FEDERICO VITALI. Pensieri di un giurista sullo Stato Civile

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Giovanni Pizzo Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Piove di Sacco (PD), membro del Comitato di Redazione della Rivista “Lo Stato Civile Italiano” con la quale collabora dal 1990. E' autore di volumi ed interventi pubblicati su diverse riviste di settore. Ha pubblicato “Formulario dell'autocertificazione” (Edk, 2005), “La semplificazione amministrativa in Comune” (Edk, 2008), “L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei Comuni” (Sepel, 2009). Dal 1991 svolge attività di docenza in materia demografica in qualità di esperto ANUSCA e nell'ambito delle attività formative organizzate da Sepel. Dal 5 Ottobre 2004 è inserito nell'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. ISBN 88-88430-16-4 ISBN 978-88-88430-16-4 Euro 36,00

Giovanni UN MANUALE PER LA GESTIONE Pizzo QUOTIDIANA DELL’ANAGRAFE

Il Manuale si colloca nella biblioteca dell'ufficiale di anagrafe come strumento di lavoro di facile applicazione, che indica per i diversi procedimenti le soluzioni consolidate e di immediata utilità. L'originale partizione del volume consente all'operatore di acquisire la consapevolezza delle ragioni storiche, sociali e giuridiche del servizio anagrafico per poi entrare nel merito dei meccanismi, delle competenze e dei concetti del procedimento amministrativo con particolare riguardo alle moderne esigenze di efficienza ed efficacia, e all'applicazione a tutto campo delle nuove tecnologie. Il Manuale vuole dar conto – oltre che delle abituali procedure di iscrizione, cancellazione e mutamenti delle posizioni anagrafiche sia in riferimento alla popolazione residente che all'AIRE – anche delle molteplici situazioni che si riscontrano in materia d'anagrafe, con riguardo sia alle novità in materia di iscrizione dei comunitari e degli stranieri, che a quelle che richiedono una risposta competente e non sempre codificata (ad esempio in materia di minori, persone senza fissa dimora, schedario della popolazione temporanea, etc.). Attenzione speciale è dedicata al ricorrente tema dei dati e dell'accesso alle informazioni e agli atti anagrafici con una disamina completa delle modalità di acquisizione da parte dell'ufficio, dei criteri di qualità delle certificazioni e della legittimità di accesso diretto da parte di amministrazioni terze al data base attraverso i collegamenti telematici.

Federico Vitali

PENSIERI DI UN GIURISTA SULLO STATO CIVILE


INDICE Premessa ........................................................................................................................

LO STATO CIVILE Principi generali ................................................................................................................ 1) Principi generali ......................................................................................................... L'ufficiale dello stato civile 2)a) L’ufficiale dello stato civile .............................................................................. 2)b) Delegazione ...................................................................................................... 2)c) Competenza territoriale ................................................................................... 2)d) Rifiuto dell'ufficiale dello stato civile ............................................................ 2)e) Consolati ............................................................................................................ 2)f) Altri luoghi .......................................................................................................... Gli atti dello stato civile .................................................................................................... 3)a) Gli atti dello stato civile .................................................................................... 3)b) Formulari .......................................................................................................... 3)c)I) Traduzione di atti .......................................................................................... 3)c)II) Legalizzazione ............................................................................................. 3)c)III) Apostille ....................................................................................................... 3)d) Documentazione amministrativa .................................................................. 3)e) Informatizzazione della documentazione amministrativa ......................... Registri dello stato civile .................................................................................................. 4)a) I registri ............................................................................................................. 4)b) Accesso ai registri ............................................................................................ 4)c) Ricostruzione dei registri ................................................................................

LA CITTADINANZA Principi generali ................................................................................................................ 5) Principi generali ................................................................................................... Acquisto ...................................................................................................................... 5)a) Acquisto della cittadinanza .............................................................................

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5)a)I) ... per nascita .......................................................................................... 5)a)II) ... per matrimonio ................................................................................ 5)a)III) ... per decreto presidenziale. Giuramento ...................................... 5)a)IV) ... per derivazione .............................................................................. 5)a)V) ... per adozione ..................................................................................... Perdita ........................................................................................................................ 5)b) Perdita della cittadinanza ................................................................................ 5)b)I) ... per rinuncia ........................................................................................ Riacquisto ......................................................................................................................... 5)c) Riacquisto della cittadinanza ......................................................................... Riconoscimento ................................................................................................................ 5)d) Riconoscimento della cittadinanza ............................................................... Attestazione ...................................................................................................................... 5)e) Attestazione della cittadinanza ....................................................................... Sentenza ............................................................................................................................ 5)f) Sentenza ............................................................................................................. PluralitĂ ............................................................................................................................. 5)g) PluralitĂ di cittadinanze .................................................................................. Dichiarazioni, riconoscimenti, attestazioni ................................................................... 5)h) Dichiarazioni, riconoscimenti, attestazioni .................................................

NASCITA Nascita, concepimento, acquisto di diritti ...................................................................... 6)a) Nascita, concepimento, acquisto di diritti ................................................... 6)a)I) Esistenza in vita .................................................................................... 6)a)II) Bambino trovato .................................................................................. Dichiarazione di nascita .................................................................................................. 6)b) Dichiarazione di nascita .................................................................................. Accertamento della nascita .............................................................................................. 6)c) Accertamento della nascita ............................................................................. Luogo della nascita ........................................................................................................... 6)d) Luogo della nascita .......................................................................................... Attribuzione del nome ...................................................................................................... 6)e) Attribuzione del nome .....................................................................................

LA FILIAZIONE 7) Filiazione ..............................................................................................................

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Filiazione legittima .......................................................................................................... 7)a) 7)b) 7)c) 7)d)

Filiazione legittima .......................................................................................... Azione di reclamo dello stato di figlio legittimo .......................................... Azione di contestazione dello stato di figlio legittimo ................................. Disconoscimento .............................................................................................

Filiazione naturale ........................................................................................................... 7)e) Filiazione naturale ........................................................................................... Riconoscimento di filiazione naturale ............................................................................ 7)f)I)i) Riconoscimento di filiazione naturale. La normativa ........................... 7)f)I)ii) Considerazioni di carattere generale ...................................................... 7)f)I)iii) Riconoscimento come naturale di figlio legittimo .............................. 7)f)I)iv) Riconoscimento in violazione dell’art. 258 cod. civ. ............................ 7)f)I)v) Riconoscimento da parte di donna coniugata ....................................... 7)f)I)vi) Riconoscimento da parte di interdetto .................................................. 7)f)I)vii) Riconoscimento di figlio nascituro ....................................................... 7)f)I)viii) Diritto internazionale privato ............................................................... 7)f)I)viiii) Casi di specie ......................................................................................... Sentenza dichiarativa di paternità o maternità naturale ............................................... 7)f)II) Sentenza dichiarativa di paternità o maternità naturale ......................... Effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale ............................................ 7)f)III) Effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale .................. Legittimazione ................................................................................................................. 7)g) Legittimazione .................................................................................................

ADOZIONE E TUTELA DEI MINORI ADOZIONE DEI MAGGIORI DI ETÀ Provvedimenti di assistenza di minori ........................................................................... 8) Provvedimenti di assistenza di minori .............................................................. 8)a)I) Adozione legittimante di cittadino ....................................................... 8)a)II)i) Adozione legittimante di straniero. La normativa .......................... 8)a)II)ii) Adozione legittimante di straniero. Considerazioni ..................... 8)a)III) Art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ............................................. 8)a)IV) Art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, comFe sostituito dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ........................................... 8)a)V) Adozione e riconoscimento ................................................................. Adozione in casi particolari ........................................................................................ 8)b) Adozione in casi particolari (articoli da 44 a 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come, in parte, modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) ....................................................................................................... Adozione di persona maggiore di età ............................................................................... 8)c) Adozione di persona maggiore di età .............................................................

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Revoca dell’adozione ........................................................................................................ 8)d) Revoca dell’adozione ...................................................................................... Affiliazione ....................................................................................................................... 8)e) Affiliazione ......................................................................................................... Procreazione medicalmente assistita ............................................................................. 8)f) Procreazione medicalmente assistita ............................................................. Tutela ed emancipazione di minori .................................................................................. 8)g) Tutela ed emancipazione di minori .................................................................

IL NOME Il cognome ........................................................................................................................ 9)a) Il cognome ........................................................................................................ Il prenome ........................................................................................................................ 9)b) Il prenome ........................................................................................................ Mutamento o modificazione del nome ........................................................................... 9)c) Mutamento o modificazione del nome ......................................................... Il nome e la cittadinanza ................................................................................................. 9)d) Il nome e la cittadinanza ................................................................................ Il nome e il matrimonio ................................................................................................... 9)e) Il nome e il matrimonio .................................................................................. Il nome e la filiazione ....................................................................................................... 9)f)I) Il nome e la filiazione legittima .................................................................... 9)f)II) Il nome e la filiazione naturale ................................................................... 9)f)III) Il nome e l’adozione .................................................................................... 9)f)IV) Il nome e la legittimazione ........................................................................ Il diritto al nome ................................................................................................................ 9)g)I) Il diritto al nome ............................................................................................ 9)g)II) Il diritto a conservare il nome .................................................................... 9)g)III) Predicati nobiliari ......................................................................................

IL MATRIMONIO Princici generali ................................................................................................................ 10) Principi generali ................................................................................................ La pubblicazione .............................................................................................................. 10)a)I) Matrimonio, pubblicazione, richiesta ..................................................... 10)a)II) Matrimonio, pubblicazione, richiesta, forma ....................................... 10)a)III) Matrimonio, pubblicazione, dichiarazione, verifica ..........................

