10/07/2018
Il presente e il futuro della professione giornalistica Tempo di domande, tempo di risposte: Ordine, Inpgi, Casagit, Fondo Pensione, Fnsi
ALG ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI
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La Casagit è la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. È un'associazione privata senza scopo di lucro costituita per iniziativa del Sindacato di categoria nel 1974; dal 2010 regolarmente iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari sotto la competenza del Ministero della Salute. L'adesione alla Cassa può essere contrattuale o volontaria. Scopo primario della Casagit è assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d'età. Il sistema contributivo tradizionale della Casagit è sostanzialmente basato sui principi di mutualità e solidarietà. Per i soci contrattualizzati la contribuzione è commisurata alle capacità di guadagno di ciascuno e la possibilità di richiedere rimborsi sanitari è uguale per tutti. Una frase di Giovanni Spadolini riassume bene la missione originale della Casagit: "Ciascuno versa secondo il guadagno e riceve secondo il bisogno". Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti. La Casagit garantisce, in maniera differenziata in relazione al profilo prescelto, un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Caso unico nel
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panorama italiano la Cassa eroga direttamente, e non tramite assicurazioni, contributi per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Sono convenzionate in forma diretta con la Casagit circa 170 strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, oltre 600 dentisti, piĂš di 80 centri diagnostici e 19 poliambulatori specialistici nelle principali cittĂ italiane. Frutto della lungimiranza della nostra categoria, alla sua nascita la Casagit ha anticipato di ben 5 anni l'entrata in vigore del Servizio Sanitario Nazionale. Affiancandosi agli altri Istituti ed Enti di categoria ha integrato la missione di tutela complessiva di giornalisti e loro familiari dedicandosi al fondamentale tema della nostra salute.
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I profili Casagit Chi può iscriversi Hanno titolo ad iscriversi come Titolari nei diversi profili assistenziali, in base ai requisiti previsti dal Regolamento: 1. i giornalisti professionisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti; 2. i giornalisti pubblicisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti; 3. i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine dei Giornalisti; 4. i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei Giornalisti; 5. i dipendenti di Organismi di categoria purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato. Hanno titolo a proseguire l'iscrizione su base volontaria con facoltà di optare, ove previsto, tra i quattro Profili assistenziali, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento: 1. i Soci decaduti a seguito della cancellazione dall'Ordine dei Giornalisti Italiani per inattività; 2. i Soci decaduti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro che obblighi all'iscrizione al Profilo Uno; 3. I Soci decaduti per interruzione o alla scadenza del trattamento contributivo agevolato per disoccupazione o cassa integrazione; 4. gli Aggregati, già iscritti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, decaduti per cessazione del trattamento di pensione; 5. i figli (ed equiparati a norma di legge) già inclusi nella posizione di famiglia del titolare, per i quali
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siano venuti a mancare i requisiti per continuare ad essere iscritti come familiari; 6. i coniugi o conviventi more-uxorio e i figli o equiparati a norma di legge, iscritti all'Ordine del Giornalisti ed esclusi dalla posizione di famiglia del Titolare; 7. i superstiti iscritti nella posizione di famiglia del Titolare al momento del decesso. Hanno titolo ad iscriversi come Familiari: Solo su richiesta formale del Titolare di posizione, semprechĂŠ non siano obbligati all'iscrizione a norma dell'articolo 4) comma 1) punto 1) dello Statuto, possono essere iscritti i seguenti Familiari: Al Profilo Uno: 1. Coniuge o Convivente more-uxorio anche dello stesso sesso 2. Figli ed equiparati a norma di legge 3. Genitori ed equiparati a norma di legge 4. Familiare di terzo grado in linea retta, solo in alternativa al coniuge o al convivente moreuxorio Ai Profili Due, Tre e Quattro: 1. Coniuge o Convivente more-uxorio anche dello stesso sesso 2. Figli ed equiparati a norma di legge
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Profilo 1 Ăˆ il principale e tradizionale profilo di assistenza sanitaria della Casagit, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico. Garantisce un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, lenti correttive della vista nonchĂŠ per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti. Grazie a una rete capillare di convenzioni con strutture di altissima qualitĂ distribuita su tutto il territorio nazionale, consente di usufruire di prestazioni sanitarie quali ricoveri, visite specialistiche accertamenti diagnostici e cure odontoiatriche in forma diretta. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Iscrizione titolari Articolo 2 - Iscrizione dei Titolari (Disposizioni generali) Il vincolo associativo si costituisce, con conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento:
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1. dalla data in cui i titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono obbligati all'iscrizione secondo le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Giornalistico stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 dello Statuto; 2. dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per le adesioni volontari; 3. dalla data in cui i dipendenti di Organismi di Categoria sono obbligati all'iscrizione secondo le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o nel Contratto Integrativo Aziendale. L'iscrizione si perfeziona con provvedimento adottato dal Direttore Generale. Per le iscrizioni di cui al precedente punto 2, il mancato invio dei documenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, determina la decadenza della domanda stessa. Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dalla data di costituzione del vincolo associativo, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente Regolamento.
Articolo 3 - Iscrizione - Titolari Obbligati (Requisiti e Documentazione) Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa e pertanto non sono tenuti alla presentazione di esplicita domanda di adesione: 1. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera a) dello Statuto, professionisti, praticanti
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e iscritti all'elenco stranieri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit 2. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera b) e c) dello Statuto, pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit 3. i dipendenti di Organismi di Categoria, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera d) dello Statuto, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato qualora l'obbligatorietà sia prevista dal Contratto Collettivo o dal Contratto Integrativo Aziendale. In sede di iscrizione il Socio è tenuto ad inviare i seguenti documenti: 1. copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti 2. consenso al trattamento dei dati personali 3. coordinate IBAN 4. recapito per la corrispondenza 5. codice fiscale Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario che la Casagit abbia acquisito: a. per i Soci di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma 1, copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; b. per i dipendenti di Organismi di Categoria, la prima denuncia di contribuzione inviata dal datore di lavoro
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Il provvedimento di iscrizione è adottato dal Direttore Generale. Il vincolo associativo decorre dalla data di assunzione. Articolo 4 - Iscrizione - Titolari (Requisiti e Documentazione)
Volontari
Possono iscriversi come volontari presentando espressa domanda di adesione: 1. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 2 lettera a) dello Statuto professionisti, pubblicisti, praticanti ed iscritti all'elenco stranieri, sempreché non siano titolari di un rapporto di lavoro che preveda l'obbligo di iscrizione alla Casagit. La categoria in questione può presentare domanda di adesione ai Profili Due, Tre o Quattro, laddove ricorrano i requisiti di cui alla successiva Sezione II; 2. i dipendenti di Organismi di Categoria, di cui all'art 4 comma 1 punto 2 lettera b) dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro subordinato, qualora il Contratto Collettivo o il Contratto Integrativo Aziendale non prevedano l'obbligo di iscrizione alla Casagit. I giornalisti di cui al precedente punto 1 devono presentare domanda di adesione: 1. entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento definitivo di iscrizione all'Ordine 2. oppure entro 12 mesi dalla data di apertura della prima posizione INPGI 3. oppure entro il trentacinquesimo anno di età Gli Aggregati dipendenti di Organismi di Categoria devono presentare domanda di adesione entro 12 mesi dalla data di assunzione. Per le assunzioni a
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tempo determinato la domanda deve essere presentata entro 1 mese dall'assunzione. La domanda deve contenere l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio, salvo per i dipendenti di Organismi di Categoria con contratto a termine di durata inferiore al biennio. Per essi l'obbligo viene meno alla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso inutilmente il termine si decade dalla facoltà di potersi associare. Per i Soci, la decorrenza del termine dei 24 mesi dalla data di iscrizione all'Ordine si intende riaperta con l'acquisizione di nuovo titolo di adesione. Costituisce nuovo titolo l'iscrizione ad un Registro o Elenco diverso da quello che aveva determinato la precedente iscrizione all'Albo tenuto dagli Ordini regionali. Per l'iscrizione è necessario inviare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione contenente le generalità e la residenza del richiedente, l'impegno a versare i contributi per almeno un biennio e la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme statutarie e regolamentari nonchÊ le disposizioni degli Organi Sociali della Casagit 2. copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Italiani (per i Soci di cui al comma 1 punto 1) 3. documentazione fiscale comprovante il reddito denunciato fiscalmente in Italia o negli stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione o in assenza certificazione dell'Agenzia delle Entrate. Per i residenti all'estero documento equivalente
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consenso al trattamento dei dati personali coordinate IBAN codice fiscale ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo associativo in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese.
Il vincolo associativo decorre dalla data di presentazione della domanda. Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario che la Casagit abbia acquisito i documenti di cui al precedente comma 7 punti 1, 2 se previsto e 7. Il provvedimento è adottato dal Direttore Generale. Con il perfezionamento dell'iscrizione si costituisce formalmente il vincolo associativo.
Iscrizione familiari Articolo 5 - Iscrizione dei Familiari (Disposizioni generali) Su richiesta del Titolare, al quale unicamente compete tale facoltà, possono essere iscritti alla Casagit i Familiari di cui all'art 3 dello Statuto che risultino a carico del Titolare. Il requisito del carico è escluso solo per il coniuge ed il convivente more uxorio. Sono considerati a carico i Familiari che nell'anno antecedente quello di contribuzione hanno percepito un reddito lordo denunciato fiscalmente in Italia o negli
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Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza, inferiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. La sussistenza del requisito di carico è presunta per i figli non coniugati di età inferiore a 21 anni. In tutti gli altri casi il carico deve essere provato dal titolare al momento dell'iscrizione o della prosecuzione del Familiare a norma dell'art. 13 comma 1 punto 3. L'iscrizione dei Familiari non comporta la costituzione di un vincolo associativo, ma esclusivamente l'estensione del diritto di rimborso per le prestazioni sanitarie effettuate dagli stessi, secondo le disposizioni delle "Norme e tariffe per l'erogazione delle prestazioni" e nei limiti del "Tariffario" vigente. Il vincolo associativo, e di conseguenza il rapporto giuridico e amministrativo, si costituisce esclusivamente con il Titolare al quale unicamente compete il diritto di: 1. chiedere l'iscrizione, la cessazione e la variazione dei dati anagrafici del Familiare 2. presentare le ricevute di spesa per il rimborso 3. ottenere il rimborso delle prestazioni La Casagit invierà qualsiasi comunicazione, anche riguardante i Familiari, all'indirizzo anagrafico del Titolare medesimo. In caso di separazione legale o divorzio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, le comunicazioni riguardanti il rimborso delle prestazioni ed i relativi accrediti riguardanti il coniuge separato o divorziato sono effettuati, su richiesta del Titolare di posizione, su estremi anagrafici e bancari differenti. La richiesta del Titolare deve contenere l'indirizzo anagrafico e le coordinate bancarie da utilizzare per le
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comunicazioni sanitarie ed i versamenti relativi al coniuge separato legalmente o divorziato. Nella domanda di iscrizione il Titolare deve sottoscrivere l'impegno a comunicare immediatamente alla Casagit: 1. la cessazione della convivenza more uxorio 2. l'eventuale nuovo matrimonio, o convivenza more uxorio, del coniuge divorziato 3. l'eventuale matrimonio o convivenza more uxorio dei figli 4. l'eventuale acquisizione di titolo proprio ad associarsi alla Casagit da parte del Familiare di terzo grado in linea retta o da parte del genitore 5. il superamento, da parte dei Familiari assistiti, del livello di reddito annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari La Casagit si riserva la facoltĂ di effettuare verifiche per accertare la persistenza dei requisiti per l'assistenza ai Familiari. L'iscrizione del Familiare avviene mediante presentazione di formale domanda da parte del Titolare di posizione, corredata di tutti i documenti richiesti ed elencati nei successivi articoli del presente Regolamento. L'iscrizione del Familiare decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il mancato invio dei documenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda determina la decadenza della domanda stessa.
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Articolo 6 - Iscrizione - Coniuge o Convivente More Uxorio (Requisiti e Documentazione) La domanda di iscrizione per il coniuge o convivente more uxorio, anche dello stesso sesso, può essere presentata dal Titolare in qualsiasi momento. Per l'iscrizione è necessario inviare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione per il Familiare 2. certificato di matrimonio per il coniuge 3. certificato di convivenza anagrafica per il convivente more uxorio 4. documentazione fiscale del Familiare comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione 5. ultima documentazione fiscale del Titolare dalla quale si evidenzi il carico fiscale del Familiare, qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno antecedente quello di iscrizione 6. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale di cui ai precedenti punti 4 o 5 è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il reddito del coniuge, o del convivente more uxorio, per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente 7. nei casi in cui è dovuta, ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il Familiare in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese 8. consenso al trattamento dei dati personali
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9. codice fiscale del coniuge o convivente more uxorio La domanda di iscrizione può essere presentata anche per il convivente more uxorio con diversa residenza anagrafica se la coppia ha un figlio e la genitorialità è comprovata dallo stato di famiglia o dal certificato di nascita. Il coniuge iscritto, nel caso intervenga lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può mantenere l'iscrizione purché non contragga nuovo matrimonio o non dia luogo ad una convivenza more uxorio. La richiesta del Titolare di iscrivere il nuovo coniuge o convivente more uxorio anche dello stesso sesso comporta automaticamente la cessazione dell'iscrizione per il coniuge divorziato o separato. La comunicazione da parte del Socio dell'avvenuta pronuncia di sentenza di divorzio dal coniuge non è considerata una manifestazione di volontà volta all'esclusione del coniuge divorziato dalla posizione di famiglia. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e, nei casi in cui è dovuta, la ricevuta comprovante il pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il Familiare. Il convivente more uxorio acquisisce il diritto all'erogazione delle prestazioni decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il coniuge acquisisce tale diritto dalla data di iscrizione solo se la domanda che lo riguarda: a. è contestuale all'iscrizione del Titolare;
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b. è presentata entro 6 mesi dalla notifica dell'iscrizione del Titolare; c. è presentata entro 6 mesi dalla data del matrimonio. In caso contrario, il diritto è acquisito decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. I 180 giorni di carenza nell'erogazione delle prestazioni sono previsti anche per i casi in cui è chiesta la riammissione all'assistenza per il coniuge precedentemente escluso dalla posizione di famiglia del Titolare per consentire l'iscrizione del convivente more uxorio. Il Titolare che ha escluso il convivente more uxorio dalla sua posizione di famiglia potrà chiedere l'iscrizione di altro convivente more uxorio solo dopo che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del precedente convivente more uxorio.
Articolo 7 - Iscrizione - Figli ed Equiparati (Requisiti e Documentazione) Il Titolare può chiedere l'iscrizione dei figli o equiparati a norma di Legge (Art 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari") di età compresa tra 0 e 26 anni, oppure permanentemente inabili al lavoro, a condizione che risultino a suo carico oppure a carico dell'altro genitore. Il requisito di carico si intende soddisfatto qualora il figlio o equiparato ha percepito nell'anno precedente a quello di iscrizione un reddito lordo inferiore a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari.
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Per i figli o equiparati fino a 21 anni la condizione di carico è presunta, salvo prova contraria. Al compimento del 21° anno del figlio, il Titolare deve provare la sussistenza dei requisiti di carico o di inabilità permanente al lavoro. La medesima prova deve essere fornita all'atto dell'iscrizione del figlio ultraventunenne se questa è conseguente alla prima iscrizione del Titolare. I figli o equiparati maggiori di 26 anni possono essere iscritti solo nel caso di prima iscrizione del Titolare, sempreché sussista il requisito di carico o siano permanentemente inabili al lavoro. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di costituzione del vincolo associativo con il Titolare. Se già iscritti al compimento del 26° anno possono proseguire l'iscrizione secondo quanto disposto dal successivo art. 13 comma 1 punto 3. La domanda di iscrizione per i figli o equiparati con meno di 26 anni, ovvero permanentemente inabili al lavoro, può essere presentata dal Titolare in qualsiasi momento. Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione del Familiare 2. certificato di nascita o stato di famiglia 3. consenso al trattamento dei dati personali 4. documentazione comprovante l'inabilità al lavoro se presente 5. documentazione fiscale del figlio comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione
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6. ultima documentazione fiscale del Titolare dalla quale si evidenzi il carico fiscale del figlio qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno antecedente quello di iscrizione 7. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale di cui ai precedenti punti 5 o 6 è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del figlio per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero documento equivalente 8. nei casi in cui è dovuta, ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il figlio in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese 9. codice fiscale del figlio L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e, nei casi in cui è dovuta, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo. L'iscrizione dei figli o equiparati, su richiesta del Titolare, decorre dalla data di nascita a condizione che la domanda di iscrizione sia presentata entro il compimento del primo anno di età. Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dalla data di iscrizione. I figli o equiparati esclusi dalla posizione del Titolare per il venir meno dei requisiti e di età non superiore a 35 anni, possono essere nuovamente inclusi nella posizione
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di famiglia, qualora abbiano a proporsi nuovamente le condizioni previste dal presente Regolamento. I figli o equiparati che hanno aderito volontariamente alla Casagit ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto non possono successivamente chiedere la ripresa a carico del Titolare, nel caso avessero a proporsi di nuovo le condizioni.
Articolo 8 - Iscrizione - Genitori ed Equiparati (Requisiti e Documentazione) Il Titolare può chiedere l'iscrizione dei genitori o equiparati a norma di legge (Art 7 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"), solo se conviventi a suo carico e purché abbiano raggiunto l'età prevista per l'ammissione alla pensione di vecchiaia oppure siano permanentemente inabili al lavoro. Il carico si intende verificato allorché, nell'anno precedente a quello di iscrizione, i genitori hanno percepito un reddito lordo inferiore a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio determina annualmente la quota di contribuzione per un genitore e quella per entrambi i genitori. Qualora il reddito complessivo dei due genitori superi quello fissato dal Consiglio, entrambi perdono il diritto all'iscrizione. Non può essere iscritto come Familiare il genitore che ha titolo proprio per associarsi alla Casagit. Il Titolare può chiedere l'iscrizione di entrambi i genitori o di uno solo di essi. Il genitore mai iscritto, escluso
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dall'assistenza per scelta del Titolare, lo è per sempre, anche se successivamente rimane come unico superstite. La domanda di iscrizione per i genitori o equiparati, può essere presentata dal Titolare entro 6 mesi dalla data in cui ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora si tratti di nuova iscrizione del Titolare, la domanda di iscrizione per i genitori o equiparati può essere presentata entro 6 mesi dalla notifica di costituzione del vincolo associativo con il Titolare. Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione del genitore o dei genitori 2. certificato di stato di famiglia dei genitori 3. documentazione fiscale del genitore o dei genitori, comprovante il reddito - denunciato in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione 4. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito percepito dal genitore o dai genitori nell'anno antecedente quello di iscrizione. Per i residenti all'estero un documento equivalente. 5. consenso al trattamento dei dati personali del genitore o dei genitori 6. ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale per il genitore, in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese 7. codice fiscale del genitore o dei genitori
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L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti e la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo individuale. Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dalla data d'iscrizione.
Articolo 9 - Iscrizione - Familiare di Terzo Grado (Requisiti e Documentazione) Il Titolare può chiedere l'iscrizione di un Familiare di terzo grado in linea retta solo in alternativa al coniuge o al convivente more uxorio e solo se convivente e a suo carico, purché abbia raggiunto l'età prevista per l'ammissione alla pensione di vecchiaia oppure sia permanentemente inabile al lavoro. Il carico si intende verificato allorché il Familiare di terzo grado, nell'anno precedente a quello di iscrizione, abbia percepito un reddito lordo inferiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari. Non può essere iscritto il Familiare di terzo grado in linea retta che abbia titolo proprio per associarsi alla Casagit. La domanda di iscrizione per il Familiare di terzo grado può essere presentata dal Titolare entro 6 mesi dal momento in cui ricorrano i requisiti. Qualora si tratti di nuova iscrizione del Titolare, la domanda di iscrizione per il Familiare di terzo grado in linea retta può essere
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presentata entro 6 mesi dalla notifica di costituzione del vincolo associativo del Titolare. Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione del Familiare 2. certificato anagrafico comprovante il legame di parentela (certificato di stato di famiglia) 3. documentazione fiscale del Familiare comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione 4. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente 5. ricevuta attestante l'avvenuto versamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese. 6. consenso al trattamento dei dati personali 7. codice fiscale del Familiare Il Titolare che ha escluso il Familiare di terzo grado dalla sua posizione di famiglia potrà chiedere l'iscrizione di altro Familiare di terzo grado solo dopo che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del precedente Familiare di terzo grado. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata
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acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e la ricevuta comprovante il pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale. Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dalla data di iscrizione.
Come mantenere l'assistenza se cambiano i requisiti Articolo 10 - Tipologie di Prosecuzione dell'Iscrizione La prosecuzione del vincolo associativo si sostanzia nella manifestazione di volontà volta a ripristinare, costituire, o proseguire senza soluzione di continuità ma con diverso regime contributivo, la precedente iscrizione al Profilo Uno. Si configura l'ipotesi di ripristino del vincolo associativo quando la volontà di proseguire l'iscrizione fa seguito ad un evento interruttivo che ha determinato l'estinzione del vincolo associativo precedente. Si configura l'ipotesi di costituzione del vincolo associativo quando un Familiare già iscritto alla Casagit vuole iscriversi a titolo proprio. Si configura l'ipotesi di prosecuzione dell'iscrizione sotto un diverso regime contributivo quando il rapporto giuridico preesistente non subisce alcuna variazione mentre cambia il tipo di contribuzione cui è assoggettato il Titolare di posizione per sé o per un suo Familiare. Si configura l'ipotesi di prosecuzione dell'iscrizione con scambio di titolarità qualora due coniugi, entrambi
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iscritti alla Casagit in qualità di Titolari di posizione, manifestino la volontà di voler costituire una posizione unica con passaggio dell'uno nella posizione di famiglia dell'altro.
Articolo 11 - Prosecuzione dell'Iscrizione - Ripristino del Vincolo Associativo A norma dell'art. 10 comma 4 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione dell'iscrizione volta a ripristinare il vincolo associativo come volontari: 1. i giornalisti decaduti a seguito di cancellazione dall'Ordine per inattività 2. i giornalisti decaduti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro regolato da un Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit 3. gli Aggregati, già iscritti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità decaduti per cessazione del trattamento di pensione 4. i giornalisti decaduti a seguito di cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione di durata inferiore a 24 mesi 5. i giornalisti decaduti per scadenza dei 24 mesi di trattamento agevolato per disoccupazione. La domanda di prosecuzione come volontari deve essere presentata alla Casagit: 1. entro 6 mesi dalla notifica della decadenza per i Soci di cui al comma 1 punti 1, 2, 3 e 4; 2. entro 12 mesi dalla notifica della decadenza per i Soci di cui al comma 1 punto 5.
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La domanda deve contenere l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo fino a completamento di un biennio di iscrizione. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il vincolo associativo può essere ripristinato solo se si è obbligati al versamento dei contributi in base all'art. 4 comma 1 punto 1 dello Statuto. Per la prosecuzione è necessario inviare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione 2. documentazione fiscale comprovante il reddito denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente. Nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente 3. ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del rateo di contributo associativo dovuto dalla data di decadenza Il vincolo associativo si ripristina senza soluzione di continuità con quello preesistente e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale.
Articolo 12 - Prosecuzione dell'Iscrizione - Costituzione del Vincolo Associativo A norma dell'art. 10 comma 3 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione volontaria dell'iscrizione volta a costituire il vincolo associativo:
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1. i figli o equiparati a norma di legge, già inclusi nella posizione di famiglia del Titolare, per i quali siano venuti a mancare i requisiti per continuare ad essere iscritti come Familiari 2. i coniugi o i conviventi more uxorio, esclusi dalla posizione di famiglia del Titolare, che hanno titolo proprio di adesione a norma dell'art. 2 comma 1 dello Statuto 3. i superstiti, diversi dai figli, iscritti nella posizione di famiglia del Titolare al momento del decesso La domanda, con l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio, deve essere presentata: 1. dai figli o equiparati a norma di legge, entro 12 mesi: 2. dal coniuge o dal convivente more uxorio, entro 6 mesi dalla notifica di esclusione dalla posizione di famiglia del Titolare 3. dai superstiti, diversi dai figli, entro 6 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del Titolare Decorso inutilmente tale termine il vincolo associativo può essere costituito solo se si è obbligati al versamento dei contributi in base all'articolo 4 comma 1 punto 1 dello Statuto. Per la prosecuzione è necessario inviare i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione, contenente l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio 2. copia della notifica o certificato di iscrizione all'ordine dei giornalisti per i Familiari in possesso di tale requisito 3. documentazione fiscale comprovante il reddito denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza
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4. 5. 6. 7.
- percepito nell'anno antecedente. Nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente consenso al trattamento dei dati personali coordinate IBAN codice fiscale ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto
Qualora il superstite sia titolare di pensione indiretta o di reversibilità INPGI è necessario inviare solo i documenti di cui ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6. Il vincolo associativo si costituisce: 1. dalla data di presentazione della domanda per i figli o equiparati a norma di legge 2. dalla data di esclusione come Familiari per i coniugi o conviventi more uxorio 3. dal primo giorno del mese successivo al decesso del Titolare per i familiari di cui al primo comma punto 3. I superstiti, inclusi nella posizione del Socio Titolare al momento del decesso di questi, continuano ad essere assistiti fino allo scadere del mese in cui è avvenuto il decesso. La prosecuzione con costituzione del vincolo associativo si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale, conseguente all'acquisizione dei documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, e 7.
Articolo 13 - Prosecuzione dell'Iscrizione - Diverso Regime Contributivo
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A norma dell'art. 10 comma 5 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione volontaria dell'iscrizione con diverso regime contributivo: 1. i Soci o Aggregati titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI o di enti diversi dall'INPGI. Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo per l'iscrizione ma costituisce titolo per presentare domanda di prosecuzione con ammissione al sistema contributivo dei pensionati. Per essere ammessi a tale sistema gli interessati devono presentare espressa domanda alla CASAGIT. Per i titolari di pensione diretta erogata dall'INPGI la domanda di prosecuzione è sostituita dalla delega rilasciata all'Istituto per il prelievo alla fonte del contributo CASAGIT. Per i titolari di pensione diretta erogata da enti diversi dall'INPGI, la domanda può essere presentata alla Cassa in qualsiasi momento purché siano decorsi almeno 10 anni di iscrizione al Profilo Uno, corredata dalla documentazione fiscale di cui all'art. 33. La delega e la domanda non hanno effetto retroattivo. La prosecuzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene in CASAGIT la relativa domanda o con l'acquisizione della prima denuncia INPGI. 2. i dipendenti di Organismi di Categoria alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prosecuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. i Soci o Aggregati per i figli o equiparati a norma di legge maggiori di anni 26 e fino a 30 e per i figli o equiparati a norma di legge maggiori di anni 30 e fino a 35, solo se già iscritti al compimento degli anni. I figli iscritti come
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Titolari di posizione CASAGIT perché titolari di pensione indiretta o di reversibilità, hanno titolo ad essere nuovamente assistiti come Familiari nella posizione di famiglia del genitore superstite alla cessazione del trattamento pensionistico. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal compimento dei 26 o dei 30 anni e deve essere corredata della documentazione comprovante l'esistenza del carico, ossia: a. documentazione comprovante l'inabilità al lavoro, se presente b. documentazione fiscale del figlio comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza percepito nell'anno precedente. c. ultima documentazione fiscale del Titolare, dalla quale si evidenzi il carico fiscale del figlio, qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno precedente d. in mancanza della documentazione fiscale di cui ai punti precedenti è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il reddito del figlio per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero occorre produrre un documento equivalente e. ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo aggiuntivo individuale, dovuto dal mese del compimento dei 26 o dei 30 anni Il proseguimento dell'iscrizione è notificato all'interessato dalla CASAGIT solo dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e il pagamento del contributo aggiuntivo individuale. I figli che al compimento del ventiseiesimo o trentesimo anno di età hanno proseguito l'assistenza e sono stati successivamente esclusi per il venir meno dei requisiti, possono essere nuovamente inclusi nella posizione di famiglia, fino al compimento del
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trentacinquesimo anno di età, qualora abbiano a proporsi nuovamente le condizioni, salvo che abbiano aderito volontariamente alla CASAGIT ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto. La copertura contributiva deve essere continuativa. Il Titolare è tenuto al rispetto del sistema contributivo cui è sottoposto fino al momento della presentazione della domanda di prosecuzione con diverso regime contributivo o - se pensionato INPGI - fino all'acquisizione della prima denuncia INPGI, a nulla rilevando che i requisiti ricorrano da un periodo anteriore.
Articolo 14 - Prosecuzione dell'Iscrizione - Scambio di Titolarità tra Coniugi Nel caso in cui entrambi i coniugi o conviventi more uxorio abbiano titolo proprio per l'adesione alla Cassa è consentita la costituzione tra loro di una posizione unica, con passaggio dell'uno nella posizione di famiglia dell'altro, salvo il caso in cui entrambi siano iscritti obbligatoriamente alla Casagit a norma dell'articolo 4 comma 1 punto 1 dello Statuto. Il passaggio da Titolare a Familiare è subordinato alla regolarità contributiva del Titolare uscente. La richiesta di iscrizione come proprio Familiare della persona avente titolo proprio all'iscrizione deve essere presentata prioritariamente dal Titolare: 1. obbligato all'iscrizione in forza di un Contratto Collettivo di natura giornalistica sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit, rispetto all'altro Titolare iscritto volontariamente, intendendosi tale anche il pensionato prosecutore volontario.
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2. tenuto alla contribuzione sul trattamento di pensione, rispetto all'altro Titolare volontario; 3. tenuto alla contribuzione più elevata qualora entrambi siano contribuenti volontari o pensionati. Nel caso in cui la contribuzione sia pari, la richiesta di iscrizione può essere presentata indifferentemente dall'uno o dall'altro avente titolo.
Come sospendere e quando termina l'assistenza
Articolo 15 – Sospensione La sospensione del vincolo associativo è prevista per i Titolari: 1. obbligati all'iscrizione Casagit a norma dell'art 4 comma 1 punto 1 dello Statuto in aspettativa non remunerata dal datore di lavoro. La sospensione permane per tutta la durata del periodo di aspettativa non remunerata. La sospensione del vincolo associativo è rilevata d'ufficio con l'acquisizione delle denunce di contribuzione inoltrate dal datore di lavoro e comporta la sospensione della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni per tutta la durata del periodo di sospensione. Il Titolare, contestualmente alla concessione dell'aspettativa ed irrevocabilmente per tutta la durata della stessa, può manifestare per iscritto la volontà di mantenere gli effetti del vincolo associativo proseguendo l'iscrizione come Socio volontario per tutta la durata del periodo di aspettativa non remunerata disciplinata ai punti 3 e 4 del successivo articolo 23. La manifestazione di volontà deve essere espressa
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con le medesime modalità per ogni nuovo ulteriore periodo di aspettativa; 2. cautelativamente sospesi dall'Ordine in attesa di provvedimento definitivo. Il Socio, su richiesta, ha diritto alla corresponsione delle prestazioni, sempreché sia in regola con il versamento del contributo associativo a norma del successivo art. 28. Qualora il provvedimento definitivo determini decadenza del Socio a norma del successivo articolo 17, e solo se il Socio ha optato per il mantenimento dell'assistenza durante il periodo di sospensione dall'Ordine, la Casagit acquisisce il diritto ad effettuare i relativi conguagli; 3. volontariamente iscritti alla Casagit a norma dell'articolo 4 comma 1 punto 2 dello Statuto. La richiesta di sospensione può avere una durata massima di 12 mesi continuativi, non cumulabili per somma di frazioni inferiori a 12 mesi, può essere avanzata dopo il primo biennio di iscrizione e per una sola volta nel corso del rapporto associativo volontario con la Cassa e comporta, irrevocabilmente per tutta la durata della stessa, la sospensione della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni. La sospensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Casagit riceve la relativa richiesta. La sospensione del Titolare comporta la sospensione dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare assistito.
Articolo 16 - Recesso del Titolare Il recesso di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto può essere comunicato solo dopo che siano trascorsi almeno
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2 anni dall'iscrizione e a condizione che la posizione contributiva del Titolare sia regolare. Si prescinde dalla condizione dei due anni, ma non da quella della regolarità della posizione contributiva, solo nel caso di recesso di un Titolare che intenda confluire nella posizione di famiglia di altro Titolare anch'esso iscritto. Il recesso estingue il vincolo associativo del Titolare e comporta la conseguente cancellazione dell'iscrizione dei Familiari dalla data di decorrenza dell'estinzione del vincolo associativo con il Titolare medesimo. L'estinzione del vincolo associativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla Casagit la relativa comunicazione, semprechÊ siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1. Gli iscritti i quali abbiano esercitato il diritto di recesso, non potranno piÚ aderire volontariamente alla Casagit, ma saranno nuovamente associati solo nel caso in cui vi siano obbligati da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Il provvedimento ricognitivo di recesso è assunto dal Direttore Generale.
Articolo 17 - Decesso o Decadenza del Titolare La morte del Titolare determina l'estinzione del vincolo associativo dalla data del decesso. La decadenza, prevista dall'art. 8 comma 3 dello Statuto, comporta la cessazione automatica del vincolo associativo con effetto dalla data: 1. di notifica del provvedimento definitivo di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco stranieri;
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2. di notifica del provvedimento definitivo di radiazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri; 3. di cessazione del trattamento pensionistico erogato dall'INPGI o da altri enti previdenziali; 4. di cessazione del rapporto di lavoro regolato da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione. È considerato in corso il rapporto di lavoro per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso, mantenendo inalterato il vincolo associativo con relativi diritti ed obblighi. 5. di cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione di cui al successivo art. 25; 6. di trasformazione del contratto di lavoro giornalistico da tempo pieno a tempo parziale per i giornalisti pubblicisti; 7. di cessazione del rapporto di lavoro degli Aggregati dipendenti di Organismi di Categoria, salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza; 8. del provvedimento di decadenza per comportamenti fraudolenti o lesivi degli interessi della Cassa posti in essere dai Soci o dagli Aggregati nei confronti della Casagit o che il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come lesivi degli interessi della Cassa medesima. La decadenza per morosità, prevista dall'art. 8 comma 3 punto 5 dello Statuto, comporta la cessazione del vincolo associativo dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del semestre di morosità, sempreché sia successivo al primo biennio di iscrizione.
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La decadenza del Titolare comporta la decadenza automatica dell'intero nucleo familiare. Nei casi di decadenza per: 1. morosità 2. cessazione del rapporto di lavoro regolato da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, o cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11 3. cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di Organismi di Categoria il vincolo associativo può essere ripristinato solo nei casi previsti dell'art 4 comma 1 dello Statuto. Nei casi di decadenza per: 1. comportamenti fraudolenti o lesivi degli interessi della Casagit 2. radiazione dall'Albo, dal Registro praticanti o dall'Elenco stranieri 3. cancellazione per inattività professionale dall'Albo, dal Registro praticanti o dall'Elenco stranieri, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11 4. cessazione del trattamento di pensione per i Titolari non iscritti all'Ordine, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11. il vincolo associativo non potrà più ricostituirsi. La decadenza viene dichiarata dal Direttore Generale, salvo il caso di cui al comma 1 punto 8 del presente
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articolo, per il quale è richiesta delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Recesso del Familiare Fermo restando le condizioni di cui al precedente art. 16, il Titolare che voglia far cessare l'assistenza in favore di uno o più Familiari può comunicare la volontà di voler recedere con effetti da prodursi sulla loro iscrizione. La richiesta di cessazione dell'iscrizione per il Familiare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla Casagit la relativa comunicazione. Il Titolare non potrà successivamente chiedere l'iscrizione del Familiare per il quale è stato esercitato il diritto di recesso. Il Familiare potrà nuovamente iscriversi alla Casagit a titolo proprio come Aggregato, a norma dell'art. 2 comma 3 dello Statuto, ovvero, come Socio qualora ricorrano i requisiti per la costituzione del vincolo associativo a norma dall'art 2 comma 1 dello Statuto. Il provvedimento ricognitivo di recesso è assunto dal Direttore Generale.
Articolo 19 - Decadenza del Familiare Sono motivi di decadenza del Familiare: 1. la decadenza del Titolare 2. la morosità protratta per sei mesi nel versamento del contributo aggiuntivo individuale che lo riguarda 3. il venir meno di uno o più requisiti previsti dal Regolamento per la sua iscrizione
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4. il compimento del trentacinquesimo anno di età del figlio, qualora non sia permanentemente inabile al lavoro. La decadenza Generale.
è
dichiarata
d'ufficio dal
Direttore
Nel caso di decadenza per il venir meno del requisito del carico il Familiare può essere di nuovo assistito qualora riacquisisca tale requisito e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Il diritto in questione è acquisito dai figli ed equiparati a norma di legge che abbiano compiuto il 26° o il 30° anno di età solo se il Titolare abbia optato per la prosecuzione della loro assistenza. Il Familiare decaduto potrà, altresì, iscriversi a titolo proprio qualora ricorrano i requisiti per la costituzione del vincolo associativo a norma dell'art 2 comma 1 dello Statuto o in qualità di Aggregato avente titolo proprio all'iscrizione. I figli o equiparati che hanno aderito volontariamente alla Casagit ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto, non possono successivamente chiedere la ripresa a carico del Titolare, nel caso avessero a proporsi di nuovo le condizioni. I figli iscritti come Titolari di posizione Casagit perché titolari di pensione indiretta o di reversibilità, hanno titolo ad essere nuovamente assistiti come Familiari nella posizione di famiglia del genitore superstite alla cessazione del trattamento pensionistico. Non possono essere più assistiti nella posizione di famiglia del Titolare i Familiari decaduti per morosità nel versamento del contributo individuale. La decadenza decorre: 1. dalla data di decadenza del Titolare
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2. dal giorno successivo alla maturazione del semestre di morositĂ , per i casi di cui al precedente comma 1 punto 2 3. 3a. dalla data in cui si perdono i requisiti per l'assistenza come Familiare, diversi dal requisito del carico 3b. dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale il Familiare ha conseguito un reddito lordo superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 4. dal compimento del trentacinquesimo anno di etĂ .
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Regolamento Contributi
Articolo 20 - Profili Contributivi Per i Titolari di posizione sono previsti tre profili contributivi: 1. in percentuale sulla retribuzione nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci Titolari di un CNLG/accordo sottoscritto dalla FNSI, e recepito dal Consiglio di Amministrazione, che sono obbligatoriamente iscritti alla Casagit 2. in percentuale sul trattamento lordo di pensione percepito; fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati titolari di pensione erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani o da Enti diversi 3. in quota fissa determinata in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati iscritti volontariamente, compresi i dipendenti di Organismi di Categoria. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo, denunciato fiscalmente in Italia o negli stati in cui
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l'interessato ha la residenza o la cittadinanza. L'ammontare del contributo annuo è dettagliato nel documento "Norme e quote del sistema contributivo" e pubblicato sul sito internet della Casagit.
Articolo 21 - Misura del Contributo e Modalità di Versamento (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) I Soci di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, titolari di un CNLG/accordo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al versamento di un contributo in percentuale sul reddito lordo da lavoro dipendente al quale può essere aggiunta una quota in misura fissa. La quota associativa dovuta è calcolata applicando l'aliquota, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria. Qualora il Socio sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico di cui al comma 1, l'aliquota percentuale si applica sulla retribuzione relativa ad ogni rapporto di lavoro. Qualora il Socio sia titolare, oltre che di uno o più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico di cui al comma 1, anche di pensione a carico dell'INPGI, il contributo è dovuto anche su tale trattamento. I contributi devono essere trattenuti mensilmente dal datore di lavoro sulla retribuzione spettante al Socio e versati alla Casagit nei termini e con le modalità da essa
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definite. Nei confronti dei Soci corrispondenti dall'estero, per i quali non sia stata più ottenuta l'autorizzazione a versare la contribuzione obbligatoria IVS in Italia in deroga al principio di territorialità che vige in materia di assicurazioni Sociali, trova applicazione lo stesso regime contributivo previsto per i Soci contrattualizzati. Conseguentemente è fatto obbligo al Socio di provvedere direttamente al versamento dei contributi dovuti alla Casagit, con esonero della quota a carico delle aziende editoriali. Il Consiglio di Amministrazione può annualmente stabilire livelli massimi di contribuzione per i Titolari obbligati all'iscrizione.
