Azimut n. 4/2018

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ISTITUZIONI

Intervista al Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni

NORMATIVA

La normativa Privacy nell’ottica del G.D.P.R.

COLLEGIO

Modello welfare e trattamenti pensionistici


CASE E STRUTTURE IN LEGNO

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CARPENTERIA METALLICA CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA 0398/CPR/MP/14.003

ATTESTAZIONE SOA CATEGORIA OS32 CLASSE IV BIS OG1 CLASSE III

Siti Industriali Luoghi di culto Stabilimenti balneari Ponti e passerelle

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICAZIONE ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICAZIONE ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001

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Le strutture e gli edifici in legno Subissati si distinguono per i numerosi fattori d’eccellenza che caratterizzano l’azienda e la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecnologia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la costruzione. I risultati di anni di esperienza, ricerca e innovazione sono sintetizzati all’interno di un importante spazio espositivo adiacente allo stabilimento produttivo. Uno showroom ideato per consentire a tecnici e clienti di vedere, toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abitazione che rispetta i canoni della bioedilizia e scegliere in modo consapevole le soluzioni tecniche e architettoniche più adeguate alle proprie esigenze.


Azimut

Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XLII - N. 4/2018

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Maria Luisa Rodriguez Montalvo, Giacomo Circelli, Achille Bucci, Stefano Stimilli. CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT Foto di copertina Sergio Cremonesi PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazzale Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Subissati................................ 2 di Cop. Geomax.................................. pag.22 Namirial................................. pag.35

Sommario

2 Editoriale 3 Istituzioni Intervista al Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni

7 Normativa

La normativa Privacy nell'ottica del G.D.P.R.

9 Collegio

Modello welfare e trattamenti pensionistici

19 Normativa

Recepimento del nuovo schema di RET e delle definizioni uniformi da parte dei Comuni

23 Normativa

Il nuovo Regolamento Edilizio Tipo nazionale e la legge regionale di recepimento

29 Aziende

Strato Driver Catasto: il software gratuito per la topografia catastale a portata di click

31 Convegni

La progettazione integrata come impronta di qualità nelle costruzioni

33 Condominio

Riparto spese lastrici solari uso esclusivo DICEMBRE 2018

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Azimut Editoriale Iniziamo l'ultimo numero di Azimut del 2018 con una nostra intervista esclusiva al Sindaco di Osimo. Continuiamo la lettura con il contributo di Maria Lusia Rodriguez Montalvo sulla normativa privacy nell'ottica del G.D.P.R. Di seguito il nostro resoconto del convegno che abbiamo organizzato con la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri con la presenza del Presidente nazionale, Diego Buono. Scorriamo il nuovo numero e troviamo l'articolo di Giacomo Circelli sul recepimento del nuovo schema di RET e delle definizioni uniformi da parte dei comuni. Continuiamo sul tema con Achille Bucci che ci parla del nuovo regolamento edilizio tipo nazionale e la legge regionale di recepimento. Parliamo poi di progettazione integrata come impronta di qualitĂ nelle costruzioni e concludiamo, come di consueto, con la rubrica sul condominio. Buona lettura!

E' online il nuovo sito del Collegio

www.geometriancona.it

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Azimut

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Istituzioni

Osimo (AN)

Intervista al Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni Davide Amicucci

Simone Pugnaloni, Sindaco di Osimo

Nome, cognome, sua occupazione, data di elezione e coalizione che l'ha eletta. Simone Pugnaloni, bancario in aspettativa, sindaco di Osimo eletto nel giugno 2014 in una coalizione

di centro-sinistra. Su quali interventi di natura urbanistica ed edile si è concentrata la vostra amministrazione? Per comprendere le scelte politiche della nostra amministrazione comunale in materia di urbanistica occorre focalizzare l’attenzione sulla situazione che ci siamo ritrovati a gestire al momento del nostro insediamento nel giugno 2014. La città di Osimo mostrava le ferite di uno sviluppo urbanistico espansivo fuori misura, con centinaia di immobili invenduti, la crisi del comparto edile e problematiche varie legate alla regimazione idraulica. Uno scenario preoccupante, frutto di una pianificazione urbanistica approvata nell’aprile 2008, quando la crisi del settore immobiliare iniziava a farsi sentire, che trasformava molte aree da agricole in edificabili. Una scelta affrettata e priva di concertazione, che successivamente, purtroppo, per anni ha costretto centinaia di cittadini a pagare l’Imu su aree edificabili, senza possibilità di edificarvi alcunché visto un contenzioso aperto a suo tempo davanti al TAR delle Marche e tutt’ora oggi in

attesa di sentenza. In quel contesto bisognava agire diversamente, cercando un’intesa con gli enti sovracomunali, ed eliminare così il contenzioso. Partendo da queste premesse l’amministrazione comunale ha iniziato un lungo percorso condiviso con la cittadinanza, che si è concluso lo scorso anno con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un provvedimento che ha stabilito la retrocessione di oltre cento aree da edificabili ad agricole. Questo il primo grande risultato che ci eravamo prefissi di raggiungere, per il rispetto dell’ambiente e per accogliere il grido di disperazione di tutti quei cittadini che da anni lamentavano la situazione. Ma non ci siamo di certo limitati a questo, abbiamo messo in cantiere opere strategiche per lo sviluppo urbanistico della città. In primis mi piace sottolineare il progetto del bypass a Padiglione di Osimo, che include anche la strada che costeggia la nuova sede nazionale della Lega del Filo d’Oro, il cui fine è quello di deviare il traffico pesante fuori dalla frazione. Parliamo di un’opera attesa da decenni e che ha dei costi rile-

Il Municipio

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Istituzioni

La Cattedrale

vanti per la casse comunali (circa 2,5 milioni di euro), ma che ritengo assolutamente necessaria. Altra opera strategica in fase di avvio è una grande rotatoria posizionata ad Osimo Stazione lungo la SS 16, al posto dell’attuale incrocio semaforico, che andrà a migliore l’annoso problema del traffico che transita lungo la statale. La nostra attenzione si è concentrata inoltre sulla mobilità sostenibile, l’intervento più importante è sicuramente il completamento della pista ciclabile di Campocavallo, uno dei luoghi più frequentati dai cittadini osimani che amano praticare passeggiate e sport all’aria aperta. Sul fronte dei lavori pubblici, invece, siamo intervenuti sulla manutenzione straordinaria delle strade con oltre 500 mila euro di investimenti. Mi piace infine ricordare l’impegno della mia amministrazione per adeguare tutte le strutture scolastiche alle vigenti normative antisismiche e la costruzione di una nuova scuola primaria nella frazione di Casenuove (800 mila euro). Come è strutturato il vostro ufficio comunale che si occupa di urbanistica ed edilizia? Credo ricalchi in linea di massima il tipo di organizzazione che si può riscontrare in tutti gli enti comunali: un dirigente a capo del Dipartimento del Territorio, coadiuvato da alcuni tecnici addetti a seguire i lavori pubblici e le manutenzioni, da un ufficio specializzato per la pianificazione urbanistica e altri due uffici che svolgono le funzioni di SUAP (sportello unico attività produttive) e SUEP (sportello unico edilizia privata). Come sono i rapporti con i professionisti del settore che operano nel vostro territorio comunale? Direi che i rapporti sono ottimi, il confronto fra amministrazione comunale e professionisti del settore è alla base di un sano sviluppo dell’urbanistica e dell’edilizia locale. Siamo pienamente consapevoli della burocrazia di cui i professionisti devono farsi

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I giardini di Piazza Nuova

carico nei confronti dei propri clienti, e per questo ci impegniamo al massimo per fornire loro un servizio efficiente e in tempi accettabili. Su questo punto non posso fare altro che ringraziare i nostri uffici SUAP e SUEP per l’enorme mole di lavoro che riescono a gestire anche in presenza di carenza di organico. Avete subìto danni dal terremoto del 2016 ad edifici pubblici e privati del vostro comune? Sì, abbiamo subìto danni, naturalmente nulla a che vedere con il dramma vissuto nell’area del cratere e più in generale nell’entroterra marchigiano. Tuttavia, devo evidenziare danni importanti al palazzo comunale, con diversi uffici resi inagibili e la torre campanaria che ha avuto bisogno di urgenti lavori di messa in sicurezza. A tal proposito ringrazio la Regione Marche che ha deciso di finanziare questo intervento con un contributo di diversi milioni di euro. Abbiamo registrato danni anche in altri edifici storici come Palazzo Campana, che al suo interno ospita il Museo Civico, attualmente inagibile, così come diversi edifici di culto su cui stiamo lavorando per la ristrutturazione. Subito dopo il sisma del 2016 anche alcuni privati, pochissimi per fortuna, avevano segnalato situazioni critiche, rivelatesi poi non gra-

Il Municipio


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Istituzioni

Il Teatro Comunale

vi a seguito dei sopralluoghi dei nostri tecnici. La preoccupazione più grande era indubbiamente per le scuole, che per fortuna non hanno riportato alcun danno strutturale, tutti gli edifici scolastici sono stati adeguati alle vigenti normative antisismiche. Quali sono le principali criticità sul territorio comunale? La viabilità, nel senso di grande viabilità. La città di Osimo attende da decenni la realizzazione di una variante che devi il traffico che transita da Ancona in direzione Macerata (e viceversa) fuori dal centro abitato. Noi abbiamo individuato una soluzione predisponendo un progetto che prevede una variante a Nord della città; il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha recente stanziato una cospicua parte dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera. Tra le criticità del territorio c’è indubbiamente la regimazione idraulica in presenzia di piogge

torrenziali, una problematica che investe in particolar modo la frazione di Osimo Stazione. A riguardo monitoriamo costantemente la situazione curando la pulizia dei fossi e delle caditoie, ma la soluzione definitiva credo si debba individuare nella costruzione di vasche di espansione: a breve ci sarà la gara d’appalto per circa 6 milioni di euro per il Fosso Scaricalasino, il soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica delle Marche. Il territorio di Osimo è composto da molte frazioni. Cosa avete fatto per valorizzarle? Il territorio di Osimo è molto vasto, si estende su ben 106 chilometri quadrati ed è suddiviso in dieci frazioni. Ai miei concittadini ho sempre detto con convinzione che Osimo è una città senza periferie, proprio perché ci tengo a sottolineare la bellezza di questi territori, ognuno con una sua storia e una tradizione da conservare. I cittadini delle frazioni sono molto DICEMBRE 2018

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Istituzioni

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Le grotte del Cantinone

attenti e con loro ci confrontiamo in sede di consiglio di quartiere per capire insieme quali sono le problematiche da affrontare. L’amministrazione comunale è intervenuta spesso per valorizzare luoghi simbolo delle frazioni (piazze, scuole, chiese e parchi). Non mancano di certo le iniziative popolari nelle frazioni di Osimo, che sono notoriamente ricche di sagre ed eventi di ogni sorta. Anche in questo caso il sostegno dell’amministrazione comunale non è mai venuto meno. Qual è il pensiero della vostra amministrazione sul tema delle unioni, delle fusioni e delle incorporazioni di comuni? È un tema importante che occorre affrontare senza inutili campanilismi. Il Comune di Osimo ha già

Piazza Nuova

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sperimentato l’unione di alcuni servizi con i Comuni limitrofi, in particolare per quanto riguarda i servizi sociali, riscontrando notevoli vantaggi. Personalmente sono favorevole alle fusioni, che porterebbero nelle casse comunali ingenti risorse finanziarie da parte del governo centrale, naturalmente da redistribuire equamente su tutto il territorio. Resta inteso che le fusioni necessitano dell’approvazione da parte dei cittadini dei comuni interessati mediante due distinti referendum. Ecco perché occorre informare adeguatamente la cittadinanza sui vantaggi derivanti da una simile operazione. Ma in ogni caso la volontà popolare va sempre rispettata.