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10)a)IV) Matrimonio, pubblicazione, riduzione dei termini, dispensa ............ 10)a)V) Matrimonio, pubblicazione, effettuazione, durata ............................... 10)a)VI) Effettuazione della pubblicazione ......................................................... 10)a)VII) Opposizioni ............................................................................................. 10)b) Matrimonio. Rifiuto della pubblicazione ................................................... Celebrazione del matrimonio .......................................................................................... 10)c)I) Celebrazione del matrimonio .................................................................... 10)c)II) Luogo della celebrazione .......................................................................... 10)c)III) Matrimonio ex art. 109 cod. civ. .............................................................. Vizi ..................................................................................................................................... 10)d) Vizi ................................................................................................................... Particolarità ...................................................................................................................... 10)e) Matrimonio putativo ..................................................................................... 10)f) Matrimonio per procura ................................................................................. 10)g) Matrimonio simulato ..................................................................................... 10)h) Matrimonio dinanzi ad un apparente ufficiale dello stato civile ............. 10)i) Matrimonio in imminente pericolo di vita .................................................. 10)l) Matrimonio razziale ....................................................................................... Convenzioni matrimoniali .............................................................................................. 10)m) Convenzioni patrimoniali .......................................................................... Matrimonio di cittadino all’estero ................................................................................... 10)n) Matrimonio di cittadino all’estero ............................................................... Matrimonio di straniero in Italia - Il «nulla osta» ........................................................... 10)o) Matrimonio di straniero in Italia ................................................................. Il secondo comma dell'art. 116 cod. civ. .......................................................................... Matrimonio di cittadino e straniero ................................................................................ 10)p) Matrimonio di cittadino e straniero ............................................................ Matrimonio concordatario .............................................................................................. 11) Matrimonio concordatario ................................................................................ Matrimonio secondo i riti ammessi ................................................................................ 12) Matrimonio secondo i riti ammessi ............................................................... Matrimonio secondo le intese .......................................................................................... 13) Matrimonio secondo le intese ......................................................................... Matrimonio islamico ....................................................................................................... 14) Matrimonio islamico ......................................................................................... Matrimonio degli extracomuitari ................................................................................... 14)a) Matrimonio degli extracomunitari .............................................................. Matrimonio consolare ...................................................................................................... 14)b) Matrimonio consolare ...................................................................................

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SEPARAZIONE PERSONALE Separazione personale ...................................................................................................... 15)a) Separazione personale .................................................................................. Riconciliazione ................................................................................................................. 15)b) Riconciliazione ..............................................................................................

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Scioglimento del matrimonio per morte ......................................................................... 16)a) Scioglimento del matrimonio per morte ..................................................... ... per rettificazione di attribuzione di sesso .................................................................... 16)b) Scioglimento del matrimonio per rettificazione di attribuzione di sesso ................................................................................................................ ... per divorzio, in Italia .................................................................................................... 16)c)I) Scioglimento del matrimonio per divorzio, in Italia .............................. ... per divorzio, all’estero ................................................................................................... 16)c)II) Scioglimento del matrimonio per divorzio, all’estero ..........................

MORTE 17) Morte .........................................................................................................................

RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI 18) Riconoscimento di provvedimenti stranieri ........................................................

ESTRATTI E CERTIFICATI 19) Estratti e certificati ...................................................................................................

TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI 20) Trascrizioni e annotazioni .......................................................................................

RETTIFICAZIONI 21) Rettificazioni .............................................................................................................

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INDICE

CORREZIONI 22) Correzioni ..................................................................................................................

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE 23) Interdizione e inabilitazione ....................................................................................

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 24) Amministrazione di sostegno .................................................................................

MINORANZE LINGUISTICHE 25) Minoranze linguistiche .............................................................................................

APPENDICE 1 - Cittadinanza ........................................................................................................... 2 - Pubblicazione matrimoniale ................................................................................ 3 - Matrimonio concordatario ................................................................................... 4 - Funzioni consolari ................................................................................................. 5 - Regolamenti CE nn. 1347-2000 e 2201-2003 del Consiglio ................................. 6 - Titolo X ord. st. civ. ................................................................................................. 7 - Osservazioni sul D.D.L. 2263 presentato il 7 luglio 2010 .................................... 8 - Osservazioni sul D.D.L. delega n. 2514 presentato il 12 aprile 2007 (XV legisltura) alla Camera dei deputati in materia di revisione della normativa sulla filiazione .................................................................................................... 9 - Osservazioni sul D.D.L. presentato dalla commissione giustizia del senato in materia di scelta del cognome dei coniugi e dei figli, in data 22 gennaio 2007 (XV legislatura) ..................................................................................... 10 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011 del 25 luglio 2004 .................. 11 - Circolare n. 4 del 18 febbraio 2010 del ministero dell’interno ........................... 12 - Circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del ministero per la p.a. e la semplificazione e del ministero interno ................................................................................

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LO STATO CIVILE — — — —

Principi generali L’ufficiale dello stato civile Gli atti dello stato civile Registri dello stato civile



Principi generali 1) Principi generali. L’esigenza che l’ordinamento dello stato civile è chiamato dalla legge a soddisfare è di consentire la individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia. Tale esigenza è fondamentale perchè dalla sussistenza e dalle qualificazioni dello status in quei due ambiti derivano o possono derivare alla persona diritti ed obblighi nei confronti dello Stato e degli altri consociati. L’ordinamento non è costitutivo dello status, ma è volto a raccogliere una documentazione tipica ed essenziale sui fatti e sugli atti che allo status danno origine e ne determinano i mutamenti: tale documentazione fa fede fino a querela di falso di ciò che l’ufficiale dello stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto, e fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni rese dai comparenti. Lo status della persona riguarda in primo luogo la sua venuta ad esistenza, quindi la sua collocazione negli ambiti sociali dello Stato e della famiglia: cittadinanza, filiazione, nome, capacità, matrimonio e, infine, la cessazione della sua esistenza.. Alcuni degli eventi determinanti lo status della persona sono indipendenti dalla sua volontà, come la nascita; altri, come il matrimonio, sono riferibili al suo volere; altri ancora, come la perdita della capacità, dipendono da un provvedimento dell’autorità. Del complesso di questi eventi gli uffici dello stato civile ricevono, per il tramite di dichiarazioni verbali ridotte per iscritto nei registri, o di atti scritti annotati o trascritti nei registri medesimi, la documentazione essenziale, che debbono conservare, perchè dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; di essa debbono rilasciare attestazioni a chi vi abbia interesse. Il mutare delle vicende umane fa sì che l’attualità della documentazione debba essere continuamente aggiornata riguardo alla persona, il che richiede fra atti e fatti diversi, o della stessa natura ma successivi l’uno all’altro, collegamenti sistematici ed accurati, al fine di un costante e tempestivo adeguamento della documentazione alla realtà e alla veridicità delle attestazioni che da essa si debbono trarre. Gli ultimi decenni sono stati testimoni di un progressivo, rapido evolversi e mutarsi dell’assetto sociale ed economico in Italia e in Europa; numerose e importanti le cause, a loro volta effetti di cause più generali: il costante aumento della popolazione, la inurbazione con il conseguente spopolamento delle campagne e la eccessiva concentrazione di abitanti nelle città, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone conseguente ad un aumento del reddito pro capite e — per converso — il deterioramento del potere di acquisto della moneta con un conseguente ricorso alla sollecita trasformazione del contante, i più facili scambi internazionali e la cooperazione degli stati per una omogeneità di regolamentazione degli istituti e delle tecniche, l’accrescersi a dismisura dei flussi migratori, il

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modificarsi dei valori morali nella opinione comune, il processo di democratizzazione delle istituzioni e la sempre più avvertita esigenza di tutela del principio di parità fra i cittadini e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Tale evoluzione ha determinato una moltiplicazione e un’accelerazione quasi all’infinito dei rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra gli Stati, e questi fenomeni non hanno mancato di riverberarsi in tutta la loro complessità e varietà di aspetti anche sull’ordinamento dello stato civile che, con riferimento alle singole persone, inserite in ambiti sociali così modificati ed alterati rispetto al passato, deve recepire nei suoi registri quanto di quei molteplici rapporti interessa gli elementi dello status di ciascuna. Peraltro il legislatore, nel corso degli anni, ha dovuto tener conto dei mutamenti intervenuti nella vita sociale del Paese, proponendosi di adeguare la normativa vigente ad una realtà che è in continua ricerca di valori non contingenti, ma difficilmente individuabili nella loro assolutezza. Lo status di una persona, nell’ambito della sua comunità nazionale e nell’ambito della sua famiglia, è detto stato civile, con riguardo alla cittadinanza, alla condizione di nato, di genitore, di figlio, di coniugato, di libero da vincoli matrimoniali, di deceduto. Lo stato di una persona, diverso da quello civile, può essere, fra i tanti, professionale, ecclesiastico, militare ecc., ognuno con proprie caratteristiche e qualificazioni giuridiche, e con l’attribuzione di propri diritti e doveri. Una persona, sin dal momento della nascita e, per certi riguardi, sin da quello del concepimento, non può essere priva di uno stato civile, nè può essere titolare di uno stato civile inesistente. Un certo stato civile appartiene alla persona cui compete non appena vengono in essere le condizioni di fatto e di diritto che causalmente lo determinano, indipendentemente da un’attribuzione legale o da una documentazione. Un nato, ad esempio, è tale anche se il fatto della nascita non è stato denunciato, tanto è vero che se egli viene ucciso prima della denuncia, trattasi pur sempre di omicidio. Anche le altre qualità conseguenti al fatto della nascita sussistono di per sè, indipendentemente dalla documentazione che al riguardo sia stata presentata od acquisita: esse possono essere reclamate in sede giudiziale, per la loro legale attribuzione, da chi vi è legittimato e produca la prova della loro sussistenza e della sua titolarità. Diversamente, se tali qualità siano state attribuite erroneamente o falsamente, esse dovranno (in caso, per iniziativa del pubblico ministero) essere contestate e, in sede contenziosa, essere ablate. È coerente con quanto sin qui detto che le dichiarazioni di fatti accaduti rese all’ufficiale dello stato civile non sono di per sè costitutive di uno status, ma valgono solo a costituire una presunzione (semplice) di veridicità del loro contenuto (art. 451, secondo comma, cod. civ.), e fanno fede sino a prova contraria, da dare nel corso di un giudizio appositamente instaurato. Anche nel caso in cui la dichiarazione sia non solo ricognitiva di fatti ma contenga una manifestazione di volontà negoziale cui la legge riconnetta particolari effetti giuridici, come nel caso di un riconoscimento di filiazione naturale, essa è soggetta ad impugnazione per difetto di veridicità con l’allegazione delle prove necessarie a contrastarla. Il sistema ideato dal legislatore per la documentazione e la prova (relativa) di eventi rilevanti, poggia tutto sulla iscrizione, trascrizione, annotazione che di dichiarazioni e di atti, specificatamente e tassativamente ora elencati nel regolamento del 3 novembre 2000, n. 396, vengono fatte nei registri (nel tempo a venire: negli archivi) dello stato civile. Tali registrazioni sono continuativamente aggiornate, in dipendenza di ulteriori fatti ed atti, produttivi di mutamenti degli status o della definitiva attribuzione di questi, con l’apposizione di annotazioni, indifferentemente in calce o in margine dell’atto, o l’inserzione di trascrizioni di atti, formati altrove, in Italia o all’estero. Gli aggiornamenti non

