notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 5 15 marzo 2022
IN PRIMO PIANO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ECCEZIONALI ANCHE NEL PESARE • Fornitura sistemi di pesatura conformi alle agevolazioni previste da Industria 4.0, completi di relazione tecnica. • Assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte, linee di etichettatura e peso-prezzatura. • Verifiche periodiche di Legge con il Laboratorio Metrologico Accreditato. • Consulenza metrologica, controlli e tarature con pesi certificati LAT in riferimento ai sistemi di qualità
Pasian di Prato (Udine) T. +39 0432 690853 info@societabilanciai.it www.societabilanciai.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 5 15 marzo 2022
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
Pubblicazione rendiconto sul sito ASUFC
8
Sessione Europea Consiglio Regionale
9
Tavoli di confronto Uniontrasporti
10
Piano regionale prevenzione
16
Guerra russo-ucraina. Effetti sul sistema produttivo nel FVG
18
Autotrasporto: accordo con il Governo
20
Appalti pubblici: caro materiali, correttivi
21
L’approvazione del bilancio
22
Il decreto Energia
27
Il decreto “Crisi Ucraina”
29
Sospensione ammortamenti
33
Nuova sterilizzazione delle perdite
35
Rimborso accise I trimestre 2022
37
Contabilità meccanizzata
39
Guerra russo-ucraina. Misure per l’autotrasporto c/t
40
Ferrobonus 2021/2022
41
Contributi CATA 2022
42
Erogazione Sabatini
44
Contributi per il conseguimento della CQC
45
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2022
48
Covid-19. Superamento della fase emergenziale
50
Uscita dallo stato di emergenza
51
Covid-19. Gestione dei casi e dei contatti stretti
59
Ammortizzatori sociali; riordino della materia
60
Trattramenti di integrazione salariale
61
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
62
Circolare Inps 43/2022
64
Tirocini
66
Congedo obbligatorio di paternità
67
Inps. Codice alfanumerico unico dei CCNL
68
Sanilog
69
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
DVR e stress da lavoro correlato
70
Inail. Comunicazione medico competente
72
Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - R.E.N.T.R.I.
73
Covid-19, contagi sul lavoro in aumento; meno casi mortali
74
SOA: rinnovo per la Edilverde srl
80
Nuovo decreto per aumento prezzi dei materiali
82
Udine Design Week 22
83
Sportello per l’assistenza contrattuale
86
Accordo Governo-Associazioni dell’autotrasporto c/t
87
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Pubblicazione rendiconto sul sito ASUFC raccolta fondi donazione di letti al dipartimento di anestesia e rianimazione dell’azienda sanitaria universitaria integrata di udine Facciamo seguito alla circolare Prot. n. 113/LCP del 23 marzo 2020, relativa alla raccolta fondi per l’acquisto di letti da destinare ai reparti di terapia intensiva dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) – promossa da Confapi FVG su iniziativa dell’impresa associata PRATIC F.LLI ORIOLI SPA –, per segnalare che sul sito
web dell’ASUFC è stata ora pubblicata la rendicontazione delle donazioni ottenute. Nello specifico, le donazioni raccolte hanno contributo alla voce “Allestimento tecnologico per posto letto terapia intensiva progetto Digistat”, avente ammontare pari a € 206.214,80; alla voce “Componenti sistema cartella clinica terapia intensiva progetto Digistat”, avente ammontare pari a € 117.046,80; e alla voce “Licenze e i servizi accessori cartella clinica terapia intensiva progetto Digistat”, per un ammontare di € 144.265,00. Desideriamo pertanto ringraziare quanti abbiano contribuito all’iniziativa di solidarietà, in un periodo che ha messo sotto forte pressione un Servizio sanitario regionale che, tuttavia, anche grazie al Vostro prezioso aiuto, è riuscito a far fronte all’emergenza. (EV)
Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
Sessione Europea Consiglio regionale Presente anche confapi fvg
Lo scorso 21 marzo, nell’Aula del Consiglio regionale di Trieste, si sono tenuti i lavori della Sessione Europea 2022, nell’ambito dei quali l’assemblea legislativa regionale ha potuto raccogliere le istanze e i bisogni della comunità regionale, attraverso un dialogo diretto con i principali portatori di interesse del territorio: associazioni di categoria, istituzioni scientifiche, organizzazioni della società civile e rappresentanti degli enti pubblici locali.
I lavori della Sessione europea del Consiglio regionale FVG sono partiti, quest’anno, in netto anticipo rispetto agli anni precedenti, in modo da consentire alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome di raccogliere le osservazioni provenienti dai territori di quante più Regioni possibile, al fine di presentare in tempi congrui un documento comune alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Anche Confapi FVG ha partecipato alla Sessione, sottolineando l’importanza del coinvolgimento degli stakeholder territoriali nel processo di produzione legislativa e manifestando l’esigenza di accompagnare le imprese alle sfide poste dall’Unione Europea attraverso un adeguato processo di incentivazione.
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
(EV)
Tavoli di confronto Uniontrasporti Anche confapi fvg PRESENTE
Gli scorsi 23 e 24 marzo, Confapi FVG ha partecipato alla due giorni di incontri del “Tavolo di confronto per lo sviluppo”, organizzati dalle Camere di Commercio Venezia Giulia e Pordenone-Udine in collaborazione con Uniontrasporti, società in house di Unioncamere deputata a sostenere lo sviluppo
e la strategicità del sistema dei trasporti nazionale. Nei due appuntamenti, che hanno visto la partecipazione dei principali stakeholder regionali, Uniontrasporti ha presentato le principali opere infrastrutturali che interesseranno la Regione nel prossimo futuro, prima di aprire una fase di interlocuzione finalizzata alla condivisione delle esigenze e dei fabbisogni del sistema imprenditoriale locale. Le suggestioni emerse serviranno alla redazione del “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia”, documento che conterrà la selezione delle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività.
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
(EV)
Pag. 11 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
13%
7%
12
TAVOLO DI CONFRONTO PER LO SVILUPPO - CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 23 – 03 - 2022
° Gli importi del Costo non sono pari alla sommatoria tra Fabbisogno e Disponibilità in quanto non sono reperibili i valori per tutti gli interventi
80%
In Friuli Venezia Giulia sono programmati investimenti per quasi 3 Miliardi di euro pari al 2% del Nord Italia e all’1% dell’Italia.
(importi in milione di euro)
INTERVENTI PRIORITARI PROGRAMMATI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Camera dei deputati Servizio Studi – Dipartimento Ambiente, 2021
Pag. 12 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022 Fonte: MIMS - data di aggiornamento 16/12/2021
87%
13
TAVOLO DI CONFRONTO PER LO SVILUPPO - CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 23 – 03 - 2022
Fonte: PNRR aprile 2021
2,93% del totale delle risorse territorializzate del PNRR e del Piano Complementare è destinato al Friuli Venezia Giulia
13%
INTERVENTI DEL PNRR ED I FINANZIAMENTI CONNESSI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
La missione mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione Europea con le strategie connesse allo European Green Deal (in particolare la “strategia per la mobilità intelligente e sostenibile”, pubblicata il 9 Dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
CONTRIBUTO DEL PNRR
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1
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1
Costo intervento: 15 M € Finanziati: 100% Fase: n.d. Fine lavori prevista: 2023
Linea Sacile-Gemona
14
TAVOLO DI CONFRONTO PER LO SVILUPPO - CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 23 – 03 - 2022
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Camera dei deputati Servizio Studi – Dipartimento Ambiente, 2021
Costo intervento: 203 M € Finanziati: 26% Fase: progettazione preliminare Fine lavori prevista: n.d.
Nodo di Udine - 1^ e 2^ fase
Costo intervento: 2.213 M € Finanziati: 13% Fase: progettazione preliminare / studio di fattibilità Fine lavori prevista: n.d.
Potenziamento Venezia-Trieste, upgrading infrastrutturale e tecnologico Trieste-Divaca, raddoppio Udine-Cervignano
GLI INTERVENTI PRIORITARI PROGRAMMATI SULLA RETE FERROVIARIA
3
Pag. 14 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
2
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1
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Costo intervento: 43 M € Finanziati: 100% Fase: progettazione esecutiva Fine lavori prevista: n.d.
15
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Costo intervento: 205 M € Finanziati: 100% Fase: lavori in corso / Opere con esecutore individuato Fine lavori prevista: 2021 / n.d.
Potenziamento dell'autostrada A4 - Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto
• • • •
• 2° SUB-LOTTO FUNZIONALE CAVALCAVIA
complessivo dell’intervento):
Potenziamento dell'autostrada A4 - Terza corsia tra San Donà di Piave -Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 656 M € (costo
TAVOLO DI CONFRONTO PER LO SVILUPPO - CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 23 – 03 - 2022
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Camera dei deputati Servizio Studi – Dipartimento Ambiente, 2021
• Costo intervento: 613 M € (costo complessivo dell’intervento) • Finanziati: 100% • Fase: lavori in corso / progettazione definitiva • Fine lavori prevista: 2022 / n.d.
• 1°, 2° e 3° SUB-LOTTO FUNZIONALE
dell’intervento):
Potenziamento dell'autostrada A4 - Terza corsia tra San Donà di Piave -Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 656 M € (costo complessivo
Costo intervento: 160 M € Finanziati: 89% Fase: n.d. Fine lavori prevista: n.d.
Strada Statale 13 Pontebbana
GLI INTERVENTI PRIORITARI PROGRAMMATI SULLA RETE STRADALE
Pag. 15 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
• • • •
Costo intervento: 188 M € Finanziati: 100% Fase: lavori in corso Attivazione: n.d.
AMPLIAMENTO BANCHINA MOLO VII
Porto di Trieste
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TAVOLO DI CONFRONTO PER LO SVILUPPO - CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 23 – 03 - 2022
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Camera dei deputati Servizio Studi – Dipartimento Ambiente, 2021
Costo intervento: 3 M € Finanziati: 100% Fase: lavori in corso Fine lavori prevista: n.d.
• NUOVA FERMATA DI RONCHI AEROPORTO
399 M € (costo complessivo dell’intervento):
Collegamenti agli aeroporti di alcuni dei principali nodi urbani tramite metropolitana o rete RFI
Costo intervento: 12 M € Finanziati: 100% Fase: progettazione preliminare Attivazione: n.d.
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA RADICE DEL MOLO VI DEL PUNTO FRANCO NUOVO DEL PORTO DI TRIESTE PROG. APT N. 1801
Porto di Trieste
GLI INTERVENTI PRIORITARI PROGRAMMATI SUI NODI
Piano regionale prevenzione Anche confapi fvg è parte del comitato regionale di coordinamento sulla salute e sicurezza del lavoro Lo scorso 4 aprile si è tenuta la riunione del Comitato regionale di coordinamento sulla salute e sicurezza del lavoro, soggetto istituito presso ogni Regione e ogni Provincia autonoma ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Anche Confapi FVG, membro del Comitato in quanto associazione di categoria regionale, ha partecipato al tavolo di confronto, aperto dall’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi e diretto dalla dott.ssa Barbara Alessandrini, Referente salute e sicurezza del lavoro della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG. Nell’occasione, sono stati anzitutto illustrati i ri-
sultati ottenuti negli ultimi anni sul tema della salute e della sicurezza, con particolare attenzione alle sfide legate alla pandemia da Covid-19. Successivamente, è stato presentato il Piano regionale della prevenzione (PRP) 2021-2025, allegato alla delibera della Giunta regionale n. 288 del 4 marzo 2022. Si tratta di un importante strumento di pianificazione delle attività in tema di prevenzione e promozione della salute, che nel quinquennio in questione si orienta verso un innovativo approccio di “promozione della salute”, nel cui ambito gli stakeholders rivestono un ruolo prioritario. Il piano si focalizza su sei macro obiettivi di prevenzione: le malattie croniche non trasmissibili; le dipendenze da sostanze e comportamenti; gli incidenti stradali e domestici; gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’ambiente, la salute e il clima; le malattie infettive prioritarie. Entro il 2025, il programma prevede la redazione di un documento di buone pratiche condivise ed una importante attività di formazione di figure aziendali per la prevenzione.
