GABRIELE CASONI L'articolo 116 del Codice Civile

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3 Il volume tratta con stile semplificato e di immediata comprensione i principi e la casistica applicativa dell'art. 116 del codice civile in tema di matrimonio in Italia del cittadino straniero. L'individuazione delle procedure afferenti la prassi più ordinaria e la descrizione sintetica dei casi speciali previsti da accordi e convenzioni con paesi terzi è corredata dai testi delle intese internazionali. Gabriele Casoni L’articolo 116 del codice civiel

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L'autore Gabriele Casoni è Responsabile editoriale della rivista "Lo Stato Civile Italiano" (Sepel, Minerbio -- Bo) con la quale collabora dal 1996. Autore di numerosi interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa, ha pubblicato volumi per le case editrici Sepel e Edk. Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone.

Gabriele Casoni

L'articolo 116 del codice civile Nulla osta e regolare soggiorno per il matrimonio in Italia del cittadino straniero. Guida operativa per gli ufficiali di stato civile Intervento e contributo di Michele Ius*

*Avvocato in Pordenone e Treviso

ISBN 88-88430-13-x ISBN 978-88-88430-13-3


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Gabriele Casoni

L'articolo 116 del codice civile Nulla osta e regolare soggiorno per il matrimonio in Italia del cittadino straniero. Guida operativa per gli ufficiali di stato civile Intervento e contributo di Michele Ius


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Š Copyright 2009 S.E.P.E.L. Editrice 40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15 tel. 051.878143 - fax 051.878509 www.sepel.it e-mail: sepel@sepel.it E' vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm) Grafica: Lara Bresciani Stampa: Tip. M.G. - FUNO (Bologna) Ottobre 2009 ISBN 88-88430-13-x ISBN 978-88-88430-13-3


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A Martina, figlia mia adorata

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Indice

Premessa .......................................................................................... pag.8 Introduzione Cognizioni indispensabili................................................................ pag.10 1. Quadro legislativo di riferimento 1.1 Il codice civile ............................................................................ pag.12 1.2 L’ordinamento dello stato civile ................................................. pag.14 1.3 Il diritto internazionale privato .................................................... pag.14 1.4 Convenzioni internazionali .................................................... pag.15 1.5 Legalizzazione degli atti ............................................................ pag.15 2. Il nulla osta alla celebrazione del matrimonio 2.1 Identità e connotazione formale ............................................... pag.17 2.2 Perché è necessario il nulla osta ............................................... pag.18 2.3 I contenuti del nulla osta ..................................................... pag.20 2.4 Si può fare a meno dell’atto di nascita ..................................... pag.21 2.5 La validità temporale .......................................................... pag.21 2.6 La fede religiosa di entrambi i coniugi quale condizione per il matrimonio? ..................................................................... pag.22 2.7 L’età dei nubendi ................................................................. pag.23 2.8 Il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna straniera divorziata .............................................................................. pag.24 2.9 Il rifiuto alle pubblicazioni ........................................................... pag.25 2.10 Casi speciali 2.10.1 La Polonia ............................................................... pag.25 2.10.2 Il Brasile ................................................................... pag.25 2.10.3 La Norvegia ............................................................. pag.26 2.10.4 Il rifugiato politico e l’apolide ........................................ pag.26 2.10.5 Cittadini stranieri entrambi non residenti ....................... pag.27 2.11 Convenzioni ed accordi internazionali ....................................... pag.27 2.11.1 L’evoluzione normativa ............................................. pag.28 2.11.2 Stati Uniti d’America ................................................ pag.29 2.11.3 Australia .................................................................... pag.30 2.11.4 Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia ...................... pag.31 5


