R.MAZZA-V.SINISI Lo Stato Civile Italiano e lo straniero

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Una analisi dettagliata della normativa, della giurisprudenza e della prassi amministrativa in materia di stato civile quando l'atto da formare in Italia riguarda uno straniero ovvero quando è necessario riconoscere in Italia un atto formato all'estero. Un concreto aiuto agli operatori per "navigare" in modo informato e sicuro tra i numerosi dettagli delle norme applicabili. Una approfondita ricognizione della giurisprudenza in materia di stato civile e delle conseguenti linee guida che devono essere seguite dagli operatori dello stato civile. Un ausilio indispensabile per tenersi al passo con una materia in continua evoluzione in una società che diventa sempre più multietnica.

Rosalia Mazza Viceprefetto, dopo aver ricoperto vari incariGli chi negli Uffici legislativi e presso la Scuola autori Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, dirige da quattro anni l'Area terza della Direzione Centrale dei Servizi Demografici ed è responsabile del coordinamento dell'attività dello stato civile sul territorio nazionale. In tale veste ha di recente coordinato la realizzazione del nuovo Massimario dello stato civile che raccoglie gli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali e la prassi amministrativa nella materia dello stato civile. Negli ultimi anni è intervenuta a numerosi convegni organizzati dalle associazioni di categoria, illustrando le innovazioni normative e giurisprudenziali in materia ed ha tenuto svariate docenze a corsi di aggiornamento per gli operatori dello stato civile ed a master universitari post laurea. Avv.Vincenzo Sinisi Socio fondatore dello studio legale Sinisi Ceschini Mancini & Partners, si occupa professionalmente da oltre 25 anni delle problematiche giuridiche dei rapporti internazionali, con particolare riguardo ai profili di diritto internazionale privato. Autore di "Italian Conflict of Law rules", pubblicato su Comparative Law Yearbook of International Business del 2007, nonché curatore dal 2006 del capitolo sull'Italia dell'European Cross Border Estate Planing Manual pubblicato da Sweet & Maxwell. ISBN 88-88430-12-1 ISBN 978-88-88430-12-6

Rosalia Mazza, Vincenzo Sinisi Lo stato civile italiano e lo straniero

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Rosalia Mazza Vincenzo Sinisi

Lo stato civile italiano e lo straniero Problematiche e soluzioni per una applicazione ragionata della normativa dello stato civile agli atti relativi a cittadini stranieri Prefazione di Federico Vitali*

*Magistrato a.r. già Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia


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Rosalia Mazza Vincenzo Sinisi

Lo stato civile italiano e lo straniero Problematiche e soluzioni per una applicazione ragionata della normativa dello stato civile agli atti relativi a cittadini stranieri Prefazione di Federico Vitali


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Š Copyright 2009 S.E.P.E.L. Editrice 40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15 tel. 051.878143 - fax 051.878509 www.sepel.it e-mail: sepel@sepel.it E' vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm) Grafica: Lara Bresciani Stampa: Tip. M.G. - FUNO (Bologna) Ottobre 2009 ISBN 88-88430-12-1 ISBN 978-88-88430-12-6

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Prefazione

L'argomento dei rapporti fra cittadino straniero e diritto italiano, riguardo alla materia dello stato civile, è estremamente complesso e ricco di delicatissime interferenze tra il diritto nazionale dello straniero ed il nostro ordinamento: basti pensare alle ipotesi della nascita, del matrimonio, della filiazione, della morte di persona di nazionalità diversa da quella italiana, verificatesi nel territorio della Repubblica, per le quali si debba fare iscrizione, trascrizione, annotazione nei registri dello stato civile, con gli effetti probatori stabiliti dai primi due commi dell'art. 451 cod.civ. Non spetta certo all'ufficiale dello stato civile, in via generale, accertare quale diritto sia applicabile, sotto l'aspetto sostanziale, alle varie fattispecie che vengono al suo esame, nelle quali sia presente un elemento di estraneità: ma certamente non si può negare che a lui è rimesso un giudizio preventivo che gli vieta di ricevere dichiarazioni, trascrizioni, richieste di annotazione, quando queste siano contrastanti con l'ordinamento italiano e gli fa obbligo di opporre un rifiuto alla domanda che da chiunque, e quindi anche dallo straniero, gli vien fatta in nome di un diritto alieno. Il rifiuto si esprime ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, e può essere impugnato, dinanzi all'autorità giudiziaria, a norma degli artt. 95, primo comma, e 96. Non solo, ma, come è noto, l'ufficiale dello stato civile è chiamato dalla legge 31 maggio 1995, n.218, a valutare la riconoscibilità e la efficacia in Italia di provvedimenti stranieri e, anche qui -si noti-, in caso di contestazione, spetta all'autorità giudiziaria di emettere una decisione definitiva (artt. 64 sgg.) Di più: nel caso in cui uno straniero chiede di far nozze in Italia, con altro straniero o con un italiano, l'ufficiale dello stato civile deve verificare che non sussistono impedimenti al matrimonio, né secondo il diritto del Paese o dei 3


