Queste istituzioni 109

Page 113

È evidente, soprattutto per la messaggeria pubblica, la possibilità che attraverso l'abuso del mezzo telematico si possano perpetrare con facilità reati od illeciti civili tra cui quelli a danno dell'onore e della rispettabilità delle persone. Definire i contorni dei doveri gravanti sull'Isp nella gestione del servizio di posta elettronica non è questione di pronta e facile soluzione. Da una parte occorre stabilire, riguardo alla posta elettronica, le possibilità di intervento e di controllo del gestore del sistema. Per far ciò, occorre stabilire la natura della posta elettronica. A ben vedere, non sembrano sussistere fondati motivi per non equiparare la posta elettronica alla posta ordinaria. Ed, infatti, in tal senso il legislatore ha novellato l'art. 616 c.p. (con la L. 547/1993 cosidetta Legge Conso): c .per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza". Interpretazione che si riferisce a tutta la sezione relativa ai delitti contro la inviolabilità dei segreti. Anche le recenti modifiche 27 al Codice Postale, istitutive del servizio Poste!, hanno equiparato di fatto la posta elettronica alla posta ordinaria, soprattutto per quanto riguarda i limiti sul controllo della corrispondenza stabiliti dall'Art. 11 dello stesso codice28 Si può, quindi, ragionevolmente escludere che sussista un obbligo del.

62

l'Isp di verificare il contenuto della posta elettronica. Al contrario, così facendo, l'Isp incorrerebbe nel reato di cui all'art. 616 c.p. Data la facilità e l'economicità con cui è possibile inviare messaggi attraverso la posta elettronica, alcuni hanno sostenuto però la necessità che l'Isp adotti procedure di accesso al servizio di e-mail estremamente accurate e tali da impedire che un messaggio, sia esso pubblico o privato, possa essere inviato sulla rete senza l'indicazione del mittente29. Si tratterebbe, in sintesi, di introdurre una responsabilità oggettiva dell'Isp che, citato dal terzo per il danno arrecato dall'illecito connesso alla trasmissione del messaggio, dovrebbe dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per impedire che l'accesso al servizio di e-mail avvenisse in modo anonimo. A nostro giudizio, mentre un siffatto dovere in capo all'Isp è ipotizzabile per i servizi di messaggeria pubblica diversi dall'E-mail, lo stesso dovere per quanto riguarda la posta elettronica privata potrebbe essere contrario ai principi costituzionali di libertà della corrispondenza e di pensiero sanciti dall'art. 15 e 21 della Costituzione. È interessante notare che, ad oggi, non esiste in nessuno Stato una regolamentazione specifica per la posta elettronica e che i primi tentativi sorti negli Stati Uniti di imporre limiti di utilizzo nei termini anzidetti sono già


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.