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3. La regolarità del soggiorno 3.1 Ambito di applicazione ............................................................. pag.32 3.2 Modifica dell’articolo 116 del codice civile ad opera della Legge n. 94/2009 in rap-porto alla normativa comunitaria sulla libera circolazione (di Michele Ius) 3.2.1 Premessa ................................................................... pag.33 3.2.2 Interpretazione sitematico-tecnologica: di divieto di matrimonio per gli irregolari ........................ pag.34 3.2.3 L’articolo 116 c.c. e nozione di straniero ....................... pag.36 3.2.4 Disciplina comunitaria in materia di libera circolazione ... pag.36 3.2.5 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ........ pag.39 3.2.6 Disciplina nazionele di recepimento ........................... pag.39 3.2.7 Notizie di straniero in rapporto a quella di cittadino comunitario ................................................................ pag.41 3.2.8 Diritto di circolazione e soggiorno e divieto di matrimonio .............................................. pag.42 3.2.9 L’istituto della disapplicazione delle norme nazionali in conflitto con il diritto comunitario ............................... pag.43 3.3 Quando produrre il titolo al soggiorno ...................................... pag.44 3.4 Documenti attestanti il titolo al soggiorno ................................. pag.45 3.5 Matrimonio concordatario e canonico ................................. pag.47 Appendice Legislazione R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del codice civile (estratto) ............................. pag.49 Decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (estratto) .................. pag.51 Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (estratto) ... pag.53 Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (estratto) ................................. pag.54 Decreto Ministero dell'Interno 5 aprile 2002 Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo ante-cedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile (estratto) ................................................................... pag.56 Prassi Ministero di Grazia e Giustizia. Circolare 25 settembre 1987, prot.1/54-f.g.-11(87) 1740 Matrimonio del cittadino straniero in Italia, articolo 116 cod. civ. ....... pag.65 6


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Nota Ministero degli Affari Esteri 9 dicembre 2004 Nulla Osta" a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi ...... pag.67 Ministero dell'Interno. Circolare 11 luglio 2005, n. 33 Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi .......................................................................... pag.67 Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Circolare 11 settembre 2007, n. 46 Rilascio del nulla osta al matrimonio ex articolo 116 codice civile subordinato alla condizione che il nubendo sia di religione musulmana .................................................................................. pag.69 Ministero dell’Interno. Circolare 8 gennaio 2009, n. 1 Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia di cittadini brasiliani rilasciata dalle Autorità consolari del Brasile – Modello ...................... pag.69 Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali. Circolare 7 a-gosto 2009, n. 19 Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". In-dicazioni in materia di anagrafe e di stato civile ............ pag.74 Giurisprudenza Corte Costituzionale. Ordinanza n. 14 del 2003 ....................... pag.78 Convenzioni ed accordi internazionali Roma, 29 luglio/18 agosto 1964 Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America ..................... pag.83 Berna, 16 novembre 1966 Accordo sull'esenzione delle legalizzazioni, sullo scambio di atti dello stato civile e sulla presentazione di certificati per contrarre matrimonio (Svizzera, Italia) ............................................................................ pag.85 Monaco, 5 settembre 1980 Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (Austria, Ger-mania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) ......................................... pag.91 Vienna, 29 marzo 1990 Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio (Austria, Italia) ............................................................ pag.97 Roma, 10 febbraio/11 aprile 2000 Scambio di lettere, costituente un accordo, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia (Australia, Italia) .................................................. pag.101

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Premessa

R.D. 16 marzo 1942 n. 262 Approvazione del testo del codice civile Articolo 116 “1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'Autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (*). 2. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2, 4, 88 e 89. 3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice”. (*) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 15, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in vigore dall’8 agosto 2009)

L’articolo 116 del codice civile è da sempre croce e delizia (più croce) degli ufficiali di stato civile, quotidianamente alle prese con un istituto giuridico, invero contenuto in poche parole, tra i più complessi in materia matrimoniale. La ragione delle complicazioni che sorgono in un ambito praticamente infinito di casi ed ipotesi di lavoro, risiede nell’obbligata commistione tra le nor-mative straniere, la disciplina comunitaria1 e l’ordinamento dello stato italiano che, tra diritto internazionale privato, codice e

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Preme ringraziare già in premessa l’Avv. Michele Ius per aver accordato la pubblicazione in questo volume (Par. 3.2) del suo notevole contributo ad analizzare la normativa comunitaria in relazione all’articolo 116 del codice civile come, specialmente, modificato dalla Legge n. 94/2009.