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Paesi stranieri cui appartengono uno dei nubendi od entrambi, né secondo il diritto italiano. Ove tali impedimenti sussistano ed essi, riguardo ai Paesi stranieri, confliggano con il diritto italiano, l'ufficiale dovrà negare le pubblicazioni (art. 98 cod.civ.) o, addirittura, la celebrazione del matrimonio (art. 112). Se, invece, il conflitto non sussista, il matrimonio potrà essere celebrato. Similmente, nel caso di riconoscimento di figlio naturale, l'ufficiale dovrà accertarsi, prima di ricevere la dichiarazione dello straniero, che questi, secondo il diritto del Paese cui egli appartiene, ha la capacità giuridica per renderla, e che sussistono, secondo il diritto del Paese cui appartiene il figlio, le condizioni di legge perché il riconoscimento sia fatto (artt. 35 legge 218/95 e 42 D.P.R. 396/2000). Un ulteriore risvolto, che attiene alla particolare natura dell'attività demandata all'ufficiale dello stato civile, opera nel senso che, ove l'adempimento invocato (l'iscrizione di una dichiarazione, la trascrizione o l'annotazione di un atto) sia eseguito dal detto ufficiale nonostante la sussistenza di impedimenti, se pure di ordine sostanziale, a prescindere dalle sanzioni, anche penali, nelle quali incorrerà l'inadempiente, l'atto così formato svolgerà ugualmente i suoi effetti sin tanto che l'autorità giudiziaria straniera, con pronuncia definitiva riconosciuta anche in Italia, o italiana, non lo dichiari nullo in radice. Son fatti salvi, comunque, in alcuni casi, i rimedi che il legislatore ha posto alle conseguenze devastanti che deriverebbero a soggetti incolpevoli da tale pronuncia (vedi, ad esempio, gli artt. 128 sgg. cod.civ.). L'opera che ho il privilegio e il piacere di presentare all'attento e provveduto lettore contiene vasta materia di meditazione e di riflessione su questioni e problematiche di tutt'altro che facile soluzione. Il loro approfondimento ed analisi minuziosa sono stati cura costante degli Autori, che hanno così portato, con il corredo di un ricco e pertinente apparato giurisprudenziale, con acuta e penetrante intelligenza dei momenti più ardui dell'indagine, con rigoroso e stringente raziocinio e logica coerenza, con piena consapevolezza e coscienza delle finalità del loro lavoro, un fondamentale e prezioso ausilio all'attività diuturna dell'ufficiale dello stato civile, oggi più che mai, anche a seguito delle più recenti normative, sensibilizzato e oberato nella sua professione, da compiti ben lontani dalle originarie scaturigini di semplice ricevitore e scritturale di atti, ancorchè, questi, da sempre destinati a pubbliche funzioni. Federico Vitali (*) (*) Magistrato a.r. già Direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia.

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Indice

Introduzione.........................................................................................pag.8 Capitolo I - Principi generali 1.1 I malintesi...................................................................................pag.10 1.2 Individuazione della legge applicabile........................................pag.12 1.3 Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell’ordine pubblico...................................................pag.14 1.4 Le Convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione Europea.........................................................pag.16 Capitolo II - Problematiche relative al nome 2.1 Attribuzione del prenome e del cognome allo straniero nato in Italia in generale...........................................................pag.19 2.2 Assegnazione del prenome – Normativa italiana ed applicabilità allo straniero...................................................pag.20 a. Divieto di attribuzione di un nome ridicolo o vergognoso.......................................................................pag.20 b. Coerenza tra nome e sesso del minore.............................pag.21 c. Divieto di attribuzione del nome del padre, fratello o sorella viventi....................................................................pag.24 d. Divieto di attribuzione di un cognome come nome..........pag.24 2.3 Coerenza tra gli articoli 34 e 35 dell’ordinamento dello stato civile e le convenzioni internazionali.....................pag.24 2.4 Assegnazione del prenome e limiti posti dalla legge straniera...................................................................pag.26 2.5 Assegnazione del cognome allo straniero nato in Italia.........pag.27 2.6 Il cognome in caso di doppia cittadinanza o di nascita all’estero ..................................................................................pag.30 5