Pag. 16 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2022
(EV)
Guerra russo-ucraina. Effetti sul sistema produttivo nel FVG dichiarazioni del presidente di confapi fvg massimo paniccia
UP! ECONOMIA Udine, 16 marzo 2022 1. Fino a questo momento quali sono state le ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina sul sistema delle Pmi? Le maggiori criticità, al momento, possono essere sintetizzate come segue: - contratti in essere per i quali non sono prevedibili gli sviluppi; - merci pronte per le spedizioni ferme nei magazzini, specie nel settore del legnoarredo; - commesse in corso, per le quali sono state già sostenute significative spese difficilmente recuperabili sotto il profilo finanziario; - rischi di cambio per i contratti in valuta; - impossibilità di consegna della merce per il blocco dei maggiori porti commerciali ucraini e russi; chiusura degli uffici di armatori a Odessa; chiusura del porto di Novorossiysk in Russia (Caucaso) per tutti i traffici di quell’origine: - impossibilità per le imprese di programmare l’attività futura in assenza di garanzie nella fornitura di materie prime e semilavorati; - congelamento delle trattative commerciali in corso; - mancati incassi a fronte di merci già consegnate in Ucraina “per causa di forza maggiore”; - mancati incassi a fronte di merci già consegnate contro documenti in Russia per banche poste in black list. 2. Quali aspettative ha il sistema delle Pmi nei confronti del governo e delle istituzioni in
questo momento di forte crisi anche sul versante dell’energia e dell’approvvigionamento delle materie prime? Né il Friuli Venezia Giulia né l’Italia possono molto in questo stato di cose. Possono però far presente quali sono gli effetti di una prosecuzione delle ostilità e di una accentuazione delle misure sanzionatorie sulla nostra economia. In generale dall’osservatorio delle imprese associate sono emersi i seguenti aspetti: - vi è una maggiore dipendenza dell’Italia rispetto alle altre “potenze economiche” del G7 e, quindi, una maggiore sensibilità sugli effetti delle sanzioni; - bisogna distinguere i contraccolpi delle sanzioni applicate dagli effetti delle controsanzioni della Russia; - non bisogna assumere acriticamente misure proposte o applicate da altre potenze, ma cercare di far sentire la voce italiana e di salvaguardare quanto più possibile gli interessi dell’economia nazionale. In particolare l’effetto delle sanzioni si ripercuote principalmente sui Paesi europei e solo marginalmente sugli Stati Uniti, che in questo modo possono vincere facilmente la concorrenza europea e indebolirla sui mercati internazionali. Al momento la minaccia maggiore è rappresentata dall’insorgente stagflazione per cui si rischia di avere una stagnazione economica e un regresso nelle prospettive di ripresa, contestualmente a un aumento quasi incontrollato dei prezzi. A livello regionale si potrebbe solo pensare di attivare linee di credito, meglio se a tasso agevolato, con il concorso dei confidi per l’acquisto e la formazione di scorte di materie prime.
Rai 3 FVG Udine, 21 marzo 2022 La guerra tra Russia e Ucraina ha effetti tangibili anche sul nostro territorio, le imprese stanno valutando contrazioni della produzione con conse-
Pag. 18 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 5 - 15 marzo 2022
guente ricorso all’integrazione salariale. Per il Presidente di Confapi FVG Massimo Paniccia la situazione è estremamente fluida. Il conflitto in atto non consente di fare previsioni nel breve termine e le imprese sono costrette a scelte operative e strategiche che devono essere quotidianamente monitorate e riconsiderate. I problemi che mettono a rischio la prosecuzione di molte attività imprenditoriali sono: la mancanza di materie prime, il caro energia, la volatilità dei prezzi e il blocco dei rapporti con i Paesi belligeranti. L’Italia è un paese trasformatore e privo di risorse, acquista le materie dai paesi terzi e le trasforma in prodotti finiti, ma questa trasformazione richiede disponibilità continua sia di materiali sia di energia. Questo processo esprime tutta la grandezza della nostra impresa manifatturiera ma anche la sua fragilità. Dall’osservatorio di CONFAPI FVG emerge che le imprese associate sono impegnate nella ricerca di nuovi fornitori di materie prime e di energia in grado di garantire la continuità delle forniture. Più complicata, invece, è la situazione sul versante della stabilità dei prezzi. Qui siamo ancora in alto mare. Le imprese nonostante dispongano di un buon portafoglio ordini, nazionale ed estero, sono nell’impossibilità di onorarli per eccessiva onerosità dei prezzi, non potendo lavorare a lungo in perdita. Tale scenario impone l’impossibilità di garantire la normale produzione con ricorso, ove consentito dalla legge, ai trattamenti di integrazione salariale, all’utilizzo di ferie ovvero alla rimodulazione dei turni ed orari di lavoro. Paniccia evidenzia che CONFAPI FVG è già intervenuta nelle sedi competenti, regionali e nazionali, per superare le difficoltà tecniche che impediscono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria con causale legata al solo impatto del costo ener-
getico, causale che - di per sé - non giustifica il ricorso agli ammortizzatori. Su fronte degli appalti pubblici per Paniccia “occorrono urgenti modifiche alla normativa per adeguare in modo vincolante i prezzi delle materie prime ai valori di mercato, sia per i contratti già stipulati che per le gare ancora da bandire. Nello specifico, poi, per quanto riguarda gli appalti relativi a servizi e forniture è necessario introdurre disposizioni che salvaguardino retroattivamente i contratti e gli accordi quadro stipulati con l’amministrazione pubblica. Senza misure risolutive il peso dei rincari continuerà a gravare solo sulle spalle delle imprese appaltatrici: i ristori riconosciuti finora, infatti, sono pari a meno della metà di quanto è stato pagato dalle imprese le quali, peraltro, a distanza di un anno non hanno ancora ricevuto i fondi.” Tra le misure urgenti Paniccia segnala anche la necessità di prevedere un meccanismo obbligatorio di compensazione dei prezzi delle materie prime, semplice e automatico, con cadenza semestrale e valido fino alla fine del 2023 per tutti i contratti pubblici. È altrettanto indispensabile integrare il paniere di tutte quelle voci finora non considerate e che sono di uso comune per tutte le forniture pubbliche. Un tanto vale anche per i contratti già in corso, dovendo garantire che l’aggiornamento dei prezzari avvenga sulla base dei valori di mercato: mandare in gara opere sottocosto rischia di compromettere sia la possibilità di partecipazione delle imprese più serie e qualificate sia la garanzia del rispetto dei cronoprogrammi. Senza questi correttivi nessuna impresa virtuosa sarà in grado di partecipare alle gare, con il rischio di rallentare se non di bloccare opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Paese, vanificando la possibilità di utilizzare proficuamente le risorse messe a disposizione dalla UE.
Pag. 19 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 5 - 15 marzo 2022
Autotrasporto: accordo con il Governo confapi fvg: di fatto non vi sarà nessuna riduzione delle accise
Nei fatti, l’accordo sottoscritto dalle Associazioni nazionali dell’autotrasporto professionale con il Governo si è tradotto in un nulla di fatto per la categoria. Lo dichiara Denis Durisotto, Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica di Confapi FVG, dopo aver preso visione del testo del c.d. decreto Energia, appena varato da Governo. Da quanto vi si legge - spiega Durisotto - il Governo non riconoscerà fra 3 mesi la consueta quota di rimborso accise di 21,4 centesimi di euro al litro in forma di credito d’imposta; ma, avendo adottato lo sconto alla pompa di 25 centesimi al litro, la azzera per 30 giorni, di fatto concedendo il risibile sconto per differenza di 3,6 centesimi al litro (25,0 - 21,4 centesimi al litro). In altre parole per il periodo di 30 giorni è esclusa la possibilità per le imprese di autotrasporto in conto terzi di usufruire del rimborso accise per il gasolio per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t di categoria ecologica Euro 5 e 6.
Tale decisione sarebbe risultata necessaria in forza di un vincolo imposto dalla normativa comunitaria sulle accise. Di tale vincolo, però - continua Durisotto - non si è parlato nel corso delle trattative con il Governo né vi è cenno nell’accordo sottoscritto, non fosse altro per chiarezza. Per di più, tale disposizione non figurava nelle prime bozze del decreto legge, facendo pensare a una somma di 25 + 21,4 centesimi. Essa è stata inserita solo nella misura finale. Per il momento, quin-di, tutto resta come prima e quella che doveva essere la misura di maggior impatto per la categoria è letteralmente sfumata, lasciando invariato il prezzo del gasolio per i vettori professionali sia nei prossimi 30 giorni sia per l’epoca successiva. Ma quello che più spiace - conclude il Presidente dell’autotrasporto e della logistica di Confapi FVG - è la scarsa attenzione per un comparto fondamentale per l’economia del Paese.
Pag. 20 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 5 - 15 marzo 2022
23 marzo 2022
Appalti pubblici: caro materiali, correttivi secondo confapi fvg è necessaria una clausola automatica di revisione prezzi
Con il DL Sostegni Ter il Governo ha fatto dei passi in avanti sul caro materiali, ma non ancora sufficienti per scongiurare il rischio di blocco dei cantieri edili e delle forniture pubbliche. È questo il pensiero di Massimo Paniccia, Presidente di CONFAPI FVG per il quale “occorrono urgenti modifiche all’articolo 29 del decreto per adeguare in modo strutturale e vincolante i prezzi delle materie prime ai valori di mercato, sia per i contratti già stipulati che per le gare ancora da bandire. Nello specifico, poi, per quanto riguarda gli appalti relativi a servizi e forniture è necessario introdurre disposizioni che salvaguardino i contratti e gli accordi quadro stipulati con l’amministrazione pubblica, antecedenti alla pubblicazione della norma.” Queste le istanze dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, fatte proprie dalla CONFAPI Nazionale e che saranno portate in Parlamento in occasione dell’avvio dell’esame del disegno di legge di conversione del Sostegni Ter. Senza misure risolutive il peso dei rincari continuerà a gravare solo sulle spalle delle imprese ap-
paltatrici: i ristori riconosciuti finora, infatti, sono pari a meno della metà di quanto è stato pagato dalle imprese le quali, peraltro, a distanza di un anno non hanno ancora ricevuto i fondi. Tra le misure urgenti da inserire nel Decreto in fase di conversione, Paniccia segnala anche la necessità di prevedere un meccanismo obbligatorio di compensazione, semplice e automatico, con cadenza semestrale e valido fino alla fine del 2023 per tutti i contratti pubblici. È altrettanto indispensabile integrare il paniere di tutte quelle voci finora non considerate e che sono di uso comune per tutte le forniture pubbliche. Per non bloccare i contratti già in corso, occorre poi garantire che l’aggiornamento dei prezzari avvenga sulla base dei valori di mercato. Mandare in gara opere sottocosto rischia di compromettere sia la possibilità di partecipare alle imprese più serie e qualificate sia la garanzia del rispetto dei cronoprogrammi. A regime, inoltre, andrà individuato un meccanismo strutturale di revisione prezzi sulla base delle migliori esperienze, anche internazionali, con aggiornamenti dei contratti al rialzo e al ribasso in funzione dell’andamento effettivo dei costi. Senza questi correttivi nessuna impresa virtuosa sarà in grado di partecipare alle gare, con il rischio di rallentare se non di bloccare opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Paese, vanificando la possibilità di utilizzare proficuamente le risorse messe a disposizione dalla UE.
Pag. 21 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 5 - 15 marzo 2022
15 marzo 2022
L’approvazione del bilancio si torna alle regole ordinarie
Premessa Anche se l’emergenza Covid non è ancora archiviata e gli scenari internazionali sono molto preoccupanti, salvo ripensamenti, per l’approvazione dei bilanci riferiti al 2021 si dovrebbe ritornare alle regole ordinarie. Il legislatore non ha riproposto, come negli ultimi due anni, disposizioni di proroga dei termini di approvazione mentre rimangono valide, fino al 31 luglio 2022, quelle previste dall’art. 106 del D.L. 18/2020 riguardanti la possibilità di svolgimento dell’assemblea da “remoto”.
L’iter di approvazione L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’art. 2364 dello stesso codice prevede poi che l’assemblea, chiamata all’approvazione del bilancio, deve essere indetta in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno
30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.
I termini Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2021, la data ordinaria diventa quella del 30 aprile 2022. Questo termine è riferito all’assemblea in prima convocazione, conseguentemente la seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine.
Il differimento del termine ordinario Le particolari situazioni che consentono il differimento del termine di convocazione sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche possono riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata, le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che
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Sede Legale e Operativa di Udine Via Generale Carlo Caneva, 1 Filiali: Cordenons (PN) - Tolmezzo (UD)
Tel. 0432 500479 info@grupposcudo.it www.grupposcudo.it
hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo, la modifica dell’oggetto sociale, l’esistenza di patrimoni separati, il cambiamento di programmi informatici, l’adozione dei Principi contabili internazionali, l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro o il ricorso alla rivalutazione dei beni aziendali. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche una causa di forza maggiore intesa come una situazione straordinaria imprevedibile e imponderabile, come furto, incendio, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Le casistiche sopra analizzate che a regime consentono il differimento entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, potrebbero essere integrate ancora con l’emergenza Covid. La possibilità di differire il termine di approvazione a 180 giorni è condizionata dalla circostanza che sia prevista dallo statuto della società.
Le convocazioni I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente, vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.
Assemblea in seconda convocazione L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima con-
vocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia il capitale sociale rappresentato. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali. Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.
L’avviso di assemblea Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.
Assemblee e voto a distanza L’art. 3 del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha prorogato al 31 luglio 2022 la possibilità di svolgimento delle assemblee da remoto. Sono conseguentemente legittime le riunioni da remoto dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei collegi sindacali e delle assemblee societarie. Viene conseguentemente meno l’obbligo della compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo. Devono comunque essere soddisfatte le esigenze informative inviando a tutti i partecipanti alle riunioni e assemblee, tutti i supporti documentali che consentono la partecipazione informata. Sempre fino al 31 luglio 2022 il Milleproroghe 2022 ha confermato la possibilità, per tutte le società di
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capitali, di tenere le assemblee a porte chiuse. Ad esse, in deroga ai relativi statuti, viene consentito di utilizzare la modalità di voto a distanza, vale a dire per corrispondenza o elettronico. Ai soci inoltre, è consentita la partecipazione in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione a patto che sia garantita l’identificazione dei partecipanti. Per le SRL è inoltre consentito che il voto sia formulato tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
La mancata convocazione In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. Ai sensi dell’art. 2631 del codice civile, la mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.
