cui si rinvia per ogni eventuale approfondimento, insieme a Raffaele Chianca avevamo fatto il punto in materia di polizza frontiera (anche nota come carta rosa) e carta internazionale di assicurazione (conosciuta ai più come carta verde). A distanza di sette anni, in considerazioni dell’assetto geopolitico venutosi a delineare per effetto del conflitto russo – ucraino, e delle conseguenti novità nell’ambito della circolazione internazionale dei veicoli a motore che hanno interessato anche i documenti comprovanti la copertura assicurativa, appare utile tornare sull’argomento delineando le principali peculiarità, così per come recentemente introdotte.
Polizza frontiera
Con comunicazione del 12 aprile 2023 l’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ha reso noto che a decorrere dal 1° giugno 2023, inizierà a rilasciare le polizze di frontiera in formato A4 con stampa in bianco e nero.


Ciò premesso, per ogni utilità e preliminarmente a quanto si dirà, appare utile proporre all’attenzione del lettore il modello della polizza di frontiera in uso fino al 31 maggio scorso, caratterizzata dall’essere realizzata in formato A5 su supporto cartaceo di colore rosa, raffrontato alla nuova emissione a fondo bianco.
Le polizze di frontiera del nuovo formato verranno rilasciate unicamente dall’Ufficio Centrale Italiano con sede a Milano, Corso Sempione n. 39, in modalità centralizzata via e - mail all’indirizzo istituzionale polizzefrontiera@ucimi.it.
Poiché il nuovo modello di polizza di frontiera non prevede alcun tipo di misura di sicurezza anticontraffazione, le polizze verranno trasmesse via e - mail al contraente che sarà tenuto alla stampa del documento. Con la stessa comunicazione l’Ufficio Centrale Italiano ha indicato che a decorrere dal 1° giugno 2023 cessano le funzioni degli uffici di frontiera istituiti nelle seguenti località:
(fonte: ucimi.it)

Così per come avveniva fino al 31 maggio scorso, l’assicurazione è prestata in conformità all’articolo 125, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, per coprire il rischio della responsabilità civile obbligatoria derivante dai danni causati dalla circolazione del veicolo indicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le somme fissate con il regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’articolo 128 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
La garanzia assicurativa, che ha una durata prefissata che va da un minimo di 15 ad un massimo di 180 giorni, non può decorrere prima dell’effettivo pagamento del premio, e non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o è in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; • per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; nei predetti casi l’Ufficio Centrale Italiano eserciterà diritto di rivalsa per le somme che si sono dovute pagare al terzo.
Si consideri sempre la circostanza riguardo al fatto che l’Ufficio Centrale Italiano assicura veicoli in regime di importazione temporanea provenienti da Stati extra U.E., solo se l’intestatario del veicolo non risulti residente in Italia, e quindi il veicolo non debba essere immatricolato nello Stato in cui l’acquirente ha la normale residenza.
Carta internazionale di assicurazione
Come si ricava dalla comunicazione dell’Ufficio Centrale Italiano risalente al 12 aprile 2023, a decorrere dal 1° giugno 2023, entra in vigore la disdetta dell’accordo bilaterale tra Uffici nazionali dell’Unione europea ed i Bureaux di Russia e Bielorussia. Sicché a decorrere dalle ore 00.00 di giovedì 1° giugno 2023 le carte verdi rilasciate dagli Uffici nazionali di tali Paesi a garanzia della copertura della responsabilità civile automobilistica per i veicoli colà immatricolati cessano di avere valore.
In caso di controllo stradale nell’ambito della circolazione internazionale di veicoli registrati in Russia o Bielorussia, qualora i certificati internazionali di assicurazione emessi dai Bureaux di detti Paesi rechino una scadenza successiva al 1° giugno 2023, essi non potranno essere considerati validi. Conseguentemente gli organi di polizia stradale dovranno obbligatoriamente procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 193 C.d.S.
A fronte di quanto precede, va da se che per non incorrere nel rigore del sistema sanzionatorio amministrativo applicabile in caso di scopertura assicurativa, i conducenti e/o gli intestatari dei veicoli a motore immatricolati in Russia e Bielorussia, per poter circolare in Italia, ma anche nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, dovranno stipulare una polizza di frontiera rilasciata dall’UCI o da un altro Ufficio nazionale appartenente al Consiglio dei Bureaux.
