DONATO BERLOCO - Le funzioni dell'ufficiale di Stato Civile in materia di Polizia Mortuaria

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30-04-2010

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Anche la Regione Puglia, seguendo la tendenza delle altre Regioni che, a macchia di leopardo, hanno adottato normative in materia di attività funeraria, di cremazione e di affidamento delle ceneri, ha emanato la legge n.34 del 15 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.198 del 19-12-2008, entrata in vigore il 4 gennaio 2009. Con legge regionale n.4 del 25 -2-2010, contenente “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”, entrata in vigore il giorno 2-3-2010, giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Puglia n.40 - suppl. del 2-3-2010, sono state apportate ulteriori e significative modifiche sul tema in argomento. Il presente lavoro è diretto a porre in rilievo l’attività di competenza del Comune con particolare riferimento all’attività autorizzatoria in merito: · al trasporto della salma nell’ambito del Comune, fuori Comune, nell’ambito della Regione; · al trasporto del cadavere nell’ambito del Comune, fuori Comune, fuori Regione e all’estero; · alla cremazione; · alla dispersione delle ceneri · all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Non mancano i riferimenti alla formazione dell’atto di morte come elemento di stato civile rilevante ai fini dei connessi adempimenti di polizia mortuaria.

Donato Berloco

Donato Berloco Gia' Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura e’ attualmente Vicedirettore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano” con la quale collabora da oltre un ventennio, autore del volume “Manuale teorico pratico in materia demografica”(Sepel, 2007), docente di corsi di formazione in materia demografica, in qualita' di esperto ANUSCA svolge altresì attività di consulenza per il Ministero dell’Interno.

LE FUNZIONI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

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Euro 36,00

ISBN 88-88430-15-6 ISBN 978-88-88430-15-7

Donato Berloco

LE FUNZIONI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA Particolare disamina delle leggi della Regione Puglia n.34 del 15-12-2008 e n.4 del 24-2-2010

Prefazione di Federico Vitali Magistrato a.r. Gia' Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia


CAPITOLO I

1. - Premessa. Anche la Regione Puglia, seguendo la tendenza delle altre Regioni che, a macchia di leopardo, hanno adottato normative in materia di attività funeraria, di cremazione e di affidamento delle ceneri, ha emanato la legge n. 34 del 15 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008, entrata in vigore il 4 gennaio 2009. Con la successiva legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, contenente «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali», entrata in vigore il 2 marzo 2010, giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Puglia n. 40 - suppl. del 2 marzo 2010, sono state apportate ulteriori e significative modifiche sul tema in argomento, come meglio si vedrà in seguito. Il presente lavoro è diretto a porre in rilievo l’attività di competenza del Comune (del dirigente e dell’ufficiale dello stato civile) e di altre figure con particolare riferimento alle autorizzazioni in merito: — al trasporto della salma nell’ambito del Comune, fuori Comune, nell’ambito della Regione; — al trasporto del cadavere nell’ambito del Comune, fuori Comune, fuori Regione e all’estero; — alla cremazione; — alla dispersione delle ceneri e — all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Non mancano i riferimenti alla formazione dell’atto di morte come elemento di stato civile rilevante ai fini dei connessi adempimenti di polizia mortuaria e riferimenti all’attività funebre. 1.1 - Richiamo alla normativa del D.P.R. 285/1990 e alla legge 130/2001. Il primo punto da tenere ben in vista è dato dal fatto che la normativa di 11


