CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI. Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro. Attenzione
IL LIMITE DI EURO 20.000,00 (riferito all’anno 2009) SARA’ RIVALUTATO OGNI ANNO SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT.
Anno
Limiti di cumulo
2016
21.927,03
2017
21.927,03
2018
22.168,22
Queste le possibilità di cumulo attualmente in vigore per ciascuna tipologia di pensione: 1) Pensioni di vecchiaia Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza. 2) Pensioni di anzianità, pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti) e pensioni di vecchiaia donne con abbattimento. Queste tipologie di pensioni sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. 4) Pensioni di invalidità La pensione di invalidità è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei
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