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2.7 Minore con doppia cittadinanza nato in Italia........................pag.30 2.8 Minore con cittadinanza italiana ed altra cittadinanza nato all’estero...........................................................................pag.31 2.9 Cognome del minore cittadino italiano nato all’estero..........pag.33 2.10 Cognome e variazioni della cittadinanza................................pag.35 2.11 Cognome e matrimonio...........................................................pag.38 Capitolo III - Il Matrimonio 3.1 Il matrimonio in Italia dello straniero........................................pag.40 3.2 Matrimonio dello straniero e regolarità del soggiorno...........pag.41 3.3 Il nulla-osta...............................................................................pag.47 3.4 L’età dei nubendi......................................................................pag.51 3.5 Le altre condizioni per contrarre matrimonio in Italia applicabili allo straniero...........................................................pag.53 3.6 Le pubblicazioni per i matrimoni da celebrare in Italia...........pag.53 3.7 Il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all’estero...................................................................pag.54 3.8 La trascrizione in Italia del matrimonio celebrato all’estero...pag.55 3.9 Il rifiuto di trascrizione del matrimonio contratto all’estero...................................................................pag.56 3.10 Il rifiuto di trascrizione per motivi formali................................pag.58 3.11 Il matrimonio inesistente..........................................................pag.58 3.12 Il rifiuto di trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico...pag.59 a. Libertà di stato.....................................................................pag.60 b. Età minima...........................................................................pag.62 c. Matrimoni omosessuali.......................................................pag.63 3.13 Il regime patrimoniale tra coniugi Problematiche rilevanti per lo stato civile...............................pag.64 3.14 Sentenze di separazione, divorzio e nullità del matrimonio pronunciate all’estero in un paese extra UE – I requisiti........pag.68 3.15 Trascrivibilità di un provvedimento di separazione e divorzio emesso da autorità non giurisdizionale..................................pag.71 3.16 Documentazione necessaria per la trascrizione di una sentenza di divorzio extra UE......................................pag.71 3.17 Rifiuto di trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico......pag.72 3.18 Riconoscimento in Italia di sentenze di separazione e divorzio emesse in un paese dell’Unione Europea.............pag.75 Capitolo IV - Dichiarazione di nascita e filiazione 4.1 La filiazione ed il diritto internazionale privato........................pag.79

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4.2 La filiazione in diritto italiano-Principi fondamentali dell’ordinamento......................................................................pag.81 4.3 La nascita di uno straniero in Italia..........................................pag.84 a. Filiazione legittima e dichiarazione di nascita....................pag.85 b. Filiazione naturale e dichiarazione di nascita.....................pag.87 c. Filiazione naturale e riconoscimento successivo in Italia La capacità per il riconoscimento......................................pag.90 d. Filiazione naturale e riconoscimento successivo in Italia Le condizioni per il riconoscimento....................................pag.93 e. Filiazione naturale e riconoscimento successivo in Italia La forma del riconoscimento..............................................pag.94 4.4 La trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all’estero e/o di un riconoscimento effettuato all’estero........................pag.95 a. La trascrizione in Italia di un atto di nascita di figlio naturale redatto all’estero.......................................pag.95 b. Il riconoscimento della filiazione naturale effettuato all’estero..............................................................pag.98 4.5 ll riconoscimento delle sentenze straniere in materia di filiazione naturale................................................................pag.102 4.6 Legittimazione successiva....................................................pag.103 a. Legittimazione per conseguente matrimonio..................pag.103 b. Legittimazione per accertamento giudiziale....................pag.104 Capitolo V - La trascrizione degli atti di stato civile esteri ex art. 19 del D.P.R. N. n. 396/2000..............................................pag.106 Appendice I. Legge n. 218/95.....................................................................pag.112 II. Giurisprudenza.......................................................................pag.118 a. Nome e cognome.............................................................pag.118 b. Matrimonio e divorzio........................................................pag.129 c. Filiazione............................................................................pag.134 III. Circolari del Ministero dell’Interno........................................pag.136

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Introduzione

Negli ultimi decenni l’Italia da essere un paese con un forte flusso di emigrazione si è trasformato in un paese con una forte presenza di immigrati stabilmente residenti sul territorio. Le statistiche ISTAT aggiornate al 1 gennaio 2009 indicano in circa 4.000.000 il numero di straneri residenti in Italia, pari al 6,5% della popolazione residente, con una forte concentrazione (oltre il 60%) nelle regioni del nord. Il gruppo nazionale maggiormente rappresentato è quello romeno, con quasi 800.000 presenze, seguito da albanesi con circa 438.000 unità e marocchini che superano di poco i 400.000 residenti. I permessi di soggiorno rilasciati per il 2008 ammontavano ad oltre 2.000.0001. Nel passato i flussi migratori erano caratterizzati dalla prevalenza di lavoratori che lasciavano le proprie famiglie nei paesi di origine, dove intendevano ritornare non appena possibile. Per quanto riguardava poi le presenze di soggetti comunitari, si trattava in linea di massima di un piccolo numero di soggetti appartenenti spesso alle fasce alte di reddito, che venivano in Italia perché trasferiti dal proprio datore di lavoro o perché, giunta l’età della pensione, desideravano vivere tale fase della propria vita in Italia, attratti dalle bellezze paesistiche e culturali del nostro paese. Negli ultimi anni la situazione complessiva è sostanzialmente mutata. Innanzitutto, anche per quanto riguarda la presenza di comunitari, l’avvenuto allargamento dell’Unione Europea a paesi economicamente svantaggiati, ha prodotto un notevole flusso di lavoratori in cerca di migliori condizioni di vita e lavoro, che sono arrivati e continuano ad arrivare in Italia con le loro famiglie, con l’idea di un sostanziale stabile rilocalizzazione nel nostro paese. Anche l’immigrazione extra UE, lungi dall’essere un fatto sporadico e legato a particolari e transitorie situazioni politico-economiche, è diventata un elemento strutturale dell’economia italiana, con milioni di la-

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Tale cifra non include i ricongiungimenti familiari, né i soggetti nati in Italia.


