SALVATORE ARENA - Quesitario Massimario di Stato Civile

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La Quinta edizione del “Quesitario Massimario” viene a costituire un vero e proprio rifacimento radicale delle passate edizioni. I capitoli sono composti da quattro settori: Legislazione, Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità, Giurisprudenza, Quesitario, interdipendenti tra loro. Data la natura di strumento pratico caratterizzante il “Quesitario Massimario” nella redazione dei quesiti e’ stata quasi sempre evitata l’interpretazione personalistica, privilegiando la soluzione suggerita dalla prassi radicata o imposta delle numerose Circolari ministeriali. Nella redazione e’ stata rispettata la tradizionale quadripartizione di cui consta la materia: cittadinanza, dichiarazioni di nascita, matrimonio, dichiarazione di decesso, riservando pero’ uno spazio ragguardevole ad altri capitoli vertenti su materie meno ampie e “solenni” ma pur sempre rilevanti. Salvatore Arena e' avvocato in Genova – Giornalista e critico musicale di prestigiosi quotidiani nazionali – Membro della Commissione Ministeriale per il rifacimento dell’Ordinamento dello stato civile. Per vent’anni Direttore Responsabile ed ora Direttore Onorario della rivista “/Lo Stato Civile Italiano/”, ha pubblicato per SEPEL, oltre alle precedenti quattro edizioni del “/Quesitario – Massimario dello stato civile/”, due volumi sulla cittadinanza afferenti alle leggi n. 555/1912 e, recentemente, alla nuova Legge n. 91/1992. Ha pubblicato due volumi correnti sotto il titolo “/Le procedure dello stato civile/” riguardanti l’abrogato R.D. 9.7.1939 n. 1238 e il nuovo DPR n. 396/2000. E’ autore di oltre cinquecento monografie pubblicate sulla rivista “Lo Stato Civile Italiano”; è stato relatore ufficiale di oltre sessanta Convegni organizzati dai Comuni a partire dal 1975.

SBN 88-88430-14-8 ISBN 978-88-88430-14-0

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19-10-2009

Salvatore QUESITARIO MASSIMARIO Arena DI STATO CIVILE

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Salvatore Arena

QUESITARIO MASSIMARIO DI STATO CIVILE qui nta e dizio ne


INDICE

CAPITOLO I. STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA - PARENTELA E AFFINITÀ LEGISLAZIONE — Disposizione sulla legge in generale ................................................................... pag. — Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) ............................................................................................... » — Codice civile, Libro I: dall’art. 1 all’art. 10 (persone fisiche) ............................... » — Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ................................................................................................. » — D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente .................................................................... » — Codice civile - Libro I: dall’art. 43 all’art. 47 (domicilio e residenza) e dall’art. 74 all’art. 78 (parentela e affinità) ............................................................. » — Legge 23 luglio 1980, n. 508: Convenzione relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre 1973 .................. » — Legge 19 novembre 1984, n. 950: Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e ai nomi - Monaco, 5 settembre 1980 ................................................ » — D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali ................................................................................................................... » — D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica .................................................................................................... »

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno in data del 30 maggio 2006, n. 21 Problematiche inerenti all’attribuzione del cognome materno ........................ — Nota del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 04002513/ 15100/16103 - Scelta dei nomi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 Criteri interpretativi ........................................................................................... — Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali in data 25 marzo 2008 - Senza il consenso dei genitori, non si può scrivere «bambino adottato» ............................................................................................

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 3 settembre 2008, n. 10 avente per oggetto: Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari ............................................................................................................... pag.

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GIURISPRUDENZA — — — —

Nome e diritto al nome ....................................................................................... Domicilio, residenza e dimora ........................................................................... Il concetto di «residenza legale» ......................................................................... Parentela e affinità ............................................................................................

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QUESITARIO — — — — —

Capacità giuridica .............................................................................................. Capacità di agire ................................................................................................. Pluralità di nomi. (Vedere l’art. 36 del nuovo regolamento e le Circolari relative) Pseudonimo ...................................................................................................... Parentela e affinità ............................................................................................. CAPITOLO II. DEGLI UFFICI E DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE

LEGISLAZIONE — Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 — Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali ................ — Decreto del Ministero dell’Interno in data 20 agosto 2002 - Disciplina dei corsi di cui all’art. 1, comma 3, ed all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e d’anagrafe .......................................... — Codice della navigazione - Modifica - In relazione alle incombenze dell’ufficiale dello stato civile - Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» ................................................. — Decreto del Ministero dell’Interno 19 ottobre 2006 - Diploma di abilitazione all’esercizio della funzione di ufficiale dello stato civile - Approvazione del modello relativo ............................................................................................. — Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 79 - Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile ............... CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali in data 26 aprile 2001, n. 7/2001 avente per oggetto: Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile ................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 55 - Corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile ........................................................ — Corsi di formazione professionale per ufficiali di stato civile: modalità attuative .................................................................................................................

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— Circolare in data 8 maggio 2006, n. 15 - Applicazione art. 9 del nuovo Regolamento dello stato civile - Attività di ausilio al compito degli ufficiali di stato civile .................................................................................................... pag. 123 — Formazione: corsi per l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile - Circolare del Ministero dell’Interno in data 17 luglio 2006, n. 30/2006 - Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile, ai sensi del 124 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .......................................................................... » — Nuovo Regolamento dello stato civile - Corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile: la griglia di valutazione - Circolare del Ministero dell’Interno in data 22 dicembre 2006, n. 46 avente ad oggetto «Corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiali di stato civile ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 396/2000 - Criteri» ................................................................................ » 124 — Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 marzo 2007 - Corsi abilitazio126 ne per ufficiali dello stato civile - Istituzione registro provinciale ...................... » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 luglio 2005, n. 6 - Commissariamento del Comune e rielezione del Sindaco: l’interpretazione del Con127 siglio di Stato dell’art. 51 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ..................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno n. 61/2004 - Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, del 127 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .......................................................................... » — Statuto dell’Accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale » 128 — Nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Bari - Area Enti Locali Studi e Documentazione in data 31 luglio 2002, prot. n. 205/13/EE.LL. indirizzata ai Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Provincia di Bari, avente ad oggetto: Ordinamento dello stato civile e Regolamento anagrafi133 co. Istituzione gruppo permanente .................................................................... » — Circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara in data 28 novembre 2002, prot. n. 12664/2002/Area IV avente ad oggetto: Unione dei Comuni - Esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe .......................................................................................................................... » 134 — Circolare del Ministero dell’Interno in data 9 luglio 2009, n. 15 - Prot. 0007714 avente ad oggetto: D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante «Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile» ...................................................................................................................... » 135

GIURISPRUDENZA — Sindaco - Funzioni governative - Tenuta dei registri di stato civile ..................

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QUESITARIO — Deleghe ad ufficiali dello stato civile - Principi generali e quesiti vari .............. — Servizio dello stato civile nei giorni festivi ......................................................... CAPITOLO III. REGISTRI ED ATTI DI STATO CIVILE LEGISLAZIONE — Codice civile - Libro I: dall’art. 449 all’art. 455 (degli atti dello stato civile) — D.P.R. n. 396/2000 - Regolamento dello stato civile ......................................

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— R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile (norme rimaste in vigore ai sensi dell’art. 109, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000) ...................... pag. — Legge 14 dicembre 1942, n. 1781 - Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate in ex A.O.I. ............................... » — D.L.L. 5 maggio 1946, n. 621 - Norme relative agli atti dello stato civile ...... » — D.M. 18 novembre 1967 - Atti dattiloscritti ......................................................... »

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Nota della Prefettura di Avellino in data 22 settembre 2006, prot. n. 20083160/1.13-3/Area II avente per oggetto: Ordinamento dello stato civile - Vidimazione registri stato civile e verifiche ordinarie anno 2007 ............. — Parere pubblicato nel sito del Ministero dell’Interno, prot. n. 20060098915100/16110 -Vidimazione in ciascun foglio dei registri dello stato civile Restano ferme le disposizioni del precedente Ordinamento dello stato civile ....................................................................................................................... — Nota della Prefettura di Avellino in data 6 settembre 2005, prot. n. 40506/ Area II - Registri dello stato civile - Vidimazione - Verifiche ordinarie per il 2006 - Ordinamento dello stato civile ................................................................. — Circolare Ministero dell’Interno in data 17 novembre 2004, n. 54 - Atti di stato civile concernenti cittadini stranieri alle Rappresentanze straniere in Italia (Messico e Croazia) ................................................................................ — Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 - Scritturazione con mezzi elettronici degli atti di stato civile ............................................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 ottobre 2004, n. 45 - Registri dello stato civile - Tenuta del secondo originale dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici e avvio della sperimentazione ............................................................................... — Parere del Ministero dell’Interno - Consultabilità degli atti di stato civile per ricerche storiche ........................................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 10 giugno 2008 - Vidimazione dei registri cartacei dello stato civile ...................................................................

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GIURISPRUDENZA — — — — —

Valore probatorio degli atti di stato civile .......................................................... Registri parrocchiali ........................................................................................... Le trascrizioni nei registri .................................................................................. Nullità degli atti .................................................................................................. Spese per i registri ..............................................................................................

QUESITARIO — — — — — — —

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Pubblicità dei registri di stato civile, significato e conseguenze ....................... Atti irregolarmente formati o dichiarati falsi ..................................................... Sottoscrizione degli atti ...................................................................................... Atti distrutti - Ricostruzione degli atti ................................................................ Consigli pratici in merito alla formazione degli atti .......................................... Scritturazione degli atti mediante sistemi elettronici ........................... Trascrizione degli atti di stato civile ...................................................................


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CAPITOLO IV. LA CITTADINANZA LEGISLAZIONE NORMATIVA VIGENTE — Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza ....................... pag. — Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ................................................................................... » — Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana » — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Nuovo regolamento dello stato civile ....... » — Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ........................................ » — Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 ottobre 2004 - Nuove norme sulla cittadinanza ............................................................................................... » — Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato ................................................................................................................ » — Legge 8 marzo 2006, n. 124 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ................................. » — Legge 16 giugno 1927, n. 1170 - Norme sull’assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all’estero. (Modificata con R.D.L. 26 maggio 1946, n. 623) ................................................................................................................. » — D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ............................................................................................................. » — Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali. (Vedere in «Legislazione» del Cap. II) .............................................................................. » — Trattati e convenzioni internazionali ................................................................ » — Legge 27 maggio 1929, n. 810 - Trattato del Laterano fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929 ................................................................................ » — Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in vigore dal 16 settembre 1947, come da D.L. 28 novembre 1947, n. 1430 - Sezione seconda - Nazionalità ................................ » — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1249 - Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengano cittadini del Territorio libero di Trieste ............................................................... » — Legge 9 gennaio 1956, n. 27 - Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana effettuate ai sensi dell’art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate all’Italia ............................................................................................... » — Legge 1 febbraio 1962, n. 306 - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 » — Legge 4 ottobre 1966, n. 876 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 ............. » — Legge 14 dicembre 1994, n. 703 - Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993 .......................................................................... »

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— Ministero degli Affari Esteri - Entrata in vigore del protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasburgo il 2 febbraio 1993 ........................................................................................... pag. — Legge 11 giugno 1967, n. 465 - Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ..................................................... » — Legge 18 maggio 1973, n. 282 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 .......................................................................... » — Legge 10 luglio 1982, n. 488 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l’Italia e San Marino firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l’Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980 ....................................... » — Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1990, n. 136 Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato » — Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato .......................................................................................... » — Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ........................................ » — Ministero degli Affari Esteri - Ritiro delle riserve italiane inerenti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati ............. »

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LEGISLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN QUANTO APPLICABILE — Legge 21 agosto 1939, n. 1241- Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige — Decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 - Revisione delle opzioni degli Alto Atesini .......................................................................................................... — Legge 16 novembre 1950, n. 927 - Modificazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini — Legge 20 luglio 1952, n. 1008 - Norme a favore degli Alto Atesini rioptanti per la cittadinanza italiana ................................................................................. — Legge 9 agosto 1954, n. 642 - Estensione di provvidenze a favore degli Alto Atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ...............................................................................

