Nota sul nuovo DDL in materia di Pareggio di Bilancio

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MAGGIO 2016


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a Legge di Stabilità 2016 ha innegabilmente apportato delle importanti modifiche alla contabilità degli Enti Territoriali anche dal lato del concorso alla finanza pubblica, andando ad abolire il Patto di Stabilità Interno. Tuttavia questi provvedimenti non sono riusciti a scongiurare la variabile che in questi anni ha sempre più pesato sulla programmazione finanziaria degli Enti: l’incertezza. Le disposizioni riguardanti, ad esempio, il nuovo saldo finale di competenza e la contabilizzazione in esso del Fondo Pluriennale Vincolato nella Legge di Stabilità hanno valenza solo per l’esercizio 2016.

Cosa succederà nel 2017 con l’entrata in vigore della Legge 243/2012?

Nel 2017 entrerà in vigore la Legge 243/2012, diretta conseguenza del fiscal compact europeo e della modifica Costituzionale che lo ha recepito. L’art. 9 prevede l’introduzione di 8 saldi da rispettare: un saldo positivo o pari a zero tra entrate finali e spese finali in termini di competenza e cassa per il bilancio di previsione e consuntivo e un saldo positivo o pari a zero tra entrate correnti e spese correnti per il bilancio di previsione e consuntivo. Questo potrebbe comportare problematiche per gli Enti soprattutto dal lato dei saldi di cassa: facendo una stima con i consuntivi 2014, solo il 56,8% dei Comuni toscani rispetterebbe il saldo corrente di cassa e solo il 66,7% quello finale di cassa. Inoltre, l’esclusione del Fondo Pluriennale Vincolato da tali saldi porterebbe evidenti problematiche per chi ha già bandito e accantonato a Fondo delle opere e l’inibizione a investire nel medio termine per gli Enti che avrebbero intenzione di farlo.

Come il nuovo DDL modificherà la Legge 243/2012?

In data 22 aprile 2016 il Ministro Padoan, recependo le richieste di ANCI, ha presentato al Senato un Disegno di Legge teso a superare i saldi previsti dalla Legge 243: “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali” (N. 2344). Il contenuto del DDL è di 4 articoli e apporta modifiche sostanziali alla Legge n. 243/2012 e, più precisamente, agli articoli n. 9;10;11 e 12.

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Volendo sintetizzare le novità che il DDL vuole introdurre, si evidenziano i seguenti punti positivi: • La riduzione del numero dei vincoli da 8 a 2 (solo sul saldo finale di competenza «potenziata»

ma a preventivo e a consuntivo escluso il controllo sulla cassa e saldo di parte corrente); • L’inserimento (già previsto dalla Legge di Stabilità 2016) del Fondo Pluriennale Vincolato nel Saldo (ma con copertura annuale definita con la Legge di Stabilità); • Il recupero in tre anni a quota costanti dello sforamento del Saldo finale di competenza; • L’introduzione di premi oltre alle sanzioni nel novero del rispetto del Saldo stesso; • Il rispetto del saldo finale di competenza e non di cassa nelle intese regionali sull’indebitamento e sull’utilizzo degli avanzi anche se tale impianto è limitante per l’azione degli Enti (la sola Regione potrebbe esaurire gli spazi di tutti gli Enti).

Restano aperte alcune criticità, quali: • L’incertezza del nuovo sistema perequativo del Fondo straordinario e del Fondo ammortamento

titoli di Stato; • La limitazione nell’autonomia finanziaria degli Enti relativamente ad indebitamento e avanzo; • L’esclusione dell’avanzo di amministrazione dal Saldo di competenza finale. Riteniamo inoltre che debba essere prevista la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, ove presente, quale occasione di spesa per gli investimenti e sviluppo del territorio. A questo proposito, alla stessa stregua, risulta forte anche la limitazione per l’indebitamento che, stante l’ulteriore disposizione di concertazione con la Regione e di rispetto del saldo a livello regionale, ostacola un’ulteriore possibilità di sviluppo soprattutto per quegli Enti il cui livello di indebitamento è basso. Infine, le premialità previste dal DDL dovrebbero mettere in condizioni gli Enti virtuosi che ne beneficeranno, non tanto di utilizzare spazi di saldo, quanto di definire liberamente l’allocazione della spesa, senza rigidi tetti parametrati su determinate annualità.

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