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Normativa

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INTERVENTI

La normativa Privacy nell'ottica del G.D.P.R.

MARIA LUISA RODRIGUEZ MONTALVO Dott.ssa Maria Luisa Rodrìguez Montalvo, giurista e consulente del lavoro in Spagna e Italia, esperta in materia di Privacy e Sicurezza sul lavoro. Data Protection Officer per la sezione provinciale di Ancona del Collegio dei Geometri.

Il giorno 4 ottobre ho avuto il piacere di partecipare in qualità di relatrice ad un incontro di informazione organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ancona presso l’Ego Hotel di Ancona e, alla presenza del Presidente Diego Sbaffi, ho avuto modo di presentare le novità della nuova normativa “privacy”. Il G.D.P.R. finalmente armonizza la disciplina italiana in materia di trattamento dei dati personali (precedente contenuta nel D.Lgs. 196/2003) con quella europea del Reg. UE 2016/679 (meglio noto come Regolamento Generale della protezione dei dati - GDPR) Cosa cambia sostanzialmente con i nuovi obblighi di legge? Innanzitutto viene ampliato l’ambito di applicazione: il GDPR si rivolge a tutte le aziende pubbliche e private, professionisti, enti non profit, in definitiva a chiunque tratti dati sia in supporto informatico che cartaceo all’interno dell’Unione Europea, omologando la normativa per tutti i Paesi Membri. Inoltre con la nuova normativa viene a galla la necessità di individuare una serie di soggetti, interni ma anche esterni all’azienda, coinvolti nelle attività di adempimento. Il primo coinvolto è ovviamente il Titolare del Trattamento, già individuato dalla vecchia normativa, il quale ha l’obbligo di autoresponsabilità e deve perciò informare gli interessati del trattamento (cioè i “legittimi proprietari” dei dati trattati) sui diritti a loro tutela, fornendo anche garanzie sul modo di trattarli. La figura del Responsabile del Trattamento dei dati, che continua ad essere facoltativa e deve essere dal

titolare nominata, ha il compito di trattare i dati per conto di quest’ultimo e di vigilare sulle modalità del trattamento dei dati nell’azienda. Novità assoluta è invece il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO): il DPO è un professionista esterno che opera come consulente del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento nel sorvegliare l’osservanza del GDPR. La nomina di questo professionista è obbligatoria per gli organismi pubblici e per i soggetti che trattano dati particolari o dati relativi a condanne penali su larga scala (misura ancora non specificata dalla norma); negli altri casi non c’è obbligo, anche se è sempre caldamente consigliata dall’Autority, visto che il suo ruolo è di riferimento per l’organo di controllo. Per quanto riguarda la tutela degli interessati e dei loro diritti, prende particolare protagonismo la cosiddetta informativa sul trattamento, strumento di trasparenza con cui il Titolare informa, all’inizio del rapporto, sulle modalità di trattamento di forma completa e chiara, chiedendo all’interessato il relativo consenso al trattamento che le propone. Sia chiaro che il consenso deve essere fornito in modo esplicito e per ogni finalità di trattamento che si intenda realizzare. Il titolare deve conservare il consenso ed anche essere pronto a rispettare i vecchi e i nuovi diritti degli interessati. Il diritto alla rettifi ca o aggiornamento del dato, previsto già dal vecchio Codice della Privacy. Il diritto alla portabilità (art 20 GDPR) è una delle DICEMBRE 2018

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Normativa novità più interessanti: consiste nel diritto a ricevere “in un formato strutturato e di uso comune” i propri dati personali forniti ad un Titolare, così da poterli girare ad altri Titolari senza impedimenti. In questo modo non si devono dare sempre i medesimi dati già comunicati, ad esempio nel sistema bancario quando chiediamo di spostare un mutuo o un conto da un istituto ad un altro, ma anche in altre casistiche come le cartelle sanitarie o la telefonia. È consigliabile tenere conto della portabilità anche nella realizzazione dei nostri contratti professionali, dove i dati dell’interessato/cliente si arricchiscono con la conoscenza del professionista: dobbiamo essere molto cauti al momento della stipula, per rispettare il diritto e allo stesso tempo evitare di ledere la nostra proprietà intellettuale. Il diritto all’oblio (art.17) è il diritto dell’interessato di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei propri dati in maniera totale. La particolarità nella formulazione di questo diritto è che esso, come dice espressamente il testo del Regolamento europeo, non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio della libertà d’espressione e di informazione, per l’esercizio del diritto di difesa, per l’adempimento degli obblighi giuridici e per esigenze di tutela di interessi generali (ad esempio questioni di sanità, di pubblica sicurezza o fini di ricerca). Per riuscire ad orientarsi in questa complessa giungla normativa e assicurarsi di essere in regola, abbiamo parlato all’incontro di una serie di attività che è bene compiere. La prima attività da realizzare è l’analisi dei trattamenti effettuati in azienda. È fondamentale chiarire dove inizia e finisce un trattamento dal punto di vista temporale, fare l’analisi delle eventuali vulnerabilità, e stabilire quali sono le figure interne autorizzate al trattamento (cioè i dipendenti e collaboratori aziendali che possono avere acceso ai dati o possono modificarli). A compimento di questa analisi sarà possibile redigere una privacy policy che descriva modalità e logiche dei trattamenti da noi effettuati. Quando poi, i dati in nostro possesso, siano trattati anche da soggetti terzi (professionisti, aziende fornitrici di servizi, ecc.) è importante verificare il livello di responsabilità e incaricarli con una lettera contenente le modalità dei trattamenti che ciascuno effettua. Bisogna tutelarsi contro le aggressioni informatiche utilizzando sistemi di sicurezza che garantiscano l’invulnerabilità dei nostri computer, con antivirus e firewall costantemente aggiornati, con password adeguate, con procedure di progressiva anonimizzazione dei dati, e anche con cloud e caselle pec verificando

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Azimut che siano collocati all’interno dello spazio UE. Se però, nonostante le cautele seguite, subiamo un’aggressione informatica, dobbiamo mettere in atto la procedura di Data Breach (art 33 GDPR), che prevede la comunicazione dell’accaduto al Garante della Privacy entro 72 ore senza ingiustificato ritardo. Anche gli interessati devono essere informati, a meno che il Titolare valuti che queste aggressioni non rechino loro danni. È importante tenere presenti questi obblighi e collaborare con l’Autorità Garante, anche informandola dei problemi verificatisi, sia nell’ottica di cooperare con senso civico alla tutela di quello che è un diritto tra i più preziosi ma anche tra i più calpestati, il diritto a che le proprie informazioni personali siano sempre trattate in maniera consona e nel rispetto della propria dignità personale, sia in un’ottica pratica per ricevere un miglior trattamento qualora si incorra comunque in sanzioni, amministrative o penali che siano. In conclusione ringrazio il Presidente Diego Sbaffi e tutto il collettivo di Ancona per la numerosa partecipazione e per avermi dato la opportunità di affrontare questo rilevante tema.


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Collegio

Dott.ssa Maria Luisa Caravita, Geom. Diego Buono, Geom. Diego Sbaffi ed Enrico Rispoli

Direttrice della Cassa Caravita

Presidente C.I.P.A.G.

Presidente Collegio Geometri Ancona

Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Modello welfare e trattamenti pensionistici Davide Amicucci Lo scorso 15 ottobre si è tenuto presso l'Hotel La Fonte di Portonovo di Ancona il corso sul tema previdenziale “Modello Welfare e Trattamenti Pensionistici: Cumulo, Ricongiunzione, Totalizzazione”. L’evento ha avuto lo scopo di dare maggiore chiarezza e conoscenza del sistema previdenziale di Categoria, nonché far conoscere e promuovere il welfare e le attività della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (C.I.P.A.G.), in favore degli iscritti, che hanno partecipato numerosi all'evento. Nell’occasione la C.I.P.A.G. ha messo a disposizione dei presenti delle postazioni Help Desk per poter dare tutte le informazioni riguardanti la singola posizione contributiva. Diego Sbaffi , Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona ha aperto i lavori alla presenza dei Presidenti dei Collegi di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino e Pesaro e Urbino e dei Delegati Cassa dei Collegi provinciali. “Questa - ha esordito il presidente Sbaffi – è un'iniziativa importante perché non si parla solamente di pensioni, ma di tantissime altre attività che svolge la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti a favore di tutti noi e delle quali non siamo sufficientemente a conoscenza. Anche il sito che è stato rinnovato funziona molto bene e vi invito ad usarlo. È un momento importante per noi, ma anche per i tecnici della Cassa che hanno la possibilità di avere un riscontro diretto”. È stata poi la volta dell'intervento di Enrico Rispoli, Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. “Grazie Presidente per questo convegno in questa bella location. Vi porto i saluti del Presidente Maurizio Savoncelli. Questa è un'occasione che da la possibilità di colloquiare con i massimi vertici, con due esperti e con il direttore Maria Luisa Caravita. Simbolo di un cambiamento nella gestione delle Cassa. Questa è l'impostazione finalizzata da Diego Buono per ristrutturare il personale e per far sì che venissero ottimizzate le risorse per dare servizi più qualificati all’utenza e rispondere alle esigenze degli iscritti. Anche attraverso minori spese, ma mantenendo la stessa qualità dei servizi, anzi migliorandoli nella efficienza e nella qualità”. La Dottoressa Maria Luisa Caravita, direttrice C.I.P.A.G. si è unità ai saluti: “Ringrazio il Presidente Sbaffi e i consiglieri perché questo rappresenta un momento formativo e di confronto. Momento di cambiamento alla cassa, con maggiore vicinanza agli iscritti: questo serve a noi per meglio comprendere le esigenze. Abbiamo una struttura che rispetta le regole e fa il possibile per rendersi conto delle esigenze degli iscritti. Dobbiamo intraprendere un percorso di avvicinamento agli iscritti”. Poi è stata la volta di Diego Buono, Presidente C.I.P.A.G. ha prendere la parola per la sua esposizione. “Buongiorno a tutti e saluti a Simona Domizioli, delegata della Cassa per il Collegio di Ancona. Molto spesso vediamo le istituzioni come una cosa lontana da noi, ma la Cassa siamo noi perché tutti contribuiscono alla Cassa. La mia intenzione è di dialogare con voi, da iscritto a iscritto, di assistenza, previdenza e futuro pensionistico. Spero che alla fine di questa giornata ci sia il confronto e il vostro contributo per migliorare la prestazione. In tutti i Collegi d’Italia stiamo raccogliendo i consigli e ciò da la possibilità alla struttura della Cassa di conoscere i geometri e le loro problematiche nella professione. Le regole vanno rispettate, però noi dobbiamo anche sapere che dietro ad un numero di matricola c’è una persona che lotta per lavorare”. DICEMBRE 2018

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Collegio

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A sinistra: Geom. Diego Buono, Presidente Cipag e Geom. Diego Sbaffi, Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati Ancona