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ NORMATIVA VIGENTE — Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 novembre 1992, n. K.60.1 Legge 5 febbraio 1992, 91 - Nuove norme in materia di cittadinanza .............. — Acquisto della cittadinanza italiana .............................................................. — Perdita della cittadinanza italiana ................................................................ — Riacquisto della cittadinanza italiana .......................................................... — Regime giuridico delle dichiarazioni ............................................................ — Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione Generale E per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, Affari

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Speciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 28 settembre 1993, K.60.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative ................................................................................ pag. — Considerazioni in ordine al concetto di residenza e di apolidia .................... » — Acquisto della cittadinanza italiana per nascita ........................................... » — Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge da parte dello straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita .............................. » — Riacquisto della cittadinanza italiana .......................................................... » — Trascrizione dei decreti jugoslavi di accolta opzione e di svincolo della cittadinanza jugoslava ................................................................................. » — Adempimenti concernenti la vigenza della convenzione di Parigi del 10 settembre 1964 .............................................................................................. » — Situazione di cittadinanza ed obblighi militari ............................................ » Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 6 maggio 1994, n. K.60.1 avente per oggetto: Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91) ....................... » Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 in data 23 dicembre 1994 Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana - Decreto ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti di cui all’art. 1, comma quarto del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ......................................................................................................... » Documentazione a corredo delle istanze per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - Parere richiesto al Ministero dell’Interno .......................................................................................................... » Chiarimenti del Ministero dell’Interno riguardanti la legge 24 dicembre 1993, n. 537: «Interventi correttivi di finanza pubblica» - Tassa di concessione governativa su provvedimenti riguardanti cittadinanza e legalizzazione di firme ....................................................................................................... » Accordo italo-argentino in data 29 ottobre 1971 ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 282 - Parere del Ministero dell’Interno ................................... » Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1991, n. K.28.1 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano .................................................................................................. » Circolare del Ministero dell’Interno in data 6 luglio 1989, n. K.19/CE/8 Applicazione della convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 ................... » Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 16 settembre 1989, n. 1/84 - Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima ............................................................................................................... » Nota del Ministero dell’Interno in data 14 luglio 1987, n. 559/443/216091/ 16/4/3 - Cittadini africani - Acquisto fraudolento della cittadinanza italiana ........................................................................................................................ » Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 2 novembre 1987, prot. 1/9-1-13(87)1527 - Cittadini africani - Acquisto fraudolento della cittadinanza italiana ..................................................................................................... » Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 2 aprile 1984, n. 1/50/ F.G./22(83)2665 - Convenzione firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958 concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile - Convenzione firmata a Parigi il 10 settembre 1964 concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto di nazionalità ......................... »

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— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 1/55/F.G./1(87)1185 Trascrizione di atto di nascita dall’estero in caso di adozione internazionale pag. — Circolare n. K.19-S.C./2 in data 31 luglio 1972 - Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 .......................................................................... » — Circolare in data 26 gennaio 1980, n. K.19-S.C./2 - Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ................................................................ » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 agosto 1948, n. 7.2.633 Opzioni per la cittadinanza italiana .................................................................. » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 24 aprile 1952, n. 12.14.4435 Trascrizione dei decreti di opzione ..................................................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 aprile 1961, n. K.32.C - Vigilanza sull’applicazione delle leggi recanti norme sulla cittadinanza italiana - Competenza del Ministero dell’Interno - Competenza degli ufficiali di stato civile - Legittimazione attiva e passiva nei giudizi aventi per oggetto questioni di cittadinanza .................................................................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 16 dicembre 1964, n. 43 - Accordo con la Jugoslavia in materia di opzioni per la cittadinanza italiana previste dall’art. 19 del Trattato di pace .............................................................. » — Nota del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 ottobre 1986, prot. 1/50/ F.G./10(86)1731 - Necessità di trascrivere gli atti di nascita dello straniero divenuto cittadino italiano - Atti di cittadinanza e nascita - Quesito ................ » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 gennaio 2001, n. 60.1/5 - Donne italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 » — Nota del Ministero dell’Interno in data 11 dicembre 2000, prot. n. K.ksc. 20447 - Accertamento della cittadinanza italiana - Secondo protocollo di emendamento della convenzione di Strasburgo ............................................... » — Circolare della Prefettura di Milano in data 27 marzo 2001, prot. 13.1.3397 Sett. 1° - Cittadinanza italiana - Riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti - Legge 14 dicembre 2000, n. 379 ..... » — Nota del Ministero dell’Interno - Divisione cittadinanza in data 2 aprile 2002 - La circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 in data 8 aprile 1991 avente per oggetto: Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano - È tuttora applicabile .................... » — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze in data 30 maggio 2002 - Cittadinanza italiana - Riacquisto a sensi dell’art. 13, comma primo, lettere c) e d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ..................................................................................................................... » — Attribuzione della cittadinanza italiana jure soli ai figli nati in Italia da genitori stranieri .................................................................................................. » — Consolato d’Italia in Stoccolma - Comunicato riguardante la doppia cittadinanza italo - svedese: Convenzione di Strasburgo - Dal sito dello stesso Consolato ............................................................................................................ » — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Cittadinanza in data 24 febbraio 2003, n. K.28.1/170 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana ............... » — Nota del Ministero dell’Interno in data 4 agosto 2003, prot. K.28.1/545 Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini di ceppo italiano ..................................................................................................... »

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— Circolare del Ministero dell’Interno in data 12 novembre 2004, n. 51 - Prot. n. 200410235-15100/397 - Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità documenti e certificati rilasciati da UNMIK ............................................................... pag. — Consolato italiano di Monaco di Baviera - Comunicato riguardante la doppia cittadinanza: italo - tedesca - Dal sito dello stesso Consolato ...................... » — Ministero Affari Esteri - Direzione Generale italiani all’estero e politiche migratorie - Ufficio III in data 21 settembre 2004, prot. 303/413534 - Trascrizione degli atti di stato civile relativi agli ascendenti per la ricostruzione della cittadinanza italiana - Risposta a quesiti e modalità operative ................. » — Intesa tra il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e il Ministero degli Affari Esteri in data 22 maggio 2006, prot. n. K.60.1 - Legge 8 marzo 2006, n. 124 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume, della Dalmazia e ai loro discendenti ....................................................... » — Doppia cittadinanza: italo-francese - «La convenzione che regola la doppia cittadinanza italo-francese e i casi in cui è possibile ottenerla», dal sito del Consolato Generale d’Italia in Lione - Servizi consolari .............................. » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 5 gennaio 2007, n. K.60.1 Legge 5 febbraio 1992/91 - Evoluzione di alcune norme interpretative ........... » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 giugno 2007, prot. n. K.60.1 - Concessione della cittadinanza italiana .......................................................... » — Nota del Ministero dell’Interno prot. K.60.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Art. 9 - Concessione della cittadinanza italiana - Art. 3 - Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato - Evoluzione di alcune linee interpretative - Dal sito del Ministero dell’Interno ..................... » — Circolare della Prefettura U.T.G. di Avellino in data 15 maggio 2007 - Riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi art. 13 legge n. 91/1992: modalità operative ......................................................................................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno Dip.to per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze in data 7 novembre 2007, n. 22 - Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia - Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91 ........................................................................................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno n. 26/2007 - Riconoscimento della cittadinanza - Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana ...................................................................................... » — Parere del Ministero dell’Interno - Minore straniero - Adottato da cittadino italiano - Acquista la cittadinanza a sensi dell’art. 3 n. 1 della legge n. 91/ 1992 ..................................................................................................................... » — Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 giugno 2007, n. 32 - Prot. n. 200706371/15100-14865 - Legge 28 maggio 2007, n. 68 - Soppressione del permesso di soggiorno per turismo - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita ............................................................................ » — Circolare del Ministero dell’Interno n. 52/2007 - Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani - Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi ............................................. » — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici in data 31 ottobre 2008, n. 14 - Riacquisto della cittadinanza italiana - Procedura d’iscrizione anagrafica ................................................................................................. » — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 8 aprile 2008, n. 0003389 - Sistema informatizzato di concessione della cittadinanza italiana - Istruzioni per la trascrizione del-

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l’atto di nascita nei registri dello stato civile a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno n. K60 del 31 marzo 2008 ............................................. pag. — Lettera circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione centrale per i Diritti Civili, la cittadinanza e le Minoranze in data 15 giugno 2009, n. K.33 ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati per effetto delle leggi razziali ..................................................................................... »

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GIURISPRUDENZA — — — — — — — — — —

Prove relative alla cittadinanza .......................................................................... Controversie e questioni sulla cittadinanza ....................................................... Cittadinanza per nascita ..................................................................................... Acquisto della cittadinanza italiana ................................................................... Perdita della cittadinanza italiana ..................................................................... Acquisto della cittadinanza straniera ................................................................. Riacquisto della cittadinanza italiana ................................................................ Apolidia ................................................................................................................ Cittadinanza della donna coniugata .................................................................. Opzioni e trattati .................................................................................................

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QUESITARIO — La cittadinanza per nascita .................................................................................

— La cittadinanza degli adottati ............................................................................ — Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge .............................................. — Concessione della cittadinanza italiana ............................................................. a) Naturalizzazione degli stranieri od apolidi coniugati con cittadini italiani (legge n. 91/1992) ....................................................................................... b) Naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Acquisto di cittadinanza straniera e conservazione della cittadinanza italiana ..................................................................................................................... — Perdita della cittadinanza italiana ..................................................................... — Riacquisto della cittadinanza italiana ................................................................ — Riacquisto della cittadinanza italiana - Prova della avvenuta perdita .............. — La cittadinanza dei minori ................................................................................. — Articolo 16 del regolamento emanato con D.P.R. 572/1993 - Adempimenti relativi allo stato civile. (Vedasi la norma relativa nella parte «Legislazione vigente» del presente Capitolo) ............................................................................. — Accertamento della sussistenza delle condizioni .......................................... — Attestazione — da parte del Sindaco — dell’acquisto, della perdita o del riacquisto della cittadinanza italiana avvenuti per automatismo ..................... — La certificazione di cittadinanza .................................................................. — Articolo 17 del regolamento emanato con D.P.R. 572/1993 - Certificazione della condizione d’apolidia. (Vedasi la normativa relativa nella parte «Legislazione vigente» del presente Capitolo) ............................................................... CAPITOLO V. DICHIARAZIONE DI NASCITA LEGISLAZIONE — Codice civile - Libro I - Titolo VII - Della filiazione ..............................................