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voratori regolarmente soggiornanti in Italia e che qui intendono rimanere permanentemente e con le loro famiglie (già presenti sul territorio o da far in seguito arrivare in Italia). Questi milioni di nuovi residenti, nascono, vivono, si sposano, si separano, muoiono in Italia e la loro storia personale, la loro cultura, le leggi applicabili nei paesi di provenienza si intersecano con la storia, la cultura e la legge italiana, anche in materia di stato civile, ponendo quesiti e sollevando problemi con una frequenza mai vista in passato; quesiti e problemi che si misurano con una normativa emanata, spesso, molti decenni fa, che riesce talvolta con fatica ad affrontare problematiche a volte neanche immaginate al momento di emanare la legge2. Non è pertanto un caso se gli ultimi anni sono stati caratterizzati sia da un notevolissimo numero di decisioni giurisprudenziali chiamate a risolvere casi nei quali la normativa lasciava adito a molti dubbi, sia da una cospicua produzione di circolari amministrative volte a trovare una soluzione alle problematiche via via emerse. Va da sé che sentenze e circolari, avendo attinenza con situazioni specifiche, non sono sempre in grado di fornire immediatamente un sistema complessivo di regole, che va invece ricostruito ed elaborato da parte degli studiosi a partire da tali casi concreti. La finalità di quest’opera è appunto quella di fornire un’elaborazione per quanto possibile coerente delle problematiche emerse e delle relative soluzioni delineando le peculiarità esistenti quando un atto di stato civile, invece che riguardare un italiano, riguarda uno straniero (o un soggetto con doppia cittadinanza). Si esamineranno inoltre le problematiche poste dagli atti che, pur coinvolgendo anche o solo cittadini italiani sono redatti all’estero e devono essere riconosciuti in Italia, effettuando a tal proposito una dettagliata ricostruzione del concetto di ordine pubblico applicato allo stato civile.

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Il nuovo ordinamento dello stato civile (D.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396) è abbastanza recente ma è stato sostanzialmente disegnato sulla base della normativa precedente, cercando di snellire le procedure e non ha affrontato specificatamente le problematiche poste dall’incremento della popolazione straniera residente in Italia (peraltro all’epoca non così evidente).

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Capitolo I

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Principi generali

1.1 I malintesi Molte delle difficoltà incontrate dagli operatori dello stato civile al momento di redigere un atto che coinvolge uno straniero o di trascrivere o annotare un atto redatto all’estero dipendono da alcuni malintesi di fondo. Un primo malinteso riguarda il limite dell’ordine pubblico, che viene spesso ampliato a dismisura per farlo coincidere tout court con la normativa italiana. Questa impostazione è errata in quanto non ogni norma italiana esprime un concetto di ordine pubblico, dovendosi considerare come di ordine pubblico solo le norme che sono poste a fondamento della normativa italiana, come principi fondamentali della stessa, la cui violazione costituirebbe una lesione inaccettabile dei principi fondamentali che regolamentano l’istituto nel nostro paese 3. Ad esempio, anche se in Italia si assegna al figlio tradizionalmente il nome del padre, non può essere considerata in violazione dell’ordine pubblico l’assegnazione del doppio cognome, del padre e della madre, ad uno straniero, in applicazione della legge di altri paesi. Parimenti, non è certo contrario all’ordine pubblico un divorzio emesso in un paese che non richiede un previo periodo di separazione come invece previsto dalla normativa italiana, perché la disciplina sul divorzio è basata sulla intollerabilità della convivenza e non sulla durata della separazione 4 ed alcuni

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Cass. 11 Novembre 2002, n. 15822, Foro it. Rep.2004,I,484. Alcune sentenze danno una interpretazione ancor più restrittiva del limite dell’ordine pubblico, chiedendo una contrarietà con i principi generalmente accettati a livello internazionale (c.d. ordine pubblico internazionale).

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Cfr Cass. 25 luglio 2006, n. 16978 secondo la quale, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non contrasta con l’ordine pubblico italiano in relazione al quale è sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.


