GIANNA NENCINI La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri

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Gianna Nencini La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri

Una guida semplice e dettagliata per aiutare l’ufficiale di stato civile a districarsi nel complesso settore dei provvedimenti provenienti dall’estero. Redatta sulla base della giurisprudenza formatasi sulla materia e delle preziose indicazioni date dalle varie Procure e dal Ministero dell’Interno vuole essere una guida di facile consultazione per tutti coloro che devono confrontarsi con il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti emessi in altri Paesi. Un ausilio prezioso sia per coloro che si avvicinano a questa materia per la prima volta sia per coloro che desiderano approfondire alcuni aspetti particolari. Uno strumento necessario per poter svolgere al meglio il lavoro di ufficiale di stato civile in una realtà in cui i provvedimenti stranieri sono sempre più numerosi.

L'autore Gianna Nencini è laureata in Filosofia presso l’Università di Firenze e in Scienze Politiche presso l’Università di Siena. Dal 2006 è responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Volterra (PI). Dal 2008 collabora con la rivista “Lo Stato Civile Italiano”. Svolge attività di docenza nelle materie dello stato civile come esperta ANUSCA

€ 32,00

ISBN 88-88430-18-0 ISBN 978-88-430-18-8

Gianna Nencini

La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri


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Gianna Nencini

La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri


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Š Copyright 2010 S.E.P.E.L. Editrice 40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15 tel. 051.878143 - fax 051.878509 www.sepel.it e-mail: sepel@sepel.it E' vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm) Grafica: Lara Bresciani Stampa: Tip. M.G. - FUNO (Bologna) Novembre 2010 ISBN 88-88430-18-0 ISBN 978-88-430-18-8


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Indice

Introduzione........................................................................................pag.5 Capitolo I La normativa applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere..............................................................pag.8 Capitolo II Che cos’è una sentenza straniera.....................................................pag.11 Capitolo III Il riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi dell’art. 64 della legge 218/95 I Requisito: la competenza giurisdizionale del giudice straniero..........pag.15 Sentenze di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio....pag.17 Sentenze relative alla filiazione.............................................................pag.19 II Requisito: i diritti della difesa..............................................................pag.19 III Requisito: la sentenza pronunciata in contumacia...........................pag.22 IV Requisito: la definitività della sentenza.............................................pag.23 V Requisito: non contrarietà con altra sentenza pronunciata dal giudice italiano...............................................................................pag.26 VI Requisito: assenza di altro processo in Italia...................................pag.27 VII Requisito: non contrarietà all’ordine pubblico.................................pag.29 L’ordine pubblico e le sentenze di divorzio..........................................pag.30 L’ordine pubblico e le sentenze relative alla filiazione...........................pag.35 Capitolo IV Il riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi dell’art. 65...pag.39 1


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Capitolo V Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria ai sensi dell’art. 66............................................................pag.44 Capitolo VI Requisiti formali, modalità di presentazione e di trascrizione della sentenza a) La sentenza deve essere tradotta in lingua italiana..........................pag.47 b) La sentenza deve essere legalizzata................................................pag.48 c) La sentenza deve essere presentata in versione integrale..............pag.49 d) La richiesta di trascrizione................................................................pag.49 e) Limiti temporali di applicazione della legge 218/95.........................pag.50 f) La sentenza deve essere trascritta per sunto...................................pag.51 g) Comune competente a ricevere e trascrivere la sentenza o il provvedimento straniero..............................................pag.52 h) Decorrenza della sentenza straniera................................................pag.53 Capitolo VII Sentenza di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio proveniente da un Paese europeo..........................pag.54 Capitolo VIII Caratteri generali del regolamento....................................................pag.55 Capitolo IX Modalità di presentazione della sentenza........................................pag.58 Capitolo X Caratteri della sentenza da riconoscere a) Contrarietà all’ordine pubblico.........................................................pag.61 b) Violazione dei diritti della difesa........................................................pag.62 c) Incompatibilità con altra decisione...................................................pag.63 d) Definitività della sentenza.................................................................pag.64 Capitolo XI Limiti temporali di applicazione del regolamento.............................pag.65 Conclusione.......................................................................................pag.66 Appendice I. Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (S.O. 3 giugno 1995, n. 128)...............................pag.68 II Regolamento Consiglio europeo 27 novembre 2003, n. 2201 Relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000 (GUCE 23 dicembre 2003, n. L338/1)............................................pag.89

