Prontuario del Codice della Strada e delle Leggi Complementari
Prontuario tecnico-operativo annotato delle violazioni alla circolazione stradale

IXª Edizione - Marzo 2024
Aggiornato con le più recenti modifiche in materia di copertura assicurativa dei veicoli


ABITATI
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 7, comma 1, lett. f) e 14
Sosta nei centri abitati a titolo oneroso non sottoposta a limitazioni di carattere temporaneo
Contestazione
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va da € 26,00 a € 102,00 Pagamento oltre 60 gg.
€ 51,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00
Pagamento ridotto del 30%
€ 18,20 (*)
Nessuna
Effettuava con veicolo, nel centro abitato, in area destinata al parcheggio sulla quale la sosta dei veicoli, non sottoposta a limitazioni di carattere temporaneo, è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo (indicare l'ipotesi)
- senza corrispondere la tariffa dovuta
- corrispondendo un importo inferiore a quello dovuto (euro _______ invece che euro _______) non rispettando, in tal modo, le indicazioni imposte dalla segnaletica stradale verticale conforme e perfettamente visibile.
Riferimenti operativi
(*)La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
1. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
ART. 84
Locazione senza conducente
Regolamento: art. 244
IPOTESI DI INFRAZIONE
ART. 84 - Commi 1 e 7
Abusiva locazione senza conducente di autoveicoli o rimorchi non destinati a tale uso o circolazione con autoveicoli o rimorchi non destinati ad uso locazione senza conducente
Contestazione
SANZIONI PREVISTE
Sanzione amm.va da € 430,00 a € 1.731,00
Pagamento oltre 60 gg. € 865,50
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00 (*) Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi
Pagamento ridotto del 30% € 301,00 (**)
Adibiva a locazione senza conducente il predetto autoveicolo (o rimorchio) che non era destinato a tale uso. La carta di circolazione viene ritirata e sarà inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri di_______. Il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione ed è affidato a_______.
Circolava con autoveicolo (o rimorchio) che aveva acquisito in locazione senza conducente, nonostante non fosse destinato a tale uso. La carta di circolazione viene ritirata e sarà inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri di __. Il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione ed è affidato a__
Riferimenti operativi
(*) Per gli altri veicoli la sanzione amministrativa è da € 42,00 a € 173,00 (p.m.r. € 42,00 - pagamento ridotto del 30% € 29,40 - pagamento oltre 60 giorni € 86,50)
(**) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
2. Della sanzione risponde chi ha adibito il veicolo a tale uso senza licenza o violando le prescrizioni riportate nella carta di circolazione.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza (ora è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) e riporta la tipologia d’uso alla quale il veicolo è destinato.
4. La violazione non ricorre: - quando la locazione venga effettuata tra imprese di autotrasporto per conto terzi o tra imprese di noleggio con conducente di autobus che possono locare veicoli di loro proprietà ad altre imprese di trasporto senza necessità di avere espressa indicazione di tale destinazione d’uso sulla carta di circolazione (purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 84, cc. 4-ter e 4-quater CdS); - quando i veicoli adibiti al trasporto di cose immatricolati per uso di terzi in locazione senza conducente da parte di imprese di noleggio (munite di SCIA) aventi massa complessiva superiore a 6 t, ceduti per essere utilizzati per effettuare trasporti in conto proprio (v. art. 84, c. 4-bis CdS). In caso di violazione del divieto si configura un trasporto abusivo, oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 46 L n. 298/1974 che si applica solo nei confronti di chi utilizza il veicolo. L’applicazione della sanzione prevista da quella norma esclude l’applicazione della sanzione di cui al presente articolo nei confronti sia del proprietario del mezzo sia dell’utilizzatore. Nei confronti dell’impresa di locazione che cede in locazione un veicolo in locazione senza conducente a un’impresa per uso proprio è possibile applicare la sanzione indicata dell’art. 46 L n. 298/1974, nel caso di comprovate ipotesi di concorso nella violazione amministrativa ai sensi dell’art. 5 della L n. 689/1981.