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possono cessare sin tanto che sia divenuta definitiva la questione di stato che interessa, con il passaggio in giudicato della sentenza che decida sull’azione che sia stata proposta, salvo che successivamente ad esso intervengano altri fatti od atti modificativi dello stato. L’ultima annotazione è quella di morte, che, tuttavia, non preclude l’inserzione di annotazioni relative a fatti ed atti ad essa precedenti. Tanto è importante, per l’aspetto privatistico e per quello pubblicistico, la funzione dello stato civile, di documentazione e di attestazione degli status per via di queste giuridicamente attribuiti ad una persona, che il vecchio ed il nuovo legislatore si sono preoccupati di porre delle salvaguardie per la conservazione nel tempo delle registrazioni cartacee (e poi, quando sarà divenuto operativo il sistema, delle archiviazioni informatiche) degli atti dello stato civile. La più importante di queste forme di tutela è quella che ogni atto deve essere redatto in doppio originale, da conservare l’uno presso l’ufficio dello stato civile del comune interessato, l’altro presso la prefettura territorialmente competente o, dopo la informatizzazione del servizio, presso un archivio centrale nazionale, in modo da prevenire il caso che uno dei due originali, per fatti calamitosi, sia distrutto o smarrito. L’aggiornamento dei registri e degli archivi, su entrambi gli originali, dovrà essere compiuto senza indugi, rigorosamente ed esattamente, dall’ufficiale dello stato civile e dagli altri funzionari incaricati, e considerato come uno dei compiti essenziali del loro servizio, sicchè il sistema sia costantemente e puntualmente tenuto conforme all’attualità delle vicende relative allo stato civile di una persona. Gli atti che determinano uno stato civile, che, cioè, ne costituiscono la ragione e la causa, perchè siano validi richiedono la sussistenza di determinati requisiti e, nel contempo, l’assenza di impedimenti, che possono essere relativi od assoluti. L’assenza di requisiti essenziali o la presenza di impedimenti dirimenti sono causa della nullità dell’atto e, conseguentemente, della sua incapacità di produrre gli effetti che la legge gli annette e di creare uno stato civile. Ad esempio, la nullità del matrimonio non può produrre lo stato di coniuge negli sposi. La nullità, la invalidità dell’atto, tuttavia, perchè sia causa della sua inefficacia, oltre che essere assoluta, deve essere giudizialmente proclamata, e dichiarata con sentenza passata in giudicato. La nullità dell’atto, specie nella materia dello stato civile, ha importanti riflessi pubblicistici, trattandosi di accertare se nell’ambito sociale e familiare una persona possiede validamente uno status riconducibile a quell’atto. Ed è per questo che l’azione per la declaratoria di nullità può essere promossa, oltre che dai diretti interessati, anche dal pubblico ministero. Nel tempo in cui l’azione, che in questi casi è di stato, e nulla ha a che fare con la volontaria giurisdizione, non è stata promossa o non è ancora giunta alla sua conclusione naturale, che è la sentenza, l’atto produce gli effetti che la legge gli annette, permanendo la sua validità interinale. In questo tempo l’atto, che è in sè radicalmente nullo, sin tanto che non sia stata emanata la sentenza definitiva di nullità, è annullabile. Ad esempio, la sezione sesta del capo terzo del titolo sesto del libro primo del codice civile è intitolata «della nullità del matrimonio», ma il secondo comma dell’art. 117 pone regole alla proposizione dell’«azione di annullamento». Naturalmente, perchè non si addivenga alla formazione di un atto nullo, con le conseguenze negative e gravemente pregiudizievoli che ne scaturirebbero, in certi casi con riguardo soprattutto alla prole, la legge si preoccupa che l’ufficiale rogante effettui previamente tutti gli accertamenti e le indagini necessari per evitare tale vizio. Ancora con riferimento al matrimonio, si richiamano gli artt. 98 e 112 cod. civ. e l’art. 51, secondo comma, ord. st. civ. La sentenza che dichiara la nullità di un atto è efficace ex tunc, dal momento,

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cioè, in cui esso è stato posto in essere, non essendo concettualmente ammissibile, secondo i principi generali dell’ordinamento e secondo logica, che tale atto, invalido in radice, produca effetti positivi. La sentenza di nullità è ricognitiva del vizio e dichiarativa delle conseguenze di questo; è costitutiva solo nel senso che senza la sua pronuncia l’atto continuerebbe a sussistere come se il vizio fosse inesistente. Si è detto sopra, infatti, della validità interinale di un atto nullo. Occorre aggiungere che gli effetti prodotti dall’atto durante il tempo della sua validità interinale resterebbero travolti dalla pronuncia di nullità, essendo indubbia la efficacia ex tunc di questa. Il legislatore si è reso conto della gravità di tali conseguenze e si è preoccupato di salvaguardare, per quanto possibile, i diritti acquisiti dagli interessati e dai terzi, con riguardo sia all’esercizio di diritti della persona, sia ai rapporti negoziali, anche di contenuto patrimoniale, intervenuti prima della sentenza di nullità. Facendo riferimento, a titolo di esempio, alla disciplina del matrimonio, si richiamano qui gli artt. 128 sgg. cod. civ. (c.d. matrimonio putativo). L’ufficiale dello stato civile, prima di compiere un atto del suo ministero, deve verificare che nulla osti all’adempimento che gli è chiesto: così non potrà effettuare le pubblicazioni di un matrimonio (art. 98 cod. civ.), nè celebrare un matrimonio (art. 112 cod. civ.), se gli risulta che sussistono impedimenti; non potrà neppure ricevere il riconoscimento di un figlio naturale nei casi previsti dagli artt. 251 e 253 cod. civ., e via dicendo, ma dovrà opporre un rifiuto (per iscritto e motivato) a quanto gli è stato richiesto. Se, però, per errore o ignoranza dell’ufficiale dello stato civile, l’atto è stato compiuto nonostante la sussistenza dell’impedimento, esso dovrà essere rimosso non con una semplice procedura di rettificazione, ma ponendosi in essere, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, da parte di chi vi è legittimato, una delle azioni previste specificatamente dalla legge. Così, nella ipotesi del matrimonio celebrato nonostante l’impedimento della mancanza dello stato libero, l’azione da promuovere (salvi i riflessi di natura penale) sarà quella di cui agli artt. 117 e 124 cod. civ.; nella ipotesi di riconoscimento illegittimo, l’azione da proporre sarà quella generale di nullità. Similmente, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, sussistendo l’impedimento di un precedente vincolo, esso dovrà essere trascritto in Italia, nella vigenza del principio della validità interinale del matrimonio: della sua validità, cioè, sin tanto che non intervenga una sentenza, passata in giudicato, che ne dichiari la nullità. L’ufficiale dello stato civile dovrà, senza indugio, informare il pubblico ministero perchè promuova, ove ne sussistano i requisiti, l’azione di nullità e quella penale di bigamia. Sussistono, peraltro, casi in cui la trascrizione non può essere effettuata, ai sensi dell’art. 18 ord. st. civ.: quello, ad esempio, di un matrimonio fra omosessuali, o quello di un matrimonio islamico contratto dall’uomo con la seconda, terza o quarta moglie o a seguito di semplice ripudio della moglie precedente. Trattasi di ipotesi estreme, nelle quali l’istituto matrimoniale, secondo l’ordinamento italiano, verrebbe, in caso di trascrizione, completamente stravolto. L’annullamento non è che il procedimento attraverso il quale un atto viziato vien dichiarato nullo in sede giudiziaria: non è pensabile che un atto (come si dice: un negozio giuridico) venga posto nel nulla successivamente al suo venire in essere se originariamente era valido: in questi casi si potrà parlare di revoca da parte di chi lo ha posto in essere, se è ammessa dalla legge, di risoluzione per volontà delle parti, o per sopravvenute circostanze che rendono giuridicamente impossibile la prosecuzione del suo esistere, ma se l’atto

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era valido quando fu creato, esso non potrà essere successivamente annullato; potrà essere annullato, cioè dichiarato nullo, solo se originariamente era viziato, e viziato in modo tale da rendere inoperanti le possibilità di sanatoria che in alcuni casi specifici la legge consente a tutela di particolari interessi aventi una pubblica risonanza. Ogni volta in cui nel codice si parla di annullabilità o di annullamento di un negozio ci si riferisce ad un vizio sussistente al momento in cui il negozio fu posto in essere, sia questo unilaterale, bilaterale o plurilaterale: spetta al giudice accertare la esistenza del vizio ed il momento in cui questo è sorto: perchè se tale momento è successivo a quello della manifestazione negoziale, il negozio validamente posto in essere non può essere annullato: potrà eventualmente essere reso inoperante, inefficace, potrà essere risoluto, ma non dichiarato nullo, cioè annullato. Si fa l’esempio di un contratto di fornitura, cioè di un contratto ad esecuzione continuata: se colui che sia obbligato a fornire periodicamente una certa materia, perde la capacità di agire perchè interdetto, il contratto potrà essere risoluto, ma non mai annullato. Se un immobile è stato venduto da persona sana di mente, e questa, successivamente alla vendita, perde la ragione e viene interdetta, l’atto di vendita resta intangibile e valido e la vendita non potrà essere impugnata. Discende dai principi generali dell’ordinamento la regola che una sentenza non può essere eseguita, nè produce effetti di alcun genere se non quando, come si dice, sia passata in cosa giudicata e, pertanto, abbia carattere di definitività e non sia più suscettibile di essere impugnata ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ. È immediatamente e provvisoriamente esecutiva solo quando il giudice l’abbia espressamente dichiarata tale o sia tale per esplicita disposizione di legge; ma solo quando sia divenuta definitiva e non possa subire modificazioni, potrà dirsi che essa è cosa giudicata e che deve essere trascritta o annotata negli archivi dello stato civile. A suo tempo si pose il problema se era il caso di dire esplicitamente, in una norma apposita del regolamento, che le sentenze, per essere trascritte o annotate, dovevano essere passate in giudicato; si ritenne di no, perchè tale norma sarebbe stata un inutile di più (un pleonasmo) a fronte di un principio di carattere generale ormai definitivamente acquisito nell’ordinamento. L’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, innovando radicalmente nella materia, ha stabilito che le sentenze civili di primo grado sono di per sè provvisoriamente esecutive, senza necessità di un apposito provvedimento del giudice che le ha emesse. Resta tuttavia fermo il principio, ineludibile, che la provvisoria esecutività delle sentenze civili di primo grado non può essere estesa alle sentenze dichiarative, ricognitive, costitutive di un diritto, come quello di cittadinanza, o che pronuncino l’inesistenza, la nullità, la revoca di un dritto, sia con riferimento ad un tempo anteriore che ad un tempo attuale. Si ritiene che la norma possa avere effetto solo con riguardo alle sentenze di condanna ad un pagamento di somme di denaro o a un dare cose fungibili, e non anche a quelle di condanna a un dare cose determinate o a un facere irrimediabile. Il passaggio in giudicato di una sentenza o, in generale, di un provvedimento dell’autorità giudiziaria sancisce la sua definitività; ciò, però, non significa che il detto provvedimento non sia stato assunto in momento precedente: in quello, cioè, in cui sia stato deliberato in camera di consiglio e sia stato poi depositato in cancelleria per la pubblicazione. È questo il giorno cui bisogna fare riferimento: quello in cui è stata decisa una controversia o è stato adottato un provvedimento e questo, per essere stato pubblicato, è stato reso noto urbi et orbi e quindi non più modificabile dallo stesso giudice. I successivi eventi: quello del passaggio in giudicato e quello della trascrizione nei registri dello stato civile, non