Logicamente, e per effetto di reciprocità, dall’entrata in vigore della disdetta dell’accordo bilaterale in parola, le imprese di assicurazione che operano in Italia non potranno rilasciare carte verdi per veicoli italiani che consentano la circolazione in Russia e in Bielorussia, per tanto chi avrà necessità di recarsi in detti Stati dovrà procedere alla stipula di una polizza alla frontiera.
Paesi aderenti al regime della copertura “automatica” in cui non è necessario il possesso della carta verde:
Unione europea S.E.E. Extra U.E.
Austria Belgio Islanda Andorra
Bulgaria Cipro Liechtenstein Serbia
Croazia Danimarca Norvegia Svizzera
Estonia Finlandia Regno Unito
Francia Germania Bosnia - Erzegovina
Grecia Irlanda Montenegro
Italia Lettonia
Lituania Lussemburgo
Malta Paesi Bassi
Polonia Portogallo
Repubblica Ceca Romania
Slovacchia Slovenia
Spagna Svezia
Ungheria
Paesi nei quali è sempre richiesta la carta verde:
Extra U.E.
Albania Macedonia Tunisia
Azerbaigian Marocco Turchia
Iran Moldova Ucraina
* Sostituto Commissario della Polizia di Stato Specializzato in controllo documentale, tecniche d’indagine e servizi di polizia stradale
Principali norme di riferimento Bibliografia
• Nota UCI del 12 marzo 2023, Nuovo formato polizza frontiera UCI per veicoli extra-comunitari
Nota UCI del 12 marzo 2023, Disdetta accordo bilaterale tra Uffici nazionali dell’Unione europea ed i Bureaux di Russia e Bielorussia
• D. Lgs. 209/2005, e s.m.i.
• D. Lgs. 285/1992, e s.m.i.
R. Chianca G. Fazzolari “Il controllo dei veicoli unionali e stranieri” Gruppo Maggioli
R. Chianca G. Fazzolari “La carta internazionale di assicurazione” il Centauro n. 198/2016
R. Chianca G. Fazzolari “Circolazione internazionale di veicoli extra U.E. Garanzia R.C. Auto - La polizza temporanea di frontiera” il Centauro n. 197/2016 email-Siderno (CS)
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.
Può una macchina con targa italiana essere revisionata all'estero?
Buongiorno ASAPS, può una macchina con targa italiana essere revisionata all'estero?
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene che ad oggi non sia possibile effettuare la revisione all’estero per una autovettura immatricolata in Italia (modalità non prevista dal MIT e quindi anche se effettuata non avrebbe validità in Italia).
Si precisa che in previsione dell’armonizzazione del regime delle revisioni auto in UE, prossimamente si potranno effettuare in qualsiasi Stato membro. (ASAPS)
Quale articolo si applica per i vetri oscurati su autovettura?
Per i vetri oscurati è corretto applicare l'art. 71 o l'art. 79? Grazie email-Santa Maria Capua Vetere (Ce))
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene che la sanzione di cui all’art. 71 CdS sia correttamente contestabile anche per la non osservanza delle prescrizioni relative all’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 1680/M360 dell’8 maggio 2002 ha prescritto che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; che dette pellicole siano omologate per il vetro sul quale sono state applicate; che sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/ CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole nè sul parabrezza, nè sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo lati (vedasi anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/53154/105/29 del 18 maggio 2006 che ha chiarito che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 CdS). (ASAPS) email-Vitorchiano (VT)
Quando si redige un verbale, bisogna inserire come obbligato in solido il proprietario del veicolo su cui risulta la perdita di possesso?
Gentile redazione, avrei bisogno di un chiarimento se vada inserito o meno, quale obbligato in solido, il proprietario di un veicolo, sul quale risulta la perdita di possesso. Infatti alcuni ritengono che vada inserito sempre il proprietario del veicolo che ha richiesto la perdita di possesso, atteso il fatto che questa non muta la proprietà. Sarà poi lui a giustificare i fatti. Altri ritengo di inserire nel verbale da accertare e successivamente sarà notificato il verbale all'effettivo responsabile. Grazie.