Articolo 22 - Minimale Contributivo - Determinazione e Modalità di Versamento (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) La quota associativa riguardante i Soci: 1. giornalisti professionisti, pubblicisti e iscritti all'elenco stranieri, di cui all'art. 2 comma 1 punti 1, 2 e 4 dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG 2. praticanti, di cui all'art. 2 comma 1 punto 3 dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG 3. giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e iscritti all'elenco stranieri, di cui al comma 1 punti 1,2,3 e 4 dell'art. 2 dello Statuto, titolari di altri CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione non può essere inferiore a
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quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (minimale contributivo) sulla base dei principi di sostenibilità economicafinanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. La quota di contribuzione necessaria al raggiungimento del minimale contributivo deve essere versata direttamente dal Socio a conguaglio di fine anno. Il minimale contributivo è dovuto anche dai Soci a cui è applicato il contratto di solidarietà. Qualora il datore di lavoro ometta di corrispondere la retribuzione dovuta al giornalista, con la conseguente omissione anche della trattenuta contributiva da versare alla Cassa, il Socio è tenuto a versare direttamente la contribuzione rapportata al minimale contributivo di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
Articolo 23 - Aspettativa - Contributo e Modalità di Versamento (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) Durante il periodo di: 1. aspettativa obbligatoria o anticipata per mat ernità, la quota associativa è determinata applicando la percentuale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda percepita nell'ultimo mese interamente lavorato; 2. aspettativa facoltativa per maternità: la quota associativa è determinata applicando la percentuale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione minima prevista dal CNLG FNSI-FIEG per il redattore con
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oltre 30 mesi di anzianità professionale o per il praticante, riferita all'anno di contribuzione; 3. aspettativa generica facoltativa senza redditi: la quota associativa, per i Soci che hanno optato per il mantenimento del rapporto associativo, è determinata con le stesse modalità di cui al precedente punto 2; 4. aspettativa per motivi sindacali, cariche pubbliche o altra temporanea attività remunerata: la quota associativa, per i Soci che hanno optato per il mantenimento del rapporto associativo, è determinata applicando gli stessi parametri previsti per la contribuzione dei Soci volontariamente iscritti di cui al successivo art. 28. Nei casi di aspettativa, di cui al precedente punto 1, il Socio è tenuto al versamento diretto della quota associativa, al netto di quanto già assolto per lo stesso periodo dal datore di lavoro mediante trattenute operate sulla retribuzione ad esso dovuta. La quota deve essere versata dal Socio come conguaglio al termine del periodo di astensione obbligatoria. Nei casi di aspettativa, di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, il Socio è tenuto al versamento diretto della quota associativa a suo carico entro la fine del primo mese di ciascun trimestre solare. La disciplina dell'aspettativa si intende estesa per analogia a tutti i casi in cui i Titolari di posizione siano obbligati all'iscrizione da un CCNL o da un Contratto Integrativo Aziendale.
Articolo 24 - Coniugi Entrambi Obbligatoriamente Iscritti (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)
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In presenza di coniugi o conviventi more uxorio, tenuti entrambi al versamento del contributo associativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto, e su richiesta formale degli interessati che dovranno presentare documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, la CASAGIT provvederà alla restituzione del 33% del contributo versato dal coniuge o dal convivente more uxorio tenuto alla contribuzione minore. La disposizione normativa di cui al comma precedente si applica anche in presenza di: 1. coniugi o conviventi more uxorio, di cui uno obbligato al versamento del contributo associativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto e l'altro titolare di pensione diretta erogata dall'INPGI; 2. coniugi o conviventi more uxorio dipendenti di Organismi di Categoria obbligatoriamente iscritti in forza di un contratto integrativo aziendale; 3. conviventi more uxorio con diversa residenza anagrafica solo se la coppia ha un figlio e la genitorialità è comprovata dallo stato di famiglia o dal certificato di nascita. La richiesta di restituzione dovrà essere presentata dagli interessati a firma congiunta, allegando il certificato di matrimonio ovvero lo stato di famiglia accompagnato da dichiarazione di convivenza more uxorio e una dichiarazione che attesti che non sia intervenuta separazione legale ovvero cessazione della convivenza. La richiesta dovrà contenere l'impegno esplicito assunto dagli interessati a comunicare l'eventuale venir meno dei requisiti, producendo idonea documentazione. La Cassa si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche anche chiedendo documentazione aggiuntiva. La restituzione terrà conto delle denunce di contribuzione inviate dalle aziende e avrà effetto a
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decorrere dal primo giorno del semestre in cui è pervenuta in CASAGIT la richiesta di restituzione. La restituzione sarà effettuata una volta l'anno entro il secondo mese successivo all'approvazione del Bilancio e solo per il numero di mesi nell'anno per i quali entrambi i coniugi sono obbligatoriamente iscritti. La presente disciplina non si applica qualora sia intervenuta separazione legale tra i coniugi o sia cessata la convivenza more uxorio. I coniugi o conviventi more uxorio, entrambi obbligatoriamente iscritti, hanno titolo per beneficiare della restituzione anche quando nella loro posizione di famiglia risulti ancora iscritto il coniuge divorziato o separato. Qualora uno dei coniugi o conviventi more uxorio sia in aspettativa obbligatoria o facoltativa per maternità, la CASAGIT provvede a richiedere all'interessato un contributo pari al 67% del contributo dovuto, applicando la riduzione del 33% alla fonte. Qualora uno o entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, risultino titolari di contratto di solidarietà, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la restituzione del 50% del contributo versato dal coniuge o dal convivente more uxorio tenuto alla contribuzione minore.
Articolo 25 - Trattamento Disoccupazione
Contributivo
Soci
in
(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) I Soci obbligati all'iscrizione, a norma dell'art 4 comma 1 lettere a, b e c dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, i quali siano venuti successivamente a trovarsi in stato
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di disoccupazione, possono essere ammessi all'assistenza senza oneri contributivi per un massimo di 24 mesi ripetibile per una sola volta, non consecutiva, nel corso del rapporto associativo con la Cassa. In caso di cumulo di periodi inferiori a 24 mesi, l'assistenza senza oneri contributivi non potrà comunque superare i 48 mesi complessivi. L'ammissione al trattamento assistenziale di disoccupazione senza oneri contributivi viene riconosciuta con le seguenti modalità: 1. per massimo 24 mesi se: a. l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di durata superiore a 24 mesi b. l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di durata superiore a 24 mesi ed è seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di contribuzione volontaria non superiore a 6 mesi 2. per tanti mesi quanti denunciati alla CASAGIT se l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 24 mesi. Per l'ammissione al trattamento assistenziale di disoccupazione senza oneri contributivi, i Soci devono presentare alla CASAGIT un'espressa richiesta corredata da una dichiarazione dalla quale risulti che: a. gli interessati si trovino in effettivo stato di inoccupazione; b. b. non siano titolari di alcun trattamento di pensione; c. il compenso da lavoro, qualora abbiano in corso un rapporto di lavoro che non prevede l'obbligo del versamento del contributo associativo, di per se o sommato al trattamento di disoccupazione percepito, non superi la retribuzione lorda mensile minima, tabellare più contingenza, prevista dal
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CNLG per il redattore con meno di trenta mesi di anzianità professionale. Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata una dichiarazione, firmata dal Socio e dall'azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro, nella quale sia indicato l'eventuale ammontare delle somme erogate, a qualsiasi titolo, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e a quanto previsto dalla legge e dal CNLG. L'erogazione delle somme aggiuntive di cui al comma che precede determina l'abbattimento del periodo di trattamento agevolato per disoccupazione in misura pari al numero di mensilità corrispondenti alle predette somme, determinate sulla base dell'imponibile contributivo denunciato dal datore di lavoro con riferimento all'ultima mensilità lavorata. L'assistenza agevolata ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli interessati hanno cessato il rapporto di lavoro, oppure, in caso di mancato preavviso, dal primo giorno del mese successivo a quello coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso. Il periodo di sospensione per aspettativa o per cassa integrazione non è conteggiato nella durata del rapporto di lavoro ai fini dell'ammissione al trattamento agevolato di disoccupazione. L'instaurarsi di un rapporto di lavoro di durata inferiore a 24 mesi che prevede l'obbligo del versamento del contributo associativo, determina la sospensione del trattamento agevolato. Alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente, ricorrendo i requisiti di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, il Socio può essere riammesso al trattamento agevolato per il numero a lui più
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favorevole di mesi tra quelli necessari al completamento del precedente periodo di trattamento agevolato e quelli pari alla durata dell'ultimo rapporto di lavoro. L'instaurarsi di un rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi che non preveda l'obbligatorietà del versamento del contributo associativo, determina la sospensione del trattamento agevolato qualora il cumulo tra il reddito lordo percepito e l'eventuale quota di indennità di disoccupazione percepita, superi la retribuzione lorda mensile minima, tabellare più contingenza, prevista dal CNLG per il redattore con meno di trenta mesi di anzianità professionale. Nel caso di cui al comma precedente, il Socio, ricorrendo i requisiti di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, può essere riammesso al trattamento agevolato sino al completamento del periodo massimo consentito purché per tutta la durata del rapporto suddetto, provveda al versamento del contributo volontario previsto dal successivo art. 28. Nel caso di mancato versamento del volontario il Socio decade dall'iscrizione.
contributo
La riammissione al trattamento agevolato resta subordinata al rilascio della stessa documentazione specificata ai comma 2 e 3 del presente articolo. I requisiti di cui al comma 2 del presente articolo devono permanere per tutta la durata del periodo di assistenza agevolata. E' dovere del socio comunicarne immediatamente l'eventuale perdita e la Casagit si riserva comunque il diritto di effettuare verifiche volte ad accertarne la sussistenza. Nel caso in cui il Socio non provveda a presentare, entro il termine di 6 mesi dalla notifica del procedimento di verifica, la documentazione richiesta dalla Casagit
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necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per il periodo in esame o qualora dalla documentazione se ne rilevi la mancanza, la Cassa provvederĂ autonomamente ad accertare, per l'intero periodo, il contributo a norma dell'art.28 del Regolamento senza che il Socio possa beneficiare delle eventuali riduzioni contributive che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a norma dello stesso articolo.
Articolo 26 - Trattamento Contributivo dei Soci in Cassa Integrazione Guadagni (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) I Soci obbligati all'iscrizione, titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art 4 comma 1 lettere a., b. e c. dello Statuto, in trattamento di cassa integrazione a zero ore per l'intero mese, sono ammessi all'assistenza senza oneri contributivi per un massimo di 24 mesi. Qualora il periodo di cassa integrazione sia parzialmente remunerato dal datore di lavoro, i Soci sono comunque tenuti al versamento del contributo dovuto a norma del precedente art. 21 sui compensi percepiti. L'assistenza agevolata ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui il Socio sia entrato in regime di cassa integrazione. L'ammissione all'assistenza senza oneri contributivi è compatibile con l'instaurarsi di un rapporto di lavoro nel settore giornalistico o in altro settore, che non preveda l'obbligatorietà del versamento del contributo
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associativo, da cui derivi un compenso che, di per se o sommato al trattamento di cassa integrazione percepito, non superi la retribuzione lorda mensile minima tabellare prevista dal CNLG per il redattore con meno di trenta mesi di anzianità professionale. Il trattamento agevolato di cassa integrazione si interrompe automaticamente con la ripresa di rapporto di lavoro subordinato regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sospensione dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione, per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro che non preveda l'obbligatorietà del versamento del contributo associativo e da cui derivi un compenso superiore alla retribuzione lorda mensile minima, tabellare più contingenza, prevista dal CNLG per il redattore con meno di trenta mesi di anzianità professionale, il Socio è tenuto, per tutta la durata del rapporto suddetto, al versamento del contributo minimale previsto dal precedente art. 22. La proroga del trattamento di cassa integrazione oltre i 24 mesi determina la sospensione del vincolo associativo per tutta la durata del periodo di proroga. Il Socio, contestualmente al verificarsi dell'evento e irrevocabilmente per tutta la durata dello stesso, può manifestare per iscritto la volontà di mantenere gli effetti del vincolo associativo restando tenuto al versamento del contributo minimale previsto dal precedente art. 22. La medesima volontà deve essere manifestata, con le stesse modalità, in occasione di ogni ulteriore periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione. I medesimi benefici contributivi valgono, altresì, in favore dei Soci collocati in mobilità ai sensi della legge 223/1991.
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Il Socio é tenuto a comunicare alla CASAGIT l'eventuale interruzione dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione ed in ogni caso è tenuto a comunicare le variazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6. La Casagit si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 4 e 6 del presente articolo. Nel caso in cui il Socio non provveda a presentare, entro il termine di 6 mesi dalla notifica del procedimento di verifica, la documentazione richiesta dalla Casagit necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per il periodo in esame o qualora dalla documentazione se ne rilevi la mancanza, la Cassa provvederà autonomamente ad accertare, per l'intero periodo, il contributo a norma dell'art.22 del Regolamento senza che il Socio possa beneficiare delle eventuali riduzioni contributive che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a norma dello stesso articolo.
Articolo 27 - Trattamento Contributivo nei casi di Assenza dal Lavoro per Malattia non Indennizzata (Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI) Il Socio titolare di contratto di lavoro collettivo giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, in malattia oltre il periodo indennizzato dal datore di lavoro è ammesso agli stessi benefici contributivi previsti per il Socio in disoccupazione.
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Articolo 28 - Soci non Titolari di CNLG/Accordi Sottoscritti dalla FNSI e Aggregati non Dipendenti (Misura del contributo e modalità di versamento) I Soci di cui all'art 2 comma 1 dello Statuto, non titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI, i prosecutori volontari a norma dall'art 10 comma 3 e 4 dello Statuto e gli Aggregati a norma dell'art 2 comma 3 dello Statuto, sono tenuti al versamento di un contributo associativo in quota fissa determinato in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza. Le misure ridotte di contribuzione, si applicano: 1. il primo anno, sulla base della documentazione comprovante il reddito lordo percepito nell'anno precedente; 2. negli anni successivi, in via presuntiva nel mese di gennaio di ciascun anno sulla base dell'ultimo reddito dichiarato alla Casagit. Qualora vi sia una variazione di reddito che determini una variazione della contribuzione dovuta, maggiore o minore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, il Socio o Aggregato è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il termine del 31 ottobre, copia della documentazione relativa al reddito lordo dichiarato nell'anno, al fine di consentire alla Cassa di eseguire le opportune variazioni e di procedere ai conguagli. La Cassa si riserva il diritto di eseguire verifiche. Nel caso in cui in sede di verifica il Socio o Aggregato non provveda a presentare documentazione reddituale,
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entro il termine di 6 mesi dalla notifica del procedimento di verifica, o qualora dai dati reddituali acquisiti si determini l'inquadramento in una fascia di contribuzione superiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, l'iscritto è tenuto al pagamento della differenza, tra il minore contributo accertato in via presuntiva e il contributo associativo, riferito alla fascia di contribuzione piÚ alta, maggiorata di una somma aggiuntiva pari al 10% della stessa. La presentazione della documentazione fiscale dopo la scadenza del 31 ottobre, e comunque prima di un'eventuale verifica da parte della Cassa: 1. non determina, per l'anno di riferimento, l'applicazione della riduzione del contributo associativo se il reddito lordo percepito comporta l'inquadramento in una fascia di contribuzione inferiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva 2. determina, per l'anno di riferimento, l'applicazione del contributo associativo se il reddito lordo percepito comporta l'inquadramento in una fascia di contribuzione superiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, senza l'applicazione della maggiorazione del 10% di cui al comma precedente Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato direttamente dai Titolari in rate trimestrali anticipate entro la fine del primo mese di ciascun trimestre solare. Il primo versamento deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda di adesione e deve essere commisurato al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, calcolando come mese intero l'eventuale frazione di mese.
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Il mancato versamento dei contributi nei termini su indicati comporta l'applicazione di interessi di mora, pari al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Il Consiglio delibera l'adeguamento del tasso di mora nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. L'applicazione degli interessi di mora è subordinata alla messa in mora del debitore con la quale si apre la procedura di recupero del credito contributivo.
Articolo 29 - Soci non titolari di CNLG /Accordi Sottoscritti dalla FNSI, di Età Inferiore a 30 Anni (Misura del contributo e modalità di versamento) I Soci che prestano attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributo associativo, purché abbiano un'età non superiore a trenta anni e nell'anno precedente abbiano denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui hanno la residenza o la cittadinanza un reddito non superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al versamento di un contributo associativo in misura ridotta, secondo parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, in base al principio di sostenibilità economico-finanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Per i Soci in oggetto si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28.
Articolo 30 - Dipendenti di Organismi di Categoria (Misura del contributo e modalità di versamento) Gli Aggregati di cui all'art 2 comma 3 punto 5 dello Statuto sono tenuti al versamento di un contributo
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associativo in quota fissa determinato in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito da lavoro dipendente del Titolare. Il datore di lavoro: 1. determina l'ammontare del contributo dovuto sulla base della retribuzione mensile lorda dell'Aggregato e dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione; 2. inoltra alla Casagit la denuncia di contribuzione mensile con indicazione, per ciascun dipendente iscritto alla Cassa, dell'ammontare della retribuzione mensile lorda e l'ammontare del contributo dovuto; 3. effettua il prelievo alla fonte dei contributi ed esegue il versamento nei tempi e nei modi definiti dalla Casagit. Ai dipendenti di Organismi di Categoria in aspettativa, che risultino obbligatoriamente iscritti alla Casagit in forza di un CCNL o di un Contratto Integrativo Aziendale, sono applicati i regimi contributivi previsti all'art. 23 del Regolamento.
Articolo 31 - Titolari di Pensione Diretta INPGI (Misura del contributo e modalità di versamento) Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo che consente la costituzione di un rapporto associativo, ma la possibilità per il Socio di chiedere la prosecuzione del rapporto come pensionato ed accedere ad un diverso profilo contributivo. Il trattamento temporaneo di inabilità erogato dall'INPGI non è considerato alla stregua della
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pensione di invalidità. Pertanto, non costituisce titolo per il passaggio al profilo contributivo dei pensionati. I titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI sono tenuti al versamento di una quota associativa in misura percentuale a norma dell'art. 20 comma 1 punto 2, con applicazione dell'aliquota annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione sul trattamento lordo di pensione compresi eventuali supplementi. Essi sono tenuti al versamento delle predette quote associative anche sulla pensione di reversibilità o indiretta, nel caso in cui ne siano beneficiari. I Soci titolari di pensione a carico dell'INPGI e di uno o più rapporti di lavoro subordinato, regolati da contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla FNSI, sono tenuti al versamento del contributo calcolato sia sui redditi da pensione che da lavoro dipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di definire aliquote ridotte e livelli di esenzione in base al trattamento lordo annuo di pensione. I titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI che abbiano subito una riduzione del trattamento di pensione per effetto delcumulo con reddito di lavoro autonomo o dipendente, sono tenuti a versare la quota associativa calcolata applicando l'aliquota percentuale sulla pensione intera erogabile. Il versamento del contributo dovuto sui redditi da pensione è eseguito dall'INPGI con le modalità previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e la Cassa. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'INPGI ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.
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Articolo 32 - Titolari di Pensione Diretta Pro-Quota o Supplementare (Misura del contributo e modalità di versamento) Fermo restando quanto disposto al primo comma del precedente articolo 31, i titolari di pensione pro-quota o supplementare sono tenuti al versamento di una quota associativa in percentuale sui trattamenti di pensione complessivamente percepiti. La quota è determinata applicando l'aliquota percentuale: 1. sul trattamento erogato mensilmente dall'INPGI 2. sull'ammontare complessivo del trattamento di pensione erogato da enti diversi dall'INPGI nell'anno di contribuzione. Il versamento del contributo dovuto sui trattamenti di pensione complessivamente percepiti è eseguito dall'INPGI con le modalità previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e la Cassa. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'INPGI ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.
Articolo 33 - Titolari di Pensione Diretta a carico di Enti diversi dall'INPGI (Misura del contributo e modalità di versamento) I Titolari di pensione a carico di enti diversi dall'INPGI, che hanno maturato 10 anni di iscrizione al Profilo Uno, possono versare una quota associativa in percentuale sui trattamenti lordi di pensione complessivamente percepiti, sempreché questi costituiscano reddito esclusivo o superiore ad ogni altro reddito.
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L'ammontare annuo del contributo non può essere inferiore al minimale contributivo, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. I Titolari che non hanno ancora maturato il periodo di 10 anni di iscrizione, di cui al comma 1, non possono essere ammessi al trattamento agevolato previsto per i pensionati e dovranno contribuire, a norma dell'art. 28 del presente Regolamento, come Titolari volontari fino al raggiungimento dei 10 anni di iscrizione. I Titolari di cui al presente articolo sono tenuti, per il primo anno, ad inviare: 1. copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD) percepiti nell'anno precedente, rilasciata dall'Ente erogatore 2. copia della dichiarazione dei redditi. Se non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è necessario presentare certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate. La Cassa si riserva il diritto di chiedere ogni quattro anni il rinnovo della documentazione fiscale riguardante il reddito da pensione ai fini dell'adeguamento del contributo annuo dovuto. L'adeguamento contributivo decorrerà dall'anno del rinnovo della documentazione. Nel caso in cui il Titolare non provveda a presentare, entro febbraio dell'anno successivo alla richiesta di rinnovo, la documentazione fiscale richiesta dalla Casagit, il diritto all'erogazione delle prestazioni sarà sospeso in attesa di acquisire la documentazione fiscale necessaria al calcolo dell'adeguamento contributivo. Il versamento del contributo deve essere effettuato direttamente dall'interessato in rate trimestrali. La
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scadenza di ciascuna rata trimestrale è fissata alla fine del primo mese di ciascun trimestre solare.
Articolo 34 - Superstiti (Misura del contributo e modalità di versamento) I superstiti inclusi nella posizione di famiglia del Titolare al momento del decesso, nell'aderire a loro volta alla Casagit in qualità di Aggregati, sono tenuti ad osservare lo stesso regime contributivo previsto per i Titolari volontari di cui all'art. 28. Qualora il Titolare deceduto sia un pensionato, i superstiti, se a loro volta pensionati, sono ammessi al regime contributivo agevolato previsto per i pensionati, di cui agli articoli 32,32 o 33, a condizione che abbiano maturato autonomamente il requisito dei 10 anni di iscrizione al Profilo Uno. I superstiti Titolari di pensione indiretta o di reversibilità acquisiscono il diritto, ognuno a titolo proprio, per l'iscrizione alla Casagit. I superstiti Titolari di pensione indiretta o di reversibilità INPGI sono ammessi al trattamento contributivo previsto per i pensionati INPGI e sono tenuti al versamento del contributo associativo risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla somma degli importi costituenti le varie quote della pensione.
Articolo 35 - Misura del Contributo dei Familiari
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L'assistenza ai Familiari, salvo quanto diversamente stabilito, è prevista con oneri contributivi aggiuntivi. La misura e le modalità di contribuzione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La contribuzione è così distinta: 1. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INDIVIDUALE dovuto per: a. figli ed equiparati a norma di legge a carico del Socio che hanno compiuto i 26 anni. Qualora il Titolare abbia nella propria posizione di famiglia due o più figli ultraventiseienni a carico, verserà per intero la quota aggiuntiva di maggiore entità, dovuta per uno dei figli; per gli altri fruirà di una riduzione del 50% del contributo aggiuntivo dovuto da ciascuno. Il contributo in oggetto non è dovuto per i figli ed equiparati permanentemente inabili al lavoro; b. genitori ed equiparati a carico; c. familiare di 3° grado e convivente a carico; d. coniuge o convivente more uxorio anche dello stesso sesso. Il Titolare potrà essere esentato dal versamento di questo contributo se il coniuge/convivente more uxorio ha percepito nell'anno precedente, un reddito non superiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'esenzione è accertata in via presuntiva nel mese di gennaio di ciascun anno in base all'ultimo reddito dichiarato alla Casagit. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Casagit la perdita del requisito reddituale che ha dato diritto all'esenzione entro il 31 ottobre relativo all'anno di riferimento.
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La Cassa si riserva il diritto di eseguire controlli periodici, chiedendo ai titolari di posizione la presentazione di documentazione comprovante il reddito del coniuge o del convivente more uxorio per il numero di anni sottoposti a verifica. Nel caso in cui in sede di verifica il Titolare non provveda a presentare documentazione comprovante i redditi o dai dati reddituali acquisiti risulti venuto meno il requisito per l'esenzione e restino dovute differenze contributive rispetto al contributo accertato annualmente in via presuntiva, l'iscritto è tenuto al pagamento delle differenze, maggiorate di una somma aggiuntiva pari al 10% delle stesse. La presentazione della documentazione fiscale dopo la scadenza del 31 ottobre, e comunque prima di un'eventuale verifica da parte della Cassa: 1. non dà diritto all'esenzione per l'anno di riferimento se il reddito comunicato è inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione; 2. determina l'applicazione per l'anno di riferimento del contributo aggiuntivo individuale previsto se il reddito comunicato è superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, senza applicazione di alcuna sanzione. Il beneficio di esenzione non riguarda l'eventuale contributo aggiuntivo nucleo familiare, di cui al successivo punto 2, che resta comunque dovuto. 2. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NUCLEO FAMILIARE dovuto dal Titolare qualora risulti assistito almeno un Familiare per il quale non è tenuto al versamento del contributo aggiuntivo individuale. Sono in ogni caso esonerati dal
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versamento del contributo aggiuntivo nucleo familiare: a. i Soci durante il periodo di assistenza agevolata per disoccupazione o cassa integrazione; b. i Titolari il cui nucleo familiare è composto da un solo figlio, invalido; c. i Titolari il cui nucleo familiare è composto da un solo figlio nato nell'anno a cui si riferisce il contributo. In questo caso il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello di nascita. Il Titolare tenuto contemporaneamente al versamento del "contributo aggiuntivo nucleo familiare" e di almeno un "contributo aggiuntivo individuale", con esclusione del contributo aggiuntivo individuale previsto per il coniuge, usufruisce di una riduzione del 10% sull'ammontare del contributo aggiuntivo individuale di maggiore entità. A parità di importo di più contributi aggiuntivi individuali, la riduzione è applicata su uno solo di essi.
Articolo 36 - Modalità di Versamento dei Contributi per i Familiari Il contributo aggiuntivo individuale e il contributo aggiuntivo nucleo familiare, qualora dovuti, devono essere versati dal Titolare in trimestralità anticipate, in scadenza alla fine del primo mese di ciascun trimestre solare. Il Socio obbligato all'iscrizione in applicazione dei contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio
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di Amministrazione, il dipendente di Organismi di Categoria o il titolare di pensione INPGI può rilasciare delega scritta all'azienda, all'Ente di appartenenza o all'INPGI ed in copia a Casagit, per la trattenuta alla fonte del contributo aggiuntivo individuale dovuto per il coniuge o per il convivente more uxorio. I soggetti di cui sopra tratterranno tali quote semestralmente e precisamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre. In tutti i casi in cui il Titolare sia tenuto al versamento del contributo per l'assistenza ai Familiari l'inutile decorso del termine entro cui deve eseguire il pagamento dei contributi aggiuntivi, comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 28 comma 10. Gli interessi di mora non sono applicati per il ritardato pagamento del contributo aggiuntivo individuale per il coniuge o convivente more uxorio qualora il Titolare abbia rilasciato delega al datore di lavoro o all'INPGI per la trattenuta alla fonte di quanto dovuto.
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Quote 2018 Titolari Contribuzione Volontaria
ANNO 2018 CONTRIBUZIONE Giornalisti con contribuzione volontaria, giornalisti in aspettativa con altri redditi e titolari aggregati (reddito superiore a € 100.000) Giornalisti con contribuzione volontaria, giornalisti in aspettativa con altri redditi e titolari aggregati (reddito da € 71.315,01 a € 100.000) Giornalisti con contribuzione volontaria, giornalisti in aspettativa con altri redditi e titolari aggregati (reddito fino € 71.315,00) Giornalisti con contribuzione volontaria con età < 30 anni e redditi non superiori a € 11.365,92
MESE
TRIMESTRE
ANNO
283,00
849,00
3.396,00
257,00
771,00
3.084,00
231,00
693,00
2.772,00
154,00
462,00
1.848,00
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Familiari (Contribuzione Aggiuntiva Individuale)
ANNO 2018 CONTRIBUZION/FAMILIARI Coniuge e convivente "more uxorio" Figli di età >26 Figli di età >30 Genitori-nonni-altri ascendenti in linea diretta con il 3° grado (per il 1 assistito) 2 Genitori assistiti
MESE TRIMESTRE ANNO 75,00
225,00
900,00
105,00 139,00
315,00 417,00
1.260,00 1.668,00
147,00
441,00
1.764,00
221,00
663,00
2.652,00
Familiari (Contribuzione Aggiuntiva Nucleo)
ANNO 2018 CONTRIBUZIONE NUCLEO FAMILIARE (REDDITO ANNUO TITOLARE*) < € 30.000 € 30.000 - € 40.000 € 40.001 - € 50.000 € 50.001 - € 62.000 € 62.001 - € 75.000 € 75.001 - € 90.000 € 90.001 - € 120.000 € 120.001 - € 160.000 > € 160.000
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MESE TRIMESTRE ANNO esente 8,00 11,00 14,50 18,00 22,00 27,50 32,00 35,00
esente 24,00 33,00 43,50 54,00 66,00 82,50 96,00 105,00
esente 96,00 132,00 174,00 216,00 264,00 330,00 384,00 420,00
Pensionati INPGI
ANNO 2018 PENSIONATI INPGI Aliquota Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI Titolari di pensione INPGI + Altra esente pensione con trattamento lordo annuo di pensione fino a € 11.897,05 Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI Titolari di pensione INPGI + Altra 2,20% pensione con trattamento lordo annuo di pensione superiore a € 11.897,05 e inferiore a € 22.306,98 Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI Titolari di pensione INPGI + Altra 3,50% pensione con trattamento lordo annuo di pensione superiore a € 22.306,98
Pensionati non INPGI
ANNO 2017/2018 PENSIONATI NON INPGI Titolari di pensione NON INPGI (su trattamento lordo annuo di pensione) Salvo il rispetto del MINIMALE CONTRIBUTIVO
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Aliquota 3,50%
Minimali Contributivi
ANNO 2018 MINIMALE CONTRIBUTIVI Giornalisti obbligatoriamente iscritti (professionisti o pubblicisti) rapportato al minimo tabellare del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale Giornalisti obbligatoriamente iscritti (professionisti o pubblicisti) in aspettativa facoltativa per maternità, in congedo parentale o in aspettativa generica senza reddito rapportato al minimo tabellare del redattore con oltre di 30 mesi di anzianità professionale Minimale praticanti Giornalisti obbligatoriamente iscritti (praticanti) Il minimo tabellare del praticante Minimale dei PENSIONATI NON INPGI
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MESE TRIMESTRE ANNO
87,00
261,00
1.044,00
112,00
336,00
1.344,00
51,00
153,00
612,00
154,00
462,00
1.848,00
Limiti di Reddito
ANNO 2018 LIMITI DI REDDITO Per la determinazione della vivenza a carico del familiare e l'esenzione dal versamento del contributo aggiuntivo individuale per il coniuge o convivente more uxorio Per la vivenza a carico di due genitori assistiti
Reddito
11.365,92
17.066,58
Massimale Contributivo Soci Contrattualizzati
ANNO 2018 MASSIMALE CONTRIBUTIVO SOCI CONTRATTUALIZZATI Per il 2016 il massimale retributivo resta a 400.180,19 (contributo â&#x201A;Ź 14.406,49) non essendoci state per il 2015 variazioni al parametro di aumento della retribuzione del Redattore con meno di 30 mesi di anzianitĂ professionale
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Profilo 2-3-4
Per venire incontro a una professione in rapida e continua evoluzione, Casagit adegua la propria offerta di servizi e apre le porte a tutti i giornalisti libero professionisti, freelance, pubblicisti e con contratti atipici con soluzioni differenziate, adatte a qualsiasi disponibilitĂ economica e ad ogni esigenza di salute. I profili Due, Tre e Quattro offrono una copertura interessante anche per i figli dei colleghi non piĂš iscritti alla Cassa e per ogni iscritto all'Ordine dei giornalisti che, finora, non abbia potuto accedere o mantenere l'adesione alla Casagit.
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Quote Per "contribuzione" si intende la quota associativa che il Socio ogni anno è tenuto a versare per usufruire dei servizi Casagit.
Contributo annuale titolare coniuge o convivente figlio dal 2° figlio
1500 € 800 € 400 € 300 €
L'assistenza di Casagit per i figli dei titolari è prevista fino all'età di 26 anni.
Contributo una tantum Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota d'iscrizione una tantum, all'atto
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dell'iscrizione:
Fascia di età 50-55 anni 56-60 anni 61-65 anni 66-70 anni 71-75 anni 76-80 anni 81-85 anni > 86 anni
Quota di iscrizione una tantum TITOLARE 2.000 € 2.400 € 2.800 € 3.200 € 3.800 € 4.200 € 4.800 € 5.400 €
Quota di iscrizione una tantum CONIUGE/CONVIVENTE 1.000 1.300 1.500 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000
€ € € € € € € €
Il contributo una tantum non è previsto per gli iscritti alla Cassa da almeno 10 anni. Sia il contributo annuale sia il contributo una tantum si possono pagare in rate trimestrali.
Rimborsi La Casagit garantisce un concorso alle spese mediche quali: diaria per ricoveri, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.
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Sono convenzionate in forma indiretta con la Casagit strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, dentisti, centri diagnostici e poliambulatori specialistici nelle principali città italiane.
Elenco delle prestazioni
Accertamenti clinici (da maggio 2014) Accertamenti diagnostici ordinari e di alta specializzazione Cure odontoiatriche Cure oncologiche e altre terapie Cure termali Lenti correttive della vista LTC (Long Term Care) - Assistenza ai non autosufficienti (da gennaio 2018) Pacchetto maternità (da ottobre 2013) Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Protesi e presidi sanitari Ricoveri (con e senza intervento chirurgico) Terapie fisiche e riabilitative Visite specialistiche Casagit Card Assistenza in emergenza
Accertamenti clinici (da maggio 2014) Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per gli accertamenti clinici quali ad esempio l'analisi del sangue, delle urine (l'elenco completo è disponibile all'interno del tariffario) Come ottenere il rimborso
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Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente.
La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto:
€ 125,00 annui per persona € 185,00 annui per nuclei fino a 3 persone € 225,00 annui per nuclei oltre 3 persone.
Accertamenti diagnostici ordinari e di alta specializzazione l concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per:
accertamenti diagnostici ordinari (come ecografie e radiografie) accertamenti di alta diagnostica (come tac, rmn, pet, ecocardiocolordoppler, pancolonscopia, elenco completo è disponibile all'interno del tariffario)
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Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente.
La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up.
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto:
2.000 € annui per persona 3.000 € annui per nuclei fino a 3 persone 3.300 € annui per nuclei oltre 3 persone
Cure odontoiatriche Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per:
chirurgia orale, prestazioni di igiene orale e di parodontologia, terapie conservative e radiologia protesi ortodonzia implantologia.
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Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
scheda per le cure odontoiatriche documentazione obbligatoria indicata nel tariffario fattura.
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto:
2.000 € annui per persona 3.000 € annui per nuclei fino a 3 persone 3.300 € annui per nuclei oltre 3 persone
Cure oncologiche e altre terapie Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per:
chemioterapia radioterapia altre terapie finalizzate alla cura di malattie oncologiche dialisi.
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la fattura con indicazione del trattamento effettuato. Il rimborso: massimale e tariffe
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Il rimborso delle spese sostenute entro il limite del massimale previsto:
2.000 € annui per persona
Cure termali Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per cure termali praticate successivamente al ricovero o all'intervento chirurgico reso necessario da malattia o da infortunio. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la ricevuta del centro termale indicante il ticket pagato. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto:
150 € annui per persona
Non è previsto il rimborso delle spese di natura alberghiera.
Lenti correttive della vista Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute
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per l'acquisto della montatura, delle lenti e/o lenti a contatto. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
prescrizione del medico oculista o dell'ottico optometrista con l'indicazione del difetto visivo fattura con l'indicazione della fornitura effettuata.
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato, entro il limite del massimale previsto:
50 € annui per persona
Il rimborso delle spese può essere effettuato cumulando il diritto al contributo maturato in un biennio o triennio. Allo scadere del terzo anno il massimale si intenderà ricalcolato su base annua e cumulabile nuovamente per il triennio successivo.
LTC (Long Term Care) - Assistenza ai non autosufficienti (da gennaio 2018) Il contributo, erogato per il tramite di una polizza collettiva stipulata da CASAGIT con Poste Vita SpA, è previsto, in caso di perdita di autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana per gli assistiti che si trovino, a seguito di malattia o infortunio, per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi e presumibilmente in modo permanente, ad aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere
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aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana, oppure siano affetti da grave demenza invalidante comprovata dalla diagnosi di un neurologo e/o gerontologo con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiana (activities of daily living o ADL) sono definite come:
lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia,di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti); vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assistito, per la parte superiore o inferiore del corpo; nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto; andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di ausili e di indumenti specifici; muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche; spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.
Per poter accedere al contributo l'Assistito dovrà:
avere un’età non superiore a 75 anni alla data del 01/01/2018 aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di
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almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana essere nelle condizioni di assicurabilità previste dalla polizza di Poste Vita SpA (di cui agli artt. 5 e 6 del “Condizioni di Assicurazione”) aver preso visione del fascicolo informativo “Contratto di assicurazione collettiva di Rendita Vitalizia in caso di perdita di Autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana”
Come richiedere il contributo La documentazione per ottenere il riconoscimento dello stato di “non autosufficienza” è la seguente:
questionari da richiedere a Poste Vita SpA documentazione clinica comprovante lo stato di “non autosufficienza” (cartelle cliniche, referti, accertamenti strumentali)
Tutta la documentazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Poste Vita Spa - Ufficio Liquidazioni Vita Viale Beethoven 11, 00144 Roma Il contributo Al riconoscimento della LTC da parte di Poste Vita SpA, quest’ultima provvederà alla corresponsione di una rendita vitalizia posticipata mensile di 500,00 € a prescindere dalle eventuali successive variazioni del rapporto tra l’assistito e la Casagit.
Pacchetto maternità (da ottobre 2013)
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Il concorso della Cassa è previsto per le prestazioni inerenti la maternità:
ecografie ostetriche e morfologiche analisi cliniche e indagini genetiche (analisi di laboratorio, amniocentesi, villocentesi, translucenza nucale e ogni altro tipo di accertamento diagnostico finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del feto)
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
fatture con indicazione esplicita di riconducibile alla gravidanza
prestazione
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto:
500 € per evento
Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Il concorso della Cassa è previsto per i seguenti pacchetti di prestazioni:
dermatologico: visita specialistica e mappatura dei nei in epiluminescenza ginecologico: visita specialistica, ricerca papilloma virus (HPV), eventuale tipizzazione HPV (in caso di esito positivo rimborso del vaccino al 50% della spesa oculistico: visita specialistica, misurazione acutezza visiva per lontano e vicino, tonometria, fondo dell’occhio, valutazione motilità oculare
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urologico: visita specialistica, ecografia transrettale
PSA,
PSA
Free,
Le prestazioni possono essere fruite solo nella loro totalità, non essendo possibile, infatti, eseguire solo parte delle prestazioni previste dal pacchetto prescelto. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: • fatture con indicazione prestazioni effettuate
esplicita
delle
singole
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale annuo:
200 € per il titolare 100 € per ogni familiare
Protesi e presidi sanitari Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per l'acquisto, riparazione e sostituzione o il noleggio, purché inerenti la malattia o l'infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico e prescritte da medico specialista, con diagnosi documentata e accertata di:
apparecchi ortopedici quali stampelle, carrozzine, corsetti e tutori apparecchio gessato o presidio terapeutico similare apparecchiature per trattamenti fisioterapici.
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Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
prescrizione del medico cartella clinica fattura con l'indicazione della fornitura effettuata.
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato per l'80% della spesa secondo il tariffario ed entro il limite del massimale:
800 € annui per persona 1.200 € annui per nuclei fino a 3 persone 1.350 € annui per nuclei oltre 3 persone.