Il deposito al Registro Imprese Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2022, nel caso di approvazione nel temine di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - relazione del revisore (se diverso dal collegio sindacale); - verbale di approvazione del bilancio. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 137,33 a 1.376,00 euro. In questi casi non si ope-
ra alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA, come già ricordato, richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la tassonomia denominata PCI_201811-04 che consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.
Il versamento delle imposte Il versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche o proroghe e conseguentemente valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2022, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2022. - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 20 giugno 2022 versamento entro il 31 luglio 2022); - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2022; - mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
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Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 novembre.
Distribuzione dividendi Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni dalla data dell’assemblea, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro
tramite il modello F24, codice tributo 1550. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di …… in data ….. al n. …).
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(PZ)
Il decreto Energia
primi interventi per il contenimento dei costi
Premessa Con il D.L. 17 del 1° marzo 2022 (decreto Energia) il legislatore è intervenuto per ridurre su imprese e famiglie l’impatto dell’incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Di seguito gli interventi più significativi rimandando anche all’articolo di Apinforma n. 4/2022 per un quadro più completo.
Imprese energivore (art. 4) Introdotto un credito d’imposta favore delle imprese “energivore” definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti: - operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al primo trimestre 2019. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energia nel secondo trimestre 2022. Ricordiamo che un contributo simile è previsto anche dal Sostegni – ter. Il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcuna limitazio-
ne, non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.
Imprese con forte consumo di gas naturale (art. 5) Anche per il settore caratterizzato da un forte consumo di gas naturale è stato adottato un credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici. (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc. Come già ricordato il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per la componente energia nel secondo trimestre 2022. Anche questo bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcuna limitazione, non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.
Deduzione forfetaria autotrasportatori (art. 6 comma 2) Previsto l’aumento per il 2022 della deduzione forfettaria delle spese non documentate dagli autotrasportatori. L’incremento sarà fissato con successivo provvedimento tenendo conto delle maggiori risorse messe a disposizione del settore dalla Finanziaria 2015.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 29) Riproposta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i sog-
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getti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 15 giugno 2022. L’imposta sostitutiva è stata ulteriormente aumentata sia per le partecipazioni sia per i terreni allineando tutte le fattispecie alla percentuale del 14%. Le nuove percentuali sono quindi: - 14% per le partecipazioni qualificate; - 14% per le partecipazioni non qualificate; - 14% per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivaluta-
zione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.
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(PZ)
Il decreto “Crisi Ucraina” ulteriori interventi per contenere i costi energetici
Premessa Con il D.L. 21 del 21 marzo 2022 “Crisi Ucraina” il legislatore è nuovamente intervenuto con provvedimenti finalizzati al contenimento dei costi energetici. Vengono previste nuove agevolazioni e il potenziamento di interventi già previsti da precedenti disposizioni nonché la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta.
Bonus carburante (art. 2) Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR. Questa norma fissa a regime l’ammontare dei benefit in natura non soggetti a tassazione pari ad un ammontare annuo di 258,23 euro. Il bonus carburante dovrebbe sommarsi a quest’ultima franchigia arrivando ad un importo teorico complessivo di 458,23 euro.
L’agevolazione: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcuna limitazione di importo entro il 31.12.2022; - non è soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap; - è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109 del TUIR. Questo credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, a patto che ciò avvenga per l’intero importo, non è quindi possibile effettuare cessioni parziali. Per la cessione è richiesta l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione. La prima cessione è libera, vale a dire che può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, successivamente è consentita solo per ulteriori due volte, ma esclusivamente a favore di: - banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB; - assicurazioni autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.lgs. 209/2005. Tutte le cessioni richiedo il rispetto delle norme e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2008. Apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le specifiche disposizioni attuative.
Credito d’imposta per l’aumento del costo dell’elettricità (art. 3)
Credito d’imposta per l’aumento del costo del gas naturale (art. 4)
A favore delle imprese non energivore, quindi nei confronti ti tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, viene previsto un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. È richiesto che i costi per kW/H della componente energia elettrica, calcolata sulla base della media del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kW/H superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
A favore delle imprese che utilizzano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022. È richiesto che il prezzo del gas naturale calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019. Il prezzo di riferimento da considerare è quello del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). L’agevolazione:
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è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcuna limitazione di importo entro il 31.12.2022; - non è soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap; - è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109 del TUIR. Anche questo credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, a patto che ciò avvenga per l’intero importo, sono quindi escluse le cessioni parziali. Per la cessione è richiesta l’apposizione del visto di conformità della documentazione relativa. La prima cessione è libera, vale a dire che può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, successivamente è consentita solo per ulteriori due volte ma esclusivamente a favore di:
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banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB; - assicurazioni autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.lgs. 209/2005. Tutte le cessioni richiedo il rispetto delle norme e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2008. Apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le specifiche disposizioni attuative.
Incremento bonus per il gas imprese energivore (art. 5) I crediti d’imposta previsti dagli artt. 4 e 5 del “Decreto Energia” (si veda l’articolo che precede) a favore delle imprese energivore vengo rispettivamente incrementati al 25% e al 20%. Le nuove misure del credito d’imposta possono essere sintetizzate come segue.
CREDITO D’IMPOSTA
D.L. 17/2022
D.L. 21/2022
Imprese energivore – spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022
20%
25%
Imprese a forte consumo di gas naturale – spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
15%
20%
Rateizzazione bollette energetiche (art. 8) Sarà possibile rateizzare fino a 24 rate mensili le bollette relative ai consumi energetici di maggio e giugno 2022. La possibilità interessa sia le bollette relative alle forniture di energia elettrica sia quelle per il gas naturale. L’accesso alla rateizzazione è riservato alle imprese clienti finali di energia elettrica e gas aventi sede in Italia. La rateizzazione deve essere richiesta al soggetto fornitore. Viene inoltre previsto che SACE potrà intervenire come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.
Cessione credito imprese energivore (art. 9) L’art. 15 del D.L. 4/2022 (Sostegni ter) ha riconosciuto un credito d’imposta straordinario a favore delle imprese “Energivore” di cui al decreto MISE del 21.12.2017. Il credito è riconosciuto sui costi
kWh della componente energia, calcolato sulla media dell’ultimo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, nel caso in cui si sia registrato un incremento superiore al 30%. Il credito è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito interessa le imprese che: - operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici ecc..) e 5 (agroalimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc..) alle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle di cui sopra, ma sono ricomprese tra quelle a forte consumo di energia per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Come visto in precedenza, i crediti d’imposta previsti dagli artt. 4 e 5 del “Decreto Energia” a favore delle imprese energivore sono stati incrementati al 25% e al 20%. L’artico in esame stabilisce anche per questi crediti, come per quelli visti in precedenza, la possibilità di: - utilizzarli in compensazione entro il 31.12.2022;
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cederli ad altri soggetti a patto che ciò avvenga per l’intero importo. Per la cessione è richiesta l’apposizione del visto di conformità della documentazione relativa. La prima cessione è libera, vale a dire che può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, successivamente è consentita solo per ulteriori due volte ma esclusivamente a favore di: - banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB; - assicurazioni autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.lgs. 209/2005. Tutte le cessioni richiedo il rispetto delle norme e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2008.
Esenzione IMU (art. 22) Previsto un contributo da utilizzare come credito d’imposta a favore delle imprese del settore turistico – ricettivo, pari al 50% della seconda rata IMU 2022. Il bonus, stando al testo normativo, dovrebbe interessare solo gli immobili classificata catastalmente in D2 e a patto che i proprietari siano anche gestori delle attività. Per beneficiare di questo contributo sarà necessario aspettare l’autorizzazione della Commissione UE. Apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, una volta ricevuta l’autorizzazione, individuerà le specifiche disposizioni attuative. (PZ)
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Sospensione ammortamenti possibilità estesa a tutti i bilanci 2021 e 2022
Premessa Nel numero 3/2022 di Apinforma ci siamo occupati della possibilità di sospendere gli ammortamenti con riferimento ai bilanci 2021, precisando che tale possibilità era riservata ai soli soggetti che nell’esercizio precedente avevano sospeso gli ammortamenti nella misura del 100%. Tale opportunità, infatti, la legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) l’aveva riservata alle imprese che, in base all’articolo 60 comma 7 – bis del D.L. 104/2020, nei bilanci relativi al 2020 non avevano calcolato alcun ammortamento. Ricordiamo che tale possibilità riguardava esclusivamente le imprese che non adottavano i principi contabili internazionali. Su questo argomento, in sede di conversione, l’articolo 5 – bis del D.L. 4/2022 (Sostegni – ter) è nuovamente intervenuto riconoscendo la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche negli esercizi 2021 e 2022 a prescindere dalla mancata imputazione nel bilancio 2020. La misura vuole offrire alle imprese la possibilità di chiudere i bilanci 2021 con risultati migliori visto il perdurare dell’emergenza sanitaria.
La nuova sospensione La possibilità di sospendere il calcolo degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022 viene quindi estesa a tutti i soggetti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati sospesi, in tutto o in parte, anche nell’esercizio 2020. È stata invece confermata la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in base agli ordinari coefficienti fiscali, a prescindere dalla loro mancata imputazione a conto economico. Sostanzialmente quindi le quote non imputate a bilancio in base
alla sospensione in argomento, potranno essere dedotte in via extracontabile nella dichiarazione dei redditi.
Le regole civilistiche Il codice civile prevede all’articolo 2426 che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione ed essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere indicate nella Nota Integrativa. La norma civilistica richiede quindi una procedura di imputazione del costo del cespite nel tempo da farsi in modo sistematico, considerando anche il valore residuo. La sistematicità è legata alle finalità cui è destinato l’acquisto, al processo produttivo, allo storico e ad altre variabili che possono portare a scegliere un criterio a quote costanti, decrescenti o legate ai volumi di produzione.
I risvolti contabili La nuova possibilità di sospendere in tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali rappresenta quindi una nuova deroga ai principi civilistici e ai principi contabili nazionali, adottata dal legislatore per non appesantire il bilancio riferito al 2021. Spetterà agli amministratori decidere quali ammortamenti sospendere, nel senso che non tutti i cespiti devono sottostare alle stesse regole, ad esempio può accadere che certi cespiti siano stati utilizzati in modo continuativo e altri invece siano stati fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria, ecco che l’impresa potrà calcolare gli ammortamenti “ordinari” per i primi e ridotti o non contabilizzarli affatto per i secondi. La quota di ammortamento non contabilizzata dovrà essere imputata a conto economico nel bilancio relativo al 2022, differendo così indirettamente l’originario piano di ammortamento di un anno. A questo proposito sarà necessario che in via interpretativa l’amministrazione finanziaria chiarisca le modalità di recupero delle quote sospese.
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Conseguenze operative La sospensione degli ammortamenti è facoltativa ma qualora si decida di aderire si rende necessario: - costituire una riserva indisponibile di utili per un ammontare pari all’ammortamento non effettuato. Se l’utile risulta inferiore alla quota di ammortamento sospesa la riserva deve essere costituita utilizzando altre riserve di utili o patrimoniali disponibili. Se anche queste ultime riserve sono assenti si dovranno accantonare gli utili degli esercizi futuri; - nella Nota Integrativa si devono giustificare le ragioni che hanno portato alla sospensione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando i riflessi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. L’obbligo di segnalazione in Nota Integrativa riguarda sia i soggetti che redigono i bilanci in forma ordinaria sia quelli che provvedono alla redazione in forma abbreviata. Per le “micro imprese”, non tenute alla redazione della Nota Integrativa, si ritiene che l’obbligo informativo possa essere assolto in calce allo stato patrimoniale.
Conseguenze fiscali Come anticipato la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e sul valore della produzione ai fini Irap. In deroga al principio dell’imputazione a conto economico è riconosciuta la deduzione fiscale degli ammortamenti alle condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR e 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. 446/97. In pratica si rende applicabile la disposizione prevista dall’art. 109, comma 4 lett. b) del TUIR che prevede la deducibilità di componenti negativi anche in assenza di imputazione a conto economico qualora ciò sia previsto da disposizioni di legge. In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà conseguentemente apportare una variazione in diminu-
zione pari alla quota di ammortamento, relativa al 2021, non imputata a conto economico. Questa procedura porta ad un disallineamento dei valori civilistici rispetto a quelli fiscali con la necessità di apportare le imposte differite passive da utilizzare negli ultimi esercizi di ammortamento civilistico. A conclusioni analoghe si giunge con riferimento all’Irap considerando che la norma consente la deduzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
La riserva indisponibile La riserva costituita con le modalità descritte in precedenza non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata per coprire perdite. Il suo utilizzo eventuale comporterà l’obbligo del suo reintegro in via prioritaria con gli utili futuri. La blindatura della riserva cesserà solo quando le quote transiteranno nuovamente a conto economico, vale a dire al termine del periodo di ammortamento.
Considerazioni finali La possibilità di sospendere gli ammortamenti deve essere valutata con molta cautela perché per le annualità considerate, 2021 e 2022, è venuta meno la deroga al principio della continuità aziendale. La sospensione riferita al 2020 era supportata dalla sospensione del presupposto della continuità, ma quest’ultima non è stata riproposta con riferimento alle due annualità successive. Le imprese che nel 2020 si sono avvalse della sospensione, dovranno quindi valutare con attenzione l’ipotesi di procedere nello stesso modo anche nel 2021, perché dovranno affrontare il problema della continuità aziendale e motivare nella Nota Integrativa, che anche con la sospensione degli ammortamenti non viene meno.