5. I veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non è superiore a 6 t possono essere adibiti a locazione senza conducente se risultano immatricolati ad “uso terzi da locare senza conducente” a nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato. Laddove venissero utilizzati per effettuare trasporti di cose per conto di terzi, potranno essere locati anche da altra impresa di autotrasporto anch’essa regolarmente iscritta all’albo autotrasportatori (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 24906/23.14.14 del 08 novembre 2012).
6. Con la sospensione della carta di circolazione, si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per l’intera durata della sanzione accessoria (vedi art. 214, comma 7, CdS).
7. L’impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati, aventi un peso complessivo superiore a 6 t, muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni (la mancanza a bordo del contratto di locazione comporta la sanzione di cui all’art. 180, comma 7, CdS, prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 286/05 che prescrive anche l’obbligo della copia dell’Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori).
8. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
9. Possono essere locati senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.; b) i veicoli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’art. 87, comma 2, CdS (autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati, filotreni destinati al trasporto di persone) nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.).
10. Le disposizioni contenute nell'art. 84, comma 4, lett. a), CdS sono da interpretare nel senso che la locazione senza conducente é consentita: - per tutti i veicoli ad uso speciale, a prescindere dalla loro massa complessiva a pieno
carico; - per i veicoli destinati al trasporto merci, ma solo a condizione che non superino le 6 t. di massa complessiva a pieno carico (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 15486 del 8 luglio 2016).
11. L’impresa esercente l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i nove posti, iscritta al REN e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al REN, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
12. Le macchine agricole, con esclusione dei rimorchi aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t, possono rientrare nella locazione senza conducente solo se sono immatricolate a nome di imprese che effettuano attività di locazione.
13. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. A bordo del veicolo devono trovarsi: a) il contratto di locazione (o estratto autenticato o documentazione equivalente) contenente, in particolare, il nome dell'impresa locatrice e quello dell'impresa locataria, la data e la durata del contratto e i dati di identificazione del veicolo; b) il contratto di lavoro del conducente (o estratto autenticato o documentazione equivalente), contenente, in particolare, il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o l'ultimo foglio paga.
14. I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli assimilati adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente autoambulanze ed autoveicoli assimilati per la temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell’evenienza di caso fortuito o di forza maggiore (vedi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 109636 del 21 dicembre 2009).
15. Nessuna sanzione è applicabile all'impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha ceduto in locazione ai sensi dell'art. 84 CdS ad altra impresa di trasporto, nel rispetto delle condizioni richieste dalla predetta norma. Infatti l'operazione di locazione è possibile in base alla considerazione che il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque, da questa detenuto con l'esercizio di tutti i poteri del proprietario in ragione della peculiare natura giuridica del leasing (vedi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/3531/18/113/2 del 30 aprile 2018).
16. Il comma 1, dell’art. 196 CdS, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter), D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modif. dalla L. 09/11/2021, n. 156 prescrive che “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Codice della Strada
Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà”.
16. Con circolare Min. Interno prot. nr. 300/STRAD/1/0000012962.U/2022 del 19/04/2022, in materia di applicazione delle norme in materia di cabotaggio, “pacchetto mobilità” modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri in vigore dal 21 febbraio 2022, si è evidenziato come taluni autotrasportatori di Pesi membri dell’UE siano stati sanzionati nell’esecuzione di trasporto di merci in regime di cabotaggio, poiché avevano utilizzato veicoli immatricolati in altri Stati membri acquisiti a titolo di noleggio. Tale attività non è coerente con la normativa vigente, in quanto l’art. 84, co. 2 CdS prevede che le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’UE nell’esecuzione di trasporti internazionali in Italia possano utilizzare veicoli immatricolati in uno Stato membro, acquisiti a titolo di noleggio. Anche il Regolamento (CE) 1072/2009 del 21 ottobre 2009, con l’art. 4, paragrafo 3, prevede che nell’ambito dei trasporti internazionali sia possibile utilizzare veicoli dei quali dispone anche in virtù di un contratto di noleggio. Lo stesso Regolamento prevede che nell’ambito del trasporto internazionale sia possibile eseguire trasporti in regime di cabotaggio, alle medesime condizioni. Pertanto, si deve ritenere che anche nel cabotaggio sia ammesso l’utilizzo di veicoli di cui si dispone a titolo di noleggio, alle condizioni imposte dal citato art. 84 CdS.
