COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
Intervista a Donatella Maiolatesi, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona
ISTITUZIONI
Intervista al Sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini
EDILIZIA
Ristrutturazione Edilizia: Normativa in vigore e Novità Legge di Bilancio 2018
CASE E STRUTTURE IN LEGNO
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Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XLII - N. 2/2018
Azimut
PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Luigi Carlini, Giorgio De Rosa CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT Foto di copertina Sergio Cremonesi PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazzale Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it
Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.
Inserzionisti: a Subissati................................ 2 di Cop. Namirial................................. pag.10 Geomax.................................. pag.13 Imperdeco.............................. pag.31
Sommario
2 Editoriale 3 Collegi e Ordini professionali Intervista a Donatella Maiolatesi, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona
6 Istituzioni
Intervista al Sindaco di Numana
11 Normativa
Notifica preliminare di cantiere: trasmissione telematica
14 Normativa
Entrato in vigore il nuovo modello di dichia razione di successione: a cosa serve, come funziona e come si compila
16 Edilizia
Ristrutturazione Edilizia: Normativa in vigore e Novità Legge di Bilancio 2018
24 Normativa
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 GIUGNO 2018
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Azimut Editoriale Questo numero di giugno parte con la nostra intervista alla nuova Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona. Continuiamo con una nostra intervista al Sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini. Luigi Carlini ci parla della trasmissione telematica della notifica preliminare di cantiere e poi seguono alcune note tratte dagli Atti del convegno sulle Successioni che si è svolto ad Ancona lo scorso 22 marzo. Con Giorgio De Rosa iniziamo una nuova serie di articoli sulla Ristrutturazione Edilizia, in special modo sulle novità delle Legge di Bilancio 2018. Dalla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 riportiamo il Glossario Edilizia Libera - Elenco non Esaustivo delle Principali Opere. Buona lettura.
E' online il nuovo sito del Collegio
www.geometriancona.it
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Collegi e Ordini professionali
INTERVENTI
Azimut
DONATELLA MAIOLATESI Donatella Maiolatesi si laurea alla Facoltà di Architettura di Firenze con una tesi di Restauro e Consolidamento. Svolge attività di libera professione, in particolare si occupa di restauro e risanamento conservativo. Lo studio professionale opera nel settore conservazione dei beni culturali, progettazione architettonica e urbanistica, bioarchitettura, edilizia residenziale e servizi.
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Intervista a Donatella Maiolatesi, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona Davide Amicucci
Alcune informazioni per aggiornare le nostre conoscenze sull'Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona: ad oggi quanti sono gli iscritti? Come sono divisi tra uomini e donne? Rispetto all'anno scorso quanti sono i nuovi iscritti? E' un numero in aumento rispetto agli anni scorsi? Quando è stata eletta e quanto dura il suo mandato? Gli iscritti all’Albo dell’Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Ancona sono, ad oggi, 673 di cui 386 uomini e 287 donne. Rispetto lo scorso anno abbiamo registrato una diminuzione pari a 9 domande di iscrizione (13 quest’anno, 22 nel 2017) si evidenzia che il dato è da considerare parziale poiché nei prossimi 6 mesi potrebbe subire variazioni sia per quanto riguarda le domande di cancellazione (ad oggi pari a 9) che di altre iscrizioni tendo conto delle sessioni di esami di Stato che si svolgono nel mese di giugno e novembre. I dati relativi agli anni precedenti sono: 2015: iscrizioni 15 – cancellazioni 21 2016: iscrizioni 17 – cancellazioni 25 2017: iscrizioni 22 – cancellazioni 26 Il Consiglio dell’Ordine che presiedo si è insediato il 6 settembre 2017 e avrà durata quadriennale (come stabilito dal DPR 169/2005)
seguenti eventi: Seminario “Edilizia: le novità della Legge Bilancio 2018” - Jesi, Auditorium Hotel Federico II - 27 febbraio 2018 Seminario “La giornata della Trasparenza degli Ordini e collegi professionali – Ancona, sede Confartigianato - 16 maggio 2018 “Le professioni incontrano i candidati Sindaco del Comune di Ancona” – Ridotto del Teatro delle Muse - 22 maggio “Il Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione” - Ancona - Università Politecnica delle Marche - 22 giugno “Sisma bonus – prevenire meglio che ricostruire” che si terrà alla Mole Vanvitelliana il prossimo 4 luglio. Come si evince dagli eventi organizzati fin qui, le tematiche di interesse sono molteplici e l’intenzione è senz’altro quella di proseguire sulla base dei tanti argomenti che meritano approfondimenti utili alle categorie professionali e non solo.
Dopo la Rete Provinciale delle professioni nata due anni fa state lavorando ad una rete regionale. A che punto è? Parteciperanno gli stessi ordini e collegi o se ne aggiungeranno degli altri? Cosa vi proponete con questa Rete? La Rete è un’importante opportunità di incontro sulle linee ideali e reali su cui si misurano le varie categoRiguardo alla rete provinciale quali sono le inizia- rie di professionisti con l’intento di aprire confronti tive che lei valuta più importanti e interessanti da con le istituzioni locali dando voce a tematiche conintraprendere? State pensando a dei seminari o divise, problematiche vissute “sul campo” ed esaconvegni su quali tematiche? minate in un’ottica migliorativa laddove è possibile La RPT, così come previsto dal suo statuto, promuove intervenire e individuare un “modus operandi” nei lo sviluppo di iniziative culturali attinenti la profes- casi di metodologie procedurali e disposizioni difficilsionalità e l’etica degli iscritti; ad oggi si è impegna- mente modificabili. ta nell’organizzazione (o patrocinio/promozione) dei Ciascun Ordine è portatore di competenze specifiche GIUGNO 2018
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Azimut
che possono essere utilizzate nei diversi campi per progettare nuovi interventi e generare più efficienza in un contesto economico – sociale. Auspichiamo la costituzione della Rete REGIONALE, propositiva e fattiva, con l’augurio che possa avere un peso a livello nazionale, nell’intento di allargare il confronto sulle numerose e complesse tematiche (LL.PP., parcelle, deontologia, Ambiente-territorio, edilizia, beni culturali, ecc.) che coinvolgono i professionisti chiamandoli a un ruolo di responsabilità.
