Disciplina del nome e del cognome

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L'autore Gianna Nencini è laureata in Filosofia presso l'Università di Firenze e in Scienze Politiche presso l'Università di Siena. Dal 2006 è responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Volterra (PI). Dal 2008 collabora con la rivista "Lo Stato Civile Italiano". Svolge attività di docenza nelle materie dello stato civile come esperta ANUSCA Per Sepel editrice ha pubblicato: La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri (Sepel, 2010)

€ 32,00

ISBN 88-88430-21-0 ISBN 978-88-88430-21-8

Gianna Nencini La disciplina del nome e del cognome

Il volume, oltre ad essere una guida per il lavoro quotidiano dell’ufficiale di stato civile, si propone di fornire al lettore un inquadramento generale sulle problematiche relative al nome e al cognome. Questo tema, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di una nutrita e interessante giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, la quale ha contribuito a gettare nuova luce sulle questioni che l’ufficiale di stato civile si trova, quasi ogni giorno, a dover affrontare. Per questa ragione ogni singolo argomento trattato, oltre ad essere affrontato dal punto di vista pratico, è analizzato sulla base delle riflessioni forniteci da dottrina e giurisprudenza così da poter fornire al lettore un quadro esaustivo della materia.

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Gianna Nencini

La disciplina del nome e del cognome


Gianna Nencini

La disciplina del nome e del cognome


Indice

© Copyright 2011 S.E.P.E.L. Editrice 40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15 tel. 051.878143 - fax 051.878509 www.sepel.it e-mail: sepel@sepel.it E' vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm) Grafica: Lara Bresciani Stampa: Tip. M.G. - FUNO (Bologna) Agosto 2011 ISBN 88-88430-21-0 ISBN 978-88-430-21-8

Introduzione .......................................................................................pag.7 Capitolo I Il nome e il cognome: caratteri generali.......................................pag.9 Capitolo II L’attribuzione del cognome alla nascita: il figlio legittimo................pag.14 Capitolo III L’attribuzione del cognome alla nascita: il figlio naturale...........pag.24 Capitolo IV L’attribuzione del nome alla nascita: la normativa applicabile ai cittadini italiani........................................pag.26 Capitolo V L’attribuzione del nome e del cognome al figlio non riconosciuto................................................................pag.34 Capitolo VI L’attribuzione del nome e del cognome al figlio di genitori stranieri..................................................................pag.36 Capitolo VII L’attribuzione del cognome al nascituro...........................................pag.41 Capitolo VIII Applicazione dell’art. 36 D.P.R. 396/2000.........................................pag.42 Capitolo IX Cambiamento del nome su richiesta dell’interessato......................pag.47 1


Capitolo X Cambiamento del cognome su richiesta dell’interessato: art. 89 D.P.R. 396/2000....................................................................pag.50 Capitolo XI Cambiamento del cognome su richiesta dell’interessato art. 84 D.P.R. 396/2000......................................................................pag.51 Capitolo XII Modificazione del cognome per fatti indipendenti dalla volontà dell’interessato: Legittimazione..............................................................................pag.56 Riconoscimento...........................................................................pag.61 Modifica del cognome a seguito di variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva..........................pag.65 Disconoscimento di paternità...................................................pag.66 Capitolo XIII Il cognome in caso di adozione Adozione legittimante Adozione di minore italiano......................................................pag.71 Adozione di minore straniero....................................................pag.72 Adozione in casi particolari Adottato figlio legittimo............................................................pag.76 Adottato figlio naturale.............................................................pag.76 L’adottato figlio naturale non riconosciuto................................pag.78 L’adottato è un minore straniero..............................................pag.79 Adozione di maggiorenne.............................................................pag.81 Adozione di maggiorenne straniero..............................................pag.83 Capitolo XIV Cambiamento del cognome del cittadino straniero.........................pag.85 Capitolo XV Cambiamento del nome e/o del cognome effettuato all’estero dal cittadino italiano...........................................................................pag.87 Capitolo XVI La modifica del cognome ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000: inquadramento generale ed analisi delle sentenze della Corte di Giustizia Europea........................................................pag.90 Capitolo XVII L’incidenza delle disposizioni comunitarie sul diritto interno La legittimazione..........................................................................pag.99 Il riconoscimento........................................................................pag.100 L’attribuzione del cognome alla nascita......................................pag.101 2