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influiscono sulla sostanza del provvedimento se non nel senso di rendere questo definitivo e certo, per non essere stata proposta contro di esso alcuna impugnazione. In verità, anche l’ordinamento italiano contempla alcune ipotesi d’impugnazione di sentenze ormai divenute definitive, quando il giudicato non copra il «dedotto e il deducibile». Sono i casi di «revocazione» di dette sentenze, contemplati dagli artt. 395-397 cod. proc. civ. (tenuto conto delle modifiche portate dalla corte costituzionale), se, in generale, elementi determinanti per la decisione della causa non siano stati dedotti in giudizio per impossibilità o per ignoranza o per errore incolpevoli della parte ricorrente, o non abbiano formato oggetto del giudizio per dolo della parte avversaria o del giudice. Vi sono altri casi, poi, in cui non tanto si può parlare di revocazione della sentenza, quanto di inesistenza della sentenza stessa e, quindi, di inesistenza di un giudicato formale o sostanziale. Si può fare l’esempio di una sentenza priva della sottoscrizione del giudice: ancorchè siano decorsi i termini per l’impugnazione e il cancelliere abbia apposto in calce l’annotazione della definitività del pronunciato, l’intero procedimento si deve ritenere come mai concluso, se pure correttamente instaurato. Così pure, se la c.d. «sentenza» sia stata pronunciata da un’autorità priva della competenza giurisdizionale (si fa l’esempio, ormai divenuto «classico», della dichiarazione di un divorzio consensuale pronunciata dal sindaco di Tokyo nella sua veste di autorità amministrativa, priva di giurisdizione), come, qui in Italia, dal prefetto o dal ministro dell’interno. Sono casi in cui la sentenza non tanto è viziata e quindi «nulla», quanto sicut non esset. È da riaffermare il principio della impossibilità giuridica di escludere in assoluto l’ammissibilità di una impugnazione di una sentenza, anche camerale, quando, nella infinita congerie dei casi pratici, sussista un dimostrato interesse di una delle parti o del pubblico ministero a proporla (si faccia l’ipotesi, ad esempio, in cui la sentenza di accoglimento di un ricorso presentato congiuntamente dai coniugi sia stata pronunciata fuori dalla esistenza dei presupposti di legge). Dalla possibilità dell’impugnazione deriva, ovviamente, quella del passaggio in giudicato della sentenza, quando siano decorsi i termini stabiliti. A questo proposito, nell’esempio proposto, tenuta presente la natura camerale del procedimento, si argomenta da alcuni che dovrebbe applicarsi l’art. 739 cod. proc. civ., ammettendo chi vi abbia interesse a proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza dal cancelliere alle parti ed al pubblico ministero. Da altri si sostiene che il citato art. 739 è applicabile solo quando il provvedimento è emesso nei confronti di una delle parti, e che, quindi, sia da seguire la ordinaria procedura di cui agli artt. 326 e 327 cod. proc. civ. Nella pratica, si fa largo uso della cosiddetta «dichiarazione di acquiescenza alla sentenza», che contiene una implicita rinuncia alla impugnazione e determina, con la sua manifestazione e dal giorno di questa, il passaggio in giudicato della pronuncia. Sono numerosi i casi in cui la legge fa decorrere gli effetti giuridici di un evento da un momento successivo a quello in cui questo si è verificato, a seguito di un adempimento prescritto dalla stessa legge: ad esempio, gli effetti civili che si producono nell’ordinamento italiano quando il matrimonio religioso sia stato trascritto; l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato da cittadini quando il provvedimento di adozione sia stato trascritto; lo scioglimento del matrimonio a seguito di sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso quando la sentenza sia stata annotata; lo scioglimento del matrimonio quando la sentenza di divorzio sia stata annotata. In tutti questi casi l’adempimento prescritto dalla legge è condizionante (trattasi di condizione sospensiva

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positiva) del prodursi degli effetti dell’evento, per cui se esso non sia eseguito tali effetti non si producono, ma, se essi si producono, il loro momento di riferimento, sotto il profilo sostanziale, non può che essere quello dell’evento che li ha causati. A nessuno verrebbe in mente di ritenere che la data di un matrimonio religioso sia posticipata al momento della sua trascrizione, nè che la cittadinanza si acquisti dal minore straniero adottato al momento della trascrizione del provvedimento di adozione e non dalla data in cui questo è emesso. Nella ipotesi di un divorzio, a ragionare diversamente, conseguirebbe che i 300 giorni di cui all’art. 89 cod. civ. dovrebbero decorrere dalla data dell’annotazione della sentenza di divorzio, cosa assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile è che in anagrafe o altrove la data del divorzio sia indicata come quella dell’annotazione e non della relativa sentenza. A questo proposito è da chiarire, anche qui sotto un profilo sostanziale, che la data della decisione del giudice non è quella del suo passaggio in giudicato, che indica soltanto il momento in cui essa non è più impugnabile per l’inutile decorso dei termini (in primo o in secondo grado) o per essere stata pronunciata in sede di legittimità, ma quella in cui, una volta deliberata in camera di consiglio (dal giudice o dal collegio di giudici), magari con ripensamenti e mutamenti di parte o di tutto il dispositivo o della motivazione, tale decisione è stata poi depositata (pubblicata) in cancelleria. Il passaggio in giudicato, anch’esso, non è quindi che una delle condizioni per le quali la sentenza, deliberata e pubblicata, può produrre tutti i suoi effetti. Tanto ciò è vero che l’individuazione della sentenza si fa con la indicazione del giudice che l’ha pronunciata, del numero di ruolo del procedimento e della data della pubblicazione (che è quella del suo deposito in cancelleria) e non di quella del suo passaggio in giudicato, che è attestato e datato dal cancelliere in calce alla sentenza. Pare che il criterio principale per individuare quali siano le c.d. «questioni di stato», a fronte di quelle per la semplice «rettificazione» di un atto (ai sensi dell’art. 95, comma 1, ord. st. civ.), sia quello della «contestazione», da chiunque vi abbia interesse posta in essere per contrastare pretese da altri avanzate in materia di stato civile, o per contrastare quanto risulti (o non risulti) dai registri dello stato civile, che, però, non sia imputabile ad errore, omissione, indebita iscrizione o trascrizione od annotazione. L’azione di stato si promuove per reclamare uno stato cui si ha diritto ma che altri contesti, o che non risulti attribuito all’attore nei registri di stato civile; o, viceversa, per contrastare la pretesa di altri che vanti un diritto ad uno status appartenente ed attribuito legittimamente a chi lo fa valere, o per contrastare quanto risulti illegittimamente dai registri. Le azioni di stato si propongono agli organi preposti alla giurisdizione ordinaria; quelle di rettificazione agli organi della giurisdizione volontaria (in assenza di una controversia e di una materia del contendere). Non è possibile prescindere dagli esempi: sono sicuramente azioni di stato quelle in materia di filiazione (disconoscimento di paternità legittima, contestazione della filiazione naturale, reclamo dello stato di figlio legittimo, etc.), quelle in materia di matrimonio (nullità del matrimonio, accertamento della validità del matrimonio), quelle in materia di esistenza in vita o di morte, quelle, infine, in materia di cittadinanza (quando si contesti, ad esempio, l’accertamento o l’attestazione, trascritti nei registri, operati dal sindaco, dal ministero dell’interno, dall’autorità diplomatica o consolare, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572). 1) - La materia della giurisdizione contenziosa e volontaria è stata ampiamente trattata dalla dottrina che ancor oggi è tutt’altro che concorde riguardo ai criteri che presiedono