CAPITOLO I

cui ci accingiamo ad esporre un limitato commento è una normativa regionale e, come tale, circoscritta all’ambito territoriale, alla stessa stregua, per altro, di quanto avviene per tutte le leggi regionali. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, della legge regionale n. 34/2008, «per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990, e alla legge 130/2001 e successive modificazioni». Il richiamo o il rinvio che in più parti viene fatto alla legge n. 130/2001, che all’art. 3 contiene dei principi guida a cui si sarebbe dovuto attenere il nuovo Regolamento nazionale di polizia mortuaria (non più emanato), fa intendere che la stessa legge regionale interviene a supplire a tale mancanza. Il vuoto normativo per la mancata emanazione del nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria sarebbe stato colmato dalla normativa regionale. Di conseguenza, le norme della legge n. 130/2001 non sono più solo principi, ma — a seguito del rinvio ad esse fatto dalla legge regionale — assumono il carattere di norme direttamente attuabili. 1.2 - Regionalizzazione. Il fenomeno della regionalizzazione, da un lato, è da considerarsi in senso positivo perchè è intervenuto a colmare le lacune normative a livello centrale; dall’altro lato, ha prodotto, come era naturale e prevedibile, una varietà di norme e di comportamenti differenziati sul territorio nazionale in dispregio al principio della semplificazione ed uniformità dell’azione amministrativa (1). Il rischio è rappresentato dal fatto che, stante la diversità delle normative regionali, si possano creare conflitti normativi specie quando, ad esempio, «il caso della dispersione delle ceneri» debba avvenire in un luogo di altra Regione. I legislatori regionali, di fronte al silenzio e all’assenza del legislatore nazionale che avrebbe dovuto adottare un Regolamento nazionale in materia di polizia mortuaria, di cremazione, di affidamento delle ceneri, ecc., come voluto e prescritto dall’art. 3 della legge n. 130 del 2001, e in considerazione all’intervenuto riparto delle competenze legislative a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione per effetto della legge 1) Risulta che non abbiano ancora legiferato in materia le seguenti Regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano.

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CAPITOLO I

costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (2), si sono sostituiti al legislatore statale emanando normative di attuazione ai principi contenuti nella citata legge n. 130/2001. In linea generale, si può sostenere che, una volta decorsi infruttuosamente i termini per l’eventuale impugnazione delle leggi regionali da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale (come prescritto dall’art. 127 della Costituzione), le norme contenute in queste sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale. Di conseguenza, nessuna dilazione nell’applicare la normativa risulta ammessa, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, nelle Regioni che hanno legiferato valgono le normative emanate dalle stesse, fino a quando non siano dichiarate illegittime dal punto di vista costituzionale. Diciamo questo perchè in alcune realtà qualche sconfinamento si è avuto. Precisiamo meglio: mentre non vi è nulla da dire quando la materia disciplinata dalla legge regionale attenga alla «tutela della salute», che è materia c.d. «concorrente» disciplinata dall’art. 117 novellato della Carta Costituzionale, non altrettanto può dirsi quando si intervenga con legge regionale sulle competenze dell’ufficiale dello stato civile. La disciplina di tali competenze rientra nella materia esclusiva riservata allo Stato. Sta di fatto che lo Stato non ha mai fatto ricorso contro nessuna delle leggi regionali, con la conseguenza che dette normative devono essere osservate da tutti coloro a cui spetta osservarle e farle osservare. 1.3 - Immediata applicazione della normativa regionale. Alla domanda se la normativa regionale pugliese sia di immediata applicazione o sia subordinata all’emanazione di un regolamento regionale di attuazione come è avvenuto, ad esempio, in Lombardia, si deve rispondere osservando che la normativa pugliese non contempla, in generale, rinvii ad un successivo regolamento, tranne che a quello comunale, per alcune fattispecie. Di conseguenza la legge regionale in esame è di immediata applicazione, in sintonia con le norme del D.P.R. 285/1990 e della legge n. 130/2001. Va, tuttavia, detto che dopo il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 2) Tale modifica stabilisce le materie in cui lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva e quelle su cui ha la portata legislativa concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato. Vedasi in appendice il testo della legge n. 3/2001.

