La tutela medico legale dei diritti dei rifugiati

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Capitolo 12

Egli, quindi, rappresenta una minaccia, una categoria che mette in discussione gli schemi prestabiliti e le consuetudini sociali, turbando la tranquillità dei gruppi sociali, divenendo una potenziale alternativa e rappresentando una minaccia alla legittimità politica del potere stesso. In tale contesto, proprio per la sua intrinseca messa in discussione dei confini nazionali, la categoria del rifugiato sembra essere quella maggiormente pericolosa. Non ancora cittadino del Paese d’asilo, non più rappresentativo della società dalla quale è dovuto fuggire, di fatto quindi, inclassificabile (Beneduce 2003). La Convenzione di Ginevra (1951) è stata pensata in un momento storico in cui l’intolleranza e le persecuzioni erano prevalentemente espressione della repressione di regimi politici dispotici e autoritari verso individui politicamente dissidenti o appartenenti a gruppi considerati pericolosi per motivi di razza, religione, nazionalità o per credo politico. In tal senso, sono stati esclusi tutti coloro che si sono trovati in situazioni di conflitto generalizzato o di violazione sistematica dei diritti umani. Nell’attuale scenario geopolitico mondiale, profondamente modificatosi rispetto agli anni Cinquanta, è questa la situazione in cui viene a trovarsi la maggioranza dei richiedenti asilo, per la quale la definizione di rifugiato, secondo la Convenzione del 1951, appare sempre più inadeguata. D’altronde, le possibilità di una revisione e di un aggiornamento del termine rifugiato appaiono nulle, visto l’inasprimento delle politiche europee in materia d’asilo, la chiusura delle frontiere legata al controllo delle politiche migratorie e la sempre maggiore selettività e rigidità nella concessione della protezione internazionale. Per risolvere la situazione gravissima dei gruppi perseguitati non contemplati nella Convenzione di Ginevra (1951), l’Unione Europea ha trovato l’escamotage della protezione temporanea. Una protezione internazionale e temporanea, cioè, per gli sfollati e per quanti si trovino in una situazione di pericolo e di necessità simile a quella dei rifugiati, ma che non rientrano in questa definizione restrittiva. La nostra epoca, quindi, sempre più determinata dalla deterritorializzazione (Appadurai 1996) e dal conseguente indebolimento degli Stati-Nazione, è caratterizzata, soprattutto a partire dagli anni Settanta, da un inasprimento delle politiche migratorie ed in particolare del diritto d’asilo da parte degli Stati dell’Unione Europea, portando alla specificazione di criteri di eleggibilità per l’ottenimento dello status di rifugiato basati

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