Alcune date fondamentali La Cassa nasce nel 1955 con la legge 990/55 e dal 1967 viene resa obbligatoria. 1982: si passa dal contributivo al retributivo. 1995: l’ente diventa privato. 1998: prime riforme 2007: si ritorna ad un sistema contributivo per le prestazioni di anzianità. 2010: si passa al sistema contributivo anche per le pensioni di vecchiaia. “Di stretta attualità – ha continuato Buono - il dibattito sul passaggio al contributivo. Come venivano liquidate le pensioni del sistema retributivo: calcolo non sui versamenti, ma sui redditi dichiarati: spesso si prendevano i migliori 10 anni degli ultimi 15, i migliori 20 dei 25 o i migliori 30 degli ultimi 35 anni. Generavano delle pensioni molto alte e spesso si riceveva in pensione più di quanto si era versato”. I contributi dei Geometri sono così composti: -contributo di maternità di 12 euro -contributo integrativo 5% sul volume d’affari. Minimo 1.625 euro -contributo soggettivo pari al 15% del reddito con un minino 3.250 euro. “Ma come viene calcolata - ha proseguito Buono - una pensione contributiva? Per il soggettivo è come se facessimo un salvadanaio con il contributo soggettivo e cioè un montante contributivo con la rivalutazione della svalutazione. Questo montante lo moltiplico di un coefficiente in base all’età che rappresenta l’attesa di vita. Al momento attuale 79 anni per gli uomini e 83 per le donne. Quando decido di andare in pensione raggiungendo il requisito, vedo cosa ho nel mio salvadanaio e lo divido per gli anni di aspettativa. È un sistema che non pesa sulle generazioni future. Il messaggio per i giovani: la futura pensione ce le costruiamo anno per anno. Non dobbiamo pensare che queste pensioni siano così generose come siamo abituati a sentire; quella più alta che la Cassa paga è di 62.500 euro lordi annui. Queste pensioni non vengono pagate con ciò che viene versato oggi”. Solo in pochi casi si interviene con l’integrativo. Esistono le pensioni di reversibilità: 60% al coniuge senza figli e un 20% in più per ogni figlio. Nel 1998 iniziano le riforme dopo la privatizzazione del 1995 “Nel 1996 – ha detto Il Presidente Buono - si fece il primo bilancio attuariale: ciò sta a significare che, per assurdo, se domani non si iscrivesse più nessuno ai Collegi dei Geometri, la Cassa con gli attuali iscritti,

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Collegiio doveva essere sostenibile per 30 anni. Oggi dalla riforma Fornero in poi deve essere sostenibile 50 anni. Per fare un paragone l’Inps non è sostenibile nemmeno per un anno. Nel 1996 eravamo una cassa molto ricca perché erano poche le pensioni erogate: una ricchezza però virtuale. Prima del 1995 il contributo era del 10% poi venne abbassato al 7% e in seguito al 5%; una scelta scellerata perché si chiedevano pochi contributi, ma si versano le pensioni. Nel 1996 la liquidità della Cassa sarebbe bastata per pagare le pensioni fino al 2003, poi si sarebbero pagate le pensioni vendono il patrimonio immobiliare e nel 2008 la cassa sarebbe stata commissariata e quindi la prima cosa che il commissario avrebbe fatto sarebbe stato di far pagare il debito a tutti. Fortunatamente chi governava la Cassa all'epoca ha messo in atto delle riforme”. La cassa al momento paga 490 mln di euro di pensioni all’anno. Nel 1995 le pensioni erogate ammontavano a 80 mln di euro. Nel 1967, al momento al passaggio all'obbligatorietà, ci furono più di

Geom. Diego Buono, Presidente Cipag

47 mila iscritti. “Una delle riforme attuate è stata di diminuire le pensioni. Altra riforma si è rivolta agli aumenti contributivi fino ad arrivare oggi a regime ad una aliquota dal 12% al 15% sul reddito. Aumento che si è abbinato ad un sistema economico in crisi. Per fare un paragone gli autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno una aliquota del 24,50%”.

Andamento contributi-pensioni 1995-2016

Andamento contributi-pensioni anni 1995-2016

In migliaia di €

515,0

500,0 408,1 426,9 411,3 423,3 376,9

400,0 326,9 330,2

200,0

170,6 121,7

135,2 136,3

100,0

0,0

80,2 65,2

189,0

210,7 202,8

98,5

67,1

119,4

68,7

134,7 142,8

69,8

70,3

155,0

172,1

230,3 240,9

186,0

199,6

255,1

222,6

305,0 247,4

331,9

379,0

393,8

421,4

437,6

454,0

470,4 477,3

120

100

80 Iscritti

300,0

353,0

421,4

454,4 451,6

482,0

60

273,4

40

20

95,5

95,4

95,0

94,7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

73,3

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Iscritti

74,8

76,3

89,9

91,8

92,9

92,8

93,5

94,5

Contributi complessivi (al netto maternità)

95,0

95,1

92,3

89,6

0

Pensioni complessive

9

“In questa slide possiamo vedere come tra il 2004 e il 2009 la forbice tra la somma totale dei contributi e la somma totale delle pensioni si allargava di parecchio; i geometri producevano redditi che portavano la Cassa ad un divario considerevole dall'ammontare delle pensioni. In seguito c’è stato l’aumento dell'aliquota dal 12 al 15% e si può notare come si arrivi al 2014 con il valore totale delle pensioni maggiore dei contributi. Adesso si sta di nuovo aprendo la forbice a favore dei contributi e nel 2018 dovrebbe essere sempre un 5% in più dei contributi rispetto alle pensioni. Oggi sappiamo che negli ultimi 10 anni il pil è stato sempre basso e il settore costruzioni ha avuto una prestazione mediamente del 40% in meno del pil dell’Italia. Però il montante della Cipag si è attestato al 20% in meno del pil, ma comunque un 20% in più del settore delle costruzioni e il 20% in più degli architetti e il 9% in meno degli ingegneri. Quindi l'unico aspetto positivo è che al contrario di quello che si sente dire in giro quando si parla di una professione finita, in realtà la categoria dei Geometri nel settore costruzioni ed edilizia e quella che è riuscita difendersi meglio in questi anni di crisi”. DICEMBRE 2018

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Le prestazioni

Il Sistema prevedeva VECCHIAIA

ANZIANITA’

CRITERI

58 ANNI - 35 ANNI CONTRIBUZIONE

65 ANNI - 30 ANNI CONTRIBUZIONE

E adesso a regime Pro Rata

CRITERI

VECCHIAIA ANTICIPATA

VECCHIAIA

ANZIANITA’

Calcolo misto contributivo dal 2007

Calcolo retributivo

Calcolo misto contributivo dal 2010

60 ANNI - 40 ANNI CONTRIBUZIONE

70 ANNI - 35 ANNI CONTRIBUZIONE

67 ANNI - 35 ANNI CONTRIBUZIONE

10 Il sistema retributivo prevedeva che si potesse andare in pensione con 58 anni di età e 35 di contribuzione (Anzianità), oppure con 65 anni di età e 30 di contribuzione (Vecchiaia). “Oggi con il regime contributivo andremo, a regime, con 60 anni di età e 40 di contribuzione entro il 2020 (Anzianità). Esistono anche altre possibilità. Una è la pensione di vecchiaia anticipata, un sistema misto (contributivo dal 2010) a 67 anni e 35 di contribuzione. In più c’è una pensione di vecchiaia a 70 anni di età e 35 anni di contribuzione, calcolata però con il sistema retributivo. Anche perché la pensione retributiva garantisce la pensione minima cosa che non permette quella contributiva”. Il tasso di sostituzione per i dipendenti è il rapporto tra pensione percepita e ultima busta paga. Per i professionisti non si può fare perché vivono di anni più favorevoli e anni meno favorevoli. “Il tasso nel tempo è passato dal 90 al 35%, per il 1975, per esempio, il tasso di sostituzione era del 90% quindi la pensione percepita era il 90%. Nel 1998 è passato al 80%, nel 2003 al 70%. Con il contributivo puro una pensione di anzianità dal 2007 da un tasso si sostituzione del 35%. In tutta Europa i tecnici si sono confrontati per vedere quale deve essere il tasso di sostituzione minimo per dare una pensione adeguata ed è stato definito che questo tasso di sostituzione deve essere del 50% . Noi quindi dobbiamo far sì che quel tasso deve essere portato al 50%, questo nel retributivo. L’unica che riesce a fare un 50% è la gestione separata dell’Inps”.

Pensione di anzianità

calcolo pro rata 60 anni e 40 di contributi

20 ANNI DI ISCRIZIONE – REDDITO MEDIO € 20.000 90% 80%

20.000

70%

15.000 10.000

35%

5.000 0 1975

1980

1985

1990

1995

1998

2000

2003

2005

2007

2010

2015

2020

2025

2030

2035

TASSO DI SOSTITUZIONE OBIETTIVO AL 50%

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Nel 1997 la media era del 90%, nel 2014 del 65%, nel 2022 sarà al 50%. Dopo il 2022 scenderà fino ad arrivare al 35%. “Il gap è da integrare con il contributo integrativo in misura del 5% del volume d’affari. Questo contributo integrativo doveva servire solo al mantenimento dell’ente, ma poi la riforma Dini ha detto che se si recuperava più integrativo di quello che serve per l'ente, allora si poteva usare come previdenza. Adesso stiamo studiando di inserire 2 di quei 5 punti percentuali nel cassetto della previdenza, ricordando che l'integrativo arriva dal volume di affari. Questa riforma deliberata dal Cda deve essere approvata da una Comitato di geometri, dal Collegio sindacale, dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia. Non l’abbiamo ancora fatta perché adesso stiamo al 60% e rallenteremmo la differenza che ci sta portando verso il 50%. Nel lontano futuro potrebbe essere aumentato di uno o due punti il soggettivo per arrivare a quel 50%”. Le entrate della Cipag nel 2017: - contributo soggettivo 358,3 mln di euro - contributo integrativo 175 mln - interessi 39,6 mln - rendita patrimonio mobiliare 7 mln - rendita immobiliare 5,9 mln “La Cassa possiede un patrimonio immobiliare di 900 mln di euro, però è molto vecchio provenendo dagli anni 50 e 60 quindi la Cipag è partita con una riqualificazione del patrimonio con 400 mln di un fondo di proprietà al 100% di Cassa Geometri gestito da una SGR. Nello stesso momento a Roma ci sono state dismissioni del patrimonio e adesso anche a Milano per riqualificare altri immobili. Da 20 anni non si acquista niente se non piccoli sedi per i collegi. La nostra esposizione è al 43% sugli immobili e ci hanno consigliato di essere esposti al massimo al 35%, ciò significa che al momento non possiamo fare nessun grande investimento. In questo momento si sta investendo nella riqualificazione degli immobili perciò la differenza tra gli investimenti e il ricavato ci da 5,9 mln. Inoltre sono investiti 800 mln di euro nel patrimonio mobiliare che ci da un reddito di solo 7 mln che è indubbiamente basso. Possiamo dire perciò in questo caso che la Cassa è un punto di prelievo del governo. È stata anche imposta dal Governo alla Cassa la spending review, si deve fare un risparmio che va in un fondo dello Stato. Un risparmio che oggi è arrivato al 20%”. Le uscite della Cassa nel 2017 “Le uscite sono state di 456,1 mln, più del soggettivo che viene versato, quindi una parte dell’integrativo va a coprire il debito previdenziale. - 36,2 mln sono una riserva per ridurre il gap - 36,2 mln fondo per svalutazioni crediti e accantonamenti vari per esempio nel caso non si riescono a recuperare alcuni dei contributi. A questo proposito possiamo dire che esistono due tipi di morosità: una, diciamo, dell'ultimo periodo che è figlia delle crisi, l'altra di chi invece da 15 o 20 anni non versa i contributi DICEMBRE 2018