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CAPITOLO I

n. 34/2008, è stato aggiunto dalla legge n. 4/2010 il comma 1 bis, secondo cui «Al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento-tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti». Naturalmente, la Regione ha ampia facoltà di intervento con lo strumento regolamentare o con direttive per meglio puntualizzare alcuni istituti e fornire una chiave di lettura il più possibile uniforme. Infatti, l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale affida alla Regione il compito di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle ASL al fine di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale a tutela della dignità del defunto e a garanzia di diritti essenziali della popolazione. Si è dell’avviso, ad esempio, che in mancanza di regolamenti comunali, i luoghi di dispersione delle ceneri o di conservazione dell’urna siano imposti dai Comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari. Va, comunque, evidenziato che alcuni istituti disciplinati dalla legge regionale in esame — ad esempio la disciplina autorizzatoria destinata alle imprese per l’attività funebre di cui all’art. 15 della legge medesima — non sono di immediata applicazione per mancanza di definizione di uno schema di regolamento ad hoc regionale che consenta ai Comuni di emanare i relativi regolamenti attuativi. Così, nelle more dell’emanazione di tali strumenti normativi per l’accreditamento delle imprese di onoranza funebre che dovranno essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede la impresa, le stesse potranno esercitare in autonomia le attività di cui sopra a condizione che: 1) siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio [autorizzazione in materia di commercio e agenzia d’affari, all’esercizio di vicinato, autorizzazione ASL al trasporto, autorizzazione di Polizia Amministrativa prevista dal T.U.L.P.S. (3)]; 3) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza». CAPO III Delle autorizzazioni di polizia ART. 8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

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CAPITOLO I Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’Autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione. Regolamento. (Art. 11, Art. 12, Art. 12-bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18) ART. 9. - Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. ART. 10. - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. ART. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. ART. 12. - Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. ART. 14. - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti di polizia.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI CAPO IV Delle agenzie pubbliche ART. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

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CAPITOLO I

2) utilizzino personale dipendente, regolarmente assunto, con idonea formazione per l’attività da svolgere, in considerazione del fatto che il personale agirà in veste di incaricato di pubblico servizio [art. 358 del codice penale (4)]; 3) comunichino anticipatamente via fax ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL dei Comuni di partenza e di arrivo del feretro, il luogo, la durata e l’ora presunta di partenza e di arrivo al Comune di destinazione. 1.4 - Termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali. La legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, di modifica della legge n. 34/2008, come abbiamo accennato, è intervenuta propiziamente a porre dei termini entro cui i Comuni sono tenuti all’adeguamento dei regolamenti comunali allo schema-tipo regionale. Questa prescrizione è stata introdotta per evitare che alcune disposizioni della normativa regionale non vengano applicate adducendosi a pretesto la mancanza del regolamento comunale. Va ricordato, all’uopo, che l’art. 2, 1° comma, lett. d) affida alla Regione la facoltà di emanare uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria (5). Mentre, per quanto concerne, ad esempio, la disciplina autorizzatoria del trasporto della salma o del cadavere o quella relativa all’affidamento delle ceneri, non sembra che la normativa di cui agli artt. 10, 10 bis e 10 ter della legge regionale sia «in posizione di attesa». Di conseguenza, essa deve ritenersi dotata di forza cogente e, quindi, immediatamente applicabile. Fatta questa indispensabile premessa, ci accingiamo a un breve commento, per articoli e, ove possibile, per singoli commi, di alcune disposizioni della legge regionale pugliese in epigrafe menzionata, con riferimento agli adempimenti dell’ufficiale dello stato civile e, in alcuni casi (vedansi le autorizzazioni al trasporto del cadavere), del dirigente comunale.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza. (1) (1) Le funzioni e i compiti amministrativi sono stati trasferiti ai Comuni, ai sensi dell’art. 163, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad esclusione delle licenze relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Del provvedimento di rilascio della licenza è data preventiva comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del comma 4 dell’art. 163 predetto. 4) ART. 358 del c.p. «Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. — Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1) gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;

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CAPITOLO I 2) ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio». 5) All’art. 7, comma 1, della legge n. 34/2008, dopo le parole «apposito regolamento» è aggiunta, in fine, la seguente: «comunale»; all’alinea del comma 2, dello stesso art. 7, dopo le parole «Con il regolamento» è inserita la seguente: «comunale». Integrazioni fatte dall’art. 35, 1° comma, lettere b) e d), della legge regionale n. 4/2010.