Ricoveri (con e senza intervento chirurgico) Ricovero con intervento chirurgico Il concorso della Cassa è previsto per i ricoveri con e senza intervento chirurgico, solo se resi necessari da malattia o infortunio. Non è previsto alcun rimborso per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a norma di legge, prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico e per terapie o accertamenti clinici e diagnostici che possono essere effettuati anche ambulatorialmente. Procedura per il ricovero Il ricovero presso una struttura convenzionata con la Casagit prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte
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della Cassa. Per ottenere l'autorizzazione è necessario inviare un fax alle consulte regionali o alla Direzione generale, allegando la richiesta di ricovero del medico da cui risulti il nominativo e il codice dell'assistito, la struttura prescelta, il giorno del ricovero, la procedura medico-chirurgica prevista e un recapito telefonico dell'assistito. La Cassa invierà l'autorizzazione alla struttura convenzionata, in tempo utile per il ricovero. Il ricovero in una struttura non convenzionata con la Casagit non è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della stessa. Fanno eccezione gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, per i quali la richiesta di autorizzazione presentata alla Direzione generale deve essere corredata da una dettagliata relazione dello specialista attestante la patologia e da documentazione clinica e radiografica o fotografica che dimostri la necessità funzionale e terapeutica dell'intervento. La Cassa si riserva di effettuare, per mezzo di propri sanitari, una visita preliminare. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare:
la cartella clinica la documentazione di spesa con l'indicazione delle singole prestazioni effettuate
Prestazioni rimborsabili La Cassa, nei limiti di indennizzo singolarmente previsto per ciascun ricovero, rimborsa le spese sostenute dall'Assistito per le prestazioni di:
trasporto sanitario Sono incluse nel rimborso le spese sostenute per il trasporto dell'Assistito con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il tragitto fino al Pronto soccorso
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o all'istituto di cura in caso di ricovero, di trasferimento da un istituto di cura ad un altro e, se richiesto con certificazione medica, di rientro al proprio domicilio al momento della dimissione intervento chirurgico Sono incluse nel rimborso le spese sostenute per gli onorari del chirurgo, del personale medico di supporto all'intervento, dell'anestesista e di ogni altra figura sanitaria coinvolta; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento o da applicarsi, per necessità medica, successivamente all'intervento stesso) relativi al periodo di ricovero che comporti intervento chirurgico; sono compresi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia maligna o da infortunio, purché comprovato da referto della prestazione di Pronto soccorso assistenza medica e infermieristica, medicinali, cure Sono incluse nel rimborso le spese sostenute per le prestazioni di assistenza medica e infermieristica, consulenze medico-specialistiche, cure, trattamenti fisioterapici, trattamenti medici specialistici a carattere riabilitativo e terapeutico, medicinali, esami e analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, durante il periodo di ricovero o l'intervento chirurgico rette di degenza Non sono rimborsabili le spese non direttamente inerenti la cura o l'intervento, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili assistenza infermieristica privata Sono incluse nel rimborso le spese sostenute per le prestazioni di assistenza infermieristica professionale privata durante il ricovero trapianti di organi Sono incluse nel rimborso le spese sostenute per le spese indennizzabili di cui ai punti precedenti, sostenute per il trapianto di organi o parte di essi, sia quando l'Assistito è donatore
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vivente sia quando è ricevente; se l'Assistito è ricevente sono comprese anche le spese per il prelievo e il trasporto di organi o parte di essi; durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto. Il rimborso: massimale e tariffe Il concorso della Cassa in caso di ricovero per intervento chirurgico (anche in day surgery o ambulatoriale) è determinato in base all'Elenco interventi chirurgici. Gli interventi chirurgici sono identificati e suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità, e sono elencati nell'Elenco interventi chirurgici; la Cassa rimborsa le spese sostenute dall'Assistito, corrispondendo un indennizzo, determinato in funzione del massimale di rimborso giornaliero e del numero di giorni di ricovero indennizzabili, singolarmente previsti per ciascun ricovero. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. Il massimale di rimborso giornaliero è un importo forfettario onnicomprensivo delle spese sanitarie, delle procedure chirurgiche e relative alla degenza. Nel caso in cui l'Assistito subisca un intervento chirurgico non specificamente indicato nell'Elenco interventi chirurgici, l'attribuzione dell'intervento sarà stabilita con criterio di equivalenza, secondo giudizio medico, con riferimento al più simile tra gli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. Nel caso in cui, nel corso della stessa seduta operatoria, siano effettuati due o più interventi chirurgici, il rimborso sarà pari a quello della classe di intervento con l'importo più elevato.
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CLASSE DI INTERVENTO
IMPORTO MASSIMO NUMERO MASSIMO GIORNALIERO DI GIORNATE
VII
2.000 €
10 gg
VI
1.800 €
7 gg
V
1.500 €
5 gg
IV
1.300 €
4 gg
III
1.000 €
3 gg
II
650 €
3 gg
I
550 €
-
Ricovero senza intervento chirurgico In caso di ricovero che non abbia comportato un intervento chirurgico, il concorso della Cassa è 450 € per un massimo di 5 giorni per ciascun ricovero, escluso quello di dimissione, per un massimo di numero 3 ricoveri per anno solare. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata.
Ricovero con rimborso forfetario (da gennaio 2018) La Cassa prevede un rimborso forfetario giornaliero per i ricoveri, resi necessari da malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico, nel caso in cui tutte le spese relative al ricovero, esclusi eventuali ticket, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. La Cassa riconosce un rimborso forfetario per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento),
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documentato da cartella clinica, con il massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di 2 giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. In caso di ricovero per parto non si applica la franchigia di 2 giorni. Il rimborso forfetario giornaliero è pari a:
70 € per i ricoveri con intervento chirurgico
50 € per i ricoveri senza intervento chirurgico
Terapie fisiche e riabilitative Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi purché inerenti la malattia o l'infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico, prescritte ed effettuate da medico specialista o da specialista diplomato, con diagnosi documentata e accertata, ed esclusivamente a fini riabilitativi. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
lettera di dimissione dal ricovero o cartella clinica o certificato di pronto soccorso pubblico prescrizione del medico corredata di diagnosi e relativo piano riabilitativo fattura nella quale devono essere indicati il numero e le date delle singole sedute effettuate
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Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario con un rimborso di 50 euro a seduta, entro il limite del massimale previsto:
1.200 € annui per persona 1.800 € annui per nuclei fino a 3 persone 2.400 € annui per nuclei oltre 3 persone
Visite specialistiche Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per tutte le visite specialistiche, eccetto le seguenti:
chiropratiche e osteopatiche dietologiche generiche medico-legali medico-sportive odontoiatriche e ortodontiche omeopatiche psichiatriche psicologiche
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la fattura con l'indicazione della specializzazione del medico e del tipo di visita effettuata (ortopedica, oculistica ecc).
Il rimborso: massimale e tariffe
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Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario con un rimborso di 56 euro a visita specialistica, entro il limite del massimale previsto:
800 € annui per persona 1.200 € annui per nuclei fino a 3 persone 1.350 € annui per nuclei oltre 3 persone
Casagit Card Porte aperte nelle migliori strutture: con l'iscrizione, Casagit offre una carta gratuita con cui l'Assistito può recarsi nelle nostre strutture convenzionate e avere diritto alle prestazioni, a tariffe agevolate. Inoltre, può godere di sconti vantaggiosi in negozi di ottica e oggettistica e usufruire delle promozioni realizzate dalle aziende con cui Casagit ha stipulato una convenzione (telefonia, viaggi ecc).
Assistenza in emergenza In caso di emergenza, Casagit garantisce ai soci un servizio di assistenza gratuito che offre consulti medici telefonici, invio di un medico o ambulanza, rimpatri e trasferimenti sanitari, invio di medicinali urgenti. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e all'estero.
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Per "contribuzione" si intende la quota associativa che il Socio ogni anno è tenuto a versare per usufruire dei servizi Casagit. Il contributo annuale per gli iscritti al profilo Tre varia a seconda della fascia di età: ciò vale sia per il Titolare che per i familiari e i conviventi.
Contributo annuale per fascia di età Fascia di Età 0-10 anni 11-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni > 61 anni
Contributo annuale 192 € 432 € 528 € 600 € 648 € 672 € 732 €
Per l'assegnazione della fascia di età si intende aver compiuto l'età di inizio fascia. I passaggi da una fascia di età all'altra avvengono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età di inizio fascia.
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Contributo una tantum Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:
Fascia di Età 51-60 anni > 61 anni
Quota di iscrizione una tantum 1.200 € 1.400 €
Il contributo una tantum non è previsto per gli iscritti alla Cassa da almeno 10 anni. Sia il contributo annuale sia il contributo una tantum si possono pagare in rate trimestrali.
Rimborsi La Casagit garantisce un concorso alle spese mediche quali: diaria per ricoveri, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Per conoscere la decorrenza, le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di rimborso, consulta le Norme generali
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Sono convenzionate in forma indiretta con la Casagit strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, dentisti, centri diagnostici e poliambulatori specialistici nelle principali città italiane. Consulta la Ricerca di medici e strutture
Elenco delle prestazioni
Accertamenti clinici (da maggio 2014) Accertamenti diagnostici ordinari e di alta specializzazione Cure odontoiatriche (da giugno 2016) Cure oncologiche e altre terapie Lenti correttive della vista LTC (Long Term Care) - Assistenza ai non autosufficienti (da gennaio 2018) Pacchetto maternità (da ottobre 2013) Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Ricoveri con intervento chirurgico Ricoveri senza intervento chirurgico (da giugno 2016) Terapie fisiche e riabilitative Visite specialistiche (da giugno 2016) Casagit Card Assistenza in emergenza Accertamenti clinici (da maggio 2014)
Accertamenti clinici (da maggio 2014) Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per gli accertamenti clinici quali ad esempio l'analisi del
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sangue, delle urine (l'elenco completo è disponibile all'interno del tariffario) Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente. La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto: € 100,00 annui per persona
Accertamenti diagnostici ordinari e di alta specializzazione Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per: accertamenti diagnostici ordinari (come ecografie e radiografie) accertamenti di alta diagnostica (come tac, rmn, pet, ecocardiocolordoppler, pancolonscopia,
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elenco completo è disponibile all'interno del tariffario) Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa l'Assistito deve presentare: la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Ssn la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente. La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto: 1.600 € annui per persona.
Cure odontoiatriche (da giugno 2016) Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per: trattamenti di igiene orale professionale chirurgia orale, prestazioni di igiene orale e di parodontologia, terapie conservative e radiologia protesi
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ortodonzia implantologia
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: scheda per le cure odontoiatriche documentazione obbligatoria indicata nel tariffario fattura. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto: 50 € per anno per trattamenti di igiene orale professionale 1.000 € annui per persona
Cure oncologiche e altre terapie Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per: chemioterapia radioterapia altre terapie finalizzate alla cura di malattie oncologiche dialisi.
Come ottenere il rimborso
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Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la fattura con l'indicazione del trattamento effettuato. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 2.000 â&#x201A;Ź annui per persona
Lenti correttive della vista Il concorso della Cassa per le spese sostenute per l'acquisto della montatura, delle lenti e/o lenti a contatto. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: ď&#x201A;ˇ prescrizione del medico oculista o dell'ottico optometrista con l'indicazione del difetto visivo ď&#x201A;ˇ fattura con l'indicazione della fornitura effettuata.
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 50 â&#x201A;Ź annui per persona.
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Il rimborso delle spese può essere effettuato cumulando il diritto al contributo maturato in un biennio o triennio. Allo scadere del terzo anno il massimale si intenderà ricalcolato su base annua e cumulabile nuovamente per il triennio successivo.
LTC (Long Term Care) - Assistenza autosufficienti (da gennaio 2018)
ai
non
Il contributo, erogato per il tramite di una polizza collettiva stipulata da CASAGIT con Poste Vita SpA, è previsto, in caso di perdita di autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana per gli assistiti che si trovino, a seguito di malattia o infortunio, per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi e presumibilmente in modo permanente, ad aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana, oppure siano affetti da grave demenza invalidante comprovata dalla diagnosi di un neurologo e/o gerontologo con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiana (activities of daily living o ADL) sono definite come:
lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia,di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti); vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili
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adatti al tipo di disabilità dell’assistito, per la parte superiore o inferiore del corpo; nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto; andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di ausili e di indumenti specifici; muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche; spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.
Per poter accedere al contributo l'Assistito dovrà: avere un’età non superiore a 75 anni alla data del 01/01/2018 aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana essere nelle condizioni di assicurabilità previste dalla polizza di Poste Vita SpA (di cui agli artt. 5 e 6 del “Condizioni di Assicurazione”) aver preso visione del fascicolo informativo “Contratto di assicurazione collettiva di Rendita Vitalizia in caso di perdita di Autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana” Come richiedere il contributo La documentazione per ottenere il riconoscimento dello stato di “non autosufficienza” è la seguente:
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questionari da richiedere a Poste Vita SpA documentazione clinica comprovante lo stato di “non autosufficienza” (cartelle cliniche, referti, accertamenti strumentali)
Tutta la documentazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Poste Vita Spa - Ufficio Liquidazioni Vita Viale Beethoven 11 00144 Roma Il contributo Al riconoscimento della LTC da parte di Poste Vita SpA, quest’ultima provvederà alla corresponsione di una rendita vitalizia posticipata mensile di 500,00 € a prescindere dalle eventuali successive variazioni del rapporto tra l’assistito e la Casagit.
Pacchetto maternità (da ottobre 2013) Il concorso della Cassa è previsto per le prestazioni inerenti la maternità: ecografie ostetriche e morfologiche analisi cliniche e indagini genetiche (analisi di laboratorio, amniocentesi, villocentesi, translucenza nucale e ogni altro tipo di accertamento diagnostico finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del feto) Come ottenere il rimborso
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Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fatture con indicazione esplicita di prestazione riconducibile alla gravidanza Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 400 € per evento
Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Il concorso della Cassa è previsto per i seguenti pacchetti di prestazioni: dermatologico: visita specialistica e mappatura dei nei in epiluminescenza ginecologico: visita specialistica, ricerca papilloma virus (HPV), eventuale tipizzazione HPV (in caso di esito positivo rimborso del vaccino al 50% della spesa) oculistico: visita specialistica, misurazione acutezza visiva per lontano e vicino, tonometria, fondo dell’occhio, valutazione motilità oculare urologico: visita specialistica, PSA, PSA Free, ecografia transrettale Le prestazioni possono essere fruite solo nella loro totalità, non essendo possibile, infatti, eseguire solo parte delle prestazioni previste dal pacchetto prescelto. Come ottenere il rimborso
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Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fatture con indicazione esplicita delle singole prestazioni effettuate
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale annuo: 150 € per persona
Ricoveri con intervento chirurgico Il concorso della Cassa è previsto per i ricoveri con intervento chirurgico, resi necessari da malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico. Non è necessaria l'autorizzazione al ricovero da parte della Casagit, perché per il Profilo Tre il ricovero è previsto solo in forma indiretta. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare la cartella clinica. Il rimborso: massimale e tariffe La Cassa riconosce un rimborso forfetario pari a 70 per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale periodo del giorno che comprende anche pernottamento), documentato da cartella clinica, con massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di
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€ il il il 2
giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. In caso di ricovero per parto non si applica la franchigia di 2 giorni.
Ricoveri senza intervento chirurgico (da giugno 2016) Il concorso della Cassa è previsto per i ricoveri, resi necessari da malattia o infortunio. Non è necessaria l'autorizzazione al ricovero da parte della Casagit, perché per il Profilo Tre il ricovero è previsto solo in forma indiretta. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare la cartella clinica.
Il rimborso: massimale e tariffe La Cassa riconosce un rimborso forfetario pari a 50 € per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento), documentato da cartella clinica, con il massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di 2 giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata.
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Terapie fisiche e riabilitative Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi purché inerenti la malattia o l'infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico, prescritte ed effettuate da medico specialista o da specialista diplomato, con diagnosi documentata e accertata, ed esclusivamente a fini riabilitativi. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: lettera di dimissione dal ricovero o cartella clinica o certificato di pronto soccorso pubblicO prescrizione del medico corredata di diagnosi e relativo piano riabilitativo fattura nella quale devono essere indicati il numero e le date delle singole sedute effettuate Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario con un rimborso di 50 euro a seduta, entro il limite del massimale previsto: 1.000 € annui per persona
Visite specialistiche (da giugno 2016) Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per tutte le visite specialistiche, eccetto le seguenti: chiropratiche e osteopatiche dietologiche generiche
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medico-legali medico-sportive odontoiatriche e ortodontiche omeopatiche psichiatriche psicologiche
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la fattura con l'indicazione della specializzazione del medico e del tipo di visita effettuata (ortopedica, oculistica ecc).
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario con un rimborso di 56 euro a visita specialistica, entro il limite del massimale previsto: 200 € annui per persona
Casagit Card Porte aperte nelle migliori strutture: con l'iscrizione, Casagit offre una carta gratuita con cui l'Assistito può recarsi nelle nostre strutture convenzionate e avere diritto alle prestazioni, a tariffe agevolate. Inoltre, può godere di sconti vantaggiosi in negozi di ottica e oggettistica e usufruire delle promozioni realizzate dalle aziende con cui Casagit ha stipulato una convenzione (telefonia, viaggi ecc).
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Assistenza in emergenza In caso di emergenza, Casagit garantisce ai soci un servizio di assistenza gratuito che offre consulti medici telefonici, invio di un medico o ambulanza, rimpatri e trasferimenti sanitari, invio di medicinali urgenti. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e all'estero.
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La Casagit garantisce un concorso alle spese mediche quali: diaria per ricoveri, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Per conoscere la decorrenza, le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di rimborso, consulta le Norme generali Sono convenzionate in forma indiretta con la Casagit strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, dentisti, centri diagnostici e poliambulatori specialistici nelle principali città italiane. Consulta la Ricerca di medici e strutture
Elenco delle prestazioni
Accertamenti clinici (da maggio 2014) Accertamenti diagnostici ordinari e specializzazione Cure odontoiatriche Cure oncologiche e altre terapie Lenti correttive della vista
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di
alta
LTC (Long Term Care) - Assistenza ai non autosufficienti (da gennaio 2018) Pacchetto maternità (da ottobre 2013) Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Ricoveri con intervento chirurgico Ricoveri senza intervento chirurgico (da giugno 2016) Visite specialistiche - ticket (da giugno 2016) Casagit Card Assistenza in emergenza Accertamenti clinici (da maggio 2014)
Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per gli accertamenti clinici quali ad esempio l'analisi del sangue, delle urine (l'elenco completo è disponibile all'interno del tariffario)
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente. La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up.
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Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto: € 75,00 annui per persona
Accertamenti diagnostici specializzazione
ordinari
e
di
alta
Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute: accertamenti diagnostici ordinari (come ecografie e radiografie) accertamenti di alta diagnostica (come tac, rmn, pet, ecocardiocolordoppler, pancolonscopia, elenco completo è disponibile all'interno del tariffario) Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa l'Assistito deve presentare: la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente. La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up.
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Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto: 800 € annui per persona.
Cure odontoiatriche Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per i trattamenti di igiene orale professionale.
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fattura
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 50 € annui per persona
Cure oncologiche e altre terapie Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per: chemioterapia radioterapia
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altre terapie finalizzate alla cura di malattie oncologiche dialisi.
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fattura con indicazione del trattamento effettuato. Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato, entro il limite del massimale previsto: 1.500 € annui per persona
Lenti correttive della vista Il concorso della Cassa per le spese sostenute per l'acquisto della montatura, delle lenti e/o lenti a contatto.
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: prescrizione del medico oculista o dell'ottico optometrista con l'indicazione del difetto visivo fattura con l'indicazione della fornitura effettuata.
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Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 50 € annui per persona Il rimborso delle spese può essere effettuato cumulando il diritto al contributo maturato in un biennio o triennio. Allo scadere del terzo anno il massimale si intenderà ricalcolato su base annua e cumulabile nuovamente per il triennio successivo.
LTC (Long Term Care) - Assistenza autosufficienti (da gennaio 2018)
ai
non
Il contributo, erogato per il tramite di una polizza collettiva stipulata da CASAGIT con Poste Vita SpA, è previsto, in caso di perdita di autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana per gli assistiti che si trovino, a seguito di malattia o infortunio, per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi e presumibilmente in modo permanente, ad aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana, oppure siano affetti da grave demenza invalidante comprovata dalla diagnosi di un neurologo e/o gerontologo con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiana (activities of daily living o ADL) sono definite come:
lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia,di entrare e uscire dalla
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vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti); vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assistito, per la parte superiore o inferiore del corpo; nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto; andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di ausili e di indumenti specifici; muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche; spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.
Per poter accedere al contributo l'Assistito dovrà: avere un’età non superiore a 75 anni alla data del 01/01/2018 aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana essere nelle condizioni di assicurabilità previste dalla polizza di Poste Vita SpA (di cui agli artt. 5 e 6 del “Condizioni di Assicurazione”) aver preso visione del fascicolo informativo “Contratto di assicurazione collettiva di Rendita
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Vitalizia in caso di perdita di Autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana” Come richiedere il contributo La documentazione per richiedere il riconoscimento dello stato di “non autosufficienza” è la seguente: questionari da richiedere a Poste Vita SpA documentazione clinica comprovante lo stato di “non autosufficienza” (cartelle cliniche, referti, accertamenti strumentali) Tutta la documentazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Poste Vita Spa - Ufficio Liquidazioni Vita Viale Beethoven 11 00144 Roma Il contributo Al riconoscimento della LTC da parte di Poste Vita SpA, quest’ultima provvederà alla corresponsione di una rendita vitalizia posticipata mensile di 500,00 € a prescindere dalle eventuali successive variazioni del rapporto tra l’assistito e la Casagit.
Pacchetto maternità (da ottobre 2013) Il concorso della Cassa è previsto per le prestazioni inerenti la maternità: ecografie ostetriche e morfologiche analisi cliniche e indagini genetiche (analisi di laboratorio, amniocentesi, villocentesi,
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translucenza nucale e ogni altro tipo accertamento diagnostico finalizzato monitoraggio dello sviluppo del feto)
di al
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fatture con indicazione esplicita di prestazione riconducibile alla gravidanza
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale previsto: 250 € per evento
Pacchetto prevenzione (da gennaio 2018) Il concorso della Cassa è previsto per i seguenti pacchetti di prestazioni: dermatologico: visita specialistica e mappatura dei nei in epiluminescenza ginecologico: visita specialistica, ricerca papilloma virus (HPV), eventuale tipizzazione HPV (in caso di esito positivo rimborso del vaccino al 50% della spesa) oculistico: visita specialistica, misurazione acutezza visiva per lontano e vicino, tonometria, fondo dell’occhio, valutazione motilità oculare urologico: visita specialistica, PSA, PSA Free, ecografia transrettale
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Le prestazioni possono essere fruite solo nella loro totalità, non essendo possibile, infatti, eseguire solo parte delle prestazioni previste dal pacchetto prescelto. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare: fatture con indicazione esplicita delle singole prestazioni effettuate
Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale annuo: 100 € per persona
Ricoveri con intervento chirurgico Il concorso della Cassa è previsto per i ricoveri con intervento chirurgico, resi necessari da malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico. Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare: la cartella clinica
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Il rimborso: massimale e tariffe La Cassa corrisponde un rimborso forfettario pari a 70 â&#x201A;Ź per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento), documentato da cartella clinica, con il massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di 2 giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. In caso di ricovero per parto non si applica la franchigia di 2 giorni
Ricoveri senza intervento chirurgico (da giugno 2016) Il concorso della Cassa è previsto per i ricoveri senza intervento chirurgico, resi necessari da malattia o infortunio.
Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare: ď&#x201A;ˇ la cartella clinica.
Il rimborso: massimale e tariffe La Cassa corrisponde un rimborso forfettario pari a 50 â&#x201A;Ź per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il
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pernottamento), documentato da cartella clinica, con il massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di 2 giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata.
Visite specialistiche - ticket (da giugno 2016) Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per il ticket per le visite specialistiche, eccetto le seguenti: chiropratiche e osteopatiche dietologiche generiche medico-legali medico-sportive odontoiatriche e ortodontiche omeopatiche psichiatriche psicologiche Come ottenere il rimborso Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare la fattura con l'indicazione del ticket e del tipo di visita effettuata (ortopedica, oculistica ecc). Il rimborso: massimale e tariffe Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario con un rimborso di 56 euro a visita specialistica, entro il limite del massimale previsto: 100 € annui per persona
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Casagit Card Porte aperte nelle migliori strutture: con l'iscrizione, Casagit offre una carta gratuita con cui l'Assistito può recarsi nelle nostre strutture convenzionate e avere diritto alle prestazioni, a tariffe agevolate. Inoltre, può godere di sconti vantaggiosi in negozi di ottica e oggettistica e usufruire delle promozioni realizzate dalle aziende con cui Casagit ha stipulato una convenzione (telefonia, viaggi ecc).
Assistenza in emergenza In caso di emergenza, Casagit garantisce ai soci un servizio di assistenza gratuito che offre consulti medici telefonici, invio di un medico o ambulanza, rimpatri e trasferimenti sanitari, invio di medicinali urgenti. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e all'estero.
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I passaggi di profilo È possibile cambiare profilo, "salendo" a quello immediatamente superiore:
al Profilo Tre, dopo 36 mesi di permanenza al Profilo Quattro al Profilo Due, dopo 36 mesi di permanenza al Profilo Tre al Profilo Uno, dopo 72 mesi di permanenza al Profilo Due (e comunque entro il compimento del cinquantesimo anno di età)
"scendendo" una sola volta nel corso del rapporto associativo:
dal Profilo Tre al Profilo Quattro dal Profilo Due al Profilo Tre o Quattro dal Profilo Uno al Profilo Due, Tre o Quattro (ma senza possibilità di ritornare nuovamente al Profilo Uno)
Il passaggio del titolare a un diverso Profilo assistenziale comporta automaticamente il passaggio nel medesimo di tutti i familiari assistiti. Per i disoccupati e cassintegrati iscritti al Profilo Uno I titolari che terminano il periodo di 24 mesi di contribuzione agevolata per disoccupazione o cassintegrazione, dopo aver optato per uno dei 4 profili assistenziali, hanno la facoltà - per una volta - di
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esercitare una nuova opzione per il passaggio a qualsiasi profilo, senza l'obbligo di rispettare i termini di permanenza. Si può godere di questo diritto entro i due anni successivi alla scadenza dei trattamenti agevolati. Per esempio: un giornalista che - al termine del periodo di 24 mesi di contribuzione agevolata per disoccupazione o cassintegrazione - si è iscritto al profilo Tre può passare al profilo Due anche prima dei 36 mesi normalmente previsti. Può usufruire di questo diritto una sola volta, entro i due anni dalla scadenza del trattamento agevolato.
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Profilo USPI
USPI
È il profilo di assistenza sanitaria della Casagit dedicato ai giornalisti contrattualizzati USPI-FNSI. Garantisce un concorso alle spese mediche per le seguenti prestazioni sanitarie: accertamenti clinici e diagnostici, cure odontoiatriche, lenti correttive della vista, LTC, ricoveri, terapie fisiche e riabilitative e visite specialistiche. È possibile accedere ad una rete capillare di convenzioni con strutture di altissima qualità distribuita su tutto il territorio nazionale Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Chi può iscriversi
Sono obbligatoriamente iscritti al Profilo USPI e non sono tenuti alla presentazione di esplicita domanda di adesione:
i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti a cui si applica il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico USPI/FNSI
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Iscrizione famigliari I giornalisti, in fase di iscrizione o successivamente, possono richiedere l'estensione della copertura ai seguenti familiari:
coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso figli o equiparati a norma di legge, fino al compimento del ventiseiesimo anno d'età
La quota contributiva annuale è pari a:
€ 600,00 per il coniuge o convivente more-uxorio; € 300,00 per i figli o equiparati a norma di legge.
Il pagamento può essere trimestrale o annuale tramite bollettino MAV o addebito diretto in conto. Per l'iscrizione compilare il modulo reperibile al seguente link (http://www.casagit.it/public/resources/CASAGIT/allegati/usp i/mod-ifv_np-iscrizione-familiari_uspi.pdf ) e inviarlo a nuoviprofili@mail.casagit.it
Come richiedere il rimborso
Per ottenere la liquidazione delle prestazioni, l'Assistito deve compilare l'apposito modulo "richiesta concorso spese" allegando tutti gli originali di spesa e tutta la relativa documentazione sanitaria prevista per le singole prestazioni. Il tutto deve pervenire, entro i termini di presentazione qui di seguito indicati, alla Direzione generale anche tramite la Consulta territorialmente competente.
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Tutti gli originali di spesa e tutta la documentazione sanitaria devono consentire l'identificazione delle generalità dell'assistito, delle prestazioni sanitarie di cui ha usufruito e della data in cui le stesse sono state effettuate. La documentazione originale di spesa, indispensabile per accedere al rimborso, non verrà restituita. Non sarà, inoltre, possibile rilasciare fotocopie della documentazione di spesa inoltrata. Per eventuali necessità in tal senso, si suggerisce di rivolgersi direttamente ai medici o alle Strutture che hanno emesso la documentazione. Si consiglia di effettuare sempre fotocopie dei documenti originali, conservando le stesse per eventuali utilizzi, con particolare riferimento a quelli fiscali.
Tempi per la presentazione delle richieste di rimborso
Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute, decade qualora la relativa documentazione venga presentata oltre la fine del trimestre successivo a quello della data riportata sul giustificativo di spesa secondo il seguente schema:
TRIMESTRE SOLARE 1° 2° 3° 4°
DATA DEL ENTRO E GIUSTIFICATIVO DI NON OLTRE SPESA gennaio-febbraio-marzo 30 giugno aprile-maggio-giugno 30 settembre luglio-agosto-settembre 31 dicembre ottobre-novembre31 marzo dicembre
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Profilo USPI
La Casagit garantisce un concorso alle spese mediche quali: diaria per ricoveri, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Per conoscere la decorrenza, le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di rimborso, consulta le Norme generali Sono convenzionate in forma indiretta con la Casagit strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, dentisti, centri diagnostici e poliambulatori specialistici nelle principali città italiane. Consulta la Ricerca di medici e strutture
Elenco delle prestazioni
Accertamenti clinici Accertamenti diagnostici Cure odontoiatriche Cure oncologiche e altre terapie Lenti correttive della vista Pacchetto maternità Pacchetto prevenzione Ricoveri (con e senza intervento chirurgico) Terapie fisiche e riabilitative Visite specialistiche
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Casagit Card Accertamenti clinici
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto di € 100,00 annui. Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente
La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up.
Accertamenti diagnostici
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto di € 1.600,00 annui.
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Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
la fattura con l'indicazione del ticket pagato, per gli accertamenti effettuati in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) la prescrizione medica e la fattura con l'indicazione del costo di ciascun accertamento, per gli accertamenti effettuati privatamente
La Cassa si riserva di chiedere in visione i referti relativi agli accertamenti effettuati. L'intervento della Cassa non è previsto per i check-up.
Cure odontoiatriche
La Cassa prevede un concorso nelle spese sostenute:
per trattamenti di igiene orale professionale chirurgia orale, prestazioni di igiene orale e di parodontologia, terapie conservative e radiologia protesi ortodonzia implantologia
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto di € 1.000,00 annui.
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Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa l’Assistito deve presentare:
scheda per le cure odontoiatriche documentazione obbligatoria indicata nel Tariffario fattura
Cure oncologiche e altre terapie
La Cassa prevede un concorso nelle spese sostenute per:
chemioterapia radioterapia altre terapie finalizzate alla cura di malattie oncologiche dialisi fino alla concorrenza del massimale di € 2.000,00 annui.
Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa l’Assistito deve presentare:
fattura con indicazione del trattamento effettuato
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Lenti correttive della vista
La Cassa prevede un concorso nelle spese sostenute per l’acquisto della montatura, delle lenti e/o lenti a contatto, fino alla concorrenza del massimale di € 50,00 per anno. Il rimborso delle spese può essere effettuato cumulando il diritto al contributo maturato in un biennio o triennio. Allo scadere del terzo anno il massimale si intenderà ricalcolato su base annua e cumulabile nuovamente per il triennio successivo. Per ottenere il concorso della Cassa l’Assistito deve presentare:
prescrizione del medico oculista o dell'ottico optometrista con l'indicazione del difetto visivo fattura con l'indicazione della fornitura effettuata
Pacchetto maternità
Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per le prestazioni inerenti la maternità:
ecografie ostetriche e morfologiche analisi cliniche e indagini genetiche (analisi di laboratorio, amniocentesi, villocentesi, translucenza nucale e ogni altro tipo di accertamento diagnostico finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del feto) fino alla concorrenza del massimale di € 500,00 per evento
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Per ottenere il concorso della Cassa l’Assistito deve presentare:
fatture con indicazione esplicita di prestazione riconducibile alla gravidanza
Pacchetto prevenzione
Il concorso della Cassa è previsto per i seguenti pacchetti di prestazioni:
dermatologico: visita specialistica e mappatura dei nei in epiluminescenza ginecologico: visita specialistica, ricerca papilloma virus (HPV), eventuale tipizzazione HPV (in caso di esito positivo rimborso del vaccino al 50% della spesa) oculistico: visita specialistica, misurazione acutezza visiva per lontano e vicino, tonometria, fondo dell’occhio, valutazione motilità oculare urologico: visita specialistica, PSA, PSA Free, ecografia transrettale
Le prestazioni possono essere fruite solo nella loro totalità, non essendo possibile, infatti, eseguire solo parte delle prestazioni previste dal pacchetto prescelto. Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro il limite del massimale annuo € 150,00. Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa l'Assistito deve presentare:
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fatture con indicazione esplicita delle prestazioni effettuate
singole
Ricoveri (con e senza intervento chirurgico)
Il concorso della Cassa è previsto solo per i ricoveri resi necessari da malattia o infortunio. Non è previsto per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a norma di legge, prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico e per terapie o accertamenti clinici e diagnostici che possono essere effettuati anche ambulatorialmente. Non è necessaria l'autorizzazione al ricovero da parte della CASAGIT, perché il ricovero è previsto solo in forma indiretta.
Ricoveri con rimborso forfetario
Per ottenere il concorso della Cassa, a dimissione avvenuta, l'Assistito deve presentare la cartella clinica. La Cassa riconosce un rimborso forfetario per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento), documentato da cartella clinica, con il massimo di 30 giorni per evento e una franchigia di 2 giorni. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. Il rimborso forfetario giornaliero è pari a:
130
€ 70,00 in caso di ricovero con intervento chirurgico € 50,00 in caso di ricovero senza intervento chirurgico
Il ricovero per parto viene equiparato ai fini delle liquidazione a un ricovero con intervento chirurgico e non si applica la franchigia di 2 giorni.
Ricoveri per interventi chirurgici
Il concorso della Cassa in caso di ricovero per intervento chirurgico (anche in day surgery o ambulatoriale) è determinato in base all’Elenco interventi chirurgici. Gli interventi chirurgici sono identificati e suddivisi in classi, a seconda della loro complessità, e sono elencati nell’Elenco interventi chirurgici; la Cassa rimborsa le spese sostenute dall’Assistito, corrispondendo un indennizzo, determinato in funzione del massimale di rimborso giornaliero e del numero di giorni di ricovero indennizzabili, singolarmente previsti per ciascun ricovero. Nella determinazione dei giorni di degenza, quelli di entrata e uscita vengono considerati come una sola giornata. Il massimale di rimborso giornaliero è un importo forfetario omnicomprensivo delle spese sanitarie, delle procedure chirurgiche e relative alla degenza. Nel caso in cui l’Assistito subisca un intervento chirurgico non specificamente indicato nell’Elenco interventi chirurgici, l’attribuzione dell’intervento sarà stabilita con criterio di equivalenza, secondo giudizio medico, con riferimento al più simile tra gli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.
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Nel caso in cui, nel corso della stessa seduta operatoria, siano effettuati due o più interventi chirurgici, il rimborso sarà pari a quello della classe di intervento con l’importo più elevato. CLASSE DI INTERVENTO II I
IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO 650 € 550 €
NUMERO MASSIMO DI GIORNATE 3 gg -
Terapie fisiche e riabilitative
Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi purché inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico e prescritte ed effettuate da medico specialista o da specialista diplomato, con diagnosi documentata ed accertata, esclusivamente a fini riabilitativi, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000,00 annui. Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa l’Assistito deve presentare:
lettera di dimissione dal ricovero o cartella clinica o certificato di pronto soccorso pubblico prescrizione del medico corredata di diagnosi e relativo piano riabilitativo fattura nella quale devono essere indicati il numero e le date delle singole sedute effettuate
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Visite specialistiche
Il concorso della Cassa è previsto per le spese sostenute per tutte le visite specialistiche, eccetto le seguenti: chiropratiche e osteopatiche, dietologiche, generiche, medico‐legali, medico‐sportive, odontoiatriche e ortodontiche, omeopatiche, psichiatriche, psicologiche. Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale previsto di € 300 annui. Il massimale è calcolato su base annua con decorrenza dalla data di iscrizione. Per ottenere il concorso della Cassa, l'Assistito deve presentare:
fattura con l'indicazione della specializzazione del medico e del tipo di visita effettuata (ortopedica, oculistica ecc).
Casagit Card
Porte aperte nelle migliori strutture: con l'iscrizione, Casagit offre una carta gratuita con cui l'Assistito può recarsi nelle nostre strutture convenzionate e avere diritto alle prestazioni, a tariffe agevolate. Inoltre, può godere di sconti vantaggiosi in negozi di ottica e oggettistica e usufruire delle promozioni realizzate dalle aziende con cui Casagit ha stipulato una convenzione (telefonia, viaggi ecc).
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Contatti
Per i GIORNALISTI già iscritti o per avere maggiori informazioni:
chiama il numero 06 548831 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13): digitando 1 e poi 4 invia una email: nuoviprofili@mail.casagit.it rivolgiti alle consulte regionali
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Organismi Statutari Consiglio di Amministrazione Casagit Presidente - Daniele M. Cerrato Vice Presidente Vicario - Gianfranco Giuliani Vice Presidente - Gianfranco Summo Consiglieri -
Andrea Artizzu Luciano Azzolini Paola D'Amico Carlo Ercole Gariboldi Marisa La Penna Grazia Maria Napoli Chiara Roverotto Giampiero Spirito
Rappresentante FNSI - Carlo Parisi
Collegio dei Sindaci Fiduciari
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L’Ordine dei Giornalisti
La professione di giornalista in Italia è regolata da una legge dello Stato: la legge 3 febbraio 1963 n. 69. Questa legge prevede che l’attività giornalistica è un’attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata quindi da quell’elemento di “creatività” che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo, ma, appunto, un professionista. La legge riconosce poi la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettandone condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell’informazione. La legge, inoltre, prevede l’autogoverno della categoria, la gestione dell’Albo affidata cioè a giornalisti che siano eletti democraticamente dalla categoria. Si sente molto spesso dire che solo in Italia esiste un Ordine dei Giornalisti. Questo è vero, ma è altrettanto vero che in tutto il mondo, e non solo in Europa, per quanto riguarda la tutela dei giornalisti, si registra una tendenza che è quella dell’autoregolamentazione. Si avverte in sostanza tutta la delicatezza di un intervento dello Stato, o di altri soggetti esterni che pongano limiti all’autonomia dell’informazione. Questa attenzione esiste non solo nei paesi latini, ma anche nei paesi anglosassoni che hanno una cultura giuridica diversissima: tutti insistono nel rivendicare che certi interventi,
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come ad esempio quello di natura deontologica, spettino agli organismi della categoria, siano essi Ordini professionali, Sindacati o Associazioni, e nel chiedere una protezione legislativa. Come e perché storicamente si è arrivati alla legge del ’63 sull’ordinamento professionale dei giornalisti – Del giornalismo inteso come prestazione intellettuale a carattere professionale si comincia a parlare dal 1877, con la nascita dell’Associazione della Stampa Periodica Italiana. Nello statuto di tali associazioni erano previste infatti tre Categorie: gli effettivi coloro che esercitavano esclusivamente l’attività giornalistica, i pubblicisti, ai quali era concesso svolgere con il giornalismo anche altre professioni, e i frequentatori, cioè quelle personalità del mondo culturale e politico che con carattere di periodicità pubblicavano articoli su quotidiani e, in genere, sulla stampa. Nel 1908 avviene in Italia il primo riconoscimento giuridico della professione e la nascita del primo embrione di albo: la legge n. 406 del 9 luglio, infatti, concede, ai giornalisti 8 scontrini ferroviari con la riduzione del 75% sulle tariffe. E lo concede a coloro che “fanno del giornalismo la professione abituale, unica e retribuita”. Sempre questa legge prevede la costituzione di un’apposita commissione presso le Ferrovie dello Stato con lo scopo di compilare l’elenco de direttori, dei redattori e dei corrispondenti di quotidiani ai quali concedere gli scontrini. L’albo viene poi recepito in sede contrattuale nel marzo del 1925 quando fra la Federazione della Stampa e gli editori fu firmato un accordo che prevedeva la costituzione presso ciascuna Associazione regionale di un comitato paritetico giornalisti – editori per la compilazione dell’albo locale.
