BLT UE 1-2025

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Bollettino di Legislazione Tecnica

Supplemento al

Bollettino di Legislazione Tecnica n. 2.2025

Periodicità quadrimestrale

Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea

dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025

ATTUALITÀ NORMATIVA

• Divieto di finanziamento caldaie a gas

• Regolam. UE prodotti da costruzione

• Direttiva acque reflue urbane

• Imballaggi e rifiuti di imballaggio

• Norme armonizzate

- DPI

- Apparecchi a gas

• BAT impianti di forgiatura e fonderie

• ETA porte, pannelli e vetri isolanti

NOTE A SENTENZA

• Appalti pubblici, prodotti equivalenti

• Modifica soggettiva RTI e cauzione provvisoria

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Bollettino di Legislazione Tecnica

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NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nella

G.U. dell’Unione Europea nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025.

Tramite il codice “FAST FIND” riportato accanto agli estremi di ciascuna fonte, i lettori possono accedere ad un più ampio elenco di norme di interesse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed altre risorse collegate. In calce sono segnalati anche i provvedimenti nazionali di recepimento intervenuti nel periodo di riferimento.

AMBIENTE

Acque reflue urbane

Dir. U.E. 27/11/2024, n. 3019 | FAST FIND: NE2056

DIRETTIVA (UE) 2024/3019 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

G.U.U.E. L 12/12/2024

> Vedi pag. 28

Attività economiche ecosostenibili

Regolam. Comm. UE 28/06/2024, n. 3215 | FAST FIND: NE2061

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3215 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2024 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

G.U.U.E. L 19/12/2024

BAT impianti di forgiatura e fonderie

Dec. Comm. UE 29/11/2024, n. 2974 | FAST FIND: NE2055

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie.

G.U.U.E. L 06/12/2024

> Vedi pag. 34

Gas effetto serra nei prodotti

Regolam. Comm. UE 30/07/2024, n. 2620 | FAST FIND: NE2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2620 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2024 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto.

G.U.U.E. L 04/10/2024

Il Regolamento stabilisce i requisiti per poter considerare che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente in un prodotto. Il provvedimento contiene in allegato l'elenco dei prodotti da costruzione che si ritiene leghino chimicamente in modo permanente la CO2

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Regolam. U.E. 19/12/2024, n. 40 | FAST FIND: NE2076

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

G.U.U.E. L 22/01/2025

> Vedi pag. 30

n. 1/2025

Moduli contabilità economica ambientale

Regolam. U.E. 27/11/2024, n. 3024 | FAST FIND: NE2054

REGOLAMENTO (UE) 2024/3024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale.

G.U.U.E. L 06/12/2024

Il Regolamento modifica il Regolam. 06/07/2011, n. 691 e introduce i seguenti modelli di contabilità economica ambientale: modulo per i conti delle foreste; modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi; modulo per i conti degli ecosistemi.

Qualità dell'aria

Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2881 | FAST FIND: NE2046

DIRETTIVA (UE) 2024/2881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (rifusione).

G.U.U.E. L 20/11/2024

La Direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, attraverso un progressivo miglioramento e fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità entro il 2050. Vengono fissati valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine. La Direttiva abroga la Direttiva 15/12/2004, n. 107 e la Direttiva 21/05/2008, n. 50 a decorrere dal 12/12/2026 e deve essere recepita entro l'11/12/2026.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Appalti pubblici socialmente responsabili

Par. CESE 10/01/2025 | FAST FIND: NE2074

Il potenziale degli appalti pubblici per le imprese dell'economia sociale

G.U.U.E. C 10/01/2025

EDILIZIA E IMMOBILI

Indice prezzi al consumo (IPCA) e delle abitazioni (IPAB)

Regolam. Comm. UE 02/09/2024, n. 3159 | FAST FIND: NE2064

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3159 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l’inclusione di giochi, lotterie e scommesse.

G.U.U.E. L 20/12/2024

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Eliminazione caldaie alimentate a combustibili fossili

Comunicaz. Comm. UE 18/10/2024 | FAST FIND: NE2027

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

G.U.U.E. C 18/10/2024

> Vedi pag. 20

Energia geotermica per teleriscaldamento e teleraffreddamento

Risoluz. U.E. 18/01/2024 | FAST FIND: NE2026

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull'energia geotermica.

G.U.U.E. C 17/10/2024

Progetti transfrontalieri energia rinnovabile

Regolam. Comm. UE 24/07/2024, n. 2613 | FAST FIND: NE2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2613 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2024 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2202 che integra il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e

del Consiglio stabilendo l’elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile.

G.U.U.E. L 01/10/2024

FISCO E PREVIDENZA

Deroghe IVA - Fatturazione elettronica

Dec. Cons. UE 10/12/2024, n. 3150 | FAST FIND: NE2063

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3150 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

G.U.U.E. L 19/12/2024

La Decisione proroga fino al 31/12/2027 la deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, concessa all'Italia con la Decisione 16/04/2018, n. 593.

NORME TECNICHE

Apparecchi a gas - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 28/11/2024, n. 2944 | FAST FIND: NE2048

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2944 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione.

G.U.U.E. L 02/12/2024

> Vedi pag. 32

Apparecchiature radio - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 28/01/2025, n. 138 | FAST FIND: NE2081

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/138 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla cibersicurezza per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate nel regolamento delegato (UE) 2022/30.

G.U.U.E. L 30/01/2025

Attrezzature a pressione - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 30/01/2025, n. 165 | FAST FIND: NE2082

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/165 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2025 relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 31/01/2025

Batterie, orientamenti sull'applicazione norme armonizzate

Comunicaz. Comm. UE 10/01/2025, n. 214 | FAST FIND: NE2073

Orientamenti della Commissione per facilitare l'applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui al regolamento (UE) 2023/1542.

G.U.U.E. C 10/01/2025

Caldaie a gas - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 22/11/2024, n. 2909 | FAST FIND: NE2047

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2909 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2024 relativa alle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013.

G.U.U.E. L 25/11/2024

Con la presente Decisione la Commissione europea ha pubblicato il riferimento della norma armonizzata EN 15502-1:2021+A1:2023 - Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove, a sostegno del Regolam. 02/08/2013, n. 813 (specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal-

Bollettino UE n. 1/2025

damento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti) e del Regolam. 18/02/2013, n. 811 (etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari).

La Decisione è in vigore dal 25/11/2024 (giorno della pubblicazione nella GUUE).

Costanza prestazione prodotti da costruzione, sistema di valutazione

Regolam. Comm. UE 30/05/2024, n. 2769 | FAST FIND: NE2029

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2769 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.

G.U.U.E. L 28/10/2024

Il Regolamento modifica il Regolam. 09/03/2011, n. 305, inserendo nell'allegato V il sistema VVCP3+ che definisce i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. La modifica è stata ritenuta necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.

DPI - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 04/10/2024, n. 2599 | FAST FIND: NE2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2599 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 08/10/2024

> Vedi pag. 31

Macchine e apparecchiature, procedure di emergenza

Dir. U.E. 09/10/2024, n. 2749 | FAST FIND: NE2040

DIRETTIVA (UE) 2024/2749 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2024 che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno.

G.U.U.E. L 08/11/2024

La Direttiva deve essere recepita entro il 29/05/2026.

Materiale elettrico - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 30/10/2024, n. 2764 | FAST FIND: NE2030

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2764 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai portalampade a vite Edison, a scatole e involucri per apparecchi elettrici, alle pompe di circolazione fisse, alle toilette elettriche e al sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici.

G.U.U.E. L 31/10/2024

Omologazione macchine mobili non stradali

Regolam. U.E. 19/12/2024, n. 14 | FAST FIND: NE2072

REGOLAMENTO (UE) 2025/14 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

G.U.U.E. L 08/01/2025

Il Regolamento stabilisce requisiti tecnici, prescrizioni amministrative e procedure per l’omologazione UE e

l’immissione sul mercato delle macchine mobili non stradali, ossia le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori. In particolare, si applica alle macchine mobili non stradali (veicoli di categoria U) immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente. Esulano dal campo di applicazione le macchine elencate nell'art. 2.

Prodotti da costruzione - Valutazione europea

Dec. Comm. UE 14/11/2024, n. 2904 | FAST FIND: NE2043

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2904 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea delle porte interne in profili metallici senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo dei fumi, del materiale sfuso in polistirene legato per isolamento termico e/o acustico e di altri prodotti da costruzione.

G.U.U.E. L 19/11/2024

> Vedi pag. 36

Prodotti da costruzione, procedure di emergenza

Regolam. U.E. 09/10/2024, n. 2748 | FAST FIND: NE2039

REGOLAMENTO (UE) 2024/2748 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno.

G.U.U.E. L 08/11/2024

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 29/05/2026.

Prodotti riscaldamento e raffrescamento - Norme armonizzate Dec. Comm. UE 09/10/2024, n. 2638 | FAST FIND: NE2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2638 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2024 relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori.

G.U.U.E. L 11/10/2024

Con la presente Decisione, la Commissione europea ha pubblicato il riferimento della norma armonizzata per i ventilconvettori EN 1397:2021 Scambiatori di calore - Ventilconvettori ad acqua - Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni, elaborata a sostegno del Regolamento 30/11/2016, n. 2281.

Regolamento prodotti da costruzione

Regolam. U.E. 27/11/2024, n. 3110 | FAST FIND: NE2060

REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

G.U.U.E. L 18/12/2024

> Vedi pag. 25

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2853 | FAST FIND: NE2042

DIRETTIVA (UE) 2024/2853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

G.U.U.E. L 18/11/2024

La Direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche. Per "prodotto" si intende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale. La Direttiva deve esse recepita entro il entro il 09/12/2026.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno Regolam. U.E. 09/10/2024, n. 2747 | FAST FIND: NE2038

REGOLAMENTO (UE) 2024/2747 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno).

