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QUESITI DEL MESE

A CURA DEL CENTRO STUDI DEL ConsIgLIo pRovInCIALE DI RomA

Vorremmo gentilmente sapere la procedura da eseguire sull'Inps per la domanda contratto di solidarietà.

Domanda al Ministero del Lavoro già inviata.

Una volta sottoscritto il CdS (così come previsto dall'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 148/2015) e presentata la domanda tramite il sistema telematico CIGSonline entro i termini previsti dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 148/2015, occorre attendere il decreto direttoriale di autorizzazione, che il Ministero dovrebbe adottare entro 90 giorni e comunicare all’INPS. Successivamente alla pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto ministeriale di autorizzazione, l’azienda deve presentare telematicamente all’Inps il modello SR40 (cfr. circ. Fondazione Studi CDL, n. 6/2016).

Si richiede con la presente se un'azienda operante nell'editoria e già fruitrice del trattamento di cigs (con contratto di solidarietà) di cui articolo 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale) con scadenza 02/05/2023, può accedere nel periodo immediatamente successivo al trattamento di cigs di cui all'art. articolo 44 comma 11- ter del D.lgs. n. 148/2015 cosi come modi.

Ai sensi dell’art. 44, co. 11-ter. Del d.lgs. 148/2015, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro rientranti nella CIGS che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Al riguardo, la circolare n. 38/2022 ha precisato che tale trattamento, così come quelle previsto dall’art. 22-ter cit. dec., si applica anche alle imprese del settore editoriale.

Inoltre, la citata circolare, così come il successivo messaggio INPS n. 1459/2022, hanno specificato che l’impossibilità a fare ricorso ai trattamenti di CIGS può derivare: (i) sia dal superamento dei limiti di durata complessiva, (ii) sia da aspetti di tipo "oggettivo" che precludono all'azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015, come nel caso in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui "una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione", ovvero qualora l'impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all'articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non "presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il trattamento previsto dall’art. 44, comma 11-ter, possa essere richiesto, al ricorrere delle condizioni di legge, anche immediatamente dopo quello stabilito dall’art. 22-ter del d.lgs. 148/2015.

Un pensionato con quota 100 ha raggiunto i 67 anni di età e vorrebbe essere riassunto come dipendente di un'impresa o percepire dei compensi come amministratore di una SRL (quindi INPS gestione separata) può farlo o incorre nella revoca della pensione con quota 100?

Al compimento dei 67 anni che corrispondono all’eta per la maturazione della pensione di vecchiaia viene meno il blocco stabilito per quota 100 che consente di cumulare il trattamento pensionistico soltanto con una collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c. fino ad un massimo di 5.000 euro annuì.

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