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L’uso dei droni (finalmente) regolamentato

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L’USO DEI DRONI

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(FINALMENTE) REGOLAMENTATO

COMMISSIONE EUROPEA E AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA HANNO ELABORATO UNA NUOVA NORMATIVA

Gli aeromobili senza equipaggio, o droni, costituiscono un settore dell’aviazione in rapida evoluzione con un notevole potenziale in materia di creazione di posti di lavoro e di crescita economica nell’Unione Europea. Per questo motivo l’UE ha adottato un regolamento volto a integrare in modo sicuro i droni nello spazio aereo europeo. Il regolamento prevede regole di sicurezza comuni nel settore dell’aviazione civile e rivede il mandato dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (AESA) sostituendo il quadro legislativo risalente al 2008. A partire da quella data, infatti, i droni più piccoli hanno creato problemi normativi all’UE, le cui competenze erano limitate agli aeromobili senza equipaggio superiori a 150 kg. I droni più leggeri erano sottoposti soltanto a regole di sicurezza nazionali diverse e frammentate nell’UE. Inoltre, le garanzie fondamentali non erano applicate in modo coerente. Una riforma delle regole era necessaria anche perché il traffico aereo dell’UE dovrebbe aumentare del 50% nei prossimi 20 anni. La Commissione europea prevede in effetti che entro il 2035 il settore europeo dei droni darà lavoro a circa 100.000 persone e avrà un impatto economico di circa 10 miliardi di euro l’anno, in particolare nel settore dei servizi. Man mano che l’uso dei droni si diffonderà, aumenterà anche la necessità di trovare un equilibrio tra i vantaggi e i problemi che ne derivano. Ad esempio, un aeromobile senza equipaggio può apportare valore aggiunto quando è utilizzato per rilevare e interpretare dati in vari settori dell’economia, ma i droni possono anche comportare rischi in materia di protezione dei dati, privacy, rumore ed emissioni di CO2. Le nuove regole stabiliscono i principi di base per garantire la sicurezza, la privacy e la protezione dei dati personali. Mirano inoltre a ridurre la burocrazia e a incoraggiare l’innovazione e garantire certezza del diritto a un settore che comprende un gran numero di piccole e medie Imprese e start-up. Il regolamento introduce anche un approccio alla sicurezza basato sul rischio e sulla prestazione. Ciò significa che esso riconosce i diversi rischi insiti nei vari settori dell’aviazione civile. Ad esempio, gli elicotteri o i velivoli sportivi leggeri sono soggetti a procedure di approvazione più semplici e meno costose rispetto all’aeromobile commerciale. Il Regolamento è entrato in vigore all’inizio di Luglio 2019, ma gli Stati membri avranno un periodo transitorio di due anni nel quale allineare i singoli regolamenti nazionali verso quello unico europeo. Alcuni settori rimarranno comunque di competenza dell’Autorità nazionale: le procedure di accesso ad uno spazio aereo, ad esempio, potranno cambiare da Stato a Stato. Anche le “no drone zone” ed in generale le aree regolamentate, proibite e pericolose verranno stabilite su base nazionale, così come le sanzioni per i trasgressori.