G.U.U.E. L 08/11/2024

Il Regolamento istituisce un quadro di misure armonizzate in materia di emergenza e resilienza del mercato interno con l’obiettivo di salvaguardare e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, garantire la disponibilità di beni e servizi e impedire la creazione di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Stabilisce, in particolare:

a) norme relative all’istituzione e al funzionamento di un comitato per le emergenze e la resilienza; b) misure di emergenza in materia di anticipazione, pianificazione e resilienza;

c) misure, durante la modalità di vigilanza del mercato interno, per affrontare l’impatto di una minaccia di crisi o di una crisi in atto;

e) norme in materia di appalti pubblici durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno; f) norme sulla fornitura di strumenti digitali e sulla cooperazione tra le autorità competenti.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 29/05/2026.

VARIE

Cibersicurezza prodotti con elementi digitali

Regolam. U.E. 23/10/2024, n. 2847 | FAST FIND: NE2044

REGOLAMENTO (UE) 2024/2847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).

G.U.U.E. L 20/11/2024

Il Regolamento è volto a garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali. In particolare, stabilisce requisiti essenziali di cibersicurezza per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, i processi di gestione e gli obblighi per gli operatori economici. Stabilisce inoltre norme sulla vigilanza e monitoraggio dell'applicazione dei requisiti. Il Regolamento si applica a decorrere dal 11/12/2027.

Obblighi di comunicazione, emissioni acustiche e apparecchiature radio

Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2839 | FAST FIND: NE2037

DIRETTIVA (UE) 2024/2839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

G.U.U.E. L 07/11/2024

Portafoglio digitale - Certificazione

Regolam. Comm. UE 28/11/2024, n. 2981 | FAST FIND: NE2052

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2981 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la certificazione dei portafogli europei di identità digitale.

G.U.U.E. L 04/12/2024

Il Regolamento fissa norme di riferimento e stabilisce specifiche e procedure per la creazione di un quadro solido per la certificazione dei portafogli, da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della Racc. 03/06/2021, n. 946 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.

Portafoglio digitale - Dati di identificazione e attestati elettronici

Regolam. Comm. UE 28/11/2024, n. 2977 | FAST FIND: GP21979

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2977 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici di attributi rilasciati ai portafogli europei di identità digitale.

G.U.U.E. L 04/12/2024

Il Regolamento stabilisce le norme per il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio, da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della Racc. 03/06/2021, n. 946, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.

Portafoglio digitale - Integrità e funzionalità di base

Regolam. Comm. UE 28/11/2024, n. 2979 | FAST FIND: NE2050

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2979 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale.

G.U.U.E. L 04/12/2024

Il Regolamento stabilisce le norme relative all’integrità e alle funzionalità di base dei portafogli, da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della Racc. 03/06/2021, n. 946, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.

Portafoglio digitale - Notifiche alla Commissione

Regolam. Comm. UE 28/11/2024, n. 2980 | FAST FIND: NE2051

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2980 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione in relazione all’ecosistema dei portafogli europei di identità digitale.

G.U.U.E. L 04/12/2024

Il Regolamento stabilisce obblighi in materia di notifiche che consentono la convalida:

- dei registri elettronici

- dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate;

- dell’autenticità e della validità delle unità di portafoglio;

- dell’identificazione dei fornitori di portafogli;

- dell’autenticità dei dati di identificazione personale;

- dell’identificazione dei fornitori di dati di identificazione personale.

Portafoglio digitale - Protocolli e interfacce

Regolam. Comm. UE 28/11/2024, n. 2982 | FAST FIND: NE2053

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2982 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale.

G.U.U.E. L 04/12/2024

Il Regolamento stabilisce norme relative ai protocolli e alle interfacce delle soluzioni di portafoglio per: - il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio; - la presentazione degli attributi dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio e ad altre unità di portafoglio; - la comunicazione delle richieste di cancellazione dei dati alle parti facenti affidamento sul portafoglio; - le segnalazioni delle parti facenti affidamento sul portafoglio alle autorità di controllo istituite a norma dell’art. 51 del Regolam. 679/2016.

Prodotti a deforestazione zero

Regolam. U.E. 19/12/2024, n. 3234 | FAST FIND: NE2068

REGOLAMENTO (UE) 2024/3234 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione.

G.U.U.E. L 23/12/2024

Il Regolamento ha prorogato di 12 mesi la data di applicazione delle disposizioni del Regolam. 1115/2023 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'art. 38, paragrafo 2, del medesimo Regolamento. Il provvedimento è in vigore dal 26/12/2024.

Bollettino UE n. 1/2025

Protezione giuridica di disegni e modelli

Dir. U.E. 23/10/2024, n. 2823 | FAST FIND: GP21928

DIRETTIVA (UE) 2024/2823 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione).

G.U.U.E. L 18/11/2024

La Direttiva stabilisce le norme fondamentali per la protezione dei disegni e modelli e definisce le procedure per la registrazione, in sostituzione della Direttiva 98/71/CE, attuata in Italia dal D. Leg.vo 95/2001. La Direttiva deve essere recepita entro il 09/12/2027.

Trasporto merci pericolose

Dir. Comm. UE 15/11/2024, n. 149 | FAST FIND: NE2077

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/149 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2024 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

G.U.U.E. L 24/01/2025

Con la presente Direttiva sono state apportate modifiche alla Direttiva 2008/68/CE al fine di tenere conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei relativi al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN) a decorrere dal 01/01/2025 con un periodo transitorio che termina il 30/06/2025.

Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il 30/06/2025.

NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

Si riportano di seguito, per comodità, i provvedimenti nazionali di recepimento e attuazione di norme dell’Unione Europea intervenuti nel periodo di riferimento. I testi delle Direttive/Regolamenti sono disponibili nel sito web.

Aliquote IVA

D. Leg.vo 13/11/2024, n. 180 | FAST FIND: NN18931

Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

G.U. 30/11/2024, n. 281

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 17/10/2024 | FAST FIND: NN18950

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

G.U. 17/12/2024, n. 295

Cibersicurezza

D. Leg.vo 04/09/2024, n. 138 | FAST FIND: NN18864

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

G.U. 01/10/2024, n. 230

Imposte

D. Leg.vo 10/12/2024, n. 211 | FAST FIND: NN18978

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del

regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

G.U. 02/01/2025, n. 1

Prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo

D. Leg.vo 27/12/2024, n. 204 | FAST FIND: NN18963

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

G.U. 28/12/2024, n. 303

Riduzione emissioni atmosferiche nocive

D. Leg.vo 10/09/2024, n. 147 | FAST FIND: NN18884

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

G.U. 14/10/2024, n. 241

Riduzione emissioni inquinanti atmosferici

D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 11/11/2024 | FAST FIND: NN18965

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

G.U. 30/12/2024, n. 304

Trattamento dati

D. Leg.vo 07/10/2024, n. 144 | FAST FIND: NN18881

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

G.U. 10/10/2024, n. 238

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

Estratti di pronunce della Corte di giustizia emanate o pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025. I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Appalti pubblici - Nozione di organismo di diritto pubblico

Ord. C. Giustizia UE 26/09/2004, n. C-550/23 | FAST FIND: GP22007

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2014/24/UE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Amministrazione aggiudicatriceNozione di organismo di diritto pubblico - Applicazione a un appalto pubblico il cui valore stimato è inferiore alle soglie di applicazione della direttiva.

G.U.U.E. C 16/12/2024

La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di tale direttiva e, in particolare, la definizione di "organismo di diritto pubblico", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, di detta direttiva, si applicano agli appalti pubblici il cui valore stimato sia inferiore alle soglie di applicazione previste all'articolo 4 della medesima direttiva.

Appalti pubblici - Periodo di validità dell'offerta e recesso dal RTI

Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-403/23 | FAST FIND: GP21797

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47, paragrafo 3 - Articolo 48, paragrafo 4Esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione - Esclusione della possibilità di ridurre l’originaria composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato un’offerta - IncompatibilitàPeriodo di validità di un’offerta - Assenza di decadenza dell’offerta giunta a scadenza - Obbligo giurisprudenziale di ritirare espressamente tale offerta - Perdita della cauzione provvisoria che correda detta offerta - Applicazione automatica di tale misura - Articolo 2 - Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Obbligo di trasparenza - Violazione.

G.U.U.E. C 11/11/2024

> Vedi pag. 39

Appalti pubblici - Prodotti equivalenti

Sent. C. Giustizia UE 24/10/2024, n. C-513/23 | FAST FIND: GP22006

Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Appalti pubblici di lavori - Articolo 42, paragrafo 3, lettera b) - Specifiche tecniche - Menzione "o equivalente" - Riferimento a norme tecniche - Regolamento (UE) n. 305/2011 - Direttiva 2014/35/UE.

G.U.U.E. C 16/12/2024

> Vedi pag. 37

EDILIZIA E IMMOBILI

Agevolazioni fiscali dipendenti e imprese edili

Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-387/22 | FAST FIND: GP21909

Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Settore edile - Distacco dei lavoratoriAgevolazioni fiscali e sociali concesse ai dipendenti e alle imprese edili - Esenzione dall’imposta sul redditoEsenzione dai contributi per l’assicurazione sanitaria - Riduzione dei contributi previdenziali - Normativa nazionale che riserva il beneficio di tali agevolazioni alle sole prestazioni edili svolte sul territorio nazionaleNormativa intesa a mantenere la manodopera nel territorio nazionale e ad evitare il lavoro dissimulato per motivi salariali - Comparabilità delle situazioni - Motivi imperativi di interesse generale - Tutela sociale dei lavoratori - Lotta alla frode fiscale - Proporzionalità.