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all’ente e per questo motivo non avrà la pensione. Così facendo però arrecano un danno per concorrenza sleale verso chi paga le tasse. Ecco questa è una categoria che va combattuta fino alla morte! La Cassa affida i crediti alle società di recupero crediti: sappiate che si tratta di qualche caso di chi non paga la Cassa da venti anni. - 21,3 mln spese di gestione dal contributo integrativo - 22,2 mln sono pensioni di invalidità e inabilità, cioè assistenza per invalidità (pensione fino al 70%) e inabilità che si cancellano per questo motivo dal Collegio e la Cassa paga fino al decesso e anche la reversibilità”. Struttura della Cassa 159 i dipendenti nel 2009, oggi sono 131che svolgono per la Cassa dei compiti che sono sempre più rilevanti. 148 mila sono le posizioni attive. Il contact center risponde entro 24 ore ad un quesito alla Cassa e per ogni posizione esiste un fascicolo personale dove vengono conservate le domande fatte e le risposte inviate. 9 sono le persone nel front office. Servizi che la cassa offre ai propri iscritti -welfare -accesso dei giovani alla professione : una parte del contributo integrativo, oltre alle pensioni di invalidità e inabilità, serve per consentire l'iscrizione ai giovani che pagano un quarto del contributo soggettivo e per i successivi 3 anni pagano metà del contributo. Comunque la Cassa interviene con il contributo figura tivo cioè è come se il giovane comunque risulta aver versato tutto il contributo soggettivo. - polizza sanitaria integrativa che copre grandi eventi morbosi: usatela perché da quest’anno la polizza comprende numerosi prestazioni di prevenzione, oltre al check-up cardiologico, il controllo della vista, dell'udito, le visite ginecologiche o urologiche. Abbiamo convenzionato le migliori strutture, se volete potete anche segnalare delle strutture che non lo sono ancora. Questa convenzione contiene una polizza di LTC (Long term care, cura a lungo termine, ndr). Per chi non è autosufficiente viene riconosciuto un assegno mensile di 1.600 euro che unito alla pensione costituisce una buona cifra. - provvidenza straordinaria: nei momenti in cui per alcuni periodi non possiamo lavorare per motivi sanitari oppure in caso di terremoti e/o alluvioni - maternità. - incentivi per i corsi di formazione : fino a 35 anni si possono fare tutti i corsi di formazione con un con tributo di 200 euro. Per chi ha più di 35 anni allo stesso modo vengono aiutati per tutti i corsi che fanno riferimento alle specializzazione; anche qui con un incentivo di 50% del costo del corso fino ad un massimo di 200 euro, oppure per i corsi Bim o per la protezione civile. Anche i corsi specialistici per i geometri che si trovano nelle zone terremotate e che hanno fatto dei corsi specifici hanno un finanziamento di 200 euro dalla Cassa, anche i corsi sulla mediazione segnalati dal con-

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siglio nazionale. Acceso al credito: la Banca Popolare di Sondrio, banca tesoriera, mette a disposizioni finanziamenti e prestiti anche a tassi molto bassi. Esistono anche due Confidi professionali che sono partecipati dalla Cipag con garanzia per accedere al credito. - la carta di credito del geometra: consente il versamento rateale dei contributi delle cassa. Ogni tre anni - ha concluso il Presidente Buono - viene pubblicato il Bilancio attuariale che ad oggi ci consente di poter dire che la Cassa ha una sostenibilità di 50 anni”. Di seguito hanno preso la parola la Dott.ssa Paola Celli, Vice Direttore Generale C.I.P.A.G. e la Sig.ra Giovanna Castronuovo, Responsabile ufficio istruttoria prestazioni C.I.P.A.G. che hanno parlato delle prestazioni previdenziali con particolare riferimento a Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo.

Dott.ssa Paola Celli, Vice Direttore Generale C.I.P.A.G

Ha preso per prima la parola la dott.ssa Celli: “Le prestazioni previdenziali della Cassa sono: - pensione di vecchiaia - pensione di anzianità - pensione di invalidità/inabilità - pensione ai superstiti (reversibilità) Vecchiaia vecchiaia: retributiva decorrenza dall’evento vecchiaia mista con decorrenza dalla domanda. Regime retributivo fino al 2009 e contributivo dal 2009. vecchiaia contributiva a 67 anni anche con 20 anni di contributivi regolari.

Anzianità La pensione di anzianità entrerà a regime nel 2020, 60 anni d’età o 40 anni di contributi, nel 2018 60 anni di età e 38 di contributi, nel 2019 60 anni di età e 39 di contribuzione. Fino al 2019 si può fare 40 anni di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica. Il calcolo è misto: retributivo fino al 2006 e contributivo dal 2007. In prossimità della maturazione dei requisiti andatevi a controllare la posizione contributiva per sanare certe morosità oppure andate a vedere l’anzianità contributiva tramite l’area riservata del sito oppure l’estratto conto. Pensione di invalidità e inabilità Se non si è iscritti alla Cassa il trattamento non può essere erogato: occorrono almeno 10 anni di iscrizione in caso di malattia o almeno 5 anni in caso di infortunio. Pensioni ai superstiti - indiretta: trattamento ai superstiti dell’iscritto che non ha maturato la possibilità di andare in pensione, anche per i figli inabili o universitari. Il geometra deve essere iscritto alla Cassa al momento della morte da almeno 10 anni. - reversibilità: trattamento a favore della moglie e dei figli di geometra che era già in pensione. La decorrenza dei trattamenti è ancorata al primo giorno dopo l’avvenuto decesso. Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo Ricongiunzione Se si sono maturati i contributi presso una gestione precedente, per esempio all’Inps, la ricongiunzione si definisce attiva e non è gratuita. Viene definita passiva se dalla Cassa vado alla gestione Inps. La ricongiunzione è onerosa: si fa la differenza con l’importo di pensione con i contributi ricongiunti e l’importo senza i contributi ricongiunti. L’onere può essere pagato in un’unica soluzione o ratealmente. In mancanza del pagamento non si può fare un’altra domanda. L’onere è interamente deducibile dalle tasse. Giovanna Castronuovo, Responsabile ufficio istruttoria prestazioni C.I.P.A.G. Totalizzazione Consente di sommare gratuitamente i vari periodi contributivi che sono stati fatti in periodi non coincidenti con gestioni diverse, il titolare non deve essere già in pensione. Il pagamento della pensione viene fatta dall’Inps anche se non è coinvolto come ente. DICEMBRE 2018

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I trattamenti conseguibili sono i seguenti: - anzianità - vecchiaia - inabilità - indiretta. Cumulo Sulla falsariga della totalizzazione è gratuito per i periodi contributivi non coincidenti. Non esiste la possibilità di cumulo se si è già titolare di pensione. Anche in questo caso la pensione viene pagata dall'Inps. Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni. È possibile esercitare il cumulo anche se risultano perfezionati i requisiti minimi per il diritto al trattamento autonomo in una sola delle gestioni coinvolte. Pensioni conseguibili: - vecchiaia requisiti minimi 66 anni e 7 mesi fino al 2018 e 67 anni dal 2019 + 20 anni di contribuzione cumulata. La prestazione è a formazione progressiva Al fine dell'accesso alla quota di spettanza della Cassa il geometra deve avere maturato 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata tra le varie gestioni interessate. Il calcolo è retributivo se si sono maturati almeno 35 anni presso la Cassa. - pensione anticipata Per il raggiungimento dei requisiti occorrono, fino al 2018, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal 2019 occorreranno 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. Il calcolo è interamente contributivo. Per le pensioni di inabilità e indiretta devono essere fatti salvi anche gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato lo stato invalidante (per inabilità), ovvero nella quale il dante causa risultava iscritto alla data de decesso. La pensione in regime di cumulo è un'unica pensione e gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (rivalutazione, integrazione al minimo, maggiorazione sociale) sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge”. Giovanna Castronuovo ha parlato della differenza tra totalizzazione e cumulo. “Come requisiti per i 2018 è più facilitata la totalizzazione, nella quale il calcolo con il sistema contributivo viene corretto dall'algoritmo. Per la pensione di vecchiaia nel 2018 occorrono 67 anni e 1 mese nel caso della totalizzazione e 70 anni di età e 35 anni di anzianità per il cumulo”.

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Esempi di Liquidazione di pensione di vecchiaia in regime di cumulo

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 CALCOLO (LEGGE DI BILANCIO 2017) E DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO ESEMPI REQUISITI INPS Requisiti per la pensione di vecchiaia

Età

66 e 7 mesi

Anzianità contributiva

20 anni cumulati

REQUISITI CASSA Anzianità maturata

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Anzianità maturata

70 anni 35 anni cumulati

5 anni

32 anni

Età anagrafica ad oggi 66 anni e 7 mesi

Il professionista ha maturato complessivamente ad oggi 37 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo (5+32=37). Ha raggiunto, pertanto, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo (66 anni e 7 mesi di età e più di 20 anni di contribuzione cumulata). La misura della prestazione sarà composta da una quota erogata attualmente dall’Inps sulla base di 5 anni di contributi accreditati in tale gestione e da una seconda quota, a carico Cassa, che sarà liquidata all’età di 70 anni sulla base di 35 anni e 5 mesi di contribuzione.

In tal caso la quota Cassa sarà effettuata con il sistema di calcolo reddituale 25

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 CALCOLO (LEGGE DI BILANCIO 2017) E DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO ESEMPI REQUISITI INPS

Età

Requisiti per la pensione di vecchiaia 66 e 7 mesi

Anzianità contributiva

20 anni cumulati

REQUISITI CASSA

Anzianità maturata

Requisiti per la pensione di vecchiaia

In particolare:

15 anni

Anzianità maturata

70 anni 35 anni cumulati

Età anagrafica ad oggi 66 anni e 7 mesi

20 anni

Il professionista ha maturato complessivamente ad oggi 35 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo (15+20=35). Ha raggiunto, pertanto, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo (66 anni e 7 mesi di età e più di 20 anni di contribuzione cumulata). La misura della prestazione sarà composta da una quota erogata attualmente dall’Inps sulla base di 15 anni di contributi accreditati in tale gestione e da una seconda quota, a carico Cassa, all’età di 70 anni sulla base di 23 anni e 5 mesi di contribuzione.

In tal caso la quota Cassa sarà effettuata con il sistema di calcolo contributivo

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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 CALCOLO (LEGGE DI BILANCIO 2017) E DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO ESEMPI REQUISITI INPS Requisiti per la pensione di vecchiaia Età Anzianità contributiva

66 e 7 mesi 20 anni

REQUISITI CASSA Anzianità maturata

Requisiti per la pensione di vecchiaia

In particolare: 15 anni

Anzianità maturata

70 anni 35 anni

5 anni (cancellato Cassa)

Età anagrafica ad oggi 66 anni e 7 mesi

Il professionista ha maturato complessivamente 20 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo (15+5=20). In tal caso risultando raggiunti i requisiti minimi previsti dall’art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione nella gestione Inps (66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione cumulata) l’Inps potrebbe procedere alla liquidazione della propria quota. Tuttavia il professionista per acquisire il diritto alla quota Cassa dovrebbe raggiungere un’anzianità contributiva complessiva cumulata di 35 anni, ma risultando cancellato non potrà mai maturarla.

In questo caso è maturato il diritto alla sola quota INPS. E’ da valutare preliminarmente l’opzione della totalizzazione 27

Cassa Geometri 18

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Normativa

INTERVENTI

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GIACOMO CIRCELLI Giacomo Circelli, architetto. Ha sempre operato nella Pubblica Amministrazione sin dal 1979. Ha lavorato in vari Comuni ed attualmente è dirigente del Comune di Ancona della Direzione S.U.I. (Sportello Unico Integrato) SUE, SUAP.,Edilizia pubblica, Pianificazione Attuativa, Commercio, Attività Produttive, Polizia Amministrativa, Patrimonio. Inoltre è Dirigente reggente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile.