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CAPITOLO I

1. - Premessa. Anche la Regione Puglia, seguendo la tendenza delle altre Regioni che, a macchia di leopardo, hanno adottato normative in materia di attività funeraria, di cremazione e di affidamento delle ceneri, ha emanato la legge n. 34 del 15 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008, entrata in vigore il 4 gennaio 2009. Con la successiva legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, contenente «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali», entrata in vigore il 2 marzo 2010, giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Puglia n. 40 - suppl. del 2 marzo 2010, sono state apportate ulteriori e significative modifiche sul tema in argomento, come meglio si vedrà in seguito. Il presente lavoro è diretto a porre in rilievo l’attività di competenza del Comune (del dirigente e dell’ufficiale dello stato civile) e di altre figure con particolare riferimento alle autorizzazioni in merito: — al trasporto della salma nell’ambito del Comune, fuori Comune, nell’ambito della Regione; — al trasporto del cadavere nell’ambito del Comune, fuori Comune, fuori Regione e all’estero; — alla cremazione; — alla dispersione delle ceneri e — all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Non mancano i riferimenti alla formazione dell’atto di morte come elemento di stato civile rilevante ai fini dei connessi adempimenti di polizia mortuaria e riferimenti all’attività funebre. 1.1 - Richiamo alla normativa del D.P.R. 285/1990 e alla legge 130/2001. Il primo punto da tenere ben in vista è dato dal fatto che la normativa di 11


CAPITOLO I

cui ci accingiamo ad esporre un limitato commento è una normativa regionale e, come tale, circoscritta all’ambito territoriale, alla stessa stregua, per altro, di quanto avviene per tutte le leggi regionali. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, della legge regionale n. 34/2008, «per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990, e alla legge 130/2001 e successive modificazioni». Il richiamo o il rinvio che in più parti viene fatto alla legge n. 130/2001, che all’art. 3 contiene dei principi guida a cui si sarebbe dovuto attenere il nuovo Regolamento nazionale di polizia mortuaria (non più emanato), fa intendere che la stessa legge regionale interviene a supplire a tale mancanza. Il vuoto normativo per la mancata emanazione del nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria sarebbe stato colmato dalla normativa regionale. Di conseguenza, le norme della legge n. 130/2001 non sono più solo principi, ma — a seguito del rinvio ad esse fatto dalla legge regionale — assumono il carattere di norme direttamente attuabili. 1.2 - Regionalizzazione. Il fenomeno della regionalizzazione, da un lato, è da considerarsi in senso positivo perchè è intervenuto a colmare le lacune normative a livello centrale; dall’altro lato, ha prodotto, come era naturale e prevedibile, una varietà di norme e di comportamenti differenziati sul territorio nazionale in dispregio al principio della semplificazione ed uniformità dell’azione amministrativa (1). Il rischio è rappresentato dal fatto che, stante la diversità delle normative regionali, si possano creare conflitti normativi specie quando, ad esempio, «il caso della dispersione delle ceneri» debba avvenire in un luogo di altra Regione. I legislatori regionali, di fronte al silenzio e all’assenza del legislatore nazionale che avrebbe dovuto adottare un Regolamento nazionale in materia di polizia mortuaria, di cremazione, di affidamento delle ceneri, ecc., come voluto e prescritto dall’art. 3 della legge n. 130 del 2001, e in considerazione all’intervenuto riparto delle competenze legislative a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione per effetto della legge 1) Risulta che non abbiano ancora legiferato in materia le seguenti Regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano.