G.U.U.E. C 11/11/2024

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva il beneficio delle agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese del settore edile che esercitano le loro attività sul territorio di tale Stato membro e che si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese del settore edile i cui dipendenti sono distaccati in altri Stati membri, a condizione che tale normativa nazionale sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità, il che implica che la sua applicazione sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Mercato interno dell'energia elettrica

Sent. C. Giustizia UE 28/11/2024, n. C-293/23 | FAST FIND: GP22107

Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva (UE) 2019/944 - Articolo 2, punti 28 e 29 - Nozione di distribuzione - Nozione di gestore del sistema di distribuzione - Nozione di "sistema di distribuzione" - Articoli da 30 a 39 - Gestione del sistema di distribuzione - Impresa che gestisce un impianto energetico comprendente una centrale di cogenerazione e un sistema di linee elettriche, che fornisce calore, acqua calda ed energia elettrica ai locatari di un complesso residenziale - Vendita concomitante dell’energia elettrica prodotta - Normativa nazionale che esenta il gestore di un simile impianto dagli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza di tale direttiva.

G.U.U.E. C 27/01/2025

L’articolo 2, punti 28 e 29, nonché gli articoli da 30 a 39 della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale non è soggetta agli obblighi incombenti a un gestore del sistema di distribuzione l’impresa che realizza e gestisce, in sostituzione del precedente sistema di distribuzione, un impianto energetico destinato a fornire energia elettrica prodotta da una centrale di cogenerazione con un transito annuo di energia inferiore o pari a 1 000 MWh a più immobili residenziali comprendenti fino a 200 unità abitative, laddove i costi di realizzazione e di gestione dell’impianto energetico sono posti a carico dei consumatori finali, locatari di tali abitazioni, e l’impresa di cui trattasi vende l’energia elettrica prodotta a detti consumatori, se tale impianto serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione ai fini della sua vendita ai clienti e se non è applicabile alcuna delle esenzioni o delle deroghe agli obblighi summenzionati, espressamente previste dalla citata direttiva.

FISCO E PREVIDENZA

IVA - Beni di investimento immobiliari

Sent. C. Giustizia UE 12/09/2024, n. C-243/23 | FAST FIND: GP21865

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CEE - Articolo 187 - Rettifica delle detrazioni - Periodo di rettifica prolungato per i beni d’investimento immobiliari - Nozione di beni d’investimento - Articolo 190 - Facoltà degli Stati membri di considerare beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite a tali beni - Lavori di ampliamento e di ristrutturazione di un immobile - Possibilità prevista dal diritto nazionale di assimilare tali lavori alla costruzione o all’acquisto di un bene immobile - Limitazioni - Effetto diretto di tale articolo 190Discrezionalità.

G.U.U.E. C 28/10/2024

1) L’articolo 190 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale relativa alla rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in forza della quale il periodo di rettifica prolungato fissato in applicazione di tale articolo 187 per i beni d’investimento immobiliari non è applicabile a lavori immobiliari, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, che implicano un ampliamento significativo e/o una profonda ristrutturazione dell’immobile sul quale si eseguono tali lavori e i cui effetti hanno un periodo di vita economica che corrisponde a quello di un nuovo fabbricato.

2) L’articolo 190 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diret-

Bollettino UE n. 1/2025

to di modo che il soggetto passivo possa invocarlo dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell’autorità tributaria competente affinché sia applicato ai lavori immobiliari effettuati a suo favore, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, il periodo di rettifica prolungato fissato per i beni d’investimento immobiliari, nell’ipotesi in cui tale autorità abbia rifiutato di applicare il periodo di rettifica prolungato basandosi su una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione.

IVA - Cessione di terreno edificabile

Sent. C. Giustizia UE 07/11/2024, n. C-594/23 | FAST FIND: GP22036

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Cessione di terreni provvisti esclusivamente di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo - Qualificazione - Articolo 12Nozioni di terreno edificabile e di fabbricato o frazione di fabbricato - Criterio della "prima occupazione" di un fabbricato.

G.U.U.E. C 06/01/2025

L’art. 12 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’operazione di cessione di un terreno provvisto, alla data di tale cessione, esclusivamente di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo costituisce una cessione di un "terreno edificabile", ai sensi di tale articolo.

IVA - Corrispettivo contratto d'opera

Sent. C. Giustizia UE 28/11/2024, n. C-622/23 | FAST FIND: GP22106

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Contratto di prestazione d’opera ai fini della realizzazione di un progetto immobiliare - Risoluzione del contratto da parte del committenteNozione di corrispettivo - Qualificazione - Obbligo di pagare l’importo complessivo pattuito, previa detrazione dei costi risparmiati dal prestatore - Articolo 73 - Base imponibile.

G.U.U.E. C 27/01/2025

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112.

PROFESSIONI

Comunicazioni tra avvocato e cliente, segreto professionale

Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-432/23 | FAST FIND: GP21908

Rinvio pregiudiziale - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Direttiva 2011/16/UE - Scambio di informazioni su richiesta - Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare informazioni - Segreto professionale dell’avvocato - Articolo 7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

G.U.U.E. C 11/11/2024

1) L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che una consulenza legale in materia di diritto societario rientra nell’ambito della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da tale articolo, cosicché una decisione che ingiunge a un avvocato di fornire all’amministrazione dello Stato membro interpellato, ai fini di uno scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, relative a una siffatta consultazione, costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantito da detto articolo.

2) L’esame degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2011/16/UE alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

3) L’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’ingiunzione, quale quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7.

Studi notarili, trasferimento di impresa

Ord. C. Giustizia UE 22/10/2024, n. C-603/23 | FAST FIND: GP21986

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione e definizioni - Nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento - Trasferimento di uno studio notarile - Cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività notarile - Nomina di un altro notaio in sostituzione, a titolo temporaneo, del notaio che ha cessato l'esercizio - Esercizio dell'attività in questione nello stesso luogo e con le stesse attrezzature di quest'ultimo notaio.

G.U.U.E. C 09/12/2024

1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti deve essere interpretato nel senso che uno studio notarile rientra nella nozione di impresa o di stabilimento suscettibile di essere oggetto di un trasferimento , ai sensi di tale direttiva, a condizione che, da un lato, il notaio incaricato di tale studio notarile offra servizi su un determinato mercato in cambio di una remunerazione e assuma i rischi finanziari connessi all'esercizio della sua attività, in modo da esercitare un'attività economica ai sensi di tale direttiva, e, dall’altro, che lo studio notarile costituisca un insieme organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica avente un proprio obiettivo e sufficientemente strutturata e autonoma. 2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di stabilimento", ai sensi di tale disposizione, comprende una situazione in cui la cessazione definitiva dell'attività di un notaio, al raggiungimento del limite di età previsto per l'esercizio di tale attività, è seguita dalla nomina di un altro notaio, intervenuta a seguito di una procedura volta a sostituire temporaneamente il primo notaio, quando il secondo notaio riprende la suddetta attività nello stesso luogo e con gli stesi strumenti del primo notaio, a condizione che sia mantenuta l'identità dell'ufficio notarile interessato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

Sent. C. Giustizia UE 21/11/2024, n. C-336/23 | FAST FIND: GP22083

Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico - Direttiva (UE) 2019/1024 - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Articolo 2 - Nozione di riutilizzo di documenti - Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico.

G.U.U.E. C 20/01/2025

La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, deve essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione.

VARIE

Procedure di insolvenza, sede principale dell'attività

Sent. C. Giustizia UE 19/09/2024, n. C-501/23 | FAST FIND: GP21887

Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (UE) 2015/848 - Articolo 3 - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali di una persona fisica che esercita un’attività indipendente - Nozione di luogo in cui si trova la sede principale di attività - Nozione di dipendenza - Presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni.

G.U.U.E. C 04/11/2024

1) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la nozione di luogo in cui si trova la sede principale di attività di una persona fisica che esercita un’attività im-

n. 1/2025

prenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di dipendenza definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene.

Protezione dati personali - Nozione di danno

Sent. C. Giustizia UE 04/10/2024, n. C-507/23 | FAST FIND: GP21942

Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82, paragrafo 1Diritto al risarcimento e responsabilità - Trattamento illecito dei dati - Violazione del diritto alla protezione dei dati personali - Nozione di "danno" - Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse - Ammissibilità - Principio di effettività - Valutazione della forma e del livello del risarcimentoEventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento.

G.U.U.E. C 25/11/2024

1) L’articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un "danno", ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1.

2) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato.

3) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito.

Contratto di mutuo ipotecario

Sent. C. Giustizia UE 24/10/2024, n. C-347/23 | FAST FIND: GP22005

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 2, lettera b) - Nozione di consumatore - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Persona fisica che ha acquistato un immobile residenziale destinato alla locazione dietro corrispettivo.

G.U.U.E. C 16/12/2024

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di consumatore , ai sensi di tale disposizione, qualora tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di consumatore , ai sensi di detta disposizione.

CASE GREEN, DIVIETO FINANZIAMENTO CALDAIE UNICHE

ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI

La Commissione europea fornisce orientamenti sull'eliminazione degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva Case green).

ASPETTI GENERALI

La Direttiva 24/04/2024, n. 1275 (c.d. Direttiva case green) sulla prestazione energetica nell'edilizia stabilisce in che modo l'Unione europea può ottenere un parco immobiliare pienamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure che aiuteranno i governi dell'UE a potenziare a livello strutturale la prestazione energetica degli edifici, prestando particolare attenzione alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori (vedi la risorsa online FL8033).

Tra le misure adottate dalla Direttiva, l’art. 17, paragrafo 15, prevede che dal 01/01/2025 gli Stati membri non possono più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi già approvati a titolo dei fondi UE.

Gli orientamenti contenuti nella Comunicazione UE pubblicata il 18/10/2024 mirano a contribuire a una migliore comprensione di tale disposizione e a facilitarne un'applicazione più uniforme e coerente.

Divieto di finanziamento

La Commissione spiega che la norma si applica all'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all'acquisto, all'assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:

1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e

2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato.