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alla distinzione sostanziale fra l’una forma e l’altra di giurisdizione. Vi è chi sostiene che sempre di giurisdizione si tratta, valendo la presenza del giudice, lo svolgimento di una procedura giudiziaria e la emanazione di provvedimenti giudiziali a conferire inequivocabili connotati giurisdizionali alle funzioni esercitate dal magistrato, in ipotesi in cui pure manchino del tutto gli aspetti contenziosi di una vera e propria controversia. Altri, fra cui la prevalente giurisprudenza, sostengono, di contro, che l’attività del giudice, in queste ipotesi, proprio per il difetto di un «contendere» e la presenza, invece, di indubbi aspetti pubblicistici, abbia un contenuto essenzialmente amministrativo, che richiami, cioè, il concetto di «giurisdizione» solo con riguardo al soggetto cui essa è demandata e alle forme che la rivestono. Si osserva che, in effetti, nella realtà del diritto vi sono numerosi casi in cui il giudice è chiamato dalla legge (che, peraltro, non fornisce al riguardo alcun particolare criterio distintivo di carattere generale) ad intervenire in procedure non contenziose, in cui, cioè, non si controverta circa l’appartenenza di un diritto od il suo contenuto o l’ambito dei suoi effetti e del suo esercizio: ma si deve decidere se una certa situazione, riferibile ad un soggetto privato, sia tutelabile secondo criteri di natura pubblicistica e se, secondo i medesimi criteri, una istanza ad essa inerente, presentata da quel soggetto o da chi su di lui esercita la potestà o dal pubblico ministero, possa essere accolta o debba essere respinta. Trattasi di casi di tutela pubblica d’interessi privati, ipotizzabili quando la legge avverte l’esigenza di un intervento del giudice in materie da cui potrebbe, se incautamente trattate, scaturire un danno per soggetti non sufficientemente protetti, o una violazione di principi di natura pubblicistica se pure riferibili a soggetti privati. Si è nel campo della cosiddetta «giurisdizione volontaria», in cui coloro che partecipano alla relativa procedura sono volentesi, a confronto di coloro che in una procedura di giurisdizione contenziosa vi partecipano in quanto costretti, in una questione controversa, dalla contestazione della lite o dalla necessità del contraddittorio. S’è detto che la legge non fornisce un criterio dirimente, di carattere generale, per distinguere fra l’una e l’altra categoria; tuttavia la dottrina è giunta a individuare alcuni connotati sufficientemente esaustivi al riguardo: si è ritenuto, così, che si è in presenza di una giurisdizione volontaria quando faccia difetto nel rapporto assoggettato alla cognizione del giudice una materia del contendere, o manchi una forza coattiva del provvedimento dato dal giudice, o sia insussistente la possibilità di un passaggio in giudicato di detto provvedimento. 2) - Nella materia dello stato civile le ipotesi di giurisdizione volontaria sono numerose; esse sono raggruppate sotto il titolo delle rettificazioni: ben diverse sono la natura e la funzione delle domande di rettificazione (artt. 95 sgg. ord. st. civ.) rispetto alle azioni di stato: qui non si contestano lo status di una persona e le modalità degli eventi e dichiarazioni che lo hanno determinato, che si danno per certi e incontroversi, ma si chiede soltanto che le registrazioni contenute negli archivi dello stato civile siano rettificate, se erroneamente formate, in conformità a quello status ed a quelle modalità. Nel concetto generale di «rettificazione», peraltro, il legislatore ha compreso anche le ipotesi di «ricostituzione di un atto distrutto o smarrito», «formazione di un atto omesso» (quando non vi sia incertezza o contrasto sul suo contenuto, tali da indurre dubbio sullo status della persona): artt. 31 e 32, 75 e 78, «cancellazione di un atto indebitamente registrato»: art. 34, «opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di eseguire» un atto dovuto: art. 7. 3) - La procedura delle azioni di rettificazione è regolata dagli artt. 95, 96, 97 ord. st. civ.: essa ha natura sommaria e camerale, è promossa con ricorso da chiunque vi abbia interesse o dal pubblico ministero dinanzi «al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio

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dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento». «Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile; ... deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare; sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 sgg. cod. proc. civ. nonchè, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’art. 455 cod. civ.». Come in tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione non pare necessaria la rappresentanza o l’assistenza di un difensore, pur non escludendosi la possibilità e, in alcuni casi di particolare delicatezza e complessità, la opportunità di una difesa legale. 1) Il principio: «tempus regit actum» o, tradotto in forma più comprensibile, «ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento» è principio di ordine generale (art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.), ma non è espresso nella costituzione, per cui sono ammesse leggi ordinarie con efficacia retroattiva quando, però, esse non violino i principi fondamentali dello Stato (vedi, ad es., l’art. 25, secondo comma, cost., le leggi che impongano tributi, o che inibiscano o rendano più gravoso l’esercizio di diritti). Sono, peraltro, leggi con efficacia retroattiva quelle d’interpretazione autentica di norme precedentemente emanate, sin dal giorno della loro pubblicazione, con possibile effetto ablativo di tutti gli atti posti in essere in applicazione di quelle norme; hanno altresì effetto retroattivo le sentenze abrogative della corte costituzionale sin dal giorno della pubblicazione della norma dichiarata illegittima, non oltre, tuttavia, la data di entrata in vigore della costituzione (1° gennaio 1948), anche qui con ablazione degli atti posti in essere durante il tempo della sua vigenza. In entrambe le ipotesi tuttavia rimangono ferme le situazioni che siano state definite in base a disposizioni diverse da quelle venute meno: si ricordano, ad esempio, i casi di liti concluse con transazione o con sentenze passate in giudicato. Che la legge disponga solo per l’avvenire e non abbia effetto retroattivo è, dunque, regola di ordine generale, salve le eccezioni di cui s’è detto. Ma che essa si applichi solo dal momento della sua entrata in vigore non significa anche che essa si applichi solo a situazioni venute in essere in epoca a venire. Sicuramente questo vale per tutte le situazioni di natura sostanziale; ad esempio: «la capacità di agire si acquista con il raggiungimento dell’età di 14 anni»; questa norma, se fosse emanata, non potrebbe, in base all’art. 11 disp. prel. cod. civ., essere applicata se non a casi successivi alla sua emanazione, essendone impossibile l’applicazione a casi verificatisi in epoca in cui tale norma non esisteva. Diversa è l’ipotesi in cui si tratti di norme di natura processuale: qui resta ferma la definizione dei principi costitutivi di un particolare istituto (ad esempio: «il figlio legittimo porta il cognome del padre»); l’introduzione nell’ordinamento di una norma che stabilisca i modi con i quali si debba pervenire all’adeguamento di una situazione a tale istituto, ha effetto, invece, sia sui casi a venire sia su quelli pregressi, trattandosi di norma che non tocca la sostanza dell’istituto già vigente ma la procedura necessaria al fine che esso trovi attuazione, e che rientra, dunque, nella sua stessa sfera di applicazione. È il caso, ad es., della procedura di correzione introdotta dall’art. 98, comma 2, ord. st. civ., nella quale si dispone un nuovo modo per ricondurre situazioni anomale all’osservanza del principio sopradetto. Altro esempio eclatante si può fare nella materia della cittadinanza. Questa si acquista, si perde, si riacquista sulla base di norme stabilite in certi tempi ed allora vigenti, alle

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quali occorre far riferimento per la verifica dello status civitatis di una persona, secondo il principio tempus regit actum; la verifica si fa seguendo procedure attualmente in vigore, introdotte indipendentemente dal tempo di vigenza di tali norme sostanziali e, quindi, applicabili a tutte le ipotesi, a venire e pregresse (vedi, ad es., il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572). 2) Caso di specie. All’epoca in cui il matrimonio in esame fu celebrato (1943) era vigente per l’Italia l’art. 84 del codice civile del 1942, per il quale: (comma 1) «Non possono contrarre matrimonio l’uomo che non ha compiuto gli anni sedici, e la donna che non ha compiuto gli anni quattordici» (comma 2) «Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici». Nella specie la donna aveva compiuto i diciannove anni ed era dunque matura per il matrimonio. Correttamente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, cod. civ. del 1942, per la minore (in quanto di età inferiore a ventuno anni: art. 2, comma 1) prestò il suo assenso al matrimonio il padre, esercente su di lei la patria potestà. Il discorso (in apparenza) si complicherebbe se si accertasse che la legge argentina, all’epoca in cui il matrimonio fu colà celebrato, stabiliva per il matrimonio di una sua cittadina un limite di capacità più rigoroso di quello fissato dalla legge italiana e, comunque, superiore ai diciannove anni di età. In questo caso l’art. 17, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, allora vigente in Italia, avrebbe determinato la nullità del vincolo. Il vizio, tuttavia, si sarebbe sanato, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del codice del 1942, se il matrimonio non fosse stato impugnato entro un mese dal raggiungimento della maggiore età della moglie (1945). Se per una legge argentina da applicarsi alla sposa diciannovenne, il matrimonio fosse nullo, occorre precisare che fino a quando la nullità non fosse stata pronunciata con sentenza definitiva (dell’autorità argentina o di quella italiana), il matrimonio avrebbe avuto una sua validità interinale e avrebbe prodotto gli effetti di un matrimonio non viziato: nel caso di specie la sposa avrebbe acquisito la cittadinanza italiana (art. 10, comma 2, legge 13 giugno 1912, n. 555, allora in vigore); conseguentemente sarebbe stato a lei applicabile l’art. 118 cod. civ. del 1942. Si deve, innanzi tutto, aver riguardo alla formazione dell’atto di stato civile, che è fondamentale anche per la formazione delle schede anagrafiche, che da quell’atto traggono i dati per la loro compilazione. Se per motivi di contingente necessità occorra precisare che la località originariamente chiamata in un certo modo, nella quale si è verificato l’evento rilevante per lo stato civile e come tale indicata nell’atto a suo tempo formato, ha ora cambiato nome per la intervenuta mutazione della situazione politica, fuori da una procedura di rettificazione o di correzione, ci si dovrà semplicemente limitare ad annotare in quell’atto, integrandolo su istanza degli interessati e mai d’ufficio, che attualmente il nome della località non è più ..., ma ..., e che essa appartiene alla sovranità dello Stato di ... Tale aggiornamento sarà poi comunicato all’ufficio di anagrafe, per l’integrazione della scheda relativa alle persone interessate. Peraltro, l’ufficio di anagrafe, per suo conto, riceve dichiarazioni, corredate dalla necessaria documentazione, relative alla sua essenziale funzione, che è quella di registrare le persone residenti in un certo comune, funzione che prescinde del tutto da quella della formazione e della registrazione degli atti dello stato civile, e che può anche non presupporli come esistenti nello Stato, quando, ad esempio, si tratti di stranieri residenti in Italia che non abbiano voluto usufruire della facoltà loro riconosciuta dall’art. 19 ord. st. civ.: le