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Al centro venne costituito un comitato d’appello per giudicare sui ricorsi avverso l’esclusione dagli albi locali. Nel contratto stipulato poi il 14 luglio del ’25, si affermava che dovevano considerarsi “giornalisti professionisti coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita”. Sempre nel ’25, e precisamente a dicembre, con la legge n. 2307, fu istituito l’Ordine dei Giornalisti avente le sue sedi nelle città dove esisteva la Corte d’Appello. L’Ordine avrebbe dovuto formare gli albi locali e solo agli iscritti sarebbe stato consentito di esercitare la professione. La normativa non ebbe però alcun seguito. Anzi, avvenne che nel febbraio del ’28 un Regio decreto – ignorando la precedente legge – dette norme soltanto per “l’istituzione dell’albo professionale dei giornalisti”. Ciò è facilmente spiegabile: nel ’26 era stato infatti istituito il sistema del “Sindacato unico di diritto pubblico” per tutte le categorie dei professionisti. Con questo sistema venivano mantenuti in vita – con forti limitazioni – gli ordini già esistenti. Gli altri come l’Ordine dei Giornalisti, furono invece bloccati. Il Regio Decreto del ’28 prevedeva l’albo dei giornalisti suddiviso in tre distinti elenchi: i professionisti (cioè coloro che da almeno 18 mesi esercitavano esclusivamente la professione giornalistica), i praticanti (coloro che pur esercitando esclusivamente la professione non avevano raggiunto l’anzianità di 18 mesi o i 21 anni di età) e i pubblicisti (coloro che esercitavano, oltre all’attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni). Sotto il profilo della disciplina sostanziale, c’è una certa continuità con il passato e una certa somiglianza con
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l’ordinamento professionale attuale: le categorie (i professionisti, i praticanti e i pubblicisti), i 18 mesi di pratica sono previsti ancora oggi, ecc. Non si può però parlare di un organismo autogovernato dai giornalisti; l’albo era infatti gestito da un comitato di 5 membri nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero dell’Interno e delle Corporazioni. Contro le decisioni del Comitato dell’albo si poteva ricorrere ad una commissione superiore per la stampa composta da 10 membri; commissione nominata con decreto su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto anche qui con il Ministero dell’Interno e delle Corporazioni. Dei 10 membri, 5 erano scelti fra i giornalisti designati dal Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista. Caduto il fascismo rinascono gli organismi della categoria basati sulla libera associazione. Per la prima volta viene ricostituita la Federazione della Stampa (26 luglio 1943) presso il Circolo della Stampa di Palazzo Marignoli a Roma. Il Sindacato si pose subito il problema dell’albo. Le strade da seguire potevano essere: 1) abolire tout court la legislazione fascista; 2) disciplinare ex novo la professione; 3) accertare la legislazione del ’28 con alcuni correttivi. Fu scelta quest’ultima via e il Sindacato ottenne dal governo (peraltro presieduto da un antico Presidente della Federazione della Stampa stessa, l’on. Ivanoe Bonomi) l’emanazione di un decreto che sostituiva i Comitati interregionali per l’albo e la Commissione Superiore per la stampa con una Commissione Unica, avente sede a Roma, alla quale veniva affidata la tenuta degli 11 albi regionali e interregionali e la disciplina degli iscritti (D.L.L. 23.10.1944). Questa Commissione Unica avrebbe dovuto avere un carattere provvisorio e invece rimase in vita fino al 1963 quando,
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appunto, nacque l’ordinamento professionale. Essa però ha costituito una prima formula di autogoverno della categoria in quanto i suoi componenti, pur se nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, venivano tutti designati dal Sindacato dei giornalisti italiani. La Commissione, pur avendo carattere nazionale, si organizzò perifericamente istituendo presso ciascuno degli 11 albi regionali sub Commissioni o Comitati delegati, ai quali furono affidati i compiti di istruire le istanze di iscrizione. In questa maniera la Commissione Unica assicurava di fatto, se non di diritto, un doppio esame di merito di ciascun iscritto, anche se la deliberazione definitiva apparteneva alla sede nazionale. Nel 1959 il Ministro di Grazia e Giustizia, l’on. Gonella, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, presentò alla Camera il disegno di legge n. 1563 sull’ordinamento della professione giornalistica. Le ripetute sollecitazioni della Federazione della Stampa, in particolare i documenti approvati al Congresso di Sorrento del ’62, ebbero l’effetto di imprimere ai lavori della Commissione un ritmo più accelerato, tanto che il disegno di legge fu approvato all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i gruppi della Camera in sede legislativa dalla Commissione il 12 dicembre 1962 e trasmesso cinque giorni dopo alla presidenza del Senato. Il disegno di legge fu infatti esaminato, sempre in sede legislativa, dalla Commissione del Senato e, in una sola seduta, il 24 gennaio 1963, ottenne l’approvazione definitiva.
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IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto in ragione di due professionisti ed un pubblicista per ogni Ordine regionale, salvo i particolari criteri elettorali fissati dalla legge per gli Ordini che hanno un elevato numero di iscritti. L’elezione dei membri avviene con le stesse modalità previste per i Consigli periferici, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente professionista, che ha rappresentanza dell’ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti (due professionisti ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo (sei professionisti e tre pubblicisti) fra i quali rientrano le cariche. Compito del Comitato Esecutivo è l’attuazione delle delibere del Consiglio, che coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria. Il Comitato Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d’urgenza, delibere di competenza del Consiglio Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica entro 30 giorni. In seno al Consiglio sono anche costituite quattro commissioni consultive: giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del Consiglio stesso.
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Il Consiglio è essenzialmente un organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni all’Albo, in materia disciplinare e in materia elettorale. Ha anche altri poteri. Innanzitutto, il peculiare potere di autogoverno per quanto concerne la sua organizzazione e il funzionamento; svolge attività promozionali per il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale; esprime parere su tutti i progetti di legge e di regolamento, riguardanti la professione di giornalista. Il compito fondamentale del Consiglio Nazionale è quello contenzioso, cioè di rivedere, annullare o revocare le decisioni adottate in primo grado dai Consigli regionali. È questo un compito di garanzia, sia nell’interesse generale, sia nell’interesse individuale dei singoli giornalisti; compito che si svolge però in regime di autonomia e cioè nel rispetto dei principi di autogoverno degli interessi della categoria che si ispira al disegno costituzionale del vigente sistema democratico. Tutti i provvedimenti dei Consigli regionali, quindi, possono essere impugnati davanti al Consiglio Nazionale o dai singoli giornalisti interessati o dal Pubblico Ministero. Il potere riconosciuto a quest’ultimo organo potrebbe sembrare una limitazione dell’autonomia dell’Ordine; esso in realtà risponde ad una funzione di garanzia degli interessi dell’ordinamento generale nel cui ambito, anche i provvedimenti adottati nel settore specifico, hanno efficacia. Una funzione garantistica espressa da una volontà esterna al settore, quindi, e anche questo contraddistingue l’ordinamento attuale rispetto alla disciplina professionale del passato – sia durante il regime fascista, sia nel periodo
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successivo – evitando, appunto, che le decisioni dell’Ordine possano tradursi in limitazioni della libertà di stampa o in provvedimenti coercitivi nei confronti di singoli giornalisti. Ma le garanzie non si fermano qui. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è previsto che, sia l’interessato che il Pubblico Ministero, possano ricorrere agli ulteriori tre gradi della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione. Questi ultimi hanno gli stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale. Il Collegio del Tribunale o della Corte d’Appello – e anche questa è una garanzia di autonomia dell’ordinamento professionale – è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, dal Presidente della Corte d’Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla scadenza dell’incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. È questa una ulteriore formula di salvaguardia del principio di autotutela della categoria a bilanciare il potere, riconosciuto al giudice ordinario, di incidere sul merito delle delibere professionali. Un misurato equilibrio, quindi, fra tutela del diritto e dell’interesse del singolo e quella indiretta, dell’indipendenza e del prestigio della professione, da realizzare soprattutto nei settori, come quello dell’informazione, svolgenti una particolare funzione sociale.
IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA Il decreto legge n.138 del 13 agosto 2011 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha
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previsto all’art. 3 vari interventi in materia di professioni, tra cui la divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per le istituzioni ordinistiche. Il successivo DpR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012) contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quella disciplinare, all’emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia. Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011, e cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, la istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative (consigli regionali dell’Ordine) e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale. La novità principale sta nel fatto che la carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell’Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti. In sostanza i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma a Consigli di disciplina ad hoc, territoriali e nazionale. Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha adottato il regolamento delle funzioni disciplinari che, ottenuta l’approvazione del
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Ministero della Giustizia, è divenuto operativo il 14 dicembre 2012 ed è stato modificato nel 2017 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 16 agosto 2017). I consiglieri di disciplina nazionali sono stati ridotti da 12 a 5. Consigli di disciplina territoriali Sono costituiti da nove membri, di cui il più anziano per iscrizione all’Albo riveste le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario. I consigli, a loro volta, saranno strutturati in collegi giudicanti formati da tre membri appartenenti allo stesso Consiglio e individuati di volta in volta dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Anche il Collegio giudicante è presieduto dal componente più anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di segretario. In ogni collegio, formato da un pubblicista e due professionisti almeno un componente deve essere donna. La scelta dei consiglieri di disciplina territoriali è, comunque, affidata al Consiglio regionale dell’Ordine tramite la definizione di una rosa di diciotto candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale perché designi i nove componenti del Consiglio territoriale di disciplina. I requisiti per la designazione sono i seguenti: anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni; assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, legge 69/1963; assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 legge 69/1963 (non si terrà conto della radiazione per morosità);essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote; essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.
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Consiglio di Disciplina Nazionale l Consiglio di disciplina nazionale si compone di 5 membri di cui fino ad un massimo di due eventualmente esterni. Spetta, infatti, al Consiglio nazionale decidere in ordine alla composizione eventualmente integrata del CDN con membri che non rivestono la carica di consigliere nazionale, al termine dell’elezione delle cariche del CNOG. Per essere eletti nel Consiglio di disciplina nazionale bisogna avere gli stessi requisiti richiesti per i consigli territoriali; la carica di presidente del CDN e di segretario sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane iscritto all’Albo. Il Vice Presidente viene invece eletto dai 5 componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Consiglio di Disciplina Nazionale, a differenza di quelli territoriali, tratta i ricorsi e li decide collegialmente. Una volta eletti nel Consiglio nazionale di disciplina, i consiglieri non possono più esercitare funzioni amministrative.
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ORDINAMENTO
DISCIPLINA NORMATIVA Legge 3 febbraio 1963, n. 69 – Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 69/63 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 – D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 – D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384) I principi introdotti dalla legge n. 69/63 prevedono, da un lato, un particolare regime d’accesso e di svolgimento dell’attività giornalistica; dall’altro la configurazione strutturale dell’Ordine professionale, con l’attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., ai suoi organismi di articolazione. La disciplina sull’attività prevede: a. l’obbligo di appartenenza all’Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista; b. la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e la radiazione dall’Albo; c. la suddivisione dei giornalisti che svolgano l’attività in forma professionale in due categorie: quella dei “professionisti” e quella dei “pubblicisti”: la prima, composta da coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica; la seconda, da coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita
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anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell’Albo in due elenchi; d. la previsione e la disciplina della “pratica giornalistica”, il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l’accesso all’elenco dei “professionisti”, e la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti; e. la previsione di una speciale prova di idoneità professionale; f. l’istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico. La disciplina “strutturale”, cioè l’autogoverno, si realizza invece attraverso l’articolazione dell’Ordine in due gradi di organi: il primo, costituito dai Consigli regionali o interregionali, eletti su base territoriale dagli iscritti; il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine, formato da membri eletti in sede regionale, ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.
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ALBO L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sancisce che nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di giornalista se non è iscritto all’albo professionale. L’appartenenza all’Ordine dei Giornalisti è deliberata dal Consiglio territorialmente competente che dispone l’iscrizione e conferisce al destinatario il peculiare status professionale. Il provvedimento ha natura giuridica di atto di accertamento ricognitivo ed è soggetto, in sede giurisdizionale, al sindacato esclusivo del giudice ordinario. Dall’iscrizione all’Ordine deriva, per il giornalista, il sorgere di diritti e doveri (art. 2) e l’assoggettamento a particolari poteri disciplinari. L’Albo è presso l’Ordine regionale; il Consiglio provvede alla sua tenuta e ne cura annualmente la revisione. Esso è ripartito in due elenchi: Professionisti Pubblicisti La legge che disciplina l’ordinamento della professione ha inoltre istituito elenchi speciali:
quello per l’iscrizione dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese; quello di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici;
È inoltre previsto, annesso all’Albo, il registro dei praticanti, cioè di coloro che intendono avviarsi alla professione attraverso lo svolgimento della pratica giornalistica. L’Albo contiene tutti i dati anagrafici nonché la data di iscrizione (da cui decorre l’anzianità dell’iscritto) ed il titolo in base al quale è avvenuta. La domanda di iscrizione deve essere
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proposta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione regionale l’interessato ha il domicilio professionale, allegando la documentazione richiesta dalla legge per provare il requisito professionale (a seconda che l’iscrizione sia richiesta per l’elenco dei professionisti o dei pubblicisti, per gli elenchi speciali o per il registro dei praticanti), nonché gli attestati dei versamenti richiesti, tra cui la tassa di concessione governativa (allegato) per l’esercizio della professione di giornalista.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO Professionisti Sono professionisti coloro che esercitano esclusivamente la professione. Per l’iscrizione nel relativo elenco è richiesto: 1) l’esercizio continuativo della pratica giornalistica previa iscrizione nel registro dei praticanti per almeno 18 mesi, attestato da una dichiarazione di compiuta pratica del direttore, oppure titolo rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute in Italia che attesti il tirocinio dell’allievo per la durata di due anni 2) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 3) l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 l. 69/1963, consistente in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo (cfr. artt. 44 e seguenti dpr 115/1965).
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Pubblicisti Per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è necessario: 1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; Per i corrispondenti o per gli articoli non firmati occorre allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici suddetti, ogni documentazione, ivi compresa l’attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l’effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l’attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta. Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l’attestazione del direttore suddetta. 3) presentare in fotocopia dell’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora; 4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia;
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5) adempimenti connessi alla decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 17 giugno 2009 contenente il documento di indirizzo per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti (corso, colloquio).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI Praticanti Coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica possono iscriversi nel registro dei praticanti in presenza dei seguenti requisiti: 1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 2) il possesso della dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art. 34 l. 69/1963; 3) il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore oppure, in mancanza del titolo suddetto, il superamento di un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione (cfr. artt. 37 e seguenti del dpr115/1965).
Freelance Al fine dell’iscrizione al registro dei praticanti da parte dei freelance sono richiesti: 1. l’iscrizione all’albo come pubblicista e lo svolgimento di attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica;
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2. copia dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate e l’indicazione del giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico – professionali; 3. copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante; 4. documentazione della produzione giornalistica; 5. attestazione, prima dell’esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali.
GIORNALISTI STRANIERI IN ITALIA Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell’Unione Europea. Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’Unione Europea ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal decreto legislativo n.206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari da cittadini comunitari od extra-comunitari. Oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere, in attuazione del D.P.R. 394/99 (regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), il
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riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha integralmente sostituito le precedenti 89/48/CEE e 92/51/CEE, e del decreto legislativo di recepimento n. 206 del 9 novembre 2007n. 206 del 9 novembre 2007 che ha sostituito i decreti legislativi di recepimento in Italia n.115/92 e n.319/94. Misure compensative: prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Nel decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero può prevedersi, ai fini dell’iscrizione all’elenco professionisti da parte dell’Ordine dei giornalisti, il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. La materia è disciplinata dal Decreto del Ministero della giustizia 17 novembre 2006, n. 304.
CITTADINI STRANIERI CHE INTENDONO DIVENTARE GIORNALISTI IN ITALIA Anche in tale ipotesi bisogna distinguere a seconda che si tratti di un cittadino comunitario o extra-comunitario. L’art. 9 l. 428/1990 equipara, infatti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini italiani in ordine all’iscrizione nel registro dei praticanti e all’elenco dei pubblicisti, aggiungendosi così alla normativa che aveva accomunato in precedenza i cittadini comunitari e quelli nazionali quanto all’iscrizione all’albo dei professionisti. L’art. 9 l. 52/1996, inoltre, equipara i cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa, con riferimento in particolare al direttore responsabile e al proprietario di giornali o altri periodici. In questo caso, pertanto, il cittadino comunitario è tenuto a rispettare la legge professionale che detta requisiti e condizioni per l’iscrizione, per lui come per ciascun cittadino italiano,
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senza discriminazioni. Nell’ipotesi che sia il cittadino extracomunitario a risiedere in Italia e a voler conseguire il titolo professionale in Italia, ci si chiede se anche a lui possa applicarsi la normativa italiana, ai fini dell’iscrizione all’albo dei pubblicisti e a quello dei professionisti. L’art. 37 del d.lgs. 286/1998 chiarisce la questione sancendo che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, ‘iscrizione agli Ordini o Collegi professionali. In conclusione, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia si applicano, analogamente ai cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica, a cominciare dalla legge ordinistica n. 69/1963. Quanto detto trova conferma anche in un parere rilasciato a questo Consiglio dal Ministero della Giustizia, prot. 3/5670 del 13 maggio 2005. (circolare n°1 2005)
STATUS DI GIORNALISTA I Consigli provvedono alle iscrizioni all’Albo professionale e alle cancellazioni. Le cancellazioni sono deliberate d’ufficio per le seguenti cause: a. trasferimenti: nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; in caso di cambiamento di residenza il giornalista deve chiedere il trasferimento nell’albo del luogo di nuova residenza; b. perdita del godimento dei diritti civili: essa opera come causa di cancellazione qualunque ne sia il titolo da cui è derivata;
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c. perdita della cittadinanza italiana: in tal caso il giornalista può essere iscritto – a sua domanda – nell’elenco speciale per gli stranieri; d. condanna penale: sono cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero di interdizione dalla professione giornalistica, l’iscritto è “sospeso” di diritto durante il periodo di interdizione; nell’ipotesi di condanna penale che non importi la detta pena accessoria, il Consiglio inizia l’azione disciplinare ove ne ricorrano le condizioni; e. perdita dell’esclusività prevista dalla legge “professionale”: si prevede la cancellazione del giornalista professionista quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della “esclusività” professionale; ricorrendo tale ipotesi, il professionista può essere trasferito – a sua domanda – nell’elenco dei pubblicisti; f. inattività: è disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione; nel calcolo dei termini non si tiene conto dei periodi di inattività professionale dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, o all’espletamento di obblighi militari. La cancellazione per inattività è comunque esclusa per i giornalisti che abbiano maturato almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di
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svolgimento di altra attività lavorativa con le caratteristiche di continuità e remuneratività; g. cessazione dei requisiti di legge per i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico: la cancellazione dal relativo elenco speciale, nel caso vengano a cessare i requisiti previsti in genere per i direttori responsabili di quotidiani o periodici dalla legge sulla stampa (cittadinanza italiana e possesso degli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche), nonché in caso di decadenza della registrazione della pubblicazione, o intervenuto mutamento della natura della rivista o periodico. I Consigli provvedono, inoltre, alla reiscrizione (art. 42 L. n. 69) dei giornalisti cancellati dall’Albo che ne facciano richiesta quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
POTERI DI VIGILANZA Ogni Consiglio vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione. Tale attribuzione, si ricollega direttamente alla natura di organismo rappresentativo dell’Ordine, a sua volta preposto alla tutela di tutti gli interessi pubblici, oggettivamente immanenti, della categoria professionale. Al detto potere di tutela “a valenza esterna” si accompagna quella sfera di attribuzioni direttamente connesse alla peculiare natura dell’Ordine (che è quella di garantire l’osservanza delle norme di etica professionale); questa natura si ricollega al peculiare potere di
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tutela a “valenza interna”, nella sua applicazione di solo appartenenti all’Ordine. Pertanto, ogni Consiglio “vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti” e può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell’Ordine. Le sanzioni sono: l’avvertimento: viene inflitto nel caso di abusi o mancanze di lieve entità e consiste nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri (art. 52 L. n. 69). Il provvedimento può anche essere disposto dal Presidente oppure conseguente ad un giudizio disciplinare; la censura, è connessa ad abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata; la sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto abbia compromesso, con la sua condotta, la propria dignità professionale; la radiazione è diretta a sanzionare la condotta dell’iscritto che abbia gravemente compromesso la dignità professionale sino a renderla incompatibile con la permanenza nell’Albo. La legge prevede la reiscrizione, su domanda dell’interessato, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. C’è da chiedersi se la mancata previsione di fattispecie tipiche di illecito disciplinare esponga il giornalista, alla censura sulla sua attività di giornalista. La Corte Costituzionale con la Sent. n.11 del 1968, escludendo che il potere disciplinare possa risolversi in una forma di sindacato sul contenuto degli scritti del giornalista, ha affermato che l’intera materia trova un limite nell’art. 2 della legge n. 69, intendendo implicitamente che le fattispecie di
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illecito disciplinare vadano costruite in relazione alla violazione degli obblighi “deontologici” posti da detta disposizione. Diritti e doveri del giornalista (di cui all’art. 2) costituiscono il parametro di correttezza, obiettività e completezza informativa la cui violazione nell’ambito di una attività “professionale”, e solo limitatamente a tale ipotesi, comporta l’esercizio da parte dell’Ordine del potere sanzionatorio pubblico. Tale potere giustifica non solo l’esistenza dell’Ordine, ma anche la sua funzione al servizio di una corretta e veritiera informazione concepita come diritto dei singoli e della collettività.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale (CDT) presso il Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto l’incolpato. L’azione disciplinare è iniziata d’ufficio dal competente Consiglio o anche su richiesta del Procuratore Generale (art. 48, ult. comma, legge n.69). Si applicano, per i componenti del Consiglio di disciplina, le disposizioni in materia di astensione e ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l’incolpato sia stato formalmente invitato a comparire davanti al CDT. Questo, assunte sommarie informazioni, contesta all’interessato, con lettera raccomandata, i fatti addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito a discolpa. L’interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
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I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta e corredati di motivazione; vengono notificati all’interessato ed al Pubblico Ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto (salvo gli eventi interruttivi del termine previsto dalla legge).
VIGILANZA DEL MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA La legge attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia l’alta vigilanza su tutti i Consigli. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio Nazionale, ha il potere di sciogliere, con decreto motivato, un Consiglio regionale (o interregionale) che non sia in grado di funzionare regolarmente, o che illegittimamente, sia in regime di prorogatio (quando, cioè sia scaduto il termine di legge per l’elezione del nuovo Consiglio senza tuttavia procedervi), ovvero che sia recidivo nell’inosservanza degli obblighi ad esso imposti, benché ritualmente richiamato.
DEONTOLOGIA: L’ORDINE CHE FA? DOVERI DEI GIORNALISTI. DIRITTI DEI CITTADINI Sono numerose le segnalazioni che pervengono al Consiglio nazionale da parte dei cittadini per articoli e servizi radiotelevisivi che non sono da loro ritenuti conformi alle vigenti disposizioni deontologiche che regolano la professione giornalistica. Dal 2014, la competenza ad esaminare i profili disciplinari concernenti gli iscritti all’Albo dei giornalisti è affidata a
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specifici Consigli di disciplina istituiti presso i singoli Ordini regionali titolari degli Albi, i cui componenti sono scelti dal presidente del Tribunale capoluogo di regione. I Consigli regionali dell’Ordine, come pure il Consiglio nazionale, non hanno più il potere di procedere disciplinarmente verso gli iscritti. Al più possono provvedere ad indirizzare le segnalazioni pervenute agli organismi disciplinari competenti. Ciò premesso, si fa presente che i singoli cittadini possono autonomamente procedere a segnalazioni circostanziate, relative ad iscritti all’Albo, presso i Consigli territoriali competenti agevolmente individuabili consultando l’elenco iscritti riportato nel sito dev.odg.it che indica, oltre al nominativo, anche l’Ordine di appartenenza. Una tale procedura faciliterebbe l’organizzazione e la tempistica dei lavori di vigilanza deontologica oltre a dare un seguito concreto alla domanda che tanti ci rivolgono “…e l’Ordine che fa?”.
TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA Il Testo unico recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo. A parte la Carta di Treviso, il Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche, il Glossario della Carta di Roma, la Carta
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dei Doveri dell’informazione economica e la Carta di Firenze, allegati al Testo unico dei doveri del giornalista, tutti gli altri documenti deontologici non sono più vigenti ossia non possono più essere indicati come regole di comportamento dei giornalisti né possono essere richiamati nei procedimenti disciplinari come testi normativi di riferimento. Resta in pieno, invece, il loro valore etico e storico: per come sono nate, chi le ha messe a punto, a quali situazioni hanno cercato di far fronte. Ciò premesso, il Testo unico si compone di una Premessa e di 16 articoli, raggruppati sotto cinque Titoli che sono: Principi e Doveri; Doveri nei confronti delle persone; Doveri in tema di informazione; Lavoro giornalistico; Sanzioni, seguiti dagli allegati citati.
ETICA: LE REGOLE I precetti deontologici L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. L’articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a
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promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”. L’art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963 afferma: “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44”. Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti. L’articolo 15 della legge 47/1948 sulla stampa vieta la pubblicazione di immagini a contenuto impressionante o raccapricciante”: “Le disposizioni dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Dall’incrocio tra Costituzione e norme professionali si ricavano questi i principi:
deontologiche
a. la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. “Le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti anche la
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b.
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libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall’art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale”. (Corte costituzionale, sentenza 122/1970). la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica. l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà: il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte” il dovere di riparare gli eventuali errori; il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie.
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g. il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; h. il mantenimento del decoro e della dignitĂ professionali; i. il rispetto della propria reputazione; j. il rispetto della dignitĂ dellâ&#x20AC;&#x2122;Ordine professionale; k. il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi; l. il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
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ORDINE NAZ. GIORNALISTI - organismi
Presidente: Carlo Verna Vice Presidente: Elisabetta Cosci Segretario: Guido D’Ubaldo Tesoriere: Nicola Marini
COMITATO ESECUTIVO Andrea Ferro, Nadia Monetti, Franco Nicastro, Alessandro Sansoni, Gianni Maria Stornello.
REVISORI DEI CONTI Mario Fatello – Presidente, Enrico Clemente, Angelo Ciaravolo
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI
Il Fpcgi è il fondo di previdenza complementare della categoria dei Giornalisti italiani. È un ente senza scopo di lucro istituito dalla Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dalla Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) con l’obiettivo di disporre prestazioni pensionistiche aggiuntive a quelle obbligatorie di base. Il suo funzionamento è disciplinato dallo Statuto. Il Fondo è amministrato dal Consiglio di amministrazione, mentre il controllo è affidato al Collegio sindacale. L’attività del Fondo Giornalisti, come quella di tutti i fondi di previdenza complementare, è sottoposta alla vigilanza della Covip, che è un’autorità indipendente. Per aderire basta che al momento dell’iscrizione che il giornalista abbia in corso un contratto giornalistico. La scelta, oltre ad obbligare l’editore a versare una quota pari all’1% dello stipendio, consentirà di ottenere, in futuro, una seconda pensione e, da subito, una detassazione rilevante fino a un massimo di versamenti pari a 5164,57 euro annui. I soldi che confluiscono nella propria posizione personale – e cioè contributi del giornalista, contributi dell’editore, Tfr – vengono investiti dal Fondo in 3 modi (comparti) diversi. Si può restare iscritti anche da freelance (ma solo se si era iscritti da lavoratori dipendenti) o da pensionati; si possono ottenere anticipazioni per acquistare casa, per motivi di salute o anche per piccole emergenze. Sul sito si trovano informazioni, modulistica, documenti, i recapiti. E con la password si può entrare nella propria area riservata.
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Prestazioni Il Fondo Pensione Giornalisti può erogare due diverse prestazioni: una rendita, oppure un anticipo per acquistare casa, per motivi di salute o per piccole emergenze. In questa sezione si trovano i regolamenti relativi agli accordi per la gestione delle Rendite con Società Cattolica di Assicurazione, con gli articoli e le principali clausole, e le modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo. Nel testo ci sono anche i link per scaricare gli eventuali moduli necessari.
I vantaggi fiscali Aderire al Fondo Pensione Giornalisti comporta alcuni importanti vantaggi fiscali. 1) Un risparmio immediato Lo Stato spinge i cittadini a costruirsi una pensione complementare e per questo ha incentivato fiscalmente l’adesione ai fondi. I contributi che si versano sono, infatti, sono deducibili – vanno cioè a ridurre il reddito imponibile – con un tetto massimo di 5.164.57 euro annui. Cosa significa, nel concreto? Che buona parte del denaro investito nel fondo pensione viene “regalato” dallo Stato. Il “quanto” dipende dall’aliquota marginale applicata al proprio reddito imponibile (Scaglione Irpef). Lo schema sottostante aiuta a comprendere meglio l’entità del risparmio che si ottiene ogni anno destinando risorse al fondo.
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Per ogni 1.000 euro versati al Fondo
Fascia di reddito (euro)
Scaglione Irpef (%)
Risparmio (euro)
Esborso effettivo per l'aderente (euro)
0-15.000
23
230
770
15.000-28.000
27
270
730
28.000-55.000
38
380
620
55.000-75.000
41
410
590
Oltre 75.000
43
430
570
Come abbiamo detto, il risparmio fiscale ha un tetto massimo: 5.164,57 euro l’anno. Superata questa cifra di risparmio, la parte eccedente dei contributi versati è interamente a carico dell’iscritto. Anche in questo caso proviamo a vedere con uno schema cosa significa investire nel fondo pensione il massimo di 5.164,57 euro annui.
Scaglione Irpef (%)
Risparmio (euro)
Esborso effettivo per l'aderente (euro)
0-15.000
23
1.188
3.976,57
15.000-28.000
27
1.394
3.770,57
28.000-55.000
38
1.961
3.203,57
55.000-75.000
41
2.117
3.047,57
Oltre 75.000
43
2.221
2.943,57
Fascia di reddito (euro)
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2) Una tassazione privilegiata sui rendimenti Chi investe sui mercati finanziari è generalmente sottoposto a una tassazione del 26% sul risultato netto annuale dei suoi investimenti. Non, invece, i fondi pensione per i quali lo Stato – sempre nell’ottica di spingere i cittadini a costruirsi il cosiddetto secondo pilastro pensionistico – ha previsto una tassazione ridotta al 20% (rispetto al 26% degli altri investimenti finanziari, compresi i fondi comuni d’investimento). Solo i titoli di Stato e i Buoni postali hanno una tassazione ancora più contenuta, pari cioè al 12,50%. 3) Comunicazioni dell’aderente Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
4) Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
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Andamento Gestione
COMPARTO GAR ANTITO Persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti almeno al tasso di rivalutazione del Tfr. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze...
COMPARTO PRUDENTE Questo comparto ha l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di chi privilegia la continuitĂ dei risultati nei singoli esercizi ....
COMPARTO MIX Il comparto ha l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti piÚ elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare ...
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Chi può aderire Destinatari del Fondo Destinatari del Fondo sono: i giornalisti del settore già iscritti al 28 aprile 1993 al “Fondo sindacale di previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”, i giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, perfezionatosi a partire dal 29 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del CCNL, ed i direttori, i vice direttori ed i condirettori rientranti nel campo di applicazione del CCNL medesimo. Inoltre, mediante il solo apporto del TFR e di un eventuale contributo a proprio esclusivo carico (senza il contributo del datore di lavoro), possono iscriversi al Fondo anche i collaboratori fissi (art. 2 CCNL), i corrispondenti (art. 12 CCNL), i praticanti (art. 35 CCNL), i pubblicisti (art. 36 CCNL), i professionisti, i pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell’art. 1 CCNL e, quindi, anche i giornalisti dipendenti da emittenti radiotelevisive di ambito locale, ai quali si applica il contratto AERANTI – CORALLO – FNSI e ai giornalisti ai quali si applica il contratto USPI – FNSI.
Come aderire Per aderire al Fondo Giornalisti occorre seguire la seguente procedura: 1) Prendere visione del Documento Informazioni chiave per l'aderente e del Documento La mia pensione complementare, versione standardizzata
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2) Compilare in ogni sua parte e sottoscrivi il Modulo di adesione Possono aderire al Fondo Pensione Giornalisti i professionisti con contratto di lavoro dipendente. Attualmente non possono iscriversi i freelance, mentre possono continuare a contribuire i professionisti che da contrattualizzati diventano freelance. Possono restare iscritti anche i pensionati. La scelta di aderire al Fpgci, oltre a obbligare l’editore a versare una quota pari all’1% dello stipendio, consente di ottenere una seconda pensione e, da subito, una detassazione annua importante fino a un massimo di 5.164,57 euro di contributi versati. Collaboratori fissi, corrispondenti (art. 12 C), praticanti (art. 35 CCNL), pubblicisti (art. 36 CCNL), professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell’art. 1 CCNL e, quindi, anche i giornalisti dipendenti da emittenti radiotelevisive di ambito locale, ai quali si applica il contratto AERANTI – CORALLO – FNSI e ai giornalisti ai quali si applica il contratto USPI – FNSI, possono iscriversi al Fondo mediante il solo apporto del tfr e di un eventuale contributo a proprio esclusivo carico, dunque senza il contributo del datore di lavoro. Il Fondo si crea una sorta di «salvadanaio personale» dell’iscritto nel quale confluiscono i contributi del giornalista, quelli dell’editore e il tfr. I versamenti accantonati vengono poi investiti attraverso tre comparti, corrispondenti a tre diversi profili di rischio, a seconda della scelta effettuata dall’aderente. È possibile suddividere il proprio investimento tra più comparti. Oltre a costruirsi una pensione complementare, è possibile ottenere anticipazioni per acquistare casa, per motivi di salute o anche per piccole emergenze. Il modulo di adesione deve essere inviato al Fondo e contestualmente all’azienda di dipendenza. Sul sito si trovano i moduli necessari per la richiesta di adesione, le informazioni sui documenti e i nostri recapiti. Chi si iscrive può avere accesso alla propria area riservata (tramite una password), che riporta la situazione contributiva dell’iscritto.
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Organi del Fondo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente
Enrico Castelli
Vicepresidente
Raffaele Alessandro Serrau
Rappresentanza dei giornalisti Francesco Badalamenti Simona Fossati Ignazio Ingrao Alessia Marani Vincenzo Varagona Rappresentanza degli editori
Francesco Cipriani Fabrizio Di Rosario Giorgio Mantelli
Responsabile
Marco Micocci Stefano Scarpino
COLLEGIO DEI SINDACI Presidente
Gianpaolo Davide Rossetti
Rappresentanza dei giornalisti Lorenzo Giannuzzi Pinuccia Mazza Rappresentanza degli editori
Alessandro Meloncelli Gianpaolo Davide Rossetti
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Che cos’è la FNSI La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) fu costituita nel 1908 e rifondata nel 1943, ed è una libera associazione sindacale, cui aderiscono le associazioni regionali dei giornalisti. Essa agisce nell'ambito dell'articolo 39 della Costituzione italiana che prevede l'assoluta libertà dell'organizzazione sindacale. La Fnsi è il sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani e ha come suoi scopi principali: la difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria. Attività prevalente della Fnsi è quella di stipulare contratti collettivi di lavoro e di assicurare l'assistenza sindacale alle Associazioni Regionali di Stampa e alle strutture sindacali aziendali (Comitati e fiduciari di redazione). La Federazione Nazionale della Stampa italiana è un organismo unico e unitario ed è autonomo rispetto a ogni altra organizzazione sindacale. Nel Consiglio Nazionale della Fnsi sono presenti, a titolo consultivo, i rappresentanti delle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in virtù di un patto di alleanza stipulato nel 1947, con il quale le altre organizzazioni sindacali hanno riconosciuto alla Fnsi la rappresentanza esclusiva degli interessi della categoria giornalistica.
Gli organi statutari della Fnsi Il Congresso Nazionale, con tutti i poteri deliberanti, ha luogo ogni quattro anni con la partecipazione di 309 delegati dei
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giornalisti (professionali e collaboratori) eletti nell'ambito delle 19 associazioni federate. Il Consiglio Nazionale, organo deliberativo a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni e le deliberazioni congressuali composto da 91 consiglieri professionali e 25 collaboratori pubblicisti eletti in parte direttamente dal Congresso Nazionale e in parte dalle delegazioni delle associazioni regionali; del Consiglio Nazionale fanno parte di diritto, a titolo consultivo, gli ex presidenti ed ex segretari nazionali della Federazione insieme con altre figure titolari di ruoli e responsabilità negli Enti della categoria. Il Presidente, che può essere un giornalista professionale o collaboratore, è espressione dell'unità della categoria, è eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti. La Giunta Esecutiva, organo di governo sindacale, eletta dal Consiglio Nazionale, è composta da 11 giornalisti professionali e da 3 collaboratori. Il Segretario Generale, giornalista professionale, è eletto direttamente dal Congresso e ha la responsabilità legale e la guida operativa del sindacato. Su proposta del Segretario Nazionale la Giunta nomina il Direttore della Fnsi che ha la responsabilità degli uffici. Il Segretario Nazionale può essere affiancato da uno o più segretari generali aggiunti eletti tra i componenti della giunta esecutiva. Tra gli Organi statutari della Fnsi, vi sono inoltre, la Conferenza nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione, organo consultivo che riunisce rappresentanti sindacati eletti in tutte le testate e la Consulta dei Presidenti delle associazioni regionali.
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Organi Statutari Segretario Generale Raffaele Lorusso Presidente Giuseppe Giulietti Direttore Giancarlo Tartaglia Segreteria Anna Del Freo (segretario generale aggiunto vicario) Carlo Parisi (segretario generale aggiunto) Paolo Butturini Alessandra Costante Daniela Scano Mattia Motta Giunta Esecutiva Professionali Guido Besana Paolo Butturini Ezio Cerasi Alessandra Costante Anna Del Freo Giuseppe Di Pietro Silvia Garbarino Carlo Muscatello Carlo Parisi Daniela Scano Daniela Stigliano
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Collaboratori Enrico Cocciulillo Mattia Motta Giulio Todescan CONSIGLIO NAZIONALE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Contratto FIEG-FNSI Contratto Nazionale di lavoro giornalistico FIEG-FNSI (2009-20132016)
I testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dalla Federazione nazionale editori giornali (Fieg). CNLG FIEG-FNSI 1° Aprile 2013- 31 Marzo 2016 Accordi Contrattuali FIEG-FNSI (Giugno 2014) CNLG FIEG-FNSI 2009-2013
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Contratto Emittenza Locale Contratto Emittenza Locale (2006-2018)
I testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e da Aeranti-Corallo per i giornalisti impiegati nelle aziende dellâ&#x20AC;&#x2122;emittenza radiotelevisiva locale. CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI 2017-2018 Contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva. Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore.
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Contratto Fnsi-Uspi Testo completo del Contratto di lavoro giornalistico FNSIUSPI
Accordo Fnsi-Uspi Accordo Fnsi-Uspi (01-04-2010/31-03-2012 e proroghe)
I testi degli accordi contrattuali sottoscritti dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dallâ&#x20AC;&#x2122;Unione stampa periodica italiana (Uspi) per la regolamentazione delle prestazioni lavorative svolte dai giornalisti nei periodici a diffusione locale, nei periodici a diffusione nazionale no-profit non collegati con aziende editrici di quotidiani o gruppi editoriali nazionali e, a seguito della proroga sottoscritta il 20 luglio 2016, nelle testate online di informazione territoriale-locale, trasmesse mediante qualsiasi piattaforma, puchĂŠ non collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi.
Proroga accordo FNSI-USPI (in vigore sino al 31-12-2016)
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L’Inpgi LA STORIA DELLA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria nell'ambito del disposto dell'art. 38 della Costituzione il quale, come è noto, recita al comma 2; " I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" ed al comma 4; "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto. A tale assetto tecnico-giuridico si è pervenuti attraverso un processo evolutivo graduale che prende l'avvio dalla costituzione a livello regionale delle "Casse pie di previdenza dei giornalisti" che sorsero, quale forma di mutualità volontaria, intorno al 1870 quando ancora in Italia mancava un ordinamento giuridico della previdenza sociale. Successivamente, sentita l'esigenza di un organismo unitario e a carattere nazionale, nel corso della negoziazione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico
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viene inserita la proposta, accettata dagli editori, di costituire un apposito "Fondo". Nasce, pertanto, come istituto contrattuale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani che, con Regio Decreto N. 838 del 25 marzo 1926 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1926), viene formalmente eretto a ente morale. Con l'emanazione della legge n. 3316, del 31 dicembre 1928 viene decretata la cessazione ufficiale delle "Casse pie" e la loro fusione nel neocostituito Istituto. L'emanazione del provvedimento legislativo del 1950, che abolisce il limite massimo retributivo oltre il quale è escluso l'obbligo contributivo e afferma il principio della generalizzazione dell'obbligo assicurativo, fa nascere l'obbligo anche per gli editori di versare all' INPS i contributi già dovuti all'INPGI a seguito degli accordi contrattuali.Gli effetti che tale norma è destinata a produrre mettono in pericolo la sopravvivenza dell'ente. Per salvare l'esistenza dell'Istituto, che vede inserite automaticamente le sue forme assicurative nel quadro istituzionale del regime generale obbligatorio, vi è un'unica soluzione possibile: fare affermare, con provvedimento di legge, il carattere sostitutivo delle forme assistenziali e previdenziali da esso gestite a favore dei giornalisti professionisti nei confronti delle corrispondenti forme assicurative obbligatorie. In questa ottica si mobilitano i massimi esponenti dell'Istituto e del sindacato in un ampio ed approfondito confronto con la classe politica.