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Recepimento del nuovo schema di RET e delle definizioni uniformi da parte dei Comuni

Esattamente dieci anni fa, su una rivista economica regionale, è stato pubblicato un mio articolo dal titolo “Legare la qualità architettonica alle specificità del territorio” che terminava con il seguente paragrafo: “Auspichiamo pertanto che ogni Comune si adegui al contenuto dell’art. 4 del DPR 380/2001, adottando un proprio regolamento edilizio che contenga semplicemente le modalità costruttive, con particolare riguardo all’architettura, alla sicurezza e alla vivibilità degli edifici.” Già dieci anni fa, mettevo in evidenza l’inutilità degli ancora attuali regolamenti edilizi in quanto imbottiti di norme che riportano integralmente leggi nazionali e regionali e dettano requisiti di sicurezza ed ambientali superati di gran lunga dall’attuale tecnologia. Dopo otto anni dalla mia pubblicazione, il 20 ottobre 2016 attraverso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni, è stata raggiunta l’intesa per l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4 del DPR 380/2001. Più che regolamento edilizio-tipo sarebbe stato più corretto averlo definito Schema di regolamento edilizio-tipo in quanto la Conferenza Unificata ha adottato una serie di definizioni, esattamente 42, valide per tutto il territorio nazionale, dividendo lo schema in due parti; la parte prima detterà i principi e disciplina generale dell’attività edilizia attraverso il rimando a tutte le leggi nazionali e regionali le quali non dovranno, in nessun modo, avere spazio nel regolamento, la parte seconda dovrà riportare le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia lasciando quindi ad ogni comune italiano, finalmente, la possibilità di adottare un proprio regolamento edilizio rivolto al raggiungimento di una migliore qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie

e dell’ambiente urbano attraverso norme prestazionali indicando livelli da assolvere o azioni e comportamenti progettuali da praticarsi. Parlare lo stesso linguaggio in tutto il territorio nazionale attraverso le 42 definizioni, è sicuramente un grosso passo avanti verso la semplificazione ma alcune Regioni, utilizzando la possibilità di apportare chiarimenti alle stesse, hanno di fatto modificato alcune definizioni o ne hanno aggiunte altre di valenza esclusivamente regionale, vanificando di fatto l’obiettivo che l’Intesa si era posto. La Regione Marche con la legge n.8 del 3 maggio 2018, ha recepito lo schema di regolamento ediliziotipo con conseguenza per i Comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema del RET e relativi allegati entro il termine di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge, dopodiché, decorso inutilmente tale termine, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. I 180 giorni sono scaduti il 6 novembre e pertanto dal 7 novembre 2018, nell’intero territorio regionale, valgono le 42 definizioni e le indicazioni tecniche di dettaglio regionali a chiarimento delle stesse. Un primo sforzo che dobbiamo fare è capire esattamente la portata delle 42 definizioni rispetto al passato e rispetto all’attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Il recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali dei PRG e piani attuativi vigenti; la legge regionale obbliga ai Comuni che utilizzano la Superficie Utile Lorda o il Volume di utilizzare la Superficie Totale o il Volume Totale e pertanto, considerato che la Superficie Totale viene definita come DICEMBRE 2018

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Normativa “somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo esterno dell’edificio”, la Regione ha dapprima definito, in quanto assente tra le 42 definizioni nazionali, cosa s’intende per profilo esterno perimetrale, poi inserito nella legge di recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo, la possibilità nel caso di nuove costruzioni, di realizzare, in aggiunta agli indici di piano, nuove superfici o volumi per i piani interrati e il 50% del volume o della superficie dei piani seminterrati; analogamente per le ristrutturazioni e nelle trasformazioni di edifici esistenti, non sono considerati come volumetria esistente i volumi dei piani interrati ed il 50% dei seminterrati. La definizione di profilo esterno dell’edificio si è resa indispensabile ai fini dell’applicazione della definizione di Superficie coperta, della Superficie totale e della Superficie lorda.. La Superficie coperta è definita come la “Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.”. Per profilo esterno perimetrale si intende “La linea ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo di ciascun piano del manufatto edilizio fuori terra, seminterrato o interrato, delimitato dagli elementi verticali esterni, quali pareti perimetrali comunque realizzate, pilastri, setti portanti, ad esclusione di terrazze, balconi, pensiline, scannafossi, bocche di lupo e cavedi di aerazione laterali.” Così come definito, il profilo esterno perimetrale influisce sull’applicabilità della definizione n. 25 – Numero dei piani “È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL)”.

La superficie lorda è la “Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo esterno dell’edificio

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Azimut escluse le superfici accessorie”. Per superficie accessoria s’intende la “Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri tramezzi, sguinci, vani di porta e finestre…………. …..omissis….”. Dalla contestuale lettura delle precedenti definizioni, si evince che nel numero dei piani concorrono anche i locali interrati, parzialmente per i soli muri esterni. Tra le 42 definizioni è importante quella di Carico urbanistico; finora abbiamo cercato cosa si potesse intendere attraverso la notevole giurisprudenza in materia; ora finalmente abbiamo una definizione certa. Da porre attenzione su due importanti definizioni che sicuramente avranno influenza sulla progettazione degli edifici tali da comprometterne l’architettura e forse l’attuazione degli strumenti urbanistici. Analizziamo la prima. 18 – Sagoma – “Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.”. Pensiamo ad un balcone, ad una pensilina, ad una canna fumaria, ad un cornicione, solo per citare alcuni elementi che possono rientrare tra aggetti o sporti superiori a 1,50 m.. La Regione ha pensato bene di chiarire alcune situazioni specificando tra le indicazioni tecniche di dettaglio che “Nella definizione di sagoma così come formulata sono esclusi gli impianti tecnologici, quali: canne fumarie, condizionatori, ecc.” Immaginiamo un’attività produttiva inserita in una zona industriale che ha bisogno di installare all’esterno dell’edificio un impianto necessario al sistema produttivo dell’azienda. Installato anche con larghezza superiore a 1,50 m. questo non inciderà sulla sagoma e conseguentemente sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati; ma se tale impianto avesse bisogno di una copertura, anche semplicemente a sbalzo, avrà bisogno di rispettare le distanze sia dai confini di proprietà che dagli altri edifici. Pensiamo ancora ad un edificio già esistente e magari anche con elementi condonati con sbalzi o sporti maggiori di 1,5 m. costruiti abusivamente dal proprietario avulsi all’architettura dell’edificio. Se quest’ultimo fosse ubicato in una zona tutelata paesaggisticamente e fosse oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia attraverso la completa demolizione, la nuova ricostruzione dovrà necessariamente rispettare la sagoma e quindi riproporre gli stessi elementi condonati, con grave spregio all’immagine del nuovo edificio e dell’ambiente circostante. La seconda definizione è quella delle distanze. 28 – Distanze – “Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di


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proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta”. Per prima cosa vediamo subito che non ci saranno più differenze tra i vari confini per la misurazione delle distanze. Indipendentemente se trattasi di confini di proprietà, dalla strada o di edifici, la distanza prevista dagli strumenti urbanistici deve essere sempre essere misurata da ogni punto della sagoma dell’edificio e quindi da ogni suo punto anche di aggetti o sporti superiori a 1,5 m. Questo comporterà indiscutibilmente la necessità di misurare le distanze radialmente con grosse limitazioni per la realizzazione di nuove costruzioni nelle zone di completamento. Certamente nulla cambia rispetto alla giurisprudenza civile in merito alle distanze che devono essere considerate dagli aggetti, ma dal punto di vista edilizio ed urbanistico molti piani e soprattutto molte interpretazioni dei vari tecnici comunali hanno omesso gli aggetti come limite da cui partire per calcolare le distanze. Oggi quindi dobbiamo resettare le vecchie convinzioni e confrontarci con la nuova definizione. Considerate tutte le problematiche e limitazioni evidenziate, “Costruire nel costruito”, utilizzato da tempo a difesa del consumo di territorio, potrebbe rimanere solamente uno slogan da utilizzare nei convegni e nelle discussioni da salotto, ma questo non significherebbe perdita di qualità, tutt’altro. La eventuale minore realizzazione di volumi e/o superfici potrebbe certamente incidere sull’economia e sul reddito di certi imprenditori, ma sicuramente avere più spazi liberi in città con un diradamento del tessuto edilizio esistente, aumenterebbe di molto la qualità dell’ambiente urbano sia dal punto di vista dell’architettura che come habitat. La Regione Marche ha instaurato un tavolo tecnico composto da esponenti dell’ANCI, dell’UPI e da esponenti degli Ordini professionali al fine di monitorare l’attuazione della legge regionale e di verificare le difficoltà e limitazioni dovute dall’applicazione delle nuove definizioni con l’impegno di portare al tavolo nazionale della Conferenza Unificata eventuali proposte di modifica.

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Normativa È comprensibile che oggi, nell’apparato tecnico, sia professionistico che istituzionale, ci sia una fase di assestamento e di smarrimento dovute alle diverse interpretazioni che escono da vari fonti molte delle quali con lo scopo di riportare la lettura delle nuove definizioni ai vecchi parametri con i quali siamo abituati a ragionare. Ma dobbiamo fare un passo avanti, capire che il vecchio regolamento edilizio è obsoleto da decenni e che la qualità urbana è diventata necessariamente un valore aggiunto della società. Vivere in ambienti salubri, belli, energeticamente sostenibili porterà sicuramente gioia e serenità ed una migliore consapevolezza di ciò che ci circonda. Oggi tutti i Comuni si troveranno a dover redigere il proprio regolamento edilizio con un dovere ben preciso: migliorare la qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie e dell’ambiente urbano. Non so quale potrà essere la risposta dei Comuni, ma sono sicuro che questa sfida, arrivata purtroppo con molto ritardo, porterà sicuramente ad un nuovo concetto di qualità urbana, diverso da quello visto finora, pur con le difficoltà di applicazione di alcune nuove definizioni.

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INTERVENTI

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ACHILLE BUCCI Architetto con master biennale in management pubblico, dirigente dell’ufficio Urbanistica, Paesaggio informazioni Territoriali ed Edilizia della Regione Marche. Presidente della Commissione regionale per il Paesaggio e responsabile del sistema cartografico regionale.

