ZeroPrivilegi (proposta di legge + relazione illustrata)

Page 1

Proposta di legge di iniziativa popolare Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 3/2009 Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009 Art. 3 - Modifica al capo II della l.r. 3/2009 Art. 4 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009 Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2009 Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009 Art. 7 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009 Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 Art. 9 – Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 Art. 10 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 3/2009 Art. 11 – Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/2009 Art. 12 - Modifica al capo III della l.r. 3/2009 Art. 13 – Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 3/2009 Art. 14 – Abrogazione degli articoli 25 e 26 della l.r. 3/2009 Art. 15 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/2009 Art. 16 – Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2009 Art. 17 - Abrogazione dell’articolo 30 della l.r. 3/2009 Art. 18 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009 Art. 19 - Modifica all’articolo 36 della l.r. 3/2009 Art. 20 – Norma transitoria Art. 21 - Decorrenza PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Considerato quanto segue: 1. I costi della politica sono sempre maggiori e, nonostante le forti sollecitazioni provenienti dalla società civile, gli stessi risultano totalmente slegati dalla situazione di crisi economica e dai risultati ottenuti dagli amministratori;


2. l’esigenza di porre un freno alla spesa pubblica è sempre più avvertita dalla popolazione che chiede soluzioni efficaci rispetto ai semplici proclami più volte annunciati; 3. l’eliminazione di istituti quali l’assegno vitalizio e l’indennità di fine mandato previsti per i consiglieri ed i componenti della Giunta, costituiscono strumenti adeguati al conseguimento di risparmi nella spesa; 4. in tale direzione è già intervenuta la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che all’articolo 154 disciplina la soppressione dell’assegno vitalizio ed il conseguente passaggio al sistema contributivo; pertanto, con riferimento al vitalizio, la legge contiene un rinvio alle disposizioni finanziarie mentre la decorrenza della soppressione dell’indennità di fine mandato è subordinata alla modifica statutaria relativa all’istituto in parola; 5. quali ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa sono previste modifiche all’importo dell’indennità di carica, calcolato in misura fissa e non più parametrato sull’analoga indennità riconosciuta ai componenti della Camera dei deputati, e sono eliminati tutti gli emolumenti forfettari (diarie e rimborsi).

Approva la presente legge Art.1 Modifica all’articolo 1 della l.r. 3/2009 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento indennitario, il rimborso delle spese di missione, l'assegno vitalizio, l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.”. Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009 1. Il numero 3 del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “3) il rimborso delle spese di missione di cui al capo IV;”. 2. Il numero 4) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 è abrogato. Art. 3 Modifica al capo II della l.r. 3/2009 1. La rubrica del capo II della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “Capo II – Indennità di carica ed indennità di funzione”.


Art. 4 Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009 1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “1. L'indennità mensile di carica è stabilita nella misura di € 5.700,00 lordi.”. 2. I commi 2 e 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 sono abrogati. Art. 5 Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2009 1. Nella rubrica dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 la parola “complessiva” è soppressa. 2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 le parole: “del 5 per cento per la corresponsione dell’indennità di fine mandato” sono soppresse. Art.6 Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 le parole: “percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti:” di cui all’articolo 3:”. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”. 3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”. 4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo 5 della l.r. 3/2009 sono abrogate. 5. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 sono abrogati. Art. 7 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente: “1 bis. L’indennità di cui all’articolo 3 viene corrisposta nella misura del 50% ai soggetti di cui all’articolo 1 che svolgano attività di lavoro autonomo, libero professionale, commerciale o comunque imprenditoriale, ovvero siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, quando il datore di lavoro sia un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica ed essi non abbiano scelto di essere collocati in posizione di aspettativa non retribuita.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “ 2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro il 30 settembre di ogni anno dichiarano:


a) le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1, ovvero effettuano una dichiarazione negativa; b) la propria condizione lavorativa ai fini della eventuale applicazione della riduzione di cui al comma 1 bis.”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti: “2 bis. La riduzione dell’indennità di cui al comma 1 bis ha luogo per i periodi corrispondenti ai mesi per i quali risultino sussistenti i relativi presupposti, parificando al mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e non computando la frazione inferiore. A tale fine, i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono a comunicare le variazioni intervenute circa la propria condizione lavorativa, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla competente struttura del Consiglio. 2 ter. La competente struttura del Consiglio provvede alle ritenute sulle indennità conseguenti alle dichiarazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 2 bis.”. 3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: “all’obbligo di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “agli obblighi di cui ai commi 2 e 2 bis”. 4. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: “il rimborso spese di cui agli articoli 7 e 8 e” sono soppresse. Art. 8 Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 1. L’articolo 7 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 7 Riduzione dell’indennità di carica in caso di assenza 1. L’indennità di cui all’articolo 3 è ridotta di un diciottesimo per ogni giornata di assenza alle sedute: a) del Consiglio; b) dell’Ufficio di presidenza del Consiglio; c) della Giunta; d) della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio; f) delle commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e d'indagine. 2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata. 3. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 1, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta. 4. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le


lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso d.lgs. 151/2001 . 5. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 6. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001 . Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28. 7. L'Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 1, lettera c).”. Art. 9 Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 1. L’articolo 8 della l.r. 3/2009 è abrogato. Art. 10 Modifiche all’articolo 9 della l.r. 3/2009 1. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 3/2009 le parole: “dei rimborsi spese” sono sostituite dalle seguenti:” del rimborso spese di missione”. 2. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “1. Il rimborso delle spese di missione di cui al capo IV è corrisposto per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.”. Art. 11 Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/2009 1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “rimborsi delle spese” sono inserite le seguenti: “ di missione”.