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giudici ritengono che in caso di matrimonio soggetto alla legge straniera sia addirittura possibile adire il giudice italiano ed ottenere il divorzio senza passare per la fase della separazione 5.Costituisce invece un’ipotesi di incompatibilità manifesta all’ordine pubblico la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero relativo all’istituto del divorzio unilaterale e del ripudio, in quanto basati sulla decisione unilaterale di una parte e non sulla accertata intollerabilità della convivenza 6. La violazione dell’ordine pubblico deve inoltre riguardare il caso concreto e non in astratto la normativa dell’altro paese. Ad esempio, anche se la normativa di un paese in materia matrimoniale può avere aspetti che confliggono con l’ordine pubblico italiano, questo non costituisce un motivo per rifiutare un atto se nel concreto tale aspetto non è rilevante 7. Gli operatori dello stato civile chiamati a confrontarsi con la normativa straniera devono pertanto rifuggire da un facile utilizzo del limite dell’ordine pubblico che, come evidenziato dalla giurisprudenza, rappresenta invece un limite molto raramente applicabile. Un secondo malinteso riguarda la natura della iscrizione, annotazione o trascrizione degli atti. Com’è noto i registri non hanno finalità costitutive ma solo pubblicitarie. Una persona è nata o è morta indipendentemente dal fatto che il fatto sia trascritto, ma lo Stato e la collettività hanno un interesse a rendere noto tale evento per il tramite dei registri. La situazione non cambia per i registri di matrimonio o cittadinanza. In entrambi i casi la trascrizione non è requisito di validità, ma solo mezzo di pubblicità di un evento che ha evidenti effetti giuridici i quali, però, si producono a prescindere dalla trascrizione 8. Pertanto, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge ovvero a meno che non ci sia una chiara violazione di un principio di ordine pubblico, l’ufficiale di stato civile non può esimersi dalla registrazione, salvo poi dover informare le autorità competenti, proprio perché la funzione dello

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Trib. Firenze 23 aprile 2009 n. 1300.

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Trib. Firenze 23 aprile 2009 n. 1300.

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Cass. 2 marzo 1999, n. 1739, Giust. civ.1999,I,2695, relativa alla validità di un matrimonio marocchino la cui legge ammette la possibilità del ripudio (che però non era rilevante in concreto).

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Cass. 17 settembre 1997 n. 9578; Cass. 28 aprile 1990, n. 3599. Fanno ovviamente eccezione i matrimoni religiosi per i quali la trascrizione ha effetto costitutivo, seppur retroattivo alla data di celebrazione.

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stato civile è quella di dare pubblicità agli eventi e non quella di verificarne il valore giuridico. Il terzo malinteso riguarda una presunta differenza tra soggetti appartenenti all’Unione Europea e soggetti extracomunitari. Tale differenza non esiste in relazione alla trascrizione degli atti ma solo, in modo molto limitato, in relazione alle condizioni per porre in essere gli atti o agli effetti dei medesimi. Ad esempio, in caso di nascita di un minore da cittadini stranieri, non c’è alcuna norma che consenta di trattare in modo differente i genitori comunitari da quelli extracomunitari, visto che il nome è un diritto della personalità e la nostra costituzione non consente differenziazioni su base etnica per i diritti della personalità. L’unica differenza che spesso si avverte tra cittadini comunitari ed extracomunitari è che per i primi la UE interviene con i propri organi per sanzionare eventuali lesioni dei diritti dei medesimi, mentre in genere per gli extracomunitari non esiste un intervento da parte dei loro Stati di appartenenza. 1.2 Individuazione della legge applicabile Nel momento in cui l’atto da trascrivere, iscrivere o annotare riguarda un soggetto non italiano, entrano in gioco le norme di diritto internazionale privato, che consentono di individuare la legge applicabile al caso concreto (c.d. norme di conflitto). Le norme italiane in materia di diritto internazionale privato sono contenute nella Legge 31 maggio 1995, n. 218 che ha rimpiazzato le norme precedentemente contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile. Ai fini dell’applicazione della L. n. 218/95 vi deve essere un elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano e tale estraneità può essere dovuta o alla nazionalità del soggetto interessato ovvero al luogo dove è avvenuto l’evento da riportare nei registri dello stato civile. La legge n. 218/95 entra pertanto in gioco, ad esempio, nel caso di nascita in Italia di un minore quando almeno uno dei due genitori è straniero, ovvero in tutti i casi in cui l’atto o l’evento da registrare sia avvenuto all’estero. Le norme di conflitto variano da paese a paese ed è dunque possibile che la normativa italiana individui come applicabile la legge del paese A e che la norma di tale paese rinvii invece ad una differente legislazione. Al fine di ovviare a tale inconveniente, l’art. 13 della L. n. 218/95 prevede che il rinvio previsto dalla legge straniera sia da prendere in considerazione solo quando il rinvio è alla legge italiana ovvero alla legge di un altro Stato che accetti però il rinvio. Ad esempio, l’art. 33 della Legge 216/95 dispone che lo status di figlio 12