di sola progettazione. Nel 2017 il numero dei bandi è schizzato a 3547 per 856 milioni di importi a base d’asta. Il primo trimestre 2018 conferma il trend, ormai consolidatosi. Sicuramente l’obbligo di appaltare i lavori sulla base del progetto esecutivo, ci ha aiutato molto. Il mercato della sola progettazione, dunque, è in progressiva crescita. È molto preoccupante invece il calo di tutti i servizi di architettura e ingegneria, forse si stanno scontando i mesi di incertezza precedenti la formazione del nuovo governo o più che altro le voci di una possibile abrogazione del codice appalti. Per la progettazione invece, secondo Noi, il decreto 50 ha rappresentato un fattore decisivo di ripresa, anche in assenza di importanti provvedimenti come quelli sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sui commissari di gara. Le Pubbliche amministrazioni lungimiranti e serie capiscono l’importanza di avere un progettista a fianco, correttamente retribuito, e che sia veramente garante della qualità dell’opera. Purtroppo permangono ombre e criticità. A noi risulta che gli affidamenti dei servizi di architet-
Una tematica che viene dibattuta a livello di professioni riguarda gli eccessivi ribassi proposti da professionisti per prendere incarichi pubblici, in sostanza quello che viene comunemente chiamato "svendita del titolo". Qual è il suo punto di vista su questo tema? Per il nostro settore possiamo senza dubbio affermare che il codice dei Contratti ha determinato una forte accelerazione della domanda pubblica: prima del codice nel 2014 avevamo poco più di 2000 bandi
tura ed ingegneria vengano effettuati con il prezzo più basso e anche quando si rispetta il Codice affidando tali servizi con l’OEPV, purtroppo ci si rende conto l’applicazione di tale criterio non basta, da sola, a garantire dalla corsa ai ribassi con il rischio di avere un servizio di qualità scadente è dietro l’angolo. Nella progettazione la media dei ribassi si colloca al 40,7%, ma quando si aggiudica con 30 punti su 100 assegnati al prezzo, di fatto l’affidamento avviene valutando principalmente l’offerta economica e non
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Azimut
quella tecnica. Le offerte per servizi intellettuali, infatti, sono difficilmente oggetto di esclusione per anomalia in quanto non legati soltanto alla produzione quantitativa, ma a profili qualitativi che riguardano anche il profilo e la preparazione dei tecnici, tutti elementi difficilmente misurabili che di fatto “schiacciano” i giudizi, facendo sì che la componente prezzo sia ancora decisiva. Il nostro suggerimento è di prevedere meccanismi come l'eliminazione delle “ali” per l'offerta economica, oltre che assegnare un punteggio inferiore di 30/100 al prezzo, per dare più rilievo all'aspetto tecnico. I ribassi economici, e le riduzioni dei tempi progettuali, offerti, a nostro avviso, non lasciano stupiti, bensì perplessi.
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vere forme di collaborazione tra MIUR, Università, e Ordini in materia di informazione, orientamento, formazione, cultura e comunicazione attinenti all’architettura, attraverso lo sviluppo e l’attuazione di un Piano di Azione. A livello locale, è in essere, ormai da anni, una collaborazione con l’UNIVPM /CdL Ingegneria Edile Architettura per l’organizzazione di conferenze “Architettura, forma, spazio e costruzione” di risonanza nazionale ed internazionale con ospiti docenti di lustro. Quest’anno il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, ha proposto la partecipazione del nostro Ordine al progetto di costituzione di un’Associazione Alunni UnivPm che ci ha visti entusiasti.
Come sono i rapporti tra il vostro Ordine e l'Università Politecnica delle Marche e con le università in genere? L’Ordine degli architetti sostiene tutti i suoi iscritti, si confronta con le altre categorie sinergicamente cosi come auspicato anche a livello nazionale, il Consiglio Nazionale Architetti, tramite il suo specifico Dipartimento, è impegnato a definire un nuovo modello di relazioni tra formazione universitaria, tirocinio, esami di stato, esercizio della professione, aggiornamento e sviluppo professionale continuo e promuoGIUGNO 2018
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Azimut
Istituzioni
Intervista al Sindaco di Numana Davide Amicucci
Foto: Sergio Cremonesi
paese, puntando a dirottare il traffico sui parcheggi scambiatori per poi convogliare il flusso sia attraverso piste ciclabili sia con il trasporto turistico gratuito. Infatti a Numana da tre anni nei mesi estivi il trasporto turistico pubblico è stato reso gratuito, grazie agli introiti della tassa di soggiorno. E' una decisione che ci sta dando grandi soddisfazioni perché è in costante aumento il numero delle persone che lo utilizzano. Si deve partire dal principio che Numana ha fondamentalmente due tipi di turismo: quello “pendolare” di coloro che arrivano dalle zone limitrofe e quello “vero e proprio” di quelli che invece vengono da più lontano e alloggiano in paese (con una capacità di accoglienza pari a circa 8.000 appartamenti/case per vacanze, con anche la presenza di Il Sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini villaggi turistici molto capienti. In questo caso con Su quali interventi di natura urbanistica ed edili- il trasporto pubblico gratuito consentiamo a tutti i zia la vostra amministrazione si è concentrata e su componenti del nucleo famigliare di muoversi autoquali vuole agire in futuro? nomamente e allo stesso tempo favoriamo le attività Attualmente siamo nella fase procedurale finale commerciali perché “riusciamo a stanare” (consendell'approvazione definitiva della variante al pia- titemi questo termine), le persone dai villaggi turino regolatore generale, variante che prevede una stici e dagli appartamenti e e li invogliamo a venire edificabilità inferiore a quella che pure ci è stata nelle varie location del paese dove vengono orgaconcessa dal Parco del Conero. Il piano regolatore nizzati eventi e spettacoli (quest'anno più di 100), da noi stilato cerca di conciliare le esigenze di un anche questi tutti gratuiti in quanto finanziati con paese “a due velocità”, quella invernale con circa gli sponsor. Quest'anno il servizio serale di traspor3.000 abitanti e quella estiva con una popolazione to pubblico verrà addirittura triplicato per permetresidente 20 volte superiore (molto si è costrui- tere una maggiore fruizione degli spettacoli serali. to negli anni passati a livello turistico, soprattutto A fine giugno abbiamo finalmente inaugurato il nuocome seconde case). Per migliorare la fluidità del vo allestimento del Museo Archeologico che diventetraffico estivo, abbiamo fatto compiere uno studio rà un polo culturale altamente tecnologico dell'arte particolareggiato, da parte di uno studio ingegneri- picena. Una cultura che potrà produrre ricchezza, stico specializzato, del flusso straordinario di traf- contribuendo a destagionalizzare il turismo a Nufico presente d’estate sul nostro territorio. Il piano mana e nella riviera del Conero. Nel piano regolaregolatore ha tenuto conto di questo studio, con tore abbiamo pianificato tutti i criteri per rivedere la considerazione dei punti di accesso “nodali” del completamente il lungomare e rinnovarlo nella sua
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Azimut