Capitolo XVIII Il cambiamento del cognome a seguito di acquisto della cittadinanza italiana Acquisto per matrimonio e naturalizzazione................................pag.104 Cognome del minore figlio di colui che acquista la cittadinanza italiana.............................................................pag.110 Cognome dello straniero che diventa cittadino italiano...............pag.111 Riacquisto della cittadinanza italiana...........................................pag.112 Capitolo XIX La disciplina comunitaria e internazionale in relazione all’attribuzione del cognome: nuovi possibili sviluppi....................pag.113 Conclusione.....................................................................................pag.121 Appendice PRASSI Circolare Ministero dell'Interno 18/02/2010, n. 4 Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita .....pag.123 Circolare Ministero dell'Interno 12/11/2008, n.15 Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 ....................................pag.125 Circolare Ministero dell'Interno 12/06/2008, n. K.60 Disposizioni in ordine alle generalità da attribuire con decreto di concessione della cittadinanza italiana ..............................................................................pag.127 Circolare Ministero dell'Interno 15/05/2008, prot n. 397 Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 .................................................................................pag.128 Circolare Ministero Interno 01/06/2007, n. 27 Interpretazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000. Scelta dell'indicazione del nome ...................................................................pag.132 Circolare Ministero dell’Interno 14/02/2007, n. 5 Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 Scelta dell'indicazione del nome ...................................................................pag.135 Circolare Ministero dell'Interno 29/11/2004, n. 66 Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome ................................................................................pag.136

GIURISPRUDENZA Tribunale di Monza, Sez. IV Civile, sentenza 17/02/2010 Disconoscimento di paternità e mantenimento del cognome .........................pag.138 Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 25/01/2010 Minore nato da genitori di nazionalità diversa - Diritto al doppio cognome - Aggiunta del cognome materno secondo il costume giuridico del genitore di altra nazionalità - sussiste..........................................................................pag.141

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Corte d’Appello Palermo decreto del 14/11/ 2008 Trascrizione di atto di nascita - Cittadino italiano registrato in Paese straniero con doppio cognome – Riconoscimento.......................................................pag.145 Corte di Giustizia Europea, grande sezione, 14/10/2008 caso Grunkin Paul Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Diritto internazionale privato in materia di cognomi - Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza - Figlio minorenne nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro - Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza ...................................pag.147 Corte di Cassazione civile, 22/09/2008 ordinanza n. 23934 Attribuzione del cognome materno ai figli ......................................................pag.155

Parere Consiglio di Stato, Sez. I, 17/03/2004 n. 515 Ministero dell'Interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dai signori vc e gz Paola avverso diniego di autorizzazione di cambiamento del cognome - Esprime parere che il ricorso vada accolto ...............................pag.219 Corte di Giustizia Europea, 02/10/2003 sentenza n. C-148/02, caso Garcia Avello Cittadinanza dell’Unione Europea -Trasmissione del cognome - Figli di cittadini di Stati membri - Doppia cittadinanza.......................................................................pag.223 Corte Costituzionale, 24/06/2002 sentenza n. 268 Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Assunzione automatica del cognome dell'adottante anteposto a quello originario del minore adottato - Non fondatezza .........................................................................................pag.233

Tribunale di Napoli decreto del 19/03/2008 Diritti della personalità - Bioetica, clonazione, sesso e sperimentazioni sull’uomo................................................................pag.170

Corte Costituzionale, 11/05/2001, sentenza n. 120 Adozione - Adozione di maggiori di età - Adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori - Assunzione del solo cognome dell'adottante con perdita del cognome originario - C.c., art. 299, comma 2 - Illegittimità costituzionale - Anteposizione del cognome adottivo a quello originario - C.c., art. 299, comma 1 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza ....................................pag.235

Corte di Cassazione civile, 05/02/2008 sentenza n. 2751 Filiazione -Riconoscimento paterno successivo a quello materno - Cognome - Interesse del minore - Necessità di valutazione .............................................pag.175

Corte d'Appello di Torino, 03/06/1998 sentenza Antonova Cittadina russa - Acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii - Mutamento del nome secondo la legge italiana ............................................pag.240

Corte di Cassazione civile, 17/07/2007 sentenza n.15953 Figli naturali - Assunzione del cognome paterno - Minore età - Poteri del giudice - Esercizio ....................................................................................................pag.181