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CAPITOLO I

costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (2), si sono sostituiti al legislatore statale emanando normative di attuazione ai principi contenuti nella citata legge n. 130/2001. In linea generale, si può sostenere che, una volta decorsi infruttuosamente i termini per l’eventuale impugnazione delle leggi regionali da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale (come prescritto dall’art. 127 della Costituzione), le norme contenute in queste sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale. Di conseguenza, nessuna dilazione nell’applicare la normativa risulta ammessa, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, nelle Regioni che hanno legiferato valgono le normative emanate dalle stesse, fino a quando non siano dichiarate illegittime dal punto di vista costituzionale. Diciamo questo perchè in alcune realtà qualche sconfinamento si è avuto. Precisiamo meglio: mentre non vi è nulla da dire quando la materia disciplinata dalla legge regionale attenga alla «tutela della salute», che è materia c.d. «concorrente» disciplinata dall’art. 117 novellato della Carta Costituzionale, non altrettanto può dirsi quando si intervenga con legge regionale sulle competenze dell’ufficiale dello stato civile. La disciplina di tali competenze rientra nella materia esclusiva riservata allo Stato. Sta di fatto che lo Stato non ha mai fatto ricorso contro nessuna delle leggi regionali, con la conseguenza che dette normative devono essere osservate da tutti coloro a cui spetta osservarle e farle osservare. 1.3 - Immediata applicazione della normativa regionale. Alla domanda se la normativa regionale pugliese sia di immediata applicazione o sia subordinata all’emanazione di un regolamento regionale di attuazione come è avvenuto, ad esempio, in Lombardia, si deve rispondere osservando che la normativa pugliese non contempla, in generale, rinvii ad un successivo regolamento, tranne che a quello comunale, per alcune fattispecie. Di conseguenza la legge regionale in esame è di immediata applicazione, in sintonia con le norme del D.P.R. 285/1990 e della legge n. 130/2001. Va, tuttavia, detto che dopo il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 2) Tale modifica stabilisce le materie in cui lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva e quelle su cui ha la portata legislativa concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato. Vedasi in appendice il testo della legge n. 3/2001.

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n. 34/2008, è stato aggiunto dalla legge n. 4/2010 il comma 1 bis, secondo cui «Al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento-tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti». Naturalmente, la Regione ha ampia facoltà di intervento con lo strumento regolamentare o con direttive per meglio puntualizzare alcuni istituti e fornire una chiave di lettura il più possibile uniforme. Infatti, l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale affida alla Regione il compito di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle ASL al fine di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale a tutela della dignità del defunto e a garanzia di diritti essenziali della popolazione. Si è dell’avviso, ad esempio, che in mancanza di regolamenti comunali, i luoghi di dispersione delle ceneri o di conservazione dell’urna siano imposti dai Comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari. Va, comunque, evidenziato che alcuni istituti disciplinati dalla legge regionale in esame — ad esempio la disciplina autorizzatoria destinata alle imprese per l’attività funebre di cui all’art. 15 della legge medesima — non sono di immediata applicazione per mancanza di definizione di uno schema di regolamento ad hoc regionale che consenta ai Comuni di emanare i relativi regolamenti attuativi. Così, nelle more dell’emanazione di tali strumenti normativi per l’accreditamento delle imprese di onoranza funebre che dovranno essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede la impresa, le stesse potranno esercitare in autonomia le attività di cui sopra a condizione che: 1) siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio [autorizzazione in materia di commercio e agenzia d’affari, all’esercizio di vicinato, autorizzazione ASL al trasporto, autorizzazione di Polizia Amministrativa prevista dal T.U.L.P.S. (3)]; 3) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza». CAPO III Delle autorizzazioni di polizia ART. 8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

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CAPITOLO I Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’Autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione. Regolamento. (Art. 11, Art. 12, Art. 12-bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18) ART. 9. - Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. ART. 10. - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. ART. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. ART. 12. - Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. ART. 14. - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti di polizia.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI CAPO IV Delle agenzie pubbliche ART. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

