Lorenzo Bolognini
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MANAGEMENT
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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI Prevale l’orientamento a ridurre le limitazioni ad accedere ai documenti delle gare anche se non si è partecipato, in nome della massima trasparenza dell’attività amministrativa Il Consiglio di Stato ha recentemente affrontato una questione controversa, evidenziando la tendenza ad un orientamento che va necessariamente approfondito. Il caso riguarda quello di una impresa (o anche di un cittadino) che, mediante accesso agli atti pubblici, intenda visionare i documenti relativi ad una gara alla quale non ha partecipato ed i documenti inerenti all’esecuzione del contratto affidato con tale gara. A maggior ragione il tema interessa l’impresa che avesse
partecipato alla gara, classificandosi in graduatoria. La materia dell’accesso agli atti, come noto, è storicamente regolamentata dagli art. 22 e segg. l. 241/1990 e s.m.i., secondo i quali il diritto di accesso presuppone “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, c. 1, lett. b) e secondo i quali “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’o-
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perato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, c. 3). Ne deriva che il diritto di accesso c.d. “ordinario” è sottoposto ad una serie di limitazioni e, in ogni caso, presuppone un interesse qualificato in capo all’istante. Con il più recente d.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.Lgs. n. 97/2016, è stato introdotto l’accesso “civico generalizzato” ammesso a favore di “chiunque” e, quindi, senza particolari preclusioni attinenti a specifiche posizioni o titoli in capo al soggetto che intende ef-