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(PZ)
Nuova sterilizzazione delle perdite sospesi alcuni obblighi previsti dal codice civile
Il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (Milleproroghe) ha confermato per le perdite rilevate nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la possibilità di sterilizzare gli obblighi civilistici di riduzione del capitale e di scioglimento di cui agli artt. 2446 e 2447, per le società per azioni e 2482 – bis e ter per le società a responsabilità limitata. La chiusura del bilancio relativo al 2021 con una perdita superiore al terzo del capitale, non richiederà interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo, sempre che nel frattempo la situazione patrimoniale non torni nei limiti di legge. La norma in argomento interviene estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad intervenire sul capitale in caso di perdite, riproponendo quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 23/2020 con riferimento al bilancio 2020. In pratica quindi, come per l’esercizio 2020, anche nel 2021 le norme che obbligano a ridurre le perdite se queste sono superiori ad un terzo del capitale sociale o sono al disotto del minimo legale nonché le disposizioni sulle cause di scioglimento, sono sospese fino al termine di approvazione del bilancio 2026. La riduzione delle perdite 2021 a valori inferiori al terzo del patrimonio non deve intervenire immediatamente ma è posticipato al quinto esercizio successivo e: - nelle ipotesi meno gravi di cui agli articoli 2446 secondo comma e 2482 – bis quarto comma del C.C. (perdite superiori al terzo senza intaccare il minimo legale), all’atto dell’approvazione del bilancio 2026; - nelle ipotesi più gravi di cui agli articoli 2447 e 2482 – ter (perdite che portano ad una riduzione del capitale sotto il minimo legale), l’assemblea, convocata senza indugio dagli
amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tale decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino a quel momento resterà inefficace la causa di scioglimento prevista dal codice civile. Queste disposizioni riguardano non solo le perdite relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, ma anche gli esercizi in corso a tale data, così ricadrà ad esempio anche il bilancio infrannuale del periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022. A questo proposito è opportuno segnalare che il Notariato con lo Studio 88-2021/I, ha precisato che: - per gli esercizi successivi, la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio, perché ulteriori perdite resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria, ma anche tentare di assorbire, nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio straordinario; - le scelte degli amministratori dovranno considerare le prospettive effettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare almeno probabile. Le perdite dovranno essere indicate in Nota Integrativa in modo distinto, specificando in appositi prospetti, la loro origine e le eventuali movimentazioni intervenute. Gli amministratori in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione, dovranno fornire precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati, nonché le linee programmatiche da attuare per assorbire le perdite nel quinquennio. Non è ancora chiaro come dovranno essere gestite queste perdite quando nel 2023 entreranno in vigore le disposizioni relative al sistema di allerta del codice della crisi d’impresa. Un altro aspetto da porre in rilievo è costituito dalla circostanza che se le perdite fiscali 2021 costituiranno il presupposto per l’applicazione della disciplina antielusiva delle “perdite sistemiche” non è prevista alcuna attenuante. L’unica possibilità sarebbe quella di ricorre alla DRE competente con un interpello disapplicativo e sperare nel suo
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accoglimento. In sostanza la sospensione delle perdite rileva ai fini civilistici ma non per quelli fiscali. Il Ministero dell’economia infatti, nel corso di un’interrogazione parlamentare (5 – 06627 del 23 settembre 2021) ha confermato che anche quest’anno non è stata prevista alcuna disposizione derogatoria per la normativa sulle società di comodo e per le società in perdita sistematica. La sospensione delle perdite inoltre, non è supportata dalla sospensione del requisito sulla continuità aziendale, come invece previsto lo scorso anno. Gli amministratori dovranno valutare conseguentemente con la massima attenzione la sospensio-
ne delle perdite informando in Nota integrativa, conformemente a quanto previsto dall’OIC11 i fattori di rischio, le ipotesi considerate, le incertezze individuate, i piani aziendali futuri e come questi potranno riassorbire le perdite alla chiusura del quinquennio per superare il rischio di perdita della continuità aziendale. Adempimenti che rivestono un ruolo di fondamentale importanza considerando le responsabilità che ricadono sugli amministratori ai sensi del rivisitato comma 2 dell’art. 2086 del codice civile.
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(PZ)
Rimborso accise I trimestre 2022 -
la riduzione generalizzata ha ridotto il bonus complessivo
L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 142124/RU del 31 marzo u.s., informando che, a partire dal 1° aprile e fino al 2 maggio 2022, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel I trimestre 2022, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore. Per questo trimestre, gli acquisti di gasolio che danno titolo al recupero delle accise sono quelli eseguiti dal 1° gennaio 2022 ed entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se il gasolio fosse stato utilizzato dopo quest’ultima data. Ciò in quanto, come noto, il decreto legge 21 del 21 marzo 2022 ha previsto una riduzione generalizzata dell’accise sul gasolio per un periodo di 30 giorni (dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022), per cui in questo lasso di tempo la nuova aliquota è pari a 367,40 € per mille litri, inferiore di 25 centesimi/litro rispetto alla precedente (617,40 € per mille litri), ed inferiore altresì al livello dell’accise per il gasolio commerciale (403,22 € per mille litri). Di conseguenza, per gli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo e fino al 31 marzo, non scatta la possibilità di recuperare il differenziale di accise pari a 21,418 centesimi €/litro. Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, rilevano: - la descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante; - le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità. La richiesta per il recupero accise va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero: - per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; - per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza. L’importo del rimborso, per il periodo 1° gennaio - 21 marzo 2022, rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000. Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Nell’apposita sezione dedicata del sito internet
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dell’Agenzia delle Dogane è disponibile la circolare delle Dogane, il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2021, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2023 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2024. La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 e le seguenti, ulteriori, precisazioni: - nella colonna “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, viene riportata la predetta data. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo 31 marzo 2022) del trimestre solare; - alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; - alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura per-
manentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura, avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito entro la giornata del 21 marzo 2022, anche sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. - nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio imputabili ad operazioni di rifornimento effettuate entro la fine della giornata del 21 marzo od a prelievi da apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato di prodotto consegnato entro la medesima data, come documentato dalle relative fatture d’acquisto o dall’e-DAS secondo le modalità richiamate in premessa, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi. La circolare precisa che per il gasolio per autotrazione stoccato e consumato per usi propri dell’esercente attività di trasporto e non per farne rivendita, sul titolare dell’apparecchio di distribuzione non si applica l’obbligo di comunicazione delle giacenze previsto nei confronti degli esercenti dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione stradale di carburante, dall’art. 1, comma 5 del d.l. 21/22. Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”
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(C)
Contabilità meccanizzata i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Con la risoluzione n. 16, del 28 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla tenuta della contabilità in forma meccanizzata, alla luce delle modifiche recate, nel corso del tempo, alle disposizioni sul tema. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che l’articolo 12-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, intervenendo sulla disciplina dettata dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, sancisce la regolarità della tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. L’Agenzia delle entrate richiama, inoltre, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, il quale prescrive che, ai fini tributari, i documenti informatici rilevanti devono essere conservati in modo tale che: - siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; - siano consentite le funzioni di ricerca e di
estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Il medesimo D.M., ricorda l’Agenzia, prevede inoltre che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, e tale processo deve essere effettuato entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sempre che non siano scaduti da oltre tre mesi. Chiarito il quadro normativo di riferimento, con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega che, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico: 1. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; 2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero stampati in caso contrario.
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(C)
Guerra russo-ucraina. Misure per l’autotrasporto c/t decreto legge 21 marzo 2022, n. 21. per l’autotrasporto c/t le accise restano di fatto invariate Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 135/ AdT del 25 marzo 2022 per rammentare che la conclusione, il 17 marzo 2021, dell’accordo fra il Governo e le principali associazioni nazionali dell’autotrasporto in conto terzi ha portato all’introduzione nel decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato sulla G.U. n. 67 di pari data e recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, di molti degli impegni ivi contenuti e, in particolare, quelli diretti a fronteggiare i notevoli aumenti del prezzo del carburante. Il d.l. 21/2022 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U. e, cioè, il 22 marzo 2022. Con altra circolare associativa si darà estesa notizia dei contenuti dell’accordo. Qui, invece, si riepilogano le disposizioni di più stretto interesse per l’autotrasporto professionale e le imprese utenti e, precisamente: a) riduzione generalizzata - quindi, per tutti gli utenti - dell’accisa sul gasolio di 25 centesimi di euro al litro più IVA, che rimarrà in vigore fino al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. 21/2022 e, cioè, fino prossimo al 21 aprile 2022. b) rifinanziamento dei cosiddetti Ferrobonus e del Marebonus; c) previsione della clausola di adeguamento del gasolio come elemento essenziale nei contratti in forma scritta, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e previsione che, nei contratti stipulati non in forma scritta, il corrispettivo si determini sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci in conto terzi, aggiornati dal Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibile con cadenza trimestrale; d) incremento dello stanziamento per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (15 milioni di euro) e per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto (5 milioni di euro); e) esonero dal pagamento del contributo al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), dovuto per il 2022 dalle imprese di autotrasporto con fatturato non inferiore a 5 milioni di euro; f) previsione di un fondo da 500 milioni di euro dedicato all’autotrasporto; secondo le intese raggiunte con il Viceministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili, queste risorse saranno indirizzate alle imprese di autotrasporto merci conto terzi con veicoli euro 5 ed euro 6 oltre le 7,5 t. Con riguardo al punto a) occorre precisare che, a norma dell’art. 1, co. 3 del d.l. 21/2022, nell’anzidetto periodo di 30 giorni non trova applicazione per le imprese di autotrasporto c/t il canonico rimborso di quota parte delle accise mediante credito d’imposta per i veicoli di categoria ecologica Euro 5 ed Euro 6 di massa complessiva di 7,5 t. La disposizione discende dal divieto di cumulare i due benefici sulle accise per un vincolo posto dalla disciplina europea in materia. Non si avrà, quindi, la somma di 21,4 centesimi/litro di rimborso accise + 25 centesimi/litro di riduzione al consumo, bensì un assorbimento del primo beneficio nel secondo, con il risultato che la riduzione del prezzo del gasolio per le imprese professionali dell’autotrasporta ammonta in questi 30 giorni a soli 3,6 centesimi al litro. Da qui lo stanziamento di 500 milioni di euro, di cui alla lett. f), diretto a mitigare in altra maniera gli esorbitanti incrementi del prezzo del gasolio. Sul punto si avrà modo ritornare non appena saranno state individuate le forme d’impiego del fondo. Per il testo del d.l. 21/2022 e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Ferrobonus 2021/2022 pubblicato il decreto mims per l’accesso ai contributi
Facciamo seguito alla circolare prot. n. 121/EV del 22 marzo 2022 per comunicare che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha pubblicato sul proprio sito web il decreto direttoriale n. 24 del 7 marzo 2022, relativo alla concessione dell’incentivo al trasporto ferroviario intermodale, noto anche come “Ferrobonus”, per il periodo 31 agosto 2021 - 20 agosto 2022. Detto decreto, recante “Istruzioni operative per l’accesso ai contributi per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell’articolo 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, si rivolge alle imprese utenti del servizio di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato (MTO), che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi e che si impegnano
a mantenere dei volumi di traffico di treni*km e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione. Gli MTO, si precisa, devono a loro volta “ribaltare” una quota dell’incentivo ricevuto non inferiore al 50% agli utenti del servizio ferroviario, sotto forma di riduzione del corrispettivo. A commento, segnaliamo che l’Associazione si sta adoperando affinché il beneficio del Ferrobonus possa essere esteso anche a quelle imprese che commissionano treni non completi, allo scopo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari. Le domande di accesso al contributo devono pervenire via PEC all’indirizzo di posta elettronica incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento sul sito del Ministero (perciò entro il 21 aprile p.v.), utilizzando la modulistica presente sul sito del MIMS. Per quanto attiene alle condizioni e alle caratteristiche dell’incentivo in esame, si rimanda alla circolare prot. n. 208/AdT del 4 settembre 2017, che illustra i tratti salienti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125 del 15 luglio 2017. L’Ufficio trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per la modulistica e per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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(EV)
Contributi CATA 2022 apertura dei termini per la presentazione delle domande: 31 marzo 2022 - 30 novembre 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 131/ EV del 25 marzo 2022 per segnalare che il 16 marzo 2022 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) FVG il decreto del Presidente della Regione 1° marzo 2022, n. 17, recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano. Pertanto, dal 31 marzo 2022 e fino al 30 novembre 2022, le imprese artigiane potranno presentare domanda di contributo al Centro assistenza tecnica artigianato (CATA), unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021. Specifichiamo che i canali contributivi aperti per l’annualità 2022 sono i medesimi del 2021, ossia: a) ammodernamento tecnologico;
b) commercio elettronico; c) consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale; d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale; e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura; f) imprese artigiane di piccolissime dimensioni; g) nuove imprese artigiane. Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Diversamente dalle annualità precedenti, per il 2022 le domande devono essere presentate per via telematica tramite il sistema dedicato online, accessibile dal sito della Regione e da quello del CATA Artigianato FVG, allegando la documentazione prevista. L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione, come pure per l’assistenza nella presentazione delle domande.
