Convenzioni trattati ed accordi internazionali attinenti ai servizi demografici

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ISBN 88-88430-19-9 ISBN 978-88-88430-19-5 Euro 100,00

ATTINENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI

Gabriele Casoni Direttore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano”, con la quale collabora dal 1996 quale autore e docente. Autore di volumi e interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa. Oltre alla recente pubblicazione “Quesitario massimario di anagrafe” (Sepel, 2010) ha pubblicato i volumi “Gli strumenti della semplificazione amministrativa” (Sepel, 1999), “Il matrimonio all'estero del cittadino italiano” (Edk, 2008), “L'articolo 116 del codice civile” (Sepel, 2009). Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone.

Gabriele Casoni

Gabriele CONVENZIONI TRATTATI Casoni ED ACCORDI INTERNAZIONALI

Il volume raccoglie tutte le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali aventi vigenza tra l'Italia e gli Stati esteri, strettamente collegati con gli adempimenti d'ufficio dei servizi demografici. Allo scopo di rendere agevole e veloce la consultazione dei testi e la verifica dell'esistenza di accordi tra l'Italia e lo Stato estero, il volume elenca in ordine alfabetico tutti gli stati aventi rapporti formalizzati con l'Italia con la descrizione della materia oggetto dell'accordo vigente ed i relativi riferimenti di legge. Il volume raccoglie tutte le circolari ministeriali che hanno fornito negli anni le istruzioni per l'applicazione degli accordi, sì da disporre immediatamente di ulteriori strumenti di chiarimento ed approfondimento del caso oggetto di studio. La selezione dei testi e la struttura ponderata per fornire immediate risposte alle diverse ipotesi di lavoro, fanno di questo volume un'opera unica ed indispensabile per i funzionari dei servizi demografici, quotidianamente alle prese con il complesso intreccio di norme interne e diritto internazionale.

CONVENZIONI TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI ATTINENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI Elenco alfabetico degli stati esteri, testi degli accordi e circolari ministeriali


GABRIELE CASONI

CONVENZIONI, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI ATTINENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI Elenco alfabetico degli Stati esteri, testi degli accordi e circolari ministeriali

SEPEL editrice


© 2011 S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna). È vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm). Fotocomposizione: S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna) Stampa: Tip. M.G. - FUNO (Bologna) Luglio 2011.

ISBN 88-88430-19-9 ISBN 978-88-88430-19-5


INDICE SOMMARIO

Prefazione ..................................................................................................... pag.

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PARTE PRIMA Convenzioni stipulate dall’Italia, attinenti ai Servizi Demografici, raccolte secondo l’ordine alfabetico degli Stati per i quali queste Convenzioni sono efficaci:

pag. Afghanistan ...........................................……………………………….. Albania ............................................………………………………..…...... » Algeria .................................................................................................... » Andorra .................................................................................................. » Angola .................................................................................................... » Antigua e Barbuda ...................................................................................... » Arabia Saudita .............................................................................................. » Argentina ............................................................................................... » Armenia ................................................................................................. » Australia ................................................................................................. » Austria .................................................................................................... » Azerbaijan ............................................................................................. » Bahamas ................................................................................................ » Bahrein ......................................................................................................... » Bangladesh ................................................................................................... » Barbados ................................................................................................ » Belgio ..................................................................................................... » Belize ...................................................................................................... » Benin ...................................................................................................... » Bhutan .......................................................................................................... » Bielorussia ............................................................................................. » Bolivia .................................................................................................... » Bosnia-Erzegovina ..................................................................................... » Botswana ............................................................................................... » Brasile .................................................................................................... » Brunei .................................................................................................... » Bulgaria .................................................................................................. »