struttura conciliando le esigenze di una migliore fruibilità pedonale da parte dei turisti nonostante la morfologia (molto esigua la zona pianeggiante) e senza penalizzare nessun operatore: creeremo una nuova zona pedonale con passeggiata, non completamente chiusa al traffico, con una pista ciclabile, una corsia per le auto ed una preferenziale per gli autobus. Per quanto riguarda le opere pubbliche, all'inizio del mandato della nostra amministrazione, siamo partiti subito con una grande opera, il Circolo Cittadino a Svarchi, una struttura che al nostro insediamento era fatiscente, pericolosa e dannosa per la salubrità pubblica (tetti in eternit). La spesa, quantificata in quasi 300mila euro, ha consentito di riqualificare, e di mettere in sicurezza anche dal punto di vista sismico, un punto di aggregazione fondamentale soprattutto nella stagione invernale. Poi i noti eventi sismici ci hanno messo davanti la problematica della scuola elementare Elia, dedicata al tempo normale con 70 alunni circa, posta al centro del paese e perfettamente agibile dopo gli eventi tellurici, ma che non soddisfaceva nessun requisito antisismico. Mossi anche dalla forte sensibilizzazione sul tema del terremoto che ha giustamente investi-
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Istituzioni
to la nostra regione, siamo voluti intervenire subito senza tentennamenti. Quindi abbiamo deciso di ricostruire ex novo la scuola primaria a tempo normale, ponendola davanti quella già esistente a tempo pieno e creando così un vero e proprio polo scolastico, con un edificio in legno ad un piano per una superficie di circa 600 mq, circondata da un ampio giardino curato dal Parco del Conero. Grazie alla professionalità dell’azienda costruttrice, specializzata in questo tipo di opere, e grazie anche all’impegno del nostro ufficio tecnico ed alla sinergia con gli insegnanti, siamo riusciti ad inaugurare la scuola lo scorso settembre, addirittura un anno prima del preventivato. Per quanto riguarda l'asilo, che fa parte dello stesso polo scolastico, lo inaugureremo con gli stessi criteri costruttivi a settembre di quest'anno. Parlando sempre di terremoto, non posso non sottolineare che Numana e Sirolo hanno ospitato circa 700 sfollati ognuno dalle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, le più colpite dal sisma, ed ha fatto nascere a Numana una grande solidarietà umana e ha fatto risorgere l'associazionismo. Adesso stiamo partendo anche con la ristrutturazione degli impianti sportivi, tramite un bando del Coni che ci darà il 50% a fondo perduto, 150mila euro. GIUGNO 2018
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Istituzioni Si tratta di tutta l'area degli spogliatoi. Come è strutturato il vostro ufficio comunale che si occupa di urbanistica ed edilizia? Come sono i rapporti con i professionisti del settore che operano nel vostro territorio comunale? Riguardo ai rapporti con i professionisti del settore, noi abbiamo una commissione edilizia con tutti tecnici e nessun politico. All'ufficio tecnico abbiamo dato la priorità di curare molto l'arredo ed il decoro urbano. Abbiamo fatto un piano degli asfalti (mancava una programmazione dedicata), siamo partiti a riasfaltare il centro poi la frazione di Marcelli, prevedendo il più possibile quelle che saranno gli sviluppi futuri delle infrastrutture digitali, posando fin da ora tutti i cavi della fibra ottica per non rimetterci mano. Nelle nuove aiuole che abbiamo realizzato nel centro con ulivi ed essenze del nostro territorio abbiamo predisposto un impianto di irrigazione automatico, anche per ridurre i costi. Anche per quello che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti abbiamo conciliato il porta a porta con la necessità del villeggiante che naturalmente non può aspettare determinati giorni per conferire le diverse tipologie di rifiuti, creando delle piccole isole ecologiche, discrete e ben protette che però inevitabilmente ci alzano, nel periodo estivo, la raccolta indifferenziata. Dobbiamo tener conto che oggi Numana ha 3.500 abitanti che arrivano a 70-80mila in estate, con i pendolari anche a 100mila. L'ufficio tecnico da infine un suo apporto fondamentale nella redazione dei bandi europei a cui parteci-
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Azimut piamo e che talvolta abbiamo anche vinto. Quali sono le principali criticità sul territorio comunale? Posso dire che a Numana nel passato non si è costruito con lungimiranza. Faccio un esempio: è comprensibile che nel centro storico non ci sia lo spazio per fare le piste ciclabili, ma in un nucleo abitativo come Marcelli, nuovo, il fatto che non esistano gli spazi per le piste ciclabili o i parcheggi vuol dire che si è costruito male, frutto anche di una speculazione edilizia che ha prodotto alcune zone di degrado a cui stiamo ponendo rimedio con le ristrutturazioni e la cura degli spazi pubblici. Anche se non compete direttamente a voi cosa può dirmi della situazione dell'ex albergo Santa Cristiana? In realtà compete a noi eccome, per le scelte purtroppo fatte in passato da altre amministrazioni. Quello che possiamo fare è vigilare su quello che verrà realizzato lì, perché io posso affermare che in passato si è costruito male. Nella variante al piano regolatore abbiamo congelato quell'area, perché dovrà essere motivo di discussione con la proprietà o meglio con il curatore fallimentare per ragionare, senza danneggiare i creditori. Il territorio di Numana ricade per il 92% nel Parco del Conero. Lo ritenete una opportunità o una problematica? Se il Parco del Conero fosse gestito bene sarebbe una grandissima opportunità. Se il Parco del Conero vuole dire soltanto controllo politico del territorio
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così come fatto finora, allora non è un'opportunità. Abbiamo bisogno di utilizzare al meglio un appeal turistico dato dalla presenza appunto del Parco che è incredibile. Il fatto stesso che il Parco sia commissariato mi fa pensare che ci sia qualcosa che non va nel verso giusto, ed il fatto stesso che Numana non abbia ancora un suo rappresentante diretto nel Consiglio direttivo del Parco, ma che lo debba dividere con Sirolo e Camerano, mi fa pensare. Se si tratta di un problema di soldi che lo faccia il Sindaco od un suo delegato a costo zero! Il sottoscritto collabora pienamente con il Commissario, ma a mio avviso occorre riscoprire quale debba essere il vero significato e funzione dell'ente Parco. Cosa state facendo per il porto? Qual è la situazione delle spiagge? Esiste il problema dell'erosione e in caso come state intervenendo? Il porto, che il Comune di Numana gestisce attraverso degli operatori portuali, necessiterebbe di un cambio di rotta radicale. Parliamo di un intervento di circa 11 mln di euro per poterlo mettere in sicurezza ed altri 10 mln di euro per sistemare le opere a terra, soldi che per il momento non ci sono. Però anche per il porto abbiamo ricevuto un finanziamento nell'ambito della programmazione 2014/2010 del Fondo Sviluppo e Coesione finanziamento concesso con deliberazione CIPE di dicembre 2017 circa 930mila euro che arriveranno a settembre-ottobre e con i quali faremo un intervento di sistemazione della diga foranea e di radicale dragaggio. Abbiamo il rammarico che quello che è un intervento costante e da effettuarsi tutti gli anni, viene percepito dalla Regione Marche come un qualcosa di straordinario. Contiamo di operare in modo che a marzo-aprile del prossimo anno si possa procedere per avere, per almeno tre o quattro anni, un porto in piena efficienza. Per quello che riguarda l'erosione in questa stagione abbiamo un bel arenile.
