Proposta di modifiche reg igiene e sanità pubblica (copia)

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Gruppo Consiliare Rinnovamento Democratico Circolo di Magliano Sabina Il Gruppo Consiliare Rinnovamento Democratico: Visto che in data 28.03.2013 la società agricola SHERAI srl inoltrava richiesta al Comune di Magliano Sabina (prot.3928) di Procedura Abilitativa semplificata per la realizzazione in loc.Campitelli di impianto di digestione anaerobica per la produzione in assetto cogenerativo di energia elettrica e calorica da Biogas della potenzialità di 600Kwe alimentato da reflui zootecnici e biomassa vegeta le Visto che in seguito alla richiesta sopra descritta in data 08.05.2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi per trattare della richiesta stessa Considerato che in data 05.06.2013 veniva pubblicato sull'Albo Pretorio Online del Comune di Magliano Sabina con nº di pubblicazione 558 un avviso dello Sportello Unico delle Attività Produttive nº2 sulle risultanze e sulle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi in merito alla procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art.6 D.lgs28/11 per la realizzazione di impianto di digestione anaerobica per la produzione in assetto cogenerativo di energia elettrica e calorica da Biogas della potenzialità di 600Kwe alimentato da reflui zootecnici e biomassa vegetale, ditta proponente società agricola SHERAI srl Visto che l'avviso nº2 dello Sportello Unico delle Attività Produttive sopra descritto, nº di pubblicazione all'Albo Pretorio 558 del 05.06.2013, aveva come oggetto "Conferenza dei Servizi dell'08.05.2013 per la realizzazione di un impianto a Biogas a Campitelli" Visto che l'ultima riga dell'avviso nº2 dello Sportello Unico delle Attività Produttive sopra descritto, nº di pubblicazione all'Albo Pretorio 558 del 05.06.2013, recita testuale: "Pertanto la suddetta richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata deve ritenersi assentita" Considerato che in data 07.06.2013 veniva pubblicato sull'Albo Pretorio Online del Comune di Magliano Sabina con nº di pubblicazione 576 un avviso dello Sportello Unico delle Attività Produttive nº2 bis sulle risultanze e sulle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi in merito alla procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art.6 D.lgs28/11 per la realizzazione di impianto di digestione anaerobica per la produzione in assetto cogenerativo di energia elettrica e calorica da Biogas della potenzialità di 600Kwe alimentato da reflui zootecnici e biomassa vegetale, ditta proponente società agricola SHERAI srl


Visto che l'avviso nº2 bis dello Sportello Unico delle Attività Produttive sopra descritto, nº di pubblicazione all'Albo Pretorio 576 del 05.06.2013, aveva come oggetto: " Risultanze della conferenza dei Servizi dell'08.05.2013 per la realizzazione di un impianto a Biogas a Campitelli" Visto che dalla lettura dell'avviso nº2 bis dello Sportello Unico delle Attività Produttive sopra descritto, nº pubblicazione 576 del 05.06.2013, non è più presente la frase "Pertanto la suddetta richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata deve ritenersi assentita" che invece era presente nell'avviso nº2 dello Sportello Unico delle Attività Produttive pubblicato il 05.06.2013 con numero 553 Considerato quindi che dalla lettura dei due avvisi dello Sportello Unico delle Attività Produttive nº2 (pubblicato il 05.06.2013 con nº553) e nº2 bis (pubblicato il 07.06.2013) non è chiaro se è stata o meno assentita la richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata presentata in data 28.03.2013 dalla Società Agricola SHERAI srl Preso atto che il Gruppo Consiliare di minoranza Rinnovamento Democratico e i consiglieri che lo compongono non sono stati informati in alcun modo nè della richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata presentata in data 28.03.2013 dalla Società Agricola SHERAI srl nè della convocazione e dello svolgimento della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 08.05.2012 Considerato che il Gruppo Consiliare di minoranza Rinnovamento Democratico e i consiglieri che lo compongono sono entrati a conoscenza sia della richiesta da parte della Società Agricola SHERAI sia dell'avvenuta Conferenza dei Servizi solo il 05.06.2013 al momento in cui è stato pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Magliano Sabina l'avviso dello Sportello Unico delle Attività Produttive nº2 con nºdi pubblicazione 553 e ne è stata data contestuale comunicazione dell'oggetto al Capogruppo Visto che lo stesso Gruppo di minoranza Rinnovamento Democratico ha più volte manifestato il proprio dissenso all'installazione di impianti a Biogas - Biomasse di queste dimensioni Considerato che nelle vicinanze del sito in questione sono già esistenti singole abitazioni e centri abitati, nonchè insediamenti commerciali e produttivi Preso atto che alla notizia dell'avvenuta conferenza dei servizi numerosi cittadini residenti nelle vicinanze del sito hanno manifestato la loro preoccupazione e che è obbligo morale prima che politico - amministrativo tutelare il diritto alla salute di questi cittadini da parte dell'Amministrazione in tutte le sue componenti Considerato che è altresì utile prima di prendere decisioni nel merito consultare ed informare la cit tadinanza tutta sul Progetto presentato e sugli eventuali rischi Considerato che in passato il Comune di Magliano Sabina è stato vittima di reati connessi allo smaltimento di rifiuti o simili e che tali reati hanno causato danni ambientali al territorio di Maglia no Sabina che hanno richiesto un intervento di Bonifica pagato con soldi pubblici e quindi con soldi dei contribuenti Che che sono numerose le notizie e le denunce sulla malagestione degli scarichi e dei conferimenti che avvengono in queste centrali a biomassa con numerose denunce o chiusure di impianti che trattavano rifiuti diversi dalle biomasse vegetali causando danni all'ambiente e all'atmosfera Che che ancora non è chiaro il reale impatto ambientale ed atmosferico che questi impianti causano sui territori nei quali vengono installati