17 18 21 23 25 27 29 31 37 40 44 55 58 60 62 64 66 74 77 79 81 84 87 90 92 95 96

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INDICE SOMMARIO Burkina Faso ............................................................................................... pag. Burundi .................................................................................................. » Cambogia .............................................................................................. » Camerun ................................................................................................ » Canada ................................................................................................... » Capo Verde ................................................................................................. » Ceca ........................................................................................................ » Centrafrica ............................................................................................. » Ciad ........................................................................................................ » Cile ......................................................................................................... » Cina ........................................................................................................ » Cina (Regione di Hong Kong) .................................................................... » Cina (Regione di Macao) ............................................................................ » Cipro ....................................................................................................... » Colombia ................................................................................................ » Congo ..................................................................................................... » Congo (Rep. Dem.) ...................................................................................... » Corea ...................................................................................................... » Corea (Repubblica Democratica) ............................................................... » Costa d’Avorio .............................................................................................. » Costarica ................................................................................................ » Croazia ................................................................................................... » Cuba ....................................................................................................... » Danimarca ................................................................................................. » Dominica ............................................................................................... » Dominicana ............................................................................... » Ecuador .................................................................................................. » Egitto ...................................................................................................... » El Salvador .................................................................................................. » Emirati Arabi Uniti ...................................................................................... » Eritrea ........................................................................................................... » Estonia ................................................................................................... » Etiopia ................................................................................................... » Fiji ......................................................................................................... » Filippine ................................................................................................. » Finlandia ................................................................................................ » Francia ................................................................................................... » Gabon ..................................................................................................... » Gambia .................................................................................................. » Georgia ............................................................................................. » Germania ............................................................................................... » Ghana ..................................................................................................... » Giamaica ................................................................................................ »

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99 101 103 105 107 109 111 115 116 117 120 123 125 126 129 132 134 135 137 139 140 143 146 148 153 155 158 161 164 167 169 170 173 174 176 178 181 190 192 193 196 204 206


INDICE SOMMARIO

Giappone ............................................................................................... pag. Gibuti ..................................................................................................... » Giordania ...................................................................................................... » Grecia ..................................................................................................... » Grenada ................................................................................................. » Guatemala .............................................................................................. » » Guinea .................................................................................................... » Guinea Bissau .............................................................................................. » Guinea Equatoriale ..................................................................................... » Guyana .......................................................................................................... » Haiti ........................................................................................................ » Honduras ............................................................................................... » India ....................................................................................................... » Indonesia ................................................................................................ » Iran ......................................................................................................... » Iraq ................................................................................................................ » Irlanda .................................................................................................... » lslanda .................................................................................................... » Isole Cook ................................................................................................. » Isole Marshall .............................................................................................. » Israele ..................................................................................................... » Kazakhstan ............................................................................................ » Kenia ..................................................................................................... » Kiribati ................................................................................................... » Kuwait .................................................................................................... » Kyrgyzstan ............................................................................................. » Laos ............................................................................................................... » Lesotho ................................................................................................... » Lettonia .................................................................................................. » Libano ........................................................................................................... » Liberia .................................................................................................... » Libia ....................................................................................................... » Liechtenstein ......................................................................................... » Lituania .................................................................................................. » Lussemburgo ......................................................................................... » Macedonia .............................................................................................. » Madagascar ............................................................................................ » Malawi .................................................................................................... » Malaysia ........................................................................................................ » Maldive ......................................................................................................... » Mali ........................................................................................................ » Malta ...................................................................................................... » Marocco .................................................................................................

208 210 212 214 221 223 226 229 230 232 234 236 238 240 242 244 246 250 253 254 256 258 260 262 264 265 267 269 271 274 276 278 280 284 287 296 300 303 305 308 310 312 316

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INDICE SOMMARIO

8

Mauritania ............................................................................................. pag. Mauritius ............................................................................................... » » Messico .................................................................................................. » Micronesia .................................................................................................... » Moldavia .............................................................................................. » Monaco ................................................................................................ » Mongolia ................................................................................................ » Montenegro ............................................................................................ » Mozambico ............................................................................................ » Myanmar ...................................................................................................... » Namibia ................................................................................................. » Nepal ............................................................................................................. » Nicaragua ............................................................................................... » Niger ....................................................................................................... » Nigeria ................................................................................................... » Niue ........................................................................................................ » Norvegia ................................................................................................. » Nuova Zelanda ....................................................................................... » Oman ............................................................................................................ » Paesi Bassi ................................................................................................... » Pakistan ........................................................................................................ » Panama .................................................................................................. » Papua-Nuova Guinea ............................................................................ » Paraguay ................................................................................................ » Perù ........................................................................................................ » Polonia ................................................................................................... » Portogallo ............................................................................................... » Qatar ............................................................................................................. » Regno Unito ............................................................................................ » Romania ................................................................................................. » Ruanda .................................................................................................. » Russia .................................................................................................... » Saint Kitts e Nevis ................................................................................. » Saint Lucia ........................................................................................... » Saint Vincent e Grenadine .......................................................................... » Salomone ....................................................................................... » Samoa .................................................................................................... » San Marino ............................................................................................ » Santa Sede ............................................................................................. » Sao Tomè e Principe ............................................................................. » Senegal ................................................................................................... » Serbia ....................................................................................................... » Seychelles ...............................................................................................