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(EV)
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Erogazione Sabatini -
ripristino dell’erogazione del contributo in più quote
Segnaliamo che a seguito delle novità introdotte dalla l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), lo scorso 17 marzo il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha emanato la circolare n. 696, la quale ha aggiornato la disciplina della c.d. “Nuova Sabatini” di cui alla circolare MISE n. 14036 del 15 febbraio 2017. La novità più importante risiede nel ripristino del regime ante 2021 in relazione all’erogazione del contributo. Questo, infatti, con riferimento alle domande presentate a partire dal 01 gennaio 2022, tornerà ad essere erogato in più quote annuali, con eccezione per le domande di finanziamento di importo fino a 200.000,00 euro, per le quali il medesimo contributo può così venire erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Di conseguenza, tenuto conto del mutato quadro normativo, viene confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione esclusivamente per le seguenti ipotesi: - domanda di contributo presentata dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
domanda di contributo presentata dal 01 maggio 2019 al 16 luglio 2020, nella misura in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 100.000,00 euro; - domanda di contributo presentata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nella misura in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro; - domanda di contributo presentata a partire dal 01 gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro. In subordine, a decorrere dal 17 marzo 2022, per quanto attiene alle richieste di erogazione della prima quota/unica soluzione del contributo relativo alla realizzazione di investimenti 4.0, laddove questi ultimi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali di cui alla prima sezione dell’Allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, le PMI non sono più tenute alla trasmissione dell’apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (Allegato 8). Con la nuova disciplina, si prevede infatti una semplice attestazione, nel modello RU, che i beni possiedono caratteristiche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati 6/A o 6/B.
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(EV)
Contributi per il conseguimento della CQC bando 2022. termini per la presentazione delle domande: 31 marzo-15 giugno 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 155/ AdT del 5 aprile 2022 per segnalare per opportuna informazione che, in applicazione della legge regionale 6 agosto 2022, n. 15 l’Amministrazione regionale - Direzione centrale infrastrutture e territorio ha dato comunicazione sul proprio sito web (www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/ default/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/ motorizzazione-civile/FOGLIA60/allegati/BANDO_CQC_2022.pdf) dell’apertura e chiusura dei termini per la concessione dei contributi volti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) merci e passeggeri e di una patente di guida a ciò correlata. Le domande vanno presentate dal 31 marzo al 15 giugno 2022, mentre il soggetto beneficiario dovrà conseguire la CQC entro il 30 aprile 2023. Dato l’alto interesse che l’agevolazione ad personam riveste anche per le imprese, se ne riporta di seguito una sintesi che può essere diffusa anche ai diretti interessati in contatto con le imprese stesse.
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA9/). Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati o inoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione a protocollo. L’intervento agevolativo è finanziato mediante risorse regionali con dotazione finanziaria disponibile relativa all’anno 2022 pari a 200.000 euro.
Spese ammissibili Sono ammesse all’agevolazione le spese per l’iscrizione, la frequenza dei corsi e l’ammissione agli esami, comprensivi dell’eventuale materiale didattico, delle lezioni di guida e della visita medica, per il conseguimento della CQC merci o persone o della sua estensione, anche congiuntamente a una (sola) patente delle categorie C, CE, D, DE ed E, da cui derivi l’effettivo conseguimento della CQC da parte del richiedente entro e non oltre il 30 aprile 2023. Le prestazioni didattico-formative devono essere erogate da soggetti (autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione collegati ad associazioni di categoria, federazioni, confederazioni o loro articolazioni locali dell’autotrasporto di merci o persone) in possesso dei titoli abilitativi e aventi sede in Friuli Venezia Giulia.
Beneficiari
Misura ed eventuale cumulo del contributo
Possono presentare domanda di contributo tutti i cittadini d’età superiore ai 18 anni, residenti da almeno 5 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia, in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida. Verranno prioritariamente ammesse a beneficio le domande presentate dai soggetti disoccupati o inoccupati, cioè da soggetti privi di impiego e che al momento della presentazione della domanda di contributo si siano già recati presso un Centro per l’impiego dell’Amministrazione regionale e abbiano provveduto a dichiarare, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (per maggiori informazioni si rimanda al link
Il contributo è pari al 70% della spesa sostenuta nel limite massimo di 3.000 euro. Comunque, i disoccupati e gli inoccupati potranno richiedere un’integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore 30% della somma già validamente rendicontata, entro 6 mesi dal giorno di conseguimento della CQC, qualora sottoscrivano con un’impresa del settore dell’autotrasporto di merci o persone con sede legale o operativa in Friuli - Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi
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dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, ma, in ogni caso, il cumulo dei contributi non può superare l’intera spesa sostenuta.
Termini e modalità di presentazione delle domande La domanda di contributo va presentata a decorrere del 31 marzo 2022 e fino alle ore 14.00 del 15 giugno 2022, utilizzando esclusivamente il link “accesso al sistema online per la presentazione della domanda” per la compilazione online della medesima, a cui si accede tramite SPID o con carta regionale dei servizi (CRS) o con carta di identità elettronica (CIE). La domanda di ammissione al contributo è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia di un documento d’identità valido del richiedente; - attestazione di avvenuta iscrizione, su carta intestata, rilasciata dall’autoscuola o dagli altri soggetti abilitati con data successiva alla data di pubblicazione del bando (31 marzo 2022); - preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata e sottoscritto da un’autoscuola o da altro soggetto abilitato, comprendente le generalità del richiedente, nonché l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
Ammissione a beneficio e priorità di concessione del contributo Le domande presentate vengono valutate con procedura a sportello. Le domande presentate dai soggetti disoccupati o inoccupati verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l’ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione. Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo. Entro 90 giorni dalla scadenza del temine per la
presentazione delle istanze (15 giugno 2022) si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del citato sito web della Regione dell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell’istanza assegnato all’atto dell’invio della domanda; tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.
Rendicontazione e liquidazione del contributo A completamento dell’istruttoria, il responsabile del procedimento dell’Amministrazione regionale concede il contributo sulla base delle sopra indicate priorità. La documentazione giustificativa a rendiconto ad avvenuto conseguimento della CQC dovrà essere inoltrata entro 30 aprile 2023, secondo le modalità che saranno all’uopo comunicate sul più volte citato sito web della Regione. Ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere prodotta, unitamente a copia della patente conseguita, la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e, precisamente: - fattura quietanzata; - scontrino fiscale c.d. “parlante”; documento commerciale a valenza fiscale, comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale; - ricevuta fiscale; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto. L’erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario e indicato in domanda.
Richiesta di integrazione del contributo con agevolazione dello Stato I soli disoccupati o inoccupati potranno richiedere un’integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore 30% della somma già validamente rendicontata entro 6 mesi dal giorno di conseguimento della CQC, se sottoscrivono con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci o persone con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo
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indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo. La richiesta di integrazione del contributo, va inviata entro il 31 ottobre 2023 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata a.r. al Servizio Motorizzazione civile della Regione Friuli Venezia Giulia con sede a Udine, Via Popone, 67 (motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it). Gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta assunzione, a tempo indeterminato o determinato con contratto di almeno 6 mesi, indicante anche l’importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.
Dal momento che il presente contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, l’importo massimo liquidabile del contributo in parola assieme a quello dello Stato non potrà superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta e validamente rendicontata. A tal fine, la domanda d’integrazione prevista dal presente articolo potrà essere non accolta ovvero accolta solo parzialmente qualora gli importi ottenuti grazie al contributo statale per il conseguimento della CQC. Per il testo del bando in oggetto e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2022 RAPPORTI CESSATI MESE
TABELLA 1 RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
0,125
107,7
1,184322
14.03
0,250
108,8
2,086158
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
DAL
AL
GENNAIO
15.01
14.02
FEBBRAIO
15.02
MARZO
(C)
(C)
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Covid-19. Superamento della fase emergenziale -
d.l. 24 marzo 2022, n. 24
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 134/ EI del 28 marzo 2022 per ricordare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo u.s. il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, nuovo decreto Covid, in vigore dal 25 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Si segnala in materia di lavoro: - la proroga, fino al 30 giugno 2022, del regime semplificato per lo smart working e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
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il termine al 24 marzo 2022 dell’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50: per questi ultimi dal 25 marzo (data di entrata in vigore del provvedimento) è sufficiente il green pass base; fino al 30 aprile 2022 viene prorogato l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense, compreso il catering continuativo su base contrattuale; il DL in parola non ha confermato la proroga dell’art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020 sulla prestazione lavorativa in modalità agile dei lavoratori fragili; pertanto, dal prossimo 1° aprile il datore di lavoro dovrà gestire questa situazione con il medico competente; viene poi esteso, fino al 30 aprile 2022, il riconoscimento delle mascherine chirurgiche quali DPI ex art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 per tutti i lavoratori e non solo per quelli per i quali non è possibile il mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt. (EI)
Uscita dallo stato di emergenza nuove disposizioni in materia di covid-19
Si riporta il documento redatto dalla nostra Con-
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fapi con una sintesi delle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza dello stato di emergenza”, previste dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24. La nota di sintesi è aggiornata con le precisazioni che riguardano la posizione che Confapi nazionale ha tenuto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 aprile scorso. (LCP)
USCITA DALLO STATO DI EMERGENZA USCITA DALLO STATO DI EMERGENZA NUOVE DISPOSIZIONE IN MATERIA DI 19 NUOVECOVID DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19
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Con l’entrata in vigore il 1° aprile delle disposizioni contenute nel DL n. 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” vengono introdotte misure per favorire la ripresa graduale delle attività ordinarie mediante il progressivo allentamento delle misure di contenimento e preservando fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido. Riportiamo di seguito una sintesi dei principali interventi del Dl 24/2022.
REGOLE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO Con la cessazione dello stato di emergenza nazionale a decorrere dal 1° aprile 2022 vengono meno le disposizioni contenute nei DL n.19/2020 e n. 33/2020. In particolare, non vi è più l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione per lo svolgimento delle attività economiche e produttive. Tali protocolli continuano a costituire solo un riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Il superamento dell’obbligo è fondato sulla circostanza che il DL n. 24/2022 non prevede più specifiche sanzioni per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio. Come detto, l’art. 14 del nuovo DL dichiara decaduti i Protocolli Aziendali sul contenimento della diffusione della malattia Covid-19: si ritiene tuttavia che sospenderli ora sia prematuro, sia per il rischio sanitario sia per il rischio di creare cluster aziendali con la contemporanea assenza dal lavoro di molti lavoratori. Si ricorda infatti che, mentre il provvedimento di quarantena per contatto stretto è stato mitigato all’obbligo di autosorveglianza e mascherina Ffp2 per 10 giorni, il periodo di isolamento completo da positività al Covid-19 è rimasto invece invariato a 7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale. Inoltre l’art 14 del nuovo DL ha abrogato l’art 1 della legge 17 giugno 2021 ma non ha abrogato l’art. 29-bis del DL 23-2020 convertito con Legge n. 40-2020, secondo cui deve presumersi il pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavori che applichino, adottino e mantengano le prescrizioni contenute nel Protocollo Governo/Parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020, poi sostituito dalla versione del 6 aprile 2021. Quindi continuare ad applicare tali protocolli, aggiornandoli alle novità introdotte dal DL 24, rimane l’unica garanzia per il DL per non incorrere in 2
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eventuali responsabilità per un’infezione Covid-19, la cui origine in questo momento, la maggior parte delle volte, è di origine extra lavorativa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già attivato un tavolo di confronto con gli altri Ministeri competenti e le parti sociali sottoscrittrici del protocollo del 6 aprile 2021, tra cui Confapi, per valutare eventuali aggiornamenti delle procedure alla luce del mutato quadro emergenziale.
SUPERAMENTO DEL GREEN-PASS
Luoghi di lavoro pubblici e privati Fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro è stato esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni, i quali sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde Covid-19 base. Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, resta in vigore l’obbligo vaccinale con il relativo regime sanzionatorio. Attività soggette a green pass Dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base per l’accesso a: ✓ mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. ✓ mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
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Inoltre, dal 1°al 30 aprile 2022, rimane obbligatorio il green pass rafforzato per l’accesso a: ✓ convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; ✓ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; ✓ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; ✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. Resta fermo invece, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Attività non più soggette a green pass Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass non è più necessario per accedere a: ✓ servizi di trasporto pubblico locale o regionali, servizi di ristorazione svolti all'aperto, alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sagre e fiere, centri termali; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, partecipazione a cerimonie pubbliche, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
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DISCIPLINA DELL’OBBLIGO VACCINALE Viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la vigenza dell’obbligo vaccinale per: ✓ gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992. L’obbligo vaccinale rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per: ✓ il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale: ✓ il personale docente ed educativo della scuola il quale, se non vaccinato, va impiegato a sole attività di supporto.
ISOLAMENTO E AUTO-SORVEGLIANZA Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto positivi al Covid-19 fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento finisce conseguentemente all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare. A coloro invece che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime di auto-sorveglianza, a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, che prevede l’utilizzo di mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con positivi. Viceversa, costoro devono effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dal 1° al 30 Aprile 2022 vige l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei seguenti casi: ✓ accesso ai mezzi di trasporto (Aeromobili per servizi commerciali e di trasporto persone), navi e traghetti regionali, treni interregionali ed alta velocità, autobus, mezzi adibiti al trasporto, mezzi di trasporto scolastico, funivie, cabinovie e seggiovie al chiuso; ✓ spettacoli al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto cinematografiche e locali di intrattenimento ed eventi sportivi. Sempre dal 1° al 30 Aprile 2022 è obbligatorio indossare un DPI: ✓ in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private; ✓ in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. Sono esclusi da questi obblighi i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con persone affette da disabilità e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro.