Il fatto che l'installazione di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili avvenga ad esempio nel quadro di una ristrutturazione profonda o integrata è irrilevante in questo contesto.

Impianti ibridi

Come riportato nel considerando 14 della Direttiva 1275/2024, dovrebbe comunque essere possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore.

La Commissione ha spiegato che, a tal fine, gli Stati membri devono garantire che la parte dell'impianto ibrido che utilizza energie rinnovabili, ad esempio un impianto solare termico o una pompa di calore, fornisca una quota considerevole dell'energia prodotta (ossia il fabbisogno di riscaldamento dell'edificio). Tale valutazione dovrà essere effettuata dall'autorità competente e dipenderà dalle circostanze.

L'ibridazione potrebbe essere aggiunta in loco in un secondo momento, nel qual caso il fi-

nanziamento servirà soltanto per gli elementi relativi al generatore di calore aggiuntivo ad energia rinnovabile e/o per i comandi specifici utilizzati per gestire il funzionamento congiunto delle diverse tecnologie.

Diverso è il caso degli impianti di riscaldamento concepiti e immessi sul mercato come ibridi: l'incentivo finanziario può coprire l'intero prodotto, ma dovrebbe essere proporzionato alla quota di energie rinnovabili utilizzata dall'impianto ibrido.

Spetta agli Stati membri precisare che cosa si intenda per quota di energie rinnovabili “considerevole” negli impianti di riscaldamento ibridi, garantendo al contempo che questo concetto trovi un utile riscontro in fase di applicazione e rispettando lo spirito del considerando 14. Poiché il fine ultimo è porre gradualmente fine all'uso dei combustibili fossili nelle caldaie, gli impianti di riscaldamento ibridi dovrebbero essere incentivati soltanto come soluzione di transizione (laddove l'uso di combustibili fossili negli impianti in questione si prospetti realisticamente come transitorio), evitando dipendenze dai combustibili fossili.

ESEMPI

La Commissione fornisce esempi di casi cui non si applica il divieto di cui all'art. 17, paragrafo 15, dato che non si qualificano come incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Si tratta dei casi riportati nella seguente tabella.

Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili

Come afferma il considerando 14, resta possibile fornire incentivi finanziari per l'installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili (come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore). Eventuali incentivi finanziari di questo tipo dovrebbero essere proporzionati all'uso di energie rinnovabili nell'impianto di riscaldamento ibrido.

Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l'uso di gas rinnovabili in una caldaia

Tali costi possono essere connessi all'ammodernamento dell'impianto di distribuzione all'interno dell'abitazione, al punto di connessione, all'ibridazione in loco o a investimenti aggiuntivi in adeguamenti tecnici per permettere l'uso di energia rinnovabile nella caldaia, ad esempio investimenti aggiuntivi nelle parti dell'impianto di riscaldamento che consentono l'uso di energia rinnovabile al 100%.

Incentivi non correlati all'installazione

Eventuali incentivi relativi ad attività diverse dall'installazione - come la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento di caldaie a combustibile fossile, ad esempio attraverso premi di rottamazione - non sono soggetti alla disposizione concernente l'eliminazione graduale dei finanziamenti. Incentivi simili possono essere utili a prevenire sostituzioni di emergenza a seguito di un guasto e a incoraggiare la riparazione o la sostituzione di un determinato elemento. Possono contemplare ad esempio la locazione temporanea di caldaie ai consumatori di energia nelle zone che sono o saranno servite da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Un altro esempio che esula dall'ambito di applicazione della disposizione in questione sono gli incentivi finanziari a favore dell'installazione, negli edifici, di sistemi di automazione e controllo degli impianti di riscaldamento alimentati da caldaie uniche a combustibile fossile.

Misure volte ad affrontare la questione dell'accessibilità economica dell'energia

Tra queste misure possono figurare il sostegno ai prezzi al consumo, le tariffe sociali o il sostegno al reddito per il riscaldamento a combustibili fossili. Le famiglie vulnerabili sono quelle che risentono maggiormente dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e il sostegno pubblico non dovrebbe vincolarle all'uso di combustibili fossili nel futuro. Anziché incentivare economicamente la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili con nuove caldaie dello stesso tipo, gli Stati membri dovrebbero sostenere la riparazione di quelle esistenti e/o prevedere soluzioni temporanee di riscaldamento (ad esempio la locazione finanziaria delle caldaie) associate a livelli più elevati di sostegno alle famiglie vulnerabili per impianti di riscaldamento diversi dalle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (quali gli impianti di riscaldamento basati su energie rinnovabili o gli impianti ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili).

Incentivi non correlati alle caldaie

Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall'eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tuttavia, gli Stati membri sono incoraggiati a incentivare il passaggio ai combustibili rinnovabili di tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento basati su combustibili fossili. In particolare l'art. 13, paragrafo 6, comma 4, della Direttiva 1275/2024 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili.

Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 01/01/2025

Qualora un ente pubblico abbia preso la decisione di fornire un incentivo finanziario e l'abbia comunicata al beneficiario prima del 01/01/2025, sono state create legittime aspettative prima di tale data e l'erogazione effettiva dell'incentivo finanziario può aver luogo dopo tale data.

ECCEZIONI

Infine, la Comunicazione fornisce chiarimenti sulle possibili eccezioni previste dall’art. 17, paragrafo 15, al divieto di incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 01/01/2025, qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:

1) sono finanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, si tratti di investimenti a favore dello sviluppo rurale;

2) sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025.

ESCLUSIONE DELLE AGEVOLAZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

In linea con le disposizioni europee, la L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025 - vedi la risorsa online FL8336) ha escluso da qualsiasi agevolazione fiscale le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come le caldaie a gas.

Si riporta di seguito il testo della Comunicazione UE del 18/10/2024.

COMUNICAZ. COMM. UE 18/10/2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. (Stralcio)

1. INTRODUZIONE

La direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia ( direttiva riveduta ) stabilisce in che modo l'Unione europea (UE) può ottenere un parco immobiliare pienamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure che aiuteranno i governi dell'UE a potenziare a livello strutturale la prestazione energetica degli edifici, prestando particolare attenzione alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori. La direttiva riveduta è entrata in vigore il 28 maggio 2024con termine per il recepimento fissato per il 29 maggio 2026, salvo indicazione di un termine di recepimento specifico in determinate disposizioni. È questo il caso dell'articolo 17, paragrafo 15, oggetto della presente comunicazione. A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025 e le devono notificare alla Commissione. La notifica può includere anche una spiegazione delle eventuali misure pratiche di attuazione adottate nel contesto del recepimento dell'articolo 17, paragrafo 15. (Omissis)

4. ORIENTAMENTI SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE

L'articolo 17, paragrafo 15, recita: Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

4.1. Definizioni

La direttiva riveduta definisce il termine caldaia all'articolo 2, punto 48): ’caldaia’: il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione . Il termine caldaia unica non è invece definito nella direttiva riveduta. Il considerando 14 chiarisce che è necessario operare una distinzione tra le caldaie uniche e gli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore . Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 15, una caldaia unica è pertanto una caldaia che non è combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato. Per impianto di riscaldamento ibrido si intende un prodotto ibrido che combina almeno due tipi diversi di generatore di calore. Tra gli esempi di impianti di riscaldamento ibridi che combinano due o più tecnologie per fornire calore e acqua calda in un edificio si annoverano tutte le combinazioni di pompe di calore e caldaie, il solare ibrido (combinazione di caldaia e pannelli solari termici) e le combinazioni di questi sistemi. Un impianto di riscaldamento può essere fabbricato per essere ibrido oppure l'ibridazione può aver luogo al momento dell'installazione o avvenire in loco successivamente. La combustione combinata, ad esempio la combustione diretta di biomassa e carbone in una caldaia a combustibile solido, non è considerata riscaldamento ibrido.

Ai fini dei presenti orientamenti, per installazione si intende l'acquisto, l'assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica.

I combustibili fossili non sono definiti nella direttiva riveduta, ma sono intesi come da regolamento (UE) 2018/1999, che all'articolo 2, punto 62), li definisce fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio

L'articolo 2, punto 14), della direttiva riveduta, in linea con l'articolo 2, punto 1), della direttiva modificata sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, definisce l' energia da fonti rinnovabili (o energia rinnovabile ) come l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia dell'ambiente, energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas

I combustibili rinnovabili quali definiti all'articolo 2, punto 22 bis), della direttiva modificata sulle energie rinnovabili, ossia biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica , non sono considerati combustibili fossili. Nella definizione di combustibili rinnovabili rientrano tanto i combustibili al di fuori della rete quanto quelli basati sulla rete. Gli incentivi finanziari non sono definiti nella direttiva riveduta, ma sono intesi in senso lato come sostegno economico fornito da un ente pubblico e/o mediante risorse pubbliche. Forniti a livello nazionale, regionale e/o locale, questi incentivi possono costituire uno strumento potente per accelerare la decarbonizzazione del riscaldamento negli edifici e possono assumere forme diverse, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) sovvenzioni dirette ad acquirenti, installatori e terzi, nonché gli strumenti d'investimento e di finanziamento elencati all'articolo 17, paragrafo 7, della direttiva riveduta, in particolare gli incentivi fiscali (ad esempio aliquote fiscali ridotte). Gli incentivi finanziari possono essere rivolti, tra l'altro, a utilizzatori finali, installatori, fabbricanti e terzi oppure agli operatori economici coinvolti direttamente o indirettamente nell'installazione di caldaie. Se il beneficiario è un'impresa si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Tali incentivi finanziari possono essere ritenuti un tipo di sovvenzione ai combustibili fossili, pertanto sopprimendoli a poco a poco si contribuirebbe all'eliminazione graduale delle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili.