318 320 322 326 328 332 335 337 340 342 343 345 347 349 351 353 354 359 362 364 374 376 379 381 383 386 391 399 400 405 408 410 412 414 416 418 419 421 425 430 432 434 437


INDICE SOMMARIO

Sierra Leone .......................................................................................... pag. Singapore ...................................................................................................... » » Siria ............................................................................................................... » Slovacchia .............................................................................................. » Slovenia .................................................................................................. » Somalia .................................................................................................. » Spagna ................................................................................................... » Sri Lanka ............................................................................................. Stati Uniti d’America ............................................................................. » » Sud Africa .............................................................................................. » Sud Sudan .................................................................................................... » Suriname ............................................................................................... Svezia ..................................................................................................... » Svizzera .................................................................................................. » Swaziland .............................................................................................. » Tajikistan ................................................................................................ » Tanzania ................................................................................................. » Thailandia .............................................................................................. » Timor-Leste ............................................................................................. » Togo ........................................................................................................ » Tonga ...................................................................................................... » Trinidad e Tobago .................................................................................. » Tunisia .................................................................................................... » Turchia ................................................................................................... » Turkmenistan .................................................................................... » Tuvalu ..................................................................................................... » Ucraina ................................................................................................... » Uganda ................................................................................................... » Ungheria ................................................................................................. » Uruguay .................................................................................................. » Uzbekistan .................................................................................................... » Vanuatu .................................................................................................. » Venezuela ............................................................................................... » Vietnam .................................................................................................. » Yemen ..................................................................................................... » Zambia ................................................................................................... » Zimbabwe .............................................................................................. »

440 441 443 445 449 453 455 466 468 470 473 475 477 482 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 517 519 521 524 525 529 532 534 536 538 540 542 543

PARTE SECONDA Appendice

Testi delle Convenzioni ............................................................................... pag.

547

Testi della normativa interna essenziale ....................................................

977

»

9


Circolari ministeriali ed altre fonti .............................................................. pag.

993

Indici

Indice cronologico delle Convenzioni .......................................................

Âť

1127

Indice cronologico della normativa interna essenziale .............................

Âť

1135

Indice cronologico delle circolari ministeriali ed altre fonti .....................

Âť

1139

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PREFAZIONE

Non solo nella professione di avvocato ma anche negli approfondimenti personali che a volte sono sfociati in pubblicazioni ho avuto modo di usare le edizioni precedenti del presente volume. Con piacere ho colto quindi l’opportunità di scrivere queste brevi righe. Il testo si configura come un’opera completa, che nella forma della raccolta normativa per materia, sistematicamente organizza la disciplina nazionale e le relative circolari esplicative, le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali aventi vigenza tra l’Italia e gli Stati esteri, che possono interessare i responsabili dei servizi demografici, ma non solo. Il volume ha valenza, infatti, per tutti gli operatori del diritto che si trovano a doversi confrontare con materie come l’adozione, il matrimonio, la filiazione, la legalizzazione, la cittadinanza, i rifugiati, per citarne solo alcune, soprattutto rispetto ad un modo sempre più globalizzato, in cui non solo le merci ed i servizi oltrepassano con sempre più frequenza, al di là delle crisi, i confini nazionali, ma anche le persone. Anzi, in tempi di turbamenti politici ed economici, come quelli che stiamo vivendo, il flusso delle persone aumenta, nella inevitabile ricerca dell’uomo di una condizione migliore. Per dare l’idea di questo fenomeno e della rilevanza sempre maggiore per gli operatori di avere strumenti adatti, di pronta utilizzazione, che li mettano in grado di fronteggiarlo, basti pensare ad un caso concreto, che probabilmente molti dei lettori almeno in parte ritroveranno, se non nella propria esperienza personale, nelle vicende di un vicino o di un conoscente. Si pensi alla plausibile vicenda di famiglia di una signora ottantenne che, sposata con un italiano si è trasferita per dieci anni in Argentina. Lì ha avuto dei figli, il marito è morto e quando la situazione 11