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è determinato dalla sua legge nazionale al momento della nascita. Se tale legge prevedesse invece, in ipotesi, che la legge applicabile è quella del paese di nascita, tale rinvio sarebbe applicabile solo se il minore fosse nato in Italia o in un altro paese che accetti il rinvio. Nelle altre ipotesi si applicherà invece la normativa del paese individuato ai sensi della L. n. 218/95. I criteri di collegamento di volta in volta previsti dalla L. n. 218/95, soprattutto quando basati sulla cittadinanza, potrebbero non essere sufficienti ad individuare nel concreto la normativa applicabile. La legislazione del paese straniero individuato sulla base dei criteri di collegamento potrebbe non essere univoca, potendoci essere paesi dove una specifica normativa è di competenza, ad esempio, delle regioni o degli Stati federati ovvero ancora dove la normativa può variare in ragione dei requisiti personali (ad esempio la normativa matrimoniale potrebbe variare in base alla provenienza etnica o fede religiosa). Per tali casi l’art. 18 della L. n. 218/95 dispone che si provvederà ad individuare la normativa applicabile facendo riferimento alle regole in uso nel paese straniero. Se tali criteri non possono essere individuati, si applicherà invece il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Nel caso degli apolidi e dei rifugiati, l’art. 19 della L. n. 218/95 prevede il rinvio alla legge dello Stato di domicilio o in mancanza a quella dello Stato di residenza. Ai sensi dell’art. 43 del codice civile per domicilio s’intende il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (ad esempio dove lavora) mentre per residenza s’intende il luogo in cui essa ha la dimora abituale (ovvero dove abita). Un discorso a parte va fatto per i soggetti muniti di doppia cittadinanza per i quali il secondo comma del predetto art. 19 della L. n. 218/95 prevede l’applicabilità della legge del paese che ha la più stretta connessione con il soggetto ovvero, nel caso in cui una delle cittadinanze sia quella italiana, l’applicabilità della normativa italiana 9. Il concetto di più stretta connessione è a volte di non facile interpretazione e non sempre coincide con un elemento formale come, ad esempio, la residenza anagrafica del soggetto. Al fine di dare concretezza a tale concetto bisogna far riferimento al singolo atto in relazione al quale lo stato civile viene ad essere coinvolto. Ad

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In realtà, come vedremo, la prevalenza della normativa italiana è spesso limitata dalla acquisizione di una posizione giuridicamente tutelata ai sensi della legge straniera, specialmente in materia di attribuzione del cognome familiare.

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esempio, l’atto di matrimonio avrà normalmente una stretta connessione con il luogo dove i coniugi hanno contratto matrimonio ovvero con il luogo dove stabilmente si svolge la vita matrimoniale 10; parimenti, in ipotesi di filiazione, si potrà fare normalmente riferimento al luogo della nascita, per quanto riguarda la forma, ed al luogo dove il soggetto ha vissuto prevalentemente dal momento della nascita per quanto invece attiene agli aspetti sostanziali della filiazione. Nella maggior parte dei casi, relativamente agli atti di stato civile potrà pertanto farsi riferimento al luogo del fatto storico per i profili formali ed al luogo di residenza per gli aspetti sostanziali. In ogni caso, si deve tener presente che le specifiche norme di conflitto prevedono spesso criteri multipli ai quali ci si potrà pertanto riferire per comprendere cosa il legislatore ritiene essere un criterio rilevante di connessione con la fattispecie presa in considerazione 11. 1.3 Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell’ordine pubblico La normativa italiana conosceva tradizionalmente il solo limite dell’ordine pubblico alla applicabilità delle norme straniere ma la L. n. 218/95 ha introdotto esplicitamente nel nostro ordinamento interno anche il concetto delle norme di applicazione necessaria. Queste norme non sono norme di ordine pubblico, non sono cioè norme la cui violazione comporta un vulnus ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma devono comunque essere considerate imperative e cogenti, anche in caso di applicazione di una normativa straniera, perché vanno a toccare profili di particolare importanza per l’ordinamento italiano. Il concetto non è di facile delimitazione, soprattutto quando la legge non estende l’applicazione della norma espressamente allo straniero, ma alcuni esempi possono aiutare a fornire una migliore definizione. Ad esempio, l’art. 116 del codice civile prevede che anche lo straniero è assoggettato ad alcune delle condizioni per contrarre il matrimonio previste dalla legge italiana e dunque anche quando le condizioni per contrarre il matrimonio so-

L’art. 29 della L. n. 218/95 fa espresso riferimento al luogo dove si è svolta prevalentemente la vita matrimoniale per regolare i rapporti personali tra coniugi.

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Ad esempio, l’art. 28 della L. n. 218/95 considera formalmente valido il matrimonio se è tale ai sensi della legge di comune residenza, ovvero del luogo di celebrazione ovvero ancora ai sensi della legge nazionale di uno dei coniugi.

