

Organismo nocivo


Si definisce organismo nocivo “qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali”.
(ISPM 5 - Glossario dei termini fitosanitari)
Il Regolamento (UE) 2016/2031 ha introdotto quattro categorie principali di organismi nocivi per poter definire le priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse, quali:
• organismi da quarantena,
• organismi da quarantena rilevanti per l’UE,
• organismi da quarantena rilevanti per l’UE prioritari,
• organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)

Gli organismi nocivi delle piante

• Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
• Prioritari – organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena; il Regolamento (UE) 2019/1702 (20 organismi prioritari finora individuati)
• Rilevanti per l’Unione europea – organismi nocivi da quarantena per i quali il territorio di riferimento è l’Unione europea e la cui presenza può essere nota oppure no;
• Organismo nocivo regolamentato non da quarantena (ORNQ); tali organismi trasmessi prevalentemente determinate da piante d’impianto causano importanti perdite economiche per le specie che attaccano e pertanto la loro diffusione deve essere evitata (Reg. (UE) 2019/2072 allegato. IV);
• ON non regolamentati che sono presenti in normative estere e che vengono controllati per poter effettuare esportazioni verso questi Paesi terzi es. Trogroderma granarium sulle sementi (Russia e Commissione economica eurasiatica)
Sorveglianza fitosanitaria

POTER GARANTIRE
IL PEST STATUS (ISPM 8)

Europei che extra UE


Viene spesso richiesto negli scambi commerciali sia coi Paesi
La dichiarazione di “pest status” è un atto ufficiale del Servizio Fitosanitario che, in
base ai risultati della sorveglianza, certifica la presenza o l’assenza di organismi nocivi alle piante, regolamentati dalle norme o che rappresentano un rischio per un determinato territorio, in accordo con quanto riportato nello Standard Internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM 8


https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/planthealth-rules/control-measures_en

https://www.protezionedellepiante.it/ordinanza-n-9-del-del-20-gennaio2025-definizione-aree-indenni-dallorganismo-nocivo-popillia-japonica/

Aree delimitate
(previste dal Reg. (UE) 2016/2031 art.18)
Nel territorio della Regione Lombardia, 8 sono gli organismi nocivi per i quali sono state create delle aree delimitate: costituite da una zona infestata ed una zona cuscinetto, che vengono verificate annualmente dal SFR allo scopo di valutare l’evoluzione della presenza dell’organismo nocivo in questione, provvedendo quando necessario all’aggiornamento dell’estensione. Il SFR controlla su tutto il territorio regionale più di 80 organismi nocivi sulla base del Piano Nazionale d’indagine.
Le attività di sorveglianza consistono nella realizzazione di ispezioni visive, nel posizionamento e controllo di trappole, nel prelievo di campioni per controlli analitici che vengono inviati al Laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale.
Esempio: Anoplophora chinensis (D.d.s. 26 marzo 2025, n. 4087) - guarda la mappa!
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ (vincoli fitosanitari)











Rientrano tra le attività di sorveglianza anche le attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati a vario titolo alle tematiche fitosanitarie

Sorveglianza fitosanitaria
comunicazione



Operatore Professionale Registrato Ruop (Reg. (UE) 2016/2031 art.65)
Gli Operatori Professionali che:

• che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
• autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
• che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione e riesportazione
• autorizzati ad applicare i marchi, a rilasciare gli attestati, che introducono piante, produzioni
vegetali o altri oggetti in zone di frontiera o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate
• diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), se richiesto da un atto di esecuzione
Passaporti delle piante
Reg. (UE) 2016/2031 art. 89 e Reg. (UE) 2019/827
L'autorità competente concede all'operatore professionale, registrato al RUOP, un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora tale operatore soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

• OP possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 parg.1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
• dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità
Passaporti delle piante
Reg. (UE) 2016/2031 art. 73/83
La commissione stabilisce l’elenco di piante, prodotti vegetali od oggetti per i quali è richiesto il passaporto delle piante:
• le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti (tra cui tutte le piante d’impianto, escluse le sementi) per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione sono elencati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072,
• le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione «ZP», per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati nell’allegato XIV del Regolamento (UE) 2019/2072




• Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita.
• Regolamento (UE) 2019/2072 all’allegato III: elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le ZP con i rispettivi codici
Zone protette (ZP)


Tracciabilità
(Reg. UE 2016/2031 art. 69-70)
Al fine di individuare più agevolmente la fonte di infestazione di un organismo nocivo da quarantena, gli OPR sono tenuti a registrare i dati relativi alle piante:

• Un OP al quale sono fornite piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti UE, registra i dati che gli consentono di identificare il fornitore per ogni unità di vendita relativa alla pianta
• Un OP che fornisce piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti
UE, registra i dati che gli consentono di identificare il destinatario per ogni unità di vendita relativa alla pianta movimentata
• Gli OP istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali all'interno e tra i loro siti
• TRACCIABILITÀ CONSERVATA PER ALMENO TRE ANNI




Ceratocystis platani
(Cancro colorato del platano)
Nome comune: Cancro colorato del platano
Nome scientifico: Ceratocystis fimbriata
Posizione sistematica: classe Ascomycetes ord. Ophiostomatales
Piante ospiti: il patogeno colpisce il genere Platanus: - P. occidentalis: originario del Nord America orientali, introdotto in Europa nel 1636; - P. orientalis: spontaneo nell’area mediterranea e nell’Asia minore; - P. x acerifolia ibrido maggiormente utilizzato per le alberature








Ceratocystis platani
(Cancro colorato del platano)



Europea


Ceratocystis platani
(Cancro colorato del platano)

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1629 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all’interno di determinate aree delimitate
• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/594 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
Nazionale
• DECRETO 29 febbraio 2012 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata;
Regionale
• D.d.s. 24 febbraio 2025 - n. 2401 - Regione Lombardia: nuova delimitazione del territorio per Ceratocysits platani in applicazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 e dal decreto ministeriale 29 febbraio 2012 e abrogazione del D.d.s.+16 febbraio 2024 n.2760
• D.d.s. 7 novembre 2023 - n. 17338 Sostituzione dell’allegato a del d.d.s. 5 aprile 2023 – n. 5153 Definizione delle modalità di applicazione in Regione Lombardia delle misure fitosanitarie di lotta al cancro colorato del platano causato da Ceratocystis platani previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 e dal decreto ministeriale 29 febbraio 2012 – Abrogazione del d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 «Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata.
Ceratocystis platani
(Cancro colorato del platano)


• Il SFR con il primo decreto suddivide il territorio regionale, in funzione dei risultati della sorveglianza, in aree indenni, aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata e in aree delimitate per C. platani, costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di 1 km attorno alla zona infetta.
• Da le indicazioni sulle misure obbligatorie per gli interventi sui platani (apparato aereo o radicale), per ridurre la diffusione della malattia causata dal fungo ascomicete Ceratocystis platani, tra cui la comunicazione al SFR degli interventi con modalità diverse a seconda che si tratti di aree indenni/zone cuscinetto o aree infette;
• Nelle aree delimitate è vietata la piantumazione di piante di platano sensibili a C. platani. Viceversa, è consentita la piantumazione di ibridi riconosciuti resistenti a “cancro colorato del platano”.
• Inoltre, in conformità con il Reg. (UE) 2019/2072 art. 17, per le aree delimitate non ci sono vincoli per quanto concerne gli operatori professionali che producono e commercializzano piante destinate all’impianto. In quanto le piante sottoposte a regolare controllo ufficiale da parte del Servizio fitosanitario e risultate indenni all’esame visivo da cancro colorato potranno essere regolarmente commercializzate con il passaporto delle piante.
• Il Servizio Fitosanitario, in deroga alle disposizioni normative, consentirà in questi casi agli OP di effettuare gli interventi di potatura sui platani in vivaio al di fuori del periodo indicato (dal 1° dicembre al 31 marzo) e la possibilità di trinciare e interrare in loco il materiale di risulta indenne da cancro colorato, previa comunicazione.


