7 minute read

Direttiva UE sul rendimento energetico degli edifici. Dialogare è sempre meglio che contestare…

C’è chi la definisce un’opportunità unica e irrinunciabile per mettere al passo il comparto immobiliare con la transizione energetica europea che dovrà portare il continente al traguardo delle zero emissioni per la metà del secolo. C’è chi invece la considera, ed il governo italiano appare in prima linea, una minaccia per i conti pubblici e il portafoglio dei cittadini, costretti a dissanguarsi per finanziare ed effettuare costose ristrutturazioni degli edifici. Di che cosa stiamo parlando? Della recente Direttiva della Commissione Europea sul rendimento energetico degli edifici (Energy Performance of Building Directive) che accelera non poco sulla strada che dovrà portare entro il 2050 a una colossale riqualificazione energetica degli immobili del continente. Un testo che non fa sconti a nessuno pur prevedendo delle deroghe in considerazione delle enormi diversità edilizie presenti in Europa. Deroghe che però non soddisfano il governo italiano, che protesta soprattutto per la maggiore complessità della riqualificazione energetica degli immobili in un Paese dove abbondano i centri storici di antica costruzione.

Primo sì dell’Europarlamento

Lungo la complessa strada che porta all’approvazione delle principali normative UE si è poi conclusa un’ulteriore tappa, ovvero il primo via libera dell’Europarlamento alla Direttiva con una maggioranza abbastanza ampia (343 sì, 216 no e 78 astenuti). Il tutto, però, dopo un’accesa discussione che ha evidenziato divisioni trasversali sia a livello geografico che politico. Emblematico il comportamento della delegazione italiana: contrari gli esponenti dell’attuale maggioranza di governo, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre si sono dichiarati favorevoli Pd, Verdi e Cinque Stelle (astenuta Azione-Italia Viva).

Il cammino della Direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici è però tutt’altro che concluso.

È infatti iniziata la trattativa nel trilogo, vale a dire la fase di negoziati fra le tre principali istituzioni dell’Unione - Commissione europea, Parlamento Europeo e Consiglio Euro- peo - la cui positiva conclusione è indispensabile al varo dei provvedimenti comunitari.

Le indicazioni della Direttiva

Ma quali sono i contenuti della direttiva? In relazione agli edifici residenziali esistenti, che poi è l’argomento che più preoccupa il governo italiano, si prevede il raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E entro il 2030 per poi raggiungere obbligatoriamente la D entro il 2033. Da qui il motivo delle preoccupazioni nostrane, considerato che ben più della metà del patrimonio immobiliare nazionale, il 60,4%, appartiene alle classi energetiche peggiori, G ed F, percentuale che arriva quasi al 75% includendo la classe E.

Insomma, più di dieci milioni di immobili da riqualificare nell’arco di dieci anni anche se, sempre in ambito europeo, si sta pensando ad una revisione dei criteri con cui vengono stabilite le classi energetiche. Un ripensamento che porterebbe ad un “ammorbidirsi” delle stesse (ad esempio, gli immobili attualmente in classe E finirebbero in classe D).

Più veloce il cammino di riqualificazione energetica previsto per gli edifici non re - sidenziali e pubblici, che dovrebbero raggiungere le stesse classi, prima E e poi D, rispettivamente entro il 2027 e il 2030. In relazione agli immobili di nuova costruzione, dovrebbero essere tutti a emissioni zero dal 2028, con l’anticipo al 2026 per i nuovi edifici pubblici. Per tutti gli immobili di nuova costruzione è fra l’altro prevista la dotazione obbligatoria di impianti solari a partire dal 2028, termine che diventa il 2032 per gli edifici residenziali da riqualificare.

Stop alle caldaie a gas

Un capitolo a parte meritano le caldaie, impianto praticamente imprescindibile per qualsiasi abitazione, che sarà a breve oggetto di una fondamentale limitazione per quanto riguarda la sua versione “più gettonata”. Viene infatti stabilito che dal momento del recepimento definitivo della Direttiva scatterà il divieto, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti in fase di ristrutturazione, di utilizzare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili, quindi le caldaie alimentate con gas.

Per quest’ultime è anche introdotto il divieto, al più tardi dall’inizio del 2024, di agevolazioni economiche o fiscali per la loro installazione. Ci sono però due eccezioni per i cosiddetti sistemi ibridi (composti ad esempio da una caldaia a condensazione abbinata a una pompa di calore) e per le caldaie certificate per funzionare con fonti rinnovabili, come l’idrogeno e il biometano.

Le deroghe introdotte

Come detto in apertura, nel testo della Direttiva sono indicate una serie di deroghe concesse agli Stati membri dell’Unione Europea all’atto del suo recepimento e applicazione. Si va dall’esclusione dei monumenti, nonché gli edifici di interesse storico e religioso, all’esenzione delle seconde case e di quelle con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati.