Corte di Cassazione civile, 19/08/1996 sentenza n. 7618 Attribuzione cognome in caso di adozione .....................................................pag.244

Corte d'Appello di Cagliari, 10/07/2008 decreto n. 21 Figlio di italiano e spagnola nato in Italia prende i due cognomi ........................pag.164

Corte Costituzionale, 27/04/2007 ordinanza n. 145 Filiazione - Cognome dei figli naturali - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisto automatico del cognome del padre - Impossibilità di libera e concordata scelta da parte dei genitori ........pag.184

Corte Costituzionale, 30/02/1994 sentenza n.13 Figlio naturale e cognome materno ...............................................................pag.247

Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28/05/2007 Trascrizione atto di nascita - Attribuzione del cognome ..................................pag.188 Corte Costituzionale, 16/02/2006 sentenza n. 61 Cognome - Figlio legittimo - Imposizione del cognome paterno al figlio - Mancata previsione della possibilità di imporre al figlio il cognome materno secondo la volontà dei coniugi - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità ................pag.190 Tribunale di Roma, sez. I Civile, 18/11/2005 decreto n. 8734 Correzione dell'atto di nascita - Cognome .....................................................pag.200 Tribunale di Cagliari, 18/05/2005 decreto n. 17 Acquisizione della cittadinanza italiana e possibilità di mantenere i cognomi di nascita......................................................................................pag.204 Corte di Cassazione Civile, 17/07/2004 ordinanza n. 13298 Artt. 143 bis, 236, 237, comma 2, 262, 299 comma 3 c.c., 33 e 34 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 - Acquisizione del cognome..............................................pag.210

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Introduzione

Per introdurre l’argomento oggetto di questo volume, la disciplina del nome e del cognome, vorrei partire da una considerazione di carattere generale che nasce dalla mia esperienza personale e professionale. Per conoscere un argomento è necessario comprendere in quale contesto si inserisce e quali sono i principi generali che ne sono alla base. E’ quello stesso metodo che tutti noi abbiamo appreso sui banchi di scuola: prima si inquadra, dal punto di vista storico, culturale, filosofico ecc. il periodo di riferimento, poi, nel contesto così definito, si inseriscono i singoli avvenimenti: solo così è possibile capire il perché delle cose, la ragione che sottende ad ogni vicenda e a ciò che l’uomo ha prodotto. La materia di cui parlerò non differisce dalle altre che abbiamo imparato a scuola, pertanto spiegare quali sono le regole che disciplinano il nome e il cognome significa prima di tutto cercare di capire che cos’è il nome ed il cognome e poi inquadrarli nel loro contesto che, nello specifico, è quello dei diritti della persona. Questo ci aiuterà non solo a comprendere il perché di determinate regole ma anche ad osservarle in maniera critica, nella consapevolezza che qualunque regola (giuridica) in quanto espressione di determinati principi (giuridici) è suscettibile di cambiamento al variare di questi. E’ per questa semplice ragione che il lettore troverà, per ogni singolo argomento trattato, l’enunciazione della regola da applicare ma, nello stesso tempo, la descrizione del quadro di riferimento in cui tale regola si inserisce e l’esposizione dei contributi della dottrina e della giurisprudenza oltre, naturalmente, ad alcune opinioni dell’autore che, in alcune circostanze, non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio pensiero. Come vedrete ciò che emerge nelle pagine che seguono è una situazione in cui la maggior parte delle regole che, fino a questo momento, hanno disciplinato il nome (ma soprattutto il cognome) sono sul punto di essere scardinate grazie alla nostra giurisprudenza ma anche a quella comunitaria che non ci è dato ignorare. Pertanto vorrei concentrare la vostra attenzione su tre 6

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Il nome ed il cognome: caratteri generali

argomenti centrali che saranno trattati in queste pagine e che costituiscono il “grimaldello” destinato a scardinare alcune vecchie norme. Eccoli: 1)

la crescente richiesta di regole diverse in relazione all’attribuzione del cognome alla nascita. Richiesta che ha trovato sponda in alcuni progetti di legge che sono rimasti tali ma che la stessa Corte Costituzionale, che più volte si è occupata dell’argomento, ha sollecitato dichiarando che la regola dell’attribuzione del cognome paterno non è più in linea con i principi costituzionali in quanto frutto di una mentalità patriarcale che è in aperto contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi;