PREFAZIONE

è cambiata, è rientrata in Italia. I due figli sono cresciuti. Uno si è poi laureato negli Stati Uniti dove ora vive con la moglie. Il nipote, cittadino italiano e statunitense, figlio della coppia, si è trasferito in Brasile per lavoro e si sta per sposare con una ragazza del posto. Ha trovato lavoro in Italia e vorrebbe ora sposarsi qui. L’altro figlio della signora ha divorziato dalla moglie, che ora vive a Londra, e frequenta una ragazza originaria dell’Est europeo che ha un figlio dodicenne. La nipote da parte di questo figlio col marito vuole adottare un bambino straniero e ha appena presentato la documentazione. Questo esempio, non lontano dalla realtà che ormai viviamo, dà l’idea dell’intreccio di norme e atti amministrativi dei vari ordinamenti che potrebbero essere coinvolti influendo significativamente sulla vita delle persone interessate. Si pensi solo ai problemi legati alla legalizzazione dei documenti che la signora e la sua famiglia saranno costretti ad affrontare. Gli Stati sia attraverso l’adozione delle rispettive norme di internazionale privato che di accordi internazioni si sono progressivamente attrezzati per rispondere alle esigenze delle persone. Dal punto di vista dell’Amministrazione, tuttavia, la casistica che potrebbe potenzialmente prodursi e la difficoltà di orientarsi tra le fonti, potrebbe diventare per i competenti uffici un vero incubo, se privi di idonei mezzi. Il testo a mio avviso rappresenta un comodo strumento per rispondere alle esigenze di cui sopra. L’impostazione attuale segue quella delle due edizioni precedenti. La disciplina è organizzata per Stato di riferimento con la descrizione della materia oggetto dell’accordo vigente ed i relativi riferimenti di legge. L’organizzazione dei contenuti rende l’orientamento nelle varie norme e la loro consultazione immediato. Rispetto alle precedenti edizioni, il presente volume propone, però, una novità rilevante consistente nell’aggiunta delle circolari ministeriali che hanno fornito negli anni le istruzioni per l’applicazione della disciplina di riferimento. 12


PREFAZIONE

Per citarne solo alcune ricordiamo la recente Circolare n. 16 del 31 maggio 2010 ad oggetto l’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, relativo al Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori di anni quindici; o quella del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - n. 27 del 22 settembre 2010 ad oggetto l’adesione della Repubblica di Moldova alla Convenzione n. 20 firmata a Monaco il 5 settembre 1980 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale. MICHELE IUS

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AFGHANISTAN

RIFUGIATI GINEVRA, 28 luglio 1951, Multilaterale - Pag. 598. Entrata in vigore per l’Italia: 13 febbraio 1965, per lo Stato estero: 28 novembre 2005. — Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessario, all’adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l’interessato non fosse divenuto rifugiato (artt. 1 e 12). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 25 settembre 1987, prot. 1/54f.g.-11(87) 1740, «Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 cod. civ».

NEW YORK, 31 gennaio 1967, Multilaterale - Pag. 689. Entrata in vigore per l’Italia: 26 gennaio 1972, per lo Stato estero: 30 agosto 2005. — Impegno, da parte degli Stati contraenti, ad applicare ai rifugiati gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ampliamento dell’art. 1 (art. 1).

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ALBANIA

ADOZIONE L’AJA, 29 maggio 1993, Multilaterale - Pag. 883. Entrata in vigore per l’Italia: 1° maggio 2000, per lo Stato estero: 1° gennaio 2001. — L’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore (artt. 23, 24). Note: Il provvedimento legislativo nazionale italiano di approvazione della Convenzione contiene anche modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri. NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 30 ottobre 2000, n. 710 (G.U. 31 ottobre 2000, n. 255), «Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476». — Presidenza del Consiglio dei Ministri - Deliberazione 20 marzo 2003, n. 39 (G.U. 4 aprile 2003, n. 79). Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante «Linee guida» per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, «Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante “Linee guida” per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri [“Approvazione delle Linee guida per l’Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476”]. (Deliberazione n. 39/2003/SG)».

APOLIDI NEW YORK, 28 settembre 1954, Multilaterale - Pag. 613. Entrata in vigore per l’Italia: 3 marzo 1963, per lo Stato estero: 22 settembre 2003. — Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del Paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del Paese di residenza. I diritti precedentemente acquisiti dall’apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un apolide.

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ALBANIA

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 3 novembre 1991. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 3 novembre 1991. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

RIFUGIATI GINEVRA, 28 luglio 1951, Multilaterale - Pag. 598. Entrata in vigore per l’Italia: 13 febbraio 1965, per lo Stato estero: 16 novembre 1992. — Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessario, all’adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l’interessato non fosse divenuto rifugiato (artt. 1 e 12).

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ALBANIA NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 25 settembre 1987, prot. 1/54f.g.-11(87) 1740, «Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 cod. civ».