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— Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ............................... pag. 452 — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile - Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento 453 dei figli naturali ................................................................................................... » — Legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 45 Serie generale del 24 feb458 braio 2004) .......................................................................................................... » — Decreto del Ministero della Giustizia e Ministero della Salute 16 dicembre 2004, n. 336 - Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 42 - Serie generale del 458 21 febbraio 2005) ................................................................................................. » CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 settembre 1937, n. 22572-43-70006 - Ricevimento atti di nascita fuori della Casa comunale ..................... — Competenza alla trascrizione dell’atto di nascita e di morte di bambino nato e deceduto prima della dichiarazione di nascita ....................................... — Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/ 2001 ..................................................................................................................... — Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2001, n. 9/ 2001 ..................................................................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2002, n. 27 Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la Direzione Sanitaria — Parere del Ministero dell’Interno in data 23 novembre 2004 - Imposizione del nome - Divieto di imporre lo stesso nome del padre vivente - Aggiunta a detto nome della qualificazione «Junior» - Possibilità - Condizione ................. — Nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 7 giugno 2004, n. 49/04 S.C. - Attribuzione del nome «Andrea» ad una neonata ............................................................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 maggio 2004, n. 27/2004 Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti di nascita provenienti dai Paesi di cultura spagnola e correzione del cognome mediante annotazione ........................................................................................................ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 16 novembre 2004, n. 53 - Prot. n. 200410237-15100/397 - Trascrizione atti all’estero: art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 .............................................................................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 28 settembre 2005, n. 44/2005 Prot. n. 200510334/15100/397 - D.P.R. n. 396/2000 - Istanze di cambiamento cognomi perchè rivelanti l’origine naturale ....................................................... — Parere del Ministero dell’Interno - Dal sito del Ministero dell’Interno, pubblicato in data 28 febbraio 2006 - Nome «Andrea» per le neonate - Ancora una volta si affronta il problema del nome «Andrea» da attribuire alle femmine .............................................................................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 30 maggio 2006, n. 21/2006 Prot. n. 200605641-15100/397 - Problematiche inerenti l’attribuzione del cognome materno .............................................................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 1° giugno 2007, n. 27/2007 Prot. n. 200706013-15100/397 - Interpretazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell’indicazione del nome .................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno 21 marzo 2007, n. 14/2007 - Prot. n. 200703047-15100/397 - Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 - Chiarimenti applicativi ..............................

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— Circolare del Ministero dell’Interno in data 14 febbraio 2007, n. 5/2007 Prot. n. 200701708-15100/397 - Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/ 2000 - Scelta dell’indicazione del nome .............................................................. pag. — Nota del Consolato Generale della Repubblica Araba di Egitto di Milano in data 7 novembre 2002 - Esatta interpretazione nomi egiziani ......................... » — Circolare del Ministero dell’Interno n. 48/2007 - Chiarimenti in merito alla corretta identificazione dei nomi di cittadini giordani ....................................... » — L’attribuzione del nome e del cognome secondo la legge del Bangladesh .... » — Nota in data 17 gennaio 2007 del Consolato Generale del Perù a Milano Attribuzione alla nascita cognome e cittadinanza a figli di cittadini peruviani ..................................................................................................................... »

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GIURISPRUDENZA — Massime giurisprudenziali e una fondamentale sentenza in merito alla sussistenza o meno del reato di alterazione di stato ........................................... — Sentenze varie in materia di dichiarazione di nascita .......................................

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QUESITARIO — — — — — — — — — — —

Termine per la dichiarazione di nascita .............................................................. Dichiarazione di nascita - Accertamenti ............................................................. Dichiarazione di nascita - Nati morti .................................................................. Dichiarazione di nascita - Casi particolari .......................................................... Dichiarazione di nascita fuori della Casa comunale ......................................... Dichiarazione di nascita tardiva - Dichiarazione di nascita omessa ................. L’attestazione dell’avvenuta nascita ................................................................... Dichiarazione di nascita per parti plurimi .......................................................... Nomi e cognomi per i neonati ............................................................................. La scelta del nome ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 ............................ Dichiarazione di nascita presso la Direzione sanitaria ...................................... CAPITOLO VI. IL RICONOSCIMENTO E LA LEGITTIMAZIONE

LEGISLAZIONE — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ...................... — Legge 24 aprile 1967, n. 344 - Ratifica della convenzione per l’estensione delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961 e ratifica della convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962 ....................................................................................... — Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ............................... — Codice civile - Libro I - Modificato in base alla legge 19 maggio 1975. (Diritto di famiglia) ................................................................................................... — Disposizioni per l’attuazione del codice civile, modificate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 ................................................................................................... — Legge 10 maggio 1976, n. 492 - Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 .....................................................................................................................

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Riconoscimento agli effetti della legittimazione ricevuto dal parroco e inserito nell'atto del matrimonio concordatario - Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede a modificazione del Concordato del 1929, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità» del Cap. X) ............................................................................ pag. — Nota della Procura della Repubblica di Torino in data 31 ottobre 1975, n. 217/75 S.C. avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale da parte di donna coniugata al tempo del concepimento ................................................ » — Nota del Ministero di Grazia e Giustizia in data 11 aprile 1989, n. 1/39/F.G./ 1(89)639 avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale ....................... » — Circolare del Tribunale per i minorenni delle Marche in data 24 settembre 1989 avente per oggetto: Il cognome dei figli minori riconosciuti ..................... » — Nota della Procura della Repubblica di Salerno in data 17 maggio 1990 avente per oggetto: Risoluzione quesito di stato civile (riconoscimento di prole) ................................................................................................................... » — Nota della Procura della Repubblica di Ravenna avente per oggetto: Riconoscimento di prole da parte della donna coniugata ......................................... » — Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/ 2001 ..................................................................................................................... » — Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti in data 19 dicembre 2000, n. 841/00 - Riconoscimento di prole - Da parte della donna coniugata - Presunzione di paternità ex art. 231 cod. civ. - Non assume alcun effetto ostativo rispetto al riconoscimento ............................................... » — Riconoscimento del figlio disconosciuto - Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 9/2001 in data 11 luglio 2001 nella sezione «Nomi e cognomi» della stessa circolare. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità» del Cap. V) ............................................................................................ » — Nota del Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I in data 28 settembre 2000 - Prot. 1/50/ FG/94(2000) n. 6379 - Riconoscimento del minore M. Tiziano Andrea ............ » — Nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento in data 31 ottobre 2000 - Riconoscimento di prole da parte della donna ed art. 250 cod. civ. - Criteri di ammissibilità - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima ex art. 252 cod. civ. ............................ » — Nascita - Madre straniera non in grado di dimostrare la propria identità Dichiarazione di nascita effettuata dal padre - Successivo riconoscimento della madre - Modalità ........................................................................................ »

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GIURISPRUDENZA A) RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI — — — —

Tempo, forma, effetti del riconoscimento .......................................................... Riconoscimento per procura .............................................................................. Impugnazione del riconoscimento ..................................................................... Sentenze emanate in materia di riconoscimento (consenso del genitore, cognome del figlio) dopo l’entrata in vigore della legge in riforma del diritto di famiglia. (Legge 19 maggio 1975, n. 151) ................................................. — Riconoscimento (al momento della dichiarazione di nascita) da parte della madre non ancora sedicenne: nullità (Vedere in «Giurisprudenza» del Cap. V: «Sentenze varie in materia di dichiarazione di nascita») .................................

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B) LEGITTIMAZIONE — Legittimazione per susseguente matrimonio .................................................... pag. — Legittimazione per decreto del giudice .............................................................. »

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QUESITARIO A) RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI — Criteri generali di ammissibilità del riconoscimento (i tre attuali criteri di applicazione del nuovo art. 250 c.c.) .................................................................. — Riconoscimento nell’atto di nascita - Accertamenti e incombenze da parte dell’ufficiale dello stato civile ............................................................................... — Riconoscimento di prole (nell’atto di nascita) da parte della madre che non ha compiuto i sedici anni. (Vedere nel «Quesitario» delle dichiarazioni di nascita: «Casi particolari» 1° quesito) ................................................................. — Riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita - Accertamenti e incombenze da parte dell’ufficiale dello stato civile ........................................... — Riconoscimento - Assenso del figlio .................................................................... — Riconoscimento - Consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio ....................................................................................................................... — Cognome del figlio riconosciuto ......................................................................... — Il riconoscimento del figlio disconosciuto .......................................................... — Riconoscimento dei figli nascituri concepiti ...................................................... — Riconoscimento del figlio premorto ................................................................... — Particolarità relative al riconoscimento di prole anche in relazione alla legge 19 maggio 1975, n. 151. (Riforma del diritto di famiglia) ............................ — Riconoscimenti (agli effetti della legittimazione) operato di fronte al parroco ed inserito nell’atto del matrimonio concordatario. (Vedere più avanti nella parte «Legittimazione per susseguente matrimonio - I tre casi possibili Procedure - Lettera b») ......................................................................................... — Per il riconoscimento nell’atto di nascita del figlio premorto al momento della denuncia di nascita vedere poco più indietro in «Riconoscimento nell’atto di nascita - Procedure e incombenze da parte dell’ufficiale dello stato civile» ................................................................................................................... — Trasmissione del riconoscimento al Comune di nascita del figlio riconosciuto ................................................................................................................... — Trascrizione di riconoscimenti operati in Italia (art. 46 ordinamento stato civile) - Riconoscimento per atto notarile - Riconoscimento testamentario ..................................................................................................................... — Annotazione dell’atto di riconoscimento ai sensi dell’art. 46 del nuovo ordinamento - Non ha valore costitutivo ma certificativo, con la conseguenza che il riconoscimento ha effetto dal momento in cui è stata raccolta la dichiarazione relativa. (Vedere C. Cassazione, 2 febbraio 1951 in «Giurisprudenza» del presente Capitolo sotto il titolo «A) Riconoscimento di figli naturali») .................................................................................................................... — Riconoscimento operato all’estero ..................................................................... — Quesiti vari in materia di riconoscimento di prole in Italia ............................... — Dichiarazione di riconoscimento della prole effettuata in Italia da cittadini stranieri. (Vedere circolare del Ministero dell'Interno n. 19 in data 7 agosto 2009 pubblicata nella parte «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII) ........................................................................................................