2)

la sempre più forte affermazione, da parte di dottrina e giurisprudenza, del principio, sancito in maniera chiara dalla Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 13/94, che il diritto al nome è un diritto inviolabile della persona e come tale degno della massima tutela, quella costituzionale appunto. Ciò significa, tradotto in termini pratici, che qualunque automatismo in relazione alla variazione del cognome rischia di tradursi nella violazione di un diritto e pertanto non è in linea con i nostri principi costituzionali;

3)

le sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno finito per entrare nel nostro ordinamento, come è previsto data la loro natura, scardinando alcuni presupposti sui quali fino ad oggi si era basata la “gestione” del cognome, primo fra tutti quella secondo cui il cittadino italiano deve avere necessariamente il cognome paterno. Presupposto, questo sulla base del quale l’ufficiale di stato civile operava in maniera automatica il cambiamento del cognome ogni volta che un atto di nascita formato all’estero generalizzava il nato con un cognome difforme rispetto a quello che avrebbe dovuto avere secondo la nostra legge.

Fatte queste doverose osservazioni non mi resta che augurarvi buona lettura.

L’art. 6 del codice civile dispone che ogni persona ha diritto al nome che Le è per legge attribuito e che nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Sia il nome che il cognome costituiscono segni di identificazione della persona all’interno di una collettività. La loro origine infatti rimanda a questa importante funzione. In epoca romana tutti gli uomini liberi utilizzavano tre nomi. Il prenomen era il nome proprio della persona, il nomen indicava la gens di appartenenza ed il cognomen designava la famiglia di appartenenza cioè un ramo, patrizio o plebeo, in cui era divisa la gens di appartenenza. Questo modo di “denominare” l’individuo fu soppiantato in seguito alle invasioni barbariche. I Longobardi ed i Franchi, ad esempio, imponevano solo il nome. Questa usanza, che non risulta essere stata omogenea in tutta la penisola, cominciò ad entrare in crisi dopo l’anno 1000 quando il miglioramento delle condizioni economiche comportò anche un incremento demografico. “All’interno dei gruppi sociali e degli agglomerati urbani, l’incremento demografico pone problemi ai quali il sistema del nome unico dà un’insufficiente risposta: come dice il Migliorini, nel secolo XI in tutta l’Europa cristiana l’onomastica è sfinita: i nomi adempiono ormai male alla loro funzione di distinguere gli individui, giacché troppi di essi si ripetono”1. Gli storici, ad esempio, mettono in evidenza come i cognomi si svilupparono prima nelle città che nelle campagne, proprio come conseguenza dello sviluppo dei Comuni sia da un punto di vista demografico che economico. Lo sviluppo delle transazioni commerciali, ad esempio, con la conseguente attività notarile di registrazione degli atti rendeva infatti necessaria una precisa identificazione delle persone. Ad esempio Venezia sembra, tra le città dell’Italia del nord, quella che per prima ha iniziato ad utilizzare i cognomi. Già a partire dall’anno 819 infatti in questa città molti individui erano indicati con un segno distintivo ulteriore oltre al nome proprio, e a partire dal

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Capitolo I

Cfr. E. SPAGNESI, Nome (storia), in “Enciclopedia del Diritto XXVIII”, Ed. Giuffrè, 1978.