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indicazioni delle località geografiche saranno allora fatte dall’ufficiale di anagrafe sulla base dei documenti prodotti dagli interessati; se vi sia discordanza fra loro, l’ufficiale di anagrafe dovrà rivolgersi all’autorità consolare in Italia per gli opportuni aggiustamenti. Se, diversamente, presso l’ufficio dello stato civile esistano atti relativi a quelle persone, le schede anagrafiche dovranno adeguarsi ad essi, come eventualmente aggiornati nel modo sopra detto. Le amministrazioni che a tali persone debbano rilasciare documenti che tengano conto della loro situazione attuale (quella dell’interno per il permesso di soggiorno e per la carta d’identità, quella delle finanze per il codice fiscale, quella sanitaria per la relativa carta, etc.) trarranno gli elementi necessari alla loro compilazione dai riscontri probatori disponibili, prodotti dagli stessi interessati o ricevuti dalle autorità estere di competenza, o tratti dalle registrazioni aggiornate dello stato civile o di anagrafe, senza dipendere da quest’ultime, prescindendo assolutamente quei documenti dallo stato civile degli intestatari. Se si tratti di cittadini italiani, si deve presupporre, questa volta necessariamente, che esistano atti dello stato civile ad essi intestati, a cominciare dall’atto di nascita, anche se questa è avvenuta all’estero. La indicazione della località geografica deve seguire la regola secondo cui va iscritto o trascritto il luogo in cui l’evento è accaduto, con riferimento all’epoca dell’accadimento, anche se in quel tempo la sovranità su tale luogo apparteneva a Stato diverso dall’attuale e, conseguentemente, anche se la sua denominazione era diversa dall’attuale, fatto salvo un eventuale aggiornamento dell’atto mediante una sua integrazione. La registrazione anagrafica dovrà seguire quella dello stato civile. Anche qui, il rilascio di documenti da parte di amministrazioni diverse da quella comunale, prescinde dalle registrazioni dello stato civile e dell’anagrafe e deve seguire, secondo quanto stabilito dalle relative norme regolamentari di competenza, un criterio di attualità che può non coincidere con quello che presiede, invece, le indicazioni di stato civile e di anagrafe. Sussiste tuttavia la necessità che tutti gli atti che si riferiscono ad una persona, ove ricorra un suo interesse e, quindi, su sua richiesta, o quando l’esigenza sorga da un pubblico interesse e l’integrazione debba essere operata d’ufficio, siano aggiornati nel senso di fare apparire su di essi la menzione che ora, attualmente, la località di nascita (o di accadimento di un evento) si chiama in un certo modo. La menzione dovrà ovviamente avere carattere di uniformità, ma la competenza ad apporla apparterrà a ciascuna delle amministrazioni cui spetta la formazione e l’aggiornamento dell’atto, limitandosi così l’obbligo, per quanto concerne l’amministrazione dell’interno, all’azione degli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Il cittadino straniero non acquista la cittadinanza italiana se non ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge italiana. Se alcune di queste non sussistono o perchè mancano del tutto o perchè sono invalide essendo regolate da una legge straniera in contrasto insanabile con quella italiana, non si produce in Italia l’effetto dell’acquisto. L’acquisizione della cittadinanza italiana è un esempio: ma il ragionamento è lo stesso riguardo al prodursi o al non prodursi di un qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico italiano a seguito di un evento relativo ad un cittadino straniero. Così, il riconoscimento di un figlio incestuoso (art. 251 cod. civ.) o fatto in contrasto con lo stato di figlio legittimo (art. 253) non può produrre alcun effetto in Italia, ancorchè secondo l’ordinamento dello Stato d’origine di quel cittadino tale effetto sia ammesso e consentito. Più in generale, si deve aver riguardo alla sostanza degli status, anche sulla base della documentazione ad essi relativa: l’ufficiale dello stato civile, se si avvede che un atto del suo ufficio, a lui richiesto, è illegit-

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timo, non può compierlo e deve opporre un rifiuto, motivato per iscritto. La trascrizione di un atto è vietata se questo è contrario all’ordine pubblico italiano (art. 18 ord. st. civ.). Anche se la trascrizione fosse operata (non avendo essa funzione costitutiva, ma solo pubblicitaria), lo status di una persona sarebbe, secondo la legge italiana, invalido, e resterebbe tale, anche se esso fosse stato posseduto da sempre, validamente secondo una legge straniera. Certo, se l’adempimento fosse imposto all’ufficiale dello stato civile da un’autorità che per legge ne avesse il potere (un provvedimento del giudice, un decreto del ministro o del capo dello Stato, un accertamento o un’attestazione della cittadinanza da parte del sindaco) egli non potrebbe rifiutarlo; resterebbe comunque salva l’ipotesi in cui esso fosse poi dichiarato nullo, per invalidità dell’atto che lo ha determinato, e cancellato dai registri a seguito di rettifica. Va anche tenuto presente il principio della validità interinale di un atto nullo sino a che questo sia dichiarato tale. In tutti questi casi, gli effetti che l’atto possa avere avuto nell’ordinamento, vengono ablati in radice sin dall’origine (ex tunc), fatti salvi, però, i provvedimenti che la legge abbia previsto a salvaguardia di soggetti ignari o incolpevoli (vedi, ad esempio, gli artt. 128 sgg., 279 cod. civ.). Le convenzioni fra i comuni di ... e di ..., per le materie dello stato civile e dell’anagrafe, paiono illegittime e non attuabili. A prescindere dalle ragioni portate dal ministero dell’interno, non v’è norma che autorizzi, sia pure implicitamente, una «gestione associale» fra più comuni dei servizi dello stato civile e dell’anagrafe. In particolare, nulla hanno a che vedere con queste materie gli artt. 270-272 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico per l’ordinamento degli enti locali. Di più, sorgerebbero problemi inestricabili per la tenuta dei registri e del doppio originale, per le pubblicazioni matrimoniali, per le dichiarazioni di nascita, etc. Non è pensabile che possano trarsi argomenti in contrario dall’art. 3 ord. st. civ. Trattandosi di un matrimonio fra stranieri, celebrato all’estero secondo una normativa colà vigente che ammette la bigamia, si ritiene che, non dovendo tale matrimonio avere effetti nell’ordinamento italiano, anche lo stato della filiazione che da esso si sia procreata seguirà la normativa vigente nel Paese di cui gli sposi e il nato sono cittadini: nel caso di specie questi avrà, secondo tale normativa, lo stato di figlio legittimo, restando indifferente l’ordinamento italiano agli effetti che, nel Paese straniero, si siano prodotti relativamente ad un soggetto che gli appartiene, ancorchè nato in Italia.

L’ufficiale dello stato civile. 2)a) L’ufficiale dello stato civile. Uno dei compiti propri dell’ufficiale dello stato civile è di ricevere le dichiarazioni di una o più parti nelle materie di sua competenza, quale che sia il loro contenuto, purchè esse non contrastino con norme della legge italiana e, più in generale, non siano contrarie all’ordine pubblico del nostro ordinamento, nel qual caso dovranno essere rifiutate. Se tali dichiarazioni non rispondano al vero, e ciò risulti all’ufficiale dello stato civile da una documentazione successivamente acquisita o prodotta, o da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (e sia così vinta la presunzione — relativa — di cui all’art. 451, secondo comma, cod. civ.) si dovrà provvedere alla rettificazione dell’atto a norma degli artt. 95 sgg. ord. st. civ.

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Alcune delle dichiarazioni che si fanno dinanzi all’ufficiale dello stato civile hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l’ordinamento dello stato civile in quanto venuti in essere. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione del defunto etc. etc.). In questi casi incombe all’ufficiale solo l’obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riferiti possano essere compatibili con l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia. Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi all’ufficiale dello stato civile, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: sono tali, ad esempio, le dichiarazioni di riconoscimento di filiazione naturale o quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla effettuazione della dichiarazione, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove essa sia in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (art. 7 ord. st. civ.): ad esempio, riconoscimento di un figlio incestuoso, rinuncia alla cittadinanza fuori delle ipotesi ammesse dalla legge. Nel caso di specie non dovrebbe sorgere dubbio sulla ricevibilità della dichiarazione di nascita, con la indicazione che i genitori, coniugati nonostante la loro minore età, sono cittadini stranieri. Peraltro ha natura pubblicistica l’esigenza che sia preso atto nei registri dello stato civile della nascita sul territorio italiano di una persona, a prescindere dal suo status. Non è possibile sospendere un adempimento dovuto dall’ufficiale dello stato civile, che deve essere eseguito senza indugio con osservanza delle norme in vigore, trattandosi di una materia che attiene allo status attuale delle persone, come quella dell’attribuzione del nome (art. 6 cod. civ.). L’ufficiale dello stato civile non è fra coloro che sono chiamati dall’art. 19, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ad applicare la legge di un Paese straniero, o, nel caso, quella italiana. Il detto ufficiale ha il solo compito di ricevere dichiarazioni, trascrivere od annotare atti, seppure formati all’estero, anche quando in qualche modo tocchino l’ordinamento italiano. Deve (art. 7 ord. st. civ.) rifiutare, con motivazione scritta, un adempimento richiestogli se questo contrasti con quanto stabilito dalla legge italiana (ad es.: artt. 98, 112, 116, 250, terzo comma, 251, 253 cod. civ.) ed anche negare efficacia nell’ordinamento italiano ad un provvedimento giudiziario straniero, e quindi non trascriverlo, ove non ricorrano i requisiti stabiliti dagli artt. 64 sgg. della legge n. 218. Per il resto, egli si limiterà a ricevere, trascrivere, annotare, atti, dichiarazioni, attestazioni da lui acquisiti o ricevuti od a lui prodotti, senza doversi o potersi porre l’interrogativo di quale legge sia applicabile nel caso di specie. Spetterà all’autorità competente, in sede giurisdizionale, ove sussista un contenzioso, decidere al riguardo, sulla base delle disposizioni della legge n. 218, e solo se l’applicazione della legge straniera coinvolga in qualche modo un cittadino italiano o sortisca effetti in questo ordinamento. Sarà comunque da escludere l’applicazione dell’art. 95 ord. st. civ., che non ha nulla a che vedere con la legge n. 218 e che può essere chiamato in causa (in sede di volontaria giurisdizione) solo quando ricorra una delle ipotesi in esso considerate. Nel caso in esame, trattandosi di un bambino nato in Italia, portatore di due cittadi-

