Principi di sostenibilità ESG nel settore rifiuti e regolazione Arera

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Principi di sostenibilità nel settore rifiuti e regolazione Arera Giorgio Ghiringhelli, gghiringhelli@liuc.it,Università Cattaneo – LIUC, Castellanza (VA) Donata Ceraldi, Manuel Mora – Utiliteam Co. Srl, Milano Elda Proietti – ARS ambiente Srl, Gallarate (VA) Riassunto Vi è una convergenza fra gli obiettivi strategici di ARERA e gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 2030. I gestori dei servizi idrico e rifiuti si devono strutturare per agire, misurare e rendicontare secondo regolazione, e così facendo perseguono in modo concreto anche obiettivi di sostenibilità. Cardine di questo percorso è il bilancio di sostenibilità da redigere secondo i principi CSRD. Da questo approccio integrato possono nascere importanti opportunità per le imprese sottoposte a regolazione, in termini di migliore reputazione, maggiore facilità di accesso al credito e migliori performance caratteristiche del business stesso. Summary ARERA’s strategic objectives and those set by the 2030 Agenda for sustainable development are convergent. Managers of water and waste services must be structured to act, measure and report according to regulations, and in doing so they also pursue sustainability objectives in a concrete way. The cornerstone of this path is the sustainability report to be drawn up according to the CSRD principles. This integrated approach can give rise to important opportunities for companies subject to regulation, in terms of better reputation, easier access to credit and better performance characteristics of the business itself. 1. Introduzione Lo sviluppo sostenibile, secondo una definizione generale, è uno sviluppo in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” [1]. L’Agenda 2030 è un programma d’azione sottoscritto a settembre del 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite (ONU) per promuovere lo sviluppo sostenibili a livello globale e locale. Essa è composta da 17 obiettivi (SDGs – Sustainable Development Goals), raffigurati in figura 1, e 169 target, da cui sono stati declinati 232 indicatori di monitoraggio [2].

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Fig. 1 – Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

Gli SDGs hanno validità universale e affrontano, in maniera equilibrata, problematiche che attengono alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ambientale. L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede la collaborazione di tutte le componenti della società, ivi comprese le aziende. Nello schema seguente (figura 2) vengono rappresentanti i principali step operativi che le aziende devono seguire per perseguire ed attuare gli SDGs [3].

Fig. 2 – Schema concettuale delle fasi per attuare gli SDGs in azienda (Utiliteam, 2022)

La sostenibilità aziendale può essere misurata considerando i così detti fattori ESG (Environmental, Social, Governance), che sono sintetizzati graficamente in figura 3.

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Fig. 3 – I fattori ESG (Utiliteam, 2022)

Secondo l’approccio ESG le imprese hanno maggiori probabilità di avere successo e di generare maggiori rendimenti se creano valore per tutti gli stakeholder. Quindi, l’analisi ESG tiene conto del modo in cui le aziende operano nella società e su come ciò influisce sulle loro performance attuali e future. I possibili vantaggi per le imprese, derivanti da un approccio ESG, sono riconducibili principalmente ai seguenti: – maggiore accesso al mercato dei capitali e a migliori condizioni (sia finanziamenti pubblici come ad es. i bandi PNRR, sia finanziamenti privati da Banche e altri investitori istituzionali); – miglioramento della reputazione nei confronti delle diverse tipologie di stakeholder (fra cui l’opinione pubblica e la collettività); – miglioramento dei risultati aziendali nel medio-lungo periodo derivante da una complessiva più efficiente gestione del business (migliore gestione dei rischi aziendali, miglioramento dei processi derivante da investimenti, benefici fiscali, maggiori Incentivi legati ad esempio alla Regolazione ARERA, etc.). Il bilancio di sostenibilità è lo strumento utilizzato dalle imprese per informare gli stakeholder circa i propri obiettivi di sostenibilità e per rendicontare gli impatti, sia positivi che negativi, derivanti delle attività svolte. Il bilancio di sostenibilità si differenzia quindi dal bilancio d’esercizio, documento contabile che fornisce una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda. Obbligatorio, ad oggi, solo per gli enti di interesse pubblico (grandi società quotate), dal 2024, in maniera progressiva, il bilancio di sostenibilità dovrà essere redatto da tutte le “grandi aziende non quotate” (che abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) 250 dipendenti medi, b) stato patrimoniale > 20mln, c) ricavi netti > 40mln) e per le “piccole e medie imprese quotate” (che abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) 10-250 dipendenti medi, b) stato patrimoniale 350.000-20mln, c) ricavi netti 700.000-40mln), coerentemente con quanto imposto dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) [4]. Le tempistiche per la redazione del Report di sostenibilità sono rappresentate nello schema di seguito riportato (figura 4).