REGIME SANZIONATORIO Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente il precedente regime sanzionatorio ma continueranno a essere sanzionate: ✓ la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere; ✓ la violazione dei controlli dei green pass base e dei green pass rafforzati; ✓ la violazione delle norme sull’auto sorveglianza; ✓ la violazione delle norme sull’obbligo di indossare i DPI; ✓ la violazione dell’ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l’estero.
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PROROGA DEI TERMINI CORRELATI AL COVID-19 Sono prorogati sino al 30 giugno 2022 i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da Covid-19 e in particolare: ✓ sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione; ✓ sullo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato.
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Covid-19. Gestione dei casi e dei contatti stretti circolare ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 144/CS del 1° aprile 2022 per ricordare che, con circolare n. 19680 del 30 marzo 2022, il Ministero della Salute ha dato indicazioni sulle nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 anche con riferimento alle disposizioni del Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.
Casi Covid-19 Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”, si confer-
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ma per le persone risultate positive al COVID-19 il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Contatti stretti A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. Con riserva di ulteriori indicazioni. (CS)
Ammortizzatori sociali; riordino della materia circolare min. lavoro 6/2022
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 115/ EI del 21 marzo 2022 per comunicare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 18 marzo 2022, con la quale fornisce chiarimenti sugli interventi novativi apportati dal Decreto Sostegni ter all’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e indicazioni tecniche ed operative relative ai primi quesiti sollevati medio tempore dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali datoriali. Il Ministero ha, tra le altre, chiarito: - i nuovi criteri di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 8 del d.lgs. n. 148/2015), ribadendo che l’assunzione a tempo determinato fino a sei mesi sospende il trattamento di integrazione salariale; - la possibilità di espletamento dell’esame congiunto di CIGO e CIGS da remoto con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche; - la nuova misura di integrazione salariale, che, come declinata dal Legislatore all’articolo 22
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ter del d.lgs. 148/2015 può essere riconosciuta al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, in deroga agli articoli 4 e 22 per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero; - la previsione di cui all’art. 44 comma 11-ter del D.lgs. n. 148/2015 che prevede, nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa - rientrante nel campo applicativo dell’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 - che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo D.lgs., abbia la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario, massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023. Il testo della circolare del Min. Lavoro del 18 marzo 2022 può essere consultato al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2022/Circolare6-del-18032022.pdf Con riserva di ulteriori indicazioni. (EI)
Trattamenti di integrazione salariale chiarimenti e indicazioni operative. messaggio inps n. 1282 del 21 marzo 2022 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 120/EI del 23 marzo 2022 per comunicare che l’INPS, con il Messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, ha fornito ulteriori precisazioni (si veda anche la nostra circolare prot. n. 87/EI del 22 febbraio 2022) in merito agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022. In particolare, il Messaggio chiarisce alcuni aspetti relativi agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi all’anno 2022, precisando che ai periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore indicato nella richiamata circolare n. 26 del 2022. Relativamente al FIS l’Istituto chiarisce le durate massime dell’assegno di integrazione salariale: a) tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
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Viene poi confermato anche per il FIS, come per l’integrazione ordinaria (CIGO), che i limiti massimi come sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda. Nel Messaggio in commento l’INPS conferma, poi, per tutte le integrazioni salariali per cui opera l’informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni. Da ultimo l’Istituto ammette la possibilità da parte di una Azienda di procedere a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo effettuati presso Unità produttive diverse da quelle interessate dai trattamenti di integrazione salariale. Di converso questa precisazione ribadisce, come noto, la preclusione generale di potere invece procedere con queste determinazioni in unità interessate dal ricorso a trattamenti di integrazione salariale. Il Messaggio INPS 1282/2022 può essere consultato al seguente link: https://servizi2. inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc. aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201282%20del%2021-03-2022.htm Con riserva di ulteriori indicazioni. (EI)
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali dal 28 marzo 2022 online la nuova applicazione
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 127/ EI del 25 marzo 2022 e n. 141/EI del 29 marzo 2022 per comunicare che il Ministero del Lavoro, con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, (si veda la circolare Confapi FVG prot. n. 13/EI del 14 gennaio 2022), dal 28 marzo 2022 ha reso disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Si ricorda che detta comunicazione, preventiva, è obbligatoria. Con nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’INL ha fornito ulteriori indicazioni per l’utilizzo della nuova procedura.
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Viene in particolare sottolineato che, relativamente al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. L’INL precisa che fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità precedentemente in uso. Solo a decorrere dal 1° maggio p.v., precisa la nota in commento, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. La nota INL n. 573 del 28 marzo 2022 può essere consultata qui, mentre al presente link sono disponibili le FAQ pubblicate il 1° marzo scorso dall’INL con riferimento a detta comunicazione. (EI)
NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO
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Circolare Inps 43/2022 esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. istruzioni operative e contabili Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 133/C del 25 marzo e prot. n. 145/EI del 1° aprile 2022 per ricordare che l’INPS, con circolare 43 del 22 marzo u.s., ha fornito le indicazioni operative relative all’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La legge di Bilancio 2022 ha infatti previsto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’esonero, precisa la circolare in commento, è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Poiché l’esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Soggetti che possono accedere all’esonero Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori Pag. 64 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2022
dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Assetto, misura e durata dell’esonero L’esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. Sarà riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro. Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12). Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rap-
porto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro. Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
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Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato L’esonero, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri incentivi Per le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso UniEmens si rinvia alla citata Circolare Inps n. 43/2022. Con riserva di ulteriori indicazioni. (EI)
Tirocini
nota dell’ispettorato del lavoro L’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione centrale per il coordinamento giuridico) ha emesso una nota in data 21 marzo 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla legge 234/2021 (legge bilancio 2022), commi da 720 a 726. Ricordiamo che il comma 720 definisce il tirocinio come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro”. Il tirocinio è definito “curriculare” qualora sia “funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto”. L’Ispettorato precisa che le attuali regolamentazioni regionali dei tirocini formativi rimangono in vigore sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida che, come prevede il comma 721 della predetta legge, entro la fine di giugno p.v. devono essere approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tra i chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti aspetti direttamente operativi anche nell’attuale quadro normativo: - la sanzione prevista dal comma 722 - secondo il quale “la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è
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proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” - troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi. Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio (ovvero quello effettuato per sostituire un lavoratore dipendente), il comma 723 prevede che “il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. La disposizione è immediatamente operativa e, in tal senso, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’Ispettorato con circ. 8/2018 La comunicazione dei tirocini ai Centri per l’impiego si applica solo a quelli extracurriculari, in coerenza con i precedenti orientamenti. Inoltre, secondo il comma 725, “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ciò fa sì che il tirocinante, per questi profili, sia equiparato al personale dipendente, applicandosi le stesse tutele. (EI)
Congedo obbligatorio di paternità dal 2022 la misura ha carattere strutturale
L’INPS, con un comunicato stampa del 18 marzo 2022, ha ricordato che, dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale. I padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio. L’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione. Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione na-
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zionale o internazionale, oppure dall’affidamento. Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità. Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto previdenziale possono presentare domanda di congedo all’INPS sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato. Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’INPS. (C)
Inps. Codice alfanumerico unico dei CCNL obbligo di utilizzo nella denuncia uniemens
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 136/C del 28 marzo 2022 per ricordare che con il messaggio 1058/2022, l’Inps ha informato che a partire dalla competenza del mese di febbraio 2022, nella compilazione delle denunce mensili è obbligatorio l’utilizzo del codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, finalizzato a individuare il contratto collettivo nazionale (Ccnl) applicato a ciascun lavoratore. Il codice unico è stato introdotto dal d.l. Semplificazioni (Dl 76/2020, art. 16 quater), per l’indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stabilendo che nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e nelle denunce retributive mensili all’Inps, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato con il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del predetto CCNL nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, commentata con circolare associativa prot. n. 410/ LOP del 30 novembre 2021, l’Inps ha provveduto a renderne facoltativo l’utilizzo, in alternativa
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ai codici Inps preesistenti, nelle denunce mensili (flussi Uniemens) per le competenze dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, rinviandone quindi l’obbligatorietà a partire dalle competenze del mese di Febbraio 2022. Pertanto, terminata la fase transitoria di coesistenza dei due codici, il codice unico è il solo ammesso nella compilazione delle denunce mensili. L’elemento da utilizzare continua ad essere <codice contratto> di <denuncia individuale> e l’elemento dovrà essere valorizzato con il codice “02”, come indicato nell’Allegato tecnico Uniemens e nella circolare n. 170/2021. I codici Cnel sono reperibili sul sito Inps all’indirizzo https://www.inps.it/prestazioni-servizi/ trasmissione-uniemens-per-datori-di-lavoro-diaziende-private, nella sezione “documentazione tecnica” – “come fare il flusso uniemens”, nella quale è possibile scaricare un file excel con l’elenco dei contratti e dei codici, con i relativi periodi di validità. Il CNEL comunica mensilmente a INPS la creazione dei nuovi codici, a seguito del deposito di contratti, e la disattivazione di codici esistenti, per cessazione di contratti depositati. L’operatività dei nuovi codici è resa disponibile dal mese di competenza successivo alla comunicazione effettuata dal CNEL all’INPS. Nelle more dell’aggiornamento è comunque possibile utilizzare il codice residuale “CDIV”. (C)
Sanilog validità per il 2022 della garanzia straordinaria “indennità per ricovero ordinario causato da covid 19” Sanilog Fondo integrativo del SSN per il personale dipendente del settore cui si applica il ccnl logistica, trasporto merci e spedizione, ha emesso la circolare n. 3 del 25 febbraio 2022 in cui, come aveva anticipato nella circolare 1/2022 (si veda la nostra circolare prot. n. 36/C del 24 gennaio 2022) ha dato continuità anche per il 2022 ad un’altra prestazione a sostegno delle manifestazioni più gravi
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del contagio da Covid 19: il ricovero ordinario presso una struttura ospedaliera causato da Covid 19. All’esito di una fase istruttoria che ha visto il coinvolgimento delle compagnie assicurative Unisalute e AIG, è stato deciso che il nuovo ammontare della suddetta indennità forfettaria, applicato a tutti gli eventi idonei occorsi nel 2022, è pari a 300 euro una tantum. Come di consueto la richiesta dovrà essere presentata a UniSalute preferibilmente attraverso il caricamento della documentazione sull’area riservata personale del sito www.UniSalute.it (percorso per la richiesta: Nuovo rimborso < Area ricovero e post ricovero < Ricovero con pernottamento), oppure con l’apposito modulo di richiesta da spedire via posta ordinaria. (C)
DVR e stress da lavoro correlato obblighi e aggiornamenti. la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante del dvr Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento fondamentale del d.Lgs. 81/2008, c.d. testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che il datore di lavoro deve obbligatoriamente redigere per identificare e valutare i rischi presenti in azienda anche se opera un solo dipendente. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato nel tempo per essere sempre aderente alla realtà aziendale, in quanto, le aziende cambiano così come mutano nel tempo i macchinari, i processi e le norme. Il documento, infatti, non si limita ad essere redatto una sola volta nel ciclo di vita di un’azienda, ma necessita di una continua integrazione e modifica ogni volta che si verificano determinate condizioni per cui si ritiene necessario l’aggiornamento del DVR. L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi: 1. cambiamento del datore di lavoro; 2. variazioni sull’organizzazione del lavoro: - nuovo organigramma aziendale; - nuove sedi in cui svolgere l’attività; - sede distaccata. 3. modifiche del processo produttivo: - introduzione di nuove strumentazioni. 4. infortuni significativi sul lavoro: - infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore; - incidenti legati a incendi o scoppi; - cadute dall’alto oltre una certa altezza; - infortuni causati da mezzi di trasporto; - infortuni causati da mezzi di sollevamento. 5. risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi: - fonometrica per il rischio rumore.
L’aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei casi sopra riportati, così da renderlo adeguato e integrato alle nuove caratteristiche dell’azienda. In assenza delle modifiche predette non è necessario aggiornare il DVR, tuttavia è consigliabile rivedere il documento in maniera periodica, eventualmente almeno ogni 3 anni. L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante del DVR e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). La normativa prevede che un aggiornamento valutazione stress lavoro correlato vada eseguito per le aziende a rischio: - basso: scadenza ogni due anni; - medio e alto: scadenza ogni anno. È, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc). La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da
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attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 1. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). 2. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. 3. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Lo stress, nei documenti, non viene identificato come una malattia professionale ma bensì una condizione, uno stato psico-fisico che se trascurato, nel lungo periodo può portare malattie o malesseri psicologici gravi alla persona. La prevenzione di questa condizione consiste nell’identificare fin da subito eventuali criticità relative al Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e il Contesto del lavoro. La valutazione del rischio stress rientra a pieno titolo nell’insieme delle altre valutazioni dei rischi (rischio chimico, rischio meccanico, postura, esposizione a vibrazioni, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale dei carichi, rumore etc.). La valutazione stress lavoro deve essere effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno o esterno) e il Medico competente aziendale. Tutta questa documentazione obbligatoria va poi allegata al DVR Documento Valutazioni Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in azienda. È sufficiente la presenza di un solo lavoratore, o socio lavoratore per definire l’obbligo di procedere con la documentazione. Ricordiamo che è un obbligo del datore di lavoro, essere in grado di dimostrare non solo di aver adempiuto alla redazione del documento ma anche possederlo in azienda per mostrarlo agli organi di vigilanza in caso di controlli.