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Il nuovo Regolamento Edilizio Tipo nazionale e la legge regionale di recepimento

Premessa Il percorso verso il Regolamento Edilizio Tipo (in seguito RET), approvato con l’intesa siglata tra Stato, Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, nasce con la modifica introdotta dall’art.17 bis della legge n.164/2014 (di conversione del decreto legge 133/2014, cd. “Decreto Sblocca Italia”) all’art.4 del Testo Unico dell’Edilizia con la comparsa del nuovo comma 1-sexies (“ Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono accordi… per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo”). A dire il vero era ormai da un po' di tempo che la necessità di una semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia balzava sempre più spesso agli onori della cronaca. Da quando, ad esempio, era apparsa la notizia che, secondo una ricerca condotta dalla Banca Mondiale, l’Italia si classificava al 112°, su un totale di 185 Paesi esaminati, per complessità, costi e tempi necessari per un permesso di costruire e che i 233 giorni da noi necessari per avere un permesso di costruire, si riducevano a 88, 97 e 124 giorni, rispettivamente nel Regno Unito, in Germania e in Grecia! Come non segnalare poi la vicenda di un testo UNICO (?) dell’Edilizia che nei suoi primi 51 articoli ha trovato, nel tempo, ben 110 modifiche, con 7 nuovi articoli e 6 articoli sostituiti, con 19 commi abrogati, 38 aggiunti e ben 41 commi modificati! Del resto, chi di noi non ha avuto modo di imbattersi nella “babele normativa” che da sempre caratterizza, anche a livello locale, il processo di costruzione delle nostre città, gestito dai circa 8000 (tanti quanti sono i Comuni in Italia) diversi regolamenti edilizi comunali: con l’estrema varietà degli indici edificatori

utilizzati dai Comuni nei propri strumenti urbanistici, con i numerosi e diversi glossari utilizzati localmente per definire gli stessi elementi e parametri edilizi, con le numerose e diverse modalità per misurare gli stessi elementi che caratterizzano il manufatto edilizio: tra tutti, si pensi alle diverse modalità con cui nei Comuni italiani si misura l’altezza di un edificio o di un fronte, piuttosto che la sua superficie o il volume! A ben guardare erano le stesse ragioni che, quasi trent’anni prima dello Sblocca Italia, avevano portato all’art. 25, comma 1, lett.b) della legge 47/1985 (il cd. “primo condono edilizio”) in cui si chiedeva alle Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, di emanare norme per definire “…criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia.” e da cui era poi scaturito il Regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche (regolamento regionale n.23/1989). Tornando all’art.4, c. 1 sexies, del T.U. dell’edilizia, ritengo opportuno segnalare alcuni importanti elementi del testo che di seguito riporto: “ Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle DICEMBRE 2018

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Normativa prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale…”. Rispetto ai potenziali dubbi di costituzionalità di un intervento statale in una materia, quella del governo del territorio, che la costituzione affida alla potestà concorrente dello Stato e delle Regioni e agli altrettanto forti dubbi nei confronti di una norma che interviene su una potestà, quella relativa alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite in materia edilizia, affidata all’esclusiva competenza del Comune (ai sensi dell’art.117, comma 6, della Costituzione), il legislatore nazionale assume tre importanti decisioni: - L’adozione dello schema di Regolamento Edilizio passa attraverso un accordo: si tratta quindi di un atto di adesione volontaria dei soggetti fir matari che reciprocamente escludono così, con tale firma, la possibilità di sollevare que stioni di legittimità in merito all’accordo stesso; - L’accordo non riguarda l’adozione di un rego lamento edilizio unico, come inizialmente sem brava dovesse essere, di uno strumento perciò fisso e invariabile, bensì di uno schema tipo, su scettibile perciò di interpretazioni e adattamenti; - I contenuti dell’accordo hanno però natura di livello equivalente delle prestazioni in mate ria di tutela della concorrenza e di diritti civi li e sociali dei cittadini sull’intero territorio na zionale e, in quanto tali, sono affidati alla com petenza esclusiva dello Stato. Si esclude così la possibilità, per gli altri soggetti firmatari, di introdurre modificazioni ai contenuti dell’ac cordo stesso! Principali contenuti dell’intesa Il testo dell’intesa, firmata come si è detto nella seduta della Conferenza unificata Stato, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016, si compone di tre articoli. L’art.1 stabilisce che l’intesa ha come oggetto l’approvazione di uno schema di regolamento edilizio (allegato1), strutturato sotto forma di indice, nonché dei suoi due allegati: - un primo allegato (All.A) contente le 42 defini zioni uniformi che dovranno d’ora in poi costitui re il vocabolario comune e, potremmo dire, avran no valore di sistema delle unità di misura (una spe cie di MKS dell’edilizia) su tutto il territorio nazio nale; - l’allegato B, contenente la raccolta delle disposi zioni sovraordinate in materia di edilizia, a cui ogni Regione dovrà poi aggiungere la ricognizione delle proprie specifiche disposizioni sulla stessa materia. L’art.2 definisce le modalità e i termini d’attuazione, stabilendo, in particolare: - che le Regioni recepiscano il RET entro 180 gior ni dalla firma dell’intesa e che i Comuni facciano altrettanto entro i 180 giorni successivi all’atto

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Azimut regionale di recepimento; - che le Regioni, attraverso i propri atti di recepi mento, compiano una seri di azioni: individuino quali delle 42 definizioni uniformi incidono sugli strumenti urbanistici; forniscano indicazioni tec niche di dettaglio per la corretta interpretazione delle definizioni uniformi; stabiliscano metodi, procedure e tempi per il recepimento da parte dei Comuni; definiscano norme transitorie per limita re gli effetti dell’intesa sui procedimenti in itinere; - che, decorsi 180 giorni dall’atto regionale di rece pimento, le 42 definizioni uniformi entrino co munque in vigore e siano prevalenti sulle disposi zioni comunali vigenti; - che l’entrata in vigore delle definizioni uniformi non comporti la modifica delle “previsioni dimen sionali” dei piani urbanistici vigenti. L’ultima parte dell’intesa, l’art.3, prevede infine il monitoraggio da parte dello Stato e delle Regioni delle attività di attuazione, l’aggiornamento nel tempo della raccolta delle disposizioni sovraordinate e la previsioni della possibilità di adottare ulteriori accordi ai fini dell’aggiornamento e modifica dell’intesa siglata nel 2016. La legge di recepimento della Regione Marche (l.r. 3 maggio 20198, n.8) Nel gennaio 2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’intesa per il Regolamento Edilizio Tipo, l’assessore al territorio e vicepresidente della Regione Marche ha attivato un tavolo tecnico di confronto per approfondire e discutere le problematiche derivanti dall’intesa. Al tavolo tecnico sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di soggetti portatori d’interessi pubblici aventi competenza in materia di edilizia: l’UPI per le Province marchigiane, l’ANCI per i Comuni, gli Ordini e i Collegi professionali degli architetti, dei geologi, dei geometri e degli ingegneri. Il lavoro serrato e proficuo di tutti i partecipanti al tavolo tecnico ha portato alla definizione di una bozza condivisa del testo della futura legge n.8/2008 “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’art.4, comma 1 sexies, del DPR 6 giugno 2001, n.380…”. La legge 3 maggio 2018, n.8 ( “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET in attuazione dell’intesa di cui all’art.4,comma1 sexies del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380…”), pubblicata sul bollettino della Regione n.41 del 10/5/2018, nel recepire lo schema di regolamento edilizio e le 42 definizioni uniformi, ottempera alle indicazioni dell’intesa con le seguenti azioni: - individua quali definizioni, tra le 42 riportate dall’intesa, hanno incidenza sugli strumenti urba nistici vigenti; - fornisce in fase di prima applicazione (fino all’ap provazione dei nuovi piani regolatori generali ela borati in coerenza con le definizioni uniformi) le indicazioni tecniche di dettaglio necessarie per la


Azimut corretta interpretazione delle definizioni stesse; - stabilisce le norme transitorie applicabili ai proce dimenti in itinere, siano essi titoli abilitativi edilizi o piani urbanistici; - dispone in modo da dare piena e precisa attuazio ne ai principi generali contenuti stabiliti dall’intesa. In merito a tale ultimo punto, si segnala il particolare rilievo dell’art.2 della legge, con cui il legislatore regionale ha ribadito il principio generale stabilito dall’art. 2, comma 4, dell’intesa: ”Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa”. Con l’art.2, comma 3, la legge regionale introduce infatti alcune misure correttive (applicabili fino a quando non subentreranno i nuovi piani urbanistici elaborati in base alle 42 definizioni uniformi) finalizzate a consentire la realizzabilità, in termini di città fisica, di quanto già consentito dall’applicazione congiunta del vigente regolamento edilizio comunale e del piano regolatore generale. Lo stesso articolo 2, al comma 4, prevede inoltre la possibilità per i Comuni, qualora riscontrino che le previsioni dimensionali del proprio strumento urbanistico possano mutare a seguito dell’applicazione delle nuove definizioni uniformi, di adottare varianti “correttive”, utilizzando la procedura semplificata indicata dall’art.15, comma 5, della legge urbanistica regionale n.34/1992. Si vuole infine evidenziare che la legge regionale, in coerenza con quanto stabilito dall’art.2 dell’intesa, fissa in 180 giorni il termine per il recepimento del RET da parte dei Comuni; nel caso dei Comuni ricadenti nel cratere sismico, individuati dal decreto legge 189/2016 , convertito dalla legge 229/2016, tale termine è fissato invece in cinque anni. Decorsi inutilmente tali termini le 42 definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia troveranno diretta applicazione e saranno prevalenti sulle disposizioni comunali. Di seguito una selezione del testo dell'intesa e le tabelle con il quadro delle definizioni uniformi. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA INTESA 20 ottobre 2016 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU n.268 del 16-11-2016)

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Normativa LA CONFERENZA UNIFICATA Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016; ... Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15 del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di sancire sul testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in seduta e che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (all.2); Considerato che l'ANCI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema, alla luce delle modifiche che sono state introdotte nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1, con particolare riferimento alla possibilità, per i comuni, di far partire i termini per l'adozione del regolamento successivamente al recepimento da parte delle regioni; Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema di regolamento edilizio-tipo; Sancisce intesa ...

Art. 1 Adozione del regolamento edilizio tipo

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è approvato lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recan ti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte integrante della presente intesa. 2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo decreto del Presidente della Re pubblica n. 380 del 2001, lo schema di regolamen to edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 3. In conformità all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto speciale e le Pro vince autonome di Trento e di Bolzano provve dono alle finalità della presente intesa, com patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Art. 2 Modalità e termini di attuazione

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della presente intesa, le regioni ordinarie DICEMBRE 2018

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Normativa provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di rego lamento edilizio tipo approvato, possono specifi care e/o semplificare l'indice. Le regioni, al tresì, individuano, alla luce della normativa re gionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli stru menti urbanistici e, ove necessario, in via tran sitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima ap plicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). 2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni unifor mi nei propri provvedimenti legislativi e regola mentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa, fermo re stando quanto previsto dal comma 3. 3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal me desimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi alle gati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordi nate in materia edilizia trovano diretta appli cazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato rece pimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regola mento edilizio tipo e relativi allegati. 4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensiona li degli strumenti urbanistici vigenti, che conti nuano ad essere regolate dal piano comunale vi gente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa. 5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano vigenti norme regionali che pre-

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vedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali,il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse. Art. 3 Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni

1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavo ro composto dal Governo le regioni e l'ANCI. 2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitorag gio, si procede, ove necessario all'aggiornamen to, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di rego lamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. 3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano altresì all'aggiornamento della rac colta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna regione ordi naria per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle in frastrutture e dei trasporti. 4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'A genda per la semplificazione, al fine di assicura re, anche attraverso accordi o linee guida, uni formità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia. Roma, 20 ottobre 2016


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Normativa

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 268 ALLEGATO A

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCI

ACRONIMO

DESCRIZIONE

1 - Superficie territoriale

ST

2 - Superficie fondiaria

SF

3 - Indice di edificabilità territoriale 4 - Indice di edificabilità fondiaria 5 - Carico urbanistico

IT

CU

6 – Dotazioni Territoriali

DT

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

IF

7 - Sedime 8 - Superficie coperta

SC

9 - Superficie permeabile

SP

10 - Indice di permeabilità 11 - Indice di copertura 12 - Superficie totale

IPT/IPF IC ST

13 - Superficie lorda

SL

14- Superficie utile

SU

15 - Superficie accessoria

SA

16- Superficie complessiva 17- Superficie calpestabile 18 - Sagoma

SC

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

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19 - Volume totale o volumetria complessiva 20 - Piano fuori terra 21 - Piano seminterrato 22 - Piano interrato 23 - Sottotetto 24 - Soppalco 25 - Numero dei piani 26 - Altezza lorda