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Istituzioni
Qual è il pensiero della vostra amministrazione sul tema delle unioni, delle fusioni e delle incorporazioni di comuni? Sono molto difficili da mettere in atto e , per contro, non comportano una significativa diminuzione della spesa pubblica, come si potrebbe pensare. Infatti il personale e i vari addetti agli uffici comunali vengono mantenuti in ogni singolo comune, nonostante l’unione o la incorporazione, perché i cittadini hanno comunque diritto ad avere ed utilizzare i servizi e gli uffici pubblici nel proprio territorio E sono molto difficili perché per esempio tra Numana e Sirolo ci sono delle differenze. Io sono a favore, se proprio fossimo costretti, alle fusioni, perché ritengo che le unioni significhino soltanto un raddoppio delle cariche. Io credo però che occorre esaminare se il comune è in salute oppure no. Se devo unire due comuni che hanno un bilancio in salute e se il governo centrale mi lasciasse tutte le risorse del territorio sarebbe un discorso diverso. Al momento attuale per esempio lo Stato sottolinea che Numana con 3.500 abitanti ha una spesa pro-capite troppo elevata, che corrisponde a quello di un comune di 15mila abitanti. Ma questo è dovuto all'enorme aumento di popolazione che si ha nei mesi estivi! Mentre magari sono costretto a rinunciare a parte delle mie risorse per darle a comuni gestiti in modo inefficiente. Per questo motivo anche le fusioni alla fine non mi convincono molto, dopotutto Numana è un paese che può vivere anche “da solo”. Sono molto difficili da mettere in atto e , per contro, non comportano una significativa diminuzione della spesa pubblica, come si potrebbe pensare. Infatti il personale e i vari addetti agli uffici comunali vengono mantenuti in ogni singolo comune, nonostante l’unione o la incorporazione, perché i cittadini hanno comunque diritto ad avere ed utilizzare i servizi e gli uffici pubblici nel proprio territorio. GIUGNO 2018
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INTERVENTI
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Normativa
Notifica preliminare di cantiere: trasmissione telematica
LUIGI CARLINI Laureato in Ingegneria Elettronica all'Università Politecnica delle Marche, Ingegnere dirigente responsabile di struttura dipartimentale “Sicurezza Cantieri” - Asur Marche Area Vasta 5 di Ascoli Piceno. Coordinatore regionale Asur Notifiche online.
La notifi ca preliminare: - Quando è necessaria la notifica preliminare ASUR - Notifica preliminare ASUR e Testo Unico della Sicurezza - Contenuto della notifica preliminare - Esempio di notifica preliminare ASUR Notifi ca preliminare online: - L’inserimento telematico delle informazioni previste attraverso la piattaforma web “Marche Prevenzione” • La registrazione del cittadino in qualità di Committente, responsabile dei Lavori, Tecnico incaricato; • Esempi di inserimento di notifica preliminare e relativi aggiornamenti. Facendo seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 431 del 02 maggio 2017 l’Asur Marche ha varato in maniera ufficiale l’avvio della procedura di trasmissione online della notifica preliminare dei lavori nei cantieri edili su tutto il territorio regionale. Tale obbligo di trasmissione è previsto e sancito dall’art. 99 del Testo Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – il D. Lgs. 81 del 2008 – a carico di tutti i committenti di lavori edili. La procedura prevede un Modello unico regionale di notifica preliminare da utilizzare attraverso l’invio telematico agli organi istituzionali competenti (Servizi di Prevenzione delle AASSLL marchigiani e Ispettorato Territoriale del Lavoro) previa certificazione dell’utente sul sito www.marcheprevenzione.it. Per consentire l’inserimento telematico delle informazioni previste dalla normativa vigente infatti, è stata sviluppata la piattaforma web “Marche Prevenzione” in accordo con l’Ufficio operativo del Comita-
to regionale di coordinamento per la prevenzione nei luoghi di lavoro che ha istituito un apposito tavolo tecnico dedito alla realizzazione della procedura. Il tavolo, costituito dai referenti della Regione Marche, dalla direzione regionale di Inail e Inps, dalla direzione interregionale del Lavoro e dall’Asur Marche, ha condiviso gli obiettivi e le modalità tecniche di trasmissione della notifica in modalità online. Dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017 c’è stata una fase sperimentale durante la quale le notifiche preliminari potevano essere inviate sia su piattaforma web dedicata raggiungibile al sito www.marcheprevenzione.it, ma anche nelle consuete modalità (pec, fax, raccomandata, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2018, come del resto stabilito dalla Delibera di Giunta sopra citata, l’invio online tramite piattaforma web è il solo modo possibile per notificare l’apertura di un cantiere edile, sia esso pubblico che privato, ricadente nel territorio regionale. Quello della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili in particolare costituisce un settore che è sotto la costante attenzione della Regione in collaborazione che tutti gli altri partner istituzionali e le parti sociali coinvolte, anche e soprattutto in considerazione della ricostruzione post sisma del 2016. Sono stati tenuti alcune decine di incontri con i vari portatori di interesse (associazioni di categoria, ordini professionali – ingegneri, architetti, geometri, periti -, organismi bilaterali - CPT, Edilart-, Comuni (Anci), Province, Ufficio Regionale per la ricostruzione post-sisma, OO.SS., ecc.) nell’ambito del territorio regionale allo scopo di illustrare le modalità di utilizzo della piattaforma e pubblicizzare la procedura di inserimento dei dati richiesti da “Notifiche Online”. GIUGNO 2018
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Normativa
In particolare l’incontro dell’8 maggio ad Ancona ha dimostrato il notevole interesse dei tecnici per gli argomenti specifici legati alla sicurezza nei cantieri, da sempre un settore ad alto rischio infortunistico che denota tuttavia negli addetti di settore un livello di crescita culturale da evidenziare. Il seminario ha avuto anche lo scopo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le definizioni di Committente, Responsabile dei Lavori e Lavoratore Autonomo nell’ambito della normativa vigente, cercando di fornire agli operatori del settore un substrato formativo che potesse chiarire alcuni aspetti legati alle responsabilità prevenzionistiche in caso di infortunio sul lavoro nonché sugli adempimenti documentali. A livello preventivo vanno evidenziati due aspetti fondamentali per la gestione del rischio: la progettazione della sicurezza che va “pensata” prima della effettiva realizzazione dei lavori e la corretta formazione degli operatori, ingrediente essenziale ai fini prevenzionistici. Parimenti è stata brevemente richiamata l’importanza della figura del Coordinatore la cui esistenza nel cantiere è resa necessaria dall’eventuale presenza di rischi di natura interferenziale tra le varie imprese esecutrici presenti (rischi extra-aziendali). È stato evidenziato come l’edilizia continui a rappresentare il settore con il numero maggiore di violazioni rispetto ad altri, anche e soprattutto per la presenza di Lavoratori Autonomi non ben inquadrabili in un contesto organizzato.