Il concetto di incentivi finanziari non si estende, ad esempio, alle procedure di appalto e agli appalti pubblici ai sensi della direttiva 2014/24/UE per le installazioni presso enti pubblici che dipendono in tutto o in parte dal bilancio pubblico, a patto che tali appalti rispecchino le condizioni di mercato e non includano (o non siano combinati con) alcuna forma di sovvenzione. Gli appalti pubblici che riguardano gli edifici devono essere conformi all'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/1791.

4.2. Interpretazione

L'articolo 17, paragrafo 15, si applica all'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all'acquisto, all'assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che: 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato. Il fatto che l'installazione di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili avvenga ad esempio nel quadro di una ristrutturazione profonda o integrata è irrilevante in questo contesto.

Una caldaia a gas può essere considerata alimentata a combustibili fossili in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell'installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l'installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell'articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri garantire l'esistenza di uno strumento di verifica in grado di controllare questo aspetto al momento dell'installazione.

Affinché una caldaia non collegata alla rete non sia considerata alimentata a combustibili fossili , le autorità competenti dello Stato membro devono esigere e verificare in modo solido e credibile che l'unità funzionerà effettivamente utilizzando combustibili rinnovabili sia al momento dell'installazione che per il resto della sua vita utile, dato che il beneficiario mantiene il controllo del combustibile utilizzato durante l'intera vita utile di una caldaia non collegata alla rete.

Questa verifica può essere effettuata nel quadro delle ispezioni periodiche in loco degli impianti di riscaldamento o di ispezioni di altro tipo riguardanti gli impianti di riscaldamento negli Stati membri. Dovrebbe inoltre tenere presente la banca dati dell'UE per il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Seguendo la logica alla base dell'articolo 17, paragrafo 15, secondo cui l'uso di combustibili fossili nelle caldaie non dovrebbe essere incentivato, dovrebbero essere concessi incentivi finanziari soltanto agli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale

all'uso di energie rinnovabili in tali impianti. Di conseguenza l'installazione di un impianto di riscaldamento basato al 100 % su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata maggiormente rispetto all'installazione di un impianto di riscaldamento ibrido.

Con la definizione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili , gli Stati membri devono garantire che la parte dell'impianto ibrido che utilizza energie rinnovabili, ad esempio un impianto solare termico o una pompa di calore, fornisca una quota considerevole dell'energia prodotta (ossia il fabbisogno di riscaldamento dell'edificio). Tale valutazione dovrà essere effettuata dall'autorità competente e dipenderà dalle circostanze. L'ibridazione potrebbe essere aggiunta in loco in un secondo momento, nel qual caso il finanziamento servirà soltanto per gli elementi relativi al generatore di calore aggiuntivo ad energia rinnovabile e/o per i comandi specifici utilizzati per gestire il funzionamento congiunto delle diverse tecnologie. Diverso è il caso degli impianti di riscaldamento concepiti e immessi sul mercato come ibridi: l'incentivo finanziario può coprire l'intero prodotto, ma dovrebbe essere proporzionato alla quota di energie rinnovabili utilizzata dall'impianto ibrido. Spetta agli Stati membri precisare che cosa si intenda per quota di energie rinnovabili considerevole negli impianti di riscaldamento ibridi, garantendo al contempo che questo concetto trovi un utile riscontro in fase di applicazione e rispettando lo spirito del considerando 14. Poiché il fine ultimo è porre gradualmente fine all'uso dei combustibili fossili nelle caldaie, gli impianti di riscaldamento ibridi dovrebbero essere incentivati soltanto come soluzione di transizione (laddove l'uso di combustibili fossili negli impianti in questione si prospetti realisticamente come transitorio), evitando dipendenze dai combustibili fossili. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio e verifica della conformità adeguato al contesto nazionale specifico. Gli Stati membri devono garantire che qualsiasi misura nazionale che prevede incentivi finanziari per gli impianti ibridi contribuisca in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia definiti in altre normative dell'UE, tenendo conto anche del modo in cui i piani nazionali per l'energia e il clima perseguiranno tali obiettivi. In tale contesto, è importante sottolineare che, sebbene l'articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'etichettatura energetica. Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell'UE sull'etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all'etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili. Possono invece essere incentivate le caldaie ibride e le pompe di calore, più efficienti, che rientrano quindi nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questione. La disposizione di cui sopra non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell'UE in materia di etichettatura energetica.

Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi.

Le modalità di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'etichettatura energetica saranno oggetto di un'imminente relazione di valutazione della Commissione, prevista per agosto 2025, volta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa l'efficacia del regolamento (UE) 2017/1369 e degli atti adottati a norma di tale regolamento nel consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti.

Laddove siano previsti incentivi finanziari per le caldaie specificamente concepite per l'uso di combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa e per le caldaie a biomassa (a combustibile solido), le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo la promozione di tali caldaie possa incidere sull'attuazione di altre normative dell'UE, ad esempio in materia di inquinamento atmosferico o di emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

4.3. Esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 15

La presente sezione fornisce esempi di casi cui non si applica l'articolo 17, paragrafo 15, dato che non si qualificano come incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari a favore di investimenti di questo genere a condizione che gli incentivi siano in linea con le norme in materia di aiuti di Stato quando il beneficiario è un'impresa.

— Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili

Come afferma il considerando 14, resta possibile fornire incentivi finanziari per l'installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili (come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore). Eventuali incentivi finanziari di questo tipo dovrebbero essere proporzionati all'uso di energie rinnovabili nell'impianto di riscaldamento ibrido.

— Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l'uso di gas rinnovabili in una caldaia

Tali costi possono essere connessi all'ammodernamento dell'impianto di distribuzione all'interno dell'abitazione, al punto di connessione, all'ibridazione in loco o a investimenti aggiuntivi in adeguamenti tecnici per permettere l'uso di energia rinnovabile nella caldaia, ad esempio investimenti aggiuntivi nelle parti dell'impianto di riscaldamento che consentono l'uso di energia rinnovabile al 100%.

— Incentivi non correlati all'installazione

Eventuali incentivi relativi ad attività diverse dall'installazione – come la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento di caldaie a combustibile fossile, ad esempio attraverso premi di rottamazione – non sono soggetti alla disposizione concernente l'eliminazione graduale dei finanziamenti. Incentivi simili possono essere utili a prevenire sostituzioni di emergenza a seguito di un guasto e a incoraggiare la riparazione o la sostituzione di un determinato elemento. Possono contemplare ad esempio la locazione temporanea di caldaie ai consumatori di energia nelle zone che sono o saranno servite da teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Un altro esempio che esula dall'ambito di applicazione della disposizione in questione sono gli incentivi finanziari a favore dell'installazione, negli edifici, di sistemi di automazione e controllo degli impianti di riscaldamento alimentati da caldaie uniche a combustibile fossile.

— Misure volte ad affrontare la questione dell'accessibilità economica dell'energia

Tra queste misure possono figurare il sostegno ai prezzi al consumo, le tariffe sociali o il sostegno al reddito per il riscaldamento a combustibili fossili. Le famiglie vulnerabili sono quelle che risentono maggiormente dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e il sostegno pubblico non dovrebbe vincolarle all'uso di combustibili fossili nel futuro. Per questo motivo le misure summenzionate dovrebbero essere ben mirate, temporanee e complementari alle misure strutturali che affrontano anche le cause profonde della povertà energetica, in linea con la raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica. Le misure finanziate nell'ambito del Fondo sociale per il clima devono rispettare le norme relative al sostegno diretto al reddito a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Anziché incentivare economicamente la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili con nuove caldaie dello stesso tipo, gli Stati membri dovrebbero sostenere la riparazione di quelle esistenti e/o prevedere soluzioni temporanee di riscaldamento (ad esempio la locazione finanziaria delle caldaie) associate a livelli più elevati di sostegno alle famiglie vulnerabili per impianti di riscaldamento diversi dalle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (quali gli impianti di riscaldamento basati su energie rinnovabili o gli impianti ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili).

— Incentivi non correlati alle caldaie

Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall'eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Tuttavia, in una prospettiva più ampia e nello spirito della disposizione su cui vertono i presenti orientamenti,

gli Stati membri sono incoraggiati a incentivare il passaggio ai combustibili rinnovabili di tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento basati su combustibili fossili.

In particolare l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva riveduta stabilisce che [g]li Stati membri possono prevedere nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili

— Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 1° gennaio 2025

Qualora un ente pubblico abbia preso la decisione di fornire un incentivo finanziario e l'abbia comunicata al beneficiario prima del 1° gennaio 2025, sono state create legittime aspettative prima di tale data e l'erogazione effettiva dell'incentivo finanziario può aver luogo dopo tale data.

4.4. Eccezioni

L'articolo 17, paragrafo 15, prevede un'eccezione al divieto di incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 1° gennaio 2025 qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:

1) sono finanziati a titolo: — del dispositivo per la ripresa e la resilienza; — del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, unicamente nei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058. Tale disposizione consente di investire in caldaie e impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale che sostituiscono impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso in alloggi ed edifici; — dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115, che fa riferimento agli investimenti a favore dello sviluppo rurale; e

2) sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025.

In tale contesto, se rientrano in programmi nazionali o regionali adottati prima del 1° gennaio 2025 nel quadro dei suddetti fondi dell'UE, gli incentivi finanziari a favore delle caldaie sono considerati selezionati per gli investimenti prima di tale data.

Ad esempio, nel caso del FESR e del Fondo di coesione, l'eccezione riguarda gli investimenti in caldaie alimentate a gas naturale che fanno parte di un programma nazionale o regionale della politica di coesione per il periodo 2021-2027 adottato prima del 1° gennaio 2025, ammissibile a beneficiare del sostegno a titolo del FESR e/o del Fondo di coesione, conformemente al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel caso del dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'eccezione interessa gli investimenti che rientrano nel contesto di un piano nazionale per la ripresa e la resilienza adottato mediante decisione di esecuzione del Consiglio.