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nanze straniere, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver formato l’atto di nascita, su di esso annoterà quanto consentito dall’art. 49 ord. st. civ. (in particolare dalla lett. «p»), senza doversi o potersi interrogare se il provvedimento o, anche, l’attestazione o la dichiarazione, o, in genere, l’atto relativi al cognome del soggetto interessato, siano o no conformi all’art. 19 della legge n. 218. La minore di cui trattasi è nata in Italia da genitori stranieri, di nazionalità diverse. Come è stato detto, l’ufficiale dello stato civile non è fra coloro chiamati a sceverare quale diritto sia applicabile in base alla normativa italiana sul diritto internazionale privato (fatte salve le eccezioni previste dalla legge 31 maggio 1995, n. 218). Egli, pertanto, nel caso di persona nata in Italia, dovrà formare l’atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria - art. 451, comma 2, cod. civ.). Egli non è in grado di conoscere se a detta persona, riguardo alla cittadinanza o all’attribuzione del nome, debba applicarsi il diritto italiano, o straniero: sa soltanto, a proposito delle circostanze della nascita, della qualità dei genitori e della cittadinanza del nato, quanto gli viene riferito dal dichiarante. Quindi, l’accertamento dello status del nato, se è figlio legittimo o naturale o naturale riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, se è cittadino italiano o di altra nazionalità, compete all’autorità giudiziaria, se adita da chi vi abbia interesse. In questa situazione, il nome (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell’atto di nascita sarà quello dato dal dichiarante o, in mancanza e per analogia, dall’ufficiale dello stato civile, seguendo le norme (di carattere procedurale) di cui all’art. 29, quarto e quinto comma, ord. st. civ. Nel caso di specie, l’istanza presentata dalla madre del nato, non più «convivente» con il padre (non si sa se a seguito di divorzio o di separazione personale o di semplice scioglimento di una convivenza di fatto), non può essere rivolta all’ufficiale dello stato civile, che non ha competenza al riguardo, ma all’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire, ai sensi della legge sopra richiamata, quale sia il diritto applicabile. Si ignorano gli accordi fra i governi d’Italia e del Vietnam in materia di adozione internazionale cui l’interrogante si richiama, e le ragioni che saranno portate per iscritto (art. 7 ord. st. civ.) dall’ufficiale dello stato civile per rifiutare la trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato. Solo se tali motivi fossero manifestamente infondati ed evidentemente pretestuosi si potrebbe forse azzardare un’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio. La circostanza, nella specie, che il tribunale abbia ordinato la trascrizione del provvedimento di adozione non importa, ovviamente, che si debba trascrivere l’atto di nascita anche in presenza di vizi o difetti. Contro il rifiuto formale dell’ufficiale, l’art. 95, primo comma, ammette chi vi abbia interesse ad opporsi con ricorso al tribunale competente. La parola «albo» deriva dal latino «album», aggettivo sostantivato indicante una tavoletta dipinta di bianco («albus») su cui si scrivevano elenchi di nomi. Attualmente gli «Albi» in Italia raccolgono i nominativi dei liberi professionisti (avvocati, medici, agenti di cambio, ingegneri, etc.); la dicitura «Albo» mal si attaglierebbe agli ufficiali dello stato civile che non sono certamente liberi professionisti: meglio il termine «registro». Il progetto di un registro nazionale degli ufficiali dello stato civile e dei funzionari consolari o d’ambasciata che all’estero svolgono le relative funzioni è sicuramente da assecondare. Forti dubbi riguardano, però, gli aggiornamenti che al registro dovrebbero essere apportati, si può dire quotidianamente, in ragione del mutare delle vicende nei comuni e nelle circoscrizioni consolari; basti pensare alla scarsa affidabilità degli aggiornamenti che dovrebbero es-

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sere portati al secondo originale dei registri dello stato civile esistenti presso le procure della Repubblica e le prefetture. Peraltro, la utilizzazione dei mezzi informatici costituirebbe un inestimabile ausilio per la realizzazione del progetto. 2)b) Delegazione. Il sindaco del comune di ..., quale ufficiale dello stato civile, richiesto della celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 cod. civ., può per tale adempimento delegare, secondo l’art. 1, terzo comma, ord. st. civ., un cittadino italiano che abbia i requisiti per la elezione a consigliere comunale, indipendentemente dal fatto che egli risieda in quel comune o che ivi sia nato, o che vi svolga attività professionale privata o pubblica, od altro. Come è stato detto, la delega per la celebrazione del matrimonio può essere conferita «a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale», indipendentemente dal fatto che essi risiedano o no nel comune ove il matrimonio dovrà essere celebrato o dalla circostanza che essi svolgano o no pubbliche funzioni in quel comune o altrove, essendo solo importante che ricorrano i due requisiti stabiliti dall’art. 1, terzo comma, ultima parte, ord. st. civ. A norma dell’art. 2, quarto comma, la delega deve essere espressamente accettata dal delegato e non debbono sussistere gli impedimenti di cui all’art. 6. L’ufficiale dello stato civile di ..., comune di residenza degli sposi, deve richiedere per iscritto quello di ..., per la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 109 cod. civ., specificando i motivi di necessità o convenienza ricorrenti. Si ritiene che debba essere il sindaco del comune richiesto a delegare al cittadino «amico» degli sposi le funzioni per la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ord. st. civ., se ne ricorrano i requisiti. Il sindaco, quando delega a una delle persone indicate nell’art. 1 ord. st. civ., senza limitazioni, la pienezza dei suoi poteri nella materia matrimoniale, le attribuisce anche quello di richiedere (art. 109 cod. civ.) l’ufficiale dello stato civile di altro comune per la celebrazione del matrimonio. Ciò se ricorrano motivi di necessità o di convenienza, che vanno specificati per iscritto nella richiesta. La situazione è analoga a quella in cui un ufficiale richiede all’ufficiale di un altro comune il compimento di un qualsiasi adempimento in una qualunque altra materia. L’ufficiale richiesto potrebbe rifiutare di celebrare il matrimonio se non ritenesse sufficientemente validi tali motivi. Dovrebbe comunque rifiutare la celebrazione se sussistessero impedimenti al matrimonio (art. 112 cod. civ.), come dovrebbe rifiutare un qualsiasi altro adempimento che gli fosse stato illegittimamente richiesto. Si ritiene che, come la scelta della persona fra quelle indicate nell’art. 1, terzo comma, ord. st. civ., e l’atto di delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile sono rimessi alla potestà discrezionale del sindaco sulla base di un rapporto assolutamente fiduciario, senza necessità di motivazione, così la revoca di tale atto non deve essere motivata, nè è impugnabile, essendo puramente e semplicemente venuto meno il detto rapporto fiduciario. Si ricorda che la delega a un dipendente a tempo indeterminato del comune non richiede accettazione; può essere rinunciata e il provvedimento che respinge la rinuncia può formare oggetto di ricorso al prefetto. Nulla, invece, si dice negli artt. 1 e 2 a proposito della revoca, se non che «il sindaco può revocare la delega». La delega e la revoca debbono essere

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comunicati al prefetto. Mancando un procedimento amministrativo, vien meno la necessità di dare comunicazione dell’inizio di questo al soggetto interessato, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, con riguardo al sindaco, sono delegabili ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, settimo comma. Fu scritto a suo tempo: «Ma anche sotto un profilo giuridico è da consentire che il sindaco deleghi ad altri i suoi poteri: intanto il vicesindaco ha una sua propria potestà in vece del sindaco nei casi stabiliti dalla legge, ma anche si può parlare di delega, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, nelle materie ed alle persone ivi indicate. È vero che detta norma non comprende specificatamente fra quelle previste le funzioni sindacali di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 572/1993, ma non vi è dubbio, intanto, che tali funzioni rientrino nell’àmbito dei servizi di competenza statale, attenendo la materia della cittadinanza (dell’appartenenza, cioè, di una persona alla Nazione italiana) ad un interesse dello Stato, e non soltanto del comune, ma, poi, la lettera «a» dell’art. 54 fa riferimento, riguardo alle funzioni del sindaco quale sovraintendente, in via generale, «alla tenuta dei registri dello stato civile» e quindi, anche, ai riconoscimenti ed alle attestazioni di cittadinanza». Le persone cui delegare le dette funzioni sindacali sono soltanto quelle indicate nel citato art. 54, settimo comma; ove il comune, per le sue dimensioni, non abbia un presidente del consiglio circoscrizionale, nè, in mancanza, un consigliere per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni, le funzioni di cui qui si tratta resteranno attribuite in via esclusiva al sindaco o a chi lo sostituisce (quinto comma). La natura decisoria dei provvedimenti adottati dal sindaco o da chi lo sostituisce o da chi sia stato da lui delegato in materia di accertamento o attestazione della cittadinanza, fa sì che la delega non possa essere attribuita all’ufficiale dello stato civile: questi non è legittimato ad assumere decisioni, ma solo a ricevere dichiarazioni o ad effettuare trascrizioni od annotazioni; egli può rifiutare di compiere l’adempimento richiestogli (art. 7 ord. st. civ.) motivando le ragioni del rifiuto, ma su questo altri sono chiamati ad emettere una pronuncia. Di più, la semplice lettura dell’art. 16 del decreto presidenziale del 1993 rivela che si è inteso dal legislatore distinguere nettamente le funzioni proprie dell’ufficiale dello stato civile da quelle di chi decide sul possesso da parte di taluno della cittadinanza italiana: il caso da decidere può essere posto al sindaco da un’altra autorità, o direttamente dallo stesso interessato, od anche dall’ufficiale dello stato civile per il cui tramite esso vien fatto pervenire al sindaco. Questi, o chi per lui, trasmette poi la decisione presa all’ufficiale dello stato civile, che provvede alle necessarie trascrizioni ed annotazioni. L’art. 1, comma 3, ord. st. civ. riguarda esclusivamente la delegazione delle funzioni di ufficiale dello stato civile, ed è abissale la distanza che separa tali funzioni da quelle di accertamento od attestazione della cittadinanza. Nulla vieta, ovviamente, che la delega di queste ultime possa essere affidata alla stessa persona fisica che esercita quelle di ufficiale dello stato civile, purchè esse restino separate le une dalle altre e purchè il detto ufficiale possieda i requisiti stabiliti dal sopra citato settimo comma dell’art. 54. Nella pratica, come pare, non è raro il caso in cui la delega delle funzioni di accertamento ed attestazione sia conferita indiscriminatamente dal sindaco agli stessi ufficiali dello stato civile, secondo quanto stabilito dall’art. 1, terzo comma, D.P.R. n. 396/2000, anche in violazione dell’art. 54, settimo comma, D.Lgs. n. 267/2000, a rischio che siano prodotti atti invalidi per difetto di competenza funzionale. Per quanto riguarda la delega delle funzioni sindacali, se si vuole semplificare il tutto ed agevolare il funzionamento degli uffici comunali, non si deve far altro che intendere