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B) LA LEGITTIMAZIONE — Legittimazione per susseguente matrimonio .................................................... pag. — Legittimazione per provvedimento del giudice .............................................. »

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CAPITOLO VII. L’ADOZIONE LEGISLAZIONE — Legge 22 maggio 1974, n. 357 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ................................................................................................................. — Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ............................... — Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori ............................................................................................................ — Codice civile - Libro I - Modificato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 ............... — Legge 31 dicembre 1998, n. 476 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri .......................................... — Legge 28 marzo 2001, n. 149 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile ........................................................... — Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza ....................... — Testo del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (in «Gazzetta ufficiale» Serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2001, n. 240 (in questa stessa «Gazzetta Ufficiale» alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni» ............................................. — Decreto del Ministero della Giustizia n. 91 del 24 febbraio 2004 - Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall’art. 40 della legge 28

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marzo 2001, n. 149. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 84 - Serie generale del 9 aprile

2004) ................................................................................................................... CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 13 novembre 2000, n. K.28.4 - Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato - Art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 - Effetti della trascrizione del provvedimento di adozione ...................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali in data 28 febbraio 2003, n. 6/2003 riguardante la trascrizione degli atti di nascita dei figli minori stranieri adottati all’estero da cittadini italiani ............ — Nota della Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - Area Enti Locali Studi e Documentazione in data 17 marzo 2003 prot. n. 33/1.13.4/ Stato Civile - Minori adottati - Certificazioni anagrafiche - Circolare telegrafica n. 8 (2003) in data 13 marzo 2003 del Ministero dell’Interno ...............

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 5 gennaio 2007, n. K.60.1 avente per oggetto: Legge 5 dicembre 1992, n. 91 - Evoluzione di alcune norme interprative ......................................................................................................... pag.

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GIURISPRUDENZA — — — —

Adozione di maggiori di età ................................................................................ Adozione in casi particolari ................................................................................. Adozione legittimante ......................................................................................... Adozione internazionale .....................................................................................

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QUESITARIO — Adozione di persone maggiori di età - Procedure dell’ufficiale dello stato civile - Cognome dell’adottato ............................................................................. — Adozione dei minori (legittimante) - Quesiti vari. (Legge 4 maggio 1983, n. 184) ...................................................................................................................... — Adozione internazionale ..................................................................................... — Adozione dei minori in casi particolari ...............................................................

CAPITOLO VIII. PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E CONCORDATARIO LEGISLAZIONE A) MATRIMONIO CIVILE — Codice civile - Libro I ........................................................................................... — Art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975 ............................................. — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ...................... — Verbali di richiesta delle pubblicazioni del matrimonio (sostitutivi del registro delle pubblicazioni) e inseriti nel D.M. 5 aprile 2002 (Formulario dello stato civile) come Allegato B ............................................................................... — Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 .................................................................................... — Legge 18 marzo 1968, n. 474 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 ..................................... — Legge 8 maggio 1971, n. 805 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e l’Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio concluso a Vienna il 21 aprile 1967 ..................... — Legge 19 novembre 1984, n. 950 - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980 .................................................................................................... — Legge 5 ottobre 1991, n. 330 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle

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INDICE

formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 ......................................................................................................... pag. — Legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) Vedere la circolare relativa nel presente Capitolo .................................................. »

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 5 aprile 1972, n. 1/50/ F.G./4(72)933 - Accordo italo-svizzero ratificato con legge 18 marzo 1968, n. 474 e accordo italo-austriaco, ratificato con legge 8 maggio 1971, n. 805 - Documentazione per contrarre matrimonio ................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 6 aprile 1978, n. 1381.15900. 1.27.28 - Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Comunione dei beni tra coniugi Pubblicità .......................................................................................................... — Risoluzione ministeriale della Direzione Generale Tasse in data 18 gennaio 1979, n. 291512 - Esenzione dal bollo per i certificati di pubblicazione eseguita (ultimo comma art. 94 c.c.) e per i certificati da rilasciare ai parroci ai sensi dell’art. 7 legge 27 maggio 1929, n. 847 ................................................. — Disposizione del Ministero degli Affari Esteri per la convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 - Completamento della facciata posteriore del modello di certificato con le traduzioni e la sintesi previste dall’art. 6 della convenzione ......................................................................................................................... — Ministero degli Affari Esteri - Entrata in vigore di un Accordo, mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, firmato a Roma il 10 febbraio e l’11 aprile 2000 .............................................................................. — Circolare Miacel del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/ 2001 ..................................................................................................................... — Circolare Miacel del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2001, n. 9/ 2001 ..................................................................................................................... — Nota del Ministero dell’Interno in data 25 febbraio 2004 - Pubblicazione del matrimonio fra cittadino italiano e cittadina straniera: nulla osta ............. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2005, n. 33/2005 Prot. n. 200507262-15100/397 - Autorità competente al rilascio del nullaosta al matrimonio cittadini polacchi ................................................................ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 gennaio 2005, n. 4/2005 Prot. n. 200500794-15100/397 - Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980 - Certificati di capacità matrimoniale ........................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2005, n. 33 - Matrimonio di stranieri in Italia - Autorità competente al rilascio del nulla osta per il matrimonio dei cittadini polacchi ................................................................... — Parere della Prefettura di Rovigo in data 13 maggio 2005 - Pubblicazione di matrimonio - Trascrizione certificato di divorzio australiano ....................... — Nota del Ministero Affari Esteri - «Nulla osta» a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi - Nuove disposizioni da parte dell’Autorità norvegese - Fac simile di nulla osta .......................................................................... — Celebrazione all’estero di matrimonio tra cittadino italiano residente in Italia e cittadina straniera - Pubblicazioni - Dal sito del Ministero dell’Interno Servizi Demografici - Stato Civile si riporta qui di seguito un interessante quesito del 18 maggio 2007 sulle pubblicazioni di matrimonio .................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 settembre 2007, n. 46 - Rila-

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scio del nullaosta al matrimonio ex art. 116 c.c. subordinato alla condizione che il nubendo sia di religione musulmana .................................................. pag. Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III - Stato civile n. 1 - «Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia» di cittadini brasiliani rilasciata dalle Autorità consolari del Brasile - modello ..................... » Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 22 maggio 2008, n. 5 - Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all’estero davanti all’Autorità locale » Matrimonio civile e matrimonio concordatario: pubblicazioni di matrimonio ............................................................................................................................. » Incarico di procedere alla richiesta di pubblicazione di matrimonio ex artt. 50 e 12, comma 7, del D.P.R. n. 396/2000 ........................................................... » Pubblicazioni di matrimonio - Nubendo cittadino kosovaro - Documenti necessari .............................................................................................................. » Ministero dell’Interno - Segnalazione da parte dell’ufficiale di stato civile agli organi di pubblica sicurezza di cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ............................................................................................................ » Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 7 agosto 2009, n. 19 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» - Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile ......................................................................... »

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GIURISPRUDENZA — Sentenze in materia di pubblicazioni di matrimonio civile ...............................

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QUESITARIO — — — — — — — — — —

Quesiti vari in materia di pubblicazione del matrimonio .................................. Verbale della pubblicazione del matrimonio ...................................................... Pubblicazioni in Italia del matrimonio di stranieri ............................................. Matrimonio di cittadino italiano all’estero ......................................................... Matrimonio dei minori ....................................................................................... Dispensa da impedimenti per matrimonio civile ............................................... Dispensa dalle pubblicazioni .............................................................................. Riduzione del termine delle pubblicazioni .......................................................... Rifiuto delle pubblicazioni di matrimonio ......................................................... Opposizione a matrimonio ................................................................................. B) MATRIMONIO CONCORDATARIO

LEGISLAZIONE — Legge 27 maggio 1929, n. 847 portante anche disposizioni per l’applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio ....................................... — R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile ......................................................... — Testo dell’accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, a modifica del Concordato, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. (Vedere in Cap. X) ............ CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Conferenza Episcopale Italiana - Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990 .......................................................................................

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INDICE

— Accordo modificativo del Concordato del 1929, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. (Vedere il testo dell’Accordo e la circolare del Ministero della Giustizia 26 febbraio 1986 rispettivamente in «Legislazione» e in «Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità» del Capitolo X) ............................................

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QUESITARIO — — — — — —

Richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio concordatario ......................... Pubblicazioni di matrimonio concordatario per procura .................................. Dispensa da impedimenti per il matrimonio concordatario .............................. Certificato di cui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 ........................... Opposizione a matrimonio concordatario ......................................................... La trascrizione tardiva del matrimonio secondo le disposizioni dell’accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 .................................................................................................................. CAPITOLO IX. MATRIMONIO CIVILE - CELEBRAZIONE SEPARAZIONE - ANNULLAMENTO - DIVORZIO

LEGISLAZIONE — Codice civile - Libro I - Modificato in base al nuovo diritto di famiglia .............. — Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e introduzione di nuove disposizioni di attuazione in base al nuovo diritto di famiglia. (Legge 19 maggio 1975, n. 151) ................................................................................. — Legge 10 aprile 1981, n. 142 - Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi ...................................................................................... — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ...................... — R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile (artt. 124, 125, 134 rimasti in vigore ai sensi dell’art. 109, comma 2° del D.P.R. n. 396/ 2000) ................................................................................................................... — R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del codice di procedura civile — Legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ......................................................................................................... — Convenzione de L’Aja del 12 giugno 1902 resa esecutoria con legge 7 settembre 1905, n. 523 - Conflitti in materia di divorzio ......................................... — Legge 10 giugno 1985, n. 301 - Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a L’Aja il 1° giugno 1970 ..................................................................................................................... — Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. (Oltre a quelle già inserite nella legge 898/1970) — Legge 29 luglio 1988, n. 331 - Modifica dell’art. 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi .................................................................. — Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione ........................................ — Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni n materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ................................

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INDICE

— Legge 27 settembre 2002, n. 233 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l’11 aprile 2000 ................................................................. pag. 887 — Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - Disposizioni in materia di separazione dei 890 genitori e affidamento condiviso dei figli ........................................................... » — Legge 15 luglio 2009 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) Vedere 893 in Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità del Capitolo VIII ....................... » CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 18 ottobre 2007, n. 55 - Prot. n. 15100/397/0009861 - Matrimonio fra persone dello stesso sesso - Rifiuto della trascrizione ................................................................................................. — Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in data 23 agosto 2007, n. 236 - Matrimoni celebrati fuori orario o fuori della Casa comunale - Per le somme percepite dai Comuni per i matrimoni civili celebrati fuori dall’orario di ufficio o in sede distaccata non sussiste l’assoggettamento all’IVA .................. — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali in data 7 giugno 2007, n. 29 - Matrimonio - Celebrazione del matrimonio fuori della Casa comunale ............................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 18 luglio 2007, n. 40 - Prot. n. 200707422-15100/397 Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura di convivenza registrata e di divorzio lampo ................................................................................. — Nota della Prefettura di bari in data 24 marzo 2003, prot. n. 46/1.13.4/ EE.LL. - Trascrizione sentenza di separazione personale straniera - Richiesta di parere ......................................................................................................... — Nota del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2000, n. 1/50/FG/ 72(2000)5100 - Matrimonio civile - Scioglimento - Passaggio in giudicato della sentenza il 29 maggio 1999 - Annotazione della sentenza di scioglimento il 29 maggio 2000 - Matrimonio concordatario celebrato il 12 giugno 1999 a sensi dell’art. 13 legge 847/1929 - Trascrivibilità in quanto la sentenza di scioglimento era già passata in giudicato al momento del nuovo matrimonio .................................................................................................... — Matrimonio civile fuori della Casa comunale - Il significato da attribuire alla motivazione indicata dall’art. 110 c.c. («... per infermità o altro impedimento di uno degli sposi») ................................................................................... — Matrimonio civile di cittadini stranieri - Il testimone può svolgere anche la funzione di traduttore ........................................................................................ — Gli obblighi anagrafici in relazione al matrimonio ............................................ — Testimoni di matrimonio civile ........................................................................... — Sentenza di divorzio - Data da inserire nella formula 175 di annotazione del divorzio - È quella del deposito in Cancelleria ..............................................