1. È stato pubblicato il nuovo Regolamento europeo sui droni

SICUREZZA AEREA

Il punto principale del Regolamento è l’obbligo di stabilire Norme e procedure per la marcatura e l’identificazione degli aeromobili senza equipaggio e per l’immatricolazione degli operatori di aeromobili senza equipaggio o di aeromobili senza equipaggio certificati, con l’esclusione degli apparecchi di un peso inferiore a 250 grammi usati a scopo ricreativo. Nel Regolamento vengono identificate tre categorie di operazioni: Open (A), Specific (B) e Certified (C). La categoria Open presenta il livello di rischio più basso e comprende tre sottocategorie: per operazioni di volo sopra le persone (A1), vicino alle persone (A2) e lontano dalle persone (A3). In tutti e tre i casi si vola sempre a vista; la quota massima di volo consentita è 120 m, mentre la massa del drone non può superare i 25 kg. I droni autorizzati a volare nella categoria Open saranno divisi in 5 classi (dalla C0 alla C4) a seconda della massa, delle specifiche tecniche, delle funzionalità automatiche e delle prestazioni del velivolo. Per ottenere il marchio di classe e contestualmente l’obbligatorio marchio CE, Costruttori e Importatori dovranno presentare una dichiarazione di conformità. In questo modo, anche un Produttore extra-UE dovrà adottare le stesse regole di conformità per i propri prodotti. Nella categoria Specific i droni possono volare anche al di fuori del campo visivo del pilota. Questa categoria non pone limiti di massa né di quota e comprende tutte le operazioni che non rispettano i requisiti della categoria Open. Le certificazioni richieste per far volare il proprio drone dipenderanno dal livello di rischio della specifica missione, che andrà valutato con una analisi apposita. L’AESA e le Autorità Nazionali pubblicheranno anche degli scenari standard per consentire una più rapida approvazione per chi vola nei limiti fissati. Infine, nella categoria Certified rientrano i droni che trasportano persone o merci pericolose, e le operazioni con droni che volano sopra assembramenti di persone. In questo caso, sono richieste varie certificazioni: per l’aeromobile, l’operatore e il pilota. Per la categoria Open, in cui rientrano la maggior parte delle operazioni oggi effettuate, saranno snellite le procedure per l’addestramento dei piloti ed il conferimento degli attestati. Con il nuovo Regolamento europeo sarà possibile seguire corsi online su piattaforme riconosciute: così, per le operazioni a basso rischio, diventare pilota di droni sarà più semplice. Nella categoria Specific la novità principale riguarda la valutazione del rischio delle operazioni tramite la metodologia SORA (Specific Operation Risk Assessment). È una metodologia che guida passo dopo passo nel risk assessment dell’operazione,

sia per quanto riguarda il ground risk (cosa succede se un drone cade a terra), sia per l’air risk (in caso di collisione in volo). SORA fornisce una serie di requisiti da rispettare in funzione del livello di rischio. Questi requisiti coprono aree trasversali: aspetti tecnici dei droni e relativi ai fattori umani, ma anche aspetti operativi e procedure dell’operatore. Soddisfatti tutti questi requisiti, e dopo il controllo dell’autorità preposta (ad esempio l’ENAC in Italia), si ha l’autorizzazione a volare. 2. Viene regolamentato anche l’utilizzo Il Regolamento prevede l’installaziodi droni a scopo commerciale ne di nuovi dispositivi di sicurezza sui droni, in particolare l’Electronic Identification e il Geo Awareness. In caso 3. di necessità, il primo garantirà l’identificazione remota del proprietario del drone da parte delle autorità, mentre il secondo, tramite un software installato nel drone con le coordinate delle aree proibite o ad alto rischio, bloccherà automaticamente l’accesso del velivolo a determinate zone. Con il nuovo regolamento verrà meno la distinzione tra operazioni commerciali e per hobby, quindi chiunque voglia usare un drone dovrà rispettare gli stessi requisiti. Per chi usa droni a scopo ricreativo, la categoria di riferimento sarà quella Open. Starà all’operatore capire in quale delle cinque sottocategorie si rientra e, di conseguenza, quali requisiti dovrà soddisfare. Anche le Aziende dovranno capire di volta in volta in quale categoria rientrano le loro operazioni. Ad esempio, le grandi Aziende che utilizzano droni per il monitoraggio delle infrastrutture (come reti stradali o di trasporto di energia elettrica) spesso necessitano di voli BVLOS (al di fuori del campo visivo del pilota), e quindi ricadono nella categoria Specific. Per le Aziende sarà necessaria l’analisi di valutazione dei rischi tramite metodologia SORA per definire i requisiti da rispettare, sia a livello tecnico che organizzativo. Restano in sospeso, almeno per il momento, le questioni legate all’aspetto “morale” e della vita privata: il Regolamento prevede l’ipotesi che i droni dotati di sensori capaci di raccogliere dati personali (come le telecamere) debbano essere soggetti in ogni caso a registrazione. Ovviamente la discussione sarà incentrata sul fatto che le immagini registrate da un drone possano o meno essere considerate dati personali. Probabilmente le attuali leggi sulla privacy e sulla fotografia potrebbero essere sufficienti a stabilire linee guida ben precise in tal senso. La Commissione si riserva il diritto/dovere di emendare e/o modificare il Regolamento dopo un’attenta valutazione della questione. n