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Si deve all'on. Rubinacci l'iniziativa legislativa che, preso atto della peculiarita dell'attivita' professionale dei giornalisti, che li vede esposti oltre che ai normali rischi inerenti il rapporto di lavoro anche all'alea delle vicende politiche,si conclude con l'emanazione della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, con la quale viene riconosciuto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso iscritti ed acquista natura giuridica di ente di diritto pubblico con personalitĂ giuridica ed autonomia gestionale. La legge Rubinacci stabilisce, comunque, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e le prestazioni erogate dall'Ente non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie. Le esperienze del primo quadriennio di attivitĂ fanno nascere l'esigenza di ulteriori disposizioni regolatrici dell'Ente tendenti al consolidamento tecnico-amministrativo della previdenza dei giornalisti. A tale esigenza viene data risposta con la legge 9 novembre 1955 n. 1122, legge Vigorelli, contenente "Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola". Le iniziative di sviluppo perseguite dopo le due leggi fondamentali (Rubinacci e Vigorelli) e dei conseguenti atti statuto e regolamento -, sia sotto il profilo istituzionale che della tutela, con sensibile ampliamento delle competenze e perfezionamento delle normative hanno portato gradatamente l'ente su posizioni di avanguardia, o almeno di anticipazione, nelle aree di sua competenza, facendone uno
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strumento indispensabile alla tutela della professione di giornalista e conseguentemente della libertà di stampa. Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che reca disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione". L'Istituto ha sede unica a Roma e svolge la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro. Al fine di costituire idonee strutture di collegamento, tra gli organi e i servizi centrali dell'Ente e gli iscritti, il territorio nazionale è suddiviso in diciannove circoscrizioni, coincidenti in genere con le aree territoriali di competenza degli Ordini regionali e interregionali dei giornalisti, alle quali sono affidate funzioni operative nell'ambito dell'attività istituzionale e nello svolgimento delle elezioni per il Consiglio generale e per i componenti elettivi del Collegio sindacale.
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ISCRIZIONE ALL'INPGI REQUISITI L'obbligo assicurativo presso l'INPGI ricorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni:
iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Le suddette condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Infatti, a prescindere dal CCNL che regola il rapporto di lavoro , ai sensi della vigente normativa (legge n. 1564/51, l. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 - come sostituito dall'art.76 della legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell'INPGI), il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica , ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all'INPGI. Tale principio, secondo il quale - ai fini dell'iscrizione dei giornalisti all'INPGI - rileva soltanto lo svolgimento di attività di natura giornalistica, è stato recentemente ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre 2003. In tale nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre 2003, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi
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(vai alla Circolare INPDAP/INPGI n.9 del 9 febbraio 2004). DOCUMENTAZIONE Per perfezionare l'iscrizione il giornalista deve trasmettere all'Istituto, anche tramite il locale Ufficio di corrispondenza la seguente documentazione: 1.
2. 3. 4. 5.
certificato rilasciato dall'Ordine professionale dei giornalisti, comprovante che il richiedente e' iscritto nell'Elenco professionisti o pubblicisti, onel Registro praticanti; dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato; certificato di nascita; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia.
Il giornalista deve, inoltre, comunicare il proprio codice fiscale e l'indirizzo dove intende ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall'INPGI. ATTENZIONE Per l'iscrizione all'Istituto in sostituzione dei documenti indicati, potrà essere trasmessa all'INPGI una dichiarazione sostitutivasottoscritta dall'interessato, senza necessità di autentica (DPR 445/2000), sarà sufficiente allegare la fotocopia di un valido documento di identità.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Contributi e Vigilanza Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA Iscrizione all'INPGI - Dichiarazione sostitutiva ATTENZIONE - Questo modulo è utilizzabile solo dai giornalisti dipendenti
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CONTRIBUTI OBBLIGATORI COSA SONO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI I contributi obbligatori sono quelli dovuti all'INPGI, in parte dal datore di lavoro (pubblico o privato) ed in parte dal lavoratore, ogni qualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicista. L'INPGI provvede a gestire la previdenza obbligatoria anche in favore dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, solo a decorrere dal 1° gennaio 2001.
RETRIBUZIONE IMPONIBILE Il concetto di retribuzione imponibile, contenuto nell' art. 12 della legge 153 del 1969, modificato dall'art, 4 della legge 291 del 1988, è stato integralmente ridefinito nell'art. 6 del D.Lgs. 314 del 2/9/97:"Il reddito del lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." Lo stesso articolo esclude dalla base imponibile:
SOMME ESCLUSE DALL' IMPONIBILE 1. 2.
3. 4.
5.
somme corrisposte a titolo di TFR; somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso; proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni; somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge; somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali; proventi derivanti da polizze assicurative; compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa; erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell'azienda;
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6.
7.
contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari; i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R, art. 3.
L' elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. A tale elenco vanno aggiunte le voci prevista dall'art.51 del TUIR (art. 48 fino al 31/12/2004) così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs., espressamente richiamato dal nuovo testo dell'art. 12, II comma.
I contributi obbligatori vengono presi in considerazione ai fini della determinazione sia del diritto che della misura delle prestazioni, anche se non siano stati effettivamente versati purché: - la contribuzione non sia prescritta; - il rapporto di lavoro risulti da documenti o prove certe (dichiarazioni del datore di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, buste paga, etc.). ATTENZIONE Si ricordi che i contributi devono essere versati sulle retribuzioni risultanti dalle buste paga dei giornalisti, anche se superiori ai minimi contrattuali. In caso di retribuzioni corrisposte al giornalista in misura inferiore ai minimi contrattuali la contribuzione è sempre e comunque, commisurata alle retribuzioni minime stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
MISURA DEI CONTRIBUTI Vai al link delle aliquote Attualmente la contribuzione spettante all'INPGI è pari al 31,83% della retribuzione imponibile individuata secondo i criteri indicati precedentemente. Di questa percentuale, il versamento del 23,04% è a carico dell'azienda e l'8,79% è a carico del giornalista. Qui di seguito sono indicate le singole voci cui si riferisce la contribuzione con le rispettive aliquote, relative al periodo 1° gennaio 2011:
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CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 20,28%
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.)
1,61% assicurazione contro la disoccupazione 0,30%
Fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R. (L. 297/82) (*)
0,05% assegno nucleo familiare 0,80%
di cui 0,30% per mobilità e 0,50% per ammortizzatori sociali (**)
23,04% Totale
(*) E' dovuto solo per i giornalisti - dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti - che abbiano optato per il mantenimento del Tfr in azienda (**) Il contributo di mobilità non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS. CONTRIBUTI A CARICO DEL GIORNALISTA 8,69% assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) 0,10% contributo per ammortizzatori sociali (dovuto soltanto dai giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS) La legge 14.11.92 n. 438 ha previsto, inoltre, una aliquota contributiva aggiuntiva a carico del giornalista, che è pari all'1% sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2011 la prima fascia annua di retribuzione pensionabile è pari a Euro 42.049,00. Si precisa che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, " le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono
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in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92.
Sono inoltre a carico del datore di lavoro:
contributo infortuni: Euro 11,88 (Euro 6,71 fino al mese di agosto 2003) mensili per dodici mesi; fondo integrativo di previdenza: 1,50% (questo contributo non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine); contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi dovuti alla Casagit e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (Legge n.166/91, art. 9 bis).
Si aggiunge, inoltre, a carico del giornalista:
contributo al Fondo di perequazione: Euro 5,00 mensili per 12 mensilità, posto a carico del giornalista (dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporti di lavoro ex art. 2, 12, 36 con retribuzione pari o superiore a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità)
Forse tutti non sanno che Tra la misura della contribuzione dovuta all'INPS e quella dovuta all'INPGI esiste una notevole differenza: 7,52% in meno per l'INPGI. Questa differenza è dovuta alle diversa misura delle aliquote applicate alla retribuzione imponibile. Nello specchietto che segue sono evidenziate le differenze quantitative in riferimento alle singole voci: INPGI - INPS differenze di contribuzione totale
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INPGI %
INPS %
Differenza%
I.V.S.
28,97
33,00
+ 4,03
disoccupazione
1,61
1,61
0
0,60
0,90
+0,30
CIG
0
2,20
+2,20
T.F.R.
0,30
0,20
-0,10
mobilità
0,30
0,30
0
maternità
0
0,46
+0,46
assegni familiari
0,05
0,68
+0,63
totale
31,83
39,35
+7,52
CIGS e/o Ammort. sociali
ALIQUOTE IVS INPGI
a carico del datore di lavoro 20,28 a carico del lavoratore 8,69
Differenze INPS-INPGI a carico del lavoratore All'Inpgi il giornalista deve pagare, quale quota a proprio carico, solo un'aliquota IVS che è pari all'8,69% della retribuzione. All'Inps, invece, è posta a carico del lavoratore un'aliquota IVS che dal 1° gennaio 2007 è pari al 9,19%. Quindi, mentre i giornalisti iscritti all' Inpgi pagano soltanto l'8,69%, coloro che sono iscritti all'Inps devono versare complessivamente il 9,19% della retribuzione. I giornalisti dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS pagano all'INPGI un contributo aggiuntivo pari allo 0,10%, coloro che sono iscritti all'INPS devono versare invece un contributo aggiuntivo dello 0,30%.
Per i giornalisti le prestazioni di maternità restano a carico dell'Inps anche in assenza del relativo contributo. Le
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aziende sono comunque tenute a dichiarare all'Inps le tribuzioni imponibili dei giornalisti a carico. Sono autorizzati ed indennizzati a carico dell'INPS anche i permessi ex lege 104/92 ed il congedo straordinario per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave. Per i periodi indennizzati dall'INPS, l'INPGI provvede a richiesta - al solo accredito della contribuzione figurativa. torna in alto
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Aliquote contributive
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CONTRIBUTI FIGURATIVI COSA SONO I CONTRIBUTI FIGURATIVI I contributi figurativi sono quelli che vengono accreditati (senza onere finanziario a carico del giornalista) per periodi connessi ad un rapporto di lavoro, durante i quali l'iscritto non ha però svolto attività lavorativa. E' necessaria una domanda dell'interessato per richiedere l'accredito dei contributi figurativi relativamente ai seguenti periodi: 1. 2. 3.
aspettativa per ricoprire cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70); servizio militare; interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza (congedo di maternità/paternità) e congedi parentali (astensione facoltativa)
I contributi figurativi sono accreditati d'ufficio e per un periodo non superiore a cinque anni nell'arco della intera vita contributiva del giornalista, quando lo stesso ha beneficiato di:
indennità di disoccupazione; integrazioni salariali; assistenza antitubercolare.
Nel computo dei cinque anni non si calcolano i contributi figurativi accreditati su domanda dell'interessato nelle casi indicati ai punti 1),2),3). La misura ("il valore") dei contributi figurativi da accreditare, qualunque sia la qualifica e la retribuzione del giornalista, non può essere rapportata ad una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNLG per il redattore capo, con l'aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
1) PERIODO DI ASPETTATIVA (ART. 31 LEGGE N.300/70) Hanno diritto all'accredito figurativo dei contributi all' INPGI per il periodo del mandato, i giornalisti professionisti che sono collocati
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in aspettativa a seguito di elezione a certe cariche pubbliche o sindacali. ATTENZIONE Si raccomanda ai giornalisti di non interrompere il rapporto di lavoro con la testata al momento della elezione, poiché altrimenti non sarà più possibile ottenere l'accredito dei contributi figurativi.
LA PROCEDURA Per ottenere l'accredito dei contributi figurativi il giornalista eletto a cariche pubbliche e sindacali deve presentare all'INPGI una domanda allegando: 1. 2. 3.
certificazione dell'istituzione attestante il periodo del mandato; provvedimento di collocamento in aspettativa da parte dell'Azienda; prospetto, predisposto dal datore di lavoro, delle retribuzioni che sarebbero spettate all'interessato nel caso in cui lo stesso non fosse stato in aspettativa.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA Il termine previsto, a pena di decadenza, è stato fissato al 30 settembre di ogni anno. Entro questa data, ogni anno, il giornalista deve presentare la domanda relativamente al periodo di aspettativa dell'anno precedente. In caso di mancata presentazione della domanda, il giornalista decade dal diritto all'accredito dei contributi figurativi.
PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI Per coloro che sono eletti membri del Parlamento o di assemblee regionali, la legge 488 del 1999 ha introdotto una novità, nel caso in cui a seguito dell'elezione il giornalista abbia la possibilità di conseguire il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione. In questa particolare ipotesi, il giornalista collocato in aspettativa
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ex lege 300/70 è tenuto a versare all'Inpgi l'equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista per la quota a carico del lavoratore , che attualmente è pari all' 8,69% . Perchè l'Inpgi possa provvedere all'accedito della contribuzione figurativa a decorrere dal 1° gennaio 2000, è necessario che il giornalista :
comunichi le modalità con le quali intende procedere al versamento dei contributi (con frequenza mensile, bimestrale, ecc.); presenti in ogni caso la domanda di accredito non oltre il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'accredito della contribuzione;
Se il versamento è effettuato prima del 30 settembre, occorre trasmettere la domanda contestualmente al primo versamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il 30 settembre di ogni anno il giornalista decade dall'accredito dei contributi figurativi.
ENTI LOCALI A decorrere dal mese di agosto 1999, gli Enti locali sono tenuti al versamento dei contributi per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi di cui all'articolo 26 della legge n. 265/1999. Il nuovo regime delle aspettative si applica ai giornalisti dipendenti, sia pubblici che privati, che richiedono periodi di aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato di amministratore locale ( sindaco, presidente di provincia, componente della giunta comunale, ecc.). Pertanto, l'ente locale presso il quale viene esercitato il mandato, deve provvedere al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro, prescindendo dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dalla titolarità o meno del diritto al raddoppio dell'indennità di carica. L'obbligo contributivo gravante sull'ente locale deve essere commisurato alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa.
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MODULISTICA Richiesta contributi per elezioni cariche pubbliche o sindacali Richiesta contributi figurativi per mandato parlamentare
AUTORITA' INDIPENDENTI A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui compensi dei giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority" - è dovuta la contribuzione all'INPGI. Tali compensi sono assoggettati a contribuzione fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art.39 legge n.488/1999).
2) IL SERVIZIO MILITARE Anche in questo caso bisogna presentare al Servizio contributi dell'INPGI una domanda di accredito, allegando i seguenti documenti: 1.
2.
copia autenticata dello stato di servizio (se ufficiale) del foglio matricolare rilasciato dal Distretto di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva firmata dall'interessato contenente l'indicazione del Distretto militare competente (completo di indirizzo); dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta ad altro Ente previdenziale.
MODULISTICA Richiesta contributi figurativi per servizio militare
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3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA
L'astensione dal lavoro è obbligatoria per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso, ovvero un mese prima la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi, se tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della madre o del nascituro e con presentazione di idonea certificazione medica. Il periodo precedente la data presunta del parto, per motivi clinici di particolare rilevanza, può essere ampliato con regolare certificazione medica e conseguente autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Durante i mesi di assenza obbligatoria dal lavoro, la retribuzione è formata da due componenti: la parte corrisposta a cura dell'INPS per disposizione di legge (pari all'80% della retribuzione) e la parte rappresentata dall'integrazione (20%) che l'editore deve corrispondere affinché l'interessata possa percepire, come stabilisce il contratto "la retribuzione intera" Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione e, di conseguenza, non si procede all'accredito della contribuzione figurativa.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età inferiore a sei anni il diritto ad astenersi dal lavoro, per tre mesi, è esercitabile all'ingresso del minore nel nucleo familiare. Se, invece, ha un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto ad astenersi dal lavoro, per tre mesi, può essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare.
CONTRIBUTI FIGURATIVI: LA DOMANDA PER OTTENERE L'ACCREDITO Alla piena e totale copertura assicurativa si perviene con
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l'accreditamento, a carico dell'Istituto, dei contributi figurativi previsti dalla legislazione previdenziale. Per ottenere l'accreditamento dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione obbligatoria, l'interessata dovrà, al termine dell'astensione dal lavoro, inviare al Servizio Contributi dell'INPGI una domanda, allegando seguenti documenti:
a) dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti l'esatto periodo di astensione obbligatoria; b) certificato di nascita del neonato, anche in copia o, in sostituzione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; c) prospetto relativo alle retribuzioni che sarebbero spettate in presenza di una regolare prestazione lavorative, rilasciato dal datore di lavoro.
4) ASTENSIONI FACOLTATIVE (LEGGE N. 53/2000 - Dlgs 151/2001)
La legge n. 53 dell'8 marzo 2000 (espressamente recepita dall'Inpgi con delibera del Consiglio di amministrazione) prevede innanzitutto la facoltà di utilizzare l'astensione facoltativa anche per il padre ed estende altresì tale possibilità - allungandone la durata coperta da contribuzione figurativa - fino all'ottavo anno di vita del bambino. In particolare, le astensioni dal lavoro dei genitori, delle quali possono usufruire entro gli otto anni di vita del bambino, non possono complessivamente eccedere i 10 mesi, elevabili ad 11 complessivamente (madre + padre) nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi (anche se non continuativi). Nell'ambito di questo limite, alla madre spettano non più di 6 mesi, al padre non più di 6 mesi (elevabili a 7 mesi) e nel caso di un solo genitore spettano non più di 10 mesi. Nel dettaglio: a) Per i primi sei mesi di astensione facoltativa richiesti entro il terzo anno di vita del bambino, il genitore ha diritto ad un' indennità (a carico dell'Inps) pari al 30% della retribuzione e all' accredito della contribuzione figurativa (rapportata alla propria retribuzione).
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b) Per i periodi di astensione facoltativa eccedenti i sei mesi richiesti entro il terzo anno di vita del bambino e, per i periodi goduti dal quarto all'ottavo anno di vita del bambino, il genitore ha diritto ad una indennità (a carico dell'Inps) pari al 30% della retribuzione soltanto se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione Inps . Ha diritto, inoltre, all' accredito di una contribuzione figurativa commisurata ad un valore retributivo annuo non superiore a 2 volte l'importo dell' assegno sociale Inps (valore previsionale 2005 Euro 4.874,61 ) . Gli interessati possono, a richiesta, integrare tale contribuzione figurativa ridotta con versamenti volontari, oppure mediante riscatto.
*** PER LE GIORNALISTE CHE AL MOMENTO DELL'EVENTO NON ABBIANO IN CORSO UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO la legge prevede:
il riconoscimento, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, della contribuzione figurativa per i periodi di gravidanza e puerperio (naturalmente a titolo gratuito); la facoltà di riscattare, a titolo oneroso, il periodo relativo all'assenza facoltativa nel limite massimo di sei mesi, con le stesse modalità previste per il riscatto del periodo del corso legale di laurea (vedere paragrafo "contributi da riscatto").
REQUISITO CONTRIBUTIVO Sia l'accreditamento della contribuzione figurativa che la facoltà di riscatto, per le giornaliste che non abbiano in corso al momento dell'evento un normale rapporto di lavoro, sono riconosciuti SOLTANTO nel caso in cui l'interessata possa far valere, al momento della domanda, ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE PRESSO l'INPGI, versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
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Questi contributi sono computabili a tutti gli effetti ai fini della determinazione sia del diritto sia della misura della pensione. Ufficio competente Servizio Contributi e Vigilanza Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA Richiesta contributi figurativi per maternitĂ
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CONTRIBUTI VOLONTARI COSA SONO I CONTRIBUTI VOLONTARI I contributi volontari sono quelli versati direttamente dall'iscritto il quale, avendo cessato l'attività lavorativa subordinata, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, onde conservare i diritti derivanti dall'assicurazione stessa o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione. I contributi volontari possono essere versati direttamente dal giornalista iscritto all'INPGI che ne faccia domanda, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine. ATTENZIONE I contributi volontari regolarmente versati sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori, ma non possono mai avere ad oggetto l'assicurazione contro la disoccupazione. In sostanza il versamento dei contributi volontari è ammesso soltanto per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (I.V.S.).
REQUISITO CONTRIBUTIVO Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni (60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento. ESCLUSIONI 1.
2.
Non possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.
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MISURA DEI CONTRIBUTI VOLONTARI Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
COME SI DETERMINA LA MISURA DEI CONTRIBUTI VOLONTARI L'interessato può determinare la misura della contribuzione volontaria, scegliendo quale parametro di riferimento: a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno precedente la presentazione della domanda; b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione pensionabile) c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al punto a) e quella di cui al punto b). Il giornalista puà rideterminare il parametro di riferimento all'inzio di ogni anno solare. I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.
DECORRENZA DEI VERSAMENTI Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, l'interessato - a richiesta può versare anche i sei mesi immediatamente precedenti.
INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo mensile. Il contributo mensile versato dopo il predetto termine andrà a
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copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.
RITARDI NEI VERSAMENTI Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi. Tale interesse è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5 punti percentuali.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Contributi e Vigilanza Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA Richiesta di prosecuzione volontaria
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CONTRIBUTI DA RISCATTO COSA SONO I CONTRIBUTI DA RISCATTO I contributi da riscatto consentono al lavoratore (con onere finanziario a suo carico) di regolarizzare sia il periodo di iscrizione all'Università durante il quale non è stata svolta attività lavorativa, sia eventuali periodi di lavoro svolto precedentemente all'iscrizione all'INPGI, con contribuzione versata ad altri Enti di Previdenza. I contributi da riscatto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. Periodi riscattabili 1. periodi di studio universitario, corrispondenti alla durata dei corsi legali, al termine dei quali siano stati conseguiti i seguenti titoli: - diploma universitario; - diploma di laurea; - diploma di specializzazione; - dottorato di ricerca.
E' necessario presentare all'INPGI una domanda, specificando presso quale università è stato conseguito il titolo di studio e in che anno, nonchè gli anni di frequenza e l'anno di conseguimento del titolo. 1. periodi di lavoro svolto, precedentemente all'iscrizione all'INPGI, con contribuzione versata ad altri Enti di previdenza. In quest'ultimo caso, a seconda delle situazioni concrete, le alternative sono due: RICONGIUNZIONE o RISCATTO. ATTENZIONE I costi sostenuti per la ricongiunzione e per il riscatto sono interamente deducibili dal reddito dichiarato ai fini IRPEF.
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RICONGIUNZIONE (Legge n. 29/79) La ricongiunzione deve avere ad oggetto TUTTE le posizioni contributive che l'assicurato ha maturato in suo favore presso altri Enti (INPS, ENPALS, ecc.), prima dell'iscrizione all' INPGI . L'operazione di ricongiunzione è possibile indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, quindi anche relativamente a periodi lavorativi "non giornalistici". Per chiedere la ricongiunzione non è necessario che il giornalista sia in possesso presso l' INPGI di una determinata anzianità contributiva: è sufficiente che sia semplicemente iscritto all'Istituto al momento della presentazione della domanda; basta quindi anche un solo contributo mensile. La domanda di ricongiunzione è ammessa anche per il giornalista che alla data di presentazione della domanda risulti iscritto ad altro regime previdenziale, purché lo stesso possa far valere all'INPGI almeno 8 anni di contribuzioni. I costi della ricongiunzione L'operazione di ricongiunzione comporta un onere che, per quanto ridotto in misura percentuale, è a carico del giornalista. L'ammontare dell'onere, che non è minimamente influenzato dal tipo di attività svolta durante il periodo che si intende ricongiungere, non è preventivamente determinabile ma può essere esattamente calcolato soltanto nel momento in cui la relativa pratica avrà esaurito tutto il suo iter burocratico. In particolare, l'onere non è preventivamente determinabile perché il relativo calcolo è basato su alcuni elementi (retribuzione, età, anzianità contributiva) che vengono presi in considerazione e "cristallizzati" al momento della domanda. Di conseguenza, il costo della operazione di ricongiunzione per il giornalista, è determinato alla data di presentazione della domanda. Quando è consigliabile presentare la domanda Poiché per la presentazione della domanda di ricongiunzione non è necessaria alcuna specifica anzianità contributiva (è sufficiente la sola iscrizione all' INPGI con l'accredito anche di un solo contributo mensile), è conveniente inoltrare la domanda nei primi mesi successivi all'iscrizione all'Istituto. Ciò consente un risparmio legato al fatto che, gli elementi sui quali si basa il calcolo dell'onere (età, retribuzione e anzianità contributiva ) tendono ad aumentare in rapporto all'età
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dell'interessato. Si ricorda che la domanda di ricongiunzione può essere presentata in qualsiasi momento prima del pensionamento. In conclusione, rimane sempre valido il suggerimento di presentare comunque la domanda; il farlo non ha nessun costo. A pratica definita si può sempre rinunciare, qualora l'operazione risulti eccessivamente onerosa. N.B. Anche i praticanti e i pubblicisti possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione.
Iter burocratico 1.
2.
3.
4.
5.
L'iter della pratica di ricongiunzione inizia con la presentazione da parte dell'interessato della domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ente (o gli Enti) - e la rispettiva sede - presso il quale esiste la posizione assicurativa da ricongiungere. Per i periodi contributivi versati presso il Ministero del Tesoro (dipendenti comparto Stato), insufficienti ad ottenere la liquidazione di una pensione da parte dello Stato è necessario chiedere la ricostituzione della po sizione assicurativa presso l'INPS in forza delle Leggi n. 322/58 e 153/69. Tale ri costituzione è GRATUITA e la documentazione relativa alla richiesta va allegata alla domanda. Tale pratica non è necessaria nei casi in cui la posizione contributiva sia stata già costituita presso l'INPDAP. Pervenuta la domanda, l'INPGI interessa l'ente o gli altri enti previdenziali per avere le notizie e gli elementi (numero dei contributi da ricongiungere, importo degli stessi, ammontare degli interessi maturati, eccetera) che sono indispensabili per poter definire l'onere esatto che il giornalista dovrà sostenere per la ricongiunzione. L'Ente interessato comunica all' INPGI e per conoscenza al giornalista le notizie e i dati richiesti. Solo a partire da questo momento l'Istituto è in grado di effettuare i conteggi per stabilire l'esatto ammontare dell'onere a carico del giornalista. E' quindi inutile chiedere notizie all' INPGI sullo stato della pratica, se prima non si è ricevuta la comunicazione dell'Ente interessato. Semmai, è opportuno sollecitare quest'ultimo. Effettuati dunque i conteggi, l 'INPGI ne da comunicazione all'interessato, indicando l'ammontare dell'onere globale,
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nonché il numero e l'importo delle rate in cui l'onere stesso può essere versato. L'interessato ha tempo 60 giorni per decidere se effettuare l'operazione o meno, trascorsi i quali senza che sia stata pagata la prima rata o l'intero essere, la pratica viene definitivamente archiviata.
RISCATTO Il riscatto di posizioni contributive coperte presso altri Enti, può essere totale o parziale. Bisogna distinguere, ai fini dell'onere di riscatto, i periodi di attività giornalistica (compreso il periodo di praticantato) dagli altri periodi, perché nella prima ipotesi la riduzione è del 50%, mentre nella seconda è del 20%. La facoltà di riscatto è concessa a quei giornalisti che abbiano maturato 10 anni di contributi all' INPGI , commisurati a retribuzioni non inferiori al minimo di redattore ordinario. La relativa domanda deve essere presentata però entro e non oltre CINQUE ANNI dalla data del compimento del requisito contributivo di cui sopra. Nel seguire la via del riscatto il giornalista, a differenza di quanto previsto nella ricongiunzione ex legge n. 29/79, non è obbligato a riscattare tutta la sua posizione assicurativa esistente presso gli Enti diversi dall' INPGI , ma può limitare il riscatto al periodo in cui ha svolto esclusiva attività giornalistica o anche a una sola parte di tale periodo. La domanda di riscatto può avere ad oggetto: 1. 2.
periodi contributivi riferiti ad attività non giornalistica. In questo caso l'onere è ridotto del 20%. periodi contributivi riferiti a comprovata attività giornalistica svolta a carattere subordinato e a tempo pieno.In questo caso però lo svolgimento di attività giornalistica deve essere accertato dal Consiglio di Amministrazione dell' INPGI in base a documenti di data certa risalenti all'epoca da cui possa desumersi l'esistenza, la durata e la natura effettiva dell'attività lavorativa svolta. La riduzione dell'onere in questo caso è pari al 50%; la stessa riduzione si applica anche per i periodi coincidenti con l'iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine dei giornalisti.
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Decadenza dall'esercizio della facoltà di riscatto. Quando la pratica è completata (di regola possono trascorrere anche alcuni anni, perchè gli Enti spesso forniscono in ritardo i dati necessari per effettuare i conteggi) l'Inpgi invia all' iscritto una lettera nella quale sono indicati il costo dell'operazione di riscatto, il numero delle rate mensili attraverso le quali dovrà avvenire il versamento ed il numero delle stesse. Dal momento del ricevimento della lettera il giornalista ha un anno di tempo per procedere al versamento della prima rata. Trascorso tale termine inutilmente il giornalista decade dall'esercizio della facoltà di riscatto e se, dopo qualche tempo, decide di ripresentare domanda ovviamente i costi dovranno essere ricalcolati alla data di presentazione della nuova domanda, sempreché rientri nei termini per l'esercizio della facoltà di riscatto . Nel caso in cui tale versamento avvenga dopo il 60° giorno dal ricevimento della comunicazione, saranno però tenuti al pagamento di un tasso di interesse pari al 12% dell'importo del riscatto, calcolato su base annua. NOTA Per il riscatto di periodi contributivi per i quali sia provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno, se la domanda è stata presentata entro il 24/4/2007, l'onere è ridotto al 20% della riserva matematica, come previsto dalla previgente normativa.
RISCATTO DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI Il riscatto del periodo del corso legale di studi universitari può essere richiesto solo da coloro che hanno conseguito i relativi titoli in favore dei quali risulti versato, all'atto della presentazione della relativa domanda, almeno un contributo. Possono essere riscattati soltanto gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi universitari . Il riscatto non può essere concesso per i periodi del corso legale di studio già coperti da effettiva contribuzione versata o accreditata, in qualsiasi regime previdenziale obbligatorio. A richiesta dell'interessato il riscatto può essere limitato anche soltanto ad una parte del corso legale di studi universitari.
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C'E' UNA TERZA POSSIBILITA' I giornalisti che non intendano avvalersi né della ricongiunzione né del riscatto dei periodi di contribuzione esistenti presso altri Enti, possono utilizzare gratuitamente tali contributi ai soli fini del raggiungimento del DIRITTO alla pensione di vecchiaia, e non quindi ai fini della MISURA. Per tali periodi potranno essere liquidate dai vari enti interessati, al compimento dell'età utile, indipendentemente dal numero di contributi versati, pensioni di vecchiaia pro-quota la cui misura sarà rapportata ai contributi accreditati a ciascun ente. ESEMPIO Per poter ottenere la pensione di vecchiaia occorre avere: a) 65 anni; b) 20 anni di contributi.
Un giornalista ha 12 anni di contributi accreditati all' INPGI e 8 anni di contributi accreditati presso un altro Ente, naturalmente non sovrapposti. Lo stesso giornalista non intende avvalersi né della facoltà di ricongiunzione né di quella di riscatto. Se l'interessato raggiunge il 65° anno può chiedere all' INPGI e, contestualmente, all'altro Ente la pensione di vecchiaia. In questo caso il giornalista, pur non possedendo il requisito contributivo minimo (20 anni) presso l'INPGI, matura ugualmente il diritto a pensione di vecchiaia attraverso la somma dei due periodi di contribuzione. Si ricorda che le domande di pensione dovranno essere presentate contestualmente ad entrambi gli Enti che liquideranno ciascuno la "quota" di propria competenza. L' INPGI erogherà una pensione la cui MISURA sarà rapportata ai 12 anni di contribuzione esistenti presso l'Istituto e l'altro Ente contestualmente erogherà una pensione la cui MISURA sarà rapportata agli otto anni di contribuzione esistenti presso l'Ente stesso. Effetti del riscatto al momento del pensionamento (ai sensi dell'art. 21 del Regolamento - D.M. 27.6.78) Quando un giornalista riscatta all' INPGI periodi di contribuzione versati ad altri Enti previdenziali (ad esempio l'Inps) i contributi, contrariamente a quanto avviene nel caso della "ricongiunzione" non vengono trasferiti materialmente, ma rimangono (come prescritto dall'art. 21 del regolamento e dal Decreto ministeriale 27.6.78) nelle casse dell'Ente previdenziale di origine.
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L' INPGI , tuttavia, accredita quei periodi a tutti gli effetti, dopo aver ricevuto dall'iscritto il corrispettivo della riserva matematica, calcolato in base a precisi parametri di legge. I periodi riscattati, dunque, serviranno a calcolare la pensione INPGI del giornalista, applicando coefficienti di rendimento che sono notevolmente migliori di quelli dell'Inps. Gli anni di contribuzione rimasti all'Inps non vanno però perduti, e fanno maturare una quota di pensione che il giornalista ha diritto di percepire dall'Inps stesso, su domanda , al momento del raggiungimento dell'età pensionabile presso l'assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia, poichè in materia previdenziale esiste il principio per cui per uno stesso periodo contributivo non possono essere pagate due pensioni, allorchè il giornalista matura il diritto alla quota di trattamento Inps, il nostro Istituto è obbligato a trattenere dalla pensione INPGI la quota di pensione che il giornalista ha maturato presso l'Inps, relativa la periodo riscattato. FACCIAMO UN ESEMPIO Un giornalista ha riscattato 1 anno di contributi Inps all' INPGI . Se tra il 1/1/2000 e il 30/6/2001 deciderà di collocarsi in pensione anticipata (requisiti: 60 anni di età ed almeno 30 anni di contributi INPGI ) l'Istituto, nel calcolare l'importo da erogare, considererà quell'anno, a tutti gli effetti, come se fosse stato effettivamente a suo tempo versato all' INPGI , determinando così una quota maggiore di pensione pari a circa 1.550 euro annui ( circa 3 milioni di vecchie lire) .
Poichè però in realtà quei contributi rimangono materialmente nelle casse dell'Inps, anche lì daranno luogo al diritto a percepire una pensione "supplementare" mediamente pari, in base ai rendimenti Inps, a circa 155 euro annui (circa 300.000 lire) . Nel momento in cui quel giornalista maturerà il diritto alla pensione Inps (raggiungendo il 65° anno di età) l'Inpgi tratterrà le 300 mila lire che dovranno essere liquidate, su domanda , dall'Inps, lasciando inalterato per il pensionato l'ammontare totale della sua pensione.
Quando i requisiti di età richiesti per il pensionamento sono uguali per i due Enti il giornalista, nel momento in cui presenta domanda di pensione all' INPGI , deve contestualmente presentarla anche all'Inps.
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Nel caso invece, in cui all'Inps sia prevista un'età pensionabile maggiore di quella dell' INPGI, il giornalista dal momento del pensionamento Inpgi riceverà l'intero importo. Quando però avrà acquisito il diritto per ottenere la pensione dall'Inps, dovrà tempestivamente presentare la domanda di pensione supplementare perchè da quel momento l' INPGI comincerà a decurtare la pensione della quota maturata all'Inps. La tempestività della domanda di pensione supplementare è importantissima. Infatti mentre l' INPGI è obbligato per legge a trattenere in modo automatico quanto dovuto dall'Inps al momento di maturazione del diritto, l'Inps comincerà a liquidare la propria pensione soltanto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Contributi e Vigilanza Ufficio riscatti e ricongiunzioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 torna in alto MODULISTICA Ricongiunzioni contributi - art. 2 Legge 29/79 Riscatto contributi Riscatto laurea
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PENSIONI PER OTTENERE LA PENSIONE Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre presentare all'INPGI una domanda, compilando un apposito modulo che può essere ritirato presso la sede INPGI di Roma, oppure la sede dell'Ufficio di corrispondenza INPGI della Circoscrizione di appartenenza, ovvero essere scaricata dal sito (sezione Modulistica 1). Il modulo compilato dovrà essere trasmesso all'INPGI, anche mediante il locale Ufficio di corrispondenza. In quest'ultimo caso la data di arrivo della domanda sarà quella di presentazione all'Ufficio di corrispondenza. La domanda di pensione deve essere completa della seguente documentazione: 1. 2. 3.
4.
5.
certificato di nascita dell'assicurato; certificato di stato di famiglia aggiornato; certificato di iscrizione all'Albo Professionale dei Giornalisti elenco dei Professionisti, completo di ogni eventuale variazione verificatasi fino alla data della richiesta; solo nel caso in cui sia stato prestato il servizio militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dal distretto di appartenenza (qualora non sia già stato presentato); eventuale certificato di pensione a carico di altro Ente (solo per le pensioni supplementari).
N.B.
Si fa presente che i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) sono già predisposti nel modulo stesso di domanda come autocertificazioni ai sensi DPR 445/2000.
ATTENZIONE
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Il conseguimento del diritto alla pensione è sempre subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia a carattere giornalistico, sia di altra natura.
La pensione di vecchiaia sarà liquidata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Si consiglia di presentare la domanda nello stesso mese di cessazione del rapporto di lavoro. Anche in caso di presentazione tardiva della domanda, la pensione di vecchiaia sarà comunque liquidata a decorrere dalla data di maturazione del diritto, ossia dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ove naturalmente ricorra anche il requisito contributivo. Le decorrenze delle pensioni di anzianità sono stabilite dalla legge secondo la data di maturazione del diritto, quelle di vecchiaia supplementare decorrono sempre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia e anzianità pro-quota con l'INPS la domanda deve essere presentata ad un solo ente, quello presso cui è accreditato l’ultimo contributo. Tale ente istruttorio provvederà ad inoltrare la relativa domanda all’altro ente per la trattazione congiunta di tali tipologie di pensione. UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 Contatti
MODULISTICA
Pensione di anzianità, vecchiaia, anzianità e vecchiaia pro-quota, vecchiaia supplementare
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PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI I requisiti indispensabili per la concessione della pensione di vecchiaia sono:
età pensionabile; numero di contributi; cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia di carattere giornalistico, sia di altra natura.
REQUISITI IN VIGORE ANTE RIFORMA DEL 20 FEBBRAIO 2017
Requisiti per la pensione di vecchiaia Anni contributi
Età uomini
Età donne
almeno 20 anni
65 anni
60 – 65 anni(*)
COSA CAMBIA DOPO L'APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DA PARTE DEI MINISTERI VIGILANTI DEL 20 FEBBRAIO 2017 A seguito dell'approvazione della riforma previdenziale Inpgi da parte dei Ministeri Vigilanti, l’età anagrafica sia per gli uomini che per le donne è stata così incrementata: ANNO
ETA’ con almeno 20 anni di contribuzione Uomini
Donne
2017
66 anni
64 anni
2018
66 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
2019
67 anni
67 anni
DECORRENZA La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero dalla maturazioni dientrambe i requisiti (età e contributi).
DEROGHE
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Potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano già maturato i requisiti previsti dalla disciplina in vigore entro il 31 dicembre 2016 e cioè: - per gli uomini 65 anni d’età (nati entro il 1951) con almeno 20 anni di contribuzione; - per le donne – pensione intera – 62 anni (nate entro il 1954) con almeno 20 anni di contribuzione; - per le donne – pensione con abbattimenti – 60 anni d’età (nate entro il 1956) con almeno 20 anni di contribuzione. Al calcolo della pensione sarà applicato un abbattimento permanente legato all’anticipo rispetto ai requisiti di età previgenti (dal 2,38% al 10%).
DONNE: ABBATTIMENTI RIDOTTI DEL 50% PERIODO TRANSITORIO 1/7/2012 – 31/12/2020 ANNI DI ANTICIPO
Abbattimento % Anni interi
Abbattimento % Frazioni mensili di anno
0
-
0,199
1
2,38
0,181
2
4,55
0,165
3
6,52
0,152
4
8,34
0,139
5
10,00
-
Si ricorda che per la pensione di vecchiaia, anche con la riforma, per il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, sono utili i contributi versati all’Inps, ex Inpdap ed Enpals ed alla Gestione Separata Inpgi. Esempi mantenimento vecchie norme per la pensione di vecchiaia 1) Uomo nato entro il 31 dicembre 951 con 20 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2016: Prima decorrenza utile a pensione: in qualsiasi momento si decida poiché il giornalista ha compiuto 65 anni a dicembre 2016. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017. 2) Donna nata entro il 31 dicembre 1956 con 20 anni di contribuzione al 31 dicembre 2016:
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Prima decorrenza utile a pensione con abbattimento permanente del 10.00%: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, la giornalista potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017. La percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 65 anni d’età previsti dalla previgente normativa.
VECCHIAIA PRO-QUOTA La pensione di vecchiaia in pro-quota è ripartita tra le gestioni interessate, in proporzione ai contributi in ciascuna versati, ed è liquidata soltanto nel caso in cui il diritto è perfezionato in tutte le gestioni interessate.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 Contatti
MODULISTICA Pensione di vecchiaia
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VECCHIAIA SUPPLEMENTARE La pensione di vecchiaia supplementare può essere richiesta dagli iscritti che non abbiano maturato, presso il nostro Istituto, un diritto autonomo a pensione ma siano già beneficiari di un trattamento di pensione a carico dell'INPS o di un altro Ente Previdenziale.
REQUISITI E CONDIZIONI La pensione di vecchiaia supplementare può essere conseguita soltanto da coloro che: 1.
2. 3.
4.
siano già titolari di una pensione a carico di un altro Fondo sostitutivo esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS, Enpals, etc.) escluse le Casse Professionali dei liberi professionisti; abbiano accreditati all'INPGI un numero di contributi non sufficiente per ottenere una pensione autonoma; abbiano raggiunto l'età minima pensionabile prevista per ottenere la pensione di vecchiaia (vedi sezione "pensione di vecchiaia"); abbiano cessato qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia a carattere giornalistico che di altra natura.