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regolamento dello stato civile, sovrappongono differenti legislazioni, il più delle volte tra loro disallineate. L’arduo compito dell’ufficiale dello stato civile sta proprio nel far “collimare” gli obblighi posti dal codice civile con le normative di altri paesi, il tutto nel rispetto della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (diritto internazionale privato). Per dirla banalmente infatti, il problema è proprio questo: deve essere rispettata la legge italiana quanto a capacità matrimoniale, ma devono essere rispettate anche le leggi straniere quando i nubendi (o uno dei due) sono di cittadinanza straniera, perché gli articoli 23 e 27 della citata Legge n. 218/1995 statuiscono rispettivamente che la capacità di agire dei cittadini stranieri e la loro capacità matrimoniale sono regolate dalle leggi del loro Stato di appartenenza al momento del matrimonio. Il “precipitato” risultante dal confronto delle norme e leggi italiane e straniere deve inoltre e contestualmente soddisfare il principio della “non contrarietà all’ordine pubblico italiano”, con ciò intendendosi la condivisione giuridica dei principi costituzionali e, più in generale, con l’ordinamento legislativo italiano, così come previsto dall’articolo 16 della Legge n. 218/1995. La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in vigore dall’8 agosto 2009), ha inoltre aggiunto, ce ne fosse stato bisogno, un ulteriore “fatica” istruttoria per l’ufficiale dello stato civile che, in sede di pubblicazione matrimoniale e di celebrazione vera e propria del matrimonio deve accertare il regolare soggiorno del cittadino straniero. Intorno all’articolo 116 del codice civile è stato scritto parecchio, in dottrina e per fonti ufficiali, e non mancano pronunce giurisprudenziali tra le più controverse, delle quali si darà conto nel presente volume. Ciò che s’intende qui soddisfare è l’esigenza, in più sedi rilevata, della dispo-nibilità di una trattazione, per quanto minima ed essenziale, che riassuma gli istituti normativi, i concetti giuridici e le conseguenti prassi amministrative, quali fondamenti delle azioni ed a base conoscitiva per le valutazioni dei casi che si possono presentare all’ufficiale dello stato civile.

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Introduzione Cognizione indispensabile

Il corretto comportamento dell’ufficiale dello stato civile, richiesto d’informare circa le necessità documentali idonee alla celebrazione del matrimonio civile, concordatario o acattolico, tra cittadini, almeno uno dei quali straniero, deve tenere conto dei seguenti assunti, che nel corso di questa trattazione verranno via via meglio chiariti: a)

b)

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ai sensi del 1° comma, dell’articolo 116 del codice civile, il cittadino straniero, residente, domiciliato o non residente nello Stato, che intende contrarre matrimonio nello Stato con un cittadino italiano, deve sempre produrre all’ufficiale dello stato civile: - una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio; tanto vale sia per i cittadini extracomunitari sia per i cittadini comunitari; - un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Circa l’ambito applicativo di questa seconda previsione, introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non vi sono ad oggi disposizioni ufficiali circa un diverso trattamento tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari. Per un maggior approfondimento si rimanda al Cap. 3.1 del presente volume; fatte salve le eccezioni istruttorie e documentali in presenza di particolari accordi internazionali (vedi in proposito il paragrafo 2.11) o nell’ipotesi di cittadino straniero qualificato come rifugiato politico, il nulla osta non è sostituibile da alcun altro documento rilasciato da organismi diversi dal-

Ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.


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c)

d)

e)

f)

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l’Autorità competente del Paese di origine, dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato o altro atto, ancorché formato da organo pubblico competente, che certifichi il solo stato libero dell’interessato; l’eventuale dispensa dalle pubblicazioni, concessa ai sensi dell’articolo 100 del codice civile, non esenta il cittadino straniero dalla presentazione del nulla osta, quest’ultimo documento, il solo in grado di attestare l’ammissibilità al matrimonio secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, nel rispetto dell’articolo 27 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 ed ancorché, proprio mediante il ricorso all’articolo 100 del codice civile sia stata verificata l’inesistenza delle cause ostative al matrimonio previste dalla legge italiana; il nulla osta, presentato e redatto con tutte le notizie necessarie, assolve adeguatamente all’obbligo previsto del 2° comma, dell’articolo 116 del codice civile e concernente l’inesistenza degli impedimenti a contrarre matrimonio fissati dalla legge italiana; l’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’articolo 98 del codice civile e dell’articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000, dovrà rifiutare, motivando 2, la pubblicazione matrimoniale richiesta dal cittadino straniero che non sia in grado di produrre il nulla osta; avverso tale rifiuto lo straniero potrà presentare ricorso al tribunale, che provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero; tutte le regole per la produzione del nulla osta valgono anche nel caso di matrimonio da celebrarsi in Italia o all’estero tra cittadino straniero e cittadino italiano quando quest’ultimo sia residente all’estero (Aire) e, pertanto, le pubblicazioni siano da effettuarsi presso l’Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero. Si noti che il titolo al soggiorno, come si darà nel corso della presente trattazione, deve essere comunque prodotto all’ufficiale dello stato civile al momento della celebrazione del matrimonio (diversamente dal nulla osta necessario solo ai fini delle pubblicazioni matrimoniali) quanto quest’ultimo, per delega ex articolo 109 del codice civile, è effettuato in Italia; se il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un’Autorità diplomatica o consolare italiana, l’ufficiale dello stato civile (il Console) incaricato della celebrazione non dovrà richiedere al cittadino straniero la produzione del titolo al soggiorno in quanto, palesemente, non essendo in Italia, non necessita di dimostrare la regolarizzazione di una condizione in cui non si trova (per l’appunto, il soggiorno in Italia).