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III. Circolare Ministero di Grazia e Giustizia 7 gennaio 1997, prot. 1/50/FG/29(96)1227 Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: istruzioni per gli uffici dello stato civile.................................................pag.135 IV. Circolare Ministero dell’Interno - Dip. affari interni e territoriali 27 ottobre 2005, n. 48 prot. 200511530-15100/397 - Certificato di divorzio australiano e riconoscimento ex art. 64 della legge n. 218/95......................................................................pag.138 V. Circolare Ministero dell’Interno - Dip. affari interni e territoriali 23 giugno 2006, n. 24 prot. 200606757-15100/397 - Regolamento del C.U.E CE 2201/2003 Documentazione necessaria ai fini della trascrizione delle sentenze di Separazione e Divorzio emesse in un altro Stato dell’Unione - Richiesta di traduzione in lingua italiana della sentenza da trascrivere.........................................................................pag.138 VI. Circolare Ministero dell’Interno - Dip. affari interni e territoriali 22 ottobre 2007, n. 56 prot. 15100/397/9912 - Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 2201/03 - Chiarimenti circa l’ambito di applicazione temporale...................pag.141 VII.Circolare Ministero dell’Interno - Dip. affari interni e territoriali 18 luglio 2007, n. 40 prot. 200707422-15100/397 - Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura di convivenza registrata e di divorzio lampo................................pag.141 VIII.Circolare della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, inviata agli ufficiali dello stato civile 25 gennaio 1997, prot. n. 2/97 - Legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Istruzioni per gli uffici dello stato civile.............................................................pag.143 IX. Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 21 marzo 1997, prot. n. 31/97/st. Civ. - Legge 31 maggio 1995, n. 218 recante «Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato» - Criteri di massima per l’esame e l’eventuale inoltro a questo ufficio, ai sensi dell’art. 13 co. 2 ord. stato civile (R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238) ed alla luce della circolare 1/50/F.G./29 (96) 1227 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia, delle istanze intese ad ottenere il riconoscimento immediato di sentenze straniere in materia matrimoniale....................................................................................pag.144

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Introduzione

La legge 31 maggio 1995, n. 218 di «Riforma del Sistema di Diritto Internazionale Privato» ha stabilito che le sentenze straniere, per essere riconosciute nel nostro ordinamento, non devono più essere delibate dalla Corte d’Appello. Ciò ha costituito uno snellimento dal punto di vista burocratico ed una facilitazione notevole per i destinatari delle sentenze, che non hanno più avuto bisogno di ricorrere al Tribunale, ma ha costretto l’ufficiale di stato civile a confrontarsi con un compito nuovo: la trascrizione delle sentenze straniere. Il percorso che ha condotto all’assetto attuale non è stato lineare, si pensi solo al fatto che il Titolo IV della legge 218/95 (Efficacia di sentenze e atti stranieri) è entrato in vigore il 1° settembre 1996 mentre il resto della legge aveva visto applicazione già dal settembre del 1995. Durante questo intervallo di tempo infatti il Ministro di Grazia e Giustizia aveva presentato un disegno di legge che avrebbe dovuto ripristinare la procedura di delibazione da parte delle Corti d’Appello. Dato però che il legislatore non è intervenuto a modificare l’impianto originario della legge, l’ufficiale di stato civile ha dovuto prendere atto delle nuove disposizioni e prepararsi a ricevere direttamente le sentenze straniere senza che esse fossero preventivamente vagliate da alcun organismo giurisdizionale. L’art. 73 della legge 218/95 infatti ha abrogato gli articoli da 796 all’805 del codice di procedura civile, quelli riguardanti appunto la delibazione, ed ha sancito che le sentenze straniere sono riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Ciò significa che non è più necessaria la dichiarazione di efficacia da parte del Tribunale ma solo «il mero accertamento della sussistenza dei requisiti di legge perché la sentenza possa essere riconosciuta» 1. Non solo, il Tribunale non deve più ordinare all’ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni previste per legge perché tali adempimenti sono conseguenti alla verifica dei requisiti ex art. 64 e seguenti della legge 218/95.

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Cfr sentenza Corte d’Appello di Venezia del 14 novembre 1997.