Qualora ricorrano le condizioni e i requisiti sopraindicati la pensione supplementare verrà liquidata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (vedi sezione "che cosa fare per ottenere la pensione"). Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione ancorchè sia intervenuta cessazione del nuovo rapporto di lavoro a carattere dipendente.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA Pensione di anzianità, vecchiaia, anzianità e vecchiaia pro-quota, vecchiaia supplementare
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ANZIANITA' REQUISITI ANTE RIFORMA
REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA' INTERA ANNO
Età con almeno 35 anni di contribuzione
2008
59
2009
59
2010
60
2011
60
2012
60
2013
61
2014
62
PENSIONE DI ANZIANITA' CON ABBATTIMENTI PERMANENTI (almeno 57 anni di età)
Anni Anticipo Pensione
Abbattimento % anni interi
Abbattimento % frazioni mensili di anno
0
-
0,397
1
4,76
0,361
2
9,09
0,329
3
13,04
0,303
4
16,67
0,278
5
20,00
--
Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità A seguito dell'approvazione della riforma previdenziale del 20 febbraio 2017 i nuovi requisiti richiesti sono: almeno 62 anni di età anagrafica e una anzianità contributiva Inpgi pari a quella indicata nella tabella sottostante:
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REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’ Anni di contribuzione Inpgi Anno con almeno 62 anni Dal 1° gennaio 2017 38 Dal 1° gennaio 2018 39 Dal 1° gennaio 2019 40 anni e 5 mesi Dal 2019 i requisiti di età e contributivi di cui sopra saranno adeguati alla variazione dell’aspettativa di vita. DEROGHE: Potranno continuare ad accedere, in qualsiasi momento, alla pensione di anzianità con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e cioè: - 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione; - almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età; - 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione, con degli abbattimenti permanenti sul calcolo dal 4.76% al 20%. I predetti requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione Inps/Inpgi. I giornalisti in possesso dei suindicati requisiti potranno, quindi, accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’approvazione della riforma anche nel caso in cui fossero poi richiesti requisiti di età e contributivi più elevati. Nei casi di applicazione, gli abbattimenti percentuali, legati all’anticipazione della pensione, decresceranno fino ad azzerarsi, man mano che ci si avvicina al requisito dei 62 anni di età ovvero dei 40 anni di contribuzione, previsto dalla previgente normativa. Esempi mantenimento vecchie norme per la pensione di anzianità 1) Donna o Uomo nati entro il 31 dicembre 1959 con i seguenti requisiti al 31 dicembre 2016: età: 57 anni contributi: 33 anni Inpgi e 2 anni Inps Decorrenza pensione con abbattimento permanente del 20,00%: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo e la percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 62 anni d’età ovvero ai 40 anni di contribuzione previsti dalla previgente normativa. 1) Donna o Uomo con 40 anni di contribuzione al 31 dicembre 2016: età: qualsiasi contributi: 33 anni Inpgi e 7 anni Inps
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Decorrenza pensione senza alcun abbattimento: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo.
Evoluzione normativa generale Fino al 31.12.1995 la pensione di anzianità si conseguiva con 35 anni di contribuzione (420 contributi mensili) a prescindere dall'età anagrafica. La Legge 8/8/1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva introdotto anche per le pensioni di anzianità un'età minima che, fino alla data del 31/12/2007, era pari a 57 anni; prescindevano dall’età coloro che avevano maturato 40 anni di contribuzione. Tale legge prevedeva, inoltre, 4 finestre di accesso per la liquidazione del trattamento a seconda della data di maturazione dei requisiti (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre). La Legge 23/08/2004 n. 243 di riforma generale delle pensioni (legge Maroni), aveva previsto due importanti novità per accedere a tale tipologia di pensione:
1.
2.
innalzamento dell’età anagrafica in presenza di almeno 35 anni di contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2008 (60 anni nel 2008 e 2009, 61 anni dal 2010). Rimaneva invariata la possibilità di accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica per coloro che erano in possesso di almeno 40 anni di contribuzione. riduzione delle finestre di accesso alla pensione da 4 a 2 (1° gennaio e 1° luglio).
La Legge 24/12/2007 n. 247 (Legge Prodi) modificò, nuovamente, la normativa generale introducendo un innalzamento più graduale dei requisiti d'età e, sempre a decorrere da 1° gennaio 2008, le cosiddette quote (età + contributi). Il recente D.L. 31/5/2010 n. 78, poi convertito nella Legge n. 122 del 30/7/2010, ha modificato la normativa di accesso alle pensioni dal 1° gennaio 2011 stabilendo, per i lavoratori dipendenti, un’unica finestra mobile spostata di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti. Dal 1° gennaio 2012 il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato la normativa per l’Assicurazione Generale Obbligatoria in modo strutturale:
ha eliminato la pensione di anzianità;
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ha istituito una pensione anticipata rispetto all’età della vecchiaia: per gli uomini è necessaria un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese e per le donne 41 anni e 1 mese nell’anno 2012, tali requisiti contributivi vengono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Si applica una riduzione percentuale permanente sul calcolo della quota retributiva della pensione, nel caso in cui l’età sia inferiore a 62 anni; trovano inoltre applicazione gli incrementi dei requisiti legati alla speranza di vita; sono state, altresì, eliminate le finestre di accesso.
ANZIANITA’ PRO-QUOTA INPGI/INPS – Art. 3 L. 1122/55 (Legge Vigorelli) L’anzianità pro-quota prevede la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, i contributi non coincidenti accreditati presso l’Inps e l’Inpgi.
Poiché dal 1° gennaio 2012 per l’Assicurazione Generale Obbligatoria sono state abolite le pensioni di anzianità, con la riforma sarà possibile per i giornalisti percepire la pensione pro-quota soltanto se si raggiungono i requisiti in entrambe gli Enti. Pertanto :
il giornalista avrà diritto ad entrambe le quote di pensione soltanto nel caso in cui siano raggiunti anche i requisiti previsti per l’AGO (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
La pensione di anzianità in pro-quota è ripartita tra le gestioni interessate, in proporzione ai contributi in ciascuna versati, ed è liquidata soltanto nel caso in cui il diritto è perfezionato in tutte le gestioni interessate. Nelle gestioni in cui non sia perfezionato un diritto autonomo il trattamento è calcolato con il sistema contributivo.
DECORRENZA La decorrenza del trattamento è sempre subordinata alla data di presentazione della domanda: per ottenere le decorrenze indicate nelle tabelle precedenti, la domanda
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dovrà essere presentata entro la fine del mese precedente la data del pensionamento. La domanda di pensione di anzianità non può essere retroattiva. E’ obbligatoria la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro a carattere subordinato.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 Contatti
MODULISTICA Pensione di anzianità
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PRO-QUOTA Se una persona, prima di iscriversi all'INPGI o successivamente, ha prestato un'altra attività lavorativa, i contributi eventualmente versati ad un qualsiasi altro Ente Previdenziale, diverso dall'INPGI, non vanno persi ma sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del DIRITTO alla pensione. ESEMPIO a. Un giornalista pubblicista, inizialmente iscritto all'INPS, ad un certo momento viene assunto in un giornale come praticante, successivamente diviene professionista e continua così la sua vita lavorativa versando i contributi all'INPGI fino al raggiungimento dell'età pensionabile; b. un giornalista professionista, regolarmente iscritto all'INPGI, ad un certo momento smette di fare il giornalista per dedicarsi ad un'altra attività (ad esempio il presentatore televisivo) che comporti l'obbligo del versamento di contributi ad un altro Ente Previdenziale (nel caso dell'esempio all' ENPALS). In entrambi i casi i contributi versati all'INPGI vengono a sommarsi con quelli versati all'altro Ente, siano essi antecedenti che successivi, ai fini della maturazione del DIRITTO alla pensione. A questo proposito si parla di pensione pro-quota perché la misura della pensione è ripartita fra i due Istituti (INPS e INPGI nel primo esempio, INPGI e ENPALS nel secondo) in proporzione dell'importo dei contributi versati a ciascuno di essi.
In conclusione, pur essendo il diritto alla pensione in generale conseguito attraverso la somma dei contributi versati ai due Istituti, nell'arco di tutta la vita lavorativa, ciascun Ente pagherà al pensionato una certa quota di pensione, calcolata in base ai contributi rispettivamente versati. La pensione pro-quota può essere conseguita sia per vecchiaia che per anzianità, purché sussistano i requisiti di età e di contribuzione rispettivamente previsti per ciascun tipo di pensione (requisiti per vecchiaia - requisiti per anzianità). ATTENZIONE Esiste una fondamentale DIFFERENZA tra pensione pro-quota di VECCHIAIA e pensione pro-quota di ANZIANITA'. La pensione di vecchiaia pro-quota può essere ottenuta attraverso
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il cumulo dei contributi versati all'INPGI e quelli versati a qualsiasi altro Ente. La pensione di anzianità pro-quota può essere ottenuta soltanto attraverso il cumulo dei contributi versati all'INPGI e quelli versati all'INPS. (Legge Vigorelli) In questo caso entrambi gli enti liquideranno una pensione "proquota".
Somma dei contributi
Pensione di
Può essere ottenuta
vecchiaia
SI
anzianità
SI
vecchiaia
SI
anzianità
NO
INPGI-INPS INPGI-ALTRO ENTE (diverso dall'INPS)
IMPORTANTE Ai fini della maturazione del diritto a pensione di ANZIANITA' l'INPS, contrariamente a quanto accade all'INPGI, non riconosce validi i contributi (figurativi) accreditati durante il periodo di disoccupazione e di malattia (siano essi accreditati all'INPS o all'INPGI). In presenza di tali contributi l'INPS liquiderà la quota di propria spettanza soltanto al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta vecchiaia supplementare).
La pensione di vecchiaia e di anzianità in pro-quota è ripartita tra le gestioni interessate, in proporzione ai contributi in ciascuna versati, ed è liquidata soltanto nel caso in cui il diritto è perfezionato in tutte le gestioni interessate.
ANZIANITA' PRO-QUOTA Poiché dal 1° gennaio 2012 per l’Assicurazione Generale Obbligatoria sono state abolite le pensioni di anzianità, con la riforma sarà possibile per i giornalisti percepire la pensione proquota soltanto se si raggiungono i requisiti in entrambe gli Enti. Pertanto : il giornalista avrà diritto ad entrambe le quote di pensione soltanto nel caso in cui siano raggiunti anche i requisiti
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previsti per l’AGO (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini). VECCHIAIA PRO-QUOTA La pensione di vecchiaia in pro-quota è ripartita tra le gestioni interessate, in proporzione ai contributi in ciascuna versati, ed è liquidata soltanto nel caso in cui il diritto è perfezionato in tutte le gestioni interessate. UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA PREVIDENZA Pensione di anzianità, vecchiaia, anzianità e vecchiaia pro-quota, vecchiaia supplementare
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INVALIDITA' L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando: 1. 2.
3.
sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica; risultino versati in favore dell'iscritto almeno 15 anni di contribuzione (180 contributi mensili), oppure un minimo di 5 anni (60 contributi mensili), di cui almeno uno (12 contributi mensili) accreditato nell'arco dei cinque anni precedenti la domanda di pensione; cessi effettivamente l'attività professionale giornalistica dipendente.
IMPORTANTE! Questi tre requisiti non sono alternativi, ma devono sussistere contemporaneamente. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Inpgi. Qualora l'assicurato non risulti già ttolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione. Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. La pensione di invalidità viene revocata quando venga a mancare anche uno soltanto dei primi due requisiti ossia, quando viene meno il riconoscimento dell' invalidità specifica totale e permanente o quando il pensionato continui a svolgere attività professionale giornalistica dipendente. Quando l'invalidità derivi da causa di servizio, la pensione può essere richiesta indipendentemente dal numero dei contributi versati. L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio
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quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata. L'INPGI, con onere a proprio carico, può predisporre periodicamente visite mediche finalizzate ad accertare la permanenza dello stato di invalidità. Qualora il pensionato non si sottoponga a tali accertamenti medici, la pensione viene sospesa. Il giornalista, per ottenere la pensione, deve compilare l'apposito modulo, allegando il certificato medico da cui risulti espressamente indicato "la totale e permanente inabilità ad esercitare l'attività professionale giornalistica dipendente". Assorbimento dell’integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico. Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l’integrazione contributiva concessa dall’istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l’importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.
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MODULISTICA
Pensione invalidità
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PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI La normativa sui prepensionamenti ha subito rilevanti modifiche introdotte dalle leggi n. 2/2009, n. 14/2009 e n. 33/2009. Per effetto di tali disposizioni, dall’anno 2009, l’onere dei prepensionamenti è stato posto a carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro. E’ stato inoltre previsto un contributo aggiuntivo del 30% riferito al costo complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato. Tale fondo servirà anche per coprire le ulteriori richieste di prepensionamento rispetto al limite di 20 milioni. E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale. Restano invariati i requisiti e le modalità di accesso a tale trattamento di pensione
REQUISITI PER CHIEDERE IL PREPENSIONAMENTO - almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che per le donne ; - almeno 18 anni di contributi INPGI; - non essere già titolare di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale. La domanda di pensione può essere presentata direttamente al Servizio Prestazioni, agli Uffici di Corrispondenza ovvero essere scaricata dal sito(sezione Modulistica1) ed inoltrata al Servizio Prestazioni, allegando copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
MODALITA’ DI ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni d’età e 18 anni di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento. Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs.
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L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs. Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento (58 anni d’età ovvero 18 anni di contributi), il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se successiva.
TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza dell’emanazione dei decreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione in G.U. Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia concluso il seguente iter: - Presentazione all’Inpgi della domanda di prepensionamento completa; Emanazione del decreto ministeriale relativo alla tranche di appartenenza in cui rientra l’interessato o relativa pubblicazione in G.U.; - Dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda da cui risulti che: 1. 2. 3. 4. 5.
l’interessato rientra nel numero dei casi previsti, la sua unità aziendale di appartenenza, n° decreto, data collocamento in cigs, data dimissioni.
Gli Uffici procederanno alla liquidazione del trattamento, con gli eventuali arretrati, con il primo ruolo di pensione utile dopo il completamento del suddetto iter. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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CALCOLO DELLA PENSIONE Rilevanti novità riguardano il calcolo della pensione in quanto ai nuovi prepensionamenti, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, non verranno più applicati gli abbattimenti percentuali provvisori, derivanti dall’anticipazione della pensione, e definitivi, legati allo scivolo concesso. Dopo il conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, gli oneri di tali pensionamenti torneranno a carico dell’Istituto, ad eccezione del maggior importo per gli abbattimenti definitivi che rimane a carico del Fondo alimentato dallo specifico contributo del 30%. Conseguentemente al giornalista verrà liquidata da subito la pensione intera e non, come avveniva in passato, in forma ridotta per effetto dell’applicazione degli abbattimenti previsti fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Tali abbattimenti continuano ad essere applicati agli stati di crisi già decretati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, con oneri a carico dell’Istituto. Ai giornalisti che accedono al prepensionamento spetta la prestazione del Fondo integrativo contrattuale (ex fissa), ai sensi dell’art. 3 dell’allegato G al C.N.L.G.
LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi. Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l' età anagrafica raggiunta dal richiedente.
ESEMPI RELATIVI ALLO SCIVOLO CONTRIBUTIVO
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SCIVOLO MASSIMO
ETA' (uomini e donne)
N. CONTRIBUTI
58 anni
280 mesi (23 anni e 4 mesi)
60 mesi (5 anni)
60 anni
300 mesi (25 anni)
60 mesi (5 anni)
61 anni e 2 mesi
280 mesi (23 anni e 4 mesi)
46 mesi (3 anni e 10 mesi)
58 anni
(rispetto ai 30 anni di contributi e 65 anni di età)
330 mesi (27 anni e 30 mesi (2 anni e 6 6 mesi) mesi)
CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI DA LAVORO I trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, secondo i dettami dell’art. 15 del regolamento Inpgi. La quota di reddito eccedente il suddetto limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico. Al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia il trattamento di pensione diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
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MODULISTICA Domanda di pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 37 L. 416/81
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Totalizzazione e Pensioni in regime di cumulo Totalizzazione (D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42) Che cos’è La totalizzazione consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti versati in diverse gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione, nei casi in cui i lavoratori non maturino un diritto autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei quali vantano una posizione contributiva. E’ altresì ammessa anche se si raggiunge il diritto ad una pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte a condizione che gli interessati non siano già titolari di pensione. Con la totalizzazione tutti i lavoratori, dipendenti, co.co.co o libero professionisti, che nel corso della propria vita lavorativa hanno svolto attività diverse, con conseguente iscrizione a più enti pensionistici, possono ottenere un’unica pensione.
In passato il lavoratore che si trovava nella situazione suindicata, per ottenere un trattamento pensionistico, doveva necessariamente ricorrere onerosamente alla ricongiunzione. Condizioni
i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico; il requisito contributivo è raggiunto cumulando tutti i periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti; a far data dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo; può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo; non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi
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contributivi della singola gestione.
Prestazioni previste
PENSIONE DI VECCHIAIA Esistono due tipologie di pensione di vecchiaia, a seconda dei soggetti che possono richiederla: A) pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 42/2006
Soggetti interessati Possono chiedere questa tipologia di pensione di vecchiaia tutti i lavoratori iscritti all’ A.G.O. (Inps), alle forme sostitutive (Inpgi, Enpals, Inpdai) esclusive (Inpdap) ed esonerative della medesima (alcuni Istituti bancari), agli Enti di cui ai D.Lgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’Inpgi) e D.Lgs. 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata Inpgi dei lavoratori autonomi).
Requisiti Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:
Anno di maturazione
Età
Anzianità Finestra contributiva di accesso
2015
65 anni e 3 mesi
20 anni
18 mesi
dal 1° gennaio 65 2016 anni e al 31 dicembre 7 mesi 2018
20 anni
18 mesi
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dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
66 anni
20 anni
18 mesi
PENSIONE DI ANZIANITA'
Soggetti interessati Possono chiedere la pensione di anzianità tutti i lavoratori iscritti all’ A.G.O. (Inps), alle forme sostitutive (Inpgi, Enpals, Inpdai) esclusive (Inpdap) ed esonerative della medesima (alcuni Istituti bancari), agli Enti di cui ai D.Lgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’Inpgi) e D.Lgs. 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata Inpgi dei lavoratori autonomi). Requisiti Spetta a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Anno di maturazione
Anzianità contributiva
Finestra di accesso
2015
40 anni e 3 mesi
21 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
40 anni e 7 mesi
21 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
41 anni
21mesi
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PENSIONE DI INABILITA' E SUPERSTITI
La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente e ai superstiti. Soggetti interessati Tutti i lavoratori, nonché i superstiti di lavoratori iscritti all’ A.G.O. (Inps), alle forme sostitutive (Inpgi, Enpals, Inpdai) esclusive (Inpdap) ed esonerative della medesima (alcuni Istituti bancari), agli Enti di cui ai D.Lgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’Inpgi) e D.Lgs. 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata Inpgi dei lavoratori autonomi), possono richiedere la pensione di inablità ovvero la pensione ai superstiti. Requisiti Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall’Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante. Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso. Pagamento della pensione in totalizzazione L’onere è a carico delle singole gestioni pro–quota, ma il pagamento dell’unica pensione spetta all’Inps che gestisce il trattamento e invia le relative certificazioni annuali della pensione in totalizzazione (CUD). Finestre di accesso alla pensione in totalizzazione Il D.Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006 sulla totalizzazione non prevedeva finestre di accesso e, pertanto, la pensione in totalizzazione fino al 31/12/2010 decorreva dal mese successivo alla relativa domanda. Il D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, ha introdotto per la prima volta la “finestra unica” anche per tale
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tipologia di pensione, corrispondente a quella applicata per i lavoratori autonomi iscritti all’AGO:
18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia liquidata in base all’art. 1 del D.Lgs. 42/2006; 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità fino al 31/12/2011. Dal 1° gennaio 2012 il comma 22-ter dell’art. 18 del D.L. 98/2011, convertito con modifiche dalla Legge 111/2012, ha aumentato di un mese la finestra nel 2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014.
Adeguamento alla speranza di vita Dal 1° gennaio 2013 ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia e ai 40 anni per la pensione di anzianità si applicano gli incrementi relativi alla speranza di vita previsti dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il suddetto incremento è pari a 3 mesi. Dal 1° gennaio 2016, per i 3 anni successivi, dal 1° gennaio 2019, a cadenza biennale, il Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanerà un decreto direttoriale contenente i parametri per l’adeguamento della speranza di vita. Decorrenza La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). La pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda avendo maturato tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Cosa fare per ottenere la totalizzazione I lavoratori dovranno fare domanda all’Istituto di previdenza al quale da ultimo sono stati iscritti.
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I superstiti dovranno presentare domanda all’ultimo Istituto presso il quale il de cuius è stato iscritto. Calcolo della pensione Per le pensioni di vecchiaia liquidate in base all’art. 1 del D.Lgs. 42/2006, per le pensioni di anzianità, per le pensioni di inabilità e ai superstiti, il trattamento è determinato dalle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione alla contribuzione in esse versata. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo. Per la salvaguardia dei diritti acquisiti, ai lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia in una delle gestioni, si applica il sistema di calcolo previsto nella stessa. Per le pensioni di vecchiaia liquidate in base ai commi 239 e seguenti dell’art. 1 della L. 228/2012 il trattamento è determinato secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento sulla base delle retribuzioni accreditate nei periodi di riferimento; in ogni caso dal 1° gennaio 2012 dovrà essere applicato il sistema di calcolo contributivo. Trattamento minimo Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro. LEGGE DI STABILITA' 2013: Pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, commi 239 e seguenti della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013)
Soggetti interessati Possono chiedere questa tipologia di pensione di vecchiaia tutti i lavoratori iscritti all’ A.G.O. (Inps), alle forme sostitutive (Inpgi, Enpals, Inpdai) esclusive (Inpdap) ed esonerative della medesima (alcuni Istituti bancari), e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Sono di fatto escluse le Casse libero professionali e la Gestione Separata dell’Inpgi.
Requisiti Si applicano i requisiti per la pensione di vecchiaia stabiliti dall’art. 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 (riforma Fornero). Non sono previste in questo caso le finestre di accesso e i requisiti anagrafici e contributivi sono i più elevati fra quelli
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previsti dagli ordinamenti delle gestioni interessate.
LEGGE DI STABILITA' 2017: cumulo gratutito anche per la pensione anticipata e con le casse dei libero professionisti.
IL CUMULO GRATUITO DELLA CONTRIBUZIONE (art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012 e Legge Stabilità 2017) “La legge di stabilità per il 2017 ha introdotto – afferma la Presidente Marina Macelloni - tra le misure previdenziali, il cosiddetto cumulo gratuito della contribuzione. Si tratta di una misura che l’Inpgi chiedeva fin dal 2008 per poter tutelare tutti i colleghi con contribuzioni maturate presso l’Enpals, l’Inpdap o l’Inpgi 2 che finora non erano compresi nella legge Vigorelli che assicura il cumulo gratuito solo per le contribuzioni Inpgi e Inps. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Inpgi né delibere di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione. A chiarimento delle numerose interpretazioni della norma circolate in questi giorni l’Istituto ha predisposto una nota tecnica corredata da qualche esempio. Gli Uffici come sempre sono a disposizione di tutti i colleghi per ulteriori spiegazioni”.
NOTA ILLUSTRATIVA La legge di stabilità per l’anno 2017, approvata definitivamente dal Senato nei giorni scorsi, tra le varie misure in campo previdenziale, prevede l’estensione alle pensioni di anzianità dell’istituto del “CUMULO GRATUITO”, già introdotto nel 2013 per le pensioni di vecchiaia (legge 228/2012, art.1, commi 238 e seguenti). La norma del 2013 consentiva ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPS (tutte le gestioni, comprese quelle ex Enpals ed Ex INPDAP) ed all’INPGI1 di totalizzare, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, le proprie posizioni assicurative, mantenendo il sistema di calcolo vigente in ogni gestione interessata, senza obbligo di applicazione del meno favorevole calcolo contributivo. Con il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2017, il Governo ha inizialmente proposto soltanto l’estensione del predetto cumulo gratuito alle pensioni di vecchiaia anticipata (pensioni di anzianità), ma un emendamento approvato in sede di iter parlamentare ha ampliato il campo di applicazione anche ai regimi previdenziali per i liberi
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professionisti. Sono ora ricomprese, quindi, anche la Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti. Anche in questo caso, come già previsto per le pensioni di vecchiaia, gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero”, per le pensioni di anzianità attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne (art. 24 comma 10 D.L. 201/2011). Pertanto, a decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione di anzianità, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi. Ad esempio: un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP e altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione, potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito. Una volta effettuata l’istruttoria, mediante scambio di dati tra i vari enti interessati, ogni gestione calcolerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza. Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione - sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto. La nuova normativa sul “cumulo gratuito” prevede che – entro il 2017 - i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979, sempreché per la stessa non sia intervenuto l’integrale pagamento dell’onere, possano rinunciarvi, con restituzione di quanto già versato. Sarebbe bene, in ogni caso, che gli interessati valutino bene gli effetti (costo/beneficio) di tale rinuncia. Infatti, sebbene con il cumulo gratuito si potrà ottenere ugualmente il trattamento pensionistico, ai fini del calcolo – ancorché retributivo – ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe invece in caso di ricongiunzione. Nel caso di ricongiunzione onerosa la contribuzione viene accentrata in un unico ente, ottenendo così il massimo profitto dai primi anni di assicurazione. Infatti, tali annualità sono computate nella pensione in base alle retribuzioni riferite agli ultimi anni di carriera, in genere più elevate. Tale accentramento in un unico ente consente, peraltro, di utilizzare i requisiti di accesso alla pensione vigenti in quel regime
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previdenziale, eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale. Questo è il caso dei giornalisti iscritti all’INPGI che - in base ai requisiti fissati dalla riforma recentemente varata dal Consiglio di Amministrazione, attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti – possono accedere al trattamento pensionistico con un requisito pari ad almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione collocati entro il 31/12/2016, oppure a 62 anni di età con 38 anni di contributi nel 2017, 39 anni nel 2018 e, a regime, 40 anni dal 2019.
PENSIONE AI SUPERSTITI Le pensioni ai superstiti sono quelle che vengono concesse ai familiari superstiti del giornalista deceduto.Le pensioni che possono essere ottenute dai superstiti si dividono in due categorie: pensioni di reversibilità e pensioni indirette.
La pensione di reversibilità E' quella che spetta ai familiari superstiti del giornalista, già pensionato (titolare di una qualsiasi pensione diretta) al momento del decesso.
La pensione indiretta E' quella che spetta ai familiari superstiti del giornalista non pensionato che, al momento del decesso, abbia accreditati all'INPGI almeno 15 anni di contributi (180 contributi mensili), oppure non meno di 5 anni (60 contributi mensili) di cui almeno un anno (12 contributi mensili) nel quinquennio precedente il decesso stesso. I superstiti del giornalista non pensionato, deceduto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o per causa di servizio hanno diritto ad ottenere la pensione indiretta a prescindere dal requisito contributivo sopra indicato.
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Per la definizione di "causa di servizio" vedi il paragrafo relativo alla "pensione di invalidità". Pensione supplementare indiretta Può essere richiesta dai superstiti aventi diritto quando il giornalista deceduto:
1.
2.
era già titolare di un trattamento di pensione a carico dell'INPS o di un altro Ente previdenziale (ad eccezione delle Casse dei liberi professionisti) oppure sussistendo il diritto, tale trattamento non era stato ancora liquidato; non abbia accreditati all'INPGI, al momento del decesso, un numero di contributi sufficienti per far conseguire ai superstiti una pensione AUTONOMA (indiretta).
Chi sono i superstiti aventi titolo alla pensione
IL CONIUGE Ha diritto alla pensione anche il coniuge divorziato titolare dell'assegno di mantenimento, purché il giornalista deceduto non abbia successivamente al divorzio contratto nuove nozze. In questo caso il diritto alla pensione spetta al secondo coniuge, ed il primo potrà chiedere una quota della pensione soltanto rivolgendosi al Tribunale. I conviventi more-uxorio non hanno mai titolo ad ottenere la pensione (indiretta e di reversibilità). I FIGLI Che alla data del decesso del genitore, risultino essere a suo carico, non abbiano ancora compiuto i 18 anni ovvero (qualunque sia l'età) siano inabili*. Il limite di età è elevato a 21 anni per gli studenti di scuole medie e professionali e non oltre il 26° anno di età per gli studenti universitari (entro comunque la durata del corso legale di laurea); *Il requisito dell'inabilità si realizza allorquando il soggetto interessato si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o
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mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso in cui manchino il coniuge e i figli, ovvero questi non abbiano titolo a percepire la pensione:
I GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI O INABILI che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino a carico del giornalista iscritto.
Nel caso in cui manchino anche i genitori:
I FRATELLI E LE SORELLE, non coniugati, inabili al lavoro, che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino a carico del giornalista iscritto.
Quando i superstiti perdono il diritto alla pensione
IL CONIUGE quando passa a nuove nozze; I FIGLI quando raggiungano il 18° anno di età. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale, e a 26 anni qualora frequentino l'Università, non oltre la durata del corso legale, purché risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. Conserva il diritto alla pensione dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte del genitore giornalista ed il compimento appunto dei 18 anni. I GENITORI inabili, quando cessi lo stato di inabilità; I FRATELLI O LE SORELLE inabili, quando cessi lo stato di inabilità, oppure in caso di matrimonio.
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Misura della pensione ai superstiti La pensione di reversibilità ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione diretta annua percepita, al momento del decesso, dal giornalista pensionato. La pensione indiretta ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione annua che sarebbe spettata al defunto in caso di pensionamento diretto. Le percentuali della pensione annua variano a seconda del numero dei superstiti: 1. 2. 3.
75% per un superstite; 90% per due superstiti; 100% per tre o più superstiti.
Quando alla pensione concorrono più superstiti, la percentuale spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo familiare dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della pensione stessa è ricalcolata corrispondentemente.
ESEMPIO Un giornalista lascia una moglie e due figli minori di 18 anni: essendo tre i superstiti, la misura della pensione alla quale hanno diritto, sarà pari al 100 %. Quando uno dei due figli, terminati gli studi a 21 anni, trova un lavoro retribuito, i superstiti aventi diritto diventano due; di conseguenza, a quella data, la misura della pensione loro spettante sarà ridotta al 90%.
Nel caso di pensione indiretta (conseguente al decesso di un iscritto non titolare di pensione) la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo
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previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, tenuto conto del reddito personale. Quanto appena detto, vale soltanto se l'iscritto non risulti già titolare di un altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.
Misura della pensione per il coniuge unico superstite Il nuovo Regolamento dell'Inpgi, entrato in vigore il 24 luglio 1998, ha introdotto una disciplina specifica applicabile nei casi in cui il nucleo superstite sia composto soltanto dal coniuge. Nel caso in cui l'unico superstite avente titolo sia il coniuge, la misura del trattamento spettante è, per l'anno 2017, determinata per scaglioni in base all'importo della pensione di origine.
Se la pensione di origine è di importo inferiore a Euro 43.105,81, il coniuge ha diritto al 75%; sulla quota di pensione compresa tra Euro 43.105,81 a Euro 50.297,35, il coniuge ha diritto al 70%; sulla quota di pensione compresa tra Euro 50.297,35 a Euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 65%; sulla quota di pensione eccedente gli Euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 60%.
Il limite degli scaglioni è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat. CONIUGE UNICO SUPERSTITI CON REDDITI PERSONALI
ABBATTIMENTI CUMULO REDDITI ALLE PENSIONI LIQUIDATE AL CONIUGE UNICO SUPERSTITE
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A seguito dell'approvazione della riforma del 20 febbraio 2017, sono stati modificati i parametri per l’abbattimento delle pensioni di reversibilità o indirette liquidate al coniuge unico superstite, applicando limiti e percentuali stabilite dall’art. 1, comma 41, della L. 8/8/1995 n. 335. A titolo informativo si riportano i dati relativi al 2017, anche se l’applicazione potrà decorrere soltanto dal 2018. Redditi Minimo Inps 2017: 6.524,46 Senza abbattimenti 1^ FASCIA - Abbattimento 25% 2^ FASCIA - Abbattimento 40% 3^ FASCIA - Abbattimento 50%
da
a fino 19.573,38 19.573,38 26.097,84 26.097,84 32.622,30 oltre 32.622,30
Nella valutazione dei redditi complessivi non si tiene conto dei redditi derivanti : · dalla casa di abitazione; · dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso; · da altri trattamenti di natura risarcitoria e da arretrati soggetti a tassazione separata; · da altri trattamenti di reversibilità.
Il coniuge unico superstite beneficiario della pensione deve comunicare ogni anno all'Inpgi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, i redditi di cui è titolare. La riduzione del trattamento di pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini comporta la riduzione del 40% dell'importo della pensione.
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Indennità "una tantum" (restituzione contributi) L'indennità una tantum spetta ai superstiti nel caso in cui non possano ottenere una pensione indiretta soltanto perché il giornalista, al momento del decesso, non poteva vantare ancora il numero di contributi minimi richiesti. La misura dell'indennità una tantum è pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti esclusi quelli figurativi (disoccupazione, servizio militare, ecc.). Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e i figli, l'indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli, l'indennità è versata direttamente agli stessi o a chi esercita la patria potestà. In mancanza sia del coniuge che dei figli, l'indennità è versata ai genitori o in mancanza di essi, ai fratelli e alle sorelle perchè inabili e a carico del de cujus al momento del decesso.
Che cosa devono fare i superstiti per ottenere la pensione Bisogna presentare all'INPGI una domanda, compilando un modulo che può essere ritirato nella sede INPGI di Roma oppure, nella sede dell'Composizione uffici di corrispondenza INPGI della Circoscrizione di appartenenza. Il modulo compilato dovrà essere trasmesso all'INPGI, anche attraverso il locale Composizione uffici di corrispondenza. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. 2. 3.
certificato di morte dell'assicurato (o del pensionato); certificato di matrimonio (solo nel caso che il richiedente sia il coniuge superstite); atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante che non esiste sentenza di separazione legale fra i coniugi, passata in giudicato (solo nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite). Inoltre, nella dichiarazione devono essere indicati i nomi di tutti i figli dell'assicurato (o del pensionato), il loro stato civile e deve
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4. 5.
6.
7.
8.
9.
essere specificato che non ce ne siano altri oltre quelli indicati, e se fra i figli ve ne siano inabili o interdetti; se tra i superstiti ci sono figli minori di 18 anni, certificato di nascita; nel caso di figli di età superiore a 18 anni, certificato di frequenza scolastica o universitaria, e un atto di notorietà dal quale risulti che gli stessi erano a carico del giornalista al momento del decesso; nel caso di figli invalidi di età superiore ai 18 anni, totalmente e permanentemente inabili al lavoro, certificato medico debitamente legalizzato; certificato della competente autorità giudiziaria, da cui risulti che il richiedente è il tutore (procuratore) dei figli del defunto (non va presentato quando il coniuge superstite abbia diritto alla pensione o i figli invalidi di età superiore ai 18 anni non siano interdetti o inabili); nel caso in cui il defunto abbia prestato servizio militare, copia del foglio matricolare se militare o sottufficiale, o dello stato di servizio se ufficiale; certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale del defunto.
N.B.
In sostituzione dei documenti di cui ai punti 1), 2) e 4) potrà essere trasmessa all'Istituto una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, senza necessità di autentica. Nel caso indicato al punto 5) la qualità di vivenza a carico dei figli può essere certificata con una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato davanti al funzionario incaricato dall'INPGI o davanti al Fiduciario dell'Ufficio di corrispondenza.
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Ufficio competente Servizio Prestazioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 torna in alto
MODULISTICA PREVIDENZA Pensione indiretta o di reversibilitĂ
torna in alto
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CALCOLO DELLA PENSIONE Con la riforma approvata il 20 febbraio 2016 è stata modificata la normativa sul calcolo della pensione. La novità principale consiste nell'introduzione, dal 1° gennaio 2017, del sistema di calcolo contributivo per tutti i giornalisti. E' importante distinguere tra i giornalisti già iscritti all'istituto alla data del 31.12.2016, e i nuovi iscritti dal 01.01.2017.
GIORNALISTI GIA' ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.12.2016: CALCOLO MISTO Per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016 continuerà ad essere applicato il vigente sistema di calcolo retributivo. Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Per i giornalisti/e il cui trattamento è determinato con il sistema misto (parte retributivo e parte contributivo), la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non potrà comunque essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2%.
GIORNALISTI ISCRITTI ALL'INPGI DAL 01.01.2017: SOLO CALCOLO CONTRIBUTIVO Per i giornalisti/e assunti successivamente al 31 dicembre 2016 e privi di qualsiasi contribuzione versata o accreditata all’Istituto antecedentemente a tale data trova applicazione il massimale
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contributivo previsto dalla legge n. 335/95. In pratica, le retribuzioni sono imponibili ai fini contributivi
fino a concorrenza di un
massimale annuo (per il 2016 pari a 100.324,00 euro) la parte di retribuzione
eventualmente
eccedente
non
è
soggetta
a
contribuzione. I giornalisti/e assunti successivamente al 31 dicembre 2016 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 2017 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad esempio, un/una giornalista che inizi i versamenti all’INPGI nel corso del 2017 avrà la pensione calcolata con il sistema contributivo ed avrà applicato il massimale retributivo imponibile. Ipotizziamo ora che nel corso del 2020 questo giornalista presenti all’INPGI una domanda di riscatto del corso di laurea, collocato nel periodo 2012-2016. Effettuando questo riscatto l’inizio dei versamenti contributivi sarebbe retrodatato a prima del gennaio 2017 (periodo retributivo) e, quindi, dal mese successivo alla domanda di riscatto viene a cessare l’applicazione del massimale contributivo. Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono : 1) l'anzianità contributiva; 2) la retribuzione pensionabile; 3) montante contributivo;
L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
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E' data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell'arco dell'intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in quattro blocchi. Il primo blocco (che chiameremo "A") è costituito dagli anni di contribuzione maturati precendentemente al 31.12.92. Il secondo blocco (che chiameremo "B") è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98. Il terzo blocco (che chiameremo "C") è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1.08.98. Il quarto blocco (che chiameremo "D") è stato introdotto con la delibera C.d.A. n°2 del 24/01/2007 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.06.
Il quinto blocco (che chiameremo "E") è stao introdotto con la delibera C.d.A. n° 24 del 27 luglio 2015 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2016 Il sesto blocco (che chiameremo "F") è stato introdotto con la delibera C.d.A. n° 62 del 28 settembre 2016 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2017
LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell’iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il 1.8.98 ed il 31/12/2005, compresi tra il 1.1.2006 ed il 31/12/2015, compresi tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 oppure successivi al 1.01.2017.
Per la "Quota A" (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera). La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat. Per la "Quota B" (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale. Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni
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(successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92. Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della "Quota B", è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l'1% per ogni anno. Per la "Quota C" bisogna distinguere due ipotesi: · per coloro che risultavano iscritti all'Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la "Quota B"; · per coloro che risultano iscritti all'Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale. Per la "Quota D" che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. A seguito della riforma approvata dal C.d.A. del 28.9.2016, per la rivalutazione delle retribuzioni occorre effettuare la seguente distinzione: · alle retribuzioni accreditate nell'anno 2006 vengono applicati gli indice Istat maggiorati di un punto percentuale; · alle retribuzioni accreditate dal 1.1.2007 vengono applicati gli indice Istat. Per la "Quota E" che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Ista. Per la "Quota F" che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2017 verrà determinato il montante contributivo applicando l'aliquota di computo del 33% alle retribuzioni ai giornalisti che risulteranno iscritti all'Inpgi anteriormente al 1.1.2017, ovvero applicando il massimale contributivo di cui all'ar. 2, comma 18, L. 335/1995 per i giornalisti iscritti all'Inpgi successivamente il 31.12.2016
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Quota Pensione Quota A (contributi fino al 31/12/92)
Soggetti Interessati
Media retributiva pensionabile individuale
TUTTI
Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori
Più di 15 anni al 31/12/92
Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori
(1) Quota B (Contributi da gennaio 93 a luglio Meno di 15 98) anni al (2) 31/12/1992
Già iscritti INPGI al Quota C (Contributi 24/07/1998 post agosto Iscritti ‘98) INPGI dopo 24/07/1998 Quota D1 (Contributi post 1/01/2006)
TUTTI
tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*) (Vedi Q.ta B)
Tutta vita lavorativa
Tutta vita lavorativa
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Media Indici retributiva di rivalutazione riferimento Media retributiva della categoria
Costo vita ISTAT
Media retributiva della categoria
Costo vita ISTAT + 1%
Minimo contrattuale Costo vita R.O. ISTAT + 1% aumentato del 20% Minimo Costo vita contrattuale ISTAT + 1% R.O.
aumentato del 20% Quota D2 (Contributi post 1/01/2007)
TUTTI
Quota E (Contributi post 1/01/2016)
TUTTI
Quota F (Contributi post 1/01/2017)
TUTTI
Tutta vita lavorativa
Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%
Costo vita ISTAT
Tutta vita lavorativa
Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%
Costo vita ISTAT
Sistema calcolo contributivo
(*) NOTA : In base al Dlgs n.373/93, chi al 31/12/1992 aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva, avrà calcolata la quota B della retribuzione pensionabile sulla media di tutte le retribuzioni successive al 1/1/93, comprendendo anche i 5 anni precedenti il 31/12/92. L’interessato potrà però scartare fino al 35% delle retribuzioni annuali inferiori del 10% rispetto al valore medio. DEROGHE Al nuovo sistema di calcolo (quota D) in vigore dal 1°/01/2006: 1.
