il domani

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il Domani Martedì 08 Giugno 2010

APPUNTAMENTI CON IL FISCO In arrivo le lettere delle Entrate con le anomalie negli studi di settore L’Agenzia sta inviando ai contribuenti 109mila lettere che segnalano gli errori nella compilazione L’Agenzia delle entrate sta inviando ai contribuenti 109.000 lettere dove si comunicano le anomalie riscontrate nella compilazione degli studi di settore dei quali è obbligatoria l’indicazione nella dichiarazione. Nella circolare n. 30 del 04 giugno l’Agenzia delle entrate ha specificato il contenuto delle lettere allegando un fac simile per spiegarne la struttura. Le comunicazioni hanno ad oggetto irregolarità relative ai periodi 2006 - 2008, e il fine è quello di scoraggiare il perpetrarsi di detti comportamenti. Nel testo della comunicazione è infatti precisato che: «qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anchenella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2009, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo». Le comunicazioni vengono inviate con due diverse modalità: comunicazione al contribuente: inviata

mediante il canale Postel. Il recapito in formato cartaceo, è effettuato a partire dall’inizio del mese di giugno 2010 presso il domicilio indicato dal contribuente; comunicazione all’intermediario: con la quale l’invio avviene mediante modalità telematica ed è effettuato a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2010. Nella prima modalità, le comunicazioni riguardano quattro macrotipologie di anomalie riscontrate sugli studi di settore relativi al periodo 2006-2008: incoerenze relative alla gestione del magazzino; incoerenze fra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali; incoerenze relative ai beni strumentali; incoerenze relative all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. All’intermediario verranno invece inviati dei "file telematici" in cui è contenuto l’elenco dei contribuenti assistiti per i quali sono state riscontrate le seguentianomalie: a) incoerenze relative alla gestione del magazzino; b)

incoerenze relative ai beni strumentali; c) mancata corrispondenza tra i dati indicati nei modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e Unico; d) mancata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore relativo alle attività professionali;e) indicazione di cause di esclusione dall’applicazione degli studi per tre periodi d’imposta consecutivi; f) incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura; g) incongruenze tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai finidell’applicazione degli studi di settore. Entro la fine di giugno sul sito dell’Agenzia sarà disponibile il software "Comunicazioni anomalie 2010". Gaia Mutone

Autotrasporto merci in conto terzi

Tassazione per gli sportivi dilettanti Rientrano nel termine "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" le prestazioni funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica

La risoluzione n. 38 del 17 maggio 2010 dell’Agenziadelle entrate fornisce una serie di importanti elementi a seguito dell’istanza avanzata da un’associazione nazionale, sul regime fiscale degli enti associativi e in particolaredeglientisportividilettantistici.L’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 917/86 afferma che tra i redditi diversi rientrano anche i compensi erogati: dal Coni; dalle Federazioni sportive nazionali; dall’Unire; dagli enti di promozione sportiva; da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche a condizione che detti compensi siano erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) stabilisce la modalità di tassazione dei

compensi percepiti dagli sportivi dilettanti: i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%); sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%). La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Si precisa che sono esclusi dall’imposizionei rimborsidi spesedocumentaterelative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Quanto ai chiarimenti, molti dubbi sono sorti tra gli operatori del settore in riferimento al significato esatto del termine "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"; le Entrate chiariscono che con tale termine il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione a carattere dilettantistico. In sintesi tale termine sta a significare che le prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica. Vi rientrano a titolo di esempio: gli atleti dilettanti; gli allenatori; i giudici di gara; i commissari speciali che hanno compiti di visionare o giudicare l’operato degli arbitri; le figure dirigenziali dell’associazione che presenziano all’evento sportivo; i soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

L’Inail, secondo quanto previsto dalla nota n. 4245 del 27 maggio 2010, ha comunicato la riduzione al 14,50% dei premi assicurativi per l’autoliquidazione 2009/2010, e ha dettato le relative istruzioni operative. Per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alla voce di tariffa 9121 e 9123, la Finanziaria 2010 ha previsto la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall’art. 29 comma 1 bis terzo periodo del D.l. 207/2008. Le riduzioni del 2010: 1. Approvazione dei tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle gestioni industria artigianato e terziario. 2. Riduzione del 14,50% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5) e 9121 (classe di rischio 8). Scadenza: il 16 giugno 2010 è il termine per il versamento del premio per l’autoliquidazione 2009/2010 per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 (art. 5 comma 7-septies del decreto legge n. 195/2009). Nella nota, l’Inail comunica inoltre che è in corso di spedizione alle imprese interessate, il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato nel 2010. Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, hanno già ricevuto le basi di calcolo per l’autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi ed entro il 16 giugno devono calcolare premi ordinari e premi speciali unitari. PAGINA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON "FISCAL FOCUS" diANTONIOGIGLIOTTI


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