27 - Altezza del fronte

28- Altezza dell'edificio 29 - Altezza utile 30 - Distanze 31 - Volume tecnico

32 - Edificio

33 - Edificio Unifamiliare 34 - Pertinenza 35 - Balcone 36 - Ballatoio 37 - Loggia/Loggiato 38 - Pensilina 39 - Portico/Porticato 40 - Terrazza 41 - Tettoia 42 - Veranda

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Altezza massima tra quella dei vari fronti. Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

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Serie generale - n. 268


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Aziende

Realizza pratiche catastali velocemente con

STRATO Driver Strato Driver Catasto: ilStrato software per Driver è il nuovogratuito software che sempliil lavoro a chi opera nel catasto. laCompatibile topografia catastale aficaportata di click con stazioni Strato Driver permette di trasferire dati semwww.edilizianamirial.it/software-gratuito-topografi a-catastale/ totali e GPS

plicemente ed è compatibile con la maggiorPer un professionista che opera nel settore della parte degli delle stazioni semplice da strumenti utilizzare eepersino gratuito.totali Namirial topografia catastale è molto importante potersi af- GPS ha voluto infatti proporre due versioni del prodotto: fidare a strumenti informatici efficienti e facili da utilizzare. In questo senso, il punto di riferimento di ogni professionista operante nel territorio nazionale è Pregeo, il software tecnico per il catasto in adozione ormai da anni dall’Agenzia delle Entrate. Pregeo è certamente uno strumento indispensabile (o, per essere più corretti, obbligatorio). È però altrettanto importante, per un professionista, avere a disposizione ulteriori tools che rendano la realizzazione di un progetto ancora più immediata.

Conforme Perché dunque dotarsi di un ulteriore software per la topografia catastale quando c’è già Pregeo, obbligastandard torio e persino gratuito? La risposta è presto detta: Pregeo per avere uno strumento informatico più semplice da utilizzare, che permetta lo scarico dati da qualsiasi strumento topografico (stazioni totali e Gps), dotato di funzionalità più ampie e di un motore grafico autonomo e più performante. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme catastali vigenti. È sulla base di queste sempre più impellenti richieste che Namirial ha voluto sviluppare Strato Driver Catasto, il nuovo software per la topografia catastale realizzato proprio seguendo le direttive di numerosi professionisti operanti nel settore.

E’ gratis per te!

una gratuita, che garantisce comunque una piena operatività per le operazioni standard, ed una più completa, corredata di alcune funzionalità aggiuntive, ad un prezzo assolutamente concorrenziale.

Con Strato Driver Puoi:

Georeferenziare un’immagine raster come supporto al rilievo eseguito;

Strato Driver Catasto (nella versione completa)

Memorizzare i punti fiduciali nell’apposito archivio per permette di del importare l’orientamento rilievo; un qualsiasi estratto di map-

pa fornito dal Catasto in formato emp. Sarà quindi

Effettuare rototraslazione del tipo mappale suriferimenpunti possibilelavisualizzare l’immagine raster di fiducial- Inserire contorni e modificarne le caratteristiche to, corredata di informazioni numeriche (punti e in qualsiasi momento;

contorni delle particelle). Questo permette di avere

Eseguire il frazionamento con dividendi paralleli e immediatamente sott’occhio l’attuale situazione al ortogonali ad un lato esistente o con direzioni qualsiasi;

Catasto, per meglio inquadrare il rilievo eseguito in campagna. La versione gratuita permette la visualizScegliere punti sola vincolati da cui farraster partire corredata il dividente; di conzazione idella immagine torni e campiture propri degli edifi ci esistenti, Definire i parametri necessari per l’esportazione in che Pregeo (riga 0, 9 e 3,unin buon caso dipunto poligonali); resta comunque di riferimento visivo per andare ad eseguire tutte successive. Preparare la relazione tecnica (exle– operazioni novo o importando Definire le aree prevalenti dei lotti;

un modello pre-esistente);

Stilare il modello censuario;

Contattaci subito 071.205380

info@edilizianamirial.it

Strato Driver Catasto è un prodotto nuovo, rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, ma sviluppato con le stesse competenze tecniche che hanno reso Strato un software leader nel mercato italiano. Strato Driver Catasto è il nuovo tool informatico voluto da Namirial per semplificare, nello specifico, il lavoro quotidiano dei professionisti che operano nell’ambito del catasto. Strato Driver Catasto è il software per la topografia catastale completo di tutte le funzionalità necessarie per l’espletamento di pratiche catastali, molto

Importazione di un file .emp con Strato Driver

Uno dei maggiori punti di forza di Strato Driver Catasto è la totale compatibilità con i principali strumenti di rilievo (Gps e stazioni totali) in circolazione sul mercato italiano ed internazionale. Non solo, il software è in grado di scaricare i dati anche da strumenti datati, non più supportati od in produzione. Strato Driver Catasto è infatti corredato DICEMBRE 2018

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Aziende di un applicato denominato “Registratore dati” che permette sia di scaricare i dati direttamente dallo strumento, sia di aprire un file già precedentemente scaricato. Il tutto mediante un’intuitiva finestra di dialogo che permette anche la configurazione di tutti i parametri di comunicazione.

Azimut di particelle in aree prevalenti o uguali, la definizione delle righe 0, 9 e 3, qualora vi fossero poligonali. Strato Driver Catasto permette quindi di inserire tutti quei dati obbligatori per la corretta realizzazione del file Pregeo. Parliamo di informazioni che qualificano il professionista (riga 0) e di tutte le caratteristiche tecniche proprie del lavoro eseguito (riga 9). Per realizzare una pratica catastale nel modo più completo possibile occorre redigere anche la relazione tecnica ed il modello censuario. Strato Driver Catasto non solo permette di farlo direttamente dalla schermata principale del programma, ma consente anche di caricare relazioni già compilate in precedenza, da modificare all’occorrenza, con un notevole risparmio di tempo.

il Registratore dati per scaricare direttamente dallo strumento

Con Strato Driver Catasto è possibile eseguire in pochissimi click la rototraslazione del rilievo. Questo grazie all’intuitivo archivio di punti noti interno al programma, che permette la memorizzazione di punti trigonometrici o fiduciali, cui l’utente può assegnare tutte le proprietà del caso. Altra funzione utilissima, propria della versione completa del programma, è la possibilità di importare un’immagine vettoriale che possa fungere da guida qualora l’utente abbia la necessità di apportare modifiche al rilievo.

Importazione di un’immagine vettoriale

Strato Driver Catasto appare subito come un software per la topografia catastale semplice da utilizzare, ma completo in tutte le sue funzioni. Il programma permette di inserire nuovi punti, interpolandone la quota tra due punti adiacenti, e di modificarne le proprietà in qualsiasi momento. Altre funzioni assai rilevanti per un qualsiasi software di topografia catastale e che ovviamente sono consentite anche da Strato Driver Catasto (persino nella versione gratuita) sono: l’inserimento di nuovi contorni e la relativa modifica, la realizzazione di dividendi per la suddivisione

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La versione completa di Strato Driver Catasto permette l’esportazione del tipo mappale anche in formato DXF. La versione gratuita prevede comunque l’esportazione in formato Pregeo, indispensabile per chiunque debba portare a termine una pratica catastale standard. Infine, una piccola chicca. Con Strato Driver Catasto (versione completa) è possibile esportare il rilievo eseguito in formato KML per poterlo visualizzare direttamente sulle mappe online di Google Earth. Efficienza, semplicità di utilizzo, prezzo contenuto. Queste sono le tre caratteristiche che fanno di Strato Driver Catasto il software ideale per la topografia catastale e che lo rendono lo strumento più adatto per tutti quei professionisti che hanno la necessità di redigere pratiche catastali in piena conformità con lo standard nazionale.


Azimut

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Convegni

La progettazione integrata come impronta di qualità nelle costruzioni Il 25 ottobre scorso si è tenuto il convegno “Sicurezza Sismica e Progettazione Integrata”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il contributo incondizionato dell’Associazione Sisma Safe, il patrocinio della Regione Marche e con il sostegno di: Rete dei Professionisti, Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona, Collegio dei Periti Industriali, dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata, nonché grazie al sostegno di Novatest. Abbiamo scambiato alcune opinioni con l’ing. Francesca Ottavio, vicepresidente dell’Associazione Sisma Safe e con l’Ing. Paolo Clemente di ENEA, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione. Il convegno è stato organizzato presso il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN), prima struttura nelle Marche ad aver ottenuto il Marchio Sisma Safe Gold, che viene concesso agli edifici, progettati e realizzati o migliorati secondo un approccio integrato con un’attenzione particolare agli aspetti antisismici. Nel corso della giornata i relatori hanno parlato di come sia possibile concepire, progettare e realizzare un edificio a regola d’arte, ovvero seguendo un approccio integrato che coniughi sostenibilità, stabilità, benessere psicologico e ambientale, fruibilità, sicurezza e privacy. Paolo Clemente: “I criteri alla base della progettazione antisismica tradizionale puntano alla protezione della vita umana, alla limitazione dei danni e all’operatività delle strutture essenziali per la protezione civile. In tale ottica, fino ad ora si è progettato accettando che, in occasione del sisma di progetto, gli edifici subiscano danni anche ingenti. Questa logica non è più sostenibile, tenuto conto che i costi di ricostruzione sono esorbitanti. Inoltre, in Italia la maggior parte del patrimonio edilizio residenziale e produttivo ha più di cinquanta anni ed è stato spesso edificato dopo eventi eccezionali (guerre e terremoti); si tratta spesso di costruzioni realizzate in fret-

ta, senza adeguati controlli, a volte con sistemi e materiali scadenti. Abbiamo poi tanti edifici storici, molti dei quali utilizzati come strutture strategiche, con funzioni di protezione civile, o come edifici di particolare rilevanza, ossia scuole, ospedali, ecc.”. Ma è davvero possibile ovviare a questo problema? Quali strumenti abbiamo a disposizione per fare in modo che le strutture siano progettate senza subire danni? Paolo Clemente: “Per motivi economici e architettonici, finora non abbiamo progettato strutture in grado di sopportare i terremoti senza subire danni. Tale criterio non è più sostenibile. Oggi possiamo progettare strutture “a danno zero”, con idonee scelte progettuali e adeguati dettagli costruttivi. In sostanza non ci limitiamo a scongiurare il collasso ma ci preoccupiamo anche di controllare il livello di danneggiamento degli edifici, limitando i costi di ricostruzione e favorendo la resilienza”. Come possiamo agire sulle costruzioni esistenti rendendole più sicure? È possibile creare un sistema virtuoso? Paolo Clemente: “È proprio questa la vera sfida: la sicurezza delle costruzioni esistenti, incluse quelle danneggiate dai terremoti. Negli anni ’70 e ’80 l’ingegneria sismica ha commesso l’errore di pretendere di applicare alle strutture esistenti gli stessi concetti e le stesse tecniche sviluppate per le nuove costruzioni, probabilmente soltanto per la disponibilità di modelli matematici che descrivevano un possibile comportamento delle strutture e consentivano valutazioni facili e immediate. Oggi abbiamo a disposizione moderne tecnologie, consolidate ma non ancora molto diffuse in Italia, come l’isolamento sismico, utilizzabile quasi sempre per le nuove costruzione ma anche per gli edifici esistenti, che consente di ottenere un grado di sicurezza non perseguibile con tecniche tradizionali. Il primo passo verso un’efficace prevenzione non può che essere l’istituzione dell’anagrafe del costruito, un database contenente DICEMBRE 2018