Nel caso degli investimenti a sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito dei piani strategici della politica agricola comune, l'eccezione è costituita dagli investimenti previsti dai piani strategici nazionali approvati dalla Commissione.

L'obiettivo dell'eccezione è consentire il completamento di tutti gli investimenti concordati (nel contesto di programmi, piani e relative modifiche) prima del 1° gennaio 2025, indipendentemente dal momento in cui è stato pubblicato l'invito a presentare progetti e sono iniziate tutte le fasi successive.

(Omissis)

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI PRODOTTI

DA COSTRUZIONE

Pubblicato il nuovo Regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR) che gradualmente sostituirà il Regolam. 305/2011. Tra le novità: passaporto digitale, sistema di verifica e valutazione della sostenibilità ambientale, requisiti minimi negli appalti pubblici, stampa 3D.

Nella GUUE del 18/12/2024 è stato pubblicato il Regolam. 27/11/2024, n. 3110 che gradualmente sostituirà il Regolam. 09/03/2011, n. 305. Il nuovo Regolamento stabilisce:

- le norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita:

- i requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;

- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali prodotti.

Il provvedimento mira a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.

Tra le principali novità si segnala:

- la previsione di un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

- l’introduzione di requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici;

- il sistema di valutazione e verifica della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale;

- incentivi per prodotti a elevate prestazioni ambientali;

- estensione delle norme ai prodotti fabbricati tramite stampa 3D e ai prodotti usati.

Definizione di prodotto da costruzione e campo di applicazione

Il Regolamento aggiorna la definizione di “prodotto da costruzione”, quale qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.

Il Regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:

a) parti essenziali dei prodotti; e

b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti da costruzione, se il fabbricante lo richieda.

Dichiarazione di prestazione e di conformità, marcatura CE

Il Capo II disciplina la dichiarazione di prestazione e di conformità che deve essere redatta dal fabbricante in base al modello di cui all’allegato V, prima che il prodotto sia messo sul mercato (art. 13). La dichiarazione comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali prede-

terminate elencate all’allegato II. La prestazione comprende l’imballaggio ed è calcolata usando l’ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione (art. 15).

Il Regolamento dispone che:

- la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali e la conformità del prodotto al PCR; - deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto; se ciò non sia possibile è apposta sull’etichetta applicata al prodotto o all’imballaggio oppure, sui documenti di accompagnamento.

Apponendo la marcatura CE, l’operatore economico si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti stabiliti dal CPR.

Obblighi e diritti degli operatori economici

Il Capo III (artt. 20-30) riporta gli obblighi degli operatori economici e, in particolare per i fabbricanti, i mandatari nominati dai fabbricanti, gli importatori e i distributori. Norme specifiche sono previste le vendite online.

Passaporto digitale dei prodotti da costruzione

Il nuovo provvedimento prevede l’istituzione mediante atti delegati di un sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili istituito dal Regolam. 1781/2024, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling - BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.

Il sistema dovrà stabilire:

- modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto digitale di un prodotto esistente;

- procedure per garantire la disponibilità di passaporti digitali;

- requisiti per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti;

- norme e procedure relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto;

- norme che garantiscono che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici (art. 75).

Nel passaporto digitale sono incluse, tra le altre, le seguenti informazioni (art. 76):

- la dichiarazione di prestazione e di conformità e la documentazione fornita in conformità dell’allegato V;

- le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;

- la documentazione tecnica.

Il passaporto è collegato a uno o più supporti di dati ed accessibile per via elettronica gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità.

Incentivi

L’art. 82 prevede l’obbligo per gli Stati membri di attuare incentivi per prodotti con le migliori prestazioni ambientali. Gli incentivi riguardano le categorie di prodotti rientranti nelle classi di prestazione più elevate.

Appalti verdi

Requisiti minimi obbligatori di sostenibilità saranno inoltre stabiliti da atti delegati della Commissione europea che dovranno essere applicati nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali (art. 83).

In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono stabilire requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti.

I requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale possono assumere la forma di specifiche tecniche; criteri di selezione; condizioni di esecuzione dell’appalto; criteri di aggiudicazione dell’appalto.

Allegati

Completano il provvedimento i seguenti allegati:

- allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione

- allegato II - Caratteristiche ambientali essenziali

- allegato III - Requisiti dei prodotti

- allegato IV - Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza

- allegato V - Modello per dichiarazione di prestazione e di conformità

- allegato VI - Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea

- allegato VII - Elenco delle famiglie di prodotti

- allegato VIII - Requisiti dei TAB

- allegato IX - Sistemi di valutazione e verifica

- allegato X - Caratteristiche essenziali di natura orizzontale

- allegato XI - Tavole di concordanza.

Entrata in vigore, abrogazione Reg. 305/2011 e norme transitorie

Il Regolamento si applica a decorrere dal 08/01/2026, con le eccezioni previste dall’art. 96 che invece si applicano dal 07/01/2025 (data di entrata in vigore). Le norme sulle sanzioni (art. 92) si applicheranno a decorrere dal 08/01/2027.

Il Regolam. 09/03/2011, n. 305, viene parzialmente abrogato a decorrere dal 08/01/2026, ad eccezione degli artt. 2, da 4 a 9, da 11 a 18, 27, 28, da 36 a 40, da 47 a 49, 52, 53, 55, da 60 a 64, allegati III e V, che sono abrogati a decorrere dal 08/01/2040.

Al fine di disciplinare il passaggio graduale alla nuova normativa, l'art. 95 prevede norme transitorie disponendo, tra l’altro:

- la validità delle norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea in conformità al Reg. 305/2011 fino a quando non saranno ritirati o altrimenti abrogati;

- la graduale introduzione delle nuove specifiche tecniche armonizzate;

- la possibilità per un tempo limitato di immettere sul mercato i prodotti conformi al Regolam. 305/2011.

Si rimanda al testo del Regolamento UE 3110/2024 - Risorsa online NE2060.

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE, NUOVA DIRETTIVA UE

Pubblicata in GUUE la nuova Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Nella GUUE del 12/12/2024 è stata pubblicata la Direttiva 27/11/2024, n. 3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Le nuove norme devono essere recepite entro il 31/07/2027.

La Direttiva abroga e sostituisce la Direttiva 91/271/CEE a decorrere dal 01/08/2027 (l’art. 32 indica le norme della Direttiva abrogata che continuano ad applicarsi fino alle date ivi indicate). La revisione estende l'ambito di applicazione ad agglomerati più piccoli, copre un maggior numero di inquinanti, compresi i microinquinanti, e contribuisce alla neutralità energetica.

La Direttiva prevede norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana. Stabilisce inoltre norme: - sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti,

- sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, - sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e

- sull’attuazione del principio "chi inquina paga".

Il provvedimento mira a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorare i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuire alla transizione verso un’economia circolare (art. 1).

Reti fognarie

La Direttiva impone agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue provenienti dagli secondo le norme minime dell'UE. In particolare, stabilisce che gli agglomerati con 2.000 o più abitanti equivalenti (misura della quantità di carico inquinante prodotto da un abitante nell'arco della giornata) devono essere provvisti di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche.

Tali prescrizioni sono estese anche a tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 1.000 e 2.000 entro il 2035 (art. 3).

Gli Stati membri possono derogare solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento a essa non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi. In tali casi devono essere usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane (art. 4).

Piani di gestione

L’art. 5 prevede che entro il 31/12/2033 siano elaborati piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100.000 o più abitanti equivalenti.

Eliminazione degli inquinanti

Entro il 2035 la materia organica biodegradabile dovrà essere rimossa dalle acque reflue urbane (trattamento secondario) prima dello scarico nell'ambiente (art. 6).

Inoltre, entro il 2039, è prevista l’eliminazione dell’azoto e del fosforo (trattamento terziario) per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico uguale

o maggiore di 150.000 abitanti equivalenti (art. 7). Per tali impianti, entro il 2045, dovrà essere applicato un trattamento supplementare per rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario) (art. 8).

Entro il 31/12/2028, i produttori che immettono sul mercato i prodotti medicinali o cosmetici (che rappresentano la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane) dovranno assumersi una responsabilità estesa, facendosi carico dell’80% dei costi per il trattamento quaternario (artt. 9 e 10).

Neutralità energetica

Le nuove norme introducono un obiettivo di neutralità energetica da raggiungere gradualmente entro il 2045 per gli impianti che trattano un carico uguale o maggiore di 10.000 abitanti equivalenti. Tali impianti dovranno utilizzare energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti (art. 11).

Autorizzazioni per gli scarichi non domestici

L’art. 14 prevede che gli scarichi di acque reflue provenienti dagli scarichi di edifici adibiti ad attività commerciali o industriali o economiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere subordinati a regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive da parte dell’autorità competente o dell’organismo abilitato che garantiscano il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dell’acqua. Le autorizzazioni dovranno essere riesaminate e adeguate almeno ogni dieci anni.

Riutilizzo delle acque reflue

Disposizioni specifiche sono previste per il riutilizzo delle acque reflue urbane, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati, compresa, a determinate condizioni, l’irrigazione agricola (art. 15).

Sorveglianza e valutazione dei rischi per l’ambiente

La Direttiva prevede un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane (art. 17). Inoltre, viene stabilito che:

- entro il 31/12/2027, gli Stati membri dovranno identificare e valutare i rischi per l’ambiente e per la salute umana associate agli scarichi di acque reflue urbane (art. 18), - entro il 12/01/2029 dovranno garantire l’accesso ai servizi igienico-sanitari (art. 19).

La gestione dei fanghi dovrà rispettare la Direttiva 2008/98/CE (art. 20).

L’art. 21 contiene un elenco di controlli che le Autorità competenti o gli organismi abilitati dovranno effettuare sugli scarichi, impianti e acque, anche con riferimento ai quantitativi di microplastiche.

