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MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

il DIRITTO

CONTRATTI A DISTANZA E REGISTRAZIONI TELEFONICHE di Fabio Russo

Quotidianamente siamo bombardati da telefonate, alcune molto fastidiose, da parte di operatori che ci propongono offerte e promozioni di ogni sorta. Capita pertanto sempre più frequentemente di accettare telefonicamente l'erogazione di un servizio, come la somministrazione di energia elettrica o la linea telefonica. Solitamente quando ciò avviene l'operatore vi informa che la telefonata verrà registrata, spiegandovi che il vostro consenso avrà valore vincolate. Si parla in questi casi di contratti a distanza, ovvero stipulati fuori dalla sede della società che offre il servizio acquistato. La pratica è prevista dalla legge, tuttavia deve avvenire mediante il rispetto di una serie di presupposti che sono analiticamente esposti nel Codice del Consumo.

Tra le varie disposizioni che dobbiamo tener presente quando abbiamo concluso un contratto tramite registrazione telefonica ricordiamo: L'art. 49 comma 1° del Codice del Consumo il quale stabilisce che : "Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...) In particolare la lettera h) prevede che : "in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B" ; Dunque occorre innanzi tutto che il professionista informi in maniera molto chiara il consumatore in ordine a tutte le condizioni del contratto, soprattutto per quanto attinene al diritto di recesso e alle modalità per esercitarlo. Il successivo Art. 50. stabilisce che " Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori di locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo" Questo significa che la registrazione telefonica deve necessariamente essere seguita da un contratto cartaceo affinchè il consumatore sia messo in condizione di prendere visione di tutti i termini del servizio acquistato anticipati a telefono. Laddove non fossero rispettati questi precetti il codice del Consumo contempa una serie di conseguenze:

L'art. 53 stabilisce che: " Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2." L'art. 57 , invece, al comma 4 stabilisce che: Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) la prestazione di servizi (...) quando: 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); Concludo ricordando che quando viene suggellato un accordo mediante registrazione telefonica è diritto del consumatore riceverne una copia in modo da poter conoscere effettivamente quale fu l'oggetto della telefonata e quali furono le informazioni fornite dall'operatore. Sovente infatti gli operatori parlano in maniera molto rapida e non si preoccupano di soffermarsi sugli aspetti più importanti, anzi è pratica diffusa sottacere molte informazioni proprio per indurre lo sprovveduto utente a prestare il consenso.

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FISCO NEWS

dall'età, si estenderà all'intero territorio nazionale e non prevedrà più l'erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino di Antonella Morlando a 1,5 milioni di euro. Il finanziamento dovrà essere restituito in otto anni e dovrà essere assisInternet: cookie con scroll Il garante della privacy, illustrando la normativa tito dalle garanzie previste dal codice civile e da sulle tutele per chi naviga in rete diventata op- privilegio speciale. erativa il 4 giugno 2015, ha chiarito che basta lo scroll della pagina a consentire all'uso dei cookie. Lotta all'evasione: si alza la soglia del contante Imprese a tasso zero: la nuova forma di Montecitorio dice si all'innalzamento della soglia dei pagamenti in contante. Non si sa ancora di autoimprenditorialità Esce di scena l'autoimprenditorialità e fa posto quanto aumenterà il limite, oggi fissato a 1.000 euro, il via libera è stato dato. Un via libera coalle "Nuove imprese a tasso zero". La misura si rivolgerà non solo ai giovani fino a munque subordinato a un maggiore ricorso ai 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente pagamenti elettronici.

NOTIZIE FISCALI FLASH

Misure di sostegno al reddito: l'assegno di ricollocabilità Arriva l'assegno di ricollocazione per i disoccupati, sarà graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, potrà essere utilizzato per ottenere un servizio di assistenza intensivo nella ricerca di un posto di lavoro presso i centri per l'impiego o in un'agenzia privata accreditata. Il "pacchetto" comprenderà l'affiancamento di un tutor all'eventuale riqualificazione in funzione degli sbocchi professionali offerti dal mercato. È un anticipazione di quanto prevede lo schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri, che, in attuazione del Jobs Act, riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

RUBRICA CURATA DALLO STUDIO DI COMMERCIALISTI DI ANTONIETTA MORLANDO PIAZZA VITTORIA, 6 80121 NAPOLI TEL: 081 032 44 00 / 081 032 44 82


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