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GIURISPRUDENZA — Morte presunta - Accertamento dell’esistenza invita del presunto morto Effetti .................................................................................................................. — Matrimonio putativo .......................................................................................... — Matrimonio civile per procura, inesistenza o nullità ......................................... — Rapporti patrimoniali tra i coniugi ....................................................................

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INDICE

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Separazione personale dei coniugi ..................................................................... pag. Divorzio ............................................................................................................... » Matrimonio di straniero - Nulla osta di cui all’art. 116 cod. civ. ......................... » Famiglia di fatto .................................................................................................. »

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QUESITARIO — — — — — — —

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Celebrazione del matrimonio civile .................................................................... Matrimonio in imminente pericolo di vita ......................................................... Celebrazione fuori della Casa comunale ........................................................... Matrimonio civile su richiesta di altro ufficiale. (Art. 109 del codice civile) Matrimonio civile per procura ............................................................................ Rifiuto della celebrazione del matrimonio civile ................................................ Riconoscimento di prole ai fini della legittimazione nell’atto del matrimonio civile. (Per quesiti e per il formulario, vedere rispettivamente in «Quesitario» del Cap. VI: «B) Legittimazione» e il nuovo Formulario in «Appendice» al volume) ............................................................................................................... Trascrizione in altri Comuni, di matrimoni celebrati in Italia .......................... Matrimonio di italiani all’estero - Trascrizione in Italia ..................................... Matrimonio di stranieri in Italia ......................................................................... Divorzio ............................................................................................................... Registri ed atti di matrimonio certificazioni ed altri documenti da essi desumibili ................................................................................................................ Convenzioni matrimoniali .................................................................................. Separazione dei coniugi ed eventuale riconciliazione ....................................... Efficacia e trascrizione in Italia delle sentenze straniere di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218. (Vedere nel Capitolo XIII) .................................................

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CAPITOLO X. MATRIMONIO CONCORDATARIO - CELEBRAZIONE - TRASCRIZIONE ANNULLAMENTO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI LEGISLAZIONE — Legge 27 maggio 1929, n. 847 - Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio ......................................................................................................... — R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile ......................................................... — Testo del nuovo accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e relativo protocollo addizionale .......................... — Legge 1 dicembre 1970 e successive modifiche - cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. (Vedere nella parte «Legislazione» del Cap. IX) ................................................................................................................ — Decreto generale sul matrimonio canonico emanato dalla Conferenza episcopale italiana il 5 novembre 1990. (Vedere in «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII - B) Pubblicazioni del matrimonio concordatario) .................................................................................................................... CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 febbraio 1986, n. 1/ 54/F.G./1(86)256 - Istruzioni agli ufficiali dello stato civile per l’applicazione, allo stato, dell’art. 8, n. 1, dell’accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 ...................................

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INDICE

— Regolamento generale sul matrimonio canonico emanato dalla C.E.I. (Conferenza episcopale italiana il 5 novembre 1990. (Vedere in «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII - B) Pubblicazioni del matrimonio concordatario) ............................................................................................... pag.

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GIURISPRUDENZA — — — — —

Ministri del culto cattolico .................................................................................. Trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Italia o all’estero Trascrizione tardiva ............................................................................................ Impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario ..................... Cessazione degli effetti civili ................................................................................

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QUESITARIO — Celebrazione del matrimonio canonico - La figura del parroco ........................ — Riconoscimento di prole nell’atto del matrimonio concordatario. (Per i quesiti relativi al riconoscimento di prole agli effetti della legittimazione operato nell’atto di matrimonio concordatario, vedere «Giurisprudenza», parte «Legittimazione» e «Quesitario», parte «Legittimazione» del Cap. VI) ............................ — Rinvio dell’atto al parroco per la regolarizzazione .............................................. — Trascrizione nei registri dello stato civile ............................................................ — Trascrizione normale del matrimonio religioso in seguito al rilascio del nulla osta di cui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 - Formula per lo spazio in bianco. (Vedere nel presente «Quesitario», sotto la voce: «Trascrizione nei registri dello stato civile» formula n. 1) ...................................................... — Trascrizione del matrimonio religioso in seguito a dispensa dalle pubblicazioni da parte del tribunale - Formula per lo spazio in bianco. (Vedere nel presente «Quesitario» sotto la voce: «Trascrizione nei registri dello stato civile» formula n. 4) ................................................................................................... — Trascrizione del matrimonio contratto da minore ............................................ — Delega tra parroci ............................................................................................... — Delega tra parroci - Matrimonio in base all’art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847. (Vedere più avanti in «Quesitario» sotto la voce: «Matrimonio concordatario senza pubblicazioni civili [art. 13]») ............................................. — Matrimonio a pubblicazioni effettuate ma senza il rilascio del certificato di cui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (art. 12 s.l.) ............................. — Matrimonio concordatario senza pubblicazioni civili (art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847) .......................................................................................... — Rifiuto della trascrizione del matrimonio celebrato in base all’art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847. (Vedere più vanti: «Rifiuto della trascrizone») ...................................................................................................................... — Trascrizione tardiva ............................................................................................ — Trascrizione del matrimonio di coscienza ......................................................... — Rifiuto della trascrizione ..................................................................................... — Trascrizione del matrimonio concordatario nel Comune di residenza degli sposi (registro di parte II serie B) ......................................................................... — Trascrizione in Italia del matrimonio religioso contratto all’estero .................. — Convenzioni matrimoniali .................................................................................. — Effetti concordatari della nullità del matrimonio canonico .............................. — Annullamento - Adempimenti dell’ufficiale dello stato civile ............................. — Annullamento - Effetti in relazione alla prole ................................................... — Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche) ............................................................

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— Matrimonio di stranieri in Italia. (Vedere Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 in data 7 agosto 2009, nella parte «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII. Vedere anche il primo quesito nella parte: «Pubblicazione in Italia del matrimonio di stranieri» del «Quesitario» del Cap. VIII) ............................................................................................................. pag. 1048 CAPITOLO XI. IL MATRIMONIO ACATTOLICO LEGISLAZIONE — Codice civile ......................................................................................................... — Legge 24 giugno 1929, n. 1159 - Matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato .............................................................................. — R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 - Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa colle altre leggi dello Stato .................................................................................. — Legge 11 agosto 1984, n. 449 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese ........................................ — Legge 22 novembre 1988, n. 516 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno — Legge 22 novembre 1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia .......................................................... — Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane ............................................ — Legge 12 aprile 1995, n. 116 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) ...................... — Legge 29 novembre 1995, n. 520 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) ...........................

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero della Giustizia in data 18 luglio 1929 - Applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ................................................................... — Scelta del regime della separazione dei beni nell’atto del matrimonio acattolico. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità» del Cap. X) ......................................................................................................................... — Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 6 dicembre 1986, n. 1/ 54/F.G./6(86) 1953 - Matrimoni celebrati secondo il rito valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449) - Quesiti ............................................................................. — Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 giugno 1989, n. 1/54/F.G./7(89) 1116 - Matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico ......................................................................................................................... — Mancanza in loco di un apposito edificio destinato al culto - Parere del Ministero di Grazia e Giustizia in data 22 settembre 1994 avente per oggetto: Celebrazione matrimonio acattolico «Congregazione Testimoni di Geova» ........................................................................................................................ — Nota del Ministero dell’Interno - Direzione Generale degli Affari dei culti Servizio Affari dei culti - Divisione Affari del culto diverso dal cattolico in data 17 agosto 1993, prot. 376/60/4/5 avente per oggetto: Chiesa Cristiana Evangelica - Ministro di culto Luigi Cesare Sgrò ............................................... — Culti ammessi nello Stato - Limite territoriale per la celebrazione di matrimonio - Ministero dell’Interno - Circolare n. 6, prot. n. 200701761-15100/

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397 Roma, 16 febbraio 2007 - Oggetto: «Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico ....................................................................... pag. 1070 — Firma degli accordi tra Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Confessioni, in tema di intese con confessioni religiose non cattoliche, in data 7 marzo 2007 ...................................................................................................... » 1071 QUESITARIO — Quesiti vari .......................................................................................................... — Matrimonio acattolico di cittadini stranieri in Italia. (Vedere circolare del Ministero dell’Interno n. 19 in data 7 agosto 2009 nella parte «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII - Vedere anche il primo quesito della parte «Quesitario» del Cap. VIII) .................................................... — Divorzio relativo al matrimonio celebrato da ministri del culto acattolico. (Vedere Cap. IX nella parte «Quesitario» sotto la voce: Divorzio [legge 1 dicembre 1970, n. 898]. Procedure per ufficiale dello stato civile) .......................... — Convenzioni matrimoniali ..................................................................................

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CAPITOLO XII. DICHIARAZIONI DI DECESSO - SEPPELLIMENTO CIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI CREMAZIONE - TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLE SALME LEGISLAZIONE — Codice civile ........................................................................................................ — Legge 13 marzo 1950, n. 109 - Dichiarazione di assenza o morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell’Italia in forza del Trattato di pace ................................................ — Legge 17 febbraio 1971, n. 90 - Disposizioni integrative dell’art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216 circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto ........................ — D.M. 14 gennaio 1972 - Legalizzazione delle firme apposte su documenti formati in Italia e da valere all’estero ................................................................. — D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ............................................................................................................ — Legge 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l’accertamento e la certificazione di morte ..................................................................................................... — R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della navigazione ..................................... — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ...................... — Legge 28 febbraio 2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali ........................................................................................... — Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ....................................................................................... — Decreto del Ministero dell’Interno 1° luglio 2002 - Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali ......................................................... — Cremazione - Difficoltà operative - Lettera inviata dal Presidente dell’AN.U.S.C.A. al Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ..........................................................................................................