Informazioni per il pubblico

Infine, è previsto (art. 24) che gli Stati membri devono provvedere affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, facilmente accessibili e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1.000 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell’allegato VI.

Si rinvia al testo della Direttiva UE 3019/2024 - Risorsa online NE2056

IMBALLAGGI: SOSTENIBILITÀ, ETICHETTATURA E RICICLO

NEL NUOVO REGOLAMENTO UE

Pubblicato il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che sostituirà la Direttiva 94/62/CE.

Nella GUUE del 22/01/2025 è stato pubblicato il Regolam. 19/12/2024, n. 40 che stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato.

Il provvedimento stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, nonché la raccolta e il riciclo.

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica (art. 2): - a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e - a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla loro provenienza: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Le nuove norme lasciano impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Qualora confliggano con la Direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale.

Obblighi di riutilizzo, etichettatura e informazione

Il Regolamento stabilisce le percentuali minime di contenuto riciclato degli imballaggi che gradualmente aumenteranno fino ad arrivare al 65% per le bottiglie di plastica monouso nel 2040 (art. 7), e dispone la riduzione al minimo del peso e volume degli imballaggi, evitando quelli superflui.

Le nuove norme prevedono la eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive (incluse le PFAS), nonché la promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi. Vengono inoltre fissati gli obiettivi di riciclaggio (art. 52) da conseguire entro il 31/12/2025 e il 31/12/2030 e le relative regole per calcolarlo.

Il Capo III è dedicato ai requisiti di etichettatura, marcatura e informazione anche al fine di promuovere la raccolta differenziata.

La procedura di valutazione della conformità degli imballaggi è disciplinata nell’allegato VII.

Appalti pubblici verdi

Al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, entro il 12/02/2030 saranno adottati dalla Commissione atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30% del valore stimato dell’appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell’appalto (art. 63).

Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi possono assumere la forma di:

a) specifiche tecniche;

b) criteri di selezione;

c) condizioni di esecuzione dell’appalto.

Allegati

Completano il provvedimento i seguenti allegati:

Allegato I - Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi;

Allegato II- Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

Allegato III - Imballaggi compostabili

Allegato IV - Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi

Allegato V - Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio

Allegato VI - Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

Allegato VII - Procedura di valutazione della conformità

Allegato VIII - Dichiarazione di conformità

Allegato IX - Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro dei produttori

Allegato X - Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Allegato XI - Piano di attuazione

Allegato XII - Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Allegato XIII - Tavola di concordanza

Decorrenza applicazione

Il provvedimento si applica a decorrere dal 12/08/2026 e dalla stessa data abroga la Direttiva 20/12/1994, n. 62, con le eccezioni previste dall'art. 70.

Si rimanda al testo del Regolam. 2025/40/UE - Risorsa online NE2076.

NORME ARMONIZZATE DPI E APPARECCHI A GAS

Norme armonizzate aggiornate per i dispositivi di protezione individuale (DPI) e apparecchi che bruciano combustibili gassosi (caldaie per riscaldamento a gas e apparecchi di cottura).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con la Decisione di esecuzione del 04/10/2024, n. 2599 (GUUE 08/10/2024), la Commissione europea, modificando la Decisione 02/05/2023, n. 941, ha pubblicato nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 425, sui dispositivi di protezione individuale (DPI), oggetto di revisione da parte del CEN e del Cenelec. In proposito si ricorda che, conformemente all’art. 14 del Regolamento 09/03/2016, n. 425, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono

considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

In particolare, la Decisione 2599/2024 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):

- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;

- Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune

- Dispositivi di regolazione della fune;

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di facciali non ermetici - Requisiti, prove, marcatura;

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura;

- Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi;

- Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza;

- Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione;

- Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro. È stata inoltre aggiunta la norma armonizzata riferita a Lavori sotto tensione - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.

Infine, la Decisione ha modificato nell’allegato II la data del ritiro delle seguenti norme (portandola al 11/11/2025):

- EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche;

- EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;

- EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;

- EN 172:1994 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale;

- EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete.

CALDAIE A GAS

Con la Decisione 28/11/2024, n. 2944 pubblicata il 02/12/2024, la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi a gas e relativi accessori, elaborate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 426.

La Decisione entra in vigore il 02/12/2024 (data di pubblicazione nella GUUE) e sostituisce la Decisione 10/01/2024, n. 224.

Ai sensi del Regolamento 426/2016: - per apparecchi a gas si intendono quelli che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori, - per accessori si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio.

Gli apparecchi e gli accessori che sono conformi alle norme armonizzate elencate di seguito si presumono conformi ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento.

In particolare, le norme pubblicate sono le seguenti.

N. Riferimento della norma

1. EN 30-1-1:2021+A1:2023

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-1: Sicurezza - Generalità

Limitazioni:

a) la norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 non contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.2.4, del regolamento (UE) 2016/426;

b) la norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non contempla tale requisito per quanto riguarda altre concentrazioni nocive di sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute.

2. EN 30-1-2:2023+A1:2024

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-2: Sicurezza - Apparecchi con forni a convezione forzata

3. EN 88-1:2022+A1:2023

Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa

4. EN 203-1:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 1: Requisiti generali di sicurezza

5. EN 203-2-1:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok

6. EN 203-2-2:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-2: Requisiti specifici - Forni

7. EN 203-2-4:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici

8. EN 257:2022+A1:2023

Termostati meccanici per apparecchi a gas

9. EN 549:2019+A2:2024

Materiali di gomma per elementi di tenuta e membrane per apparecchi a gas e equipaggiamenti per gas

10. EN 751-3:2022+A1:2023

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - parte 3: Nastri di PTFE non sinterizzato e stringhe di PTFE non sinterizzato

11. EN 1106:2022+A1:2023

Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas

12. EN 1854:2022+A1:2023

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a combustibili gassosi e/o liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas

13. EN 15502-1:2021+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove

14. EN 15502-2-1:2022+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW

15. EN 16898:2022+A1:2023

Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Filtri per gas con pressione massima di esercizio fino a 600 kPa

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER IMPIANTI

DI FORGIATURA E FONDERIE

La Commissione europea ha pubblicato le migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie.

Con la Dec. Comm. UE 29/11/2024, n. 2974, pubblicata il 06/12/2024, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, in attuazione dell’art. 13, paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Le conclusioni si riferiscono in particolare alle attività di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE, numeri 2.3, 2.4, 2.5, 6.11 relative:

- alla trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

- al funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;

- alla lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

- al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni sulle BAT riguardano anche le seguenti attività:

- fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;

- fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;

- trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1;

- rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;

- stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;

- processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).

La Commissione UE ha precisato che le conclusioni si applicano fatte salve le altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), oppure di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP).

Si riporta di seguito l’elenco delle Decisioni sulle BAT che risultano emanate e pubblicate dalla Commissione europea.

TIPI DI IMPIANTI

Produzione di ferro e acciaio

Produzione del vetro

Industria conciaria

Produzione di cemento, calce, ossido di magnesio

Produzione di cloro-alcali

Produzione di pasta per carta, carta e cartone

Raffinazione di petrolio e di gas

Produzione di pannelli a base di legno

Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica

Industrie dei metalli non ferrosi

Allevamento intensivo di pollame o di suini

Grandi impianti di combustione

Fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi

Trattamento dei rifiuti

Incenerimento dei rifiuti

Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte

Trattamento di superfici con solventi organici e per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici

Industria di trasformazione dei metalli ferrosi

Sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica

Industria tessile

Macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili

Impianti di forgiatura e fonderie

ESTREMI DELLA DECISIONE

Dec. Comm. UE 28/02/2012, n. 135

Dec. Comm. UE 28/02/2012, n. 134

Dec. Comm. UE 11/02/2013, n. 84

Dec. Comm. UE 26/03/2013, n. 163

Dec. Comm. UE 09/12/2013, n. 732

Dec. Comm. UE 26/09/2014, n. 687

Dec. Comm. UE 09/10/2014, n. 738

Dec. Comm. UE 20/11/2015, n. 2119

Dec. Comm. UE 30/05/2016, n. 902

Dec. Comm. UE 13/06/2016, n. 1032

Dec. Comm. UE 15/02/2017, n. 302

Dec. Comm. UE 31/07/2017, n. 1442; Dec. Comm. UE 30/11/2021, n. 2326

Dec. Comm. UE 21/11/2017, n. 2117

Dec. Comm. UE 10/08/2018, n. 1147

Dec. Comm. UE 12/11/2019, n. 2010

Dec. Comm. UE 12/11/2019, n. 2031

Dec. Comm. UE 22/06/2020, n. 2009

Dec. Comm. UE 11/10/2022, n. 2110

Dec. Comm. UE 06/12/2022, n. 2427

Dec. Comm. UE 09/12/2022, n. 2508

Dec. Comm. UE 11/12/2023, n. 2749

Dec. Comm. UE 29/11/2024, n. 2974

NUOVI DOCUMENTI UE PORTE INTERNE, PANNELLI E VETRI

ISOLANTI E ALTRI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Commissione europea ha pubblicato nuovi documenti per la valutazione europea relativi alle porte interne, materiale per isolamento termico e/o acustico, vetrocamera, sistemi di fissaggio elementi prefabbricati, griglie per rinforzo di massetti e altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 14/11/2024, n. 2904, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011, inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

I documenti si riferiscono in particolare ai seguenti prodotti da costruzione:

- porte interne in profili metallici senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo dei fumi;

- materiale sfuso in polistirene legato per isolamento termico e/o acustico (sostituisce la specifica tecnica “EAD 040635-00-1201”);

- pannello di isolamento termico in silice-aerogel o poliuretano-aerogel su materiale di supporto;

- strato flessibile per la riduzione delle trasmissioni laterali del suono e delle vibrazioni;

- lastre in ceramica multistrato per rivestimenti murari e pavimentazioni;