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In effetti, altra problematica del settore edile è quella della “destrutturazione” che incide moltissimo sugli eventi infortunistici: risulta essere un dato di fatto che il lavoratore assunto a tempo determinato o con lavoro intermittente è esposto a rischi in misura maggiore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato (“inquadrati”) in un’impresa. Si pensi al proliferare dei lavoratori autonomi e delle associazioni temporanee di lavoratori autonomi! In questi ambiti le dinamiche infortunistiche sono più frequenti perché non ci può essere né organizzazione né gestione del rischio. La figura del lavoratore autonomo ha suscitato notevole interesse nella platea. Infine, si ritiene di poter affermare che la situazione dell’invio telematico delle notifiche preliminari online può essere considerata ormai a regime visto che la pressoché totalità delle comunicazioni viene inviata correttamente con la piattaforma web a circa 5 mesi dall’attivazione ufficiale della procedura. Ciò testimonia lo sforzo che la Regione Marche e l’Asur hanno messo in campo è stato ben ripagato.
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Tratto dagli atti del Corso di Formazione tenuto ad Ancona lo scorso 22 marzo.
Entrato in vigore il nuovo modello di dichiarazione di successione: a cosa serve, come funziona e come si compila. A partire dal 15 marzo 2018, è possibile utilizzare il nuovo modello di dichiarazione di successione 2018, con compilazione e invio telematici. Resta la possibilità di ricorrere alla presentazione cartacea della dichiarazione di successione (presso gli sportelli) fino al 31 dicembre 2018, dopo di ché sarà obbligatoria esclusivamente la dichiarazione telematica. Il software aggiornato dall’Agenzia delle Entrate prevede il rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione. L’attestazione è resa disponibile all’utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione. Vediamo come funziona la dichiarazione di successione e quali sono le novità a partire dal 2018. Dichiarazione di successione: chi deve presentarla Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione (entro dodici mesi dall’apertura della successione): i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta o i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. Non c’è obbligo di dichiarazione se: L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto nelle condizioni in cui l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e\o non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare
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per effetto di sopravvenienze ereditarie. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine di dodici mesi dall’apertura della successione, hanno rinunciato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità e ne hanno informato per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere. Dichiarazione di successione: il nuovo modello La dichiarazione della successione deve essere redatta a pena di nullità su stampato fornito dall’ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. Il nuovo modello di dichiarazione di successione contiene: • l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; • il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione; • il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti; • i quadri EB ed EC, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari; • il quadro ED, con le passività;
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• il quadro ER, con le rendite e i crediti; • il quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività; • il quadro EF, con la determinazione dei tributi do vuti in autoliquidazione; • il quadro EG, con l’elenco dei documenti da alle gare alla dichiarazione; • il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e ridu zioni; • il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltu ra catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento; • i quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo eredi tario costituita da beni immobili e diritti reali im mobiliari iscritti nel sistema tavolare; • il quadro EN, con i dati relativi alle aziende; • il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali; • i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni; • il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito. Nuovo modello di dichiarazione di successione: quando va utilizzato Il nuovo modello di dichiarazione di successione sostituisce quello precedente. Per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello precedente, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione. La presentazione del nuovo modello consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un’ul-
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teriore richiesta da parte del contribuente. Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/ eredità amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dichiarazione di successione telematica: come funziona Con la nuova versione del modello, a seguito del pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica. L’attestazione, in formato Pdf, è munita di apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso. L’attestazione è resa disponibile all’utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.
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Ristrutturazione Edilizia: Normativa in vigore e Novità Legge di Bilancio 2018 Giorgio De Rosa La norma è attualmente disciplinata dall’art. 16 bis del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Dal 01/01/2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal DL 201/2011. Non è più quindi soggetta a scadenza. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo di Euro 48.000,00= per ogni unità immobiliare. Le pertinenze, anche se distintamente accatastate, si considerano facenti parte della unità immobiliare. La legge di stabilità 2018 ha prorogato fino al 31/12/2018 la detrazione “potenziata” già prevista nelle precedenti leggi di stabilità, pari al 50% delle spese sostenute con un importo di spesa massimo di Euro 96.000,00=. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa, ed hanno diritto alla detrazione, senza che per questo però si possa superare il limite massimo di spesa consentito. La detrazione è fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Al contrario di quanto avveniva nel passato, non è più previsto che i soggetti più anziani (con età superiore a 75 o 80 anni) possano ripartire la detrazione in rispettivamente 5 o 3 quote annuali. Se gli interventi che vengono realizzati nell’anno
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sono la prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti, si dovrà tenere conto di quanto già speso negli anni precedenti. Vale a dire che il limite di spesa deve essere considerato cumulativamente per ogni intervento, e non per singola annualità. Se l’immobile oggetto di intervento edilizio è adibito promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arte o professione, la detrazione va ridotta del 50%. Per gli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condomìniali l’agevolazione fiscale è riconosciuta anche per le opere di manutenzione ordinaria. Per l’agevolazione per gli interventi condomìniali è necessaria la copia della delibera dell’assemblea di approvazione dei lavori e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese relative all’intervento deliberato. La detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione. I singoli condomìni, però, hanno diritto alla detrazione a patto di aver effettivamente versato la rata di competenza entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Da quest’anno per ottenere la detrazione è anche necessario che l’amministratore invii all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente.
Azimut Nella comunicazione dovrà essere indicata anche la quota di spesa addebitata a ciascun singolo proprietario. Se l’appartamento è in comproprietà, la detrazione per i lavori condomìniali spetta a tutti coloro che pagano le spese, a prescindere dalle quote di possesso. Per avere il riconoscimento all’agevolazione occorrerà indicare sulla ricevuta dell’amministratore la cifra singolarmente pagata. In caso di accordo tra comproprietari, comunque, anche se la dichiarazione dell’amministratore è intestata a tutti, la detrazione può essere usufruita da uno solo, a patto che venga annotato sulla ricevuta il nome di chi ha pagato tutte le spese. In caso di contemporanei lavori in casa e in condomìnio, le spese sostenute per i lavori condomìniali vanno considerate in modo autonomo, perché sono espressamente agevolate come tali, e perciò possono essere aggiunte ai lavori sui singoli appartamenti. Quindi nel caso di lavori condomìniali vanno considerati due “tetti” per appartamento: Euro 96.000,00= per le spese che riguardano la proprietà privata e altrettanti per gli interventi sulle parti comuni. Si ricorda che la detrazione fiscale non può dare origine a rimborsi di imposta. La detrazione pertanto spetta nel limite della imposta IRPEF dovuta per l’anno in questione. Possono usufruire della agevolazione le persone fisiche che siano: • proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento; • locatari o comodatari; • soci di cooperative divise ed indivise; • imprenditori individuali, per gli immobili NON rien tranti fra i beni strumentali o beni merce; • soggetti indicati nell’art. 5 TUIR, che producono red diti in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, in accomandita semplice e sog getti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori in dividuali. L’agevolazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ed il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In merito alla detrazione spettante ai convivente di fatto ci soffermeremo nel corso delle trattazione del presente argomento, su un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 64/E del 31/03/2016. Non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale.