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Se dunque il riconoscimento di una sentenza straniera non passa più attraverso il Tribunale e non è più necessario un procedimento giudiziario resta il fatto che l’ufficiale di stato civile, di fronte ad una sentenza da trascrivere, deve comunque porre in essere un procedimento «amministrativo» che inizia con la richiesta di trascrizione da parte degli interessati, prosegue con una istruttoria, nel corso della quale si procede alla verifica dei requisiti stabiliti dalla legge e si conclude con una decisione riguardo alla possibilità di trascrizione della sentenza. Ecco allora che il compito dell’ufficiale di stato civile si palesa in tutta la sua importanza. Se infatti l’ufficiale di stato civile stabilisce, sulla base della sua valutazione, che la sentenza è trascrivibile questa acquisterà efficacia anche nel nostro ordinamento senza bisogno di altri adempimenti. E così, per esempio, un cittadino italiano divorziato in Argentina potrà vedere cambiato il suo stato civile ed essere «divorziato» anche per lo Stato Italiano semplicemente presentando la sentenza di divorzio all’ufficiale di stato civile del suo Comune. Le uniche eccezioni a questa procedura sono quelle sancite dall’art. 67 della legge 218/95 a norma del quale il ricorso alla Corte d’Appello è possibile quando l’ufficiale di stato civile rifiuti la trascrizione di una sentenza, nel caso di contestazione del giudicato straniero e quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata dello stesso. Nel nostro ordinamento, infatti, si distingue il «riconoscimento» del giudicato dalla sua esecuzione che si ha quando, in vista dei risultati pratici che il giudicato persegue, è necessario ricorrere alla cooperazione della forza pubblica dello Stato del foro. Come si legge nella relazione di accompagnamento alla legge 218/952 «la ragione di innovare, rispetto al regime del 1942, deriva dal proposito di semplificare il controllo, che deve dar luogo ad un provvedimento del giudice solo quando le parti dissentano intorno all’efficacia in Italia della sentenza straniera, mentre nel caso di efficacia riconosciuta anche spontaneamente dalle parti non vi è ragione di instaurare un apposito processo».

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L’espressione «relazione di accompagnamento alla legge 218/95» non è esatta. Infatti la relazione era allegata al disegno di legge n. 1192 che, una volta approvato, sarebbe diventato la legge 218/95 (cfr. F. POCAR, «Il Nuovo Diritto Internazionale Privato», ed. Giuffrè, 1997). Tale relazione è frutto di un lavoro fatto da una Commissione di esperti e fu presentata nel corso della XI legislatura al Senato della Repubblica. Fatta questa precisazione, per semplicità e per rendere più agevole la lettura continuerò ad utilizzare l’espressione suddetta.


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E comunque anche nel caso di ricorso al Tribunale, questo, come ha chiarito la Corte d’Appello di Venezia, ha la sola funzione di accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 64 e non di dichiarare l’efficacia della sentenza straniera. In pratica il Tribunale e l’ufficiale di stato civile hanno esattamente le stesse funzioni. Data dunque l’importanza del compito l’allora Ministero di Grazia e Giustizia con circolare del 7 gennaio 1997 3 diede alcune indicazioni agli ufficiali di stato civile che rimangono tuttora valide. Eccole: se la sentenza possiede tutti i requisiti necessari al suo riconoscimento allora si può procedere alla trascrizione, se l’ufficiale di stato civile nutre dubbi riguardo alla sussistenza di uno o di alcuni di questi requisiti deve rivolgersi al Procuratore della Repubblica «rappresentando i termini della questione» e sulla base della risposta così ottenuta può procedere alla trascrizione oppure no. Oggi, poiché il controllo sullo stato civile è passato al Ministero dell’Interno si ritiene che debba essere interpellata la Prefettura e non più la Procura ma il modo di procedere è rimasto lo stesso. Ma la cosa veramente importante è che l’ufficiale di stato civile deve sapere come muoversi di fronte ad una sentenza straniera dal momento che anche il ricorso alla Prefettura deve essere motivato e circostanziato, cosa che è possibile fare solo se abbiamo ben presenti i problemi che la trascrizione di una sentenza straniera ci può porre.