- blocchi speciali in legno lamellare incollato (glulam);

- elementi di collegamento di forma cilindrica a base di legno;

- cemento Portland con additivo pozzolanico per uso in climi tropicali (sostituisce la specifica tecnica “150007-00-0301”);

- cemento bianco con alluminato di calcio ad alto tenore di allumina;

- kit per la realizzazione di chiodature in terreno e roccia - kit con barre cave per chiodature autoperforanti - barre cave realizzate da tubi di acciaio con e senza saldatura;

- elementi di rinforzo a doppia testa a forma di S per l’aumento della resistenza al punzonamento di fondazioni e solette di fondazione;

- kit per valvola di ristagno in plastica per l’inserimento in sistemi di drenaggio a gravità;

- separatori di acque reflue all’interno degli edifici;

- kit di trasformazione per piccoli impianti di trattamento delle acque di scarico;

- elementi autobloccanti in plastica riciclata per pavimentazioni;

- sistemi di funi e componenti di fissaggio;

- griglie in fibra inorganica per il rinforzo di massetti a base di cemento, anidrite o resina;

- vetrocamera sotto vuoto;

- vetrocamera a pressione equalizzata;

- profili di ancoraggio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330008-03-0601”);

- sistemi di fissaggio per il collegamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica “332001-00-0602”);

- sistemi di cavi ad anello per il collegamento di elementi in calcestruzzo prefabbricati o realizzati in situ (sostituisce la specifica tecnica “EAD 332589-00-0601”);

- viti per calcestruzzo per il fissaggio di pannelli sandwich;

- kit realizzati con reti in fibra di vetro alcali-resistente, connettori e malta per il rinforzo di elementi in muratura e calcestruzzo armato mediante incollaggio esterno;

- moduli prefabbricati resistenti al fuoco;

- sistemi di ventilazione realizzati con lana minerale di rivestimento esterno e interno (sostituisce la specifica tecnica “EAD 360001-01-0803”).

I documenti per la valutazione europea adottati rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del Regolamento 305/2011.

La Decisione è entrata in vigore il 19/11/2024 (giorno della pubblicazione in GUUE).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 305/2011, per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) che adotta un documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:

a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;

b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto. In questi casi il documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011).

APPALTI PUBBLICI, EQUIVALENZA PRODOTTI

DA COSTRUZIONE

La stazione appaltante, nel richiedere la conformità dei prodotti alle norme tecniche (nel caso di specie riferite al Regolam. 305/2011 sui prodotti da costruzione), deve sempre prevedere la possibilità di offrire prodotti equivalenti.

La Corte di giustizia UE, con la sentenza 24/10/2024, causa C-513/23, si è pronunciata su una gara di appalto svolta in Bulgaria per lavori di ricostruzione dell’ambiente urbano. Le specifiche tecniche facevano riferimento ad alcune norme armonizzate rientranti nel Regolam. 305/2011, senza indicare la menzione “o equivalente”. Secondo l’amministrazione, le norme indicate nel bando non avrebbero potuto essere sostituite con norme equivalenti, in quanto qualsiasi altra norma sarebbe stata in contrasto con la disciplina applicabile.

Prodotti equivalenti, indicazione nel bando di gara

In proposito la Corte di giustizia UE ha ricordato che l’art. 42, paragrafo 3, lettera b), della Direttiva 2014/24/UE dispone che le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento, in particolare, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme

europee, alle norme internazionali o alle norme nazionali. Tale disposizione prevede anche che ciascun riferimento contenga la menzione “o equivalente”.

Dalla formulazione della norma risulta che la menzione “o equivalente” deve essere aggiunta anche quando le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee. La disposizione non prevede alcuna deroga riguardo alle norme armonizzate ai sensi dell’art. 2, punto 11, del Regolam. 305/2011 sui prodotti da costruzione.

Tale requisito è coerente con l’allegato VII, punto 2, della Direttiva 2014/24/UE, che definisce il termine “norma” come corrispondente a una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, internazionale, europeo o nazionale, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che è messa a disposizione del pubblico.

Pertanto, non si può censurare una normativa nazionale per il fatto che esige dalle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione “o equivalente” in tutti i casi in cui determinate specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a talune norme.

Detta interpretazione è confermata dall’art. 42, paragrafo 5, della Direttiva secondo cui, quando i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche formulate mediante riferimento a norme, l’offerente può provare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti richiesti.

L’obiettivo è infatti quello di consentire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza e di riflettere sulle varietà delle soluzioni tecniche prevalenti sul mercato.

Principio di equivalenza

Sul tema si ricorda che il principio di equivalenza, introdotto nell'ordinamento italiano dall’art. 68 del D. Leg.vo 50/2016 in attuazione dell’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE (vedi ora art. 79 e allegato II.5 del D. Leg.vo 36/2023), consente di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla stazione appaltante (C. Stato 08/05/2023, n. 4624).

Il principio è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (C. Stato 07/06/2021, n. 4353).

In ogni caso deve trattarsi di conformità sostanziale, nel senso che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengano in pratica comunque soddisfatte. Viceversa, non possono essere ammesse offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio

MODIFICA SOGGETTIVA RTI E INCAMERAMENTO

CAUZIONE PROVVISORIA

La Corte di giustizia UE si è pronunciata in materia di modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese, e sull’incameramento della cauzione provvisoria.

RTI

RIDUZIONE COMPAGINE E CAUZIONE PROVVISORIA

Le domande di pronuncia pregiudiziale si riferivano alla controversia sull’esclusione dalla gara di un RTI, in ragione della mancata conferma dell’offerta da parte di alcune imprese mandanti successivamente alla scadenza del termine di validità della stessa.

In particolare, la Consip aveva indetto una gara a procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto destinato alla fornitura di un servizio di illuminazione e di servizi connessi e opzionali. La procedura era stata oggetto di plurime proroghe, ciascuna delle quali aveva comportato la necessità, da un lato, di confermare le offerte nel frattempo scadute e, dall’altro, di estendere le garanzie provvisorie che corredavano tali offerte. Due imprese del raggruppamento non confermavano l’offerta, in quanto, vista la durata delle operazioni propedeutiche all’aggiudicazione, le offerte presentate quattro anni prima non sarebbero state più sostenibili dal punto di vista imprenditoriale e sotto il profilo della corretta e prudente gestione aziendale.

La Consip escludeva il raggruppamento e ordinava l’escussione delle cauzioni provvisorie. Il Consiglio di Stato rimetteva la questione alla Corte di giustizia, ritenendo opportuno, prima ancora di esaminare i ricorsi, valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme italiane (nel caso di specie il D. Leg.vo 163/2006), interpretate dai giudici amministrativi nel senso che la mancata conferma di un’offerta o la conferma solo parziale di quest’ultima è equiparata al recesso dal raggruppamento temporaneo di imprese e giustifica l’esclusione del RTI.

D’altro lato, il RTI lamentava che le norme italiane costringono, in pratica, i componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese a rimanere vincolati alla loro offerta per un periodo indefinito di tempo, anche in caso di plurime scadenze di tale offerta vincolante.

Inoltre, sosteneva l’illegittimità del provvedimento relativo all’escussione delle cauzioni provvisorie in quanto il caso di specie non rientrava nelle ipotesi previste dal Codice per l’incameramento automatico, vale a dire qualora il concorrente sottoposto a verifica non provi il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.

Recesso dal RTI

In proposito la C. giustizia UE sent. 26/09/2024, C-403/23 ha affermato la norma nazionale non può escludere la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato: - da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e - dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.

Incameramento della cauzione provvisoria

Per quanto concerne la cauzione provvisoria, la Corte UE ha ritenuto che l’incameramento automatico, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Tali principi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico a seguito dell’esclusione dell’operatore economico da una procedura di aggiudicazione anche qualora il servizio non gli sia stato aggiudicato.

RIFLESSI SULLA NORMATIVA VIGENTE DEL CODICE 2023

Come detto, la Corte UE si è pronunciata con riferimento alle norme contenute nella Direttiva 18/2004 e del D. Leg.vo 163/2006, ma quanto stabilito va tenuto in considerazione anche nell’applicazione della normativa italiana vigente di cui al D. Leg.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici 2023).

Modifiche e recesso dal RTI

La disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari nel nuovo Codice è contenuta nell’art. 68 del D. Leg.vo 36/2023, secondo cui la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall’art. 97 e dal comma 17 del medesimo art. 68. Tale comma prevede che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. A differenza di quanto previsto dal previgente Codice, il recesso non deve essere più giustificato da esigenze organizzative del RTI, ma può avere qualsiasi motivazione.

L’art. 97, comma 2, D. Leg.vo 36/2023 dispone che se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, D. Leg.vo 36/2023 (cause di esclusione automatiche e non automatiche) o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100, D. Leg.vo 36/2023 (requisiti di ordine speciale), il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

La disciplina vigente delle modifiche dei raggruppamenti temporanei di impresa sembra pertanto essere conforme a quanto stabilito dai giudici europei.

Escussione della garanzia

La disciplina delle garanzie per la partecipazione alla procedura è contenuta nell’art. 106, D. Leg.vo 36/2023. Il comma 6 dell'articolo prevede che la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

Tale disposizione dovrà essere applicata tenendo conto della sentenza della Corte europea e anche alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 26/04/2022, n. 7 secondo cui il sistema di garanzia dell’incameramento della cauzione provvisoria si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione.

GIOVANNI GIUSTINIANI, FILIPPO GAGLIANO

I REGIMI AMMINISTRATIVI

la PRODUZIONE di ENERGIA da FONTI RINNOVABILI

D.LGS. 25/11/2024, N. 190

Mercato e produzione

Testo commentato articolo per articolo

Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti

Diagramma di flusso dei procedimenti

Decreto aree idonee e relativo commento

Normativa di riferimento aggiornata rilevanti

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