2.
3.
Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati. Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007). Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove
259
normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.
Al nuovo sistema di calcolo (quota F) in vigore dal 1°/01/2017: 1.
Qualora la prestazione contributiva risultasse più elevata rispetto alla prestazione retributiva calcolata con la percentuale del 2,00 per cento fino all'importo minimo di r.o. maggiorato del 20 per cento, verrà erogata la rendita calcolata con il sistema retributivo.
L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO L'importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un'aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C", "D" e "E".
ALIQUOTE DI RENDIMENTO CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA A (periodi di contribuzione precedenti al 31.12.92).
2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione; 2,00% dell'importo eccedente, fino ad terzo della media predetta ; 1,66% dell'ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media; 1,33% dell'importo residuo, senza alcun limite.
ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA B (periodi di contribuzione successivi al 31.12.92)
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2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva * :
2,00 % fino al 33% 1,66 % dal 33% al 66% 1,33 % dal 66% al 90% 0,90 % oltre il 90%.
ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA " QUOTA C" (periodi di contribuzione dal 24.7.98 al 31/12/2005), e PER LA "QUOTA D" (periodo di contribuzione dal 1.01.2006)
2,66 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:
2,00 % fino al 33% 1,66 % dal 33% al 66%
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1,33 % dal 66% al 90% 0,90 % oltre il 90%.
ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA "QUOTA E" (periodi di contribuzione dal 1/1/2016 al 31/12/2016).
2,30 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:
1,73 % fino al 33% 1,44 % dal 33% al 66% 1,15 % dal 66% al 90% 0,78 % oltre il 90%.
* LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell'anno a cui la media va riferita. LA QUOTA CONTRIBUTIVA
"QUOTA F" (periodi di contribuzione dal 1/1/2017).
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Viene determinato il montante contributivo (applicando alle retribuzioni denunciate: per gli iscritti all'Inpgi anteriormente al 1/1/2017, l'aliquota di computo del 33% mentre per gli iscritti successivamente al 31/12/2016 il massimale contributivo stabilito dall'art. 2, comma 18, L. 335/1995) e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'etĂ anagrafica posseduta al momento della decorrenza della pensione. UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Ufficio Pensioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 Contatti
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CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI. Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro. Attenzione
IL LIMITE DI EURO 20.000,00 (riferito all’anno 2009) SARA’ RIVALUTATO OGNI ANNO SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT.
Anno
Limiti di cumulo
2016
21.927,03
2017
21.927,03
2018
22.168,22
Queste le possibilità di cumulo attualmente in vigore per ciascuna tipologia di pensione: 1) Pensioni di vecchiaia Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza. 2) Pensioni di anzianità, pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti) e pensioni di vecchiaia donne con abbattimento. Queste tipologie di pensioni sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. 4) Pensioni di invalidità La pensione di invalidità è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei
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limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. Di seguito è riepilogata la normativa sul cumulo per le varie tipologie di pensione:
TIPOLOGIA DI PENSIONE
NORMATIVA DAL 1.1.2009
VECCHIAIA
Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità
ANZIANITA' VECCHIAIA DONNE CON ABBATTIMENTO
Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione
Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 PREPENSIONAMENTI (anno 2009); l'eccedenza è L. 416/81 decurtabile fino al 50% della pensione Lavoro dipendente:
INVALIDITA'
A. di natura giornalistica: Totalmente incumulabile, sospensione della pensione. B. di natura non giornalistica: cumulabilità fino a euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione Lavoro autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione.
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ATTENZIONE
1.
2.
3.
4.
Le pensioni di anzianità e i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 agli effetti del cumulo sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia. Le pensioni di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia, agli effetti del cumulo, al raggiungimento dell’età richiesta per tale trattamento pensionistico. Tutti i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo a prestazioni. Ai fini della cumulabilità non hanno alcuna incidenza i redditi derivanti da capitale, da impresa, da fabbricati.
N.B Ogni anno il giornalista soggetto al cumulo è obbligato, di sua iniziativa, a trasmettere la dichiarazione dei redditi definitivi all'INPGI , anche in caso di reddito zero. L'obbligo permane con il Servizio Prestasioni anche in caso di comunicazione alla Gestione Separata. Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo e dipendente dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico) per lo stesso anno. L’Istituto può verificare, a campione,
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tramite l’agenzia delle entrate, un controllo dei dati fiscali inviati dal pensionato. Come funziona l'applicazione del limite cumulabile
+ limite cumulabile
Restante quota di pensione eventualmente decurtabile
50% della pensione + limite cumulabile è comunque garantito
50% della pensione – limite cumulabile
50% della pensione sempre dovuto
1. 2.
Sono totalmente cumulabili le pensioni di importo fino a 2 volte il limite cumulabile. Al giornalista pensionato è sempre garantito il 50% del trattamento pensionistico più il limite di cumulabilità vigente nell’anno.
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3. 4.
La quota di pensione massima eventualmente decurtabile è data dal 50% della pensione e il limite cumulabile. Se il reddito di lavoro percepito è meno elevato dellâ&#x20AC;&#x2122;importo corrispondente al 50% della pensione, la pensione decurtabile sarĂ determinata dalla sola differenza fra il reddito da lavoro meno il limite cumulabile.
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TASSAZIONE DA CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI TASSAZIONE CONGIUNTA La normativa fiscale in vigore fino al 31dicembre 1997 prevedeva che ogni Ente previdenziale che erogava un trattamento di pensione, effettuasse una trattenuta IRPEF commisurata al solo importo della pensione pagata.
Di conseguenza, se un pensionato era titolare di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, doveva provvedere al versamento del conguaglio IRPEF, calcolando l'imposta dovuta sul totale dei redditi derivanti da pensione percepiti nell'anno, ed erogati dai diversi enti. Questo sistema comportava che il pensionato, anche se titolare soltanto di redditi derivanti da trattamenti di pensione, era costretto a presentare comunque la dichiarazione dei redditi. **************
Il decreto legislativo 314/97 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 1998, una nuova procedura di tassazione "congiunta". Il sistema funziona così. Tutti gli Enti previdenziali comunicano periodicamente al Casellario centrale, tenuto dall'Inps, gli importi delle pensioni in pagamento. Il Casellario elabora i dati e indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF da applicare a ciascun pensionato, determinandola sulla base del reddito annuo globale derivante dai diversi trattamenti di pensione. Quando l'Inpgi riceve dal Casellario la comunicazione circa la esatta misura della tassazione da applicare, è tenuto per legge ad operare il conguaglio sui ratei ancora in pagamento nell'anno in corso e a versare le somme corrispettive al Fisco.
In sostanza, il calcolo ed il versamento che avrebbe dovuto fare il pensionato al momento della presentazione della dichiarazione dei
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redditi, viene elaborato (sempre per disposizione di legge) dal Casellario e ripartito in proporzione agli importi pensionistici erogati da ciascun Ente.
In questo modo, coloro che dispongono esclusivamente di redditi derivanti da trattamenti di pensione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. L'inconveniente di questo sistema è che il pensionato, nei mesi in cui vengono effettuate le trattenute di conguaglio, può vedersi dimezzato o talvolta quasi azzerato il rateo di pensione.
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DISOCCUPAZIONE
In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente dei giornalisti (praticanti, pubblicisti, professionisti) iscritti all'Istituto, il Regolamento dell'INPGI prevede la corresponsione di una indennità, in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva e totale disoccupazione.
Requisiti per accedere al trattamento di disoccupazione 1. Cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente:
licenziamento cessazione contratti a termine dimissioni per giusta causa dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (sentenza Corte Costituzionalen. 269/2002); risoluzioni consensuali intervenute nell'ambito di una procedura di licenziamenro per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della legge 604/66 così come modificato dall'art. 1 comma 40 legge 92/2012);
Per i rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data del 16.10.2014 risultano tutelati anche i casi di dimissioni volontarie e incentivate. 2. Almeno 12 contributi mensili, per l’assicurazione contro la disoccupazione, accreditati (versati o dovuti) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro; 3. Iscrizione alla Gestione Sostitutiva dell’Ago da almeno un biennio rispetto la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto all’indennità si consegue anche nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, con almeno tre mensilità di contribuzione accreditata, fermo restando il requisito del biennio di iscrizione all’Istituto. In questa seconda ipotesi si parla di ammissione al trattamento con requisito ridotto. Il requisito del biennio di iscrizione non si applica nei casi di rapporto di lavoro iniziato anteriormente al 24 aprile 2007.
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AMMONTARE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
NUOVA NORMATIVA Per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 21.02.2017, l'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione. Tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore ordinario. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50%, come riportato nella tabella sottostante: % di riduzione dell'indennità giornaliera
Dal
Al
1° giorno
180° giorno
----
181° giorno
210° giorno
5%
211° giorno
240° giorno
10%
241° giorno
270° giorno
15%
271° giorno
300° giorno
20%
301° giorno
330° giorno
25%
331° giorno
360° giorno
30%
361° giorno
390° giorno
35%
391° giorno
420° giorno
40%
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% di riduzione dell'indennità giornaliera
Dal
Al
421° giorno
450° giorno
45%
451° giorno
720° giorno
50%
Anno 2018: importo massimo di disoccupazione
€ 56,30 giornaliero € 1.745,30 mensile (netto € 1.400,00 circa)
L'INPGI, operando come sostituto d'imposta, tratterà ogni mese sull'indennità, la relativa percentuale IRPEF.
PRECEDENTE NORMATIVA Per i rapporti di lavoro cessati prima del 21.02.2017, l'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione. Tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore ordinario. Anno 2018: importo massimo di disoccupazione per i primi 450 giorni
€ 56,30 giornaliero € 1.745,30 mensile (netto € 1.400,00 circa)
Anno 2018: tariffa ridotta del 30% di disoccupazione a decorrere dal 451° giorno
€ 39,41 giornaliero € 1.221,71 mensile (netto € 1.096,00 circa).
Durata
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Trattamento ridotto (da 3 a11 contributi mensili) Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili ) Sussidio straordinario 360 gg (previsto solo in caso di trattamento intero)
L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360. In caso di licenziamento, laddove venga riconosciuta un'indennità per mancato preavviso, il giornalista ha facoltà di chiedere che il trattamento di disoccupazione decorra dal giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di scadenza del mancato preavviso. Vecchia Normativa valida per i rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data del 16/10/2014 In caso di dimissioni, il diritto all'indennità decorre dall'inizio del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità è corrisposta per un massimo di circa dieci mesi (300 giorni) nel caso in cui sussistano 12 contributi nel biennio. In caso di dimissioni incentivate l'indennità di disoccupazione è riconosciuta in basa alla seguente tabella: PER SOMME LORDE COMPRESE:
DURATA MASSIMA DEL SUSSIDIO
entro Euro 51.646
6 mensilità
Euro 51.646,1 Euro 61.975
5 mensilità
Euro 61.975,1 Euro 72.304
4 mensilità
Euro 72.304,1 Euro 82.634
3 mensilità
Euro 82.634,1 Euro 92.963
2 mensilità
Euro 92.963,1 Euro 103.292
1 mensilità
oltre Euro 103.292
0 mensilità
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Nell'ambito di questa nuova disciplina saranno quindi ricomprese tutte le somme, a qualsiasi titolo esse siano state corrisposte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Sono naturalmente escluse le somme corrisposte a titolo di TFR e quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. Ulteriori chiarimenti ************ Le limitazioni sopra descritte non si applicano agli iscritti i quali abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno biologico o altro danno, conseguente a mobbing, a demansionamento, o a comportamenti illeciti del datore di lavoro, a seguito di sentenza, anche non definitiva o lodo arbitrale. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi semprechè vi sia erogazione del sussidio in tale periodo.
SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE Una volta esaurito il diritto al trattamento di disoccupazione, l’INPGI, nel caso perduri lo stato di inoccupazione, prevede un sussidio straordinario per la durata massima di 360 gg.. La misura di tale sussidio straordinario è pari, per i primi tre mesi, all’importo dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Si parla in questo caso di trattamento intero. Per i restanti 9 mesi l’importo dell’indennizzo è ridotto del 30%. In questa seconda ipotesi si parla di trattamento ridotto. Il sussidio straordinario di disoccupazione NON viene concesso:
ai giornalisti che alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito somme - a qualsiasi titolo corrisposte aggiuntive al trattamento di fine rapporto previste dalla legge e dal CCNLG, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro; nei casi di cessazione del trattamento di disoccupazione con requisito ridotto.
Durante tutto il periodo di godimento del sussidio straordinario di disoccupazione, non vengono accreditati i contributi figurativi.
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SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE
In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto. In caso di rioccupazione superiore a sei mesi, il trattamento viene a cessare, e il giornalista potrà presentare una nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti.
CHE FARE PER OTTENERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Il giornalista che si trovi disoccupato deve presentare una domanda (mod. DIS 1) all'INPGI, tramite il Fiduciario dell'Ufficio di corrispondenza della circoscrizione a cui appartiene, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente (vedere i facsimile alla fine del presente documento). Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1.
2.
3. 4. 5.
6.
certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro (mod. DIS 2), OPPURE le ultime dodici buste paga, nonché documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto del lavoro. Modello detrazione d’imposta (vedi fac-simile alla fine del presente documento) Modello per comunicare le coordinate bancarie (vedi facsimile alla fine del presente documento) Nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contatti di lavoro nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di disoccupazione dovrà produrre copia dei relativi contratti per la valutazione della durata del trattamento di disoccupazione. Il disoccupato deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta resa per il tramite del Fiduciario del locale Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di disoccupazione (mod. DIS 3).
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Il modello DIS 3 (dichiarazione mensile di responsabilità) deve essere presentato inderogabilmente entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, in caso contrario il giornalista perde il diritto a ricevere tale mensilità. Es: il modello dis 3 relativo alla mensilità di maggio può essere presentato al massimo entro il mese di agosto, dopodichè il giornalista perde il diritto a godere di tale mensilità.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda (mod. DIS 1) deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dello stato di disoccupazione ovvero dalla data di scadenza del mancato preavviso. La presentazione della domanda entro tale termine determina il diritto alla corresponsione dell'indennità a partire dalla data di inizio dello stato di disoccupazione. Pertanto anche in caso di mancanza della dichiarazione dell’azienda o di altra comunicazione (mod. DIS 2) il giornalista deve presentare entro i 60 gg. di cui sopra, la domanda di disoccupazione (mod. DIS 1) per non subire penalizzazioni. Che cosa succede in caso di ritardo Se la domanda viene presentata oltre il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile a cui il giornalista ha diritto. In sostanza, il periodo compreso tra il primo giorno di disoccupazione e la data della domanda, andrà perduto.
CUMULO LAVORO INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Le regole sul cumulo valgono sia in riferimento alla indennità di disoccupazione che al sussidio straordinario di disoccupazione. Il 50% del reddito da lavoro dipendente secondario, preesistente allo stato di disoccupazione, sarà cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione e con eventuali redditi giornalistici da lavoro autonomo, fino al limite di un terzo dell'indennità stessa. Se il reddito da lavoro dipendente, anche eventualmente aggiunto a reddito da lavoro autonomo, dovesse superare tale tetto, l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione
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l'intero ammontare della somma eccedente. Il redddito da lavoro autonomo sarà cumulabile al 50% con l'indennità di disoccupazione, fino al limite pari ad un terzo della indennità stessa. Di conseguenza, se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto verrà trattenuto dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente. Nelle tabelle che seguono sono contenuti alcuni esempi di cumulo. Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione - luglio: mese di 31 giorni - indennità di disoccupazione: euro 1.745,30 Rappresenta l'importo massimo erogabile, che è dato dall'importo giornaliero di disoccupazione euro 56,30 moltiplicato per il numero dei giorni del mese - un terzo dell'indennità di disoccupazione : euro 581,77
Il 50% del reddito da lavoro autonomo e' inferiore ad un terzo dell'indennita' euro 581,77
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reddito da lavoro autonomo = euro 619,74 euro 619,74 : 2 = euro 309,87 (50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile) Poiche' il 50% del reddito da lavoro autonomo non supera un terzo dell'indennita' di disoccupazione, dall'indennita' erogabile viene sotratto soltano il 50% non cumulabile. indennita' di disoccupazione erogabile: euro 1.745,30 - euro 309,87 = euro 1.435,43
Il 50% del reddito da lavoro autonomo e' superiore ad un terzo dell'indennita' euro 581,77 reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00 euro 1.200,00 : 2 = euro 600,00 (50% del reddito da lavoro autonomo) euro 1.745,30 - euro 600,00 = euro 1.145,30 (indennita' di disoccupazione - 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile) Poiche' il 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile euro 600,00 e' superiore ad un terzo dell'indennita' di disoccupazione euro 581,77 dall'indennita' andra' sotratta anche quella parte eccedente il limite di un terzo: euro1.145,30 - (euro 600,00 - euro 581,77) = euro 1.127,07 RIEPILOGANDO l'indennita' di disoccupazione erogabile e' data da: euro 1.745,30 (1) - euro 600,00 (2) - euro 18,23 (3) = euro 1.127,07 (1) indennita' massima erogabile nel mese di luglio; (2) 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile; (3) parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell'indennita'
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TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PER DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISIFALLITE O IN LIQUIDAZIONE
Si fa presente che la normativa di seguito riportata non trova più applicazione per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 21.02.2017. L’Istituto riconosce un particolare trattamento di disoccupazione in favore dei giornalisti che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro con aziende: - in crisi, il cui stato sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - fallite; - in liquidazione; - che abbiano ceduto un ramo di azienda. Per i rapporti di lavoro cessati entro il 15.10.2014 la suddetta normativa è valida anche in caso di dimissioni. QUANDO SI HA DIRITTO I giornalisti dipendenti delle aziende che si trovino nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente, per beneficiare del trattamento di disoccupazione, non devono aver maturato il diritto alla pensione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 1. età superiore a 40 anni; 2. anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni; 3. rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi. Contribuzione figurativa I giornalisti che possiedono i requisiti di cui sopra, possono beneficiare della contribuzione figurativa per un periodo da 18 a 24 mesi che è maggiore rispetto alla durata massima di norma riconosciuta pari a 12 mesi. DURATA L’indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta sulla base delle seguenti modalità:
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FASCIA DI ETA’
DURATA TRATTAMENTO ORDINARIO
DA 40 A 55 ANNI
540 GG. (18 MESI)
OLTRE 55 ANNI
720 GG. (24 MESI)
Esempio: Giornalista di 45 anni, con 10 anni di anzianità contributiva INPGI, non pensionato, che ha risolto il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (iniziato il 01.01.07 e cessato il 28.12.07) con un’azienda in cigs. Il giornalista verrà ammesso al trattamento ordinario di disoccupazione per 540 giorni ed avrà diritto all’accredito di 18 mensilità di contributi figurativi. Durante tutto il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi semprechè vi sia erogazione del sussidio in tale periodo. Tuttavia, per coloro che nel corso del trattamento di disoccupazione maturino il diritto alla pensione, l’accredito della contribuzione figurativa cesserà alla data di maturazione di tale diritto. SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE Ai giornalisti compresi nella fascia di età da 40 a 55 anni, i quali alla fine del periodo di godimento del trattamento ordinario di disoccupazione ordinaria non risultino rioccupati, l’Istituto riconosce un sussidio straordinario di sei mesi (180 gg.). N.B. Per i rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data del 16.10.2014 non possono usufruire di questo particolare trattamento di disoccupazione i giornalisti dimissionari, i quali abbiano ricevuto somme a qualsiasi titolo, aggiuntive al trattamento di fine rapporto e a quelle previste dalla legge e dal CNLG, per un importo superiore a quello corrispondente al massimale indennizzabile, riconosciuto per due anni di disoccupazione (pari ad € 34.442,10 per l'anno 2014). UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Settore Tutela Occupazionale - Ufficio Disoccupazione Roma 00198 - Via Nizza, 35
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MODULISTICA Domanda indennitĂ di disoccupazione (DIS 1) Dichiarazione azienda editoriale (DIS 2) Dichiarazione di responsabilitĂ (mensile) (DIS 3) Detrazioni d'imposta Bonus disoccupazione Comunicazioni coordinate bancarie
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CASSA INTEGRAZIONE L'indennità di cassa integrazione è pari all'80% della retribuzione mensile con un massimale che, per il 2018, è stato fissato in 1.180,76 euro lordi mensili (1.111,80 euro al netto dell'aliquota del 5,84% prevista dalla legge 28/2/86 n. 41, art. 26) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore a 2.125,36 euro mensili lordi. Per coloro che hanno una retribuzione uguale/inferiore a 2.125,36 euro mensili lordi, il massimale mensile cigs è pari per il 2018 a 982,40 euro lordi mensili (925,03 euro al netto dell'aliquota del 5,84% prevista dalla legge 28/2/86 n.41, art. 26). Tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione, e l'approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro, trascorrono in genere alcuni mesi. In questo periodo l'INPGI - su richiesta della FNSI - anticipa il trattamento di cassa integrazione prelevando le somme dal fondo contributi contrattuale esistente presso l'INPGI e di cui è titolare la FNSI.
REQUISITI E MODALITA' PER OTTENERE L'INDENNITA' E' necessario che il giornalista - professionista, praticante, pubblicista - abbia in atto con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre mesi, e che di conseguenza per tale periodo minimo siano stati accreditati i contributi all'INPGI. Per richiedere la corresponsione dell'indennità (che può durare al massimo per due anni), è necessario compilare un modulo reperibile presso gli Uffici di corrispondenza, che dovrà essere poi controfirmato dal Fiduciario. Il giornalista in cassaintegrazione deve confermare mese per mese con dichiarazione scritta inoltrata tramite l'Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di cassaintegrato. ATTIVITA' LAVORATIVA E CIGS
Rioccupazione con un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
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Nel caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato il giornalista decade dal trattamento di cigs.
Rioccupazione con contratto a termine subordinato o parasubordinato (co.co.co).
In questo caso, se il compenso lordo mensile dell'attività intrapresa è uguale o superiore all'importo di cigs, il relativo trattamento viene sospeso. Qualora l'importo della prestazione lavorativa sia inferiore rispetto all'importo della cigs, è possibile il cumulo parziale fino a concorrenza dell'importo della cigs spettante.
Rioccupazione con contratto part-time.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale.
Rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato preesistenti l'inizio della cigs.
In tal caso è possibile cumulare il reddito dell'attività lavorativa subordinata preesistente, con la cigs.
Lavoro autonomo
Il giornalista che svolge attività libero professionale durante il periodo di cigs, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
DECADENZA DAL DIRITTO La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa durante la cigs è molto pesante: sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità,
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restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento dell' attivitĂ non dichiarata, cancellazione dei contributi figurativi accreditati.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Settore Tutela Occupazionale - Ufficio CIGS Roma 00198 - Via Nizza, 35 MODULISTICA Cassa integrazione guadagni straordinaria (CGIS): dichiarazione di responsabilitĂ Detrazioni d'imposta Bonus CIGS CIGS Moduli per comunicazioni coordinate bancarie
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Prestazione Fondo Previdenziale ex fissa FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA) FIEG-FNSI accordo 24 giugno 2014 A chi spetta Requisiti Diritto al pagamento della prestazione Misura della prestazione Documentazione Normativa di riferimento Settore competente Modulistica
Il Fondo integrativo contrattuale (ex fissa) è un trattamento previdenziale integrativo alimentato da uno specifico contributo a carico degli editori, secondo le condizioni previste nell’ultimo accordo sottoscritto il 24 giugno 2014 tra la Fieg e la Fnsi, e nella successiva Convenzione del 31 luglio 2014, entrata in vigore dal 1° agosto 2014. Il ruolo dell’INPGI è quello di gestire per conto terzi il Fondo che ha una propria contabilità separata.
A chi spetta Ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico soggetto a contribuzione obbligatoria all’Inpgi, così come previsto dalla Convenzione del 31 luglio 2014.
Requisiti
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Gli iscritti alla gestione del Fondo maturano il diritto alla prestazione in occasione di:
risoluzione per dimissioni dopo almeno15 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014; risoluzione per dimissioni dopo almeno 14 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014; risoluzione per dimissioni dopo almeno 13 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014; risoluzione per dimissioni dopo almeno 12 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014; risoluzione per dimissioni dopo almeno 11 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014; risoluzione per dimissioni dopo almeno 10 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/07/2014; decesso dell’iscritto dopo almeno15 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014.
Diritto al pagamento della prestazione L’indennità maturata può essere liquidata, su domanda del giornalista, quando questi abbia chiesto e ottenuto il trattamento di pensione a carico della Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inpgi, con le seguenti modalità:
Ratealmente per anzianità aziendale di almeno 15 anni alla data del 31/12/2014; In unica soluzione per anzianità aziendale inferiore ai 15 anni alla data del 31/12/2014.
Misura della prestazione 1. Anzianità presso la stessa azienda di almeno 15 anni alla data del 31/12/2014:
Base di calcolo: cifra fissa sulla media retributiva mensile degli ultimi 15 anni, alla data del 31/12/2014, con un tetto massimo lordo di Euro 65.000,00.
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Numero delle mensilità spettanti: in base alla qualifica rivestita dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, come da schema sottoindicato:
QUALIFICA
NUMERO MENSILITA' SPETTANTI
Corrispondente
3
Redattore ordinario / Collaboratore / Vice capo servizio / Redattore esperto / Telecineoperatore
8
Capo servizio / Inviato/Redattore senior
8
Vice capo Redattore
8
Capo Redattore
8
Direttore / Condirettore / Vice Direttore
8
Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di servizio continuativa superiore a venti anni presso la stessa azienda (con esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG).
2. Anzianità presso la stessa azienda di almeno 10 anni alla data del 31/7/2014:
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•
Base di calcolo: cifra fissa come da schema sotto indicato:
Euro 10.000,00 anzianità =>14 Euro 8.000,00 anzianità =>13 Euro 6.000,00 anzianità =>12 Euro 4.000,00 anzianità =>11 Euro 2.000,00 anzianità =>10 N.B.: Importi ridotti del 50% per artt. 2 e 12 CNLG
Documentazione
Richiesta di liquidazione della prestazione all’atto del pensionamento:
Il giornalista deve presentare la relativa domanda (Mod. PR/FC/1) corredata dalla documentazione aziendale (Mod. PR/FC/2).
Richiesta di accantonamento della prestazione:
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del diritto al pensionamento, il giornalista che ha maturato i requisiti previsti dal Fondo, deve presentare la domanda di accantonamento (Mod. PR/FC/3) corredata dalla dichiarazione aziendale (Mod. PR/FC/2). All’atto del pensionamento, l’interessato dovrà presentare la domanda di liquidazione della prestazione accantonata (Mod. PR/FC/4).
Richiesta di liquidazione della prestazione da parte degli eredi:
Nel caso in cui il Fondo spetti agli eredi, gli stessi dovranno presentare le relative domande Mod. PR/FC/EREDE e/o Mod. PR/FC/EREDE(TUTORE) o Mod. PR/FC/EREDE (art. 536 Codice Civile) corredate dalla dichiarazione aziendale (Mod. PR/FC/2).
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Normativa di riferimento: Di seguito l'elenco della normativa accessibile tramite click su ogni descrizione:
Accordo Fieg-Fnsi del 24 giugno 2014. C.N.L.G. periodo 1/4/2013 - 31/3/2016. Convenzione Fieg-Fnsi del 31 luglio 2014. Verbale Commissione Paritetica e Regolamento attuativo del 17 febbraio 2015
Tutta la nuova modulistica può essere reperita nel sito dell’Inpgi nella sezione “MODULISTICA INPGI1” alla voce “Prestazioni – Fondo Integrativo”. SETTORE COMPETENTE Servizio Prestazioni Settore Gestione Fondo Integrativo Roma - Via Nizza, 35
MODULISTICA
Domanda di liquidazione (PR/FC/1) Dichiarazione aziende editoriale (PR/FC/2) Domanda di accantonamento (PR/FC/3) Domanda di liquidazione accantonamento (PR/FC/4)
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Domanda di liquidazione da parte del tutore di minore Domanda di liquidazione da parte dell'erede Comunicazioni coordinate bancarie
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ASSICURAZIONE INFORTUNI NORMATIVA L'assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi. L'assicurazione infortuni gestita dall'INPGI è disciplinata da apposito Regolamento, che demanda la determinazione della contribuzione alla contrattazione collettiva (art. 38 e seguenti del CCNL giornalistico sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG) Il finanziamento della prestazione avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro. Per i giornalisti praticanti e i giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è di Euro 11,88; per i giornalisti con retribuzione inferiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad Euro 6,00. QUANDO SORGE IL DIRITTO Il diritto all'indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei relativi contributi, e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. AVENTI DIRITTO Tutti i giornalisti, con rapporto di lavoro subordinato, nel caso di infortunio dal quale derivi un’ invalidità permanente parziale o un’invalidità permanente totale, e i loro aventi causa se l'infortunio ha per conseguenza la morte. In tal caso, l'indennità assicurativa spetta al coniuge e ai figli. In mancanza di coniuge e/o dei figli, l’indennità spetta ai genitori; in mancanza anche dei genitori spetta ai fratelli e alle sorelle che, al momento della morte, risultino conviventi e a carico del de cuius in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari.
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EVENTI INDENNIZZABILI Tutti gli infortuni da cui derivi un’ invalidità permanente parziale, totale, ovvero la morte. Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale. Per “inabilità permanente totale” si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Per “inabilità permanente parziale” si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Sono indennizzabili solo gli infortuni che abbiano per conseguenza la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura superiore al 5%. MISURA DELL’INDENNIZZO
invalidità permanente totale: Euro 108.455,95; invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità); morte Euro 92.962,24.
I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%. MAGGIORAZIONI L’indennità in caso di morte è maggiorata:
del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
L’indennità in caso di invalidità permanente totale è maggiorata:
del 50% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
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del 30% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 20% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni, l'indennità dovuta in caso di morte o di invalidità permanente totale è maggiorata del 10% per il coniuge e di un ulteriore 10% per ciascuno dei figli minori fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa. ITER PROCEDURALE PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO Il giornalista, quando si verifica un infortunio, deve inviare all'Istituto, entro due anni dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso, la relativa denuncia utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito. Il mancato invio della denuncia dell’infortunio, entro il termine di 2 anni, ha come conseguenza la prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all'art. 2952. Il giornalista, nel corso dei mesi successivi all'infortunio, è tenuto a comunicare l'avvenuta stabilizzazione dei postumi con un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica ritenuta idonea. L'Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause dell'infortunio, le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato e le generalità di eventuali testimoni dell'infortunio. L'INPGI, ricevuta tutta la documentazione relativa all'infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado di invalidità permanente residuata. L'infortunato viene convocato a Roma, per essere sottoposto a visita medico-legale presso l'ambulatorio ubicato nella sede INPGI di Piazza Apollodoro n. 1. L'Istituto provvede all’ eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal CCNLG vigente alla data dell'infortunio. Le spese di viaggio sono rimborsate dall'Istituto. EVENTUALI CONTROVERSIE Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio Arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo tra
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le parti. In caso di disaccordo, alla nomina del medico arbitro provvederĂ l'Ordine dei Medici competente per il territorio di residenza dell'infortunato. UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni Roma 00198 - Via Nizza, 35 MODULISTICA Dichiarazione di infortunio
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FONDO DI GARANZIA TFR Pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione ai giornalisti ex dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale. La legge 29 maggio 1982 n. 297, all'art. 2 ha istituito un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. La stessa legge attribuisce, per i giornalisti, la gestione di questo fondo all'Inpgi. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 emanato in attuazione della direttiva 80/987/CEE, l'intervento del Fondo di garanzia è stato esteso anche al pagamento delle retribuzioni non corrisposte degli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale. Il Fondo è alimentato con un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia non copre l'intero credito retributivo relativo alle mensilità che il giornalista avrebbe effettivamente percepito in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali". Più precisamente, se l'80% della retribuzione mensile che il giornalista avrebbe effettivamente percepito in condizioni di normalità è superiore alla misura massima del trattamento di CIGS ha diritto a ricevere dal Fondo questo secondo importo. Se invece l'80% della retribuzione effettiva è inferiore alla misura massima del trattamento di CIGS mensile, ha diritto a ricevere dal Fondo soltanto il primo importo. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare che il lavoratore riceva
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dal Fondo una somma maggiore di quella che gli sarebbe spettata a titolo di retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.
COME SI DETERMINA L'IMPORTO EFFETTIVO Importo che l'INPGI, attraverso il Fondo di garanzia, liquida a titolo di ultime mensilita di retribuzione. Esempio Si determina il limite massimo globale liquidabile pari all'importo mensile massimo del trattamento di CIGS - riferite al periodo in cui dovevano essere percepite le retribuzioni. Successivamente, si determina l'importo totale delle retribuzioni richieste e che sarebbero spettate in costanza di rapporto di lavoro. Poniamo, per esempio, che l'importo mensile massimo di CIGS nel periodo considerato sia di euro 774,69. Il limite massimo liquidabile, pertanto, è pari ad euro 2.324,07. Due sono le ipotesi che concretamente si possono verificare, a seconda che la somma totale delle retribuzioni del giornalista sia inferiore o superiore al limite massimo liquidabile. Se la somma totale delle retribuzioni non percepite dal giornalista è pari ad euro 3.000,00 e, quindi, superiore ad euro 2.324,07, al giornalista l'Inpgi liquiderà euro 2.324,07, detratta la ritenuta previdenziale e fiscale. Se la somma totale delle retribuzioni non percepite dal giornalista è pari ad euro 1.800,00 e, quindi, inferiore ad euro 2.324,07, l'Inpgi liquiderà al giornalista euro 1.800,00 detratta la ritenuta previdenziale e fiscale.
COME FARE PER OTTENERE DALL'INPGI LA LIQUIDAZIONE Ottenere il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione
Il giornalista che abbia crediti di lavoro deve innanzitutto far pervenire in cancelleria del tribunale fallimentare una "istanza di ammissione al passivo fallimentare". Questa domanda ha lo scopo di far accertare il proprio credito e di far sì che questo concorra al riparto dell'attivo del fallimento, insieme alle spettanze degli altri creditori. Ricevute tutte le istanze di ammissione al passivo, il giudice fallimentare deciderà sull'ammissione totale o parziale (o sulla non ammissione) dei crediti, valutando l'idoneità della documentazione probatoria e formando così lo "stato passivo", che , dichiarato esecutivo con decreto, viene
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depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione. Se vi sono domande che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori interessati. I credtitori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 gg. dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Sempre nello stesso termine, e con ricorso al giudice delegato, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 1. il modello TFR - prelevabile dal sito -, con la quale il giornalista chiede la liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità; 2. copia autentica dell'istanza di insinuazione dello stato passivo; 3. copia autentica dello stato passivo definitivo (per la parte riguardante i crediti di cui si richiede il pagamento); 4. dichiarazione del curatore fallimentare dalla quale risultino:
o o o o
l'importo del TFR corrispondente a quello indicato nello stato passivo definitivo; date di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro; interessi legali e rivalutazione monetaria; importi delle ultime mensilità eventualmente non percepite;
5. dichiarazione del Tribunale o del responsabile della procedura concorsuale riguardo eventuali opposizioni ed impugnazioni e, ove sussistono, copia autentica della sentenza che ha deciso su di esse, semprechè interessino i crediti in questione. Entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione (perfezionamento della pratica) l'Inpgi liquiderà al giornalista le somme dovute.
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Al TFR, così come quantificato nello stato passivo, l'Inpgi sommerà gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (calcolati dalla data di cessazione del rapporto fino alla data di esecutività dello stato passivo). Dalle tre mensilità di retribuzione l'Istituto tratterrà una piccola percentuale a titolo di ritenuta previdenziale (per gli anni 1994/95 l'aliquota percentuale è pari al 5,84%, per gli anni 1996/97 è pari al 6,04%, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 è pari al 5,54%) nonchè l'IRPEF. Dal TFR comprensivo della rivalutazione monetaria l'Inpgi tratterrà invece solo l'IRPEF. Si ricordi che, per quanto riguarda altre eventuali retribuzioni arretrate (oltre le ultime tre) ammesse al passivo fallimentare il Fondo di Garanzia e quindi l'Inpgi, non interviene. Le altre somme dovute saranno effettivamente percepite in sede di ripartizione dell'attivo, se presente, con rispetto dell'ordine di distribuzione delle somme.
MODULISTICA Dichiarazioni e richieste Richiesta di pagamento del T.F.R. e delle mensilità non percepite
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ALTRE PRESTAZIONI
CASE IN AFFITTO Rientra tra le prestazioni dell'INPGI, a carattere non obbligatorio, la concessione di alloggi in locazione. L'INPGI possiede case prevalentemente a Roma (1.500), Napoli (170), Milano, Monza e Sesto S. Giovanni (180), Torino e Collegno (60), Bologna e S. Lazzaro di Savena (70), nonchè a Bolzano, Padova, Arenzano (Ge), Campi Bisenzio (Fi), Livorno, Bari, Taranto, Rosario di Mendicino (Cs), Canalette di Rende (Cs), Messina, Tremestieri Etneo (Ct) e Cagliari.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA Possono richiedere la concessione in affitto di alloggi e relative pertinenze (box - posto auto - cantina - soffitta etc.) le seguenti categorie (l'elencazione costituisce titolo di precedenza): 1.
2. 3.
4.
5.
giornalista professionista e pubblicista iscritto alla Gestione principale INPGI, in attività di servizio o titolare di pensione diretta INPGI, nonchè superstite titolare di pensione di reversibilità INPGI; giornalista praticante iscritto alla gestione principale INPGI; giornalista professionista, praticante o pubblicista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla gestione previdenziale separata INPGI; dipendente INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Ordine Regionale o Interregionale dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazioni Regionali o Interregionali di Stampa - compresi gli uffici di corrispondenza INPGI - e CASAGIT); giornalista professionista, praticante e pubblicista non iscritto all'INPGI (gestione principale e gestione previdenziale separata);
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6.
7.
dipendente FIEG e di imprese editoriali iscritte alla FIEG, nonché dipendente RAI, MEDIASET e di altre imprese radiotelevisive private o di telecomunicazione che effettuino all'INPGI il versamento dei contributi per i loro dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti; altro richiedente. In assenza di domande da parte dei richiedenti indicati dai punti da 1 a 6 l'Istituto si riserva di locare le unità immobiliari anche a terzi.
Costituiscono causa di preferenza, nell'ordine: 1. lo sfratto esecutivo nello stesso Comune in cui si richiede l'alloggio INPGI (escluso quello per morosità) o casi equiparati come: a. la separazione legale o il divorzio con assegnazione della casa coniugale entro 12 mesi dalla data di emissione del provvedimento da parte del giudice; b. l'aver contratto matrimonio e non avere la disponibilità di un alloggio; c. l'ordinanza di rilascio di alloggi civili o militari; d. la dichiarazione di inagibilità dell'alloggio abitativo.
2. Cambio di alloggio La richiesta di cambio di appartamento costituisce titolo di preferenza esclusivamente per i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti alla Gestione principale INPGI, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dalla Commissione Alloggi. E' inammissibile la domanda di cambio alloggio presentata prima di tre anni dalla data di concessione in locazione, tranne casi di particolare gravità opportunamente documentati. 3. Casi particolari, come il trasferimento per motivi di lavoro adeguatamente documentato entro e non oltre 12 mesi dalla data della comunicazione dell'azienda. Costituiscono inoltre titoli di preferenza, a parità di condizione: 1. il numero totale dei contributi accreditati presso l'INPGI, riferiti al richiedente e a ciascuno dei componenti del nucleo familiare con esso convivente; 2. il maggior carico familiare convivente con il richiedente. Parametri legati alla superficie dell'alloggio in rapporto al nucleo familiare: A parità delle cause di preferenze l'INPGI terrà conto dei seguenti parametri, legati alla superficie dell'alloggio:
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superficie fino a mq. 70 coperti: 1/2 persone superficie fino a mq. 100 coperti: 2/3 persone superficie fino a mq. 120 coperti: 3/4 persone superficie oltre mq. 120 coperti: 5 persone e oltre
CAUSE OSTATIVE Costituiscono cause ostative alla concessione in locazione e al rinnovo del contratto: 1.
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la piena proprietà e disponibilità di un'abitazione di superficie coperta idonea al proprio nucleo familiare sita nello stesso Comune in cui è ubicato l'alloggio INPGI; l'ipotesi in cui l'importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione e di oneri accessori risulti superiore ad un terzo delle entrate, con riferimento al reddito lordo percepito dall'aspirante inquilino e dai familiari conviventi; l'esistenza di pendenze giudiziarie penali e di altre controversie giudiziarie con l'INPGI (tranne quelle attinenti alla materia previdenziale e assistenziale) e di situazioni di morosità derivanti da precedenti rapporti locativi con l'INPGI e/o dalla concessione di prestiti e mutui da parte dell'Istituto;
PERSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE IN PRESENZA DI NUOVE DOMANDE Nel caso in cui l'Istituto abbia già respinto la richiesta di un aspirante inquilino o di un inquilino che voglia ottenere il cambio del proprio alloggio per l'esistenza di cause ostative previste dal Regolamento, può accadere che questi presenti nuovamente domanda anche se non siano mutate le circostanze ostative che abbiano portato l'Ente a respingere la precedente richiesta. Quando si verifica questa situazione, gli Uffici preposti alla ricezione delle domande sono tenuti a verificare se sono venute meno le cause ostative che avevano dato luogo al rigetto della precedente domanda. In caso negativo gli stessi Uffici comunicheranno direttamente il diniego agli interessati senza portare le domande all'esame della competente Commissione Alloggi.