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Edilizia È però necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza. La detrazione spetta anche se i titoli abilitativi sono intestati al proprietario dell’immobile, e non al familiare che usufruisce della detrazione. Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: • è stato immesso nel possesso dell’immobile; • esegue gli interventi a proprio carico; • è stato registrato il compromesso. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Gli interventi agevolabili sono quelli elencati dall’art. 31 della Legge 457/78, poi ripreso dall’art. 3 del DPR 380 del 06/06/2001. Vale a dire: • lettera a): Manutenzioni Ordinarie (solo su parti comuni di edifici); • lettera b): Manutenzioni Straordinarie; • lettera c): Restauro e Risanamento Conservativo; • lettera d): Ristrutturazione Edilizia. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Questi interventi sono agevolabili solo se eseguiti su parti comuni. Rientrano in questa categoria interventi quali: demolizione e ricostruzione totale o parziale dei pavi menti (maioliche, parquet, linoleum); • riparazione degli impianti tali da non comportare la creazione di nuovi volumi tecnici; • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modificare i preesistenti materiali e colori; • tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni; • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di coper tura con medesimi materiali; • sostituzione di tegole e delle altre parti deteriora te e rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazione di balconi, terrazze con le relative pavimentazioni, balaustre; • riparazioni delle recinzioni; • sostituzione degli infissi esterni e dei serramenti GIUGNO 2018
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senza modificare i materiali esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Rientrano in questa categoria interventi quali: • sostituzione di infissi esterni e serramenti di mate riali diversi da quelli preesistenti; • realizzazione e adeguamento di opere accessorie tali da non comportare aumento di volumi o di su perfici utili, a meno che non si tratti di volumi tecni ci (centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie); • rifacimento di intonaci e tinteggiature esterne con colori e materiali diversi da quelli preesistenti; • realizzazione e integrazione di servizi igienico-sa nitari nell’ambito del volume dell’unità immobi liare; • realizzazione di chiusure o aperture interne tali da non modificare la distribuzione dei vani; • consolidamento delle strutture; • rifacimento strutture per eliminare infiltrazioni e umidità; • sostituzione solai interpiano (senza modifica altez ze interne); • nuove scale o rifacimento rampe con pendenze di verse; • opere necessarie al superamento di barriere archi tettoniche; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancel late; • sostituzione della copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti; • sostituzione e tramezzature interne (demolizione e ricostruzione); • interventi finalizzati al risparmio energetico (iso lamento pareti, installazione di pannelli solari, sostituzione caldaia con una a più alto rendimento energetico); c) interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un
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Azimut insieme sistematico di opere, quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di accessori e impianti, eliminazione di elementi estranei. Rientrano in questa categoria interventi quali: • modifiche distributive all’interno delle singole uni tà immobiliari (abbattimento pareti e realizzazio ne di stanze e corridoi); • consolidamento con sostituzione di murature portanti; • innovazione delle strutture verticali (realizzazione di nuove strutture portanti all’interno degli edifici); • restauro delle facciate interne ed esterne; • ripristino architettonico storico con eliminazione di parti aggiunte nel tempo all’edificio in contra sto con l’architettura originaria; • adeguamento delle altezze interne degli ambienti alle norme di legge; • apertura di finestre; • realizzazione di balconi, logge e ballatoi; d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa, ma nel rispetto della cubatura preesistente. Rientrano in questa categoria interventi quali: • riorganizzazione delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione; • costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie o del volume; • modifiche di elementi strutturali orizzontali (solai, travi) con variazione delle altezze; • trasformazione delle destinazioni dei locali ac cessori in residenziali (cantina, autorimesse e po sti auto, lavatoio e sottotetti); • sostituzione integrale degli elementi verticali por tanti dell’edificio; • aumento delle superfici (chiusura balconi e terraz zi da adibire a vani abitabili). Gli altri interventi agevolabili sono i seguenti: • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinen ziali; • eliminazione delle barriere architettoniche. Tecnicamente le barriere architettoniche sono tutti quegli elementi costruttivi che impediscono o limitano gli spostamenti o la fruizione di servizi in particolar modo, ma non solo, alle persone disabili con limitata capacità motoria o sensoriale (vista, udito). Previsti in questo ambito interventi quali: • ampliamento di porte;
Azimut • sostituzione di infissi esterni; • modifica dei terminali degli impianti; • rifacimento di scale e ascensori; • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici; • inserimento di servoscala o piattaforme elevabili; • adeguamento degli impianti tecnologici (ascensori, citofoni, ecc.); • trasformazione di una vasca in doccia; • eliminazione degli ostacoli che limitano l’utilizza zione di parti, attrezzature o componenti. In tutti i casi elencati si tratta di interventi destinati a migliorare in generale l’accessibilità nell’immobile. Non occorre, quindi, attestare la necessità di effettuarli con la presenza di soggetti disabili nel momento in cui si sottoscrive l’appalto per i lavori. Tutti questi interventi danno diritto ad ottenere la detrazione del 50% in quanto espressamente compresi nell’elenco degli interventi contenuti nell’art. 16 del Tuir. • prevenzione di atti illeciti di terzi; • cablatura di edifici; • contenimento dell’inquinamento acustico; • misure antisismiche e opere per la messa in sicu rezza statica (oggetto di opportuna trattazione se parata); • bonifica dell’amianto; • riduzione degli infortuni domestici; • conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico); • acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ri strutturati.
Tra gli interventi che consentono di ottenere la detrazione per ristrutturazione rientra anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa purché venga mantenuta la stessa cubatura. Per cui in caso di ricostruzione con ampliamento la detrazione per ristrutturazione è riconosciuta esclusivamente alla parte di immobile che corrisponde all’edificio preesistente. Nel caso invece di ricostruzione con riduzione della cubatura la detrazione non è ammessa in quanto le norme specifica espressamente che per rientrare nell’ambito della demolizione la cubatura deve rimanere inalterata.
