4 minute read

Il conto termico per l’edilizia pubblica. Una misura che può incentivare fino al 100% delle spese sostenute

Con il DL rilancio del 2020 l’attenzione della quasi totalità degli operatori è stata attratta dal Superbonus, che con l’altisonante aliquota al 110% ha oscurato la scena ad altre misure contenute in questo disposto legislativo.

In particolare, i riferimenti di dettaglio sono l’art. 48ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, con cui è stata introdotta la maggiorazione del contributo per gli interventi in ambito di edilizia pubblica ad uso scolastico e strutture per interventi di incremento dell’efficienza energetica. Per questi interventi l’incentivo è potenziato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili delle opere eseguite.

Dal 2020 c’è quindi la possibilità di coprire la totalità della spesa sostenuta di una serie di interventi che possono rendere le scuole più sostenibili e virtuose, ma va tenuto presente che il conto termico prevede, per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, dei massimali unitari e complessivi che limitano il contributo.

I massimali sono stati rivisti nel 2016, quindi ad oggi hanno ben 7 anni, sono per questo penalizzanti e non rispecchiano in molti casi valori di mercato verosimili rispetto allo stato odierno per la quasi totalità degli interventi incentivabili.

Questo fatto è sempre più palese e significativo con il passare del tempo, soprattutto negli ultimi anni, dato che nell’ultimo biennio sono stati registrati aumenti vertiginosi del costo dei materiali e componenti. Operativamente basta confrontare ad esempio uno dei massimali unitari previsti dall’ecobonus per i soggetti privati e le società, si prenda ad esempio quello delle caldaie, che essendo stato rivisto recentemente, esattamente nel 2022, prevede per caldaie di potenza superiore ai 35 kW un massimale di spesa unitario di 218 €/kW.

Mentre per interventi effettuati da soggetti di natura pubblica il conto termico prevede, come detto dal 2016, per le caldaie al di sopra di 35 kW un massimale 130 €/kW, molto di meno (circa il 40% in meno) ma soprattutto, quest’ultimo massimale rispetto al precedente, comprende anche la monodopera, le spese complementari e la progettazione.

Quindi operativamente si parla di una differenza di massimali che verosimilmente in molti casi è dell’ordine di grandezza della metà di quello previsto dall’ecobonus per il privato rispetto al conto termico per il pubblico. Ad esempio una caldaia da 100 kW in ambito scolastico può prendere al massimo 13.000 €, se la spesa fosse effettivamente 13.000 € o meno prenderebbe il 100%, mentre se la spesa fosse superiore comunque non prenderebbe più di 13.000 €.

Nonostante quest’ultimo aspetto, che va appurato e verificato in fase di valutazione preliminare dell’intervento, si presentano ancora casistiche che riescono ad arrivare in prossimità, o che riescono anche ad ottenere, l’aliquota del 100% di copertura della spesa necessaria a realizzare le opere.

Infine, tenuto conto anche del fatto che ci sono una serie di potenziatori di accompagnamento della misura riservata alle scuole, che vanno dalla possibilità di cumulare il conto termico con eventuali bandi locali ed altre linee di finanziamento dell’edilizia scolastica, oltre a un supporto operativo più concreto da parte del GSE, ente che gestisce il meccanismo. Possiamo concludere assumendo che questa importante opportunità ad oggi non è stata pienamente sfruttata e che dovrebbe essere tenuta in considerazione in ogni intervento di riqualificazione per patrimonio di edilizia scolastica.

Requisiti di accesso

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

1) l’intervento sia realizzato su di un edificio per il quale l’amministrazione pubblica svolga il ruolo di soggetto ammesso (proprietari dell’immobile o titolari di diretto reale di godimento sull’immobile)

2) l’edificio sia registrato al catasto edilizio nelle seguenti categorie catastali del settore B (patrimonio edilizio urbano):

• B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);

• B/5 Scuole e laboratori scientifici.

3) l’intervento sia stato concluso in data successiva al 13 ottobre 2020.

4) Il rispetto dei requisiti richiesti dallo specifico intervento dal conto termico.

In fase di trasmissione della istanza, insieme alla documentazione obbligatoria prevista per ogni specifico intervento oggetto della richiesta d’incentivo, dovrà essere allegata la visura catastale.

Nel caso in cui l’edificio oggetto dell’intervento abbia una destinazione d’uso scolastica ma non risulti registrato al catasto edilizio nella categoria B/5 “Scuole e laboratori scientifici”, è necessario inviare evidenza documentale atta a dimostrare che l’edificio sia, agli effetti, un edificio scolastico con la relativa funzione/destinazione ad uso scolastico.

In particolare, dovrà essere trasmessa: - la documentazione attestante l’inserimento nell’Anagrafica

Regionale di Edilizia Scolastica; - la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell’edificio scolastico

ALCUNI CASI PARTICOLARI:

Università

Si mette in evidenza che le Università non sono riconducibili ad un edificio pubblico adibito a uso scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 48 ter del DL 14 agosto 2020, n. 140 e dalla normativa di settore dell’edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996 n. 23.

Palestre delle scuole

Per edifici ad uso sportivo (ad esempio palestra), è possibile beneficiare dell’aliquota fino al 100% solo se viene dimostrato che si tratta di un unico complesso scolastico “scuola-palestra”:

- l’effettiva contiguità dell’edificio palestra con l’edificio scuola/ complesso scolastico;

- che la palestra si trovi nello stesso sedime della scuola/ complesso scolastico;

- che gli edifici scuola e palestra siano collegati.

Edifici misti

Un altro caso particolare interessa gli edifici misti, cioè quando oltre alle categorie catastali B/2 o B/5, ad esempio il caso di scuole + uffici, risulta in questi casi ammissibile:

- solo la porzione di edificio che ricada nelle suddette categorie catastali per interventi di isolamento delle superfici opache, sostituzione di chiusure trasparenti, installazione di schermature e ombreggianti e sostituzione dei sistemi di illuminazione con sistemi più efficienti

- non è ammissibile per gli interventi che riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione generatori alimentati da rinnovabili termiche, building automation e trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB.) ■