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— Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 2006 - Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali ......................................................... pag. 1099 — Inumazione e cremazione: utilizzo di un nuovo cofano mortuario - Decreto del Ministro della Salute del 12 aprile 2007: «Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l’inumazione e la cremazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285» ........................................................................................................ » 1101 — Decreto del Ministero della Salute in data 28 giugno 2007 - Autorizzazione all’uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ................................................................ » 1102 — Decreto 11 aprile 2008 - Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte» ...................................................................................... » 1104 CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL in data 26 marzo 2001, n. 2/ 2001 avente ad oggetto: D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .................................. — Circolare del Ministero dell’Interno Miacel in data 11 luglio 2001, n. 9/ 2001 avente ad oggetto: D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .................................. — Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 (2002) avente ad oggetto: Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per successiva trasmissione alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia ...................................................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 19 ottobre 2004, n. 47 - Prot. n. 04009684-15100/397 avente ad oggetto: Artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/ 2000 - Morte violenta .......................................................................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 7 giugno 2007, n. 30 ad oggetto: Art. 77 del D.P.R. n. 396/2000 - Interpretazione - Autorizzazione al seppellimento delle salme ........................................................................................ — Nota della Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo in data 4 agosto 2004, prot. n. 175/1.13.4/AREA II - Stato civile ad oggetto: Morte violenta - Art. 76, 77 e 78 del D.P.R. n. 396/2000 ............................................... — Cremazione di salme - Manifestazione della volontà per la cremazione Circolare del Ministero dell’Interno in data 1 settembre 2004, n. 37/2004 ad oggetto: art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ......................................... — Circolare del Ministero dell’Interno in data 1 luglio 2004, n. 30 ad oggetto: Atti di morte - Cittadini stranieri - Inoltro degli atti alle Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia ............................................................ — Polizia mortuaria - Rilascio delle autorizzazioni in materia - Competenza Circolare del Ministero dell’Interno segnalata ai Sindaci, ai Commissari prefettizi nonchè all’Assessorato alla sanità della Regione Puglia mediante nota della prefettura di Bari in data 8 aprile 2003, prot. n. 366/2.1.20/DISP/ A.S.E.C. ............................................................................................................... — Polizia mortuaria - Trasporto salma - È possibile la richiesta verbale? .............

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QUESITARIO — Dichiarazione di morte - Atto di morte ............................................................... — Dichiarazione di decesso effettuata da straniero in Italia ..................................

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Morte presunta ordinaria e straordinaria .......................................................... pag. 1121 Effetti della morte presunta (ordinaria e straordinaria) .................................... » 1122 Morte violenta ..................................................................................................... » 1124 Certificato necroscopico - Medico necroscopo - Permesso di seppellimento - Redazione degli atti di morte in casi particolari .............................................. » 1126 Schedina «ISTAT» - Certificati ed estratti da atti di morte ................................. » 1133 Problemi riguardanti i cimiteri e le concessioni cimiteriali ............................... » 1134 Cremazione di salme .......................................................................................... » 1139 Sistemazione delle salme .................................................................................... » 1144 Trasporto delle salme .......................................................................................... » 1145

CAPITOLO XIII. TRASCRIZIONE IN ITALIA DELLE SENTENZE STRANIERE (LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218) DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DELLE COMUNITÀ EUROEE LEGISLAZIONE — Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ........................................................................................ — Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (G.U. dell’Unione Europea L 338 del 23 dicembre 2003) ................................................................

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CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 27 ottobre 2005, n. 48, prot. n. 200511530/397 - Certificato di divorzio australiano e riconoscimento ex art. 64 della legge n. 218/95 ................................................................................ — Sentenze di separazione e di divorzio emesse in altro Stato dell’Unione europea - Regolamento CE 2201/2003 .............................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno in data 22 ottobre 2007, n. 56, prot. n. 15100/397/9912 - Sentenze di separazione, divorzio, annullamento La disciplina semplificata del Regolamento Ce 2201/03 e le istruzioni di cui alla circolare n. 24/2006 si applicano anche alle sentenze emesse a seguito di procedimenti precedentemente sottoposti al Regolamento 1347/ 2000 ..................................................................................................................... GIURISPRUDENZA — Giurisprudenza .................................................................................................. QUESITARIO — Trascrizione delle sentenze straniere in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218 - Quesiti vari ............................................................................................. — Regolamento della Comunità Europea ..............................................................

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INDICE

CAPITOLO XIV. RETTIFICAZIONI - CORREZIONI - ANNOTAZIONI (ART. 98 D.P.R. n. 396/2000) LEGISLAZIONE — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ...................... pag. 1179 CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Nota della Procura della Repubblica di Bari in data 24 ottobre 2003 - Atto di stato civile pervenuto dall’estero con un errore - Documento a prova dell’esattezza del cognome o del nome in possesso del Comune che ha effettuato la trascrizione dell’atto - Correzione ai sensi del 1° comma dell’art. 98 del nuovo regolamento ................................................................................. — Circolare del Ministero dell’Interno n. 27/2004 - Atti di nascita provenienti da Paesi di cultura spagnola - Trascrizione in Italia - Correzione del cognome mediante annotazione (art. 98, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000) ................... — Parere del Ministero dell’Interno in data 22 novembre 2004, prot. n. 04002307-15100/15952 - Correzione del cognome - Art. 98, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000 ............................................................................................... — Circolare del Ministero dell'Interno in data 21 marzo 2007, n. 15 - Correzione materiale di scrittura ex art. 98, c. 1, del D.P.R. n. 396/2000: chiarimenti ministeriali .......................................................................................................... — Nota della Prefettura di Potenza - Cognome del figlio italiano ex matre Padre straniero - Al figlio legittimo o naturale riconosciuto da entrambi i genitori spetta pur sempre il cognome paterno - Correzione di cui all’art. 98, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000 - Padre straniero con il doppio cognome - Tale cognome deve essere attribuito al figlio ............................................. — Italianizzazione dei nomi di cittadini italiani nati all’estero - Risposta del Ministero dell’Interno a quesito posto dal Comune di Vergiate ........................ — Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 marzo 2007, n. 14 - Cognome - Attribuzione del cognome ai sensi del 2° comma dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 - Chiarimenti applicativi ................................................................ — Parere del Ministero dell’Interno in data 25 maggio 2007 pubblicato sul sito ministeriale - Quesito in tema di applicazione art. 98 comma 1 D.P.R. 396/2000 .............................................................................................................. — Nota urgente del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III Stato civile in data 15 maggio 2008 - Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000 ............................................ — Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 4 giugno 2008, n. 0005999 - Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000 - Interpretazione estensiva ...............................................................................................

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GIURISPRUDENZA — Giurisprudenza .................................................................................................. QUESITARIO — Quesiti vari in materia di rettificazione e correzione degli atti dello stato civile .....................................................................................................................

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INDICE

— Per la correzione di atti di nascita di cittadini italiani aventi la doppia cittadinanza vedasi la nota del Ministero dell’Interno n. 397 del 15 maggio 2008: «Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98, n. 2 del D.P.R. n. 396/2000», nella parte: «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» del presente Capitolo ................................................................................................. pag. 1203 APPENDICE — Formule per gli atti dello stato civile - Allegato «A» al decreto ministeriale firmato il 5 aprile 2002 ......................................................................................

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CAPITOLO I.

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE DIRITTO E TUTELA AL NOME DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA PARENTELA E AFFINITÀ SOMMARIO LEGISLAZIONE — Disposizione sulla legge in generale. — Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). — Codice civile, Libro I: dall’art. 1 all’art. 10 (persone fisiche). — Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. — D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. — Codice civile - Libro I: dall’art. 43 all’art. 47 (domicilio e residenza) e dall’art. 74 all’art. 78 (parentela e affinità). — Legge 23 luglio 1980, n. 508: Convenzione relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre 1973. — Legge 19 novembre 1984, n. 950: Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e ai nomi - Monaco, 5 settembre 1980. — D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. — D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ — Circolare del Ministero dell’Interno in data del 30 maggio 2006, n. 21 - Problematiche inerenti all’attribuzione del cognome materno. — Nota del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 04002513/15100/16103 Scelta dei nomi a sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Criteri interpretativi. — Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali in data 25 marzo 2008 - Senza il consenso dei genitori, non si può scrivere «bambino adottato». — Circolare del Ministero dell’Interno in data 3 settembre 2008, n. 10 avente per oggetto: Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari. GIURISPRUDENZA — — — —

Nome e diritto al nome. Domicilio, residenza e dimora. Il concetto di «residenza legale». Parentela e affinità.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc. QUESITARIO — — — — —

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Capacità giuridica. Capacità di agire. Pluralità di nomi. (Vedere l’art. 36 del nuovo regolamento e le Circolari relative. Pseudonimo. Parentela e affinità.


LEGISLAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I. Delle fonti del diritto. Art. 1. - Indicazione delle fonti. — Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) [le norme corporative] (1); 4) gli usi. Art. 2. - Leggi. — La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Art. 3. - Regolamenti. — Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Art. 4. - Limiti della disciplina regolamentare. — I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5. - [Norme corporative] (2). — Sono norme corporative le ordinanze corporative (2063), gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Art. 6. - Formazione ed efficacia delle norme corporative. — Abrogato. Art. 7. - Limiti della disciplina corporativa. — Abrogato. Art. 8. - Usi. — Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. (Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto). Art. 9. - Raccolte di usi. — Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

1) A seguito della soppressione, disposta con R.D.L. 3 agosto 1943, n. 721, degli organi corporativi centrali, competenti ad emanare, per le leggi già in vigore, norme corporative nonchè della sostanziale modifica dell’organizzazione economica, queste sono da ritenersi abrogate quali fonti di diritto. 2) Anche l’art. 5 è abrogato.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO II. Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10. - Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. — Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione (cost. 73³), salvo che sia altrimenti disposto. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto. Art. 11. - Efficacia della legge nel tempo. — La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (cost. 25²). I contratti collettivi di lavoro (c. 2067 ss.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione; purchè non preceda quella della stipulazione. Art. 12. - Interpretazione della legge. — Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Art. 13. - Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative. — Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati. Art. 14. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. — Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (cost. 25²). Art. 15. - Abrogazione delle leggi. — Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Art. 16. - Trattamento dello straniero. — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (prel. 26). Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (cost. 10). Gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale sono stati abrogati dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e sostituiti dalle seguenti norme della stessa legge.

Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). TITOLO III. DIRITTO APPLICABILE CAPO I. Disposizioni generali. Art. 13. - Rinvio. — 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge stra-

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niera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L’applicazione del comma primo è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. Art. 14. - Conoscenza della legge straniera applicabile. — 1. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. 2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 15. - Interpretazione e applicazione della legge straniera. — 1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Art. 16. - Ordine pubblico. — 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 17. - Norme di applicazione necessaria. — 1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Art. 18. - Ordinamenti plurilegislativi. — 1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento. 2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Art. 19. - Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze. — 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. 2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO II. Capacità e diritti delle persone fisiche. Art. 20. - Capacità giuridica delle persone fisiche. — 1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. Art. 21. - Commorienza. — 1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva. Art. 22. - Scomparsa, assenza e morte presunta. — 1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. 2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma primo: a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana; b) se l’ultima residenza della persona era in Italia; c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Art. 23. - Capacità di agire delle persone fisiche. — 1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge. 2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa. 3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto. 4. Le limitazioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto. Art. 24. - Diritti della personalità. — 1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma primo sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. (Omissis) CAPO IV. Rapporti di famiglia. Art. 26. - Promessa di matrimonio. — 1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

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Art. 27. - Condizioni per contrarre matrimonio. — 1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Art. 28. - Forma del matrimonio. — 1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Art. 29. - Rapporti personali tra coniugi. — 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art. 30. - Rapporti patrimoniali tra coniugi. — 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Art. 31. - Separazione personale e scioglimento del matrimonio. — 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. Art. 32. - Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio. — 1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Art. 33. - Filiazione. — 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio. 3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge. Art. 34. - Legittimazione. — 1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte. Art. 35. - Riconoscimento di figlio naturale. — 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento nel momento in cui questo avviene. 2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. Art. 36. - Rapporti tra genitori e figli. — 1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. Art. 37. - Giurisdizione in materia di filiazione. — 1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. CAPO V. Adozione. Art. 38. - Adozione. — 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell’adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo. 2. È in ogni caso salva l’applicazione della legge nazionale dell’adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. Art. 39. - Rapporti fra adottato e famiglia adottiva. — 1. I rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art. 40. - Giurisdizione in materia di adozione. — 1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorchè: a) gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. 2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 3, ogni qualvolta l’adozione si è costituita in base al diritto italiano. Art. 41. - Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. — 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.