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Fig. 4 – Milestone temporali del Rapporto di sostenibilità secondo la CSRD (Utiliteam, 2022)

Importante sottolineare, come si stia assistendo ad un aumento del numero di imprese che adottano il bilancio di sostenibilità su base volontaria. Tale scelta va legata ai numerosi vantaggi, come precedentemente esemplificati, che le imprese possono ottenere. 2. Percorso verso la sostenibilità per le imprese sottoposte alla regolazione ARERA Le imprese che operano nei settori regolati da ARERA possono intraprendere il proprio percorso verso la sostenibilità seguendo i 4 step riportati in figura 5.

Fig. 5 – Percorso verso la sostenibilità (Utiliteam, 2022)

La ricognizione delle attività ESG è una analisi “as-is” volta a comprendere l’effettivo punto di partenza rispetto al tema della sostenibilità e prevede l’individuazione delle attività e delle iniziative in essere, la loro classificazione secondo la logica ESG e il collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Risulta, inoltre, opportuno assegnare un livello di importanza alle attività e iniziative individuate, considerando in particolar modo i seguenti aspetti: obiettivi aziendali, stakeholder interessati, rilevanza rispetto alla regolazione ARERA. L’integrazione della sostenibilità nel modello di business è condizione necessaria per le imprese che intendono raggiungere obiettivi di sostenibilità. È auspicabile che tale integrazione avvenga sulla base di un processo strutturato che coinvolga l’intera organizzazione a partire dal vertice. A tal proposito si rilevano le seguenti attività: – integrazione delle strategie aziendali, definizione degli obiettivi di sostenibilità, integrazione dei fattori ESG nella gestione dei rischi;