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Edilizia Per fruire dell’agevolazione è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e conservare ed esibire a richiesta degli uffici, i vari documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazione alla Asl, fatture ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute bonifici di pagamento…). Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condomìniali il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condomìnio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente deve tenere conto ai fini della detrazione. Deve essere inviata alla ASL competente per territorio, a mezzo raccomandata AR, una comunicazione (sempreché tale comunicazione sia prevista dalle norme edilizie specifiche per il tipo di intervento che si va a realizzare) con alcuni dati, quali generalità del committente dei lavori ed ubicazione degli stessi, natura dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori ed informazioni necessarie, data di inizio dell’intervento. I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, da cui risulti: • la causale del versamento; • codice fiscale del beneficiario della detrazione; • codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Non sono più richiesti: • la preventiva comunicazione alla Agenzia delle En trate (centro operativo di Pescara); • la comunicazione dei lavori sopra la soglia di Euro 51.645,69=; • la separata indicazione in fattura della manodopera. Ritenuta sui bonifici Al momento della effettuazione del pagamento a mezzo bonifico, gli istituti di credito e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%. Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento e da ultimo con la circolare numero 43 del 2016, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimere le proprie considerazioni sulle modalità di effettuazione del pagamento. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano GIUGNO 2018
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il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011). Se cambia il possesso Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (se persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente. In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuo-
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le fruire delle residue rate di detrazione. Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Se l’immobile passa di mano per eredità, il diritto a usufruire delle rate di detrazione residue spetta solo all’erede che mantiene la disponibilità materiale e diretta dell’alloggio, a prescindere dal fatto che si tratti di immobile adibito ad abitazione principale. Non è quindi ammesso il mantenimento della detrazione se la casa viene data in locazione, mentre se ne può usufruire se si tratta di seconda casa. Inoltre in caso di più eredi, che hanno tutti la stessa disponibilità dell’immobile – cosa che accade, ad esempio, quando si tratta di una seconda casa in una località turistica – la detrazione va ripartita tra tutti in riferimento alla quota di possesso. Trasferimento dell’inquilino o del comodatario La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento. Interventi su parti comuni condomìniali – condomìni minimi Anche nei condomìni cosiddetti minimi, senza codice fiscale, si potranno effettuare interventi edilizi e di qualificazione energetica sulle parti comuni, bene-
Azimut ficiando delle relative detrazioni. Il punto nodale è che il condomìnio cosiddetto “minimo” non ha l’obbligo di nominare un amministratore. La mancanza dell’amministratore non fa però venire meno tutti gli altri obblighi che gravano su un condomìnio. Il condomìnio è infatti sostituto di imposta, e deve operare una ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi esercitati in regime di impresa. Questa ritenuta non viene però applicata quando si tratta di lavori, sia di ristrutturazione edilizia che finalizzati al risparmio energetico, per i quali si richiede il beneficio della detrazione fiscale, che invece devono essere assoggettati alla ritenuta dell’8%. La conseguenza di ciò è che anche i condomìni “minimi” dovrebbero dotarsi di codice fiscale (necessario per la corretta intestazione delle fatture emesse per i lavori che vengono effettuati), pur in assenza di amministratore. Fino a poco fa, secondo la circolare 11/E del 21/05/2014, pur in assenza di amministratore nei condomìni “minimi”, nei pagamenti che venivano effettuati per le spese sia dei lavori di ristrutturazione che di risparmio energetico, era necessario indicare sia il codice fiscale del condòmino “facente funzione” del ruolo di amministratore, che del condomìnio. Pertanto, molti condomìni di più piccole dimensioni, per evitare tutte queste complicazioni, rinunciavano a richiedere l’applicazione dei benefici fiscali. Invece, con la circolare 02/03/2016 n. 3/E la Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che non è più necessario per i condomìni “minimi” dotarsi di codice fiscale. Quindi in assenza del codice fiscale del condomìnio, i contribuenti per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condomìnio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Questa agevolazione riguarda però solo e soltanto i condomìni “minimi” e non quelli di più grandi dimensioni.
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Edilizia Versamento Ritenuta d’Acconto Condomìni – Novità dal 01/01/2017 La legge di bilancio 2017 ha previsto che il versamento della ritenuta è effettuato dal condomìnio quale sostituto d’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo rispetto al mese di pagamento dei servizi resi dai fornitori, solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di Euro 500,00=, nei restanti casi (ammontare ritenute inferiore a Euro 500,00=), il condomìnio è obbligato a versare le ritenute entro il 30 Giugno e 20 Dicembre di ogni anno. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 8/E del 2017 che il condomìnio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità “preesistenti”, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore ad Euro 500,00=. In tal caso il condomìnio non incorre in sanzioni in quanto “tale modus operandi non arreca alcun pregiudizio all’erario e la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute”. Pare quindi che, per l’Agenzia delle Entrate, vi sia una facoltà e non un obbligo al nuovo adempimento. Con la stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato, ai fini del calcolo della soglia minima degli Euro 500,00=, che le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Ad esempio, se a maggio sono state operate ritenute per Euro 300,00= e a giugno altre ritenute per Euro 400,00, il totale è di Euro 700,00 ed, essendo superata la soglia minima, fa scattare il versamento entro il 16 del mese successivo ossia entro il 16 luglio. Metodi di pagamento L’art. 16-bis del TUIR non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l’art. 1 comma 3 del DM 41/1998 prevede che il pagamento delle spese detraibili venga disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il successivo art. 4 stabilisce che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti con modalità diverse. Tale disposizione è stata finora interpretata restrittivamente dall’Agenzia delle Entrate, anche perché il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale è essenziale affinché le banche e le poste possano applicare la ritenuta d’acconto dell’8% ai sensi dell’art. 25 del D.L. 78/2010. Infatti nella risoluzione n. 55/2012 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in caso di non completa compilazione del bonifico, tale per cui non sia possibile operare la suddetta ritenuta, la detrazione non spetta, salvo che il pagamento mediante il bonifico venga ripetuto correttamente. GIUGNO 2018
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Edilizia Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43 del 18/11/2016 ha ribaltato la sua precedente posizione, in quanto ha affermato che gli interventi di recupero edilizio per i soggetti IRPEF e gli interventi di riqualificazione energetica per i soggetti IRPEF ed
IRES, spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito e tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente, che intende avvalersi della detrazione, al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria. Allo stesso modo, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento sia attestato dall’atto notarile e risulti accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del cedente, nella quale egli deve dichiarare che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità della propria impresa. Infine, è stato precisato che se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 24/04/2015). Detrazione in assenza di preliminare registrato Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese che sono state sostenute anteriormente al rogito notarile, anche in assenza di un contratto preliminare di vendita registrato. In diverse occasioni l’Agenzia ha affermato che, nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato. Quindi in mancanza di un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico
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Azimut prima dell’atto notarile non erano ammessi in detrazione. Ora, con la circolare 43/2016 l’Agenzia afferma che, superando i precedenti chiarimenti, il beneficio fiscale è riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, ma a condizione che il preliminare o il rogito venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. In generale il promissario acquirente di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stato registrato il preliminare di acquisto o il rogito notarile. Per fare un esempio, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione che ha sostenuto nel corso dell’anno 2017 per un immobile che acquisterà nel 2018, ad esempio il 10 Giugno 2018, la cui dichiarazione dei redditi (relativa all’anno 2017) verrà presentata il 15 Settembre 2018. Detrazione per interventi di ristrutturazione allargata al convivente di fatto L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 31/03/2016 ha chiarito che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR, può fruire della detrazione al pari del familiare convivente, quindi anche in assenza di un contratto di comodato. L’Agenzia ha espresso la propria posizione a seguito di un interpello presentato da un contribuente riguardante il caso in cui un soggetto aveva eseguito nel corso del 2015 un intervento di ristrutturazione nell’appartamento ove ha eletto la propria residenza, condividendo la spesa con il convivente unico proprietario dell’immobile.