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1200 la quasi totalità della popolazione era indicata con tre segni distintivi: nome, cognome e soprannome dove quest’ultimo serviva a specificare ulteriormente le famiglie che portavano lo stesso cognome. Poiché, al tempo, ogni Comune era una realtà autonoma, le regole che presiedevano all’attribuzione del nome, inteso in generale come segno di identificazione, erano diverse da un Comune ad un altro. Ad esempio nel territorio fiorentino i cognomi evolvono da patronimici a designazioni collettive della famiglia, almeno nel periodo dal XI al XIV secolo. “Il cognome è dunque per lungo tempo in una situazione inquadrabile in una categoria immobile; esso rispecchia bene la tipica pluralità dell’ordinamento istituzionale e sociale del Comune, e la sua storia si intreccia indissolubilmente con quella delle varie comunioni necessarie o consensuali, come la famiglia, la corporazione, la consorteria”.2 E’ attestato inoltre che, in generale, a partire dal XI-XII secolo i cognomi scaturiscono da attitudini fisiche, difetti, qualità oppure dall’abitare in un certo luogo o dallo svolgere una determinata professione3. Ad esempio Fabbri, Capitani ma anche Gabellieri che presumibilmente deriva da un soprannome che stava ad indicare il mestiere del gabelliere, cioè l’ufficiale che nel medioevo era incaricato della riscossione di alcune tasse. Successivamente con il Concilio di Trento (1564) si stabilisce l’obbligo per i parroci di gestire i registri di battesimo e di matrimonio al fine di evitare nozze fra consanguinei o tra battezzati e non battezzati. Questi registri dovevano contenere non solo il nome delle persone ma anche l’indicazione della famiglia e sono gli antesignani dei moderni registri di stato civile. Si comincia così a delineare quel sistema di attribuzione del nome e del cognome che è arrivato fino ad oggi, compreso il fatto che è da questo momento che si comincia a perpetuare, nella traslazione del nome, il riferimento alla figura paterna.4 Non solo, nel corso dei secoli si è data anche una regolamentazione giuridica all’uso del nome, fino ad arrivare alla Rivoluzione francese che, attraverso leggi, impose ai cittadini di avere, quale unico nome, quello stabilito nell’atto di nascita con il divieto di cambiarlo se non con autorizzazione. Questo breve excursus testimonia che il nome (inteso come prenome e cognome), è nato con la funzione di identificare un soggetto all’interno della collettività cui appartiene, funzione che ricopre tutt’oggi. Per questo motivo

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Cfr. E. SPAGNESI, cit.

3

Cfr. C. SCHWARZENBERG, Il nome della famiglia ed il principio di certezza, in “Diritto di famiglia e delle Persone”, 1988, Ed. Giuffrè.

4

Cfr. F. DALL’ONGARO, Il nome della famiglia ed il principio di parità, in “Diritto della famiglia e delle persone”, Ed. Giuffrè, 1988.

lo Stato ha stabilito delle regole che disciplinano sia l’attribuzione del nome sia le sue modificazioni successive. L’art. 6 del codice civile stabilisce infatti che “non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. E infatti il cambiamento del cognome non appartiene al novero dei “diritti soggettivi” ed il richiedente può solo vantare, in relazione ad esso, un interesse legittimo. Un esempio della funzione pubblicistica del nome (in questa sentenza il riferimento è al cognome) è dato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. c 353-06, la cosiddetta Grunkin-Paul, la quale ha stabilito che il fatto che una persona sia costretta a portare, nello Stato membro di cui è cittadino, un cognome diverso da quello attribuitogli nello Stato di nascita, ostacola l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente, sancito dall’art. 18 del Trattato della Comunità Europea5. La Corte spiega nel dettaglio a quanti e quali inconvenienti va incontro una persona con due diversi cognomi. Rileva infatti la Corte che in una siffatta situazione l’interessato dovrà, ogni volta, dissipare dubbi sulla sua identità e allontanare sospetti di falsa dichiarazione suscitati dalla divergenza tra un cognome e l’altro, tra documenti in cui figura un cognome e documenti in cui ne figura un altro. Analoghi inconvenienti possono accadere anche nel caso del cambiamento di cognome che si verifica per un cittadino italiano che risiede in Italia. Al punto che la giurisprudenza ha distinto due casi: quello del cambiamento del cognome in senso proprio (cioè la sostituzione di un cognome con un altro) e quello dell’aggiunta di un nuovo cognome a quello originario, ritenendo che i due casi non sono equiparabili e che nel secondo caso si pongono meno problemi in quanto “la richiesta non incide negativamente sulla identificazione delle persone e non ingenera pericolo di confusione”6. E’ pacifico, dunque, che la funzione pubblicistica del nome si realizza attraverso la stabilità dello stesso essendo questo un segno che accompagna l’individuo durante tutto l’arco della sua vita e all’interno di gruppi sociali cui appartiene. Il nome tuttavia riveste anche una funzione, per così dire, privatistica cioè in quanto segno che individua un soggetto, esso è “parte” della sua

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Leonhard Matthias Grunkin-Paul è cittadino tedesco nato in Danimarca dove gli è attribuito il doppio cognome paterno e materno conformemente alla legge danese. I genitori avevano chiesto alle autorità tedesche di poter mantenere tale cognome. Dal rifiuto opposto da quest’ultime origina il ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

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Cfr. sentenza T.A.R. Toscana n. 1430/2003.