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Quadro legislativo di riferimento

1.1 Il codice civile Il codice civile è l’ovvia (diremo scontata) normativa che genera il complesso seguito legislativo del quale si discorre. Il popolarissimo articolo 116 consta di tre commi. Il primo riguarda la necessità di produrre all’ufficiale dello stato civile il nulla osta al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza e un documento attestante la regolarità del soggiorno. Di ulteriore interesse è il secondo comma: anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2, 4, 88 e 89. Questi ultimi articoli del codice civile (riportati integralmente in Appendice) riguardano il divieto di nozze in presenza di: • • • • •

stato di infermità mentale; precedente vincolo matrimoniale non ancora sciolto; relazioni parentali con l’altro nubendo; condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro nubendo; impossibilità temporanea di nuove nozze per la sposa.

Va da sè che, pur se non espressamente contemplato nell’elencazione del comma 2, è vietato il matrimonio ai minori di età (articolo 84 del codice civile) in quanto condizione contraria all’ordine pubblico. Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 116, dispone infine che il cittadino straniero che ha residenza o domicilio nello Stato deve richiedere le pubblicazioni matrimoniali allo scopo di contrarre matrimonio. La tabella che segue esemplifica la casistica in ordine alla necessità o esenzione dalla pubblicazione matrimoniale anche con riferimento al luogo ove effettuare le pubblicazioni.

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Le pubblicazioni matrimoniali nell'ipotesi di matrimonio da celebrarsi in Italia o all’estero con o tra cittadini stranieri

Stato

Residenza Comune

Straniero Straniero

Italia Italia

Roma Roma

Si

Roma

2

Straniero Straniero

Italia Italia

Roma Milano

Si

Roma Milano

3

Straniero Straniero

Estero Italia

--Milano

Si

Milano

4

Straniero Straniero

Estero Estero

-----

No

---

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Straniero Italiano

Italia Italia

Roma Roma

Si

Roma

6

Straniero Italiano

Italia Italia

Roma Milano

Si

Roma Milano

7

Straniero Italiano

Estero Italia

--Milano

Si

Milano

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Straniero Italiano

Estero Estero

--Parigi

Si

Parigi (*)

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Straniero Italiano

Italia Estero

Milano Parigi

Si

Milano Parigi (*)

Caso

Nubendi

1

Pubblicazioni Si/No Luogo

(*) S'intende l'AutoritĂ diplomatica o consolare italiana competente per la cittĂ di Parigi ove lo sposo italiano ha la residenza (Aire)