18. Con legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione con modificazioni del decreto-legge 13 giugno 2023, n.69, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” sono stati introdotti nuovi commi all’art. 84 CdS, in conseguenza dell’attuazione della Direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022, che modifica la Direttiva 2006/1/CE del 28 gennaio 2006, che disciplina l’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Con la modifica al comma 2 è stata eliminata la condizione che consentiva di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente solo nell’ambito dei trasporti internazionali. Perciò sarà ora possibile utilizzare veicoli acquisiti in locazione anche per esecuzione di trasporti nazionali, compresi i trasporti in regime di cabotaggio. Introdotta la possibilità di acquisisre veicoli da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale sia in altri Paesi dell’Unione Europea (vedi circolare Ministero Interno prot. 30769 del 5/9/2023 che ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023 n. 103).
19. Con circolare del 20 novembre 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esamina l’articolo 24 del decretolegge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE. Vengono fornite istruzioni operative per l’applicazione delle innovazioni di natura regolatoria introdotte dall’articolo 24 del DL n. 69 alla disciplina della locazione senza conducente disciplinata dall’art. 84 del Codice della Strada.
Le innovazioni alla disciplina della locazione senza conducente si possono così riassumere:
• i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 84 co. 2);
• i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
• un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
• i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis) il limite di 6 tonnellate di peso è stato eliminato per i veicoli destinati al trasporto di cose che, quindi , possono essere immatricolati per uso di terzi noleggio senza conducente, anche se di massa complessiva superiore a 6 tonnellate;
• l’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza);
• a bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.
20. Con circolare del Ministero dell’Interno del 9/6/2023 prot. 300/STRAD/1/0000019289.U/2023 in merito a locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web, chiarisce che in sede di controllo su strada, devono approfonditamente valuate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulti intestato a persona diversa dall’utilizzatore/conducente, in quanto se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l’utilizzatore ed il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo, l’impiego e la circolazione di tale veicolo devono ritenersi irregolari, in violazione dell’art. 84 CdS e la violazione deve essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell’autocaravan.
21. Con circolare del Ministero dell’Interno del 5/12/2023 prot. 300/STRAD,/000040202 è stata inviata la nota del MIT n. 25355 del 17/11/2023 con la quale si informa dell’istituzione, all’interno del Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, di un applicativo per la registrazione dei contratti di locazione relativi ai veicoli utilizzati dalle imprese già iscritte nel trasporto di merci su strada. Tale applicativo è utile ai fini dei controlli su strada per verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dale decreto-legge n. 69/2023, con particolare riferimento alle ipotesi di divieto di utilizzo del sub-noleggio. Il nuovo servizio è disponibile al momento solo tramite web-service. La mancata registrazione non comporta l’applicazione di sanzioni da parte degli organi di polizia stradale, che non è previsto alcun obbligo di esibire la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo e che la stessa non può sostituire il contratto di noleggio da recare a bordo. Con nota nr. 960 dell'11.01.2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che è disponibile sull'applicativo la funzione di registrazione dei rimorchi e semirimorchi. Per quanto riguarda il termine di registrazione, in ragione della necessità di complessi sviluppi evolutivi e tenendo conto delle difficoltà o problematica evidenziate, il termine del 15 gennaio per l'obbligo di registrazione nell'applicativo REN-Noleggi, dei veicoli locati in forza di contratti stipulati prima della medesima data, è ora rideterminato al 15 luglio 2024.
IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO ENTRO 60
ART. 84 - Commi 4-ter e c. 7
Utilizzava autoveicoli o rimorchi per trasporto cose per conto terzi acquisiti in locazione, in violazione delle condizioni imposte dall’art. 84, co. 4-ter CdS
Contestazione
Sanzione amm.va da € 430,00 a € 1.731,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 865,50
Pagamento ridotto del 30%
€ 430,00 (*) Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi
€ 301,00 (**)
Utilizzava quale impresa di trasporto per conto terzi il veicolo destinato al trasporto di cose (ovvero ad uso di terzi locazione senza conducente) acquisito in locazione da _______ (indicare impresa proprietaria veicolo o che lo ha ceduto), in violazione delle condizioni imposte dall’art. 84, co. 4-ter CdS. Si accertava che il mezzo era stato ceduto in godimento dietro corrispettivo (inserire ipotesi che ricorre): - senza stipulare un valido contratto di locazione; - stipulando un contratto di locazione che prevedeva fosse messo a disposizione dell’impresa locataria anche il conducente (ovvero accompagnatore); - stipulando un contratto di locazione per un determinato periodo che non prevedeva l’esclusiva disponibilità del veicolo al locatario; - all’impresa dalla quale era stato ceduto in sub-locazione all’impresa sopraindicata che lo stava utilizzando al momento della verifica; - senza che il veicolo in locazione fosse condotto da personale proprio dell’impresa locataria, avendo accertato che il conducente era dipendente da _______(indicare impresa diversa da cui dipende). La carta di circolazione viene ritirata e sarà inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri di________. Il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione ed è affidato a _______.
Riferimenti operativi
(**) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Il veicolo acquisito in locazione può essere utilizzato per trasporto sia nazionale sia internazionale o di cabotaggio.
2. A bordo del veicolo deve esserci copia del contratto di locazione (in formato cartaceo oppure digitale) e del certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori o al REN (ovvero, per vettori di altri Paesi UE, la copia della licenza comunitaria). I documenti possono essere sostituiti da altri di contenuto equivalente (v. art. 84, c. 4-quinques, CDS). In caso di mancan-
za momentanea del contratto di locazione a bordo del veicolo, dovrà essere contestata la violazione all’art. 12 DLG n. 286/2005 e non quella dell’art. 84.
3. Il conducente dovrà avere a bordo anche la documentazione idonea a dimostrare il proprio rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice del mezzo (in formato cartaceo o digitale). In caso di mancanza momentanea del contratto di locazione a bordo del veicolo, non ricorre la presente violazione ma quella dell’art. 12 DLG n. 286/2005.
IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE
ART. 193 - Commi 1, 2 e 2-bis
Veicolo sprovvisto della copertura assicurativa (seconda violazione nel biennio)
Sanzione amm.va da € 1.732,00 a € 6.928,00
Pagamento oltre 60 gg.
€ 3.464,00
PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
DECURTAZIONE PUNTI
SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.732,00
Pagamento ridotto del 30% NON CONSENTITO
5
Sequestro amministrativo del veicolo e sospensione patente di guida da 1 a 2 mesi
Contestazione
Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti dagli accertamenti risulta___ (descrivere il motivo della mancanza)___. Si è altresì accertato che lo stesso soggetto in data___ era incorso nella medesima violazione, contestata da___ (indicare Ufficio di Polizia) con verbale n. ___. Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _______ con l'obbligo di custodirlo in ______ via _______ n. _____ senza facoltà d'uso. La patente di guida viene ritirata ed inviata alla Prefettura di______ per il provvedimento di sospensione.
Riferimenti operativi
1. Vedi note prima ipotesi di violazione.
2. L'art. 23-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha inserito nell'art. 193 CdS il comma 2-bis che prevede l'ipotesi di recidiva per i soggetti che siano incorsi, per più di una volta in un periodo di 2 anni, nella violazione prevista dal comma 2.