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persona, sta ad indicare un insieme di qualità individuali, e dunque è tutelabile in quanto diritto della personalità. Che il nome sia un diritto che gode della più ampia tutela è testimoniato dall’art. 22 della Costituzione a norma del quale “nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. La Corte Costituzionale, in una chiarissima sentenza7, ha stabilito che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale la quale consiste nel “diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee e di esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”. Il nome è appunto “il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Per comprendere appieno il significato di quanto detto è necessario fare una precisazione, distinguendo i due elementi del nome cioè il prenome che d’ora in avanti chiamerò nome (come nell’uso comune) ed il cognome. Il primo infatti, nella nostra legislazione, è scelto dai genitori8 pur essendo anch’esso soggetto ad alcune regole, mentre il secondo si acquista in base al rapporto di filiazione. Infatti se il bambino è figlio legittimo avrà il cognome del padre, così come se è figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, mentre se è figlio riconosciuto dalla sola madre avrà il cognome della stessa e così via per le varie fattispecie. La Corte Costituzionale precisa che quando l’art. 6 del codice civile dispone che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito non rinvia a norme che disciplinano l’attribuzione del nome, bensì a norme che regolano il riconoscimento di uno status, proprio perché l’attribuzione del cognome è conseguente al possesso di uno status familiae. Nel caso del cognome, dunque, non c’è possibilità di scelta, esattamente come avveniva nei secoli passati nei quali questa parte del nome faceva riferimento alla gens, come nel mondo romano, o alla famiglia di appartenenza. Quello era il cognome perché il bambino apparteneva a quella determinata famiglia. Tuttavia, nella realtà di oggi, quel segno che collega l’individuo ad una famiglia costituisce anche e soprattutto un diritto inviolabile quando sia diventato segno distintivo della personalità del soggetto, nel senso indicatoci dalla

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Sentenza 13/1994.

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O dall’ufficiale di stato civile nel caso di figlio non riconosciuto ma ora non mi voglio soffermare su questo aspetto che sarà trattato più avanti.

Corte Costituzionale. Infatti nella sentenza citata la stessa Corte specifica9 che anche quando si è accertato che lo status filiationis non è più quello che ha determinato l’attribuzione di un determinato cognome la persona ha tuttavia il diritto a mantenere il cognome portato fino a quel momento in quanto sia diventato segno distintivo della sua personalità. Analogamente la Corte di Cassazione ha stabilito che “nel caso occorra decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, la cui genitorialità è accertata o dichiarata successivamente, si deve valutare l’esclusivo interesse del minore” sulla base del presupposto che il cognome “è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell’identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale”10. Da notare come non necessariamente la tutela della funzione privatistica e pubblicistica del cognome siano in conflitto tra loro. Anzi, molto spesso la difesa del “cognome originario” avverso mutamenti stabiliti dalla legge vede coincidere sia la tutela dell’identità personale sia la tutela della funzione pubblicistica del cognome11. Prendiamo il caso della donna straniera che acquista la cittadinanza italiana e che è autorizzata a mantenere il cognome che aveva prima dell’acquisto della cittadinanza. Tale autorizzazione soddisfa sia la tutela del diritto all’identità personale, quando il cognome precedentemente portato sia diventato parte di essa, sia la funzione pubblicistica concretizzantesi nella facilità di individuazione del soggetto all’interno di una collettività.

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La sentenza in questione infatti dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del R.D. 1238/1939 (il vecchio ordinamento dello stato civile) nella parte in cui non prevedeva che , nel caso di rettifica dell’atto di nascita, il soggetto non potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome portato fino ad allora.

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Sentenza 2751/2008.

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In proposito G. CASSANO, in “Fam. Dir.”, 2001/n. 3.

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L'autore Gianna Nencini è laureata in Filosofia presso l'Università di Firenze e in Scienze Politiche presso l'Università di Siena. Dal 2006 è responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Volterra (PI). Dal 2008 collabora con la rivista "Lo Stato Civile Italiano". Svolge attività di docenza nelle materie dello stato civile come esperta ANUSCA Per Sepel editrice ha pubblicato: La trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri (Sepel, 2010)

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