Considerato che è un dovere per l'Amministrazione tutta tutelare la salute dei cittadini tutti in particolar modo di chi risiede ed abita nelle vicinanze del sito stabilendo delle distanze di sicurezza tra i nuovi impianti e le abitazioni singole e/o centri abitati e la potenza massima consentita delle centrali a Biogas-Biomassa Visto che il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Magliano Sabina approvato con deliberazione del Comitato di Controllo di Rieti nº7274 del 09/04/1979 non prevedeva norme che regolassero la creazione di centrali a Biomasse-Biogas e le distanze minime di sicurezza delle stesse dalle singole abitazioni e dai centri abitati Considerato pertanto indispensabile per il Comune di Magliano Sabina di dotarsi attraverso specifiche delibere di Consiglio Comunale di modifiche ed integrazioni al Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica approvato con delibera del Comitato di Controllo di Rieti nº7274 del 09/04/1979 che stabiliscano le distanze minime delle nuove centrali a Biomassa-Biogas dalle singole abitazioni nonchè la potenza massima consentita Considerato quanto sopra esposto il Gruppo Consiliare Rinnovamento Democratico vista l'urgenza Visto il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Permanenti Visto l'art.8 comma 3 dello Statuto del Comune di Magliano Sabina Visto l'art.39 comma 2 del D.lgs 267/2000 TUEL Visto l'art.42 comma 2 lettera a) Visto l'art.43 comma 1 del D.lgs 267/2000 TUEL

CHIEDE la convocazione in urgenza del Consiglio Comunale con la messa all'odg della proposta di delibera allegata I consiglieri del Gruppo Rinnovamento Democratico

iIl coordinatore del Circolo PD di Maglano Sabina


IL CONSIGLIO COMUNALE DI MAGLIANO SABINA Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica approvato con delibera del Comitato di Controllo di Rieti nº7274 del 09/04/1979 Considerato che il suddetto Regolamento disciplina la materia dell'Igiene e della Sanità Pubblica in attuazione del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e s.m. e i., dettando norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale al fine di adeguare le disposizioni generali alle eventuali condizioni locali Visto l'art.216 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 Visto il D.M. del 05 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art.31 e 32,del D.Lgs 5 febbraio 1997, nº22", così come modificato dal D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004, D.M. Ambiente 5 aprile 2006 Considerato che sono sempre più ricorrenti le richieste di realizzazioni di impianti a Biogas alimentati da Biomasse Che le Centrali a Biogas essendo anche centrali di produzione di energia elettrica sono da considerarsi Industrie Insalubri di Iª classe,come definito dal D.M. del 5 settembre 1994, ed in considerazione di ciò per tutelare la salute dei cittadini devono essere stabilite con chiarezza le distanze minime di queste centrali dalle singole abitazioni e dai centri abitati, nonchè la loro potenza massima Che il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Magliano Sabina è stato approvato con Delibera del Comitato di Controllo nº7274 del 09/04/1979 e che quindi non prevedeva al CAPO XI (Igiene dei Laboratori e Stabilimenti industriali) art.164 (Apertura di Fabbriche o manifatture insalubri) del suddetto Regolamento le norme per la realizzazione di Centrali a Biogas-Biomasse nel territorio del Comune di Magliano Sabina Rilevato che negli anni non sono state approvate modifiche od integrazioni al Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica che regolassero la realizzazione di Centrali a Biogas-Biomasse nel Comune di Magliano Sabina e nello specifico del CAPO XI art.164 Ritenuto non più rinviabile un intervento di modifica ed integrazione al Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Magliano Sabina approvato con Delibera del Comitato di Controllo di Rieti nº7274 del 09/04/1979 e nello specifico del CAPO XI art.164 per inserire norme che regolino la realizzazione di centrali Biogas-Biomassa nel Comune di Magliano Sabina Visto il nuovo testo che modifica il CAPO XI art.164 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Magliano Sabina, allegato A allo schema di questa delibera per costituirne parte integrante e di cui si propone l'approvazione con contestuale abrogazione del precedente ar.164 del suddetto regolamento Dato Atto che il testo dell'art.164 di cui al precedente punto non si applica alle situazioni in essere e/o già autorizzate mentre trova immediata attuazione per tutti i nuovi interventi soggetti a rilascio di concessione ed autorizzazione da parte del Comune