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2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. CAPO VI. Protezione degli incapaci e obblighi alimentari. Art. 42. - Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori. — 1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. 2. Le disposizioni della convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti. Art. 43. - Protezione dei maggiori d’età. — 1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonchè i rapporti fra l’incapace e chi ne ha cura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell’incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana. Art. 44. - Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d’età. — 1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell’incapace che si trovino in Italia. 2. Quando in base all’art. 66 nell’ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari. Art. 45. - Obbligazioni alimentari nella famiglia. — 1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla convenzione de L’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745. (Omissis)

Codice civile - Libro primo. TITOLO I. DELLE PERSONE FISICHE Art. 1. - Capacità giuridica. — La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti (462, 687, 784) che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. * Art. 2. - Maggiore età. Capacità di agire. — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. * Così sostituito dall’art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Art. 3. - Capacità in materia di lavoro. — Abrogato. Art. 4. - Commorienza. — Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra (462, 791), e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Art. 5. - Atti di disposizione del proprio corpo. — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Art. 6. - Diritto al nome. — Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge (144, 149, 262, 299, 408) attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. Art. 7. - Tutela del diritto al nome. — La persona (8 c.c.) alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome (9 c.c.) o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente (494 p.) ne faccia, può chiedere giudizialmente (9 p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. Art. 8. - Tutela del nome per ragioni familiari. — Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Art. 9. - Tutela dello pseudonimo. — Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’art. 7. Art. 10. - Abuso dell’immagine altrui. — Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge, o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. Art. 1. - In ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente. Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici. Art. 2. - È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, gli effetti dell’art. 44 del codice civile,

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l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza. L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita. Per i nati all’estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti all’obbligo della residenza ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell’Interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonchè il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all’obbligo della iscrizione anagrafica. Art. 3. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo è ufficiale dell’anagrafe. Egli può delegare e revocare in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d’anagrafe al Segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal Prefetto. Art. 4. - L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell’anagrafe ha l’obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni. Art. 5. - L’ufficiale d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede d’ufficio, notificando all’interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d’ufficio è ammesso ricorso al Prefetto. Art. 6. - Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all’ufficio d’anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono. Art. 7. - Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del Prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall’art. 2 dell’ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 devono corrispondere ad una o più frazioni geografiche di cui al primo comma dell’art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città. Art. 8. - In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano tuttavia, fissata la residenza.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 9. - Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l’esame e l’approvazione, all’Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune. Art. 10. - Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna. Art. 11. - Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l’ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall’estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell’anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente, o se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonchè per chiunque consegue l’iscrizione contemporanea nell’anagrafe di più Comuni, si applica l’ammenda da lire 2.000 a lire 10.000. Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell’ufficiale d’anagrafe che ha accertato la contravvenzione. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune. Art. 12. - La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica. Art. 13. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro sarà emanato il regolamento per l’esecuzione della presente legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Art. 1. - 1. È approvato l’unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell’analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

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REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CAPO I. Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche. Art. 1. - Anagrafe della popolazione residente. — 1. L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchè delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. 2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma secondo sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile. Art. 2. - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe. — 1. Il Sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d’anagrafe ad un assessore, al Segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei. 2. In caso di assenza del Sindaco, la funzione di ufficiale d’anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. 3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Art. 3. - Popolazione residente. — 1. Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. 2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata. Art. 4. - Famiglia anagrafica. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Art. 5. - Convivenza anagrafica. — 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purchè non costituiscano famiglie a sè stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica. Art. 6. - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche. — 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento. CAPO II. Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche. Art. 7. - Iscrizioni anagrafiche. — 1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell’anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; b) per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma primo, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonchè per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun Comune. 2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, corredata di permesso di soggiorno. L’ufficiale d’anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al Prefetto. 4. Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale d’anagrafe. Art. 8. - Posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica. — 1. Non deve essere effettuata, nè d’ufficio, nè a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonchè pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel Comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio. Art. 9. - Trasferimento di residenza della famiglia. — 1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perchè appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8. Art. 10. - Mutazioni anagrafiche. — 1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;

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b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell’ambito del Comune, non dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma primo, del presente regolamento. Art. 11. - Cancellazioni anagrafiche. — 1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonchè per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale d’anagrafe, al Prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. CAPO III. Adempimenti anagrafici. Art. 12. - Comunicazione dello stato civile. — 1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonchè le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica. 3. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio d’anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità. 4. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma primo, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento. 5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’«ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del Comune nella cui A.I.R.E. sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone. Art. 13. - Dichiarazioni anagrafiche. — 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

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c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. 2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lett. a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione. 4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto. Art. 14. - Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero. — 1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma primo, lett. a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire, inoltre, atti autentici che ne dimostrino la composizione rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano. 2. Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l’ufficiale d’anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia. Art. 15. - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti. — 1. Qualora l’ufficiale d’anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni. Art. 16. - Segnalazioni particolari. — 1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale d’anagrafe deve darne notizia all’ufficiale d’anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 2. Nel caso di persona che dichiari per sè e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale d’anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inoltro di una regolare pratica migratoria, all’ufficiale d’anagrafe del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinchè questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel Comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal Comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.

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Art. 17. - Termine per le registrazioni anagrafiche. — 1. L’ufficiale d’anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti. Art. 18. - Decorrenza dell’iscrizione e cancellazione anagrafica. — 1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all’art. 13, comma primo, lett. a) del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall’ufficiale d’anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all’atto delle dichiarazioni di cui all’art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all’art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione. 2. La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. 3. Il Comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti. 4. Qualora, trascorso quest’ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l’attuazione, dando, nel contempo comunicazione alla Prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente. 5. Quando, a seguito degli accertamenti, l’ufficiale d’anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all’interessato, specificandone i motivi. 6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel Comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall’interessato di cui all’art. 13, comma primo, lett. a) del presente regolamento. 7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal Prefetto se esse interessano Comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’Interno, sentito l’Istituto centrale di statistica, se esse interessano Comuni appartenenti a province diverse. 8. Le segnalazioni al Ministero dell’Interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere. Art. 19. - Accertamenti richiesti dall’ufficiale d’anagrafe. — 1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale d’anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.

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2. L’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. 3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza. CAPO IV. Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). Art. 20. - Schede individuali. — 1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonchè l’indirizzo dell’abitazione. 2. L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile. 4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune. Art. 21. - Schede di famiglia. — 1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono. 2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma primo dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale d’anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia. 4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma primo. 5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero.

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Art. 22. - Schede di convivenza. — 1. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonchè quelle dei conviventi residenti. 2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige. 3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. 4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. 5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero. Art. 23. - Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici. — 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata a richiesta autorizzata da parte del Ministero dell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica. 2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini. Art. 24. - Ordinamento e collocazione delle schede individuali. — 1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario. È data facoltà all’ufficiale d’anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso. 2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte. Art. 25. - Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza. — 1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno. Art. 26. - Archiviazione degli atti. — 1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario, quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loro assegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente. Art. 27. - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). — 1. La costituzione e la tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione. CAPO V. Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate. Schedario della popolazione temporanea. Art. 28. - Uffici anagrafici periferici. — 1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai Comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori

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elettronici l’istituzione di uffici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni. Art. 29. - Istituzione delle anagrafi separate. — 1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal Prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile. 2. Delle istituzioni effettuate il Prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell’Interno ed all’Istituto centrale di statistica. Art. 30. - Attribuzioni delle anagrafi separate. — 1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono, altresì, al rilascio delle certificazioni anagrafiche. Art. 31. - Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale. — 1. L’originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonchè delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche. 2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma terzo, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia. 3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l’impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede. Art. 32. - Schedario della popolazione temporanea. — 1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma secondo dell’art. 14. 2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di quattro mesi. 3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. 4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune: a) perchè se ne sono allontanate o sono decedute; b) perchè vi hanno stabilito la dimora abituale. 5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale d’anagrafe dell’eventuale Comune di residenza.

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CAPO VI. Certificazioni anagrafiche. Art. 33. - Certificati anagrafici. — 1. L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma secondo dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale d’anagrafe d’ordine del Sindaco. 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio. Art. 34. - Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca. — 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale d’anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente. 2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale d’anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito. Art. 35. - Contenuto dei certificati anagrafici. — 1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del Comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale d’anagrafe ed il timbro dell’ufficio. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma secondo, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. 3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe del rilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. Art. 36. - Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche. — 1. Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale d’anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso al Prefetto. Art. 37. - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. — 1. È vietato alle persone estranee all’ufficio d’anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al corpo della guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale d’anagrafe, uni-

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tamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo, altresì, il disposto dell’art. 33, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici. 3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero dell’Interno tramite le competenti Prefetture. 4. All’ufficiale d’anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati. CAPO VII. Adempimenti topografici ed ecografici. Art. 38. - Adempimenti topografici. — 1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall’Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma terzo dell’art. 39. 2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l’ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l’ufficio topografico od ecografico; nei Comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell’ufficio anagrafe. 3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche. Art. 39. - Aggiornamento del piano topografico. — 1. A cura degli uffici di cui all’art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell’ultimo censimento. 2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. 3. Nel periodo intercensuario l’Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinchè vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio. 4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamente all’Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti, l’insorgere di eventuali contestazioni territoriali. Art. 40. - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali. — 1. I Comuni costituiti dopo l’ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i Comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali. 2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all’ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma quarto dell’art. 39. Art. 41. - Adempimenti ecografici. — 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

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2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Art. 42. - Numerazione civica. — 1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili. 3. La numerazione degli accessi sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso. Art. 43. - Obblighi dei proprietari di fabbricati. — 1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. 3. Con la domanda di cui al comma secondo il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa. 4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma terzo dell’art. 42. Art. 44. - Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico. — 1. Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello d’anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica. 2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo. Art. 45. - Stradario. — 1. In ciascun Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto centrale di statistica.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO VIII. Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti, altri adempimenti statistici. Art. 46. - Revisione delle anagrafi. — 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica. 4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune. Art. 47. - Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. — 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all’apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all’art. 43 ed a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. È fatto obbligo ai Comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica. Art. 48. - Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente. — 1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale d’anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica. 2. Ai fini predetti l’ufficiale d’anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza. Art. 49. - Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni. — 1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni. Art. 50. - Adempimenti dell’ufficio di statistica. — 1. Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all’Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio il quale deve curare, altresì, il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

