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INFRASTRUTTURE VIARIE

PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE

SBLOCCA CANTIERI: LE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DEGLI APPALTI

A tre anni esatti dall’entrata in vigore del “nuovo” Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 (18 Aprile 2016), salutato con grande entusiasmo come strumento di semplificazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 Aprile 2019 il Decreto Legge n° 32 definito “Sblocca Cantieri”. Le importanti novità introdotte dal nuovo Decreto Legge troveranno applicazione per le procedure di gara i cui Bandi sono stati pubblicati dopo il giorno 18 Aprile 2019, giorno di entrata in vigore del Decreto Legge. Nell’intento di fornire una visione di insieme, andremo ad analizzare le principali modifiche introdotte che, giocoforza, ci accompagneranno nella nostra attività professionale. In primo luogo, il Decreto Legge elimina tutte le Linee Guida dell’ANAC e i Decreti Ministeriali e interministeriali emanati per sostituirli con un unico Regolamento, sullo stile del precedente e in parte ancora vigente D.P.R. n° 207 del 2010. In materia di subappalto, il Decreto Sblocca Cantieri elimina del tutto l’obbligo d’indicare la terna dei Subappaltatori, mentre il limite per il subappalto - che era del 30 % del valore totale - viene portato al 50%; viene inoltre ammessa la partecipazione ai subappalti delle Imprese non vincitrici dell’appalto che abbiano partecipato alla procedura di gara. Sono inoltre ampliati i casi in cui i Subappaltatori, i Fornitori, con e senza posa in opera, e i cottimisti sono pagati direttamente dalla Stazione Appaltante in caso di inadempimento dell’Appaltatore, sempre su propria esplicita richiesta il Legislatore conferma pertanto la tutela dei Subappaltatori, Fornitori e dei Cottimisti che si collocano alla base della filiera degli appalti, i quali subiscono in maniera maggioritaria i mancati pagamenti da parte degli Affidatari degli appalti pubblici, diventando di fatto i finanziatori dei lavori pubblici. Le modifiche più rilevanti riguardano l’ambito dei lavori sottosoglia, il nuovo art. 36 rimane immutato per quanto riguarda gli appalti sotto i 40.000 Euro, pertanto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori. Diversamente, viene innalzata la soglia superiore da 150.000 a 200.000 Euro per i lavori o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture utilizzando la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Se per i lavori fino ai 200.000 Euro è pertanto possibile la procedura negoziata a inviti, è previsto che per i lavori sopra i 200.000 Euro ma sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 (5.548.000 Euro), diventi obbligatorio il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice. Va tenuto presente che per gli appalti di lavori tra i 200.000 e la soglia comunitaria vi è l’esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci). Novità sicuramente di grande impatto è il ritorno del criterio del minor prezzo come regola generale. Infatti, il nuovo art. 36, comma 9 bis, prevede che il criterio del minor prezzo sia la regola per gli appalti sotto soglia comunitaria (da 200.000 a 5.548.000 Euro). Le Stazioni Appaltanti procederanno pertanto all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo diventa pertanto la regola generale, mentre quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’eccezione che dovrà essere motivata dalla Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi di cui all’art. 95, comma 3 del Codice, dove rimane la regola dell’offerta economicamente

1.

GIURISPRUDENZA

(1) Avvocato in Modena

più vantaggiosa. Si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera ed i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro. Con questa importante modifica all’art. 36, le procedure negoziate sono ammesse per i lavori per la fascia di importo da 40.000 fino a 200.000 Euro e, cosa di non poco conto, il criterio del prezzo più basso, ritenuto fino ad oggi criterio eccezionale rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diventa criterio generale fino alle soglie di cui all’art. 35 (5.548.000 Euro). Diversamente, l’offerta economicamente più vantaggiosa rimane la regola per gli appalti sopra la soglia comunitaria (5.548.000 Euro), ma è venuto meno il tetto massimo del 30% da attribuire al punteggio economico. Altra novità è la possibile inversione tra apertura delle offerte e verifica dei requisiti (prima la valutazione dell’offerta economica e poi dei requisiti di ammissione). L’inversione dell’ordine di apertura delle buste deve essere espressamente previsto dalla Lex Specialis. Il nuovo comma 6 dell’art. 36 prevede che le Stazioni Appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà dovrà verificare i requisiti riferiti solo al migliore offerente, oltre che a campione sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Infine, il Decreto Legge ha abrogato i commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010): a partire pertanto dalla data di entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019) viene meno il rito super accelerato o super speciale appalti, il quale imponeva al concorrente l’impugnazione immediata dei vizi attinenti alla propria esclusione e ammissione dei concorrenti in gara, e segnatamente quelli attinenti alla carenza dei requisiti soggettivi (generali e/o speciali). Tali vizi, ritenuti immediatamente lesivi (a prescindere dall’aggiudicazione della procedura di gara), dovevano essere impugnati entro 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione delle ammissioni o esclusioni. Alla luce della riforma, non vi è più alcun onere di immediata impugnazione delle ammissioni in gara dei concorrenti prima dell’aggiudicazione della procedura della stessa. n

Quesiti dai Lettori

È possibile contattare l’Avv. Calzolari scrivendo a s.calzolari@studiolegalecalzolari.it o telefonando al +39.059.238526 

Oggetto: Centrali di Committenza

“Nel nuovo decreto vengono eliminate le Centrali di Committenza?”.

Risposta “Con il nuovo Decreto Legge è stato eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di Committenza. Anche i Comuni non Capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di Committenza o Stazioni Uniche Appaltanti”.

Oggetto: Massimo ribasso

“Il massimo ribasso diventa il criterio generale per tutte le procedure di gara sotto soglia?”.

Risposta “Sì, il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sotto soglia (5.548.000 Euro per lavori); la Stazione Appaltante deve motivare eventuali scelte diverse”.

Oggetto: Subappalto

“Il limite del subappalto è stato portato al 50%? Inoltre, si può subappaltare anche ad Imprese che abbiano partecipato alla procedura di gara?”.

Risposta “Viene eliminato il divieto per l’Affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla gara; viene soppresso l’obbligo di indicare la terna di Subappaltatori in sede di offerta; è introdotta la possibilità che il subappalto superi la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori subappaltabili, con la possibilità per la stessa Stazione Appaltante di prevedere nel Bando che i lavori subappaltabili possano spingersi fino al 50% dell’importo complessivo del contratto”.