Considerato altresì che gli edifici esistenti o comunque autorizzato all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui al Testo Unico del l'Edilizia DPR 380/2001, si applicheranno le norme del presente Regolamento fermo restando che per esigenze tecniche documentabili, saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di Igiene come novellati dalla normativa di cui all'oggetto, purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico- sanitari Vista la vigente normativa di settore Dato Atto che l'entrata in vigore delle sopra citate modifiche ed integrazioni determina l'abrogazione di qualunque norma contenuta nel vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Magliano Sabina con esse incompatibili Visto il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Permanenti Visto l'art.8 comma 3 dello Statuto del Comune di Magliano Sabina Visto l'art.39 comma 2 del D.lgs 267/2000 TUEL Visto l'art.42 comma 2 lettera a) del D.lgs 267/2000 TUEL Visto l'art.43 comma 1 del D.lgs 267/2000 TUEL DELIBERA 1. La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di approvare il nuovo art.164 del Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Magliano Sabina allegato A al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale e contestualmente abrogare il precedente art.164; 3. Di trasmettere il presente atto ai propri Uffici Competenti per l'esecuzione immediata del delibe rato Magliano Sabina lì........................... PROPONENTE: Gruppo Consiliare Rinnovamento Democratico


allegato A

Comune di Magliano Sabina Provincia di Rieti Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica art.16 Chiunque intenda attivare nel Comune una qualunque industria, fabbrica o manifattura, dovrà darne notizia 15 giorni prima all'Autorità Comunale la quale, sentito l'ufficiale sanitario, rilascerà, ove nulla osti, l'autorizzazione scritta in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di industrie o manifatture contemplate nell'art.216 del T.U. 27 luglio 1934 nº1265. Per le lavorazioni insalubri e/o pericolose viene presentata al Sindaco apposita domanda di autorizzazione corredata del progetto delle opere tutte da eseguire nella fabbrica o stabilimento da impiantare. L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui non si tratti di lavori insalubri e/o pericolosi L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione i gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo, atti ad alterare e normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini a beni pubblici e privati, deve essere condotto e in modi e con sistemi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo i molestia. Nel caso in cui si tratti di manifatture o fabbriche che producano gas, vapori o altre esalazioni insalubri che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti vanno applicate le speciali cautele richiamate negli art.216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 nº1265. Le industrie insalubri classificate come prima classe debbono essere tenute lontano dalle abitazioni; quelle classificate come di seconda classe esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.L'elenco delle industrie insalubri classificate come di prima e seconda classe è pubblicato nel Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994 e successive modificazioni. Ua industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte colui ce l'esercita provi che, il suo esercizio non reca danni o disturbi alla salute del vicinato. Fermo restando quanto esplicitato al secondo capoverso del presente articolo, al fine di evitare un peggioramento della qualità dell'aria ( come disposto dal D.lgs 155/2010 in recepimento della Diret tiva Europea nº50 del 21/08/2008) e, dunque, delle condizioni di solubrità del territorio comunale, nel quale già insistono industrie classificate insalubri ( All. D.M. del 05/09/1994 elenco di cui all'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie nº1265/1934) e la cui specifica topografia ed orografia crea condizioni aggravanti per le abitazioni ed insediamenti sensibili presenti, le distanze minime di rispetto per la costruzione e realizzazione di inceneritori e centrali termoelettriche ( comprese quelle a biomassa e biogas) dovranno essere di 1600 m dalle singole abitazioni (residenziali o di pubblico servizio ) e 3500m dai centri abitati (dal limite esterno) ed una potenza nominale massima di 200Kw.


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