La questione riguardava la possibilità, per il convivente non proprietario, di beneficiare della detrazione del 50% pur non essendo familiare del proprietario e non detenendo l’immobile a nessun titolo. Il dubbio era assolutamente lecito poiché l’orienta-
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Edilizia
mento di prassi, consolidatosi nel tempo, afferma che il convivente non familiare del titolare dell’immobile, che sostiene le spese per interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, può beneficiare del bonus fiscale solo se risulta detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato
pulare a tal fine un contratto di comodato. In conclusione, il convivente more uxorio, che sostiene le spese dell’intervento di recupero edilizio agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, nel rispetto delle altre condizioni ivi previste, può beneficiare della detrazione alla stregua del familiare
(si veda la circolare n. 121/1997). La risoluzione in commento stravolge questa interpretazione per effetto dell’entrata in vigore della L. 76/2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”. È noto che tale legge ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili, equiparazione però che non è avvenuta per le convivenze di fatto. Tuttavia, l’Agenzia osserva come siano stati estesi ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi e sia stato riconosciuto al convivente superstite il diritto di abitazione, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del conduttore o di suo recesso. Queste aperture portano a ritenere che sia stata attribuita alla convivenza una specifica rilevanza giuridica atta ad evidenziare l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Pertanto la disponibilità, e quindi la detenzione, dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza senza che vi sia la necessità di sti-
convivente. A tal riguardo si ricorda che la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.
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Normativa
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti DI CONCERTO CON Il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 6; VISTO il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239” e, in particolare, l’articolo 17; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante “Regolamento di riordino del
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Consiglio superiore dei lavori pubblici” e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante “Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e successive modificazioni; VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 5; VISTO l’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della
Azimut legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione; VISTO l’elaborato contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera redatto dall’apposito Gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 1517 in data 15 febbraio 2018; RITENUTO opportuno, in fase di prima attuazione del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016, nelle more del completamento del glossario unico da adottarsi con successivi decreti in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, adottare il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera ACQUISITA l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ……; DECRETA Art. 1 (Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) 1. In fase di prima attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizza bili in regime di attività edilizia libera, di cui all’Allegato 1 che forma parte integrante del pre sente decreto. 2. Con successivi decreti, da adottarsi con le moda lità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario uni co, in relazione alle opere edilizie realizza-
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Normativa bili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire. Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata. Roma, 2 marzo 2018 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Graziano Delrio IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Maria Anna Madia GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). La tabella, nello specifico, riporta: 1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n.128/2006. 2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016. 3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016. 4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA. GIUGNO 2018
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Azimut
Normativa
GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle
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disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). La tabella, nello specifico, riporta: 1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006. 2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016. 3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016. 4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE REGIME GIURIDICO
OPERA
ELEMENTO
Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)
Pavimentazione esterna e interna
1
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)
Intonaco interno e esterno
2
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
3
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico
4
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Rivestimento interno e esterno
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Serramento e infisso interno e esterno
6
Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Inferriata/Altri sistemi anti intrusione
7
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)
Elemento di rifinitura delle scale
8
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Serie generale - n. 81
GIUGNO 2018
Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)
N.
PRINCIPALI OPERE
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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26
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)
CATEGORIA DI INTERVENTO
Serie generale - n. 81
7-4-2018 ALLEGATO 1
GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA
(ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)
Azimut
Normativa
7-4-2018
9
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma
Parapetto e ringhiera
10
Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti)
Manto di copertura
11
Riparazione, sostituzione, installazione
Controsoffitto non strutturale
12
Riparazione, rinnovamento
Controsoffitto strutturale
13
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma
Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi
14
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma
Ascensore e impianti di sollevamento verticale
15
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi
16
Impianto elettrico
17
Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
18
Impianto igienico e idro-sanitario
19
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma
Impianto di illuminazione esterno
20
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma
Impianto di protezione antincendio
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Impianto di climatizzazione
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Impianto di estrazione fumi
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Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione Punto di ricarica per veicoli elettrici
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— 33 — Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Pompa di calore aria-aria
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Rete fognaria e rete dei sottoservizi
Serie7-4-2018 generale - n. 81
Scala retrattile e di arredo
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)
sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)
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Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Serie generale - n. 81
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)
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Azimut
Normativa
— 34 — Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma
Deposito di gas di petrolio liquefatti
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Ascensore, montacarichi
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Servoscala e assimilabili
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Rampa
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(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Attività di ricerca nel sottosuolo
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie
33
Manutenzione, gestione e livellamento
Terreno agricolo e pastorale
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Movimenti di terra strettamente
Manutenzione e gestione
Vegetazione spontanea
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pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
Manutenzione e gestione
Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura.
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Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio
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Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento
Intercapedine
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Locale tombato
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Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi
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Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento
Vasca di raccolta delle acque
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Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario Dispositivi sensoriali
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)
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Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)
(d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)
Movimenti di terra
7-4-2018- n. 81 Serie generale
Edilizia Libera
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)
Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25) Pavimentazione di aree pertinenziali
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)
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GIUGNO 2018
Serie generale - n. 81
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)
Azimut
Normativa
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
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Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equater)
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico
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Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
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Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
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Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
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Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
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Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette
Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare
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Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati
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Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di
Gazebo
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Stand fieristico
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Installazione, riparazione e rimozione
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)
Opere contingenti temporanee Opere
dirette
a
soddisfare
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Serie generale - n. 81
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,
Serie generale - n. 81 7-4-2018
Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Manufatti leggeri in strutture ricettive
Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
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Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)
Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equinquies)
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Normativa
7-4-2018
18A02406
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)
manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione
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Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione
Servizi igienici mobili
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Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione
Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili
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Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione
Elementi espositivi vari
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Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
art. 6, comma 1, lett. e-bis) previa Comunicazione Avvio Lavori
Serie generale - n. 81
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GIUGNO 2018
Impermeabilizzanti • Deumidificanti • Coibenti Via Farfisa 18 60021 Camerano (AN) Tel e fax 071.95540 imperdecosnc@gmail.com