Queste istituzioni 125 126

Page 189

di libertà, che così si espandono naturalmente, ma anche rivedendo l'assioma della unicità della funzione amministrativa e del suo esercizio. A questo ultimo proposito, l'interrogativo posto anni addietro dalla dottrina2 sulla esistenza nel nostro diritto positivo di una funzione dello Stato che possa essere individuata come amministrativa, ritorna di attualità; è noto che Giannini registrava 1 inesistenza di un diritto positivo che possedesse un canone di caratterizzazione oggettiva della funzione amministrativa", sostenendo, al contrario, che sussistessero solo una pluralità di attività caratterizzabili per elementi oggettivi, cioè le singole funzioni amministrative. Egli ricordava come di funzione amministrativa potesse parlarsi solo in senso soggettivo e che essa fosse nuli altro che un espressione verbale, per dire 1 insieme delle funzioni svolte dall'amministrazione". Né, a monte, poteva configurarsi un potere esecutivo, atteso che questo comporterebbe strutture ed organi indipendenti l'uno dall'altro, mentre il soggetto titolare per eccellenza del potere esecutivo, cioè il Governo, partecipa dell'indirizzo politico e dunque non è indipendente dagli organi cui il potere di indirizzo compete costituzionalmente. Secondo Giannini, il potere esecutivo non avrebbe potuto partecipare all'indirizzo politico, dovendo avere "un compito secondario di attuazione dei deliberati di un altro potere", ma tale modulo rimaneva mera astrazione concettuale giacché accadeva l'esatto contrario. Ciò che sempre sarebbe esistito era non il potere esecutivo, ma quello governativo, attribuito, nelle 'varie Costituzioni e nelle varie forme di governo, ad un organo che poteva essere il capo dello Stato o il capo del Governo o ambedue. La ricostruzione del fondamento dei poteri di governo e della funzione amministrativa ha, comunque, da sempre impegnato la scienza giuridica. Altri studiosi avevano posto la problematica del collegamento tra Governo, amministrazione e indirizzo politico, giungendo alla conclusione per cui fosse difficile rinvenire settori che, per la minore importanza degli affari da trattare, o per il loro carattere più propriamente esecutivo, potessero ritenersi scarsamente rilevanti ai fini dell'attuazione dell'indirizzo politic0 3 . Anzi, v'era chi (Mortati) non riteneva affatto che il Governo potesse rimanere estraneo all'indirizzo politico, poiché l'articolazione in due• sezioni del titolo III della Costituzione, dedicate al "Consiglio dei Ministri" ed alla "Pubblica Amministrazione", evidenziava una duplice posizione del Governo: "di organo di direzione politica e di organo di esecuzione delle direttive poste dal primo, o!treché dalle leggi che le promuovono o ne sono promosse" 4 Il collegamento tra le due articolazioni costituzionali peraltro avrebbe avu.

177


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.