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Vedi circolare 7 gennaio 1997, prot. 1/50/F.G./29(96)1227 avente ad oggetto «Legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

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Capitolo I

La normativa applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere

Il primo rilievo da fare è che esiste una pluralità di fonti normative che regolano il riconoscimento delle sentenze straniere. L’art. 2 della legge 218/95 stabilisce: «le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia». Ciò significa che se, relativamente al riconoscimento di sentenze straniere, esistono convenzioni tra l’Italia ed altri Paesi queste prevalgono sulla legge 218/95, cioè, in pratica, si applica la normativa convenzionale anziché quella comune. Non solo, poiché negli ultimi anni a disciplinare tale materia è intervenuta anche la normativa comunitaria, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una sentenza straniera, dobbiamo verificare se questa è applicabile, se non lo è dobbiamo verificare se ci sono convenzioni internazionali. In caso di inapplicabilità sia della prima che delle seconde allora si applica la legge 218/95 che diventa normativa residuale. Quanto detto non deve trarre in inganno: le norme della legge 218/95 si applicano nella maggior parte dei casi sia perché la normativa comunitaria e convenzionale riguarda solo alcuni tipi di sentenze, per lo più provenienti da un numero limitato di Paesi (quelli europei o quelli tra i quali è operante la convenzione) sia perché la normativa convenzionale è, di fatto, inapplicata per i motivi specificati di seguito. Vediamo dunque qual è la normativa applicabile. Norme Comunitarie La normativa comunitaria è quella sancita dal regolamento comunitario n. 2201/2003 del Consiglio europeo del 27 novembre 2003 «relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento CE n. 1347/2000». Poiché tale regolamento (come tutti i regolamenti comunitari) è immediatamente e completamente applicabile in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda le sentenze di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio provenienti dai Paesi della Comunità Europea si ap8


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plica tale regolamento. Questo invece non si applica «né al diritto di filiazione né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone». Pertanto per una sentenza e/o provvedimento nelle suddette materie dovrà verificarsi l’esistenza di convenzioni internazionali, altrimenti si applicano le norme previste dalla legge 218/95. Norme Convenzionali Le convenzioni sono accordi bilaterali o multilaterali che lo Stato italiano ha stipulato con altri Stati al fine di disciplinare determinate materie. In tema di scioglimento del vincolo matrimoniale è tuttora vigente la Convenzione dell’Aja dell’1 giugno 1970, ratificata dall’Italia con legge 301 del 10 giugno 1985 ed entrata in vigore il 20 aprile 1986. Tale convenzione fu sottoscritta con lo scopo di favorire il riconoscimento delle sentenze di divorzio e separazione personale, pronunciate negli Stati aderenti alla convenzione. Ad oggi il ruolo di detta convenzione è decisamente marginale in quanto la maggior parte dei Paesi che l’hanno sottoscritta sono Paesi europei ai quali si applica il regolamento comunitario. Rimane in vigore per altri Paesi quali: Egitto, Australia, Estonia, Danimarca, Cipro. Il riconoscimento di una sentenza di divorzio o separazione personale ai sensi della suddetta convenzione è possibile a patto che siano osservati i criteri di competenza giurisdizionale rappresentati, ai sensi dell’art. 2, alternativamente dalla residenza del convenuto o dell’attore, dalla cittadinanza dei coniugi o dell’attore e che siano stati garantiti i diritti della difesa, che la sentenza non sia contraria ad altra sentenza e non sia manifestamente contraria all’ordine pubblico. Tuttavia per espressa disposizione (art. 17) tale convenzione non ostacola l’applicazione, in uno Stato contraente, di norme giuridiche più favorevoli. Ragion per cui, date le norme di maggior favore al riconoscimento previste dalla legge 218/95, questa convenzione risulta, di fatto, inapplicata. In tema di filiazione, invece, viene in rilievo la Convenzione italo-tedesca stipulata a Roma il 9 marzo 1936 relativa al riconoscimento e alla esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, approvata con legge 14 gennaio 1937, n. 106 che è tuttora in vigore per alcune materie tra cui, appunto, quelle relative alla filiazione 4 . Anche tale convenzione, che riguarda solo i provvedimenti provenienti dalla Germania, è di fatto, come vedremo meglio parlando della competenza giurisdizionale del giudice straniero, inoperante date le norme di maggior favore previste dalla legge 218/95.

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Cfr. Cass., sentenza 14 gennaio 2003, n. 365.

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Norme Comuni A tutte le altre sentenze, cioè quelle relative alla filiazione, ai diritti della persona e quelle in campo matrimoniale a cui non si applica la normativa comunitaria o convenzionale, si applica la legge 218/95. Stante il fatto che, eccettuato il regolamento comunitario, la normativa applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere risulta essere quella prevista dalla legge 218/95, inizierò dall’analisi degli artt. 64, 65 e 66 della stessa per passare alla trattazione della normativa comunitaria. Questo naturalmente dopo aver chiarito qual è l’oggetto di questa trattazione e cioè che cosa deve intendersi per sentenza straniera.

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