2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “c) dalla data della rispettiva elezione nella carica per il presidente ed i vicepresidenti del Consiglio”. 3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “rimborsi delle spese” sono inserite le seguenti: “di missione”. 4. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “rimborsi delle spese” sono inserite le seguenti: “di missione”. 5. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “rimborso delle spese” sono inserite le seguenti: “di missione”. Art. 12 Modifica al capo III della l.r. 3/2009 1. Alla rubrica del capo III della l.r. 3/2009 le parole: “ed indennità di fine mandato,“ sono soppresse. Art. 13 Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 3/2009 1. Dopo l’articolo 10 nel capo III della l.r. 3/2009 è inserito il seguente: “Art. 10 bis Soppressione dell’assegno vitalizio 1. In materia di assegno vitalizio resta ferma la disciplina della sua soppressione di cui all’articolo 154 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e la transitoria applicazione, fino alla suddetta soppressione, delle disposizioni del presente capo. 2. A decorrere dalla X legislatura regionale, se non sussistono le condizioni per la soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio richiamate al comma 1, l’ammontare dell’assegno medesimo non è più calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 18 ed è pari al 5 per cento dell’indennità mensile lorda di carica, indipendentemente dagli anni di contribuzione. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente previsione.”. Art. 14 Abrogazione degli articoli 25 e 26 della l.r. 3/2009 1. Gli articoli 25 e 26 della l.r. 3/2009 sono abrogati.


Art. 15 Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/2009 1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente: “1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 spetta, per missioni nel territorio regionale autorizzate di diritto in funzione dell’espletamento del mandato, il rimborso delle spese di trasporto e di permanenza dietro presentazione delle relative ricevute.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 3/2009 è abrogato. Art. 16 Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2009 1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 3/2009, dopo la parola: “alloggio” sono inserite le seguenti: “dietro presentazione delle relative ricevute” Art. 17 Abrogazione dell’articolo 30 della l.r. 3/2009 1. L’articolo 30 della l.r. 3/2009 è abrogato. Art. 18 Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l’importo del biglietto ferroviario di seconda classe;”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “esclusivamente di seconda classe;”. 3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 è aggiunta la seguente: “b bis) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;”. 4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento”; 5. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “f) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.


Art. 19 Modifica all’articolo 36 della l.r. 3/2009 1.

Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 3/2009 le parole: “o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell’interessato” sono soppresse.

Art. 20 Norma transitoria 2. In sede di prima applicazione, la dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 è rilasciata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Decorrenza 1. Le modifiche agli articoli 1, 2, 4 ed alla rubrica del capo III della l.r. 3/2009 e le abrogazioni degli articoli 25 e 26 della medesima legge, tutte relative all’indennità di fine mandato, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della modifica dello Statuto regionale che sopprime l’istituto dell’indennità di fine mandato.


Relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa popolare “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)” La presente proposta di legge di iniziativa popolare intende apportare un contributo decisivo al contenimento della spesa pubblica attraverso modifiche alle disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 recante il testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale. Tali modifiche riguardano in primo luogo la soppressione dell’indennità di fine mandato (artt. 1, 2, 5, 12 e 14 della proposta di legge) e l’eliminazione dei rimborsi spese forfettari (artt. 2 e 9); la proposta di legge limita il rimborso esclusivamente alle spese sostenute per lo svolgimento di missioni e documentate dalle relative ricevute (artt. 10, 11, 15 e 16). Si segnalano, di seguito, le innovazioni più significative introdotte con la presente proposta di legge. L’articolo 4 della proposta modifica l’articolo 3 della l.r. 3/2009 eliminando, per l’indennità di carica, il parametro rappresentato dall’indennità mensile lorda percepita dai deputati; l’importo dell’indennità è ora prevista in una misura fissa. L’articolo 6 modifica l’articolo 5 della l.r. 3/2009 prevedendo percentuali ridotte per il calcolo del’indennità di funzione che viene riconosciuta ora solo al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e i due vice presidenti del Consiglio regionale mentre viene abrogata per tutte le altre figure istituzionali. L’articolo 7 della presente proposta modifica la disciplina del divieto di cumulo di cui all’articolo 6 della l.r. 3/2009 prevedendo la riduzione del 50% dell’indennità di carica per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, libero professionale, commerciale o comunque imprenditoriale. L’articolo 8 della proposta in oggetto sostituisce l’articolo 7 della l.r. 3/2009 prevedendo l’abrogazione della diaria mensile ed introducendo la riduzione di 1/18 dell’indennità di carica, come prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 3 della l.r. 3/2009, in conseguenza di assenze alle sedute degli organi collegiali ivi elencati. L’articolo 13 della proposta inserisce nella l.r. 3/2009 l’articolo 10 bis che prevede il rinvio alle disposizioni della legge finanziaria regionale per il 2012 relative alla soppressione dell’assegno vitalizio con conseguente passaggio al sistema contributivo. Il comma 2 dell’articolo 10 bis contiene una previsione residuale che trova applicazione qualora a


partire dalla X legislatura non sia stata realizzata la modifica statutaria indispensabile per procedere all’effettiva soppressione dell’istituto de quo. L’articolo 18 della proposta modifica l’articolo 35 della l.r. 3/2009 introducendo una nuova disciplina in ordine al rimborso delle spese di viaggio.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.