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(CS)
Inail. Comunicazione medico competente proroga termine di invio dati allegato 3b
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 130/C del 25 marzo 2022 per ricordare che l’Inail, con un avviso del 22 febbraio 2022, ha comunicato che in relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza Covid-19, per consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati relativi alla sorveglian-
za sanitaria, con circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio, alle Aziende sanitarie locali competenti, delle informazioni sui dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021 (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. - Allegato 3B). La comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.
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(C)
Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - R.E.N.T.R.I. pubblicate le prime faq relative alla fase di sperimentazione
dedicata del sito sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI.), le prime domande relative alla fase della sperimentazione, con le risposte già fornite nei primi webinar in materia (FAQ). Si invitano quindi tutte le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti e tutte quelle comunque interessate a verificare detta sezione FAQ, raggiungibile al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/FAQrentri
L’Albo Gestori ambientali ha pubblicato, nell’area
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(C)
Covid-19, contagi sul lavoro in aumento; meno casi mortali dati riferiti al primo bimestre 2022
A cura dell’INAIL Le infezioni di origine professionale rilevate dal 25esimo report della Consulenza statistico attuariale Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 229.037, 17.647 in più rispetto al mese precedente (+8,3%). I decessi denunciati all’Istituto sono 835, 12 in più rispetto al dato di fine gennaio. Solo due, però, sono avvenuti nei primi due mesi di quest’anno Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 229.037, pari a oltre un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,8% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data. A rilevarlo è il 25esimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, da cui emerge che rispetto alle 211.390 denunce registrate dal monitoraggio mensile precedente i casi in più sono 17.647 (+8,3%), di cui 8.111 riferiti a febbraio e 8.421 a gennaio 2022, mentre gli altri 1.115 casi sono per il 92% riferiti al 2021 e il restante 8% al 2020. Il consolidamento dei dati permette infatti di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti. Con 33.311 contagi denunciati nel primo bimestre, il 2022 pesa al momento il 14,5% sul totale dei casi. Gennaio, in particolare, con 25.200 infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto si colloca dopo novembre, marzo, dicembre e ottobre del 2020 e prima di tutti i mesi del 2021. A conferma del trend in aumento, inoltre, nel primo bimestre di quest’anno l’incidenza delle denunce da Covid-19 sul totale degli infortuni sul lavoro è
tornata a una su quattro come nel 2020, dopo che nel 2021 era scesa a una su 12. I casi mortali da Covid-19 denunciati da inizio pandemia sono 835, 12 in più rispetto alla fine di gennaio. Di questi, però, solo due sono avvenuti in febbraio, mentre gli altri 10 sono riferiti al 2021 (8 casi) e al 2020 (2). Salvo denunce tardive che saranno rilevabili nei successivi monitoraggi mensili, i due decessi di febbraio sono gli unici denunciati nel primo bimestre di quest’anno. Il 2020, con 573 decessi da Covid-19, raccoglie invece il 68,6% di tutti i casi mortali, mentre il 2021, con 260 decessi, pesa per il 31,1% sul totale. L’età media dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 46 anni per entrambi i sessi, ma nell’ultimo mese di rilevazione è scesa a 45 anni. Il 41,3% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce di età 35-49 anni (36,8%), under 35 anni (20,0%) e over 64 anni (1,9%). Gli italiani sono l’87,3%, mentre il restante 12,7% delle denunce riguarda lavoratori stranieri. Le nazionalità più colpite, in particolare, sono quelle rumena (21,0% dei contagiati stranieri), peruviana (12,5%), albanese (8,1%), moldava (4,5%), ecuadoriana e svizzera (4,1% per entrambe). La maggioranza delle infezioni di origine professionale riguarda le donne. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi denunciati, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul totale dei contagi segnalati all’Inail è, rispettivamente, del 47,1% e del 46,0%. L’analisi per professione dell’infortunato conferma che la categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta dai contagi, con il 37,4% delle denunce, l’82,6% delle quali relative a infermieri. Le altre professioni più colpite sono quelle degli operatori socio-sanitari (17,2%), dei medici (8,9%, oltre un terzo internisti e generici), degli operatori socio-assistenziali (6,2%), degli impiegati amministrativi (5,2%) e del personale non qualificato nei servizi sanitari, che comprende ausiliari, portantini e barellieri (4,5%). Nell’evoluzione dei contagi, si riscontrano alcune differenze in diversi settori produttivi. La sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di
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riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili…), in cui ricade il 63,7% delle denunce da Covid-19 codificate, rispetto al 2020 e in termini assoluti ha mostrato un numero di contagi in costante discesa nel primo semestre del 2021, registrando nel mese di giugno il suo livello minimo con 61 infortuni (erano più di 400 a giugno 2020), tornando poi a crescere nella seconda parte dell’anno fino a sfiorare i tremila casi a dicembre, i 10mila a gennaio 2022 e attestandosi oltre tremila casi a febbraio 2022. Altri comparti produttivi hanno registrato nel corso del 2021, ma anche nel primo bimestre di quest’anno, incidenze di contagi professionali maggiori rispetto al 2020, come ad esempio il trasporto e magazzinaggio che, in particolare, a gennaio 2022 conta anche il numero più elevato di denunce da inizio pandemia (quasi 2.900 casi), con una flessione a febbraio (quasi 600). Dall’analisi territoriale, che è possibile approfondire anche attraverso le schede regionali aggiornate, emerge una distribuzione delle denunce del 42,4% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il
25,0%), del 23,2% nel Nord-Est (Veneto 10,4%), del 16,0% al Centro (Lazio 7,2%), del 13,1% al Sud (Campania 6,2%) e del 5,3% nelle Isole (Sicilia 3,8%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (10,0%), Torino (6,8%), Roma (5,9%), Napoli (4,1%), Brescia e Genova (2,8% ciascuna), Verona (2,4%), Varese (2,3%), Bologna e Firenze (entrambe con il 2,1%) e Monza-Brianza (2,0%). La provincia che registra il maggior numero di contagi professionali nell’ultimo mese di rilevazione è quella di Roma, seguita da Milano, Torino, Genova, Brescia, Napoli, Monza-Brianza, Venezia, Verona e Treviso. Le province che hanno registrato gli incrementi percentuali maggiori rispetto al monitoraggio di fine gennaio, non per contagi avvenuti solo nel mese di febbraio ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti, sono invece quelle di Reggio Calabria (+24,4%), Oristano (+24,0%), Gorizia (+23,4%), Terni (+21,5%), Siracusa (21,0%), Cagliari (+20,5%), Teramo (+20,4%), Salerno (+19,5%) e Genova (+18,1%). Nelle pagine seguenti si riportano i dati riferiti al Friuli Venezia Giulia.
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio 2020 – febbraio 2022)
FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 di cui con esito mortale Genere Donne Uomini Classe di età fino a 34 anni da 35 a 49 anni da 50 a 64 anni oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale Variazione % rispetto rilevazione precedente di cui con esito mortale
GORIZIA 409 155
PORDENONE 734 224
ITALIA
% FRIULI V. G.
5.417
229.037
2,4%
11
835
1,3%
TRIESTE 1.038 468
UDINE 1.746 643
FRIULI V. G. 3.927 1.490
% 72,5% 27,5% 23,4% 36,8% 38,3% 1,5% 100,0%
148 209 202 5 564 10,4%
206 377 361 14 958 17,7%
376 520 583 27 1.506 27,8%
537 885 931 36 2.389 44,1%
1.267 1.991 2.077 82 5.417 100,0%
23,4%
4,4%
7,6%
3,4%
6,5%
-
2
3
6
11
Nota: i dati dell’ultima rilevazione aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo del contagio. L’analisi delle denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio.
Rispetto alla data di rilevazione del 31 gennaio 2022, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 332 casi (+6,5%, inferiore al dato nazionale pari a +8,3%), di cui 98 avvenuti a febbraio e 194 a gennaio 2022, 18 a dicembre 2021, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. L’aumento ha interessato maggiormente, sia in termini assoluti che relativi, la provincia di Gorizia. L’analisi nella regione evidenzia che le denunce pervenute dall’inizio della pandemia si riferiscono per il 63,0% al 2020, per il 27,6% al 2021 e per il 9,4% ai primi due mesi del 2022. Quasi la metà dei casi si concentra ancora nell’ultimo trimestre del 2020. Se il 2021 è caratterizzato, come per il dato nazionale, da un andamento tendenzialmente decrescente, con minimi estivi e una ripresa del fenomeno a fine anno, il 2022 ha mostrato a gennaio una forte accelerazione, non confermata però a febbraio. Gli eventi mortali non si sono incrementati rispetto alla precedente rilevazione: degli 11 casi da inizio pandemia, 4 si riferiscono al 2020 e 7 al 2021. Le professioni - tra i tecnici della salute l’82% sono infermieri, il 6% assistenti sanitari, altrettanti fisioterapisti e il 3% tecnici sanitari di radiologia; - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 61% sono operatori socio assistenziali, il 16% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, l’11% assistentiaccompagnatori per disabili; Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19 - tra i medici oltre il 50% è composto da medici internisti, generici, anestesisti-rianimatori, ortopedici e psichiatri; - tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; - tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, quasi la metà è addetta alle pulizie negli ospedali e ambulatori; - tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, l’81% è costituito da ausiliari sanitari, ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo e ospedali (16%) e dai bidelli (3%). L’attività economica - la gestione Industria e servizi registra il 97,8% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,5%), l’Agricoltura (0,6%) e otto casi nella Navigazione; - il 63,9% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settori della “Sanità e assistenza sociale” (61,5% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (2,4%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il “Trasporto e magazzinaggio”, incide per l’8,0% (soprattutto servizi postali e di corriere); - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,1% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature; - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 6,0% delle denunce codificate; - le “Attività manifatturiere”, settore ampio e articolato, contano per il 3,1%; - le “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” incidono per il 2,1% (focolaio tra calciatori e allenatori a dicembre 2021). I decessi Degli 11 casi complessivi, 8 fanno riferimento alla gestione Industria e servizi, 2 a quella dei dipendenti del Conto Stato, 1 all’Agricoltura.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Denunce in complesso: 5.417, periodo di accadimento gennaio 2020 – febbraio 2022)
Nota: gli ultimi valori sono da intendersi provvisori e soggetti ad aumento nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento, particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.
Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
Consulenza Statistico Attuariale
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SOA: rinnovo per la Edilverde srl i settori operativi principali sono le costruzioni edili e stradali
L’impresa Edilverde Srl, con sede a Martignacco in via Malignani n. 12, è attiva dal 1997 nel campo dell’edilizia pubblica e privata ed opere su tutto il territorio regionale. L’azienda è gestita da Alessandro Zanini e dal figlio Daniele e attualmente spazia tra realizzazioni civili ed industriali, opere stradali e pavimentazioni, realizzazione di urbanizzazioni ed infrastrutture ed opere di difesa idraulica, servizi invernali, servizi stradali di pronto intervento e trasporti conto terzi. Grazie alla disponibilità di un proprio impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., svolge campagne di recupero in operazione R5 di rifiuti inerti aventi i seguenti codici CER: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04,17 08 02, 17 09 04, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 11, 01 04 08, 01 04 13. È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie: 1F raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale; 1F attività di spazzamento meccanico; 2-bis e 4F raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Ospedale di San Vito al Tagliamento (PN): Lavori edili e impiantistici di adeguamento: nuovo Centro Prelievi (2015) Smantellamento e demolizioni.
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Ospedale di San Vito al Tagliamento (PN): Lavori edili e impiantistici di adeguamento: nuovo Centro Prelievi (2015) Nuovo Main Street e Centro Prelievi
È inoltre in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015 n. 8298 rilasciata da WCS, ISO 45001:2018 n. OHS-3461 rilasciata da RINA, ISO 14001:2015 n. EMS-7425/S rilasciata da RINA, ISO 39001:2012 n. RTS-46/18/S rilasciata da RINA. È iscritta anche nella White List della Prefettura ed ha ottenuto dall’AGCM il rating di legalità con il punteggio *++. In questo periodo ha rinnovato la propria attestazione SOA nelle categorie OG1 classifica III-bis, OG3 classifica VI-bis, OG6 classifica II e OG8 classifica I. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. È abilitata ad eseguire fino ad un importo di 619.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria. che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8), fino ad un importo di 309.000 Euro, categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce
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Restauro Castello Duino (2018)
condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Nuovo decreto per aumento prezzi dei materiali salta la possibilità di sospensione degli appalti
Per contrastare gli effetti della crisi Ucraina, con il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, sono state adottate norme di interesse per le imprese che eseguono appalti pubblici. L’articolo 23 del provvedimento prevede una misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Ministero Infrastrutture nei limiti del 50% delle risorse di-
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sponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto-legge n. 73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso con il DL Energia (art. 25 del DL 17/2022). È invece stata stralciata la disposizione, annunciata con un comunicato stampa il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, e fortemente sostenuta dalla nostra Associazione, sulla possibilità di sospensione delle prestazioni in caso di aumento dei prezzi, che avrebbe dato più tempo per completare le opere messe a rischio dal caro-materiali e dalla difficoltà di reperimento degli stessi. La situazione sta diventando sempre più difficile e il rispettare le scadenze per l’ultimazione dei lavori nelle attuali condizioni è praticamente impossibile. Se non saranno prese al più presto contromisure concrete per l’emergenza prezzi, sarà impensabile iniziare nuovi lavori, inclusi anche quelli relativi al PNNR. (CS)
Udine Design Week 22
premiate le vetrine realizzate da livoni e scatolificio udinese
Nel corso della prima settimana di marzo si è tenuta la sesta edizione di Udine Design Week, concorso organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Udine e di Università di Udine, che pone in contatto professionisti del design e aziende, al fine di “vestire” le vetrine dei negozi di Udine che decidono di partecipare. Vere e proprie teche di un museo sempre aperto, le vetrine udinesi sono state quest’anno decorate secondo un tema che mette in relazione la fantascientifica conquista dello spazio con i problemi del pianeta Terra, in una mostra intitolata “Mo(n) di possibili”. Ruolo da protagonista, in questa edizione, per le imprese associate Livoni E. & Figlio
srl e Scatolificio Udinese srl, premiate rispettivamente per il “premio della giuria popolare” e per il “premio della giuria degli esperti”, con le realizzazioni descritte e riportate di seguito.