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COME PARTECIPARE ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO Per partecipare all'assegnazione di un alloggio occorre: 1. 2.
leggere attentamente il bando e visitare gli alloggi disponibili; presentare la domanda di locazione o la richiesta di cambio di alloggio INPGI.
DOVE E QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE Le domande di locazione devono essere presentate su un modulo prestampato (vedi modello scaricabile da "modulistica" dal sito www.inpgi.it) e consegnate o spedite per raccomandata postale con ricevuta di ritorno o con mezzo equivalente all'INPGI o agli Uffici di corrispondenza INPGI, da cui si rilevi la data di ricezione da parte dell'lNPGI, corredate della copia della denuncia dei redditi e di documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
copia dei modelli fiscali attestanti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare convivente, percepito e dichiarato nell'ultima denuncia annuale dei redditi e copia di documento identità.
L'INPGI si riserva la facoltà di chiedere qualsiasi altra dichiarazione o documento che ritenesse necessari. Le domande vanno compilate in ogni loro parte, sottoscritte e corredate della documentazione richiesta, a pena di inammissibilità.
PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E PRESENTAZIONE DOMANDA L'INPGI provvede, in genere nella prima decade di ogni mese, a pubblicare per 10 giorni nel suo albo e in quello degli Uffici di
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corrispondenza l'elenco degli alloggi disponibili, il relativo canone di locazione e il costo degli oneri condominiali. Le domande di assegnazione di alloggi in locazione vanno presentate, a pena di decadenza, improrogabilmente entro la scadenza indicata nel bando. Ogni interessato può presentare più domande, una per ogni appartamento disponibile, indicando le eventuali priorità.
GRADUATORIA La graduatoria dei richiedenti viene approvata con delibera del Presidente dell'Istituto dopo aver acquisito il parere della Commissione Assegnazione Alloggi ed Affitto immobili. A seguito della delibera di approvazione della graduatoria, riportante le prime tre posizioni utili, l'Ufficio locazioni provvede a comunicare la stessa agli interessati e all'Ufficio di corrispondenza territorialmente competente, il quale espone in un apposito Albo la graduatoria.
RICORSI Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, adeguatamente motivato, al Consiglio di amministrazione da parte dei richiedenti lo stesso alloggio entro 5 giorni dalla data di comunicazione all'Ufficio di corrispondenza territorialmente competente. Il Consiglio di amministrazione decide nella prima riunione utile e l'esito del ricorso viene comunicato agli interessati. Il ricorso non adeguatamente motivato non sospende l'esecutività della graduatoria. In mancanza di ricorsi amministrativi avverso la graduatoria, dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni dalla data della relativa delibera di approvazione, l'Istituto può provvedere alla stipula del contratto di locazione. Ogni effetto legale della locazione sorgerà unicamente con la sottoscrizione del contratto di locazione ad opera delle parti.
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RINUNCIA DA PARTE DEL RICHIEDENTE La mancanza di una risposta da parte del richiedente che non abbia dato riscontro entro 3 giorni lavorativi alle comunicazioni telegrafiche da parte dell'Istituto della graduatoria relativa ad un alloggio e sue pertinenze, ovvero non abbia dato seguito alla stipula del contratto di locazione, viene considerata quale intervenuta rinuncia alla domanda da parte sua. In tal caso l'Istituto, potrà procedere alla stipula del contratto di locazione con altro richiedente, seguendo l'ordine della graduatoria. Il richiedente che abbia rinunciato all'assegnazione di un alloggio senza giustificato motivo sarà escluso a partecipare ai bandi che l'INPGI pubblicherà nei successivi sei mesi.
OBBLIGHI DELL'INQUILINO Per la locazione di alloggi l'INPGI si riserva di chiedere a titolo di deposito cauzionale una polizza fidejussoria emessa da primaria compagnia assicurativa o fidejussione bancaria pari a 3 mensilità del canone di locazione in sostituzione del deposito cauzionale in contanti. Agli inquilini è vietato non utilizzare i locali affittati e di cedere e sublocare in tutto o in parte, l'unità affittata con o senza corrispettivi. L'INPGI si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste di cessioni del contratto a favore di parenti non oltre il secondo grado dell'intestatario e con lo stesso conviventi. Ulteriori informazioni riguardanti il Regolamento per le Assegnazioni in affitto di unità immobiliari Inpgi possono essere acquisite presso le sedi dell'Istituto o presso gli Uffici di corrispondenza regionali. Sono inoltre disponibili i Regolamenti per l'inquilinato, di portierato e di ripartizione delle spese tra Inpgi e Inquilini.
CAMBIO ALLOGGIO Gli inquilini possono fare richiesta di cambio alloggio attraverso tre differenti canali:
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cambio “agevolato”; scambio “agevolato” con un altro inquilino Inpgi; cambio mediante bando.
Cambio “agevolato” Che cos’è. Il cambio “agevolato” consiste, di norma, nel passaggio da un alloggio di maggiori dimensioni ad uno più piccolo ed è necessario che comporti una congrua riduzione del canone rispetto a quello che l’inquilino corrisponde attualmente. Il canone da corrispondere per l’appartamento dato in cambio è quello previsto per i rinnovi contrattuali e non quello, più elevato, previsto per le prime locazioni a canone libero. Nel caso di cambio “agevolato” verrà eseguita, a favore di chi lo ottiene, ed a cura dell’istituto, unicamente la tinteggiatura delle pareti. Dal grande al piccolo. A chiedere tale cambio possono essere quei nuclei familiari che occupino superfici maggiori rispetto alle loro esigenze o che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto dal nucleo familiare stesso. Il caso opposto. L’Inpgi è disponibile anche a favorire, ove possibile e unicamente in determinate situazione di comprovato bisogno, quelle famiglie che, al contrario, necessitino di un vano in più rispetto all’alloggio che abitano: più precisamente, tale tipo di cambio potrà essere concesso nel caso in cui vi siano persone disabili o anziane, o che comunque richiedano cura e assistenza continua da parte di un nuovo componente del nucleo familiare, e sempre che non vi sia la disponibilità di un reddito complessivo tale da poter accedere al mercato libero. L’arrivo di un nuovo nato non dà di per sé diritto a cambio “agevolato”. Discrezionalità dell’Inpgi. La richiesta viene inviata all’Inpgi che la esaudisce in base alla disponibilità di alloggi. Va detto subito che non c’è un diritto al cambio agevolato: l’Istituto, infatti, ha una piena discrezionalità d’intervento.
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Chi non può fare domanda. Per presentare la richiesta l’inquilino non deve essere moroso, né avere pendenze giudiziarie penali o altre controversie giudiziarie con l’Inpgi. Chi ha un contratto a libero mercato, può richiedere il cambio “agevolato” soltanto alla scadenza dello stesso, dopo la disdetta inviata dall’Istituto e in attesa del rinnovo. Come farla. La richiesta di cambio agevolato deve essere presentata su modulo prestampato (prelevabile dal sito www.inpgi.it seguendo il percorso: modulistica – immobiliare – domanda di richiesta cambio alloggio “agevolato” con il relativo prospetto degli stabili dell’Istituto) e consegnata o spedita per posta, via fax o via e-mail all’Inpgi. Sul modulo prestampato vanno indicate le preferenze relative alle zone e agli stabili. Occorre, inoltre, allegare:
copia del documento d’identità e del relativo codice fiscale degli attuali intestatari del contratto; ultima denuncia dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare; documentazione che comprova eventuali casi di invalidità o handicap presenti nel nucleo familiare.
E’ inammissibile la domanda priva di tutti i documenti allegati e non sottoscritta dall’intestatario del contratto, mentre l’Inpgi si riserva di chiedere documenti aggiuntivi. Assegnazione. Le richieste saranno inserite in una graduatoria che terrà conto del rapporto canone/reddito (sarà cioè favorito chi dispone di minor reddito per pagare l’affitto) e del rapporto superficie alloggio/componenti del nucleo familiare (sarà favorito nel cambio chi ha più spazio a disposizione per ciascun membro della famiglia). Nel caso di disponibilità di un alloggio avente caratteristiche similari a quelle indicate dal richiedente, gli Uffici procederanno alla determinazione del canone agevolato o concordato con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini previsto per i rinnovi contrattuali; quindi, in base alla graduatoria, gli Uffici effettueranno
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la proposta di cambio all'inquilino risultato primo in graduatoria e così, a seguire, agli inquilini in subordine. Successivamente al gradimento del cambio proposto, espresso dall’inquilino, gli Uffici provvederanno ad acquisire l’autorizzazione da parte degli Organi Direttivi dell’Istituto e solo in quel momento il cambio potrà essere effettuato. Rinuncia. Il richiedente che rinuncia all’assegnazione senza giustificato motivo, sarà escluso dall’elenco dei cambi.
Scambio “agevolato” Che cos’è. E’ lo scambio di alloggi tra due inquilini, che è consentito solo nelle ipotesi sopra illustrate a proposito del cambio “agevolato”. Canone pari a quello dei rinnovi, tinteggiatura pareti, ecc. Ufficio competente. Bisogna rivolgersi a: Servizio Immobiliare Roma 00196 - Piazza Apollodoro, 1 tel.: 06/85.78.514 – 85.78.528 fax: 06/92.91.23.85 Indirizzo e-mail: immobiliare@inpgi.it
Cambio mediante bando Gli inquilini che non possono accedere al cambio cd. “agevolato” possono presentare richiesta di cambio attraverso il bando, non prima di tre anni dalla data di concessione in locazione, tranne casi di particolare gravità opportunamente documentati, nel modo già descritto in ALTRE PRESTAZIONI - “case in affitto”. Per gli alloggi inseriti nel bando si applica il canone a libero mercato.
UFFICIO COMPETENTE Servizio Immobiliare Roma 00196 - Piazza Apollodoro, 1 tel. 06/85.78.541 - 514 - 542 fax 06-92.91.23.85
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MODULISTICA Richiesta di locazione Cambio alloggio
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MUTUI IPOTECARI Le informazioni relative ai "Mutui ipotecari" sono in fase di aggiornamento.
PRESTITI
AGGIORNAMENTO 2015 Il consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2015 ha deliberato, in via provvisoria per l’anno 2015, le seguenti condizioni per la concessione di prestiti agli iscritti:
plafond annuale di 5 milioni netti ripartiti su base mensile; unico massimale concedibile per giornalisti in attività e per pensionati a 30 mila euro; concessione prioritaria sulla base di una graduatoria mensile nei confronti delle nuove domande rispetto ai rinnovi prima della scadenza; sospensione rinnovi anticipati;
Restano invariate le le modalità di presentazione delle richieste così come disciplinato dal Regolamento in essere. ***
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Lo Statuto dell'INPGI, tra le prestazioni non obbligatorie, prevede la possibilità di concedere prestiti ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti all'Istituto, nonché ai giornalisti pensionati, ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e ai superstiti titolari di pensione indiretta e di reversibilità. Le modalità, i presupposti e i limiti con i quali possono essere concessi i prestiti sono contenuti in un apposito Regolamento. Il Regolamento, la domanda, i moduli da compilare che il giornalista deve presentare per richiedere il prestito, sono disponibili presso le sedi dell'INPGI di Roma e presso gli Ufficio di corrispondenza regionali. Si fa presente che l’erogazione del prestito è subordinata alla presentazione in originale della documentazione prevista dal Regolamento corredata dal certificato di residenza. Segnaliamo che per tale tipo di prestazione, anche se gestori di pubblici servizi, non è valida l’autocertificazione”. REQUISITO CONTRIBUTIVO I giornalisti professionisti o pubblicisti per ottenere un prestito devono:
essere iscritti all'INPGI da almeno due anni avere accreditati almeno 12 contributi mensili nell'arco del biennio, anche figurativi
Per i giornalisti praticanti è sufficiente avere almeno 6 contributi accreditati presso l'INPGI Il requisito contributivo si può raggiungere anche attraverso il cumulo delle posizioni assicurative delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative (Inps, Enpals, ecc.). In questa ultima ipotesi, però, la misura massima del prestito sarà rapportata a tanti dodicesimi quante saranno le mensilità coperte da contributi INPGI. Ad esempio: un giornalista che può vantare nel biennio precedente la domanda 12 contributi
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mensili, di cui 5 accreditati presso l'INPGI e 7 accreditati presso un altro Ente (ad esempio INPS, ENPALS,ecc.) chiede un prestito di 10.329 Euro: avrà diritto ad un prestito pari a 5/12 di 10.329,00 €, ossia a 4.303,75 €.
CONDIZIONI PER OTTENERE IL PRESTITO (garanzie) Il prestito viene concesso, in via ordinaria, oltre alla presentazione della domanda compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto,dietro rilascio di impegnativa dell'azienda dalla quale il giornalista dipende con contratto di lavoro a tempo indeterminato, redatta in conformità all'apposito schema predisposto dall'INPGI con cui l'azienda si impegna, su autorizzazione del giornalista mediante delegazione di pagamento, ad effettuare le trattenute mensili sulla retribuzione e a versarle all'INPGI. L’azienda dovrà indicare nella lettera di impegno l’ammontare del TFR accantonato e l’esistenza di altri finanziamenti con trattenute in busta paga. Nel caso in cui il giornalista richiedesse mediante altra Società un nuovo prestito con cessione o delega in busta paga, l’azienda decurterà dalla quota cedibile la rata del prestito concesso dall’Istituto. Eventuali richieste di anticipazioni del TFR potranno essere soddisfatte tenendo presente la copertura del debito residuo del prestito in corso. Non possono essere accettate impegnative rilasciate da aziende che non siano in regola con il versamento di quanto dovuto all'Ente in forza di disposizioni normative, statutarie, regolamentari e contrattuali, nonché con altri impegni assunti da parte delle aziende stesse nei confronti dell'Istituto, quali, ad esempio, le trattenute per rate prestito sulla retribuzione dei giornalisti.
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E' prevista un'eccezione a tale divieto per gli organi di stampa dei movimenti politici (quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive), i quali provvedono alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all'anno di riferimento, in coincidenza con l'attribuzione in loro favore dei contributi pubblici per l'editoria. Questa eccezione si estende anche alle società editrici di testate, beneficiarie o non di contributi pubblici, le quali siano presenti sul mercato da almeno dieci anni e che provvedano alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all'anno di riferimento. Questa condizione temporale (dieci anni) ha una motivazione di garanzia per l'Istituto. Si deve cioè trattare di aziende le quali possano garantire di poter effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio del giornalista e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di poter versare all'Istituto il saldo del prestito non ancora restituito, prelevandolo dal Tfr maturato dal giornalista. Di aziende, insomma, che da tempo sono radicate nel mercato e che, pur maturando ritardi nel pagamento dei contributi, al termine di ogni anno abbiano dimostrato di volere (e potere) regolarizzare la loro posizione : maturando quindi una sicura solvibilità sotto il profilo editoriale e contributivo.
(altre garanzie) Nei casi in cui il TFR maturato in azienda risulti non capiente rispetto alla richiesta del prestito e/o nei casi in cui fossero presenti cessioni del quinto in favore di banche, finanziarie o eventuali altri soggetti con trattenute in busta paga, tali da non garantire la capienza, il prestito potrà essere garantito, oltre che con il TFR accantonato in azienda, mediante atto di cessione di credito “pro solvendo”, in forma di scrittura privata (secondo gli schemi tecnici A e B allegati), delle quote disponibili sia a titolo di anticipazioni delle prestazioni ai sensi dell’art.11, comma 7 dlgs 252/2005, che di riscatto ovvero di trattamento spettante all’atto del pensionamento, maturate e maturande sulle somme accantonate presso il Fondo Pensione Complementare, in
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conformità alle norme di legge e a quanto previsto dallo Statuto del Fondo. Qualora la garanzia del TFR accantonato in Azienda ovvero delle somme accantonate presso il Fondo Pensione Complementare non siano capienti rispetto all’importo richiesto e nei casi in cui il giornalista non possa presentare l’impegnativa dell’azienda perché non ha in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o perché l’azienda non è in regola con i versamenti contributivi, il prestito potrà essere concesso per la quota non garantita, mediante presentazione all’atto della domanda, di :
cessione di credito in forma di scrittura privata, così come disciplinata all’art. 1260 e segg. del Codice Civile. All’Istituto dovrà essere fornita prova dell’avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto; accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice Civile; polizza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che garantisca l’istituto per la perdita derivante dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle rate dovute, ed il cui costo è a carico del giornalista.
Nel caso di cessione di credito e di accollo di debito, l’Istituto si riserva di valutare l’esistenza del credito ceduto e la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche. Qualora il credito ceduto sia quello vantato nei confronti della Gestione fondo integrativo contrattuale, gestito dallo stesso INPGI (“ex fissa”, ndr) il prestito è concesso a condizione che il credito sia, oltre che capiente alla data della presentazione della domanda di prestito, liquidabile entro cinque anni dalla medesima data.
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Nell’atto di cessione dovrà essere prevista la firma degli eventuali superstiti previsti dall’art.9 del Regolamento di previdenza INPGI, in qualità di eventuali cedenti. I relativi costi saranno a carico dei richiedenti. L’Istituto, al verificarsi delle condizioni per cui decadono i presupposti di garanzia ovvero nei casi di estinzione anticipata o nei casi in cui il residuo debito risulti inferiore alla garanzia prestata, comunicherà ai soggetti interessati il nulla osta allo svincolo e la relativa decadenza dall’impegno prestato. Le suddette garanzie sono anche necessarie quando la rata mensile di ammortamento sia superiore al netto di eventuali cessioni del quinto a favore di banche, finanziarie o eventuali altri soggetti:
ad un quinto della retribuzione media lorda, denunciata dall'azienda nel semestre precedente nel caso di prestiti fino a 20.200,00 euro, a un quarto della retribuzione media lorda, denunciata dall'azienda nel semestre precedente, nel caso di prestiti fra 20.200,00 e 30.000,00 euro.
I giornalisti pensionati possono ottenere prestiti fino ad un massimo di 30.000 euro, purchè la rata mensile non superi il quinto della pensione mensile lorda in godimento in caso di somme fino ad euro 20.200,00 ed il quarto per somme di importo superiore. In passato tutti i giornalisti pensionati, al momento della presentazione della domanda di prestito, dovevano produrre un atto di impegno sottoscritto da un familiare. Tale vincolo è stato limitato alle sole ipotesi in cui, in caso di premorienza del pensionato, non sia previsto l'intervento del Fondo di garanzia della Gestione prestiti, il quale opera in tutti i casi di decesso del richiedente prima del compimento del 75° anno di età. I pensionati, i quali abbiano superato i 75 anni di età o che comunque abbiano maturato al momento della domanda di concessione del prestito un’età che, sommata al periodo di ammortamento, superi i 75 anni di età sono tenuti alla
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presentazione di un atto di impegno alla restituzione delle rate del prestito, sottoscritto da un familiare e che abbiano comunque un’età anagrafica non superiore, tenuto conto della durata dell’ammortamento, a quella del richiedente. Di conseguenza, al di fuori dei casi appena illustrati, per poter ottenere il prestito, il giornalista pensionato deve presentare semplicemente la domanda e l'autorizzazione a trattenere le rate in restituzione dalla propria pensione. Soltanto nei casi indicati nel capoverso precedente sarà necessario produrre l'atto di impegno di un familiare che si riconosca solidalmente obbligato nei confronti dell'Istituto, in caso di premorienza del richiedente. Alcuni giornalisti pensionati, tuttavia, si sono trovati nella condizione di non poter accedere al prestito per la mancanza o la indisponibilità di un familiare che potesse sottoscrivere l'atto di impegno. Il Consiglio di amministrazione ha quindi ritenuto di dover trovare una soluzione per queste situazioni ammettendo un'altra forma di garanzia. I giornalisti pensionati che non possono produrre l'atto di impegno di un familiare possono ottenere il prestito presentando, all'atto della domanda, una delle tre forme di garanzia previste. per i giornalisti che non hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato: "cessione di credito", "accollo di debito" o "polizza assicurativa". MISURA DEI PRESTITI Giornalisti praticanti (con almeno sei mesi di contributi INPGI): fino a 7.000 euro Giornalisti in attività con meno di 10 anni di contribuzione (120 contributi mensili accreditati) - compresi i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto e ricongiunzione : fino a 30.000 euro Giornalisti in attività con almeno o più di 10 anni di contribuzione (almeno o più di 120 contributi mensili accreditati) - compresi i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto e ricongiunzione: fino a 30.000 euro
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Giornalisti pensionati: fino a 30.000 euro , purchè la rata mensile non superi il quinto della pensione mensile lorda in godimento in caso di somme fino ad euro 20.200, ed il quarto per somme di importo superiore. TASSO DI INTERESSE Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti ai giornalisti occupati e pensionati è stato ridotto dal Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 dal 6,90% al 6,40% annuo. Per i giornalisti in cassa integrazione e in stato di disoccupazione indennizzata è stato abbassato dal 4,90% al 4,40% annuo: vedere paragrafo Disciplina dei prestiti per disoccupati e cassintegrati Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum sull'ammontare globale del prestito destinato alla costituzione di un apposito Fondo di Garanzia. L'una tantum è pari all’1% (per i giornalisti occupati e pensionati) mentre per i giornalisti in cassa integrazione o in disoccupazione indennizzata è pari allo 0,50%: vedere paragrafo Disciplina dei prestiti per disoccupati e cassintegrati )
IL FONDO DI GARANZIA INTERVIENE 1. in caso di decesso del beneficiario del prestito, giornalista attivo o pensionato, entro i 75 anni di età;
2. in caso di invalidità permanente del giornalista
3.
che comporta l’impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa intervenuta successivamente alla concessione del prestito; a copertura degli interessi passivi e di mora dovuti per ritardato versamento dei ratei nei casi di sospensione totale o parziale dei prestiti ai giornalisti, rispettivamente in cassa integrazione e in disoccupazione;
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4. in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di
5.
ritenere che il credito sia irrecuperabile, poiché sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni esecutive per il recupero del credito stesso; a copertura dell’eventuale 50% dell’importo non restituito e non garantito mediante accollo del debito, dei prestiti concessi a giornalisti iscritti all’Istituto e nelle liste tenute dalla Fnsi e dalla Fieg ai sensi dell’art. 4 del CCNLG, privi di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione;
RATE I prestiti che non eccedono il limite dei 5.200,00 euro lordi vengono ammortizzati a scelta del richiedente in 12, 24 o 36 rate mensili posticipate di importo costante. Quelli compresi tra euro 5.201,00 ed euro 30.000,00 sono ammortizzati, a scelta del richiedente, anche in 36, 48, 60, 72 e 84 rate mensili posticipate e costanti.
MODALITA' DI PAGAMENTO L'azienda datrice di lavoro deve versare all'Istituto quanto trattenuto sulle competenze mensili del giornalista o, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto trattenuto dal T.F.R. e da ogni altra indennità dovuta allo stesso, nei termini previsti per gli adempimenti contributivi. In caso di ritardo nel versamento all'INPGI delle trattenute sui prestiti, ferme restando le responsabilità civili e penali a termini di legge e l'obbligazione a carico del giornalista, si applicano nei confronti dell'azienda inadempiente le disposizioni previste in materia contributiva, mentre gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti
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in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso. In ogni caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, il giornalista rimane, comunque, direttamente e personalmente obbligato a provvedere alla totale estinzione del debito contratto con l'Istituto. Rinnovo del prestito Il beneficiario del prestito può chiederne il rinnovo quando sia trascorso almeno un quarto del periodo di ammortamento riferito al numero delle rate previste dal prestito precedente.
DISCIPLINA DEI PRESTITI PER I GIORNALISTI DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI Prestiti ai giornalisti in cassa integrazione o in stato di disoccupazione indennizzata. Anche i giornalisti in cassa integrazione o che fruiscano dell'indennità di disoccupazione potranno chiedere un prestito. Sarà però necessario avere questi requisiti. Professionisti: iscrizione all'Inpgi da almeno un biennio e accredito di almeno dodici contributi mensili. Praticanti: accredito di almeno sei contributi mensili. La misura massima del prestito concedibile (comprensivo di interessi) è pari ad un terzo della mensilità di trattamento (di cassa integrazione o di disoccupazione) spettante al richiedente, moltiplicato per il numero dei mesi di trattamento cui il giornalista ha diritto. Il tasso di interesse applicabile è pari al 4,40% (più basso di quello applicabile ai prestiti ordinari, che è pari al 6,40%). Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum dello 0,50% (i giornalisti occupati o pensionati pagheranno l’ 1%) sull'ammontare globale del prestito, destinato alla costituzione del Fondo di garanzia. Condizione per la concessione del prestito è il rilascio all'Istituto, da parte del giornalista, di una autorizzazione a trattenere le rate del prestito dalle mensilità di trattamento spettante.
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Qualora il giornalista si rioccupi, perdendo il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, dovrà presentare, a garanzia del prestito residuo, l'atto di impegno, da parte dell'azienda da cui dipende, a versare le rate di prestito trattenute mensilmente sulla retribuzione dovuta. A tal fine, all'atto della domanda il giornalista dovrà sottoscrivere una apposita clausola nella quale si specifica che, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dovrà essere presentato l'atto di impegno. Congelamento delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in cassa integrazione I giornalisti che, al momento in cui siano posti in cassa integrazione, abbiano già un prestito in corso con l'Istituto, possono avvalersi della facoltà di chiedere il congelamento del prestito, ossia la sospensione del pagamento delle rate residue per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale. I giornalisti che intendano avvalersi di tale facoltà devono presentare domanda all' Ufficio Prestiti dell'Inpgi, il quale dopo aver accertato presso il Servizio Tutela Occupazionale la durata del periodo di trattamento di cassa integrazione a cui il richiedente ha diritto, comunica l'accettazione della domanda con l'indicazione del relativo periodo. Gli interessi relativi a tutto il periodo di sospensione sono a carico del Fondo di Garanzia. Congelamento parziale delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in stato di disoccupazione indennizzata I giornalisti che, al momento in cui siano ammessi al trattamento di disoccupazione, abbiano già un prestito in corso con l'Istituto - fermo restando l'obbligo per l'azienda a versare all'Istituto quanto trattenuto sul T.F.R. e sulle altre indennità di fine rapporto - possono presentare una domanda di congelamento parziale, chiedendo di pagare per tutta la durata del trattamento di disoccupazione (al massimo 24 mesi), le rate residue del prestito ridotte del 50%. Il giornalista che intenda avvalersi della facoltà di congelamento parziale, quando viene ammesso al trattamento di disoccupazione, deve presentare all'Inpgi una domanda indirizzata al Servizio Prestiti ed al Servizio Tutela Occupazionale, nella quale chiede di restituire - per il periodo in cui godrà dell'indennità di disoccupazione (quindi al massimo 24 mesi) - una rata mensile ridotta del 50%.
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Condizione per ottenere il congelamento parziale è il rilascio, da parte del giornalista, di una autorizzazione all'Istituto a trattenere dalle mensilità di disoccupazione che gli verranno corrisposte l'importo pari al 50% delle rate dovute in quel periodo. Al termine del periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, il giornalista sarà tenuto a versare per intero le rate residue. Gli interessi relativi al periodo di sospensione sono a carico del Fondo di garanzia.
Prestiti ai giornalisti iscritti nelle liste dei disoccupati tenute a cura della FNSI e della FIEG, di cui all'Art. 4 del CCNLG,privi del trattamento di disoccupazione e di cassaintegrazione guadagni. Ai giornalisti iscritti all'Istituto e nelle liste dei disoccupati tenute a cura della Fnsi e della Fieg, di cui all'art. 4 del CCNLG, che non godano di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione, possono essere concessi prestiti - nel numero massimo di cento - quando siano in possesso dei seguenti requisiti contributivi:
per i giornalisti professionisti: iscrizione all'Inpgi da almeno un biennio e accreditamento di almeno 12 contributi mensili; per i giornalisti praticanti : accreditamento di almeno 6 contributi mensili.
Detti prestiti possono essere concessi nella misura massima di 3.900 Euro, restituibili in 12, 24 o 36 rate mensili di importo costante, al tasso di interesse annuo del 4,40%. Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum del 3% sull'ammontare globale del prestito, destinato alla costituzione del fondo di garanzia.
Misura dei prestiti La misura massima dei prestiti concedibili è fissata in 3.900 euro, con i seguenti limiti:
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fino a 1.700 Euro ai giornalisti praticanti (con almeno 6 mesi di contributi accreditati); fino a 3.300 Euro ai giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano più di 12 ma meno di 120 contributi accreditati; fino a 3.900 Euro ai giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano più di 120 contributi accreditati.
Criteri di concessione Le domande saranno poste in graduatoria secondo la data di spedizione rilevabile dal timbro postale o dal protocollo di presentazione alle Circoscrizioni o agli Uffici dell'Inpgi di Roma. Nel caso in cui pervengano più domande con la stessa data di spedizione, sarà data preferenza alle richieste presentate dai giornalisti con maggiore anzianità contributiva maturata presso l'Inpgi. Condizioni necessarie per la concessione Per ottenere il prestito, i giornalisti disoccupati che non godano di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione e che siano iscritti nelle liste Fnsi-Fieg di cui all’art. 4 del CCNLG, all’atto della domanda, dovranno presentare a garanzia della restituzione del 50% del prestito concesso:
accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice Civile.
L’Istituto si riserva di valutare la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche. La copertura del restante 50%, in caso di inadempimento del giornalista, sarà a carico del Fondo di garanzia di cui al presente Regolamento.
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Prestiti ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità Per quanto riguarda i superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, i prestiti possono essere concessi fino ad un massimo di12.900,00 euro , rimborsabili al tasso del 6,40% in 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 rate, sempre che la rata di ammortamento non ecceda il limite del quinto della pensione mensile lorda percepita dal richiedente. Il prestito di cui al presente articolo può essere concesso al coniuge superstite fino ad un'età che, sommata ai mesi previsti per l'ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore a 75 anni. I figli maggiorenni superstiti possono richiedere il prestito fino ad un' età che, sommata ai mesi previsti per l'ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore all'età in cui cesseranno di aver diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tale ultima età sarà, per i figli maggiorenni studenti di scuola media e professionale, il 21° anno; per i figli maggiorenni studenti universitari, il 26° anno, ma comunque non oltre la durata del corso legale di laurea. Nel caso di richiesta di prestito presentata da più superstiti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, la somma concedibile a ciascuno è pari ad una percentuale del prestito (importo massimo 12.900,00 euro ) corrispondente alla quota di pensione cui ha diritto il richiedente. In ogni caso, per ogni nucleo familiare, non può essere complessivamente concessa una somma superiore a 12.900,00 euro. UFFICIO COMPETENTE Servizio Amministrazione e Finanza Ufficio prestiti Roma 00196 - Piazza Apollodoro, 1
INPGI 1 - Gestione sostituiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) Erogazioni Tel . 068578388-296
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Fax. 068578303 Email: prestiti@inpgi.it ContabilitĂ Tel. 068578331-200 Fax. 068578442 Mail: prestiti@inpgi.it Recupero crediti Tel. 068578274 Fax. 068578520 Email: prestiti@inpgi.it INPGI 2 - Gestione Separata Tel. 068578274 Fax. 068578520 Email: prestiti@inpgi.it
MODULISTICA Prestito per giornalista dipendente Prestito per pensionato INPGI Prestito per superstite Prestito con accollo Prestito con polizza fideiussoria Prestito con cessione di credito Prestito per disoccupato FIEG-FNSI Prestito per iscritto alla Gestione separata
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Rateizzo debito (giornalista cassaintegrato o in stato di disoccupazione indennizzata) Allegati tecnici A e B
PIANO DI AMMORTAMENTO Ammortamento prestiti per giornalisti attivi e pensionati Ammortamento liste disoccupati FIEG/FNSI (Art 18)
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PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Il Regolamento dell'Istituto, oltre alle prestazioni a carattere obbligatorio, prevede una serie di prestazioni a carattere "facoltativo" in relazione ai mezzi finanziari disponibili. EROGAZIONI STRAORDINARIE Il Consiglio di amministrazione può intervenire con erogazioni a carattere straordinario in favore di iscritti e pensionati che si trovino in particolare stato di necessità , in presenza di un reddito familiare lordo annuo non superiore ai seguenti limiti di reddito riferiti al numero dei componenti del nucleo familiare:
Uno o due componenti: 25.000,00 euro Tre componenti: 30.000,00 euro Più di tre componenti: 35.000,00 euro.
L'Istituto può decidere l'erogazione di un contributo, a favore di redditi familiari non superiori a 50.000,00 euro lordi annui, nel caso di grave malattia del richiedente o dei suoi familiari a carico. Lo stato di salute dovrà essere comprovato da una certificazione sanitaria, allegata alla domanda del richiedente. Prima di procedere alla proposta di erogazione, l'Istituto richiederà alla Casagit informazioni sull'ammontare dei rimborsi già ottenuti (o che potranno essere ottenuti) dall'Iscritto. Gli iscritti possono richiedere un'erogazione straordinaria solo se risultano effettivamente versati all'Inpgi in loro favore almeno 24 contributi mensili nell'arco degli ultimi dieci anni . Tale requisito si riduce in maniera proporzionale in relazione agli anni di iscrizione all'Istituto. Le erogazioni di carattere straordinario non sono compatibili con il soggiorno in casa di riposo con retta a carico dell'Istituto Come fare per richiedere un'erogazione straordinaria
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E' necessario presentare una domanda all'INPGI, preferibilmente tramite il locale Ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, nella quale siano specificati i motivi della richiesta. La domanda può essere anche scaricata dal sito (sezione Modulistica 1). Documentazione da allegare alla domanda
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi familiari; solo nel caso in cui tale documento non sia stato presentato al Fisco, è necessario produrre un'autocertificazione sottoscritta davanti ad un Pubblico Ufficiale oppure alla presenza del Fiduciario dell'Ufficio di corrispondenza; certificato di stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato.
Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal Servizio Prestazioni Integrative dell'INPGI oppure dagli Uffici di corrispondenza Iter procedurale Tutte le domande pervenute all'Istituto, direttamente o tramite l'Ufficio di corrispondenza, saranno valutate dalla Presidenza in raccordo col Consiglio di amministrazione. Le decisioni, positive o negative, verranno comunicate agli interessati direttamente dagli Uffici Centrali dell'Inpgi, oppure attraverso gli Uffici di corrispondenza.
CASE DI RIPOSO
Rientra tra le prestazioni facoltative dell'Inpgi un contributo al pagamento della retta di soggiorno in case di riposo autorizzate dai competenti Enti pubblici. A chi spetta Il pagamento delle rette di soggiorno in casa di riposo spetta ai soli titolari di pensione diretta, purchè abbiano una posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni. Requisiti reddituali Per accedere alla prestazione il richiedente non deve essere in possesso di redditi personali superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento (anno 2018 Euro 38.486,82). Incompatibilità Il pagamento delle rette di soggiorno da parte dell'Istituto non è
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compatibile con l'assegno di superinvalidità e con le Erogazioni Straordinarie. Contributo pagamento retta L'Inpgi prevede il pagamento di una retta giornaliera di massimo Euro 45,00 per i pensionati autosufficienti e di massimo Euro 70,00 per i pensionati non autosufficienti. Trattenuta mensile E' prevista una trattenuta mensile a carico del pensionato, che verrà effettuata sul rateo di pensione, sulla base del reddito personale, nella seguente misura:
Pensionati autosufficienti
Pensionati non autosufficienti
fino a euro 1.550,00 di reddito: 18%
fino a euro 1.550,00 di reddito: 25%
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 : 20%
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 : 27%
oltre euro 2.583,00 : 22%
oltre euro 2.583,00 : 30% Il beneficio al soggiorno in casa di riposo non è compatibile con l'assegno di superinvalidità erogato dall'Istituto e con le Erogazioni Straordinarie.
********** Documentazione All'atto della domanda il pensionato dovrà allegare:
o o o
ultima dichiarazione redditi o CU da cui risulti l'ammontare dei redditi; autorizzazione rilasciata dagli organi competenti che autorizzino la struttura prescelta all'esercizio dell'attività come casa di riposo; regolamento interno della Casa ;
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o
certificazione medica nel caso di non autosufficienza.
********** Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è fissato in 60 unità. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo fissato, i requisiti che daranno la priorità al soggiorno, in caso di effettiva disponibilità dei posti e di contemporaneità delle domande, saranno nell'ordine:
1. effettiva anzianità contributiva Inpgi; 2. minor reddito dell'iscritto; 3. maggiore anzianità d'età.
ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' L'assegno di superinvalidità è una prestazione a carattere facoltativo che l'Inpgi riconosce ai titolari di pensione diretta purchè abbiano una posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni. A chi spetta Spetta ai pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale e permanete, causata da un deficit funzionale e relazionale, tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona per compiere gli atti quotidiani di vita.
Requisiti reddituali Per accedere alla prestazione il richiedente non deve essere in possesso di redditi personali superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento (anno 2018 Euro 38.486,82).
Incompatibilità Il beneficio dell'assegno di superinvaidità è incompatibile con il soggiorno in case di riposo con retta a carico dell'Istituto e con prestazioni aventi la stessa natura, ossia l' indennità di accompagnamento erogata dall'Inps. Importo assegno di superinvalidità L' assegno è pari al 20% della retribuzione contrattuale annua minima del redattore ordinario, riferita all'anno immediatamente precedente la domanda.
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L'importo annuo lordo dell'assegno di superinvalidità per l'anno 2018 è pari ad Euro 7.697,36, erogato in 12 ratei mensili lordi di Euro 641,45. L'assegno di superinvalidità è soggetto ad irpef. La domanda Ai fini della concessione dell'assegno i pensionati devono presentare all'Inpgi una domanda corredata da documentazione che provi il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto (certificato medico dichiarazione del reddito personale). L'accertamento medico L'accertamento delle condizioni di salute che legittimano la concessione dell'assegno è effettuato con visita medicolegale da parte dei consulenti incaricati dall'Istituto. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è rivedibile da parte dell'INPGI. Qualora venga accertato che le condizioni dell'interessato non giustifichino più la necessità di assistenza personale continuativa, l'assegno viene revocato. Eventuali controversie Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto. Presentazione di una nuova domanda Coloro ai quali, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato l'assegno di superinvalidità ovvero sia stata rigettata la domanda di concessione, possono, trascorso almeno un semestre dalla data di effettuazione dell'ultima visita medica, presentare una nuova domanda di ammissione al trattamento, corredata da documentazione idonea a provare le peggiorate condizioni di salutee
UFFICIO COMPETENTE Servizio Prestazioni
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Ufficio infortuni e prestazioni facoltative Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA Prestazioni integrative Assegno di superinvaliditĂ Prestazioni integrative Domanda di autorizzazione al soggiorno in casa di riposo Prestazioni integrative Erogazioni straordinarie
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ORGANI STATUTARI ORGANI Presidente Marina MACELLONI Vice Presidenti Giuseppe GULLETTA (vicario) - Fabrizio CAROTTI (Fieg)
Consiglio di Amministrazione
Mauro MAREâ&#x20AC;&#x2122; (designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) Antonio FUNICIELLO (designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) Raffaele LORUSSO (designato dalla Fnsi) Fabrizio CAROTTI (designato dalla Fieg) Francesco CIPRIANI (designato dalla Fieg) Paola CASCELLA Carlo CHIANURA Ezio ERCOLE (rapp G.S.) Maria Pia FARINELLA Giuseppe GULLETTA Marina MACELLONI Giuseppe MARZANO Edmondo RHO Paolo SERVENTI LONGHI Claudio SCARINZI Massimo ZENNARO
Collegio Sindacale Presidente
Vito BRANCA (designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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Sindaci effettivi
Roberto ALESSANDRINI (designato dal Ministero dell’Economia e Finanze); Raffaella FANTINI (designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Franco ABRUZZO; Savino CUTRO; Stefano GALLIZZI (rappresentante della Gestione Separata); Pierluigi ROESLER FRANZ Rosa Maria ANTIGNANI (designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) Maria Antonietta NAITANA (designata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) Stefania PALAMARA (desigenata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Sindaci supplenti
Maurizio CERINO Gabriele TESTI Cristiana CIMMINO
in rappresentanza dei giornalisti titolari e non titolari di pensione diretta
in rappresentanza dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica
Vittorio PASTERIS
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Fonti
Il materiale è stato raccolto dai siti Internet dei singoli enti: Federazione Nazionale della Stampa Italiana – www.fnsi.it Ordine Nazionale dei Giornalisti – www.odg.it Casagit – www.casagit.it Inpgi – www.inpgi.it Fondo Pensione Complementare – www.fondogiornalisti.it
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