Anagrafe L’iscrizione anagrafica degli ospiti e dei subconduttori
L’iscrizione anagrafica degli ospiti e dei subconduttori Paolo Morozzo della Rocca Ordinario di diritto privato nell’Università degli studi di Urbino
Non è necessario il consenso del proprietario all’iscrizione anagrafica del suo inquilino. Come è noto a quasi tutti gli ufficiali di anagrafe — ma le eccezioni purtroppo non mancano — l’opposizione del proprietario alla richiesta di iscrizione anagrafica del conduttore non impedisce nè la ricevibilità della dichiarazione anagrafica nè l’iscrizione stessa.
Non è necessario il consenso del proprietario all’iscrizione anagrafica del suo inquilino l Non è mai abusivo — nelle abitazioni private — colui che vi risiede su autorizzazione del conduttore anche contro la volontà del proprietario l Familiari e ospiti l I subaffittuari l L’ospite per ragioni di servizio l Convivenze pericolose l L’ufficiale di anagrafe e l’allegato I alla dichiarazione anagrafica
Il consenso del proprietario rileva infatti solo come presupposto della liceità dell’utilizzo (o, se si vuole, dell’occupazione) dell’immobile come civile abitazione, sicchè in assenza di una querela per occupazione abusiva e senza titolo da parte del proprietario l’occupante ha il diritto/dovere di rendere la dichiarazione di residenza all’indirizzo di abitazione. Pertanto, l’ufficiale di anagrafe, dando avviso dell’avvio del procedimento al proprietario dell’immobile, potrà sapere se sia intervenuta querela o azione di spoglio da parte di quest’ultimo nei riguardi del richiedente l’iscrizione anagrafica o del soggetto che gli ha consentito l’immissione nell’immobile, dovendo altrimenti dedurne la legittimità dell’occupazione e dunque la ricevibilità della dichiarazione anagrafica. Non v’è dubbio infatti che i proprietari che si vedano spogliati della disponibilità di un bene di abitazione mediante un’occupazione violenta, o che si accorgano dell’utilizzo clandestino del bene da parte di terzi non autorizzati, faranno senz’altro querela all’Autorità giudiziaria per riaverne la disponibilità; oppure agiranno con l’azione civile
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possessoria (dai tempi ben più brevi) per ottenere dal giudice il pronto rilascio dell’immobile loro sottratto. In questo secondo caso, una volta intervenuto l’ordine di rilascio da parte del giudice dell’azione possessoria, se tale ordine non viene ottemperato l’inadempiente subirà una sanzione penale e si qualificherà come occupante abusivo e senza titolo già solo perchè disobbediente a detto ordine del giudice, sia pure nell’ambito di un procedimento d’urgenza e quindi non ancora definitivo.
Chiarito, sia pur brevemente, l’orizzonte di tutela del proprietario dell’immobile, va osservato come qualsiasi titolo di godimento (anche informale o di fatto) che abbia visto il proprietario consenziente al momento dell’immissione nell’immobile da parte dell’occupante legittima colui che dell’immobile ha fatto la sua stabile dimora a chiedere l’iscrizione anagrafica; e ciò vale anche nel caso in cui il proprietario, successivamente all’ingresso nell’abitazione, contesti all’inquilino il sopravvenuto venir meno del titolo di godimento (ad esempio a motivo dello scadere del periodo di locazione o di comodato, oppure per il venir meno della disponibilità a prolungare l’ospitalità a titolo gratuito).
Non è mai abusivo — nelle abitazioni private — colui che vi risiede su autorizzazione del conduttore anche contro la volontà del proprietario. Una questione interessante — e a volte controversa nel