Livoni E. & Figlio Premio della giuria popolare Impegnata nella progettazione di sedie in legno dal 1895, l’impresa di Corno di Rosazzo ha collaborato con il giovane architetto albanese Eljesa Gjonku per la decorazione dell’Hotel Suite Inn, realità ricettiva di Udine in forte sviluppo. Ispirati dalle facciate in stile liberty, Livoni e l’arch. Gjonku hanno fuso capacità realizzativa e creatività progettuale per collocare un’installazione in legno naturale che ospita elementi vegetali vivi, con il dichiarato intento di invitare a replicare e diffondere il verde anche in spazi urbani limitati, attraverso lo sviluppo della verticalità e la duplicazione dello spazio riservato al verde e dell’efficacia dell’azione di decoro e abbellimento di edifici e area in cui insistono, oltre alla cura ambientale. Senza invadere l’identità storica ed
Livoni E. & Figlio srl - Premio della Giuria popolare
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architettonica della facciata dell’albergo, il progetto, fa sapere l’azienda l’Amministratore delegato Maurizio Zilio, «rappresenta uno dei modi possibili per coinvolgere in un nucleo urbano il bisogno di un mondo più sostenibile, pulito e possibile». L’installazione è stata realizzata presso lo stabilimento della Livoni in tavole di Iroko fissate meccanicamente ai parapetti dei terrazzi di pertinenza dell’albergo, fungendo da divisori fonoassorbenti e frangi vista. Dei vasi con piantumazione rigogliosa verranno poi posizionati sulla sommità dell’installazione, in spazi appositamente progettati e circoscritti, e creeranno un effetto a cascata che avvolgerà e preserverà gli ambienti delle terrazze di pertinenza delle suite dell’albergo, valorizzandone l’ingresso. Il progetto si è dunque aggiudicato il “premio della giuria popolare”, anche se, fa sapere l’azienda, «la vera vittoria risiede nel fatto che questa installazione continuerà a vivere e a servire la facciata dell’hotel Suite Inn, marcandone così l’impegno al turismo sostenibile e mantenendo viva la valorizzazione del territorio grazie a partnership con aziende e attivatori di eventi, oltre che per mezzo delle relazioni locali e di rappresentanza nate per merito del progetto».
Scatolificio Udinese Premio della giuria degli esperti A vincere il primo premio della giuria degli esperti invece, nonché ad ottenere una menzione d’onore da parte della giuria popolare, è stata invece la vetrina del negozio di abbigliamento “LV Donna” dal titolo “Abbiamo una sola terra”, progetto interpretato e realizzato dall’impresa associata Scatolificio Udinese in collaborazione con l’architetto Paola Marpillero. Il progetto, fa sapere l’azienda con sede a Basiliano, è stato realizzato con 1.600 pezzi di cartone certificati FSC, progettati a computer, tagliati e incollati manualmente, e riflette il passaggio generazionale di due realtà familiari e un materiale le cui potenzialità vanno ben oltre il consueto utilizzo: la tridimensionalità del cartone è portavoce di un racconto che unisce un aspetto autobiografico elevandolo a universale. Il materiale, puro nella sua veste più riconoscibile e quindi completamente riciclabile, crea una scena composta da tre figure principali poste in una linea del tempo immaginaria: un uomo (la creazione, un padre, il passato, l’esperienza) passa la Terra al giovane (la fanciullezza, il figlio, il progresso, la curiosità) che pur svolazzando divertito su un pianeta non può fare a meno di rivolgersi verso la sua casa.
Scatolificio Udinese - Premio della Giuria degli esperti
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L’assegnazione del primo premio è stata motivata dalla giuria per merito delle «caratteristiche di attualità e contemporaneità del progetto e della realizzazione». L’azienda Scatolificio Udinese, insieme all’arch. Paola Marpillero - si legge nella motivazione - «ha colto pienamente lo spirito del momento che stiamo vivendo. La denuncia contro la guerra e l’allarme per la salvaguardia del pianeta richiamano temi di estrema attualità. L’utilizzo di un materiale allo stato grezzo che, in combinazione con lavorazioni ad alta tecnologia e finiture
manuali, propone un risultato formale raffinato, ben rappresenta la contemporaneità». L’arch. Paola Marpillero, ha poi devoluto il premio in denaro all’associazione culturale “UcrainaFriuli”, che si occupa dell’invio di aiuti umanitari nelle regioni colpite dalla guerra. Gesto tanto più apprezzato perché del tutto spontaneo, in quanto, al momento dell’iscrizione al concorso, la progettista nulla sapeva del fatto che oltre la targa era previsto un riconoscimento pecuniario. (EV)
Pag. 85 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2022
Sportello per l’assistenza contrattuale per tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi
Le forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime preoccupano la generalità delle imprese e, in particolare, quelle che hanno sottoscritto contratti senza prevedere alcuna tutela per questo tipo di rischio. Le vicende degli ultimi mesi lo hanno, infatti, acuito, ponendo le imprese nella necessità di scegliere se dar seguito ai contratti, ancorché in perdita, o
recedere invocando la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta. Si può, tuttavia, valutare anche la possibilità di inserire nei contratti clausole che possono tutelare entrambe le parti in relazione allo specifico settore di appartenenza. Per assistere le Imprese Associate abbiamo attivato uno sportello in collaborazione con lo Studio dell’avvocato Pietro Tonchia di Udine. Come di consueto l’attivazione dello Sportello e la consulenza fornita nel primo incontro sarà gratuita. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone al n. 0432/507377 e-mail: fisco@confapifvg.it.
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(PZ)
Accordo Governo-Associazioni dell’autotrasporto c/t suo recepimento nel decreto legge 21 marzo 2022, n. 21
Con circolare prot. n. 135/AdT del 25 marzo 2022 è stata data notizia del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 per la parte riguardante l’autotrasporto di cose in conto terzi, ove si è evidenziato come il provvedimento abbia recepito in parte i contenuti dell’accordo sottoscritto il 17 marzo 2022 dal Governo e dalle principali associazioni nazionali del settore. Ora per completezza d’informazione, e facendo seguito alla circolare associativa prot. n. 140/AdT del 28 marzo 2022, si riportano per intero i contenuti dell’accordo, avendo cura di evidenziare quelli che hanno già trovato recepimento nel d.l. 21/2022.
Riduzione generalizzata dell’accisa sul gasolio In attuazione dell’accordo, l’art. 1 del d.l. 21/2022 prevede eccezionalmente che per un periodo di 30 giorni, dal 22 marzo al 20 aprile 2022, l’accisa del gasolio venga ridotta da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri. Ciò determina, a partire dal 22 marzo 2022, data di sua entrata in vigore una riduzione del gasolio di 25 centesimi di euro più IVA. Sempre a norma dell’art. 1, co. 3, per gli acquisti di gasolio effettuati nel medesimo periodo di 30 giorni, non vi è la possibilità per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi di recuperare il differenziale delle accise, pari a 21,4 centesimi di euro al litro, tenuto conto che la nuova aliquota è più bassa di quella prevista per il gasolio commerciale (di 403 euro per 1.000 litri di gasolio). Dunque, nell’anzidetto periodo di 30 giorni non trova applicazione per le imprese di autotrasporto c/t il canonico rimborso di quota parte delle accise mediante credito d’imposta per i veicoli di categoria ecologica Euro 5 ed Euro 6 di massa complessiva di 7,5 t. La disposizione discende dal divieto di
cumulare i due benefici sulle accise per un vincolo posto dalla disciplina europea in materia. Non si avrà, quindi, la somma di 21,4 centesimi/litro di rimborso accise + 25 centesimi/litro di riduzione al consumo, bensì un assorbimento del primo beneficio nel secondo, con il risultato che la riduzione del prezzo del gasolio per le imprese professionali dell’autotrasporto ammonta in questi 30 giorni a soli 3,6 centesimi al litro. Da qui lo stanziamento di 500 milioni di euro, di cui alla lett. f) (v. infra), diretto a mitigare in altra maniera gli esorbitanti incrementi del prezzo del gasolio.
Ferrobonus e Marebonus In attuazione dell’accordo, a norma dell’art. 13 del d.l. 21/2022 per il solo 2022 è previsto il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro. Relativamente a queste misure l’accordo prevede che il Ministero si impegni a verificare con la Commissione europea la possibilità che i benefici arrivino direttamente alle imprese beneficiarie.
Clausola adeguamento gasolio nei contratti di trasporto su strada In attuazione dell’accordo, l’art. 14 del d.l. 21/2022 rafforza il sistema adeguamento del corrispettivo del servizio di trasporto sia nei contratti scritti sia in quelli non scritti. Quanto ai primi, il citato art. 14, modificando l’art. 6, co. 3, lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, stabilisce che detta clausola sia un elemento essenziale del contratto, tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto non scritto; in particolare, viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio “qualora queste variazioni - rilevate dal Ministero per la transizione ecologica - superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato” Nei contratti non scritti, quelli, cioè, privi degli elementi essenziali previsti dall’art. 6, co. 3 del d.lgs.
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286/2005, viene invece stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” con cadenza trimestrale. Di fatto, con queste disposizioni si supera il regime liberalizzatorio vigente dal 2015 per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in cui le tabelle sulle variazioni della componente del costo del gasolio avevano solo valore orientativo. Non è ancora chiaro se per i contratti non scritti di durata superiore a 30 giorni operi ancora l’obbligo di adeguamento mensile a dette variazioni previsto dalla legge 190/2014, né come ciò si concili con l’aggiornamento delle tabelle ministeriali divenuto trimestrale.
Pedaggi e deduzione spese non documentate In attuazione dell’accordo, l’art. 15 del d.l. 21/2022 aumenta le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali con un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro, che si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dal decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, c.d. decreto Energia (v. circolare associativa prot. n. 105/EV del 3 marzo 2022) e con 5 milioni di euro per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto, che si aggiungono ai 5 milioni già previsti dal menzionato d.l. 17/2022.
Esonero contributo all’Autorità di regolazione del trasporto per il 2022 In attuazione dell’accordo, l’art. 16 del d.l. 21/2022 prevede che per il 2022 le imprese di autotrasporto con fatturato superiore a 5 milioni di euro annui non sono tenute a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (pari allo 0,6 per mille del fatturato che rileva).
Fondo di 500 milioni per l’autotrasporto In attuazione dell’accordo, l’art. 17 del d.l. 21/2022 istituisce un fondo da 500 milioni di euro da utilizzare per mitigare i gravi aumenti registrati nei prezzi dei carburanti, le cui misure verranno stabilite con decreto del Ministero della mobilità so-
stenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Altri contenuti dell’accordo Gli altri impegni assunti dall’accordo formeranno oggetto di esame nel tavolo permanente di confronto con il Ministero e, in particolare: - saranno rafforzati i controlli sui pagamenti dei corrispettivi del servizio di trasporto entro 60 giorni dall’emissione della fattura, di cui ai commi 12 ss. dell’art. 83 bis, legge 6 agosto 2008, n. 133, coinvolgendo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; - sarà adottato un decreto dirigenziale che adeguerà la normativa italiana sull’accesso al mercato e alla professione alle disposizioni di cui al regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1055/2020 del 15 luglio 2020 (trasporto postale e collettame; contributo per l’esodo di autotrasportatori monoveicolari, attestato di idoneità professionale per l’esercizio del trasporto su strada professionale, corsi ed esami per il conseguimento dell’idoneità professionale con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, introduzione per l’accesso alla professione di almeno un veicolo di categoria ecologica “più recente”); - proseguiranno gli incontri con i rappresentanti della committenza per la revisione delle regole volte a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, con il conseguente riconoscimento dell’indennizzo già previsto dal d.lgs. 286/2005; - verranno accelerate le procedure per il pagamento degli incentivi e dei contributi ministeriali spettanti alle imprese (investimenti e formazione); - il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proseguirà nelle azioni a tutela del settore per l’attraversamento del Brennero. Si fa riserva di ritornare sui temi trattati, ogni qual volta intervengano novità normative d’interesse, a cominciare dalla legge di conversione del decreto in esame e dalle disposizioni attuative. Frattanto, copia dell’accordo, degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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