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L’avvocato Covid, la responsabilità d'impresa

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L’AV VO C ATO

Covid, le responsabilità d’impresa

La pandemia da covid-19 aveva ingenerato, in molte aziende, grandi preoccupazioni circa eventuali responsabilità da contagio verso i propri lavoratori, specialmente per le conseguenze che si sarebbero potute verificare in caso dell’avvio di processi penali o civili a loro carico, con il rischio di lunghe indagini e di sequestri. A tranquillizzare i datori di lavoro, cercando di mettere un po’ di chiarezza, è intervenuto l’Inail che, con una nota del 15 maggio 2020, ha precisato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. L’Inail ha chiarito che sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimen to della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico dell’accusa, rappresentata dalla Procura della Repubblica. Parimenti, neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre neces

sario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabi lità civile e penale in capo ai datori di lavoro. La nota di maggio appare in linea con la circolare numero 13/2020 dell’Inail che, per quanto concerne l’onere della prova, aveva chia rito che vige la presunzione semplice di origine professionale solo per gli operatori sanitari e per altre attività lavorative a contatto con l’utenza (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc), mentre per tutti gli altri lavoratori la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa, con onere della prova a carico dell’assicurato, da che deriva che al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità. Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

Precisione che spacca il millimetro

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