Ai singoli governi nazionali è poi concessa la facoltà di introdurre delle esenzioni per l’edilizia sociale pubblica, nel caso in cui la riqualificazione energetica porterebbe ad aumenti del canone d’affitto che non verrebbero compensati dal risparmio in bolletta. Nel complesso, ciascun Paese potrà prevedere deroghe fino a un massimo del 22% del totale del patrimonio immobiliare, che in Italia significa arrivare a “coprire” circa 2,6 milioni di edifici. ■

L’Ing. Pasquale Capezzuto, Presidente Associazione Energy Managers e Presidente della Commissione Tecnica

UNI 058 “Citta’, comunità e infrastrutture sostenibili”, interviene in tema di normativa tecnica circa la corretta diagnosi energetica nel contesto degli interventi di miglioramento energetico degli edifici

L’importanza di una corretta diagnosi energetica negli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica è dimostrata dal panorama legislativo e dal corpus di norme tecniche applicabili che i professionisti del settore energetico si trovano ad interpretare.

L’attività tecnica di diagnosi energetica veniva introdotta nel panorama legislativo dal D.Lgs n. 115/2008, disposizione che disciplinava il mercato dei servizi di efficienza energetica, e definita come “una procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico” e confermata dal D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE. La conoscenza del profilo energetico di un processo o di un edificio e’ la base dell’individuazione di ogni intervento di miglioramento dell’efficienza energetica o di una proposta di politica energetica da parte di un energy manager o di un esperto in sistemi di gestione dell’energia.

La relativa analisi costi-benefici consente di valutare dal punto di vista economico la convenienza dei possibili interventi.

A supporto del professionista per lo svolgimento della procedura di diagnosi energetica negli edifici, nei processi produttivi e nei trasporti sono state emanate nel tempo norme tecniche specifiche : le norme UNI CEI EN 16247-1 “Diagnosi energetiche- Parte1:requisiti generali “, le UNI CEI EN 16247-2“Diagnosi energetiche - Parte 2:edifici “, le UNI CEI EN 16247-3 “Diagnosi energetiche - Parte 3:processi “, le UNI CEI EN 1647-4 “Diagnosi energetiche- Parte 4:trasporto“, le UNI CEI EN 16247-5:2015 “Diagnosi energetiche - Parte 5:competenze dell’auditor energetico”, unitamente alla UNI/TR 11775:2020 “Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici”.

Nell’introduzione della nuova edizione della UNI CEI EN 16247-1 si conferma e precisa che “un audit energetico è un passo importante per un’organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni o tipologia, che desidera migliorare le proprie prestazioni energetiche, ridurre il consumo di energia e apportare benefici ambientali e di altro tipo”. L’UNI e il CEI nel mesi di novembre, alla luce delle modifiche introdotte dalle norme europee EN relative, hanno pubblicato l’aggiornamento del pacchetto di norme tecniche UNI CEI EN 16247 parte-1, par- te-2, parte-3, parte-4. La parte 5, norma UNI CEI EN 16247-5:2015 “Diagnosi energetiche - Parte 5: competenze dell’auditor energetico” è rimasta invariata. Nel mese di gennaio 2023 il CTI ha posto in consultazione il documento di aggiornamento della norma UNI 11339:2009, schema di certificazione per l’Esperto in gestione dell’energia. Ricordiamo che in taluni ambiti, precisamente in quelli definiti dal D.Lgs n. 102/2014, aggiornato dal D.Lgs n. 73/2022, e dal decreto CAM 23-6-2022, e’ stato introdotto l’obbligo di redazione di diagnosi energetica per le “grandi imprese” e le “imprese a forte consumo di energia”.

Le diagnosi energetiche devono essere redatte unicamente da parte di un Esperto in gestione dell’energia (E.G.E.) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da parte di una società che fornisce servizi energetici, (E.S.Co.), certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall’art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

L’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e’ partito nel 2015 e il 5 dicembre

2023 scade quello per l’attuale quadriennio . A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 73/2020 non sono soggette all’obbligo le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.

Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le diagnosi obbligatorie, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione dell’intervento stesso.

Modificata anche la disciplina delle sanzioni previste nel caso di violazione degli obblighi di diagnosi energetiche da parte delle due succitate categorie di imprese, prevedendosi che il Ministero dello sviluppo economico (soggetto competente ad irrogare la sanzione), eroghi una sanzione amministrativa

A supporto del professionista per lo svolgimento della procedura di diagnosi energetica negli edifici, nei processi produttivi e nei trasporti sono state emanate nel tempo norme tecniche specifiche pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Dal rapporto ENEA 2021 sugli obblighi di diagnosi si ricava che sono state caricate sul portale ENEA complessivamente 629 diagnosi energetiche, da parte di 469 imprese. Le diagnosi energetiche inviate ad ENEA e caricate sul portale Audit 102 a dicembre 2020 riportano 317 interventi effettuati da soggetti obbligati, da parte di 130 imprese. Ricordiamo che nel settore civile le diagnosi energetiche possono essere svolte dai professionisti abilitati senza specifica certificazione.

Avremmo auspicato che anche nel caso della piu’ importante e rilevante iniziativa di incentivazione pubblica di interventi di riqualificazione energetica, il Superbonus 110%, si fosse stabilito che l’individuazione degli interventi da finanziare scaturisse da una diagnosi energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare.

Cio’ avrebbe garantito la convenienza tecnica ed economica degli interventi da realizzare con fondi pubblici, invece di prestabilirli a provvedimento legislativo. ■

Da oltre 10 anni è operativo il meccanismo incentivante chiamato nel settore “conto termico”, tale attribuzione