NEW YORK, 31 gennaio 1967, Multilaterale - Pag. 689. Entrata in vigore per l’Italia: 26 gennaio 1972, per lo Stato estero: 18 agosto 1992. — Impegno, da parte degli Stati contraenti, ad applicare ai rifugiati gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ampliamento dell’art. 1 (art. 1).

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ALGERIA

APOLIDI NEW YORK, 28 settembre 1954, Multilaterale - Pag. 613. Entrata in vigore per l’Italia: 3 marzo 1963, per lo Stato estero: 13 ottobre 1964. — Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del Paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del Paese di residenza. I diritti precedentemente acquisiti dall’apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un apolide.

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 19 marzo 1967. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

ASSISTENZA GIUDIZIARIA ALGERI, 22 luglio 2003, Bilaterale - Pag. 943. Entrata in vigore: 13 dicembre 2006. — 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell’altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest’ultima accorda ai propri cittadini. — 2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all’autorità giudiziaria dell’altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 19 marzo 1967. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si

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ALGERIA oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

RIFUGIATI GINEVRA, 28 luglio 1951, Multilaterale - Pag. 598. Entrata in vigore per l’Italia: 13 febbraio 1965, per lo Stato estero: 3 luglio 1962. — Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessario, all’adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l’interessato non fosse divenuto rifugiato (artt. 1 e 12). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 25 settembre 1987, prot. 1/54f.g.-11(87) 1740, «Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 cod. civ.».

NEW YORK, 31 gennaio 1967, Multilaterale - Pag. 689. Entrata in vigore per l’Italia: 26 gennaio 1972, per lo Stato estero: 8 novembre 1967. — Impegno, da parte degli Stati contraenti, ad applicare ai rifugiati gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ampliamento dell’art. 1 (art. 1).

22


ANDORRA

ADOZIONE L’AJA, 29 maggio 1993, Multilaterale - Pag. 883. Entrata in vigore per l’Italia: 1° maggio 2000, per lo Stato estero: 1° maggio 1997. — L’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore (artt. 23, 24). Note: Il provvedimento legislativo nazionale italiano di approvazione della Convenzione contiene anche modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri. NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 30 ottobre 2000, n. 710 (G.U. 31 ottobre 2000, n. 255), «Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476». — Presidenza del Consiglio dei Ministri - Deliberazione 20 marzo 2003, n. 39 (G.U. 4 aprile 2003, n. 79). Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante «Linee guida» per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, «Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante “Linee guida” per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri [“Approvazione delle Linee guida per l’Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476”]. (Deliberazione n. 39/2003/SG)».

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 2 agosto 1996. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 2 agosto 1996. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di

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ANDORRA ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

LEGALIZZAZIONI L’AJA, 5 ottobre 1961, Multilaterale - Pag. 654. Entrata in vigore per l’Italia: 11 febbraio 1978, per lo Stato estero: 31 dicembre 1966. — Abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, formati all’estero, con l’apposizione in sua vece, della formalità dell’Apostille (artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 8). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 20 febbraio 2004, prot. 400/A/ 2004/142/10.116, «Ucraina - Adesione ed entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 1961 in materia di soppressione della legalizzazione di atti pubblici stranieri».

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ANGOLA

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 21 dicembre 1990. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 21 dicembre 1990. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

RIFUGIATI GINEVRA, 28 luglio 1951, Multilaterale - Pag. 598. Entrata in vigore per l’Italia: 13 febbraio 1965, per lo Stato estero: 21 settembre 1981. — Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessa-

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ANGOLA rio, all’adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l’interessato non fosse divenuto rifugiato (artt. 1 e 12). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 25 settembre 1987, prot. 1/54f.g.-11(87) 1740, «Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 cod. civ.».

NEW YORK, 31 gennaio 1967, Multilaterale - Pag. 689. Entrata in vigore per l’Italia: 26 gennaio 1972, per lo Stato estero: 23 giugno 1981. — Impegno, da parte degli Stati contraenti, ad applicare ai rifugiati gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ampliamento dell’art. 1 (art. 1).

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ANTIGUA E BARBUDA

APOLIDI NEW YORK, 28 settembre 1954, Multilaterale - Pag. 613. Entrata in vigore per l’Italia: 3 marzo 1963, per lo Stato estero: 1° novembre 1981. — Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del Paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del Paese di residenza. I diritti precedentemente acquisiti dall’apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un apolide.