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anche gli accertamenti e le attestazioni della cittadinanza italiana come funzioni proprie degli ufficiali dello stato civile, con il che si avrebbe il vantaggio di poter applicare l’art. 1, terzo comma, ord. st. civ. anche alla loro delegazione. Occorrerebbe, però, per arrivare a tanto, ignorare il disposto degli artt. 16 e 54. Molti comuni lo fanno. D’altronde, i soli interessati ad impugnare quei provvedimenti di accertamento e di attestazione, anche sotto un profilo di incompetenza funzionale (a seguire questa via, dinanzi al tribunale, ai sensi degli artt. 95 sgg.), sarebbero soltanto coloro che avessero ricevuto quei provvedimenti con segno negativo, e v’è da credere che nella pratica ciò accada molto raramente. Si deve ancora osservare che l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fa parte del titolo quarto del testo unico, intitolato «Organizzazione e personale», e del susseguente capo terzo, «Dirigenza ed incarichi», indicando nel primo comma le competenze dei dirigenti. A costoro «spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo ...». I commi successivi non sono che una esplicazione e una chiarificazione di ciò che s’intende per «dirigenza». Questa svolge i suoi poteri all’interno dell’ente, e non ha potestà al di fuori di esso, nel senso che non le sono attribuite funzioni di natura pubblicistica. Ecco perchè si deve ritenere che fra coloro cui sono delegabili le funzioni in materia di riconoscimento e di attestazione della cittadinanza, non possano essere compresi i «dirigenti». Che, poi, alcuni comuni, anche di grande importanza, si comportino a modo loro, potrebbe dar luogo ad una invalidità di tali atti, da dichiarare nella competente sede giurisdizionale. 2)c) Competenza territoriale. Il comune di AA era originariamente una frazione del comune di BB, e fu istituito ente territoriale autonomo in data ... I registri dello stato civile relativi ad epoca anteriore a tale data erano ovviamente tenuti dal comune di BB competente per territorio, e debbono continuare ad esserlo per tutti gli atti che da essi vanno tratti (certificazioni, estratti per riassunto o per copia integrale) o che in essi vanno inseriti (annotati): ciò perchè gli adempimenti dello stato civile che a quei registri si riferiscono fanno capo ad atti che furono posti in essere in epoca in cui competente a costituirli era, appunto, il comune di BB. I nuovi atti relativi a persone precedentemente residenti nel comune di BB ed ora residenti, per il mutamento intervenuto, nel comune di AA saranno, pure ovviamente, formati da questo comune nei suoi registri, indicando come luogo di nascita di dette persone il comune di BB; di detti nuovi atti si farà annotazione, quando dovuta, nei vecchi registri del comune di BB. Trovandosi la base militare USAFE nella circoscrizione del comune di Aviano, in territorio italiano, alle registrazioni negli atti dello stato civile di nascite o di morti colà avvenute, si debbono applicare le norme del nostro ordinamento (artt. 30 e 72 ord. st. civ.), nulla rilevando la documentazione trasmessa dal personale sanitario statunitense acquartierato all’interno della base. 2)d) Rifiuto dell’ufficiale dello stato civile. Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile può essere impugnato dall’interessato o dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 95, primo e secondo comma, ord. st. civ.; la procedura

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dell’impugnazione, sulla quale deve decidere il tribunale in sede giurisdizionale, non può essere sostituita da istruzioni date dal procuratore della Repubblica o dal ministero. Non è stato previsto nel nuovo regolamento un termine per proporre impugnazione avverso il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile a compiere un atto del suo ufficio; anzi, nel secondo comma dell’art. 95 si dice che il pubblico ministero può proporre il ricorso «in ogni tempo». È da ritenere, quindi, che il soggetto non decada dalla possibilità di proporre l’impugnazione sino a che questa, eventualmente, non sia divenuta inammissibile per essere venuto meno l’interesse a proporla (ad esempio: l’ufficiale dello stato civile ha rifiutato di ricevere una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale da parte del padre; l’impugnazione diverrà inammissibile quando sia stata accertata in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato, la paternità del nato mediante l’esperimento dell’azione all’uopo predisposta: art. 269 cod. civ.). La corte d’appello di ... non aveva competenza a giudicare: l’art. 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218, riguarda soltanto l’attuazione e l’esecuzione forzata «in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva». Nella specie, invece, veniva impugnato dalle parti interessate il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ... di trascrivere l’atto di riconoscimento di filiazione naturale fatto da chi si era dichiarato padre di una minore dinanzi all’ufficiale dello stato civile di una città ucraina. Nel caso in esame non si può dubitare della competenza del tribunale italiano a statuire sul ricorso, ai sensi degli artt. 7, 95, primo comma, e 96 ord. st. civ. Spetterà al tribunale adito di accertare se lo status di figlia di coloro indicati come genitori nell’atto di nascita corrisponda al vero, secondo il diritto ucraino (nel qual caso il ricorso dovrà essere accolto essendosi dimostrata la illegittimità del rifiuto), o se la dichiarazione allora resa dal denunciante o dai denuncianti la nascita, circa i genitori della neonata, non fu veridica (per cui il ricorso dovrà pure essere accolto, questa volta essendosi dimostrata la legittimità del successivo riconoscimento paterno). In realtà, nel caso di specie, l’azione promossa dinanzi al tribunale in sede di ricorso avrebbe natura sostanziale di «azione di stato» e porterebbe ad una dichiarazione giudiziale della paternità naturale della figlia, ai sensi degli artt. 269 sgg. cod. civ., o a una dichiarazione di filiazione legittima se i genitori indicati nell’originario atto di nascita erano fra loro coniugati. 2)e) Consolati. Alcune osservazioni sul nuovo testo consolare: D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (vedilo in Appendice). Non occorre alcuna precisazione in merito al principio «tempus regit actum», contenendo il nuovo testo disposizioni di carattere procedurale che, per loro natura, si applicano soltanto ad atti da porre in essere nel tempo a venire e non producono alcun effetto sulla validità di atti già compiuti in passato. L’art. 6 stabilisce che il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale dello stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale. L’art. 8, comma 2, subordina l’iscrizione nello schedario anagrafico di una persona al suo possesso della cittadinanza italiana, precisando poi che tale iscrizione non costituisce prova di quest’ultima. L’art. 10, commi 1 e 2, demanda al capo dell’ufficio consolare l’onere di «accertare» il possesso della cittadinanza italiana di una persona, non si sa se in ogni caso e d’ufficio o soltanto a seguito di una istanza di quella persona o soltanto in occasione della sua iscrizione nello schedario anagrafico. In che modo, poi, si coordina questo «accertamento» con l’«accertamento» e con l’«attestazione»

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che pure sono demandati all’ufficio consolare dall’art. 16, commi 3 e 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572? L’art. 13, comma 3, prescrive che le pubblicazioni hanno luogo in via informatica ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’art. 13, comma 2, esime dalle pubblicazioni il cittadino italiano, anche se residente in Italia, che si sposi all’estero dinanzi all’autorità locale, non precisando che, invece, le pubblicazioni si devono fare quando la detta autorità le richieda. Quando il matrimonio si debba celebrare fuori della sede consolare (art. 14, comma 4), in luogo del segretario comunale chi deve accompagnare l’ufficiale consolare che si reca sul luogo ove gli sposi sono in attesa? 2)f) Altri luoghi. Il principio generale che vige in materia, così ovvio da non avere necessità di una specifica disposizione di legge è che gli atti di un pubblico ufficiale vanno compiuti nel luogo dove egli ha sede: diversamente, il cittadino non saprebbe dove andare per presentare una istanza o fare una dichiarazione o chiedere un adempimento. Ad esempio, chi voglia iscrivere il figlio minore ad una scuola, pare ovvio che debba andare nel luogo ove si trova la segreteria di quella scuola. Così, gli atti dello stato civile vanno compiuti nell’ufficio all’uopo destinato dal sindaco nell’ambito della casa comunale. Solo in caso di necessità (art. 110 cod. civ.) la legge ammette che, specificatamente, la celebrazione del matrimonio possa avvenire in luogo diverso dalla casa comunale, derogando all’art. 106. Si può dare, a questo punto, una interpretazione estensiva alla norma, quando, ad esempio, la puerpera nubile che abbia partorito da sola nella casa d’abitazione sia nell’impossibilità di recarsi nella casa comunale ed intenda provvedere alla denuncia della nascita; o quando taluno, ferito gravemente in un agguato mafioso, intenda denunciare la morte del fratello ucciso in quello stesso agguato. Non anche nel caso di un riconoscimento di filiazione naturale da parte di un moribondo, avendo questi la possibilità di effettuare il riconoscimento davanti ad un notaio chiamato al suo capezzale. Sicuramente, la commissione che a suo tempo si occupò della revisione del formulario e dei modelli degli atti dello stato civile ebbe in mente una delle ipotesi sopradette nel caso di una dichiarazione di nascita da parte di chi non fosse in grado di recarsi nella casa comunale. In conclusione, l’assunto che un atto dello stato civile si possa formare in luogo diverso dalla casa comunale va limitato esclusivamente ai casi eccezionali in cui chi solo possa o debba chiedere la formazione di quell’atto si trovi totalmente impedito a recarsi nella sede dell’ufficio.

Gli atti dello stato civile. 3)a) Atti dello stato civile. Si richiama la nozione che l’atto di stato civile è per sua natura atto pubblico. Esso, infatti (art. 451 cod. civ.) fa prova sino a querela di falso di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza e da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. L’articolo riproduce, pressochè testualmente, quanto è contenuto nell’art. 2700 cod. civ. riguardo alla efficacia probatoria dell’atto pubblico. Ciò non vuol dire che l’atto scritto (in casu, l’atto pubblico di stato civile) sia costitutivo di una situazione cui l’ordinamento dello Stato attribuisce rilevanza giuridica, perchè per la costituzione del vincolo coniugale ciò che conta è la sostanza dell’atto (nella specie la dichiarazione espressa ed accettata dai coniugi di volersi prendere rispettivamente in

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Si deve constatare che l'universo dello stato civile è veramente senza confini ed è fonte inesauribile di pensieri, riflessioni, dubbi, interrogativi ai quali molte volte non si sa e non si può dare una pronta risposta e che spesso ammettono più risposte, magari in contrasto fra loro. L'autore si è posto, in veste di giurista, l'arduo compito di dare un ordinato assetto alla materia, cercando di alleviare i tormentosi rovelli che agitano l'animo di coloro che quotidianamente si dedicano alla pratica e allo studio di questa materia: ufficiali dello stato civile, funzionari di prefettura, magistrati, avvocati, notai, docenti e discenti universitari. L'Opera, tuttavia, non vuol essere un'esauriente enciclopedia di tutto lo scibile sullo stato civile, né potrebbe giungere a tanto, e neppure intende dare una definitiva risposta ai più incerti quesiti, ma tocca da vicino, secondo ragione, esperienza e dottrina tutti gli argomenti che ne costituiscono le fondamenta. Federico Vitali. Ha esercitato la magistratura per oltre quarant'anni, occupandosi prevalentemente di diritto civile. Ha fatto parte dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ed ha diretto per un decennio l'ufficio primo della direzione generale degli affari civili del detto ministero. In tale veste ha formulato innumerevoli pareri sulla materia, ha partecipato a numerosi convegni come relatore, ha collaborato con il Ministero dell'Interno anche per la compilazione dei Massimari dello stato civile, e unitamente al Ministero degli Affari Esteri per la redazione della legge organica sulla cittadinanza. Ha insegnato all'Istituto Superiore della Pubblica Amministrazione e ha fatto parte di molte commissioni di studio, comprese quelle sulla predisposizione del nuovo regolamento dello stato civile. In varie epoche ha pubblicato trattati in tema di locazioni, appalti, trasporti e stato civile.

ISBN 88-88430-24-5 978-88-88430-24-9

Euro 49,00


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