
2 minute read
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
44. FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Gennaio
Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022
In data 27 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 il Decreto Legge n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cd. Decreto Sostegni-ter). L’Art. 25 Misure urgenti per il settore ferroviario contiene norme di interesse del GI, in particolare al comma 1 viene stanziata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di RFI che, entro il limite massimo dello stanziamento, dovrà riconoscere una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il GI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.
Febbraio
Delibera ART n. 21/2022 del 9 febbraio 2022
In data 9 febbraio 2022 l’ART ha notificato a RFI l’avvio di un procedimento individuale per l’eventuale adozione di un ordine di rideterminazione della metodologia applicata e, conseguentemente, di applicazione di una nuova metodologia di allocazione, in relazione agli stanziamenti di cui all’articolo 73, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (cd. Sostegni-bis).
Impugnazione Lodo RFI – FCA (Fiat Chrysler Automobilies N.V.)
In data 2 febbraio 2022, è stata depositata la sentenza n. 3260 della Corte di Cassazione con cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale di FCA, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di RFI, compensando le spese tra le parti e condannandole al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato. Il giudice di legittimità ha dunque confermato integralmente la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5276/2015 che aveva accolto l'impugnativa del Lodo del luglio 2013 proposta da RFI, disponendo la restituzione da FCA a RFI di gran parte dell'importo pagato dalla stessa RFI a FCA in esecuzione del predetto Lodo.