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no regolate, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 218/95, da una legge straniera. Lo stesso articolo 116 del codice civile prevede le pubblicazioni per gli stranieri residenti in Italia prima di poter procedere al matrimonio, ma le pubblicazioni sicuramente non costituiscono un principio di ordine pubblico, tanto è vero che il matrimonio celebrato senza pubblicazioni è comunque valido 12, né sono previste per il matrimonio degli italiani innanzi ad una autorità estera, a seguito della abrogazione del secondo comma dell’art. 115 del codice civile 13. Trattasi pertanto, anche in questo caso, di una norma di applicazione necessaria dovuta non all’esistenza di un principio di ordine pubblico ma alla logica di consentire un controllo preventivo sulla inesistenza di impedimenti al matrimonio per tutti i residenti in Italia, a prescindere dalla cittadinanza. Non è pertanto casuale che anche in caso di matrimonio tra stranieri in Italia, purché residenti, l’art. 116 del codice civile preveda espressamente l’obbligo delle pubblicazioni e tale norma si applica anche quando i nubendi abbiano la cittadinanza di un paese che non richiede le pubblicazioni. Il caso del matrimonio è di agevole soluzione, perché è la stessa legge a prevedere l’applicabilità della norma anche allo straniero, se residente, ma il concetto di norme di applicazione necessaria non richiede una espressa previsione normativa. Vi possono essere situazioni nelle quali la norma, visto il suo significato e la sua funzione, deve necessariamente essere applicata, anche se non espressamente indicato. Si pensi, ad esempio, alle problematiche della filiazione. La normativa italiana non presume la maternità, ma richiede che la madre debba dichiarare il figlio come proprio al fine della filiazione. In molti altri paesi la maternità si presume esistere in capo alla donna che partorisce il minore. Sarebbe piuttosto complicato sostenere che la norma italiana sulla necessità di un riconoscimento esprima un concetto di ordine pubblico, tenuto conto che la maternità è un dato di fatto e che la normativa italiana presume invece, ad esempio, la paternità per i figli nati in costanza di matrimonio. L’intero sistema italiano sulla filiazione materna è però incentrato sulla necessità del riconoscimento, implicito o esplicito e si consente altresì la formazione di un atto di nascita con la menzione che la madre non acconsente ad essere nominata. Tale norma, che comporta formalità particolari costituisce un cardine del sistema di registrazione degli atti e delle for-

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L’art. 117 non prevede la nullità del matrimonio per mancanza delle pubblicazioni.

Il secondo comma dell’art. 115 del codice civile è stato abrogato dall’art. 110 co. 3 del D.P.R. n. 396/2000 ma anche precedentemente alla sua abrogazione si riteneva pacificamente che la celebrazione del matrimonio all’estero senza le pubblicazioni non inficiasse in alcun modo la validità del medesimo (Cfr. Cass. 4 luglio 1994, n. 6301 e Cass. 2 marzo 1999, n. 1739).

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mule da utilizzare per la registrazione degli atti e la sua applicazione non può variare a seconda della legge applicabile al minore. Pertanto, sia che si tratti di una donna italiana che partorisca all’estero, sia che si tratti di una donna straniera che partorisca in Italia, si dovrà ritenere che le norme sul riconoscimento del minore da parte della madre costituiscano norme di applicazione necessaria, a prescindere dalla normativa applicabile al caso concreto. 1.4 Le Convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione Europea Nel 1948 Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Svizzera costituirono a CIEC (Commission Internationale de l’Etat Civil) al quale in seguito hanno aderito vari paesi, tra i quali anche l’Italia nel 1958. La CIEC si è resa promotrice di svariate convenzioni internazionali in materia di stato civile. Al momento risultano approvate dagli organismi CIEC ben 32 convenzioni 14, di cui sono in vigore, per l’Italia, le seguenti 15: • • • • • • • • • •

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Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all’estero (Parigi, 27.9.1956). Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa dalla legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26.9.1957). Convenzione per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile (Istanbul, 4.9.1958). Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi (Istanbul, 4.9.1958). Convenzione concernente l’estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento di figli naturali (Roma, 14.9.1961). Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità (Parigi, 10.9.1964). Convenzione sulla legittimazione per matrimonio (Roma 10.9.1970). Convenzione relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile (Berna, 13.9.1973). Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale (Parigi 12.09.1974). Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile(Vienna, 8.9.1976).

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Fonte sito web CIEC.

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Fonte sito web CIEC.


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Convenzione sull’esenzione della legalizzazione per taluni atti e documenti(Atene, 15.9.1977). Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale(Monaco, 5.9.1980). Convenzione relativa alla legge applicabile ai nomi e cognomi (Monaco, 5 9.1980). Convenzione relativa al rilascio di un certificato di diversità di nomi di famiglia (L’Aja, 8.9.1982). Protocollo addizionale alla Convenzione del 4.9.1958 concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile (Patras, 6.9.1989). Convenzione relativa al riconoscimento e all’aggiornamento dei libretti dello stato civile, con annessi (Madrid, 5.9.1990).

In aggiunta alle citate convenzioni vanno ricordate le seguenti altre convenzioni internazionali che riguardano aspetti rilevanti per lo stato civile e che saranno poi esaminate in maggiore dettaglio nel prosieguo del lavoro: •

Convenzione dell’Aja del 1 giugno 1970 in materia di riconoscimento di divorzi pronunciati all’estero 16. • Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relative allo statuto degli apolidi 17. • Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e protocollo aggiuntivo di New York del 31 gennaio 1967 18. Numerosi sono altresì gli accordi bilaterali stipulati, in genere, per venire incontro a situazioni particolari derivanti da specificità normative estere che interessano profili di rilievo per lo stato civile. Tra le altre si ricordano:

l’Accordo intervenuto a Roma tra l’Italia e gli Stati Uniti del 29 luglio 1964 ratificato con legge 13 ottobre 1965, n. 1195 e

La convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 10 giugno 1985, n. 301 ed è in vigore dal 20 aprile 1986 con i seguenti Stati: Australia, Cipro, Danimarca, Egitto, Finlandia, Gran Bretagna; Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca; Svezia e Svizzera). Il rilievo pratico della convenzione è tuttavia sostanzialmente ridotto a seguito della entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea 1347/2000, poi sostituito dal Regolamento 2201/2003 che disciplina il riconoscimento all’interno dei paesi UE, nonché dall’entrata in vigore della L. n. 218/95 che ha grandemente semplificato la precedente normativa in materia di delibazione delle sentenze straniere.