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Convegni le “cartelle cliniche” di tutti gli edifici, strutturato in maniera dinamica con controlli e verifiche ad intervalli di tempo prefissati e con aggiornamenti ad ogni intervento sull’edificio, in modo da restituire un’immagine dello stato di fatto in tempo reale. Per realizzare un tale database occorre innanzitutto recuperare tutta la documentazione esistente ma anche prevedere, ove necessario, un rilievo strutturale, architettonico e impiantistico e le indagini necessarie sui materiali e sui dettagli costruttivi, per una corretta valutazione dello stato di salute dell’immobile e, quindi, per definire la sua classificazione strutturale. Il progetto dell’Associazione Sisma Safe, cui l’ENEA sta prendendo parte, si muove in questa direzione. Ovviamente, per far funzionare un controllo di questo tipo, occorre prevedere degli incentivi, quali i bonus fiscali, che siano in grado di favorire un sistema virtuoso, nel quale il cittadino si senta orgoglioso di aver investito sulla sicurezza del proprio immobile e che contribuisca al rilancio del settore edile ed immobiliare.” In questo contesto, qual è il compito dell’Associazione Sisma Safe? Francesca Ottavio: “L’Associazione Sisma Safe è un’associazione culturale senza fini di lucro nata per promuovere la cultura della sicurezza sismica e della qualità degli edifici. Il nostro scopo è quello di rendere consapevoli le persone che si può e si deve intervenire sugli edifici per consentire a chi ogni giorno li vive di sentirsi al sicuro da ogni rischio anche in una zona fortemente sismica. Siamo nate in seguito al terremoto che ha scosso il centro Italia: abbiamo voluto dare un messaggio positivo, perché crediamo che in Italia sia possibile convivere con il sisma senza averne paura, contrastandolo con le tecnologie e le conoscenze a nostra disposizione. Proprio per questo motivo abbiamo voluto ideare un Marchio di qualità da assegnare agli edifici all’interno dei quali sia garantita la tranquillità dei fruitori”. E quali sono i vantaggi di ciò che avete ideato? Francesca Ottavio: “Il marchio viene rilasciato a tutte le tipologie di immobili pubblici o privati, in seguito ad una richiesta di tipo volontario: i proprietari che decidono di sottoporre i propri immobili all’iter istruttorio, sono spinti dal voler valorizzare l’investimento effettuato per garantire la sicurezza dell’immobile stesso e di coloro che lo frequentano. Sono previste due declinazioni del marchio: il Marchio Sisma Safe, di colore blu, rivolto alle costruzioni esistenti, e il Marchio Sisma Safe Gold, di colore oro, rivolto ai nuovi edifici. Per definire i criteri di rilascio dei due marchi abbiamo deciso di istituire un Comitato Tecnico Scientifico, composto da esperti nel campo della progettazione sismica, delle indagini sui terreni e sui materiali nonché dei procedimenti mirati al raggiungimento della qualità. Il Comitato di cui fanno parte membri dell’ENEA, dell’AICQ e dell’Università di Camerino partecipa alla redazione e all’aggiorna-

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Azimut mento del Disciplinare Tecnico Sisma Safe, documento che guida i professionisti nella scelta di soluzioni, coefficienti, indagini, verifiche e strategie progettuali finalizzati a dare evidenza ad un vero e proprio processo di qualità e sicurezza strutturale. Il rispetto del Disciplinare Tecnico è condizione necessaria per l’ottenimento dei Marchio Sisma Safe e Sisma Safe Gold. Infatti il marchio Sisma Safe è rivolto agli edifici esistenti che rispettano i requisiti riportati nel Disciplinare Tecnico, mentre il marchio Sisma Safe Gold è rivolto ai nuovi edifici ideati e realizzati secondo le indicazioni riportate sempre all’interno del Disciplinare Tecnico. Rispetto al Marchio Sisma Safe, il rilascio della versione Gold prevede un monitoraggio attivo da parte dell’Associazione, finalizzato ad attestare che le varie fasi concorrenti alla realizzazione dell’opera siano conformi alle indicazioni descritte nel Disciplinare. Inoltre possiamo affermare che il marchio “segue” l’immobile nel corso del tempo, in quanto, annualmente, è previsto il rispetto di alcune condizioni per il suo mantenimento. A tal proposito, l’Associazione ha anche istituito delle Commissioni di Vigilanza, che hanno proprio il compito di verificare, tramite sopralluoghi ispettivi presso le strutture che hanno ottenuto il marchio, la persistenza dei requisiti dichiarati in fase di istruttoria. Chi frequenta l’edificio, ha altresì la possibilità di avere una “foto” in tempo reale delle caratteristiche strutturali ed architettoniche dell’immobile e controllare la validità del marchio collegandosi, tramite qr code, alla pagina della struttura sul sito dell’Associazione”. Quali sono le vostre prospettive per il futuro? Francesca Ottavio: “Con il marchio ci rivolgiamo principalmente ai costruttori e ai committenti: costruire un edificio significa assumersi una grandissima responsabilità e, come accade in molti altri paesi ad elevato rischio sismico, qualora siano stati adottati accorgimenti addizionali rispetto alla normativa in vigore, è importante renderlo noto, ponendosi da esempio positivo per altri. Ci auguriamo che in futuro si arrivi sistematicamente a progettare in maniera integrata, coniugando forma, funzionalità e sicurezza, senza dimenticare la buona gestione. Infatti attualmente si riscontra ancora difficoltà nelle relazioni tra tutte le professionalità che concorrono alla realizzazione di un’opera. Il nostro sogno è che, attraverso la diffusione del marchio Sisma Safe, tutti diventino più consapevoli degli edifici in cui vivono e che frequentano per lavoro o durante il loro tempo libero, e che si comprenda l’importanza di investire, prima di ogni altra cosa, nella qualità e nella sicurezza”.


Azimut

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Condominio

Riparto spese lastrici solari uso esclusivo Stefano Stimilli Nella redazione delle tabelle millesimali sovente si ricade nella casistica di dover elaborare la caratura millesimale relativa al riparto dei 2/3 della spesa per la riparazione dei lastrici ad uso esclusivo. L’art. 1126 del codice civile recita: “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”. Tale norma, racchiude delle insidie interpretative che la giurisprudenza ha dovuto (e non sempre in maniera coerente) dirimere. Il presente articolo vuole porre l’attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione (sesta sezione civile) n.11484/2017 che ha finalmente chiarito i dubbi che molti tecnici avevano sull’inclusione o meno delle parti condominiali nel conteggio dei due terzi della spesa (es: vano scale, androni garage etc. ) In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura". La sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha dichiarato che le spese inerenti il rifacimento dei lastrici solari siti al

quinto ed al sesto piano della scala B dell'edificio condominiale, oggetto della deliberazione assembleare del 23 giugno 2011, debbano essere sostenute per un terzo dai proprietari esclusivi dei lastrici e per due terzi da tutti i restanti condomini. La Corte d'Appello di Milano ha posto in evidenza come i lastrici solari insistono su "porzione di immobile in seno alla quale si trovano anche parti di proprietà comune dell'intera Comunione (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati, corselli box)", e quindi costituiscono "copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto, di tali parti comuni". Per questo, a dire dei giudici dell'appello, non vi sarebbe ragione alcuna per cui i condomini della scala B debbano farsi esclusivo carico di parti che ricadono nella proprietà comune anche della scala A. Inoltre, la Corte d'Appello ha messo in rilievo come l'art. 8 del Regolamento Condominiale preveda che le spese riguardanti le parti comuni si suddividano in proporzione della quota millesimale di proprietà di ciascuno dei comproprietari. Secondo la Cassazione la decisione della Corte d'Appello di Milano “contrasta con la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi sulla base di risalente e costante orientamento. L'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce evidentemente a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusioDICEMBRE 2018

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Condominio ne dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto”. “Come meglio ancora spiegato da Cass. Sez. 2, n. 2821 del 16/07/1976, l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d'Appello di Milano), ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressoché inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non avrebbe alcuna pratica applicazione. L'art. 1126 c.c. non è compreso tra le disposizioni inderogabili richiamate dall'art. 1138 c.c., certamente il regolamento del condominio può stabilire la ripartizione delle relative spese in modo pattizio, pure ponendo le stesse a carico di tutti i condomini, ma a tal fine occorre che sia adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale, e tale certamente non si rivela l'art. 8 del Regolamento condominiale cui fa cenno la Corte d'Appello di Milano, il quale, disponendo che le spese per le parti comuni si suddividono in proporzione alla quota millesimale di proprietà di ciascuno, risulta mera traslitterazione dell'art. 1123, comma 1, c.c.”. Altra questione; che millesimi applicare a unità immobiliari parzialmente ricadenti nella proiezione verticale ? In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l’art. 1126 CC fa riferimento alla “porzione di piano” non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. --- Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343 -- Tribunale di Pescara del 05.10.2006). Una delle varie problematiche che si presentano in occasione della ripartizione di tali spese riguarda la necessità o meno di calcolare l’effettiva incidenza della quota di 2/3 sulle porzioni di piano sottostanti. Secondo un primo orientamento è sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche solo una parte di un’unità immobiliare affinché tale proprietà concorra con l’intera quota millesimale alla ripartizione delle spese; così si sono espresse alcune sentenze di merito (Tribunale di Bologna, sentenza n. 3343/2001[1] – Tribunale di Pesca-

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Azimut ra del 05.10.2006) e parte della dottrina. Diverso pensiero ritiene che il criterio più idoneo per suddividere questo tipo di oneri sia quello di rapportarli all’utilità che ogni proprietario trae dalla funzione di copertura: le unità coperte solo in parte non potranno partecipare alle spese con tutti i loro millesimi. In dottrina si è suggerito di ridurre – in modo inversamente proporzionale alla quantità di superficie sottesa la proiezione verticale del lastrico solare – i millesimi delle proprietà solo parzialmente coperte. Sul punto si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 12329 del 2001: “L’articolo 1126 del Cc pone un criterio generale di ripartizione della spesa, tra i condomini che fruiscono dell’uso esclusivo del lastrico e gli altri condomini che non ne fruiscono ma si giovano della funzione di copertura per le loro porzioni individuali, in ragione di tale sola distinzione e senza prendere in considerazione anche il vantaggio che sia gli uni sia gli altri traggono dalla funzione di copertura delle parti comuni, vantaggio implicitamente ricompreso nelle determinate proporzioni”. In conformità a tale criterio si è espressa diversa autorevole dottrina, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3803 del 1999[4] (anche se nel risolvere una problematica differente) e la sentenza del Tribunale di Milano del 07.11.1994. In conclusione, nonostante tali divergenti opinioni, si ritiene il secondo orientamento più rispettoso dei principi vigenti in materia condominiale e di quanto sancito dall’art. 1123, 2° comma c.c. secondo cui le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può fare della cosa e dall’art. 1123, 3° comma, c.c. che pone le spese a carico del gruppo di condomini che traggono utilità della cosa. Dal punto di vista pratico la ripartizione della spesa dei 2/3 – come individuati dall’art. 1126 c.c. – dovrà essere effettuata utilizzando i millesimi di proprietà dei vari appartamenti, previa riduzione dei millesimi di quelli coperti solo parzialmente in modo inversamente proporzionale alla quantità di superficie sottesa la proiezione verticale del lastrico solare. Ed ora vogliamo conoscere il nome del tecnico che ha redatto le tabelle lastrici di questo edificio!!


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