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CAPO IX. Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali. Art. 51. - Particolari compiti del Sindaco. — 1. Il Sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi. 2. Inoltre il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici e ecografici. Art. 52. - Vigilanza del Prefetto. — 1. Il Prefetto vigila affinchè le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici del Comune della Provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto centrale di statistica. Art. 53. - Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale. — 1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai Prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali manchi l’organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei Prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni. Art. 54. - Vigilanza esercitata dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica. — 1. L’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori. 2. L’Istituto centrale di statistica vigila, tra l’altro, affinchè da parte di tutti i Comuni, siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stesso e promuove, da parte dei Comuni, l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi. Art. 55. - Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni. — 1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il Prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell’Interno e l’Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili. Art. 56. - Procedura per l’applicazione delle sanzioni. — 1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale d’anagrafe. 2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. 3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’art. 11, comma terzo, della citata legge, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a rila-

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

sciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco o da un suo delegato. Art. 57. - Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento. — 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi. Art. 58. - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica. — 1. Sono abrogati il «Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Codice civile - Libro primo. TITOLO III. DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA Art. 43. - Domicilio e residenza. — Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (45). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (44, 18 p.c.). Art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilio. — Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (31 a). Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera pure trasferito il domicilio se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stata denunciato il trasferimento della residenza. *Art. 45. - Domicilio dei coniugi del minore e dell’interdetto. — Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L’interdetto ha il domicilio del tutore. Art. 46. - Sede delle persone giuridiche. — Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede (16, 33, 19, 145 p.c.). Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro (33) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima. Art. 47. - Elezione di domicilio. — Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari (30 p.c.). * Così sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

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LEGISLAZIONE

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto. (Omissis)

TITOLO V. DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ Art. 74. - Parentela. — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite. Art. 75. - Linee della parentela. — Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono l’una dall’altra. Art. 76. - Computo dei gradi. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Art. 77. - Limite della parentela. — La legge non riconosce vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Art. 78. - Affinità. — L’affinità è un vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

Legge 23 luglio 1980, n. 508 - Convenzione relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre 1973. (Omissis) Art. l. - La presente convenzione si applica all’indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza. Essa non limita l’applicazione delle norme di diritto in vigore negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi. Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi e nei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di un nuovo diritto. Essa non impedisce che l’autorità chiamata a formare un nuovo atto rettifichi in esso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero, in relazione ai cognomi ed ai nomi, dagli atti e documenti presentati. Art. 2. - Allorchè un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un’autorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un’estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

stessi caratteri della lingua in cui l’atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica nè traduzione. Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l’atto deve essere redatto. Art. 3. - Allorchè un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l’atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massima misura possibile. Ove esistano norme raccomandate dall’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate. Art. 4. - Nel caso di diversità nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documenti presentati, l’interessato sarà indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identità redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell’atto o del documento. Per l’applicazione della presente disposizione, il termine «cittadino» comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonchè i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato. Art. 5. (1) - In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente, la persona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sarà indicata dai suoi soli nomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sarà indicata nell’atto mediante l’appellativo con il quale è conosciuta. Art. 6. - Allorchè in due o più atti iscritti nei registri dello stato civile da parte di autorità degli Stati contraenti una medesima persona è indicata con cognomi e nomi differenti, le autorità competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversità. A tal fine, le autorità degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto direttamente tra loro. (Omissis)

Legge 19 novembre 1984, n. 950 - Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi - Monaco, 5 settembre 1980. Gli Stati firmatari della presente convenzione, membri della Commissione internazionale di stato civile, desiderosi di favorire l’unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. - 1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 1) Inapplicabilità in Italia dell’art. 5 della convenzione perchè in netto contrasto con l’art. 6 del codice civile.

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LEGISLAZIONE

2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità. Art. 2. - La legge indicata dalla presente convenzione viene applicata anche se si tratta della legge di uno Stato non contraente. Art. 3. - Gli estratti degli atti di nascita devono indicare il cognome e i nomi del bambino. Art. 4. - L’applicazione della legge indicata dalla presente convenzione può essere esclusa solamente se è palesemente incompatibile con l’ordine pubblico. Art. 5. - 1. Qualora l’ufficiale di stato civile che redige l’atto si trovi nell’impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l’autorità dalla quale dipende. 2. L’atto così redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire. Art. 6. - 1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato può riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio. 2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato contraente che ha fatto la riserva. 3. Non è ammessa alcuna altra riserva. 4. Ciascun Stato parte della presente convenzione potrà, in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verrà notificata al Consiglio federale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo, al ricevimento di detta notifica. Art. 7. - La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio federale svizzero. Art. 8. - 1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Art. 9. - Qualunque Stato potrà aderire alla presente convenzione. Lo strumento di adesione verrà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Art. 10. - 1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente convenzione si estende all’insieme dei territori, o a uno o più di detti territori, dei quali cura le relazioni internazionali. 2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio federale svizzero e l’estensione entrerà in vigore al momento dell’entrata in vigore della convenzione per detto Stato o successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata con notifica indirizzata al Consiglio federale svizzero e la convenzione cesserà di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 11. - 1. La presente convenzione rimarrà in vigore senza limite di durata. 2. Ogni Stato parte della presente convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall’entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio federale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati. Art. 12. - 1. Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile e agli altri Stati aderenti alla presente convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della convenzione; c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro; d) ogni dichiarazione concernente l’estensione territoriale della convenzione o il ritiro, con la relativa data di entrata in vigore; e) ogni denuncia della convenzione e la data di entrata in vigore. 2. Il Consiglio federale svizzero comunicherà al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All’entrata in vigore della presente convenzione, una copia certificata sarà trasmessa dal Consiglio federale svizzero al Segretario generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio federale svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione internazionale di stato civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà inoltre inviata al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. (Seguono le firme)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (G.U. n. 174, Serie generale - Supplemento ordinario del 29 luglio 2003). (Omissis) CAPO III. Stato civile, anagrafi e liste elettorali. Art. 62. - Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

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Art. 63. - Consultazione di atti. — 1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’art. 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. CAPO IV. Finalità di rilevante interesse pubblico. Art. 64. - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie; c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale. 3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’art. 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento. Art. 65. - Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici. 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità; c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lett. a), in particolare con riguardo alle sottoscri-

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zioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. (Omissis) Art. 93. - Certificato di assistenza al parto. — 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’art. 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile. (Omissis) Art. 109. - Dati statistici relativi all’evento della nascita. — 1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della Salute, dell’Interno e il Garante. (Omissis) Art. 177. - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali. — 1. Il Comune può utilizzare gli elenchi di cui all’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. 2. Il comma 7 dell’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei con-

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fronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396». 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. 4. Nel primo comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). 5. Nell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.». (Omissis) Art. 186. - Entrata in vigore. — 1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 2003. (Omissis)

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/ 43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. (G.U. n. 186, Serie generale del 12 agosto 2003). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull’attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; Visto l’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato B; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. - Oggetto. — 1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, disponendo le misure necessarie affinchè le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonchè dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. Art. 2. - Nozione di discriminazione. — 1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 2. È fatto salvo il disposto dell’art. 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico». 3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. 4. L’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1. Art. 3. - Ambito di applicazione. — 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall’art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

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LEGISLAZIONE

d) affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitaria; g) prestazioni sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio. 2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, nè qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti. 3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all’origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima. 4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell’art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Art. 4. - Tutela giurisdizionale dei diritti. — 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all’art. 2 si svolge nelle forme previste dall’art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico. 2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all’art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all’art. 5, comma 1. 3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 2729, primo comma, del codice civile. 4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonchè la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. 7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 5. - Legittimazione ad agire. — 1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione. 2. Nell’elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all’art. 52, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonchè le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all’art. 6. 3. Le associazioni e gli enti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Art. 6. - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento. 2. L’iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; d) svolgimento di un’attività continuativa nell’anno precedente; e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all’aggiornamento del registro. Art. 7. - Ufficio per il contrasto delle discriminazioni. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono

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LEGISLAZIONE

avere su donne e uomini, nonchè dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. 2. In particolare, i compiti dell’ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti: a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all’art. 425 del codice di procedura civile; b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori; c) promuovere l’adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’origine etnica; d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonchè proposte di modifica della normativa vigente: f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonchè una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta; g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all’art. 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni. 3. L’ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al comma 2. 4. L’ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 4 settembre 2002. 5. L’ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e Procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonchè di esperti e consulenti esterni. Si applica l’art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall’art. 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303. 7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonchè nei settori della lotta alle discriminazioni, dell’assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell’analisi delle politiche pubbliche. 8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 8. - Copertura finanziaria. — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall’istituzione e funzionamento dell’ufficio di cui all’art. 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 2003. (Omissis)

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La Quinta edizione del “Quesitario Massimario” viene a costituire un vero e proprio rifacimento radicale delle passate edizioni. I capitoli sono composti da quattro settori: Legislazione, Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità, Giurisprudenza, Quesitario, interdipendenti tra loro. Data la natura di strumento pratico caratterizzante il “Quesitario Massimario” nella redazione dei quesiti e’ stata quasi sempre evitata l’interpretazione personalistica, privilegiando la soluzione suggerita dalla prassi radicata o imposta delle numerose Circolari ministeriali. Nella redazione e’ stata rispettata la tradizionale quadripartizione di cui consta la materia: cittadinanza, dichiarazioni di nascita, matrimonio, dichiarazione di decesso, riservando pero’ uno spazio ragguardevole ad altri capitoli vertenti su materie meno ampie e “solenni” ma pur sempre rilevanti. Salvatore Arena e' avvocato in Genova – Giornalista e critico musicale di prestigiosi quotidiani nazionali – Membro della Commissione Ministeriale per il rifacimento dell’Ordinamento dello stato civile. Per vent’anni Direttore Responsabile ed ora Direttore Onorario della rivista “/Lo Stato Civile Italiano/”, ha pubblicato per SEPEL, oltre alle precedenti quattro edizioni del “/Quesitario – Massimario dello stato civile/”, due volumi sulla cittadinanza afferenti alle leggi n. 555/1912 e, recentemente, alla nuova Legge n. 91/1992. Ha pubblicato due volumi correnti sotto il titolo “/Le procedure dello stato civile/” riguardanti l’abrogato R.D. 9.7.1939 n. 1238 e il nuovo DPR n. 396/2000. E’ autore di oltre cinquecento monografie pubblicate sulla rivista “Lo Stato Civile Italiano”; è stato relatore ufficiale di oltre sessanta Convegni organizzati dai Comuni a partire dal 1975.

SBN 88-88430-14-8 ISBN 978-88-88430-14-0

qu i n t a e d iz io n e

19-10-2009

Salvatore QUESITARIO MASSIMARIO Arena DI STATO CIVILE

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Salvatore Arena

QUESITARIO MASSIMARIO DI STATO CIVILE qui nta e dizio ne


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