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6 Dispositivi in dotazione

localmente adottati dalle branch/società o dai clienti/controparti corporate con necessità di loro verifica preventiva da parte del lavoratore con la controparte;

in caso di necessità di effettuare viaggi all’estero è fatto obbligo al lavoratore di verificare le normative applicabili relativamente alla possibilità di accedere/circolare/rientrare nei paesi coinvolti come previsto dalla normativa italiana e da quella del paese di destinazione (sito del Ministero degli Esteri italiano e siti omologhi dei paesi di destinazione);

in caso di peggioramento della situazione epidemiologica potrà essere richiesto il rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio HR competente in collaborazione con il team Safety, Medico Competente e RSPP;

si rammenta che eventuali conseguenze legate a restrizioni individuali causate dalla mancata osservanza e rispetto di divieti/limitazioni alla circolazione già di dominio pubblico, restano unicamente in capo al lavoratore.

Al fine di garantire la massima tutela possibile, sono state adottate le seguenti misure, fermo restando il rispetto delle misure generali di tutela imposte dalle Autorità:

predisposizione nelle aree comuni di dispenser con soluzione gel idroalcolica idonea e in misura sufficiente (in zone “critiche”, ingresso, sala mensa, ecc.) a disposizione dei lavoratori, ospiti, clienti, ecc. Permane l’indicazione primaria a tutti i lavoratori di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone;

consegna periodica del kit di 20 mascherine chirurgiche12 monouso per ogni lavoratore;

consegna periodica di guanti monouso alle filiali a disposizione del personale da utilizzare in particolare nella manipolazione di documenti del cliente e del contante;

Messa a disposizione di prodotti igienizzanti per la detersione delle auto di pool.

Resta inteso, come specificato dal Ministero della Sanità, che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

All’interno delle aree comuni delle Sedi centrali sono opportunamente identificati i contenitori appositi “ecobox” per smaltimento delle mascherine ed in generale di rifiuti a rischio infettivo (es. fazzolettini e guanti) di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del DPR 15 luglio 2003, n. 254 Codice CER 180103. Si rammenta a tal proposito, che non possono essere gettati rifiuti negli ecobox diversi da quanto opportunamente indicato.

12 Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Direttiva di Gruppo relativa al Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

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