(ASAPS) L'articolo 196 comma 1 cds prevede, tra l'altro, che il soggetto è obbligato in solido "se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà". Ne consegue che, fino a quando, eventualmente, non viene messa in dubbio la veridicità della perdita di possesso, il soggetto proprietario non è da considerarsi obbligato in solido. (ASAPS)
Quali limitazioni ha il titolare di foglio rosa per la patente di categoria A3?
Il titolare di foglio rosa per la patente di categoria A3, nello specifico che tipo di limitazioni ha riguardo alle strade trafficate, guida stato estero, trasporto passeggeri. Inoltre ha limitazioni riguardo limiti di velocità? Grazie email-Ceranova (PV)
((ASAPS) Come per tutte le patenti di guida, il cosiddetto foglio rosa non ha validità al di fuori dei confini nazionali. Per il resto non ha alcuna limitazione in quanto, recentemente, è stato abrogato quel comma dell'articolo 122 CdS che impone esercitazioni in luogo poco frequentati per i motocicli e per i veicoli sui quali non può prendere posto, a fianco del conducente, istruttore di guida. (ASAPS)
Si può circolare con la prenotazione per il rinnovo della patente scaduta di validità?
Buongiorno,unapersona titolare di patente di guida italiana scaduta di validità e soggetta all'obbligo di sottoporsi a visita c/o la CML per il rinnovo (l'obbligo derivadaunaprecedente violazione dell'art. 186 cds), può condurre un veicolo con la patente scaduta portando al seguito la prenotazione della visita oppure incorre nella violazione dell'art. 126 cds? email-Nerviano (MI)
(ASAPS) Occorre distinguere due diverse ipotesi. PATENTE DI GUIDA SOSPESA CON DURATA SOSPENSIONE ESTESA FINO ALLA PRESCRITTA VISITA MEDICA in questo caso non è possibile porsi alla guida, pena articolo 218/6 CdS fino ad avvenuta visita medica con esito positivo
PATENTE DI GUIDA CON OBBLIGO REVISIONE DELLA PATENTE DOPO LA SUA RESTITUZIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE purchè la prenotazione sia fatta nei termini previsti (sia della revisione che della scadenza della stessa) è possibile porsi alla guida fino alla data di programmata/ prenotata visita (ASAPS) email-Vieste (Fg)
Quali conseguenze ci sono nel caso di un verbale venga contestato oltre 100 giorni?
Notifica al proprietario del veicolo a seguito di contestazione della violazione al trasgressore. Si chiede di sapere quali sarebbero le conseguenze se detta notifica venga effettuata oltre il termine di 100 giorni.
(ASAPS) Semplicemente il procedimento sanzionatorio si estingue nei soli confronti del soggetto al quale la notifica è stata omessa. Se invece è stata fatta in ritardo, è l'avente titolo che deve far valere i propri interessi presentando istanza di archiviazione (nei suoi confronti) in autotutela oppure ricorso. (ASAPS)
Si può modificare un verbale e rinotificarlo con una nuova numerazione?
Spettabile Redazione, con la presente sono a chiedere se un verbale di violazioni al codice della strada, per cui è già stato presentato ricorso al Giudice di pace, il verbalizzante può modificarlo e rinotificarlo con nuova numerazione, indicando che il precedente verbale viene annullato e sostituito dal presente? Grazie
email-Chioggia (VE)
(ASAPS) Dottrina prevalente ritiene non possibile questa ipotesi, mentre percorribile (ma non è il caso in esame) la strada di modificare e rinotificare un verbale corretto prima della presentazione del ricorso. (ASAPS)
Un veicolo sospeso dalla circolazione perchè sanzionato per mancanza della revisione può circolare utilizzando la targa prova?
Un veicolo sospeso dalla circolazione perchè sanzionato per mancanza della revisione può circolare utilizzando la targa prova?
email-Ferrara
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene che l’utilizzo della targa “prova” su un veicolo sospeso dalla circolazione per mancanza della revisione sia ammesso; infatti con circolare prot. n. 300/STRAD/1/000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021, il Ministero Interno ha precisato che “L’autorizzazione alla prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione … omissis .., anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ….. omissis….”. (ASAPS)