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 1° novembre 1981. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 1° novembre 1981. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

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ANTIGUA E BARBUDA NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

LEGALIZZAZIONI L’AJA, 5 ottobre 1961, Multilaterale - Pag. 654. Entrata in vigore per l’Italia: 11 febbraio 1978, per lo Stato estero: 1° novembre 1981. — Abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, formati all’estero, con l’apposizione in sua vece, della formalità dell’Apostille (artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 8). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 20 febbraio 2004, prot. 400/A/ 2004/142/10.116, «Ucraina - Adesione ed entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 1961 in materia di soppressione della legalizzazione di atti pubblici stranieri».

RIFUGIATI GINEVRA, 28 luglio 1951, Multilaterale - Pag. 598. Entrata in vigore per l’Italia: 13 febbraio 1965, per lo Stato estero: 6 dicembre 1995. — Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessario, all’adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l’interessato non fosse divenuto rifugiato (artt. 1 e 12). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 25 settembre 1987, prot. 1/54f.g.-11(87) 1740, «Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 cod. civ.».

NEW YORK, 31 gennaio 1967, Multilaterale - Pag. 689. Entrata in vigore per l’Italia: 26 gennaio 1972, per lo Stato estero: 7 settembre 1995. — Impegno, da parte degli Stati contraenti, ad applicare ai rifugiati gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ampliamento dell’art. 1 (art. 1).

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ARABIA SAUDITA

ASSISTENZA DEI MINORI E DEGLI INCAPACI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 29 luglio 1988. — Obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b).

CONVENZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 29 luglio 1988. FUNZIONI

CONSOLARI.

— Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini nel proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile. FUNZIONI

SINDACALI.

— Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a); — obbligo di notificare immediatamente all’ufficio consolare competente tutti i casi in cui, nei confronti di un minore o di un incapace, si dovrebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore (art. 37, lett. b). NORMATIVA

E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

— Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Circolare 22 settembre 2009, n. 21, prot. 10121 «Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia».

DECESSI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969, per lo Stato estero: 29 luglio 1988. — Obbligo di dare immediato avviso di morte all’ufficio consolare nella cui circoscrizione è deceduto il cittadino dell’altro Stato contraente (art. 37, lett. a).

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ARABIA SAUDITA

FUNZIONI CONSOLARI VIENNA, 24 aprile 1963, Multilaterale - Pag. 661. Entrata in vigore per l’Italia il 25 luglio 1969 - Per lo Stato estero il 29 giugno 1988. — Diritto, da parte dei funzionari consolari, di agire in qualità di notaio e di ufficiale dello stato civile negli interessi dei cittadini del proprio Paese se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza (art. 5, lett. f). Si ritiene che resti fermo comunque, per le persone interessate, l’obbligo delle dichiarazioni imposto dalla legge italiana in materia di atti dello stato civile.

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ISBN 88-88430-19-9 ISBN 978-88-88430-19-5 Euro 100,00

ATTINENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI

Gabriele Casoni Direttore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano”, con la quale collabora dal 1996 quale autore e docente. Autore di volumi e interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa. Oltre alla recente pubblicazione “Quesitario massimario di anagrafe” (Sepel, 2010) ha pubblicato i volumi “Gli strumenti della semplificazione amministrativa” (Sepel, 1999), “Il matrimonio all'estero del cittadino italiano” (Edk, 2008), “L'articolo 116 del codice civile” (Sepel, 2009). Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone.

Gabriele Casoni

Gabriele CONVENZIONI TRATTATI Casoni ED ACCORDI INTERNAZIONALI

Il volume raccoglie tutte le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali aventi vigenza tra l'Italia e gli Stati esteri, strettamente collegati con gli adempimenti d'ufficio dei servizi demografici. Allo scopo di rendere agevole e veloce la consultazione dei testi e la verifica dell'esistenza di accordi tra l'Italia e lo Stato estero, il volume elenca in ordine alfabetico tutti gli stati aventi rapporti formalizzati con l'Italia con la descrizione della materia oggetto dell'accordo vigente ed i relativi riferimenti di legge. Il volume raccoglie tutte le circolari ministeriali che hanno fornito negli anni le istruzioni per l'applicazione degli accordi, sì da disporre immediatamente di ulteriori strumenti di chiarimento ed approfondimento del caso oggetto di studio. La selezione dei testi e la struttura ponderata per fornire immediate risposte alle diverse ipotesi di lavoro, fanno di questo volume un'opera unica ed indispensabile per i funzionari dei servizi demografici, quotidianamente alle prese con il complesso intreccio di norme interne e diritto internazionale.

CONVENZIONI TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI ATTINENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI Elenco alfabetico degli stati esteri, testi degli accordi e circolari ministeriali


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