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CAPITOLO I

2) utilizzino personale dipendente, regolarmente assunto, con idonea formazione per l’attività da svolgere, in considerazione del fatto che il personale agirà in veste di incaricato di pubblico servizio [art. 358 del codice penale (4)]; 3) comunichino anticipatamente via fax ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL dei Comuni di partenza e di arrivo del feretro, il luogo, la durata e l’ora presunta di partenza e di arrivo al Comune di destinazione. 1.4 - Termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali. La legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, di modifica della legge n. 34/2008, come abbiamo accennato, è intervenuta propiziamente a porre dei termini entro cui i Comuni sono tenuti all’adeguamento dei regolamenti comunali allo schema-tipo regionale. Questa prescrizione è stata introdotta per evitare che alcune disposizioni della normativa regionale non vengano applicate adducendosi a pretesto la mancanza del regolamento comunale. Va ricordato, all’uopo, che l’art. 2, 1° comma, lett. d) affida alla Regione la facoltà di emanare uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria (5). Mentre, per quanto concerne, ad esempio, la disciplina autorizzatoria del trasporto della salma o del cadavere o quella relativa all’affidamento delle ceneri, non sembra che la normativa di cui agli artt. 10, 10 bis e 10 ter della legge regionale sia «in posizione di attesa». Di conseguenza, essa deve ritenersi dotata di forza cogente e, quindi, immediatamente applicabile. Fatta questa indispensabile premessa, ci accingiamo a un breve commento, per articoli e, ove possibile, per singoli commi, di alcune disposizioni della legge regionale pugliese in epigrafe menzionata, con riferimento agli adempimenti dell’ufficiale dello stato civile e, in alcuni casi (vedansi le autorizzazioni al trasporto del cadavere), del dirigente comunale.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza. (1) (1) Le funzioni e i compiti amministrativi sono stati trasferiti ai Comuni, ai sensi dell’art. 163, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad esclusione delle licenze relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Del provvedimento di rilascio della licenza è data preventiva comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del comma 4 dell’art. 163 predetto. 4) ART. 358 del c.p. «Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. — Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1) gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;

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CAPITOLO I 2) ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio». 5) All’art. 7, comma 1, della legge n. 34/2008, dopo le parole «apposito regolamento» è aggiunta, in fine, la seguente: «comunale»; all’alinea del comma 2, dello stesso art. 7, dopo le parole «Con il regolamento» è inserita la seguente: «comunale». Integrazioni fatte dall’art. 35, 1° comma, lettere b) e d), della legge regionale n. 4/2010.

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30-04-2010

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Anche la Regione Puglia, seguendo la tendenza delle altre Regioni che, a macchia di leopardo, hanno adottato normative in materia di attività funeraria, di cremazione e di affidamento delle ceneri, ha emanato la legge n.34 del 15 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.198 del 19-12-2008, entrata in vigore il 4 gennaio 2009. Con legge regionale n.4 del 25 -2-2010, contenente “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”, entrata in vigore il giorno 2-3-2010, giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Puglia n.40 - suppl. del 2-3-2010, sono state apportate ulteriori e significative modifiche sul tema in argomento. Il presente lavoro è diretto a porre in rilievo l’attività di competenza del Comune con particolare riferimento all’attività autorizzatoria in merito: · al trasporto della salma nell’ambito del Comune, fuori Comune, nell’ambito della Regione; · al trasporto del cadavere nell’ambito del Comune, fuori Comune, fuori Regione e all’estero; · alla cremazione; · alla dispersione delle ceneri · all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Non mancano i riferimenti alla formazione dell’atto di morte come elemento di stato civile rilevante ai fini dei connessi adempimenti di polizia mortuaria.

Donato Berloco

Donato Berloco Gia' Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura e’ attualmente Vicedirettore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano” con la quale collabora da oltre un ventennio, autore del volume “Manuale teorico pratico in materia demografica”(Sepel, 2007), docente di corsi di formazione in materia demografica, in qualita' di esperto ANUSCA svolge altresì attività di consulenza per il Ministero dell’Interno.

LE FUNZIONI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CopertinaCartotecnicaPuglia:Layout 1

Euro 36,00

ISBN 88-88430-15-6 ISBN 978-88-88430-15-7

Donato Berloco

LE FUNZIONI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA Particolare disamina delle leggi della Regione Puglia n.34 del 15-12-2008 e n.4 del 24-2-2010

Prefazione di Federico Vitali Magistrato a.r. Gia' Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia


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