Il Poligrafico, n. 191, Luglio - Agosto 2019

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L’attenzione per la protezione della privac da parte delle autorità e istituzioni nazionali è alta. Scopriamo insieme quali sono i nodi da sciogliere per chi opera in questo settore, dando uno sguardo alle norme dal punto di vista del printing

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Registro delle opposizioni e privacy: prospettive e coordinate per il mondo del mailing

L’economia del dato e le tante sfumature che appartengono al mondo del marketing, hanno costretto il legislatore italiano ed europeo a una rincorsa per disciplinare sotto il profilo normativo il rapporto tra utenti, operatori e gestori. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR, o anche Reg. UE 678/2016), che investe tutte le aziende, a prescindere da dimensioni e fatturato. Trattandosi di un sistema generale di regole, ogni Paese membro dell’Unione europea è chiamato ad armonizzarlo e dettagliarlo all’interno del proprio ordinamento di diritto nazionale ma, come anticipato, l’Italia ben prima era attenta alla protezione dei dati e alla tutela della privac anche nel campo delle vendite e pubblicità. L’attenzione per la protezione della privac da parte delle autorità e istituzioni nazionali è alta, come confermano i recenti interventi dell’Authorit competente, espressi nel mese di giugno 2019 in risposta alle note del Ministero dello Sviluppo conomico (MIS ), in tema di telemar eting e alle implicazioni più recenti che investono il mailing. Scopriamo insieme quali sono i nodi da sciogliere per chi opera in questo settore, dando uno sguardo alle norme dal punto di vista del printing. Il tratto normativo nazionale d’interesse per il comparto è il DPR. n. 178/2010, poi aggiornato con il DPR n. 149/2018. Attraverso tale passaggio, è avvenuta l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni (di seguito Registro, o R ). Il Registro è un servizio gratuito, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni su affidamento del MISE. È uno strumento che permette di esprimere pubblicamente opposizione all’utilizzo dei propri dati (numeri telefonici e indirizzi) per finalità pubblicitarie e di marketing nel campo della telefonia e, dopo le recenti modifiche, anche per la posta cartacea cd. Telemarketing associato al mailing e teleselling . Si rivolge ai cittadini (utenti) e alle imprese (operatori e gestori). L’utente pu esprimere opposizione tramite: eb, numero verde, email e raccomandata. L’operatore pu continuare a svolgere la propria attività di telemar eting

nei confronti di un soggetto che risulti intestatario di numero/dati nei rispettivi elenchi, solo previa verifica del R . I rilievi più recenti in termini attuativi risalgono a maggio 2019 (introdotti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.16 del 16/01/2019). ossiamo definire alcuni aspetti legati alla disciplina da seguire, ricavabili dal contenuto della Legge 5/2018, provvedimento che ha invece portato a una estensione dell’operatività del Registro. In relazione a tale norma, riportiamo dei passaggi che riguardano il consenso e i nuovi obblighi in capo alle imprese: Contestualmente all iscrizione nel Registro, annullamento dei consensi al trattamento dei dati personali per fini commerciali precedentemente conferiti dai cittadini, salvo i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca (art. 1, comma 5). Gli utenti iscritti nel Registro esteso possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti (operatori telemarketing), in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica (art. 1, comma 4) Fonte FUB . Il MIS specifica che, per quanto concerne il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali, questo rimarrà valido anche a seguito dell iscrizione nel R , solo se gli operatori avranno raccolto apposito consenso dell'interessato. Infatti, “Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l effettuazione delle chiamate telefoniche . ige il divieto di comunicazione a terzi dei dati personali degli iscritti nel Registro per fini pubblicitari non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, comma 7). Le implicazioni legate al consenso

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