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1.2 L’ordinamento dello stato civile Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, di approvazione del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, per l’ambito della presente trattazione, informa circa le procedure istruttorie cui l’ufficiale dello stato civile deve attenersi allo scopo di provvedere alle formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio. La lettura degli articoli dal 51 al 57, in stretto collegamento con il codice civile, deve essere intesa valida anche ed ovviamente con riguardo alle pubblicazioni tra cittadino italiano e cittadino straniero, nulla diversificandosi rispetto al matrimonio da celebrarsi tra cittadini entrambi italiani quanto alle fasi di richiesta delle pubblicazioni, verbalizzazione, affissione dell’atto di pubblicazione, termini di validità di queste ultime, eventuale delega ad altro ufficiale di stato civile per la celebrazione. 1.3 Il diritto internazionale privato Nel contesto dei principi che regolamentano il matrimonio dello straniero in Italia assume rilevanza fondamentale e basilare il testo della Legge 31 maggio 1995, n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” che, nella materia, mediante l’articolo 73, ha tra l’altro abrogato l’articolo 17 delle “Disposizioni sulla legge in generale” rielaborandone i contenuti proprio con riguardo alle leggi regolatrici dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia. In particolare il primo comma dell’articolo 23, disponendo che la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale, statuisce il dovere del rispetto degli ordinamenti dei paesi stranieri di appartenenza in relazione alle azioni che il cittadino straniero ha facoltà di compiere nello Stato. Tale assunto, nell’ambito della materia qui trattata, si completa con la lettera del successivo articolo 27 che, più precisamente recita: “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”. Il significato generale che si può trarre dai due articoli è piuttosto palese: gli stati, le qualità e le condizioni di idoneità al matrimonio del cittadino 14


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straniero sono determinate dal rispettivo ordinamento legislativo e, pertanto, a quel Paese è rimandata la funzione di attestarne l’esistenza. In verità le prerogative (se tali si possono appellare) riservate alle normative straniere, per l’appunto, quanto a capacità di agire dello straniero in Italia, trovano comunque un limite nel principio della non contrarietà all’ordine pubblico italiano specificatamente previsto dall’articolo 16 della Legge n. 218/1995 3. 1.4 Convenzioni internazionali Particolari convenzioni ed accordi internazionali costituiscono eccezioni alla produzione del nulla osta, così come previsto dall’articolo 116 del codice civile. E’ bene rammentare quali sono gli Stati con i quali l’Italia ha sottoscritto tali intese allo scopo di non richiedere inutilmente ed in modo inappropriato documenti non dovuti proprio in forza di tali convenzioni. Gli Stati con i quali l’Italia a siglato specifiche intese, per i cui dettagli si rimanda al Cap. 2.11, sono: gli Stati Uniti d’America, l’Australia, l’Austria, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svizzera, la Turchia. 1.5 Legalizzazione degli atti L’articolo 1, lettera l) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiarisce che per legalizzazione s’intende: “l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa”. A sua volta il successivo articolo 33, ulteriormente specifica la casistica in ordine alle modalità di legalizzazione: “1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad Autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e Autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da Autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o

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Si abbia presente che secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 7 maggio 1976, n. 1593, per ordine pubblico s’intende il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico e nei principi inderogabili che sono immanenti nei più importanti istituti giuridici.

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consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali. Le previsioni del d.P.R. n. 445/2000 sono a loro volta strettamente correlate con il comma 3, dell’articolo 21 del d.P.R. n. 396/2000: “I documenti e gli atti dello stato civile formati all’estero da Autorità straniere devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente”. Sostanzialmente tutti gli atti formati all’estero, dunque anche i nulla osta ex articolo 116 del codice civile, da Autorità straniere devono recare le scritture di legalizzazione, salvo che tra l’Italia e lo stato estero che ha formato l’atto non siano vigenti accordi, convenzioni o trattati che dispongono per formalità differenti (Apostille) o nessuna formalità. Per gli atti formati in Italia da Autorità straniere sarà sufficiente la legalizzazione a cura delle prefetture. Si abbia presente che in caso di più convenzioni tra l’Italia o lo Stato estero sono da ritenersi applicabili gli accordi più favorevoli.

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3 Il volume tratta con stile semplificato e di immediata comprensione i principi e la casistica applicativa dell'art. 116 del codice civile in tema di matrimonio in Italia del cittadino straniero. L'individuazione delle procedure afferenti la prassi più ordinaria e la descrizione sintetica dei casi speciali previsti da accordi e convenzioni con paesi terzi è corredata dai testi delle intese internazionali. Gabriele Casoni L’articolo 116 del codice civiel

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L'autore Gabriele Casoni è Responsabile editoriale della rivista "Lo Stato Civile Italiano" (Sepel, Minerbio -- Bo) con la quale collabora dal 1996. Autore di numerosi interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa, ha pubblicato volumi per le case editrici Sepel e Edk. Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone.

Gabriele Casoni

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