3. «Come per tutte le altre ipotesi previste dal Codice della Strada, la possibilità di applicazione della recidiva, che è riferita alla ripetizione del comportamento del conducente anche quando ciascun illecito è commesso con veicoli diversi, richiede che la prima violazione sia già stata definita nel momento in cui è commessa la seconda, per la quale, invece, non si richiede la definizione. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito nel caso in cui per la prima violazione di cui all'art. 193, comma 2, il trasgressore abbia provveduto al pagamento (anche in forma scontata) ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero, infine, in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo. La recidiva può operare anche se, per la prima violazione o la seconda, il trasgressore si sia avvalso della riduzione della sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 193 C.d.S. ed anche nel caso in cui il veicolo con la quale è stata commessa la prima violazione è stato confiscato ai sensi dell'art. 193, comma 4, C.d.S.» (vedi circolare prot. n. 300/A/9742/18/149/2018/07
Codice della Strada
del 24 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno).
4. In caso di applicazione della recidiva, si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'ipotesi base (cioè la sanzione dell'art. 193, comma 2, CdS), la sospensione della patente di guida da 1 a 2 mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, dopo la definizione dell'illecito. Ovviamente, essendo prevista la sospensione della patente di guida, nel caso di recidiva non è ammesso il pagamento in forma agevolata con lo sconto del 30%.
5. Secondo i principi generali di applicazione delle sanzioni amministrative, la recidiva opera solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della novella richiamata con la conseguenza che, per consentire l'applicazione delle conseguenze derivanti dalla recidiva, sia la prima che la seconda violazione o le successive, devono essere state commesse dopo tale data (e, cioè, dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della L. n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018).
6. L'accertamento della recidiva potrà essere agevolato dalla circostanza che la modifica normativa di cui al richiamato D.L. n. 119/2018 ha previsto che per la circolazione senza copertura assicurativa il conducente subisca decurtazione di punti. Infatti, la presenza di decurtazione di punti per tale violazione nell'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 CdS, riferita ai due anni precedenti, può essere sicuro indice della presenza di una precedente violazione definita e consentire, solo sulla base di tale risultanza, l'applicazione delle conseguenze previste per la recidiva direttamente al momento dell'accertamento della seconda violazione.
7. «Il ritiro della patente di guida, secondo quanto previsto dall'art. 218 C.d.S., è disposto dall'operatore di Polizia che accerta la seconda violazione quando, in quel momento, ha contezza che il conducente ha commesso, nei due anni precedenti, una violazione della stessa specie che è stata definita. In caso diverso, la patente non è immediatamente ritirata e la sospensione della patente è disposta dalla Prefettura a seguito di segnalazione circostanziata da parte dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la seconda violazione» (vedi la suddetta circolare prot. n. 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24/12/2018).
8. Il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni , invece, è disposto dall'Ufficio o Comando procedente solo successivamente alla definizione della seconda violazione, dopo il dissequestro del veicolo. Infatti, la norma dell'art. 193, c. 2-bis, CdS stabilisce che il fermo decorra dal momento in cui l'interessato ha provveduto alle formalità per il dissequestro con il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 193 CdS e l'attivazione della polizza di assicurazione per almeno sei mesi. Il fermo del veicolo è attuato con le procedure di cui all'art. 214 CdS ed è affidato, salvo i casi di impossibilità, al proprietario del veicolo, al conducente al momento dell'accertamento dell'illecito, ovvero ad altro obbligato in solido.
9. La sanzione accessoria del fermo amministrativo non si applica nel caso in cui il soggetto si avvalga delle facoltà previste dal comma 3 chiedendo la rottamazione del veicolo.
10. Considerato il carattere afflittivo del fermo amministrativo (introdotto proprio per sanzionare ancor più incisivamente chi è recidivo nella circolazione senza copertura assicurativa), si ritiene che tale misura non si applichi neanche quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma
€ 25,00 (i.i)