Esportazione di platani spp.
vs i paesi terzi

Uzbekistan

On Plants Quarantine, n. 65 Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan:
- art. 29 a 40 – alberi ed arbusti ornamentali e forestali –Nessun articolo è specifico sul Platanus sp.
Great Britain’s Phytosanitary Regulation (2019/2072)

Regno Unito
ANNEX 7 parte A:
- art. 61 le piante sono cresciute per tutto il ciclo vegetativo in un’area indenne da Ceratocystis platani;

Turchia
Decree n. 28131 published on 03.12.2011 agg 2020
- art. 17 non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis fimbriata f. sp. platani nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze durante l'ultimo ciclo vegetativo completo
Popillia japonica
Regno: Animalia
Phylum: Arthropoda
Classe: Insecta
Ordine: Coleoptera
Famiglia: Scarabaeidae
Genere: Popillia
Specie: Popillia japonica

Piante ospiti
P. japonica allo stadio adulto
può nutrirsi su più di 300 specie
di piante erbacee ed arboree:
Piante ornamentali
Rosa spp., Malus spp., Tilia
spp., Betula spp., Crataegus
spp., Hibiscus spp., Wisteria
spp.
Piante spontanee
Parthenocissus spp.,
Oenothera spp., Reynoutria
japonica, Salix spp., Urtica
spp., Convolvulus spp., Rumex
spp., Hypericum perforatum, Lythrum salicaria.
Altre piante: Alnus spp.,
Ulmus spp., Carpinus spp.,
Artemisia spp., Morus spp., Rumex spp., Pyrus spp.






Popillia japonica


Nei climi temperati la specie compie 1 generazione all'anno ed entra in diapausa principalmente come larva L3
La temperatura e l'umidità del suolo
sono i principali fattori che influenzano la fenologia della specie

Popillia japonica

Popillia japonica


Europea
• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1584 DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione
Nazionale
• Ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2025 "Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo Popillia japonica nel territorio della Repubblica italiana".
• Decreto ministeriale 3 aprile 2024 "Adozione del Piano nazionale di emergenza per Popillia japonica".
Regionale
• D.d.s. 4 novembre 2024, n. 16480 "Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.s. 30 ottobre 2023 - n. 16820" come rettificato dal d.d.s. 17772/2024.
• Piano 2021-2025 per la protezione dell'aeroporto di Malpensa dall'organismo nocivo Popillia japonica Newman.

Popillia japonica
Allegato VIII punto 2.1 del Regolamento Esecuzione (UE) 2019/2072: Piante da impianto con substrato
colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche:
Dichiarazione ufficiale che le piante:
a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Popillia japonica Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
(i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e
(ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e
(iii) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,
(iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,
Popillia japonica


(c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Popillia japonica Newman, e le piante:
— sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure
— sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman
(d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione:
(i) che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da Popillia japonica Newman, e
ii) in cui il substrato colturale è rimasto indenne da Popillia japonica Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti, e
iii) in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di Popillia japonica Newman, e
iv) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman, e
v) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione.


Esportazione di piante ornamentali vs i paesi terzi
Official Gazette RS”, No. 7/2010, 22/2012 and 57/2015

Serbia
- Per alberi ed arbusti ornamentali attualmente non c’è una legislazione specifica per Popillia japonica

Uzbekistan
On Plants Quarantine, n. 65 Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan:
- art. 29 alberi ed arbusti ornamentali – le piante devono essere esenti da Popillia japonica
Great Britain’s Phytosanitary Regulation (2019/2072)
ANNEX 7 part A art. 8A

- (a) originate in an area established by the national plant protection organisation of the country of origin in accordance with ISPM4 as an area* that is free from Popillia japonica Newman;
- (c) (i) have been grown throughout their life in a site of production with physical isolation against the introduction of Popillia japonica Newman and (ii) the plants: (aa) are handled and packed or transported in ways to prevent infestation from Popillia japonica Newman after leaving the site of production, or (bb) are moved outside the flight season of Popillia japonica Newman


Grazie per l’attenzione