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– traduzione degli obiettivi di sostenibilità in azioni che possono avere impatto sull’organizzazione e sui processi aziendali; – definizione degli indicatori di performance (KPI), calcolo e monitoraggio degli stessi; – formalizzazione delle attività di comunicazione e reporting. Le strategie di comunicazione delle attività ESG riguardano sia la comunicazione interna, volta principalmente allo sviluppo di una cultura di sostenibilità, che la comunicazione esterna, rivolta alle diverse tipologie di stakeholder e finalizzata a informare gli stessi circa gli obiettivi e le iniziative di sostenibilità. L’impostazione di una corretta strategia di comunicazione può inoltre consentire di porre le basi per una disclosure strutturata. A valle del percorso si pone la redazione del bilancio/report di sostenibilità che ha l’obiettivo, come già accennato, di informare gli stakeholder utilizzando informazioni attendibili, chiare, trasparenti, misurabili e comparabili. Le fasi per la sua redazione sono riconducibili alle seguenti: 1. Identificazione degli stakeholder chiave; 2. Analisi di materialità; 3. Definizione dei KPI; 4. Predisposizione del bilancio/report. Risulta inoltre importante identificare lo standard da utilizzare. Per le imprese sottoposte alla CSRD utilizzeranno gli EFRAG (European Financial Reporting Advisory). Le società non soggette a tale normativa avranno la facoltà di redigere il bilancio secondo uno dei vari standard disponibili. Ad oggi il maggiore riferimento per le imprese è rappresentato dai GRI Standards emanati dal Global Reporting Iniziative. Con specifico riferimento alla definizione dei KPI, le imprese che operano nei settori regolati da ARERA possono utilizzare molte informazioni disponibili in quanto oggetto delle comunicazioni richieste dai testi integrati di emanazione dell’Autorità. Tali informazioni dovranno quindi essere integrate sulla base degli obiettivi di sostenibilità che la singola impresa ha precedentemente definito. 3. SDGs e regolazione ARERA Con il Quadro Strategico 2022-2025 ARERA [5] ha aderito all’Agenda 2030, definendo obiettivi in linea con gli SDGs. Nel Quadro strategico si possono riscontrare diversi richiami agli SDGs applicabili al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare ai target: – 9.1: “Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti (…) per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti”; – 11.6: “Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione (…) alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”; – 12.5: “Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo”; – 14.1 “Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma (…)”. Nella tabella seguente è riportato il confronto tra gli obiettivi strategici dell’Autorità per l’area ambiente nel periodo 2022-2025 e l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030 (figura 6). La declinazione di questi SDGs specificatamente al settore rifiuti sottoposto alla regolazione ARERA è di seguito esemplificata in alcuni passaggi chiave: – promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti (OS.14 con riferimento a SDGs 9, 11 e 12):  implementazione delle misure di incentivazione del sistema di perequazione connesso alle componenti ambientali introdotte (…) con il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);  individuazione di primi standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo;

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Fig. 6 – Confronto tra gli obiettivi strategici dell’Autorità per l’area ambiente nel periodo 2022-2025 e l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030 (Arera, 2022)

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collaborazione con le Amministrazioni individuate nel PNRR, per l’implementazione delle misure per la “Realizzazione [di] nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” e dei “Progetti “faro” di economia circolare”; – riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy (OS.17 con riferimento a SDGs 12 e 14):  aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti;  revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli Utenti;  determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari;  disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati; – definire regole uniformi e schemi-tipo per migliorare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti (OS.19 con riferimento a SDG 11):  definizione, aggiornamento e completamento della regolazione della qualità contrattuale e tecnica;  definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio, per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori;  individuazione di procedure e criteri uniformi per il contenimento della morosità. Il servizio idrico integrato (SII) è sottoposto alla regolazione di ARERA dal 2012 e quindi può essere paradigmatico relativamente a quanto accadrà nel settore rifiuti urbani. Se si considerano, a titolo esemplificativo, le norme di qualità tecnica (RQTI) [6], le stesse prevedono standard di qualità definiti principalmente tramite macro-indicatori. Gli stessi determinano specifici obiettivi di mantenimento o miglioramento sulla base della classe di appartenenza; di conseguenza i gestori devono effettuare interventi di natura gestionale o infrastrutturale volti al perseguimento di tali obiettivi. Tra i macro-indicatori più rilevanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale si segnalano le perdite idriche (M1), la qualità dell’acqua depurata (M6) e lo smaltimento fanghi in discarica (M5). Per il settore rifiuti è in corso lo sviluppo di meccanismi analoghi che comporteranno la definizione da parte di ARERA di obiettivi che i gestori dovranno raggiungere ai fini della compliance regolatori e che saranno utili anche per misurare la sostenibilità. Bibliografia

[1] Commissione Brundtland, Our Common Future, Rapporto, 1987; [2] AA.VV., Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, ONU -United Nations, 2015; [3] D. Ceraldi, Sostenibilità per il comparto ambiente | strategie e strumenti, in Atti del Convegno Utiliteam Co. Srl, 9 nov. 2022, Milano; [4] Direttiva UE 2022/2464 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità; [5] ARERA, Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Delibera 13 gennaio 2022, 2/2022/A; [6] ARERA, Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), Delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr

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