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La Convenzione è stata ratificata con L. 1 febbraio 1962 n. 306.

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Il Protocollo è stato ratificato con L. 14 febbraio 1970, n. 95.

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l’Accordo tra l’Italia e l’Australia firmato nel 2000 e ratificato con legge 22 settembre 2002, n. 233, entrambi relativi all’equipollenza della documentazione per il nulla osta di cui all’art. 116 del codice civile.

l’Accordo tra Italia ed Argentina firmato a Roma il 19 dicembre 1987 e ratificato con Legge 22 novembre 1988, n. 533 che disciplina, accanto allo scambio degli atti dello stato civile, la esenzione della legalizzazione.

Un’altra convenzione di rilievo, seppur non specifica al settore dello stato civile, è quella dell’Aja del 5 ottobre 1961 con la quale i paesi aderenti eliminano l’obbligo della legalizzazione che viene sostituito da un sistema di riconoscimento internazionale delle autentiche notarili mediante l’affissione di una Apostille che certifica la provenienza dell’attestazione notarile di conformità da un notaio legalmente esercente. La maggior parte degli atti di stato civile di provenienza straniera fanno affidamento sulle regole di tale convenzione al fine di fornire la documentazione richiesta 19. A livello europeo alcuni paesi hanno soppresso il requisito della Apostille. Al momento l’Apostille risulta soppressa, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata in Italia con L. n. 24 aprile 1990, n. 106, tra Italia, Francia, Irlanda, Danimarca e Belgio. Inoltre, ai sensi della Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 20 non è richiesta alcuna legalizzazione per gli atti redatti da rappresentanti diplomatici di Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

La convenzione è stata ratificata dall’Italia con L.24 ottobre 1980, n. 742 ed è attualmente in vigore in gran parte del mondo (una significativa eccezione è però rappresentata, ad esempio, dal Brasile). Per una lista aggiornata dei paesi aderenti e della data di entrata in vigore per ciascun paese si rinvia al sito ufficiale della Convenzione www.hcch.net.

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La convenzione è stata ratificata con L. 28 giugno 1971, n. 222.


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Una analisi dettagliata della normativa, della giurisprudenza e della prassi amministrativa in materia di stato civile quando l'atto da formare in Italia riguarda uno straniero ovvero quando è necessario riconoscere in Italia un atto formato all'estero. Un concreto aiuto agli operatori per "navigare" in modo informato e sicuro tra i numerosi dettagli delle norme applicabili. Una approfondita ricognizione della giurisprudenza in materia di stato civile e delle conseguenti linee guida che devono essere seguite dagli operatori dello stato civile. Un ausilio indispensabile per tenersi al passo con una materia in continua evoluzione in una società che diventa sempre più multietnica.

Rosalia Mazza Viceprefetto, dopo aver ricoperto vari incariGli chi negli Uffici legislativi e presso la Scuola autori Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, dirige da quattro anni l'Area terza della Direzione Centrale dei Servizi Demografici ed è responsabile del coordinamento dell'attività dello stato civile sul territorio nazionale. In tale veste ha di recente coordinato la realizzazione del nuovo Massimario dello stato civile che raccoglie gli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali e la prassi amministrativa nella materia dello stato civile. Negli ultimi anni è intervenuta a numerosi convegni organizzati dalle associazioni di categoria, illustrando le innovazioni normative e giurisprudenziali in materia ed ha tenuto svariate docenze a corsi di aggiornamento per gli operatori dello stato civile ed a master universitari post laurea. Avv.Vincenzo Sinisi Socio fondatore dello studio legale Sinisi Ceschini Mancini & Partners, si occupa professionalmente da oltre 25 anni delle problematiche giuridiche dei rapporti internazionali, con particolare riguardo ai profili di diritto internazionale privato. Autore di "Italian Conflict of Law rules", pubblicato su Comparative Law Yearbook of International Business del 2007, nonché curatore dal 2006 del capitolo sull'Italia dell'European Cross Border Estate Planing Manual pubblicato da Sweet & Maxwell. ISBN 88-88430-12-1 ISBN 978-88-88430-12-6

Rosalia Mazza, Vincenzo Sinisi Lo stato civile italiano e lo straniero

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Rosalia Mazza Vincenzo Sinisi

Lo stato civile italiano e lo straniero Problematiche e soluzioni per una applicazione ragionata della normativa dello stato civile agli atti relativi a cittadini stranieri Prefazione di Federico Vitali*

*Magistrato a.r. già Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia


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